RELAZIONE sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 3453/2005/GG

3.7.2008 - (2007/2264(INI))

Commissione per le petizioni
Relatore: Proinsias De Rossa

Procedura : 2007/2264(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0289/2008
Testi presentati :
A6-0289/2008
Testi approvati :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 3453/2005/GG

(2007/2264(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 211 del trattato CE,

–   vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore[1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario (COM(2002)0141)[2]

–   visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0289/2008),

A. considerando che l'articolo 195 del trattato CE abilita il Mediatore europeo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari,

B.  considerando che le denunce presentate dai cittadini costituiscono un'importante fonte di informazione su eventuali violazioni del diritto comunitario,

C. considerando che in base all'articolo 211 del trattato CE la Commissione, nel suo ruolo di guardiano dei trattati, è tenuta a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso,

D. considerando che ai sensi dell'articolo 226, primo comma, qualora la Commissione reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato, essa emette un parere motivato al riguardo dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, e considerando che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa "può" adire la Corte di giustizia,

E.  considerando che, già nella sua decisione in merito alla denuncia 995/98/OV, il Mediatore ha sottolineato che, sebbene la Commissione goda di poteri discrezionali in relazione all'avvio delle procedure di infrazione, tali poteri sono tuttavia soggetti a limiti giuridici, "come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che esige, ad esempio, che le autorità amministrative agiscano con coerenza e buona fede, evitino le discriminazioni, ottemperino ai principi di proporzionalità, uguaglianza e legittime aspettative e rispettino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali",

F.  considerando che la Commissione ha sottolineato che questo ruolo è essenziale per tutelare gli interessi dei cittadini europei e ha riconosciuto l'importanza del rispetto del diritto in questo contesto[3],

G. considerando che la Commissione conferma che la sua comunicazione relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario enuncia le misure amministrative a favore del denunciante che la Commissione si impegna a rispettare nel trattare la sua denuncia e nel valutare la violazione in questione,

H. considerando che il Mediatore europeo ritiene che l'assenza di una presa di posizione definitiva da parte della Commissione nei confronti della denuncia di infrazione presentata dal denunciante costituisce un caso di cattiva amministrazione,

I.   considerando che il Mediatore europeo raccomanda alla Commissione di trattare la denuncia il più rapidamente possibile e con la massima diligenza,

1.  approva la raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione;

2.  sottolinea che la Commissione deve sempre trattare le denunce presentate dai cittadini per presunte violazioni del diritto comunitario conformemente ai principi di buona amministrazione;

3.  osserva che nella sua comunicazione sui rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario la Commissione si è assunta taluni impegni all'atto di esaminare le denunce di infrazione;

4.  rileva che la Commissione ha indicato nella sua comunicazione che, di massima, i suoi servizi decidono la costituzione in mora o l'archiviazione entro i termini di un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia e che informa per iscritto l'autore in caso di superamento di tale termine;

5.  ammette che in casi difficili e complessi l'istruzione del fascicolo può richiedere più di un anno; ritiene tuttavia che il superamento del limite di un anno sia giustificato solo quando l'indagine è ancora in corso;

6.  rileva che nel caso in questione, relativo alla scorretta applicazione della direttiva sull'orario di lavoro[4] da parte del governo tedesco, la Commissione aveva l'intenzione di trattare la denuncia in concomitanza con la sua proposta di modifica della direttiva e ha pertanto deciso di attendere l'esito delle discussioni sulla sua proposta con le altre istituzioni comunitarie;

7.  ricorda che tale proposta è stata presentata nel settembre 2004 e che nulla dimostra che la Commissione abbia preso ulteriori iniziative per fare avanzare le sue indagini;

8.  osserva che anziché prendere una delle due decisioni possibili – avviare una formale procedura di infrazione o archiviare la pratica – la Commissione si è astenuta dall'intraprendere qualsiasi ulteriore azione in merito alle indagini;

9.  è dell'avviso che il diritto comunitario non preveda la possibilità di ignorare leggi e sentenze esistenti richiamandosi al fatto che nuove disposizioni sono all'esame; rileva che la Commissione ha anche omesso di trattare le questioni esposte nella denuncia che non sono in rapporto con le modifiche proposte alla direttiva in vigore;

10. riconosce che la Commissione dispone di taluni poteri discrezionali in relazione alla gestione delle denunce e delle procedure d'infrazione, in particolare per quanto riguarda il ricorso alla Corte di giustizia, ma precisa che, conformemente all'articolo 226 del trattato CE, la Commissione avvia la fase precontenziosa qualora reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato;

11. ritiene che anche i poteri discrezionali siano soggetti a limiti giuridici determinati da principi generali di diritto amministrativo, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e che non debbano eccedere i limiti indicati dalla Commissione stessa nella sua comunicazione;

12. ribadisce la propria preoccupazione per la quantità di tempo ingiustificata ed eccessiva – spesso di vari anni – che impiega la Commissione per istruire e concludere un procedimento per infrazione nonché il suo malcontento per i frequenti esempi di inosservanza delle sentenze della Corte di giustizia da parte degli Stati membri; ritiene che ciò mini la credibilità della formulazione e della coerente applicazione del diritto comunitario e che contribuisca a discreditare gli obiettivi dell'UE;

13. sottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale degli Stati membri nella corretta applicazione della legislazione comunitaria e ribadisce che la sua applicazione pratica è decisiva per aumentare l'importanza dell'Unione europea agli occhi dei suoi cittadini;

14. chiede alla Commissione di fornire un elenco degli Stati membri la cui normativa non è in linea con tutte le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro, specificando l'azione che intende prendere al riguardo; sollecita la Commissione a prendere rapide misure, in base alle proprie prerogative, in tutti i casi e nei confronti di tutti gli Stati membri in cui la trasposizione o l'attuazione della direttiva non sia conforme alle disposizioni determinate dal legislatore e dalla Corte di giustizia;

15. sollecita la Commissione ad analizzare immediatamente la nuova legge tedesca adottata il 1° gennaio 2004 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2007, così da stabilire se è conforme a tutte le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro e a tutte le pertinenti sentenze della Corte di giustizia; ribadisce la necessità che la Commissione esamini i dettagli relativi all'attuazione di detta direttiva;

16. osserva che la Commissione ha recentemente rivisto i suoi orientamenti sui procedimenti per infrazione; desume da questo documento che un elenco delle decisioni sarà preventivamente fornito ai Rappresentanti permanenti e agli Stati membri e che si potranno rilasciare comunicati stampa sulle decisioni relative all'infrazione nel giorno in cui si adottino formalmente; osserva tuttavia che nulla è previsto per informare il Parlamento o le sue commissioni competenti;

17. sollecita nuovamente la Commissione a tenere il Parlamento e la sua commissione per le petizioni pienamente informati in merito alle decisioni prese nei casi di infrazione in tutte le fasi del procedimento;

18. sottolinea che, conformemente all'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle medesime condizioni del Consiglio e della Commissione e che il Parlamento, in base all'articolo 201 del trattato, ha la facoltà di controllare l'operato della Commissione;

19. sollecita altresì tutti gli Stati membri, alla luce di quanto sopra esposto, ad applicare pienamente le norme in materia di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, attenendosi al principio secondo cui, in caso di dubbio, prevale l'interpretazione più favorevole alla salute e alla sicurezza dei lavoratori (in dubio pro operario);  

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo.

  • [1]  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13).
  • [2]  GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.
  • [3]  Comunicazione della Commissione sul "Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario" (COM(2002)0725 def.).
  • [4]  Direttiva 2003/88/CE, che abroga e sostituisce la direttiva 93/104/CE (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

MOTIVAZIONE

Nel novembre 2001 il denunciante, un medico tedesco, ha richiesto alla Commissione di avviare una procedura di infrazione contro la Germania, che avrebbe violato la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro[1] (“direttiva 93/104”) in relazione all’attività dei medici negli ospedali, nello specifico in ordine al periodo di tempo trascorso in servizio di guardia da parte degli stessi medici. A modo di vedere del denunciante, ciò comportava un rischio notevole sia per il personale sia per i pazienti.

Nella pratica di cui sopra (denuncia 2333/2003/GG), il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva trattato la sua denuncia di infrazione entro un periodo di tempo ragionevole.

Nella decisione conclusiva dell’indagine in esame, il Mediatore europeo ha segnalato che nel presente caso di denuncia era trascorso un periodo di quasi 15 mesi prima che la Commissione decidesse di tener conto delle obiezioni sollevate dal denunciante attraverso l’invio di una richiesta di informazioni allo Stato membro interessato. Il Mediatore europeo ha ritenuto che la Commissione non avesse trattato la denuncia di infrazione presentata dal denunciante entro un periodo di tempo ragionevole e che ciò costituisse un caso di cattiva amministrazione.

Nel frattempo in Germania è entrata in vigore una nuova legge volta ad allineare la normativa tedesca alla direttiva 93/104/CE; pertanto la Commissione è tenuta a esaminare la compatibilità di questo nuovo strumento legislativo con il diritto comunitario al fine di poter trattare la denuncia di infrazione presentata.

In data 6 dicembre 2004, la Commissione ha informato il denunciante dell’adozione di una proposta di modifica della direttiva in materia di orario di lavoro (2003/88/CE)[2] e della sua intenzione di esaminare la denuncia in questione alla luce di tale proposta.

Il 2 novembre 2005 il denunciante si è rivolto nuovamente al Mediatore europeo (denuncia 3453/2005/GG), sostenendo di non aver ricevuto ulteriori informazioni sulla posizione che la Commissione aveva proposto di adottare in merito alla sua pratica. Secondo il parere del denunciante, la Commissione temporeggiava e ignorava il ruolo del Mediatore europeo, ricalcando in sostanza le dichiarazioni espresse nella sua precedente denuncia.

Nel suo parere, la Commissione affermava di potersi avvalere di un margine di discrezionalità in relazione alla decisione di avviare o proseguire una procedura di infrazione.

Secondo l’interpretazione del denunciante, il diritto comunitario non prevedeva la possibilità di disattendere leggi e sentenze sulla base di nuove proposte legislative da parte della Commissione. Se il fatto stesso di presentare tali proposte rendesse legittimo disattendere le leggi vigenti, l’ordinamento giuridico delle Comunità europee si ridurrebbe, a detta del denunciante, a una farsa: agendo in tal modo, la Commissione ha minato la pace giuridica e alterato intenzionalmente il diritto.

In data 12 settembre 2006, il Mediatore europeo ha inviato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

Invito la Commissione a trattare il più rapidamente possibile e con la massima diligenza la denuncia di violazione presentata dal denunciante.

Il Mediatore ha formulato le seguenti considerazioni:

-       La sostituzione di una direttiva (93/104) con un’altra (2003/88) a disciplina della medesima materia non era rilevante ai fini della denuncia.

-       Ai sensi dell’articolo 211 del trattato sull’Unione europea, è responsabilità della Commissione garantire l’applicazione delle misure adottate dalle istituzioni.

-       La Commissione è la custode dei trattati e come tale ha sottolineato il carattere fondamentale di tale ruolo a beneficio degli interessi dei cittadini europei e riconosciuto l’importanza dello Stato di diritto. Pertanto, è prova di buona prassi amministrativa un trattamento delle denunce di violazione quanto più rapido e diligente possibile.

-       La Commissione ha suggerito di trattare la denuncia alla luce della sua proposta di modifica della direttiva applicabile. A quanto pare la Commissione presupponeva che l’articolo 211 del trattato sull’Unione europea non le imponesse di garantire l’applicazione di una direttiva in fase di modifica.

-       Le direttive 93/104 e 2000/88 erano entrambe in vigore e non esisteva alcuna norma o principio che avrebbe autorizzato la Commissione a disattendere il proprio compito secondo quanto stabilito all’articolo 211.

-       La Commissione, in presenza di una violazione, dispone di poteri discrezionali riguardo al deferimento della questione alla Corte di giustizia europea. Tuttavia, questa prassi non autorizza la Commissione a posticipare a tempo indeterminato il raggiungimento di una conclusione in merito a una denuncia, adducendo come argomento l’eventualità di future modifiche della legislazione applicabile.

-       Il mancato trattamento da parte della Commissione della denuncia di violazione presentata del denunciante entro un periodo di tempo ragionevole costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Nel suo parere circostanziato, la Commissione sosteneva di disporre di poteri consolidati di discrezionalità in ordine al perseguimento delle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri, nonché in ordine alle modalità di gestione di tali procedure. Pertanto, la Commissione aveva deciso di non fare avanzare le procedure di infrazione in attesa di conoscere i risultati dell’iter legislativo relativo alla proposta di modifica della direttiva 2003/88. La Commissione aggiungeva altresì che tale margine di discrezionalità si estendeva a ogni stadio e grado delle denunce e delle procedure, ivi inclusa la fase precontenziosa.

In una comunicazione del 2002 al Parlamento e al Mediatore relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario, la Commissione stabiliva che, come regola generale, avrebbe deciso in merito all’avvio di procedure di infrazione o all’archiviazione della pratica, entro un anno dalla data di registrazione della denuncia. Tuttavia, ciò non ha ridotto la discrezionalità della Commissione nelle situazioni in cui sembrava giustificata l’adozione di un approccio di tipo diverso, più consono alla natura dei fatti attinenti alla pratica in oggetto.

Il Mediatore ha formulato le seguenti osservazioni:

-       La Commissione aveva assunto determinati impegni in relazione alla gestione delle denunce di violazione.

-       Nella sua comunicazione la Commissione aveva affermato che, come regola generale, i suoi dipartimenti avrebbero condotto indagini in vista del raggiungimento di una decisione per l’emissione di una lettera di costituzione in mora o l’archiviazione della pratica entro un termine non superiore a un anno dalla data di registrazione della denuncia, e che, in caso di superamento di tale termine, l’autore della denuncia ne sarebbe stato informato per iscritto. Il Mediatore riteneva giustificato il termine di un anno soltanto nel caso in cui la Commissione svolgesse effettivamente indagini su un caso.

-       La Commissione avrebbe trattato la denuncia nel contesto della sua proposta di modifica della direttiva presentata nel settembre 2004. Apparentemente, da quel momento la Commissione non ha adottato ulteriori misure volte al proseguimento delle indagini.

-       Aquanto risulta dalla comunicazione della Commissione, le indagini relative a una denuncia di infrazione possono risolversi in due possibili decisioni: la Commissione decide di emettere una costituzione in mora, ovvero dà inizio a un procedimento formale di infrazione contro uno Stato membro, oppure decide di archiviare la pratica. Sembra che in questo particolare caso la Commissione abbia omesso di intraprendere ulteriori iniziative in merito alle indagini.

-       La Commissione ha posto l’accento sui propri poteri di discrezionalità e sul fatto che gli impegni riportati nella sua comunicazione non limitavano tali poteri nel momento in cui sembrasse giustificata l’adozione di un approccio di tipo diverso. Tuttavia, la Commissione conferma che la comunicazione indica “le garanzie amministrative predisposte a favore dell’autore della denuncia, che essa si impegna a rispettare nell’esame delle denunce e nell’istruzione delle relative pratiche”. Tenendo in debita considerazione la piena autonomia di cui gode, se alla Commissione fosse consentito di derogare agli impegni stabiliti nella sua comunicazione ogni qualvolta ciò possa apparire giustificato, la Commissione stessa risulterebbe privata del suo significato sostanziale. I poteri discrezionali in capo alla Commissione dovrebbero essere esercitati entro il quadro della comunicazione, così che il mancato raggiungimento di una conclusione non possa essere giustificato dal ricorso a tali poteri da parte della Commissione.

-       Inoltre, la Commissione non ha trattato aspetti della denuncia in questione indipendenti dalla giurisprudenza cui la Commissione fa riferimento.

-       Il presente caso di cattiva amministrazione consiste nella mancata adozione da parte della Commissione di una posizione chiara in merito alla denuncia di infrazione presentata dal denunciante. Se venissero ultimate le indagini e dovesse emergere l’esistenza di un’infrazione, la Commissione potrebbe far ricorso alla propria discrezionalità rispetto al deferimento della questione alla Corte di giustizia. Tuttavia la Commissione non ha ancora preso una decisione in tal senso.

-       Un esame dell’interrogativo riguardante l’effettiva sussistenza di un palese superamento dei limiti di discrezionalità in capo alla Commissione potrebbe essere oggetto di discussione in seno al Parlamento europeo.

  • [1]  GU L 307 del 13.12.1993, pagg. 18-24.
  • [2]  GU L 299 del 18.11.2003, pagg. 9-19.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (29.5.2008)

destinato alla commissione per le petizioni

sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione della Commissione europea sulla denuncia 3453/2005/GG
(2007/2264(INI))

Relatore per parere: Alejandro Cercas

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le petizioni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea la conclusione del Mediatore europeo secondo cui costituisce un caso di cattiva amministrazione il fatto che la Commissione abbia esaminato la denuncia del firmatario con un ritardo di diversi anni, ritenuto oggettivamente ingiustificato;

2.  condivide il punto di vista del Mediatore europeo che la Commissione deve esaminare la richiesta del firmatario nel modo più rapido e accurato possibile;

3.  ritiene che la fattispecie potrebbe essere intesa come un abuso della discrezionalità con cui la Commissione interpreta i suoi obblighi, nei termini di cui all'articolo 211 del trattato CE che le attribuisce il ruolo di guardiana dei trattati, dato che essa va ben oltre la discrezionalità che si è assegnata da sola nella sua comunicazione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2002)0725), al punto che si potrebbe rilevare una prassi arbitraria più che l'esercizio di una facoltà discrezionale;

4.  segnala altresì che il diritto comunitario deve essere applicato nei suoi propri termini fino a quando non sia sostituito da una norma successiva e pertanto che nessuna proposta di modifica della Commissione può originare un vuoto legislativo (vacatio legis), elemento invocato dalla Commissione per spiegare la sua inattività nel caso specifico;

5.  sottolinea come non sia stata analizzata la circostanza che dal 1° gennaio 2004 esiste una legislazione tedesca contenente una norma transitoria per i contratti collettivi vigenti, la quale fino al 31 dicembre 2005 consentiva deroghe alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro[1] e che detto termine è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2006 con decisione del Bundesrat tedesco; esprime il proprio stupore e sottolinea la necessità che la Commissione esamini la legislazione tedesca e tutti i contratti collettivi contenenti deroghe alla legislazione in materia di orari di lavoro onde verificare che le modalità con cui è recepita la direttiva 2003/88/CE;

6.  ritiene che il caso sia un esempio dell'inerzia sistematica e della difficoltà incontrate da vari Stati membri nell'applicare le disposizioni della direttiva 2003/88/CE, come si evince dalla lettura della relazione sull'impatto (SEC(2004)1154) che la Commissione ha elaborato prima di procedere alla revisione programmata della direttiva citata; ricorda alla Commissione che il Mediatore ha ricevuto anche denunce riguardanti la passività di altri Stati membri nel conformarsi alla direttiva 2003/88/CE;

7.  invita anche gli Stati membri, alla luce di quanto sopra esposto, ad applicare pienamente le norme in materia di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, attenendosi al principio secondo cui, in caso di dubbio, prevale l'interpretazione più favorevole alla salute e alla sicurezza dei lavoratori (in dubio pro operario).

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

29.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Edit Bauer, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

  • [1]  GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

25.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margie Sudre

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Georgios Toussas