RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (Rifusione)
8.9.2008 - (5726/2/2008 – C6‑0223/2008 – 2005/0237B(COD)) - ***II
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Luis de Grandes Pascual
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (Rifusione)
(5726/2/2008 – C6‑0223/2008 – 2005/0237B(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (5726/2/2008 – C6-0223/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0587),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0330/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Posizione comune del Consiglio Considerando 3 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(3) Il presente regolamento va inteso e interpretato conformemente agli obblighi internazionali della Comunità, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 2 Posizione comune del Consiglio Considerando 5 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(5) Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito mediante misure che siano adeguatamente coordinate con i lavori dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia e, se del caso, li sviluppino e li integrino. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere l'elaborazione a cura dell'IMO di un Codice internazionale per gli organismi riconosciuti. |
((5) Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito mediante misure che siano adeguatamente coordinate con i lavori e gli interventi dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia e, se del caso, li sviluppino e li integrino. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 6 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 3 Posizione comune del Consiglio Considerando 8 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(8) È opportuno concedere il riconoscimento esclusivamente sulla base delle prestazioni dell'organismo in termini di qualità e sicurezza. È opportuno garantire che il grado di tale riconoscimento sia sempre correlato all'effettiva capacità dell'organismo interessato. È inoltre opportuno che il riconoscimento tenga conto delle differenze nelle forme giuridiche e nelle strutture societarie degli organismi riconosciuti, pur continuando a garantire l'applicazione uniforme dei criteri minimi di cui al presente regolamento e l'efficacia dei controlli comunitari. Indipendentemente dalla struttura societaria, l'organismo da riconoscere dovrebbe prestare servizi a livello mondiale ed essere soggetto ad una responsabilità solidale in tutto il mondo. |
(8) È opportuno concedere il riconoscimento esclusivamente sulla base delle prestazioni dell'organismo in questione in termini di qualità e sicurezza. È opportuno garantire che il grado di tale riconoscimento sia sempre correlato all'effettiva capacità dell'organismo interessato. È inoltre opportuno che il riconoscimento tenga conto delle differenze nelle forme giuridiche e nelle strutture societarie degli organismi riconosciuti, pur continuando a garantire l'applicazione uniforme dei criteri minimi di cui sopra e l'efficacia dei controlli comunitari. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 4 Posizione comune del Consiglio Considerando 15 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(15) La capacità degli organismi riconosciuti di individuare e correggere rapidamente i punti deboli presenti nelle loro norme, procedure e controlli interni è di fondamentale importanza per la sicurezza delle navi che gli organismi stessi ispezionano e certificano. È opportuno che tale capacità sia rafforzata per mezzo di un sistema di valutazione e certificazione della qualità, che dovrebbe essere indipendente da interessi commerciali e politici al fine di proporre azioni comuni per il continuo miglioramento di tutti gli organismi riconosciuti e garantire una proficua cooperazione con la Commissione. |
(15) La capacità degli organismi riconosciuti di individuare e correggere rapidamente i punti deboli presenti nelle loro norme, procedure e controlli interni è di fondamentale importanza per la sicurezza delle navi che gli organismi stessi ispezionano e certificano. È opportuno che tale capacità sia rafforzata per mezzo di un comitato di valutazione indipendente, dotato di autonomia d'azione per proporre azioni di continuo miglioramento di tutti gli organismi riconosciuti e che garantisca un'interazione produttiva con la Commissione. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 16 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 5 Posizione comune del Consiglio Considerando 17 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(17) L'armonizzazione delle norme degli organismi riconosciuti per la progettazione, la costruzione e il controllo periodico delle navi mercantili è un processo in corso. Pertanto, l'obbligo di avere una serie di proprie norme o la comprovata capacità di avere proprie norme dovrebbero essere considerati nel contesto del processo di armonizzazione e non dovrebbero costituire un ostacolo alle attività degli organismi riconosciuti o di potenziali aspiranti al riconoscimento. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 6 Posizione comune del Consiglio Considerando 19 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(19) Anche se, in linea teorica, ciascun organismo riconosciuto dovrebbe essere ritenuto responsabile soltanto ed esclusivamente in relazione alle parti che certifica, la responsabilità degli organismi riconosciuti e dei costruttori si conformerà alle condizioni concordate oppure, a seconda del caso, alla legge applicabile in ciascun singolo caso. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 7 Posizione comune del Consiglio Considerando 21 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(21) Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni necessarie, gli organismi riconosciuti dovrebbero procedere allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni delle navi che cambiano classe e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera. |
(21) Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni che il loro organismo riconosciuto abbia loro prescritto in occasione di una determinata ispezione, occorre stabilire che gli organismi riconosciuti procedano preventivamente allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni delle navi che intendono cambiare classe e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 19 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 8 Posizione comune del Consiglio Considerando 22 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(22) La protezione dei diritti di proprietà intellettuale di cantieri navali, fornitori di equipaggiamento e armatori non dovrebbe impedire le normali operazioni commerciali e i servizi concordati contrattualmente tra le suddette parti. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 9 Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – lettera i | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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i) "certificato di classe": |
i) "certificato di classe": |
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il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e le procedure da esso fissate e rese pubbliche ; |
il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e i regolamenti da esso fissati e resi pubblici; |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 10 Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – lettera j | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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j) "sede": |
j) "paese di stabilimento": |
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la località in cui è situata la sede legale, l'amministrazione centrale oppure in cui si svolge l'attività principale di un organismo. |
lo Stato in cui è situata la sede legale o l'amministrazione centrale oppure in cui si svolge l'attività principale di un organismo. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 23 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 11 Posizione comune del Consiglio Articolo 4 – paragrafo 2 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2. Il riconoscimento è concesso esclusivamente agli organismi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 12 Posizione comune del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 4 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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4. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura | |
Emendamento 13 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell'articolo 6. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 14 Posizione comune del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. Gli organismi riconosciuti garantiscono che la Commissione abbia accesso alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Nessuna clausola contrattuale può essere invocata per limitare tale accesso. |
1. Non può essere invocata alcuna clausola di alcun contratto di un organismo riconosciuto con terzi né di alcun accordo di autorizzazione con uno Stato di bandiera che restringa l'accesso della Commissione alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 15 Posizione comune del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 2 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2. Gli organismi riconosciuti fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con armatori o operatori ai fini del rilascio di certificati statutari o di certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che i soggetti terzi non si oppongano all'accesso degli ispettori della Commissione alla nave ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1. |
2. Gli organismi riconosciuti fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con terzi ai fini del rilascio di certificati statutari o di certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che i soggetti terzi non si oppongano all'accesso degli ispettori comunitari alla nave ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 16 Posizione comune del Consiglio Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i certificati relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti, rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento le norme più rigorose ed esigenti. |
1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e regolamenti e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i loro rispettivi certificati di classe rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento i modelli più rigorosi ed esigenti e prendendo in considerazione in particolare l'equipaggiamento marittimo recante il marchio di conformità a norma della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo1. |
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_____________________ 1 GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 17 Posizione comune del Consiglio Articolo 10 – paragrafo 1 – commi 2 e 3 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sul riconoscimento reciproco per gravi motivi di sicurezza, gli organismi riconosciuti ne indicano chiaramente le ragioni. |
soppresso |
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Qualora un organismo riconosciuto accerti mediante ispezione o altrimenti che il materiale, un elemento dell'equipaggiamento o un componente non è conforme al suo certificato, detto organismo può rifiutare di autorizzare la sistemazione a bordo di tale materiale, elemento dell'equipaggiamento o componente. L'organismo riconosciuto informa senza indugio gli altri organismi riconosciuti, indicando le ragioni del suo rifiuto. |
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Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 18 Posizione comune del Consiglio Articolo 10 – paragrafo 2 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il ..., una relazione basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e delle procedure e al riconoscimento reciproco dei certificati relativi a materiale, equipaggiamento e componenti. |
2. Trascorsi …*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e dei regolamenti e nel riconoscimento reciproco. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del paragrafo 10 da parte degli organismi riconosciuti, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le misure necessarie. |
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* Tre anni a partire dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 53 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 19 Posizione comune del Consiglio Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Prima del rilascio dei certificati l'organismo ricevente deve notificare al precedente la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. |
Prima della compilazione dei nuovi certificati l'organismo ricevente deve notificare al precedente la data di rilascio degli stessi e confermargli, per ciascuna delle visite, delle raccomandazioni e delle condizioni di classe ancora in sospeso, le misure prese, nonché il luogo e le date d'inizio e conclusione soddisfacente delle stesse. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 57 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 20 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. Entro ..., gli organismi riconosciuti istituiscono e mantengono, conformemente alle norme internazionali di qualità applicabili, un sistema indipendente di valutazione e di certificazione della qualità, al quale possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell'industria della navigazione. |
1. Entro un termine di ...*, gli Stati membri, unitamente agli organismi riconosciuti, istituiscono, conformemente alle norme di qualità EN 45012, un Comitato di valutazione. Possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell'industria della navigazione. |
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__________________ * 18 mesi a partire dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 58 della prima lettura del Parlamento. Si dà nome all'organismo di valutazione, che assume la denominazione di Comitato di valutazione. Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione parteciperanno anche gli Stati membri. | |
Emendamento 21 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità espleta i seguenti compiti: |
Il Comitato di valutazione espleta i seguenti compiti: |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 22 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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a) valutazione periodica dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità ai criteri delle norme di qualità ISO 9001; |
a) regolamentazione e valutazione continua dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità ai criteri delle norme di qualità ISO 9001; |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 23 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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b) certificazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, compresi gli organismi per i quali una richiesta di riconoscimento è stata presentata conformemente all'articolo 3; |
b) certificazione del sistema di qualità degli organismi riconosciuti; |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 60 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 24 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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c) elaborazione di interpretazioni delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e |
c) elaborazione di interpretazioni vincolanti delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 25 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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d) redazione di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti. |
d) approvazione di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle norme, delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 26 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 3 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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3. Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità è dotato del regime di autorità interna e delle competenze necessari per operare in modo indipendente rispetto agli organismi riconosciuti e dispone dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate. Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali. |
3. Il Comitato di valutazione è indipendente, è dotato delle competenze necessarie per operare in modo autonomo rispetto agli organismi riconosciuti e dispone in modo indipendente dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate. Il Comitato stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 62 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 27 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 4 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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4. Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità adotta un piano di lavoro annuale. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 63 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 28 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 5 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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5. Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità può richiedere l'assistenza di altri organismi esterni di valutazione della qualità. |
soppresso |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 29 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 6 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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6. Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità fornisce alle parti interessate, compresi gli Stati di bandiera e la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa. |
6. Il Comitato di valutazione fornisce alle parti interessate, compresa la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 65 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 30 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 7 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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7. Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità è oggetto di una valutazione periodica da parte della Commissione. |
7. Il Comitato di valutazione è oggetto di un audit periodico da parte della Commissione, la quale, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può chiedere al Comitato di valutazione di adottare i provvedimenti da essa ritenuti necessari per garantire il pieno adempimento del disposto del paragrafo 1. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 31 Posizione comune del Consiglio Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. Il presente regolamento può essere modificato, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per aggiornare i criteri minimi di cui all'allegato I prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO. |
1. Il presente regolamento può essere modificato, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, per aggiornare i criteri minimi di cui all'allegato I, prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 32 Posizione comune del Consiglio Allegato I – parte A – paragrafo 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. Un organismo riconosciuto deve avere personalità giuridica nello Stato in cui ha sede. La sua contabilità deve essere certificata da revisori indipendenti. |
1. Un organismo riconosciuto, per poter ottenere o mantenere il riconoscimento comunitario, deve avere personalità giuridica nello Stato in cui ha sede. La sua contabilità deve essere certificata da revisori indipendenti. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 67 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 33 Posizione comune del Consiglio Allegato I – parte B – paragrafo 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. L'organismo riconosciuto deve assicurare una copertura mondiale grazie ai suoi ispettori esclusivi o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, grazie agli ispettori esclusivi di altri organismi riconosciuti. |
1. Gli organismi riconosciuti assicurano una copertura mondiale grazie al loro personale tecnico esclusivo o, in casi debitamente giustificati, grazie al personale tecnico esclusivo di altri organismi. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 34 Posizione comune del Consiglio Allegato I – parte B – paragrafo 8 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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8. L'organismo riconosciuto deve avere sviluppato, applicato e mantenuto in funzione un sistema di qualità interno efficace basato su elementi pertinenti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e conformi alle norme EN ISO/IEC 17020:2004 (organismi responsabili dell'ispezione) e EN ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità, requisiti), in base all'interpretazione e alla certificazione date dal sistema di valutazione e di certificazione della qualità di cui all'articolo 11, paragrafo 1. |
8. Gli organismi riconosciuti hanno sviluppato, applicato e mantenuto in funzione un sistema di qualità interno efficace basato su elementi pertinenti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e conformi alle norme EN ISO/IEC 17020:2004 (organismi responsabili dell'ispezione) e EN ISO 9001:2000, in base all'interpretazione e alla certificazione date dal Comitato di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1. |
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Il Comitato di valutazione deve avere autonomia d'azione e, a tal fine, deve disporre di tutti i mezzi necessari per poter funzionare adeguatamente e svolgere il proprio lavoro in modo continuo ed esaustivo. Deve possedere conoscenze tecniche molto specializzate e di livello elevato ed essere dotato di un codice di condotta che garantisca l'indipendenza dell'operato dei revisori. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. Si riferisce all'emendamento 71 della prima lettura del Parlamento. | |
Emendamento 35 Posizione comune del Consiglio Allegato I – parte B – paragrafo 9 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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9. Le norme e le procedure dell'organismo riconosciuto devono essere attuate in modo tale che l'organismo abbia sempre la possibilità di formulare, in base alle proprie conoscenze e valutazioni, una dichiarazione affidabile e oggettiva circa la sicurezza delle navi interessate, per mezzo dei certificati di classe sulla base dei quali possono essere rilasciati i certificati statutari. |
9. Le norme e i regolamenti degli organismi si applicano in modo tale che gli organismi abbiano sempre la possibilità di formulare, in base alle proprie conoscenze e valutazioni, una dichiarazione affidabile e oggettiva circa la sicurezza delle navi interessate, per mezzo dei certificati di classe sulla base dei quali possono essere rilasciati i certificati statutari. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è ripristinare la posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Traduzione esterna
- [1] GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632.
MOTIVAZIONE
Motivazione e obiettivo della proposta
Obiettivo della presente quarta revisione è il rafforzamento e il perfezionamento del ruolo delle società di classificazione riconosciute dall’UE, in prosieguo denominate “organismi riconosciuti”, giacché si sono osservate gravi carenze nelle procedure di ispezione e certificazione della sicurezza della flotta mondiale.
Le direttive precedenti, in particolare la direttiva 2001/105/CE, una delle tre proposte del pacchetto legislativo “Erika I”, avevano già sollevato seriamente la necessità di riformare l'attuale sistema di riconoscimento delle società di classificazione da parte della Comunità stabilito dalla direttiva 94/57/CE, in virtù della quale sono stati raggiunti notevoli progressi successivamente confermati dalle conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2002, dalle risoluzioni del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza marittima (2003/2235 (INI)) nonché dalla risoluzione adottata dopo il naufragio della petroliera Prestige (2003/2066 (INI)).
La necessità di affrontare nuovamente suddetta questione deriva semplicemente dall'urgenza di continuare a rafforzare, maggiormente e meglio, l'operato di tali organismi che, come correttamente sottolineato dai diversi operatori attivi nel settore di interesse, se non esistessero, dovrebbero essere inventati, giacché svolgono un compito fondamentale per la tutela della sicurezza marittima.
Tuttavia, come giustamente citato in precedenza, attualmente sono ancora rilevabili importanti lacune nelle procedure di ispezione e certificazione degli organismi riconosciuti che rappresentano una minaccia seria e inaccettabile tanto per la sicurezza come per l'ecosistema marino. Gli organismi riconosciuti concentrano su di loro un notevole potere all'interno della catena di sicurezza del trasporto marittimo che deve essere attentamente controllato da parte delle autorità competenti. Queste ultime devono assicurarsi che gli organismi chiamati a vigilare affinché le imbarcazioni che solcano i nostri mari rispettino le necessarie norme di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento internazionale agiscano in modo indipendente e rigoroso.
La posizione comune del Consiglio
Analizzata la posizione comune del Consiglio in riferimento alla suddivisione in due strumenti giuridici - proposta di regolamento e di direttiva - quanto era previamente solo una proposta di direttiva ci sembra corretto.
La ripresentazione dei temi modificati dalla posizione comune del Consiglio in relazione con quanto approvato dal Parlamento non implica di per sé l’assoluta impossibilità di raggiungere un consenso condiviso fra Parlamento, Commissione e Consiglio. Il nostro giudizio di valore in merito alla posizione comune è infatti positivo e accetta, in gran parte, la linea seguita dal Parlamento nella sua prima lettura. Crediamo in ogni caso che vi siano solide basi per un’intesa finale.
La nostra posizione deriva dalla convinzione che sia ineludibile trattare l’insieme delle sette proposte (in realtà sette più una, una volta attuata la suddivisione della proposta di direttiva relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime in due strumenti giuridici: una proposta di direttiva relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e una proposta di regolamento relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi) che costituiscono il cosiddetto pacchetto “Erika III” come un tutt'uno interrelato e inseparabile al fine di evitare incoerenze. Quanto sopra, senza pregiudizio per l'identità propria di ogni proposta.
PROCEDURA
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Titolo |
Regolamento sugli organismi abilitati ad effettuare l’ispezione e la visita delle navi (rifusione) |
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Riferimenti |
05726/2/2008 – C6-0223/2008 – 2005/0237B(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
25.4.2007 T6-0150/2007 |
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Proposta della Commissione |
COM(2005)0587 - C6-0038/2006 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
19.6.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 19.6.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Luis de Grandes Pascual 23.6.2008 |
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Esame in commissione |
14.7.2008 |
25.8.2008 |
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Approvazione |
4.9.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool |
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