RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

6.6.2008 - (COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Dariusz Rosati

Procedura : 2007/0238(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0232/2008
Testi presentati :
A6-0232/2008
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Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0433/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0232/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica, il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica non si applica alle importazioni e cessioni di gas naturale effettuate mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, e in particolare ai gasdotti della rete di trasporto mediante i quali sono effettuate quasi tutte le operazioni transfrontaliere mediante gasdotto. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante ogni tipo di gasdotti.

(2) Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme evitano quindi qualsiasi distorsione di concorrenza tra Stati membri. Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica, il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica non si applica alle importazioni e cessioni di gas naturale effettuate mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, e in particolare ai gasdotti della rete di trasporto mediante i quali sono effettuate quasi tutte le operazioni transfrontaliere mediante gasdotto. Il campo di applicazione del regime speciale è eccessivamente ristretto e non corrisponde alla realtà economica. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante ogni tipo di gasdotti. È altresì necessaria maggiore chiarezza al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione coerenti della direttiva 2006/112/CE in tutta la Comunità, in linea con le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale1, che illustrano i concetti di trasporto e distribuzione di gas mediante gasdotti.

__________

1 GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

Motivazione

Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Attualmente tale regime speciale non è applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale; tuttavia, questo gas, per quanto riguarda le sue caratteristiche, è identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti ed è destinato ad essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale.

(3) Attualmente tale regime speciale non è applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale; tuttavia, questo gas, per quanto riguarda le sue caratteristiche, è identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti ed è destinato ad essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale tra due gasdotti.

Motivazione

Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas naturale o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Esse quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Occorre pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica al gas naturale e all'energia elettrica.

(4) Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas naturale o di energia elettrica. Occorre pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica al gas naturale e all'energia elettrica.

Motivazione

Non è necessario ripetere il principio del regime speciale poiché è già stato sufficientemente chiarito in un considerando precedente.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura attualmente in vigore, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati dell'introduzione da parte di uno Stato membro di un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.

(6) L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura di cui all'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente, il che rende neutra l'aliquota IVA. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati dell'introduzione da parte di uno Stato membro di un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.

Motivazione

Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE hanno il compito di attuare politiche comunitarie. Al fine di evitare l'impatto di una tassazione a vantaggio dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta ma a svantaggio degli altri Stati membri e delle Comunità europee, è necessario concedere alle imprese comuni create dalle Comunità, dotate di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio generale delle Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'esonero dall'IVA sugli acquisti.

(7) Le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE hanno il compito di attuare politiche comunitarie. Al fine di evitare l'impatto di una tassazione a vantaggio dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta ma a svantaggio degli altri Stati membri e delle Comunità europee, è necessario concedere alle imprese comuni create dalle Comunità, dotate di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio generale delle Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'esonero dall'IVA sugli acquisti, a condizione che non esercitino un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.

Motivazione

Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale.

In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni, i quali, in virtù del loro valore economico, possono essere assimilati all'acquisto di un bene immobile. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale. Invece, le riparazioni e le migliorie minori con un'importanza economica limitata dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione per tale disposizione ("acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile") non esclude in modo chiaro dal proprio campo di applicazione semplici riparazioni o migliorie che, per loro natura, hanno un'importanza economica limitata.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Titolo V – Capo 1 – Sezione 4 - titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) Al titolo V, capo 1, sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente:

 

"Cessioni di beni mediante reti di trasporto o distribuzione"

Motivazione

Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo–rivenditore di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale, di energia elettrica, o di calore o di freddo mediante le reti di calore o di freddo, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo–rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo–rivenditore di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale tra due gasdotti, di energia elettrica, o di calore o di freddo mediante le reti di calore o di freddo, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo–rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

Motivazione

Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 39 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi di cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale, di energia elettrica, o di calore o di freddo non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

Nei casi di cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale tra due gasdotti, di energia elettrica, o di calore o di freddo non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

Motivazione

Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 168 bis - comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione.

In caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione. Le riparazioni o le migliorie minori sono escluse dal campo di applicazione della presente disposizione.

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione per tale disposizione ("acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile") non esclude in modo chiaro dal proprio campo di applicazione semplici riparazioni o migliorie che, per loro natura, hanno un'importanza economica limitata.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

Mediante tale proposta, la Commissione intende introdurre alcuni miglioramenti tecnici in cinque diversi settori della direttiva 2006/112/CE ("direttiva IVA"), ossia:

· chiarimento del campo di applicazione del regime speciale IVA per la fornitura di gas naturale, calore e freddo;

· semplificazione della procedura per l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta per la fornitura di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento;

· chiarimento della posizione IVA delle imprese comuni create in virtù dell'articolo 171 del trattato CE;

· integrazione, nel testo della direttiva IVA, di alcune deroghe contenute nei trattati di adesione di Bulgaria e Romania;

· chiarimento della norma relativa al diritto di detrazione dell'IVA in caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile.

Il gas naturale e l'energia elettrica sono considerati beni ai fini dell'IVA. Per ragioni tecniche, tuttavia, risultava particolarmente complesso determinare il luogo di cessione del gas naturale e dell'energia elettrica. Per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione e realizzare un vero mercato interno privo di ostacoli connessi al regime IVA, è stato stabilito che il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale dovrebbe essere il luogo in cui l'acquirente ha stabilito la sede della propria attività economica. È stato inoltre stabilito che la cessione di gas naturale nella fase finale, ossia dal commerciante e distributore al consumatore finale, dovrebbe essere tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma i beni.

Limitandone tuttavia l'applicazione alle cosiddette reti di distribuzione, i termini tecnici utilizzati nella direttiva hanno escluso dal campo di applicazione del regime speciale IVA le cessioni di gas naturale effettuate mediante gasdotti. In termini pratici, ciò significa che quasi tutte le operazioni transfrontaliere non sono attualmente incluse nel regime speciale IVA creato appositamente per eliminare possibili distorsioni nel settore delle cessioni transfrontaliere. Nel frattempo, gli Stati membri stanno applicando lo spirito, ma non la lettera, della direttiva IVA, includendo le cessioni di gas naturale effettuate mediante gasdotti nel campo di applicazione del regime speciale IVA. La situazione che ne deriva non è soddisfacente e necessita ovviamente di un intervento chiarificatore da parte del legislatore al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori e alle amministrazioni fiscali.

La Commissione ricorda inoltre che il regime speciale IVA per la cessione di gas naturale non è attualmente applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi, sebbene questo gas, per le sue caratteristiche, sia identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti e sia destinato a essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Questa differenza di trattamento non è pertanto giustificata.

Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere, inoltre, sono già in funzione e presentano le stesse problematiche della cessione e dell'importazione di gas naturale, ossia di un bene per il quale risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione. La Commissione propone pertanto di trattare la fornitura di calore o di freddo mediante reti con modalità simili a quelle previste per il gas naturale.

Ai sensi dell'articolo 102 della direttiva IVA, quando uno Stato membro intende applicare un'aliquota ridotta alla fornitura di gas naturale, energia elettrica, teleriscaldamento o freddo deve ottenere il consenso della Commissione, che deve stabilire l'eventuale rischio di distorsione di concorrenza. Nella misura in cui, in base al regime speciale IVA per la fornitura di gas naturale, energia elettrica, teleriscaldamento e freddo, il luogo di tassazione coincide con il luogo in cui tali beni sono forniti agli acquirenti, nessuna problematica transfrontaliera potrà sollevare preoccupazioni riguardanti la competizione.

Le imprese comuni create in virtù dell'articolo 171 del trattato CE ricevono finanziamenti da fondi dell'Unione europea e godono di un'esenzione dall'imposta. Lo Stato membro in cui tali imprese comuni sono state istituite e dove avviene un numero consistente di acquisti traggono beneficio dall'IVA non recuperabile, mentre tutti gli Stati membri contribuiscono al finanziamento di tali imprese comuni mediante il loro contributo al bilancio dell'UE. Secondo la Commissione, ciò crea una situazione di squilibrio a favore degli Stati membri in cui le imprese comuni sono state create. La Commissione propone un chiarimento del regime e di considerare le imprese comuni create in virtù dell'articolo 171 del trattato CE in qualità di organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b, della direttiva IVA.

Come regola generale, la direttiva IVA stabilisce che i soggetti passivi hanno il diritto di detrarre l'IVA nella misura in cui i beni e i servizi ai quali si riferisce l'IVA pagata o dovuta sono impiegati ai fini di operazioni che danno diritto alla detrazione. L'applicazione di questa disposizione all'acquisizione di un bene immobile destinato a essere utilizzato contemporaneamente per fini professionali e non professionali consente il verificarsi di situazioni in cui il trattamento equo di tutti i soggetti passivi non è più garantito. La Commissione propone pertanto il chiarimento della norma stabilendo che l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione per l'acquisizione di un bene immobile destinato a essere utilizzato contemporaneamente per fini professionali e non professionali è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per fini professionali.

Parere del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione come passo significativo ai fini del chiarimento e della certezza del diritto sia per i soggetti passivi che per le amministrazioni, assicurando allo stesso tempo un'applicazione più equilibrata del principio di trattamento equo. Il relatore è pertanto favorevole alle proposte della Commissione.

Il relatore desidera tuttavia richiamare l'attenzione del legislatore su alcuni aspetti che, a suo avviso, necessitano di un ulteriore chiarimento nella proposta attuale:

· Riguardo al chiarimento del campo di applicazione del regime speciale IVA per la fornitura di gas naturale, calore e freddo

Il relatore ritiene che vi sia il rischio che la proposta non fornisca un chiarimento sufficiente in relazione al campo di applicazione della misura. Il relatore richiama l'attenzione del legislatore sul fatto che la semplice sostituzione negli articoli 38 e 39 della direttiva IVA del termine "cessione di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale" con il termine "cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto di gas naturale" non elimini completamente l'ambiguità del testo. Inoltre, nonostante la modifica dei termini nelle relative disposizioni, il titolo della sezione IV, capitolo I, titolo V, che contiene tali disposizioni rimane immutato ("Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione"). Al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse riguardo al campo di applicazione ai sensi della formulazione proposta, il relatore propone di specificare che il trasporto mediante nave deve avvenire "da gasdotto a gasdotto". Il Consiglio dovrebbe cogliere questa opportunità per eliminare qualsiasi ambiguità dal testo finale. È pertanto appropriato:

· includere un riferimento incrociato alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, che include definizioni comuni sui trasferimenti di gas mediante gasdotti e sulla distribuzione del gas;

· modificare il titolo della sezione IV, capitolo 1, titolo V, della direttiva IVA per garantirne l'estensione alla cessione di gas naturale mediante reti di trasmissione o distribuzione;

· specificare che il "trasporto mediante nave" deve avvenire da gasdotto a gasdotto.

· Riguardo al chiarimento della norma relativa al diritto di detrazione dell'IVA in caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile

Il relatore ritiene che la formulazione proposta dalla Commissione per questa disposizione ("acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile") non escluda in modo chiaro dal suo campo di applicazione le riparazioni o migliorie minori che, per la loro stessa natura, hanno un significato economico limitato. Secondo il relatore, questa disposizione non dovrebbe comportare ulteriori requisiti amministrativi e burocratici che possano avere un effetto negativo sulle piccole e medie imprese. Il relatore propone pertanto di chiarire questo aspetto nel testo modificato.

PROCEDURA

Titolo

Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Riferimenti

COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Consultazione del PE

22.11.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

29.11.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Esame in commissione

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Approvazione

3.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Deposito

6.6.2008