RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale
7.7.2008 - (COM(2007)0831 – C6‑0047/2008 – 2007/0285(CNS)) - *
Commissione per la pesca
Relatore: Philippe Morillon
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale
(COM(2007)0831 – C6‑0047/2008 – 2007/0285(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0831),
– visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0047/2008),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 51, l'articolo 35 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6‑0315/2008),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di decisione del Consiglio Primo trattino | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma, |
MOTIVAZIONE
Nel 2000 gli Stati che praticano la pesca nell'Oceano Indiano meridionale hanno preso l'iniziativa di fondare una nuova organizzazione regionale per la pesca (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale).
Dopo cinque conferenze intergovernative, l'ultima delle quali si è svolta a Mombasa (Kenya) nell'aprile 2005, le parti interessate hanno convenuto un progetto di accordo nel settore della pesca. Il testo di tale progetto di accordo, dopo essere stato rivisto da un gruppo di redazione, è divenuto il documento finale che è stato adottato e successivamente presentato alla firma in occasione di una conferenza diplomatica svoltasi a Roma il 7 luglio 2006.
La Comunità detiene intessi di pesca nell'Oceano Indiano meridionale, di cui è anche uno Stato rivierasco a nome dell'isola della Riunione. Essa è pertanto tenuta, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, a cooperare con le altre parti interessate nella gestione e conservazione delle risorse di tale regione. La Comunità ha firmato l'accordo SIOFA, il 7 luglio 2006, conformemente alla decisione 2006/496/CE del Consiglio del 6 luglio 2006.
Il 21 dicembre 2007 la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale.
Il 30 gennaio 2008 il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento su tale accordo e ci ha trasmesso una domanda di consultazione.
Il 3 febbraio 2008 la nostra commissione, ritenendo che non si tratti di una consultazione bensì di un parere conforme (articolo 35 del regolamento PE), ha chiesto alla commissione giuridica di verificare la base giuridica del dossier.
Nella sua riunione del 26 febbraio 2008 la commissione giuridica ha dato seguito alla nostra domanda e ha dichiarato che si trattava effettivamente di un parere conforme, posto che l'accordo internazionale prevede un quadro istituzionale specifico (creazione di organi sussidiari destinati a adottare decisioni importanti).
ARTICOLO 7 – ORGANI AUSILIARI
1. La riunione delle Parti istituisce un Comitato scientifico permanente che si riunisce almeno una volta all'anno, salvo che la riunione delle Parti decida diversamente, e preferibilmente prima di quest'ultima, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) il Comitato scientifico ha le seguenti funzioni:
(i) effettuare la valutazione scientifica delle risorse alieutiche e dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche ambientali ed oceanografiche della zona e dei risultati della ricerca scientifica;
(ii) incoraggiare e promuovere la cooperazione nel settore della ricerca scientifica onde conoscere meglio lo stato delle risorse alieutiche;
(iii) fornire alla riunione delle Parti pareri e raccomandazioni scientifiche per l'elaborazione delle misure di conservazione e di gestione, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
(iv) fornire alla riunione delle Parti pareri e raccomandazioni per l'elaborazione di misure relative al monitoraggio delle attività di pesca;
(v) fornire alla riunione delle Parti pareri e raccomandazioni scientifiche concernenti le norme e il formato appropriati per la raccolta e lo scambio di dati sulla pesca; nonché
(vi) qualsiasi altra funzione scientifica eventualmente decisa dalla riunione delle Parti;
b) allorché elabora pareri e raccomandazioni, il Comitato scientifico prende in considerazione le attività della Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sud-occidentale nonché quelle di altre organizzazioni di ricerca e organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate.
2. La riunione delle Parti istituisce un Comitato di applicazione, con il compito di verificare la buona applicazione e il rispetto delle misure, di cui all'articolo 6, sin dal momento della loro adozione. Conformemente alle modalità definite dal regolamento interno, il Comitato di applicazione si riunisce contemporaneamente alla riunione delle Parti, rende conto a quest'ultima dei suoi lavori e le sottopone pareri e raccomandazioni.
3. La riunione delle Parti può altresì, se del caso, istituire comitati temporanei, speciali o permanenti incaricati di studiare e presentare relazioni su questioni relative alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo nonché ai gruppi di lavoro incaricati di studiare e presentare raccomandazioni su problemi tecnici specifici.
Conformemente agli articoli 37 e 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, la procedura del parere conforme è appropriata.
Occorrerà pertanto presentare un emendamento alla base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Philippe Morillon
Presidente
Commissione per la pesca
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano indiano meridionale (COM(2007)0831 – 2007/0285(CNS))
Signor Presidente,
con lettera del 3 gennaio 2008 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità e opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 26 febbraio 2008.
La proposta si basa sul combinato disposto dell'articolo 37[1], del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2[2] e del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE. Va rilevato che, a norma del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3, il Parlamento è semplicemente consultato.
La commissione per la pesca rileva che proposte simili, come la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano pacifico centrale ed occidentale (COM(2003)0855), si basano sul secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 piuttosto che sul suo primo comma, il che comporta l'applicazione della procedura del parere conforme.
Disposizioni pertinenti del trattato CE
Articolo 300, paragrafo 3
3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.
In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo[3].
Base giuridica
La soluzione alla questione sollevata dalla commissione competente per il merito dipende dalla creazione o meno nell'accordo di pesca nell'Oceano indiano meridionale di un quadro istituzionale specifico, organizzando procedure di cooperazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato, che prevede l'applicazione della procedura del parere conforme. Si rileva che la Corte di giustizia deve ancora interpretare il concetto di "quadro istituzionale specifico" ai sensi del secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3.
Va tenuto presente che tutti gli atti comunitari devono fondarsi su una base giuridica contenuta nel trattato (o in un altro atto legislativo che sono previsti applicare). La base giuridica definisce la competenza della Comunità ratione materiae e specifica le modalità in cui la competenza va esercitata, segnatamente lo strumento o gli strumenti legislativi che possono essere utilizzati e la procedura decisionale cui ricorrere.
Secondo la Corte di giustizia, la scelta della base giuridica non è soggettiva ma "deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale[4], come l'obiettivo e il contenuto della misura in questione[5]. In tale contesto la Corte ha specificato che "sono irrilevanti in proposito l'auspicio di un'istituzione di partecipare più intensamente all'adozione di un determinato atto, il lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto o il contesto dell'adozione dell'atto"[6].
Nel caso della proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano pacifico centrale e occidentale (COM(2003)0855) cui la commissione per la pesca fa riferimento nella sua lettera, la convenzione in questione ha messo a punto un'organizzazione internazionale ben strutturata in cui una commissione speciale per la pesca prende le decisioni. E' quindi evidente che la convenzione ha definito un quadro istituzionale specifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3.
Per quanto riguarda l'accordo di pesca per l'Oceano indiano meridionale va rilevato che:
I) l'articolo 7 prevede l'istituzione di organi ausiliari, compreso un comitato scientifico permanente e un comitato di applicazione. In base all'articolo 8[7] (processo decisionale) risulta che tali organi prendono le decisioni sulle "questioni di fondo".
Considerando che il comitato scientifico a) procede alla valutazione scientifica delle risorse alieutiche e dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, b) incoraggia e promuove la collaborazione nel settore della ricerca scientifica e c) fornisce pareri scientifici e raccomandazioni per l'elaborazione delle misure di conservazione, di gestione e di monitoraggio nonché in merito ai formati per la raccolta e lo scambio dei dati relativi alla pesca, il compito del comitato di applicazione è quello di verificare l'attuazione e l'osservanza delle misure adottate dalla riunione delle Parti e ha la facoltà di riferire, fornire consulenze e presentare raccomandazioni a tale riunione.
II) La riunione delle Parti "può inoltre istituire comitati temporanei, speciali o permanenti incaricati di esaminare le questioni connesse al conseguimento degli obiettivi del presente accordo e riferire al riguardo, nonché gruppi di lavoro incaricati di esaminare e formulare raccomandazioni su problemi tecnici specifici".
III) Sebbene l'accordo preveda che le decisioni della riunione delle Parti e degli organi ausiliari su "questioni di fondo" debbano essere adottate all'unanimità, altre decisioni devono essere prese a maggioranza semplice.
Alla luce di tali fattori si ritiene che l'accordo di pesca per l'Oceano indiano meridionale definisca un quadro istituzionale specifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3. Di conseguenza andrebbe applicata la procedura del parere conforme.
Nella riunione del 26 febbraio 2008 la commissione giuridica ha deciso pertanto, all'unanimità[8], di raccomandare che la base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano indiano meridionale, dovrebbe essere il secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 e non il primo comma di detto articolo.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Giuseppe Gargani
- [1] Articolo 37
1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.
Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità. - [2] 2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 310.
- [3] Il grassetto corsivo è aggiunto.
- [4] Causa 45/86, Commissione contro Consiglio [1987] ECR 1439, paragrafo 5.
- [5] Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio [1991] ECR I-287, paragrafo 10.
- [6] Causa C-269/97 Commissione contro Consiglio [2000] ECR I-2257, paragrafi 43 e 44.
- [7] 1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo le decisioni della riunione delle parti dei relativi organi ausiliari su questioni di fondo sono prese all'unanimità dalle parti contraenti presenti, dove per "unanimità" si intende l'assenza di obiezioni formali al momento dell'adozione della decisione. Il fatto di stabilire se una questione è una questione di fondo è trattato come una questione di fondo.
2. Le decisioni su questioni diverse da quelle del paragrafo 1 sono prese a maggioranza semplice dalle parti contraenti presenti e votanti.
3. Le decisioni adottate dalla riunione delle parti sono vincolanti per tutte le parti contraenti. - [8] Erano presenti alla votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Titus Corlăţean (vicepresidente), Rainer Wieland (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Diana Wallis (relatore per parere), Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Vicente Miguel Garcés Ramón (per Giulietto Chiesa), Sajjad Karim (per Carlo Casini), Gabriele Stauner (per Bert Doorn), József Szájer (per Othmar Karas) e Jacques Toubon (per Jaroslav Zvěřina).
PROCEDURA
Titolo |
Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale |
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Riferimenti |
COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS) |
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Consultazione del PE |
30.1.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 19.2.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Philippe Morillon 23.1.2008 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 26.2.2008 |
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Approvazione |
15.7.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Margie Sudre, Cornelis Visser |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Carl Schlyter, Thomas Wise |
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Deposito |
17.7.2008 |
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