RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

7.7.2008 - (COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD)) - ***I

Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatrice: Marielle De Sarnez
Relatori(*): Samuli Pohjamo, commissione per gli affari esteri,
Alessandro Battilocchio, commissione per lo sviluppo
(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 47 del regolamento

Procedura : 2007/0145(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0294/2008
Testi presentati :
A6-0294/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0395),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 149, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0228/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0294/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e sottolinea che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura annuale di bilancio, conformemente alle disposizioni del punto 37 dell'AII del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1];

3.  osserva che il mandato dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura non copre la proposta proroga del programma Erasmus Mundus; sottolinea che l'Agenzia potrà dare esecuzione al programma solo una volta che l'estensione del suo mandato sarà stata debitamente approvata conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti;

4.  osserva che l'importo globale indicativo di 460 milioni di euro proposto per il finanziamento dell'azione 2 del programma verrebbe coperto dalle dotazioni finanziarie degli strumenti di politica estera corrispondenti;

5.  sottolinea che il finanziamento delle attività previste nel quadro dell'azione 2 non deve andare a discapito delle altre attività finanziate per il tramite dei rispettivi strumenti; ribadisce che il finanziamento di nuove azioni a titolo del bilancio UE dovrebbe essere possibile solo se sono previste risorse finanziarie supplementari; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale contenente informazioni dettagliate sulle attività di cui all'azione 2 e sulla loro ripartizione per strumento finanziario nonché per regione e paese interessato;

6.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009‑2013)

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Erasmus Mundus 2009‑2013, per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il nuovo programma rientra in una logica d'eccellenza conforme al programma 2004‑2008 e consente di attrarre i migliori studenti dei paesi terzi grazie alla qualità degli studi proposti, alla qualità dell'accoglienza e a un sistema di borse di studio competitive a livello mondiale.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Nel corso dei negoziati relativi agli strumenti di assistenza esterna e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il Parlamento europeo e la Commissione hanno raggiunto l'intesa su diversi aspetti riguardanti il controllo democratico e la coerenza dell'azione esterna, come specificato nelle dichiarazioni allegate all'accordo interistituzionale. Il processo di consultazione e il dialogo con il Parlamento europeo si svolgeranno nel rispetto dei diritti di quest'ultimo, sanciti dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, e in particolare dal suo articolo 8.

 

____________

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Motivazione

L'accordo sui nuovi strumenti di assistenza esterna (lo strumento europeo di vicinato e partenariato - ENPI, lo strumento di stabilità - IfS, e lo strumento di preadesione - IPA) assegna al Parlamento europeo un maggiore controllo sull'attuazione dell'assistenza comunitaria.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, scongiurare la fuga dei cervelli e favorire al contempo i gruppi più svantaggiati, sono gli obiettivi centrali di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati a livello post-laurea, partnership di collaborazione con paesi terzi, borse di studio per gli studenti più talentosi e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea.

(7) Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi terzi , prevenendo la fuga dei cervelli, sono gli obiettivi centrali di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati a livello post-laurea, nonché, per tutti i cicli di studi, partnership di collaborazione con paesi terzi, borse di studio per gli studenti più talentosi e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea. Al momento della valutazione del programma, la Commissione presta particolare attenzione all’impatto che il programma potrebbe avere sulla fuga dei cervelli e alla situazione socio-economica degli interessati.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Per garantire ai beneficiari del programma un soggiorno e un'accoglienza di qualità occorre facilitarne le pratiche amministrative incoraggiando quindi gli Stati membri a studiare l'istituzione di un visto specifico per i beneficiari del programma Erasmus Mundus nell'ambito del regolamento che istituisce un codice comunitario di visti attualmente in esame.

Motivazione

Occorre facilitare l'ottenimento dei visti per gli studenti dei paesi terzi, soprattutto quelli in mobilità all'interno dell'UE. Il sistema migliore per riuscirci sarebbe quello di far beneficiare, per il tempo della loro mobilità, di un visto specifico gli studenti selezionati per il programma "Erasmus Mundus".

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e della varietà linguistica dovrebbe rappresentare una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue è particolarmente pertinente in relazione ai paesi terzi.

(9) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento di almeno due lingue e della varietà linguistica costituisce una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue sono particolarmente pertinenti in relazione ai paesi terzi, anche per gli studenti europei che si recano in tali paesi.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Gli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale (2008) dovranno essere altresì promossi per quanto riguarda l'insegnamento superiore tramite azioni e programmi di istruzione.

Motivazione

Gli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale (2008) sono quelli dell'Unione europea nella sua interezza e di tutti i programmi da essa attuati. Per questo motivo gioverebbe adeguare altresì gli obiettivi del multiculturalismo al settore dei programmi di istruzione con il programma Erasmus Mundus, onde ottenere un'efficacia superiore per quanto riguarda i risultati di tale Anno.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La Comunicazione della Commissione del giugno 2006"L’Europa nel mondo — Proposte pratiche per una maggiore coerenza, efficacia e visibilità"1 affronta le sfide esterne che deve affrontare l'Europa, come ad esempio l'uso più coerente ed efficace degli strumenti politici interni ed esterni a sua disposizione. Inoltre, nel contesto della Comunicazione della Commissione "I Balcani occidentali sulla strada verso l’UE: consolidare la stabilità e rafforzare la prosperità"2 la Commissione ha raccomandato l'espansione delle opportunità di mobilità per gli accademici e gli studenti a tutti i livelli di istruzione superiore nella regione in questione.

(10) Per rafforzare le relazioni dell'Unione europea con i Balcani occidentali è annessa particolare attenzione alla mobilità degli studenti superiori e degli universitari di tale area. Occorrerà favorire la partecipazione delle università dei paesi in questione ai consorzi e ai partenariati.

____________

1 COM(2006) 278 def.

2 COM(2006) 27 def.

 

Motivazione

Gli studenti e gli universitari dei paesi in via di preadesione devono poter partecipare attivamente a tale programma per consentire loro di aggiungere una dimensione europea ai rispettivi curriculum onde facilitarne l'integrazione futura nell'Unione europea.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La promozione dei valori comuni europei e dei contatti interpersonali nel contesto della politica europea di vicinato (PEV), in particolare attraverso gli scambi educativi e di giovani, deve costituire l'elemento centrale del programma Erasmus Mundus, sostenuto da un dialogo politico volto a rafforzare la modernizzazione e gli sforzi di riforma intrapresi dai paesi partner nel campo dell'istruzione e deve contribuire al miglioramento della conoscenza delle lingue e delle culture straniere e alla promozione del dialogo interculturale come pure alla convergenza con le politiche dell'UE, compresi i processi di Bologna e di Copenaghen; la mobilità del corpo docente e dei ricercatori è essenziale per favorire la cooperazione tra l'UE ed i paesi della PEV nell'ambito della ricerca, come pure l'eccellenza, ma in tale ambito è altresì importante adottare misure per evitare la fuga di cervelli.

Motivazione

Il 2008 è l'Anno europeo del dialogo interculturale e l'Unione europea deve avvalersi anche del programma Erasmus Mundus per promuovere l'apprendimento delle lingue e delle culture straniere nonché il dialogo interculturale. D'altra parte, occorre sottolineare l'importanza di avanzare nel processo di Bologna come in quello di Copenaghen e di promuovere la mobilità e gli scambi tra il corpo docente per contribuire al miglioramento della qualità dell'insegnamento. Infine, occorre porre l'accento sulla necessità di scongiurare la fuga di cervelli.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Durante il periodo 2004-2008 alle borse di studio Erasmus Mundus si sono aggiunte borse di studio nazionali finanziate tramite gli strumenti di cooperazione esterna della Commissione, alfine di aumentare il numero di studenti beneficiari provenienti da determinati paesi terzi, come la Cina, l'India, i paesi dei Balcani occidentali o i paesi ACP, che vengono a studiare in Europa. Alla luce dell'esperienza positiva registrata da tale approccio, si potrebbe in futuro pensare a opportunità analoghe sulla base delle priorità politiche nonché delle norme e procedure degli strumenti di cooperazione in questione.

(11) Durante il periodo 2004-2008 alle borse di studio Erasmus Mundus si sono aggiunte borse di studio nazionali finanziate tramite gli strumenti di cooperazione esterna della Commissione, alfine di aumentare il numero di studenti beneficiari provenienti da determinati paesi terzi, come la Cina, l'India, i paesi dei Balcani occidentali o i paesi ACP, che vengono a studiare in Europa. Si potrebbe in futuro pensare a opportunità analoghe sulla base delle priorità politiche nonché delle norme e procedure degli strumenti di cooperazione in questione, nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma stabilito dalla presente decisione e di una rappresentanza geografica e sociale equilibrata dei beneficiari.

Motivazione

Il marchio Erasmus Mundus conferito ai programmi comuni e ai partenariati deve restare un marchio di qualità. Il rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica costituisce a tal fine una garanzia. Tale programma deve inoltre andare a beneficio di tutte le regioni geografiche del mondo in modo equilibrato.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Occorre attuare le misure e porre le condizioni necessarie in modo che gli studenti, i dottorandi, i ricercatori post-dottorali e gli accademici provenienti dai paesi terzi meno sviluppati possano rientrare ai luoghi di origine una volta terminato il periodo di soggiorno ed evitare, in tal modo, quella che si chiama "fuga di cervelli".

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nel quadro dell'attuazione di tutte le parti del programma è necessario ampliare l'accesso degli appartenenti ai gruppi più svantaggiati e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità, anche prevedendo il ricorso a sovvenzioni più elevate per rispecchiare i costi supplementari sostenuti dai partecipanti con disabilità.

(13) Nel quadro dell'attuazione di tutte le parti del programma è necessario ampliare l'accesso a tutti gli aspetti del programma degli appartenenti ai gruppi più svantaggiati come le persone che provengono da un ambiente modesto o che appartengono a una minoranza anche prevedendo il ricorso a sovvenzioni più elevate per rispecchiare i costi supplementari sostenuti dai partecipanti con disabilità.

Motivazione

Particolare attenzione va annessa agli studenti e agli universitari disabili o in difficoltà di apprendimento affinché possano partecipare anch'essi a tale programma.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Per una migliore promozione del programma all'interno e all'esterno dell'UE e la realizzazione più approfondita dei suoi obiettivi attraverso la divulgazione dei suoi risultati, è necessaria una politica integrata di informazione dei cittadini al fine di fornir loro informazioni affidabili e complete sulle singole azioni e opportunità offerte dal programma nonché il chiarimento delle procedure da seguire. La politica di informazione, che deve realizzarsi fondamentalmente attraverso gli istituti di insegnamento superiore, riveste particolare importanza specialmente nei paesi con bassi livelli di partecipazione al programma.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/20061 del Consiglio, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, modificato dal regolamento n. 478/2007 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio2, regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(14) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/20061 del Consiglio, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, modificato dal regolamento n. 478/2007 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio2, regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, obiettivi di eccellenza accademica del programma e necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

Motivazione

Il finanziamento delle attività dell'Azione 2 "Partenariati Erasmus Mundus" deve rispettare i vari regolamenti del FES, ICD, IEVP, ICI e IAP, mentre la selezione dei beneficiari dovrà avvenire sempre nel rispetto dei criteri di eccellenza.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione in conformità con la decisione 1999/468/CE.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Occorre in particolare abilitare la Commissione a definire gli orientamenti generali di attuazione del programma nonché i criteri di selezione. Poiché tali misure hanno portata generale e si propongono l'obiettivo di modificare elementi non essenziali della presente decisione, anche completandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Le misure necessarie per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, Le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente decisione devono essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione, al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato, al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, al regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (decisione 2005/599/CE), e all'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato (decisone n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, 2006/608/CE).

(16) Nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma, le misure necessarie per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1. Le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente decisione devono essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione, al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato, al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, al regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (decisione 2005/599/CE) (nel prosieguo denominato "accordo ACP-CE"), e all'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato (decisone n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP‑CE, 2006/608/CE).

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente decisione istituisce un programma "Erasmus Mundus" per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore nell'Unione europea e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi e per lo sviluppo dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore (in prosieguo denominato "il programma").

1. La presente decisione istituisce un programma "Erasmus Mundus" per la promozione, da un lato, della qualità nell'istruzione superiore nell'Unione europea e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi e dall'altro, per lo sviluppo dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore (in prosieguo denominato "il programma"). Il programma deve essere attuato nel rispetto degli obiettivi dell'eccellenza accademica e di una rappresentanza geografica equilibrata.

Motivazione

Il programma creato nel 2004 si ispirava alla promozione di un insegnamento superiore europeo di qualità che consentisse di attrarre i migliori studenti dei paesi terzi. Tale obiettivo deve continuare ad essere l'obiettivo principale del programma 2009-2013. In tutte le azioni del programma la Commissione dovrà vigilare al rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica e di una rappresentanza geografica equilibrata.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo sviluppo delle risorse umane in specifici paesi terzi, segnatamente l'attuazione dell'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è attuato in conformità con i regolamenti (CE) n. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 e 1934/2006 e con le decisioni (CE) n. 599/2005 e 608/2006.

4. Lo sviluppo delle risorse umane in specifici paesi terzi, segnatamente l'attuazione dell'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è attuato in conformità con i regolamenti (CE) n. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e 1934/2006, le decisioni (CE) n. 599/2005 e 608/2006 e l'Accordo di partenariato ACP-CE.

Motivazione

L'emendamento assicura la piena compatibilità della decisione Erasmus Mundus con l'Accordo di Cotonou e lo Strumento di cooperazione allo sviluppo in particolare con la sua disposizione secondo la quale il 100% del finanziamento geografico del programma deve soddisfare i requisiti del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) ai fini della classificazione come assistenza ufficiale allo sviluppo (AUS).

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14. "mobilità": lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi,intraprendere un'esperienza lavorativa,condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;

14. "mobilità": lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi,intraprendere un'esperienza lavorativa,condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, ogniqualvolta possibile, con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;

Motivazione

L'apprendimento delle lingue è uno dei veicoli di conoscenza delle altre culture che va evidenziato nel programma come modo di integrazione dello studente.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea e promuovere il dialogo e la comprensione tra popoli e culture tramite la cooperazione con i paesi terzi, nonché promuovere gli obiettivi di politica estera dell'UE e lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è promuovere l'istruzione superiore europea, contribuire a migliorare e qualificare lo sviluppo professionale futuro dei giovani e la comprensione interculturale tramite la cooperazione con i paesi terzi, in linea con gli obiettivi di politica estera dell'Unione europea per contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

2. Il programma ha per obiettivi specifici:

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) rafforzare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e il personale accademico in Europa e nei paesi terzi con l'obiettivo di dare vita a centri di eccellenza e di formare delle risorse umane altamente istruite;

a) favorire un'offerta di qualità in materia di istruzione superiore che presenti un valore aggiunto propriamente europeo ed eserciti un'attrattiva sia nell'Unione europea sia al di là delle sue frontiere, dato che lo scopo è quello di creare poli di eccellenza;

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando un pool di donne e uomini altamente qualificati, dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più talentosi studenti e accademici dei paesi terzi - al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione europea – nonché verso i paesi terzi per i più talentosi studenti e accademici europei;

b) aiutare gli studenti e gli universitari altamente qualificati a acquisire qualifiche e/o esperienza in seno all'Unione europea, che siano in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, e, nell'ambito specifico dei partenariati, incoraggiare gli studenti e gli universitari altamente qualificati a condividere la loro esperienza o le loro qualifiche al ritorno nel loro paese di origine;

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) contribuire allo sviluppo delle risorse umane e della capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore nei paesi terzi tramite flussi di mobilità rafforzati tra l'Unione europea e i paesi terzi;

c) assicurare una cooperazione internazionale più strutturata tra gli istituti di istruzione superiore grazie a una maggiore mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi;

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi.

d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi e i cittadini degli Stati membri.

Motivazione

Essendo il programma ormai aperto a cittadini di Stati membri e di paesi terzi a parità di condizioni, la campagna di promozione dell'istruzione superiore deve essere effettuata all'interno e all'esterno dell'Unione. L'eccellenza va promossa in modo globale.

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 3 - paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

d) bis raggiungere un equilibrio regionale nel sostegno fornito per il partenariato con i paesi terzi, come previsto nell'allegato.

Motivazione

Il programma dovrebbe cercare di raggiungere un equilibrio regionale e promuovere gli scambi scolastici con le regioni con meno IIS di eccellenza e offrire un sostegno particolare a tali regioni.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 si limitano a perseguire gli obiettivi che risultano conformi a tale regolamento, in particolare all'articolo 2, paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura la costante applicabilità della disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) programmi di master comuni Erasmus Mundus e programmi di dottorato comuni di eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio;

a) Azione 1: programmi comuni Erasmus Mundus (master e dottorati) di eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio;

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) partnership tra istituti d'istruzione superiore europea e di paesi terzi come base per la cooperazione strutturale, gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di istruzione superiore;

b) Azione 2: partenariati Erasmus Mundus tra istituti d'istruzione superiore europea e di paesi terzi come base per la cooperazione strutturale, gli scambi e la mobilità, tra cui un sistema di borse di studio;

Motivazione

Occorre precisare che tale azione è aperta ai soli studenti universitari che dispongono di un eccellente curriculum universitario, al fine di evitare qualsiasi deriva nei bandi di gara che potrebbero consentire l'accesso a rifugiati politici, richiedenti asilo o persone che lavorano in imprese private o nell'amministrazione, come avvenuto in passato.

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) misure che rafforzano l'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa.

c) Azione 3: promozione dell'insegnamento superiore europeo attraverso misure che rafforzano l'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa e centro di eccellenza mondiale.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 si limitano a perseguire gli obiettivi stabiliti da tale regolamento e sono conformi al suo articolo 2, paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti del DCI non possano essere utilizzati per obiettivi incompatibili con tale strumento, segnatamente per obiettivi o azioni che non rispettano la disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tali azioni sono attuate ricorrendo alle procedure descritte nell'allegato e, per quanto riguarda l'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), alle procedure previste dagli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4 e tramite i seguenti tipi di approccio, se del caso combinandoli:

2. Tali azioni sono attuate ricorrendo alle procedure descritte nell'allegato. Le misure relative all'azione 2 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), nell'ambito dei partenariati sono realizzate conformemente alle norme stabilite dagli strumenti giuridici del FES, dell'SCS, dell'ENPI, dell'IPA e dell'ICI, di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Tuttavia, nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, di tali azioni beneficiano soltanto le istituzioni, gli universitari e altre persone di paesi in via di sviluppo. Tali azioni mirano:

Emendamento  34

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;

a) al sostegno dello sviluppo di programmi educativi congiunti di elevata qualità e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;

Emendamento  35

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostegno rafforzato alla mobilità delle persone nel campo dell'istruzione superiore tra la Comunità e i paesi terzi;

b) al sostegno rafforzato della mobilità delle persone selezionate sulla base di criteri di eccellenza accademica, in particolare dai paesi terzi verso la Comunità nel campo dell'istruzione superiore, rispettando i principi di pari opportunità e una ripartizione geografica equilibrata, nonché avendo cura delle esigenze specifiche delle persone svantaggiate o disabili;

Emendamento  36

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) promozione delle conoscenze linguistiche offrendo di preferenza agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture;

c) alla promozione delle conoscenze linguistiche offrendo agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture;

Motivazione

L'apprendimento delle lingue è uno strumento essenziale per il miglioramento dell'insegnamento superiore europeo e per l'attrattiva che può suscitare negli studenti dei paesi terzi.

Emendamento  37

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) sostegno a progetti pilota basati su partnership su dimensione esterna intese allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore;

d) al sostegno di progetti pilota basati su partnership su dimensione esterna intese allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore, come pure partenariati pubblico-privati tra università e imprese volti a promuovere l'eccellenza della ricerca, a assicurare l'innovazione sia nel campo delle scienze umane sia in quello delle scienze esatte e a conseguire gli obiettivi in materia di innovazione;

Motivazione

La politica dei visti entra spesso in conflitto con il programma Erasmus Mundus, ad esempio per quanto concerne i tempi di attesa del visto. Inoltre, poiché i master durano due anni mentre il visto è valido un anno, spesso gli studenti si trovano in una situazione di illegalità nel paese in cui studiano. Sarebbe grandemente utile creare un "visto Erasmus Mundus" valido per tutta la durata degli studi.

Emendamento  38

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) all'appoggio dello sviluppo di infrastrutture e all'adattamento alle nuove tecnologie delle università situate in paesi terzi.

Emendamento  39

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione assicura la diffusione più ampia possibile delle informazioni relative alle attività e allo sviluppo del programma attraverso in particolare il portale di informazione Erasmus Mundus.

Motivazione

Il portale Erasmus Mundus deve essere più visibile sul web e essere collegato direttamente con il maggior numero possibile di siti delle università europee e dei paesi terzi. Deve essere altresì più attraente aumentando il numero di lingue disponibili per la sua utilizzazione.

Emendamento  40

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione.

4. Un sostegno alle azioni di cui al presente articolo può essere accordato dalla Commissione previo esame delle risposte date agli inviti a presentare proposte e/o alle gare d'appalto. Per quanto riguarda le misure prese a titolo del paragrafo 3, la Commissione può, se del caso, eseguirle direttamente conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Essa tiene sistematicamente informato il Parlamento europeo, nonché il comitato di cui all'articolo 8.

Motivazione

Il sostegno alle azioni può avvenire solo previo esame delle gare d'appalto. È solo attraverso misure di sostegno tecnico, come gli studi o le riunioni di esperti, che la Commissione potrà eseguire direttamente talune misure.

Emendamento  41

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all'articolo 2, il programma riguarda in particolare:

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all'articolo 2, il programma riguarda:

Emendamento  42

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) personale direttamente impegnato nell'istruzione superiore;

d) personale direttamente impegnato, per la rispettiva funzione, nel processo educativo in un istituto di istruzione superiore;

Motivazione

I beneficiari del programma possono essere solo membri di un'équipe pedagogica o universitari altamente qualificati.

Emendamento  43

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'istruzione superiore;

e) altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'istruzione superiore, conformemente alla legislazione nazionale;

Emendamento  44

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I beneficiari del programma sono le persone iscritte che frequentano un corso di formazione in un istituto di istruzione superiore o che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo educativo in un istituto di istruzione superiore.

Emendamento  45

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) assicura la realizzazione effettiva ed efficace delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4;

(a) assicura la realizzazione efficace e trasparente delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione 2 del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), con gli strumenti giuridici del FES, dell'SCS, dell'IPA, dell'ICI e dell'ENPI di cui all'articolo 1, paragrafo 4, in particolare per quanto concerne i loro obiettivi e principi, e nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica nella selezione dei beneficiari del programma;

Motivazione

Occorre menzionare gli strumenti giuridici che consentono il finanziamento dell'azione 2 per una maggiore chiarezza.

Emendamento  46

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) vigila, stabilendo l'importo forfetario delle borse di studio, affinché sia preso in considerazione l'importo delle spese di iscrizione, delle spese stimate per gli studi e del costo derivante dal soggiorno dello studente nel paese di destinazione;

Motivazione

A seconda del paese di destinazione, il costo della vita è più o meno elevato. L'importo dell'iscrizione al master o al dottorato può gravare pesantemente sulla dotazione mensile destinata allo studente a seconda del tipo di studi seguiti (aeronautica o lingue). Occorre cercare di adeguare al meglio le borse a seconda di questi vari parametri.

Emendamento  47

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) consulta le associazioni e le organizzazioni europee competenti nel campo dell'istruzione superiore su questioni sollevate durante l'attuazione del programma e informa il comitato di cui all'articolo 8 dei risultati di tale consultazione;

Motivazione

Le associazioni e organizzazioni europee competenti nel campo dell'istruzione superiore devono avere la possibilità di formulare le loro opinioni su questioni relative all'attuazione del programma.

Emendamento  48

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) appoggia un'associazione che riunisca tutti gli ex studenti (di paesi terzi ed europei) che abbiano ottenuto un titolo che sancisca gli studi di master e di dottorato Erasmus Mundus.

Emendamento  49

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali, e si sforzano altresì di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative;

a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali, e si sforzano altresì di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative, in particolare in materia di visto per gli studenti selezionati che devono essere informati della loro destinazione almeno 6 mesi prima della partenza;

Motivazione

L'ottenimento di un visto è spesso preceduto da complicate pratiche amministrative spesso lunghe che possono impedire agli studenti di cominciare in tempo il loro master. Occorre fare di tutto affinché gli studenti vengano informati in tempo ragionevole sulla loro università di accoglienza.

Emendamento  50

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) in particolare, intraprende azioni volte a semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei visti per gli studenti Erasmus Mundus;

Emendamento  51

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) riconoscono reciprocamente, oltre alle qualifiche formali, le qualifiche informali e non formali acquisite nell'ambito del programma Erasmus Mundus, sulla base dei sistemi di riferimento comuni offerti dal quadro delle qualifiche europee.

Emendamento  52

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma;

(a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma e conformi con gli obiettivi definiti nella presente decisione;

Emendamento  53

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) un rafforzamento della strategia di comunicazione presso i potenziali interlocutori europei e incentivi per i partenariati tra università e parti sociali nonché organizzazioni non governative ai fini dello sviluppo del programma;

Motivazione

La strategia di comunicazione riveste una notevole importanza per il successo del programma Erasmus Mundus. I contatti tra università e parti sociali e organizzazioni non governative assumono pertanto un ruolo centrale.

Emendamento  54

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) non sono disciplinate dalla presente decisione, e seguono le procedure degli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  55

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 bis – alinea (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le seguenti misure volte a modificare gli elementi non essenziali della presente decisione, anche completandola, sono adottate conformemente con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis:

Emendamento  56

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 bis – lettera a) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) gli orientamenti generali di attuazione del programma;

Emendamento  57

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 bis – lettera b) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) i criteri di selezione;

Emendamento  58

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;

(b) gli stanziamenti annuali, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma, comprese informazioni sulla loro distribuzione geografica, e gli importi indicativi delle borse per azione e per paese, promuovendo un accesso paritario;

Motivazione

Si tratta di una formulazione più chiara, in linea con quella utilizzata nella precedente regolamentazione sulla materia.

Emendamento  59

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

soppresso

Emendamento  60

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

d) i criteri e le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;

d) le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;

Emendamento  61

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le decisioni di selezione sono adottate dalla Commissione. Quest'ultima informa senza indugio il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8.

Emendamento  62

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, vengono realizzati gli obiettivi indicati all'articolo 2 di tale regolamento, in particolare al suo paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura che i fondi del DCI siano utilizzati conformemente alla disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento  63

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8 sulle misure adottate.

Motivazione

L'emendamento assicura che la Commissione fornisca adeguate informazioni di ritorno al Parlamento europeo e al comitato di gestione di Erasmus Mundus.

Emendamento  64

Proposta di decisione

Articolo 7, paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

3 ter. La Commissione consulta il Parlamento europeo conformemente all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, segnatamente l'articolo 8.

Motivazione

L'accordo sui nuovi strumenti di assistenza esterna ( ENPI, lo strumento di stabilità – IfS e IPA) assegna al Parlamento europeo un maggiore controllo sull'attuazione dell'assistenza comunitaria. Il processo di consultazione e il dialogo con il Parlamento europeo si affiancheranno ai diritti di quest'ultimo, sanciti dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e in particolare dall'articolo 8, che stabilisce che il Parlamento possa presentare una risoluzione qualora la Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste.

Emendamento  65

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1-4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento  66

Proposta di decisione

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) potenziando la base di conoscenza dell'economia europea e contribuendo a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione europea;

(a) potenziando l'economia e la società europee basate sulla conoscenza e contribuendo a creare posti di lavoro più numerosi conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona e a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione europea, la sua crescita economica sostenibile e una sua maggiore coesione sociale;

Emendamento  67

Proposta di decisione

Articolo 10 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) promuovendo la cultura, la conoscenza e le competenze per uno sviluppo pacifico e sostenibile in un'Europa della molteplicità;

Motivazione

Un'impostazione unitaria del programma esige la promozione consapevole della cultura, della conoscenza e delle competenze. Tali fattori dovrebbero aprire prospettive più ampie di una mera promozione del mercato del lavoro e dell'occupazione.

Emendamento  68

Proposta di decisione

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, il primo comma, lettera a) non si applica e l'attuazione avviene tenendo conto della politica comunitaria in materia di sviluppo, e in particolare dell'obiettivo consistente nell'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner.

Motivazione

L'emendamento assicura che i fondi del DCI siano utilizzati per finalità di sviluppo e impedisce che possano essere impiegati per obiettivi che vanno a beneficio dell'UE ma non rientrano nella politica di sviluppo.

Emendamento  69

Proposta di decisione

Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo e la xenofobia;

b) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo e la xenofobia e di promuovere l'educazione interculturale;

Emendamento  70

Proposta di decisione

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore;

c) tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore e promuovendo le pari opportunità per tutti;

Motivazione

È necessario garantire che i migliori non rimangano indietro a causa delle difficoltà economiche o del carente accesso all'informazione.

Emendamento  71

Proposta di decisione

Articolo 10 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) promuovendo lo sviluppo dei paesi terzi.

Emendamento  72

Proposta di decisione

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore e con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con la politica di sviluppo, con i programmi di cooperazione esterna,con gli accordi di associazione ACP e con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento  73

Proposta di decisione

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione superiore avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

2. La Commissione tiene regolarmente informato il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione superiore avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

Motivazione

Per rispettare le prerogative del Parlamento occorre che quest'ultimo sia informato regolarmente in merito alle iniziative che possono essere prese nell'ambito del programma affinché ne vengano rispettati gli obiettivi.

Emendamento  74

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c) e paragrafo 3 e previste dall'allegato della presente decisione – l'azione 1, l'azione 3 e le misure di sostegno tecnico correlate – per il periodo specificato all'articolo 1 paragrafo 2 è fissata in 493, 69 milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni 1 e 3 del programma e delle misure connesse di sostegno tecnico è fissata – per il periodo 2009‑2013 – in 493, 69 milioni di euro.

Emendamento  75

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 4, paragrafo 3 e previsto dall'allegato della presente decisione – l'azione 2 e le misure di sostegno tecnico correlate – per il periodo specificato all'articolo 1 paragrafo 2 è fissata in conformità con le norme e procedure previste negli strumenti di cooperazione esterna di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione 2 e delle misure connesse del sostegno tecnico deve consentire la mobilità di un massimo di studenti di paesi terzi selezionati in base ai criteri di eccellenza accademica e nel rispetto delle regole e procedure stabilite dagli strumenti di cooperazione esterna e di sviluppo di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Motivazione

Data la natura particolare di questi strumenti finanziari può essere fatta solo una stima del bilancio disponibile per l'azione 2. Tuttavia l'obiettivo deve essere quello di consentire un finanziamento di un massimo di beneficiari dei paesi terzi selezionati sulla base dei criteri di eccellenza accademica.

Emendamento  76

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie.

3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio conformemente alla procedura annuale di bilancio, nel limite delle previsioni finanziarie.

Emendamento  77

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche. Inoltre, la Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo in merito alla distribuzione geografica dei finanziamenti, ripartiti in base alle varie azioni per tutti i paesi partecipanti, valutando altresì l'efficienza delle azioni attuate rispetto alle priorità del programma.

Emendamento  78

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

2. Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari. All'atto di tale valutazione si tiene conto anche della situazione socio-economica degli interessati (sia dei partecipanti ai corsi di master "Erasmus Mundus" sia dei beneficiari di una borsa di studio) e dell'eventuale impatto del programma sulla fuga di cervelli (ad esempio attraverso uno studio condotto nel quadro della rete degli ex studenti).

Motivazione

Un'ulteriore valutazione della situazione socio-economica degli interessati e dell'eventuale impatto del programma sulla fuga dei cervelli è necessaria per migliorare il programma.

Emendamento  79

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, la valutazione comprende un controllo in relazione ai cittadini dei paesi in via di sviluppo dopo la conclusione dei loro periodi di studio o di ricerca nell'Unione europea, nonché un'analisi del loro successivo contributo allo sviluppo economico o sociale del loro paese d'origine.

Motivazione

Per valutare la misura in cui le borse di studio Erasmus Mundus contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo dello strumento finanziario DCI sarà necessario effettuare controlli in relazione agli ex studenti.

Emendamento  80

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) entro il 31 marzo 2012 una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;

(a) entro il 31 marzo 2011 una relazione intermedia, che includa dati disaggregati in base al genere, sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;

Motivazione

Vista l'importanza dei mezzi finanziari messi a disposizione del programma è necessario disporre di una relazione intermedia dopo due anni.

Emendamento  81

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) entro il 30 giugno 2012 una comunicazione sul proseguimento del programma;

(b) entro il 30 gennaio 2012 una comunicazione sul proseguimento del programma;

Emendamento  82

Proposta di decisione

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Non concerne la versione italiana.

Emendamento  83

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – Sezione A – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;

(g) istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni (dell'Unione europea o di paesi terzi) al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;

Emendamento  84

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione A – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;

i) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento e facilitano l'accesso alle persone svantaggiate o disabili;

Emendamento  85

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione A – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio degli studenti nel quadro del programma di master;

(j) sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto della loro legislazione nazionale e dell'accordo concluso in ogni consorzio;

Motivazione

Nonostante gli importi delle spese di iscrizione siano di competenza esclusiva delle università che partecipano ai consorzi, è necessario che le spese richieste non escludano cittadini di paesi in cui le spese di iscrizione non esistono o sono illegali, come in Danimarca. Tali spese di iscrizione devono essere identiche per tutti gli studenti.

Emendamento  86

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione A – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti europei e di paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.);

l) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti europei e di paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.). La Commissione tiene regolarmente informate le sue delegazioni nei paesi terzi interessati in merito a tutte le disposizioni aggiornate relative al programma;

Motivazione

Dopo i siti Internet e gli uffici responsabili delle relazioni internazionali delle università sono le delegazioni della Commissione europea nei paesi terzi che devono ricevere la domanda di informazione degli studenti. Occorre quindi poter associarli al massimo alle misure che possono essere prese per facilitare le varie incombenze e la vita pratica degli studenti in mobilità.

Emendamento  87

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione A – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) Gli studenti selezionati devono essere informati della loro destinazione di studio almeno 6 mesi prima della partenza affinché possano intraprendere in tempi ragionevoli i passi necessari per l'ottenimento del visto.

Motivazione

L'ottenimento di un visto è spesso preceduto da complicate pratiche amministrative spesso lunghe che possono impedire agli studenti di cominciare in tempo il loro master. Occorre fare di tutto affinché gli studenti vengano informati almeno sei mesi prima sulla loro università di accoglienza.

Emendamento  88

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione A – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai programmi di master, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

(m) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate in tutto o parte del territorio degli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai programmi di master, e propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

Motivazione

Corsi di lingua devono essere proposti se si vuole che lo studente in mobilità possa beneficiare di un arricchimento culturale nel paese in cui è venuto a studiare.

Emendamento  89

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – Sezione B – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati di paesi terzi;

b) possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di paesi terzi;

Motivazione

Si deve tener conto di tutti gli aspetti del triangolo della conoscenza (istruzione-ricerca-innovazione).

Emendamento  90

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione B – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) se del caso, favoriscono periodi di pratica come parte del programma di dottorato;

(d) favoriscono periodi di pratica come parte del programma di dottorato e sostengono partenariati pubblico‑privato tra università e imprese volti a promuovere l'eccellenza nella ricerca e assicurare l'innovazione sia nelle scienze umane che in quelle esatte;

Emendamento  91

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione B – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;

i) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento e facilitano l'accesso alle persone svantaggiate o disabili;

Emendamento  92

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione B – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio degli studenti nel quadro del programma di master;

j) sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto della loro legislazione nazionale e dell'accordo concluso in ogni consorzio;

Motivazione

Nonostante gli importi delle spese di iscrizione siano di competenza esclusiva delle università che partecipano ai consorzi, è necessario che le spese richieste non escludano cittadini di paesi in cui le spese di iscrizione non esistono o sono illegali, come in Danimarca. Tali spese di iscrizione devono essere identiche per tutti gli studenti.

Emendamento  93

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – sezione B – paragrafo 2 – lettera n)

Testo della Commissione

Emendamento

n) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai programmi di master, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

n) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate in tutto o parte del territorio degli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai programmi di dottorato e propongono la preparazione e l'assistenza linguistica ai dottorandi, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

Motivazione

Corsi di lingua devono essere proposti se si vuole che lo studente in mobilità possa beneficiare di un arricchimento culturale nel paese in cui è venuto a studiare.

Emendamento  94

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – Sezione C – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi di paesi terzi che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei partecipanti ad un programma master o di dottorato Erasmus Mundus.

c) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi di paesi terzi che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei partecipanti ad un programma master o di dottorato Erasmus Mundus. La Commissione, in conformità con la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, determina il contenuto e la forma di dette procedure di concorso entro 3 mesi dall'approvazione della presente decisione.

Emendamento  95

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – Sezione C – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi europei che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei partecipanti ad un programma master o di dottorato Erasmus Mundus e, ove siano interessati anche uno o più istituti di paesi terzi, in uno di tali istituti.

(b) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi europei che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei partecipanti ad un programma master o di dottorato Erasmus Mundus e, ove siano interessati anche uno o più istituti di paesi terzi, in uno di tali istituti. La Commissione, in conformità con la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, determina il contenuto e la forma di dette procedure di concorso entro 3 mesi dall'approvazione della presente decisione.

Emendamento  96

Proposta di decisione

Allegato – azione 1 – lettera C – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) La Comunità garantisce l'esistenza e l'applicazione di criteri trasparenti per l'assegnazione delle borse di studio che tengano conto, tra l'altro, del rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione.

Emendamento  97

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "partenariati Erasmus Mundus". Essi si prefiggono e rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 3.

1. La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "partenariati Erasmus Mundus". Essi si prefiggono e rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 3, nella misura in cui questi siano in linea con la base giuridica da cui deriva il finanziamento.

Motivazione

L'emendamento garantisce che nella selezione dei partenariati siano rispettate le disposizioni del DCI e dell'accordo di Cotonou.

Emendamento  98

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente programma, i partenariati Erasmus Mundus:

Ai fini del presente programma e in conformità con la base giuridica da cui deriva il finanziamento, i partenariati Erasmus Mundus:

Motivazione

L'emendamento assicura che non vi siano contraddizioni fra la decisione concernente Erasmus Mundus e altre legislazioni che disciplinano l'utilizzo degli stessi fondi.

Emendamento  99

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione

Emendamento

c) scambiano studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal diploma di laurea al post-dottorato), universitari e membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage. La mobilità deve condurre i cittadini europei verso paesi terzi e cittadini dei paesi terzi verso paesi europei. Il programma consentirà altresì di ospitare cittadini di paesi terzi non connessi agli istituti di paesi terzi associati ai partenariati e comporterà anche disposizioni particolari applicabili ai gruppi vulnerabili, a seconda della situazione politica e socioeconomica della regione o del paese interessato;

c) organizzano scambi di studenti selezionati secondo criteri di eccellenza accademica a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal diploma di laurea al post-dottorato), di universitari e di membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage. La mobilità deve condurre principalmente i cittadini dei paesi terzi verso paesi europei. I beneficiari degli scambi saranno d'altra parte incoraggiati a ritornare nel loro paese una volta terminato lo scambio secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Ad eccezione dei casi in cui le misure sono finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di partenariato ACP-CE, la mobilità può altresì indurre una proporzione inferiore di cittadini europei a recarsi in paesi terzi per consentire un reciproco arricchimento;

Motivazione

Le finestre di cooperazione hanno permesso a un maggior numero di studenti dei paesi terzi di effettuare un breve o lungo soggiorno in Europa nell'ambito dei loro studi. Tale possibilità è peraltro aperta ma a condizioni di selezione precise come i criteri di eccellenza accademica, mentre è aperta in una scarsa proporzione agli scambi di studenti europei verso paesi terzi. Il programma mira a rendere attrattivo l'insegnamento superiore europeo agli studenti dei paesi terzi che altrimenti sarebbero andati a studiare negli USA, evitando la fuga di cervelli.

Emendamento  100

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema;

(d) sono dotati di meccanismi interni per il reciproco riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici con tale sistema nonché con sistemi equivalenti esistenti nei paesi terzi o compatibili con questi;

Emendamento  101

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;

(f) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti e basati sul merito, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento nonché delle competenze linguistiche e facilitano l'accesso alle persone svantaggiate o disabili;

Emendamento  102

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, studiosi ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, ecc.);

(h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, studiosi ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, compreso il pagamento dei diritti di rilascio del visto, ecc.);

Motivazione

Gli studenti non dovrebbero essere penalizzati dall'esistenza di condizioni diverse per la concessione dei visti nei vari Stati membri, e in particolare dalle differenze nei diritti di rilascio. Si prevede quindi che tali diritti siano coperti dal finanziamento della borsa di studio.

Emendamento  103

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis) nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di partenariato ACP-CE, assicurano che i cittadini di paesi in via di sviluppo effettuino studi o eseguano ricerche in settori attinenti allo sviluppo economico dei loro paesi d'origine;

Motivazione

L'emendamento assicura che gli obiettivi di sviluppo del DCI e dell'accordo di Cotonou siano rispettati garantendo che gli studenti che ottengono finanziamenti nell'ambito di tali strumenti effettuino studi in settori importanti per lo sviluppo dei loro paesi d'origine.

Emendamento  104

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j ter) nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di partenariato ACP-CE, mettono a punto meccanismi atti a garantire che i cittadini dei paesi in via di sviluppo rientrino nei loro paesi d'origine al termine del loro periodo di studio o di ricerca e possano così contribuire allo sviluppo economico e al benessere dei paesi in via di sviluppo in questione.

Motivazione

Per rispettare gli obiettivi degli strumenti di sviluppo, occorre fornire incentivi ai beneficiari delle borse di studio finanziate con tali strumenti affinché rientrino nei loro paesi d'origine e contribuiscano così al loro sviluppo.

Emendamento  105

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Nel caso di partenariati cui partecipano paesi in via di sviluppo, la priorità è attribuita a partenariati che associano istituti d'istruzione superiore finanziati pubblicamente nei paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Per evitare una concentrazione sulle élite nelle società dei paesi terzi e aumentare la possibilità che Erasmus Mundus sia aperto anche alle categorie meno benestanti e più svantaggiate, è necessario accordare la priorità a partenariati che associano istituti di istruzione finanziati pubblicamente, anziché limitarsi alle università private.

Emendamento  106

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le borse di studio saranno aperte agli studenti e universitari europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2.

5. Le borse di studio saranno aperte agli studenti e universitari europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2. Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di partenariato ACP-CE, le borse di studio saranno aperte unicamente agli studenti e agli universitari originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2 della presente decisione.

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti del DCI o dell'accordo di Cotonou non siano utilizzati a favore dei cittadini dell'UE, rispettando in tal modo gli obiettivi di sviluppo perseguiti da tali strumenti.

Emendamento  107

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo della presente azione, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili.

6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo della presente azione, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili, fatte salve le condizioni di trasparenza di cui al paragrafo 2, lettera f). Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di partenariato ACP-CE, la priorità è conferita a tali categorie e popolazioni.

Motivazione

La Commissione ha deciso di attribuire priorità alle categorie svantaggiate e vulnerabili, ma ha omesso di indicare con quali mezzi intende procedere in tal senso. L'emendamento conferisce forza legislativa al requisito dell'attuazione concreta di tale priorità e lo combina con il requisito della selezione degli studenti in base al merito.

Emendamento  108

Proposta di decisione

Allegato – Azione 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le attività possono assumere varie forme (conferenze, seminari, workshop, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale da pubblicare, elaborazione di strumenti TIC, ecc.) e possono avere luogo in qualsiasi parte del mondo.

3. Le attività possono assumere varie forme (conferenze, seminari, workshop, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale da pubblicare, elaborazione di strumenti TIC, ecc.) e possono avere luogo in qualsiasi parte del mondo. La Commissione assicura la miglior diffusione possibile delle informazioni sulle attività e gli sviluppi del programma Erasmus Mundus, soprattutto attraverso il portale d'informazione Erasmus Mundus multilingue che deve beneficiare di una migliore visibilità e di una migliore accessibilità. La Commissione tiene le sue delegazioni nei paesi terzi interessati regolarmente al corrente su ogni informazione utile per il pubblico relativa al programma Erasmus Mundus.

Motivazione

Dopo i siti Internet e gli uffici responsabili delle relazioni internazionali delle università sono le delegazioni della Commissione europea nei paesi terzi che devono ricevere la domanda di informazione degli studenti. Occorre quindi poter associarli al massimo alle misure che possono essere prese per facilitare le varie procedure e la vita pratica degli studenti in mobilità.

Emendamento  109

Proposta di decisione

Allegato – Azione 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. la politica integrata di informazione dei cittadini che sarà svolta dalle autorità nazionali competenti in collaborazione con gli istituti di insegnamento superiore partecipanti ha l'obiettivo fondamentale di fornire un'informazione affidabile e completa e il chiarimento delle procedure richieste, mentre si dovrà accordare una priorità principale alle regioni sottorappresentate.

Emendamento  110

Proposta di decisione

Allegato – Azione 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

La Comunità sostiene un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master e un dottorato Erasmus Mundus.

soppresso

Motivazione

Si sopprime essendo stato inserito all'articolo 6.

Emendamento  111

Proposta di decisione

Allegato – Procedure di selezione – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master Erasmus Mundus e i partenariati soddisfino i massimi standard di qualità accademica. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo che gestisce i programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti per il master, dei dottorandi e degli universitari sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus, previa consultazione della Commissione;

a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master Erasmus Mundus e i partenariati soddisfino i massimi standard di qualità accademica e una rappresentanza geografica equilibrata. La commissione giudicatrice vigila altresì affinché i diritti di iscrizione proposti non superino taluni massimali fissati sulla media dei diritti di iscrizione praticati nell'insieme degli Stati membri. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo che gestisce i programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti per il master, dei dottorandi e degli universitari sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus, secondo criteri di eccellenza accademica previa consultazione della Commissione; l'azione 1 si rivolge principalmente agli studenti dei paesi terzi;

Emendamento  112

Proposta di decisione

Allegato – Procedure di selezione – lettera b) – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti e dalle decisioni di cui al primo comma, la Commissione vigila altresì affinché le proposte di partenariato Erasmus Mundus rispondano alle norme di qualità accademica più elevate e al criterio di una rappresentanza geografica equilibrata. La selezione degli studenti e degli universitari è effettuata dagli istituti che partecipano al partenariato secondo criteri di eccellenza accademica previa consultazione della Commissione. L'azione 2 si rivolge principalmente agli studenti dei paesi terzi. Tuttavia, per consentire un reciproco arricchimento, la mobilità deve condurre altresì i cittadini europei verso paesi terzi in una proporzione inferiore.

  • [1]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo con la decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).

MOTIVAZIONE

La proposta di programma d’azione Erasmus Mundus per il periodo 2009 - 2013 viene esaminata nel quadro della procedura di codecisione e costituisce l’oggetto di una cooperazione rafforzata con le commissioni AFET e DEVE per quanto attiene agli strumenti di sviluppo e cooperazione esterna previsti dall’azione 2.

L’evoluzione del programma Erasmus Mundus

L’attuale programma Erasmus Mundus è un programma di cooperazione e mobilità nel settore dell’istruzione superiore, che si propone di promuovere il ruolo dell’Unione europea in quanto centro di eccellenza per l’apprendimento su scala mondiale.

Occorre perseguire ulteriormente la logica di eccellenza che ha ispirato il primo programma. Inoltre, il nuovo programma si propone di promuovere la comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi nonché di contribuire al loro sviluppo nel campo dell’istruzione superiore.

Il rapporto di valutazione intermedia dell’attuale programma Erasmus Mundus testimonia del successo riscontrato presso gli studenti europei e dei paesi terzi. Nel periodo compreso fra il 2004 e il 2008 sono state assegnate 4.424 borse di studio attribuite a studenti provenienti dai paesi terzi, a fronte di 323 università (di cui 265 europee) partecipanti.

Occorre pertanto che il nuovo programma Erasmus Mundus sappia adeguarsi ad una domanda crescente di mobilità mantenendo al contempo intatta la qualità dei contenuti.

Il nuovo programma sarà articolato su 3 azioni:

L’Azione 1 riguarda i programmi di master e di dottorato comuni, incluso un regime di borse di studio. Si prefigge l’obiettivo di promuovere l’eccellenza dell’istruzione superiore europea nel mondo. I programmi comuni sono predisposti da un consorzio di università di almeno tre paesi europei e possono riunire istituti d’istruzione superiore di diversi paesi terzi.

L’Azione 2 promuove la creazione di partenariati con istituti d’istruzione superiore dei paesi terzi, ivi incluso un regime di borse di studio. Tale azione di cooperazione esterna si propone di valorizzare le risorse umane nonché di sviluppare la capacità di cooperazione internazionale degli istituti dei paesi terzi in conformità alla politica estera dell’UE.

Tali partenariati associano almeno cinque istituti di istruzione superiore di almeno tre paesi europei e vari istituti di paesi terzi.

L’Azione 3 comprende attività specifiche di comunicazione e informazione. Quest’azione mira a conferire maggiore visibilità all’istruzione superiore europea sulla scena internazionale.

Il bilancio del programma

Il bilancio si compone di due parti distinte, una destinata alle azioni 1 e 3 accanto a stanziamenti separati in favore dell’azione 2.

In tal modo, il bilancio per l’azione 1 (master e programmi di dottorato congiunti) ammonta a 450 milioni di euro (a titolo di paragone, l’attuale programma dispone di un bilancio di 230 milioni), mentre per l’azione 3 (progetti miranti ad accrescere l’attrattiva dell’istruzione superiore europea) è pari a 16,5 milioni. La gestione di tale bilancio è affidata alla DG Istruzione e cultura.

Il bilancio destinato all’azione 2 (partenariati Erasmus Mundus), al contrario, rappresenta per il momento soltanto una stima di importo complessivo pari a 460 milioni di euro e sarà ripartito, a titolo indicativo, fra i diversi strumenti di politica estera e di sviluppo. La gestione sarà affidata alla DG Relazioni esterne e alla DG Sviluppo.

Le novità del programma:

· Nel quadro dell’Azione 1: Programmi di master e dottorato Erasmus Mundus

- La concessione di borse di studio agli studenti europei in mobilità in Europa e nei paesi terzi.

Fino ad oggi le borse di studio per gli studenti europei venivano concesse esclusivamente nel quadro della mobilità verso paesi terzi, per un periodo massimo di tre mesi e soltanto nel caso di paesi terzi partecipanti a tali programmi di master.

- L’introduzione di programmi di dottorato comuni “Erasmus Mundus”.

· Nel quadro dell’Azione 2: “Partenariati Erasmus Mundus

Questo tipo di partenariato costituisce in realtà la trasposizione di un’esperienza condotta dalla Commissione a partire dal 2005 a margine del programma Erasmus Mundus.

In effetti, mediante procedura di comitato, sono state istituite alcune finestre di cooperazione esterna Erasmus Mundus allo scopo di consentire ad un maggior numero di studenti provenienti da paesi terzi di poter essere accolti in Europa, a prescindere dalla frequentazione di un programma di master. In tale quadro sono state assegnate 1640 borse supplementari nel periodo compreso fra il 2005 e il 2008, grazie a fondi in provenienza da strumenti finanziari altri rispetto al bilancio destinato al programma Erasmus Mundus.

Punti su cui si è concentrata l’attenzione della relatrice:

1. Il bilancio “indicativo” dell’Azione 2 “Partenariati Erasmus Mundus”

Il bilancio destinato all’azione 2 è finanziato grazie ai contributi dei vari strumenti di cooperazione esterna secondo la suddivisione seguente:

-          2 strumenti di politica di sviluppo:

-          Fondo europeo di sviluppo (10° FES): 30 milioni di euro.

-                    Strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo (DCI): 240 milioni di euro.

-          nonché 3 strumenti di politica estera:

-                       Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI): 140 milioni di euro.

-                       Strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI): 20 milioni di euro.

-             Strumento di assistenza preadesione (IAP): 30 milioni di euro.

Ogni anno la Commissione europea stabilisce, di concerto con ciascun paese terzo, l’entità dell’importo da destinare agli scambi nel campo dell’istruzione superiore. In tale contesto, non sembra sfortunatamente possibile fissare a priori l’ammontare di somme che subiranno variazioni di anno in anno, in funzione delle priorità definite dai suddetti paesi.

La relatrice si rammarica che soltanto una verifica effettuata a posteriori, consentirà di stabilire con esattezza le somme stanziate a favore di tali scambi.

2. Non effettività della ripartizione geografica e dell’uguaglianza tra uomini e donne

Le decisioni relative alla ripartizione geografica dei partenariati spettano in via esclusiva alle DG RELEX e AIDCO, un fattore che potrebbe nuovamente condurre, ad esempio, ad una sovrarappresentanza di studenti di origine asiatica a scapito di studenti provenienti dai paesi del bacino del Mediterraneo o dai paesi ACP, come avviene nel quadro del programma attuale.

Allo stesso modo, è auspicabile evitare che determinati paesi siano sottorappresentati in seno ai consorzi universitari Erasmus Mundus, come testimoniano ad oggi i casi di Grecia, Austria o Slovacchia, dei paesi dei Balcani occidentali o dei nuovi Stati membri in generale.

Indicativamente, per l’anno 2007 - 2008 sono state concesse 273 borse Erasmus Mundus, alle quali sono venute ad affiancarsi le borse assegnate nell’ambito delle “finestre di cooperazione esterna”, ovvero, nello specifico, 63 borse per i paesi balcanici, 37 per la Cina e 403 per l’India.

La scelta effettuata dalle DG RELEX e AIDCO in ordine ai paesi partecipanti ai partenariati è pertanto determinante al fine di garantire una rappresentanza equilibrata degli studenti in funzione della loro provenienza geografica.

Occorre inoltre che il principio dell’uguaglianza fra uomini e donne trovi effettiva osservanza. A titolo esemplificativo, fra i 403 studenti indiani titolari di borse per il periodo 2007 - 2008, si contano soltanto 103 donne.

Le proposte della relatrice in relazione al programma nel suo complesso:

1.      Il rilascio di visti agli studenti beneficiari del programma i quali, per motivi di studio, visitano diversi Stati membri, potrà essere agevolato se l’università di destinazione venisse loro indicata per lo meno sei mesi prima della partenza; allo stesso modo gli Stati membri potranno valutare l’eventuale istituzione di un visto specifico nel quadro del programma.

2.      L’apprendimento di almeno due lingue straniere dovrà rappresentare una priorità; la diversità linguistica europea rappresenta un valore aggiunto nell’ambito dei corsi universitari.

3.     L’accesso al programma si attuerà in base a criteri accademici di eccellenza, e dovrà essere parimenti garantito alle persone con disabilità, alle persone con disturbi dell’apprendimento e nel rispetto del principio di uguaglianza fra uomini e donne, nonché di una ripartizione geografica equilibrata.

4.      I cittadini dei paesi dei Balcani e dei paesi di prossima adesione dovranno essere esortati a prendere parte al programma e le università delle regioni in questione dovranno essere incoraggiate a aderire a consorzi allo scopo di conferire una dimensione europea alla loro formazione, utile in vista della futura integrazione in seno all’UE.

5.      Le spese di iscrizione, ove previste, dovranno essere comuni alle università partecipanti al consorzio o al partenariato ed avere il medesimo importo per tutti gli studenti (siano essi originari di paesi terzi o di paesi europei).

6.      L’importo delle borse dovrà tener conto dell’entità delle spese di iscrizione, delle spese previste per gli studi e del costo legato al soggiorno dello studente presso il paese di destinazione.

7.      L’istituzione di partenariati pubblico-privato dovrà essere sostenuta in modo tale da consentire specificamente un incremento degli investimenti a favore della ricerca.

8.      Le informazioni inerenti il programma dovranno raggiungere il maggior numero di università in Europa e nel mondo. Per tale ragione è necessario che il materiale informativo sia redatto in quante più lingue possibile e che le delegazioni della Commissione europea presenti nei paesi terzi assicurino un’ampia diffusione su scala locale di informazioni utili, che possano giocare un ruolo attivo nelle scelte degli studenti (importo delle spese d’iscrizione, importo delle borse di studio, eventuale obbligo di rientro nel paese d’origine ecc.).

Le proposte della relatrice inerenti nello specifico l’Azione 2:

1.        È necessario precisare e stabilire con chiarezza quali siano i fondi di competenza della politica estera che potrebbero essere impiegati a fini di finanziamento di borse a favore degli studenti europei.

2.        L’obiettivo principale dei partenariati deve rimanere l’attrattiva dell’UE in quanto meta educativa da parte di studenti provenienti dai paesi terzi. Benché la mobilità degli studenti europei verso i paesi terzi rimanga un elemento necessario al fine della promozione del dialogo interculturale, sembra tuttavia opportuno apportarvi dei ridimensionamenti.

3.        È necessario inserire le informazioni rilevanti nel corpo della decisione istitutiva del programma (e non invece nelle gare d’appalto) affinché tutti possano esserne al corrente, in particolare gli studenti. Ne è un esempio l’obbligo di rientro al paese d’origine in capo agli studenti, dato che il programma non può in alcun caso tollerare una fuga di cervelli dai paesi terzi.

Se il programma aspira ad aprirsi ad un numero più cospicuo di studenti, non soltanto universitari, provenienti dai paesi terzi nel quadro dei partenariati, si renderà necessario adoperarsi affinché rimangano intatti gli obiettivi di eccellenza perseguiti nella selezione dei partecipanti, nonché gli obiettivi di qualità dei servizi di accoglienza.

CONCLUSIONI

Affinché il programma abbia successo, è necessario che siano perseguiti gli obiettivi di eccellenza nell’offerta dei corsi di formazione e nei servizi di accoglienza.

Affinché pervenga alla creazione di poli di eccellenza che attraggano un numero crescente di studenti e di universitari di prim'ordine, il programma deve disporre di condizioni di partecipazione chiare e trasparenti.

Infine, affinché possa promuovere il miglioramento della comprensione interculturale, il programma dovrà coprire, in maniera equilibrata, la totalità delle regioni del mondo.

PARERE della commissione per gli affari esteri (*) (5.6.2008)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)
(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Relatore per parere (*): Samuli Pohjamo(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del Regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La seconda fase del programma Erasmus Mundus (2009-2013) proseguirà le attività intraprese con il primo programma (2004-2008), con l'unica differenza che il nuovo programma incorpora Erasmus Mundus – Cooperazione esterna e ne estende il campo di applicazione a tutti i livelli dell'istruzione superiore, migliora le opportunità di finanziamento per gli studenti europei e offre migliori opportunità di cooperazione con gli istituti di istruzione superiore (IIS).

Sebbene l'obiettivo centrale del programma Erasmus Mundus continui ad essere la promozione dell'eccellenza, la seconda fase sarà caratterizzata da una dimensione di politica estera, in virtù dell'incorporamento di Erasmus Mundus – Cooperazione esterna. I fondi per questa parte del programma verranno da strumenti di assistenza esterna, compresi lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e lo strumento di preadesione (IPA), destinati rispettivamente alla politica europea di prossimità e al processo di adesione.

La commissione per gli affari esteri è la commissione competente per lo scrutinio democratico di ENPI e IPA. Ciò significa che la commissione riceve tutti i documenti strategici nello stesso momento in cui vengono trasmessi agli Stati membri. Il Parlamento e la Commissione avviano quindi un dialogo sui documenti di strategia che il Parlamento intende discutere.

La promozione dei contatti interpersonali, della ricerca e degli scambi scolastici e giovanili è un aspetto centrale della politica europea di prossimità e la strategia di allargamento dell'UE e gli emendamenti mirano ad assicurare che le azioni intraprese nell'ambito del programma riflettano le priorità delle politiche summenzionate.

Il relatore ritiene, tuttavia, che le pratiche macchinose per il rilascio dei visti che gli studenti del programma Erasmus Mundus sono costretti a espletare rappresentano un grave ostacolo che impedisce di sfruttare appieno le opportunità offerte dal programma. Dato che le politiche per il rilascio dei visti sono di competenza degli Stati membri, il relatore per parere invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei visti.

Il relatore per parere ribadisce, infine, la necessità di un migliore coordinamento delle informazioni relative al programma nei paesi terzi, ad esempio tramite le delegazioni della Commissione e le ambasciate degli Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Nel corso dei negoziati relativi agli strumenti di assistenza esterna e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il Parlamento europeo e la Commissione hanno raggiunto l'intesa su diversi aspetti riguardanti lo scrutinio democratico e la coerenza dell'azione esterna, come specificato nelle dichiarazioni allegate all'accordo interistituzionale. Il processo di consultazione e il dialogo con il Parlamento europeo si affiancheranno ai diritti di quest'ultimo, sanciti dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, e in particolare il suo articolo 8.

 

____________

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Motivazione

L'accordo sui nuovi strumenti di assistenza esterna (lo strumento europeo di vicinato e partenariato - ENPI, lo strumento di stabilità - IfS, e lo strumento di preadesione - IPA) assegna al Parlamento europeo un maggiore controllo sull'attuazione dell'assistenza comunitaria.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La promozione dei valori comuni europei e dei contatti interpersonali nel contesto della politica europea di vicinato (PEV), in particolare attraverso gli scambi educativi e di giovani, deve costituire l'elemento centrale del programma Erasmus Mundus, sostenuta da un dialogo politico volto a rafforzare la modernizzazione e gli sforzi di riforma intrapresi dai paesi partner nel campo dell'istruzione e deve contribuire al miglioramento della conoscenza delle lingue e delle culture straniere e alla promozione del dialogo interculturale come pure alla convergenza con le politiche dell'UE, compreso il processo di Bologna e di Copenaghen; la mobilità del corpo docente e dei ricercatori è essenziale per favorire la cooperazione tra l'UE ed i paesi della PEV nell'ambito della ricerca, come pure l'eccellenza, ma in tale ambito è altresì importante adottare misure per evitare la fuga di cervelli.

Motivazione

Il 2008 è l'Anno europeo del dialogo interculturale e l'Unione europea deve avvalersi anche del programma Erasmus Mundus per promuovere l'apprendimento delle lingue e delle culture straniere nonché il dialogo interculturale. D'altra parte, occorre sottolineare l'importanza di avanzare nel processo di Bologna e di Copenaghen e di promuovere la mobilità e gli scambi tra il corpo docente per contribuire al miglioramento della qualità dell'insegnamento. Infine, occorre porre l'accento sulla necessità di scongiurare la fuga di cervelli.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea e promuovere il dialogo e la comprensione tra popoli e culture tramite la cooperazione con i paesi terzi,nonché promuovere gli obiettivi di politica estera dell'UE e lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea e promuovere il dialogo, i valori comuni europei e la comprensione tra popoli e culture tramite la cooperazione con i paesi terzi,nonché promuovere gli obiettivi di politica estera dell'UE, compresi la promozione e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, come pure il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa l'uguaglianza tra uomini e donne, e favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

Motivazione

E' importante introdurre la dimensione di genere in modo trasversale in tutte le politiche.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Articolo 3 - paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

(d) bis raggiungere un equilibrio regionale nel sostegno fornito per il partenariato con i paesi terzi, come specificato nell'allegato.

Motivazione

Il programma dovrebbe cercare di raggiungere un equilibrio regionale e promuovere gli scambi scolastici con le regioni con meno IIS di eccellenza e offrire un sostegno particolare a tali regioni.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Articolo 6 - paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

(b bis) in particolare, intraprende azioni volte a semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei visti per gli studenti Erasmus Mundus;

Emendamento  6

Proposta di decisione

Articolo 6 - paragrafo 3 – lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma;

 

(a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma, e in particolare la visibilità del programma nei paesi terzi interessati;

 

Motivazione

Andrebbe rivolta maggiore attenzione alla visibilità del programma nei paesi terzi e alla diffusione delle relative informazioni.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione consulta il Parlamento europeo conformemente all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, segnatamente l'articolo 8.

Motivazione

L'accordo sui nuovi strumenti di assistenza esterna ( ENPI, lo strumento di stabilità – IfS e IPA) assegna al Parlamento europeo un maggiore controllo sull'attuazione dell'assistenza comunitaria. Il processo di consultazione e il dialogo con il Parlamento europeo si affiancheranno ai diritti di quest'ultimo, sanciti dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e in particolare dall'articolo 8, che stabilisce che il Parlamento possa presentare una risoluzione qualora la Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – Sezione A – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio degli studenti nel quadro del programma di master;

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio degli studenti nel quadro del programma di master. L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura detrae i diritti consortili dalle borse di studio degli studenti e li versa all'istituto di coordinamento che li trasferisce alle università partecipanti conformemente all'accordo consortile;

Motivazione

Se i diritti consortili sono riscossi dall'Agenzia detraendoli dalle borse di studio degli studenti, i consorzi potrebbero quindi ripartire i diritti tra le università partecipanti in base all'accordo consortile. Dal momento che le università finlandesi ed altre università scandinave, che per legge non sono autorizzate a percepire diritti per programmi di studio, non fissano diritti nel quadro dell'accordo, esse non parteciperebbero alla ripartizione dei diritti consortili. Ciò andrebbe a beneficio anche di altre università.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – Sezione B – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio e di rircerca dei dottorandi nel quadro del programma di dottorato;

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio e di rircerca dei dottorandi nel quadro del programma di dottorato. L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura detrae i diritti consortili dalle borse di studio degli studenti e li versa all'istituto di coordinamento che li trasferisce alle università partecipanti conformemente all'accordo consortile;

Motivazione

Se i diritti consortili sono riscossi dall'Agenzia detraendoli dalle borse di studio degli studenti, i consorzi potrebbero quindi ripartire i diritti tra le università partecipanti in base all'accordo consortile. Dal momento che le università finlandesi ed altre università scandinave, che per legge non sono autorizzate a percepire diritti per programmi di studio, non fissano diritti nel quadro dell'accordo, esse non parteciperebbero alla ripartizione dei diritti consortili. Ciò andrebbe a beneficio anche di altre università.

PROCEDURA

Titolo

Programma Erasmus Mundus (2009-2013)

Riferimenti

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

3.9.2007

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

13.3.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Samuli Pohjamo

12.9.2007

 

 

Esame in commissione

1.4.2008

3.6.2008

 

 

Approvazione

3.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Monika Beňová, André Brie, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, James Elles, Martí Grau i Segú, Jaromír Kohlíček, Doris Pack, Rihards Pīks, Jean Spautz, Karl von Wogau

PARERE della commissione per lo sviluppo (*) (29.5.2008)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)
(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Relatore per parere: Alessandro Battilocchio(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Sovrapposizione normativa

Per il periodo 2004 - 2008, la finestra di cooperazione esterna del programma Erasmus Mundus non era compresa nella decisione istitutiva del programma ma ricondotta nell’ambito dei regolamenti per le azioni esterne CE. La Commissione propone, nel quadro del prossimo periodo di programmazione 2009 - 2013, di includere la finestra di cooperazione esterna in seno alla decisione che istituisce il nuovo programma Erasmus Mundus, i cui fondi saranno ugualmente reperiti dagli strumenti finanziari esterni – specificamente dagli strumenti destinati a particolari aree geografiche[1]. Ne consegue che i fondi stanziati per gli aspetti esterni di Erasmus Mundus saranno soggetti a due distinte normative: lo strumento finanziario esterno spettante al paese in questione oltre alla decisione istitutiva stessa di Erasmus Mundus.

È poco frequente che il diritto comunitario registri sovrapposizioni di questo tipo, benché episodi analoghi si siano già verificati. Il caso in esame si risolve in un vantaggio a favore del Parlamento europeo: in forza degli strumenti esterni, viene effettuata una dettagliata programmazione mediante procedura di comitato con un limitato coinvolgimento parlamentare; la decisione relativa ad Erasmus Mundus consente al Parlamento di prendere parte in misura maggiore nell’elaborazione delle politiche nell’ambito della procedura di codecisione. Tuttavia, occorre osservare particolare cautela al fine di garantire che le normative non cadano in contraddizione, così da evitare situazioni di confusione giuridica. Tale preoccupazione si riferisce nello specifico alla proposta relativa ad Erasmus Mundus e alla legislazione vigente in materia di sviluppo.

Nel campo dello sviluppo, i finanziamenti a favore del programma Erasmus Mundus sono attinti da due fonti:

· Il Fondo europeo di sviluppo (FES) per i paesi ACP. Sebbene non partecipi al bilancio comunitario e il suo fondamento giuridico, ovvero l’Accordo di Cotonou, non rientri fra le componenti del diritto comunitario, il Fondo trova attuazione per mezzo di un regolamento del Consiglio in seno al diritto comunitario[2].

· Lo Strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) destinato ai paesi non-ACP in via di sviluppo

La programmazione è in corso sia per lo strumento DCI sia per il FES, benché a livello più avanzato nel caso del DCI, che trova attuazione già dall’inizio del 2007. L’attuazione del Fondo europeo di sviluppo, prevista a partire da inizio 2008, è stata posticipata a causa di alcuni inconvenienti legati alla ratifica della versione rivista dell’Accordo di Cotonou.

Coerenza con la normativa in materia di sviluppo

Dal punto di vista dello sviluppo è importante garantire che i fondi impiegati a favore del programma Erasmus Mundus perseguano ulteriormente l’obiettivo di riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo. Quanto ai fondi nel quadro dei finanziamenti DCI, questo requisito è giuridicamente vincolante: i fondi destinati ad Erasmus Mundus vengono prelevati dai programmi geografici DCI, che sono soggetti alla condizione secondo cui il 100% delle misure finanziate devono ottemperare ai criteri di classificazione “assistenza ufficiale allo sviluppo” (AUS), ai sensi della definizione formulata dall’OCSE/DAC[3]. Il relatore propone alcuni emendamenti allo scopo di assicurare che la decisione istitutiva di Erasmus Mundus conservi i criteri di compatibilità con la suddetta disposizione del DCI.

Nell’ambito della definizione di AUS[4] è incluso un regime di borse di studio, benché soggetto al requisito di ordine generale secondo cui qualsiasi fondo riconducibile alla definizione di AUS deve essere gestito con l’obiettivo principale della “promozione dello sviluppo e del benessere economico dei paesi in via di sviluppo”[5]. All’atto pratico, tale previsione può essere integrata dall’inserimento di requisiti legati alla concessione di borse in favore di corsi pertinenti allo sviluppo e all’incoraggiamento dello studente a fare ritorno al proprio paese d’origine, dove poter mettere a frutto le nuove conoscenze e capacità acquisite per il bene dello sviluppo di quella terra. Il relatore propone emendamenti volti all’introduzione di tali requisiti per gli studenti partecipanti al programma Erasmus Mundus che godono di finanziamenti provenienti dagli strumenti di sviluppo.

Ulteriori emendamenti mirano a garantire la compatibilità degli obiettivi della normativa in materia di sviluppo e le componenti del programma Erasmus Mundus che si avvalgono di fondi allo sviluppo.

Aspetti finanziari e programmazione finanziaria nel quadro del DCI e del 10° FES

Nell’ambito della proposta legislativa su Erasmus Mundus non sono indicate cifre relative alle somme da attingere dagli strumenti finanziari esterni a favore del programma Erasmus Mundus. Le cifre indicative riportate nella motivazione, sembrano presupporre che un importo pari a 240 milioni di euro sarà prelevato dal DCI, da sommare ad ulteriori 30 milioni di euro provenienti dal 10° FES nel periodo 2009 - 2013.

Nell’ambito del DCI, le modalità impiegate al fine di inserire Erasmus Mundus nei documenti di strategia mostrano scarsa coerenza. In alcuni casi sembra che il programma sia finanziato nell’ambito di documenti di strategia nazionali (ad es. Brasile, Argentina e India); in altri casi viene inserito in documenti di strategia regionali – il nome è menzionato nei documenti di strategia regionali per l’America latina - e con il titolo “istruzione superiore” nei documenti di strategia regionale per l’Asia. Sulla base dei documenti di strategia, non è possibile identificare una ripartizione dettagliata dei fondi DCI in favore di Erasmus Mundus per singoli paesi o regioni.

Quanto al 10° FES, i progetti di documenti di strategia non sono stati messi a disposizione del Parlamento europeo ma dell’Assemblea parlamentare congiunta ACP-UE. Al momento della stesura del presente progetto di parere, non erano stati resi pubblici i documenti di strategia nazionali nel loro complesso. Nei documenti consultabili non sono stati tuttavia ravvisati riferimenti al programma Erasmus Mundus. Non si sono rilevate informazioni in merito al contenuto dei documenti di strategia regionali del 10° FES.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo sviluppo delle risorse umane in specifici paesi terzi, segnatamente l'attuazione dell'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è attuato in conformità con i regolamenti (CE) n. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 e 1934/2006 e con le decisioni (CE) n. 599/2005 e 608/2006.

4. Lo sviluppo delle risorse umane in specifici paesi terzi, segnatamente l'attuazione dell'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è attuato in conformità con i regolamenti (CE) n. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 e 1934/2006, le decisioni (CE) n. 599/2005 e 608/2006 e l'Accordo di partenariato ACP-CE. Va rispettato in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Motivazione

L'emendamento assicura la piena compatibilità della decisione Erasmus Mundus con l'Accordo di Cotonou e lo Strumento di cooperazione allo sviluppo ("Development cooperation instrument - DCI), e in particolare con la disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) ai fini della classificazione come assistenza ufficiale allo sviluppo (AUS).

Emendamento  2

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 si limitano a perseguire gli obiettivi che risultano conformi a tale regolamento, in particolare all'articolo 2, paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura la costante applicabilità della disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 si limitano a perseguire gli obiettivi stabiliti da tale regolamento e sono conformi al suo articolo 2, paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti del DCI non possano essere utilizzati per obiettivi incompatibili con tale strumento, e segnatamente per obiettivi o azioni che non rispettano la disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, le azioni vanno a beneficio unicamente di istituti, accademici o altre persone di paesi in via di sviluppo.

Motivazione

L'emendamento impedisce che i finanziamenti allo sviluppo concessi nell'ambito del DCI o del FES vadano a beneficio di cittadini dell'UE. Un uso di questo tipo non rientrerebbe nella definizione di "assistenza ufficiale allo sviluppo" dell'OCSE/DAC.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) assicura la realizzazione effettiva ed efficace delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4;

(a) assicura la realizzazione effettiva ed efficace delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e in particolare dei loro obiettivi e principi;

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti allo sviluppo siano utilizzati per promuovere gli obiettivi di sviluppo e, nel caso del DCI, richiama l'attenzione sulla disposizione del DCI in base alla quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) non sono disciplinate dalla presente decisione, e seguono le procedure degli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  7

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, vengono sostenuti gli obiettivi indicati all'articolo 2 di tale regolamento, in particolare al suo paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura che i fondi del DCI siano utilizzati conformemente alla disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8 sulle misure adottate.

Motivazione

L'emendamento assicura che la Commissione fornisca adeguate informazioni di ritorno al Parlamento europeo e al comitato di gestione di Erasmus Mundus.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, la lettera a) del presente articolo non si applica e l'attuazione avviene tenendo conto della politica comunitaria in materia di sviluppo, e in particolare dell'obiettivo consistente nell'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner.

Motivazione

L'emendamento assicura che i fondi del DCI siano utilizzati per finalità di sviluppo e impedisce che possano essere impiegati per obiettivi che vanno a beneficio dell'UE ma non rientrano nella politica di sviluppo.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore e con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con la politica di sviluppo e con i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore e con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con la politica in materia di sviluppo (come previsto all'articolo 178 del trattato CE).

Emendamento  11

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, la valutazione comprende un controllo in relazione ai cittadini dei paesi in via di sviluppo dopo la conclusione dei loro periodi di studio o di ricerca nell'Unione europea, nonché un'analisi del loro successivo contributo allo sviluppo economico o sociale del loro paese d'origine.

Motivazione

Per valutare la misura in cui le borse di studio Erasmus Mundus contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo dello strumento finanziario DCI sarà necessario effettuare controlli in relazione agli ex studenti.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "partenariati Erasmus Mundus". Essi si prefiggono e rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 3.

La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "partenariati Erasmus Mundus". Essi si prefiggono e rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 3, nella misura in cui questi siano in linea con la base giuridica da cui deriva il finanziamento.

Motivazione

L'emendamento garantisce che nella selezione dei partenariati siano rispettate le disposizioni del DCI e dell'accordo di Cotonou.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente programma, i partenariati Erasmus Mundus:

Ai fini del presente programma e in conformità con la base giuridica da cui deriva il finanziamento, i partenariati Erasmus Mundus:

Motivazione

L'emendamento assicura che non vi siano contraddizioni fra la decisione concernente Erasmus Mundus e altre legislazioni che disciplinano l'utilizzo degli stessi fondi.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) scambiano studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal diploma di laurea al post-dottorato), universitari e membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage. La mobilità deve condurre i cittadini europei verso paesi terzi e cittadini dei paesi terzi verso paesi europei. Il programma consentirà altresì di ospitare cittadini di paesi terzi non connessi agli istituti di paesi terzi associati ai partenariati e comporterà anche disposizioni particolari applicabili ai gruppi vulnerabili, a seconda della situazione politica e socioeconomica della regione o del paese interessato;

c) scambiano studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal diploma di laurea al post-dottorato), universitari e membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage. Tranne nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, la mobilità, che conduce i cittadini dei paesi terzi verso paesi europei, può condurre i cittadini europei verso paesi terzi. Il programma consentirà altresì di ospitare cittadini di paesi terzi non connessi agli istituti di paesi terzi associati ai partenariati e comporterà anche disposizioni particolari applicabili ai gruppi vulnerabili, a seconda della situazione politica e socioeconomica della regione o del paese interessato;

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti a titolo del DCI e dell'accordo di Cotonou possano essere utilizzati solo per borse di studio da assegnare a cittadini di paesi in via di sviluppo che studiano presso università dell'Unione europea e non a cittadini comunitari.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema;

d) sono dotati di meccanismi interni per il reciproco riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema ovvero con sistemi equivalenti dei paesi terzi;

Emendamento  16

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) stabiliscono condizioni di attribuzione delle sovvenzioni alla mobilità, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;

f) stabiliscono condizioni di attribuzione delle sovvenzioni alla mobilità basate sul merito, con la dovuta considerazione, fra l'altro, delle questioni di genere e di parità di trattamento nonché delle competenze linguistiche;

Motivazione

Garantire che i candidati possiedano un livello minimo di competenza nella lingua del sistema di istruzione è fondamentale per mantenere livelli accademici elevati.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, studiosi ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, ecc.);

h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, studiosi ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, compreso il pagamento dei diritti di rilascio del visto, ecc.);

Motivazione

Gli studenti non dovrebbero essere penalizzati dall'esistenza di condizioni diverse per la concessione dei visti nei vari Stati membri, e in particolare dalle differenze nei diritti di rilascio. Si prevede quindi che tali diritti siano coperti dal finanziamento della borsa di studio.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, assicurano che i cittadini di paesi in via di sviluppo effettuino studi o eseguano ricerche in settori importanti per lo sviluppo economico dei loro paesi d'origine;

Motivazione

L'emendamento assicura che gli obiettivi di sviluppo del DCI e dell'accordo di Cotonou siano rispettati garantendo che gli studenti che ottengono finanziamenti nell'ambito di tali strumenti effettuino studi in settori importanti per lo sviluppo dei loro paesi d'origine.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j ter) nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, mettono a punto meccanismi atti a garantire che i cittadini dei paesi in via di sviluppo rientrino nei loro paesi d'origine al termine dei loro periodi di studio o di ricerca e possano così contribuire allo sviluppo economico e al benessere dei paesi in via di sviluppo in questione.

Motivazione

Per rispettare gli obiettivi degli strumenti di sviluppo, occorre fornire incentivi ai beneficiari delle borse di studio finanziate con tali strumenti affinché rientrino nei loro paesi d'origine e contribuiscano così al loro sviluppo.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Nel caso di partenariati cui partecipano paesi in via di sviluppo, la priorità è attribuita a partenariati che associano istituti d'istruzione superiore finanziati pubblicamente nei paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Per evitare una concentrazione sulle élite nelle società dei paesi terzi e aumentare la possibilità che Erasmus Mundus sia aperto anche alle categorie meno benestanti e più svantaggiate, è necessario accordare la priorità a partenariati che associano istituti di istruzione finanziati pubblicamente, anziché limitarsi alle università private.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le borse di studio saranno aperte agli studenti e universitari europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2.

5. Le borse di studio saranno aperte agli studenti e universitari europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2. Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, le borse di studio saranno aperte unicamente agli studenti e universitari originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2 della presente decisione.

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti del DCI o dell'accordo di Cotonou non siano utilizzati a favore dei cittadini dell'UE, rispettando in tal modo gli obiettivi di sviluppo perseguiti da tali strumenti.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Allegato – Sezione C – Azione 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo della presente azione, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili.

6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo della presente azione, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili, senza pregiudicare le condizioni di trasparenza di cui al paragrafo 2, lettera f). Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, la priorità è conferita a tali categorie e popolazioni.

Motivazione

La Commissione ha deciso di attribuire priorità alle categorie svantaggiate e vulnerabili, ma ha omesso di indicare con quali mezzi intende procedere in tal senso. L'emendamento conferisce forza legislativa al requisito dell'attuazione concreta di tale priorità e lo combina con il requisito della selezione degli studenti in base al merito.

PROCEDURA

Titolo

Programma Erasmus Mundus (2009-2013)

Riferimenti

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

13.3.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Alessandro Battilocchio

5.11.2007

 

 

Esame in commissione

1.4.2008

 

 

 

Approvazione

28.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber, Gabriele Zimmer

  • [1]  Strumento di assistenza preadesione (IAP), Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), Strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), Fondo europeo di sviluppo (FES), Strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI)
  • [2]  Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007
  • [3]  Articolo DCI 2(4), par. 1
  • [4]  Citata in OCSE/DAC Creditor Reporting System Purpose Codes (“Codici di notifica dei paesi creditori”) 11420 e 43081
  • [5]  Scheda tecnica OCSE/DAC, ottobre 2006, “Is it ODA?

PARERE della commissione per i bilanci (30.5.2008)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)
(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Relatrice per parere: Helga Trüpel

BREVE MOTIVAZIONE

1. L'attuale programma Erasmus Mundus

L'attuale programma Erasmus Mundus riguarda il periodo 2004-2008. Il suo obiettivo generale è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea attraverso la promozione della cooperazione con i paesi terzi. Tra gli obiettivi specifici vi sono: promuovere un'offerta di qualità nell'istruzione superiore, attirare laureati e studiosi qualificati, promuovere la cooperazione con gli istituti d'istruzione di paesi terzi, migliorare l'accessibilità e la visibilità dell'istruzione superiore nell'Unione europea[1].

Il quadro finanziario del programma per il periodo 2004-2008 è stato fissato a 230 milioni di euro, finanziati nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario.

Le cosiddette "finestre di cooperazione esterne" del programma si basano su vari regolamenti del Consiglio concernenti diversi strumenti di politica esterna; pertanto sono finanziate distintamente, nell'ambito delle dotazioni finanziarie di tali strumenti.

2. La proposta della Commissione per la proroga del programma

Obiettivo della proposta è prorogare il programma di altri cinque anni (2009-2013) in una forma modificata. Una delle modifiche principali al programma, a parte l'inclusione degli studi di dottorato, è la proposta di integrare le sue finestre di cooperazione esterne in modo più diretto.

Finora il programma è stato attuato dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura (EACEA), e secondo la proposta essa continuerebbe a farlo anche negli anni a venire. Occorre sottolineare, tuttavia, che il mandato dell'Agenzia deve ancora essere prorogato a tale scopo (cfr. emendamento 2).

In un'ottica di bilancio, una modifica importante è data dall'integrazione nel programma Erasmus Mundus delle attività attualmente coperte dalle finestre di cooperazione esterne, che diventano l'azione 2 (partenariati Erasmus Mundus con istituti d'istruzione superiore di paesi terzi, comprese borse di studio). Le disposizioni finanziarie differiscono notevolmente da quelle che si applicano all'azione 1 (programmi comuni Erasmus Mundus, comprese borse di studio) e all'azione 3 (rafforzamento dell'attrattiva dell'istruzione superiore europea nel mondo).

Finanziamento delle azioni 1 e 3

L'importo complessivo di riferimento per i cinque anni di durata del programma è 493,69 milioni di euro, da finanziare nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario. Si tratta di un notevole aumento rispetto alla dotazione prevista per il periodo 2004-2008, da accogliere positivamente alla luce della proposta di includere gli studi di dottorato nel programma e dell'ambizione dichiarata di assicurare migliori finanziamenti per i richiedenti selezionati.

Tale spesa è ripartita nel modo seguente.

milioni di euro

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014+

Totale

Spese operative - SI

90,25

92,52

94,1

95,86

98,54

 

471,27

Spese operative - SP

63,17

91,839

93,63

95,33

97,74

29,56

471,27

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

4,42

4,46

4,48

4,51

4,56

 

22,42

SI- Importo totale di riferimento

94,67

96,98

98,58

100,37

103,10

 

493,69

SP- Importo totale di riferimento

67,59

96,30

98,10

99,84

102,29

29,56

493,69

Le spese operative sono in linea con la programmazione finanziaria presentata dalla Commissione nel gennaio 2008. Lo stesso vale per l'importo complessivo delle spese amministrative del programma.

Le spese amministrative nell'ambito dell'importo di riferimento ammontano a 22,42 milioni di euro nell'arco dei cinque anni di durata del programma. Tale somma rappresenta il 4,5% dell'importo di riferimento, una percentuale che appare accettabile. Di tale somma, 17,44 milioni di euro (78%) copriranno le esigenze dell'Agenzia esecutiva la quale, secondo le informazioni della Commissione, darà esecuzione a circa il 97-98% del bilancio operativo.

Finanziamento dell'azione 2

Le attuali finestre di cooperazione esterne sono state avviate nel 2005, su iniziativa della DG AidCo della Commissione, e sono state attuate sulla base di strumenti di politica esterna, come lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) o lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

Tuttavia, la proposta del nuovo regolamento Erasmus Mundus non include disposizioni concrete e vincolanti in merito al finanziamento dell'azione 2; essa fa riferimento unicamente alle basi giuridiche degli strumenti di politica esterna, in particolare: strumento di preadesione (IPA) (regolamento (CE) n. 1085/2006), strumento europeo di vicinato e partenariato (regolamento (CE) n. 1638/2006), strumento per la cooperazione allo sviluppo (regolamento (CE) n. 1905/2006), strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati e con altri paesi ad alto reddito (ICI) (regolamento (CE) n. 1934/2006) e Fondo europeo di sviluppo (accordo di partenariato ACP-UE (decisione 2005/599/CE) e pertinente accordo interno (decisione 2006/608/CE)). Le spese indicative per l'azione 2 di Erasmus Mundus nell'ambito di tali strumenti, coperte dalla rubrica 4 del quadro finanziario, ammonterebbero a 460 milioni di euro, in base alla seguente ripartizione indicativa:

- ENPI: EUR 140 milioni

- SCS: EUR 240 milioni

- ICI: EUR 20 milioni

- IPA: EUR 30 milioni

- Decimo FES: EUR 30 milioni

È opportuno sottolineare, tuttavia, che questi importi e contributi complessivi provenienti dagli strumenti in questione non sono né definitivi, né vincolanti da un punto di vista giuridico, poiché non sono previsti nella parte legislativa della proposta. Pertanto la relatrice per parere propone l'emendamento n. 3 al progetto di risoluzione legislativa.

La ripartizione dettagliata degli importi previsti per l'azione 2 nell'ambito di vari strumenti esterni, fornita dalla Commissione, è puramente indicativa; ciononostante, le commissioni parlamentari competenti dovrebbero verificare se tale ripartizione sia rispettata, esaminando altresì quali sono l'entità e le motivazioni delle eventuali modifiche.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e sottolinea che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura annuale di bilancio, conformemente alle disposizioni del punto 37 dell'AII del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter. osserva che il mandato dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura non copre la proposta proroga del programma Erasmus Mundus; sottolinea che l'Agenzia potrà dare esecuzione al programma solo una volta che l'estensione del suo mandato sarà stata debitamente approvata, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti;

Motivazione

Il Parlamento dovrebbe insistere sull'obbligo di rispettare le disposizioni giuridiche che disciplinano il funzionamento delle agenzie esecutive.

Emendamento  3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater. osserva che l'importo globale indicativo di 460 milioni di euro proposto per il finanziamento dell'azione 2 del programma verrebbe coperto dalla dotazione finanziaria degli strumenti di politica esterna corrispondenti;

Motivazione

L'emendamento chiarisce le caratteristiche finanziarie della spesa relativa all'azione 2.

Emendamento  4

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quinquies. sottolinea che il finanziamento delle attività previste nel quadro dell'azione 2 non deve andare a discapito delle altre attività finanziate per il tramite dei rispettivi strumenti; ribadisce che il finanziamento di nuove azioni a titolo del bilancio UE dovrebbe essere possibile solo se sono previste risorse finanziarie supplementari; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale contenente informazioni dettagliate sulle attività di cui all'azione 2 e sulla loro ripartizione per strumento finanziario nonché per regione e paese interessato;

Motivazione

L'emendamento vuole garantire che la spesa per l'istruzione nel quadro dei diversi strumenti di politica esterna non vada a discapito degli altri obiettivi definiti nelle rispettive basi giuridiche.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;

(b) gli stanziamenti annuali, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma, comprese informazioni sulla loro distribuzione geografica, e gli importi indicativi delle borse per azione e per paese, promuovendo un accesso paritario;

Motivazione

Si tratta di una formulazione più chiara, in linea con quella utilizzata nella precedente regolamentazione sulla materia.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie.

3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio conformemente alla procedura annuale di bilancio, nel limite delle previsioni finanziarie.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche. Inoltre, la Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito alla distribuzione geografica dei finanziamenti, ripartiti in base alle varie azioni per tutti i paesi partecipanti, valutando altresì l'efficienza con cui sono state attuate le azioni rispetto alle priorità del programma.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – Parte A – punto 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio degli studenti nel quadro del programma di master;

j) lasciano ai consorzi responsabili dei programmi di master Erasmus Mundus la facoltà di fissare come desiderano le tasse d'iscrizione degli studenti, conformemente alla loro legislazione nazionale e agli accordi conclusi all'interno dei singoli consorzi;

Motivazione

L'emendamento permette a tutti i paesi di partecipare a Erasmus Mundus, a prescindere dal sistema di studi vigente in ciascuno di essi.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Allegato – Azione 1 – Parte B – punto 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio e di ricerca dei dottorandi nel quadro del programma di dottorato;

j) lasciano ai consorzi responsabili dei programmi di dottorato Erasmus Mundus la facoltà di fissare come desiderano le tasse d'iscrizione dei dottorandi, conformemente alla loro legislazione nazionale e agli accordi conclusi all'interno dei singoli consorzi;

Motivazione

L'emendamento permette a tutti i paesi di partecipare a Erasmus Mundus, a prescindere dal sistema di studi vigente in ciascuno di essi.

PROCEDURA

Titolo

Programma Erasmus Mundus (2009-2013)

Riferimenti

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

3.9.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Helga Trüpel

24.10.2007

 

 

Esame in commissione

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Approvazione

29.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Gianluca Susta

  • [1]  Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (3.4.2008)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)
(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Relatrice per parere: Jamila Madeira

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice per parere accoglie con favore la proposta della Commissione di prolungare la durata del programma Erasmus Mundus sino al 2013 estendendone l'ambito di applicazione a nuovi cicli di studio e d'intervento.

La proposta della Commissione presenta come novità principali l'estensione del programma ai dottorati, l'inclusione di borse di studio per gli studenti europei partecipanti, l'obiettivo di coinvolgere gli attori economici europei e i centri di ricerca nell'attuazione e nello sviluppo del programma e, anche, l'integrazione nel programma (attraverso l'azione 2) della finestra di cooperazione esterna che estende il campo di applicazione di Erasmus Mundus a tutti i livelli di istruzione, segnatamente a quello universitario, e che permetterà di attuare scambi con paesi terzi nell'ambito del primo ciclo di istruzione superiore.

La presenza di un modello americano globalmente consolidato, che ha dimostrato di essere in grado di attirare i cervelli stranieri verso i propri master e dottorati, va combattuta facendo ricorso alla nostra eccellenza e promuovendo ciò che abbiamo di meglio nell'Unione europea: un'istruzione di qualità riconosciuta, una diversità culturale e linguistica di notevole attrattiva e la disponibilità di borse di studio compatibili con un livello di vita decente in Europa.

L'Unione europea si trova oggi di fronte a numerose sfide, tra queste figurano i problemi demografici e il loro influsso sulla sostenibilità del modello sociale europeo, i problemi legati ai tassi di disoccupazione elevati e, soprattutto, la fuga dei cervelli europei verso gli Stati Uniti d'America o verso le economie emergenti.

Per trasformare l'Unione europea in un punto di riferimento e in un centro di eccellenza mondiale, la UE deve sforzarsi di creare condizioni che consentano di trattenere i cervelli europei entro i confini dell'Unione, ma deve anche investire nella formazione di cittadini di paesi terzi presso i nostri istituti d'istruzione superiore e mettere queste persone in condizione di potersi stabilire in Europa. Per realizzare questo impegno è necessario coinvolgere le imprese nei programmi Erasmus Mundus, creare partenariati tra pubblico e privato affinché questi quadri altamente qualificati possano essere integrati nel mercato del lavoro non appena terminato il master o il dottorato Erasmus Mundus, evitando in tal modo la fuga dei cervelli alla fine del ciclo di formazione nella UE. Nel realizzare questo programma occorre assicurare la creazione di nuovi posti di lavoro e una migliore qualità per tutti.

Perché possa essere coronato dal successo, il programma necessita ancora di importanti miglioramenti, segnatamente per quanto riguarda la concessione dei visti agli studenti Erasmus Mundus. Questi ultimi, infatti, si trovano sovente ad affrontare difficoltà per il rilascio o il rinnovo del visto e vivono spesso in una situazione di semi-clandestinità all'interno della UE, dove frequentano corsi master ma dispongono di visti turistici, in taluni casi anche scaduti. Sarebbe forse utile prevedere la creazione di un visto per studenti Erasmus Mundus.

Nel quadro della diversità culturale e linguistica della UE e dei partenariati promossi al di fuori del suo territorio, occorre tenere sempre presente l'importanza dell'apprendimento della lingua del paese di accoglienza quale strumento che consente ai partecipanti al programma di immergersi realmente nella cultura locale.

La relatrice per parere giudica di estrema importanza il fatto che il programma faccia riferimento, senza ambiguità, alle pari opportunità tra uomini e donne e che tenga conto dei disabili, segnatamente adeguando l'importo delle borse di studio alle loro specifiche esigenze.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 5 bis (nuovo)

 

5 bis. La comunicazione della Commissione dal titolo "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE"1 si riferisce alla necessità di un approccio basato su "clusters" (raggruppamenti) regionali innovativi, non solo nei centri urbani sviluppati ma anche in regioni più svantaggiate o rurali, in quanto è a livello di regione che varie imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), interagiscono l'una con l'altra e con i centri di formazione e tecnologia. La prossimità è un fattore chiave nel processo di innovazione che rafforza l'efficacia della politica di innovazione.

 

-------------------------

1 COM(2006)0502.

Motivazione

L'innovazione, la creazione di centri di eccellenza e i partenariati tra università e imprese dovranno diversificare la loro sfera di azione in funzione della loro valorizzazione e delle regioni in cui si stabiliscono.

Emendamento 2

Considerando 7

(7) Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea,promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore,scongiurare la fuga dei cervelli e favorire al contempo i gruppi più svantaggiati, sono gli obiettivi centrali di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati a livello post-laurea, partnership di collaborazione con paesi terzi,borse di studio per gli studenti più talentosi e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea.

(7) Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea,promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore,scongiurare la fuga dei cervelli e favorire al contempo i gruppi più svantaggiati, sono gli obiettivi centrali di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati per tutti i cicli di studi a livello post-laurea,partnership di collaborazione con paesi terzi,borse di studio per gli studenti più talentosi e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea.

Emendamento 3

Considerando 9

(9) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e della varietà linguistica dovrebbe rappresentare una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue è particolarmente pertinente in relazione ai paesi terzi.

(9) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento di almeno due lingue e della varietà linguistica dovrebbe rappresentare una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue sono particolarmente pertinenti in relazione ai paesi terzi, anche per gli studenti europei che si recano in tali paesi.

Motivazione

L'apprendimento delle lingue è uno dei veicoli di conoscenza delle altre culture che va evidenziato nel programma come modo di integrazione dello stesso studente.

Emendamento 4

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) Gli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale (2008) dovranno essere altresì promossi per quanto riguarda l'insegnamento superiore tramite azioni e programmi di istruzione.

Motivazione

Gli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale (2008) sono quelli dell'Unione europea nella sua interezza e di tutti i programmi da essa attuati. Per questo motivo gioverebbe adeguare altresì gli obiettivi del multiculturalismo al settore dei programmi di istruzione con il programma Erasmus Mundus, onde ottenere un'efficacia superiore per quanto riguarda i risultati di tale Anno.

Emendamento 5

Articolo 2, punto 14

14. "mobilità": lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi,intraprendere un'esperienza lavorativa,condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;

14. "mobilità": lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi,intraprendere un'esperienza lavorativa,condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, ogniqualvolta possibile con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;

Motivazione

L'apprendimento delle lingue è uno dei veicoli di conoscenza delle altre culture che va evidenziato nel programma come modo di integrazione dello stesso studente.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 1

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea e promuovere il dialogo e la comprensione tra popoli e culture tramite la cooperazione con i paesi terzi,nonché promuovere gli obiettivi di politica estera dell'UE e lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea, contribuire a migliorare e qualificare lo sviluppo professionale futuro dei giovani e promuovere il dialogo e la comprensione tra popoli e culture tramite la cooperazione con i paesi terzi,nonché promuovere gli obiettivi di politica estera dell'UE e lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b) contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando un pool di donne e uomini altamente qualificati,dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più talentosi studenti e accademici dei paesi terzi - al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione europea – nonché verso i paesi terzi per i più talentosi studenti e accademici europei;

(b) contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando un pool di donne e uomini altamente qualificati, che siano in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più talentosi studenti e accademici dei paesi terzi - al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione europea – nonché verso i paesi terzi per i più talentosi studenti e accademici europei;

Motivazione

In un contesto in cui ci si sforza di raggiungere gli obiettivi economici in materia di occupazione figuranti nella Strategia di Lisbona, i programmi di istruzione possono svolgere un ruolo particolarmente importante. Numerosi documenti della Commissione e del Parlamento mirano a collegare, in maniera quanto più appropriata possibile, i programmi di istruzione con le esigenze del mercato del lavoro.

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

(d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi.

(d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi e i cittadini degli Stati membri.

Motivazione

Essendo il programma ormai aperto a cittadini di Stati membri e di paesi terzi a parità di circostanze, la campagna di promozione dell'istruzione superiore deve essere effettuata all'interno e all'esterno dell'Unione. L'eccellenza va promossa in modo globale.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

(c) misure che rafforzano l'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa.

(c) misure che rafforzano l'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa e centro di eccellenza mondiale.

Motivazione

L'eccellenza dell'istruzione europea deve essere messa in evidenza e l'attrattiva in quanto meta di studio non può prescindere dalla promozione che faremo delle potenzialità delle nostre università.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

(b) sostegno rafforzato alla mobilità delle persone nel campo dell'istruzione superiore tra la Comunità e i paesi terzi;

(b) sostegno rafforzato alla mobilità delle persone nel campo dell'istruzione superiore tra la Comunità e i paesi terzi, soprattutto rendendo un efficace sistema di visti compatibile con la durata del piano di studi Erasmus Mundus;

Motivazione

La politica dei visti si scontra spesso con il programma Erasmus Mundus, come ad esempio a causa dei tempi di attesa per la loro concessione o del fatto che il corso dura due anni, mentre il visto è valido solo un anno, lasciando spesso gli studenti in una situazione di illegalità nei paesi in cui frequentano i corsi di tale programma. Sarebbe più utile creare la figura del "visto Erasmus Mundus" con validità corrispondente alla durata del piano di studi.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

(d) promozione delle conoscenze linguistiche offrendo di preferenza agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture;

(d) promozione delle conoscenze linguistiche offrendo di preferenza agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture, come pure partenariati pubblico-privati tra università e imprese volti a promuovere l'eccellenza della ricerca e a conseguire gli obiettivi in materia di innovazione;

Motivazione

I partenariati tra università e imprese private dovranno essere incentivati e posti in pratica come modo per sviluppare l'eccellenza e creare potenzialità per trattenere i cervelli in Europa.

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

 

(c bis) provvede, stabilendo l'importo individuale delle borse di studio, affinché siano prese in considerazione le spese stimate per gli studi e il mantenimento dello studente nel paese di destinazione.

Motivazione

È necessario stabilire un metodo concreto di calcolo delle somme necessarie per il periodo di scambi universitari in funzione dei costi effettivi della vita nello Stato di destinazione, in quanto tali costi differiscono considerevolmente sia in seno all'Unione europea che all'esterno.

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

 

(c bis) riconoscono reciprocamente, oltre alle qualifiche formali, le qualifiche informali e non formali acquisite nell'ambito del programma Erasmus Mundus, sulla base dei sistemi di riferimento comuni offerti dal quadro delle qualifiche europee.

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

 

(b bis) un rafforzamento della strategia di comunicazione presso i potenziali interlocutori europei e incentivi per i partenariati tra università e parti sociali nonché organizzazioni non governative ai fini dello sviluppo del programma;

Motivazione

La strategia di comunicazione riveste una notevole importanza per il successo del programma Erasmus Mundus. I contatti tra università e parti sociali e organizzazioni non governative assumono pertanto un ruolo centrale.

Emendamento 15

Articolo 10, lettera a)

(a) potenziando la base di conoscenza dell'economia europea e contribuendo a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione europea;

(a) potenziando la base di conoscenza dell'economia europea e contribuendo a creare più posti di lavoro, conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona, e a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione europea;

Emendamento 16

Articolo 10, lettera a bis) (nuova)

 

(a bis) aumentando la mobilità del lavoro nell'Unione europea e attirando studenti e ricercatori di paesi terzi che possono apportare un importante valore aggiunto al mondo universitario europeo;

Motivazione

La strategia relativa al programma Erasmus Mundus deve prendere in considerazione l'integrazione degli studenti partecipanti al mercato del lavoro, e il contributo che tale programma può fornire alla Comunità europea, fattore importante di crescita economica. Il mondo universitario europeo avrà d'altra parte tutto da guadagnare da tirocini effettuati dagli studenti dei paesi terzi.

Emendamento 17

Articolo 10, lettera a ter) (nuova)

 

(a ter) promuovendo la cultura, la conoscenza e le competenze per uno sviluppo pacifico e sostenibile in un'Europa della molteplicità;

Motivazione

Un'impostazione unitaria del programma esige la promozione consapevole della cultura, della conoscenza e delle competenze. Tali fattori dovrebbero aprire prospettive più ampie di una mera promozione dl mercato del lavoro e dell'occupazione.

Emendamento 18

Articolo 10, lettera c)

c) tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore;

c) tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore e le pari opportunità per tutti;

Motivazione

È necessario garantire che i migliori non rimangano indietro a causa delle difficoltà economiche o del carente accesso all'informazione.

Emendamento 19

Allegato, azione 1, parte A, punto 2, lettera j)

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio degli studenti nel quadro del programma di master;

j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio degli studenti nel quadro del programma di master rispettando il diritto degli stati nazionali di decidere il modello di finanziamento dell'istruzione;

PROCEDURA

Titolo

Programma Erasmus Mundus (2009-2013)

Riferimenti

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

3.9.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Jamila Madeira

11.9.2007

 

 

Esame in commissione

23.1.2008

26.2.2008

 

 

Approvazione

2.4.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Kathy Sinnott, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean Marie Beaupuy, Beniamino Donnici, Donata Gottardi, Dieter-Lebrecht Koch, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Tatjana Ždanoka

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (4.4.2008)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)
(COM(2007)0395 – C6‑0228/2007 – 2007/0145(COD))

Relatrice per parere: Teresa Riera Madurell

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Come dimostrano i risultati complessivi sulla partecipazione, la prima fase del programma Erasmus Mundus è stata un grande successo. Tuttavia, il quadro è meno positivo se si analizza la percentuale di partecipazione femminile. In tale prospettiva, la relatrice per parere ha perseguito un duplice obiettivo: promuovere il diritto fondamentale alla parità tra uomini e donne attraverso l'istruzione al fine di contribuire a una società più giusta e democratica e rafforzare gli strumenti concreti che possono aiutare a migliorare l'accessibilità del programma per le donne evitando così un notevole spreco di capacità.

Gli emendamenti proposti riguardano pertanto l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nella definizione dei programmi educativi, l'accesso e la partecipazione delle donne al programma mediante criteri e procedure di selezione che tengano conto del genere, una rappresentanza equilibrata dei generi nel comitato del programma e la raccolta di dati basati sul genere nelle relazioni di valutazione del programma.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 7

(7) Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, scongiurare la fuga dei cervelli e favorire al contempo i gruppi più svantaggiati, sono gli obiettivi centrali di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati a livello post-laurea, partnership di collaborazione con paesi terzi,borse di studio per gli studenti più talentosi e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea.

(7) Contribuire alla realizzazione personale degli studenti europei, rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere la comprensione tra i popoli, contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, scongiurare la fuga dei cervelli e favorire al contempo i gruppi più svantaggiati, contribuire alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva e alla parità tra donne e uomini eliminando gli stereotipi sociali in materia di genere sono gli obiettivi principali di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati dopo il sesto livello del quadro europeo delle qualifiche oppure dopo il primo ciclo nell'ambito dello spazio europeo dell'istruzione superiore (processo di Bologna), partnership di collaborazione con paesi terzi, borse di studio per gli studenti più talentosi e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea.

Emendamento 2

Considerando 8

(8) Occorre intensificare gli sforzi volti a combattere l'emarginazione in tutte le sue forme, compresi il razzismo e la xenofobia, nonché gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo, tenendo presenti la dimensione sociale dell'istruzione superiore, nonché gli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo, soprattutto perché la mobilità favorisce gli scambi con nuovi ambienti culturali e sociali e ne facilita la comprensione, e assicurare in tal modo che nessun gruppo di cittadini o cittadini di paesi terzi siano esclusi o svantaggiati, come contemplato dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8) Occorre intensificare gli sforzi volti a combattere l'emarginazione in tutte le sue forme, compresi il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni nei confronti delle donne nonché gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo, tenendo presenti la dimensione sociale dell'istruzione superiore, nonché gli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo, compresa l'uguaglianza tra donne e uomini, soprattutto perché la mobilità favorisce gli scambi con nuovi ambienti culturali e sociali e ne facilita la comprensione, e assicurare in tal modo che nessun gruppo di cittadini o cittadini di paesi terzi siano esclusi o svantaggiati, come contemplato dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 3

Considerando 12

(12) In tutte le sue attività la Commissione deve mirare ad eliminare le disparità e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, come prevede l'articolo 3 par. 2 del trattato.

(12) In tutte le sue attività la Commissione deve mirare ad eliminare le disparità e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, come prevede l'articolo 3 par. 2 del trattato, prestando particolare attenzione all'integrazione della prospettiva di genere in tutti i tipi e i livelli di istruzione nonché in conformità degli obiettivi della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006 - 2010) (COM(2006)0092).

Emendamento  4

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nel quadro dell'attuazione di tutte le parti del programma è necessario ampliare l'accesso degli appartenenti ai gruppi più svantaggiati e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità,anche prevedendo il ricorso a sovvenzioni più elevate per rispecchiare i costi supplementari sostenuti dai partecipanti con disabilità.

(13) Nel quadro dell'attuazione di tutte le parti del programma è necessario ampliare l'accesso in materia di apprendimento degli appartenenti ai gruppi più vulnerabili e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità o con problemi di apprendimento, anche prevedendo il ricorso a sovvenzioni più elevate per rispecchiare i costi supplementari sostenuti dai partecipanti interessati e dalle loro famiglie.

Emendamento  5

Articolo 3 - paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea e promuovere il dialogo e la comprensione tra popoli e culture tramite la cooperazione con i paesi terzi,nonché promuovere gli obiettivi di politica estera dell'UE e lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere il conseguimento delle qualifiche in vista del futuro sviluppo professionale e della mobilità di uomini e donne e promuovere il dialogo e la comprensione tra popoli e culture tramite la cooperazione con i paesi terzi nonché promuovere gli obiettivi di politica estera dell'UE e lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

Emendamento6

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) contribuire alla promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini migliorando l'accesso e la partecipazione delle donne al programma;

Emendamento  7

Articolo 3 ­- paragrafo 2 - lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi.

d) migliorare l'accessibilità e favorire l'accesso alle donne provenienti dai paesi terzi, in particolare dalle zone rurali e dalle regioni economicamente più svantaggiate come pure rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per ricercatori e studenti, di entrambi i sessi, che sono cittadini di paesi terzi.

Motivazione

L'accesso a programmi come questo può talvolta essere difficile per le donne provenienti dalle zone rurali, specie per quanto riguarda le informazioni sull'esistenza di tali programmi e la mancanza di risorse finanziarie, il che può costituire un ostacolo alla loro partecipazione a tali programmi. Inoltre le donne provenienti dalle zone rurali possono apportare un ulteriore contributo all'interculturalità.

Emendamento  8

Articolo 3 - paragrafo 2 - lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d) promuovere in uguale misura le discipline scientifiche e umanistiche al fine di migliorarne gli sbocchi sul mercato del lavoro e incoraggiare i giovani a conciliare le loro qualifiche e le loro scelte senza essere limitati dagli stereotipi, in particolare quelli legati al genere.

Emendamento9

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) sostegno allo sviluppo di capacità per l'integrazione della dimensione di genere nell'istruzione superiore;

Emendamento  10

Articolo 6 ­- paragrafo 2 - lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri,coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali,e si sforzano altresì di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative;

a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali, e si sforzano altresì di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative e garantire parità di trattamento;

Emendamento 11

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

(d) i criteri e le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;

(d) criteri e procedure di selezione che tengano conto del genere, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;

Emendamento 12

Articolo 8, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si garantisce che vi sia una rappresentanza equilibrata di donne e uomini in seno al comitato.

Emendamento  13

Articolo 10 - lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) potenziando la base di conoscenza dell'economia europea e contribuendo a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione europea;

a) potenziando la base di conoscenza dell'economia europea e contribuendo a creare posti di lavoro più numerosi, conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona e a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione europea;

Emendamento  14

Articolo 10 - lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

d) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso,sulla razza o sull'origine etnica,sulla religione o sulle convinzioni personali,sugli handicap,sull'età o sulle tendenze sessuali.

d) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap o sulle difficoltà di apprendimento (dislessia, disgrafia e discalculia) sull'età o sulle tendenze sessuali al fine di promuovere tale parità e di lottare a lungo termine contro tali forme di discriminazione nei paesi terzi e stimolare la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla vita sociale, economica e politica del loro paese.

Motivazione

Non tutti gli Stati membri considerano le difficoltà di apprendimento (in particolare dislessia, disgrafia e discalculia) come degli handicap. Inoltre, le modalità previste nelle scuole per gli studenti che soffrono di tali disturbi, ad esempio l'autorizzazione all'uso di un PC durante gli esami, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. A tali studenti occorre offrire pari opportunità. L'Unione europea ha altresì l'obbligo di condividere le esperienze e di promuovere nell'insegnamento i valori di democrazia, tolleranza e rispetto dei diritti.

Emendamento 15

Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

a) entro il 31 marzo 2012 una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;

a) entro il 31 marzo 2012 una relazione intermedia, che includa dati disaggregati in base al genere, sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;

Emendamento  16

Allegato - azione 1 - punto A. Programmi di master Erasmus Mundus - paragrafo 2 - lettera h)

Testo della Commissione

Emendamento

h) riservano un minimo di posti per gli studenti europei e dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;

h) fissano una percentuale del numero totale di posti per l'accoglienza di studenti e studentesse europei e dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma;

Emendamento  17

Allegato - azione 1- lettera C. Borse di studio - paragrafo 1 - lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) La Comunità garantisce l'applicazione di criteri trasparenti per l'assegnazione delle borse di studio che tengano conto, tra l'altro, del rispetto del principio delle pari opportunità e della non discriminazione.

Emendamento 18

Allegato, Procedure di selezione, lettera a)

a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master Erasmus Mundus e i partenariati soddisfino i massimi standard di qualità accademica. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo che gestisce i programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti per il master, dei dottorandi e degli universitari sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus, previa consultazione della Commissione;

a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master Erasmus Mundus e i partenariati soddisfino i massimi standard di qualità accademica. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo che gestisce i programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti di corso di laurea specialistica, dei dottorandi e degli accademici sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di laurea specialistica e di dottorato Erasmus Mundus, previa consultazione della Commissione. L'inserimento di questioni relative alla parità e all'uguaglianza di genere nei contenuti del programma sarà valutata in modo positivo;

PROCEDURA

Titolo

Programma Erasmus Mundus (2009-2013)

Riferimenti

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

3.9.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Teresa Riera Madurell

1.10.2007

 

 

Esame in commissione

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Approvazione

3.4.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Manolis Mavrommatis

  • [1]  Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Programma Erasmus Mundus (2009-2013)

Riferimenti

COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.7.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

3.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

3.9.2007

DEVE

3.9.2007

BUDG

3.9.2007

EMPL

3.9.2007

 

FEMM

3.9.2007

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

DEVE

13.3.2008

AFET

13.3.2008

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Marielle De Sarnez

27.8.2007

 

 

Esame in commissione

31.3.2008

5.5.2008

 

 

Approvazione

24.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Nathalie Griesbeck, Søren Bo Søndergaard