RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
6.6.2008 - (COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Dariusz Rosati
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0433/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0232/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2 | ||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(2) Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica, il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica non si applica alle importazioni e cessioni di gas naturale effettuate mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, e in particolare ai gasdotti della rete di trasporto mediante i quali sono effettuate quasi tutte le operazioni transfrontaliere mediante gasdotto. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante ogni tipo di gasdotti. |
(2) Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme evitano quindi qualsiasi distorsione di concorrenza tra Stati membri. Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica, il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica non si applica alle importazioni e cessioni di gas naturale effettuate mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, e in particolare ai gasdotti della rete di trasporto mediante i quali sono effettuate quasi tutte le operazioni transfrontaliere mediante gasdotto. Il campo di applicazione del regime speciale è eccessivamente ristretto e non corrisponde alla realtà economica. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante ogni tipo di gasdotti. È altresì necessaria maggiore chiarezza al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione coerenti della direttiva 2006/112/CE in tutta la Comunità, in linea con le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale1, che illustrano i concetti di trasporto e distribuzione di gas mediante gasdotti. __________ 1 GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta. | ||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 | ||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(3) Attualmente tale regime speciale non è applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale; tuttavia, questo gas, per quanto riguarda le sue caratteristiche, è identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti ed è destinato ad essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale. |
(3) Attualmente tale regime speciale non è applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale; tuttavia, questo gas, per quanto riguarda le sue caratteristiche, è identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti ed è destinato ad essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale tra due gasdotti. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta. | ||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 | ||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(4) Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas naturale o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Esse quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Occorre pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica al gas naturale e all'energia elettrica. |
(4) Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas naturale o di energia elettrica. Occorre pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica al gas naturale e all'energia elettrica. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Non è necessario ripetere il principio del regime speciale poiché è già stato sufficientemente chiarito in un considerando precedente. | ||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 | ||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(6) L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura attualmente in vigore, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati dell'introduzione da parte di uno Stato membro di un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA. |
(6) L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura di cui all'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente, il che rende neutra l'aliquota IVA. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati dell'introduzione da parte di uno Stato membro di un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta. | ||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 | ||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(7) Le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE hanno il compito di attuare politiche comunitarie. Al fine di evitare l'impatto di una tassazione a vantaggio dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta ma a svantaggio degli altri Stati membri e delle Comunità europee, è necessario concedere alle imprese comuni create dalle Comunità, dotate di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio generale delle Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'esonero dall'IVA sugli acquisti. |
(7) Le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE hanno il compito di attuare politiche comunitarie. Al fine di evitare l'impatto di una tassazione a vantaggio dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta ma a svantaggio degli altri Stati membri e delle Comunità europee, è necessario concedere alle imprese comuni create dalle Comunità, dotate di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio generale delle Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'esonero dall'IVA sugli acquisti, a condizione che non esercitino un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta. | ||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 | ||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(10) In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale. |
In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni, i quali, in virtù del loro valore economico, possono essere assimilati all'acquisto di un bene immobile. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale. Invece, le riparazioni e le migliorie minori con un'importanza economica limitata dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
La formulazione proposta dalla Commissione per tale disposizione ("acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile") non esclude in modo chiaro dal proprio campo di applicazione semplici riparazioni o migliorie che, per loro natura, hanno un'importanza economica limitata. | ||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Titolo V – Capo 1 – Sezione 4 - titolo | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta. | ||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 38 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta. | ||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 39 – comma 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Chiarimento dello scopo e del campo di applicazione della misura proposta. | ||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2006/112/CE Articolo 168 bis - comma 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La formulazione proposta dalla Commissione per tale disposizione ("acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile") non esclude in modo chiaro dal proprio campo di applicazione semplici riparazioni o migliorie che, per loro natura, hanno un'importanza economica limitata. | ||||||||||||||||
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Contesto della proposta
Mediante tale proposta, la Commissione intende introdurre alcuni miglioramenti tecnici in cinque diversi settori della direttiva 2006/112/CE ("direttiva IVA"), ossia:
· chiarimento del campo di applicazione del regime speciale IVA per la fornitura di gas naturale, calore e freddo;
· semplificazione della procedura per l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta per la fornitura di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento;
· chiarimento della posizione IVA delle imprese comuni create in virtù dell'articolo 171 del trattato CE;
· integrazione, nel testo della direttiva IVA, di alcune deroghe contenute nei trattati di adesione di Bulgaria e Romania;
· chiarimento della norma relativa al diritto di detrazione dell'IVA in caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile.
Il gas naturale e l'energia elettrica sono considerati beni ai fini dell'IVA. Per ragioni tecniche, tuttavia, risultava particolarmente complesso determinare il luogo di cessione del gas naturale e dell'energia elettrica. Per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione e realizzare un vero mercato interno privo di ostacoli connessi al regime IVA, è stato stabilito che il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale dovrebbe essere il luogo in cui l'acquirente ha stabilito la sede della propria attività economica. È stato inoltre stabilito che la cessione di gas naturale nella fase finale, ossia dal commerciante e distributore al consumatore finale, dovrebbe essere tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma i beni.
Limitandone tuttavia l'applicazione alle cosiddette reti di distribuzione, i termini tecnici utilizzati nella direttiva hanno escluso dal campo di applicazione del regime speciale IVA le cessioni di gas naturale effettuate mediante gasdotti. In termini pratici, ciò significa che quasi tutte le operazioni transfrontaliere non sono attualmente incluse nel regime speciale IVA creato appositamente per eliminare possibili distorsioni nel settore delle cessioni transfrontaliere. Nel frattempo, gli Stati membri stanno applicando lo spirito, ma non la lettera, della direttiva IVA, includendo le cessioni di gas naturale effettuate mediante gasdotti nel campo di applicazione del regime speciale IVA. La situazione che ne deriva non è soddisfacente e necessita ovviamente di un intervento chiarificatore da parte del legislatore al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori e alle amministrazioni fiscali.
La Commissione ricorda inoltre che il regime speciale IVA per la cessione di gas naturale non è attualmente applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi, sebbene questo gas, per le sue caratteristiche, sia identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti e sia destinato a essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Questa differenza di trattamento non è pertanto giustificata.
Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere, inoltre, sono già in funzione e presentano le stesse problematiche della cessione e dell'importazione di gas naturale, ossia di un bene per il quale risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione. La Commissione propone pertanto di trattare la fornitura di calore o di freddo mediante reti con modalità simili a quelle previste per il gas naturale.
Ai sensi dell'articolo 102 della direttiva IVA, quando uno Stato membro intende applicare un'aliquota ridotta alla fornitura di gas naturale, energia elettrica, teleriscaldamento o freddo deve ottenere il consenso della Commissione, che deve stabilire l'eventuale rischio di distorsione di concorrenza. Nella misura in cui, in base al regime speciale IVA per la fornitura di gas naturale, energia elettrica, teleriscaldamento e freddo, il luogo di tassazione coincide con il luogo in cui tali beni sono forniti agli acquirenti, nessuna problematica transfrontaliera potrà sollevare preoccupazioni riguardanti la competizione.
Le imprese comuni create in virtù dell'articolo 171 del trattato CE ricevono finanziamenti da fondi dell'Unione europea e godono di un'esenzione dall'imposta. Lo Stato membro in cui tali imprese comuni sono state istituite e dove avviene un numero consistente di acquisti traggono beneficio dall'IVA non recuperabile, mentre tutti gli Stati membri contribuiscono al finanziamento di tali imprese comuni mediante il loro contributo al bilancio dell'UE. Secondo la Commissione, ciò crea una situazione di squilibrio a favore degli Stati membri in cui le imprese comuni sono state create. La Commissione propone un chiarimento del regime e di considerare le imprese comuni create in virtù dell'articolo 171 del trattato CE in qualità di organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b, della direttiva IVA.
Come regola generale, la direttiva IVA stabilisce che i soggetti passivi hanno il diritto di detrarre l'IVA nella misura in cui i beni e i servizi ai quali si riferisce l'IVA pagata o dovuta sono impiegati ai fini di operazioni che danno diritto alla detrazione. L'applicazione di questa disposizione all'acquisizione di un bene immobile destinato a essere utilizzato contemporaneamente per fini professionali e non professionali consente il verificarsi di situazioni in cui il trattamento equo di tutti i soggetti passivi non è più garantito. La Commissione propone pertanto il chiarimento della norma stabilendo che l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione per l'acquisizione di un bene immobile destinato a essere utilizzato contemporaneamente per fini professionali e non professionali è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per fini professionali.
Parere del relatore
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione come passo significativo ai fini del chiarimento e della certezza del diritto sia per i soggetti passivi che per le amministrazioni, assicurando allo stesso tempo un'applicazione più equilibrata del principio di trattamento equo. Il relatore è pertanto favorevole alle proposte della Commissione.
Il relatore desidera tuttavia richiamare l'attenzione del legislatore su alcuni aspetti che, a suo avviso, necessitano di un ulteriore chiarimento nella proposta attuale:
· Riguardo al chiarimento del campo di applicazione del regime speciale IVA per la fornitura di gas naturale, calore e freddo
Il relatore ritiene che vi sia il rischio che la proposta non fornisca un chiarimento sufficiente in relazione al campo di applicazione della misura. Il relatore richiama l'attenzione del legislatore sul fatto che la semplice sostituzione negli articoli 38 e 39 della direttiva IVA del termine "cessione di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale" con il termine "cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto di gas naturale" non elimini completamente l'ambiguità del testo. Inoltre, nonostante la modifica dei termini nelle relative disposizioni, il titolo della sezione IV, capitolo I, titolo V, che contiene tali disposizioni rimane immutato ("Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione"). Al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse riguardo al campo di applicazione ai sensi della formulazione proposta, il relatore propone di specificare che il trasporto mediante nave deve avvenire "da gasdotto a gasdotto". Il Consiglio dovrebbe cogliere questa opportunità per eliminare qualsiasi ambiguità dal testo finale. È pertanto appropriato:
· includere un riferimento incrociato alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, che include definizioni comuni sui trasferimenti di gas mediante gasdotti e sulla distribuzione del gas;
· modificare il titolo della sezione IV, capitolo 1, titolo V, della direttiva IVA per garantirne l'estensione alla cessione di gas naturale mediante reti di trasmissione o distribuzione;
· specificare che il "trasporto mediante nave" deve avvenire da gasdotto a gasdotto.
· Riguardo al chiarimento della norma relativa al diritto di detrazione dell'IVA in caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile
Il relatore ritiene che la formulazione proposta dalla Commissione per questa disposizione ("acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile") non escluda in modo chiaro dal suo campo di applicazione le riparazioni o migliorie minori che, per la loro stessa natura, hanno un significato economico limitato. Secondo il relatore, questa disposizione non dovrebbe comportare ulteriori requisiti amministrativi e burocratici che possano avere un effetto negativo sulle piccole e medie imprese. Il relatore propone pertanto di chiarire questo aspetto nel testo modificato.
PROCEDURA
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Titolo |
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto |
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Riferimenti |
COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS) |
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Consultazione del PE |
22.11.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 29.11.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 29.11.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 18.12.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Dariusz Rosati 11.12.2007 |
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Esame in commissione |
1.4.2008 |
1.4.2008 |
6.5.2008 |
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Approvazione |
3.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan |
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Deposito |
6.6.2008 |
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