RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte

8.7.2008 - (COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: József Szájer

Procedura : 2008/0032(COD)
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A6-0301/2008
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A6-0301/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte

(COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0071),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55, 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 95, 152, paragrafo 4, lettere a) e b), 175, paragrafo 1 e 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0065/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0301/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1.3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Direttiva 1999/5/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. In caso di carenza di norme armonizzate per quanto riguarda i requisiti essenziali, la Commissione può [...] pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee delle linee guida sull'interpretazione delle norme armonizzate o le condizioni alle quali il rispetto di tale norma solleva una presunzione di conformità. [...] La Commissione può anche ritirare norme armonizzate pubblicando un avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate in conformità della procedura della regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15."

Motivazione

Le correzioni di norme armonizzate sono misure quasi legislative e l'articolo 5, paragrafo 3 deve essere pertanto adattato al PRC.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1.5 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2001/20/CE

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

 

"3. La Commissione adotta e, se del caso, rivede, i principi di buona pratica clinica e le linee guida dettagliate conformi a tali principi […] per tener conto dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico […].

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3."

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1.7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/42/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1bis) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione [...] può altresì adottare tutte le misure appropriate richieste per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva, comprese misure necessarie per assicurare la cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate in conformità della procedura della regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3."

Motivazione

In considerazione del carattere generico delle competenze esecutive attribuite alla Commissione, l'articolo 8, paragrafo 2, deve altresì fare riferimento alla PRC.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2.3 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2037/2000

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Dal 1° gennaio 2004 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di idroclorofluorocarburi verso Stati non parti del protocollo. La Commissione [...] esamina la succitata data alla luce degli sviluppi internazionali pertinenti nell'ambito del protocollo e la modifica se del caso.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3."

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2.6 – punto 1

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il 1º maggio 2008 la Commissione stabilisce le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere b), c) e d), per:

2. Entro il 1º maggio 2008 la Commissione stabilisce le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere b), c) e d), per:

a) l'attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

a) l'attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

b) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II;

b) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II;

c) l’interpretazione della definizione che figura all’articolo 3, punto 3;

c) l’interpretazione della definizione che figura all’articolo 3, punto 3;

d) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III;

d) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III;

e) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l’attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

e) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l’attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

 

(L'emendamento è inteso a precisare che l'ultimo comma si riferisce alle lettere da a) ad e))

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato - sezione 3.1 - paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 2494/95

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2494/95, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le regole da seguire per garantire la comparabilità degli IPCA, nonché per preservarne e rafforzarne l’affidabilità e la pertinenza. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2494/95 integrandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2494/95, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le regole da seguire per garantire la comparabilità degli IPCA, nonché per preservarne e rafforzarne l’affidabilità e la pertinenza. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2494/95 integrandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2494/95 non si oppongono all'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato CE, ai sensi del quale la Banca Centrale Europea viene consultata in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze.

Motivazione

L'articolo 105, paragrafo 4, del trattato CE è alla base dell'obbligo di consultare la Banca Centrale Europea (BCE) in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze. Nel suo parere, la BCE ritiene che tale obbligo riguardi in particolare le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 202 CE, il legislatore non può imporre nessuna altra condizione all'esercizio, da parte della Commissione, delle proprie competenze esecutive, che non siano quelle decise in comitatologia. Per tali ragioni, l'atto legislativo non deve contenere nessuna disposizione riguardante la consultazione della BCE, allorché la Commissione adotta misure di esecuzione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato - sezione 3.1 - paragrafo 3

Regolamento (CE) n. 2494/95

Articolo 5 - paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta le misure di applicazione del presente regolamento necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l’affidabilità e la pertinenza, previa consultazione della BCE. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

3. La Commissione adotta le misure di applicazione del presente regolamento necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l’affidabilità e la pertinenza. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Motivazione

L'articolo 105, paragrafo 4, del trattato CE è alla base dell'obbligo di consultare la Banca Centrale Europea (BCE) in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze. Nel suo parere la BCE ritiene che tale obbligo riguardi in particolare le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 202 CE, il legislatore non può imporre nessuna altra condizione all'esercizio, da parte della Commissione, delle sue competenze esecutive, che non siano quelle decise in comitatologia. Per tali ragioni, l'atto legislativo non deve contenere nessuna disposizione riguardante la consultazione della BCE, allorché la Commissione adotta misure di esecuzione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato - sezione 3.3 - paragrafo 3

Regolamento (CE) 1165/98

Articolo 17 - paragrafi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di cui alle lettere h) e i) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Le misure di cui alla lettera i) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere da a) a g) e da j) ad l), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Le misure di cui alle lettere da a) a h) e da j) ad l), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Motivazione

L'articolo 17, lettera h), attribuisce alla Commissione il potere di concedere deroghe e di stabilire periodi transitori, che sono una condizione preliminare per concedere le deroghe agli Stati membri. Dal momento che un periodo transitorio è normalmente una misura di portata generale, come lo sono anche le deroghe specifiche, tale competenza deve essere sottoposta alla PRC.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato - sezione 4.1 - paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 2195/2002

Articoli 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

La Commissione adotta le misure necessarie alla revisione del CPV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

La Commissione adotta le misure necessarie alla revisione del CPV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio (*) (in appresso “il comitato”).

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio (*) (in appresso “il comitato”).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

 

Motivazione

In tal caso il riferimento alla procedura d'urgenza non è necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4.2 – paragrafo 2 – lettera a

Direttiva 2004/17/CE

Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.

La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.

Motivazione

La riduzione dei limiti di tempo non è in questo caso necessaria e dovrebbe pertanto essere soppressa.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4.2 – paragrafo 2 – lettera b

Direttiva 2004/17/CE

Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le soglie di cui all’articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.

In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le soglie di cui all’articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.

Motivazione

La riduzione dei limiti di tempo non è in questo caso necessaria e dovrebbe pertanto essere soppressa.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4.2 – paragrafo 3

Direttiva 2004/17/CE

Articolo 70 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 3.

Motivazione

Il riferimento alla procedura d'urgenza non è in questo caso necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato - sezione 4.3 - paragrafo 2 - lettera a

Direttiva 2004/18/CE

Articolo 78 - paragrafo 1 - comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7 ogni due anni dal 30 aprile 2004 e procede, se necessario, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.

La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7 ogni due anni dal 30 aprile 2004 e procede, se necessario, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 77, paragrafo 3.

Motivazione

La riduzione dei limiti di tempo non è in questo caso necessaria e dovrebbe pertanto essere soppressa.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato - sezione 4.3 - paragrafo 2 - lettera b

Direttiva 2004/18/CE

Articolo 78 - paragrafo 2 - comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3.

Motivazione

La riduzione dei limiti di tempo e il riferimento alla procedura d'urgenza non sono in questo caso necessari e dovrebbe pertanto essere soppressi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 315/93

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini “all’articolo 8” sono sostituiti da “all’articolo 8, paragrafo 2”.

(2) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/314/CEE, i motivi forniti dallo Stato membro, di cui al paragrafo 1, esprime immediatamente il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.2 – punto 2

Direttiva 93/74/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) All'articolo 8, paragrafo 2, i termini “all’articolo 9” sono sostituiti da “all’articolo 9, paragrafo 2”.

(2) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione avvia quanto prima la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, onde adottare le eventuali misure appropriate per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale."

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.2 – punto 3

Direttiva 93/74/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi."

 

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.3 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 96/23/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) All'articolo 29, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione approva detto piano secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, possono essere ammesse garanzie alternative a quelle derivanti dall'applicazione della presente direttiva."

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.4 – punto 7

Regolamento (CE) n. 258/97

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) All'articolo 12, paragrafo 2, i termini “all’articolo 13” sono sostituiti da “all’articolo 13, paragrafo 2”.

(7) L'articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione esamina quanto prima, nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le misure necessarie per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di queste misure."

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.5 – punto 3 – lettera a

Decisione 2119/98/CE

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi."

 

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) Al paragrafo 6, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

"- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

 

modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possano essere decise dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

 

tuttavia, la designazione "amido(i)" che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;"

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;

"- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 4;

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3;

tuttavia, la designazione «amidi modificati» che figura all’allegato II deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;”

tuttavia, la designazione «amidi modificati» che figura all’allegato II deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;”

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 6 – paragrafo 11 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

“Fatto salvo il secondo comma, l’allegato III bis può essere modificato dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare emesso sulla base dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 4”.

“Fatto salvo il secondo comma, l’allegato III bis può essere modificato dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare emesso sulla base dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3”.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 12 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

 

"Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, esse sono stabilite dalla Commissione.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3”.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

soppresso

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

 

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

 

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.7 – punto 2

Direttiva 2001/37/CE

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei metodi di misurazione di cui all’articolo 4, nonché delle definizioni ad essi relative è deciso dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

1. L’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei metodi di misurazione di cui all’articolo 4, nonché delle definizioni ad essi relative è deciso dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.7 – punto 3

Direttiva 2001/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

 

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.8 – punto 2

Direttiva 2001/95/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

“La Commissione adatta i requisiti specifici di tale obbligo di informazione che figurano nell’allegato I. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5.”

“La Commissione adatta i requisiti specifici di tale obbligo di informazione che figurano nell’allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4.”

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.8 – punto 3

Direttiva 2001/95/CE

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

“Le procedure particolareggiate concernenti il RAPEX figurano nell’allegato II. Esse sono adattate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5."

3. “Le procedure particolareggiate concernenti il RAPEX figurano nell’allegato II. Esse sono adattate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4."

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.8 – punto 4

Direttiva 2001/95/CE

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

 

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.10 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2. Le modalità di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo, sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. La Commissione può concedere deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3."

"2. Le modalità di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo, sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. La Commissione può concedere deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3."

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.10 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) All'articolo 29, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

 

"4. I prodotti di cui agli allegati VII e VIII, ad eccezione dei prodotti tecnici, devono provenire da impianti compresi in un elenco comunitario redatto dalla Commissione sulla base di una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo alla Commissione, attestante che l'impianto è conforme ai requisiti comunitari ed è soggetto a controlli da parte di un servizio d'ispezione ufficiale nel paese terzo.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.”

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.10 – punto 20 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Allegato VIII – capitolo IV – parte A – punto 3 – lettera a – punto ii – trattino 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-i) Al punto 3, lettera a), punto ii), il quinto trattino è sostituito dal seguente:

 

"qualsiasi altro trattamento stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.”

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.11 – punto 1

Direttiva 2002/98/CE

Articolo 28 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

 

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.11 – punto 2 – lettera c

Direttiva 2002/98/CE

Articolo 29 – nuovi commi

 

Testo della Commissione

Emendamento

I requisiti tecnici di cui alle lettere a), h) e i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

I requisiti tecnici di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 5 per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere b), c) e d).”

Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 5, per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere b), c) e d).”

