RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori istituzionali
9.7.2008 - (2007/2239(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne
(Iniziativa – articolo 39 del regolamento)
Relatrice per parere (*):
Sharon Bowles, commissione per i problemi economici e monetari
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori istituzionali
Il Parlamento europeo,
– vista la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa[1],
– vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[2],
– vista la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati[3],
– vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[4],
– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")[5],
– vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie[6],
– vista la direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati[7],
– vista la direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM[8],
– vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori[9],
– vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)[10],
– vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi[11] ,
– vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione[12],
– vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari[13],
– vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto[14],
– vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[15],
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato[16],
– vista la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/EC al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari[17],
– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[18],
– vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[19],
– vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[20],
– vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (direttiva di attuazione MiFID)[21],
– vista la direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni[22],
– vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate[23],
– vista la sua risoluzione del 25 settembre 2003 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati[24],
– visto lo studio sui fondi speculativi (hedge funds): trasparenza e conflitto di interessi, commissionato dalla commissione per i problemi economici e monetari[25],
– visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,
– visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0296/2008),
A. considerando che si riconosce che veicoli di investimento alternativi come i fondi speculativi (hedge funds) e i private equity possono offrire ai gestori degli attivi nuovi vantaggi in termini di diversificazione, aumentando la liquidità del mercato e le prospettive di alti rendimenti per gli investitori, contribuendo a un processo di individuazione dei prezzi, diversificazione dei rischi e integrazione finanziaria e migliorando nel contempo l'efficienza del mercato,
B. considerando che i fondi speculativi e i private equity sono strumenti di investimento distinti che differiscono per quanto riguarda la natura dell'investimento e la strategia di investimento;
C. considerando che i fondi speculativi e i private equity con base nell'UE richiedono un contesto regolamentare che rispetti le loro strategie innovative, consentendo loro di restare competitivi sul piano internazionale e attenuando nel contempo gli effetti di potenziali dinamiche avverse del mercato; che una legislazione specifica sui prodotti potrebbe essere troppo rigida e frenare l'innovazione,
D. considerando che i fondi speculativi e i private equity le cui società di gestione hanno sede nell'Unione europea, devono conformarsi alla normativa comunitaria attuale e futura; che entità basate al di fuori dell'Unione europea devono anch'esse conformarsi a tale normativa nel quadro di alcune attività,
E. considerando che i fondi speculativi onshore dell'UE, i gestori dei fondi speculativi e i private equity sono soggetti alla legislazione in vigore, in particolare per quanto concerne gli abusi di mercato, e che sono soggetti alla regolamentazione indirettamente, attraverso le controparti e in caso di vendita dei relativi investimenti in prodotti regolamentati,
F. considerando che in alcuni Stati membri i fondi speculativi e i private equity sono soggetti a regimi regolamentari nazionali e ad un'applicazione diversificata delle esistenti direttive UE; che tali norme nazionali divergenti comportano il rischio di una frammentazione regolamentare nel mercato interno, che può avere l'effetto di impedire lo sviluppo transfrontaliero di queste attività in Europa,
G. considerando che le direttive sembrano costituire lo strumento giuridico appropriato per tutte le questioni che devono essere affrontate in relazione ai fondi speculativi e ai private equity; che un'analisi e una valutazione dell'impatto sui fondi speculativi e i private equity della legislazione già in vigore negli Stati membri e nell'UE dovrebbero precedere ogni direttiva sulla trasparenza degli stessi; che tale legislazione dovrebbe costituire il punto di partenza per l'armonizzazione; che la normativa esistente può aver bisogno di adeguamenti, ma dovrebbe evitare modifiche che comportino divergenze non giustificabili,
H. considerando che si riconosce che uno dei problemi principali è costituito dalla necessità di trasparenza e dall'analisi della stessa e dei casi in cui può essere promossa; che la trasparenza ha diversi aspetti, come ad esempio la trasparenza dei fondi speculativi e, secondo i casi, dei private equity nei confronti delle società di cui acquisiscono o possiedono azioni, nonché rispetto agli intermediari principali, agli investitori istituzionali come i fondi pensionistici o le banche, agli investitori al dettaglio, ai partner commerciali, ai regolatori e alle autorità; che uno dei principali problemi in materia di trasparenza risiede nel rapporto tra un fondo speculativo e, secondo i casi, un private equity da un lato e le società di cui acquisisce o possiede azioni dall'altro;
I. considerando l'esperienza degli Stati Uniti, dove la legislazione sulla libertà di informazione è stata usata dalla concorrenza per ottenere dettagli relativi a fondi di investimento a un livello riservato agli investitori, compromettendo gli investitori e il fondo stesso,
J. considerando che l'applicazione incoerente della direttiva sulla trasparenza ha portato a livelli divergenti di trasparenza in tutta l'Unione europea e ad elevati costi per gli investitori,
K. considerando che la trasparenza costituisce una condizione essenziale per la fiducia e la comprensione da parte degli investitori di complessi prodotti finanziari e contribuisce quindi al funzionamento ottimale e alla stabilità dei mercati finanziari,
L. considerando che la ragione primaria dell'attuale crisi dei subprime non può essere attribuita essenzialmente ad un unico settore, ricordando che ci vorrà del tempo prima che si possano capire in modo soddisfacente tutte le cause e gli effetti di tale crisi; che tra le molteplici cause della stessa rientrano, tra l'altro:
– le agenzie di rating, in particolare i conflitti di interessi delle agenzie per la valutazione di crediti, e la concezione sbagliata del significato di rating,
– le pratiche di prestito negligenti nel mercato immobiliare USA,
– la rapida innovazione nel settore dei prodotti strutturati complessi,
– il modello"originate-to-distribute" e la lunga catena di intermediazione,
– l'avidità degli investitori, che mirano a profitti sempre più elevati, e una struttura di incentivi miope per quanto riguarda le remunerazioni,
– la mancata osservanza del dovuto processo di diligence,
– il processo di cartolarizzazione e di rating nel contesto di prodotti strutturati complessi, che ha portato a una sopravvalutazione di tali prodotti rispetto agli attivi sottostanti,
– i conflitti di interessi all'interno delle banche di investimenti americane, e la mancata regolamentazione delle stesse,
M. considerando che la legislazione comunitaria prevede meccanismi come le procedure di comitatologia o Lamfalussy che consentono, attraverso misure di attuazione, una reazione flessibile ai cambiamenti in atto nel mondo imprenditoriale; che tale sistema migliorerà grazie allo strumento degli atti delegati previsto nel trattato di Lisbona,
N considerando che numerose iniziative e organizzazioni in materia di fondi speculativi e private equity, quali l'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli, il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e gli organismi industriali, inclusi quelli relativi ai fondi speculativi e ai private equity, hanno stabilito principi e codici di pratiche migliori che possono integrare la legislazione UE e servirle da modello; che, oltre a soddisfare la legislazione dell'UE, le società e le associazioni di imprenditori dovrebbero essere incoraggiate ad aderire a tali codici sulla base del principio "comply or explain" ("conformarsi o giustificarsi") ; che i dettagli relativi alla conformità o alle giustificazioni dovrebbero essere resi pubblici e opportunamente valutati,
O. considerando che taluni prodotti non regolamentati ("over-the-counter" - OTC) potrebbero essere commercializzati attraverso sistemi di negoziazione più aperti o visibili al fine di aumentare la valutazione "markt-to-market" qualora possibile e dare un'indicazione dei potenziali cambi di proprietà; che un sistema di compensazione più generale per gli OTC sia attrattivo ai fini della supervisione e della valutazione dei rischi ma, al fine di garantire una parità di condizioni nel contesto globale, qualsiasi nuovo sistema deve essere introdotto su scala internazionale,
P. considerando il ruolo rivestito dalla sorveglianza e dall'informativa a livello settoriale nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e nella comprensione dell'impatto economico del private equity, e che per le società pubbliche e private sussiste già l'obbligo di consultare i dipendenti su questioni relative agli interessi di questi ultimi; che non si deve creare alcun squilibrio fra le comunicazioni commerciali richieste alle società con portafoglio private equity e quelle richieste ad altre società private,
Q. considerando che la legislazione relativa ai prodotti non sembra essere il tipo di regolamentazione adeguato ad affrontare questo settore innovativo,
R. considerando che un sito web "a sportello unico" per i codici di condotta sarebbe utile e dovrebbe essere introdotto nell'Unione europea e promosso a livello internazionale; che questo sito web dovrebbe includere un registro degli operatori del mercato che rispettano i codici di condotta, delle loro comunicazioni e delle spiegazioni per il mancato rispetto; che i motivi del mancato rispetto possono altresì costituire uno strumento di apprendimento;
S. considerando che si richiama l'attenzione sulla necessità di superare gli ostacoli alla distribuzione transfrontaliera degli investimenti alternativi mediante l'introduzione di un regime europeo di investimento privato per gli investitori istituzionali;
T. considerando che, nell'ambito dei private equity, i costi di qualsiasi obbligo di informativa supplementare, in particolare quando sia frequente, dovrebbe essere giustificati e proporzionati ai benefici che produce; che è necessario, in tutti gli ambiti, un miglior legame fra le retribuzioni e le prestazioni a lungo termine;
U. considerando che la condizione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, secondo cui nessuna proposta deve essere in preparazione, è pienamente soddisfatta;
1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 o 95 del trattato CE, in funzione dell'argomento, una proposta o proposte legislative sulla trasparenza dei fondi speculativi e dei private equity; chiede che tale/i proposta/e sia/siano elaborata/e alla luce delle discussioni interistituzionali e sulla base delle raccomandazioni dettagliate in appresso;
2. conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
3. ritiene che la/le proposta/e richiesta/e non abbia/abbiano incidenze finanziarie;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
- [1] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
- [2] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
- [3] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
- [4] GU L 372 del 31.12.1986, pag 1.
- [5] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
- [6] GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.
- [7] GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
- [8] GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35.
- [9] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
- [10] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
- [11] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38
- [12] GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.
- [13] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
- [14] GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
- [15] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
- [16] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
- [17] GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.
- [18] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
- [19] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
- [20] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
- [21] GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26
- [22] GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11.
- [23] GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.
- [24] GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 329.
- [25] IP/A/ECON/IC/2007-24.
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE CONCERNENTI LA SOSTANZA DELLE PROPOSTE RICHIESTE
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di proporre una direttiva o direttive che garantiscano uno standard comune di trasparenza e affrontino le questioni menzionate in appresso relative ai fondi speculativi (hedge funds) e ai private equity, fermo restando che la direttiva o le direttive dovranno consentire agli Stati membri, laddove necessario, una flessibilità sufficiente per il recepimento delle norme UE nei loro sistemi di diritto societario; parallelamente chiede alla Commissione di promuovere miglioramenti nella trasparenza sostenendo e monitorando l'evoluzione della autoregolamentazione già introdotta dai gestori dei fondi speculativi e dei private equity e dalle loro controparti, incoraggiando altresì gli Stati membri a sostenere questi sforzi con il dialogo e lo scambio di pratiche migliori.
Tenendo conto della mancanza di un'informativa al pubblico uniforme sui fondi sovrani, il Parlamento europeo accoglie con favore l'iniziativa del Fondo monetario internazionale di instaurare un gruppo di lavoro per elaborare un codice di condotta internazionale in materia di fondi sovrani e ritiene che tale codice di condotta rappresenterebbe un passo avanti nella demistificazione delle attività relative ai fondi sovrani; invita la Commissione a prendere parte a tale processo.
Sui fondi speculativi e i private equity
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare le opportune proposte legislative mediante revisione dell'acquis comunitario esistente, relativo ai diversi tipi di investitori e controparti, unitamente a una valutazione d'impatto e con la partecipazione dei settori interessati, al fine di studiare la possibilità di differenziare tra fondi speculativi, private equity e altri investitori, adattando o stabilendo regole che consentano una chiara conoscenza e una comunicazione tempestiva delle informazioni pertinenti e materiali, in modo da agevolare un processo decisionale di alta qualità e una comunicazione trasparente tra investitori e gestione societaria, nonché tra investitori e altre controparti; le proposte già esistenti dovrebbero essere attuate di conseguenza; invita la Commissione a studiare i modi per promuovere la visibilità e la comprensione del rischio, distinto dall'affidabilità creditizia; va prestata attenzione alla questione se le attuali e future direttive e le misure sulla trasparenza sono compromesse da un eccesso di clausole di esclusione della responsabilità nei contratti.
La nuova legislazione dovrebbe imporre agli azionisti di notificare agli emittenti la quota dei loro diritti di voto risultanti da un'acquisizione o da una cessione di azioni, qualora tale quota raggiunga, superi o sia inferiore alle soglie specifiche, che partono dal 3% invece che dal 5%, come indicato nella direttiva 2004/109/CE; essa dovrebbe altresì obbligare i fondi speculativi e i private equity, nella misura in cui tali categorie di investitori possono essere differenziate dalle altre, a notificare e illustrare, nei confronti delle società di cui acquisiscono o possiedono azioni, degli investitori al dettaglio e istituzionali, degli intermediari principali e dei supervisori, la loro politica in materia di investimenti e i rischi associati.
Queste proposte dovrebbero essere basate su un esame dell'attuale legislazione comunitaria, effettuato al fine di accertare in che misura le attuali norme sulla trasparenza sono applicabili alla situazione specifica dei fondi speculativi e dei private equity.
In relazione alle suddette proposte legislative, la Commissione dovrebbe in particolare:
– analizzare la possibilità di termini contrattuali, applicabili a investimenti alternativi, che prevedano una chiara comunicazione e gestione dei rischi, nonché misure da adottare in caso di superamento delle soglie, una descrizione chiara dei periodi di lock-up e condizioni esplicite in materia di cancellazione e conclusione del contratto;
– esaminare la questione del riciclaggio di denaro sporco nel contesto dei fondi speculativi e dei private equity;
– studiare le possibilità di armonizzare le norme e raccomandazioni per i fondi speculativi e, secondo i casi, dei private equity volte alla registrazione e identificazione degli azionisti oltre una certa quota, nonché alla comunicazione delle loro strategie e intenzioni (tenendo conto della necessità di evitare un flusso eccessivo di informazioni);
– studiare la necessità e i modi per obbligare gli intermediari a consentire agli azionisti originari di partecipare attivamente alle votazioni alle assemblee generali degli azionisti e garantire che le istruzioni di voto siano rispettate dai votanti per procura e che siano rese note le politiche di voto degli azionisti identificati:
– stabilire, unitamente al settore, un codice di pratiche migliori circa i modi per riequilibrare l'attuale struttura di governance societaria, al fine di rafforzare l'orientamento a lungo termine e scoraggiare incentivi finanziari o di altro genere all'assunzione di rischi eccessivi a breve termine e a un comportamento irresponsabile;
– introdurre norme che consentano una piena trasparenza dei sistemi di remunerazione dei manager, incluse le stock-options, mediante approvazione formale da parte dell'assemblea generale degli azionisti della società.
Sui fondi speculativi in particolare
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di stabilire norme atte a promuovere la trasparenza delle politiche di voto dei fondi speculativi, basandosi sul fatto che i destinatari delle norme comunitarie dovrebbero essere i gestori di tali fondi; queste norme potrebbero anche includere un sistema di identificazione degli azionisti a livello comunitario; le proposte già esistenti dovrebbero essere applicate di conseguenza.
In relazione alla/e suddetta/e proposta/e legislativa/e, la Commissione dovrebbe in particolare:
– analizzare gli effetti della concessione di titoli in prestito e della votazione sulle azioni prese in prestito, tenendo conto di migliori principi di regolamentazione;
– esaminare se i requisiti in materia di informazione sono applicabili anche agli accordi di cooperazione tra diversi azionisti e alle acquisizioni indirette dei diritti di voto mediante accordi di opzioni.
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Sui private equity in particolare
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di proporre norme che vietino agli investitori di "saccheggiare" società (il cosiddetto"asset stripping"), abusando quindi del loro potere finanziario in un modo che, nel lungo termine, comporta unicamente svantaggi per la società acquisita, senza avere impatti positivi sul suo futuro e sugli interessi dei dipendenti, dei creditori e dei partner commerciali; la Commissione dovrebbe inoltre studiare norme comuni che garantiscano la salvaguardia dell'integrità del capitale delle società; parallelamente, il Parlamento europeo chiede altresì alla Commissione di esaminare se gli Stati membri hanno introdotto misure volte a contrastare l'asset stripping.
In relazione alla/e suddetta/e proposta/e legislativa/e, la Commissione dovrebbe esaminare i modi per affrontare le questioni che sorgono allorché le banche prestano enormi quantità di denaro agli acquirenti, inclusi i private equity, respingendo in seguito qualsiasi responsabilità riguardo all'utilizzazione del denaro o alla provenienza del denaro utilizzato per rifondere il prestito, tenendo presente che questi punti restano in definitiva responsabilità del debitore e che i requisiti in materia di capitali per rischi comparabili devono essere gli stessi nell'intero sistema finanziario.
Il Parlamento europeo chiede altresì alla Commissione di esaminare se la direttiva sui trasferimenti di imprese[1] deve essere adeguata alla specifica situazione delle acquisizioni con indebitamento.
Traduzione esterna
- [1] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
MOTIVAZIONE
La relazione d’iniziativa del Parlamento sulla trasparenza dei fondi che si avvalgono di strumenti di investimento alternativi segna l’inizio del dibattito legislativo su questo tema nell’Unione europea.
Mentre i problemi relativi agli hedge fund e al private equity venivano discussi al livello politico più alto, come il vertice del G8 e l’Ecofin, la Commissione si è rifiutata fin dal principio di esaminare con la dovuta attenzione questa serie di temi con possibili conseguenze normative.
Il 25 febbraio 2008 la commissione giuridica del Parlamento ha svolto un’audizione dal titolo “La trasparenza degli investitori istituzionali”. In conclusione è stato possibile constatare che le parti coinvolte ritengono assolutamente necessari i provvedimenti a favore di una maggiore trasparenza degli strumenti di investimento alternativi. Anche chi si oppone alle misure legislative riconosce i vantaggi di una regolamentazione comune, a patto che questa non intervenga in modo eccessivamente restrittivo sulla libertà d’azione degli istituti finanziari.
Senza incidere negativamente sull’attività e sull’evoluzione del mercato, la commissione giuridica ritiene che sia possibile incrementare la trasparenza attraverso gli strumenti del diritto societario, soprattutto nel rapporto tra hedge fund e private equity e le aziende di cui i fondi detengono quote, nell’interesse di tutti.
La commissione prende atto del fatto che le aziende e le associazioni hanno elaborato studi sulle buone prassi imprenditoriali e adottato volontariamente codici di condotta, reagendo a una buona parte dei problemi esistenti. A titolo esemplificativo si possono citare la relazione dell’Hedge Fund Working Group[1] e il codice della Private Equity and Venture Capital Association[2], che possono fungere da modello per il legislatore ma che non sostituiscono un intervento normativo per i casi che superano la cattiva condotta. Una legislazione oculata può agevolare l’attività dei gestori di hedge fund e private equity che già si attengono volontariamente alle buone prassi commerciali.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (28.5.2008)
destinato alla commissione giuridica sulla trasparenza degli investitori istituzionali(2007/2239(INI))Relatrice per parere (*):Sharon Bowles(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. accoglie con favore i risultati degli studi sui fondi speculativi, di private equity e sulla trasparenza commissionati dalla commissione per i problemi economici e monetari;
2. riconosce che miglioramenti nella trasparenza, volti in particolare a promuovere una maggiore comprensione e una migliore visibilità del rischio, per esempio dei prodotti finanziari complessi, possono svolgere un ruolo significativo, anche al fine di garantire la stabilità dei mercati finanziari - tenendo presente l'attuale turbolenza finanziaria -ma rileva che la trasparenza integra ma non sostituisce la dovuta diligenza;
3. fa presente che la mancanza della dovuta diligenza da parte degli investitori non può essere contrastata soltanto da una maggiore trasparenza; sottolinea che la trasparenza contribuisce a una migliore comprensione dei prodotti finanziari complessi;
4. riconosce che i fondi speculativi e di private equity sono strumenti di investimento distinti che differiscono per quanto riguarda la natura dell'investimento e la strategia di investimento;
5. sottolinea che la trasparenza mirata è uno strumento essenziale per la gestione del rischio per tutte le parti interessate grazie al quale tutti i partecipanti al mercato possono ricevere le informazioni che necessitano come base per le loro decisioni; sottolinea che sono necessari livelli progressivi di trasparenza: per il pubblico è importante conoscere gli obiettivi, per gli investitori sono importanti la natura dettagliata, la valutazione e il rischio degli investimenti, mentre i supervisori devono avere un panorama completo delle posizioni, delle strategie, della gestione del rischio, dei controlli relativi agli abusi di mercato e di altre procedure di conformità, fatto salvo un livello adeguato di riservatezza; suggerisce che dovrebbero essere evitati gli effetti negativi della trasparenza, come il comportamento gregario ("herding"), per cui le strategie d'investimento vengono svelate ai concorrenti, e promossi gli effetti positivi, ad esempio evitando di ipotizzare scenari pessimistici;
6. osserva l'esperienza degli Stati Uniti, dove la legislazione sulla libertà di informazione è stata usata dalla concorrenza per ottenere dettagli relativi a fondi di investimento a un livello riservato agli investitori, compromettendo gli investitori e il fondo stesso;
7. ritiene che taluni prodotti non regolamentati ("over-the-counter" - OTC) dovrebbero essere commercializzati attraverso sistemi di negoziazione più aperti o visibili al fine di aumentare la valutazione "markt-to-market" qualora possibile e dare un'indicazione dei potenziali cambi di proprietà; ritiene che un sistema di compensazione più generale per gli OTC sia attrattivo ai fini della supervisione e della valutazione dei rischi ma, al fine di garantire una parità di condizioni nel contesto globale, qualsiasi nuovo sistema deve essere introdotto su scala internazionale;
8. mette in guardia dall'attuazione di termini contrattuali volti a imporre limitazioni del rischio, che porterebbero a una regolamentazione dei prodotti interferendo con l'innovazione finanziaria nonché con la scelta degli investitori;
9. rileva la necessità di superare la frammentazione nel quadro normativo e quindi gli ostacoli alla distribuzione transfrontaliera di investimenti alternativi attraverso la costituzione di un regime europeo di investimenti privati;
10. sottolinea il ruolo rivestito dalla sorveglianza e dall'informativa a livello settoriale nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e nella comprensione dell'impatto economico del private equity, e che per le società pubbliche e private sussiste fin d'ora l'esigenza di consultare i dipendenti su questioni relative agli interessi di questi ultimi; evidenzia che non si deve creare alcun squilibrio fra le comunicazioni commerciali richieste alle società con portafoglio private equity e quelle richieste ad altre società private;
11. osserva che alcuni casi clamorosi verificatisi in relazione all'attività di società rinomate hanno richiamato l'attenzione del pubblico sui fondi speculativi ("hedge funds") e di "private equity"; riconosce che sia i fondi speculativi che quelli di "private equity" stanno reagendo alle critiche con proposte di autoregolamentazione che si basano sul principio "comply or explain" (principio che impone di giustificare i comportamenti che si discostano dalle norme fissate); ritiene che questi codici (che costituiscono un complemento autonomo alla legislazione) debbano essere adottati rapidamente e diffondersi globalmente ma che si debba prevedere un tempo sufficiente affinché i loro effetti possano essere analizzati;
12. è convinto che gli orientamenti volontari testati offrano una base migliore per far fronte a un'ampia gamma di complessità e circostanze almeno fino a quando siano stati testati nella pratica; propone la creazione e la promozione a livello internazionale di un sito web "a sportello unico" per i codici di condotta comunitari; suggerisce che tale sito includa un registro delle società che si attengono ai codici di condotta, le loro comunicazioni e i motivi del mancato rispetto; rileva che i motivi del mancato rispetto possono rappresentare uno strumento di apprendimento; è consapevole del fatto che la questione del controllo adeguato ed efficace dei codici di condotta rimane aperta e deve essere affrontata;
13. riconosce la mancanza di un'informativa al pubblico uniforme sui fondi sovrani e accoglie con favore l'iniziativa del Fondo monetario internazionale di instaurare un gruppo di lavoro per elaborare un codice di condotta internazionale in materia di fondi sovrani; ritiene che tale codice di condotta rappresenterebbe un passo avanti nella demistificazione delle attività relative ai fondi sovrani; invita la Commissione a prendere parte a tale processo;
14. riconosce che i fondi speculativi onshore dell'UE, i gestori dei fondi speculativi e le società di "private equity" sono soggetti alla legislazione in vigore, in particolare per quanto concerne gli abusi di mercato, e che la regolamentazione si applica loro indirettamente, attraverso le controparti e in caso di vendita dei relativi investimenti in prodotti regolamentati; rammenta, in particolare, che le banche che finanziano i fondi speculativi e di private equity sono anch'esse regolate dal diritto comunitario per quanto riguarda, tra l'altro, l'adeguatezza del capitale, i conflitti di interesse, i sistemi e i controlli; rileva inoltre che i rapporti d'affari delle banche con società di fondi speculativi e di private equity garantiscono alle stesse il potere considerevole di richiedere e ottenere dai propri clienti tutte le informazioni che ritengono necessarie per assolvere il proprio ruolo;
15. rileva che il legame fra i fondi speculativi e le loro controparti si è manifestato attraverso le operazioni di riduzione dell'indebitamento messe in atto nel corso delle recenti turbolenze finanziarie; fa presente che le partecipazioni azionarie sono soggette ai consueti obblighi di comunicazione; riconosce che i gestori degli investimenti hanno una responsabilità fiduciaria verso gli investitori e che dovrebbero esercitare il diritto di voto nell'interesse di tali investitori, tenendo conto del mandato di investimento dell'organismo di investimento; rileva che gli istituti che concedono azioni in prestito dovrebbero tenere debitamente conto delle possibilità e delle modalità di utilizzo di tali azioni, inclusa la votazione;
16. è del parere che qualsiasi indagine sull'eventualità di un sistema di identificazione degli azionisti a livello comunitario dovrebbe includere un'analisi costi-benefici sugli obblighi di informativa supplementari allo scopo di evitare un eccesso di informazioni;
17. nell'interesse di assicurare parità di condizioni, ritiene inappropriata la discriminazione fra i diversi investitori;
18. rileva che, nell'ambito dei fondi di private equity, i costi di qualsiasi obbligo di informativa supplementare, in particolare quando sia frequente, dovrebbe essere giustificati e proporzionati ai benefici che produce; ritiene che sia necessario, in tutti gli ambiti, un miglior legame fra le retribuzioni e le prestazioni a lungo termine;
19. accoglie con favore la proposta dell'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli (IOSCO) relativa alla valutazione dei portafogli di fondi speculativi e ne attende l'ampia introduzione; rileva che la valutazione degli attivi non liquidi è attualmente in corso;
20. riconosce che né i fondi speculativi né quelli di private equity hanno causato l'attuale turbolenza finanziaria; sostiene il consenso internazionale espresso dalla Commissione, dagli Stati membri, dalla Banca centrale europea, dal Forum di stabilità finanziaria, dall'IOSCO e da altri secondo cui occorre tempo per comprendere appieno le cause e gli effetti della turbolenza dei subprime e che una risposta legislativa affrettata costituirebbe un errore; constata, tuttavia, una mancanza di comprensione relativa a prodotti complessi e al rating e che misure per garantire una migliore comprensione, visibilità dei processi e annotazione dei diversi tipi di rischio, quali la liquidità e la complessità nonché l'affidabilità ai fini del credito, dovrebbero essere sviluppate al più presto;
21. ritiene che, per quanto riguarda i nuovi prodotti, l'innovazione sia importante e non debba essere indebitamente ostacolata; rileva che i principi della "persona prudente", del controllo e della diligenza degli investitori nonché della visibilità del rischio siano più importanti rispetto a un sistema di registrazione;
22. rileva che gli Stati membri dispongono di misure, o possono attuarle, per contrastare l'"asset stripping", per quanto riguarda gli obblighi degli amministratori, e che non esistono prove riguardo alla maggiore efficacia di una misura comunitaria secondo tali condizioni;
23. non è favorevole allo sviluppo di atti normativi a sé stanti che interessano i fondi speculativi e di private equity ma ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare adeguamenti necessari alla normativa esistente; ritiene che qualsiasi modifica debba essere universale e non debba essere ingiustamente discriminatoria; sostiene fermamente una migliore regolamentazione e ritiene che l'armonizzazione dovrebbe attuarsi soltanto nell'evenienza di un comprovato fallimento del mercato;
24. ritiene poco pratico e controproducente, in termini di incoraggiamento all'investimento, dividere artificialmente le categorie di investitori privati in azioni;
25. raccomanda che i fondi speculativi che attraggono l'investimento da parte di investitori al dettaglio siano limitati a un settore definito e a un profilo di rischio formulato nonché venduti attraverso operatori specificatamente autorizzati per le loro qualifiche tecniche, capacità di consulenza e rettitudine etica;
26. rileva che la concessione di titoli azionari in prestito finalizzata unicamente all'esercizio del voto sulle azioni prese in prestito o sulle opzioni è una cattiva prassi in mancanza di procedure di comunicazione dei diritti di voto acquisiti attraverso le azioni prese in prestito o le opzioni; esorta la Commissione ad esaminare ulteriormente l'elaborazione di una raccomandazione che permetta a quanti prestano le azioni di esercitare il voto, attraverso il ritiro o in altro modo nonché a garantire che le politiche di voto di investitori istituzionali siano comunicate.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
19.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 2 10 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Dragoş Florin David, Harald Ettl, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Poul Nyrup Rasmussen, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan |
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
26.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg |
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