RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012
27.6.2008 - (COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS)) - *
Commissione per la pesca
Relatrice: Carmen Fraga Estévez
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012
(COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2008)0243),
– visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0199/2008),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6‑0278/2008),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica di Mauritania.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 bis) L'entrata in vigore del trattato di Lisbona imporrà una cooperazione interistituzionale più stretta che, fra gli altri aspetti, dovrà comportare un maggiore e migliore accesso del Parlamento europeo a tutte le informazioni relative agli accordi di pesca, anche durante il periodo di negoziazione dei protocolli. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 1 bis |
|
Alle riunioni e ai lavori della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo assiste, in qualità di osservatore, un membro della commissione per la pesca del Parlamento europeo. A tali riunioni possono assistere anche rappresentanti del settore che pratica attività di pesca nel quadro dell'accordo. |
Motivazione | |
La presenza di membri della commissione per la pesca nelle commissioni miste è una richiesta tradizionale del Parlamento europeo. Tenendo conto inoltre della possibile approvazione del trattato di Lisbona, alla quale il PE dovrà dare il suo parere conforme, è opportuno inserire il processo grazie al quale il PE dovrà ottenere maggiori e migliori informazioni fin dall'entrata in vigore del nuovo protocollo. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 4 bis |
|
La Commissione trasmette al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. Durante l'ultimo anno di validità del protocollo, e prima della conclusione di un altro accordo per il suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 4 ter |
|
Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3 del Regolamento finanziario1 e nello spirito della risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza in materia finanziaria2, la Commissione pubblica annualmente sul suo sito Internet l'elenco dei destinatari del contributo finanziario dell'Unione. |
|
_______________ 1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9). |
| |
Motivazione | |
Questo emendamento comprende requisiti più specifici per una relazione dettagliata sui destinatari della compensazione finanziaria versata dall'UE. |
MOTIVAZIONE
1 – Introduzione
L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania è entrato in vigore nel 2006 per una durata di sei anni. Il protocollo per la pesca incluso in tale accordo è valido per il periodo 1° agosto 2006-31 luglio 2008[1].
Il 14 dicembre 2007, la Commissione ha proposto al Consiglio di denunciare il protocollo[2] in ragione del fatto che le possibilità di pesca e, in particolare, quelle della categoria 9 per la pesca dei piccoli pelagici, non venivano pienamente sfruttate.
Nel febbraio 2008, i ministri della pesca dell'UE hanno respinto la proposta di denuncia del protocollo, preferendo optare per la sua rinegoziazione. Anche il Parlamento europeo si era espresso contro la denuncia, sostenendo che essa poteva compromettere il mantenimento dell'accordo e che lo scarso sfruttamento di talune possibilità di pesca era dovuto in parte a una negoziazione inadeguata del protocollo vigente.
2 – Proposta di un nuovo protocollo di pesca
La Commissione ha quindi rinegoziato un nuovo protocollo, firmato il 13 marzo 2008. Esso estende la durata di applicazione dello stesso da due a quattro anni (dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012) e riduce sensibilmente le possibilità di pesca, segnatamente del 25% per la categoria 5 (cefalopodi), dal 10 al 50% per le categorie demersali e del 43% per la categoria 9 dei piccoli pelagici. Per quest'ultimo gruppo, le possibilità passano da 440 000 tonnellate a 250 000 tonnellate l'anno, mentre per la categoria dei cefalopodi la riduzione è del 55% tenuto conto degli ultimi due anni e della riduzione già introdotta nel maggio 2006.
