RELAZIONE sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea

7.7.2008 - (5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Procedura : 2008/0802(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0292/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese (5620/2008),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0074/2008),  

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0292/2008),

1.  approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese quale emendata;

2.  invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese;

5.  invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

6.  è determinato ad esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese.

Emendamento  1

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Considerando 7

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

7. Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della rete giudiziaria europea e dell'Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso una rete di telecomunicazioni sicura,

7. Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della rete giudiziaria europea e dell'Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso collegamenti di telecomunicazioni sicuri,

Emendamento  2

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

7 bis. In materia di trattamento dei dati personali, si applica la decisione quadro del Consiglio (xx/xx) relativa alla tutela dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che fornisce un livello adeguato di tutela dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello di tutela dei dati personali nelle loro legislazioni nazionali quanto meno equivalente a quello derivante dalla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, in tale esercizio, dovrebbero tener conto della raccomandazione, del 17 settembre 1987, n. R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, che si applica altresì ai casi di trattamento non automatizzato dei dati.

Motivazione

Dato che sussiste uno scambio dei dati a carattere personale tra le rispettive autorità competenti e i punti di contatto degli Stati membri, occorre esplicitare un riferimento alle norme applicabili in materia di tutela dei dati.

Emendamento  3

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea.

3. Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea nonché un punto di contatto nazionale di informazione.

Motivazione

I punti di contatto nazionali d'informazione (le cui funzioni sono descritte al paragrafo 3 quater (nuovo) dell'articolo 4) esistono già sotto la denominazione di "corrispondenti nazionali". Detta denominazione è attualmente usata per indicare sia i punti di contatto con funzioni di coordinamento che altri tipi di punti di coordinamento (quali i corrispondenti nazionali per il terrorismo), cfr. articolo 4, paragrafo 3 ter (nuovo).

Emendamento  4

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. Prima di designare un nuovo punto di contatto, gli Stati membri possono chiedere il parere dei corrispondenti nazionali.

4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. In fase di selezione dei punti di contatto, gli Stati membri devono ottemperare ai criteri stabiliti negli orientamenti per la selezione dei punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Motivazione

Il funzionamento della rete dipende in larga misura dalla qualità dei punti di contatto. Gli Stati membri sono quindi incoraggiati a rispettare i criteri riportati negli orientamenti al momento di scegliere i punti di contatto.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri assicurano altresì che i loro punti di contatto dispongano di risorse sufficienti per svolgere in modo adeguato le loro funzioni di punti di contatto.

Emendamento  6

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

5. I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e alla rete di telecomunicazioni sicura, conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.

5. I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri, conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.

Emendamento  7

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

7. La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete in collaborazione e in consultazione con la presidenza del Consiglio. Esso può, in consultazione con la presidenza, rappresentare la rete.

7. La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete.

Motivazione

La formulazione suggerisce che il segretariato possa parlare a nome della rete giudiziaria europea e persino adottare decisioni per essa vincolanti mentre è sufficiente stabilire che il segretariato è responsabile della gestione della rete.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera b

Testo del Consiglio

Emendamento

b) organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7;

b) organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6;

Emendamento  9

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera c

Testo del Consiglio

Emendamento

c) fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso una rete di telecomunicazioni adeguata, secondo le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10.

c) fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso uno strumento informatico, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9, e garantisce comunicazioni sicure conformemente all'articolo 10.

Emendamento  10

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 – titolo

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

Funzioni dei punti di contatto

inclusi i corrispondenti nazionali

Funzioni dei punti di contatto,

dei corrispondenti nazionali e dei punti di contatto di informazione

Emendamento  11

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo del Consiglio

Emendamento

1. I punti di contatto, inclusi i corrispondenti nazionali, sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

1. I punti di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

Nella misura in cui sia necessario e in base ad un accordo tra le amministrazioni interessate, possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri.

Nella misura in cui sia necessario possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri in modo da consentire lo scambio di esperienze utili e delle problematiche affrontate, in particolare in merito al funzionamento della rete nei rispettivi Stati membri.

Emendamento  12

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

2. I punti di contatto, inclusi i corrispondenti nazionali, forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.

2. I punti di contatto forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.

Emendamento  13

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

3. I punti di contatto, inclusi i corrispondenti nazionali, organizzano al proprio livello sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.

3. I punti di contatto partecipano al proprio livello all'organizzazione e alla promozione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, qualora opportuno in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.

Motivazione

È indispensabile che i punti di contatto partecipino alle sessioni di formazione al fine di rendere la rete più conosciuta e di aumentarne l'uso. Al contempo tuttavia le modalità per il conseguimento di tale obiettivo dovrebbero essere lasciate alla discrezione dei rispettivi punti di contatto.

Emendamento  14

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

3 bis. I punti di contatto facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.

Motivazione

Questo paragrafo è tratto dall'articolo 4, paragrafo 3 dell'azione comune 98/428/GAI sull'istituzione di una rete giudiziaria europea. Dato che descrive una delle funzioni principali della rete, è necessario includerlo nella decisione.

Emendamento  15

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

3 ter. Oltre alle funzioni che gli spettano in qualità di punti di contatto di cui ai paragrafi dall'1 al 3 bis, i corrispondenti nazionali:

 

a) sono responsabili, nei rispettivi Stati membri, delle questioni connesse con il funzionamento interno della rete, compreso il coordinamento delle richieste di informazioni e delle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti;

 

b) sono responsabili dei contatti con il Segretariato della rete giudiziaria europea, compresa la partecipazione alle riunioni di cui all'articolo 6;

 

c) qualora richiesto dal rispettivo Stato membro, presentano un parere sulla nomina dei nuovi punti di contatto.

Motivazione

Occorre stabilire le funzioni dei corrispondenti nazionali.

Emendamento  16

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

3 quater. I punti di contatto nazionali di informazione, oltre alle funzioni di punto di contatto di cui ai paragrafi dall'1 al 3 bis, garantiscono che le informazioni concernenti i rispettivi Stati membri di cui all'articolo 8 siano fornite e aggiornate a norma dell'articolo 9.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'articolo 2, paragrafo 3.

Emendamento  17

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 – titolo

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

Oggetti delle riunioni periodichedei punti di contatto

 

Riunioni plenariedei punti di contatto

 

Emendamento  18

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

1. Gli oggetti delle riunioni periodiche della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno due punti di contatto per Stato membro, sono:

1. Gli oggetti delle riunioni plenarie della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno tre punti di contatto per Stato membro, sono:

Emendamento  19

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

2 bis. Le riunioni plenarie si tengono periodicamente quanto meno tre volte l'anno. Una volta l'anno la riunione può svolgersi presso la sede del Consiglio a Bruxelles, secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio. Due punti di contatto sono invitati a partecipare alle riunioni che si tengono presso la sede del Consiglio.

Motivazione

Il contenuto del presente emendamento è tratto dall'articolo 7. Appare opportuno che nel medesimo articolo si stabiliscano sia l'oggetto sia il luogo di dette riunioni.

Emendamento  20

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

2 ter. In alternativa, tuttavia, le riunioni possono tenersi negli Stati membri, per consentire l'incontro tra i punti di contatto di tutti gli Stati membri e le autorità dello Stato ospitante che non rientrano tra i punti di contatto e permettere la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.

Motivazione

Il contenuto del presente emendamento è tratto dall'articolo 7. Appare opportuno che nel medesimo articolo si stabiliscano sia l'oggetto sia il luogo di dette riunioni.

Emendamento  21

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 6 – titolo

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

Frequenza delle riunioni plenarie

Riunioni dei corrispondenti nazionali

Emendamento  22

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 6

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

La plenaria della rete giudiziaria europea, composta dai corrispondenti nazionali, si riunisce periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta i membri ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri.

I corrispondenti nazionali si riuniscono periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri. Durante dette riunioni vengono affrontate le questioni relative alle loro funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ter, ivi comprese le modalità che consentirebbero di ottimizzare l'accesso alle telecomunicazioni sicure e di fornirlo a tutte le autorità giudiziarie competenti.

Emendamento  23

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 7

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Luogo delle riunioni

 

1. Le riunioni possono svolgersi a Bruxelles, nella sede del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento interno di detta istituzione.

 

2. Tuttavia, si possono tenere in alternativa riunioni negli Stati membri, per consentire l'incontro dei punti di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.

 

Motivazione

Queste disposizioni sono state spostate all'articolo 5.

Emendamento  24

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 – titolo

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

Contenuto delle informazionidiffuse mediante la

rete giudiziaria europea

Informazioni

fornite dalla rete giudiziaria europea

Emendamento  25

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 – alinea

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

La rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:

Il Segretariato della rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:

Emendamento  26

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 – punto 2

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

2) uno strumento informatico in grado di consentire all'autorità emittente di uno Stato membro di individuare l'autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria;

2) informazioni in grado di consentire all'autorità emittente di uno Stato membro di individuare l'autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria, tramite uno strumento informatico;

Emendamento  27

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

b) venga istituita una rete di telecomunicazioni sicura per le attività operative dei punti di contatto della rete giudiziaria europea;

b) vengano istituiti collegamenti di telecomunicazioni sicuri per le attività operative della rete giudiziaria europea;

Motivazione

Considerato che i dati scambiati non richiedono il massimo livello di sicurezza possibile, è sufficiente garantire collegamenti di telecomunicazioni sicuri piuttosto che un'intera rete di telecomunicazioni. Occorre tuttavia includere tutte le autorità giudiziarie e non solamente i punti di contatto. È necessario garantire che si possa far ricorso a telecomunicazioni sicure anche a questo livello visto che i dati scambiativi sono dello stesso tipo.

Emendamento  28

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

c) la rete di telecomunicazioni sicura renda possibile la circolazione dei dati e di tutte le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tra questi e i membri nazionali, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e i magistrati di collegamento da essa designati.

c) i collegamenti di telecomunicazioni sicuri rendano possibile la circolazione dei dati e di tutte le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tra questi e i membri nazionali, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e i magistrati di collegamento da essa designati.

Emendamento  29

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

2. La rete di telecomunicazioni sicura di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Può essere collegata al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.

2. I collegamenti di telecomunicazioni sicuri di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Possono essere collegati al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.

Emendamento  30

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

2 bis. L'uso di telecomunicazioni sicure non preclude la possibilità di contatti diretti tra i punti di contatto o tra le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento  31

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

a) l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 della presente decisione nonché alla rete di telecomunicazioni sicura istituita ai sensi dell'articolo 10 della medesima;

a) l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 della presente decisione nonché ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri istituiti ai sensi dell'articolo 10 della medesima;

Emendamento  32

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

b) fatto salvo l'articolo 13 della decisione 2002/187/GAI e a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della presente decisione, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano l'Eurojust caso per caso circa i fascicoli di competenza dell'Eurojust in cui sono implicati due Stati membri:

b) oltre all'obbligo di trasmettere informazioni all'Eurojust sancito all'articolo 13 della decisione 2002/187/GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano caso per caso il rispettivo membro nazionale di Eurojust circa tutti gli altri fascicoli per il cui trattamento l'Eurojust sembra rivestire la posizione più adeguata.

– nei casi di probabile conflitto di giurisdizione

oppure

 

nei casi di rifiuto di una richiesta di cooperazione giudiziaria, compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria;

 

Motivazione

È sufficiente che l'Eurojust e la rete giudiziaria europea s'informino reciprocamente se ritengono che l'altro rivesta una posizione più favorevole ad affrontare il caso. Pertanto non occorre definire ulteriormente situazioni specifiche in cui la rete giudiziaria europea debba informare l'Eurojust. È opportuno evitare che la procedura diventi eccessivamente complicata e macchinosa.

Emendamento  33

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

c) i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano altresì l'Eurojust, caso per caso, circa tutti i fascicoli di competenza dell'Eurojust in cui sono implicati almeno tre Stati membri;

soppressa

Emendamento  34

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

f) i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Punti di contatto della medesima possono, quando lo si ritenga necessario, essere invitati alle riunioni dell'Eurojust.

f) i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Analogamente i punti di contatto della medesima possono partecipare alle riunioni dell'Eurojust su invito di quest'ultima.

Emendamento  35

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Protezione dei dati

 

1. In fase di scambio di dati personali tra le autorità competenti o i punti di contatto degli Stati membri, essi assicurano che:

 

– l'autorità competente destinataria tratti i dati solamente ai fini per i quali tali dati sono stati forniti;

 

– siano presi provvedimenti volti a garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti contro la distruzione accidentale o non autorizzata, la perdita accidentale, l'accesso non autorizzato, la modificazione non autorizzata o accidentale e la diffusione non autorizzata.

 

2. Determinate categorie di dati (dati a carattere personale che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a partiti o sindacati, gli orientamenti sessuali o lo stato di salute, nonché i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza) sono trattate solamente qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività della rete giudiziaria europea. In tale circostanza, devono essere istituite misure di sicurezza supplementari, quali:

 

l'accesso ai dati in questione consentito solo al personale responsabile dello svolgimento della funzione legittima che giustifica il trattamento di tali dati;

 

un considerevole criptaggio della trasmissione;

 

la conservazione dei dati soltanto per il periodo di tempo di cui le autorità competenti e i punti di contatto hanno bisogno per svolgere le proprie funzioni.

Motivazione

La rete giudiziaria europea facilita i contatti diretti e lo scambio di dati tra le autorità competenti degli Stati membri nel quadro della cooperazione giudiziaria.

Occorre pertanto assicurare il rispetto di un certo livello di protezione dei dati e l'istituzione di misure di protezione supplementari per lo scambio di specifiche categorie di dati (sensibili) che spesso si verifica quando è richiesta assistenza giudiziaria.

Dato che ad oggi manca uno strumento legale a livello europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali, è necessario avere una disposizione relativa alla protezione dei dati nel presente testo.

Emendamento  36

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 12

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Informazione del Consiglio e della Commissione

 

 

Il direttore amministrativo dell'Eurojust e la presidenza del Consiglio riferiscono al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, della rete giudiziaria europea. A tal fine, la presidenza prepara una relazione biennale sulle attività della rete e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Nella relazione essa può, inoltre, tramite la presidenza, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. La rete giudiziaria europea può altresì fornire qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento della medesima eventualmente richiesta dal Consiglio o dalla presidenza.

 

 

Motivazione

Il testo è stato parzialmente spostato all'articolo 15.

Emendamento  37

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 15 – titolo

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

Valutazione del funzionamentodella rete giudiziaria europea

 

Comunicazione delle informazioni al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione e valutazione del funzionamentodella rete giudiziaria europea

 

Emendamento  38

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 15

Testo della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Emendamento

 

1. La rete giudiziaria europea riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle sue attività e la gestione, compresa la gestione di bilancio. La rete giudiziaria europea può altresì indicare nella sua relazione i problemi della politica in materia penale nell'Unione europea eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Essa può, inoltre, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

 

2. Quando richiesto dal Consiglio, la rete giudiziaria europea può altresì fornire relazioni o trasmettere informazioni sul proprio funzionamento.

Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.

3. Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.

Motivazione

Appare più sensato che la relazione sulle attività e sulla gestione sia elaborata dalla rete giudiziaria europea stessa piuttosto che dal direttore amministrativo dell'Eurojust. La rete si trova nella posizione migliore ai fini dell'identificazione dei problemi e della presentazione di proposte per il miglioramento della cooperazione giudiziaria. La relazione deve essere inviata anche al Parlamento europeo.

MOTIVAZIONE

La Rete giudiziaria europea (RGE) è stata istituita mediante azione comune in data 29 giugno 1998. È una rete composta dalle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale e le autorità giudiziarie o altre autorità competenti con responsabilità specifiche nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale. Ciascuno Stato membro nomina i punti di contatto che forniscono informazioni giuridiche e pratiche e creano contatti tra le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti degli Stati membri, al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli stessi.

Dopo nove anni di esistenza, la RGE si è dimostrata un sistema utilissimo nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. L'efficienza e il successo della rete poggiano sulla sua flessibilità e pertanto, nella proposta, si è deciso di mantenere tale caratteristica.

Nei dieci anni o quasi intercorsi dall'istituzione della RGE, la struttura della rete si è evoluta, ed è per questo motivo che occorre, oggi, adeguare l'atto legislativo in materia. La proposta sostituisce interamente il quadro normativo vigente con un nuovo strumento, pur mantenendo la struttura e il contenuto generali dell'atto comune e riprendendone integralmente molti degli articoli.

La proposta rispecchia in gran parte la prassi attuale della gestione della RGE.

Elementi principali della proposta

1. Creazione della figura del corrispondente nazionale della RGE

Per garantire il buon funzionamento interno dei punti di contatto nazionali occorre nominare un punto di contatto quale corrispondente nazionale, che dovrà coordinare le attività della RGE a livello nazionale.

2. Precisazione del rapporto nei confronti di Eurojust

Si propone di mantenere in essere entrambi gli organismi – Eurojust e la RGE – poiché hanno entrambi dimostrato di svolgere un ruolo essenziale nella cooperazione giudiziaria. Occorre tuttavia precisare il rapporto fra i due organi, che dovrebbe fondarsi sui principi della cooperazione e della complementarità. La proposta, pertanto, stabilisce alcuni obblighi di reciproca informativa per la RGE (e per Eurojust) per quanto riguarda i casi trattati dalla Rete e da Eurojust.

3. Creazione di una rete di telecomunicazioni sicura

La proposta prevede la creazione di una rete di telecomunicazioni sicura, dal momento che le autorità giudiziarie necessitano di uno strumento di telecomunicazione sicuro attraverso il quale poter mantenere i reciproci contatti e inviare richieste di assistenza giudiziaria.

4. Enfasi sulla formazione giudiziaria

Per garantire un funzionamento efficiente del sistema giudiziario, è fondamentale assicurare un livello di formazione giudiziaria adeguato. La proposta contiene un paragrafo nuovo che sottolinea il ruolo dei punti di contatto nell'ambito della formazione giudiziaria.

Posizione della relatrice

La relatrice ritiene che la Rete giudiziaria europea abbia dimostrato di funzionare egregiamente nel corso degli ultimi anni e che, di conseguenza, sia necessario inserire norme integrative soltanto ove necessario. Il punto di forza della RGE, rappresentato dalla sua struttura flessibile e decentralizzata, non va toccato.

Molti degli emendamenti proposti, pertanto, mirano a codificare quanto già avviene nella prassi (disposizioni concernenti i corrispondenti nazionali e i relativi compiti, i punti di contatto nazionali di informazione e i relativi compiti, la sede e la finalità delle riunioni della Rete, ecc.).

Sono introdotte alcune innovazioni allo scopo di rendere sicure le telecomunicazioni. Dal momento che vengono scambiati dati personali estremamente delicati, è fondamentale poter disporre di un sistema che consenta di utilizzare collegamenti di telecomunicazione sicuri affinché i dati possano essere trasmessi da uno Stato membro all'altro in tutta sicurezza. Occorrerebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di fornire a tutte le autorità competenti con responsabilità in materia di cooperazione giudiziaria internazionale (e non soltanto ai punti di contatto) l'accesso a telecomunicazioni sicure, dato che anche tali autorità possono contattare direttamente le autorità competenti di un altro Stato membro e trasmettere richieste di assistenza giudiziaria (p.es. un mandato di arresto europeo corredato di impronte digitali).

La relatrice ritiene inoltre che vada fatto riferimento alle norme sulla protezione dei dati che si applicano allo scambio di dati personali fra le autorità competenti e fra i punti di contatto: la "futura" decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e la raccomandazione n. R(87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, anche quando i dati non sono elaborati automaticamente. Dato che la prima non è ancora in vigore e che le ultime norme citate non fanno parte del diritto comunitario, sembra opportuno inserire un articolo sulla protezione dei dati concernente le norme di base in materia di protezione (limitazione a una finalità specifica, sicurezza fisica dei dati) nonché garanzie supplementari per lo scambio di specifiche categorie sensibili di dati (come, ad esempio, dati relativi a reati o a condanne penali).

Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni tra la RGE e Eurojust in merito a casi specifici, si rimanda all'articolo 13 della decisione 2008/.../GAI (decisione Eurojust) in merito alla regola generale relativa alla tempistica e al tipo di informazioni che devono essere trasmesse a Eurojust. Lo stesso dicasi per i punti di contatto della RGE. Tuttavia, dovrebbe sussistere un ulteriore obbligo secondo il quale la RGE deve informare sempre, anche qualora non siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 13 della decisione 2008/.../GAI, l'Eurojust sui fascicoli per i quali i punti di contatto della RGE ritengano che l'Eurojust potrebbero garantire una gestione migliore. Analogamente, lo stesso vale nell'eventualità che sia l'Eurojust a trattare un fascicolo che potrebbe essere gestito in modo migliore dalla RGE.

Per quanto riguarda la comunicazione in merito alle attività e alla gestione della Rete, si ritiene che le relazioni in materia debbano essere elaborate dalla RGE, che si trova nella posizione più favorevole per individuare problematiche e formulare proposte per il miglioramento della cooperazione giudiziaria. Tali relazioni devono essere inoltre presentate al Parlamento, affinché questi possa assolvere il ruolo e i compiti assegnatigli dai trattati.

Un altro emendamento di rilievo riguarda la nomina dei punti di contatto. Il funzionamento della rete dipende in larga misura dal funzionamento dei punti di contatto. Per essere in grado di assolvere adeguatamente i propri compiti, è fondamentale che i punti di contatto soddisfino determinati criteri definiti negli orientamenti per la selezione dei punti di contatto della RGE.

PROCEDURA

Titolo

Rete giudiziaria europea

Riferimenti

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

Consultazione del PE

18.2.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

21.2.2008

Relatore(i)

       Nomina

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Esame in commissione

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Approvazione

24.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa