RELAZIONE su talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli

10.6.2008 - (2007/2258(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Nickolay Mladenov

Procedura : 2007/2258(INI)
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A6-0249/2008
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli

(2007/2258(INI))

Il Parlamento europeo,

–    vista la relazione definitiva della Commissione dal titolo "Talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli" (COM(2007)0207) (la "relazione della Commissione"),

–    vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)[1],

–    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–    visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A6‑0249/2008),

A.  considerando che la libera circolazione delle persone in Europa, segnatamente sulla scia delle ultime due tornate di allagamento e del conseguente ampliamento del gruppo di Schengen, ha comportato un rapido incremento del numero di persone e di veicoli che attraversano le frontiere nazionali sia per affari sia per ragioni personali,

B.   considerando che la necessità di tutelare le vittime di incidenti presuppone una chiara, precisa ed efficace legislazione a livello comunitario in materia di assicurazione autoveicoli,

C.  considerando che la quarta direttiva assicurazione autoveicoli stabilisce la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sull'efficacia delle sanzioni nazionali previste nel quadro della procedura di offerta/risposta motivata e sulla loro equivalenza, e formuli eventuali proposte,

D.  considerando che la relazione della Commissione esamina le normative nazionali in materia di sanzioni, l'efficacia del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri e l'attuale disponibilità di un'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria che può essere sottoscritta da potenziali vittime di incidenti stradali,

E.   considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, della quarta direttiva assicurazione autoveicoli disciplina la procedura di offerta motivata, in virtù della quale le vittime di sinistri automobilistici all'estero hanno il diritto di chiedere un risarcimento al mandatario dell'assicuratore designato nel paese di residenza della vittima,

F.   considerando che la vittima è tenuta a ricevere dalla compagnia di assicurazione una risposta motivata entro tre mesi prima che scattino le sanzioni,

G.  considerando la necessità di chiarire ulteriormente il funzionamento di tale disposizione,

H.  considerando la necessità che la Commissione tenga pienamente conto dell'allargamento in sede di attuazione delle politiche comunitarie, in particolare i costi relativamente elevati dell'assicurazione automobilistica nei nuovi Stati membri,

I.    considerando che le sanzioni pecuniarie in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata sono state attuate in maniera differente nei diversi Stati membri,

J.    considerando che le consultazioni avvenute con le autorità nazionali, tra cui quelle dei nuovi Stati membri, hanno confermato, là dove esistono, la validità delle vigenti sanzioni e la loro efficace applicazione in tutta l'Unione europea,

K.  considerando tuttavia che alcuni Stati membri non prevedono sanzioni specifiche e che si affidano esclusivamente all'obbligo dell'assicuratore di pagare gli interessi legali sull'importo dell'indennizzo se l'offerta/la risposta motivata non viene formulata entro tre mesi,

L.   considerando che il meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri è relativamente ben noto nella maggior parte degli Stati membri,

M.  considerando che le consultazioni effettuate dalla Commissione europea per valutare la conoscenza da parte dei cittadini del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri hanno coinvolto esclusivamente gli Stati membri e l'industria assicurativa, senza coinvolgere in modo adeguato i cittadini e le associazioni dei consumatori, ovvero i soggetti più interessati a che questo meccanismo funzioni in modo adeguato,

N.  considerando che l'assicurazione tutela giudiziaria per le spese legali sostenute dalla parte lesa nei sinistri automobilistici è disponibile nella maggior parte degli Stati membri; considerando che oltre il 90% di tutti i casi è risolto per via extragiudiziale e che le spese legali sono rimborsate in molti Stati membri; considerando, inoltre, che gli assicuratori del ramo tutela giudiziaria garantiscono già da anni la copertura di tutte le tipologie di casi transfrontalieri e dispongono pertanto di servizi interni incaricati di gestire le richieste di risarcimento provenienti dall'estero e di agevolare il celere svolgimento delle pratiche per la liquidazione dei sinistri,

O.  considerando che non è stata ancora risolta la questione se tali spese legali ragionevoli debbano essere coperte in tutti gli Stati membri dall'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli,

P.   considerando che la copertura delle spese legali ragionevoli in tutti gli Stati membri dall'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli contribuisce a una maggiore tutela e fiducia dei consumatori europei,

Q.  considerando il costante sviluppo dei mercati assicurativi nei nuovi Stati membri; considerando, tuttavia, che in un certo numero di questi Stati membri l'assicurazione tutela giudiziaria è un prodotto relativamente nuovo che deve essere promosso in quanto l'opinione pubblica è relativamente poco informata su questo tipo di assicurazione,

R.   considerando che la copertura obbligatoria delle spese legali dovrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, in particolare qualora sia presentato ricorso, giacché i consumatori di molti nuovi Stati membri diffidano di spese legali elevate, che sarebbero coperte dall'assicurazione obbligatoria,

S.   considerando che un'assicurazione obbligatoria per la tutela giudiziaria genererebbe una mole di lavoro supplementare e di maggiore complessità, rischiando in tal modo di ritardare la composizione di controversie e di dare origine a un maggior numero di richieste immotivate di risarcimento danni,

T.   considerando che l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli e l'assicurazione tutela giudiziaria perseguono finalità diverse e svolgono funzioni differenti, nel senso che laddove l'assicurazione della responsabilità civile consente ai consumatori di far fronte alle richieste di risarcimento che vengano loro rivolte in seguito a un incidente stradale, l'assicurazione tutela giudiziaria copre le spese legali sostenute nel far valere una richiesta di indennizzo nei confronti di terzi successivamente a un incidente stradale,

U.  considerando l'importanza che rivestono le campagne pubbliche d'informazione in materia condotte dalle autorità nazionali, dalle compagnie assicurative e dalle organizzazioni dei consumatori per lo sviluppo dei mercati nazionali,

1.  accoglie con soddisfazione la relazione della Commissione, sottolineando l'importanza di coinvolgere pienamente ed effettivamente tutti gli interessati, in particolare i consumatori, nel processo di consultazione in sede di elaborazione di una strategia comunitaria in tale settore;

2.  chiede pertanto il coinvolgimento sistematico delle organizzazioni dei consumatori che rappresentano in particolare le vittime nel processo di valutazione dell'efficacia dei sistemi in vigore negli Stati membri;

3.  si compiace della valutazione ex post delle disposizioni legislative intese ad assicurare che le norme esistenti funzionino nel modo auspicato e a porre in rilievo eventuali applicazioni scorrette non previste;

4.  sottolinea l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori in materia di assicurazione automobilistica nell'ambito di viaggi transfrontalieri in automobile all'interno dell'Unione europea, soprattutto per gli automobilisti dei vecchi Stati membri diretti nei nuovi Stati membri e viceversa;

5.  ritiene che la promozione delle attuali soluzioni giuridiche e di mercato per la protezione dei consumatori rafforzino la fiducia di questi ultimi nell'assicurazione automobilistica;

6.  è del parere che gli Stati membri abbiano altresì la responsabilità del buon funzionamento dei loro regimi assicurativi nazionali sulla base della legislazione comunitaria relativa alla procedura di offerta/risposta motivata e alle spese legali sostenute dalle vittime;

7.  invita la Commissione a proseguire l'attento monitoraggio del buon funzionamento dei meccanismi di mercato e a presentargli regolari relazioni in materia;

8.  ritiene che il solo obbligo dell'assicuratore di pagare gli interessi legali in caso di ritardo non sia uno strumento sanzionatorio e che sia quindi necessario che la Commissione eserciti un maggiore controllo e adotti azioni opportune al riguardo, al fine di garantire in tutti gli Stati membri il buon funzionamento dei mercati e un'efficace protezione dei consumatori;

9.  sottolinea la necessità di rafforzare i rapporti di lavoro tra la Commissione, le autorità nazionali, le compagnie assicurative e i consumatori, onde garantire la regolare fornitura di dati accurati sui vigenti sistemi di applicazione delle norme;

