RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeoe del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

10.6.2008 - (COM(2006)0016 – C6‑0037/2006 – 2006/0006(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Jean Lambert

Procedura : 2006/0006(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0251/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(COM(2006)0016 – C6‑0037/2006 – 2006/0006(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0016),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0037/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6‑0251/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico di questi dati deve contribuire allo sveltimento delle procedure per le persone interessate, le quali devono comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

(3) L'uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico di questi dati deve contribuire allo sveltimento delle procedure per le persone interessate, le quali devono comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare le misure necessarie per garantire che i dati relativi alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 siano trattati in modo adeguato conformemente alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e al loro scambio nel contesto del presente regolamento.

Motivazione

La base di dati è uno strumento che agevola gli Stati membri a garantire che gli organi competenti possano accedere alle istituzioni giuste.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La realizzazione dell'obiettivo del miglior funzionamento possibile delle complesse procedure per l'applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'efficace gestione di tali procedure rende necessario un sistema di aggiornamento immediato dell'allegato 4. La preparazione e l'applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini che per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una base di dati, nonché di garantire che questa sia operativa al più presto e prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale base di dati le informazioni elencate all'allegato 4.

Motivazione

La base di dati è uno strumento che agevola gli Stati membri a garantire che gli organi competenti possano accedere alle istituzioni giuste.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Gli Stati membri dovrebbero cooperare per determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i criteri rilevanti per risolvere la questione. Gli Stati membri possono tener conto delle disposizioni in materia del presente regolamento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell'ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza che nello Stato membro in cui hanno lavorato per l'ultima volta. In entrambi i casi, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.

Motivazione

L'emendamento mira a superare ogni ambiguità quanto all'applicazione o meno della sentenza Miethe.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 883/2004.

1. Ai fini del presente regolamento:

 

a) per "regolamento di base" si intende il regolamento (CE) n. 883/2004;

 

b) per "regolamento di applicazione" si intende il presente regolamento; e

 

c) si applicano le definizioni contenute nel regolamento di base.

(Le lettere a) e b) di cui al presente emendamento si applicano a tutto il testo. L'approvazione dell'emendamento renderà pertanto necessario apportare in tutto il testo le corrispondenti modifiche)

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "punto d'accesso", l'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, avente per funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento tramite la rete comune nella quale questi dati sono scambiati tra le istituzioni competenti di questo Stato membro da una parte e le istituzioni competenti e/o il punto d'accesso di altri Stati membri dall’altra;

a) "punto d'accesso", qualsiasi punto di contatto elettronico designato dall'autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base, avente per funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari per l'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione tramite la rete comune degli Stati membri;

Motivazione

L'emendamento chiarisce il ruolo dei punti di accesso.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "organismo di collegamento", l'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, abilitata a rispondere alle domande di informazioni e di assistenza delle istituzioni degli Stati membri e alla quale queste possono rivolgersi nel quadro, in particolare, del titolo IV del presente regolamento;

b) "organismo di collegamento", qualsiasi entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base, abilitata a rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e avente il dovere di assolvere ai compiti attribuitigli dal titolo IV del regolamento di applicazione;

Motivazione

L'emendamento chiarisce la responsabilità dell'organismo di collegamento.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "documento", un insieme di dati, su qualsiasi supporto, identificati dalla commissione amministrativa, che possono essere scambiati per via elettronica e la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento;

c) "documento", un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica e la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione;

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "messaggio elettronico standardizzato", ogni documento strutturato secondo il formato definito dalla commissione amministrativa per lo scambio di informazioni tra le istituzioni degli Stati membri;

d) "messaggio elettronico standardizzato", ogni documento strutturato in uno dei formati concepiti per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si basano sui principi del servizio pubblico, dell'obiettività, della cooperazione, dell'assistenza attiva, dell'efficienza, dell'accessibilità per i disabili e della rapida consegna.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento 18 del progetto di relazione del Parlamento europeo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istituzioni degli Stati membri si comunicano tutti i dati necessari per stabilire e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in particolare, per stabilire l'importo corretto delle prestazioni e dei contributi previdenziali.

1. Le istituzioni si forniscono o si scambiano, entro i termini prescritti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale, tutti i dati necessari per stabilire e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.

Motivazione

È opportuno che tutte le istituzioni rispettino un termine ragionevole, fissato a livello nazionale in conformità del principio di sussidiarietà, in modo tale da evitare periodi di attesa eccessivamente lunghi per i cittadini.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se una persona assicurata ha trasmesso per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione diversa dall'istituzione designata secondo il presente regolamento, tali informazioni, documenti o domande devono essere ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata secondo il presente regolamento, indicando la data in cui sono stati trasmessi inizialmente. Questa data vale anche per la seconda istituzione.

2. Se una persona ha trasmesso per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata l'istituzione designata secondo il regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata secondo il regolamento di applicazione, indicando la data in cui sono stati trasmessi inizialmente. Questa data vale anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiamo adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La comunicazione dei dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o tramite il punto d'accesso o l'organismo di collegamento.

soppresso

Motivazione

Questa disposizione è inclusa nell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, modificato dal Parlamento.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni persona cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 è tenuta a comunicare all'istituzione competente ogni informazione o documento giustificativo necessari per stabilire la sua situazione o quella della sua famiglia, i suoi diritti e i suoi obblighi, per mantenere questi ultimi nonché per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

1. La persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o i documenti giustificativi necessari per stabilire la sua situazione o quella della sua famiglia, i suoi diritti e i suoi obblighi, per mantenere questi ultimi nonché per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

In particolare, quando una disposizione di una legislazione prevede che l'importo delle prestazioni sia stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, la persona assicurata è tenuta a presentare un attestato relativo ai suoi familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni per ottenere che tali familiari siano presi in considerazione.

 

Motivazione

L'emendamento definisce la responsabilità della persona tenuta a fornire le informazioni necessarie. Il secondo paragrafo rientra nell'ambito dell'articolo 5 del regolamento di base.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro che raccoglie dati a norma della propria legislazione o nella situazione di cui all'articolo 52 garantisce alle persone interessate un diritto d'accesso e di rettifica di questi dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

2. In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell'applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati a carattere personale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

 

In particolare, gli Stati membri garantiscono che i dati a carattere personale non siano utilizzati per scopi diversi da quelli della sicurezza sociale, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia espressamente autorizzato dalla persona interessata. Gli Stati membri forniscono inoltre, su richiesta, alle persone interessate informazioni specifiche e adeguate sul trattamento dei loro dati a carattere personale necessari ai fini del presente regolamento.

 

Le persone interessate devono poter esercitare i loro diritti nei settori coperti dal presente regolamento attraverso l'istituzione competente, indipendentemente dall'origine dei dati.

 

L'elenco e i dettagli di cui dispongono i funzionari competenti in materia di protezione dei dati, nominati in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 18 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati1, per quanto concerne i dati relativi alla legislazione sulla sicurezza sociale che rientra nell'ambito del regolamento di base, costituiscono parte dell'allegato 4 del regolamento di applicazione.

 

 

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le istituzioni dello Stato membro competente comunicano le informazioni e rilasciano i documenti necessari alle persone assicurate.

3. Per quanto necessario all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti comunicano le informazioni e rilasciano i documenti agli interessati entro i termini prescritti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione.

Motivazione

È opportuno che tutte le istituzioni rispettino un termine ragionevole, fissato a livello nazionale in conformità del principio di sussidiarietà, in modo tale da evitare periodi di attesa eccessivamente lunghi per i cittadini.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La commissione amministrativa definisce le modalità pratiche di attuazione di questa disposizione qualora la decisione sia inviata alla persona interessata per via elettronica.

soppresso

Motivazione

La disposizione è inclusa nel proposto articolo 4, paragrafo 3, modificato.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La commissione amministrativa stabilisce il contenuto dei documenti e la struttura dei messaggi elettronici standardizzati.

1. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e il formato dei documenti e dei messaggi elettronici standardizzati e fissa le modalità con cui questi sono scambiati.

Motivazione

Il testo modificato dal Parlamento include le disposizioni del primo comma dell'articolo 84, paragrafo 1, del testo della Commissione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nelle loro comunicazioni con i beneficiari le istituzioni competenti privilegiano l'impiego delle tecniche elettroniche.

3. Nelle loro comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti si attengono alle modalità appropriate per ciascun singolo caso, privilegiando, per quanto possibile, l'impiego delle tecniche elettroniche. La commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.

Motivazione

La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 3, modificato dal Parlamento, include le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8, del testo della Commissione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento si rivolge all'istituzione emittente per chiederle i chiarimenti necessarie e, se del caso, il ritiro del documento.

2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento si rivolge all'istituzione emittente per chiederle i chiarimenti necessarie e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione seguente:

1. Salva disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sull'identificazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) quella dello Stato membro in cui una domanda d'affiliazione è stata presentata in primo luogo, negli altri casi.

b) la legislazione dello Stato membro interessato, di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione della legislazione nazionale, nei casi in cui la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è manifestata la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o che l'istituzione che ha erogato le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale a partire dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima erogazione provvisoria delle prestazioni in causa.

3. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o che l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a partire dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se necessario, l'istituzione competente regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 72 e, se del caso, agli articoli 73 a 82.

4. Se necessario, l'istituzione competente regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate in via provvisoria, se del caso, secondo le modalità di cui agli articoli da 71 a 81 del regolamento di applicazione.

 

L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regolamento di applicazione, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'istituzione che non dispone di tutti gli elementi che permettono il calcolo definitivo dell'importo di una prestazione o di un contributo procede alla liquidazione provvisoria di tale prestazione o contributo.

1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto a ricevere una prestazione o sia tenuta a versare un contributo in conformità del regolamento di base ma l'istituzione competente non dispone di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se siffatto calcolo è possibile in base alle informazioni di cui l'istituzione dispone.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi relativi all'applicazione di convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, purché tali accordi non ledano i diritti dei beneficiari.

2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi relativi all'applicazione di convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, purché tali accordi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell'allegato 1 del regolamento di applicazione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Due o più Stati membri, o le loro autorità o istituzioni competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dalle disposizioni dei titoli da II a IV, purché tali procedure non ledano i diritti dei beneficiari.

1. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché tali procedure non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per risolvere le difficoltà tra le istituzioni di più Stati membri quanto alla determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo il centro d'interesse della persona in causa tenendo conto degli elementi di fatto seguenti:

1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri quanto alla determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo il centro d'interesse della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni disponibili sui fatti pertinenti, fra cui se del caso:

a) la durata e la continuità del soggiorno;

a) la durata e la continuità della presenza sul territorio degli Stati membri in questione;

 

a bis) gli elementi della situazione personale dell'interessato tra cui:

 

i) la tipologia e la caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività o la durata del contratto di lavoro;

b) la situazione familiare, in particolare il luogo in cui sono scolarizzati i figli e i legami familiari;

ii) la sua situazione familiare e i legami familiari;

c) quando si tratta di un lavoratore, il fatto di disporre di un'occupazione stabile;

iii) l'esercizio di attività senza scopo di lucro;

d) la volontà della persona, quale risulta da tutte le circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a spostarsi;

iv) nel caso degli studenti, la loro fonte di reddito;

 

v) l'alloggio, in particolare la natura permanente dello stesso;

e) lo Stato membro nel quale la persona è soggetta all'imposta sull’insieme dei suoi redditi, quale che ne sia la fonte.

vi) lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Motivazione

Si tratta di un elenco non esaustivo che consente di tener conto di tutte le circostanze relative alla persona interessata.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà espressa dalla persona in causa è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza.

2. Quando l'applicazione dei criteri basati sui fatti pertinenti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni interessate di accordarsi, la volontà della persona in causa, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che l'hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione competente si rivolge all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazioni la persona assicurata è stata soggetta anteriormente per ottenere la comunicazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto tale legislazione.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alle cui legislazioni la persona interessata è stata parimenti soggetta per ottenere la comunicazione di tutti i periodi maturati sotto tale legislazione.

Motivazione

Il testo specifica che si può tener conto di tutti i periodi maturati.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura in cui è necessario farvi ricorso ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che questi periodi non si sovrappongano.

2. I periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono ai periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.

6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggiosi per la persona interessata, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.

Motivazione

Mira a favorire la persona interessata.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Qualora a norma del presente articolo non siano presi in considerazione periodi di assicurazione o di residenza perché la precedenza spetta ad altri periodi che non determinano la prestazione in questione, i periodi che non sono presi in considerazione non perdono il loro effetto, come previsto dalla legislazione nazionale, per quanto riguarda l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro ... ed è da questo distaccata ... in un altro Stato membro" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato in cui è stabilita l'impresa che l'ha assunta.

Motivazione

L'emendamento aggiunge elementi delle sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause C-19/67 Van der Vecht e C-35/70 Manpower.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro "che vi esercita abitualmente le sue attività" si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, sul territorio dello Stato membro di stabilimento. Il soddisfacimento di detta condizione è valutato tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione; i criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa e alla natura reale delle attività svolte.

Motivazione

L'emendamento ingloba elementi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea: cause C-202/97 Fitzwilliam e C-404/98 Plum.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma" si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali sul territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve avere già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, durante un eventuale periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve mantenere nello Stato in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.

Motivazione

L'emendamento ingloba elementi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea: causa C-178/97 Banks.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri" si intende in particolare una persona che:

 

a) pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più altri Stati membri, a prescindere dalla durata o dalla natura di quest'ultima;

 

b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.

Motivazione

L'emendamento riprende la giurisprudenza della Corte di giustizia europea nelle cause C-13/73 Heknberg, C-425/93 Calle Grenzshop e C-8/75, Association du football d'Andlau, ma introduce la qualifica di "marginali" onde evitare abusi.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri" si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter dalle situazioni descritte all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, la discriminante consiste nello stabilire se l'attività svolta in uno o più altri Stati membri abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo. A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, una "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" è esercitata in uno Stato membro quando vi è esercitata una parte quantitativamente rilevante dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tale attività. La parte dell'attività esercitata in uno Stato membro non è in alcun caso sostanziale quando è inferiore al 25% dell'insieme delle attività esercitate dal lavoratore in termini di fatturato, di orario di lavoro o di retribuzione o reddito del lavoro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, una "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" è esercitata in uno Stato membro quando vi è esercitata una parte quantitativamente rilevante dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tale attività.

 

Per stabilire se una parte sostanziale dell'attività sia svolta in un dato Stato membro, vale il seguente elenco indicativo di criteri:

 

a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione;

 

b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

 

Nel quadro di una valutazione globale, il mancato raggiungimento del 25% di detti criteri indica che una parte sostanziale di tutte le attività non è svolta nello Stato membro in questione.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 2 e 3, le istituzioni interessate tengono conto della presunta situazione futura nei successivi 12 mesi civili.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Procedura per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004

 

Quando un pubblico dipendente esercita la sua attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l'istituzione competente ne informa preventivamente l'istituzione designata dell’altro Stato membro.

 

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

 

1. Salvo disposizione contraria dell'articolo 17 del regolamento di applicazione, qualora una persona eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informano, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione trasmette senza indugio le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività.

 

2. Il paragrafo 1 si applica per analogia alle persone che rientrano nell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.

 

3. Il datore di lavoro considerato tale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per il quale il lavoratore svolge un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione trasmette senza indugio le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore esercita l'attività.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Procedura per l'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004

 

1. Il datore di lavoro che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, distacca un lavoratore perché svolga un lavoro per suo conto in un altro Stato membro ne informa preventivamente, quando questo è possibile, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione resta applicabile. Tale istituzione informa l'istituzione designata dello Stato membro in cui il lavoratore è distaccato.

 

2. Il lavoratore autonomo che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, si reca a svolgere un'attività in un altro Stato membro ne informa preventivamente, quando questo è possibile, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione resta applicabile. Tale istituzione informa l'istituzione designata dello Stato membro in cui il lavoratore autonomo si reca a svolgere la sua attività.

 

Motivazione

Il testo è ora inserito nell'articolo 15.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nelle situazioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, le istituzioni designate degli Stati membri interessati determinano di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

2. Le istituzioni designate dello Stato membro in cui la persona risiede determinano senza indugio di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione è inizialmente provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata.

Motivazione

L'emendamento conferisce all'istituzione dello Stato membro di residenza la facoltà di agire su base provvisoria invece di lasciare la persona interessata in attesa del risultato di un accordo.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La determinazione della legislazione applicabile interviene nel mese che segue la trasmissione dell'informazione all'istituzione designata del luogo di residenza della persona assicurata, conformemente al paragrafo 1.

3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, di cui al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata all'istituzione designata negli Stati membri in cui l'attività è svolta conformemente al paragrafo 2, a meno che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 3 bis, o almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

Finché la legislazione applicabile non è stata determinata, la persona interessata è soggetta provvisoriamente alla legislazione determinata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

 

L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è dichiarata applicabile al termine della procedura di concertazione tra le istituzioni interessate nel quadro del paragrafo 2 ne informa immediatamente l'interessato.

 

Motivazione

L'ultimo paragrafo del testo della Commissione è ripreso nel nuovo paragrafo 3 ter.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Quando un'incertezza sulla determinazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione.

 

In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità competenti interessate, queste cercano un accordo conformemente alle summenzionate condizioni e si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di applicazione.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.

Motivazione

Questo nuovo paragrafo copre le disposizioni dell'ultimo paragrafo dell'articolo 17, paragrafo 3, del testo della Commissione.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza dell'interessato non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Procedura per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base

 

Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell'interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all'autorità competente o all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro di cui l'interessato chiede di applicare la legislazione.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazione delle persone assicurate

Informazione delle persone interessate e dei datori di lavoro

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile informa la persona interessata e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi derivanti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all’espletamento delle formalità imposte da tale legislazione.

1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile in virtù del titolo II del regolamento di base informa la persona interessata e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi derivanti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all’espletamento delle formalità imposte da tale legislazione.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in forza di una disposizione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 attesta che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

2. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in forza di una disposizione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 comunica alla persona interessata, mediante un attestato di legislazione applicabile, che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni. L'attestazione menziona il salario dichiarato dal datore di lavoro.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istituzioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 comunicano all'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile a una persona tutte le informazioni necessarie per determinare i contributi che essa e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

1. Le istituzioni competenti comunicano all'istituzione competente dello Stato membro, la cui la legislazione è applicabile a una persona in virtù del titolo II del regolamento di base, tutte le informazioni necessarie per determinare la data in cui la legislazione diventa applicabile e i contributi che essa e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

Motivazione

L'emendamento estende il campo di applicazione a tutti i casi di cui al titolo 2 della legislazione applicabile, pur prevedendo unicamente le informazioni necessarie.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il datore di lavoro di un lavoratore è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile a tale lavoratore, in particolare l'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione.

1. Il datore di lavoro di un lavoratore la cui sede o il cui luogo di attività si trova al di fuori dello Stato membro competente è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile a tale lavoratore, in particolare l'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo di attività fosse situato nello Stato membro competente.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che si tratta di una situazione transfrontaliera.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il datore di lavoro non stabilito nello Stato membro la cui legislazione è applicabile, da una parte, e il lavoratore subordinato, dall'altra, possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro gli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all'istituzione competente di tale Stato membro.

2. Il datore di lavoro il cui luogo di lavoro non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile, da una parte, e il lavoratore subordinato, dall'altra, possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro gli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a notificare tale accordo all'istituzione competente di tale Stato membro.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che esiste un obbligo di base del datore di lavoro.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti provvedono a che le persone assicurate siano informate delle procedure e delle condizioni di presa in carico delle spese relative alle prestazioni in natura quando queste prestazioni sono ricevute sul territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente o del luogo di residenza.

1. Le autorità o le istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando queste prestazioni sono ricevute sul territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se la legislazione nazionale subordina il diritto alle prestazioni di cui al presente capitolo alla qualità di pensionato, è tenuto conto esclusivamente della pensione dovuta da un'istituzione di questo Stato membro.

4. Fatto salvo l'articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento di base solo se, da un lato, la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o, dall'altra, a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.

2. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera A – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004, prima di lasciare il territorio dello Stato membro in cui risiede, la persona assicurata chiede alla sua istituzione competente di trasmetterle il documento che attesta il suo diritto alle prestazioni in natura.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base, la persona assicurata presenta un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta, al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora, il suo diritto alle prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenere il documento necessario.

I pensionati o i loro familiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 presentano la loro domanda all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette, se del caso, all'istituzione che prende in carico le spese relative alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza al pensionato.

 

Motivazione

La proposta iniziale imponeva a un individuo di ottenere il necessario documento prima della partenza. Dato che molti ignorano questo obbligo, l'emendamento offre una maggiore flessibilità e pertanto una maggiore copertura.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera A – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, se prestazioni in natura si rendono necessarie sotto il profilo medico per la persona assicurata nel corso della dimora, questa presenta il documento di cui al paragrafo 1 al prestatore di cure dello Stato membro di dimora, che le applica le disposizioni della legislazione che le sarebbero applicabili se fosse soggetta al regime di cui all'articolo 23 del presente regolamento nello Stato membro di dimora.

2. Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base, secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate ai sensi della legislazione dello Stato membro di dimora.

Se la persona assicurata non dispone di detto documento, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.

 

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera A – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 sono le prestazioni in natura che devono essere erogate nello Stato membro di dimora, secondo la legislazione di quest'ultimo, affinché la persona assicurata non sia costretta a raggiungere, prima del termine previsto per la sua dimora, il suo luogo di residenza per ricevere il trattamento che il suo stato di salute richiede.

3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento di base sono le prestazioni in natura che sono erogate nello Stato membro di dimora, secondo la legislazione di quest'ultimo e che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente, prima del termine previsto per la sua dimora, per ricevere le cure necessarie.

Motivazione

L'emendamento precisa che la necessità medica è un fattore determinante.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera A – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

soppresso

Motivazione

Questa disposizione è ripresa dalla nuova lettera B bis) al paragrafo 8 bis.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera B – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto in tutto o in parte i costi delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004, inoltra la domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. Questa gli rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie della sua legislazione.

5. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto i costi della totalità o di parte delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora prevede la possibilità di rimborso di tali costi alla persona assicurata, quest'ultima può inoltrare la domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa gli rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera B – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se il rimborso di queste spese non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall'istituzione competente alle tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora.

6. Se il rimborso di questi costi non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, i costi sostenuti sono rimborsati alla persona interessata dall'istituzione competente in base alle tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora oppure in base agli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora, qualora nel caso in questione fosse stato applicato l'articolo 61 del regolamento di applicazione.

L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richiede le indicazioni necessarie su tali tariffe.

L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richiede le indicazioni necessarie su tali tariffe o importi.

Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso secondo le tariffe che applica, senza che sia necessario l'accordo della persona assicurata.

 

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera B – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. In deroga al paragrafo 6, primo comma, l'istituzione competente può procedere al rimborso delle spese sostenute alle tariffe di rimborso che applica, a condizione che la persona assicurata abbia dato il suo accordo a che le sia applicata questa disposizione e che la legislazione permetta il rimborso di tali spese.

7. In deroga al paragrafo 6, l'istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie della sua legislazione, a condizione che la persona assicurata abbia dato il suo accordo a che le sia applicata questa disposizione.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera B – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Il rimborso alla persona assicurata non supera in ogni caso l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 25 – lettera B bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

B bis) Familiari

 

8 bis. I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Motivazione

Il presente paragrafo riprende le disposizioni dell'articolo 25, lettera A, paragrafo 4, del testo della Commissione.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera A – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per i pensionati e i loro familiari diversi da quelli di cui all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione dello Stato membro che ha in carico le spese relative alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza è considerata l'istituzione competente per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi fissi, per istituzione competente si intende l'istituzione del luogo di residenza.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera A – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 20, paragrafo 1 e 27, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, se la persona non risiede nel territorio dello Stato membro competente l'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 è chiesta dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. L'istituzione del luogo di residenza indica i motivi che la inducono a chiedere tale autorizzazione per la persona in questione, in particolare quelli menzionati all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

2. Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, essa richiede l'autorizzazione all'istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra senza indugio all'istituzione competente.

In mancanza di risposta entro quindici giorni di calendario dalla data di invio, l'autorizzazione è considerata concessa dall'istituzione competente.

 

 

In tal caso, l'istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza.

L'istituzione del luogo di residenza rilascia l'autorizzazione alla persona interessata per conto dell'istituzione competente.

L'istituzione competente può rifiutare di concedere l'autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell'istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia della persona interessata.

In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona interessata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.

L'istituzione competente informa della sua decisione l'istituzione dello Stato membro di residenza.

 

In mancanza di risposta entro quindici giorni di calendario dalla data di invio, l'autorizzazione è considerata concessa dall'istituzione competente.

Motivazione

L'emendamento espone la procedura relativa alla decisione su un'autorizzazione preventiva e mantiene un termine di riserva per le decisioni.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera A – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La procedura di cui al paragrafo 2 non è applicabile quando le prestazioni in natura in questione sono cure di carattere vitale. In questo caso, l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione dello Stato del luogo di residenza.

3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure di carattere vitale, l'autorizzazione non può essere negata ai sensi della seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di base. In questo caso, l'autorizzazione è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione dello Stato del luogo di residenza.

L'istituzione competente è tenuta ad accettare le constatazioni e le opzioni terapeutiche relative alla necessità di cure di carattere vitale stabilite da medici accreditati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione.

L'istituzione competente è tenuta ad accettare le constatazioni e le opzioni terapeutiche relative alla necessità di cure di carattere vitale e urgente stabilite da medici accreditati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione.

Motivazione

Si sottolinea la natura dei criteri medici.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera A – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.

(Testo pressoché identico al comma 4 dell'articolo 26, paragrafo 2, della proposta della Commissione)

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera A – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La persona interessata trasmette l'autorizzazione all'istituzione del luogo di dimora. Questa è tenuta a informare l'istituzione del luogo di residenza della persona assicurata dell'evoluzione dello stato di salute di quest’ultima quando appare necessario sotto il profilo medico completare il trattamento. L'istituzione del luogo di residenza trasmette immediatamente queste informazioni all'istituzione competente.

4. L'istituzione del luogo di dimora comunica all'istituzione competente se risulta appropriato sotto il profilo medico completare il trattamento oggetto dell'autorizzazione, fatta salva qualsiasi decisione in merito all'autorizzazione.

Motivazione

L'emendamento chiarisce il dovere di tener informate le istituzioni competenti.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

B) Presa in carico finanziaria delle prestazioni in natura nel quadro di cure programmate

B) Presa in carco finanziaria delle prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera B – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento di applicazione.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera B – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando un'autorizzazione è concessa, l'istituzione competente rimborsa le spese secondo la tariffa più elevata. Di conseguenza, se per le prestazioni in natura in questione le tariffe dell'istituzione del luogo di dimora sono inferiori a quelle dell'istituzione competente, la persona assicurata può chiedere all'istituzione competente di versarle l’integrazione, nel limite delle sue tariffe.

5. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto la totalità o una parte delle spese per le cure mediche autorizzate e l'importo delle spese che l'istituzione competente è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata in conformità del paragrafo 4 bis (spese effettivamente sostenute) è inferiore all'importo delle spese che dovrebbe pagare per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l'istituzione competente rimborsa inoltre alla persona assicurata, a sua richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell'importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera C – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Nei casi in cui l'istituzione competente concede un'autorizzazione, le spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona sono rimborsate secondo la legislazione applicata dall'istituzione competente, per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla.

6. Le spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla sono a carico dell'istituzione qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato. Qualora la persona assicurata sia disabile, sono considerati necessari il viaggio e il soggiorno di un accompagnatore.

Motivazione

È irrealistico presumere che una persona avente una reale necessità medico-sanitaria debba sostenere i costi di viaggio per ottenere le cure. È altresì ragionevole presumere che tale persona, trovandosi in uno stato vulnerabile, abbia bisogno di essere accompagnata. Il sostegno all'assistenza personale ai disabili è un elemento fondamentale per garantire che essi non subiscano discriminazioni in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e di prestazioni per tutti i cittadini. Gli elementi di vulnerabilità di una persona che necessiti di cura potrebbero essere estesi alla vulnerabilità di alcuni disabili al momento dell'accesso ai sistemi di sicurezza sociale.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera A – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per fruire delle prestazioni in denaro relative ad un'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, la persona assicurata fa compilare il documento destinato ad attestare la sua incapacità al lavoro dal medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute.

1. Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire delle prestazioni in denaro relative ad un'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la probabile durata della stessa.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera A – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La persona assicurata trasmette il documento compilato entro tre giorni lavorativi dalla constatazione medica:

2. La persona assicurata trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine fissato dalla legislazione dello Stato membro competente.

a) all'istituzione del luogo di residenza se la persona vi esercita un'attività professionale;

 

b) all'istituzione competente negli altri casi.

 

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera A – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro che sono essere richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato è trasmesso, senza indugio, all'istituzione competente.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera A – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1 e 2 non dispensa la persona assicurata dall’adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro.

3. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis non dispensa la persona assicurata dall’adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a svolgere attività intese a promuovere e a sostenere la reintegrazione professionale della persona assicurata.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera A – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando la persona assicurata riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente, che informa, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza.

soppresso

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera B – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o medico della persona assicurata come se fosse assicurata presso di essa. Non appena constata che l'interessato è atto a riprendere il lavoro, ne informa immediatamente l’interessato stesso e l’istituzione competente, indicando la data in cui ha termine l’incapacità al lavoro. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 10, la notifica all'interessato vale decisione presa per conto dell'istituzione competente.

soppresso

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera B – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza è tenuta a fare controllare la persona interessata da un medico scelto dall'istituzione competente.

soppresso

Motivazione

Il suddetto paragrafo è sostituito dal paragrafo 7bis (nuovo).

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera C – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. L'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera C – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. L'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza. Tuttavia, se le prestazioni in denaro sono versate dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest’ultima informa l'interessato dei suoi diritti. Essa comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date in cui devono essere versate e la durata massima della loro concessione quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente.

8. Fatta salva la seconda frase dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, l'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera C – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché la persona interessata non si è sottoposta alle formalità prescritte dalla legislazione dello Stato membro di residenza o se fa constatare da un medico di sua scelta che la persona assicurata è atta a riprendere il lavoro, le notifica la sua decisione e ne informa simultaneamente l'istituzione del luogo di residenza.

10. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro, essa notifica alla persona assicurata la sua decisione e ne informa simultaneamente l'istituzione del luogo di residenza.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

 

A) Procedura che deve seguire la persona assicurata

 

1. Per avere diritto a prestazioni in denaro relative all'assistenza di lungo periodo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo ,1 del regolamento di base la persona assicurata si rivolge all'istituzione competente. Se necessario, questa ne informa l'istituzione del luogo di residenza.

 

B) Procedura che deve seguire l'istituzione del luogo di residenza

 

2. Su richiesta dell'istituzione competente l'istituzione del luogo di residenza esamina le condizioni della persona assicurata in ordine alla necessità di assistenza di lungo periodo. L'istituzione competente fornisce all'istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per tale esame.

 

C) Procedura che deve seguire l'istituzione competente

 

3. Per determinare quanto sia necessaria l'assistenza di lungo periodo l'istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro perito di sua scelta.

 

4. L'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

 

D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

 

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis se la persona assicurata dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

 

E) Familiari

 

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica anche ai titolari di una pensione d'invalidità. Per "prosecuzione di cure" occorre intendere il seguito dato alle cure fino al termine della malattia.

Se lo Stato membro in cui l'ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un'attività non è più lo Stato membro competente e se l'ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente.

2. Il termine "cure" si riferisce a ogni prestazione medica diretta a proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone.

 

3. L'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica mutatis mutandis al lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e ai suoi familiari se lo Stato membro competente non figura nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 883/2004.

 

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando l'istituzione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 tiene conto, in applicazione dell'articolo 5 di tale regolamento, delle pensioni o rendite acquisite ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri, considera soltanto gli importi delle pensioni o delle rendite che sono effettivamente versate alla persona interessata per determinare la base di calcolo dei contributi.

soppresso

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In alcun caso l'importo dei contributi prelevati sulle pensioni o rendite in questione può essere superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona avente gli stessi redditi ottenuti nello Stato membro di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 883/2004.

2. Se una persona percepisce pensioni o rendite da più di uno Stato membro, l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona a cui lo Stato membro competente versi lo stesso importo di pensioni o rendite.

Motivazione

Formulazione più chiara.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

 

A) Procedura che deve seguire l'istituzione competente

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni per l’assistenza di lungo periodo non sono cure quali definite all'articolo 28, paragrafo 2 del presente regolamento, ma cure di mantenimento o di aiuto alla vita quotidiana della persona interessata in funzione del suo grado d'autonomia.

 

2. L'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata dell'esistenza di una norma anticumulo e delle condizioni in cui si applica alle prestazioni per l’assistenza di lungo periodo in questione. Tuttavia, l'applicazione di tali norme deve garantire alla persona che non risiede nel territorio dello Stato membro competente un diritto ad un importo di prestazione almeno uguale a quello di cui potrebbe fruire se risiedesse in tale Stato membro.

1. L'istituzione competente informa la persona interessata dell'esistenza della norma contenuta nell'articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il divieto di cumulo delle prestazioni. L'applicazione di tali norme deve garantire alla persona che non risiede nello Stato membro competente un diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe fruire se risiedesse in tale Stato membro.

 

2. L'istituzione competente informa altresì l'istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo, qualora la legislazione che quest'ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo, che sono menzionate nell'elenco di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di base.

 

B) Procedura che deve seguire l'istituzione del luogo di residenza o di dimora

 

2 bis. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l'istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall'istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso.

3. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.

3. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguardano prestazioni in natura non si applicano alle persone che hanno diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti di uno Stato membro menzionato nell'allegato 2 del presente regolamento.

1. Per gli Stati membri di cui all'allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle persone che hanno diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata. L'istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

Cure programmate

 

L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 non può essere rifiutata dall'istituzione competente a un lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ammesso a fruire delle prestazioni a carico di questa, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono essergli praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.

 

Motivazione

Il principio dell'autorizzazione preventiva è già previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base e la procedura è indicata all'articolo 26 della proposta di regolamento di applicazione della Commissione. Stabilire se dovrebbe esservi una disposizione per le vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale è una questione di principio e pertanto più idonea a essere affrontata nello stesso regolamento di base.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004, si applicano le regole di cui all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5 del presente regolamento.

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, si applicano le regole di cui all'articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento di applicazione.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando la legislazione applicata dall'istituzione competente non consente di stabilire direttamente tale importo poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 44

soppresso

Presa in conto dei periodi di educazione dei figli

 

Fatta salva la competenza dello Stato membro determinata in base alle disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione dello Stato membro in cui il pensionato ha risieduto per il periodo più lungo nel corso dei dodici mesi seguenti la nascita del figlio deve prendere in conto i periodi di educazione dei figli in un altro Stato membro, purché la legislazione di un altro Stato membro non diventi applicabile alla persona interessata in ragione dell'esercizio di un'occupazione o di un'attività autonoma.

 

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 44 bis

 

Presa in considerazione dei periodi dedicati a crescere i figli

 

1. Ai fini del presente articolo, per "periodo dedicato a crescere i figli" s'intende qualsiasi periodo accreditato in virtù della legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità utilizzate per determinare tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati durante il periodo dedicato a crescere i figli o siano riconosciuti retroattivamente.

 

2. Quando, sotto la legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non vengono presi in considerazione i periodi dedicati a crescere i figli, l'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile, ai sensi del titolo II, all'interessato in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, sotto tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato a crescere i figli per il figlio in questione, continua a essere responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato a crescere i figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

 

3. Il paragrafo 2 non trova applicazione se l'interessato è o diventa soggetto alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi esercita un'attività subordinata o autonoma.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 45 – lettera A – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per fruire di prestazioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente presenta una domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell’incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell'aggravamento di tale invalidità.

1. Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento di base, il richiedente presenta una domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell’incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell'aggravamento di tale invalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istituzione.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 45 – lettera B – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nelle situazioni diverse da quella di cui all'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente presenta una domanda o all'istituzione del proprio luogo di residenza, se l'interessato è stato soggetto ad un dato momento alla legislazione applicata da tale istituzione, o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo negli altri casi.

4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda o all'istituzione del proprio luogo di residenza o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 45 – lettera B – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni a titolo delle legislazioni di tutti gli Stati membri in questione le cui condizioni siano soddisfatte dal richiedente.

soppresso

Motivazione

Coperto dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 45 – lettera B – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Tuttavia, la liquidazione concomitante non ha luogo nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente abbia chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni acquisite a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri.

soppresso

Motivazione

Coperto dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 4 e corredata dei documenti giustificativi richiesti. Il richiedente indica o l'istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia o decesso (pensioni) di ogni Stato membro a cui la persona assicurata è stata affiliata, o, se si tratta di un lavoratore subordinato, il datore o i datori di lavoro da cui è stato occupato nel territorio di ogni Stato membro e produce i certificati pertinenti in suo possesso.

1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo 45, paragrafi 1 o 4 e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto un'altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.

Motivazione

Formulazione più chiara in merito alla natura limitata delle informazioni richieste.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente domanda che sia differita la liquidazione delle pensioni di vecchiaia acquisite a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri, deve precisare a titolo di quale legislazione chiede il differimento della liquidazione delle prestazioni.

2. Se, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento di base, il richiedente domanda che sia differita la liquidazione delle pensioni di vecchiaia acquisite a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda precisando a titolo di quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per permettergli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni alle quali ha diritto.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se il richiedente ritira una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, ciò non è considerato un ritiro concomitante delle domande di prestazioni sotto la legislazione di altri Stati membri.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 47 – lettera A – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La domanda di prestazioni è istruita dall'istituzione a cui è stata inviata o ritrasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1 o 4. Tale istituzione è detta qui di seguito "l'istituzione d'istruzione".

1. L'istituzione a cui la domanda di prestazioni è presentata o ritrasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1 o 4, è detta qui di seguito "l'istituzione di contatto". L'istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.

 

Oltre a istruire la domanda di prestazioni sotto la legislazione che applica, l'istituzione di contatto, in quanto tale, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e operazioni necessarie all'istruzione della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a richiesta, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruzione stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 47 – lettera C – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nelle situazioni diverse da quella di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione d'istruzione trasmette immediatamente le domande di prestazioni a tutte le istituzioni in causa affinché possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tutte le istituzioni. Essa comunica loro i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione che applica, allegando, se del caso, i certificati prodotti dal richiedente.

4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 2, l'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni in causa affinché possano tutte iniziarne l'istruzione simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la sua legislazione. Indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integrare la domanda quanto prima.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 47 – lettera C – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ciascuna delle altre istituzioni in causa comunica all'istituzione d'istruzione i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione che applica. Tranne nel caso di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del presente regolamento, ogni istituzione le indica anche l'importo della prestazione autonoma di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 se il diritto alle prestazioni sussiste in forza del solo diritto nazionale.

5. Ciascuna delle istituzioni in causa comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione che applica.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 47 – lettera C – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'istituzione d'istruzione trasmette a tutte le istituzioni in causa tutte le informazioni che ha ottenuto. Su questa base, ogni istituzione in causa procede al calcolo degli importi teorico ed effettivo delle prestazioni secondo le modalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004 e comunica tali importi all'istituzione d'istruzione.

6. Ogni istituzione in causa procede al calcolo dell'importo delle prestazioni secondo le modalità di cui all'articolo 52 del regolamento di base e comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l'importo delle prestazioni e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento di base.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 47 – lettera C – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Non appena l'istituzione d'istruzione, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 5, constata che sono da applicarsi le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 o dell'articolo 57, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, ne avverte le altre istituzioni in causa.

7. Se un'istituzione stabilisce, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5, che si applica l'articolo 46, paragrafo 2 o l'articolo 57, paragrafi 2 o 3 del regolamento di base, ne avverte l'istituzione di contatto e le altre istituzioni in causa.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 47 – lettera C – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Per permettere al richiedente di esercitare il diritto di differimento previsto dall'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione d'istruzione gli comunica tutte le informazioni di cui dispone per permettergli di conoscere le conseguenze della liquidazione concomitante delle prestazioni alle quali ha diritto. Il richiedente presenta ogni eventuale domanda di differimento della liquidazione all'istituzione d'istruzione, che la trasmette senza indugio all'istituzione in causa.

soppresso

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni istituzione notifica al richiedente, secondo le disposizioni che applica, la decisione di liquidazione che ha preso. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso che le si applicano. Una copia di ogni decisione è trasmessa all'istituzione d'istruzione. Al ricevimento della copia di tutte le decisioni, l'istituzione d'istruzione notifica al richiedente, nella lingua di quest'ultimo e secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una nota riepilogativa di tali decisioni. Essa trasmette inoltre la nota riepilogativa alle altre istituzioni in causa.

1. Ogni istituzione notifica al richiedente, secondo le disposizioni che applica, la decisione che ha preso. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso che le si applicano. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l'istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Il modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a richiesta, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all'articolo 290 del trattato.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La nota riepilogativa che è stata notificata al richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, deve essere considerata come una nuova decisione passibile di ricorso.

2. Qualora, a seguito del ricevimento della nota riepilogativa il richiedente ritenga che i suoi diritti possano essere stati lesi dall'interazione delle decisioni adottate da due o più istituzioni, il richiedente ha il diritto di chiedere che le istituzioni interessate rivedano tali decisioni entro i termini previsti dalla rispettiva legislazione nazionale. I termini decorrono a partire dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato del riesame è notificato per iscritto al richiedente.

Motivazione

Le procedure sono più chiare e i diritti dei cittadini sono meglio tutelati dalla nuova formulazione.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 non siano applicabili, per determinare il grado d'invalidità ogni istituzione ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico di sua scelta. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i referti medici nonché le informazioni d'ordine amministrativo raccolte dall'istituzione di ogni altro Stato membro come se provenissero dallo Stato membro in cui essa ha sede.

2. Nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento di base non siano applicabili, per determinare il grado d'invalidità ogni istituzione, in funzione della legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i referti medici nonché le informazioni d'ordine amministrativo raccolte dall'istituzione di ogni altro Stato membro come se provenissero dallo Stato membro in cui essa ha sede.

Motivazione

Onde tenere meglio in conto le diverse prassi degli Stati membri per quanto riguarda la metodologia di accertamento.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando l'esame medico ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza dell'interessato, le relative spese di trasferimento e di soggiorno sono a carico dell'istituzione che ha fatto procedere all'esame medico.

soppresso

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa immediatamente il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e il fatto che solo la futura decisione di liquidazione sarà passibile di ricorso.

3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 52

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni destinate ad accelerare la liquidazione delle prestazioni

Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni

1. Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile a una persona, l'organismo designato dall'autorità competente di tale Stato membro trasmette all'organismo designato dello Stato membro di cui questa persona ha la nazionalità tutte le informazioni relative all'identificazione della persona stessa, compreso il numero d'identificazione che le è attribuito dall'istituzione competente in materia di pensione del primo Stato membro, nonché il nome di detta istituzione competente. Esso comunica altresì a questo organismo qualsiasi altra informazione atta a facilitare e ad accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni.

1. Per agevolare e accelerare l'istruzione delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:

 

a) scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra, e insieme provvedono alla conservazione e alla corrispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;

 

b) con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un'età da definire, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, gli apolidi, i profughi e le persone che non sono mai state soggette alla legislazione dello Stato membro di cui hanno la nazionalità sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti in primo luogo.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa determina gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità dei regimi pensionistici nazionali, dell'organizzazione tecnica e amministrativa di ciascuno e dei mezzi tecnologici a loro disposizione. Provvede alla loro attuazione mediante l'organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.

 

2a. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d'identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrebbe ricevere le informazioni summenzionate.

3. Le istituzioni in causa procedono, a richiesta dell'interessato o dell'istituzione a cui egli è affiliato in quel momento, alla ricostruzione della sua carriera, al più tardi a partire dalla data che precede di un anno la data in cui raggiungerà l'età di ammissione alla pensione.

 

4. La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti.

 

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile per la liquidazione della pensione, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di questo Stato membro.

1. Fatto salvo l'articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione in un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di questo Stato membro.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 54 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Calcolo delle prestazioni

Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni

Motivazione

L'emendamento riprende una rettifica sostanziale del nuovo regolamento di base.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 61 del regolamento di base si applica, mutatis mutandis, l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazione. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, l'interessato può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004, se il lavoratore di cui all'articolo 65, paragrafo 5 di tale regolamento, diverso da un lavoratore frontaliero, non ha mai avuto la qualità di lavoratore subordinato soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, le prestazioni di disoccupazione sono calcolate sulla base della retribuzione abituale corrispondente, in questo Stato membro, a un'occupazione equivalente o analoga a quella che ha esercitato da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

soppresso

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato informa immediatamente l'istituzione competente della data d'iscrizione del disoccupato presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.

4. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato invia immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della data d'iscrizione del disoccupato presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.

Ogni mese, per il periodo durante il quale il disoccupato ha diritto al mantenimento delle prestazioni, essa trasmette all'istituzione competente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione del disoccupato, precisando in particolare se quest'ultimo è sempre iscritto presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo organizzate.

Qualora, per il periodo durante il quale il disoccupato ha diritto al mantenimento delle prestazioni, sopravvengano fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato trasmette immediatamente all'istituzione competente e all'interessato un documento contenente le informazioni pertinenti.

 

A richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione del disoccupato, precisando in particolare se quest'ultimo è sempre iscritto presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo organizzate.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il diritto alle prestazioni è legato all’adempimento da parte del disoccupato di determinati obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro di residenza, gli eventuali impegni del disoccupato presso gli uffici del lavoro dell'altro Stato membro sono presi in conto. Spetta al disoccupato informare l'istituzione del suo luogo di residenza del calendario e della natura di tali impegni.

2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l’adempimento da parte del disoccupato di determinati obblighi e/o la ricerca di lavoro, gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.

 

Il mancato adempimento da parte del disoccupato di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 57

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 883/2004, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L'istituzione competente dell'altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L'istituzione competente dell'altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 58 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regole applicabili se la persona è soggetta successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso di uno stesso periodo o parte di periodo

Regole applicabili se cambia la legislazione applicabile e/o la competenza di concedere prestazioni familiari

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se una persona è stata soggetta successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l'istituzione che ha versato le prestazioni familiari in applicazione della prima legislazione applicata nel corso del periodo considerato sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.

1. Se cambia la legislazione applicabile e/o la competenza di concedere prestazioni familiari tra Stati membri nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l'istituzione che ha versato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione a titolo della quale sono state concesse le prestazioni all'inizio del mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Essa informa l'istituzione dell'altro Stato membro della scadenza alla quale cessa il versamento delle prestazioni familiari in causa.

2. Essa informa l'istituzione dell'altro Stato membro o degli Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa il versamento delle prestazioni familiari in causa. L'erogazione delle prestazioni da parte dell'altro Stato membro ha effetto a decorrere da tale data.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La domanda di concessione di prestazioni familiari è presentata in linea prioritaria:

1. La domanda di concessione di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base occorre tenere conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in special modo per quanto riguarda il diritto alle prestazioni. Qualora l'avente diritto alle prestazioni non eserciti detto diritto, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di concessione di prestazioni familiari presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.

a) all'istituzione dello Stato membro d'occupazione se esiste un diritto alle prestazioni a titolo di un'attività subordinata o autonoma e se il coniuge del richiedente non dispone di un diritto alle prestazioni a titolo di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro;

 

b) negli altri casi, all'istituzione del luogo di residenza dei figli o a una di tali istituzioni se i figli risiedono in diversi Stati membri.

 

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 esamina la domanda sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente e prende, ogni volta che è necessario, una decisione provvisoria sulle regole di priorità applicabili tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione della famiglia del richiedente.

2. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 esamina la domanda sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione della famiglia del richiedente.

Essa ne informa il richiedente e gli versa a titolo provvisorio le prestazioni previste dalla legislazione che applica.

Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.

 

Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette senza indugio la domanda all'istituzione competente dell'altro Stato membro e informa l'interessato; informa inoltre l'istituzione dell'altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La decisione provvisoria sulle regole di priorità applicabili nel caso in questione è comunicata a ciascuna delle istituzione dello Stato membro o degli altri Stati membri la cui legislazione apre eventualmente diritti alle prestazioni. Dette istituzioni dispongono di un mese a decorrere dalla data d’invio della decisione provvisoria per contestarla o per chiedere informazioni complementari.

3. Se l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio in via provvisoria le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, all'istituzione dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione dispone di due mesi per prendere posizione sulla decisione provvisoria.

Trascorso tale termine, la decisione dell'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 diventa opponibile alle istituzioni interessate. Su questa base, ciascuna di queste istituzioni effettua un computo dell'importo delle prestazioni dovute al beneficiario e lo trasmette al più presto all'istituzione a cui è stata presentata la domanda.

Se l'istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prende posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la domanda l'importo delle prestazioni erogate.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 comunica al richiedente la decisione relativa all'ordine delle priorità per la concessione delle prestazioni, accompagnata dal computo di queste ultime effettuato dalle istituzioni interessate.

4. In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di applicazione. A tal fine l'istituzione del luogo di residenza di cui al paragrafo 2 di detto articolo è l'istituzione del luogo di residenza dei figli.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 60

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 883/2004, se l'istituzione competente constata che il diritto non è aperto in forza delle disposizioni della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda corredata dei documenti e delle informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta più a lungo. Occorre risalire, se del caso, nelle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.

Per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base, la commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo del regolamento di base. Se l'istituzione competente in via prioritaria non è tenuta a erogare dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di prestazioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani. Occorre risalire, se del caso, nelle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari che risiedono in un Stato membro diverso da quello della persona assicurata, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, e l'istituzione del luogo di residenza del pensionato e dei suoi familiari, nei casi di cui all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, è considerata l'istituzione competente.

soppresso

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis al rimborso delle prestazioni in denaro versate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 8, seconda frase.

soppresso

Motivazione

Il suddetto paragrafo è soppresso nell'emendamento all'articolo 54, paragrafo 2.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Uno Stato membro può rinunciare a utilizzare il metodo del rimborso forfettario a condizione che tale rinuncia prenda effetto all'inizio di un anno civile. In questo caso, lo Stato membro interessato è tenuto a informare la commissione amministrativa del cambiamento entro il mese di giugno dell'anno che precede quello nel corso del quale il cambiamento deve prendere effetto.

soppresso

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 63 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Metodo di calcolo dei forfait

Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell'importo forfettario totale

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ogni Stato membro debitore, il forfait per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo annuale medio per persona secondo diverse classi d'età per il numero di persone da prendere in considerazione in ogni classe d'età e applicando al risultato un abbattimento.

1. Per ogni Stato membro creditore, l'importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo annuale medio per persona (Yi) secondo diverse classi d'età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:

FORFAIT =

Fi = Yi*1/12*(1-X)

In questa formula, il significato dei simboli è il seguente:

ove:

- L'indice di sommatoria i (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d'età considerate per il calcolo del forfait:

- L'indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d'età considerate per il calcolo degli importi forfettari:

i = 1: persone di meno di 20 anni

i = 1: persone di meno di 20 anni

i = 2: persone da 20 a 64 anni

i = 2: persone da 20 a 64 anni

i = 3: persone di 65 anni e più.

i = 3: persone di 65 anni e più.

- Il coefficiente X (numero compreso tra 0 e 1) rappresenta l’abbattimento considerato, quale definito al paragrafo 4.

 

- Yi rappresenta il costo medio annuale delle persone della classe d'età i, quale definito al paragrafo 2.

- Yi rappresenta il costo medio annuale delle persone della classe d'età i, quale definito al paragrafo 2.

 

- Il coefficiente X (0,2 o 0,15) rappresenta l'abbattimento, quale definito al paragrafo 2 bis.

- Zi rappresenta il numero medio di persone della classe d'età i da prendere in considerazione, quale definito al paragrafo 3.

 

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d'età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d'età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio annuale di persone di questa classe d'età. Sono prese in conto in questo calcolo le spese nel quadro del regime di cui all'articolo 23.

2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d'età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d'età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di questa classe d'età nell'anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all'articolo 23 del regolamento di applicazione.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'abbattimento da applicare all'importo forfettario mensile è di norma pari al 20% (X = 0,20). È pari al 15% (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base.

Motivazione

Il paragrafo riprende elementi di testo del paragrafo 4 della proposta della Commissione.

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per ogni Stato membro debitore, il numero medio di persone (Zi) della classe d'età i è uguale al numero di persone soggette alla legislazione di tale Stato membro e ammesse a beneficiare per suo conto delle prestazioni in natura dello Stato membro creditore.

3. Per ogni Stato membro debitore, l'importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d'età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d'età.

Il numero di persone da prendere in considerazione è determinato a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.

Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio per conto dello Stato membro debitore. Questi mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull'applicazione del presente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 2 bis. Su tale base la commissione amministrativa può presentare una proposta di modifiche che possono rivelarsi necessarie per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 2 bis non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L’abbattimento da applicare al forfait è di norma pari al 15% (X = 0,15). È pari al 20% (X = 0,20) se lo Stato membro competente è menzionato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004.

soppresso

Motivazione

Alcuni elementi di questo paragrafo sono ripresi nel nuovo paragrafo 2 bis degli emendamenti del Parlamento.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo del forfait di cui ai paragrafi precedenti.

5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi precedenti.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, per il calcolo dell'importo forfettario per cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione, purché si applichi l'abbattimento di cui al paragrafo 2 bis.

 

----------------

1 GU L 323 del 13.12.1996, pag. 38.

Motivazione

L'emendamento consente di avere tempo per l'adeguamento.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 64 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è trasmesso alla commissione di controllo dei conti entro il 30 giugno del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di trasmissione entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona dell'anno precedente.

L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è notificato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di notifica entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 65

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto prima possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti anteriormente ai termini menzionati in appresso, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a un credito non deve essere di ostacolo al rimborso di altri crediti.

I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento.

2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base.

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati entro i sei mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale le prestazioni sono state erogate.

1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati registrati nella contabilità dell'istituzione creditrice.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I crediti stabiliti su base forfettaria per un anno civile devono essere presentati entro i sei mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. I crediti di importi forfettari stabiliti per un anno civile sono presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli inventari di cui all'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell'anno seguente l'anno di riferimento.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I crediti sono verificati e pagati dall'istituzione debitrice entro i sei mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale sono stati presentati. Se del caso, l'istituzione debitrice comunica all'istituzione creditrice, prima della fine di questo periodo di sei mesi, la sua decisione di respingere alcune spese.

4. I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all'articolo 65 del regolamento di applicazione dall'istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore. La disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto per motivi pertinenti in questo periodo.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le contestazioni relative alla natura e all'importo di un credito devono essere risolte entro l’anno seguente la fine del semestre civile durante il quale il credito è stato presentato. Trascorso tale termine, il credito in questione è considerato pagabile.

5. Le contestazioni relative a un credito devono essere risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 5 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.

Motivazione

Al fine di provvedere a un'eventuale composizione.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 67 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Interessi di mora

Interessi di mora e anticipi

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A decorrere dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 4, i crediti non pagati sono maggiorati di un interesse, calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile. Tale tasso è aumentato di due punti percentuali a decorrere dalla fine del periodo di un anno di cui all'articolo 66, paragrafo 5.

1. A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l'istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato presentato il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90% del credito totale presentato a norma dell'articolo 66, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall'anticipo, l'interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di 36 mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento di applicazione.

 

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La commissione amministrativa fissa il metodo e la base di calcolo degli interessi.

2. L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.

Motivazione

È preferibile disporre di una fonte neutra esterna per determinare l'interesse.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l'istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi oltre il termine menzionato nella seconda frase del paragrafo 1.

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 69

Testo della Commissione

Emendamento

In assenza d'accordo di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione del luogo di residenza trasmette all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo la domanda di rimborso di prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, entro sei mesi dall'ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l'importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui ai paragrafi 6 o 7 dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, il periodo per il quale queste prestazioni sono state versate e i dati di identificazione del disoccupato.

In assenza d'accordo di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l'istituzione del luogo di residenza trasmette all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo la domanda di rimborso di prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l'ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l'importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all'articolo 65, paragrafi 6 o 7, del regolamento di base, il periodo per il quale queste prestazioni sono state versate e i dati di identificazione del disoccupato. I crediti sono preentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli Stati membri interessati.

 

Le richieste presentate dopo il termine di cui al comma precedente non sono prese in considerazione.

Se gli importi in causa sono oggetto di discussione tra le istituzioni interessate, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 66, paragrafi 4 e 5 del presente regolamento.

Le disposizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e all'articolo 66, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.

 

A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare. L'interesse è calcolato in conformità dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

 

L'importo massimo del rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l'importo delle prestazioni a cui avrebbe diritto l'interessato ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stato soggetto da ultimo, se iscritto presso gli uffici del lavoro di detto Stato. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all'allegato XY, le istituzioni competenti di uno di questi Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo determinano l'importo massimo in ogni singolo caso in base all'importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di questo stesso Stato membro nell'anno civile precedente.

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le coordinate delle entità di cui all'articolo 1, lettere m), q) e r) del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1, lettere a) e b) del presente regolamento, nonché delle istituzioni designate di cui al titolo II del presente regolamento.

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le coordinate delle entità di cui all'articolo 1, lettere m), q) e r) del regolamento di base e all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di attuazione, nonché delle istituzioni designate a norma del regolamento di attuazione.

Motivazione

Il testo contiene ora un riferimento alla disposizione sulla protezione dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La commissione amministrativa stabilisce le modalità, compreso il formato comune e il modello, delle notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.

3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, delle notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'allegato 4 del presente regolamento designa la base di dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1.

4. L'allegato 4 del regolamento di attuazione designa la base di dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La base di dati è predisposta e gestita dalla Commissione. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili per l'immissione delle informazioni sull'organo nazionale di contatto in detta base di dati. Inoltre gli Stati membri provvedono a garantire l'esattezza delle informazioni immesse sull'organo nazionale di contatto di cui al paragrafo 1.

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 84

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 84

soppresso

Documenti

 

1. I modelli, le forme e i formati dei documenti necessari all'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento sono stabiliti dalla commissione amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 4.

 

Le istituzioni competenti li mettono a disposizione delle persone cui si applica il presente regolamento.

 

2. Nelle loro relazioni reciproche le autorità competenti o le istituzioni di due o più Stati membri possono concordare documenti semplificati o scambi di dati ridotti. Questi accordi sono portati alla conoscenza della commissione amministrativa.

 

Motivazione

Le disposizioni in questione sono ora riprese dagli articoli 4, paragrafo 1, 3, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, quali emendati dal Parlamento.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 883/2004 concerne il coordinamento, ma non l'armonizzazione, dei sistemi di sicurezza sociale fra gli Stati membri per i cittadini che risiedono o lavorano all'interno di un altro Stato membro o che ivi si trovano in viaggio. Inteso a sostituire il precedente regolamento (CEE) n. 1408/71, il nuovo regolamento non può entrare in vigore prima che il Consiglio e il Parlamento abbiamo provveduto ad approvare il regolamento di applicazione mediante procedura di codecisione, che richiede l'unanimità in Consiglio.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 rappresenta un importante progresso nell'ambito del coordinamento della sicurezza sociale. Esso amplia la portata di tale coordinamento a tutti i soggetti inclusi nei sistemi di sicurezza sociale, non solo ai lavoratori e ai loro familiari, e riveste dunque un ruolo importante per tutti i cittadini UE che ne beneficiano. Grazie a tale regolamento, i cittadini avranno la possibilità di procedere alla totalizzazione dei periodi di residenza o impiego all'interno di un altro Stato membro, nel quadro del regime di sicurezza sociale di quel determinato Stato membro, ai fini del calcolo della pensione statale o del riconoscimento di altri diritti. Inoltre, il nuovo regolamento modernizza e semplifica la procedura estremamente macchinosa prevista dal regolamento (CEE) n. 1408/71 adeguandola a buona parte della giurisprudenza della Corte di giustizia europea nell'ambito in questione.

Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 (definito "regolamento di base" all'interno dell'emendamento del Consiglio sostenuto dal relatore). Stabilisce le modalità di istituzione di organismi di collegamento specifici (da elencare in un allegato) da parte di ogni Stato membro (autorità competente) al fine di fornire assistenza attraverso i diversi aspetti della sicurezza sociale a livello transfrontaliero. Istituisce sistemi di pagamento, riscossione e risoluzione di controversie e indica l'autorità competente in materia. Per le regole di conversione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 13, il relatore ha deciso di mantenere il regime più semplice della Commissione, anziché la complicata proposta avanzata dal Consiglio.

All'interno del regolamento di applicazione emerge un generale riconoscimento della necessità di efficienza e rapidità delle risposte. È stato proposto un nuovo emendamento all'articolo 2, al fine di stabilire i principi di tale cooperazione, fondato sul regolamento di base.

Una delle funzioni attribuite al nuovo regolamento di applicazione è la promozione degli scambi telematici nell'ottica di un incremento della rapidità e dell'accuratezza delle comunicazioni. Il relatore sostiene l'opportunità da parte del Parlamento di menzionare espressamente la necessità di una raccolta proporzionata dei dati e rafforzare i requisiti in materia di protezione dei dati, come raccomandato dal garante della protezione dei dati. L'articolo 3, paragrafo 2, viene dunque mantenuto e modificato, anziché soppresso come proposto dal Consiglio. Fanno seguito la proposta di emendamento al considerando 3 e il successivo emendamento, volto a garantire la disponibilità al pubblico degli indirizzi all'interno dell'allegato 4. Permangono inoltre altri modelli per la presentazione delle informazioni, mentre un emendamento ricorda alle autorità di tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità.

Il relatore ha incluso numerosi emendamenti figuranti nelle deliberazioni del Consiglio e del gruppo di lavoro sulle questioni sociali, ove le modifiche apportate non sono di solo ordine linguistico o tecnico. In linea generale, tali modifiche chiariscono e semplificano le proposte originarie avanzate dalla Commissione e operano nell'interesse del cittadino. Ne è un esempio l'elenco non esaustivo, riportato nell'articolo 11, dei fattori che devono essere oggetto di considerazione in sede di determinazione della residenza.

Le questioni concernenti le procedure per l'autorizzazione preventiva e il rimborso dei costi di prestazioni transfrontaliere programmate di servizi di assistenza sanitaria sono state ugualmente incluse e sottolineano la centralità delle esigenze in campo medico come fondamento per il processo decisionale. La limitatezza della portata del regolamento di applicazione impedisce di prendere in considerazione tutti gli aspetti. Per tale ragione, il relatore propone la soppressione dell'articolo 33 del regolamento di applicazione, poiché ritiene che il tema delle esigenze in campo medico sia universale e già contemplato dall'articolo 26. Il relatore ha inoltre inserito un emendamento all'articolo 26, lettera c), punto 6, relativo alla copertura delle spese per la persona che accompagna il paziente: benché ciò esuli probabilmente dall'ambito del regolamento, i colleghi deputati potrebbero voler esaminare la questione in seno alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali in sede di analisi della proposta di direttiva sul tema.

La procedura relativa al distacco dei lavoratori, così come la determinazione dell'autorità competente nel caso di lavoratori che esercitano la propria attività in più di uno Stato membro, è definita dall'articolo 14. Pur apprezzando il principio della notifica preventiva presso l'autorità competente, il relatore non ignora la realtà dei fatti, vale a dire l'impossibilità, talvolta, di rispettare tale pratica, e sostiene pertanto i relativi emendamenti. Ovviamente, ciò non solleva i datori di lavoro né gli Stati membri dall'obbligo di rispetto della legislazione in materia.

Nel complesso, il relatore ritiene che, sia il Consiglio sia la Commissione, si stiano adoperando per garantire che il risultato finale determini effetti positivi per i soggetti beneficiari del regolamento di base e, al tempo stesso, sia di facile messa in opera. Quindi, mentre alcune scadenze possono apparire, in taluni casi, eccessivamente lunghe, è opportuno ricordare che alcune divergenze relative all'autorità competente si protraggono tuttora generando frustrazione e determinando il mancato pagamento delle prestazioni alla persona assicurata e la non tempestività del rimborso agli Stati membri. Le modifiche proposte sono intese a ridurre tali carenze. L'utilizzo delle procedure elettroniche stabilite, corredate della dovuta protezione dei dati, dovrebbe altresì configurarsi come un'evoluzione positiva.

La proposta di risoluzione legislativa chiarisce che il Parlamento si riserva il diritto di introdurre ulteriori modifiche alla luce delle discussioni in seno al Consiglio, mentre si attendono le informazioni relative agli allegati finali.

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (27.5.2008)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(COM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD))

Relatrice per parere: Zuzana Roithová

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "punto d'accesso", l'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, avente per funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento tramite la rete comune nella quale questi dati sono scambiati tra le istituzioni competenti di questo Stato membro da una parte e le istituzioni competenti e/o il punto d'accesso di altri Stati membri dall’altra;

a) "punto d'accesso", l'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, avente per funzione di conservare adeguatamente, mettere a disposizione e ricevere per via elettronica i dati necessari per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento tramite la rete comune nella quale questi dati sono scambiati tra le istituzioni competenti di questo Stato membro da una parte e le istituzioni competenti e/o il punto d'accesso di altri Stati membri dall’altra;

Motivazione

La conservazione, la diffusione e la ricezione dei dati dovrebbero avere luogo nel rispetto delle norme in materia di uso e tutela dei dati.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La commissione amministrativa stabilisce il contenuto dei documenti e la struttura dei messaggi elettronici standardizzati.

1. La commissione amministrativa stabilisce il contenuto richiesto dei documenti e la struttura adeguata dei messaggi elettronici standardizzati.

Motivazione

Il contenuto deve adeguarsi ai requisiti derivanti dalle funzioni e dalle competenze degli organi amministrativi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 25 – punto A – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

soppresso

Motivazione

La soppressione del paragrafo 4 e la sua sostituzione con il nuovo paragrafo 8 bis rafforzerà la parità del diritto alla sicurezza sociale per tutti i membri di una stessa famiglia nel contesto della libera circolazione tra tutti gli Stati membri dell'UE.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 25 – punto B bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

B bis. Familiari

Motivazione

Il nuovo paragrafo 8 bis copre integralmente tutti i familiari della persona assicurata che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione tra tutti gli Stati membri dell’UE. Ciò garantisce che tutti i familiari o partner della persona assicurata godano dello stesso diritto di accesso alla sicurezza sociale.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 25 – punto B bis (nuovo) – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 8 bis copre integralmente tutti i familiari della persona assicurata che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione tra tutti gli Stati membri dell’UE. Ciò garantisce che tutti i familiari o partner della persona assicurata godano dello stesso diritto di accesso alla sicurezza sociale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 26 – punto B – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando un'autorizzazione è concessa, l'istituzione competente rimborsa le spese secondo la tariffa più elevata. Di conseguenza, se per le prestazioni in natura in questione le tariffe dell'istituzione del luogo di dimora sono inferiori a quelle dell'istituzione competente, la persona assicurata può chiedere all'istituzione competente di versarle l’integrazione, nel limite delle sue tariffe.

5. Quando un'autorizzazione è concessa, l'istituzione competente rimborsa le spese secondo la tariffa più elevata. Di conseguenza, se per le prestazioni in natura in questione le tariffe dell'istituzione del luogo di dimora sono inferiori a quelle dell'istituzione competente, la persona assicurata ha il diritto di chiedere all'istituzione competente di versarle l’integrazione, nel limite delle sue tariffe. Il livello di rimborso non eccede tuttavia l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dall’assicurato e può tenere conto dell’importo che l’assicurato avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state dispensate nello Stato membro competente.

Motivazione

Una migliore definizione giuridica delle circostanze in cui è previsto il rimborso delle spese comprovabili più elevate sostenute per cure mediche dispensate e previamente autorizzate rafforzerà la certezza giuridica dei cittadini e dei loro familiari e partner. Ciò ridurrà il numero di casi in cui singoli membri della famiglia, in particolare pazienti cronici, scelgono di far ritorno al proprio paese per le cure mediche e quindi di vivere separati dai propri familiari o partner che risiedono in un altro Stato membro.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 26 – punto C – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Nei casi in cui l'istituzione competente concede un'autorizzazione, le spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona sono rimborsate secondo la legislazione applicata dall'istituzione competente, per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla.

6. Nei casi in cui la legislazione nazionale dell'istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata, tali spese per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla, vengono prese a carico dall’istituzione qualora sia concessa un’autorizzazione per cure mediche in un altro Stato membro.

Motivazione

Una definizione giuridica più completa del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la persona che accompagna il paziente rafforza la certezza giuridica, il che è particolarmente importante nel caso di persone che accompagnano bambini degenti in ospedale.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 26 – punto C bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

C bis) Cure non ospedaliere

Motivazione

L’obiettivo è quello di migliorare la certezza giuridica e la trasparenza per i cittadini affinché i coniugi e gli altri familiari possano esercitare pienamente il diritto di libera circolazione delle persone nell'UE senza che ne debba soffrire tutta la famiglia, in quanto la libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie nell’UE è influenzata anche dalla sicurezza sociale, che il presente emendamento mira a rafforzare.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 26 – punto C bis (nuovo) – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. L'autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 non è richiesta nei casi in cui la persona assicurata riceva cure non ospedaliere nel territorio di un altro Stato membro.

Motivazione

L’obiettivo è quello di migliorare la certezza giuridica e la trasparenza per i cittadini affinché i coniugi e gli altri familiari possano esercitare pienamente il diritto di libera circolazione delle persone nell'UE senza che ne debba soffrire tutta la famiglia, in quanto la libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie nell’UE è influenzata anche dalla sicurezza sociale, che il presente emendamento mira a rafforzare.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 26 – punto C bis (nuovo) – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. L’istituzione competente, tuttavia, rimborsa successivamente le spese sostenute dall'assicurato per tali cure nel limite dell’importo di spesa rimborsabile per cure analoghe ai sensi delle disposizioni nazionali. Una condizione per il rimborso è l’ottemperanza agli altri criteri definiti dalle disposizioni giuridiche dello Stato membro in cui la persona è assicurata e che riguardano il rimborso di spese relative all’assistenza non ospedaliera dispensata sul suo territorio.

Motivazione

L’obiettivo è quello di migliorare la certezza giuridica e la trasparenza per i cittadini affinché i coniugi e gli altri familiari possano esercitare pienamente il diritto di libera circolazione delle persone nell'UE senza che ne debba soffrire tutta la famiglia, in quanto la libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie nell’UE è influenzata anche dalla sicurezza sociale, che il presente emendamento mira a rafforzare.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 26 – punto C bis (nuovo) – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater. Ai sensi del presente articolo, per “cure non ospedaliere” si intendono le cure sanitarie che non sono dispensate in una struttura sanitaria con posti letto per ricovero ordinario nello Stato membro in cui la persona è assicurata. Tali cure non richiedono pertanto l’ospedalizzazione del paziente o possono essere dispensate in un contesto diverso da quello di una struttura sanitaria con posti letto per ricovero ordinario in quanto non comportano prestazioni altamente specialistiche o trattamenti che presentino un chiaro rischio per il paziente.

Motivazione

L’obiettivo è quello di migliorare la certezza giuridica e la trasparenza per i cittadini affinché i coniugi e gli altri familiari possano esercitare pienamente il diritto di libera circolazione delle persone nell'UE senza che ne debba soffrire tutta la famiglia, in quanto la libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie nell’UE è influenzata anche dalla sicurezza sociale, che il presente emendamento mira a rafforzare.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 26 – punto D – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.

7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 quater si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 44 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando, sotto la legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, i periodi di crescita dei figli non vengono presi in considerazione, l'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile, ai sensi del titolo II di suddetto regolamento, alla persona interessata in quanto quest’ultima vi esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, sotto tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo di crescita dei figli per il figlio in questione, continua a essere responsabile per il riconoscimento di tale periodo alla stregua di un periodo di crescita dei figli sotto la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio. L'obbligo di cui al paragrafo 2 non sussiste se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi esercita un'attività subordinata o autonoma.

Motivazione

In connessione all’articolo 44 viene usata un’altra definizione di “periodo di crescita dei figli”, che definisce con maggiore precisione le condizioni applicabili ai beneficiari di pensioni per quanto riguarda i periodi di crescita dei figli trascorsi in un altro Stato membro.

PROCEDURA

Titolo

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: modalità di applicazione

Riferimenti

(COM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD))

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

16.3.2006

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Zuzana Roithová

3.10.2007

 

 

Esame in commissione

14.4.2008

27.5.2008

 

 

Approvazione

27.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová, Petya Stavreva, Bernadette Vergnaud

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ewa Tomaszewska

PROCEDURA

Titolo

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: modalità di applicazione

Riferimenti

COM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.1.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

16.2.2006

Commissione(i) competente(i) per parere)

       Annuncio in Aula

FEMM

16.3.2006

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jean Lambert

4.4.2006

 

 

Esame in commissione

23.11.2006

26.2.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

28.5.2008

 

 

 

Approvazione

29.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Edit Bauer, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Sepp Kusstatscher, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka