RELAZIONE sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI
7.7.2008 - (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Renate Weber
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI
(5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia (5613/2008),
– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0076/2008),
– visti l'articolo 93 e l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0293/2008),
1. approva l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato a esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia.
Emendamento 1 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Alla luce dell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario elaborare un Libro verde sull'istituzione di un Ufficio del Pubblico ministero europeo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 5 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 ter) È necessario tenere conto dei diritti degli imputati e delle vittime nel decidere quale Stato membro sia nella posizione migliore per dare corso all'azione penale o avviare un'altra azione di applicazione della legge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 quinquies) Adeguate salvaguardie procedurali, anche nel corso delle indagini, rappresentano una condizione necessaria per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale. In particolare, l'adozione quanto prima possibile della decisione quadro sui diritti procedurali, al fine di stabilire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone negli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 ter) È altresì necessario che il Consiglio adotti al più presto una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al fine di fornire un adeguato livello di protezione dei dati. Gli Stati membri devono garantire un livello di protezione dei dati personali nel loro diritto nazionale che sia almeno pari a quello previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, devono tenere conto della raccomandazione n. R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché devono garantire la protezione dei dati che non vengono trattati automaticamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) È importante garantire un'adeguata protezione dei dati personali per tutti i tipi di sistemi di archiviazione di dati personali utilizzati dall'Eurojust. A tale proposito, le disposizioni del regolamento interno dell'Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali1 dovrebbero altresì applicarsi ai casellari manuali strutturati, cioè a casellari inerenti al caso compilati manualmente da membri o assistenti nazionali e organizzati in modo logico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU C 68 del 19.3.2005, pag. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire un adeguato livello di protezione dei dati non soltanto per i casellari automatizzati ma anche per quelli compilati manualmente, è importante chiarire il significato di casellari manuali strutturati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia - atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 ter) In sede di trattamento dei dati relativi al traffico di posta elettronica conformente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust deve provvedere a che il contenuto e i titoli delle e-mail non siano divulgati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non è accettabile che venga trattato il contenuto delle e-mail o i titoli delle stesse (che si riferiscono al contenuto delle e-mail). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 sexies) Le persone che sono state oggetto di un'indagine penale basata su una richiesta di Eurojust ma nei confronti delle quali non è stata avviata un'azione penale, dovrebbero essere informate di tali indagini entro un anno dalla decisione di non luogo a procedere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 quinquies) Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale quando l'indagine è stata effettuata su richiesta dell'Eurojust in base a motivi manifestamente insufficienti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione 2002/187/GAI Articolo 5 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione 2002/187/GAI Articolo 5 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione 2002/187/GAI Articolo 5 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione 2002/187/GAI Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A meno che non sia spiegato in modo chiaro e deliminato ciò che s'intende per queste "misure investigative speciali", la formulazione del punto vi) è troppo vaga e potrebbe dar luogo a intepretazioni abusive. In linea di massima, tutti i metodi investigativi legali sono previsti al punto i). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione 2002/187/GAI Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non è chiaro quali possano essere le "altre misure giustificate ai fini dell'indagine" oltre a quelle previste dal punto i). La formulazione del punto vii) è troppo vaga e potrebbe facilmente dar luogo ad abusi in sede di applicazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Decisione 2002/187/GAI Articolo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 – lettera c Decisione 2002/187/GAI Articolo 9 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante chiarire che il membro nazionale può avere unicamente accesso ai registri del proprio Stato membro e che non è possibile avere accesso ai registri degli altri Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Decisione 2002/187/ Articolo 9 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova) Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 Decisione 2002/187/GAI Articolo 14, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'è una gran confusione, che è opportuno chiarire, fra “indice” e “sistema automatico di gestione dei fascicoli”. Non è una semplice questione di terminologia ma di contenuti. “Indice” è stato sostituito da “sistema automatico di gestione dei fascicoli” per cui il testo della decisione deve riportare