10. ritiene che, conformemente alla consolidata impostazione dell'Unione europea alle sanzioni, occorra applicare il principio di sussidiarietà e che pertanto non sia necessaria un'armonizzazione delle sanzioni pecuniarie nazionali;

11. ritiene che gli organi nazionali di regolamentazione siano più indicati a garantire un livello di protezione dei consumatori quanto più elevato possibile sui rispettivi mercati nazionali;

12. raccomanda pertanto, in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata, di lasciare agli Stati membri la libertà di comminare sanzioni e di determinarne il tipo e il livello adeguati;

13. invita gli Stati membri a garantire l'efficacia delle sanzioni previste nel caso in cui il termine di tre mesi per presentare una risposta motivata alla domanda di risarcimento o un'offerta motivata di risarcimento non sia rispettato;

14. ritiene opportuno considerare attentamente le cause del mancato adempimento da parte delle compagnie di assicurazione prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni, tenendo conto in particolare dei fattori non dipendenti dalle compagnie stesse; auspica che la Commissione continui a monitorare i mercati nazionali offrendo il suo contributo a quelle autorità nazionali che richiedano la sua assistenza;

15. ribadisce l'importanza di rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, promuovendolo mediante campagne informative e altre misure del caso;

16. invita gli Stati membri e la Commissione europea a rafforzare la fiducia dei consumatori promuovendo misure adeguate finalizzate a una maggiore sensibilizzazione e a un maggior ricorso ai centri nazionali di informazione sulle assicurazioni, ad esempio richiedendo agli assicuratori di inserire l'indicazione delle modalità di contatto dei centri di informazione nello Stato membro in questione nel loro pacchetto di informazioni contrattuali;

17. chiede inoltre agli Stati membri di obbligare le compagnie di assicurazione, nell'ambito del pacchetto informativo precontrattuale, a fornire ai consumatori informazioni esaurienti sul funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, sull'impiego che è possibile farne e sui vantaggi che rappresenta per gli assicurati;

18. esorta la Commissione a proseguire il monitoraggio del funzionamento del suddetto meccanismo e ad assicurare coordinamento e assistenza ove necessario o allorché le autorità nazionali ne facciano richiesta;

19. è del parere inoltre, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, che la copertura obbligatoria delle spese legali costituirebbe un chiaro disincentivo al ricorso alla composizione extragiudiziale delle controversie, potrebbe incrementare il numero dei procedimenti giudiziali, comportando pertanto una crescita ingiustificata del carico di lavoro per la magistratura, e rischierebbe di destabilizzare il funzionamento del mercato – esistente e in fase di sviluppo – dell'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria;

20. ritiene pertanto, nel complesso, che l'introduzione di un sistema di copertura obbligatoria delle spese legali nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile presenterebbe maggiori inconvenienti che vantaggi potenziali;

21. esorta la Commissione ad adottare, in collaborazione con gli Stati membri, le ulteriori misure necessarie a una maggiore sensibilizzazione dei cittadini all'assicurazione tutela giudiziaria, come pure ad altri prodotti assicurativi, in particolare nei nuovi Stati membri, incentrando la propria azione sull'informazione dei consumatori circa i vantaggi offerti dalla possibilità di sottoscrivere un determinato tipo di copertura assicurativa;

22. giudica fondamentale, a tale proposito, il ruolo degli organi nazionali di regolamentazione per l'attuazione di prassi eccellenti utilizzate in altri Stati membri;

23. invita pertanto la Commissione a rafforzare la protezione dei consumatori, soprattutto esortando gli Stati membri a incoraggiare gli organi nazionali di regolamentazione e le compagnie di assicurazione nazionali a sensibilizzare maggiormente i cittadini sull'esistenza di un'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria;

24. ritiene che tra le informazioni precontrattuali sull'assicurazione automobilistica potrebbero rientrare anche quelle relative all'opzione di sottoscrivere un'assicurazione tutela giudiziaria;

25. chiede agli Stati membri di esortare gli organi nazionali di regolamentazione e gli intermediari ad avvisare i clienti degli eventuali rischi e delle assicurazioni complementari volontarie in grado di avvantaggiarli, quali ad esempio l'assicurazione tutela giudiziaria, la copertura per l'assistenza e l'assicurazione contro i furti;

26. invita gli Stati membri che non abbiano ancora messo a punto meccanismi alternativi di composizione delle controversie per la liquidazione dei sinistri a considerare l'opportunità di introdurre siffatti meccanismi sulla base delle prassi eccellenti di altri Stati membri;

27. chiede alla Commissione di non pregiudicare le risultanze degli studi commissionati in relazione ai danni differenziati per lesioni personali derivanti dall'adozione del regolamento Roma II[2], i quali potrebbero suggerire una soluzione assicurativa e la conseguente modifica della Quarta direttiva assicurazione autoveicoli[3];

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Traduzione esterna

  • [1]  GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/14/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).
  • [2]  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
  • [3]  Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 181del 20.7.2000, pag. 65).

MOTIVAZIONE

In virtù della libertà di circolazione delle persone, il numero di spostamenti transfrontalieri in automobile all'interno dell'Unione europea è in aumento, circostanza che rafforza l'esigenza di una legislazione in materia di assicurazione autoveicoli chiara, precisa e funzionante a livello comunitario. La tutela delle vittime degli incidenti è sempre stata una priorità che richiede la soluzione di diversi problemi.

La relazione della Commissione del giugno 2007 (COM 2007(0207)) su talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli esamina diverse questioni importanti, segnatamente l'attuazione della quarta direttiva assicurazione autoveicoli riguardante le sanzioni pecuniarie nazionali e la loro efficacia, l'efficacia del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri e l'attuale disponibilità dell'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria, che può essere sottoscritta aggiuntivamente da qualsiasi potenziale vittima di un incidente stradale.

La relazione della Commissione si concentra principalmente su una specifica disposizione della quarta direttiva assicurazione autoveicoli che disciplina la procedura di offerta motivata. In base alla quarta direttiva, le vittime di un incidente automobilistico all'estero (o transfrontaliero) possono presentare domanda di risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'assicuratore designato nel proprio paese di residenza. La vittima deve ricevere una risposta dall'assicuratore entro tre mesi; in caso contrario sono previste sanzioni. La seconda parte della relazione della Commissione affronta la questione delle spese legali sostenute dalla vittima e valuta se esse debbano essere coperte dall'assicuratore della parte lesa.

Le sanzioni pecuniarie nazionali degli Stati membri e l'efficacia dell'attuazione nell'ambito dei meccanismi di mercato sono tuttora all'esame della Commissione. Sono previste sanzioni qualora non venga rispettato il termine di tre mesi nella procedura di risposta/offerta motivata. La Commissione ha inviato un questionario agli Stati membri e alcuni suoi esperti stanno riassumendo i risultati e aggiornando una tabella che riporta tutte le sanzioni.

Le consultazioni con le autorità nazionali, incluse quelle dei nuovi Stati membri, hanno confermato che le attuali sanzioni pecuniarie sono adeguate e che la loro applicazione è efficace in tutta l'Unione europea. La relazione propone che la Commissione europea continui a monitorare la situazione, a svolgere una funzione di coordinamento e, in caso di necessità, a fornire assistenza alle autorità nazionali che dovessero richiederla, soprattutto alla luce del rapido aumento del numero di cittadini europei che si recano in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'allargamento dell'Unione e dello spazio Schengen.

Inoltre, la relazione in oggetto propone di lasciare a discrezione degli Stati membri l'imposizione delle sanzioni e la determinazione di quali sanzioni siano adeguate conformemente al principio di sussidiarietà. Di conseguenza, non viene ravvisata alcuna necessità di armonizzare le sanzioni pecuniarie nazionali. Di fatto, è emersa una varietà di sistemi negli Stati membri e, in virtù della posizione ricoperta nei rispettivi mercati nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione sono in grado di garantire il livello più elevato possibile di protezione dei consumatori.

