RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte
8.7.2008 - (COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: József Szájer
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
- PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO
- PROCEDURA
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte
(COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0071),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55, 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 95, 152, paragrafo 4, lettere a) e b), 175, paragrafo 1 e 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0065/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0301/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 1.3 – paragrafo 1 bis (nuovo) Direttiva 1999/5/CE Articolo 5 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le correzioni di norme armonizzate sono misure quasi legislative e l'articolo 5, paragrafo 3 deve essere pertanto adattato al PRC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 1.5 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2001/20/CE Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 1.7 – paragrafo 1 bis (nuovo) Direttiva 2006/42/CE Articolo 8 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In considerazione del carattere generico delle competenze esecutive attribuite alla Commissione, l'articolo 8, paragrafo 2, deve altresì fare riferimento alla PRC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 2.3 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 2037/2000 Articolo 11 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 2.6 – punto 1 Direttiva 2006/21/CE Articolo 22 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - sezione 3.1 - paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2494/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 105, paragrafo 4, del trattato CE è alla base dell'obbligo di consultare la Banca Centrale Europea (BCE) in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze. Nel suo parere, la BCE ritiene che tale obbligo riguardi in particolare le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 202 CE, il legislatore non può imporre nessuna altra condizione all'esercizio, da parte della Commissione, delle proprie competenze esecutive, che non siano quelle decise in comitatologia. Per tali ragioni, l'atto legislativo non deve contenere nessuna disposizione riguardante la consultazione della BCE, allorché la Commissione adotta misure di esecuzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - sezione 3.1 - paragrafo 3 Regolamento (CE) n. 2494/95 Articolo 5 - paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 105, paragrafo 4, del trattato CE è alla base dell'obbligo di consultare la Banca Centrale Europea (BCE) in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze. Nel suo parere la BCE ritiene che tale obbligo riguardi in particolare le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 202 CE, il legislatore non può imporre nessuna altra condizione all'esercizio, da parte della Commissione, delle sue competenze esecutive, che non siano quelle decise in comitatologia. Per tali ragioni, l'atto legislativo non deve contenere nessuna disposizione riguardante la consultazione della BCE, allorché la Commissione adotta misure di esecuzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - sezione 3.3 - paragrafo 3 Regolamento (CE) 1165/98 Articolo 17 - paragrafi 2 e 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 17, lettera h), attribuisce alla Commissione il potere di concedere deroghe e di stabilire periodi transitori, che sono una condizione preliminare per concedere le deroghe agli Stati membri. Dal momento che un periodo transitorio è normalmente una misura di portata generale, come lo sono anche le deroghe specifiche, tale competenza deve essere sottoposta alla PRC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - sezione 4.1 - paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2195/2002 Articoli 2 e 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In tal caso il riferimento alla procedura d'urgenza non è necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 4.2 – paragrafo 2 – lettera a Direttiva 2004/17/CE Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La riduzione dei limiti di tempo non è in questo caso necessaria e dovrebbe pertanto essere soppressa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 4.2 – paragrafo 2 – lettera b Direttiva 2004/17/CE Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La riduzione dei limiti di tempo non è in questo caso necessaria e dovrebbe pertanto essere soppressa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 4.2 – paragrafo 3 Direttiva 2004/17/CE Articolo 70 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il riferimento alla procedura d'urgenza non è in questo caso necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - sezione 4.3 - paragrafo 2 - lettera a Direttiva 2004/18/CE Articolo 78 - paragrafo 1 - comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La riduzione dei limiti di tempo non è in questo caso necessaria e dovrebbe pertanto essere soppressa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - sezione 4.3 - paragrafo 2 - lettera b Direttiva 2004/18/CE Articolo 78 - paragrafo 2 - comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La riduzione dei limiti di tempo e il riferimento alla procedura d'urgenza non sono in questo caso necessari e dovrebbe pertanto essere soppressi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 315/93 Articolo 4 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.2 – punto 2 Direttiva 93/74/CE Articolo 8 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.2 – punto 3 Direttiva 93/74/CE Articolo 9 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.3 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 96/23/CE Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.4 – punto 7 Regolamento (CE) n. 258/97 Articolo 12 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.5 – punto 3 – lettera a Decisione 2119/98/CE Articolo 7 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2000/13/CE Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera b Direttiva 2000/13/CE Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera d Direttiva 2000/13/CE Articolo 6 – paragrafo 11 