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ove del caso, a seguito del progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico, la Commissione può adeguare le condizioni di cui all’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

5. Ove del caso, a seguito del progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico, la Commissione può adeguare le condizioni di cui all’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, la Commissione può istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

3. Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, la Commissione può istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare modifiche dell’allegato III per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

6. La Commissione può adottare modifiche dell’allegato III per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 21 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato II.

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato II.

L’allegato II può essere modificato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

L’allegato II può essere modificato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) È aggiunto il paragrafo 4:

soppresso

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

 

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

 

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.13 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2065/2003

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Un elenco dei prodotti primari autorizzati nella Comunità con l'esclusione di tutti gli altri e destinati ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati è compilato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.”

Emendamento  42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.13 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2065/2003

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) L’articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Successivamente alla compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 1, prodotti primari possono essere inseriti in tale elenco. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.”

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.13 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2065/2003

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) L’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

" 3. Se necessario, dopo aver richiesto l'assistenza tecnica e scientifica dell'Autorità, la Commissione adotta criteri di qualità per i metodi analitici convalidati proposti conformemente al punto 4 dell'allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare[...].

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.”

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.13 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2065/2003

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le modifiche all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, previa consultazione dell’Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica.

2. Le modifiche all'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione previa consultazione dell'Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento  45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.15 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L’articolo 9, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione [...]. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.”

Emendamento  46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.15 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 28 – nuovi paragrafi

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I requisiti tecnici di cui alle lettere a), b), c), f), g) e i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.

1. I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.

2. I requisiti tecnici di cui alle lettere d), e) e h), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 29, paragrafo 5 per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere d) ed e).

2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 29, paragrafo 5, per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere d) ed e).

Emendamento  47

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.15 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 29 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

 

Emendamento  48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.16 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 882/2004

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L’articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

 

"5. È predisposto e aggiornato dalla Commissione un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

 

La frequenza e la natura di tali controlli sono stabilite secondo la stessa procedura. Nel contempo le tasse relative a tali controlli possono essere fissate secondo la stessa procedura."

Emendamento  49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.16 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 882/2004

Articolo 32 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L’articolo 32, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

 

"6. Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori comunitari di riferimento possono essere stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.”

Emendamento  50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.16 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 882/2004

Articolo 33 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) L’articolo 33, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

 

"6. Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.”

Emendamento  51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 5 – paragrafo 1 - nuovi commi

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure specifiche di cui alla lettera m) sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Le misure specifiche di cui alla lettera m) sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Le misure specifiche di cui alle lettere f), g), h), i), j), k), l) e n), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure specifiche di cui alle lettere da a) ad l) e n), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure specifiche di cui alle lettere da a) a e), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

 

Emendamento  52

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può modificare le direttive specifiche esistenti sui materiali e oggetti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

2. La Commissione può modificare le direttive specifiche esistenti sui materiali e oggetti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Emendamento  53

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L’autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

3. L’autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è adottata dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Emendamento  54

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

La misura specifica finale relativa alla modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione è adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 23, paragrafo 5.

6. La misura specifica finale relativa alla modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione è adottata dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 23, paragrafo 5.

Emendamento  55

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

 

Emendamento  56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6.4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/36/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1, la Commissione può:

 

a) conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, prendere opportune misure per agevolare l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5, provvedendo ad esempio a:

 

[...]

 

- specificare il contenuto delle ispezioni a terra e le relative procedure;

 

- stabilire il formato per la registrazione e la diffusione delle informazioni.

 

b) adottare le misure seguenti:

 

- redigere l'elenco delle informazioni da raccogliere;

 

- costituire o sostenere organismi idonei a gestire gli strumenti necessari per la raccolta e lo scambio delle informazioni.

 

Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura regolamentare con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 4."

Motivazione

Redigere l'elenco delle informazioni da raccogliere e costituire o sostenere organismi idonei sono misure di applicazione generale che rientrano nei criteri della PRC.

Emendamento  57

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6.6 – paragrafo -1 (nuovo)

Direttiva 2004/54/CE

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"Entro il [...] la Commissione pubblica una relazione sulle prassi seguite negli Stati membri. Se necessario, la Commissione presenta proposte di una metodologia dell'analisi dei rischi comune e armonizzata. Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo, di cui all'articolo 17, paragrafo 3."

Motivazione

Le misure riguardanti l'adozione di una metodologia comune dell'analisi dei rischi comune e armonizzata dovrebbero essere adottate conformemente alla PRC.

Emendamento  58

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6.7 – paragrafo -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2111/2005

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"La Commissione adotta le modalità di definizione dei diritti della difesa. Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura regolamentare con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Motivazione

La PRC deve essere applicata per l'adozione delle misure relative ai diritti della difesa.

Emendamento  59

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6.7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2111/2005

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Se necessario, la Commissione [...] adotta le misure di esecuzione per definire le modalità delle procedure di cui nel presente capitolo."

Motivazione

A seguito dell'introduzione di varie procedure agli articoli 3, 4, 5 e 7, il riferimento generale alla procedura regolamentare all'articolo 8 può essere fuorviante e deve pertanto essere soppresso.

MOTIVAZIONE

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006[2]. L’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata ha introdotto la nuova “procedura di regolamentazione con controllo” per l’adozione delle misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di codecisione, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

A seguito dell’esame della normativa esistente e delle procedure operanti[3], la Commissione europea ha presentato, tra le altre, la proposta in oggetto, concernente 46 atti legislativi che devono essere adeguati alla nuova procedura di regolamentazione con controllo (PRC).

Nella sua decisione del 12 dicembre 2007, la Conferenza dei presidenti ha incaricato la commissione giuridica di occuparsi di tale adeguamento alla procedura di comitatologia, designando le commissioni specializzate come commissioni per parere. Il 15 gennaio 2008 la Conferenza dei presidenti di commissione ha concordato le modalità di cooperazione tra la commissione JURI e le altre commissioni interessate.

Il relatore ha proposto alle altre commissioni di adottare i pacchetti di adeguamento quanto prima possibile, affinché la procedura di regolamentazione con controllo inizi ad applicarsi all’acquis esistente prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona (il quale contiene importanti disposizioni sugli atti delegati, che sostituiranno la procedura di regolamentazione con controllo, ma che richiederanno un po’ di tempo per essere adottati mediante la procedura di codecisione). La presente relazione contiene vari emendamenti suggeriti da altre commissioni nei loro pareri, ricevuti sotto forma di lettere, nonché emendamenti relativi ai fascicoli della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

On. József Szájer

ASP 12E25

Caro relatore,

la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) ha esaminato la quarta "proposta omnibus"[1]. Abbiamo constatato che i punti 3.1 e 3.3 rientrano nelle nostre competenze.

Punto 3.1 Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995 concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

Nel regolamento (CE) n. 2494/95 figurano sei disposizioni che conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione, tutte attualmente soggette alla procedura di regolamentazione. La proposta di allineamento sottopone tre di queste competenze alla procedura di regolamentazione con controllo e altre tre alla procedura di regolamentazione. In linea di massima, la scelta effettuata sembra la più adeguata dato che, dal punto di vista giuridico, non sussiste motivo per contestare l'allineamento proposto.

È stato tuttavia individuato un problema diverso per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 3. Vi si stabilisce infatti che la Banca centrale europea (BCE) deve essere consultata prima che la Commissione adotti misure di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 202 CE, un atto legislativo non può imporre alla Commissione condizioni diverse da quelle previste dalla decisione sulla comitatologia, che non prevede la consultazione della BCE. Pertanto, il testo dovrebbe essere modificato affinché sia chiaro che la consultazione della BCE non è una condizione per l'adozione di misure di esecuzione.

Tuttavia, nel suo parere (GU C 117 del 14 maggio 2008, pag. 1), la BCE sostiene che l'articolo 105, paragrafo 4, può essere applicato alle misure di esecuzione. Ciò significherebbe che già il trattato impone l'obbligo di consultare la BCE. Se quanto sostiene la BCE deve essere accettato, dal punto di vista giuridico sarebbe più coerente che l'atto legislativo non contenesse disposizioni sulla consultazione della BCE. È perciò necessario sopprimere la frase riguardante la consultazione della BCE.

Auspichiamo pertanto che sia soppressa la parte dell'articolo 5, paragrafo 3, che si riferisce a una consultazione della BCE e che sia aggiunta la frase seguente al punto 3.1, riguardante il regolamento (CE) n. 2495/95:

"Le disposizioni del regolamento (Ce) n. 2494/95 non riguardano l'articolo 105, paragrafo 4, del trattato CE, ai sensi del quale la BCE deve essere consultata su qualsiasi atto comunitario proposto nei settori di sua competenza."

Punto 3.3. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali

La proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1165/98 riguarda 12 competenze specificate all'articolo 17. L'allineamento è opportuno per le dieci competenze sottoposte alla procedura di regolamentazione con controllo e per una delle due competenze sottoposte alla procedura di regolamentazione.

È tuttavia necessario modificare l'articolo 17, lettera h), che consente alla Commissione di adottare decisioni sui periodi transitori e le deroghe durante tali periodi. Tale competenza è sottoposta alla procedura di regolamentazione. L'adozione di un periodo transitorio deve tuttavia essere considerata come una modifica degli elementi del regolamento e, pertanto, essere sottoposta alla procedura di regolamentazione con controllo. Sarebbe possibile separare la competenza di adottare decisioni sulle deroghe da tale competenza e lasciare che essa rientri nella procedura di regolamentazione.

Dal punto di vista della qualità legislativa della redazione dell'atto e della sua chiarezza, la proposta contiene una serie di problemi.

· Innanzitutto, l'articolo 17 è formulato come se le competenze fossero esempi di competenze e la Commissione potesse disporre anche di altre competenze. Per queste ultime non è tuttavia prevista nessuna procedura. Dovrebbe essere chiarito se ci saranno altre competenze generali non specificate. Se tale non è il caso, all'articolo 17, le parole "in particolare" dovrebbero essere soppresse.

· In secondo luogo, le competenze vengono conferite non solo nella parte centrale del testo, ma anche negli allegati, fatto che complica l'individuazione di tutte le competenze conferite alla Commissione. Infine, l'articolo 17 dovrebbe informare che la competenza in questione è ulteriormente specificata negli allegati (di preferenza, indicando di quali precise competenze degli allegati si tratta).

· In terzo luogo, una delle competenze, la prima che figura all'allegato A, sembra definita solo nell'allegato. Se tale competenza non corrisponde a nessuna delle competenze ai sensi dell'articolo 17, essa dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle competenze specifiche, in tale articolo.

Le sarei grata se Volesse integrare queste osservazioni nella relazione. Resto ovviamente a disposizione per discutere ulteriormente la questione con Lei.

Distinti saluti.

Pervenche Berès

  • [1]  COM(2008)71 def.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

On. Giuseppe GARGANI

Presidente

Commissione giuridica

ASP 9E206

D(2008)21526

Parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali destinato alla commissione giuridica sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo COM(2008)0071 def. 2008/0032(COD)

Signor presidente,

il 13 marzo 2008 il Presidente ha annunciato in Aula la proposta della Commissione suindicata, la quale è stata deferita per l'esame di merito alla commissione giuridica per quanto concerne l'insieme della proposta e, per parere, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali per quanto concerne i seguenti punti dell'Allegato: 3.2., 3.4, 3.5, 3.6.

Detti punti dell'Allegato alla proposta della Commissione si riferiscono all'adeguamento dei seguenti atti legislativi:

Allegato 3.2:  regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine campione sulle forze di lavoro nella comunità;

Allegato 3.4:  regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo di lavoro;

Allegato 3.5:  regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro;

Allegato 3.6:  regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese.

Il 1° aprile 2008 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha designato relatore per parere il suo presidente, on. Jan Andersson. Nella stessa riunione si è deciso di redigere tale parere sotto forma di lettera.

Il 6 maggio 2008 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato i punti dell'Allegato della proposta della Commissione suindicati.

La nostra commissione ritiene che:

1.        la proposta della Commissione è conforme alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU C n. 255, del 21.10.2006) relativa alla decisione 2006/512/CE, e adegua gli atti di base alle procedure applicabili;

2.        tali modifiche riguardano unicamente le procedure di comitatologia;

3.        per quanto concerne l'articolo 9 del regolamento 450/2003, l'approccio della Commissione è accettabile. La Commissione propone di applicare la procedura di regolamentazione secondo gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa per quanto riguarda i periodi di transizione e le deroghe (articolo 9). La commissione EMPL accetta tale approccio in quanto, nel caso specifico, si tratta unicamente di misure individuali (e non di misure generali), applicabili comunque soltanto fino al 2 aprile 2005.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso con 41 voti favorevoli, 1 voto contrario e 0 astensioni[1] di adottare il PARERE sotto forma di lettera e di chiedere alla commissione giuridica di approvare la proposta della Commissione sui punti che la riguardano.

Distinti saluti.

Jan Andersson

  • [1]  Erano presenti alla votazione finale i membri titolari seguenti: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Gabriela Creţu, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Petru Filip, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Csaba Sógor, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (5.6.2008)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controlloAdeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte
(COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

Relatore per parere: Miroslav Ouzký

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1.5 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2001/20/CE

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

 

"3. La Commissione adotta e, se del caso, rivede, i principi di buona pratica clinica e le linee guida dettagliate conformi a tali principi […] per tener conto dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico […].

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3."

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2.3 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2037/2000

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Dal 1° gennaio 2004 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di idroclorofluorocarburi verso Stati non parti del protocollo. La Commissione [...] esamina la succitata data alla luce degli sviluppi internazionali pertinenti nell'ambito del protocollo e la modifica se del caso.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3."

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2.6 – punto 1

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il 1º maggio 2008 la Commissione stabilisce le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere b), c) e d), per:

2. Entro il 1º maggio 2008 la Commissione stabilisce le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere b), c) e d), per:

a) l'attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

a) l'attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

b) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II;

b) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II;

c) l’interpretazione della definizione che figura all’articolo 3, punto 3;

c) l’interpretazione della definizione che figura all’articolo 3, punto 3;

d) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III;

d) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III;

e) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l’attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

e) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l’attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

 

(L'emendamento è inteso a precisare che l'ultimo comma si riferisce alle lettere da a) ad e))

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 315/93

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini “all’articolo 8” sono sostituiti da “all’articolo 8, paragrafo 2”.

(2) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/314/CEE, i motivi forniti dallo Stato membro, di cui al paragrafo 1, esprime immediatamente il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.2 – punto 2

Direttiva 93/74/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) All'articolo 8, paragrafo 2, i termini “all’articolo 9” sono sostituiti da “all’articolo 9, paragrafo 2”.

(8) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione avvia quanto prima la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, onde adottare le eventuali misure appropriate per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale."

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.2 – punto 3

Direttiva 93/74/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi."

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.3 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 96/23/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) All'articolo 29, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione approva detto piano secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, possono essere ammesse garanzie alternative a quelle derivanti dall'applicazione della presente direttiva."

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.4 – punto 7

Regolamento (CE) n. 258/97

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) All'articolo 12, paragrafo 2, i termini “all’articolo 13” sono sostituiti da “all’articolo 13, paragrafo 2”.

(7) L'articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione esamina quanto prima, nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le misure necessarie per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di queste misure."

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.5 – punto 3 – lettera a

Decisione 2119/98/CE

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi."

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) Al paragrafo 6, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

"- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

 

modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possano essere decise dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

 

tuttavia, la designazione "amido(i)" che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;"

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;

"- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 4;

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3;

tuttavia, la designazione «amidi modificati» che figura all’allegato II deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;”

tuttavia, la designazione «amidi modificati» che figura all’allegato II deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;”

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 6 – paragrafo 11 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

“Fatto salvo il secondo comma, l’allegato III bis può essere modificato dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare emesso sulla base dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 4”.

“Fatto salvo il secondo comma, l’allegato III bis può essere modificato dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare emesso sulla base dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3”.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 12 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

 

"Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, esse sono stabilite dalla Commissione.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3”.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.6 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2000/13/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

soppresso

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

 

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

 

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.7 – punto 2

Direttiva 2001/37/CE

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei metodi di misurazione di cui all’articolo 4, nonché delle definizioni ad essi relative è deciso dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

1. L’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei metodi di misurazione di cui all’articolo 4, nonché delle definizioni ad essi relative è deciso dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.7 – punto 3

Direttiva 2001/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

 

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.8 – punto 2

Direttiva 2001/95/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

“La Commissione adatta i requisiti specifici di tale obbligo di informazione che figurano nell’allegato I. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5.”

“La Commissione adatta i requisiti specifici di tale obbligo di informazione che figurano nell’allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4.”

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.8 – punto 3

Direttiva 2001/95/CE

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

“Le procedure particolareggiate concernenti il RAPEX figurano nell’allegato II. Esse sono adattate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5."

3. “Le procedure particolareggiate concernenti il RAPEX figurano nell’allegato II. Esse sono adattate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4."

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.8 – punto 4

Direttiva 2001/95/CE

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.10 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2. Le modalità di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo, sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. La Commissione può concedere deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3."

"2. Le modalità di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo, sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. La Commissione può concedere deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3."

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.10 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) All'articolo 29, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

 

"4. I prodotti di cui agli allegati VII e VIII, ad eccezione dei prodotti tecnici, devono provenire da impianti compresi in un elenco comunitario redatto dalla Commissione sulla base di una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo alla Commissione, attestante che l'impianto è conforme ai requisiti comunitari ed è soggetto a controlli da parte di un servizio d'ispezione ufficiale nel paese terzo.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.”

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.10 – punto 20 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Allegato VIII – capitolo IV – parte A – punto 3 – lettera a – punto ii – trattino 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-i) Al punto 3, lettera a), punto ii), il quinto trattino è sostituito dal seguente:

 

"qualsiasi altro trattamento stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.”

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.11 – punto 1

Direttiva 2002/98/CE

Articolo 28 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

 

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.11 – punto 2 – lettera c

Direttiva 2002/98/CE

Articolo 29 – nuovi commi

 

Testo della Commissione

Emendamento

I requisiti tecnici di cui alle lettere a), h) e i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

I requisiti tecnici di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 5 per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere b), c) e d).”

Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 5, per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere b), c) e d).”

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ove del caso, a seguito del progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico, la Commissione può adeguare le condizioni di cui all’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

5. Ove del caso, a seguito del progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico, la Commissione può adeguare le condizioni di cui all’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, la Commissione può istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

3. Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, la Commissione può istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare modifiche dell’allegato III per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

6. La Commissione può adottare modifiche dell’allegato III per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 21 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato II.

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato II.

L’allegato II può essere modificato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

L’allegato II può essere modificato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.12 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) È aggiunto il paragrafo 4:

soppresso

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

 

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

 

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.13 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2065/2003

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Un elenco dei prodotti primari autorizzati nella Comunità con l'esclusione di tutti gli altri e destinati ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati è compilato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.”

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.13 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2065/2003

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) L’articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Successivamente alla compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 1, prodotti primari possono essere inseriti in tale elenco. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.”

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.13 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2065/2003

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) L’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

" 3. Se necessario, dopo aver richiesto l'assistenza tecnica e scientifica dell'Autorità, la Commissione adotta criteri di qualità per i metodi analitici convalidati proposti conformemente al punto 4 dell'allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare[...].

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.”

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.13 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2065/2003

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le modifiche all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, previa consultazione dell’Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica.

2. Le modifiche all'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione previa consultazione dell'Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.15 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L’articolo 9, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione [...]. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.”

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.15 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 28 – nuovi paragrafi

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I requisiti tecnici di cui alle lettere a), b), c), f), g) e i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.

1. I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.

2. I requisiti tecnici di cui alle lettere d), e) e h), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 29, paragrafo 5 per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere d) ed e).

2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 29, paragrafo 5, per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere d) ed e).

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.15 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 29 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

 

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.16 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 882/2004

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L’articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

 

"5. [...] È predisposto e aggiornato dalla Commissione un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

 

La frequenza e la natura di tali controlli sono stabilite secondo la stessa procedura. Nel contempo le tasse relative a tali controlli possono essere fissate secondo la stessa procedura."

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.16 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 882/2004

Articolo 32 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L’articolo 32, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

 

"6. Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori comunitari di riferimento possono essere stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.”

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.16 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 882/2004

Articolo 33 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) L’articolo 33, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

 

"6. Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.”

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 5 – paragrafo 1 - nuovi commi

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure specifiche di cui alla lettera m) sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Le misure specifiche di cui alla lettera m) sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Le misure specifiche di cui alle lettere f), g), h), i), j), k), l) e n), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure specifiche di cui alle lettere da a) ad l) e n), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure specifiche di cui alle lettere da a) a e), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

 

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può modificare le direttive specifiche esistenti sui materiali e oggetti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

2. La Commissione può modificare le direttive specifiche esistenti sui materiali e oggetti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Emendamento  42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L’autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

3. L’autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è adottata dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

La misura specifica finale relativa alla modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione è adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 23, paragrafo 5.

6. La misura specifica finale relativa alla modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione è adottata dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 23, paragrafo 5.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5.17 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

 

PROCEDURA

Titolo

Adeguamento di determinati atti alla decisione 1999/468/CE - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo (Quarta parte)

Riferimenti

COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

13.3.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Miroslav Ouzký

27.2.2008

 

 

Esame in commissione

5.5.2008

 

 

 

Approvazione

3.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

On. Giuseppe GARGANI

Presidente

Commissione giuridica

ASP 9E206

Rif: D(2008)12643

JG/

Bruxelles,

Oggetto:        Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (COM(2007)0741, "omnibus I"), (COM(2007)0824, "omnibus II"), (COM(2007)0071 def., "omnibus IV")

Onorevole Gargani, Onorevole Szájer,

la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha esaminato gli atti rientranti nelle sue attribuzioni e figuranti nelle proposte in oggetto.

Dopo aver consultato i coordinatori, le trasmetto il parere della commissione ITRE sulle proposte di allineamento sotto forma delle tabelle allegate.

Previo attento esame abbiamo concluso che tre atti (il regolamento 733/2002 relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu, il regolamento del Consiglio 3924/91 relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale e la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità) non sono correttamente allineati e che un quarto atto (la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione) necessita di un adeguamento tecnico.

Inoltre l'esame dell'acquis comunitario nel campo delle telecomunicazioni ha rivelato che la decisione 676/2002/CE sullo spettro radio (misure di armonizzazione nel campo dello spettro) è stata omessa dalla Commissione nelle sue proposte di allineamento. Concordiamo con l'impostazione del relatore di raggruppare tutti gli atti omessi e di chiedere alla Commissione, a norma dell'articolo 39 del regolamento, di presentare ulteriori proposte legislative per allineare tali atti.

Distinti saluti,

Angelika Niebler

Cc: on. Szájer

Allegato: tabella omnibus 1, tabella omnibus 2, tabella omnibus 4.

Commissione: ITRE relatrice per parere: Angelika Niebler (presidente), amministratore: Julio Guzmán

Atti di base da allineare

Osservazioni del segretariato della commissione JURI

Osservazioni del segretariato della commissione ITRE

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

COM (2008) 71 def - 2008/0032 (COD) - punto 1.3.

 

 

 

 

Non allineata correttamente

 

Articolo 5, paragrafo 3, deve essere allineato alla PRC. Le correzioni di norme armonizzate sono misure quasi legislative.

Gli articoli 13 e 14 devono essere allineati alla nuova decisione di comitatologia e fusi in un articolo, insieme all'articolo 15.

 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

On. Giuseppe GARGANI

Presidente

Commissione giuridica

ASP 9E206

Bruxelles

Oggetto:        Parere della IMCO sulla proposta di regolamento "Allineamento alla procedura di regolamentazione con controllo, parte quattro", COM(2008)0071, COD 2008/0032

Caro collega,

la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per parere, ha ricevuto parti della succitata proposta legislativa, che allinea le disposizioni della comitatologia di un elenco di strumenti legislativi alla "procedura di regolamentazione con controllo" (PRC).

Nella riunione dell'8 aprile 2008 la commissione ha discusso e approvato con 39 voti i suggerimenti relativi ai cinque atti legislativi che rientrano nell'ambito delle sue competenze.

1.2........Direttiva 98/79/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativo a dispositivi medico-diagnostici in vitro

La proposta allinea parzialmente la direttiva alla PRC.

La commissione approva che sia mantenuto il riferimento alle norme comuni della procedura di regolamentazione per l'adozione di procedure all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3.

La commissione è d'accordo sul mantenimento di un riferimento alla procedura di regolamentazione all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dal momento che si tratta dell'applicazione di misure di deroga per singoli Stati membri.

1.7........Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/EC (rifusione)

La proposta allinea parzialmente la direttiva alla procedura di regolamentazione con controllo.

All'articolo 8, paragrafo 2, il riferimento alla procedura consultiva è mantenuto per "qualsiasi misura adeguata attinente all'applicazione e all'attuazione pratica della presente direttiva". La Commissione è del parere che, visto il carattere generale della competenza esecutiva attribuita alla Commissione, anche all'articolo 8, paragrafo 2, deve essere fatto riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo.

4.1........Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)

La proposta allinea pienamente il regolamento (CE) n. 2195/2002 alla procedura di regolamentazione con controllo.

Tuttavia, la Commissione si riserva il diritto di ricorrere, quando vi siano imperativi motivi di urgenza, alla PRC urgente, riducendo a un mese il periodo di tempo di cui il Parlamento dispone per il controllo. La Commissione è del parere che in tal caso il riferimento alla procedura d'urgenza non sia necessario e propone pertanto che sia soppresso.

4.2........Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e i servizi postali

La proposta allinea solo parzialmente la direttiva alla procedura di regolamentazione con controllo.

La PRC è introdotta per la revisione delle soglie e per le misure elencate all'articolo 70, paragrafo 2. Tuttavia, la Commissione si riserva il diritto di ricorrere, qualora vi siano imperative ragioni di urgenza, alla PRC urgente. Tale procedura urgente riduce a un mese il periodo di tempo di cui il Parlamento dispone per il controllo. La commissione è del parere che in tal caso il riferimento alla procedura urgente non sia necessario e propone che sia soppresso.

Inoltre, la commissione non approva che l'applicazione della PRC all'articolo 69, paragrafi 1 e 2, sia subordinata all'applicazione di limiti di tempo abbreviati (due settimane), dal momento che ciò in pratica non consente al Parlamento europeo di reagire. La commissione propone che per il diritto di controllo del Parlamento, sia fatto riferimento ai limiti di tempo normali.

La commissione approva che all'articolo 70, paragrafo 1, il riferimento alla procedura consultiva sia mantenuto per modifiche di determinate procedure per l'invio e la pubblicazione di dati e per l'elaborazione, trasmissione, ricezione, traduzione, raccolta e distribuzione di comunicazioni e di relazioni statistiche.

4.3........Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La proposta allinea solo parzialmente la direttiva alla procedura di regolamentazione con controllo.

