RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

17.7.2008 - (11964/2007 – C6‑0326/2007 – 2006/0263(CNS)) - *

Commissione per il commercio internazionale
Relatrice: Caroline Lucas

Procedura : 2006/0263(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0313/2008
Testi presentati :
A6-0313/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

(11964/2007 – C6‑0326/2007 – 2006/0263(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (11964/2007),

–   visto il progetto di accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007),

–   visti gli articoli 133, 175 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0326/2007),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A6‑0313/2008),

1.  approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.  si riserva il diritto di difendere le prerogative attribuitegli dal trattato;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO).

Testo del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Paragrafo introduttivo

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

Motivazione

Rispecchia il parere del Servizio giuridico e della commissione giuridica (lettera dell'on. Gargani in data 20 dicembre 2007) secondo cui l'accordo instaura uno specifico quadro istituzionale organizzando procedure di cooperazione e rispecchia altresì il fatto che il Consiglio non ha fornito spiegazioni quanto alla reiezione di tale parere.

Emendamento 2

Considerando 4

(4) Gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo sono coerenti sia con la politica commerciale comune sia con la politica ambientale.

(4) (4) Gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo devono essere coerenti sia con la politica commerciale comune sia con le politiche ambientali e di sviluppo.

Motivazione

Allo stato attuale l'ITTA 2006 non è coerente con le politiche ambientali e di sviluppo della CE. L'obiettivo principale dell'Accordo resta quello di "favorire l’espansione e la diversificazione del commercio internazionale"; l'uso sostenibile è menzionato solo accessoriamente. La coerenza dell'ITTA 2006 con le politiche ambientali e di sviluppo della CE resta pertanto un'istanza da realizzare con l'applicazione dell'Accordo da parte dell'UE.

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che analizzi l'attuazione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 (ITTA) e le misure volte a ridurre l'impatto negativo del commercio sulle foreste tropicali, compresi gli accordi bilaterali stipulati nel quadro del Programma concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT). L'articolo 33 dell'ITTA 2006 prevede un'analisi valutativa dell'attuazione dell'Accordo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. In virtù di tale disposizione, la Commissione dovrà trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio operativo dell'ITTA entro la fine del 2010.

Motivazione

La Commissione europea deve informare regolarmente il Parlamento europeo in merito all'attuazione dell'ITTA 2006, operando un raffronto con l'applicazione da parte della CE delle proprie normative in materia forestale, di governance e di commercio. Non avendo la Commissione europea originariamente previsto la consultazione del Parlamento europeo sull'ITTA 2006, è importante rammentarle i suoi obblighi di informare il Parlamento in merito all'applicazione delle politiche commerciali, ambientali e di sviluppo della CE.

Emendamento 4

Considerando 7 ter (nuovo)

 

(7 ter) In fase di elaborazione del mandato negoziale per la revisione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, la Commissione deve proporre una revisione del testo attuale che assegni alla protezione e alla gestione sostenibile delle foreste tropicali e al ripristino delle superfici forestali degradate una posizione centrale nell'accordo, sottolineando la rilevanza della politica in materia d'istruzione e informazione nei paesi interessati dal problema della deforestazione al fine di sensibilizzare la popolazione in merito alle conseguenze negative dello sfruttamento abusivo delle risorse di legname. Il commercio di legni tropicali deve essere incoraggiato soltanto compatibilmente con tali obiettivi prioritari.

Motivazione

Il trasferimento di know-how e lo scambio di esperienze e buone prassi nel settore della governance relativo alle foreste promuoverà un uso sostenibile delle risorse di legname e contribuirà all'eliminazione del commercio illegale di legname.

Emendamento 5

Considerando 7 quater (nuovo)

 

(7 quater) In particolare, il mandato per la revisione dell'ITTA 2006 deve proporre per il Consiglio internazionale dei legni tropicali un meccanismo di voto che premi in modo inequivocabile la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle foreste tropicali.

Motivazione

L'attuale predominanza del commercio rispetto alla conservazione e allo sfruttamento sostenibili si riflette nel meccanismo di voto in seno all'ITTP, che riconosce più voti ai maggiori paesi produttori di legname. L'assetto istituzionale dell'ITTO privilegia pertanto gli Stati maggiormente dediti al commercio, prevedendo poche disposizioni premiali per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile. Per coerenza con le finalità delle politiche ambientali e di sviluppo della CE, il meccanismo di voto dovrebbe premiare i paesi che danno priorità alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse forestali.

Emendamento 6

Considerando 7 quinquies (nuovo)

 

(7 quinquies) Entro e non oltre la metà del 2008, la Commissione deve

 

a) sottoporre una proposta legislativa organica che vieti l'immissione sul mercato di legname e derivati di origine illecita o proveniente dalla distruzione di risorse forestali;

b) presentare una Comunicazione che definisca il grado di partecipazione e del sostegno dell'UE agli attuali e futuri meccanismi di finanziamento globali per la promozione della protezione forestale e per la riduzione delle emissioni causate dalla deforestazione, secondo quanto previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)/Protocollo di Kyoto. La Comunicazione dovrà delineare l'impegno dell'UE ad erogare fondi per aiutare i paesi in via di sviluppo a difendere le proprie foreste, finanziare una rete di aree protette e promuovere alternative alla distruzione delle risorse forestali. In particolare, per assicurare benefici reali per il clima, la biodiversità e la popolazione, essa dovrà enunciare i principi e i criteri minimi cui dovranno ottemperare tali strumenti. La Comunicazione dovrà inoltre identificare azioni ed aree prioritarie da finanziare immediatamente nel quadro di tali incentivi.

Motivazione

La consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea per individuare nuove soluzioni per la lotta contro il disboscamento illegale1 ha mostrato che la grande maggioranza dei rispondenti preferisce una legislazione vincolante che preveda che sul mercato della UE possano essere immesso esclusivamente legname e derivati legalmente prodotti.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Le foreste più antiche del mondo ospitano due terzi della biodiversità presente sulla terra ferma, sebbene l'80% di queste foreste sia già stato distrutto o degradato e la rimanente percentuale sia a rischio. Si calcola che la deforestazione sia responsabile del 20% delle emissioni globali di carbonio.

L'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali può, nella migliore delle ipotesi, contribuire all'obiettivo generale di garantire una gestione sostenibile delle foreste di tutto il mondo. Tale gestione, a sua volta, può svolgere un ruolo importante in termini di lotta contro il cambiamento climatico, mantenimento della biodiversità, difesa dei diritti umani delle popolazioni indigene e contributo allo sviluppo sostenibile.

Tuttavia, un accordo sui legni tropicali non rappresenta che una parte di una politica globale efficace per le foreste del pianeta. Qualsiasi accordo dovrebbe essere inserito in un approccio più generale che contempli anche le foreste delle zone temperate, la domanda di prodotti derivati dal legno e la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Impatto dei precedenti accordi

La deforestazione globale continua. Secondo le stime dell'OCSE, ogni anno scompare una foresta originaria delle dimensioni della Grecia, ponendo a rischio di estinzione una biodiversità insostituibile e aumentando il pericolo del surriscaldamento globale.

Sebbene siano trascorsi vent'anni dalla conclusione del primo accordo sui legni tropicali, l'eccessivo sfruttamento e il disboscamento illegale imperversano. Circa la metà di tutte le attività di disboscamento in regioni quali l'Amazzonia, il bacino del Congo, il Sud-est asiatico e la Russia è illegale. Attualmente, la FAO stima che meno del 7% delle foreste mondiali sia provvisto della certificazione ecologica e che meno del 5% delle foreste tropicali sia gestito in modo sostenibile.

Ciò ha determinato non solo una consistente e continua deforestazione, con gravi implicazioni per il benessere economico a lungo termine degli abitanti di queste regioni e per il sano funzionamento degli ecosistemi forestali, ma anche violazioni dei diritti umani delle popolazioni indigene. I profitti derivanti dallo sfruttamento illegale delle foreste sono stati utilizzati per finanziare e prolungare i conflitti in diversi paesi dell'Africa centrale.

L'importazione illegale di legno e prodotti della foresta a basso prezzo, unitamente all'inosservanza delle norme sociali e ambientali fondamentali, destabilizzano i mercati internazionali, riducono il gettito fiscale dei paesi produttori e minacciano i lavori più qualificati sia nei paesi d'esportazione, sia in quelli d'importazione. Inoltre, danneggiano la posizione delle società che adottano un comportamento responsabile e rispettano le norme esistenti.

Tali problemi non sorprendono, vista la struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO). L'articolo che fissa gli obiettivi dell'accordo 2006 e dei precedenti parla in primo luogo di «favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale», menzionando solo in seguito la sostenibilità. Inoltre, la struttura di voto dell'ITTO conferisce un numero di voti superiore ai paesi produttori che esportano più legname, mentre i voti dei paesi membri consumatori sono determinati prevalentemente dalle loro importazioni medie nette di legni tropicali. Pertanto, malgrado tutta la retorica sulla sostenibilità, il sistema è concepito per attribuire la massima influenza ai paesi che commerciano maggiormente. Sono pochi i riconoscimenti per l'adozione di una gestione sostenibile o di una strategia a più lungo termine.

Nel contempo, la struttura dell'accordo del 2006 ha un'impronta fortemente governativa, poiché non attribuisce alcun ruolo esplicito ai parlamentari o alla società civile nella formulazione delle politiche. Inoltre, pur prevedendo un riesame biennale, l'accordo non menziona alcuna verifica indipendente della sostenibilità delle politiche di gestione forestale dei membri o del loro impatto sulle popolazioni indigene.

Necessità di politiche più congiunte

Le foreste tropicali sono particolarmente importanti nel quadro della lotta contro il cambiamento climatico, poiché, in media, immagazzinano circa il 50% di carbonio in più, per ettaro, rispetto agli alberi delle zone temperate. Come concluso dalla relazione Stern, vi sono significative prove del fatto che un'azione preventiva della deforestazione risulterebbe più economica di altri tipi di mitigazione, a condizione che siano poste in essere le necessarie politiche e strutture istituzionali.

Talvolta si afferma che le importazioni della UE rappresentano una percentuale piuttosto esigua della produzione totale di legni tropicali. Ciò, tuttavia, non tiene in considerazione il fatto che tale legname viene lavorato in paesi terzi e trasformato in mobilio prima di essere esportato in Europa o negli Stati Uniti.

La UE ha cercato di rispondere alle preoccupazioni in merito al disboscamento illegale attraverso gli accordi di partenariato volontari (VPA) previsti nel quadro del programma concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT). Tali accordi bilaterali, pur offrendo l'opportunità ai paesi produttori di promuovere un cambiamento nel settore forestale in termini di rafforzamento della governance, miglioramento delle leggi ambientali e forestali e della relativa applicazione, e consentendo un dialogo tra il governo e la società civile, non bastano, da soli, a ridurre la vendita illegale di legname e dei relativi prodotti nel mercato della UE. Gli accordi di partenariato presentano delle lacune (possibilità di aggirarne le disposizioni, campo di applicazione geografico limitato, rischio di riciclaggio attraverso paesi terzi ecc.) che potrebbero compromettere o addirittura contraddire l'obiettivo di porre fine alle importazioni illegali di legname. Anche la loro esecutorietà lascia perplessi.

Gli accordi di partenariato volontari potrebbero svolgere un ruolo utile se sostenuti da norme minime giuridicamente vincolanti per garantire che le parti contraenti non temano di essere battute dai prezzi inferiori di concorrenti non soggetti a tali vincoli. Sebbene la possibilità di un sistema giuridicamente vincolante su scala globale rimanga alquanto remota, l'Unione europea dovrebbe cominciare ad adottare delle norme giuridicamente vincolanti al proprio interno, nonché strumenti sanzionatori in caso di inottemperanza.

A tal proposito, è deludente che la Commissione non abbia ancora proposto una legislazione completa per garantire che sul mercato europeo giungano solo legnami e prodotti da essi derivati provenienti da fonti legali e da foreste opportunamente gestite. In mancanza di una siffatta legislazione, i produttori e i commercianti rispettabili continueranno a temere che la loro posizione possa essere compromessa da quanti sono esclusivamente interessati a ridurre i costi a breve termine.

Inoltre, le politiche in materia di appalti pubblici, che impongono la provenienza del legname e dei prodotti da esso derivati da fonti legali e sostenibili, svolgono un ruolo importante nel migliorare l'attrattiva del legname certificato e nel mostrare alle autorità pubbliche un impegno concreto verso il raggiungimento di tale obiettivo.

Analogamente, le iniziative in materia di certificazione, come quelle del Forest Stewardship Council, volte a garantire ai consumatori che il legname acquistato non solo è legale, ma proviene da foreste gestite in modo sostenibile, possono essere proficuamente integrate agli accordi internazionali, a condizione che la certificazione sia supportata da un controllo indipendente. Una siffatta certificazione rappresenta un complemento essenziale anche per le importazioni di combustibili provenienti da colture agricole, purché i vantaggi climatici della sostituzione dei combustibili fossili non siano superati ampiamente da un aumento delle emissioni di CO2 causato dalla deforestazione.

La UE deve garantire che i propri accordi commerciali bilaterali o multilaterali non limitino in alcun modo il campo di applicazione di tali politiche. Ciò è particolarmente importante nel quadro del proposto accordo commerciale con i paesi del Sud-est asiatico, all'interno del quale un importante capitolo sullo sviluppo sostenibile deve affrontare le questioni della salvaguardia delle foreste e della lotta contro il disboscamento illegale.

Caratteristiche di un accordo più solido ed efficace

È deludente che l'accordo ITTA 2006 non abbia rappresentato un cambiamento più radicale rispetto all'accordo del 1994, considerato il limitato impatto di quest'ultimo. Se i negoziatori avessero voluto affrontare il problema principale, avrebbero ribaltato gli obiettivi dell'ITTO e cominciato dalla necessità di garantire la protezione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e di ripristinare le aree forestali degradate. Il commercio di legno tropicale sarebbe stato incoraggiato soltanto nella misura in cui compatibile con gli obiettivi primari.

Un simile cambiamento avrebbe chiaramente delle ripercussioni sulle entrate dei paesi produttori e dei loro abitanti, ai quali non si può certo chiedere di sostenere i costi del mantenimento di una risorsa globale. Come già detto, le foreste tropicali svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico. La comunità internazionale, pertanto, dovrebbe essere disposta a considerare l'adozione di appropriati regimi di compensazione per i paesi che decidono di dare priorità all'obiettivo a più lungo termine di promuovere le foreste sostenibili, anziché massimizzare i guadagni a breve termine.

Ciò, a sua volta, ha delle implicazioni in termini di aiuti e prestiti per lo sviluppo concessi dagli istituti finanziari internazionali. Entrambi questi strumenti sono volti a garantire, da un lato, che le comunità locali dispongano di alternative al disboscamento laddove tale attività non sarebbe sostenibile e, dall'altro, che il costo relativo alla protezione dei «terreni globali» rappresentati dalle foreste tropicali sia condiviso equamente tra le nazioni.

Conclusioni

L'approvazione da parte del Parlamento dell'ITTA 2006 deve essere intesa come un riluttante avallo di un accordo insoddisfacente. Occorre riconoscere che il risultato ottenuto è di gran lunga inferiore a quanto necessario per affrontare il problema della perdita delle foreste tropicali. La Commissione dovrebbe cominciare a prepararsi per la prossima tornata di negoziati, con l'obiettivo di pervenire a un accordo decisamente migliore del precedente.

Il regime dell'ITTA necessita di una revisione completa e il consenso del Parlamento sui futuri accordi dipenderà da una radicale modifica degli obiettivi su cui poggia l'accordo. La finalità principale di una revisione dell'ITTA 2006 dovrebbe essere la protezione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali. Il commercio di legno tropicale dovrebbe essere consentito soltanto nella misura in cui conforme a tale obiettivo. Pertanto, la Commissione dovrebbe proporre dei meccanismi di finanziamento adeguati per i paesi disposti a limitare le loro esportazioni di legname, e una riorganizzazione del sistema di voto dell'ITTO per ricompensare i paesi produttori di legname che danno priorità alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse forestali.

