RELAZIONE sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
3.7.2008 - (COM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Dan Jørgensen
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(COM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta riveduta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0817),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0008/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0291/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 4 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
(4) La comunicazione della Commissione "Una politica energetica per l'Europa" ha proposto un impegno comunitario per ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai valori del 1990. Sono stati proposti obiettivi vincolanti per migliorare ulteriormente, entro il 2020, l'efficienza energetica del 20%, includendo una quota del 20% di energia rinnovabile e del 10% di biocarburanti nel mercato dei carburanti per autotrazione nella Comunità, in particolare per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico diversificando il mix energetico. |
(4) La comunicazione della Commissione "Una politica energetica per l'Europa" ha proposto un impegno comunitario per ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai valori del 1990. Sono stati proposti obiettivi vincolanti per migliorare ulteriormente, entro il 2020, l'efficienza energetica del 20%, includendo una quota del 20% di energia rinnovabile e del 10% di biocarburanti certificati e prodotti in modo sostenibile nel mercato dei carburanti per autotrazione nella Comunità, in particolare per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico diversificando il mix energetico. | |||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 9 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
(9) La relazione del 12 dicembre 2005 presentata dal gruppo ad alto livello CARS 21 ha appoggiato l'iniziativa della Commissione di presentare una proposta concernente la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, a condizione che venisse seguito un approccio tecnologicamente neutro e basato sulle prestazioni. |
(9) La relazione del 12 dicembre 2005 presentata dal gruppo ad alto livello CARS 21 ha appoggiato l'iniziativa della Commissione di presentare una proposta concernente la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, a condizione che venisse seguito un approccio integrato tecnologicamente neutro e basato sulle prestazioni, che coinvolgesse i costruttori di autoveicoli, i fornitori di olio combustibile o carburante, i riparatori, i consumatori o i conducenti e le autorità pubbliche. | |||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(10 bis) La presente direttiva mira a stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico, e soprattutto – per il notevole impatto ambientale che ciò produrrebbe – ad influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri; essa non si prefigge pertanto di incidere sulle commesse aventi per oggetto veicoli adibiti a servizi di emergenza essenziali o altri veicoli altamente specializzati. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
I veicoli di emergenza e gli altri veicoli altamente specializzati sono costosi perché prodotti in piccole serie, il che significa che essi non possono essere “market drivers” efficaci. | ||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(10 ter) Gli Stati membri dovrebbero informare le autorità aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nazionali, regionali o locali che forniscono servizi pubblici di trasporto passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione rilasciati dagli enti pubblici competenti, in merito alle disposizioni relative all'appalto di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
È importante fornire le informazioni pertinenti alle autorità aggiudicatrici affinché siano meglio preparate per l'acquisto di tali veicoli, alla luce dell'introduzione di un nuovo criterio, ossia il criterio "verde" di aggiudicazione, in aggiunta alle disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. | ||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 11 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
(11) I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli dovrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala. |
(11) I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli potrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala, portando a un'economia basata sulle energie rinnovabili, e assicurare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il rifornimento di tutti i tipi di carburante figuranti nell'allegato. Le imprese andrebbero incoraggiate a promuovere prezzi competitivi affinché la differenza di prezzo tra un veicolo pulito e a basso consumo energetico e un veicolo tradizionale non costituisca uno svantaggio per il mercato dei veicoli verdi. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Per beneficiare delle economie di scala sono necessari sforzi da parte dell'industria affinché anche i veicoli puliti siano venduti a prezzi competitivi. | ||||||||||
Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten. | ||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(11 bis) L'applicazione più ampia di talune tecnologie, come i veicoli a idrogeno, a gas di petrolio liquefatto (LPG) o a gas naturale compresso (CNG), può richiedere elevati costi iniziali d'investimento collegati fra l'altro alle infrastrutture, per cui la Commissione deve esaminare come poter definire e attuare, a tutela dell'ambiente, norme trasparenti e non discriminatorie per la concessione di aiuti nazionali e comunitari destinati a tali investimenti. | |||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(11 bis) La presente direttiva risponde alla necessità di fornire un sostegno supplementare alle autorità pubbliche attraverso incentivi finanziari ed incentivi in materia di informazione e formazione. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Le autorità pubbliche necessitano di sostegno supplementare, di finanziamenti e di altri incentivi per adottare le opzioni più ecologiche da privilegiare. Sarebbe opportuno fornire orientamenti sulla via da seguire affinché i responsabili degli appalti abbiano una comprensione globale più approfondita del rendimento, dell'efficienza, della disponibilità e della facilità di utilizzo dei vari tipi di veicolo e carburante in questione. Ciò contribuirebbe ad evitare lo spreco di risorse e di denaro pubblico, che sono limitati, e consentirebbe ai responsabili degli appalti pubblici di effettuare le proprie scelte con maggior cognizione di causa relativamente alle nuove tecnologie utilizzate nei veicoli. | ||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(13 bis) In base alla valutazione di impatto della Commissione, il 50% dei veicoli acquistati corrisponderà alla migliore alternativa di mercato in termini di costi globali connessi all'intero ciclo di vita, compresi i costi esterni, al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva. | |||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(14 bis) Nell'ottemperare al requisito che impone di fissare le specifiche tecniche prendendo in considerazione l'impatto energetico e ambientale, le autorità aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori hanno la facoltà di fissare specifiche corrispondenti a un livello di prestazioni energetiche e ambientali superiore a quello previsto dalla normativa UE, ad esempio per tener conto delle future norme EURO. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Nella proposta vi sono delle incoerenze tra la normativa attuale e quella di prossima introduzione (EURO VI), ad esempio per quanto concerne la definizione del chilometraggio. Le autorità interessate dovrebbero pertanto poter tener conto sia delle norme europee attuali che di quelle di prossima introduzione. | ||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 16 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
(16) L'applicazione obbligatoria di criteri per gli appalti riguardanti veicoli puliti e a basso consumo energetico non preclude l'inclusione di altri criteri pertinenti di aggiudicazione. Non impedisce, inoltre, di scegliere veicoli che sono stati modificati per garantire migliori prestazioni ambientali. |
soppresso | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Occorre chiarire che possono essere impiegati altri criteri e metodologie rispetto a quelli specificati nella presente direttiva. Il considerando è stato pertanto oltre alle disposizioni principali della direttiva come nuovo articolo dopo l'articolo 4. | ||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(16 bis) E’ opportuno applicare i valori limite di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Occorre chiarire che devono essere applicati i valori limite di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Per assicurare l’effettiva praticabilità di tali norme, è bene infatti escludere le commesse di valore non elevato. | ||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(16 ter) I criteri di aggiudicazione in materia energetica e ambientale dovrebbero figurare tra i vari criteri di aggiudicazione presi in considerazione dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di adozione di una decisione concernente l'appalto di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
La direttiva definisce un elenco non esaustivo di criteri che possono essere applicati dalle autorità o dagli enti locali per gli appalti per veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. | ||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(17 bis) Diverse città che intendono fregiarsi della denominazione "rispettose dell'ambiente" devono essere incoraggiate a farlo offrendo le opportunità previste dalla presente direttiva attraverso la pubblicazione trasparente e sistematica via Internet di informazioni, calcoli, decisioni e analisi comparative sugli appalti pubblici. | |||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 17 ter (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(17 ter) Gli aiuti di stato per l'appalto di veicoli per il trasporto su strada, compresa l'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio su veicoli che sono oggetto di omologazione, dovrebbero essere autorizzati nel quadro della normativa comunitaria. Tali aiuti di stato possono essere giustificati alla luce dell'interesse generale della Comunità e in particolare ai fini di una mobilità urbana sostenibile. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Gli aiuti di stato finalizzati all'acquisto di veicoli per il trasporto su strada dovrebbero rispettare la normativa comunitaria. | ||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(19 bis) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a sostenere iniziative in materia di traffico urbano, come il programma City-VITAlity-Sustainability (CIVITAS) e il programma Energia intelligente per l’Europa. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Iniziative UE come i programmi CIVITAS o Energia intelligente per l’Europa si sono dimostrati quanto mai efficaci per la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, donde l’opportunità di continuare a sostenerli. | ||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(19 ter) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto, durante il monitoraggio strategico e la revisione intermedia dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi nazionali e regionali, definiti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/19991, dell'ammissibilità della mobilità urbana all'assistenza finanziaria e della promozione dei veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. Alla luce dei risultati conseguiti nel quadro del programma CIVITAS e del programma Energia intelligente per l’Europa, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a sostenere tali iniziative. ___________ 1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Il Libro verde sulla mobilità urbana è stato oggetto di discussioni fino al 15 marzo e molti Stati membri non hanno tenuto conto di tali questioni nel quadro dei loro attuali programmi operativi nazionali. È opportuno sostenere e portare avanti le iniziative utili già adottate e che contribuiscono all'informazione e alla formazione delle autorità locali o centrali. | ||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 19 quater (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(19 quater) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, i propri prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i relativi provvedimenti di attuazione. | |||||||||
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__________________________________________ 1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Emendamento inteso ad accrescere la trasparenza dell'attuazione. | ||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 19 quinquies (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(19 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere gli enti locali e le regioni in ulteriori sforzi volti ad attuare, monitorare e valutare le disposizioni della presente direttiva. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Ai fini di una migliore attuazione, è necessario coinvolgere tutti i livelli di governo. | ||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 19 sexies (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(19 sexies) È opportuno privilegiare i veicoli che utilizzano carburanti alternativi e che consentono trasporti su strada puliti e un significativo miglioramento della qualità dell'aria. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero quindi promuovere lo sviluppo di autoveicoli alimentati a idrogeno. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Dovremmo cogliere questa opportunità per promuovere energie pulite come l'idrogeno. È fondamentale incoraggiare lo sviluppo di detta tecnologia. | ||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 19 septies (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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(19 septies) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero concentrarsi sulla promozione dell'idrogeno come carburante del futuro. L'alimentazione a idrogeno è una tecnologia pulita per la propulsione dei veicoli e il suo utilizzo dovrebbe contribuire alla creazione di un'economia non inquinante, in quanto i veicoli a idrogeno non scaricano inquinanti a base di carbonio né emettono gas a effetto serra. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Dovremmo cogliere questa opportunità per promuovere energie pulite come l'idrogeno. È fondamentale incoraggiare lo sviluppo di detta tecnologia. | ||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
Oggetto |
Oggetto e obiettivo | |||||||||
Al fine di promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico, la presente direttiva impone l'inclusione dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita fra i criteri di aggiudicazione negli appalti per i veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE o come criteri di aggiudicazione per l'acquisto di veicoli di questo tipo da parte di operatori nell'ambito di un contratto, una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione concessi da enti pubblici. |
La presente direttiva intende promuovere e stimolare il mercato verso veicoli ecologici e a basso consumo energetico, utilizzando come strumento attivo appalti pubblici basati sull'inclusione dei costi effettivi di esercizio nell’intero arco di vita, compresi i costi ambientali. La presente direttiva impone l'inclusione dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita fra i criteri di aggiudicazione negli appalti per i nuovi veicoli adibiti al trasporto su strada, compresa l'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio su tali veicoli, indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE o come criteri di aggiudicazione per l'acquisto di veicoli di questo tipo da parte di operatori nell'ambito di un contratto, una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione concessi da enti pubblici. | |||||||||
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Obiettivo della presente direttiva è garantire una domanda di veicoli puliti e a basso consumo energetico il cui livello sia sufficientemente sostanzioso per indurre i costruttori e l'industria a investire in questo settore e a sviluppare ulteriormente veicoli con costi ridotti in termini di consumo energetico, di emissioni di CO2 e di emissioni inquinanti. | |||||||||
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La presente direttiva non si applica all'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio su veicoli adibiti al trasporto su strada qualora abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale. | |||||||||
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Fatte salve le disposizioni pertinenti, in particolare la legislazione comunitaria relativa agli aiuti di Stato e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio1, gli Stati membri possono promuovere l'appalto o l'acquisto di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada, compresa l'installazione a posteriori di motori e pezzi di ricambio su siffatti veicoli, qualora questi ultimi non abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale. ___________ 1 GU L 291 del 9.11.2007, pag. 25. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
The scope of the directive should cover the retrofitting of type-approved road transport vehicles with engines and replacement parts. Special vehicles used in connection with local public transport, such as to maintain overhead cables, are procured in very small numbers and as one-off models. Such vehicles should be excluded from the scope of the directive, since their widely varying journey cycles rule out the harmonised calculation of energy consumption and pollutant emissions. This exclusion would reduce the costs involved in monitoring the transposition and implementation of the directive. The scope of the directive should cover type-approved road transport vehicles of M and N categories, including retrofitting with engines and replacement parts. In order to promote the replacement of old or polluting vehicles, as well as innovation, and ensure the beneficial effects of the proposed measure, the engines and the replacement parts should apply to those vehicles which have not exceeded 75% of their total lifetime mileage. State aid for the procurement of road transport vehicles should comply with EC rules. | ||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 1 bis | |||||||||
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Esclusioni | |||||||||
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Sono esclusi dall’ambito della presente direttiva le seguenti tipologie di veicoli: | |||||||||
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- veicoli adibiti a servizi di emergenza essenziali come ambulanze, automezzi per il trasporto di sangue o organi, automezzi antincendio, automezzi di soccorso o di emergenza civile; | |||||||||
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- veicoli utilizzati dalle autorità o dagli operatori a fini di supporto operativo e di manutenzione infrastrutturale nel trasporto pubblico locale; | |||||||||
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- veicoli altamente specializzati fabbricati in piccole serie. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Occorre chiarire l’ambito della direttiva. I veicoli di emergenza e gli altri veicoli altamente specializzati sono costosi perché prodotti in piccole serie, il che significa che essi non possono essere “market drivers” efficaci. I veicoli speciali utilizzati nel trasporto pubblico locale, come quelli adibiti alla manutenzione di cavi aerei sono acquistati in numero limitato e in un unico modello. Tali veicoli vanno esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, in quanto il loro ciclo di percorrenza largamente variabile esclude la possibilità di un calcolo armonizzato del consumo energetico e delle emissioni. Tale deroga ridurrebbe anche i costi connessi al monitoraggio della trasposizione ed attuazione della direttiva. | ||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
1. Gli Stati membri assicurano che, entro la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE utilizzino la metodologia di cui all'articolo 3 quando applicano i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita come criteri di aggiudicazione per gli appalti riguardanti veicoli destinati al trasporto su strada. |
1. Gli Stati membri assicurano che, entro la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE utilizzino la metodologia di cui all'articolo 3 quando applicano i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita, unitamente ad altri criteri di aggiudicazione per gli appalti riguardanti veicoli destinati al trasporto su strada. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
I costi relativi al consumo di energia e i costi delle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti devono costituire un criterio facoltativo per consentire agli acquirenti di scegliere le offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose. | ||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2012, tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE includano, come criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. |
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2010, tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE includano, tra i vari criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Il criterio di misurazione dei costi di consumo di energia e delle emissioni di CO2 nonché di sostanze inquinanti deve essere un criterio facoltativo che deve consentire agli acquirenti di scegliere offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose. | ||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2012, tutti gli acquisti di veicoli per il trasporto su strada destinati alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione da parte delle autorità pubbliche includano, come criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. |
3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2010, gli eventuali acquisti di veicoli per il trasporto su strada destinati alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione da parte delle autorità pubbliche includano, tra i vari criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Il criterio di misurazione dei costi di consumo di energia e delle emissioni di CO2 nonché di sostanze inquinanti deve essere un criterio facoltativo che deve consentire agli acquirenti di scegliere offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose. | ||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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3 bis. Le autorità locali, regionali o nazionali che acquistano tramite appalti veicoli puliti e a basso consumo energetico in quantità pari ad almeno il 75% della loro commessa annua, possono usare il marchio indicante "trasporto urbano su strada pulito e a basso consumo energetico". La Commissione stabilisce un modello uniforme per tale marchio. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Si basa sull’emendamento del relatore, ma propone che il marchio sia riservato agli enti pubblici che acquistano la maggior parte dei veicoli tenendo conto della loro prestazione ambientale. | ||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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3 ter. I costruttori dei veicoli per trasporto su strada contemplati dalla presente direttiva devono fornire per i veicoli messi in vendita dati indicativi concernenti i consumi di energia, le emissioni di CO2 e le emissioni inquinanti dei veicoli nell’intero arco di vita. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Nel ciclo di appalto/acquisto di veicoli per il trasporto stradale, i costruttori dei veicoli di trasporto stradale sono nella migliore posizione per fornire, quando mettono in vendita tali veicoli, dati indicativi concernenti i consumi di energia, le emissioni di CO2 e le emissioni inquinanti. Nella legislazione UE esistono precedenti per “marchi ecologici” di questo tipo. | ||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 quater (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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3 quater. Gli Stati membri possono applicare criteri di aggiudicazione più rigorosi per l'appalto di veicoli puliti e a basso consumo energetico, e possono optare per l'acquisto di veicoli modificati oppure procedere all'ammodernamento dei veicoli esistenti mediante, ad esempio, l'installazione di filtri a particelle e di sistemi di "stand-by" o all'adeguamento dei motori a carburanti meno inquinanti, al fine di ottenere migliori prestazioni ambientali. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Corollario del principio di sussidiarietà. L'emendamento sviluppa il considerando 16 della proposta di direttiva. | ||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – titolo | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
Costi energetici e ambientali come criteri di aggiudicazione negli appalti per veicoli |
Appalti per la fornitura di veicoli puliti e a basso consumo energetico | |||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 ‑ paragrafo 1 ‑ alinea | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
1. Ai fini della presente direttiva, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti imputabili all'esercizio dei veicoli oggetto degli appalti nell'intero arco di vita sono tradotti in valore monetario e calcolati secondo la metodologia di cui alle lettere a), b) e c). |
1. Ai fini della presente direttiva, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti imputabili all'esercizio dei nuovi veicoli oggetto degli appalti nell'intero arco di vita sono tradotti in valore monetario e calcolati secondo la metodologia di cui alle lettere a), b) e c). | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
In molte zone gli enti locali sono costretti ad acquistare veicoli usati. | ||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a) – trattino 1 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
– il consumo di carburante per chilometro di un veicolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 in allegato per i contenuti energetici dei vari carburanti; |
– il consumo di carburante per chilometro di un veicolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è computato in unità di consumo energetico per chilometro, a prescindere dal fatto che sia fornito direttamente, come nel caso dei veicoli elettrici, o meno. Qualora sia fornito in unità diverse, il consumo di carburante deve essere convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 in allegato per i contenuti energetici dei vari carburanti; | |||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a) – trattino 2 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
- è utilizzato un unico valore monetario per unità di energia. Tale valore unico equivale al costo per unità di energia di benzina o gasolio ante imposte, impiegati come carburante per trasporto, utilizzando il valore più basso tra i due; |
- è utilizzato un unico valore monetario per unità di energia. Tale valore unico equivale al costo per unità di energia di benzina o gasolio, impiegati come carburante per trasporto, utilizzando il valore più basso tra i due, imposte incluse qualora le autorità non siano esenti dalle imposte sui carburanti a titolo della legislazione nazionale; | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
La maggior parte degli enti pubblici paga imposte sul carburante al pari di ogni altro consumatore. Esse vanno dunque considerate nel calcolo dei costi di carburante per l’intero arco di vita del veicolo. | ||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di CO2 in chilogrammi per chilometro di cui al paragrafo 2 e per il costo per chilogrammo di cui alla tabella 2 in allegato. |
b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di CO2 in chilogrammi per chilometro di cui al paragrafo 2 e per il costo per chilogrammo di cui alla tabella 2 in allegato o per un costo superiore. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Se a causa dell'impegno a raggiungere determinati obiettivi per i gas serra le autorità pubbliche desiderano attribuire alle emissioni di CO2 valori più elevati rispetto alle cifre delle tabelle, deve essere prevista la possibilità di farlo. | ||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
2. Il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e le emissioni inquinanti per chilometro imputabili all'esercizio dei veicoli devono essere basati su procedure di prova comunitarie standardizzate per i veicoli per cui tali procedure sono definite nella legislazione in materia di omologazione UE. Per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova comunitarie standardizzate, la compatibilità fra le varie offerte deve essere assicurata utilizzando procedure di prova ampiamente riconosciute o i risultati di prove per l'autorità pubblica o, in mancanza di tali dati, le informazioni fornite dal costruttore. |
2. Il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e le emissioni inquinanti per chilometro imputabili all'esercizio dei veicoli devono essere basati su procedure di prova comunitarie standardizzate per i veicoli per cui tali procedure sono definite nella legislazione in materia di omologazione UE. Per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova comunitarie standardizzate, la compatibilità fra le varie offerte deve essere assicurata utilizzando procedure di prova ampiamente riconosciute o i risultati di prove per l'autorità pubblica o, in mancanza di tali dati, le informazioni fornite dal costruttore. L'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può richiedere i risultati delle prove eseguite in condizioni di traffico specifiche della comunità urbana corrispondente, tenendo conto della capacità di carico. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
I risultati dei test potrebbero non tenere conto del carico e delle condizioni del traffico delle autorità aggiudicatrici corrispondenti. Per poter comparare le offerte in modo valido, l'autorità aggiudicatrice può richiedere i risultati delle prove eseguite in condizioni di traffico specifiche della comunità urbana corrispondente, tenendo conto della capacità di carico. | ||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 3 bis | |||||||||
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Esenzione in caso di esistenza di metodi alternativi | |||||||||
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Su richiesta delle autorità locali o regionali che hanno elaborato metodi di calcolo dei costi per il ciclo di vita, compresi gli effetti ambientali, specificamente concepiti per le condizioni e le esigenze locali, la Commissione può esonerare tali autorità locali o regionali dagli obblighi in materia di calcoli di cui all’articolo 3, se i metodi applicati hanno effetti positivi equivalenti per l’ambiente e per la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico. | |||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 3 ter (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 3 ter | |||||||||
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Costi energetici ed ambientali come criteri di aggiudicazione negli appalti per veicoli | |||||||||
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I valori per il calcolo dei costi di emissione indicati alla tabella 2 dell’allegato sono da considerarsi valori minimi. Qualora decidano di tenere conto dell’impatto ambientale monetizzandolo e includendo il relativo valore nella stima complessiva dei costi di cui all'articolo 3, le autorità possono valutare i costi esterni dell’impatto energetico e ambientale facendo uso di valori più elevati rispetto a quanto previsto da detto articolo. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Le autorità dovrebbero avere la facoltà di utilizzare, per la valutazione dei costi di emissione, cifre più elevate rispetto a quelle indicate dalla Commissione. Le cifre concordate ai fini della valutazione delle emissioni vanno intese come valori minimi che non impediscono alle autorità che lo desiderino di attribuire un maggior valore alla protezione dell'ambiente. | ||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 3 quater (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 3 quater | |||||||||
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Contributi addizionali per il settore pubblico | |||||||||
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1. Gli Stati membri si impegnano ad informare i dipendenti del settore pubblico in merito ai vantaggi dei veicoli alimentati da combustibili alternativi nonché all'ubicazione dei servizi di rifornimento e manutenzione, alla gamma e alle prestazioni di tali veicoli e ai piani di incentivazione disponibili a livello nazionale ed comunitario. | |||||||||
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2. Gli Stati membri incoraggiano e incentivano i fornitori di combustibili alternativi ad assicurarne l’ampia disponibilità al pubblico. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Le autorità pubbliche necessitano di ulteriori interventi di sostegno, finanziamenti ed altri incentivi per implementare le opzioni ecologiche preferite. Occorre fornire orientamenti sulla via da percorrere in modo che i funzionari addetti agli appalti conoscano bene le caratteristiche generali dei vari combustibili (prestazioni, efficienza e facilità di utilizzo). | ||||||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 3 quinquies (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 3 quinquies | |||||||||
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Trasparenza | |||||||||
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Fatti salvi i requisiti stabiliti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, gli Stati membri garantiscono, a norma dell’articolo 3, che tutti i soggetti elencati all'articolo 2 mettano a disposizione su richiesta le informazioni sull'energia e sui costi ambientali per ognuna delle offerte pervenute. | |||||||||
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Per stimolare ulteriormente la discussione politica pubblica, la Commissione, in base alle relazioni di cui all'articolo 6 pubblicate su Internet, elabora una tabella comparativa di città e regioni relativamente simili in termini di appalti per veicoli ecologici. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Ai fini di una maggiore trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono fornire su richiesta le informazioni sull’energia e i costi ambientali. | ||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 4 bis | |||||||||
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Altri criteri e metodologie di aggiudicazione | |||||||||
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L'applicazione obbligatoria di criteri per gli appalti riguardanti veicoli puliti e a basso consumo energetico non preclude l'inclusione di altri criteri pertinenti di aggiudicazione. Non impedisce, inoltre, di scegliere veicoli che sono stati modificati per garantire migliori prestazioni ambientali.. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Occorre chiarire che possono essere impiegati altri criteri e metodologie rispetto a quelli specificati nella presente direttiva. | ||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 4 ter (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 4 ter | |||||||||
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Procedure di prova standardizzate | |||||||||
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La Commissione adotta misure di esecuzione al fine di standardizzare le procedure di prova per i veicoli non contemplati dalle procedure di prova standardizzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche integrandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
In mancanza di procedure di prova standardizzate UE per taluni veicoli, la Commissione dovrebbe facilitare il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione delle misure previsti nell'ambito della presente direttiva. Per l'adozione delle misure di esecuzione, si applica la nuova procedura di regolamentazione con controllo. | ||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 4 quater (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 4 quater | |||||||||
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Misure di accompagnamento | |||||||||
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Le autorità pubbliche possono incoraggiare il miglioramento della gestione del traffico urbano mediante elementi infrastrutturali specifici volti a rendere il trasporto pubblico più efficiente. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
L'emendamento mira a creare, mediante misure di accompagnamento, le condizioni necessarie per l'attuazione di misure o elementi infrastrutturali connessi con la presente direttiva, come corsie speciali per il traffico stradale, segnaletica, ecc. | ||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 5 bis | |||||||||
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Strumenti di finanziamento | |||||||||
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La Commissione istituisce un Fondo europeo per la protezione del clima da utilizzare fra l’altro per incentivare l’acquisto, da parte degli enti e degli operatori di cui all'articolo 1, di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. | |||||||||
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Le autorità di bilancio competenti stanziano a tal fine adeguate risorse nel bilancio UE. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Un Fondo europeo per la protezione del clima rappresenterebbe un solido strumento per accelerare l’introduzione di nuove tecnologie finalizzate a combattere i mutamenti climatici. In particolare, nel settore dei veicoli per il trasporto stradale puliti e a basso consumo energetico, l’introduzione di nuove tecnologie sarebbe efficacemente stimolata dalla fornitura di risorse finanziarie pubbliche a destinazione specifica. | ||||||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 5 ter (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 5 ter | |||||||||
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Utilizzo degli strumenti finanziari comunitari | |||||||||
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1. Durante il monitoraggio strategico e la revisione intermedia dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi nazionali, definiti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dell'ammissibilità della mobilità urbana e della promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. | |||||||||
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2. Gli Stati membri e la Commissione continuano a sostenere le iniziative in materia di trasporto urbano quali il programma CIVITAS e il programma Energia intelligente per l’Europa. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
La revisione intermedia dei programmi operativi nazionali potrebbe contribuire alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico grazie a un migliore uso dei diversi strumenti finanziari disponibili a livello sia nazionale sia comunitario. | ||||||||||
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 5 quater (nuovo) | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Articolo 5 quater | |||||||||
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Scambio e diffusione di informazioni | |||||||||
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1. Gli Stati membri informano le autorità aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nazionali, regionali o locali che forniscono servizi pubblici di trasporto passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione rilasciati da enti pubblici, in merito alle disposizioni della presente direttiva nonché alla legislazione nazionale di recepimento, e forniscono loro tutto il sostegno e le informazioni necessarie in relazione ai regimi comunitari di finanziamento applicabili alle procedure di appalto contemplate dalla presente direttiva. | |||||||||
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2. La Commissione incoraggia la diffusione delle migliori pratiche per l'elaborazione di politiche in materia di servizi pubblici di trasporto puliti e a basso consumo energetico, creando un sito Internet UE, in vista dell'applicazione graduale di criteri standardizzati a livello comunitario per l'appalto di veicoli da parte degli enti interessati dalla presente direttiva. | |||||||||
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La Commissione pubblica sul sito Internet tutte le informazioni pertinenti relative agli strumenti finanziari disponibili nei singoli Stati membri in materia di mobilità urbana e promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
E’ importante fornire le informazioni pertinenti alle autorità aggiudicatrici affinché siano meglio preparate agli acquisti, alla luce dell'introduzione di un nuovo criterio, ossia il criterio "verde" di attribuzione, in aggiunta alle disposizioni delle direttive 2004/17 e 2004/18. | ||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
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Emendamento 46 Proposta di direttiva Allegato – Tabella 1 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
Tabella 1: Contenuto energetico dei carburanti per motori |
Tabella 1: Contenuto energetico dei carburanti per motori | |||||||||
Carburante Contenuto energetico |
Carburante Contenuto energetico | |||||||||
Diesel 36 MJ/litro |
Diesel 36 MJ/litro | |||||||||
Benzina 32 MJ/litro |
Benzina 32 MJ/litro | |||||||||
Gas naturale 38 MJ/Nm3 |
Gas naturale 33 MJ/Nm3 | |||||||||
GPL (gas di petrolio liquefatto) 24 MJ/litro |
GPL (gas di petrolio liquefatto) 24 MJ/litro | |||||||||
Etanolo 21 MJ/litro |
Etanolo 21 MJ/litro | |||||||||
Biodiesel 33 MJ/litro |
Biodiesel 33 MJ/litro | |||||||||
Emulsioni 32 MJ/litro |
Emulsioni 32 MJ/litro | |||||||||
Idrogeno 11 MJ/Nm3 |
Idrogeno 11 MJ/Nm3 | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Il consumo dichiarato delle vetture, secondo le procedure di omologazione, tiene conto del fatto che il gas naturale può anche essere a basso contenuto energetico. E’ necessario quindi utilizzare, per coerenza con i consumi dichiarati dagli attuali veicoli, il valore 33 MJ, che fa riferimento ad una tipologia di metano mista, invece che il valore di 38 MJ. Se rimanesse la proposta della Commissione ci sarebbero dei problemi di incoerenza nell’utilizzo dei parametri previsti in questa proposta verso parametri omologativi riconosciuti oggi come ufficiali e di riferimento. | ||||||||||
Emendamento 47 Proposta di direttiva Allegato – Tabella 2 – colonna 1 – riga 2 | ||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||
2 cent/kg |
3 cent/kg o il prezzo di mercato del sistema di scambio di emissioni (ETS), se superiore | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
30€ / tonnellata rappresenta probabilmente un prezzo del carbonio accurato per il ciclo di vita dei veicoli acquistati dopo il 2010. |
MOTIVAZIONE
La presente proposta incorpora precedenti raccomandazioni formulate dalla commissione per l'ambiente
L'attuale proposta sostituisce una proposta precedente (COM(2005) 634 definitivo) e, a seguito dell'esame da parte della commissione per l'ambiente, incorpora nell'ambito di settori chiave una serie di raccomandazioni pratiche formulate dal relatore e da altri membri del Parlamento.
Tra gli elementi più importanti figura quanto segue:
· tutti i veicoli rientrano nel campo di applicazione della direttiva
· le emissioni di CO2 sono incluse nell'ambito della direttiva
· il modello risulta tecnologicamente neutro e flessibile (anziché statico)
· gli appalti pubblici sono conservati quale strumento di promozione di veicoli ecocompatibili
· considerazioni locali di natura specifica sono auspicabili per il rispetto del principio di sussidiarietà.
Calcolo dei costi per l'intero arco di vita
La direttiva prevede che tutti i committenti pubblici, o soggetti operanti per conto o su licenza del settore pubblico, calcolino non solo il prezzo di acquisto ma anche i costi connessi all'intero arco di vita relativamente a carburante, emissioni di CO2 e inquinamento atmosferico e se ne servano quale criterio di acquisto.
Appalti pubblici come catalizzatori del mercato
Il relatore sostiene fortemente l'idea di utilizzare gli appalti pubblici come catalizzatori del mercato per i veicoli ecocompatibili e ha dunque modificato l'articolo 1 nell'ottica di sottolineare tale aspetto quale obiettivo pregnante della direttiva.
A livello europeo, il settore degli appalti pubblici rappresenta una quota di mercato assai rilevante e l'assunzione di un ruolo di primo piano da parte delle autorità pubbliche mediante il calcolo e il ricorso a "costi connessi all'intero arco di vita" quale base per gli appalti darà impulso all'industria automobilistica a favore di investimenti in veicoli ecocompatibili a minori emissioni inquinanti e di CO2.
Trasparenza e dibattito pubblico
Se le decisioni locali in materia di appalti per l'acquisto di veicoli saranno influenzate da considerazioni di carattere ambientale, è essenziale che ONG, cittadini e politici locali abbiano accesso alle informazioni relative a tali appalti.
Il relatore ha pertanto modificato numerosi aspetti della direttiva, nell'ottica di rafforzare la trasparenza così come l'accesso del pubblico alle informazioni disponibili e ampliare l'ambito del raffronto.
Gli emendamenti proposti includono:
· diffusione su Internet, a cura delle autorità locali, di tutte le informazioni riguardanti i costi connessi all'intero arco di vita in relazione alle decisioni in materia di appalti
· definizione, a opera della Commissione, di un quadro di valutazione in grado di stabilire un raffronto sulla qualità delle prassi adottate dalle autorità locali per l'acquisto di veicoli ecocompatibili
· introduzione di un marchio distintivo per gli appalti ecocompatibili, a disposizione delle autorità locali e regionali che svolgano un ruolo guida negli appalti per l'acquisto di veicoli ecocompatibili.
Riesame e valutazione dell'impatto della direttiva
Risulta importante valutare la misura in cui la direttiva, nella sua formulazione attuale, sortisce gli effetti desiderati. Il relatore ha pertanto proposto una serie di emendamenti tesi a garantire un seguito e una valutazione specifici dell'impatto esercitato dalla direttiva in questione su mercato e ambiente.
La Commissione è pertanto tenuta a:
· riferire con cadenza biennale circa l'attuazione e l'impatto della direttiva sul mercato rispetto alle varie categorie di veicoli e sull'ambiente
· valutare la misura in cui l'impatto auspicato e previsto del 50% degli appalti pubblici è effettivamente raggiunto entro il 2012 e, in caso negativo, valutare le eventuali modifiche in grado di garantire l'ottenimento di questo obiettivo.
Attuazione
Il relatore ritiene opportuno prevedere la possibilità di introdurre e applicare il metodo prescritto per il calcolo dei costi connessi all'intero arco di vita già nel 2010 e propone dunque l'anticipazione del termine fissato in modo da ottenere quanto prima gli effetti auspicati in materia di mercato e ambiente.
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (17.6.2008)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(COM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))
Relatore per parere: Andreas Schwab
BREVE MOTIVAZIONE
In linea di principio, il relatore accoglie con favore la proposta, avanzata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, quale opportunità per promuovere prodotti puliti e a basso consumo energetico. Il relatore riconosce che tale proposta presenta un miglioramento rispetto alle precedenti proposte e ne apprezza in particolare l'approccio tecnologicamente neutro.
Il relatore è tuttavia in disaccordo con la proposta della Commissione di rendere obbligatori per gli appalti pubblici i criteri ecologici e di efficienza energetica. Ritiene che la proposta di introduzione di criteri obbligatori per gli appalti pubblici, malgrado il pur lodevole intento, non si concilia necessariamente con i principi fondamentali del diritto comunitario in materia e rischia di costituire uno scomodo precedente. Il relatore propone dunque di demandare alle autorità aggiudicatrici degli Stati membri la valutazione dell'opportunità di applicazione di tali criteri, senza che ciò precluda la possibilità di lanciare un messaggio chiaro alle autorità e agli enti aggiudicatori perché siano incoraggiati a introdurre detti criteri ambientali per la tipologia di appalto in questione.
Per scrupolo di chiarezza, il relatore chiede altresì che si provveda a che la proposta contenga un riferimento chiaro alle soglie monetarie applicabili di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE relative agli appalti pubblici, in ragione del fatto che la proposta della Commissione non fa alcun riferimento diretto alle soglie minime applicabili al di sopra delle quali si applicano le nuove norme.
In conformità all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", il relatore propone un considerando che invita gli Stati membri a elaborare, e rendere pubbliche, tabelle che illustrino il rapporto esistente fra la direttiva e le misure di recepimento.
Poiché la proposta interessa in modo particolare il settore dei veicoli commerciali (come autobus e autocarri specializzati per l'assistenza operativa e la manutenzione delle infrastrutture o dispositivi per la pulizia), il relatore propone l'esonero di determinati veicoli dall'ambito di applicazione della direttiva in forza della specificità delle attrezzature e dei modelli coinvolti, che determina uno scarto rispetto agli altri veicoli in termini di consumo energetico.
Il relatore osserva che la valutazione di impatto per la proposta è incompleta in relazione a fattori quali i costi previsti o le evidenze scientifiche a sostegno del collegamento creato fra l'internalizzazione dei costi esterni e le cifre concrete, oltre a ignorare norme in vigore, come ad esempio le norme Euro. Il relatore invita pertanto la Commissione a valutare gli effetti e la metodologia di tale direttiva su base biennale e, in questo contesto, a considerare fattori quali l'impatto sul clima derivante dai carburanti rinnovabili e i nuovi sviluppi nell'ambito delle norme Euro (la futura legislazione Euro VI).
Visto il calendario particolarmente serrato previsto per l'approvazione del parere, dettato dal calendario della commissione competente per il merito, il relatore si riserva il diritto di proporre ulteriori emendamenti relativamente a tali problematiche in una fase successiva della procedura.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) La relazione del 12 dicembre 2005 presentata dal gruppo ad alto livello CARS 21 ha appoggiato l'iniziativa della Commissione di presentare una proposta concernente la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, a condizione che venisse seguito un approccio tecnologicamente neutro e basato sulle prestazioni. |
(9) La relazione del 12 dicembre 2005 presentata dal gruppo ad alto livello CARS 21 ha appoggiato l'iniziativa della Commissione di presentare una proposta concernente la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, a condizione che venisse seguito un approccio integrato tecnologicamente neutro e basato sulle prestazioni, che coinvolgesse i costruttori di autoveicoli, i fornitori di olio combustibile o carburante, i riparatori, i consumatori o i conducenti e le autorità pubbliche. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli dovrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala. |
(11) I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli dovrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala e portare a un'economia basata sulle energie rinnovabili. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(11 bis) La presente direttiva risponde alla necessità di fornire un sostegno supplementare alle autorità pubbliche attraverso incentivi finanziari ed incentivi in materia di informazione e formazione. |
Motivazione | |
Le autorità pubbliche hanno bisogno di disporre di un sostegno supplementare, di finanziamenti e di altri incentivi per adottare le opzioni più ecologiche da privilegiare. Sarebbe opportuno fornire orientamenti sulla via da seguire affinché i responsabili degli appalti abbiano, in generale, una comprensione più approfondita del rendimento, dell'efficienza, della disponibilità e della facilità di utilizzazione dei vari tipi di veicolo e di carburante in esame. Ciò contribuirebbe ad evitare lo spreco di risorse e di denaro pubblico, che sono limitati, e consentirebbe ai responsabili degli appalti pubblici di effettuare le proprie scelte con maggior cognizione di causa relativamente alle nuove tecnologie utilizzate nei veicoli. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(14 bis) Nell'ottemperare al requisito che impone di fissare le specifiche tecniche prendendo in considerazione l'impatto energetico e ambientale, le autorità aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori sono liberi di fissare specifiche corrispondenti a un livello di prestazioni energetiche e ambientali superiore a quello previsto dalla normativa UE, ad esempio per tener conto delle future norme EURO. |
Motivazione | |
Nella proposta vi sono delle incoerenze tra la normativa attuale e quella di prossima introduzione (EURO VI), ad esempio per quanto concerne la definizione del chilometraggio. Le autorità interessate dovrebbero pertanto poter tener conto sia delle norme europee attuali che di quelle di prossima introduzione. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) L'applicazione obbligatoria di criteri per gli appalti riguardanti veicoli puliti e a basso consumo energetico non preclude l'inclusione di altri criteri pertinenti di aggiudicazione. Non impedisce, inoltre, di scegliere veicoli che sono stati modificati per garantire migliori prestazioni ambientali. |
(16) I criteri ambientali fissati nella presente direttiva non impediscono di scegliere veicoli che sono stati modificati per garantire migliori prestazioni ambientali. |
Motivazione | |
I criteri ambientali vincolanti previsti non si accordano perfettamente con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici. Le autorità aggiudicatrici dovrebbero essere libere di scegliere quali criteri indicare nel fascicolo di gara e dovrebbero poter continuare ad aggiudicare i contratti in funzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, applicando su base volontaria i criteri ambientali proposti. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(19 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione. |
|
__________________________________________ 1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. |
Motivazione | |
Emendamento inteso ad accrescere la trasparenza dell'attuazione. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 ter) È opportuno privilegiare i veicoli che utilizzano carburanti alternativi grazie ai quali sono possibili trasporti stradali puliti e un significativo miglioramento della qualità dell'aria. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero, quindi, promuovere lo sviluppo di autoveicoli alimentati a idrogeno. |
Motivazione | |
Dovremmo cogliere questa opportunità per promuovere energie pulite come l'idrogeno. È fondamentale incoraggiare lo sviluppo di detta tecnologia. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 quater) Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere gli enti locali e le regioni in ulteriori sforzi volti ad attuare, monitorare e valutare le disposizioni della presente direttiva. |
Motivazione | |
Ai fini di una migliore attuazione, è necessario coinvolgere tutti i livelli di governo. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 19 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(19 quinquies) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero concentrare i propri sforzi sulla promozione dell'idrogeno come carburante del futuro. L'alimentazione a idrogeno è una tecnologia pulita per la propulsione dei veicoli e il ricorso ad essa dovrebbe contribuire alla creazione di un'economia che non genera inquinamento, in quanto i veicoli a idrogeno non scaricano inquinanti a base di carbonio né emettono gas a effetto serra. |
Motivazione | |
Dovremmo cogliere questa opportunità per promuovere energie pulite come l'idrogeno. È fondamentale incoraggiare lo sviluppo di detta tecnologia. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico, la presente direttiva impone l'inclusione dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita fra i criteri di aggiudicazione negli appalti per i veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE o come criteri di aggiudicazione per l'acquisto di veicoli di questo tipo da parte di operatori nell'ambito di un contratto, una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione concessi da enti pubblici. |
La presente direttiva impone alle autorità aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE, come pure a determinati operatori nell'ambito di un contratto, una licenza, un permesso o un'autorizzazione concessi da enti pubblici, di tener conto, su base volontaria, dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita, in sede di aggiudicazione di appalti per veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico. |
Motivazione | |
I criteri ambientali vincolanti previsti non si accordano perfettamente con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici. Le autorità aggiudicatrici dovrebbero essere libere di scegliere quali criteri indicare nel fascicolo di gara e dovrebbero poter continuare ad aggiudicare i contratti in funzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, applicando su base volontaria i criteri ambientali proposti. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Appalti per veicoli puliti e a basso consumo energetico |
Campo d'applicazione |
1. Gli Stati membri assicurano che, entro la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE utilizzino la metodologia di cui all'articolo 3 quando applicano i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita come criteri di aggiudicazione per gli appalti riguardanti veicoli destinati al trasporto su strada. |
1. La presente direttiva si applica ai contratti di appalto per la fornitura di veicoli adibiti al trasporto su strada aggiudicati da: |
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a) autorità aggiudicatrici ed enti tenuti ad applicare le norme in materia di appalti di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, conformemente alle soglie applicabili fissate in dette direttive; |
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b) operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 di importo superiore a una soglia da definirsi a cura degli Stati membri, ma comunque entro i valori limite fissati nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE. |
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2012, tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE includano, come criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. |
2. Qualora le autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE e gli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 applichino i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti nell'intero arco di vita come criteri di aggiudicazione per gli appalti riguardanti veicoli destinati al trasporto su strada, essi possono utilizzare la metodologia di cui all'articolo 3. |
3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2012, tutti gli acquisti di veicoli per il trasporto su strada destinati alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione da parte delle autorità pubbliche includano, come criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. |
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Motivazione | |
È necessario introdurre un collegamento preciso tra la presente proposta e le direttive classiche sugli appalti pubblici (2004/17/CE e 2004/18/CE). Inoltre, la proposta della Commissione non fa alcun riferimento a soglie monetarie minime a partire dalle quali si applicano le disposizioni in parola. Per di più, è necessario escludere taluni veicoli dal campo d'applicazione della direttiva, dal momento che essi sono progettati per finalità particolari e sono dotati di attrezzature specifiche e che il loro consumo energetico è pertanto diverso da quello degli altri veicoli. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
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Definizioni |
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Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: |
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– 'autorità aggiudicatrici', le autorità aggiudicatrici quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE; |
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– 'enti aggiudicatori', gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE; |
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– 'veicolo adibito al trasporto su strada', un veicolo che rientra nelle categorie di veicoli elencate nella tabella 3 dell'allegato. |
Motivazione | |
L'introduzione di una sezione distinta contenente le definizioni pertinenti migliorerebbe la proposta della Commissione. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 3 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Costi energetici e ambientali come criteri di aggiudicazione negli appalti per veicoli |
Appalti per la fornitura di veicoli puliti e a basso consumo energetico |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini della presente direttiva, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti imputabili all'esercizio dei veicoli oggetto degli appalti nell'intero arco di vita sono tradotti in valore monetario e calcolati secondo la metodologia di cui alle lettere a), b) e c). |
1. Gli Stati membri assicurano che, entro la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, tutte le autorità aggiudicatrici, gli enti e gli operatori di cui all'articolo 2 tengano conto su base volontaria, negli appalti per la fornitura di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e ambientale di esercizio nell'intero arco di vita di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo e applichino una delle opzioni descritte al paragrafo 1 ter. |
(a) I costi relativi al consumo di energia per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati usando la metodologia seguente: |
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– il consumo di carburante per chilometro di un veicolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 in allegato per i contenuti energetici dei vari carburanti; |
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– è utilizzato un unico valore monetario per unità di energia. Tale valore unico equivale al costo per unità di energia di benzina o diesel ante imposte, quando sono utilizzati come carburante per trasporto, utilizzando il valore più basso; |
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– i costi relativi al consumo di energia per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 per il consumo di energia per chilometro di cui al primo trattino del presente paragrafo e per il costo per unità di energia di cui al secondo trattino del presente paragrafo. |
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(b) I costi relativi alle emissioni di CO2 per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di CO2 in chilogrammi per chilometro di cui al paragrafo 2 e per il costo per chilogrammo di cui alla tabella 2 in allegato. |
|
(c) I costi relativi alle emissioni inquinanti per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati sommando i costi delle emissioni di ossidi di azoto, idrocarburi diversi dal metano e particolato nell'intero arco di vita. I costi relativi a ogni sostanza inquinante per l'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni in grammi per chilometro di cui al paragrafo 2 e per il rispettivo costo per grammo di cui alla tabella 2 in allegato. |
|
(La prima parte dell'emendamento è ripresa dall'articolo 2 della proposta della Commissione) | |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce come debba essere applicata la proposta della Commissione per renderla coerente con le norme vigenti nell'UE in materia di appalti pubblici. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli impatti energetico e ambientale di cui tener conto riguardano quanto meno: |
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a) il consumo energetico; |
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b) le emissioni di CO2; |
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c) le emissioni delle sostanze inquinanti definite nell'allegato. |
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Oltre agli impatti energetico e ambientale di cui al primo comma, le autorità aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori possono anche prendere in considerazione l'inclusione di altri effetti sull'ambiente connessi all'esercizio dei veicoli oggetto dell'appalto. |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce come debba essere applicata la proposta della Commissione per renderla coerente con le norme vigenti nell'UE in materia di appalti pubblici. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il soddisfacimento dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene secondo una delle seguenti opzioni: |
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a) stabilendo, nel fascicolo di gara per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, specifiche tecniche relative ai criteri ambientali basate, per quanto possibile, su norme europee come le classi di emissione EURO per l'energia e sulle prestazioni ambientali; o |
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b) includendo fra i criteri di aggiudicazione del contratto i criteri energetici e ambientali definiti all'articolo 4. |
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Qualora tali impatti vengano tradotti in valore monetario ai fini della loro inclusione nella decisione di aggiudicazione, gli Stati membri possono applicare su base volontaria le disposizioni seguenti: |
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a) i costi relativi al consumo di energia per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati usando la metodologia seguente: |
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– il consumo di carburante per chilometro di un veicolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione stabiliti nella tabella 1 dell'allegato per i contenuti energetici dei vari carburanti; |
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– è utilizzato un unico valore monetario per unità di energia. Tale valore unico equivale al costo per unità di energia di benzina o gasolio ante imposte, impiegati come carburante per trasporto, utilizzando il valore più basso tra i due; |
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– i costi relativi al consumo di energia per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 per il consumo di energia per chilometro di cui al primo trattino del presente comma e per il costo per unità di energia di cui al secondo trattino del presente comma; |
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b) i costi relativi alle emissioni di CO2 per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni di CO2 in chilogrammi per chilometro di cui al paragrafo 2 e per il costo per chilogrammo di cui alla tabella 2 in allegato; |
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c) i costi relativi alle emissioni inquinanti per l'esercizio di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati sommando i costi delle emissioni di ossidi di azoto, di idrocarburi diversi dal metano e di particolato nell'intero arco di vita. I costi relativi a ogni sostanza inquinante per l'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita di cui al paragrafo 3 per le emissioni in grammi per chilometro di cui al paragrafo 2 e per il rispettivo costo per grammo di cui alla tabella 2 in allegato. |
(Le lettere a), b) e c) del secondo comma sono riprese dall'articolo 3, paragrafo 1, della proposta della Commissione) | |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce come debba essere applicata la proposta della Commissione per renderla coerente con le norme vigenti nell'UE in materia di appalti pubblici. |
PROCEDURA
Titolo |
Promozione di veicoli puliti per i trasporti su strada |
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Riferimenti |
COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ENVI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO |
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Relatore per parere Nomina |
Andreas Schwab 6.5.2008 |
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Esame in commissione |
3.6.2008 |
16.6.2008 |
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Approvazione |
16.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Dragoş Florin David |
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PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (30.5.2008)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(COM(2007)0817 – C6‑0008/2008 – 2005/0283(COD))
Relatrice per parere: Silvia-Adriana Ţicău
BREVE MOTIVAZIONE
Trasporto urbano su strada e cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici interessano quotidianamente ogni cittadino europeo. L’UE ha deciso di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in Europa del 20% entro il 2020, di incrementare l’efficienza energetica del 20% e di utilizzare una quota di fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di energia dell’UE pari ad almeno il 20%.
All’interno dell’UE, il settore dei trasporti stradali è responsabile del 26% del consumo finale di energia e del 24% delle emissioni di CO2. Ai trasporti urbani si devono il 40% delle emissioni di CO2 generate dai trasporti stradali e fino al 70% di altre sostanze inquinanti originate dai trasporti. Nonostante rappresentino un importante contributo alla crescita, i trasporti implicano anche un costo per la società.
Contenuto della proposta
La nuova proposta sostituisce la proposta originaria della Commissione, respinta dal Parlamento a livello di commissione parlamentare nel 2006[1]. La nuova proposta si basa su un nuovo approccio tecnologico, che la Commissione definisce neutrale. La controversa disposizione che impegnava gli enti pubblici a garantire l’acquisto di una determinata quota di veicoli puliti, cioè una soglia minima del 25%, è stata eliminata dal testo della proposta.
La Commissione introduce una metodologia armonizzata e basata sulla trasformazione in valore monetario negli appalti per veicoli puliti e a basso consumo energetico destinati al trasporto pubblico, proponendo l’inclusione dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell’intero arco di vita fra i criteri di aggiudicazione in tutti gli appalti per veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità pubbliche e dagli operatori che forniscono servizi nell’ambito di un contratto con un ente pubblico. L’arco di vita di un veicolo viene definito sulla base delle specifiche tecniche. In mancanza di specifiche, si utilizza il chilometraggio dei veicoli per il trasporto su strada nell’intero arco di vita stabilito dalla Commissione.
I criteri di aggiudicazione di tipo ecologico possono essere inizialmente introdotti su base volontaria e divenire obbligatori entro il 2012.
La proposta mira a ridurre i costi dei veicoli puliti e a basso consumo energetico mediante la creazione di una massa critica di veicoli ecologici. La normativa esistente (norme EURO sulle emissioni dei veicoli) può essere integrata nei criteri di aggiudicazione.
L’applicazione obbligatoria di criteri per gli appalti riguardanti veicoli puliti e a basso consumo energetico non preclude l’inclusione di altri criteri pertinenti di aggiudicazione e consente, inoltre, la modifica a posteriori dei veicoli finalizzata a una migliore tecnologia e migliori prestazioni ambientali.
Nonostante la nuova proposta non sia accompagnata da una valutazione completa dell’impatto, la Commissione stima che il mercato degli appalti pubblici rappresenti il 16% del PIL dell’UE (circa 1 500 miliardi di euro) e che gli appalti annui per veicoli indetti dalle autorità pubbliche nell’UE riguardino circa 110 000 autovetture, 110 000 veicoli commerciali leggeri, 35 000 camion e 17 000 autobus.
Proposte della relatrice per parere
La metodologia proposta si prefigge di essere uno strumento utile per aiutare le autorità nazionali, regionali e locali ad adottare la decisione più intelligente possibile per la mobilità urbana dal punto di vista ambientale. Oggi i veicoli più puliti e le automobili intelligenti hanno costi più elevati, pertanto nell’ambito degli appalti riguardanti veicoli puliti e a basso consumo energetico le autorità aggiudicatrici dovrebbero tenere conto sia del criterio del costo minimo sia dei criteri di aggiudicazione di tipo ecologico.
La relatrice per parere ritiene che l’obiettivo della direttiva potrà essere conseguito se verranno considerate le seguenti condizioni:
· gli Stati membri devono informare tutte le autorità e gli enti aggiudicatori nazionali, regionali e locali ai sensi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in merito ai criteri ecologici per l’acquisto di veicoli di questo tipo da parte di operatori nell’ambito di un contratto, una licenza, un permesso o un’autorizzazione concessi da enti pubblici al fine di promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico. L’autorità aggiudicatrice potrà richiedere test relativi a specifiche condizioni di traffico e capacità di carico;
· gli Stati membri devono provvedere allo scambio di informazioni in materia di appalti pubblici ecologici e relativo finanziamento. Tali informazioni dovrebbero includere, ma non essere limitate a, i fondi strutturali, i fondi di coesione, il programma JESSICA, il Settimo programma quadro di ricerca, gli aiuti di Stato o comunitari, le sovvenzioni e i prestiti nazionali ed europei. Gli Stati membri possono impiegare meglio gli strumenti finanziari europei per migliorare la mobilità urbana e la qualità dell’aria urbana;
· occorre incoraggiare prezzi competitivi, affinché la differenza di prezzo tra un veicolo pulito e a basso consumo energetico e un veicolo tradizionale non rappresenti uno svantaggio per il mercato dei veicoli ecologici;
· la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sito web e una banca dati comuni in cui siano pubblicati tutta la legislazione applicabile e tutti gli appalti pubblici che promuovono l’utilizzo di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e gli strumenti finanziari applicabili;
· le autorità locali, regionali e nazionali dovrebbero utilizzare un marchio unico europeo per gli appalti per l’acquisto di veicoli ecologici;
gli Stati membri e la Commissione devono adottare le misure necessarie affinché la mobilità urbana e la promozione di veicoli destinati al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico siano considerati nell’ambito del seguito strategico e della revisione intermedia dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi nazionali e regionali definiti dal regolamento n. 1083/2006. I programmi CIVITAS e “Energia intelligente - Europa” dovrebbero continuare a essere sostenuti.
EMENDAMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero informare le autorità aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nazionali, regionali o locali che forniscono servizi pubblici di trasporto passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione rilasciati dagli enti pubblici competenti, in merito alle disposizioni relative all'appalto di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. |
Motivazione | |
È importante fornire le informazioni pertinenti alle autorità aggiudicatrici affinché siano meglio preparate per l'appalto di tali veicoli, alla luce dell'introduzione di un nuovo criterio, ossia il criterio "verde" di attribuzione, in aggiunta alle disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli dovrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala. |
(11) I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli dovrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala. Le imprese andrebbero incoraggiate a promuovere prezzi competitivi affinché la differenza di prezzo tra un veicolo pulito e a basso consumo energetico e un veicolo tradizionale non costituisca uno svantaggio per il mercato dei veicoli puliti. |
Motivazione | |
Per beneficiare delle economie di scala sono necessari sforzi da parte dell'industria affinché anche i veicoli puliti siano venduti a prezzi competitivi. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli dovrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala. |
(11) I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli dovrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala e assicurare l'installazione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento di tutti i tipi di carburante figuranti nell'allegato. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) I criteri di aggiudicazione relativi all'energia e all'ambiente dovrebbero figurare tra i vari criteri di aggiudicazione che le autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in considerazione in sede di adozione di una decisione concernente l'appalto di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. |
Motivazione | |
La direttiva in esame non definisce un elenco esaustivo di criteri che possono essere applicati dalle autorità o enti locali per gli appalti per veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Gli aiuti di Stato per l'appalto di veicoli per il trasporto su strada, compresa l'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio su veicoli che sono oggetto di un'omologazione per tipo, dovrebbero essere autorizzati nel quadro della normativa comunitaria. Tali aiuti di Stato possono essere giustificati alla luce dell'interesse generale della Comunità e in particolare ai fini di una mobilità urbana sostenibile. |
Motivazione | |
Gli aiuti di Stato finalizzati all'acquisto di veicoli per il trasporto su strada dovrebbero rispettare la normativa comunitaria. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto, durante il seguito strategico e la revisione intermedia dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi nazionali e regionali, definiti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, dell'eleggibilità della mobilità urbana a titolo dell'assistenza finanziaria e della promozione dei veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. Alla luce dei risultati conseguiti nel quadro del programma CIVITAS e del programma "Energia intelligente - Europa", gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a sostenere tali iniziative. ___________ 1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. |
Motivazione | |
Il Libro verde sulla mobilità urbana è stato oggetto di discussioni fino al 15 marzo e molti Stati membri non hanno tenuto conto di tali questioni nel quadro dei loro attuali programmi operativi nazionali. È opportuno sostenere e portare avanti le iniziative utili già adottate e che contribuiscono all'informazione e alla formazione delle autorità locali o centrali. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico, la presente direttiva impone l'inclusione dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita fra i criteri di aggiudicazione negli appalti per i veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE o come criteri di aggiudicazione per l'acquisto di veicoli di questo tipo da parte di operatori nell'ambito di un contratto, una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione concessi da enti pubblici. |
Al fine di promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico, la presente direttiva impone l'inclusione dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita fra i criteri di aggiudicazione negli appalti per i veicoli adibiti al trasporto su strada, compresa l'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio su tali veicoli, indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE o come criteri di aggiudicazione per l'acquisto di veicoli di questo tipo da parte di operatori nell'ambito di un contratto, una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione concessi da enti pubblici. |
Motivazione | |
L'installazione a posteriori di motori e pezzi di ricambio sui veicoli adibiti al trasporto su strada che formano oggetto di un'omologazione per tipo dovrebbe essere inclusa nel campo di applicazione della direttiva in esame. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La presente direttiva non si applica all'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio su veicoli adibiti al trasporto su strada qualora abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale. |
Motivazione | |
La presente direttiva dovrebbe coprire i veicoli adibiti al trasporto su strada delle categorie M e N che formano oggetto di un'omologazione per tipo, compresa l'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio. Al fine di promuovere la sostituzione dei parchi automobilistici vecchi e inquinanti e l'innovazione e di garantire che la misura proposta abbia ripercussioni positive, i motori e i pezzi di ricambio dovrebbero essere installati su veicoli che non abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Fatte salve le disposizioni pertinenti, in particolare la legislazione comunitaria relativa agli aiuti di Stato e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio1, gli Stati membri possono promuovere l'appalto o l'acquisto di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada, compresa l'installazione a posteriori di motori e pezzi di ricambio su siffatti veicoli, qualora questi ultimi non abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale. ___________ 1 GU L 291 del 9.11.2007, pag. 25. |
Motivazione | |
Gli aiuti di Stato concessi per l'appalto di veicoli per il trasporto su strada dovrebbero rispettare la regolamentazione comunitaria. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Definizioni |
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Ai fini della presente direttiva, per "veicoli per il trasporto su strada" si intendono i veicoli delle categorie M e N quali definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)1 e l'installazione a posteriori su tali veicoli di motori e pezzi di ricambio a condizione che non abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale. _________ 1 GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. |
Motivazione | |
L'ambito di applicazione della direttiva in esame dovrebbe includere i veicoli adibiti al trasporto su strada delle categorie M e N che formano oggetto di un'omologazione per tipo, compresa l'installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio. Al fine di promuovere la sostituzione dei parchi automobilistici vecchi e inquinanti e l'innovazione e di garantire che la misura proposta abbia ripercussioni positive, i motori e i pezzi di ricambio dovrebbero essere installati su veicoli che non abbiano superato il 75% del loro chilometraggio totale. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che, entro la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE utilizzino la metodologia di cui all'articolo 3 quando applicano i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita come criteri di aggiudicazione per gli appalti riguardanti veicoli destinati al trasporto su strada. |
1. Gli Stati membri assicurano che, entro la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE utilizzino la metodologia di cui all'articolo 3 quando applicano i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell'intero arco di vita, unitamente ad altri criteri di aggiudicazione per gli appalti riguardanti veicoli destinati al trasporto su strada. |
Motivazione | |
I costi relativi al consumo di energia e i costi delle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti devono costituire un criterio facoltativo per consentire agli acquirenti di scegliere le offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2012, tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE includano, come criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. |
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2012, tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada indetti dalle autorità aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE includano, tra i vari criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. |
Motivazione | |
Il criterio di misurazione dei costi di consumo di energia e delle emissioni di CO2 nonché di sostanze inquinanti deve essere un criterio facoltativo che deve consentire agli acquirenti di scegliere offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2012, tutti gli acquisti di veicoli per il trasporto su strada destinati alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione da parte delle autorità pubbliche includano, come criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. |
3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2012, tutti gli acquisti di veicoli per il trasporto su strada destinati alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione da parte delle autorità pubbliche includano, tra i vari criteri di aggiudicazione, i costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita, secondo la metodologia di cui all'articolo 3. |
Motivazione | |
Il criterio di misurazione dei costi di consumo di energia e delle emissioni di CO2 nonché di sostanze inquinanti deve essere un criterio facoltativo che deve consentire agli acquirenti di scegliere offerte rispettose dell'ambiente ed economicamente più vantaggiose. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri possono applicare criteri di aggiudicazione più rigorosi per l'appalto di veicoli puliti e a basso consumo energetico, optare per l'appalto di veicoli modificati oppure procedere all'ammodernamento dei veicoli esistenti mediante, ad esempio, l'aggiunta di filtri a particelle e di sistemi di "stand-by" o all'adeguamento dei motori a carburanti meno inquinanti al fine di ottenere migliori prestazioni ambientali. |
Motivazione | |
Corollario del principio di sussidiarietà. L'emendamento sviluppa il considerando 16 della proposta di direttiva. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Le autorità locali, regionali o nazionali che acquistano veicoli puliti e a basso consumo energetico per almeno il 30% delle loro acquisizioni specifiche annue, possono usare il marchio indicante "trasporto urbano su strada pulito e a basso consumo energetico". La Commissione stabilisce un modello uniforme per tale marchio. |
Motivazione | |
Occorre incoraggiare le autorità aggiudicatrici a promuovere veicoli puliti e a basso consumo energetico. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Dal 1° gennaio 2013, l'uso del marchio "trasporto urbano su strada pulito e a basso consumo energetico" è riservato alle autorità aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori i cui appalti annui di veicoli per il trasporto pubblico su strada sono al 100% ecologici. |
Motivazione | |
Al fine di promuovere un trasporto urbano su strada pulito e a basso consumo energetico, il marchio ecologico dovrebbe essere applicato dopo il 1° gennaio 2013 solamente alle autorità aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori i cui appalti annuali per veicoli adibiti al trasporto pubblico su strada sono costituiti al 100% da appalti verdi. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e le emissioni inquinanti per chilometro imputabili all'esercizio dei veicoli devono essere basati su procedure di prova comunitarie standardizzate per i veicoli per cui tali procedure sono definite nella legislazione in materia di omologazione UE. Per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova comunitarie standardizzate, la compatibilità fra le varie offerte deve essere assicurata utilizzando procedure di prova ampiamente riconosciute o i risultati di prove per l'autorità pubblica o, in mancanza di tali dati, le informazioni fornite dal costruttore. |
2. Il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e le emissioni inquinanti per chilometro imputabili all'esercizio dei veicoli devono essere basati su procedure di prova comunitarie standardizzate per i veicoli per cui tali procedure sono definite nella legislazione in materia di omologazione UE. Per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova comunitarie standardizzate, la compatibilità fra le varie offerte deve essere assicurata utilizzando procedure di prova ampiamente riconosciute o i risultati di prove per l'autorità pubblica o, in mancanza di tali dati, le informazioni fornite dal costruttore. L'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può richiedere i risultati delle prove eseguite in condizioni di traffico specifiche della comunità urbana corrispondente tenendo conto della capacità di carico. |
Motivazione | |
I risultati dei test potrebbero non tenere conto del carico e delle condizioni del traffico delle autorità aggiudicatrici corrispondenti. Per poter comparare le offerte in modo valido, l'autorità aggiudicatrice può richiedere i risultati delle prove eseguite in condizioni di traffico specifiche della comunità urbana corrispondente tenendo conto della capacità di carico. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Approvvigionamento di carburante |
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Gli Stati membri assicurano che siano istituite tutte le strutture necessarie per l'approvvigionamento di tutti i tipi di carburante specificati nell'allegato. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Procedure di prova standardizzate |
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La Commissione adotta misure di attuazione al fine di standardizzare le procedure di prova per i veicoli non contemplati dalle procedure di prova standardizzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2. |
Motivazione | |
In mancanza di procedure di prova standardizzate UE per taluni veicoli, la Commissione dovrebbe facilitare il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione delle misure previsti nell'ambito della presente direttiva. La nuova procedura di regolamentazione con controllo si applica per l'adozione delle misure di attuazione. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 ter |
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Misure di accompagnamento |
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Le autorità pubbliche possono incoraggiare il miglioramento della gestione del traffico urbano mediante elementi infrastrutturali specifici volti a rendere il trasporto pubblico più efficiente. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a creare, mediante misure di accompagnamento, le condizioni necessarie per l'attuazione di taluni misure o elementi infrastrutturali connessi con la presente direttiva, come vie speciali per il traffico stradale, segnaletica, ecc. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Scambio e diffusione di informazioni |
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1. Gli Stati membri informano le autorità aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nazionali, regionali o locali che forniscono servizi pubblici di trasporto passeggeri nell'ambito di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione rilasciati da enti pubblici, in merito alle disposizioni della presente direttiva nonché alla legislazione nazionale di recepimento, e forniscono loro tutto il sostegno e le informazioni necessarie in relazione ai regimi comunitari di finanziamento applicabili agli appalti coperti dalla presente direttiva. |
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2. La Commissione promuove la diffusione delle migliori prassi per l'elaborazione di politiche in materia di servizi pubblici di trasporto non inquinanti e a basso consumo energetico, creando un sito Internet a livello europeo in vista dell'applicazione graduale di criteri standardizzati a livello comunitario per l'appalto di veicoli da parte delle entità interessate dalla presente direttiva. |
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La Commissione pubblica sul sito Internet tutte le informazioni pertinenti relative agli strumenti finanziari disponibili in ogni Stato membro in materia di mobilità urbana e di promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. |
Motivazione | |
Occorre fornire le informazioni pertinenti alle autorità aggiudicatrici affinché siano meglio preparate alle acquisizioni, alla luce dell'introduzione di un nuovo criterio, ossia il criterio "verde" di attribuzione, in aggiunta alle disposizioni delle direttive 2004/17 e 2004/18. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 ter |
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Uso degli strumenti finanziari comunitari |
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1. Durante il seguito strategico e la revisione intermedia dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi nazionali, definiti dal regolamento (CE) n. 1083/2006, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dell'eleggibilità della mobilità urbana e della promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. |
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2. Gli Stati membri e la Commissione continuano a sostenere le iniziative in materia di trasporto urbano quali il programma CIVITAS e il programma "Energia intelligente - Europa". |
Motivazione | |
La revisione intermedia dei programmi operativi nazionali potrebbe contribuire alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico grazie a un migliore uso dei diversi strumenti finanziari disponibili a livello sia nazionale sia comunitario. |
PROCEDURA
Titolo |
Promozione di veicoli puliti per il trasporto su strada |
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Riferimenti |
COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ENVI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
TRAN |
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Relatore per parere Nomina |
Silvia-Adriana Ţicău 13.2.2008 |
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Esame in commissione |
6.5.2008 |
28.5.2008 |
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Approvazione |
29.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Rovana Plumb, Bart Staes |
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- [1] La commissione per i trasporti e il turismo ha respinto il progetto di parere e, di conseguenza, non è stato rilasciato alcun parere alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, la quale ha respinto la proposta.
PROCEDURA
Titolo |
Promozione di veicoli puliti per i trasporti su strada |
|||||||
Riferimenti |
COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
19.12.2006 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE |
IMCO |
TRAN |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 29.1.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Dan Jørgensen 29.1.2008 |
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Esame in commissione |
3.4.2008 |
27.5.2008 |
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||||
Approvazione |
24.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 18 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Iles Braghetto, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Elspeth Attwooll, Andreas Schwab |
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