La PRC è introdotta per la revisione delle soglie e per le misure elencate all'articolo 79, paragrafo 2. Tuttavia, la Commissione si riserva il diritto di ricorrere alla PRC "urgente", quando vi siano imperative ragioni di urgenza. Tale procedura d'urgenza riduce a un mese il periodo di tempo di cui il Parlamento dispone per il controllo. La commissione è del parere che in tal caso il riferimento alla procedura d'urgenza non sia necessario e propone che sia soppresso all'articolo 78, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 79, paragrafo 2, ultimo comma.

Inoltre, la commissione non approva che l'applicazione della PRC all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 79, paragrafo 2, sia subordinata all'applicazione di limiti di tempo abbreviati (due settimane), dal momento che ciò in pratica non consente al Parlamento europeo di reagire. La commissione propone che per il diritto di controllo del Parlamento, sia fatto riferimento a limiti di tempo normali.

La commissione approva che all'articolo 76, paragrafo 3, il riferimento alla procedura consultiva sia mantenuto per quanto riguarda le informazioni statistiche da includere nella relazione statistica e all'articolo 79, paragrafo 1, per quanto riguarda modifiche a talune procedure per l'invio e la pubblicazione di dati e per l'elaborazione, trasmissione, ricezione, traduzione, raccolta e distribuzione di comunicazioni e di relazioni statistiche.

Distinti saluti.

Arlene McCARTHY                                    Manuel MEDINA ORTEGA

                                                                  Relatore per parere

cc. on. József SZAJER, relatore

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

On. Giuseppe GARGANI                                                                         TRAN/D/2008/12952

Presidente

Commissione giuridica

ASP 9E206

Bruxelles

Oggetto:         Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – parte quattro – (COM(2008)0071 – 2008/0032(COD))

Onorevole Gargani, caro collega,

nella sua riunione del 6 maggio 2008 la commissione per i trasporti e il turismo ha esaminato la proposta di cui in oggetto a norma della decisione della Conferenza dei Presidenti del 12 dicembre 2007 di deferire alla commissione giuridica la revisione delle attuali misure legislative da adeguare alla nuova procedura di regolamentazione con controllo e di far sì che le commissioni specializzate fossero associate a tale esame mediante parere.

La commissione per i trasporti e il turismo raccomanda all'unanimità alla Sua commissione, in qualità di commissione responsabile, di accettare l'allineamento dei sette strumenti della quarta proposta "omnibus" della Commissione che rientrano nelle attribuzioni della commissione per i trasporti e il turismo, con le modifiche (emendamenti), proposte all'allegato.

Distinti saluti,

Paolo Costa

Allegato: elenco

Cc:      on. Jarzembowski, relatore per parere TRAN

           on. Szájer, relatore JURI

ALLEGATO

I 7 strumenti all'interno della proposta di regolamento COM(2008)0071 (quarto omnibus)

STRUMENTO PER LA COMMISSIONE TRAN

COMMENTI/MODIFICHE

1. Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull’equipaggiamento marittimo[1]

Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 13, paragrafo 2, sulle carenze delle norme di prova.

Posizione: la procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere applicata nel momento in cui la Commissione avvia modifiche alle norme di prova a causa di carenze.

2. Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi[2]

Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 5, paragrafo 3, sulla procedura di controllo di conformità.

Posizione: condivisa.

3. Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile[3]

Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 7, paragrafo 2, sulle relative condizioni per le misure individuali.

Posizione: le relative condizioni dovrebbero riguardare soltanto le misure generali.

4.  Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari[4]

 

Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 6, paragrafo 3, sulle relative condizioni per le misure individuali e per l'articolo 8, paragrafo 2, sul rafforzamento della sicurezza e le misure di attuazione.

Posizione:- le relative condizioni dovrebbero riguardare soltanto le misure generali.

 

- la procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere applicata per la redazione dell'elenco delle informazioni da raccogliere e per la costituzione o il sostegno di organismi idonei di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

5.  Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea[5]

 

Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 7, paragrafo 2, sull'apertura del procedimento in relazione alla presentazione della denuncia e alla sua proroga, per l'articolo 10, paragrafo 2, sulle misure provvisorie, per l'articolo 12, paragrafo 1, sulle misure definitive, per l'articolo 13, paragrafo 2, sugli impegni e per l'articolo 14, paragrafo 2, sul riesame delle misure imposte.

Posizione: condivisa.

6.  Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea[6]

 

Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 13, paragrafo 3, sulle proposte ai fini dell’adozione di una metodologia dell’analisi dei rischi comune ed armonizzata.

Posizione: le misure relative all’adozione di una metodologia dell’analisi dei rischi comune ed armonizzata dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

7. Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE[7]

Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 8, paragrafo 1, sullo stabilimento di misure di esecuzione per definire norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al capo II, "elenco comunitario".

Posizione: non si dovrebbe definire l'applicazione della procedura di regolamentazione per tutte le misure previste nell'elenco comunitario presente al capo II. La procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere applicata per le misure da adottare ai sensi dell'articolo 7 sul diritto di difesa.

  • [1]               GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.
  • [2]               GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
  • [3]               GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.
  • [4]               GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.
  • [5]             GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1.
  • [6]             GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39.
  • [7]             GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

PROCEDURA

Titolo

Adeguamento di taluni atti conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo (quarta parte)

Riferimenti

COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Presentazione della proposta al PE

11.2.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

13.3.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

13.3.2008

EMPL

13.3.2008

ENVI

13.3.2008

ITRE

13.3.2008

 

IMCO

13.3.2008

TRAN

13.3.2008

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

11.3.2008

EMPL

1.4.2008

ITRE

27.2.2008

IMCO

25.3.2008

 

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

József Szájer

19.12.2007

 

 

Esame in commissione

27.3.2008

 

 

 

Approvazione

26.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg