RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo
11.8.2008 - (COM(2007) 0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Matthias Groote
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo
(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0851),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0007/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0329/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’UE richiede sforzi continui per ridurre le emissioni dei veicoli. Per questo motivo, l’industria deve ottenere informazioni chiare sui futuri valori limite delle emissioni. |
(5) Il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’UE richiede sforzi continui per ridurre le emissioni dei veicoli. Per questo motivo, l’industria deve ottenere informazioni chiare sui futuri valori limite delle emissioni ed avere tempo sufficiente per il raggiungimento di tali target e per lo sviluppo delle necessarie soluzioni tecniche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'obiettivo del Parlamento e della Commissione, il miglioramento della qualità dell'aria nell'UE, deve essere raggiunto, ma l’industria deve disporre di tempo sufficiente per reagire alla nuova legislazione e per realizzare soluzioni tecniche da immettere sul mercato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) L'adattamento dei veicoli pesanti più vecchi con sistemi di controllo delle emissioni più moderni permetterebbe di migliorare la qualità dell'aria. La Commissione dovrebbe considerare di proporre una legislazione comunitaria per tali sistemi per garantire che siano limitate le emissioni di diossido di azoto provenienti dai sistemi adattati di controllo delle emissioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogni anno, circa il 10% del parco veicoli pesanti è sostituito. Per tale ragione, sarà necessario attendere alcuni anni per vedere attuate pienamente le disposizioni Euro VI. Onde ottenere l'effetto massimo dalla proposta attuale, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di proporre una legislazione comunitaria per mettere in conformità i sistemi dei veicoli esistenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Quando si stabiliscono norme sulle emissioni è importante considerare le implicazioni per la competitività di mercati e costruttori, i costi diretti e indiretti per le imprese, i crescenti vantaggi dovuti all’innovazione, al miglioramento della qualità dell’aria, alla riduzione dei costi sanitari e all’aumento della speranza di vita. |
(7) Quando si stabiliscono norme sulle emissioni è importante considerare le implicazioni per la competitività di mercati e costruttori, i costi diretti e indiretti per le imprese, i crescenti vantaggi dovuti all’innovazione, al miglioramento della qualità dell’aria, alla riduzione dei costi sanitari e all’aumento della speranza di vita. Per favorire la competitività dei costruttori le norme sulle emissioni dovrebbero restare immutate per un periodo minimo di cinque anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'industria ha bisogno di un periodo minimo di stabilità di 5 anni per ogni norma sulle emissioni al fine di ammortizzare gli investimenti necessari per introdurre la nuova tecnologia. Modifiche molto frequenti delle norme sulle emissioni impongono ai costruttori di dedicare molte risorse ad aggiornare i prodotti attuali. Ciò comporta una penalizzazione quanto al tempo di commercializzazione di nuovi prodotti causando uno svantaggio concorrenziale. Solo garantendo un lasso di tempo sufficiente ed adeguato non si comprometterà la competitività e si garantirà la realizzazione degli obiettivi a lungo termine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, riguardo alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulle riparazioni del veicolo, attraverso un formato standardizzato atto a recuperare informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi d’informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni riguarda i sistemi diagnostici di bordo e la loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno esporre sia le norme tecniche cui i costruttori devono conformarsi nei siti Web di quest’ultimi, nonché le misure tese a garantire un accesso ragionevole alle PMI. |
(8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, riguardo alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato, in base alle modalità più appropriate, alle informazioni sulle riparazioni del veicolo che non causi un onere sproporzionato in relazione ai benefici per i clienti, attraverso un formato standardizzato atto a recuperare informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi d’informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni riguarda i sistemi diagnostici di bordo e la loro interazione con altri sistemi del veicolo. È necessario esporre sia le norme tecniche cui i costruttori devono conformarsi nei siti Web di quest’ultimi, nonché le misure tese a garantire un accesso ragionevole alle PMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare solo le misure adeguate per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. Non vi è alcun motivo per causare un onere sproporzionato in relazione ai benefici per i clienti. Ad esempio, estendere la definizione di informazioni sulla riparazione e la manutenzione alla diagnostica remota e imporre ai costruttori di consentire a riparatori indipendenti autorizzati di accedere al sistema di sicurezza del veicolo non risulta opportuno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esporre le norme tecniche a cui i costruttori devono conformarsi nei siti web non è solamente opportuno ma anche necessario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Entro ... *, la Commissione dovrebbe rivedere il funzionamento del sistema di accesso illimitato all'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli allo scopo di stabilire se è opportuno consolidare tutte le disposizioni che disciplinano l'accesso a suddette informazioni nell'ambito di una legislazione quadro riveduta sull'omologazione. Se le disposizioni che disciplinano l'accesso a dette informazioni sono così consolidate, le corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere abrogate, purché siano salvaguardati gli esistenti diritti di accesso all'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli. ___________ * Quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'accesso all'informazione sulle riparazioni e sulla manutenzione dovrebbe essere incluso nella direttiva quadro relativa all'omologazione o in altra legislazione quadro in materia. L'analogo regolamento per i veicoli passeggeri Euro5/6 (regolamento(CE) n. 715/2007) contiene il medesimo considerando (n. 9). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) La Commissione deve incentivare lo sviluppo di un formato standard armonizzato a livello internazionale per un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni su riparazioni e manutenzione dei veicoli, ad es. attraverso l'attività del Comitato europeo di normalizzazione (CEN). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commissione dovrebbe sollecitare l'armonizzazione a livello internazionale di un formato standard ISO per l'accesso alle informazioni sulle riparazioni, allo scopo di garantire lo sviluppo di un'armonizzazione internazionale della regolamentazione sui veicoli a motori e di estenderla fino a coprire settori ancora non inclusi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 quater) È essenziale elaborare uno standard comune europeo per il formato dell'informazione sulla diagnostica di bordo e dell'informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. Poiché l'attuale formato dell'Organizzazione per lo sviluppo di standard sull'informazione strutturata (OASIS), nel caso dei veicoli pesanti, non può essere pienamente applicato all'informazione sulla diagnostica di bordo e all'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli, è stato conferito un mandato al CEN affinché elabori uno standard ampliato per dette informazioni, che dovrebbe basarsi sul formato OASIS, adattandolo alle necessità specifiche dei veicoli pesanti. Fintanto che il CEN non avrà approvato lo standard in questione, l'informazione sulla diagnostica di bordo e l'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli pesanti saranno presentate in modo facilmente accessibile e in un formato che garantisca un accesso non discriminatorio. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate nei siti web dei costruttori o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. Le specifiche in merito all'ambito delle informazioni tecniche definite nel documento OASIS SC1-D2 dovrebbero essere incluse nelle misure approvate ai fini dell'attuazione del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I veicoli pesanti sono spesso assemblati da un unico costruttore, ma un numero consistente è costruito in più fasi e venduto, ad esempio, come telaio e motore. Il mercato secondario ha bisogno di ottenere l'informazione sulle riparazioni sia per i veicoli interamente assemblati sia per quelli venduti come motore/telaio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non è possibile estendere semplicemente le norme a disciplina dell'accesso alle informazioni da Euro 5 (veicoli passeggeri) a Euro 6 (veicoli pesanti). Il formato standardizzato quindi deve essere adeguato ai bisogni del settore dei veicoli pesanti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Per controllare meglio le emissioni effettive durante l’uso, OCE comprese, e facilitare il processo di conformità dei veicoli in servizio, occorre adottare un metodo di analisi e valori di riferimento basati sull’uso di sistemi di misura portatili delle emissioni (portable emission measuring systems - PEMS). |
(15) Per controllare meglio le emissioni effettive durante l’uso, OCE comprese, e facilitare il processo di conformità dei veicoli in servizio, occorre adottare, nell'ambito di un arco di tempo adeguato, un metodo di analisi e valori di riferimento basati sull’uso di sistemi di misura portatili delle emissioni (portable emission measuring systems - PEMS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'inclusione di questi elementi è una questione estremamente importante ai fini di una legislazione globalmente armonizzata e di una competitività globale dell'industria dell'UE. La Commissione dovrebbe essere più coraggiosa nel linguaggio che usa e adottare tali regolamentazioni tecniche globali (gtr) per Euro VI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero elaborare misure ambiziose per garantire l'adeguamento dei veicoli pesanti esistenti alle norme Euro VI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I veicoli esistenti continueranno per anni a costituire gran parte della flotta e il loro adeguamento presenta un notevole potenziale ai fini della riduzione delle emissioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) Gli Stati membri dovrebbero verificare su base regolare le quote di rinnovo e adeguamento dei veicoli, intensificando i loro sforzi per ridurre la percentuale dei veicoli più inquinanti, e comunicare ogni anno i risultati alla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La verifica e il rendiconto possono costituire un base per una futura politica più efficace di riduzione delle emissioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) In particolare, la Commissione deve avere il potere di introdurre nell'allegato I valori limite basati sul numero delle particelle, di fissare il valore del livello ammissibile di NO2 nel valore limite per gli NOx, di stabilire procedure, prove e requisiti specifici per l'omologazione-tipo nonché un procedimento per misurare il numero delle particelle, di adottare provvedimenti sulle emissioni fuori del ciclo, l'accesso all'informazione sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo e ai cicli di prova usati per misurare le emissioni. Poiché tali disposizioni hanno portata generale e intendono completare il regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5a della decisione 1999/468/CE. |
(24) In particolare, la Commissione deve avere il potere di introdurre nell'allegato I valori limite basati sul numero delle particelle, di fissare se del caso il valore del livello ammissibile di NO2 nel valore limite per gli NOx, di stabilire procedure, prove e requisiti specifici per l'omologazione-tipo nonché un procedimento per misurare il numero delle particelle, di adottare provvedimenti sulle emissioni fuori del ciclo, l'utilizzo di sistemi di misura portatili delle emissioni, l'accesso all'informazione sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo e ai cicli di prova usati per misurare le emissioni. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche integrandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La misurazione delle emissioni in condizioni reali di guida evidenzia spesso notevoli differenze rispetto ai valori misurati durante il ciclo di prova. Onde evitare che i veicoli siano concepiti specificatamente per il ciclo di prova e che nel resto del tempo le loro emissioni siano maggiori, è indispensabile utilizzare sistemi di misura portatili e controllare le emissioni fuori ciclo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente regolamento si applica fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2007. |
Il presente regolamento si applica fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2007, che permette di estendere, in determinate condizioni, le autorizzazioni accordate ai tipi di veicoli con massa di riferimento ≤2 610 kg a tipi di veicoli simili con massa di riferimento ≤2 840 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un certo numero di tipi di veicoli (utilitari leggeri) hanno la stessa base tecnica. Secondo la parte superiore di carrozzeria specifica utilizzata, il loro peso potrebbe situarsi appena al di sotto o appena al di sopra del limite di 2 610 kg. Ciò significherebbe che due veicoli tecnicamente identici sarebbero trattati in modo diverso; uno sarebbe considerato un veicolo utilitario leggero e l'altro un veicolo utilitario pesante. Ciò costituirebbe una differenza per quanto riguarda le esigenze tecniche per l'omologazione-tipo. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 al riguardo vengono aggiunte per chiarire la situazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) "motore" indica la fonte di propulsione motrice di un veicolo cui può essere rilasciata un’omologazione-tipo in quanto unità tecnica distinta, definita all’articolo 3, punto (25) della direttiva 2007/46/CE; |
(1) "sistema motore" indica il motore, il sistema di riduzione delle emissioni e l'interfaccia di comunicazione (hardware e informazioni) tra la/le unità di controllo elettronico (ESE) del sistema motore e altre unità di controllo per la propulsione motrice o il veicolo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per quanto riguarda il punto (1): il rispetto di Euro VI deve essere provato per tutto il "sistema motore". Il sistema motore è la combinazione ottimale di motore, sistema di post-trattamento dei gas di scarico e altre unità di controllo. La definizione di "motore"deve essere quindi modificata ovvero sostituita da una definizione di "sistema motore". La WHDC-GTR n. 4 contiene già definizioni di "sistema motore", "tipo di motore" e " sistema di post-trattamento dei gas di scarico" che possono essere adeguatamente riprese in questa sede. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) "tipo di motore" indica una categoria di motore nell'ambito della quale non esistono differenze nelle caratteristiche essenziali del motore stesso; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per quanto riguarda il punto (1): il rispetto di Euro VI deve essere provato per tutto il "sistema motore". Il sistema motore è la combinazione ottimale di motore, sistema di post-trattamento dei gas di scarico e altre unità di controllo. La definizione di "motore"deve essere quindi modificata ovvero sostituita da una definizione di "sistema motore". La WHDC-GTR n. 4 contiene già definizioni di "sistema motore", "tipo di motore" e " sistema di post-trattamento dei gas di scarico" che possono essere adeguatamente riprese in questa sede. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 ter)"sistema di post-trattamento dei gas di scarico" indica un catalizzatore (a ossidazione o a 3 vie), un filtro di particelle, un sistema DeNOx, una combinazione di DeNOx e filtro di particelle o un altro dispositivo di riduzione delle emissioni che viene applicato al motore. Tale definizione non comprende il ricircolo dei gas di scarico (EGR) che va considerato come parte integrante del motore; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per quanto riguarda il punto (1): il rispetto di Euro VI deve essere provato per tutto il "sistema motore". Il sistema motore è la combinazione ottimale di motore, sistema di post-trattamento dei gas di scarico e altre unità di controllo. La definizione di "motore"deve essere quindi modificata ovvero sostituita da una definizione di "sistema motore". La WHDC-GTR n. 4 contiene già definizioni di "sistema motore", "tipo di motore" e " sistema di post-trattamento dei gas di scarico" che possono essere adeguatamente riprese in questa sede. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 'sistema diagnostico di bordo” o 'sistema OBD” indicano sistemi di controllo delle emissioni capaci di individuare, mediante codici di guasto memorizzati in un computer, la zona in cui è probabile una disfunzione; |
(7) 'sistema diagnostico di bordo” o 'sistema OBD” indicano sistemi di un veicolo o un motore capaci di individuare una disfunzione ed eventualmente di indicarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di individuare, mediante dati memorizzati in un computer, la zona in cui è probabile la disfunzione e preparare tali dati per la notifica; se necessario, la Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, una nuova definizione per tenere conto dei progressi tecnici conseguiti nei sistemi OBD; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In effetti, il sistema OBD non ha la funzione di controllare le emissioni. Esso controlla la prestazione dei sistemi e dei componenti che, a loro volta, controllano le emissioni. La nuova definizione proposta rispecchia quella del WWH-OBD (sistema OBD armonizzato su scala mondiale). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) “informazioni sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo” indica ogni informazione relativa a diagnosi, manutenzione, ispezione, controllo periodico, riparazione, riprogrammazione o riinizializzazione del veicolo, fornita dai costruttori ai loro concessionari e meccanici autorizzati, con gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le spiegazioni necessarie per installare parti o dispositivi sul veicolo; |
(11) “informazioni sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo” indica ogni informazione relativa a diagnosi, manutenzione, ispezione, controllo periodico, riparazione, riprogrammazione, riinizializzazione o il supporto diagnostico remoto del veicolo, fornita dai costruttori ai loro concessionari e meccanici autorizzati, con gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le spiegazioni necessarie per installare parti o dispositivi sul veicolo. I costruttori dovranno fornire una struttura standardizzata, sicura e a distanza per permettere ai meccanici indipendenti accreditati di realizzare operazioni che implicano l'accesso al sistema di sicurezza del veicolo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con la crescente complessità (elettronica) dei veicoli, i costruttori forniscono sempre più spesso strutture di supporto diagnostico remoto. Onde creare condizioni di parità tra gli operatori, tali strutture dovrebbero essere altresì messe a disposizione degli operatori indipendenti per permettere loro di offrire ai consumatori una scelta durevole nella fornitura di servizi di riparazione. Inoltre, si dovrebbe stabilire un legame sicuro tra un veicolo e il costruttore per la riinizializzazione degli immobilizzatori e la riprogrammazione delle unità di controllo elettroniche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) "costruttore" indica la persona o l'ente responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di omologazione-tipo e della conformità della produzione. Non è essenziale che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica soggetti all'omologazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non richiede spiegazione (definizione ripresa dall'articolo 3, paragrafo 27, della direttiva 2007/46/CE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – alinea e lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, i provvedimenti per attuare il presente articolo. Tali provvedimenti riguarderanno: |
4. La Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, i provvedimenti per attuare il presente articolo. Tali provvedimenti dovranno essere attuati al più tardi entro il 31 dicembre 2009 e riguarderanno: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) le emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, emissioni fuori ciclo, numero delle particelle, emissioni a regime di minimo, opacità del fumo, funzionamento e rigenerazione corretti dei sistemi di post-trattamento; |
a) le emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, l'applicazione di sistemi di misura portatili per verificare le emissioni effettive durante l'uso, il controllo e la limitazione delle emissioni fuori ciclo ai fini del rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato I, la fissazione di valori limite per il numero delle particelle nel rispetto degli attuali, ambiziosi requisiti in materia ambientale, le emissioni a regime di minimo, l'opacità del fumo, il funzionamento e la rigenerazione corretti dei sistemi di post-trattamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure di attuazione dovranno essere state predisposte entro il 1° aprile 2009 affinché costruttori e fornitori dispongano di tutti i dati necessari per adeguare tempestivamente alla normativa gli autoveicoli. La misurazione delle emissioni in condizioni reali di guida evidenzia spesso notevoli differenze rispetto ai valori misurati durante il ciclo di prova. Onde evitare che i veicoli siano concepiti specificatamente per il ciclo di prova e che nel resto del tempo le loro emissioni siano maggiori, è indispensabile utilizzare sistemi di misura portatili e controllare le emissioni fuori ciclo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 5 ‑ paragrafo 4 ‑ comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se necessario, la Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, ulteriori provvedimenti riguardo alle procedure, alle prove e ai requisiti specifici dell'omologazione-tipo. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il paragrafo è formulato in modo generico e dà alla Commissione eccessiva libertà di azione nel quadro della procedura di comitatologia. Ciò potrebbe provocare ritardi nell’adozione delle misure di attuazione. I requisiti per l’omologazione-tipo devono essere definitivi. Per la previsione di nuovi requisiti occorre la partecipazione del Parlamento e del Consiglio.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso illimitato e normalizzato all’informazione sulla diagnostica di bordo (OBD) e all’informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. |
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso illimitato e normalizzato all’informazione sulla diagnostica di bordo (OBD), attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature o strumenti, compreso il relativo software e all’informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per eseguire riparazioni specialistiche, gli operatori indipendenti hanno bisogno di accedere alla strumentazione originale e alle apparecchiature di test del costruttore. Visto che il regolamento (CE) n. 1400/2002 (categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico) scade nel 2010, occorre includere nel presente regolamento una disposizione che riconosca gli stessi diritti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 6 ‑ paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso illimitato e normalizzato all’informazione sulla diagnostica di bordo (OBD) e all’informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. |
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso illimitato e normalizzato all’informazione sulla diagnostica di bordo (OBD) e all’informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nel caso di omologazione in più fasi, il costruttore responsabile dell'omologazione in questione è altresì tenuto a fornire l'informazione relativa alle riparazioni sia al costruttore finale che agli operatori indipendenti, relativamente alla fase in questione. Il costruttore finale è tenuto a fornire la suddetta informazione agli operatori indipendenti relativamente al veicolo nel suo complesso. I corrispettivi dovuti per il tempo di accesso sono addebitati una sola volta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In proposito, si applicano gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007. |
In proposito, si applicano mutatis mutandis gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007. Dopo l'approvazione del pertinente standard CEN, l'informazione sulla diagnostica di bordo e l'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli si baseranno su detto standard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fino all'approvazione del pertinente standard CEN, l'informazione sulla diagnostica di bordo e l'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli sono presentate in modo facilmente accessibile e non discriminatorio. Dette informazioni devono essere pubblicate nei siti web dei costruttori o, nel caso ciò non sia possibile a causa della natura delle informazioni, in un altro formato adeguato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I veicoli pesanti sono spesso assemblati da un unico costruttore, ma un numero consistente è costruito in più fasi e venduto, ad esempio, come telaio e motore. Il mercato secondario ha bisogno di ottenere l'informazione sulle riparazioni sia per i veicoli interamente assemblati sia per quelli venduti come motore/telaio. Non è possibile estendere semplicemente le norme a disciplina dell'accesso alle informazioni da Euro 5 (veicoli passeggeri) a Euro 6 (veicoli pesanti). Il formato standardizzato quindi deve essere adeguato ai bisogni del settore dei veicoli pesanti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 6 - paragrafo 2 - comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisce e aggiorna, con la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, gli aspetti tecnici in base ai quali vanno fornite le informazioni OBD e quelle sulle riparazioni e la manutenzione. |
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisce e aggiorna, con la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, gli adeguati aspetti tecnici in base ai quali vanno fornite le informazioni OBD e quelle sulle riparazioni e la manutenzione. La Commissione tiene conto delle attuali tecnologie di informazione, della futura tecnologia dei veicoli, degli standard dell'organismo internazionale di normalizzazione (ISO) esistenti e di un possibile standard ISO mondiale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È estremamente importante che la Commissione prenda in considerazione la tecnologia dei veicoli, attuale e futura, così come gli standard ISO, quando stabilisce e aggiorna gli aspetti tecnici relativi all'informazione OBD e a quella riparazioni e manutenzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente regolamento e, a causa delle emissioni, ne vieteranno l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio. |
2. A decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente regolamento e, a causa delle emissioni, ne vieteranno l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra la pubblicazione delle disposizioni di attuazione e l'entrata in vigore delle nuove norme sulle emissioni devono passare 48 mesi, per garantire che i costruttori e i loro fornitori siano in possesso di tutti i dati per essere in grado di introdurre nei nuovi veicoli le necessarie innovazioni tecniche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 10 |
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Incentivi finanziari |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Una volta entrate in vigore le misure d'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari e applicarli a veicoli prodotti in serie conformi al presente regolamento. |
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Tali incentivi vanno applicati a tutti i veicoli nuovi, commercializzati nello Stato membro interessato e conformi al presente regolamento. Essi cessano di essere applicati entro e non oltre l'1 ottobre 2014. |
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2. Una volta entrate in vigore le misure d'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per adeguare i veicoli in servizio ai valori limite d'emissione di cui all'allegato I e per demolire quelli non conformi al presente regolamento. |
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3. Per ogni tipo di autoveicolo, gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono superare il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato I, costi d'installazione compresi. |
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4. La Commissione va informata dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2. |
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consentire ai singoli Stati membri di introdurre incentivi finanziari è contro i principi del mercato unico e potrebbe costituire una misura anticoncorrenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al termine del programma UN/ECE sulla misurazione del particolato, effettuato sotto l'egida del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations e senza abbassare il livello di protezione dell’ambiente all'interno della Comunità, la Commissione: |
1. Al termine delle parti pertinenti del programma UN/ECE sulla misurazione del particolato, effettuato sotto l'egida del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, al più tardi entro il 1° aprile 2009 e senza abbassare il livello di protezione dell'ambiente all'interno della Comunità, la Commissione, adottando misure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 9, della direttiva 2007/46/CE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) introdurrà, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2) della direttiva 2007/46/CE, valori limite basati sul numero di particelle e fisserà, eventualmente, il valore del livello ammissibile di NO2 nel valore limite degli NOx; |
(a) introdurrà, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 9) della direttiva 2007/46/CE, valori limite basati sul numero di particelle e fisserà, eventualmente, il valore del livello ammissibile di NO2 nel valore limite degli NOx; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) adotterà un metodo di misura per il numero delle particelle |
(b) adotterà un metodo di misura per il numero delle particelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commissione stabilirà fattori di correlazione tra il ciclo europeo transiente (ETC) e il ciclo europeo stazionario (ESC), descritti nella direttiva 2005/55/CE, da un lato, e il ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale (world-wide harmonised transient driving cycle - WHTC) e il ciclo di guida stazionario armonizzato a livello mondiale (world-wide harmonised steady state driving cycle - WHSC) e adeguerà i valori limite di conseguenza. |
2. La Commissione stabilirà fattori di correlazione tra il ciclo europeo transiente (ETC) e il ciclo europeo stazionario (ESC), descritti nella direttiva 2005/55/CE, da un lato, e il ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale (world-wide harmonised transient driving cycle - WHTC) e il ciclo di guida stazionario armonizzato a livello mondiale (world-wide harmonised steady state driving cycle - WHSC) e adeguerà i valori limite di conseguenza, adottando misure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 9) della direttiva 2007/46/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, nonché i cicli di prova usati per misurare le emissioni.
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3. La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Se dalla verifica emerge che procedure, prove, test e requisiti di cui sopra non sono più adatti o non riflettono più le effettive emissioni mondiali, vanno corretti per riflettere adeguatamente le emissioni generate dalla guida reale su strada adottando misure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se dalla verifica emerge che procedure, prove, test, requisiti e cicli di prove di cui sopra non sono più adatti o non riflettono più le effettive emissioni mondiali, vanno corretti per riflettere adeguatamente le emissioni generate dalla guida reale su strada. |
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4. La Commissione terrà sotto controllo le sostanze inquinanti elencate all’articolo 3, punto 2. Se la Commissione ritiene opportuno regolare le emissioni di altre sostanze inquinanti, modificherà di conseguenza il presente regolamento. |
4. La Commissione terrà sotto controllo le sostanze inquinanti elencate all’articolo 3, punto 2. Qualora la Commissione concluda che è opportuno regolamentare le emissioni di altre sostanze inquinanti, essa presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare conseguentemente il presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure di attuazione dovranno essere state predisposte entro il 1° aprile 2009 affinché l'industria disponga di tutti i dati necessari per adeguare tempestivamente alla normativa gli autoveicoli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 16 ‑ paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta le misure di attuazione di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 5, paragrafo 4, e 6, paragrafo 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i costruttori hanno bisogno di un periodo di tempo dopo la conclusione e l'entrata in vigore delle procedure di codecisione e di comitatologia. Nel recente caso degli Euro 5/6 per i veicoli passeggeri, la Commissione ha introdotto varie nuove misure durante la procedura di comitatologia che a stento saranno concluse prima che diventino obbligatorie come parte degli Euro 5 a partire da settembre 2009, il che non lascia ai costruttori un margine di tempo adeguato. Questa questione deve essere affrontata per gli Euro 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Allegato I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGATO I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti d'emissione Euro VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGATO I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti d'emissione Euro VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un aumento marginale del valore limite degli NOx consente soluzioni tecniche che ridurranno la CO2 addirittura del 50%. Questo emendamento offre una soluzione doppiamente vincente, sia dal punto di vista degli inquinanti atmosferici che da quello dei gas serra, consentendo un migliore compromesso fra emissioni di NOx e di CO2. |
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
La combustione di carburanti derivanti da fonti energetiche fossili, come benzina, diesel e gas, genera emissioni che sono dannose per la salute, la flora e la fauna e che favoriscono il riscaldamento dell'atmosfera.
Gli autocarri puliti contribuiscono in modo sostanziale a migliorare la qualità dell'aria in Europa. Tale contributo è strettamente connesso all'età media del parco dei veicoli pesanti circolante sulle strade europee. Più si abbassa l'età media dei veicoli, più aumenta la percentuale di quelli che emettono scarichi a basso impatto sulla salute e sull'ambiente.
La proposta della Commissione
Nel settembre 2005, nel quadro del Sesto programma d'azione in materia di ambiente e del conseguente programma Clean Air For Europe (CAFE), la Commissione ha presentato una proposta di strategia tematica sull'inquinamento atmosferico. La proposta di regolamento Euro VI, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2007, rappresenta uno dei provvedimenti atti a migliorare la qualità dell'aria.
La proposta della Commissione prevede l'introduzione di norme tecniche armonizzate per i veicoli commerciali pesanti, onde garantire il funzionamento del mercato interno e fornire, al tempo stesso, elevati livelli di protezione dell'ambiente. Vengono fissati valori limite per le emissioni nocive di monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). Rispetto al regolamento Euro V, la massa delle emissioni di particolato consentita deve essere ridotta del 66% mentre nel caso degli ossidi di azoto si prevede una riduzione dell'80%. Per raggiungere l'obiettivo di un mercato interno efficiente in cui si garantiscono elevati livelli di protezione dell'ambiente, la proposta della Commissione prevede anche misure volte a favorire l'accessibilità delle informazioni sulla riparazione dei veicoli.
Secondo l'approccio per livelli separati, parallelamente alla presente proposta di regolamento ("regolamento politico") verrà elaborato un "regolamento tecnico", che fissa le caratteristiche tecniche volte a soddisfare i requisiti fondamentali.
A partire dal 2013 il regolamento Euro VI dovrebbe sostituire i valori limite di emissione previsti nel regolamento Euro IV, in vigore da novembre 2006 e i valori limite di Euro V, che entreranno in vigore a ottobre 2008.
Approccio del relatore
Il relatore si rammarica che la proposta della Commissione, nel fissare i valori limite per la massa di particolato, non sia più ambiziosa. Nel corso delle discussioni preparatorie è apparso chiaro che i valori limite devono essere ulteriormente abbassati per garantire l'impiego di filtri chiusi, in grado di trattenere il particolato ultra fine. Tale riduzione è fattibile dal punto di vista tecnico ed è già stata misurata nei test. Il relatore propone pertanto di compiere un ulteriore passo in avanti, passando dal valore limite di 10 mg/kWh, proposto dalla Commissione, al limite di 5 mg/kWh.
La proposta della Commissione prevede l'introduzione di nuovi valori limite per le emissioni soltanto a partire dal 2013. Tuttavia, allo stadio attuale delle conoscenza tecniche, è possibile anticipare tale data. Il relatore chiede dunque che i lavori in sede di comitatologia si concludano entro il 1° aprile 2009. Dopo 36 mesi, vale a dire il 1° aprile 2012, si potrebbe prevedere l'introduzione dei nuovi valori limite per le nuove classi di veicoli, da estendere poi a tutti i veicoli a partire dal 1° aprile 2013.
La discussione sugli ossidi di azoto non deve porre in secondo piano la problematica delle polveri sottili. L'inquinamento è rilevabile soprattutto nelle grandi città. L'introduzione di un numero di particelle correlato a una ridotta massa di particolato consente di trattenere le particelle ultra fini. Il numero di particelle andrebbe fissato nell'ambito dei provvedimenti di attuazione.
Il relatore approva e condivide il fatto che la proposta della Commissione offra ancora agli Stati membri l'opportunità di promuovere tramite incentivi finanziari la rapida introduzione di veicoli puliti.
Per quanto concerne l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli, nella sua proposta la Commissione riprende le disposizioni Euro V ed Euro VI. Al riguardo, il relatore appoggia la proposta della Commissione e sottolinea che, esattamente come accade per i concessionari e i meccanici autorizzati, anche gli operatori indipendenti devono ottenere l'accesso standardizzato alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e dei sistemi diagnostici di bordo. Le attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli servono a garantire l'idoneità e il regolare funzionamento degli stessi. Consentendo anche agli operatori indipendenti di effettuare riparazioni senza problemi, si semplifica l'accesso alla manutenzione periodica. I controlli periodici rendono le autovetture sicure e anche meno inquinanti e devono pertanto essere agevolati.
Test indipendenti dimostrano che le emissioni effettive prodotte da un veicolo in uso possono divergere totalmente da quelle misurate nel ciclo di prova. Onde garantire che i veicoli rispettino i valori limite anche al di fuori del ciclo di prova, il relatore chiede di applicare sistemi di misura portatili e di introdurre procedure di rilevamento delle emissioni fuori ciclo (off cycle emissions).
L'introduzione del filtro anti particolato sui veicoli commerciali pesanti può determinare un aumento delle emissioni di NO2. Molte città e comuni incontreranno difficoltà nel tentativo di rispettare gli attuali valori limite di NO2 fissati nella direttiva sulla qualità dell'aria ambiente. Per garantire la riduzione delle emissioni alla fonte, è fondamentale disciplinare l'equipaggiamento degli autoveicoli in circolazione. Il relatore invita la Commissione a elaborare una proposta in materia.
Alla luce del dibattito sul cambiamento climatico e della riduzione dei costi determinata dalla diminuzione dei consumi, il relatore chiede altresì che la Commissione, in considerazione dei dati rilevati, presenti eventualmente una proposta per regolamentare le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli commerciali pesanti.
Nello stabilire quali punti verranno decisi tramite codecisione e quali in sede di comitatologia, occorre fare attenzione a che importanti decisioni come quelle relative all'introduzione di valori limite per le nuove sostanze siano decisi nell'ambito della codecisione.
I veicoli che riducono le proprie emissioni sulla scorta di un reagente, possono attualmente circolare anche in assenza di tale reagente e dunque in condizioni reali d'uso generare emissioni ben al di sopra dei limiti stabiliti. Per l'avvenire i costruttori dovrebbero garantire che i veicoli che rispettano i valori limite Euro VI grazie a tale tecnologia, non siano più in grado di funzionare in assenza di un reagente che si consuma, garantendo in tal modo il rispetto dei valori limite.
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (25.6.2008)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo
(COM(2007)0851 C6 00007/2008 2007/0295(COD))
Relatrice per parere: Anja Weisgerber
Traduzione esterna
BREVE MOTIVAZIONE
L'obiettivo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, è di fissare norme armonizzate sulla fabbricazione degli autoveicoli al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al tempo stesso, un elevato grado di tutela ambientale sul fronte delle emissioni di inquinanti atmosferici.
Al fine di assicurare una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli nonché di garantire che gli operatori indipendenti non siano esclusi da tale mercato, i costruttori di veicoli consentono agli operatori indipendenti quali i meccanici, i produttori o i distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, un accesso illimitato e normalizzato all'informazione sulla diagnostica di bordo (OBD) e all'informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli.
La relatrice sostiene la proposta nel suo complesso, ma suggerisce miglioramenti ulteriori sul fronte dell'accesso alle informazioni sulle riparazioni dei veicoli. I veicoli pesanti vengono spesso assemblati in processi multifase e l'accesso alle informazioni sulle riparazioni del veicolo dovrà pertanto essere garantito anche in tali situazioni, in modo da fornire agli operatori indipendenti un accesso a informazioni aggiornate in relazione a tutti gli aspetti del veicolo. La relatrice propone quindi che nell'ipotesi di omologazione multifase, il costruttore responsabile di ciascuna procedura di omologazione sia altresì responsabile per la fornitura di informazioni sulle riparazioni del veicolo per la fase in questione sia nei confronti del costruttore finale sia degli operatori indipendenti.
Non è possibile estendere le norme a disciplina dell'accesso alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione dei veicoli da Euro V (autovetture private) a Euro VI (veicoli pesanti) riguardo al formato standardizzato di presentazione. La Commissione ha pertanto incaricato il Comitato europeo per la standardizzazione di elaborare un nuovo formato per la presentazione di informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione dei veicoli che rispecchi la tecnologia aggiornata presente sui veicoli e che trovi applicazione anche per i veicoli pesanti. Non appena il nuovo formato entrerà in vigore, la totalità delle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli sarà presentata conformemente.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, riguardo alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulle riparazioni del veicolo, attraverso un formato standardizzato atto a recuperare informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi d'informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni riguarda i sistemi diagnostici di bordo e la loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno esporre sia le norme tecniche cui i costruttori devono conformarsi nei siti Web di quest'ultimi, nonché le misure tese a garantire un accesso ragionevole alle PMI. |
(8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, riguardo alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulle riparazioni del veicolo, attraverso un formato standardizzato atto a recuperare informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi d'informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni riguarda i sistemi diagnostici di bordo e la loro interazione con altri sistemi del veicolo. È necessario esporre sia le norme tecniche cui i costruttori devono conformarsi nei siti Web di quest'ultimi, nonché le misure tese a garantire un accesso ragionevole alle PMI. |
Motivazione | |
Esporre le norme tecniche a cui i costruttori devono conformarsi nei siti web non è solamente opportuno ma anche necessario. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Entro ... *, la Commissione dovrebbe rivedere il funzionamento del sistema di accesso illimitato all'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli allo scopo di stabilire se è opportuno consolidare tutte le disposizioni che disciplinano l'accesso a suddette informazioni nell'ambito di una legislazione quadro riveduta sull'omologazione. Se le disposizioni che disciplinano l'accesso a dette informazioni sono così consolidate, le corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere abrogate, purché siano salvaguardati gli esistenti diritti di accesso all'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli. ___________ * Quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'accesso all'informazione sulle riparazioni e sulla manutenzione dovrebbe essere incluso nella direttiva quadro relativa all'omologazione o in altra legislazione quadro in materia. L'analogo regolamento per i veicoli passeggeri Euro5/6 (regolamento (CE) n. 715/2007) contiene il medesimo considerando (n. 9). | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) La Commissione deve incentivare lo sviluppo di un formato standard armonizzato a livello internazionale per un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni su riparazioni e manutenzione dei veicoli, ad es. attraverso l'attività del CEN. |
Motivazione | |
La Commissione dovrebbe sollecitare l'armonizzazione a livello internazionale di un formato standard ISO per l'accesso alle informazioni sulle riparazioni, allo scopo di garantire lo sviluppo di un'armonizzazione internazionale della regolamentazione sui veicoli a motori e di estenderla fino a coprire settori ancora non inclusi. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 quater) È assolutamente necessario elaborare uno standard comune europeo per il formato dell'informazione sulla diagnostica di bordo e dell'informazione sulle riparazioni e manutenzione dei veicoli. Poiché l'attuale formato OASIS, nel caso dei veicolo pesanti, non può essere pienamente applicato all'informazione sulla diagnostica di bordo e all'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli, è stato conferito un mandato al Comitato europeo di normalizzazione affinché elabori uno standard ampliato per dette informazioni, che dovrebbe basarsi sul formato dell'Organizzazione per lo sviluppo di standard sull'informazione strutturata (OASIS), adattandolo alle necessità specifiche dei veicoli pesanti. Fintanto che il CEN non avrà approvato lo standard in questione, l'informazione sulla diagnostica di bordo e l'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli pesanti saranno presentate in modo facilmente accessibile e in un formato che garantisca un accesso non discriminatorio. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate nei siti web dei costruttori o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. Le specifiche in merito all'ambito delle informazioni tecniche definite nel documento OASIS SC1-D2 dovrebbero essere incluse nelle misure approvate ai fini dell'attuazione del presente regolamento. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) 'sistema diagnostico di bordo” o 'sistema OBD” indicano sistemi di controllo delle emissioni capaci di individuare, mediante codici di guasto memorizzati in un computer, la zona in cui è probabile una disfunzione; |
(7) 'sistema diagnostico di bordo” o 'sistema OBD” indicano sistemi di un veicolo o un motore capaci di individuare una disfunzione ed eventualmente di indicarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di individuare, mediante dati memorizzati in un computer, la zona in cui è probabile la disfunzione e preparare tali dati per la notifica; se necessario, la Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, una nuova definizione per tenere conto dei progressi tecnici conseguiti nei sistemi OBD; |
Motivazione | |
In effetti, il sistema OBD non ha la funzione di controllare le emissioni. Esso controlla la prestazione dei sistemi e dei componenti che, a loro volta, controllano le emissioni. La nuova definizione proposta rispecchia quella del WWH-OBD (sistema OBD armonizzato su scala mondiale). | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se necessario, la Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, ulteriori provvedimenti riguardo alle procedure, alle prove e ai requisiti specifici dell'omologazione-tipo. |
Se necessario, la Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9, della direttiva 2007/46/CE, e, ove siano implicati oneri supplementari considerevoli, con l'obbligo di presentare una valutazione d'impatto completa, adotta ulteriori misure d'applicazione riguardo alle procedure, alle prove e ai requisiti specifici dell'omologazione-tipo, conformemente al presente Regolamento al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico o agli sviluppi delle conoscenze in materia di qualità dell'aria. |
Motivazione | |
Occorre assicurare che la procedura di comitatologia non crei un inutile onere supplementare per le imprese. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso illimitato e normalizzato all'informazione sulla diagnostica di bordo (OBD) e all'informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. |
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso illimitato e normalizzato all'informazione sulla diagnostica di bordo (OBD) e all'informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. |
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Nel caso di omologazione in più fasi, il costruttore responsabile di ciascuna di esse è altresì tenuto a fornire l'informazione relativa alle riparazioni sia al costruttore finale che agli operatori indipendenti, relativamente alla fase in questione. Il costruttore finale è tenuto a fornire la suddetta informazione agli operatori indipendenti relativamente al veicolo nel suo complesso. Le tasse sul tempo di accesso sono imposte una sola volta. |
In proposito, si applicano gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007. |
In proposito, si applicano quindi gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007. Dopo l'approvazione del pertinente standard CEN, l'informazione sulla diagnostica di bordo e l'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli si baseranno su detto standard. |
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Fino all'approvazione del pertinente standard CEN, l'informazione sulla diagnostica di bordo e l'informazione relativa alle riparazioni e alla manutenzione dei veicoli sono presentate in modo facilmente accessibile e non discriminatorio. Dette informazioni dovrebbero essere pubblicate nei siti web dei costruttori o, nel caso ciò non sia possibile a causa della natura delle informazioni, in un altro formato adeguato. |
Motivazione | |
I veicoli pesanti sono spesso assemblati da un unico costruttore, ma un numero consistente è costruito in più fasi e venduto, ad esempio, come telaio e motore. Il mercato secondario ha bisogno di ottenere l'informazione sulle riparazioni sia per i veicoli interamente assemblati sia per quelli venduti come motore/telaio. | |
Non è possibile estendere semplicemente le norme a disciplina dell'accesso alle informazioni da Euro 5 (veicoli passeggeri) a Euro 6 (veicoli pesanti). Il formato standardizzato quindi deve essere adeguato ai bisogni del settore dei veicoli pesanti. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisce e aggiorna, con la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, gli aspetti tecnici in base ai quali vanno fornite le informazioni OBD e quelle sulle riparazioni e la manutenzione. |
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisce e aggiorna, con la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, gli adeguati aspetti tecnici in base ai quali vanno fornite le informazioni OBD e quelle sulle riparazioni e la manutenzione. La Commissione tiene conto delle attuali tecnologie di informazione, della futura tecnologia dei veicoli, degli standard ISO esistenti e di un possibile standard ISO mondiale. |
Motivazione | |
È estremamente importante che la Commissione prenda in considerazione la tecnologia dei veicoli, attuale e futura, così come gli standard ISO, quando stabilisce e aggiorna gli aspetti tecnici relativi all'informazione OBD e a quella riparazioni e manutenzione. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dall'1 ottobre 2014, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente regolamento e, a causa delle emissioni, ne vieteranno l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio. |
A decorrere da [48 mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma], le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente regolamento e, a causa delle emissioni, ne vieteranno l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio. |
Motivazione | |
Fra la pubblicazione delle disposizioni di attuazione e l'entrata in vigore delle nuove norme sulle emissioni devono passare 48 mesi, per garantire che i costruttori e i loro fornitori siano in possesso di tutti i dati per essere in grado di introdurre nei nuovi veicoli le necessarie innovazioni tecniche. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 10 |
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Incentivi finanziari |
soppresso |
1. Una volta entrate in vigore le misure d'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari e applicarli a veicoli prodotti in serie conformi al presente regolamento. |
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Tali incentivi vanno applicati a tutti i veicoli nuovi, commercializzati nello Stato membro interessato e conformi al presente regolamento. Essi cessano di essere applicati entro e non oltre l'1 ottobre 2014. |
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2. Una volta entrate in vigore le misure d'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per adeguare i veicoli in servizio ai valori limite d'emissione di cui all'allegato I e per demolire quelli non conformi al presente regolamento. |
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3. Per ogni tipo di autoveicolo, gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono superare il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato I, costi d'installazione compresi. |
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4. La Commissione va informata dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2. |
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Motivazione | |
Consentire ai singoli Stati membri di introdurre incentivi finanziari è contro i principi del mercato unico e potrebbe costituire una misura anticoncorrenziale. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 13 punto -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. All'articolo 3, punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: |
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"2. 'veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali': veicoli diesel della categoria M che possono essere:" |
Motivazione | |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo agli standard EURO 5/6 ha introdotto il concetto dei veicoli“per specifiche esigenze sociali” (SSN). Questi veicoli dispongono di un vantaggio giustificato in quanto possono essere omologati "EURO 5" rispettando le norme di emissione applicabili ai veicoli della categoria N1 Classe III. Ciò significa che i Minibuses (M1) sono autorizzati ad emettere più di NOx delle normali automobili private (sempreché abbiano soltanto nove sedili compreso quello dell'autista). Tuttavia lo stesso Minibus (M2) se ha un sedile in più sarà considerato come un veicolo privato normale. Questo emendamento è volto a por termine a questa discrepanza creata dalla definizione dei "veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali" e ad ampliare questa definizione a tutti i Minibus. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La direttiva 80/1269/CEE del Consiglio e le direttive 88/195/CEE, 97/21/CE, 1999/99/CE 2005/78/CE e 2005/55/CE della Commissione sono abrogate a decorrere dall'1 ottobre 2014. |
1. La direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, le direttive 88/195/CEE, 97/21/CE, 1999/99/CE e 2005/78/CE della Commissione e la direttiva 2005/55/CE sono abrogate a decorrere da [48 mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma]. |
Motivazione | |
Fra la pubblicazione delle disposizioni di attuazione e l'entrata in vigore delle nuove norme sulle emissioni devono passare 48 mesi, per garantire che i costruttori e i loro fornitori siano in possesso di tutti i dati per essere in grado di introdurre nei nuovi veicoli le necessarie innovazioni tecniche. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2013. Tuttavia, gli articoli 8, paragrafo 3, e 10 si applicano a decorrere dalla data d'entrata in vigore e i punti 1, lettera a)(i), 1 lettera b)(i), 2 lettera a), 3 lettera a)(i), 3 lettera b)(i), 3 lettera c)(i) e 3 lettera d)(i) dell'allegato II si applicano dal 1° ottobre 2014. |
Esso si applica a decorrere da [36 mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma]. Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 10 si applicano a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento e i punti 1, lettera a)(i), 1 lettera b)(i), 2 lettera a), 3 lettera a)(i), 3 lettera b)(i), 3 lettera c)(i) e 3 lettera d)(i) dell'allegato II si applicano [48 mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma]. |
Motivazione | |
Fra la pubblicazione delle disposizioni di attuazione e l'entrata in vigore delle nuove norme sulle emissioni devono passare 36 mesi (ovvero 48 mesi per tutti i nuovi modelli di veicoli), per garantire che i costruttori e i loro fornitori siano in possesso di tutti i dati per essere in grado di introdurre nei nuovi veicoli le necessarie innovazioni tecniche. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta le misure di attuazione di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 5, paragrafo 4, e 6, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Tutti i costruttori hanno bisogno di un periodo di tempo dopo la conclusione e l'entrata in vigore delle procedure di codecisione e di comitatologia. Nel recente caso degli Euro 5/6 per i veicoli passeggeri, la Commissione ha introdotto varie nuove misure durante la procedura di comitatologia che a stento saranno concluse prima che diventino obbligatorie come parte degli Euro 5 a partire da settembre 2009, il che non lascia ai costruttori un margine di tempo adeguato. Questa questione deve essere affrontata per gli Euro 6. |
PROCEDURA
Titolo |
Omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori |
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Riferimenti |
COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ENVI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 15.1.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Anja Weisgerber 25.3.2008 |
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Esame in commissione |
6.5.2008 |
27.5.2008 |
24.6.2008 |
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Approvazione |
24.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber |
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PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (8.5.2008)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo
(COM(2007)0851 – C6‑00007/2008 – 2007/0295(COD))
Relatore per parere: Johannes Blokland
Traduzione esterna
BREVE MOTIVAZIONE
Introduzione
Nel presentare la sua proposta riguardo ai limiti delle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI), la Commissione sottolinea la sempre maggiore pressione ambientale nelle aree urbane e nelle regioni densamente popolate, in cui, inoltre, il traffico apporta un notevole contributo in termini di emissioni di ossidi d'azoto (NOx) e particolato (PM).
Per affrontare tali problemi, nel 2001 la Commissione ha introdotto il programma “Aria pulita per l’Europa” (“Clean Air For Europe”, CAFE), incentrato su strategie che potrebbero contribuire a ridurre le emissioni e a migliorare quindi la qualità dell’aria entro il 2020. Sono state individuate sei aree di possibile intervento, di cui una in particolare relativa all’abbattimento delle emissioni alla fonte.
La Commissione reputa i livelli di emissione Euro VI uno dei metodi per conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni dei precursori dell’ozono quali NOx e PM. Rispetto ai limiti di emissione Euro V, i livelli di NOx e PM dovrebbero essere ridotti rispettivamente dell’80% e del 67%. Poiché alcuni elementi tecnici della proposta dipendono dai progressi registrati nel contesto dei gruppi di lavoro delle Nazioni Unite, la Commissione propone di introdurre altri requisiti tecnici solo in seguito al raggiungimento di un accordo in seno a tali gruppi di lavoro.
La Commissione definisce anche requisiti volti a garantire l’accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli agli operatori indipendenti, in aggiunta a quelli direttamente collegati ai costruttori.
Dai risultati della consultazione sulla proposta Euro VI è emerso che gli intervistati sono ampiamente favorevoli alla proposta.
La posizione del relatore
Il relatore è d’accordo sul fatto che sia necessario intervenire per ridurre le emissioni alla fonte nell’ottica di una diminuzione delle emissioni degli autoveicoli, sia pesanti sia leggeri. È pertanto a favore della proposta Euro VI. Vi sono tuttavia alcune osservazioni da formulare riguardo a determinati elementi della proposta.
Livelli di emissioni e calendario
L’obiettivo della Commissione è far sì che la proposta in questione produca effetti tangibili entro il 2020, scadenza collegata al calendario del programma CAFE. Tuttavia si dovrebbe prendere in considerazione anche un’altra data: nel 2015 entreranno in vigore nuovi requisiti in materia di qualità dell’aria ed è verosimile che le aree urbane e le regioni densamente popolate incontreranno una serie di difficoltà per conformarvisi; tale situazione è in parte dovuta alle emissioni dei veicoli. Migliorare le prestazioni dei veicoli in termini ambientali contribuirà pertanto a innalzare il livello della qualità dell’aria, permettendo agli Stati membri di avvicinarsi ai livelli di qualità richiesti a partire dal 2015.
Ogni anno nell’UE viene sostituito il 10% del numero complessivo di veicoli pesanti in circolazione. Al fine di contribuire in misura sostanziale al rispetto dei requisiti previsti nel 2015 in materia di qualità dell’aria, occorre anticipare le scadenze per l’introduzione dei valori limite Euro VI. Poiché in merito alla presente proposta dovrebbe essere possibile pervenire a un accordo con il Consiglio in sede di prima lettura prima dell’ottobre 2008, le date fissate dovrebbero essere anticipate al 1° ottobre 2011 (omologazione tipo) e al 1° ottobre 2012 (nuovi veicoli). Il settore ha comunicato di aver bisogno di 36 mesi per adeguare le linee di produzione una volta introdotti i nuovi requisiti.
Un rinnovo annuo della flotta pari al dieci per cento significa che occorrerebbero almeno dieci anni per adeguare l’intera flotta di autoveicoli ai nuovi requisiti e contribuire all’abbattimento dei livelli di emissioni. Sarebbe utile chiedere alla Commissione se ritiene che sia possibile estendere i requisiti Euro VI anche ai “vecchi” veicoli prevedendo per questi ultimi l’applicazione di sistemi retrofit. Qualora studi in materia dovessero dimostrare che è un’operazione tecnicamente realizzabile, sarebbe opportuno proporre una normativa in proposito.
Accesso alle informazioni
In passato, la manutenzione dei veicoli pesanti era effettuata esclusivamente da officine collegate al costruttore dell’automezzo. Negli ultimi anni si è assistito a un costante aumento della quota di mercato degli operatori indipendenti, il che implica che l’accesso “esterno” alle informazioni tecniche relative ai veicoli sta assumendo un’importanza crescente. Le informazioni sono fornite dai costruttori sui loro siti web e sono accessibili agli operatori indipendenti, sebbene ogni costruttore le presenti in un formato diverso che non consente alle varie officine di operare su un piano di parità.
Al momento è previsto un obbligo di fornire informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1400/2002 e per la presentazione delle informazioni tecniche esiste un formato standardizzato (OASIS). Poiché il suddetto regolamento dovrebbe essere abrogato entro il 2010, l’attuale proposta dovrebbe riportare i requisiti relativi all’accesso alle informazioni. Il sistema da impiegare per presentare le informazioni dovrebbe essere l’OASIS, dal momento che è sviluppato da costruttori e operatori indipendenti, sotto la supervisione della Commissione. Le informazioni standardizzate porranno le varie officine su un piano di parità e offriranno una scelta più ampia ai clienti.
Il relatore desidera sottolineare l’importanza di un accesso equo alle informazioni, presentate in un formato identico, ai fini del conseguimento di condizioni paritarie per gli operatori e vorrebbe pertanto che si rafforzassero i requisiti relativi alle informazioni di cui all’articolo 3.
Comitatologia
Occorrerebbe infine tener conto del fatto che le procedure di comitatologia vanno impiegate con attenzione. Queste ultime sono state studiate per adeguare i requisiti al progresso tecnico. Non dovrebbero quindi essere utilizzate per introdurre nuove specifiche tecniche che cambiano sostanzialmente le norme. Per tale ragione agli articoli 5 e 12 sono state proposte alcune garanzie.
EMENDAMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’UE richiede sforzi continui per ridurre le emissioni dei veicoli. Per questo motivo, l’industria deve ottenere informazioni chiare sui futuri valori limite delle emissioni. |
(5) Il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’UE richiede sforzi continui per ridurre le emissioni dei veicoli. Per questo motivo, l’industria deve ottenere informazioni chiare sui futuri valori limite delle emissioni e disporre di un adeguato periodo di tempo per conformarvisi. |
Motivazione | |
Il settore dell'industria necessita di un termine di 36 mesi per adattare i suoi processi di produzione alle nuove esigenze tecniche. | |
L'obiettivo della Commissione, il miglioramento della qualità dell'aria nell'UE, deve essere raggiunto ma l'industria deve disporre di un periodo di tempo adeguato per poter reagire alla nuova legislazione e ammortizzare così i notevoli investimenti effettuati per poter rispettare le norme precedenti (ad esempio Euro V). | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6 bis) L'adattamento dei veicoli pesanti più vecchi con sistemi di controllo delle emissioni più moderni permetterebbe di migliorare la qualità dell'aria. La Commissione dovrebbe considerare di proporre una legislazione comunitaria per tali sistemi per garantire che siano limitate le emissioni di diossido di azoto provenienti dai sistemi adattati di controllo delle emissioni. |
Motivazione | |
Ogni anno, circa il 10% del parco veicoli pesanti è sostituito. Per tale ragione, sarà necessario attendere alcuni anni per vedere attuate pienamente le disposizioni Euro VI. Onde ottenere l'effetto massimo dalla proposta attuale, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di proporre una legislazione comunitaria per mettere in conformità i sistemi dei veicoli esistenti. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Quando si stabiliscono norme sulle emissioni è importante considerare le implicazioni per la competitività di mercati e costruttori, i costi diretti e indiretti per le imprese, i crescenti vantaggi dovuti all’innovazione, al miglioramento della qualità dell’aria, alla riduzione dei costi sanitari e all’aumento della speranza di vita. |
(7) Quando si stabiliscono norme sulle emissioni è importante considerare le implicazioni per la competitività di mercati e costruttori, i costi diretti e indiretti per le imprese, i crescenti vantaggi dovuti all’innovazione, al miglioramento della qualità dell’aria, alla riduzione dei costi sanitari e all’aumento della speranza di vita. Per favorire la competitività dei costruttori le norme sulle emissioni dovrebbero restare immutate per un periodo minimo di cinque anni. |
Motivazione | |
L'industria ha bisogno di un periodo minimo di stabilità di 5 anni per ogni norma sulle emissioni al fine di ammortizzare gli investimenti necessari per introdurre la nuova tecnologia. Modifiche molto frequenti delle norme sulle emissioni impongono ai costruttori di dedicare molte risorse ad aggiornare i prodotti attuali. Ciò comporta una penalizzazione quanto al tempo di commercializzazione di nuovi prodotti causando uno svantaggio concorrenziale. Solo garantendo un lasso di tempo sufficiente ed adeguato non si comprometterà la competitività e si garantirà la realizzazione degli obiettivi a lungo termine. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, riguardo alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulle riparazioni del veicolo, attraverso un formato standardizzato atto a recuperare informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi d’informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni riguarda i sistemi diagnostici di bordo e la loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno esporre sia le norme tecniche cui i costruttori devono conformarsi nei siti Web di quest’ultimi, nonché le misure tese a garantire un accesso ragionevole alle PMI. |
(8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, riguardo alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato, in base alle modalità più appropriate, alle informazioni sulle riparazioni del veicolo che non causi un onere sproporzionato in relazione ai benefici per i clienti, attraverso un formato standardizzato atto a recuperare informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi d’informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni riguarda i sistemi diagnostici di bordo e la loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno esporre sia le norme tecniche cui i costruttori devono conformarsi nei siti Web di quest’ultimi, nonché le misure tese a garantire un accesso ragionevole alle PMI. |
Motivazione | |
La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare solo le misure adeguate per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. Non vi è alcun motivo per causare un onere sproporzionato in relazione ai benefici per i clienti. Ad esempio, estendere la definizione di informazioni sulla riparazione e la manutenzione alla diagnostica remota e imporre ai costruttori di consentire a riparatori indipendenti autorizzati di accedere al sistema di sicurezza del veicolo non risulta opportuno. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Per controllare meglio le emissioni effettive durante l’uso, OCE comprese, e facilitare il processo di conformità dei veicoli in servizio, occorre adottare un metodo di analisi e valori di riferimento basati sull’uso di sistemi di misura portatili delle emissioni (portable emission measuring systems - PEMS). |
(15) Per controllare meglio le emissioni effettive durante l’uso, OCE comprese, e facilitare il processo di conformità dei veicoli in servizio, occorre adottare, nell'ambito di un arco di tempo adeguato, un metodo di analisi e valori di riferimento basati sull’uso di sistemi di misura portatili delle emissioni (portable emission measuring systems - PEMS). |
Motivazione | |
L'inclusione di questi elementi è una questione estremamente importante ai fini di una legislazione globalmente armonizzata e di una competitività globale dell'industria dell'UE. La Commissione dovrebbe essere più coraggiosa nel linguaggio che usa e adottare tali regolamentazioni tecniche globali (gtr) per Euro VI. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero elaborare misure ambiziose per garantire l'adeguamento dei veicoli pesanti esistenti alle norme Euro VI. |
Motivazione | |
I veicoli esistenti continueranno per anni a costituire gran parte della flotta e il loro adeguamento presenta un notevole potenziale ai fini della riduzione delle emissioni. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(18 ter) Gli Stati membri dovrebbero verificare su base regolare le quote di rinnovo e adeguamento dei veicoli, intensificando i loro sforzi per ridurre la percentuale dei veicoli più inquinanti, e comunicare ogni anno i risultati alla Commissione. |
Motivazione | |
La verifica e il rendiconto possono costituire un base per una futura politica più efficace di riduzione delle emissioni. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento si applica fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2007. |
Il presente regolamento si applica fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2007, che permette di estendere, in determinate condizioni, le autorizzazioni accordate ai tipi di veicoli con massa di riferimento ≤2 610 kg a tipi di veicoli simili con massa di riferimento ≤2 840 kg. |
Motivazione | |
Un certo numero di tipi di veicoli (utilitari leggeri) hanno la stessa base tecnica. Secondo la parte superiore di carrozzeria specifica utilizzata, il loro peso potrebbe situarsi appena al di sotto o appena al di sopra del limite di 2 610 kg. Ciò significherebbe che due veicoli tecnicamente identici sarebbero trattati in modo diverso; uno sarebbe considerato un veicolo utilitario leggero e l'altro un veicolo utilitario pesante. Ciò costituirebbe una differenza per quanto riguarda le esigenze tecniche per l'omologazione-tipo. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 al riguardo vengono aggiunte per chiarire la situazione. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "motore" indica la fonte di propulsione motrice di un veicolo cui può essere rilasciata un’omologazione-tipo in quanto unità tecnica distinta, definita all’articolo 3, punto (25) della direttiva 2007/46/CE; |
(1) "sistema motore" indica il motore, il sistema di riduzione delle emissioni e l'interfaccia di comunicazione (hardware e informazioni) tra la/le unità di controllo elettronico (ESE) del sistema motore e altre unità di controllo per la propulsione motrice o il veicolo; |
Motivazione | |
Per quanto riguarda il punto (1): il rispetto di Euro VI deve essere provato per tutto il "sistema motore". Il sistema motore è la combinazione ottimale di motore, sistema di post-trattamento dei gas di scarico e altre unità di controllo. La definizione di "motore"deve essere quindi modificata ovvero sostituita da una definizione di "sistema motore". La WHDC-GTR n. 4 contiene già definizioni di "sistema motore", "tipo di motore" e " sistema di post-trattamento dei gas di scarico" che possono essere adeguatamente riprese in questa sede. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) "tipo di motore" indica una categoria di motore nell'ambito della quale non esistono differenze nelle caratteristiche essenziali del motore stesso. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda il punto (1): il rispetto di Euro VI deve essere provato per tutto il "sistema motore". Il sistema motore è la combinazione ottimale di motore, sistema di post-trattamento dei gas di scarico e altre unità di controllo. La definizione di "motore"deve essere quindi modificata ovvero sostituita da una definizione di "sistema motore". La WHDC-GTR n. 4 contiene già definizioni di "sistema motore", "tipo di motore" e " sistema di post-trattamento dei gas di scarico" che possono essere adeguatamente riprese in questa sede. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 ter)" Sistema di post-trattamento dei gas di scarico" indica un catalizzatore (a ossidazione o a 3 vie), un filtro di particelle, un sistema DeNOx, una combinazione di DeNOx e filtro di particelle o un altro dispositivo di riduzione delle emissioni che viene applicato al motore. Tale definizione non comprende il ricircolo dei gas di scarico (EGR) che va considerato come parte integrante del motore; |
Motivazione | |
Per quanto riguarda il punto (1): il rispetto di Euro VI deve essere provato per tutto il "sistema motore". Il sistema motore è la combinazione ottimale di motore, sistema di post-trattamento dei gas di scarico e altre unità di controllo. La definizione di "motore"deve essere quindi modificata ovvero sostituita da una definizione di "sistema motore". La WHDC-GTR n. 4 contiene già definizioni di "sistema motore", "tipo di motore" e " sistema di post-trattamento dei gas di scarico" che possono essere adeguatamente riprese in questa sede. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) “sistema diagnostico di bordo” o “sistema OBD” indicano sistemi di controllo delle emissioni capaci di individuare, mediante codici di guasto memorizzati in un computer, la zona in cui è probabile una disfunzione; |
(7) “sistema diagnostico di bordo” o “sistema OBD” indicano sistemi di monitoraggio delle emissioni capaci di individuare, mediante codici di guasto memorizzati in un computer, la zona in cui è probabile una disfunzione; |
Motivazione | |
Un sistema OBD non "controlla" ma "monitora" le emissioni. Se il sistema OBD individua una lacuna nel sistema di emissione, si possono allora effettuare riparazioni. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) “informazioni sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo” indica ogni informazione relativa a diagnosi, manutenzione, ispezione, controllo periodico, riparazione, riprogrammazione o riinizializzazione del veicolo, fornita dai costruttori ai loro concessionari e meccanici autorizzati, con gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le spiegazioni necessarie per installare parti o dispositivi sul veicolo; |
(11) “informazioni sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo” indica ogni informazione relativa a diagnosi, manutenzione, ispezione, controllo periodico, riparazione, riprogrammazione, riinizializzazione o il supporto diagnostico remoto del veicolo, fornita dai costruttori ai loro concessionari e meccanici autorizzati, con gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le spiegazioni necessarie per installare parti o dispositivi sul veicolo. I costruttori dovranno fornire una struttura standardizzata, sicura e a distanza per permettere ai meccanici indipendenti accreditati di realizzare operazioni che implicano l'accesso al sistema di sicurezza del veicolo; |
Motivazione | |
Con la crescente complessità (elettronica) dei veicoli, i costruttori forniscono sempre più spesso strutture di supporto diagnostico remoto. Onde creare condizioni di parità tra gli operatori, tali strutture dovrebbero essere altresì messe a disposizione degli operatori indipendenti per permettere loro di offrire ai consumatori una scelta durevole nella fornitura di servizi di riparazione. Inoltre, si dovrebbe stabilire un legame sicuro tra un veicolo e il costruttore per la riinizializzazione degli immobilizzatori e la riprogrammazione delle unità di controllo elettroniche. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) "costruttore" indica la persona o l'ente responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di omologazione-tipo e della conformità della produzione. Non è essenziale che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica soggetti all'omologazione; |
Motivazione | |
Non richiede spiegazione (definizione ripresa dall'articolo 3, paragrafo 27, della direttiva 2007/46/CE). | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se necessario, la Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, ulteriori provvedimenti riguardo alle procedure, alle prove e ai requisiti specifici dell’omologazione-tipo. |
Se necessario, la Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, ulteriori provvedimenti riguardo alle procedure, alle prove e ai requisiti specifici dell’omologazione-tipo per rispecchiare il progresso tecnico nelle questioni coperte dalle disposizioni esistenti. |
Motivazione | |
La Commissione dovrebbe essere unicamente autorizzata ad adottare misure ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 9, della direttiva 2007/46/CE che riguardano il progresso tecnico sulle procedure ed i test specifici, ecc. Non si dovrebbe introdurre alcun nuovo elemento con la procedura di comitatologia. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le prove devono basarsi sia sulle emissioni simulate in sede di laboratorio che su quelle delle condizioni reali di guida. |
Motivazione | |
Lo studio Artemis, cofinanziato dal programma quadro UE in materia di ricerca e sviluppo, ha evidenziato che le emissioni in condizioni reali di guida possono essere sostanzialmente diverse dai risultati ottenuti in laboratorio. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dall’1 ottobre 2014, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente regolamento e, a causa delle emissioni, ne vieteranno l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio. |
2. A decorrere dal 1° ottobre 2013, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente regolamento e, a causa delle emissioni, ne vieteranno l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio. Entro questo periodo, la Commissione dovrebbe garantire che il settore disponga di un periodo di tempo di 36 mesi per adeguare i propri processi produttivi. |
Motivazione | |
La data dovrebbe dare al settore un sufficiente periodo di tempo per adeguare i propri processi produttivi, ma garantire anche che i requisiti tecnici possano essere stabiliti a tempo debito con le procedure di comitatologia. | |
L'emendamento è volto a garantire che la Commissione avanzi rapidamente le specifiche tecniche senza compromettere il periodo a disposizione del settore e pregiudicare una rigorosa data di avvio nel 2012 a causa dei severi requisiti di qualità dell'aria nel 2015. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Una volta entrate in vigore le misure d’attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari e applicarli a veicoli prodotti in serie conformi al presente regolamento. |
Una volta entrate in vigore le misure d’attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari e applicarli a veicoli prodotti in serie conformi al presente regolamento e alle sue misure di attuazione, eccetto per i requisiti di cui all'articolo 6 e le relative misure di attuazione. |
Motivazione | |
Occorre chiarire assolutamente al settore che gli incentivi sono applicabili per i veicoli che rispondono ai limiti di emissione Euro VI e a tutte le misure di attuazione che faranno parte del pacchetto Euro VI. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali incentivi vanno applicati a tutti i veicoli nuovi, commercializzati nello Stato membro interessato e conformi al presente regolamento. Essi cessano di essere applicati entro e non oltre l’1 ottobre 2014. |
Tali incentivi vanno applicati a tutti i veicoli nuovi, commercializzati nello Stato membro interessato e conformi al presente regolamento e alle sue misure di attuazione, eccetto per i requisiti di cui all'articolo 6 e le relative misure di attuazione. Essi cessano di essere applicati entro e non oltre l’1 ottobre 2013. |
Motivazione | |
Occorre chiarire assolutamente al settore che gli incentivi sono applicabili per i veicoli che rispondono ai limiti di emissione Euro VI e a tutte le misure di attuazione che faranno parte del pacchetto Euro VI. | |
La data dovrebbe dare al settore un sufficiente periodo di tempo per adeguare i propri processi produttivi, ma garantire anche che i requisiti tecnici possano essere stabiliti a tempo debito con le procedure di comitatologia. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al termine del programma UN/ECE sulla misurazione del particolato, effettuato sotto l'egida del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations e senza abbassare il livello di protezione dell’ambiente all'interno della Comunità, la Commissione: |
1. Al termine delle parti pertinenti del programma UN/ECE sulla misurazione del particolato, effettuato sotto l'egida del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, ma al più tardi entro il 1° ottobre 2008, e senza abbassare il livello di protezione dell’ambiente all'interno della Comunità, la Commissione: |
Motivazione | |
Onde lasciare all'industria tempo sufficiente per conformarsi alle esigenze di Euro VI entro il 2011/2012, tutte le esigenze (risultanti dalla legislazione e dalla comitatologia) dovrebbero essere disponibili con inizio dal 1° ottobre 2008. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) introdurrà, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2) della direttiva 2007/46/CE, valori limite basati sul numero di particelle e fisserà, eventualmente, il valore del livello ammissibile di NO2 nel valore limite degli NOx; |
(a) introdurrà, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2) della direttiva 2007/46/CE, valori limite basati sul numero di particelle e basati sulla correlazione tra lo stato attuale dei filtri antiparticolato diesel chiusi; |
Motivazione | |
Per ottenere valori realistici sul numero di particelle, tali valori dovrebbero essere collegati allo stato attuale dei filtri antiparticolato diesel chiusi. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Se l'evoluzione dei livelli di emissioni di NO2 rivela che le emissioni di NO2 dei veicoli utilitari pesanti potrebbero superare i 150 mg/kWh, la Commissione fissa per l'NO2 un valore limite di 150 mg/kWh per i suddetti veicoli come pure un metodo appropriato di misurazione, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE. |
Motivazione | |
L'NO2 è il tipo più importante di NOx per la qualità dell'aria. Per conseguire i valori limite di NO2 previsti per il 2015 nel quadro delle esigenze sulla qualità dell'aria, si dovrebbero monitorare attentamente i livelli di emissioni di NO2. Quando si supera la soglia di 150 mg/kWh (limiti per i veicoli messi in conformità) – e soltanto in tal caso – la Commissione dovrebbe introdurre una quota massima fissa per le emissioni di NO2 e prevedere un metodo di misurazione appropriato e armonizzato. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione terrà sotto controllo le sostanze inquinanti elencate all’articolo 3, punto 2. Se la Commissione ritiene opportuno regolare le emissioni di altre sostanze inquinanti, modificherà di conseguenza il presente regolamento. |
4. La Commissione terrà sotto controllo le sostanze inquinanti elencate all’articolo 3, punto 2. Se la Commissione ritiene opportuno regolare le emissioni di altre sostanze inquinanti, proporrà di conseguenza emendamenti al presente regolamento. |
Motivazione | |
L'aggiunta di nuove sostanze inquinanti potrebbe avere gravi ripercussioni sulle esigenze industriali. Per tale motivo, tali aggiunte dovrebbero essere trattate mediante una procedura legislativa standard. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La direttiva 80/1269/CEE del Consiglio e le direttive 88/195/CEE, 97/21/CE, 1999/99/CE 2005/78/CE e 2005/55/CE della Commissione sono abrogate a decorrere dall’1 ottobre 2014. |
1. La direttiva 80/1269/CEE del Consiglio e le direttive 88/195/CEE, 97/21/CE, 1999/99/CE 2005/78/CE e 2005/55/CE della Commissione sono abrogate a decorrere dall’1 ottobre 2013. |
Motivazione | |
La data dovrebbe dare al settore un sufficiente periodo di tempo per adeguare i propri processi produttivi, ma garantire anche che i requisiti tecnici possano essere stabiliti a tempo debito con le procedure di comitatologia. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso si applica a decorrere dall’1 aprile 2013. Tuttavia, gli articoli 8, paragrafo 3, e 10 si applicano a decorrere dalla data d'entrata in vigore e i punti 1, lettera a)(i), 1 lettera b)(i), 2 lettera a), 3 lettera a)(i), 3 lettera b)(i), 3 lettera c)(i) e 3 lettera d)(i) dell’allegato II si applicano dall’1 ottobre 2014. |
Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012. Tuttavia, gli articoli 8, paragrafo 3, e 10 si applicano a decorrere dalla data d'entrata in vigore e i punti 1, lettera a)(i), 1 lettera b)(i), 2 lettera a), 3 lettera a)(i), 3 lettera b)(i), 3 lettera c)(i) e 3 lettera d)(i) dell’allegato II si applicano dall’1 ottobre 2013. |
Motivazione | |
La data dovrebbe dare al settore un sufficiente periodo di tempo per adeguare i propri processi produttivi, ma garantire anche che i requisiti tecnici possano essere stabiliti a tempo debito con le procedure di comitatologia. |
PROCEDURA
Titolo |
Omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori |
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Riferimenti |
COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ENVI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
TRAN 15.1.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Johannes Blokland 22.1.2008 |
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Esame in commissione |
8.4.2008 |
5.5.2008 |
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Approvazione |
6.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool |
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PROCEDURA
Titolo |
Omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori |
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Riferimenti |
COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
21.12.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.1.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 15.1.2008 |
IMCO 15.1.2008 |
TRAN 15.1.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 29.1.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Matthias Groote 26.2.2008 |
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Esame in commissione |
27.5.2008 |
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||||
Approvazione |
15.7.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 0 1 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Elisabetta Gardini |
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Deposito |
11.8.2008 |
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