RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE
8.9.2008 - (5721/5/2008 – C6‑0226/2008 – 2005/0240(COD)) - ***II
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Jaromír Kohlíček
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE
(5721/5/2008 – C6‑0226/2008 – 2005/0240(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (5721/5/2008 – C6‑0226/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0590),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0332/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 9 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(9) Nel condurre inchieste di sicurezza relative ai sinistri e agli incidenti marittimi, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle "Linee guida riguardanti il giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo" allegate alla risoluzione A.987(24) dell'Assemblea dell'IMO e del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1° dicembre 2005, o di ogni altra raccomandazione o strumento attinenti al fattore umano adottati dalle organizzazioni internazionali pertinenti, nella misura in cui siano applicabili alle inchieste tecniche di sicurezza. |
(9) Nel condurre inchieste di sicurezza relative ai sinistri e agli incidenti marittimi, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle "Linee guida riguardanti il giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo" allegate alla risoluzione LEG.3(91) del Comitato giuridico dell'IMO e del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 27 aprile 2006. |
Motivazione | |
Tramite questa soppressione il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 3 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 2 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 12 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(12) Condurre in modo imparziale inchieste di sicurezza in occasione di sinistri e incidenti che coinvolgono navi in mare, o altre navi in zone portuali o in altre zone marittime regolamentate, è di estrema importanza per stabilire efficacemente le circostanze e le cause di tali sinistri o incidenti. Pertanto tali inchieste dovrebbero essere svolte da inquirenti qualificati sotto il controllo di un organo o ente indipendente affinché sia esclusa qualsiasi forma di conflitto d'interesse. |
(12) Condurre in modo imparziale inchieste di sicurezza in occasione di sinistri e incidenti che coinvolgono navi in mare, o altre navi in zone portuali o in altre zone marittime regolamentate, è di estrema importanza per stabilire efficacemente le circostanze e le cause di tali sinistri o incidenti. Pertanto tali inchieste dovrebbero essere svolte da inquirenti qualificati sotto il controllo di un organo o ente indipendente dotato di poteri decisionali permanenti affinché sia esclusa qualsiasi forma di conflitto d'interesse. |
Motivazione | |
Tramite questo emendamento il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 26 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 3 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 18 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(18 bis) Occorre indagare o comunque esaminare le richieste di soccorso provenienti dalle navi o i dati provenienti da una qualsiasi altra fonte, da cui risulti che una nave o le persone a bordo della stessa o provenienti dalla stessa si trovano in pericolo oppure che sussiste un potenziale grave rischio di danni alle persone, alla struttura della nave o all’ambiente, come conseguenza di una situazione determinata dall’esercizio di una nave. |
Motivazione | |
Le richieste di soccorso dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della direttiva come originariamente proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 4 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 20 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
|
(20 bis) In fase di elaborazione o modifica di una metodologia comune relativa alle inchieste sugli incidenti marittimi, occorre prendere in considerazione le conclusioni tratte dall'analisi dei rapporti d'inchiesta già redatti sui sinistri che possono rivelarsi utili nella prevenzione di nuove catastrofi e nel miglioramento della sicurezza marittima nell'Unione europea. |
Motivazione | |
Tramite questo emendamento il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 2 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 5 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 21 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(21) Gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate in esito ad inchieste di sicurezza. |
(21) Gli Stati membri e la Comunità dovrebbero tenere debitamente in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate in esito ad inchieste di sicurezza. |
Motivazione | |
Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 4 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 6 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 26 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione, |
soppresso |
Motivazione | |
Come originariamente proposto dalla Commissione, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a redigere tavole di concordanza che indichino esattamente tramite quali disposizioni viene effettuata la trasposizione nella legislazione nazionale di ciascuna delle condizioni sancite nella direttiva. Dette tavole sono necessarie affinché la Commissione possa verificare in modo esaustivo se la direttiva è stata trasposta e attuata correttamente degli Stati membri. | |
Emendamento 7 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 1 – frase introduttiva | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. La presente direttiva si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che: |
1. La presente direttiva si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi nonché alle richieste di soccorso che: |
Motivazione | |
Le richieste di soccorso dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della direttiva come originariamente proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 8 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 2 – frase introduttiva | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. La presente direttiva non si applica ai sinistri e agli incidenti marittimi che interessano soltanto: |
2. La presente direttiva non si applica ai sinistri, agli incidenti marittimi ed alle richieste di soccorso che interessano soltanto: |
Motivazione | |
Le richieste di soccorso dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della direttiva come originariamente proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 9 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(2 bis) Le espressioni “sinistro grave” e “sinistro meno grave” vanno intese secondo le definizioni aggiornate contenute nella Circolare 953 del Comitato della sicurezza marittima dell’IMO; |
Motivazione | |
Occorre mantenere le stesse definizioni della proposta della Commissione dato che nella direttiva si fa ricorso ai termini in questione. | |
Emendamento 10 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(4 bis) Per “richiesta di soccorso” s’intende il segnale lanciato da una nave o i dati provenienti da una qualsiasi altra fonte, da cui risulti che la nave, oppure le persone a bordo o in provenienza dalla nave, si trovano in situazioni d’emergenza in mare. |
Motivazione | |
Le richieste di soccorso dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della direttiva come originariamente proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 11 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 3 – comma 5 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
5) Per "raccomandazione in materia di sicurezza" s'intende:
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5) Per “raccomandazione in materia di sicurezza” s’intende: |
(a) qualsiasi proposta formulata, in base alle informazioni derivanti dall'inchiesta di sicurezza, dall'organo inquirente dello Stato che svolge o dirige l'inchiesta di sicurezza; o, |
(a) qualsiasi proposta, anche a fini di registrazione e controllo, formulata, in base alle informazioni derivanti dall'inchiesta di sicurezza, dall'organo inquirente dello Stato che svolge o dirige l'inchiesta di sicurezza; o, |
(b) se del caso, qualsiasi proposta formulata dalla Commissione in base ad un'analisi astratta dei dati. |
(b) se del caso, qualsiasi proposta formulata dalla Commissione con l'assistenza dell’Agenzia di sicurezza marittima, in base ad un'analisi astratta dei dati e ai risultati delle indagini realizzate. |
Motivazione | |
Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 7 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 12 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(a) siano svolte in modo indipendente da indagini penali o di altro tipo condotte parallelamente per determinare la responsabilità o attribuire colpe; e |
(a) siano svolte in modo indipendente da indagini penali o di altro tipo condotte parallelamente per determinare la responsabilità o individuare le colpe, essendo inteso che nelle indagini giudiziarie potrà essere fatto ricorso soltanto alle conclusioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini avviate in ossequio alla presente direttiva; e |
Motivazione | |
Tramite questo emendamento il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 8 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 13 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 5 – paragrafo 1 – frase introduttiva | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'organo inquirente di cui all'articolo 8 effettui un'inchiesta di sicurezza quando un sinistro marittimo molto grave: |
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'organo inquirente di cui all'articolo 8 effettui un'inchiesta di sicurezza quando un sinistro marittimo grave o molto grave: |
Motivazione | |
Le inchieste di sicurezza dovrebbero essere obbligatorie in caso di sinistri gravi come proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 14 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Inoltre, l'organo inquirente decide se debba essere avviata o meno un'inchiesta di sicurezza su qualsiasi altro sinistro o incidente marittimo. |
2. Oltre a svolgere le inchieste sui sinistri gravi e molto gravi, l’organo inquirente di cui all’articolo 8, dopo aver accertato sommariamente i fatti, decide se debba essere avviata o meno un’inchiesta di sicurezza su un sinistro meno grave, su un incidente marittimo o su una richiesta di soccorso. |
Nella decisione l'organo inquirente tiene conto della gravità del sinistro o dell'incidente, del tipo di nave e/o di carico interessato e della possibilità che i risultati dell'inchiesta di sicurezza consentano di prevenire futuri sinistri e incidenti. |
Nella decisione l'organo inquirente tiene conto della gravità del sinistro o dell’incidente, del tipo di nave e/o di carico interessato dalla richiesta di soccorso e/o qualsiasi richiesta delle autorità di ricerca e salvataggio. |
Motivazione | |
Come previsto nella proposta della Commissione, le inchieste di sicurezza dovrebbero essere obbligatorie in caso di incidenti gravi, mentre i sinistri meno gravi, gli incidenti marittimi e le richieste di soccorso dovrebbero essere esaminate al fine di determinare se occorre procedere avviando le indagini o meno. | |
Emendamento 15 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
4. Le inchieste di sicurezza seguono i principi della metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi sviluppata ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1406/2002. La Commissione adotta o modifica tale metodologia ai fini della presente direttiva. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3. |
4. Le inchieste di sicurezza seguono la metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi sviluppata ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1406/2002. La Commissione adotta o modifica tale metodologia ai fini della presente direttiva. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3. |
La Commissione e gli Stati membri elaborano linee guida sulle procedure e sulle buone pratiche nelle inchieste di sicurezza di cui avvalersi nell'attuazione della metodologia comune. Dette linee guida sono aggiornate periodicamente per tener conto dell'esperienza acquisita nello svolgimento delle inchieste di sicurezza. |
In fase di modifica della metodologia comune, la Commissione prende in considerazione le conclusioni dei rapporti sugli incidenti e le raccomandazioni sulla sicurezza in essi contenute. |
Motivazione | |
Conformemente alla proposta della Commissione, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a seguire la metodologia comune e non semplicemente taluni principi o linee guida. Tramite questo emendamento il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 19 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 16 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 5 – paragrafo 5 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
5. L'inchiesta di sicurezza è avviata entro il termine più breve possibile dopo il verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo. |
5. L’inchiesta di sicurezza è avviata entro il termine più breve possibile dopo il verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, al più tardi entro i due mesi successivi. |
Motivazione | |
Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 12 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 17 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 6 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro prescrive, nel contesto del proprio ordinamento giuridico, che le autorità competenti e/o i soggetti interessati comunichino immediatamente all'organo inquirente qualsiasi sinistro e incidente che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Ciascuno Stato membro prescrive, nel contesto del proprio ordinamento giuridico, che le autorità competenti e/o i soggetti interessati comunichino immediatamente all'organo inquirente qualsiasi sinistro, incidente e richiesta di soccorso che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Motivazione | |
Le richieste di soccorso dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della direttiva come originariamente proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 18 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli Stati membri evitano di svolgere inchieste di sicurezza parallele riguardo allo stesso sinistro o incidente marittimo. Parimenti, si astengono da qualsiasi misura che possa indebitamente precludere, sospendere o ritardare le inchieste di sicurezza svolte ai sensi della presente direttiva. Nel caso di inchieste di sicurezza che coinvolgono due o più Stati membri, gli Stati interessati collaborano per accordarsi rapidamente sulla scelta dello Stato chiamato a dirigere l'inchiesta. Essi fanno tutto il possibile per concordare le procedure di indagine. Nel quadro di tale accordo, gli altri Stati aventi fondato interesse hanno diritti ed accesso ai testimoni e alle prove nella stessa misura dello Stato membro che conduce l'inchiesta di sicurezza. Hanno inoltre diritto a che lo Stato membro che dirige l'inchiesta tenga conto della loro opinione. |
1. Nel caso di sinistri gravi o molto gravi che incidono su interessi rilevanti di due o più Stati membri, gli Stati interessati si accordano rapidamente sulla scelta dello Stato chiamato a dirigere l’inchiesta. Qualora gli Stati membri interessati non siano in grado di stabilire quale sia lo Stato membro chiamato a dirigere l'inchiesta, la Commissione decide in materia sulla scorta di un parere dell'Agenzia marittima europea che dovrà essere applicato automaticamente. |
Motivazione | |
Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 13 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 19 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuno Stato membro rimane responsabile dell'inchiesta di sicurezza e del coordinamento con gli altri Stati membri aventi fondato interesse fino al momento in cui si è raggiunto un accordo sulla scelta dello Stato chiamato a dirigere l'inchiesta. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuno Stato membro rimane responsabile dell'inchiesta di sicurezza e del coordinamento con gli altri Stati membri aventi fondato interesse fino al momento in cui essi raggiungono un accordo sulla scelta dello Stato chiamato a dirigere l'inchiesta o la Commissione decide in materia. |
Motivazione | |
Questa modifica si rivela necessaria in conformità della posizione presentata dal Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 20 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 7 – paragrafo 4 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
4. Nel caso in cui un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri siano coinvolti in un sinistro o incidente marittimo, il procedimento d'inchiesta di sicurezza è avviato dallo Stato membro nelle cui acque il sinistro o l'incidente è avvenuto o, qualora sia avvenuto in altre acque, dall'ultimo Stato membro nel cui mare territoriale e nelle cui acque interne quali definiti nell'UNCLOS sia venuta a trovarsi l'imbarcazione. Tale Stato rimane responsabile dell'inchiesta di sicurezza e del coordinamento con gli altri Stati membri aventi fondato interesse fino al momento in cui sia raggiunto un accordo sulla scelta dello Stato chiamato a dirigere l'inchiesta. |
4. Nel caso in cui un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri siano coinvolti in un sinistro, incidente marittimo o richiesta di soccorso, il procedimento d'inchiesta di sicurezza è avviato dallo Stato membro nelle cui acque il sinistro o l'incidente è avvenuto o, qualora sia avvenuto in altre acque, dall'ultimo Stato membro nel cui mare territoriale e nelle cui acque interne quali definiti nell'UNCLOS sia venuta a trovarsi l'imbarcazione. Tale Stato rimane responsabile dell'inchiesta di sicurezza e del coordinamento con gli altri Stati membri aventi fondato interesse fino al momento in cui essi raggiungono un accordo sulla scelta dello Stato chiamato a dirigere l'inchiesta o la Commissione decide in materia. |
Motivazione | |
Le richieste di soccorso dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della direttiva come originariamente proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 21 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 e 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che le inchieste di sicurezza siano svolte, sotto la responsabilità di un organo inquirente permanente e imparziale, da personale inquirente adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed incidenti marittimi. |
1. Gli Stati membri assicurano che le inchieste di sicurezza siano svolte sotto la responsabilità di un organo o ente inquirente imparziale (nel prosieguo denominato “organo inquirente”) che deve essere dotato in modo permanente delle competenze necessarie e composto da personale inquirente adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed incidenti marittimi. |
Al fine di realizzare l'inchiesta di sicurezza in modo imparziale, l'organo inquirente è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli. |
L’organo inquirente è funzionalmente indipendente, in particolare, dalle autorità nazionali competenti per navigabilità, certificazione, ispezione, formazione dell’equipaggio, navigazione sicura, manutenzione, controllo del traffico marittimo, controllo del porto e delle operazioni portuali e dagli organismi che conducono indagini per determinare le responsabilità o per applicare la legge e, in generale, da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli. |
Motivazione | |
L'indipendenza a livello funzionale dovrebbe essere definita in modo chiaro come nella proposta della Commissione. Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi gli emendamenti 14 e 15 approvati in prima lettura). | |
Emendamento 22 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 9 – titolo e frase introduttiva | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Riservatezza |
Riservatezza delle informazioni |
Gli Stati membri provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti giuridici, affinché i seguenti documenti non siano resi disponibili per fini diversi dall'inchiesta di sicurezza, salvo che l'autorità competente in tale Stato stabilisca che l'interesse alla loro divulgazione prevale sugli effetti negativi che questa potrebbe produrre a livello nazionale e internazionale sull'inchiesta di sicurezza in corso o su inchieste future: |
Gli Stati membri provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti giuridici, affinché i seguenti documenti non siano resi disponibili per fini diversi dall’inchiesta di sicurezza: |
Motivazione | |
Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 16 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 23 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri, inoltre, devono assicurare che le autorità dei paesi terzi non entrino in possesso delle dichiarazioni dei testimoni e delle altre informazioni da essi fornite durante lo svolgimento delle inchieste di sicurezza, impedendo in tal modo che dette dichiarazioni e informazioni siano usate nelle indagini penali condotte nei paesi in questione. |
Motivazione | |
Tramite questo emendamento il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 9 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 24 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
|
(d bis) la fornitura di mezzi rapidi di segnalazione in caso di sinistro o incidente; |
Motivazione | |
Tramite questo emendamento il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 10 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 25 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(e) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di cui all'articolo 9, anche nelle relazioni con i paesi terzi; |
(e) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di cui all'articolo 9; |
Motivazione | |
Questa modifica si rivela necessaria in conformità della posizione presentata dal Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 26 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera h | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(h) la fornitura di tutte le informazioni pertinenti agli organi inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza. |
soppresso |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a fornire le pertinenti informazioni all'organo inquirente, come proposto dalla Commissione. | |
Amendment 27 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
|
3 bis. Lo Stato membro i cui impianti o servizi siano stati utilizzati o avrebbero dovuto di norma essere utilizzati dalla nave prima dell’avvenimento del sinistro o incidente deve fornire all’organo inquirente ogni informazioni in suo possesso che sia rilevante ai fini dell’inchiesta. |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a fornire le pertinenti informazioni all'organo inquirente, come proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 28 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Gli organi inquirenti possono decidere che sia pubblicato un rapporto semplificato per le inchieste di sicurezza che non riguardino sinistri marittimi molto gravi e i cui risultati non abbiano la potenzialità di portare alla prevenzione di futuri sinistri e incidenti. |
Gli organi inquirenti possono decidere che sia pubblicato un rapporto semplificato per le inchieste di sicurezza che non riguardino sinistri marittimi gravi o molto gravi e i cui risultati non abbiano la potenzialità di portare alla prevenzione di futuri sinistri e incidenti. |
Motivazione | |
La possibilità recentemente introdotta dal Consiglio di redigere rapporti semplificati dovrebbe limitarsi alle inchieste non obbligatorie, definite nella proposta della Commissione come inchieste che non riguardano incidenti gravi o molto gravi. | |
Emendamento 29 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Gli organi inquirenti si adoperano per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1 entro dodici mesi dal giorno del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro dodici mesi dalla data del sinistro o incidente. |
2. Gli organi inquirenti si adoperano per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1, rivolgendosi segnatamente all’intero settore marittimo, al quale devono pervenire conclusioni e raccomandazioni specifiche, qualora necessarie, entro dodici mesi dal giorno del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro dodici mesi dalla data del sinistro o incidente. |
Motivazione | |
Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 17 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 30 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 3 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
3. L'organo inquirente dello Stato membro che dirige l'inchiesta invia alla Commissione una copia del rapporto finale, semplificato o provvisorio. Esso tiene in conto delle eventuali osservazioni della Commissione sui rapporti finali intese a migliorarne la qualità redazionale nel modo più idoneo per realizzare l'obiettivo della presente direttiva. |
3. L'organo inquirente dello Stato membro che dirige l'inchiesta invia alla Commissione una copia del rapporto finale, semplificato o provvisorio. Esso tiene in conto delle eventuali osservazioni della Commissione intese a migliorare la qualità del rapporto nel modo più idoneo per realizzare l'obiettivo della presente direttiva. |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle osservazioni della Commissione per migliorare la qualità generale del rapporto, non solo quella redazionale. | |
Emendamento 31 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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3 bis. Ogni tre anni la Commissione presenta una relazione che fornisce informazioni al Parlamento europeo in merito al livello di applicazione del disposto della presente direttiva, al grado di conformità e ai progressi giudicati necessari alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione. |
Motivazione | |
Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 18 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 32 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 15 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Ove opportuno, l'organo inquirente o la Commissione formulano raccomandazioni in materia di sicurezza basandosi su un'analisi astratta dei dati. |
2. Ove opportuno, l’organo inquirente o la Commissione, operando con l'assistenza dell’Agenzia, formulano raccomandazioni in materia di sicurezza basandosi su un’analisi astratta dei dati e sui risultati delle inchieste realizzate. |
Motivazione | |
Questo emendamento ripristina la posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi gli emendamenti 20 e 21 approvati in prima lettura). | |
Emendamento 33 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 17 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 17 bis |
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Corretto trattamento dei marittimi |
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Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni delle linee guida dell'IMO in materia di corretto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo. |
Motivazione | |
Tramite questo emendamento il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 22 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 34 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 20 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
La presente direttiva non osta a che uno Stato membro adotti misure complementari sulla sicurezza marittima da essa non previste, sempre che tali misure non ne violino le disposizioni e non pregiudichino in alcun modo il conseguimento del suo obiettivo. |
La presente direttiva non osta a che uno Stato membro adotti misure complementari sulla sicurezza marittima da essa non previste, sempre che tali misure non ne violino le disposizioni e non pregiudichino in alcun modo il conseguimento del suo obiettivo né compromettano il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione. |
Motivazione | |
Tramite questo emendamento il testo diviene conforme alla posizione presentata dal Parlamento in prima lettura (vedasi l'emendamento 24 approvato in prima lettura). | |
Emendamento 35 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 23 – paragrafo 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al …. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il …. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest’ultime e la presente direttiva. |
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. |
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. |
Motivazione | |
Come originariamente proposto dalla Commissione, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a redigere tavole di concordanza che indichino esattamente tramite quali disposizioni viene effettuata la trasposizione nella legislazione nazionale di ciascuna delle condizioni sancite nella direttiva. Dette tavole sono necessarie affinché la Commissione possa verificare in modo esaustivo se la direttiva è stata trasposta e attuata correttamente degli Stati membri. |
- [1] GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 546.
MOTIVAZIONE
1. Proposta della Commissione
Questa proposta fa parte del terzo pacchetto di misure legislative destinate a migliorare la sicurezza marittima. Essa stabilisce le norme a livello comunitario in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo. Più specificatamente, introduce per gli Stati membri l’obbligo di effettuare inchieste tecniche a seguito di incidenti marittimi gravi e molto gravi. Le inchieste devono seguire una metodologia comune. Lo scopo consiste nel determinare le circostanze ed esaminare le cause degli incidenti al fine di trarne ogni possibile insegnamento e in questo modo prevenire futuri disastri.
Dopo l’inchiesta, si richiede agli Stati membri di redigere un rapporto sull’incidente (ivi incluse le raccomandazioni di sicurezza se del caso) in un formato definito nell’allegato della proposta. Inoltre, la direttiva proposta impone agli Stati membri di predisporre il quadro istituzionale necessario istituendo organismi specializzati indipendenti dotati di poteri investigativi. In caso di incidenti che coinvolgano due o più Stati membri, la proposta prevede inchieste congiunte sotto la guida di uno Stato membro al fine di evitare inchieste parallele
2. Posizione del Parlamento in prima lettura
La posizione del Parlamento in prima lettura comprende 24 emendamenti alla proposta della Commissione, vertenti sui seguenti temi:
- Chiara differenziazione tra inchieste sui sinistri e indagini penali (EM 5 e 8): questi emendamenti sottolineano il fatto che le inchieste non dovrebbero in nessun caso avere il fine di determinare responsabilità né di attribuire colpe, e precisano che esse dovrebbero essere separate e indipendenti dai procedimenti giudiziari.
- Non divulgazione di informazioni raccolte e protezione di testimoni (EM 9 e 16): si esclude la possibilità che alcune informazioni raccolte dai testimoni nel corso di indagini in materia di sicurezza vengano rivelate per scopi diversi da quelli investigativi o acquisite da autorità giudiziarie di paesi terzi.
- Indipendenza e poteri degli organi inquirenti (EM 1, 14, 15): questi emendamenti stabiliscono che gli organi inquirenti siano dotati, in modo permanente, delle competenze necessarie per adottare decisioni, e che siano indipendenti dagli organismi incaricati di svolgere inchieste miranti a far applicare la legge o determinare responsabilità.
- Partecipazione dell’EMSA alla formulazione di raccomandazioni di sicurezza (EM 7 e 20): l’Agenzia europea per la sicurezza marittima dovrebbe assistere la Commissione nel formulare raccomandazioni in materia di sicurezza.
- Termine ultimo per avviare un’inchiesta (EM 12): gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad avviare le inchieste in materia di sicurezza in un lasso temporale inferiore a due mesi successivi al verificarsi del sinistro.
- Potere decisionale della Commissione in merito alla designazione dello Stato a cui attribuire la responsabilità principale dell'inchiesta in caso di disaccordo tra gli Stati membri interessati (EM 13): questo emendamento è inteso ad evitare inchieste parallele. Se gli Stati membri non addivengono ad un accordo reciproco nel designare lo Stato a cui attribuire la responsabilità principale, la decisione dovrà essere presa dalla Commissione.
- Procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione o la modifica della metodologia comune per le inchieste (EM 11 e 23): la metodologia comune di indagine dovrebbe essere aggiornata in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo.
- Presa in considerazione di inchieste sui sinistri ai fini dell’adozione o modifica della metodologia di inchiesta (EM 2 e 19): le conclusioni ricavate dai rapporti sulle inchieste in materia di incidenti dovrebbero essere prese in considerazione al momento di adottare o aggiornare tale metodologia.
- Corretto trattamento dei marittimi (EM 3 e 22): questi emendamenti impongono agli Stati membri di osservare le linee guida IMO in materia di corretto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo.
- Altri temi: essi includono l’evidenziazione della necessità di garantire la conformità alla Convenzione UNCLOS (EM 6), un riferimento al sistema di allarme precoce (EM 10) e l’obbligo a carico della Commissione di riferire ogni tre anni al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva.
3. Posizione comune del Consiglio
a.) Considerazione degli emendamenti del Parlamento
Soltanto 3 emendamenti su 23 sono stati presi in considerazione dal Consiglio: due di essi (EM 11 e 23) si riferiscono all’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo per definire e aggiornare la metodologia comune di indagine. L’altro emendamento (EM 5) che è stato considerato nella sua interezza chiarisce che le inchieste in materia di sicurezza non devono determinare responsabilità né attribuire colpe. Due emendamenti sono stati accolti parzialmente. In primo luogo, il Consiglio ha introdotto un considerando sul corretto trattamento dei marittimi con un testo simile all’emendamento 3. In secondo luogo, ha incluso un riferimento all’UNCLOS nell’articolo 2(1) ma, diversamente dall’emendamento 6, con riferimento particolare alla definizione di mare territoriale e acque interne. I restanti emendamenti non sono stati inseriti nella posizione comune.
b.) Nuovi elementi introdotti dal Consiglio
La posizione comune apporta numerose modifiche alle parti della proposta della Commissione che il Parlamento aveva lasciato invariate in prima lettura, di cui le seguenti sono le più importanti:
- Limitazione del campo di applicazione della portata della direttiva: secondo la posizione comune, le inchieste in materia di sicurezza sono obbligatorie soltanto nel caso di incidenti molto gravi. In caso di sinistri marittimi gravi (e di altro tipo), l’organo inquirente ha la facoltà di decidere se effettuare un’inchiesta o meno. Gli allarmi lanciati dalle navi sono stati del tutto esclusi dal campo di applicazione della direttiva.
- Indipendenza funzionale degli organi inquirenti: la posizione comune concede agli Stati membri una maggiore autonomia nel determinare le strutture funzionali e organizzative. Essa esonera inoltre gli Stati membri senza sbocchi sul mare e privi di navi battenti la propria bandiera dall’obbligo di istituire un organo inquirente (essi sarebbero tenuti unicamente ad istituire "punti focali indipendenti").
- Inclusione di pescherecci di lunghezza superiore a 15 m nel campo di applicazione della direttiva: la proposta della Commissione esclude i pescherecci di lunghezza inferiore a 24 m.
- Flessibilità in relazione alla metodologia di inchiesta sugli incidenti: gli Stati membri dovrebbero rispettare soltanto i "principi" della metodologia comune (la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sviluppare linee guida sui processi e le migliori prassi da impiegare nella relativa implementazione), mentre la proposta prevede che gli Stati membri applichino la metodologia comune in quanto tale.
- Procedura di regolamentazione con controllo per l’aggiornamento di definizioni e allegati: in prima lettura il Parlamento ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo unicamente al fine di definire una metodologia comune (si veda sopra). Il Consiglio ne estende il campo di applicazione all’aggiornamento di definizioni e allegati.
- Altre modifiche: esse riguardano tra l’altro la cooperazione tra Stati membri e la possibilità di questi ultimi di produrre rapporti significativi su determinate inchieste. Inoltre, il Consiglio elimina l’obbligo di redigere tabelle di corrispondenza che indicano quali sono le normative nazionali che traspongono la direttiva. Alcune ulteriori modifiche sono di natura tecnica e/o sono funzionali a chiarire il testo.
4. Raccomandazioni del relatore per la seconda lettura
a.) Reintroduzione degli emendamenti presentati in prima lettura
Come sopra menzionato, soltanto 3 degli emendamenti del Parlamento in prima lettura sono stati presi in piena considerazione dal Consiglio, mentre 2 sono stati considerati in parte. Non è però necessario ridiscutere questi 2 emendamenti. Innanzitutto, il riferimento più specifico del Consiglio all’UNCLOS è preferibile rispetto alla formulazione contenuta nell’emendamento del Parlamento. Per quanto concerne il considerando relativo al corretto trattamento dei marittimi, è sufficiente adeguare la formulazione del Consiglio per allinearla al corrispondente articolo introdotto dal Parlamento.
Il relatore raccomanda che vengano reintrodotti tutti i rimanenti emendamenti del Parlamento discussi in prima lettura (si veda il punto 2). Alcuni di essi sono inseriti in punti del testo diversi da quelli in cui erano inseriti in prima lettura al fine di garantire che la direttiva mantenga una struttura coerente. Per motivi analoghi, la formulazione di determinati emendamenti è stata leggermente adeguata, senza però modificarne la sostanza.
b.) Modifiche accettabili del Consiglio
Alcune modifiche del Consiglio sono adeguamenti formali necessari e/o chiariscono la formulazione, per cui dovrebbero essere accolte. Altre riguardano elementi sostanziali della proposta. Alla luce del fatto che tali modifiche rafforzano la direttiva (riducendo la lunghezza massima dei pescherecci da escludere dal campo di applicazione) o aumentano i poteri del Parlamento nell’adozione di misure attuazione (introduzione di una procedura di regolamentazione con controllo per aggiornare le definizioni e gli allegati), il relatore ne raccomanda l’adozione. Si consiglia inoltre di accettare la disposizione speciale per i paesi senza sbocco sul mare relativamente all’istituzione di organi inquirenti. Infine, il Parlamento potrebbe accettare una disposizione che consenta agli Stati membri di pubblicare una relazione semplificata sulle inchieste in merito a incidenti che non siano gravi o molto gravi.
c.) Modifiche del Consiglio respinte
Secondo il relatore, una serie di modifiche introdotte dal Consiglio comporterebbe una riduzione dell’efficacia della direttiva e andrebbe pertanto respinta. Si suggerisce quindi di modificare i rispettivi punti della posizione comune così da ripristinare il testo della proposta della Commissione.
In particolare, non è accettabile limitare le inchieste obbligatorie in materia di sicurezza soltanto ad incidenti molto gravi (escludendo quindi i sinistri classificati come gravi). Analogamente, gli allarmi lanciati da navi dovrebbero restare nel campo di applicazione della direttiva in modo tale che vengano almeno esaminati dall’organo competente, che in seguito può decidere se effettuare oppure no un’inchiesta completa.
In secondo luogo, il relatore considera essenziale che gli Stati membri applichino una metodologia comune nelle inchieste sugli incidenti, come previsto dalla proposta della Commissione. I cambiamenti apportati al testo dal Consiglio, in base a cui gli Stati membri dovrebbero seguire soltanto i principi della metodologia comune, andrebbero quindi respinti.
Quale terzo punto, è di estrema importanza garantire che gli organi inquirenti siano imparziali e indipendenti dal punto di vista funzionale. La direttiva dovrebbe fare riferimento specificatamente alle autorità marittime nazionali da cui gli organi inquirenti devono essere funzionalmente indipendenti affinché sia esclusa qualsiasi forma di conflitto di interesse. Pertanto questi riferimenti (che sono invece assenti nella posizione comune) dovrebbero essere ripristinati.
Infine, il Parlamento non dovrebbe accettare l’eliminazione da parte del Consiglio dell’obbligo degli Stati membri di redigere tabelle di corrispondenza che indichino precisamente mediante quale disposizione nazionale vengono recepite le singole disposizioni della direttiva. Le tabelle di corrispondenza garantiscono che la Commissione possa operare controlli approfonditi sul recepimento e l’attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, il che risulta di importanza fondamentale per l’efficacia della stessa.
PROCEDURA
Titolo |
Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo |
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Riferimenti |
05721/5/2008 – C6-0226/2008 – 2005/0240(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
25.4.2007 T6-0147/2007 |
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Proposta della Commissione |
COM(2005)0590 - C6-0056/2006 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
19.6.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 19.6.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Jaromír Kohlíček 23.6.2008 |
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Esame in commissione |
14.7.2008 |
25.8.2008 |
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Approvazione |
4.9.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool |
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