La contropartita finanziaria, prevista dall'articolo 2 del protocollo, ammonta a 86 milioni di euro per il primo anno, come nel protocollo precedente, 76 milioni di euro per il secondo anno, 73 milioni di euro per il terzo anno e 70 milioni di euro per l'ultimo anno. Una quota di tale contropartita – 11 milioni di euro il primo anno e, a seguire, 16 milioni, 18 milioni e 20 milioni di euro per ciascun anno successivo – sarà destinata alla cooperazione per lo sviluppo del settore della pesca mauritano. Sebbene non figuri nel testo del protocollo, una nota esplicativa contenuta nella proposta della Commissione indica che la differenza rispetto all'importo che la Mauritania avrebbe percepito nel corso dei prossimi quattro anni se la contropartita finanziaria prevista dall'attuale protocollo fosse stata mantenuta potrebbe, condizioni permettendo, essere compensata da un contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) di 40 milioni di euro ripartiti in tre anni a partire dal 2009.
Inoltre, si calcola che il contributo a carico degli armatori per il pagamento delle licenze passerà a 15 milioni di euro l'anno, ovvero 60 milioni di euro per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
Analogamente, in caso di superamento delle 250 000 tonnellate annuali stabilite per la categoria 9 dei piccoli pelagici, è previsto un contributo supplementare di 40 euro per tonnellata di pesce, rispetto ai 15 euro per tonnellata dell'attuale protocollo.
La seguente tabella raffronta i principali elementi dell'attuale protocollo e del protocollo che entrerà in vigore il 1° agosto 2008.
Categoria di pesca |
Utilizzo medio delle possibilità di pesca 2006/2008 |
GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza
|
Stato membro |
GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro
|
|
Categoria 1 Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi
|
92,8% |
9 440/9 570 GT |
Spagna |
7 183/7 313 GT |
|
Italia |
1 .371/1 371 GT |
||||
Portogallo |
886/886 GT |
||||
Categoria 2 Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello
|
73% |
3 600/3 240 GT |
Spagna |
3 600/3 240 GT |
|
Categoria 3 Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino
|
27,2% |
2 324/1 162 GT |
Spagna |
1 500/1 162 GT |
|
Regno Unito |
800/0 GT |
||||
Malta |
24/0 GT |
||||
Categoria 4 Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali
|
0% |
750/375 GT |
Grecia |
750/375 GT |
|
Categoria 5 Cefalopodi |
64,3% |
18 600/13 950 GT 43/32 licenze |
Spagna |
39/24 licenze |
|
Italia |
4/4 licenze |
||||
Portogallo |
0/1 licenza |
||||
Grecia |
0/3 licenze |
||||
Categoria 6 Aragoste |
63,9% |
300 GT |
Portogallo |
300/300 GT |
|
Categoria 7 Tonniere congelatrici con reti a circuizione
|
22,6% |
36/22 licenze |
Spagna |
17/17 licenze |
|
Francia |
20/5 licenze |
||||
Malta |
1/0 licenza |
||||
Categoria 8 Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie
|
44,8% |
31/22 licenze |
Spagna |
23/18 licenze |
|
Francia |
5/4 licenze |
||||
Portogallo |
3/0 licenze |
||||
Categoria 9 Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica
|
35% |
22/17 licenze per un quantitativo di riferimento di 440 000/250 000 tonnellate |
Paesi Bassi |
194 000 tonnellate |
|
Lituania |
128 000 tonnellate |
||||
Lettonia |
77 000 tonnellate |
||||
Germania |
15 000 tonnellate |
||||
Regno Unito |
8 000 tonnellate |
||||
Portogallo |
6 000 tonnellate |
||||
Francia |
6 000 tonnellate |
||||
Polonia |
6 000 tonnellate |
||||
Categoria 10 Pesca del granchio
|
65,5% |
300/300 GT |
Spagna |
300/300 GT |
|
Categoria 11 Navi per la pesca pelagica fresca
|
0% |
15 000/15 000 GT/mese in media annua |
|
|
|
3 – Analisi della proposta
La relatrice non comprende come la Commissione, dopo aver aspramente criticato il precedente protocollo fino al punto di denunciarlo poiché le possibilità di pesca finanziate non venivano sfruttate al massimo, abbia potuto negoziare un altro protocollo in cui le possibilità di pesca per quasi tutte le categorie, ivi comprese quelle utilizzate pienamente, sono state drasticamente ridotte. A ciò si aggiungono altre importanti limitazioni, quale il nuovo fermo biologico di due mesi, mentre la contropartita finanziaria resta identica per il primo anno e subisce una riduzione massima del 19% nell'ultimo anno di applicazione.