ancora “indice”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Decisione 2002/187/GAI Articolo 15, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafi 1 e 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'è una gran confusione, che è opportuno chiarire, fra “indice” e “sistema automatico di gestione dei fascicoli”. Non è una semplice questione di terminologia ma di contenuti. “Indice” è stato sostituito da “sistema automatico di gestione dei fascicoli” per cui il testo della Decisione deve riportare ancora “indice”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – punto i) Decisione 2002/187/GAI Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopo dell’emendamento è di chiarire che soltanto i dati personali cui si fa riferimento al primo paragrafo dell’articolo possono essere oggetto di trattamento e solo se riguardano persone interessate da un’inchiesta penale. La soppressione di “soltanto” nell’emendamento del Consiglio può ingenerare confusione in merito sia ai dati che alle persone cui si riferiscono (ossia testimoni o vittime). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – punto i) Decisione 2002/187/GAI Articolo 15 – paragrafo 1 – punto l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b) Decisione 2002/187/GAI Articolo 15 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopo dell’emendamento (mantenimento della parola “soltanto”) è di chiarire che soltanto i dati personali cui si fa riferimento al secondo paragrafo dell’articolo possono essere oggetto di trattamento e solo se riguardano testimoni o vittime in un’indagine o azione penale. Nessun altro tipo di dato può essere trattato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 23 – paragrafo 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Parlamento europeo deve poter esercitare un ruolo di supervisore anche prima che il trattato di Lisbona ne introduca l’obbligo. Non v’è nulla nella vigente legislazione che osti all’esercizio di tale prerogativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera a) Decisione 2002/187/GAI Articolo 26 – paragrafo 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nella decisione Eurojust non vi è alcun riferimento al significato dell’espressione “archivio di lavoro per fini di analisi”. Per chiarirla si propone di inserire un riferimento alla Convenzione Europol, che sarà sostituito dal riferimento alla decisione del Consiglio che istituisce un Ufficio europeo di polizia, non appena essa sarà adottata dal Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera b Decisione 2002/187/GAI Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 27 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E’ importante chiarire come sarà valutata l’adeguatezza del livello di protezione dei dati e non lasciare a organizzazioni e soggetti terzi il compito di decidere caso per caso. E’ opportuno al riguardo riferirsi al regolamento interno dell'Eurojust in materia di trattamento e protezione dei dati personali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malgrado la presenza di disposizioni sulla protezione dei dati negli accordi di cooperazione con i partner, non è ancora chiaro come le informazioni trasmesse ai partner stessi (organismi e organizzazioni internazionali, paesi terzi) verranno successivamente trattate. Scopo dell’emendamento è pertanto di garantire una valutazione con periodicità biennale. E’ il minimo che Eurojust può fare per assicurare il rispetto dei propri standard di protezione dei dati da parte dei suoi partner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 22, trattino 1 bis (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E’ importante dare ai deputati la possibilità di dibattere sulle attività dell'Eurojust e di porre domande al suo Presidente. Occorre pertanto precisare che la relazione dell'Eurojust deve essere presentata al Parlamento europeo e non solo trasmessa per iscritto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 22, trattino 1 ter (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compito di Eurojust è di coordinare la cooperazione fra le autorità nazionali competenti. Solo in casi urgenti si può ammettere che i membri nazionali di Eurojust esercitino i propri poteri giudiziari. E’ dunque importante che la relazione annuale precisi con quanta frequenza e per quali motivi i membri abbiano fatto uso dei propri poteri giudiziari (in altre parole perché non sono stati in grado di identificare tempestivamente l’autorità nazionale). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 22, trattino 1 quater (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 32 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le attività di Eurojust comportano una grande mole di dati trattati. E’ dunque della massima importanza garantire la protezione dei dati personali. L’autorità di controllo comune è un organo il cui compito è di garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato secondo le regole di Eurojust sulla tutela dei dati. Per assicurare un effettivo controllo democratico il Parlamento europeo deve essere pienamente informato delle attività dell’autorità di controllo comune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 26 Decisione 2002/187/GAI Articolo 42 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anche se il Parlamento europeo è solo consultato (in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona), è importante fornirgli informazioni che gli permettano una supervisione efficace del controllo democratico sulle istituzioni e gli organi UE. |
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
A cinque anni dalla sua istituzione, Eurojust si è rivelata uno strumento assolutamente essenziale nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tuttavia, alla luce della crescente mobilità, degli effetti della globalizzazione sui reati transfrontalieri così come dei cambiamenti in atto nell'applicazione della cooperazione giudiziaria, emerge ora l'esigenza di modificare la decisione istitutiva di Eurojust adottata nel 2002.
A tal proposito, 14 Stati membri hanno presentato un'iniziativa tesa a modificare la decisione Eurojust del 28 febbraio 2002. L'obiettivo principale della proposta è il rafforzamento del ruolo e delle capacità di Eurojust. Occorre sottolineare che tale proposta riflette (o formalizza) ampiamente le odierne pratiche già esistenti in seno a Eurojust.
I Elementi principali della proposta:
1. Costituzione di una cellula di emergenza ai fini del coordinamento
Il ruolo di Eurojust in qualità di unità di coordinamento richiede una disponibilità di 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per soddisfare tale requisito, si propone la costituzione di una cellula di emergenza disponibile in via permanente. Il compito principale di tale cellula è la mobilitazione dei membri di Eurojust in qualsiasi momento.
2. Ampliamento delle funzioni di Eurojust in qualità di collegio
Si propone di estendere l'intervento formale del collegio a situazioni di stallo di varia natura ove le autorità nazionali competenti o i membri nazionali non siano in grado di raggiungere un accordo.
3. Creazione di una base comune di poteri giudiziari equivalenti per i membri nazionali
Tale elemento rappresenta uno degli aspetti più importanti della proposta. Ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust, riveste un ruolo fondamentale la condivisione di una base comune minima di poteri giudiziari equivalenti per tutti i membri nazionali operanti in qualità di autorità nazionale del proprio Stato membro.
4. Costituzione di un sistema di coordinamento nazionale Eurojust
Si propone l'istituzione di un sistema di coordinamento nazionale Eurojust in ciascuno Stato membro al fine di creare un collegamento a livello nazionale fra Eurojust, la Rete giudiziaria europea (RGE) e varie reti europee attive nel settore. Ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust, un'informazione tempestiva e strutturata rappresenta un fattore di importanza fondamentale. Di conseguenza, il sistema di coordinamento nazionale Eurojust ha altresì il compito di semplificare a livello nazionale la trasmissione a Eurojust di informazioni relative a indagini penali.
5. Consolidamento della trasmissione di informazioni
Come evidenziato al punto precedente, un'informazione tempestiva e strutturata rappresenta un fattore basilare ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust. La situazione attuale non obbliga le autorità nazionali a trasmettere informazioni a Eurojust di propria iniziativa. Si propone pertanto di introdurre un obbligo generale che imponga la trasmissione di informazioni a Eurojust, provvedimento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'organizzazione. La proposta prevede la prescrizione relativa all'adozione di procedure a livello nazionale tese a controllare il rispetto di tale obbligo.
6. Relazioni con la rete giudiziaria europea
Si propone il mantenimento delle due strutture e il miglioramento delle relazioni che intercorrono tra esse sulla base del principio di cooperazione e complementarità. La proposta rafforza la posizione di bilancio della RGE e prevede l'obbligo di scambio di informazioni. Inoltre, la costituzione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust contribuirà a semplificare la collaborazione e guiderà le autorità nazionali verso Eurojust o la RGE sulla base delle caratteristiche specifiche dei singoli casi.
7. Esplicitazione e rafforzamento dei rapporti fra Eurojust e altri partner
La proposta rafforza i rapporti con Europol e la RGE e crea collegamenti con altre agenzie europee e con agenzie internazionali, quali Frontex, SitCen, Interpol e l'Organizzazione mondiale delle dogane.
8. Cooperazione con paesi terzi
La proposta consolida il ruolo di Eurojust nei confronti dei paesi terzi mediante l'introduzione di un elemento nuovo, vale a dire la possibilità per Eurojust di distaccare magistrati di collegamento presso paesi con i quali è in atto lo sviluppo di una cooperazione specifica. Un altro fattore di novità è rappresentato dalla possibilità per Eurojust di eseguire le richieste pervenute da paesi terzi in modo diretto. Tuttavia, ciò è possibile solo nel caso in cui le norme internazionali vigenti in materia prevedano tale procedura. Attualmente tale possibilità non sussiste.
II Posizione della relatrice
La relatrice sostiene la necessità e l'obiettivo della proposta di rafforzare il ruolo e le capacità di Eurojust. Tuttavia, numerose questioni devono essere esaminate in maniera approfondita e risolte ai fini di una corretta ponderazione fra i poteri di Eurojust e dei membri nazionali da una parte e il diritto alla difesa e a un processo equo dell'imputato dall'altra.
La relatrice ritiene estremamente importante garantire un livello adeguato di tutela dei dati personali nell'ambito delle attività svolte da Eurojust. La relatrice è consapevole dell'esistenza di un solido sistema di tutela dei dati in seno a Eurojust. Nell'espletamento delle proprie funzioni Eurojust gestisce tuttavia un notevole volume di dati personali. Da ciò deriva la necessità di prestare maggiore attenzione alle questioni relative alla tutela dei dati. Alcuni emendamenti propongono garanzie aggiuntive per la tutela dei dati in seno a Eurojust. È importante mantenere elenchi esaustivi dei dati, relativi ai soggetti sottoposti a indagine penale, così come dei dati che l'unità Eurojust dovrebbe essere autorizzata a elaborare. Inoltre, la relatrice manifesta preoccupazione circa i dati trasmessi a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Benché i dati possano essere trasmessi unicamente sulla base di accordi firmati da entrambe le parti e soggetti a verifica da parte di esperti nella tutela dei dati, non è noto quanto accada in realtà in fase di trasmissione né se gli accordi in materia siano realmente o adeguatamente attuati. Per tale motivo, la relatrice propone l'introduzione di un meccanismo di valutazione.
La relatrice sostiene la creazione di una base comune di poteri giudiziari equivalenti per i membri nazionali. Tuttavia, occorre rilevare che la funzione di base svolta da Eurojust consiste nel coordinamento della cooperazione giudiziaria. Pertanto, sono introdotti emendamenti relativi a situazioni in cui i membri nazionali hanno esercitato i propri poteri giudiziari in casi d'urgenza. Onde evitare l'abuso di tali poteri, si propone l'introduzione di un sistema di resoconto a posteriori mediante cui riferire le ragioni che hanno impedito l'identificazione tempestiva di un'autorità nazionale competente da parte di un membro nazionale. I dati in questione dovrebbero inoltre essere riportati all'interno delle relazioni annuali di Eurojust. Inoltre, la relatrice giudica impossibile che un qualsiasi membro nazionale non sia in grado di individuare un'autorità competente. Ne consegue che la ragione alla base dell'attribuzione ai membri nazionali della competenza di intervenire in casi d'urgenza dovrebbe essere rimossa.
Si propongono emendamenti tesi a incrementare il livello di tutela dei diritti procedurali, quali il diritto alla difesa, il diritto a essere informati e il diritto al ricorso giudiziario.
La relatrice è inoltre preoccupata in merito all'assenza di riferimenti al Parlamento europeo all'interno degli emendamenti del Consiglio, anche se in futuro, come specificato all'articolo 69 H del trattato di Lisbona, il Parlamento avrà poteri di codecisione in materia e svolgerà un importante ruolo di sorveglianza sull'attività di Eurojust. Di conseguenza, la relatrice ritiene che anche nella fase attuale, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il ruolo del Parlamento europeo in materia di sorveglianza delle attività di Eurojust debba essere ampliato. Risulta dunque importante non soltanto che le informazioni sull'attività di Eurojust siano trasmesse al Parlamento, ma anche che sia presente un rappresentante al fine di consentire ai membri del Parlamento di porre domande e avviare una discussione. Il Parlamento dovrebbe inoltre risultare maggiormente coinvolto nelle questioni relative alla tutela dei dati e ricevere relazioni elaborate dall'Autorità di controllo comune di Eurojust.
PROCEDURA
Titolo |
Rafforzamento dell’Eurojust e modifica della decisione 2002/187/GAI |
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Riferimenti |
05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS) |
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Consultazione del PE |
18.2.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 21.2.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Renate Weber 27.2.2008 |
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Esame in commissione |
27.2.2008 |
8.4.2008 |
24.6.2008 |
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Approvazione |
24.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 0 9 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber |
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Deposito |
7.7.2008 |
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