RELAZIONE sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI

7.7.2008 - (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Renate Weber

Procedura : 2008/0804(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0293/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI

(5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia (5613/2008),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0076/2008),

–   visti l'articolo 93 e l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0293/2008),

1.  approva l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia quale emendata;

2.  invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia;

5.  invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

6.  è determinato a esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia.

Emendamento  1

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(5 bis) Alla luce dell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario elaborare un Libro verde sull'istituzione di un Ufficio del Pubblico ministero europeo.

Emendamento  2

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(5 ter) È necessario tenere conto dei diritti degli imputati e delle vittime nel decidere quale Stato membro sia nella posizione migliore per dare corso all'azione penale o avviare un'altra azione di applicazione della legge.

Emendamento  3

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(8 quinquies) Adeguate salvaguardie procedurali, anche nel corso delle indagini, rappresentano una condizione necessaria per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale. In particolare, l'adozione quanto prima possibile della decisione quadro sui diritti procedurali, al fine di stabilire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone negli Stati membri.

 

 

Emendamento  4

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(8 ter) È altresì necessario che il Consiglio adotti al più presto una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al fine di fornire un adeguato livello di protezione dei dati. Gli Stati membri devono garantire un livello di protezione dei dati personali nel loro diritto nazionale che sia almeno pari a quello previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, devono tenere conto della raccomandazione n. R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché devono garantire la protezione dei dati che non vengono trattati automaticamente.

Emendamento  5

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(8 bis) È importante garantire un'adeguata protezione dei dati personali per tutti i tipi di sistemi di archiviazione di dati personali utilizzati dall'Eurojust. A tale proposito, le disposizioni del regolamento interno dell'Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali1 dovrebbero altresì applicarsi ai casellari manuali strutturati, cioè a casellari inerenti al caso compilati manualmente da membri o assistenti nazionali e organizzati in modo logico.

 

1 GU C 68 del 19.3.2005, pag. 1.

Motivazione

Per garantire un adeguato livello di protezione dei dati non soltanto per i casellari automatizzati ma anche per quelli compilati manualmente, è importante chiarire il significato di casellari manuali strutturati.

Emendamento  6

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia - atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(8 ter) In sede di trattamento dei dati relativi al traffico di posta elettronica conformente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust deve provvedere a che il contenuto e i titoli delle e-mail non siano divulgati.

Motivazione

Non è accettabile che venga trattato il contenuto delle e-mail o i titoli delle stesse (che si riferiscono al contenuto delle e-mail).

Emendamento  7

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(8 sexies) Le persone che sono state oggetto di un'indagine penale basata su una richiesta di Eurojust ma nei confronti delle quali non è stata avviata un'azione penale, dovrebbero essere informate di tali indagini entro un anno dalla decisione di non luogo a procedere.

Emendamento  8

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(8 quinquies) Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale quando l'indagine è stata effettuata su richiesta dell'Eurojust in base a motivi manifestamente insufficienti.

Emendamento  9

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 5 bis – paragrafo 1

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

1. Per poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza, l'Eurojust istituisce una "cellula di coordinamento di emergenza" (CCE).

1. Per poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza, l'Eurojust istituisce una "cellula di coordinamento di emergenza" (CCE), contattabile attraverso un unico punto di contatto.

Emendamento  10

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 5 bis – paragrafo 2

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

2. La CCE è composta di un rappresentante per ciascuno Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. La CCE è contattabile ed operativa 24 ore su 24.

2. La CCE è composta di un rappresentante per ciascuno Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Emendamento  11

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 5 bis – paragrafo 3

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

3. Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia individuata alcuna autorità nazionale competente o non sia possibile individuarla in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta.

3. Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia possibile individuare alcuna autorità nazionale competente in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta. In tal caso il membro della CCE interessato informa senza indugio il collegio, per iscritto, delle azioni avviate e dei motivi della mancata individuazione in tempo utile di un'autorità nazionale competente.

Emendamento  12

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

vi) adottare misure investigative speciali;

soppresso

Motivazione

A meno che non sia spiegato in modo chiaro e deliminato ciò che s'intende per queste "misure investigative speciali", la formulazione del punto vi) è troppo vaga e potrebbe dar luogo a intepretazioni abusive. In linea di massima, tutti i metodi investigativi legali sono previsti al punto i).

Emendamento  13

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale;

soppresso

Motivazione

Non è chiaro quali possano essere le "altre misure giustificate ai fini dell'indagine" oltre a quelle previste dal punto i). La formulazione del punto vii) è troppo vaga e potrebbe facilmente dar luogo ad abusi in sede di applicazione.

Emendamento  14

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 8

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni.

1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni.

 

2. Gli Stati membri provvedono a che una decisione dell'autorità nazionale competente possa essere sottoposta a sindacato giurisdizionale prima di essere comunicata all'Eurojust.

Emendamento  15

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

4. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso alle:

4. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso o almeno è in grado di ottenere

a) informazioni contenute nei seguenti registri:

le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri nazionali qualora esistano nel proprio Stato membro:

i) nel casellario giudiziale nazionale,

i) nel casellario giudiziale,

ii) nei registri delle persone arrestate,

ii) nei registri delle persone arrestate,

iii) nei registri relativi all'indagine,

iii) nei registri relativi all'indagine,

iv) nei registri del DNA;

iv) nei registri del DNA;

b) in registri diversi da quelli di cui alla lettera a), del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.

v) in altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.

 

 

Motivazione

È importante chiarire che il membro nazionale può avere unicamente accesso ai registri del proprio Stato membro e che non è possibile avere accesso ai registri degli altri Stati membri.

Emendamento  16

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Decisione 2002/187/

Articolo 9 bis – paragrafo 3

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

3. I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia individuata o non sia possibile individuare alcuna autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate.

3. I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia possibile individuare un' autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate. In tal caso, il membro nazionale interessato informa senza indugio il collegio, per iscritto, delle azioni avviate e dei motivi della mancata individuazione in tempo utile dell'autorità nazionale competente.

Emendamento  17

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 1

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati stabilite nella presente decisione.

Emendamento  18

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 5

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato in tempo utile, sin dalle fasi iniziali e non appena l'informazione è disponibile, di tutte le indagini penali riguardanti tre o più Stati, almeno due dei quali siano Stati membri, che rientrino nel mandato dell'Eurojust, nella misura in cui ciò è necessario ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Eurojust, in particolare quando sono necessarie rogatorie parallele in vari Stati o quando è necessario un coordinamento da parte dell'Eurojust ovvero in casi di conflitti di giurisdizione positivi o negativi. Gli Stati membri provvedono affinché l'obbligo di riferire sia controllato a livello nazionale.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato in tempo utile, sin dalle fasi iniziali e non appena l'informazione è disponibile, di qualsiasi fascicolo riguardante tre o più Stati membri e per il quale sono state trasmesse ad almeno due Stati membri richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria (anche per quanto riguarda gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco).

Emendamento  19

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 6

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

6. Come prima misura, gli Stati membri attuano il paragrafo 5 riguardante i casi legati ai seguenti reati:

6. Come prima misura, gli Stati membri attuano il paragrafo 5 riguardante i casi legati ai seguenti reati:

a) traffico illecito di stupefacenti;

a) traffico illecito di stupefacenti;

 

a bis) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;

b) traffico di esseri umani e di armi;

b) traffico di esseri umani e di armi;

c) traffico illecito di rifiuti nucleari;

c) traffico illecito di rifiuti nucleari;

d) traffico di opere d'arte;

d) traffico di opere d'arte;

e) traffico delle specie animali protette;

e) traffico delle specie animali protette;

f) traffico di organi umani;

f) traffico di organi umani;

g) riciclaggio di denaro;

g) riciclaggio di denaro;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità;

i) falsificazione, compreso l'euro;

i) falsificazione, compreso l'euro;

j) terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;

j) terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;

k) criminalità ambientale;

k) criminalità ambientale;

l) altre forme di criminalità organizzata.

l) altre forme di reati, qualora sussistano indizi concreti del coinvolgimento di un'organizzazione criminale.

Emendamento  20

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 8

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

8. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano altresì informati di

8. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano altresì informati di

a) tutte le richieste di cooperazione giudiziaria riguardanti gli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco, trasmesse dalle rispettive autorità competenti in casi che interessano almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

a) casi in cui siano sorti o possano sorgere conflitti di giurisdizione;

b) tutte le consegne controllate e le indagini sotto copertura che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

b) tutte le consegne controllate e le indagini sotto copertura che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

c) tutte le richieste di cooperazione giudiziaria non accolte riguardanti strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco;

c) difficoltà ricorrenti o mancato accoglimento in relazione all'esecuzione delle richieste e delle decisioni concernenti la cooperazione giudiziaria, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco;

d) tutte le richieste di assistenza giudiziaria provenienti da uno Stato non membro quando risulti che tali richieste rientrano in un'indagine nell'ambito della quale detto Stato non membro ha trasmesso altre richieste ad almeno due altri Stati membri.

 

Emendamento  21

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 9

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

9. Inoltre, le autorità competenti comunicano al membro nazionale ogni altra informazione che quest'ultimo ritenga necessaria ai fini dell'adempimento dei suoi compiti.

soppresso

Emendamento  22

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 13, paragrafo 11 bis (nuovo)

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

11 bis. Entro...* la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Eurojust, elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo, se del caso corredata di proposte, incluse proposte che prendono in considerazione l'aggiunta di reati diversi da quelli menzionati al paragrafo 6.

 

_____________

* tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Emendamento  23

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 14, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

13) agli articoli 14, paragrafo 4, e 16, paragrafo 1, i termini " un indice dei" sono sostituiti da "un sistema automatico di gestione dei fascicoli contenente";

soppresso

Motivazione

C'è una gran confusione, che è opportuno chiarire, fra “indice” e “sistema automatico di gestione dei fascicoli”. Non è una semplice questione di terminologia ma di contenuti. “Indice” è stato sostituito da “sistema automatico di gestione dei fascicoli” per cui il testo della decisione deve riportare ancora “indice”.

Emendamento  24

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 15, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafi 1 e 2

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

14) agli articoli 15, paragrafo 4, e 16, paragrafi 1 e 2, il termine "indice" è sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli" e all'articolo 16, paragrafo 1, il termine "un indice" è sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli";

soppresso

Motivazione

C'è una gran confusione, che è opportuno chiarire, fra “indice” e “sistema automatico di gestione dei fascicoli”. Non è una semplice questione di terminologia ma di contenuti. “Indice” è stato sostituito da “sistema automatico di gestione dei fascicoli” per cui il testo della Decisione deve riportare ancora “indice”.

Emendamento  25

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – punto i)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4, quali:"

1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

Motivazione

Scopo dell’emendamento è di chiarire che soltanto i dati personali cui si fa riferimento al primo paragrafo dell’articolo possono essere oggetto di trattamento e solo se riguardano persone interessate da un’inchiesta penale. La soppressione di “soltanto” nell’emendamento del Consiglio può ingenerare confusione in merito sia ai dati che alle persone cui si riferiscono (ossia testimoni o vittime).

Emendamento  26

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – punto i)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 15 – paragrafo 1 – punto l)

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

l) numeri di telefono, dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, registri DNA e fotografie.

l) modelli di identificazione del DNA, cioè un codice in lettere o numerico che riporta una serie di caratteristiche d'identificazione della parte non codificata di un campione di DNA umano analizzato ovvero della composizione chimica specifica dei diversi Loci del DNA;

 

l bis) fotografie;

 

l ter) numeri di telefono;

 

l quater) dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, ad eccezione della trasmissione di dati sui contenuti;

 

l quinquies) indirizzi di posta elettronica;

 

l sexies) dati relativi all’immatricolazione dei veicoli.

Emendamento  27

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

b) al paragrafo 2, il termine "soltanto" è soppresso;

soppresso

Motivazione

Scopo dell’emendamento (mantenimento della parola “soltanto”) è di chiarire che soltanto i dati personali cui si fa riferimento al secondo paragrafo dell’articolo possono essere oggetto di trattamento e solo se riguardano testimoni o vittime in un’indagine o azione penale. Nessun altro tipo di dato può essere trattato.

Emendamento  28

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 23 – paragrafo 12

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

17 bis) l'articolo 23, paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

 

"12. L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno.”

Motivazione

Il Parlamento europeo deve poter esercitare un ruolo di supervisore anche prima che il trattato di Lisbona ne introduca l’obbligo. Non v’è nulla nella vigente legislazione che osti all’esercizio di tale prerogativa.

Emendamento  29

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18 – lettera a)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 26 – paragrafo 1 bis

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol e possa partecipare al suo funzionamento.

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol, secondo il disposto dell’articolo 10 della Convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)1, e possa partecipare al suo funzionamento.

_________________

 

1 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal Protocollo del 27 novembre (OJ C 2 del 6.1.2004, p. 3).

Motivazione

Nella decisione Eurojust non vi è alcun riferimento al significato dell’espressione “archivio di lavoro per fini di analisi”. Per chiarirla si propone di inserire un riferimento alla Convenzione Europol, che sarà sostituito dal riferimento alla decisione del Consiglio che istituisce un Ufficio europeo di polizia, non appena essa sarà adottata dal Consiglio.

Emendamento  30

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18 – lettera b

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

b) fatto salvo l'articolo 13 della presente decisione e conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 della decisione .../.../GAI*, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano l' Eurojust, caso per caso, sui fascicoli che interessano due Stati membri e che rientrano nel settore di competenza dell'Eurojust:

b) fatto salvo l'articolo 13 della presente decisione e conformemente all'articolo 4 della decisione .../.../GAI*, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano i loro membri nazionali dell' Eurojust, caso per caso, su tutti gli altri fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dall'Eurojust:

– in casi in cui possono sorgere conflitti di giurisdizione,

 

ovvero

 

– in casi di rifiuto della richiesta di assistenza giudiziaria riguardante strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco.

 

I punti di contatto della rete giudiziaria europea informano inoltre l'Eurojust, caso per caso, su tutti i fascicoli riguardanti almeno tre Stati membri che rientrano nel settore di competenza dell'Eurojust.

 

I membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dalla rete;

I membri nazionali informano i rispettivi corrispondenti nazionali della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dalla rete;

Emendamento  31

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 27 – paragrafo 4

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

19 bis) l'articolo 27, paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

 

“Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da parte dell'Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità di cui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggetti all'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamente sufficiente di protezione dei dati, valutato in base all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento interno dell'Eurojust in materia di trattamento e protezione dei dati personali.”

Motivazione

E’ importante chiarire come sarà valutata l’adeguatezza del livello di protezione dei dati e non lasciare a organizzazioni e soggetti terzi il compito di decidere caso per caso. E’ opportuno al riguardo riferirsi al regolamento interno dell'Eurojust in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Emendamento  32

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

19 ter) All’articolo 27, è inserito il seguente paragrafo dopo il paragrafo 5:

 

 

"5 bis. Ogni due anni l’autorità di controllo comune, insieme allo Stato terzo o soggetto interessato di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) valuta l’attuazione delle disposizioni del pertinente accordo di cooperazione relativo alla protezione dei dati oggetto di scambio. Il rapporto di valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.”

Motivazione

Malgrado la presenza di disposizioni sulla protezione dei dati negli accordi di cooperazione con i partner, non è ancora chiaro come le informazioni trasmesse ai partner stessi (organismi e organizzazioni internazionali, paesi terzi) verranno successivamente trattate. Scopo dell’emendamento è pertanto di garantire una valutazione con periodicità biennale. E’ il minimo che Eurojust può fare per assicurare il rispetto dei propri standard di protezione dei dati da parte dei suoi partner.

Emendamento  33

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 22, trattino 1 bis (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

– il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

 

“Il presidente, a nome del collegio, riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio, per iscritto, [...] in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust.”

Motivazione

E’ importante dare ai deputati la possibilità di dibattere sulle attività dell'Eurojust e di porre domande al suo Presidente. Occorre pertanto precisare che la relazione dell'Eurojust deve essere presentata al Parlamento europeo e non solo trasmessa per iscritto.

Emendamento  34

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 22, trattino 1 ter (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

– il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

 

“A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust presenta anche un’analisi delle situazioni in cui i membri nazionali hanno fatto uso dei poteri di cui agli articoli 5 bis, paragrafo 3 e 9 bis, paragrafo 3. La relazione può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.”

Motivazione

Compito di Eurojust è di coordinare la cooperazione fra le autorità nazionali competenti. Solo in casi urgenti si può ammettere che i membri nazionali di Eurojust esercitino i propri poteri giudiziari. E’ dunque importante che la relazione annuale precisi con quanta frequenza e per quali motivi i membri abbiano fatto uso dei propri poteri giudiziari (in altre parole perché non sono stati in grado di identificare tempestivamente l’autorità nazionale).

Emendamento  35

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 22, trattino 1 quater (nuovo)

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 32 – paragrafo 2

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

 

– il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il rappresentante dell’autorità di controllo comune riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito alle sue attività [...]."

Motivazione

Le attività di Eurojust comportano una grande mole di dati trattati. E’ dunque della massima importanza garantire la protezione dei dati personali. L’autorità di controllo comune è un organo il cui compito è di garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato secondo le regole di Eurojust sulla tutela dei dati. Per assicurare un effettivo controllo democratico il Parlamento europeo deve essere pienamente informato delle attività dell’autorità di controllo comune.

Emendamento  36

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo

Articolo 1 – punto 26

Decisione 2002/187/GAI

Articolo 42 – paragrafo 2

 

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia

Emendamento

2. La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.

2. La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.

Motivazione

Anche se il Parlamento europeo è solo consultato (in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona), è importante fornirgli informazioni che gli permettano una supervisione efficace del controllo democratico sulle istituzioni e gli organi UE.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

A cinque anni dalla sua istituzione, Eurojust si è rivelata uno strumento assolutamente essenziale nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tuttavia, alla luce della crescente mobilità, degli effetti della globalizzazione sui reati transfrontalieri così come dei cambiamenti in atto nell'applicazione della cooperazione giudiziaria, emerge ora l'esigenza di modificare la decisione istitutiva di Eurojust adottata nel 2002.

A tal proposito, 14 Stati membri hanno presentato un'iniziativa tesa a modificare la decisione Eurojust del 28 febbraio 2002. L'obiettivo principale della proposta è il rafforzamento del ruolo e delle capacità di Eurojust. Occorre sottolineare che tale proposta riflette (o formalizza) ampiamente le odierne pratiche già esistenti in seno a Eurojust.

I Elementi principali della proposta:

1. Costituzione di una cellula di emergenza ai fini del coordinamento

Il ruolo di Eurojust in qualità di unità di coordinamento richiede una disponibilità di 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per soddisfare tale requisito, si propone la costituzione di una cellula di emergenza disponibile in via permanente. Il compito principale di tale cellula è la mobilitazione dei membri di Eurojust in qualsiasi momento.

2. Ampliamento delle funzioni di Eurojust in qualità di collegio

Si propone di estendere l'intervento formale del collegio a situazioni di stallo di varia natura ove le autorità nazionali competenti o i membri nazionali non siano in grado di raggiungere un accordo.

3. Creazione di una base comune di poteri giudiziari equivalenti per i membri nazionali

Tale elemento rappresenta uno degli aspetti più importanti della proposta. Ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust, riveste un ruolo fondamentale la condivisione di una base comune minima di poteri giudiziari equivalenti per tutti i membri nazionali operanti in qualità di autorità nazionale del proprio Stato membro.

4. Costituzione di un sistema di coordinamento nazionale Eurojust

Si propone l'istituzione di un sistema di coordinamento nazionale Eurojust in ciascuno Stato membro al fine di creare un collegamento a livello nazionale fra Eurojust, la Rete giudiziaria europea (RGE) e varie reti europee attive nel settore. Ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust, un'informazione tempestiva e strutturata rappresenta un fattore di importanza fondamentale. Di conseguenza, il sistema di coordinamento nazionale Eurojust ha altresì il compito di semplificare a livello nazionale la trasmissione a Eurojust di informazioni relative a indagini penali.

5. Consolidamento della trasmissione di informazioni

Come evidenziato al punto precedente, un'informazione tempestiva e strutturata rappresenta un fattore basilare ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust. La situazione attuale non obbliga le autorità nazionali a trasmettere informazioni a Eurojust di propria iniziativa. Si propone pertanto di introdurre un obbligo generale che imponga la trasmissione di informazioni a Eurojust, provvedimento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'organizzazione. La proposta prevede la prescrizione relativa all'adozione di procedure a livello nazionale tese a controllare il rispetto di tale obbligo.

6. Relazioni con la rete giudiziaria europea

Si propone il mantenimento delle due strutture e il miglioramento delle relazioni che intercorrono tra esse sulla base del principio di cooperazione e complementarità. La proposta rafforza la posizione di bilancio della RGE e prevede l'obbligo di scambio di informazioni. Inoltre, la costituzione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust contribuirà a semplificare la collaborazione e guiderà le autorità nazionali verso Eurojust o la RGE sulla base delle caratteristiche specifiche dei singoli casi.

7. Esplicitazione e rafforzamento dei rapporti fra Eurojust e altri partner

La proposta rafforza i rapporti con Europol e la RGE e crea collegamenti con altre agenzie europee e con agenzie internazionali, quali Frontex, SitCen, Interpol e l'Organizzazione mondiale delle dogane.

8. Cooperazione con paesi terzi

La proposta consolida il ruolo di Eurojust nei confronti dei paesi terzi mediante l'introduzione di un elemento nuovo, vale a dire la possibilità per Eurojust di distaccare magistrati di collegamento presso paesi con i quali è in atto lo sviluppo di una cooperazione specifica. Un altro fattore di novità è rappresentato dalla possibilità per Eurojust di eseguire le richieste pervenute da paesi terzi in modo diretto. Tuttavia, ciò è possibile solo nel caso in cui le norme internazionali vigenti in materia prevedano tale procedura. Attualmente tale possibilità non sussiste.

II Posizione della relatrice

La relatrice sostiene la necessità e l'obiettivo della proposta di rafforzare il ruolo e le capacità di Eurojust. Tuttavia, numerose questioni devono essere esaminate in maniera approfondita e risolte ai fini di una corretta ponderazione fra i poteri di Eurojust e dei membri nazionali da una parte e il diritto alla difesa e a un processo equo dell'imputato dall'altra.

La relatrice ritiene estremamente importante garantire un livello adeguato di tutela dei dati personali nell'ambito delle attività svolte da Eurojust. La relatrice è consapevole dell'esistenza di un solido sistema di tutela dei dati in seno a Eurojust. Nell'espletamento delle proprie funzioni Eurojust gestisce tuttavia un notevole volume di dati personali. Da ciò deriva la necessità di prestare maggiore attenzione alle questioni relative alla tutela dei dati. Alcuni emendamenti propongono garanzie aggiuntive per la tutela dei dati in seno a Eurojust. È importante mantenere elenchi esaustivi dei dati, relativi ai soggetti sottoposti a indagine penale, così come dei dati che l'unità Eurojust dovrebbe essere autorizzata a elaborare. Inoltre, la relatrice manifesta preoccupazione circa i dati trasmessi a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Benché i dati possano essere trasmessi unicamente sulla base di accordi firmati da entrambe le parti e soggetti a verifica da parte di esperti nella tutela dei dati, non è noto quanto accada in realtà in fase di trasmissione né se gli accordi in materia siano realmente o adeguatamente attuati. Per tale motivo, la relatrice propone l'introduzione di un meccanismo di valutazione.

La relatrice sostiene la creazione di una base comune di poteri giudiziari equivalenti per i membri nazionali. Tuttavia, occorre rilevare che la funzione di base svolta da Eurojust consiste nel coordinamento della cooperazione giudiziaria. Pertanto, sono introdotti emendamenti relativi a situazioni in cui i membri nazionali hanno esercitato i propri poteri giudiziari in casi d'urgenza. Onde evitare l'abuso di tali poteri, si propone l'introduzione di un sistema di resoconto a posteriori mediante cui riferire le ragioni che hanno impedito l'identificazione tempestiva di un'autorità nazionale competente da parte di un membro nazionale. I dati in questione dovrebbero inoltre essere riportati all'interno delle relazioni annuali di Eurojust. Inoltre, la relatrice giudica impossibile che un qualsiasi membro nazionale non sia in grado di individuare un'autorità competente. Ne consegue che la ragione alla base dell'attribuzione ai membri nazionali della competenza di intervenire in casi d'urgenza dovrebbe essere rimossa.

Si propongono emendamenti tesi a incrementare il livello di tutela dei diritti procedurali, quali il diritto alla difesa, il diritto a essere informati e il diritto al ricorso giudiziario.

La relatrice è inoltre preoccupata in merito all'assenza di riferimenti al Parlamento europeo all'interno degli emendamenti del Consiglio, anche se in futuro, come specificato all'articolo 69 H del trattato di Lisbona, il Parlamento avrà poteri di codecisione in materia e svolgerà un importante ruolo di sorveglianza sull'attività di Eurojust. Di conseguenza, la relatrice ritiene che anche nella fase attuale, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il ruolo del Parlamento europeo in materia di sorveglianza delle attività di Eurojust debba essere ampliato. Risulta dunque importante non soltanto che le informazioni sull'attività di Eurojust siano trasmesse al Parlamento, ma anche che sia presente un rappresentante al fine di consentire ai membri del Parlamento di porre domande e avviare una discussione. Il Parlamento dovrebbe inoltre risultare maggiormente coinvolto nelle questioni relative alla tutela dei dati e ricevere relazioni elaborate dall'Autorità di controllo comune di Eurojust.

PROCEDURA

Titolo

Rafforzamento dell’Eurojust e modifica della decisione 2002/187/GAI

Riferimenti

05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

Consultazione del PE

18.2.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

21.2.2008

Relatore(i)

       Nomina

Renate Weber

27.2.2008

 

 

Esame in commissione

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Approvazione

24.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

0

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Deposito

7.7.2008