Il regime del mandatario per la liquidazione dei sinistri è noto in tutti gli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 5 della quarta direttiva assicurazione autoveicoli, tutti gli Stati membri hanno istituito un centro di informazione, che ha l'obbligo di informare tutte le vittime di incidenti stradali transfrontalieri (guidatori, passeggeri e pedoni) sulle modalità per intraprendere un'azione legale contro la parte estera. In caso di necessità, si potrà risalire all'assicuratore della parte estera e al rispettivo mandatario per la liquidazione dei sinistri attraverso la targa d'immatricolazione estera. Tutti i centri di informazione possono essere raggiunti telefonicamente o, in generale, tramite posta elettronica, ma molti di essi si sono dotati anche di un proprio sito web attraverso il quale informare i consumatori. Le informazioni rilevanti in materia vengono continuamente aggiornate. Spesso, in caso di incidente transfrontaliero, l'assicurato può ottenere i contatti del centro di informazione competente rivolgendosi alla propria compagnia di assicurazione.

La fiducia dei consumatori potrebbe aumentare se gli Stati membri trovassero le misure adeguate per fornire ai consumatori i contatti dei centri di informazione nazionali, nell'eventualità che il consumatore necessitasse di ulteriori informazioni. Inoltre, l'informativa precontrattuale dovrebbe contenere informazioni esaustive sul funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, sui suoi impieghi e sui suoi vantaggi per l'assicurato.

L'assicurazione tutela giudiziaria è disponibile nella maggior parte degli Stati membri (a eccezione di Malta e Cipro). Le cifre indicano che oltre il 90% di tutte le controversie vengono risolte in via extragiudiziale e in molti Stati membri le spese legali vengono rimborsate. Nei nuovi Stati membri il mercato assicurativo sta emergendo ed è in costante crescita. Tuttavia, in alcuni di essi l'assicurazione tutela giudiziaria è un prodotto relativamente nuovo che deve essere promosso. Nei nuovi Stati membri la conoscenza dell'assicurazione tutela giudiziaria tra le persone comuni resta scarsa, pertanto occorre sensibilizzare il pubblico in materia.

Il nocciolo della questione è decidere tra l'introduzione dell'obbligo di assicurazione tutela giudiziaria in tutta l'Unione europea e il mantenimento della possibilità di sottoscrivere tale assicurazione su base volontaria quale soluzione affidabile ed efficace. La prima alternativa presenta alcuni vantaggi, soprattutto per i consumatori dei nuovi Stati membri. Essa dovrebbe aumentare la fiducia dei consumatori, in particolare nel caso in cui desiderino ottenere un risarcimento, dal momento che nei nuovi Stati membri molti consumatori guardano con circospezione all'elevato livello delle spese legali. Tuttavia, tale soluzione comporterebbe una mole di lavoro aggiuntivo e più complesso per i tribunali, conseguenti ritardi nella risoluzione delle controversie, una percentuale potenzialmente più elevata di procedimenti ingiustificati e premi più elevati, specialmente nei paesi in cui attualmente gli assicuratori propongono coperture più economiche che non includono l'assicurazione tutela giudiziaria, ma, soprattutto, disincentiverebbe la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Inoltre, il mercato dell'assicurazione tutela giudiziaria, ora funzionante, verrebbe destabilizzato. Nel complesso, gli effetti negativi dell'introduzione di un sistema di assicurazione obbligatoria della tutela giudiziaria prevalgono sui potenziali benefici.

Occorrono ulteriori misure per sensibilizzare l'opinione pubblica in materia di assicurazione tutela giudiziaria, soprattutto nei nuovi Stati membri. I consumatori dovrebbero essere informati sui vantaggi di vedersi offrire e possedere una copertura assicurativa. Il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione sarà fondamentale ai fini dell'attuazione delle migliori prassi offerte da altri Stati membri.

Per un adeguato sviluppo dei mercati nazionali, è importante che le autorità nazionali, l'industria assicurativa privata e le organizzazioni di consumatori organizzino campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Gli intermediari dovrebbero avere l'obbligo di informare i consumatori circa i possibili rischi e la necessità di sottoscrivere un'assicurazione tutela giudiziaria. Inoltre, gli Stati membri che non hanno adottato un sistema alternativo per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere incoraggiati a introdurre modelli di migliori prassi offerti dagli altri Stati membri.

PARERE della commissione giuridica (29.5.2008)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli
(2007/2258(INI))

Relatore per parere: Giuseppe Gargani

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere, nella proposta di risoluzione che approverà, i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che gli spostamenti transfrontalieri in automobile sono in aumento per effetto della libera circolazione delle persone in Europa e che quindi è ancor più necessaria una normativa chiara e funzionale per la protezione delle vittime degli incidenti stradali,

B.   considerando che gli Stati membri, allo stato attuale, adottano regimi diversi in relazione alle questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli per cui si impone un'analisi della Commissione coadiuvata, a tal fine, dalle autorità nazionali,

C.  considerando che le consultazioni avvenute con le autorità nazionali, tra cui quelle dei nuovi Stati membri, hanno confermato, laddove esistono, la validità delle vigenti sanzioni e la loro efficace applicazione in tutta l'Unione europea,

D.  considerando che per valutare la conoscenza da parte dei cittadini del sistema dei mandatari per la liquidazione, le consultazioni effettuate dalla Commissione hanno coinvolto esclusivamente gli Stati membri e l'industria assicurativa senza riuscire a coinvolgere in modo adeguato i cittadini e le associazioni dei consumatori, ovvero i soggetti più interessati a che tale sistema funzioni in modo adeguato,

1.   invita gli Stati membri a garantire l'efficacia delle sanzioni previste nel caso in cui il termine di tre mesi per presentare una risposta motivata alla domanda di risarcimento o un'offerta motivata di risarcimento non sia rispettato;

2.   ritiene opportuno considerare attentamente le cause del mancato adempimento da parte delle compagnie di assicurazione prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni, tenendo conto in particolare dei fattori non dipendenti dalle compagnie stesse; auspica che la Commissione continui a monitorare i mercati nazionali offrendo il suo contributo a quelle autorità nazionali che richiedano la sua assistenza;

3.   esorta gli Stati membri a fornire le dovute informazioni sul sistema dei mandatari per la liquidazione dei sinistri, incluso l'elenco degli stessi in tutti gli Stati membri, non solo invitando le compagnie di assicurazione a specificare nell'informativa precontrattuale le modalità di funzionamento del sistema ed i benefici che ne derivano, ma, in particolare, favorendo i contatti con i centri di informazione istituiti nei vari Stati membri;

4.   chiede alla Commissione di non pregiudicare le risultanze degli studi commissionati in relazione ai danni differenziati per lesioni personali derivanti dall'adozione del regolamento Roma II [1], i quali potrebbero suggerire una soluzione assicurativa e la conseguente modifica della Quarta direttiva assicurazione autoveicoli[2];

5.   invita la Commissione europea ad individuare meccanismi alternativi di composizione delle controversie per la liquidazione dei sinistri, come ad esempio il ricorso al meccanismo dell'indennizzo diretto, e a introdurre siffatti meccanismi sulla base delle migliori prassi di altri Stati membri.

6.   reputa opportuno mantenere l'assicurazione per le spese legali su base volontaria affinché siano rispettate le specificità dei vari mercati nazionali; auspica che gli Stati membri e la Commissione europea favoriscano la conoscenza di tale forma di assicurazione attraverso opportune campagne informative ed incentivino la libera prestazione di un simile servizio così da incoraggiare la circolazione dei modelli ispirati alle migliori prassi di altri Stati membri.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

29.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

  • [1]  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
  • [2]  Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 181del 20.7.2000, pag. 65).

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

3.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

12

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Dragoş Florin David, Jean-Paul Gauzès, Sirpa Pietikäinen