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 2000/13/CE Articolo 12 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 7 – lettera b Direttiva 2000/13/CE Articolo 20 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.7 – punto 2 Direttiva 2001/37/CE Articolo 9 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.7 – punto 3 Direttiva 2001/37/CE Articolo 10 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.8 – punto 2 Direttiva 2001/95/CE Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.8 – punto 3 Direttiva 2001/95/CE Articolo 12 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.8 – punto 4 Direttiva 2001/95/CE Articolo 15 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.10 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1774/2002 Articolo 22 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.10 – punto 12 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1774/2002 Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.10 – punto 20 – lettera a – punto -i (nuovo) Regolamento (CE) n. 1774/2002 Allegato VIII – capitolo IV – parte A – punto 3 – lettera a – punto ii – trattino 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.11 – punto 1 Direttiva 2002/98/CE Articolo 28 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.11 – punto 2 – lettera c Direttiva 2002/98/CE Articolo 29 – nuovi commi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 3 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 16 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 21 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 22 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.13 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 6 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.13 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.13 – punto -1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 17 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.13 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 18 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.15 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2004/23/CE Articolo 9 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.15 – punto 2 – lettera b Direttiva 2004/23/CE Articolo 28 – nuovi paragrafi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.15 – punto 4 – lettera b Direttiva 2004/23/CE Articolo 29 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.16 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 882/2004 Articolo 15 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.16 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 882/2004 Articolo 32 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.16 – punto 5 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 882/2004 Articolo 33 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 5 – paragrafo 1 - nuovi commi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera c Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 5 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 11 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 12 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 23 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 6.4 – paragrafo 1 bis (nuovo) Direttiva 2004/36/CE Articolo 8 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redigere l'elenco delle informazioni da raccogliere e costituire o sostenere organismi idonei sono misure di applicazione generale che rientrano nei criteri della PRC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 6.6 – paragrafo -1 (nuovo) Direttiva 2004/54/CE Articolo 13 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure riguardanti l'adozione di una metodologia comune dell'analisi dei rischi comune e armonizzata dovrebbero essere adottate conformemente alla PRC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 6.7 – paragrafo -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 2111/2005 Articolo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La PRC deve essere applicata per l'adozione delle misure relative ai diritti della difesa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 6.7 – paragrafo 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 2111/2005 Articolo 8 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguito dell'introduzione di varie procedure agli articoli 3, 4, 5 e 7, il riferimento generale alla procedura regolamentare all'articolo 8 può essere fuorviante e deve pertanto essere soppresso. |
MOTIVAZIONE
La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006[2]. L’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata ha introdotto la nuova “procedura di regolamentazione con controllo” per l’adozione delle misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di codecisione, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
A seguito dell’esame della normativa esistente e delle procedure operanti[3], la Commissione europea ha presentato, tra le altre, la proposta in oggetto, concernente 46 atti legislativi che devono essere adeguati alla nuova procedura di regolamentazione con controllo (PRC).
Nella sua decisione del 12 dicembre 2007, la Conferenza dei presidenti ha incaricato la commissione giuridica di occuparsi di tale adeguamento alla procedura di comitatologia, designando le commissioni specializzate come commissioni per parere. Il 15 gennaio 2008 la Conferenza dei presidenti di commissione ha concordato le modalità di cooperazione tra la commissione JURI e le altre commissioni interessate.
Il relatore ha proposto alle altre commissioni di adottare i pacchetti di adeguamento quanto prima possibile, affinché la procedura di regolamentazione con controllo inizi ad applicarsi all’acquis esistente prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona (il quale contiene importanti disposizioni sugli atti delegati, che sostituiranno la procedura di regolamentazione con controllo, ma che richiederanno un po’ di tempo per essere adottati mediante la procedura di codecisione). La presente relazione contiene vari emendamenti suggeriti da altre commissioni nei loro pareri, ricevuti sotto forma di lettere, nonché emendamenti relativi ai fascicoli della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
- [1] GU C 203 del 17.7.199, pag 1.
- [2] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
- [3] COM(2007)0740.
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI
On. József Szájer
ASP 12E25
Caro relatore,
la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) ha esaminato la quarta "proposta omnibus"[1]. Abbiamo constatato che i punti 3.1 e 3.3 rientrano nelle nostre competenze.
Punto 3.1 Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995 concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati
Nel regolamento (CE) n. 2494/95 figurano sei disposizioni che conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione, tutte attualmente soggette alla procedura di regolamentazione. La proposta di allineamento sottopone tre di queste competenze alla procedura di regolamentazione con controllo e altre tre alla procedura di regolamentazione. In linea di massima, la scelta effettuata sembra la più adeguata dato che, dal punto di vista giuridico, non sussiste motivo per contestare l'allineamento proposto.
È stato tuttavia individuato un problema diverso per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 3. Vi si stabilisce infatti che la Banca centrale europea (BCE) deve essere consultata prima che la Commissione adotti misure di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 202 CE, un atto legislativo non può imporre alla Commissione condizioni diverse da quelle previste dalla decisione sulla comitatologia, che non prevede la consultazione della BCE. Pertanto, il testo dovrebbe essere modificato affinché sia chiaro che la consultazione della BCE non è una condizione per l'adozione di misure di esecuzione.
Tuttavia, nel suo parere (GU C 117 del 14 maggio 2008, pag. 1), la BCE sostiene che l'articolo 105, paragrafo 4, può essere applicato alle misure di esecuzione. Ciò significherebbe che già il trattato impone l'obbligo di consultare la BCE. Se quanto sostiene la BCE deve essere accettato, dal punto di vista giuridico sarebbe più coerente che l'atto legislativo non contenesse disposizioni sulla consultazione della BCE. È perciò necessario sopprimere la frase riguardante la consultazione della BCE.
Auspichiamo pertanto che sia soppressa la parte dell'articolo 5, paragrafo 3, che si riferisce a una consultazione della BCE e che sia aggiunta la frase seguente al punto 3.1, riguardante il regolamento (CE) n. 2495/95:
"Le disposizioni del regolamento (Ce) n. 2494/95 non riguardano l'articolo 105, paragrafo 4, del trattato CE, ai sensi del quale la BCE deve essere consultata su qualsiasi atto comunitario proposto nei settori di sua competenza."
Punto 3.3. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali
La proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1165/98 riguarda 12 competenze specificate all'articolo 17. L'allineamento è opportuno per le dieci competenze sottoposte alla procedura di regolamentazione con controllo e per una delle due competenze sottoposte alla procedura di regolamentazione.
È tuttavia necessario modificare l'articolo 17, lettera h), che consente alla Commissione di adottare decisioni sui periodi transitori e le deroghe durante tali periodi. Tale competenza è sottoposta alla procedura di regolamentazione. L'adozione di un periodo transitorio deve tuttavia essere considerata come una modifica degli elementi del regolamento e, pertanto, essere sottoposta alla procedura di regolamentazione con controllo. Sarebbe possibile separare la competenza di adottare decisioni sulle deroghe da tale competenza e lasciare che essa rientri nella procedura di regolamentazione.
Dal punto di vista della qualità legislativa della redazione dell'atto e della sua chiarezza, la proposta contiene una serie di problemi.
· Innanzitutto, l'articolo 17 è formulato come se le competenze fossero esempi di competenze e la Commissione potesse disporre anche di altre competenze. Per queste ultime non è tuttavia prevista nessuna procedura. Dovrebbe essere chiarito se ci saranno altre competenze generali non specificate. Se tale non è il caso, all'articolo 17, le parole "in particolare" dovrebbero essere soppresse.
· In secondo luogo, le competenze vengono conferite non solo nella parte centrale del testo, ma anche negli allegati, fatto che complica l'individuazione di tutte le competenze conferite alla Commissione. Infine, l'articolo 17 dovrebbe informare che la competenza in questione è ulteriormente specificata negli allegati (di preferenza, indicando di quali precise competenze degli allegati si tratta).
· In terzo luogo, una delle competenze, la prima che figura all'allegato A, sembra definita solo nell'allegato. Se tale competenza non corrisponde a nessuna delle competenze ai sensi dell'articolo 17, essa dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle competenze specifiche, in tale articolo.
Le sarei grata se Volesse integrare queste osservazioni nella relazione. Resto ovviamente a disposizione per discutere ulteriormente la questione con Lei.
Distinti saluti.
Pervenche Berès
- [1] COM(2008)71 def.
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
On. Giuseppe GARGANI
Presidente
Commissione giuridica
ASP 9E206
D(2008)21526
Parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali destinato alla commissione giuridica sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo COM(2008)0071 def. 2008/0032(COD)
Signor presidente,
il 13 marzo 2008 il Presidente ha annunciato in Aula la proposta della Commissione suindicata, la quale è stata deferita per l'esame di merito alla commissione giuridica per quanto concerne l'insieme della proposta e, per parere, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali per quanto concerne i seguenti punti dell'Allegato: 3.2., 3.4, 3.5, 3.6.
Detti punti dell'Allegato alla proposta della Commissione si riferiscono all'adeguamento dei seguenti atti legislativi:
Allegato 3.2: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine campione sulle forze di lavoro nella comunità;
Allegato 3.4: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo di lavoro;
Allegato 3.5: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro;
Allegato 3.6: regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese.
Il 1° aprile 2008 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha designato relatore per parere il suo presidente, on. Jan Andersson. Nella stessa riunione si è deciso di redigere tale parere sotto forma di lettera.
Il 6 maggio 2008 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato i punti dell'Allegato della proposta della Commissione suindicati.
La nostra commissione ritiene che:
1. la proposta della Commissione è conforme alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU C n. 255, del 21.10.2006) relativa alla decisione 2006/512/CE, e adegua gli atti di base alle procedure applicabili;
2. tali modifiche riguardano unicamente le procedure di comitatologia;
3. per quanto concerne l'articolo 9 del regolamento 450/2003, l'approccio della Commissione è accettabile. La Commissione propone di applicare la procedura di regolamentazione secondo gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa per quanto riguarda i periodi di transizione e le deroghe (articolo 9). La commissione EMPL accetta tale approccio in quanto, nel caso specifico, si tratta unicamente di misure individuali (e non di misure generali), applicabili comunque soltanto fino al 2 aprile 2005.
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso con 41 voti favorevoli, 1 voto contrario e 0 astensioni[1] di adottare il PARERE sotto forma di lettera e di chiedere alla commissione giuridica di approvare la proposta della Commissione sui punti che la riguardano.
Distinti saluti.
Jan Andersson
- [1] Erano presenti alla votazione finale i membri titolari seguenti: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Gabriela Creţu, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Petru Filip, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Csaba Sógor, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (5.6.2008)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controlloAdeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte
(COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))
Relatore per parere: Miroslav Ouzký
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 1.5 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2001/20/CE Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 2.3 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 2037/2000 Articolo 11 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 2.6 – punto 1 Direttiva 2006/21/CE Articolo 22 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 315/93 Articolo 4 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.2 – punto 2 Direttiva 93/74/CEE Articolo 8 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.2 – punto 3 Direttiva 93/74/CE Articolo 9 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.3 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 96/23/CE Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.4 – punto 7 Regolamento (CE) n. 258/97 Articolo 12 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.5 – punto 3 – lettera a Decisione 2119/98/CE Articolo 7 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2000/13/CE Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera b Direttiva 2000/13/CE Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 2 – lettera d Direttiva 2000/13/CE Articolo 6 – paragrafo 11 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 2000/13/CE Articolo 12 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.6 – punto 7 – lettera b Direttiva 2000/13/CE Articolo 20 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.7 – punto 2 Direttiva 2001/37/CE Articolo 9 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.7 – punto 3 Direttiva 2001/37/CE Articolo 10 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.8 – punto 2 Direttiva 2001/95/CE Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.8 – punto 3 Direttiva 2001/95/CE Articolo 12 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.8 – punto 4 Direttiva 2001/95/CE Articolo 15 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.10 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1774/2002 Articolo 22 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.10 – punto 12 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1774/2002 Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.10 – punto 20 – lettera a – punto -i (nuovo) Regolamento (CE) n. 1774/2002 Allegato VIII – capitolo IV – parte A – punto 3 – lettera a – punto ii – trattino 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.11 – punto 1 Direttiva 2002/98/CE Articolo 28 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.11 – punto 2 – lettera c Direttiva 2002/98/CE Articolo 29 – nuovi commi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 3 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 16 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 21 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.12 – punto 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 22 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.13 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 6 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.13 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.13 – punto -1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 17 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.13 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2065/2003 Articolo 18 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.15 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2004/23/CE Articolo 9 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.15 – punto 2 – lettera b Direttiva 2004/23/CE Articolo 28 – nuovi paragrafi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.15 – punto 4 – lettera b Direttiva 2004/23/CE Articolo 29 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.16 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 882/2004 Articolo 15 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.16 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 882/2004 Articolo 32 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.16 – punto 5 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 882/2004 Articolo 33 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 5 – paragrafo 1 - nuovi commi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 1 – lettera c Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 5 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 11 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 12 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – sezione 5.17 – punto 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1935/2004 Articolo 23 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Adeguamento di determinati atti alla decisione 1999/468/CE - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo (Quarta parte) |
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Riferimenti |
COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD) |
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Commissione competente per il merito |
JURI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 13.3.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Miroslav Ouzký 27.2.2008 |
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Esame in commissione |
5.5.2008 |
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Approvazione |
3.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
52 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik |
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
On. Giuseppe GARGANI
Presidente
Commissione giuridica
ASP 9E206
Rif: D(2008)12643
JG/
Bruxelles,
Oggetto: Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (COM(2007)0741, "omnibus I"), (COM(2007)0824, "omnibus II"), (COM(2007)0071 def., "omnibus IV")
Onorevole Gargani, Onorevole Szájer,
la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha esaminato gli atti rientranti nelle sue attribuzioni e figuranti nelle proposte in oggetto.
Dopo aver consultato i coordinatori, le trasmetto il parere della commissione ITRE sulle proposte di allineamento sotto forma delle tabelle allegate.
Previo attento esame abbiamo concluso che tre atti (il regolamento 733/2002 relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu, il regolamento del Consiglio 3924/91 relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale e la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità) non sono correttamente allineati e che un quarto atto (la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione) necessita di un adeguamento tecnico.
Inoltre l'esame dell'acquis comunitario nel campo delle telecomunicazioni ha rivelato che la decisione 676/2002/CE sullo spettro radio (misure di armonizzazione nel campo dello spettro) è stata omessa dalla Commissione nelle sue proposte di allineamento. Concordiamo con l'impostazione del relatore di raggruppare tutti gli atti omessi e di chiedere alla Commissione, a norma dell'articolo 39 del regolamento, di presentare ulteriori proposte legislative per allineare tali atti.
Distinti saluti,
Angelika Niebler
Cc: on. Szájer
Allegato: tabella omnibus 1, tabella omnibus 2, tabella omnibus 4.
Commissione: ITRE relatrice per parere: Angelika Niebler (presidente), amministratore: Julio Guzmán
Atti di base da allineare |
Osservazioni del segretariato della commissione JURI |
Osservazioni del segretariato della commissione ITRE |
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Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità COM (2008) 71 def - 2008/0032 (COD) - punto 1.3.
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Non allineata correttamente
Articolo 5, paragrafo 3, deve essere allineato alla PRC. Le correzioni di norme armonizzate sono misure quasi legislative. Gli articoli 13 e 14 devono essere allineati alla nuova decisione di comitatologia e fusi in un articolo, insieme all'articolo 15.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
On. Giuseppe GARGANI
Presidente
Commissione giuridica
ASP 9E206
Bruxelles
Oggetto: Parere della IMCO sulla proposta di regolamento "Allineamento alla procedura di regolamentazione con controllo, parte quattro", COM(2008)0071, COD 2008/0032
Caro collega,
la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per parere, ha ricevuto parti della succitata proposta legislativa, che allinea le disposizioni della comitatologia di un elenco di strumenti legislativi alla "procedura di regolamentazione con controllo" (PRC).
Nella riunione dell'8 aprile 2008 la commissione ha discusso e approvato con 39 voti i suggerimenti relativi ai cinque atti legislativi che rientrano nell'ambito delle sue competenze.
1.2........Direttiva 98/79/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativo a dispositivi medico-diagnostici in vitro
La proposta allinea parzialmente la direttiva alla PRC.
La commissione approva che sia mantenuto il riferimento alle norme comuni della procedura di regolamentazione per l'adozione di procedure all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3.
La commissione è d'accordo sul mantenimento di un riferimento alla procedura di regolamentazione all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dal momento che si tratta dell'applicazione di misure di deroga per singoli Stati membri.
1.7........Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/EC (rifusione)
La proposta allinea parzialmente la direttiva alla procedura di regolamentazione con controllo.
All'articolo 8, paragrafo 2, il riferimento alla procedura consultiva è mantenuto per "qualsiasi misura adeguata attinente all'applicazione e all'attuazione pratica della presente direttiva". La Commissione è del parere che, visto il carattere generale della competenza esecutiva attribuita alla Commissione, anche all'articolo 8, paragrafo 2, deve essere fatto riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo.
4.1........Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)
La proposta allinea pienamente il regolamento (CE) n. 2195/2002 alla procedura di regolamentazione con controllo.
Tuttavia, la Commissione si riserva il diritto di ricorrere, quando vi siano imperativi motivi di urgenza, alla PRC urgente, riducendo a un mese il periodo di tempo di cui il Parlamento dispone per il controllo. La Commissione è del parere che in tal caso il riferimento alla procedura d'urgenza non sia necessario e propone pertanto che sia soppresso.
4.2........Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e i servizi postali
La proposta allinea solo parzialmente la direttiva alla procedura di regolamentazione con controllo.
La PRC è introdotta per la revisione delle soglie e per le misure elencate all'articolo 70, paragrafo 2. Tuttavia, la Commissione si riserva il diritto di ricorrere, qualora vi siano imperative ragioni di urgenza, alla PRC urgente. Tale procedura urgente riduce a un mese il periodo di tempo di cui il Parlamento dispone per il controllo. La commissione è del parere che in tal caso il riferimento alla procedura urgente non sia necessario e propone che sia soppresso.
Inoltre, la commissione non approva che l'applicazione della PRC all'articolo 69, paragrafi 1 e 2, sia subordinata all'applicazione di limiti di tempo abbreviati (due settimane), dal momento che ciò in pratica non consente al Parlamento europeo di reagire. La commissione propone che per il diritto di controllo del Parlamento, sia fatto riferimento ai limiti di tempo normali.
La commissione approva che all'articolo 70, paragrafo 1, il riferimento alla procedura consultiva sia mantenuto per modifiche di determinate procedure per l'invio e la pubblicazione di dati e per l'elaborazione, trasmissione, ricezione, traduzione, raccolta e distribuzione di comunicazioni e di relazioni statistiche.
4.3........Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
La proposta allinea solo parzialmente la direttiva alla procedura di regolamentazione con controllo.
La PRC è introdotta per la revisione delle soglie e per le misure elencate all'articolo 79, paragrafo 2. Tuttavia, la Commissione si riserva il diritto di ricorrere alla PRC "urgente", quando vi siano imperative ragioni di urgenza. Tale procedura d'urgenza riduce a un mese il periodo di tempo di cui il Parlamento dispone per il controllo. La commissione è del parere che in tal caso il riferimento alla procedura d'urgenza non sia necessario e propone che sia soppresso all'articolo 78, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 79, paragrafo 2, ultimo comma.
Inoltre, la commissione non approva che l'applicazione della PRC all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 79, paragrafo 2, sia subordinata all'applicazione di limiti di tempo abbreviati (due settimane), dal momento che ciò in pratica non consente al Parlamento europeo di reagire. La commissione propone che per il diritto di controllo del Parlamento, sia fatto riferimento a limiti di tempo normali.
La commissione approva che all'articolo 76, paragrafo 3, il riferimento alla procedura consultiva sia mantenuto per quanto riguarda le informazioni statistiche da includere nella relazione statistica e all'articolo 79, paragrafo 1, per quanto riguarda modifiche a talune procedure per l'invio e la pubblicazione di dati e per l'elaborazione, trasmissione, ricezione, traduzione, raccolta e distribuzione di comunicazioni e di relazioni statistiche.
Distinti saluti.
Arlene McCARTHY Manuel MEDINA ORTEGA
Relatore per parere
cc. on. József SZAJER, relatore
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO
On. Giuseppe GARGANI TRAN/D/2008/12952
Presidente
Commissione giuridica
ASP 9E206
Bruxelles
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – parte quattro – (COM(2008)0071 – 2008/0032(COD))
Onorevole Gargani, caro collega,
nella sua riunione del 6 maggio 2008 la commissione per i trasporti e il turismo ha esaminato la proposta di cui in oggetto a norma della decisione della Conferenza dei Presidenti del 12 dicembre 2007 di deferire alla commissione giuridica la revisione delle attuali misure legislative da adeguare alla nuova procedura di regolamentazione con controllo e di far sì che le commissioni specializzate fossero associate a tale esame mediante parere.
La commissione per i trasporti e il turismo raccomanda all'unanimità alla Sua commissione, in qualità di commissione responsabile, di accettare l'allineamento dei sette strumenti della quarta proposta "omnibus" della Commissione che rientrano nelle attribuzioni della commissione per i trasporti e il turismo, con le modifiche (emendamenti), proposte all'allegato.
Distinti saluti,
Paolo Costa
Allegato: elenco
Cc: on. Jarzembowski, relatore per parere TRAN
on. Szájer, relatore JURI
ALLEGATO
I 7 strumenti all'interno della proposta di regolamento COM(2008)0071 (quarto omnibus)
STRUMENTO PER LA COMMISSIONE TRAN |
COMMENTI/MODIFICHE |
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1. Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull’equipaggiamento marittimo[1] |
Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 13, paragrafo 2, sulle carenze delle norme di prova. Posizione: la procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere applicata nel momento in cui la Commissione avvia modifiche alle norme di prova a causa di carenze. |
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2. Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi[2] |
Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 5, paragrafo 3, sulla procedura di controllo di conformità. Posizione: condivisa. |
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3. Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile[3] |
Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 7, paragrafo 2, sulle relative condizioni per le misure individuali. Posizione: le relative condizioni dovrebbero riguardare soltanto le misure generali. |
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4. Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari[4]
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Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 6, paragrafo 3, sulle relative condizioni per le misure individuali e per l'articolo 8, paragrafo 2, sul rafforzamento della sicurezza e le misure di attuazione. Posizione:- le relative condizioni dovrebbero riguardare soltanto le misure generali.
- la procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere applicata per la redazione dell'elenco delle informazioni da raccogliere e per la costituzione o il sostegno di organismi idonei di cui all'articolo 8, paragrafo 2. |
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5. Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea[5]
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Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 7, paragrafo 2, sull'apertura del procedimento in relazione alla presentazione della denuncia e alla sua proroga, per l'articolo 10, paragrafo 2, sulle misure provvisorie, per l'articolo 12, paragrafo 1, sulle misure definitive, per l'articolo 13, paragrafo 2, sugli impegni e per l'articolo 14, paragrafo 2, sul riesame delle misure imposte. Posizione: condivisa. |
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6. Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea[6]
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Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 13, paragrafo 3, sulle proposte ai fini dell’adozione di una metodologia dell’analisi dei rischi comune ed armonizzata. Posizione: le misure relative all’adozione di una metodologia dell’analisi dei rischi comune ed armonizzata dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo. |
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7. Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE[7] |
Adeguamento parziale alla procedura di regolamentazione con controllo, mantenimento della procedura di regolamentazione per l'articolo 8, paragrafo 1, sullo stabilimento di misure di esecuzione per definire norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al capo II, "elenco comunitario". Posizione: non si dovrebbe definire l'applicazione della procedura di regolamentazione per tutte le misure previste nell'elenco comunitario presente al capo II. La procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere applicata per le misure da adottare ai sensi dell'articolo 7 sul diritto di difesa. |
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PROCEDURA
Titolo |
Adeguamento di taluni atti conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo (quarta parte) |
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Riferimenti |
COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
11.2.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 13.3.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ECON 13.3.2008 |
EMPL 13.3.2008 |
ENVI 13.3.2008 |
ITRE 13.3.2008 |
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IMCO 13.3.2008 |
TRAN 13.3.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
ECON 11.3.2008 |
EMPL 1.4.2008 |
ITRE 27.2.2008 |
IMCO 25.3.2008 |
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TRAN 25.3.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
József Szájer 19.12.2007 |
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Esame in commissione |
27.3.2008 |
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Approvazione |
26.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg |
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