RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

16.7.2008 - (COM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS)) - *

Commissione per i bilanci
Relatore: Esko Seppänen

Procedura : 2008/0067(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0317/2008
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A6-0317/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

(COM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0172),

–   visto l'articolo 181a del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0182/2008),

–   vista la propria risoluzione del 20 febbraio 2006 su una strategia dell'UE per l'Asia centrale[1],

–   vista la risoluzione sulla strategia dell'UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale adottata dal Consiglio europeo il 21-22 giugno 2007,

–   vista la causa C-155/07 pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee,

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6‑0317/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  invita la Commissione a ritirare la sua proposta qualora venisse annullata la decisione 2006/1016/CE, attualmente all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Si riconosce la necessità che i prestiti concessi dalla BEI in Asia centrale si incentrino su progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che vadano anche a vantaggio degli interessi energetici dell'UE.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia e i progetti nel campo dei trasporti, le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi politici dell'UE di diversificazione delle fonti energetiche e con gli obblighi di Kyoto e dovrebbero sostenere tali obiettivi e obblighi, rafforzando nel contempo la protezione ambientale.

Motivazione

L'emendamento mira a conformare la decisione agli obiettivi politici dell'UE in materia di clima e ambiente, nonché agli accordi sottoscritti dalla CE o dai suoi Stati membri nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). E' importante che la strategia regionale della BEI, e i suoi singoli progetti, siano valutati alla luce di criteri chiari che riflettano i valori e gli impegni internazionali dell'Europa.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Tutte le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con le politiche esterne dell'UE, compresi gli obiettivi regionali specifici, e sostenerle, e dovrebbero contribuire all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, all'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'osservanza degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui la Comunità europea o i suoi Stati membri sono parti.

Motivazione

L'emendamento mira alla conformità con l'articolo 181 A del trattato, che fornisce una delle basi giuridiche per questa proposta, e con i pertinenti accordi internazionali in materia di ambiente sottoscritti dalla CE o dai suoi Stati membri. E' importante che la strategia regionale della BEI, e i suoi singoli progetti, siano valutati alla luce di criteri chiari che riflettano i valori europei.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) La BEI dovrebbe garantire che i singoli progetti siano sottoposti a una valutazione dell'impatto sulla sostenibilità, effettuata in modo indipendente rispetto ai promotori dei progetti e alla stessa BEI.

Motivazione

Singoli progetti, soprattutto in una regione con tassi elevati e gravi problemi ambientali come l'Asia centrale, dovrebbero essere sottoposti a una valutazione indipendente dell'impatto sulla sostenibilità, al fine di individuare le ripercussioni economiche, sociali ed ambientali del progetto e di proporre misure di accompagnamento per massimizzare gli effetti positivi e ridurre al minimo eventuali effetti negativi. Siffatte valutazioni dovrebbero assicurare molta più trasparenza, anche per coloro che sono più direttamente interessati.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI.

(4) Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI; dovrebbero tuttavia essere previste precondizioni per la loro ammissibilità a prestiti BEI: tali paesi devono dimostrare di aver compiuto evidenti progressi nell'attuazione dello Stato di diritto, della libertà di parola e dei media e della libertà delle ONG nonché nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio, come previsto negli Accordi di partenariato e cooperazione dell'UE; non dovrebbero essere soggetti a sanzioni dell'UE per violazioni dei diritti umani e dovrebbero aver compiuto effettivi progressi quanto alla situazione di tali diritti, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008 sulla strategia comunitaria per l'Asia centrale1 .

 

1 Testi approvati, P6_TA(2008)0059.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Le attività di prestito dovrebbero sostenere l'obiettivo politico dell'UE di promuovere la stabilità nella regione.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

L'accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI, come previsto all'articolo 8 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia della Comunità e contiene le condizioni con chiari parametri di riferimento relativamente al rispetto dei diritti dell'uomo.

Motivazione

It must be principally stated that EU policy goals with regard to human rights must not be undermined by Community guarantees for loans by the EIB in countries. An interim agreement of the EU with Turkmenistan on trade and trade-related matters is pending since 2006, due to accusations of systemic violations of fundamental rights of this country. EBRD operations in this country is focused on the promotion of private sector activities, particularly in the SME and micro-finance area provided that it can be shown that the proposed investments are not effectively controlled by the state. EIB loans should be based on the same principles.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 ter

 

Fondandosi sulle informazioni ricevute dalla BEI, la Commissione presenta una valutazione e una relazione, su base annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulle operazioni di finanziamento della BEI effettuate a titolo della presente decisione. La relazione dovrebbe includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alla realizzazione degli obiettivi di politica estera dell'UE e, in particolare, del contributo all'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, all'obiettivo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'osservanza degli accordi internazionali in materia ambientale di cui sono firmatari la Comunità europea o i suoi Stati membri.

Motivazione

L'emendamento mira alla conformità con l'articolo 181 A del trattato, che fornisce una delle basi giuridiche per questa proposta, e con i pertinenti accordi internazionali in materia di ambiente sottoscritti dalla CE o dai suoi Stati membri. E' importante che la strategia regionale della BEI, e i suoi singoli progetti, siano valutati alla luce di criteri chiari che riflettano i valori europei.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 quater

 

La BEI garantisce che gli accordi quadro tra la Banca e i paesi interessati siano messi a disposizione del pubblico e che siano messe a disposizione informazioni oggettive adeguate e tempestive per consentire loro di svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo decisionale.

Motivazione

Gli accordi quadro tra la Banca e i rispettivi paesi dell'Asia centrale dovrebbero essere soggetti a norme di maggiore trasparenza in modo da promuovere il processo democratico e la partecipazione della società civile nel processo decisionale. Ciò potrebbe costituire l'autentico valore aggiunto degli investimenti della BEI per il processo di democratizzazione in Asia centrale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La proposta in esame riguarda l'ammissibilità dei cinque paesi dell'Asia centrale a beneficiare dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) con garanzia della Comunità in conformità alla decisione del Consiglio 2006/1016/CE.

Da quando il Consiglio ha adottato la decisione nel 2006, questa è la prima proposta di modifica dell'elenco dei paesi ammissibili ai finanziamenti BEI con garanzia della Comunità.

Base giuridica

Il relatore desidera rammentare che, nel corso della procedura legislativa (2006/0107(CNS)) per l'adozione della decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità, fu sollevata la questione della base giuridica.

Il Parlamento europeo mise in discussione la scelta di utilizzare come base giuridica l'articolo 181A del trattato, proponendo invece la doppia base giuridica degli articoli 181A e 179 (cooperazione allo sviluppo, soggetta alla procedura di codecisione), giacché, in base all'elenco dell'OCSE, molti dei paesi ammissibili ai sensi dell'allegato 1 risultavano essere paesi in via di sviluppo.

Il Parlamento contestò la scelta della base giuridica presentando ricorso alla Corte di giustizia (causa C-155/07), invocando, per le ragioni di cui sopra, l'applicabilità di entrambi gli articoli (quanto meno l'applicabilità dell'articolo 179 in riferimento ai paesi ammissibili che risultano essere paesi in via di sviluppo). Il Parlamento riconobbe tuttavia che la decisione 2006/1016/CE sarebbe rimasta valida sino all'eventuale annullamento da parte della Corte.

La causa C-155/07 è tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia. L'udienza si è tenuta il 14 maggio 2008. Il parere dell'avvocato generale, che pur non essendo vincolante fornisce un'indicazione delle possibilità del Parlamento di vincere la causa, è previsto per il 26 giugno 2008 e la sentenza sarà emessa in seguito.

Il relatore ritiene che il Parlamento non debba modificare la base giuridica della proposta (ossia l'articolo 181, che è valido in base al diritto nella formulazione attuale) e che, in virtù della cooperazione leale fra le istituzioni, debba attendere la sentenza della Corte di giustizia senza tentare di bloccare l'adozione della proposta a mezzo di strumenti giuridici o procedurali.

Massimale finanziario

La decisione del Consiglio del 2006 indica i massimali previsti per le operazioni di finanziamento della BEI per ogni regione. Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), punto ii), alla regione dell'Asia è destinato un importo massimo pari a 1 miliardo di euro. Un'eventuale modifica del sub-massimale per l'Asia richiederebbe la modifica della decisione del Consiglio. Consultata in merito alla proposta, la BEI non ha sollevato obiezioni, specie per quanto riguarda il massimale. Qualora dovesse risultare che il sub-massimale per l'Asia è insufficiente a finanziare le operazioni nella regione e, soprattutto, nei cinque paesi che diventerebbero ammissibili a beneficiare dei prestiti BEI con garanzia della Comunità, o qualora un altro sub-massimale dovesse risultare non idoneo alle esigenze specifiche di altre regioni in via di sviluppo, si potrebbe sfruttare l'occasione della revisione intermedia della decisione del Consiglio per intervenire con gli adeguamenti del caso. Ai sensi dell'articolo 9 della decisione del Consiglio, infatti, la Commissione presenterà, al più tardi entro il 30 giugno 2010, una revisione intermedia sull'attuazione della decisione medesima e proporrà, se necessario, di modificarla. La relazione finale sull'attuazione della decisione sarà presentata entro il 31 luglio 2013.

Sull'opportunità di accordare l'ammissibilità ai paesi dell'Asia centrale

I cinque paesi dell'Asia centrale erano già indicati come ammissibili nell'elenco di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 2006, ma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dovevano essere approvati dal Consiglio a seguito di una valutazione politica e macroeconomica.

Nella riunione del 21-22 giugno 2007, il Consiglio europeo ha adottato la strategia UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, che serve da quadro per una maggiore e più intensa cooperazione con questi paesi. Il Consiglio europeo ha sottolineato, tra l'altro, che "la Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe svolgere un importante ruolo nel finanziare in Asia centrale progetti che rivestono un interesse per l'UE".

Nella sua risoluzione approvata in data 20 febbraio 2008 (2007/2102(INI))[1], il Parlamento ha esortato "il Consiglio ad autorizzare la Banca europea per gli investimenti (BEI) ad estendere il proprio supporto creditizio all'Asia centrale, in cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) già attiva nella regione".

Nella sua proposta di decisione del Consiglio e relativo allegato, la Commissione fornisce ulteriori motivazioni per accordare all'Asia centrale l'ammissibilità ai finanziamenti della BEI con garanzia della Comunità, ovvero: alto rendimento della regione sotto il profilo macroeconomico malgrado alcune disparità tra i paesi, presenza di un clima migliore per gli investimenti malgrado gli ulteriori sforzi ancora necessari, importanza strategica ed energetica dell'Asia centrale per l'UE, che punta a una migliore stabilità della regione, ecc.

Da un punto di vista strategico, l'ammissibilità ai prestiti con garanzia della Comunità favorirebbe quel processo di stabilizzazione che porterebbe questi paesi a diventare una fondamentale alternativa per l'Unione europea in materia di rotte di approvvigionamento energetico.

Tuttavia, il relatore si dichiara circospetto riguardo all'opportunità politica di accordare tale ammissibilità. Al momento, questi paesi non soddisfano neppure i requisiti di base in materia di democrazia, Stato di diritto, pluralismo politico e libertà dei mezzi di informazione, e i recenti sviluppi in ciascuno di questi paesi danno adito a serie preoccupazioni. Ciò detto, l'ammissibilità dei cinque paesi, da accordarsi quale ammissibilità di un gruppo di paesi allo scopo di migliorare la stabilità della regione, deve essere approvata.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (15.7.2008)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Consiglio sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità
(COM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Relatore per parere: Alain Lipietz

BREVE MOTIVAZIONE

Le garanzie accordate alla BEI dalla Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti al di fuori della Comunità sono un importante strumento a supporto degli obiettivi europei di politica economica e commerciale a livello globale. Un'ampia percentuale dei prestiti BEI sostiene gli investimenti internazionali delle aziende europee, i quali, a loro volta, contribuiscono a intensificare gli scambi. Dal 1999 il Parlamento europeo tiene monitorate le attività complessive della BEI attraverso le relazioni annuali della commissione ECON, grazie alle quali si è venuto a instaurare un ottimo spirito di collaborazione con la Banca. Sulla questione specifica delle garanzie della Comunità alla BEI, il Parlamento europeo ha presentato un parere dettagliato in data 30 novembre 2006[1].

La proposta di decisione del Consiglio sull'ammissibilità dell'Asia centrale al programma di garanzie della Comunità alla BEI, presentata dalla Commissione, amplia l'elenco dei paesi ammissibili di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio includendovi il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan e mette a disposizione sino a 1 miliardo di euro in contratti di prestito BEI. Tale mossa fa seguito a una richiesta formulata dal Parlamento europeo nel suo parere sulle garanzie della Comunità alla BEI ed è in linea con la strategia UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nella riunione del 21-22 giugno 2007, in cui si specifica che "la Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe svolgere un importante ruolo nel finanziare in Asia centrale progetti che rivestono un interesse per l'UE''.

Il fatto che i prestiti BEI siano in larga parte o interamente garantiti dal Fondo di garanzia prestiti (LGF) della Comunità consente alla Banca, esentata dalla necessità di imporre il normale premio di rischio, di offrire condizioni estremamente allettanti. Tale tipo di sovvenzione produce un costo del credito di 1-2 punti percentuale inferiore rispetto allo standard di mercato. In ragione di ciò è possibile aspettarsi una forte domanda di crediti BEI dalla regione dell'Asia centrale.

Il relatore per parere ritiene che le garanzie della Comunità alla BEI per i prestiti accordati in Asia centrale meritino il sostegno del Parlamento europeo in quanto si tratta di mezzi che consentono di utilizzare il denaro pubblico per far avanzare gli obiettivi politici dell'UE. Il sostegno va accordato, però, a condizione che i suddetti obiettivi siano effettivamente promossi in modo coerente. Allo stato, la proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione non garantisce il soddisfacimento di tale condizione:

· in quattro dei cinque paesi dell'Asia centrale, la situazione relativa ai diritti umani è di gran lunga al di sotto degli standard sanciti dalla Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). In Uzbekistan e in Turkmenistan, in particolare, i diritti fondamentali sono violati sistematicamente e non si registrano avanzamenti in senso democratico. In data 20 febbraio 2008, il Parlamento europeo ha confermato l'appoggio alle sanzioni contro l'Uzbekistan imposte dall'UE e ha altresì sottolineato che per consentire all'UE di procedere con l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (come ad es. gli investimenti), è necessario che il Turkmenistan compia progressi in settori chiave dei diritti umani e della democrazia (2007/2102(INI)). Di conseguenza, il Parlamento europeo chiede una differenziazione dell'approccio della politica UE nei confronti dei paesi della regione che si basi, in particolare, sulla situazione dei diritti umani in ciascun paese. La proposta della Commissione, invece, non differenzia i criteri per la concessione dei prestiti BEI ai paesi dell'Asia centrale;

· il 20 febbraio 2008, il Parlamento europeo ha altresì invitato il Consiglio e la Commissione a fare in modo che le questioni relative ai diritti umani abbiano lo stesso peso del forte approccio dell'UE all'energia, alla sicurezza e al commercio. La Commissione, invece, propone di prestare un'attenzione particolare all'approvvigionamento energetico;

· dal momento che il bilancio del fondo di garanzia è limitato, il "beneficio" degli inferiori tassi di interesse dovrebbe essere accordato, in linea di principio, ai soli prestiti BEI legati a progetti che esprimono, in via prioritaria, una rilevanza notevole e misurabile in termini di avanzamento degli obiettivi politici dell'UE; l'elenco degli obiettivi dei prestiti BEI con garanzia della Comunità ai paesi dell'Asia centrale non è sempre coerente con gli obiettivi politici dell'UE e favorisce progetti su vasta scala, specialmente nel settore dell'approvvigionamento energetico/trasporti. Questa situazione, che va a scapito dell'obiettivo politico comunitario della diversificazione delle fonti energetiche e dei requisiti di Kyoto, andrebbe rettificata. Con tutta probabilità, essa sminuisce anche l'invito del Parlamento europeo a che si determini l'"interruzione del sostegno pubblico, attraverso le agenzie di credito all'esportazione e le banche per gli investimenti pubblici, ai progetti relativi ai combustibili fossili", nonché la sua richiesta affinché la Banca europea per gli investimenti tenga conto, nel momento in cui concede prestiti o relative garanzie, delle ripercussioni dei progetti finanziati sul cambiamento climatico e che sia imposta una moratoria sui finanziamenti fino a quando non saranno disponibili dati sufficienti[2];

· inoltre, la particolare attenzione che viene prestata all'approvvigionamento energetico e ai trasporti nel quadro delle operazioni di prestito della BEI in Asia centrale non tiene conto delle prove addotte dalla Banca mondiale e da altri istituti finanziari, secondo cui, di norma, i progetti riguardanti il settore dell'industria estrattiva che vengono realizzati in assenza dei principi del buon governo, in paesi ricchi di risorse ma economicamente poveri, provocano una povertà crescente. Di conseguenza, la focalizzazione sull'approvvigionamento energetico danneggia la strategia UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale del giugno 2007, nella quale l'eliminazione della povertà è descritta come la principale priorità dell'assistenza bilaterale della Comunità europea per il periodo 2007-2013. Dato che tutti i paesi dell'Asia centrale presentano i requisiti necessari per beneficiare dell'assistenza prevista dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), il relatore ritiene opportuno che i prestiti BEI siano coerenti con il consenso europeo per lo sviluppo e i relativi obiettivi generali, ovverosia l'eliminazione della povertà e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.

Va osservato che come base giuridica per la decisione del Consiglio sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità, la Commissione propone l'articolo 181A del trattato UE. Con riferimento alla succitata decisione 2006/1016/CE del Consiglio, il Parlamento europeo aveva a suo tempo contestato la presentazione della proposta ai sensi dell'articolo 181A del trattato, proponendo in alternativa la doppia base giuridica degli articoli 181A e 179 (cooperazione allo sviluppo, soggetta alla procedura di codecisione), giacché, in base all'elenco dell'OCSE, molti dei paesi ammissibili ai sensi dell'allegato 1 risultano essere paesi in via di sviluppo. La causa è pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

Il relatore per parere non intende modificare la base giuridica della decisione e demanda la questione al relatore della commissione di merito.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Tutte le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con le politiche esterne dell'UE, compresi gli obiettivi regionali specifici, e sostenerle, e dovrebbero contribuire all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, all'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'osservanza degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui la Comunità europea o i suoi Stati membri sono parti.

Motivazione

L'emendamento mira alla conformità con l'articolo 181 A del trattato, che fornisce una delle basi giuridiche per questa proposta, e con i pertinenti accordi internazionali in materia di ambiente sottoscritti dalla CE o dai suoi Stati membri. E' importante che la strategia regionale della BEI, e i suoi singoli progetti, siano valutati alla luce di criteri chiari che riflettano i valori europei.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Tutte le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo politico dell'UE di contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio nei paesi dell'Asia centrale e dovrebbero sostenere tale obiettivo.

Motivazione

L'emendamento mira a conformare la decisione agli obiettivi politici dell'UE di eradicazione della povertà e alle dichiarazioni sottoscritte dalla CE o dai suoi Stati membri nel quadro dell'ONU. E' importante che la strategia regionale della BEI, e i suoi singoli progetti, siano valutati alla luce di criteri chiari che riflettano i valori e gli impegni internazionali dell'Europa.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia e i progetti nel campo dei trasporti, tutte le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi politici dell'UE di diversificazione delle fonti energetiche e conformità agli obblighi di Kyoto e dovrebbero sostenerli, rafforzando nel contempo la protezione ambientale.

Motivazione

L'emendamento mira a conformare la decisione agli obiettivi politici dell'UE in materia di clima e ambiente, nonché agli accordi sottoscritti dalla CE o dai suoi Stati membri nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). E' importante che la strategia regionale della BEI, e i suoi singoli progetti, siano valutati alla luce di criteri chiari che riflettano i valori e gli impegni internazionali dell'Europa.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) La BEI dovrebbe garantire che i residenti nella zona interessata ricevano informazioni adeguate e tempestive in modo da avere la possibilità di partecipare pienamente al processo decisionale.

Motivazione

Singoli progetti, soprattutto in una regione con tassi elevati e gravi problemi ambientali come l'Asia centrale, dovrebbero essere sottoposti a una valutazione indipendente dell'impatto sulla sostenibilità, al fine di individuare le ripercussioni economiche, sociali ed ambientali del progetto e di proporre misure di accompagnamento per massimizzare gli effetti positivi e ridurre al minimo eventuali effetti negativi. Siffatte valutazioni dovrebbero assicurare molta più trasparenza, anche per coloro che sono più direttamente interessati.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) Sulla base delle informazioni ricevute dalla BEI, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione e una relazione, su base annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulle operazioni di finanziamento della BEI effettuate a titolo della presente decisione. Tale relazione dovrebbe comprendere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento BEI alla realizzazione degli obiettivi di politica esterna dell'UE.

Motivazione

Una relazione annuale elaborata dalla Commissione dovrebbe illustrare chiaramente come la BEI ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi enunciati ai considerando 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies (come da emendamenti).

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI.

(4) Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI a condizione che non siano soggetti a sanzioni UE per violazioni dei diritti dell'uomo, il che farebbe escludere l'accesso al finanziamento della BEI.

Motivazione

Occorre precisare soprattutto che gli obiettivi politici dell'UE in materia di diritti umani non devono essere indeboliti dalle garanzie comunitarie per i prestiti della BEI in paesi ai quali L'UE ha imposto sanzioni.

PROCEDURA

Titolo

Ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio

Riferimenti

COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

8.5.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Alain Lipietz

5.5.2008

 

 

Esame in commissione

24.6.2008

 

 

 

Approvazione

15.7.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Carl Schlyter, Zbigniew Zaleski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari

PROCEDURA

Titolo

Ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio

Riferimenti

COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Consultazione del PE

25.4.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

8.5.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

8.5.2008

INTA

8.5.2008

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

11.6.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Esame in commissione

25.6.2008

16.7.2008

 

 

Approvazione

16.7.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Juan Andrés Naranjo Escobar, José Albino Silva Peneda

Deposito

18.7.2008