Nel contempo, la relatrice desidera farsi portavoce delle lagnanze espresse in merito alla mancanza di dialogo tra la Commissione, l'industria e gli Stati membri nelle fasi conclusive del processo negoziale, come dimostrano anche le critiche espresse da Europêche, secondo la quale qualsiasi protocollo deve non soltanto soddisfare, nella misura del possibile, le esigenze delle flotte comunitarie in termini di possibilità di pesca, ma prevedere anche delle misure tecniche che consentano di sfruttare tali possibilità.
Per quanto concerne il nuovo fermo biologico a maggio e giugno, che per la quasi totalità delle categorie di pesca va ad aggiungersi a quello già previsto per i mesi di settembre e ottobre, occorre ricordare che esso risponde a una richiesta avanzata all'ultimo minuto dalla Mauritania a margine del comitato scientifico congiunto, l'organismo competente per questo tipo di questioni. Il nuovo fermo è stato approvato dalla Commissione senza previa consultazione né del settore, né degli Stati membri. La Mauritania ha salvato le apparenze con una relazione scientifica sobria, elaborata solo in alcuni giorni (è datata 5 marzo 2008) e dedicata esclusivamente allo studio dei cefalopodi, mentre come sopra indicato, il fermo si applica a quasi tutte le categorie.
La mancanza di rigore della procedura potrebbe essere dovuta alla necessità di salvare una situazione congiunturale, tuttavia il nuovo fermo è permanente e ciò implica un onere supplementare per i pescherecci, per il quale vi sono poche giustificazioni.
Inoltre, per quanto concerne i cefalopodi, l'applicazione del fermo non è la stessa per la flotta comunitaria e mauritana; le navi artigianali mauritane, infatti, beneficiano di una proroga di quindici giorni, in deroga alla norma abituale, secondo la quale i fermi si applicano a tutti i pescherecci che operano sulla stessa risorsa, regola che offre le migliori garanzie di ottenere i risultati attesi. La relatrice ritiene che le questioni scientifiche debbano essere trattate con la massima trasparenza e che le relative decisioni debbano essere adottate dagli organismi competenti, pertanto non può che disapprovare la mancanza di rigore che caratterizza l'attuazione della procedura.
I sequestri costituiscono un altro grave problema per le flotte comunitarie in questa zona di pesca. Ultimamente, le flotte comunitarie sono state vessate, nell'ambito della loro attività di pesca, dalle autorità mauritane. Di fronte al moltiplicarsi di questi episodi, la Commissione ha sollevato il problema nel quadro delle ultime riunioni delle commissioni miste poiché le autorità mauritane non soddisfano i requisiti minimi previsti dal titolo VII del protocollo, segnatamente per quanto concerne le relazioni d'ispezione che sono tenute a trasmettere ai capitani delle navi.
La flotta comunitaria si trova in una situazione di grande vulnerabilità e poiché il sistema giudiziario della Mauritania non offre alcuna garanzia, gli armatori si vedono costretti a risolvere il problema dei sequestri pagando le ammende per poter continuare a pescare o salvare i pesci già catturati.
La Commissione e la controparte mauritana si sono finalmente accordate sulla creazione di un gruppo di lavoro che sarà incaricato di seguire, per sei mesi, tutte le procedure di sequestro delle navi comunitarie. La relatrice plaude a tale iniziativa e spera che d'ora in poi tali procedure possano essere risolte nel massimo rispetto del diritto.
Un altro aspetto segnalato dal settore della pesca riguarda i problemi che sorgono laddove i protocolli non definiscono chiaramente le misure tecniche, considerato che le possibilità di pesca negoziate sono totalmente inutili se manca la definizione delle misure tecniche per poter pescare. Purtroppo non è la prima volta che questo tipo di problema si pone nel quadro di un protocollo di pesca e la relatrice ritiene che in futuro la Commissione debba accertarsi che gli aspetti tecnici siano definiti chiaramente prima di sottoscrivere i protocolli.
Nella fattispecie, uno dei problemi principali riguarda il dispositivo denominato "catena raschiante da fondale" [chaînes racleuses in francese] vietato dalla legge mauritana solo da qualche anno. Tale divieto è piuttosto singolare perché si tratta di un dispositivo che non solo è generalmente accettato negli ambienti di pesca internazionali, ma che viene anche abitualmente utilizzato dagli istituti di ricerca, come l'Istituto spagnolo di oceanografia (IEO), nel quadro delle loro campagne scientifiche di analisi dei crostacei, praticamente impossibili da catturare in altro modo.
In risposta a tale problema, il comitato scientifico congiunto ha deciso di effettuare una valutazione scientifica, prima di emettere la propria la decisione finale il 1° novembre. Fino ad allora, la flotta comunitaria ha diritto di utilizzare tale dispositivo.
Una misura più favorevole per flotta di pesca dei crostacei riguarda invece l'utilizzo, a partire dal 1° agosto, del foderone di protezione – dispositivo autorizzato dal paragrafo 24 del codice della pesca mauritano, ma vietato alla flotta comunitaria – che è stato incluso nella scheda tecnica corrispondente alla categoria 1.
Analogamente, occorre far riferimento alla categoria 5 per la pesca dei cefalopodi, per la quale l'accordo concluso con la Mauritania è il più importante, da quando è stato imposto il ritiro della flotta dalla zona di pesca del Marocco. Tale flotta riveste una grande importanza per la Mauritania, poiché sostiene il costo più elevato per le licenze di pesca.
Già da qualche tempo questa flotta mostra un atteggiamento molto critico nei confronti dei negoziati sugli ultimi protocolli, sottolineando che numerosi problemi tecnici limitano seriamente la redditività e lo sfruttamento delle possibilità di pesca, a tal punto che nel corso dei 18 mesi di esecuzione del protocollo vigente, la flotta di pesca dei cefalopodi è progressivamente scomparsa dalla zona di pesca fino al 31 dicembre 2007, data in cui è stato deciso di porre fine alle attività della flotta ancora presente nella zona di pesca, ovvero 20 navi spagnole e 4 italiane.
Il problema maggiore risiede nella taglia minima dei polpi fissata a 500 grammi, la più elevata di tutta la regione, contro i 350 grammi in Senegal e i 400 grammi in Marocco. La Commissione ha respinto ogni possibilità di alleggerimento di tale misura, compresa la soluzione che consiste nel fissare un margine di tolleranza del 10-15% delle catture tra 300 e 500 grammi. La Commissione dichiara di attendere i risultati di uno studio che dovrà essere realizzato secondo quanto deciso durante l'ultima riunione del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) in merito alla possibilità di fissare una taglia minima comune per l'intera regione.
Dal canto suo, la relazione scientifica stilata dall'IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches) a sostegno dell'introduzione del nuovo fermo, che si basa, come detto sopra, sullo studio del polpo, riconosce che per la pesca industriale, la taglia 8 (fra 300 e 500 grammi) può rappresentare fino al 50% del totale delle catture nel mese di novembre, dato che comproverebbe i positivi ripopolamenti di questi ultimi anni. Occorre ricordare che il polpo è una specie tipicamente opportunista e a vita breve, circa un anno, pertanto anche con biomasse riproduttive di piccola taglia può raggiungere buoni livelli di ripopolamento.
Sembra quindi urgente studiare e tenere conto della situazione reale di tale specie e della pesca, nonché trovare al più presto una soluzione ragionevole nell'ambito del comitato scientifico congiunto, nella direzione proposta dal COPACE.
Infine, per quanto concerne la ripartizione delle possibilità di pesca, è opportuno sottolineare che, in questa categoria, i criteri di ripartizione ottenuti tramite la stabilità relativa non sono stati rispettati, poiché la Commissione ha aggiunto due nuove flotte, decisione motivata dal fatto che l'attuale protocollo aveva già attribuito delle possibilità di pesca a tali flotte in considerazione del sottoutilizzo della flotta spagnola. Ciononostante, non sembra che la Commissione abbia il diritto di presumere nuovamente un sottoutilizzo prima dell'avvio del processo di richiesta delle licenze. Peraltro, secondo i dati comunicati dalla Commissione stessa, questi Stati membri non avrebbero neppure utilizzato le nuove possibilità messe a loro disposizione.
In sintesi, la relatrice si rallegra del mantenimento del protocollo di pesca con la Mauritania, ma rimette in discussione il processo di negoziazione durante il quale il settore e gli Stati membri non sono stati sufficientemente consultati, nonché il relativo protocollo, che riduce sensibilmente le possibilità di pesca, pur mantenendo pressoché intatta la contropartita finanziaria. I principali aspetti tecnici relativi alle maggiori flotte non sono stati risolti. Al contrario, nuove limitazioni, segnatamente il nuovo fermo, sono state introdotte a margine del comitato scientifico congiunto e la stabilità relativa non è stata rispettata.
La relatrice auspica che i quattro anni di applicazione del nuovo protocollo favoriscano l'instaurazione di un dialogo favorevole alla risoluzione di tali irregolarità, affinché esse non si ripercuotano sui futuri protocolli.
PARERE della commissione per lo sviluppo (24.6.2008)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012
(COM(2008)0243 – C6‑0199-2008 – 2008/0093(CNS))
Relatore per parere: Josep Borrell Fontelles
BREVE MOTIVAZIONE
La politica di cooperazione allo sviluppo e la politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea devono essere coerenti, complementari e coordinate, contribuendo, nel complesso, alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile dei paesi interessati.
L'UE si è impegnata a garantire la sostenibilità della pesca in tutto il mondo, così come stabilito dal vertice delle Nazioni Unite del 2002 a Johannesburg, mantenendo o ripristinando i livelli degli stock al fine di produrre il massimo rendimento sostenibile.
L'UE ha accettato il "Codice di condotta per una pesca responsabile" adottato dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, allo scopo di promuovere la sostenibilità della pesca a lungo termine e affermare che il diritto alla pesca comporta l'obbligo di svolgere tale attività responsabilmente al fine di garantire un'effettiva conservazione e gestione delle risorse acquatiche viventi.
La presenza dell'UE in zone di pesca remote costituisce un obiettivo legittimo, ma occorre ricordare che, oltre all'interesse per lo sviluppo delle nazioni con le quali vengono sottoscritti gli accordi di pesca, devono essere tutelati anche gli interessi legati alle attività di pesca dell'Unione europea.
La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo accoglie con favore la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 22 giugno 2006 sulla pesca e i relativi aspetti sociali ed ambientali nei paesi in via di sviluppo, in particolare nella misura in cui ritiene necessario coordinare la tutela degli interessi di pesca dell'UE e dei paesi ACP con la gestione sostenibile delle risorse alieutiche in termini economici, sociali ed ambientali, da un lato, e con la sussistenza delle comunità costiere dipendenti dalla pesca, dall'altro.
La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo sottolinea ulteriormente il riferimento, contenuto nell'accordo di partenariato sulla pesca ACP-UE, al rispetto dell'accordo di Cotonou; insiste sulla necessità di tenere nella massima considerazione l'articolo 9 dell'accordo di Cotonou in materia di diritti umani, principi democratici, buon governo e Stato di diritto e apprezza che i servizi della Commissione si siano impegnati a tener conto del disposto dell'articolo 9 durante i negoziati sugli accordi con i paesi in via di sviluppo, compresi i paesi non ACP.
L'accordo proposto abroga e sostituisce l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, entrato in vigore il 1° agosto 2006.
Il protocollo e l'allegato sono stati conclusi per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di completamento delle opportune procedure di adozione. Sarà rinnovato tacitamente per un periodo di altri quattro anni, fino al 31 luglio 2012.
Le possibilità di pesca previste nell'accordo sono state fissate in modo da coprire undici diverse categorie ripartite fra Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Francia.
Per le categorie 1, 2, 3, 4, 6, 10 e 11, la capacità massima totale autorizzata è pari a 29 947 GT (stazza lorda).
Per le categorie 5, 7, 8 e 9, il totale delle licenze rilasciate è pari a 93.
La contropartita finanziaria prevista dal protocollo è fissata, rispettivamente, a 86 milioni di euro per il primo anno, a 76 milioni di euro per il secondo anno, a 73 milioni di euro per il terzo anno e a 70 milioni di euro per il quarto anno. Una quota di tale contropartita, pari, rispettivamente, a 11 milioni di euro per il primo anno, 16 milioni di euro per il secondo anno, 18 milioni di euro per il terzo anno e 20 milioni di euro per il quarto anno, sarà utilizzata per sostenere l'attuazione della politica nazionale della pesca; di tale importo, 1 milione di euro sarà destinato ogni anno al Parco Nazionale del Banc d'Arguin.
La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo apprezza il riferimento alle iniziative nazionali per la pesca e auspica che possano includere il finanziamento di progetti infrastrutturali locali per la lavorazione e la commercializzazione del pesce, consentendo così alle popolazioni locali di non limitarsi alle attività di pesca di sussistenza.
La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo apprezza altresì il fatto che l'accordo sia in parte basato su una valutazione delle attività di pesca locali e promuova la cooperazione scientifica e tecnica con le autorità del luogo. La summenzionata risoluzione ACP-UE rileva che la valutazione scientifica delle risorse deve costituire un requisito fondamentale ai fini dell'accesso alle attività di pesca e che la concessione di ulteriori permessi di pesca deve essere soggetta a una valutazione annuale delle risorse.
La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo non concorda invece con la procedura seguita per il raggiungimento dell'accordo, poiché il Parlamento avrebbe dovuto essere coinvolto nel conferimento del mandato negoziale della Commissione da parte del Consiglio e dovrebbe essere informato sugli sviluppi delle trattative.
Il Parlamento è stato consultato sull'accordo proposto soltanto nel maggio 2008, due mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo stesso, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° agosto 2008. Il Parlamento dovrebbe opporsi e dichiarare inammissibile tale procedura.
La Commissione e il Consiglio devono trovare un accordo sulle condizioni che possano garantire al Parlamento la reale possibilità di essere consultato. In mancanza di tale accordo, la commissione per la pesca dovrebbe guidare la reazione del Parlamento all'attuale status quo, avvalendosi anche della possibilità di votare contro gli accordi di pesca proposti in base alla presente procedura.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
|
(2 bis) Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere utilizzato ai fini dello sviluppo delle popolazioni costiere dipendenti dalla pesca e della creazione di piccole industrie locali per il congelamento e la trasformazione del pesce; |
PROCEDURA
Titolo |
Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca CE/Mauritania |
|||||||
Riferimenti |
COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
PECH |
|||||||
Parere espresso da Annuncio in Aula |
DEVE 22.5.2008 |
|
|
|
||||
Relatore per parere Nomina |
Josep Borrell Fontelles 27.5.2008 |
|
|
|||||
Approvazione |
24.6.2008 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil, Mauro Zani |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber |
|||||||
PARERE della commissione per i bilanci (18.6.2008)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012
(COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))
Relatrice per parere: Helga Trüpel
BREVE MOTIVAZIONE
L'attuale accordo di partenariato sulla pesca con la Mauritania è stato oggetto di negoziato nel 2006 ed è entrato in vigore lo stesso anno. L'accluso protocollo era stabilito per un periodo di due anni, dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2008, rinnovabile per due ulteriori bienni. Sia L'UE sia la Mauritania hanno accolto con favore tale importante accordo, non da ultimo alla luce delle esigenze del governo mauritano impegnato nella fase di ritorno alla democrazia al termine del regime militare.
Nel dicembre 2007 la Commissione ha presentato un progetto di decisione al Consiglio per la denuncia del protocollo, dal momento che l'utilizzazione delle possibilità di pesca da parte delle flotte dell'UE risultava "non ottimale". Apparentemente, per diverse ragioni, alcuni segmenti delle flotte dell'UE non erano più interessati all'accordo quanto nel 2006. La Commissione ha inoltre espresso preoccupazione in merito allo stato biologico di parte degli stock sfruttati.
La Commissione insisteva sul fatto che, poiché le possibilità di pesca risultavano notevolmente sottoutilizzate, non aveva avuto altra scelta che denunciare il protocollo nell'interesse della responsabilità finanziaria, tentando al contempo di rinegoziare un nuovo protocollo con la Mauritania ai fini del proseguimento delle attività di pesca.
A meno di 18 mesi dall'entrata in vigore del protocollo, questo è stato un duro colpo per la Mauritania.
L'attuale proposta scaturisce dal protocollo esistente e intende sostituirlo. Il nuovo protocollo dovrebbe entrare in vigore per un periodo di due anni a decorrere dal 1° agosto 2008 ed essere tacitamente rinnovabile fino al 31 luglio 2012, salvo che una delle parti decida di modificarlo nuovamente.
Come si evince dalla tabella, per sette delle undici categorie di pesca sono proposte notevoli riduzioni delle possibilità di pesca; per le restanti categorie non è proposta alcuna modifica se non, in un unico caso, un aumento pari all'1%.
Categoria di pesca |
POSSIBILITÀ DI PESCA ai sensi del protocollo attualmente in vigore 2006-2008 |
POSSIBILITÀ DI PESCA ai sensi del protocollo PROPOSTO 2008-2012 |
modifica PERCENTUALe |
|
Categoria 1 Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi |
9 440 gt |
9 570 GT |
AUMENTO DELL'1% |
|
Categoria 2 Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello |
3 600 gt |
3 240 GT |
RIDUZIONE DEL 10% |
|
Categoria 3 Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino |
2 324 gt |
1 162 GT |
RIDUZIONE DEL 50% |
|
Categoria 4 Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali |
750 gt |
375 GT |
RIDUZIONE DEL 50% |
|
Categoria 5 Cefalopodi |
18 600 gt 43 licenze |
13 950 GT 32 licenze |
RIDUZIONE DEL 25% |
|
Categoria 6 Aragoste |
300 gt |
300 GT |
NESSUNA MODIFICA |
|
Categoria 7 Tonniere congelatrici con reti a circuizione |
36 licenze |
22 licenze |
RIDUZIONE DEL 38% |
|
Categoria 8 Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie |
31 licenze |
22 licenze |
RIDUZIONE DEL 29% |
|
Categoria 9 Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica |
22 licenze per un quantitativo di riferimento di 440.000 tonnellate |
17 licenze per un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate |
RIDUZIONE DEL 23% per le licenze RIDUZIONE DEL 43% per il quantitativo di riferimento |
|
Categoria 10 Pesca del granchio |
300 gt |
300 GT |
NESSUNA MODIFICA |
|
Categoria 11 Navi per la pesca pelagica fresca |
15 000 GT/mese in media annua |
15 000 GT/mese in media annua |
NESSUNA MODIFICA |
|
La contropartita finanziaria è stabilita come segue:
|
Anno 1 |
Anno 2 |
Anno 3 |
Anno 4 |
Totale |
|
Contropartita finanziaria dell'UE (milioni di euro) |
86 |
76 |
73 |
70 |
305 |
|
di cui, per l'attuazione della politica nazionale della pesca |
11 |
16 |
18 |
20 |
65 |
|
I dati sopra riportati corrispondono agli 86 milioni di euro annui previsti dall'attuale protocollo, di cui 11 milioni di euro destinati all'attuazione della politica nazionale della pesca in Mauritania. Infine, i canoni applicati agli armatori dell'UE sono stimati a circa 15 milioni di euro all'anno in caso di piena utilizzazione delle possibilità di pesca.
Vista la situazione critica di alcuni stock sfruttati (in particolare cefalopodi e piccole specie pelagiche) e benché ciò non conduca sistematicamente a una riduzione del livello delle catture, è lodevole che sia proposta una riduzione dei livelli di sfruttamento di alcuni stock; ciò malgrado, la relatrice deplora i metodi brutali con i quali la Comunità ha costretto la Mauritania a sedersi al tavolo negoziale.
Il protocollo contiene una nota in cui è indicato che un sostegno finanziario pari a 40 milioni di euro può essere reso disponibile per tre anni a partire dal 2009 laddove siano soddisfatti i requisiti necessari. Detti requisiti non sono elencati né risulta chiaro se tale sostegno costituisca un importo aggiuntivo o già previsto.
Nel primo caso, ciò rappresenta un grande progresso sulla via del disaccoppiamento dell'importo versato a un paese e del volume di catture autorizzato. Una simile politica esercita una pressione forte e diretta sul paese terzo per l'autorizzazione di pratiche di sfruttamento eccessivo delle proprie risorse marine.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. La Commissione pubblica annualmente l'elenco delle navi che operano in ciascuna categoria di pesca inserite nel presente protocollo. |
Motivazione | |
Per maggiore trasparenza della spesa dei fondi comunitari l'elenco delle navi che operano in base al presente accordo deve essere pubblico. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 4 bis |
|
Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3 del Regolamento finanziario1 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza in materia finanziaria, la Commissione pubblica annualmente sul suo sito web l'elenco dei destinatari del contributo finanziario UE. |
|
_______________ 1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9). |
Motivazione | |
Questo emendamento comprende requisiti più specifici per una relazione dettagliata sui destinatari della compensazione finanziaria versata dall'UE. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 4 ter |
|
Prima della scadenza del protocollo e prima dell'inizio di negoziati per un possibile rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprendente un'analisi costi-benefici. |
Motivazione | |
Prima di avviare negoziati è necessaria una valutazione dell'attuale protocollo che permetta di individuare le eventuali modifiche da apportare in caso di rinnovo. |
PROCEDURA
Titolo |
Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca CE/Mauritania |
|||||||
Riferimenti |
COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
PECH |
|||||||
Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 22.5.2008 |
|
|
|
||||
Relatore per parere Nomina |
Helga Trüpel 20.9.2004 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
16.6.2008 |
|
|
|
||||
Approvazione |
16.6.2008 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Francesco Musotto, Cătălin-Ioan Nechifor, László Surján, Kyösti Virrankoski |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Paul Rübig |
|||||||
PROCEDURA
Titolo |
Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca CE/Mauritania |
|||||||
Riferimenti |
COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS) |
|||||||
Consultazione del PE |
21.5.2008 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 22.5.2008 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
DEVE 22.5.2008 |
BUDG 22.5.2008 |
|
|
||||
Relatore(i) Nomina |
Carmen Fraga Estévez 5.5.2008 |
|
|
|||||
Approvazione |
26.6.2008 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 2 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser |
|||||||
|
|
|||||||