RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

26.6.2008 - (COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Helmuth Markov

Procedura : 2007/0233(COD)
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A6-0267/2008
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A6-0267/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

(COM(2007)0653 – C6‑0395/2007 – 2007/0233(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0653),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0395/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6‑0267/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Le statistiche del commercio estero si basano sulle informazioni ottenute dalle dichiarazioni in dogana come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, qui di seguito denominato "codice doganale". I progressi sulla via dell'integrazione europea e le conseguenti modifiche delle pratiche di sdoganamento, incluse le autorizzazioni uniche per l'impiego della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, così come lo sdoganamento centralizzato, che risultano dall'attuale processo di ammodernamento del codice doganale, rendono necessario adeguare le modalità di compilazione delle statistiche del commercio estero, riconsiderare il concetto di Stato membro importatore o esportatore e definire più precisamente la fonte dei dati per la compilazione delle statistiche comunitarie.

(2) Le statistiche del commercio estero si basano sui dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, qui di seguito denominato "codice doganale". I progressi sulla via dell'integrazione europea e le conseguenti modifiche delle pratiche di sdoganamento, incluse le autorizzazioni uniche per l'impiego della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, così come lo sdoganamento centralizzato, che risultano dall'attuale processo di ammodernamento del codice doganale, rendono necessario adeguare le modalità di compilazione delle statistiche del commercio estero, riconsiderare il concetto di Stato membro importatore o esportatore e definire più precisamente la fonte dei dati per la compilazione delle statistiche comunitarie.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di registrare il flusso commerciale fisico di merci tra gli Stati membri e i paesi terzi e di garantire che le informazioni sulle importazioni e sulle esportazioni siano disponibili nello Stato membro in questione, sono necessari accordi tra le autorità doganali e le autorità statistiche e tali accordi devono essere specificati. Ciò include prescrizioni in materia di scambi di dati tra le amministrazioni degli Stati membri.

(3) Al fine di registrare il flusso commerciale fisico di merci tra gli Stati membri e i paesi terzi e di garantire che i dati sulle importazioni e sulle esportazioni siano disponibili nello Stato membro in questione, sono necessari accordi tra le autorità doganali e le autorità statistiche e tali accordi devono essere specificati. Ciò include prescrizioni in materia di scambi di dati tra le amministrazioni degli Stati membri.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di attribuire le importazioni e le esportazioni comunitarie a un determinato Stato membro è necessario fornire informazioni sullo "Stato membro di destinazione finale", per le importazioni, e sullo "Stato membro di effettiva esportazione", per le esportazioni. A medio termine tali Stati membri dovrebbero diventare lo Stato membro importatore ed esportatore ai fini delle statistiche del commercio estero.

(4) Al fine di attribuire le importazioni e le esportazioni comunitarie a un determinato Stato membro è necessario fornire dati sullo "Stato membro di destinazione finale", per le importazioni, e sullo "Stato membro di effettiva esportazione", per le esportazioni. A medio termine tali Stati membri dovrebbero diventare lo Stato membro importatore ed esportatore ai fini delle statistiche del commercio estero.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Ai fini dei negoziati commerciali e della gestione del mercato interno, alla Commissione dovrebbero essere forniti dati dettagliati sul trattamento tariffario delle merci importate nell'Unione europea, incluse informazioni sui contingenti.

(7) Ai fini dei negoziati commerciali e della gestione del mercato interno, alla Commissione dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sul trattamento tariffario delle merci importate nell'Unione europea, incluse informazioni sui contingenti.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Le statistiche degli Stati membri relative ai magazzini doganali e alle zone franche non sono soggette a disposizioni armonizzate. Tuttavia, la compilazione di tali statistiche a scopi nazionali rimane opzionale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando le informazioni sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con le informazioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici1, di seguito denominato "legislazione sui registri delle imprese".

(9) Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando i dati sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio1, di seguito denominato "legislazione sui registri delle imprese".

_________________________________________

1 GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

_____________________________________

1 GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) La trasmissione di dati statistici protetti dal segreto è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto1. Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

 

___________________________

1 GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Devono essere formulate disposizioni specifiche fintanto che informazioni aggiuntive sulla dichiarazione in dogana non saranno fornite da modifiche della legislazione doganale e fintanto che la legislazione comunitaria non richiederà lo scambio elettronico di informazioni doganali.

(12) Devono essere formulate disposizioni specifiche fintanto che, a seguito di modifiche della legislazione doganale, la dichiarazione in dogana non conterrà dati aggiuntivi e fintanto che la legislazione comunitaria non richiederà lo scambio elettronico di dati doganali.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) In particolare dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze in merito alla specificazione delle procedure doganali che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero, all'adozione di norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari, alla specificazione di dati statistici, alla precisazione dettagliata del commercio secondo le caratteristiche delle imprese e degli scambi disaggregati per valuta di fatturazione, nonché alla fissazione di particolari norme in tema di diffusione. Poiché tali disposizioni sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(15) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco delle procedure doganali o delle destinazioni doganali che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero, di adottare norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari, di adattare l'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche del commercio estero, di specificare le fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di merci o movimenti specifici, di precisare i dati statistici, inclusi i codici da utilizzare, di stabilire i requisiti per i dati relativi a merci o movimenti specifici, di stabilire i requisiti per la compilazione delle statistiche, di definire le caratteristiche dei campioni, di stabilire il periodo di rilevazione dei dati e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, nonché di adattare il termine per la trasmissione delle statistiche, le condizioni relative al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche già trasmesse e di fissare il termine per la trasmissione di statistiche sul commercio dettagliate secondo le caratteristiche delle imprese e di statistiche sugli scambi disaggregati per valuta di fatturazione. Poiché tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli elenchi dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1 possono essere adeguati dalla Commissione, in particolare allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento relative all'adeguamento dell'elenco delle procedure doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, necessitano di disposizioni specifiche ("merci o movimenti specifici") la Commissione può adottare norme particolari o differenti. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3. Per ragioni metodologiche, talune merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche ("merci o movimenti specifici"). Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e gli aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l'elettricità, il gas e i rifiuti.

 

 

 

 

 

 

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative a merci e movimenti specifici e a disposizioni specifiche o diverse ad essi applicabili, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

La seconda parte del paragrafo 3 diventa un nuovo comma nell'emendamento del Parlamento.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero per motivi metodologici. Il loro elenco è redatto dalla Commissione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4. Per motivi metodologici, taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero. Ciò riguarda l'oro detto monetario e gli strumenti di pagamento aventi corso legale, le merci la cui destinazione è di natura diplomatica o simile, i movimenti di merci tra uno Stato membro importatore o esportatore e le sue forze armate nazionali stazionate all'estero nonché talune merci acquistate o cedute da forze armate straniere, determinate merci che non sono oggetto di transazioni commerciali, i movimenti di vettori di veicoli spaziali in vista del loro lancio, le merci destinate ad essere riparate o che hanno subito una riparazione, le merci destinate a uso temporaneo o che siano state oggetto di un uso siffatto, le merci utilizzate quali supporti di informazioni personalizzate o scaricate, le merci dichiarate verbalmente in dogana, sia di natura commerciale - a condizione che il loro valore o la loro massa netta non superino, rispettivamente, la soglia statistica di 1000 euro o di 1000 kg -, sia di natura non commerciale.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Motivazione

Il presente emendamento esclude completamente le dichiarazioni doganali rese verbalmente da privati cittadini e limita l'applicazione della soglia statistica alle sole merci commerciali. La soglia di 1000 euro/1000kg non può essere controllata, ad esempio, nel traffico turistico; lo stesso vale per le merci dichiarate verbalmente che superino la soglia prevista per i privati cittadini. Per le merci di natura commerciale al di sopra della soglia prevista le informazioni esistono e possono essere raccolte.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una soglia statistica, espressa in termini di valore o di quantità, al di sotto della quale la dichiarazione in dogana non deve fungere da fonte dei dati per le registrazioni sulle importazioni e sulle esportazioni, è definita dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La soglia statistica può essere applicata dagli Stati membri nel caso in cui vengano fornite stime sulle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni al di sotto delle soglie.

soppresso

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di merci o movimenti specifici, la Commissione può specificare fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3. Per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere utilizzate fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alla specificazione delle altre fonti di dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

La seconda parte del paragrafo 3 diviene un nuovo comma nell'emendamento del Parlamento.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Per la compilazione delle statistiche nazionali gli Stati membri possono continuare ad utilizzare altre fonti di dati, diverse da quelle definite ai paragrafi 1 e 3, fintanto che non sarà stato introdotto il meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità ai sensi dell'articolo 6 non dovrebbe basarsi su tali altre fonti di dati.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono i seguenti dati:

1. Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono la seguente serie di dati:

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) la natura della transazione allorché indicata sulla dichiarazione in dogana;

(j) la natura della transazione ove indicata sulla dichiarazione in dogana;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) se concesso, il trattamento tariffario all'importazione delle autorità doganali ossia il codice preferenziale e il numero di ordine del contingente;

k) se concesso, il trattamento tariffario all'importazione delle autorità doganali ossia il codice preferenziale;

Motivazione

Il "numero di ordine del contingente" non è un requisito statistico. La maggior parte delle autorità doganali degli Stati membri fornisce le informazioni sul numero del contingente attraverso il sistema Surveillance 2 della DG TAXUD. Includere il "numero di ordine del contingente" comporterebbe ulteriori obblighi di informazione per le autorità doganali e gli istituti statistici.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

(l) la valuta di fatturazione se indicata sulla dichiarazione in dogana;

(l) la valuta di fatturazione ove indicata sulla dichiarazione in dogana;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può specificare ulteriormente i dati di cui al paragrafo 1, compresi i codici da utilizzare. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'ulteriore specificazione dei dati di cui al paragrafo 1, inclusi i codici da utilizzare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per "merci o movimenti specifici" la Commissione può richiedere dati diversi da quelli indicati al paragrafo 1. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4. Per le merci o i movimenti specifici indicati all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere richieste serie limitate di dati.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative a dette serie limitate di dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

La seconda parte del paragrafo 4 diviene un nuovo comma nell'emendamento del Parlamento.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese.

2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese, segnatamente in base all'attività economica svolta dall'impresa secondo la sezione o il livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione espressa in numero di dipendenti.

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente alla normativa sul registro delle imprese con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sulle importazioni e sulle esportazioni.

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente alla normativa sul registro delle imprese con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sulle importazioni e sulle esportazioni. A tale fine le autorità doganali nazionali forniscono alle autorità statistiche nazionali il numero di identificazione dell'operatore economico pertinente.

Per la compilazione delle statistiche la Commissione può definire disposizioni di attuazione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative al collegamento dei dati e alle statistiche da compilare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione definisce le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione dei dati, le prescrizioni in materia di qualità e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alle caratteristiche del campione, al periodo di rilevazione dei dati e al livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi comunitari o nazionali.

4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi nazionali.

La Commissione definisce le disposizioni di attuazione per la compilazione di statistiche complementari. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

 

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, in virtù del codice doganale o di istruzioni nazionali, non sono ancora disponibili nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali. Ciò riguarda i seguenti dati:

5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, in virtù del codice doganale o di istruzioni nazionali, non sono ancora registrati né possono essere direttamente deducibili da altri dati figuranti nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali. La trasmissione di tali statistiche da parte degli Stati membri è facoltativa. Ciò riguarda i seguenti dati:

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate su una dichiarazione in dogana depositata presso la rispettiva autorità doganale nazionale siano trasmesse alle autorità statistiche nazionali dello Stato membro indicato nella registrazione come:

2. Gli Stati membri si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate su una dichiarazione in dogana depositata presso la rispettiva autorità doganale nazionale siano trasmesse senza indugi da detta autorità doganale all'autorità doganale dello Stato membro indicato nella registrazione come:

(a) all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;

(a) all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;

(b) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

(b) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

 

All'interno di uno Stato membro, i dati ricevuti dall'autorità doganale nazionale sono trasmessi all'autorità statistica nazionale come previsto all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Se, per effetto di varie procedure semplificate nel quadro del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)1 e della decisione .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio2, le autorità doganali nazionali non sono in grado di trasmettere alle autorità statistiche nazionali tutti i dati richiesti all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità statistiche nazionali non sono tenute a trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati che non è possibile ottenere dalle autorità doganali nazionali.

 

___________________________

1 GU L ...

2 GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può fissare disposizioni in materia di scadenze, copertura, revisioni e contenuto delle statistiche. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'adeguamento delle scadenze, al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il termine per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e delle statistiche comunitarie di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può essere definito dalla Commissione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, relative al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione come minimo a livello di sottovoce della Nomenclatura combinata.

1. A livello comunitario le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) come minimo a livello di sottovoce della Nomenclatura combinata.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di tutelare gli interessi essenziali dell'Unione europea la diffusione di dati sensibili può essere sottoposta a restrizioni.

2. Fatta salva la diffusione di dati a livello nazionale, la Commissione (Eurostat) non diffonde statistiche dettagliate a livello di sottovoce Taric, preferenze e contingenti se ciò rischia di compromettere la protezione dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione definisce le disposizioni di attuazione necessarie per la diffusione delle statistiche del commercio estero. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2009.

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2010.

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al 1° gennaio 2009.

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al 1° gennaio 2010.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Scopo della proposta

La proposta di regolamento si pone l'obiettivo di modernizzare le attuali statistiche del commercio estero migliorando l'efficienza e l'accuratezza del sistema statistico gestito da Eurostat. In particolare, gli scopi di tale proposta sono, tra l'altro:

· rendere la legislazione più chiara, più semplice e più trasparente;

· adeguare il sistema delle statistiche del commercio extracomunitario alle modifiche che saranno apportate alle procedure relative alle dichiarazioni in dogana attraverso l'introduzione di autorizzazioni uniche per l'uso della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione nonché attraverso lo sdoganamento centralizzato conformemente al codice doganale comunitario aggiornato (destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992);

· ridurre il cosiddetto "effetto Rotterdam" risultante: a) in una sovrarappresentazione nelle statistiche del commercio estero degli Stati membri che fanno rilevare un elevato volume di esportazioni o di sdoganamenti, ma che svolgono soltanto il ruolo di paesi di transito, a scapito degli Stati membri di destinazione effettiva o di spedizione delle merci; b) in una doppia registrazione delle stesse merci in Extrastat come merci non comunitarie e quindi in Intrastat come merci comunitarie provenienti da un altro Stato membro, con un'analoga situazione all'esportazione;

· accrescere la pertinenza, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche del commercio estero e istituire un sistema di valutazione della qualità;

· promuovere le correlazioni tra le statistiche del commercio e le statistiche delle imprese;

· soddisfare le esigenze degli utilizzatori mediante la compilazione di statistiche del commercio complementari utilizzando le informazioni disponibili grazie alle dichiarazioni in dogana;

· controllare, in linea con il codice delle statistiche europee, l'accesso privilegiato a dati del commercio estero sensibili.

Valutazione della proposta

La maggior parte degli Stati membri sembra aver ampiamente condiviso i termini della proposta della Commissione, anche se non sono mancate discussioni circa le modalità di esecuzione della riforma. Il relatore, che concorda con questa valutazione complessivamente positiva, ha tuttavia richiesto ulteriori delucidazioni alla Commissione in merito a una serie di punti, tra cui, in particolare:

· una migliore spiegazione e una motivazione più esaustiva dei cambiamenti proposti nell'articolo 5 (dati statistici);

· il sistema di comitatologia da applicarsi all'attuazione del regolamento come specificato nella decisione 1999/486/CE e, soprattutto, in merito al rispetto, riconosciuto in tutto il regolamento, dei diritti di controllo democratico da parte del Parlamento europeo.

Alla luce delle spiegazioni ottenute e dei dibattiti svoltisi durante una serie di incontri con la Commissione, Eurostat e la Presidenza del Consiglio, si suggeriscono le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:

· nel regolamento è stato inserito un elenco particolareggiato di "merci e movimenti specifici" che necessitano di disposizioni specifiche. Qualora l'esperienza o una mutata situazione lo richiedano, sarà possibile apportare modifiche successive a tale elenco tramite la procedura di comitatologia con scrutinio, ossia con il coinvolgimento del Parlamento europeo. È possibile l'utilizzo di fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana;

· nel regolamento è stato inserito un elenco particolareggiato di "merci e movimenti esclusi". Qualora l'esperienza o una mutata situazione lo richiedano, sarà possibile apportare modifiche successive a tale elenco tramite la procedura di comitatologia con scrutinio (ossia con il coinvolgimento del Parlamento europeo);

· la formulazione del testo sulla procedura di comitatologia è stata resa più severa, limitandone la portata e perfezionandone le definizioni.

Le modifiche proposte si presentano quale soluzione di compromesso con il Consiglio e mirano da un lato ad assicurare un regolamento qualitativamente valido e dall'altro a favorire un accordo rapido, e per tali motivi andrebbero appoggiate.

PROCEDURA

Titolo

Statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi

Riferimenti

COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.10.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

13.11.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

 

13.11.2007

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

21.11.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Esame in commissione

26.3.2008

8.4.2008

27.5.2008

 

Approvazione

24.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Francisco Assis, Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vittorio Agnoletto, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Salvador Domingo Sanz Palacio

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Małgorzata Handzlik

Deposito

26.6.2008