Nel contempo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero aumentare significativamente le risorse finanziarie per gli aiuti volti a promuovere la conservazione e l'utilizzo ecologicamente responsabile delle foreste tropicali, a sostenere le azioni tese a rafforzare la governance ambientale e lo sviluppo di capacità, a promuovere alternative economicamente fattibili alle pratiche di disboscamento, estrattive e agricole distruttive e a rafforzare la capacità dei parlamenti nazionali e della società civile, comprese le comunità locali e le popolazioni indigene, di partecipare al processo decisionale in materia di conservazione, utilizzo e gestione delle risorse naturali e di demarcare e difendere i loro diritti territoriali.

Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero operare a livello globale per far avanzare le discussioni sul cambiamento climatico e la deforestazione, al fine di raggiungere un accordo nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico in merito a un meccanismo di finanziamento volto a ridurre le emissioni di biossido di carbonio causate dalla deforestazione e dal degrado delle foreste e a massimizzare i conseguenti benefici in termini di protezione della biodiversità e di sviluppo sostenibile.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi altresì per garantire che le agenzie di credito all'esportazione, il fondo investimenti di Cotonou e gli altri istituti di credito internazionali che finanziano progetti con denaro europeo utilizzino il principio adottato del consenso preventivo libero e informato prima di finanziare qualsiasi progetto nelle zone forestali. Tali progetti, inoltre, dovrebbero essere sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale e alle procedure di screening per assicurare che non alimentino la deforestazione, il degrado forestale o il disboscamento illegale.

Infine, sono necessari decisi e rapidi progressi in merito all'attuazione del piano d'azione FLEGT, compresa la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta legislativa completa, volta a garantire che sul mercato della UE vengano immessi soltanto legnami tagliati legalmente e prodotti da essi derivati.

Il Parlamento e altre assemblee interregionali e parlamenti nazionali dell'ITTO dovrebbero essere coinvolti appieno nell'attuazione dell'ITTA 2006. A tal fine chiediamo:

· che il Parlamento venga consultato al più presto possibile, ogniqualvolta la Comunità intende fornire dei contributi finanziari volontari alle azioni previste nel quadro dell'ITTA tramite i conti volontari dell'organizzazione;

· che la Commissione presenti una relazione annuale sull'attuazione dell'ITTA nonché sulle misure volte a ridurre l'impatto negativo del commercio sulle foreste tropicali, compresi gli accordi bilaterali nel quadro del programma FLEGT. Il Parlamento dovrebbe essere pienamente coinvolto e informato in merito ai progressi compiuti in ogni fase dei negoziati sugli accordi di partenariato FLEGT.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Helmuth Markov

Presidente

Commissione per il commercio internazionale

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007 – C6‑0326/2007 – 2006/0263(CNS))

Signor Presidente,

Nella riunione del 19 dicembre 2007 la commissione giuridica ha deciso di procedere, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento, all'esame della legittimità e dell'opportunità della base giuridica della proposta del Consiglio in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 19.12.2007

Dato che la commissione per il commercio internazionale voterà sulla sua relazione in dicembre, appare opportuno, al fine di evitare problemi durante il voto in Aula qualora un deputato decida di sollevare la questione della base giuridica, che la commissione giuridica esamini di sua iniziativa la questione della base giuridica della proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento.

La base giuridica proposta è costituita dagli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE.

È stato suggerito di modificare la base giuridica in modo da fare riferimento al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 300 invece che al primo comma di detto articolo. Tale modifica della base giuridica darebbe al Parlamento la prerogativa del parere conforme invece della semplice consultazione.

La commissione competente per il merito ha chiesto il parere del Servizio giuridico che si è espresso a favore della predetta modifica della base giuridica.

Disposizioni pertinenti del trattato CE

Articolo 300, paragrafo 3

3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.

In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.

Valutazione

Occorre accertare se l'accordo in questione crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione.

Si noti, in limine, che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia[1], la scelta della base giuridica per gli atti comunitari va operata unicamente con riferimento a criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale, e in particolare alla finalità e ai contenuti dell'atto proposto.

Il contenuto della proposta che si intende esaminare consiste di sette considerando e due articoli che approvano la conclusione dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali.

A norma del quarto considerando, gli obiettivi dell'accordo sono coerenti sia con la politica commerciale comune sia con la politica ambientale.

I principali obiettivi dell'accordo sono definiti all'articolo 1 come segue: "L'accordo [...] si prefigge di favorire l’espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e di promuovere la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legni tropicali". L'accordo è suddiviso nei seguenti capitoli: obiettivi, definizioni, organizzazione e amministrazione, Consiglio internazionale dei legni tropicali, privilegi e immunità, disposizioni finanziarie, attività operative, statistiche, studi e informazioni, disposizioni varie e disposizioni finali.

Occorre notare che, nel suo progetto di relazione del 7 novembre 2007, la commissione responsabile definisce l'approvazione dell'accordo internazionale sui legni tropicali "un riluttante avallo di un accordo insoddisfacente". La relatrice si rammarica del fatto che il risultato ottenuto "è di gran lunga inferiore a quanto necessario per affrontare il problema della perdita delle foreste tropicali".

Per quanto riguarda il concetto di "quadro istituzionale specifico" nel significato di cui all'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, va osservato che la Corte di giustizia deve ancora chiarirne l'interpretazione.

In tale prospettiva appare utile formulare alcune considerazioni generali sulle ragioni per le quali è opportuno prevedere l'applicazione della procedura del parere conforme di cui all'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, invece della procedura di consultazione di cui al primo comma di detto articolo.

La procedura del parere conforme si applica a quattro tipi di atti:

-        gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità;

-         gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di codecisione;

-         gli accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci,   da azioni in comune e da procedure particolari;

-          gli accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di         cooperazione.

Si può affermare che è prevista la procedura del parere conforme per le ragioni seguenti.

I primi due casi riflettono il ruolo del Parlamento, rispettivamente, nella procedura di bilancio e nella procedura di codecisione.

Gli accordi di cui al terzo e quarto trattino di cui sopra hanno un aspetto in comune, ossia l'intenzione di costituire una struttura permanente complessa dotata di una certa autonomia rispetto alle parti, che consente di adottare ulteriori regole vincolanti per le parti rispetto a quelle contenute nell'accordo. Quando viene creata un'associazione, è probabile che la struttura che si viene a costituire sarà più complessa rispetto al caso in cui sia istituito un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione. Si potrebbe sostenere che è richiesto il parere conforme del Parlamento perché l'accordo in questione è "incompleto", nel senso che il conseguimento dei suoi obiettivi non dipende solo dalle regole espressamente enunciate nel testo dell'accordo stesso. Le parti saranno vincolate non solo dalle regole enunciate nell'accordo, ma anche da altre regole stabilite a seguito delle procedure in esso definite. L'incertezza che ne risulta in relazione agli obblighi reali che deriveranno dall'accordo necessita della garanzia del parere conforme del Parlamento.

Si tratta pertanto di accertare se l'accordo in esame rientri o meno nella categoria degli "accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione".

Esiste un legame funzionale tra gli elementi essenziali che devono essere presenti perché si applichi l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma: ossia devono essere organizzate "procedure di cooperazione" e deve esservi un "quadro istituzionale specifico".

Il principale obiettivo dell'accordo è "di favorire l’espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e di promuovere la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legni tropicali" (art. 1). Per conseguire tale obiettivo, l'accordo prevede alcuni strumenti complessi.

In primo luogo, l'articolo 3 stabilisce che "l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali [...] continua ad esistere al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni e a sorvegliare il funzionamento del presente accordo."

Il funzionamento dell'organizzazione è garantito dal Consiglio (art. 6), dai comitati e da altri organi ausiliari (art. 26), dal direttore esecutivo e dal personale (art. 14).

Il Consiglio è "l’autorità suprema dell’Organizzazione" ed è costituito dai rappresentanti di ciascun membro.

Una delle prerogative principali del Consiglio consiste nell'assumere "le decisioni necessarie per assicurare un efficace ed efficiente funzionamento dell’Organizzazione" (art. 7, lettera b). A tal fine gli articoli 10, 11 e 12 definiscono le regole che disciplinano il processo decisionale e la procedura di voto. La ripartizione dei voti varia a seconda che il membro sia un produttore o un consumatore. Nel caso dei produttori, la ripartizione avviene in funzione delle "parti rispettive delle risorse forestali tropicali complessive" e delle "rispettive esportazioni nette di legni tropicali" (art. 10, par. 2). I voti sono assegnati ai consumatori in funzione del "volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali" (art. 10, par. 4).

Occorre notare che le decisioni non sono adottate unicamente per consenso. Sebbene sia previsto che "il Consiglio si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adottate per consenso", l'articolo 12, secondo paragrafo, stabilisce che "se il consenso non può essere raggiunto, il Consiglio adotta tutte le decisioni e raccomandazioni con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo i casi per cui il presente accordo prevede un voto speciale". Un'altra disposizione importante è enunciata all'articolo 13 e riguarda il quorum per le riunioni del Consiglio, poiché appare che non sia necessario che tutti i rappresentanti siano presenti affinché le decisioni siano adottate.

L'importanza di tali disposizioni risulta evidente se si leggono in relazione con l'art. 29, par. 2, il quale stabilisce che "i membri si impegnano ad accettare e applicare le decisioni assunte dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente accordo e si astengono dall’applicare provvedimenti il cui effetto sarebbe di limitare o neutralizzare tali decisioni". In altri termini, le decisioni del Consiglio sono vincolanti anche per le parti i cui rappresentanti erano contrari all'adozione dell'atto o non erano presenti alla riunione.

Inoltre, l'articolo 17 conferisce personalità giuridica all'Organizzazione e la facoltà di "stipulare contratti, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio".

Occorre infine tenere conto dell'istituzione del "conto amministrativo, finanziato dai contributi fissati per ciascun membro", del "conto speciale" e del "fondo per il partenariato di Bali, finanziati dai contributi volontari dei membri" e di "qualsiasi altro conto il Consiglio ritenga appropriato e necessario" (art. 18) nonché dei principali poteri del Consiglio per quanto concerne l'appartenenza all'Organizzazione e l'esistenza dell'accordo (articoli 30, 31, 32, 37, 40, 42, 44 e 47).

Conclusioni

Alla luce dell'analisi di cui sopra, si considera che l'accordo istituisce un "quadro istituzionale specifico".

Nella riunione del 19 dicembre 2007 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[2], di raccomandare che la base giuridica sia modificata in modo da fare riferimento all'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, che richiede il parere conforme e non la semplice consultazione del Parlamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Giuseppe Gargani

  • [1]  Cfr. causa C-338/01 Commissione c. Consiglio [2004], Racc. I-7829, par. 54; causa C-211/01 Commissione c. Consiglio [2003], Racc. I-8913, par. 38; causa 62/88, Grecia c. Consiglio [1990], Racc. I-01527, par. 62.
  • [2]  Erano presenti al momento della votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Titus Corlăţean (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (relatrice per parere), Carlo Casini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis e Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURA

Titolo

Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

Riferimenti

11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS)

Consultazione del PE

27.9.2007

Commissione competente per il merito

  Annuncio in Aula

INTA

11.10.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

  Annuncio in Aula

DEVE

11.10.2007

 

 

 

 

Pareri non espressi

  Decisione

DEVE

5.11.2007

 

 

 

 

Relatore(i)

  Nomina

Caroline Lucas

9.10.2007

 

Procedura semplificata –   decisione

JURI

19.12.2007

Contestazione della base giuridica

  Parere JURI

JURI19.12.2007

 

 

 

Esame in commissione

21.11.2007

 

 

 

 

Approvazione

15.7.2008

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

25

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari