RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee
15.9.2008 - (COM(2007)0625 – C6‑0346/2007 – 2007/0220(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Andreas Schwab
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee
(COM(2007)0625 – C6‑0346/2007 – 2007/0220(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0625),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0346/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0349/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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visto il parere della Banca centrale europea, |
Motivazione | |
L'articolo 253 del Trattato prevede che i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio debbano fare riferimento agli eventuali pareri che dovevano essere obbligatoriamente richiesti in esecuzione del Trattato stesso. Nei visti occorre pertanto citare il parere della BCE. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Tenendo conto della condivisione dell'onere finanziario tra i bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri in relazione all'attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1], fornisca contributi finanziari alle autorità nazionali per coprire i costi marginali da esse eventualmente sostenuti nell'esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione. |
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______________ 1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un'adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Occorre rivedere anche il funzionamento dell'SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti e di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. Il previsto "approccio europeo alle statistiche" persegue questo scopo. |
(11) Occorre rivedere anche il funzionamento dell'SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti e per i membri dell'SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. Il previsto "approccio europeo alle statistiche" persegue questo scopo. |
Motivazione | |
Scopo della proposta della Commissione è anche quello di ridurre l'onere per gli istituti nazionali di statistica, ed è perciò opportuno menzionare anche tale scopo. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Nel contempo occorre prestare particolare attenzione affinché dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari. |
Motivazione | |
Non è stato ancora sufficientemente sviluppato un metodo di osservazione statistica interdisciplinare, con la conseguenza che avviene spesso che più gruppi di lavoro in campo statistico si occupino dello stesso argomento da punti di vista solo leggermente diversi. Sarebbe perciò auspicabile uniformare le diverse impostazioni e rafforzare la collaborazione interdisciplinare. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Il contesto normativo migliorato proposto per le statistiche europee deve soddisfare in particolare l'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per le imprese e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Va sottolineato tuttavia il ruolo importante svolto dalle autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale. |
(15) Il contesto normativo migliorato proposto per le statistiche europee deve soddisfare in particolare l'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i rispondenti e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Va sottolineato tuttavia il ruolo importante svolto dalle autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale. |
Motivazione | |
L'obbligo di risposta non sussiste solo per le imprese. Il regolamento deve mirare a ridurre l'onere tanto per le imprese quanto per gli altri soggetti interessati. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche devono godere della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e tenuto conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994, nonché dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria. |
(16) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali di ciascuno Stato membro e l'autorità statistica comunitaria in seno alla Commissione devono godere della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall'articolo 285, paragrafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria. Si deve inoltre tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) L'uso di dati riservati per scopi amministrativi, giuridici o fiscali o al fine di condurre verifiche nei confronti dei soggetti dei dati statistici deve essere severamente proibito. |
(24) L'uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche deve essere severamente proibito. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità europea. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e all'articolo 2 del presente regolamento, nonché nel quadro del programma statistico europeo. |
Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità europea. Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse in accordo con il programma statistico europeo e conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e sono attuate secondo le disposizioni del presente le regolamento. |
Motivazione | |
Le statistiche europee nascono a seguito di accordi informali (accordi volontari fra Eurostat e gli SM) che non fanno parte del diritto comunitario, ma sono effettuate nel quadro del programma statistico quinquennale adottato dal PE e dal Consiglio. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) "indipendenza professionale": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo indipendente, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; |
(a) "indipendenza professionale": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione dei bisogni statistici; |
Motivazione | |
Chiarimento della definizione di "indipendenza professionale". | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "imparzialità": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti; |
(b) "imparzialità": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti, soprattutto per quanto riguarda il loro accesso simultaneo alle statistiche; |
Motivazione | |
L'accesso simultaneo di tutti gli utenti ai dati statistici è uno dei pilastri della moderna normativa in campo statistico, che si allontana dal vecchio principio secondo cui l'accesso ai dati statistici spetta in primo luogo agli organi statali. Questo aspetto va esplicitato. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) "segreto statistico": protezione dei dati riservati, concernenti singoli soggetti di dati statistici, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; esso implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici e della divulgazione illecita dei dati ottenuti; |
(e) "segreto statistico": protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; esso implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici e della divulgazione illecita dei dati ottenuti; in particolare, i dati non devono essere presentati in modo da consentire l'identificazione diretta o indiretta di unità statistiche; |
Motivazione | |
Chiarimento concernente la pubblicazione di risultati statistici. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I principi statistici di cui al paragrafo 1 sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee di cui all'articolo 6 bis. |
Motivazione | |
Sottolineatura dello specifico ruolo del codice delle statistiche europee riguardo alla definizione dei principi statistici. Il fatto di richiamare tale codice in quest'articolo non significa però renderlo vincolante. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. "dati riservati": i dati utilizzati dalle autorità nazionali e da Eurostat a fini statistici che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, i soggetti dei dati statistici, divulgando così informazioni individuali; per determinare se un soggetto dei dati statistici è identificabile, va tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il soggetto dei dati statistici; |
8. "dati riservati": i dati utilizzati dalle autorità nazionali e da Eurostat a fini statistici che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali; per determinare se un soggetto dei dati statistici è identificabile, va tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il soggetto dei dati statistici; |
Motivazione | |
Per adeguare il testo della direttiva a quello della direttiva 95/46/CE. Sono analogamente modificati anche i riferimenti identici presenti nel considerando 24, nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera (e), e nell'articolo 19, paragrafo 2. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I direttori degli INS degli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si riuniscono almeno tre volte l'anno come gruppo di partnership dell'SSE al fine di fornire un indirizzo professionale all'SSE in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici. |
soppresso |
Motivazione | |
Secondo il Servizio giuridico del PE non vi è l'obbligo giuridico di creare, come proposto dalla Commissione, due organi distinti (il comitato dell'SSE e il gruppo di partnership dell'SSE) destinati ad occuparsi di questioni di comitatologia e di altre questioni. È perciò opportuno che un unico organo, il "comitato dell'SSE", si occupi di tutte le pertinenti questioni di comitatologia e di altra natura. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il gruppo di partnership dell'SSE approfondisce le seguenti tematiche: |
soppresso |
(a) misure in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, incluso l'"approccio europeo alle statistiche", loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, strumenti e calendari della loro attuazione, disturbo statistico per i rispondenti; |
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(b) lineamenti del programma statistico europeo; |
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(c) sviluppi e priorità del programma statistico europeo, in particolare sulla base della relazione di valutazione intermedia redatta dalla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11, paragrafo 2; |
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(d) questioni riguardanti il segreto statistico; |
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(e) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all'adozione o all'attuazione di programmi statistici. |
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Motivazione | |
Secondo il Servizio giuridico del PE non vi è l'obbligo giuridico di creare, come proposto dalla Commissione, due organi distinti (il comitato dell'SSE e il gruppo di partnership dell'SSE) destinati ad occuparsi di questioni di comitatologia e di altre questioni. È perciò opportuno che un unico organo, il "comitato dell'SSE", si occupi di tutte le pertinenti questioni di comitatologia e di altra natura. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il gruppo di partnership dell'SSE elabora un codice per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, pubblicato dalla Commissione. Lo scopo del codice è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici e alle migliori pratiche statistiche internazionali. Il codice è riveduto e aggiornato in funzione delle necessità. |
soppresso |
Motivazione | |
Con la raccomandazione della Commissione COM(2005)0217 è stato già introdotto un codice. Non è necessario introdurne un altro. Il codice esistente dev'essere ulteriormente sviluppato a norma dell'articolo 6 bis, lettera (e). | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'INS di ciascuno Stato membro è responsabile del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione. |
1. Ciascuno Stato membro designa un organismo che si assume la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, fungendo così da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Nel presente regolamento tale organismo è indicato come "l'INS". Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione. |
Motivazione | |
Va accolta con esplicito favore l'intenzione della Commissione di avere un unico interlocutore nazionale che fornisce informazioni sulle questioni tecniche riguardanti tutte le attività da svolgere. La regolamentazione delle responsabilità e delle procedure di coordinamento a livello nazionale deve restare affidata agli Stati membri, nello spirito del principio di sussidiarietà. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. All'interno della sua struttura, la Commissione designa un organismo incaricato dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, ai sensi del presente regolamento e delle norme e procedure applicabili della Commissione. Nel presente regolamento tale organismo è indicato come "la Commissione (Eurostat)". |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Comitato del sistema statistico europeo |
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1. Il comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 27 (comitato dell'SSE) fornisce un indirizzo professionale all'SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici. |
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2. Il comitato dell'SSE è composto dei rappresentanti degli INS, che sono specialisti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat). |
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3. Il comitato dell'SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti. |
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4. La Commissione consulta il comitato dell'SSE riguardo a: |
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(a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione e il disturbo statistico per i rispondenti; |
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(b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo; |
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(c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell'onere della risposta; |
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(d) le questioni riguardanti il segreto statistico; |
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(e) l'ulteriore sviluppo del codice allegato alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria; |
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(f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all'adozione o all'attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro. |
Motivazione | |
Secondo il Servizio giuridico del PE non vi è l'obbligo giuridico di creare, come proposto dalla Commissione, due organi distinti (il comitato dell'SSE e il gruppo di partnership dell'SSE) destinati ad occuparsi di questioni di comitatologia e di altre questioni. È perciò opportuno che un unico organo, il "comitato dell'SSE", si occupi di tutte le pertinenti questioni di comitatologia e di altra natura. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatta salva la posizione dei singoli Stati membri, la Commissione (Eurostat) coordina la posizione dell'SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali. |
Fatta salva la posizione dei singoli Stati membri, il comitato dell'SSE prepara e la Commissione (Eurostat) coordina la posizione dell'SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali. |
Motivazione | |
Un coordinamento delle posizioni prima delle riunioni di organismi internazionali (ONU, OCSE, ecc.) è certamente auspicabile, ma manca la competenza comunitaria perché esso sia svolto dalla Commissione. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Codice delle statistiche europee |
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1. Il codice delle statistiche europee ha lo scopo di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici e alle migliori pratiche statistiche internazionali. |
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2. Il codice delle statistiche europee è stato elaborato dal comitato dell'SSE, che lo rivede e lo aggiorna in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche ad esso apportate. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali campi e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali campi e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Un ente esterno valuta l'impatto e il rapporto costi-benefici del programma statistico europeo, che è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
Motivazione | |
È necessario che la valutazione del programma statistico europeo comprenda una valutazione dell'impatto al fine di giudicarne l'efficacia. Un ente esterno deve garantire che i risultati presentati siano il più possibile trasparenti e indipendenti. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo al bisogno di informazioni ai fini dell'adempimento dei compiti della Comunità. I bisogni vanno valutati in rapporto alle risorse occorrenti, a livello comunitario e nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché in rapporto al disturbo statistico e ai relativi costi per i rispondenti. |
Motivazione | |
Per evitare oneri amministrativi supplementari legati al rilevamento di dati statistici, nell'ambito del programma statistico europeo si deve tener conto della questione della fissazione delle priorità. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Per l'intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l'onere per i rispondenti. |
Motivazione | |
L'introduzione di strumenti atti a ridurre i costi amministrativi nel regolamento sulle statistiche europee ne garantirebbe l'ancoraggio duraturo a livello comunitario. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all'esame preventivo del comitato dell'SSE. |
Motivazione | |
Il comitato dell'SSE deve poter esaminare il progetto del programma statistico europeo per affrontare adeguatamente la questione della definizione delle priorità. | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) in casi eccezionali, dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 15; o |
(b) dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, in particolare per soddisfare bisogni imprevisti, in conformità del paragrafo 1 bis; o |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione può decidere un'azione statistica diretta temporanea conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, a condizione che: |
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(a) l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento; |
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(b) i dati siano già disponibili o accessibili presso le autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando i campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello comunitario sulla base dell'adeguato coordinamento con le autorità nazionali. |
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La Comunità, in conformità del regolamento (CE) n. 1605/2002, fornisce contributi finanziari per coprire interamente i costi marginali sostenuti in relazione a tali azioni statistiche dirette temporanee. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nell'attuare un'azione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione definisce gli obiettivi di tale azione e fornisce un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti. |
2. Nell'attuare un'azione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione fornisce le seguenti informazioni: |
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(a) le ragioni che giustificano l'azione, specialmente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata; |
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(b) gli obiettivi dell'azione e i risultati attesi; |
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(c) un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione; |
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(d) una descrizione delle modalità di esecuzione dell'azione, compresi la durata dell'azione e i rispettivi ruoli della Commissione e delle autorità nazionali nella sua esecuzione. |
Motivazione | |
La definizione delle azioni statistiche temporanee deve essere inclusa nella disposizione relativa alle altre singole azioni statistiche. Sebbene limitate a casi specifici e debitamente motivati, le azioni statistiche temporanee devono essere attuate con una certa flessibilità, in particolare per rispondere in maniera tempestiva e appropriata a bisogni politici imprevisti o rapidamente crescenti di dati statistici espressi a livello comunitario. | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'"approccio europeo alle statistiche" mira a: |
1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l'"approccio europeo alle statistiche" mira a: |
(a) massimizzare la disponibilità e la tempestività dei totali europei laddove la produzione e la diffusione di statistiche europee può contare completamente o parzialmente su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità nazionali di tutti gli Stati membri; |
(a) massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello comunitario e assicurare un maggiore aggiornamento delle statistiche europee; |
(b) ottimizzare la trasmissione di dati nonché il rilascio e la revisione di statistiche laddove è necessario stabilire un approccio e una politica coordinati. |
(b) ridurre l'onere di risposta per i rispondenti e l'onere per gli INS sulla base di un'analisi del rapporto costi-benefici. |
Motivazione | |
Chiarimento relativo all'approccio europeo alle statistiche. In particolare, tale approccio può essere attuato esclusivamente attraverso una delle singole azioni statistiche indicate all'articolo 12 ed è limitato a casi specifici e debitamente motivati. Occorre indicare chiaramente l'obiettivo di ridurre l'onere per i rispondenti e gli istituti nazionali di statistica. | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. I casi in cui è pertinente l'approccio europeo alle statistiche includono: |
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(a) la produzione di statistiche europee utilizzando: |
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- contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri; |
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- progetti d'indagine appositamente concepiti; e |
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- informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione; |
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(b) la diffusione di aggregati statistici a livello comunitario attraverso l'applicazione di tecniche specifiche di controllo della divulgazione statistica. |
Motivazione | |
Chiarimento relativo all'approccio europeo alle statistiche. In particolare, tale approccio può essere attuato esclusivamente attraverso una delle singole azioni statistiche indicate all'articolo 12 ed è limitato a casi specifici e debitamente motivati. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le misure da adottare sono definite nelle singole azioni statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per i campi statistici settoriali o conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. |
2. Le misure per attuare l'approccio europeo sono eseguite con la piena partecipazione degli Stati membri. Tali misure sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all’articolo 12, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Chiarimento relativo all'approccio europeo alle statistiche. In particolare, tale approccio può essere attuato esclusivamente attraverso una delle singole azioni statistiche indicate all'articolo 12 ed è limitato a casi specifici e debitamente motivati. | |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione . |
Motivazione | |
Chiarimento relativo all'approccio europeo alle statistiche. In particolare, tale approccio può essere attuato esclusivamente attraverso una delle singole azioni statistiche indicate all'articolo 12 ed è limitato a casi specifici e debitamente motivati. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 15 |
soppresso |
Azioni statistiche dirette temporanee della Commissione (Eurostat) |
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La Commissione può decidere un'azione statistica diretta temporanea conformemente alla procedura di regolamentazione di cui l'articolo 27, paragrafo 2, a condizione che: |
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(a) la durata dell'azione non oltrepassi quella del programma statistico europeo applicato in quel momento; |
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(b) i dati da rilevare siano già disponibili o accessibili presso le autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello europeo. |
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Motivazione | |
La definizione delle azioni statistiche temporanee passa all'articolo 12, in cui sono elencate tutte le diverse singole azioni statistiche possibili. | |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette per esame al comitato dell'SSE il suo programma di lavoro per l'anno successivo. Tale programma precisa in particolare: |
Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette per informazione al comitato dell'SSE il suo programma di lavoro interno per l'anno successivo. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Il programma di lavoro interno della Commissione si basa sul programma statistico europeo e precisa in particolare: |
Motivazione | |
Il programma di lavoro in questione è uno strumento di organizzazione interna della Commissione. Pertanto è necessario chiarire che il ruolo dell'SSE al riguardo è puramente consultivo. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera a bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) iniziative relative alla definizione delle priorità e alla riduzione dell'onere di risposta; |
Motivazione | |
Al fine di adeguare il testo alle buone prassi vigenti. | |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. |
Il comitato dell'SSE può presentare alla Commissione osservazioni sul programma di lavoro. |
Motivazione | |
Il programma di lavoro in questione è uno strumento di organizzazione interna della Commissione. Pertanto è necessario chiarire che il ruolo dell'SSE al riguardo è puramente consultivo. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità. |
1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici quali enunciati all'articolo 2, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità. |
Motivazione | |
Chiarimento del testo. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. |
2. La Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali sono tenuti, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, a rendere accessibili al pubblico, in modo appropriato e senza ritardi, le statistiche europee, compresi i concetti, le definizioni e le spiegazioni ad esse afferenti, salvo se diversamente stabilito in un atto legislativo del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee. |
3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee. |
Motivazione | |
Chiarimento. | |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) si assicurano che i dati riservati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici salvo che i soggetti dei dati statistici non abbiano autorizzato per iscritto il loro impiego per qualsiasi altro scopo specificato. |
2. I dati riservati ottenuti dalle autorità nazionali o dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati esclusivamente a fini statistici a meno che l'unità statistica non abbia inequivocabilmente acconsentito al loro impiego per altri fini. |
Motivazione | |
La proposta si basa sulla formulazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 322/97. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un soggetto dei dati statistici possono essere diffusi dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) solo in casi eccezionali; le condizioni specifiche di tale diffusione sono fissate dal diritto comunitario. Tali risultati sono modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta il soggetto dei dati statistici lo richieda. |
3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un'unità statistica possono essere diffusi dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) solo nei seguenti casi eccezionali: |
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a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; i risultati sono modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l'unità statistica lo richieda; o |
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b) qualora l'unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati. |
Motivazione | |
Questa proposta include il contenuto dell'articolo 25 della proposta di regolamento, dato che entrambi i casi si riferiscono alla diffusione di dati suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un'unità statistica. | |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le necessarie misure di ordine regolamentare, amministrativo, tecnico e organizzativo per garantire l'armonizzazione dei metodi, dei criteri e delle pratiche nell'ambito dell'SSE per quanto riguarda la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica). |
4. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le necessarie misure di ordine regolamentare, amministrativo, tecnico e organizzativo per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica). |
La Commissione adotta misure volte a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2. |
Le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) applicano tutte le misure necessarie a garantire l'armonizzazione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica di dati riservati. La Commissione adotta tali misure conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Chiarimento del testo. | |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La trasmissione di dati riservati tra autorità nazionali nonché tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Qualsiasi ulteriore trasmissione deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati. |
1. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE di cui all'articolo 4 che ha rilevato i dati a un'altra autorità dell'SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee o del miglioramento della loro qualità. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La trasmissione di dati riservati tra un'autorità dell'SSE che ha rilevato i dati e un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della qualità delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC. |
Motivazione | |
In linea di principio, le clausole di abilitazione consentono la trasmissione di dati riservati nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC, ma la trasmissione non è obbligatoria a meno che non sia stabilita da un atto adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'autorità che ha ricevuto i dati riservati non può trasmetterli ulteriormente senza l'autorizzazione esplicita dell'autorità che ha rilevato i dati. La tutela della riservatezza e l'utilizzo esclusivo a fini statistici sono garantiti. | |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Qualsiasi ulteriore trasmissione successiva alla prima deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità che ha rilevato i dati. |
Motivazione | |
In linea di principio, le clausole di abilitazione consentono la trasmissione di dati riservati nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC, ma la trasmissione non è obbligatoria a meno che non sia stabilita da un atto adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'autorità che ha ricevuto i dati riservati non può trasmetterli ulteriormente senza l'autorizzazione esplicita dell'autorità che ha rilevato i dati. La tutela della riservatezza e l'utilizzo esclusivo a fini statistici sono garantiti. | |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto di diritto comunitario non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedirne la trasmissione. |
2. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis. |
Motivazione | |
In linea di principio, le clausole di abilitazione consentono la trasmissione di dati riservati nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC, ma la trasmissione non è obbligatoria a meno che non sia stabilita da un atto adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'autorità che ha ricevuto i dati riservati non può trasmetterli ulteriormente senza l'autorizzazione esplicita dell'autorità che ha rilevato i dati. La tutela della riservatezza e l'utilizzo esclusivo a fini statistici sono garantiti. | |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I dati riservati trasmessi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili solo al personale per il quale le attività statistiche costituiscono l'ambito di lavoro specifico. |
Motivazione | |
In linea di principio, le clausole di abilitazione consentono la trasmissione di dati riservati nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC, ma la trasmissione non è obbligatoria a meno che non sia stabilita da un atto adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'autorità che ha ricevuto i dati riservati non può trasmetterli ulteriormente senza l'autorizzazione esplicita dell'autorità che ha rilevato i dati. La tutela della riservatezza e l'utilizzo esclusivo a fini statistici sono garantiti. | |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Lo scambio di dati riservati a fini statistici tra l'SSE e il SEBC è possibile allorché considerato necessario ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del SEBC e se esplicitamente stabilito nel diritto comunitario. |
3. Lo scambio di dati riservati a fini statistici tra l'SSE e il SEBC è possibile allorché considerato necessario ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del SEBC e se esplicitamente stabilito in un atto legislativo adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
Motivazione | |
Il concetto di "diritto comunitario" è troppo vasto. La trasmissione di questi dati sensibili deve in ogni caso essere disciplinata dal legislatore. | |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le misure di tutela contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC. |
4. Le disposizioni sul segreto statistico stabilite nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC. |
Motivazione | |
Il concetto di "misure di tutela" è di natura tecnica (cfr. articolo 17 della direttiva sulla tutela dei dati personali). Risulta perciò più semplice e opportuno fare riferimento alle disposizioni sul segreto statistico del regolamento. | |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le persone aventi accesso a dati riservati utilizzano tali dati soltanto per gli scopi stabiliti nel presente regolamento. Esse continuano ad essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni. |
3. Le persone aventi accesso a dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano ad essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni. |
Motivazione | |
La formulazione proposta dalla Commissione per il paragrafo 3 non è in accordo con quella del paragrafo 1. Poiché non si vede un motivo oggettivo per tale differenza, appare opportuno impiegare anche al paragrafo 3 la formulazione del paragrafo 1 ("esclusivamente a fini statistici"). | |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati. |
I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico presso le autorità nazionali secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il segreto statistico non impedisce la diffusione se il soggetto dei dati statistici ha autorizzato la divulgazione dei dati. |
Il segreto statistico non impedisce la diffusione se il soggetto dei dati statistici ha inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati. |
Motivazione | |
L'esigenza che l'interessato acconsenta "inequivocabilmente" alla divulgazione corrisponde all'articolo 15 del regolamento vigente in materia di statistiche comunitarie. | |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, denominato qui di seguito "comitato dell'SSE". |
1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE, in conformità dell'articolo 6 bis. |
Motivazione | |
La modifica è in relazione all'emendamento relativo all'articolo 6 bis (nuovo). |
MOTIVAZIONE
Il relatore plaude risolutamente alla proposta della Commissione per un regolamento sulle statistiche europee, che costituisca il pilastro giuridico per la rilevazione dei dati statistici a livello europeo e porti alla revisione dell’attuale quadro giuridico di base che disciplina la produzione di statistiche a livello europeo.
Il relatore osserva che la proposta di regolamento rientra nella serie di proposte regolamentari elaborate dalla Commissione in questa legislatura nel settore della produzione e della diffusione di statistiche e trattate dalla commissione ECON: la proposta contribuisce a una migliore legiferazione in quanto consolida in un unico strumento vari testi distinti.
L’importanza della statistica nell’UE
La statistica ha il compito di fornire dati oggettivi e quantificabili su cui fondare il processo decisionale e di formazione delle opinioni. Le statistiche costituiscono per l’UE e per gli Stati membri uno strumento ausiliario diretto per le decisioni politiche e amministrative. Nell’armonizzare i sistemi statistici nell’UE occorre tenere in debito conto la loro importanza.
Contenuto del progetto di regolamento
Rispetto al regolamento vigente, il progetto di regolamento contiene le seguenti modifiche:
- definizione e ancoraggio del sistema statistico europeo (SSE) e delle sue attività nel diritto comunitario;
- determinazione delle funzioni degli istituti nazionali di statistica nell’SSE;
- riferimento al codice per le statistiche europee nel diritto comunitario;
- ampliamento delle eccezioni al principio del segreto statistico;
- creazione di un gruppo di partnership dell’SSE e di un comitato dell’SSE in sostituzione dell’attuale comitato del programma statistico;
- definizione delle dimensioni qualitative delle statistiche europee.
I principi
I principi statistici dovrebbero essere limitati nella portata e incentrati sull’articolo 285 del trattato CE per evitare incongruenze, incertezza giuridica e inutili conflitti nell’applicazione del diritto.
Si deve garantire l’indipendenza scientifica e metodologica della raccolta dei dati statistici nell’UE. Le disposizioni devono inoltre rispettare il principio di sussidiarietà.
Il sistema statistico europeo
L’art. 4, paragrafo 1 definisce il sistema statistico europeo (SSE) come il “partenariato” tra la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità preposte in ciascuno Stato membro (autorità nazionali) allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
La Commissione propone di dividere il comitato dell’SSE in due organismi.
Il primo, il gruppo di partnership del sistema statistico europeo (gruppo di partnership dell’SSE), sarebbe composto dai responsabili degli istituti nazionali di statistica e della Commissione (Eurostat) e avrebbe il compito di fornire orientamenti tecnici agli organi degli Stati membri e della comunità preposti alla produzione di statistiche comunitarie; il gruppo di partnership dovrebbe approfondire diverse tematiche legate al coordinamento, alla metodologia, alla definizione di obiettivi prioritari. Il secondo, il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE), assisterebbe la Commissione nell’adozione delle misure di esecuzione di sua competenza in base al regolamento proposto.
Secondo il vostro relatore, questa suddivisione non è necessaria e, come evidenziato dal parere del servizio giuridico del Parlamento[1], pur essendo giuridicamente possibile non è indispensabile. La decisione sulla procedura di comitato[2] non prevede la necessità di due organismi distinti.
Il vostro relatore propone, per motivi di chiarezza giuridica e di migliore legiferazione, di istituire un solo organismo incaricato delle funzioni del gruppo di partnership dell’SSE e del comitato dell’SSE in base alla proposta della Commissione. La chiarezza giuridica porta a un miglior controllo politico e a una maggiore trasparenza.
Secondo la decisione sulla procedura di comitato, i comitati si compongono di rappresentanti degli Stati membri, che hanno libera scelta su chi li rappresenterà nel comitato. Il Parlamento e il Consiglio non hanno alcuna competenza giuridica a deliberare sui rappresentanti degli Stati membri in un comitato al posto loro. Per questo motivo non è possibile stabilire giuridicamente che i membri del gruppo di partnership dell’SSE debbano obbligatoriamente essere i responsabili delle istituzioni nazionali di statistica e la Commissione (Eurostat).
Il vostro relatore propone pertanto una formulazione che lasci liberi gli Stati membri di decidere chi li rappresenterà nell’organismo, pur riconoscendo auspicabile un elevato grado di continuità personale;
Inoltre il vostro relatore appoggia risolutamente l’idea (art. 5) di istituire un unico punto di riferimento nazionale in grado di fornire risposte a questioni tecniche su tutte le attività da svolgere.
Il codice delle statistiche europee
Il codice per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, elaborato e pubblicato su raccomandazione dalla Commissione (COM(2005)0217), dovrebbe promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici e alle migliori pratiche statistiche internazionali. Secondo il relatore, il codice andrebbe riesaminato e sviluppato secondo necessità. Il relatore stima che il richiamo al codice nel regolamento non ne implichi il valore giuridico vincolante, inaccettabile per alcuni Stati membri e contrario allo spirito e alle finalità di un codice anche secondo il relatore.
Eurostat/Commissione
L’indipendenza tecnica di Eurostat nell’ambito della Commissione deve essere garantita al fine di assicurare che le statistiche siano utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il relatore propone alcuni emendamenti che rafforzano la demarcazione di Eurostat rispetto ad altri servizi della Commissione e la funzione di coordinamento di Eurostat. La Commissione ha competenza organizzativa su Eurostat.
Il relatore giudica positivamente il fatto che Eurostat[3] abbia un ruolo consultivo di spicco rispetto ad altri servizi della Commissione (art. 6, par. 2).
I requisiti della scienza e della ricerca
Secondo l’opinione del relatore, i requisiti della scienza e della ricerca non sono stati adeguatamente valutati nella proposta di regolamento. Il relatore osserva che il contributo della scienza e della ricerca è indispensabile per elaborare basi decisionali politiche; l’accesso ai dati statistici dovrebbe essere regolamentato di conseguenza.
Limitare l’ulteriore onere amministrativo della statistica
La definizione del principio statistico del “favorevole rapporto costi-benefici” all’articolo 2 dovrebbe espressamente prevedere che l’onere gravante sui rispondenti sia ridotto al minimo, come si legge nel testo del regolamento vigente. Il relatore presenta un emendamento in merito.
Per limitare al minimo il disturbo per il rispondente e i costi degli istituti statistici, si dovrebbe focalizzare maggiormente l’attenzione sul tema della definizione di obiettivi prioritari nel programma statistico europeo. Solo in questo modo la Commissione può garantire nel tempo l’obbligo di monitoraggio. Il relatore propone alcune modifiche all’art. 11 per far sì che la Commissione definisca le priorità e che il comitato dell’SSE possa valutare il programma statistico europeo nella fase di progettazione.
L’analisi del rapporto costi-benefici (art. 12) non dovrebbe essere effettuata solo dopo l’attuazione delle misure statistiche specifiche, ma, come dispone l’articolo 4 del regolamento vigente, nel quadro di una valutazione preliminare del programma statistico; il relatore ha elaborato un emendamento in merito. In considerazione degli oneri esistenti[4], appare altresì necessario rafforzare il programma di indagini statistiche ufficiali.
Infine, si dovrebbero garantire uno scambio di informazioni e una maggiore collaborazione pluridisciplinare al fine di evitare che lo stesso tema sia affrontato da più gruppi di lavoro statistici da prospettive spesso solo leggermente diverse. Anche su questo punto il relatore presenta un emendamento.
L’approccio europeo alla statistica proposto dalla Commissione (art. 14) è strutturalmente poco chiaro e il suo contenuto richiede ulteriori precisazioni. Il relatore si riserva di presentare emendamenti su questo punto nel prosieguo della procedura.
Anche la regolamentazione del segreto statistico dovrebbe essere ulteriormente approfondita secondo il relatore. Per esempio, per quanto riguarda la definizione di “dati riservati” bisognerebbe precisare se è possibile eludere l’anonimizzazione. La scala dei mezzi ragionevolmente utilizzabili nella proposta della Commissione è indicata in termini troppo relativi. Anche per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini di ricerca secondo il relatore devono essere elaborati requisiti ben definiti, ivi compresi i casi in cui l’accesso sia indispensabile e le limitazioni relative ai “dati anonimizzati di fatto”. Il relatore si riserva di presentare emendamenti anche su questo punto nel corso ulteriore della procedura.
- [1] N. SJ-0173/08 del 9 aprile 2008.
- [2] Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
- [3] Nelle attività statistiche i servizi della Commissione devono consultare Eurostat e osservarne le raccomandazioni.
- [4] Secondo le stime dell’ente federale statistico tedesco, in Germania gli oneri gravanti sulle imprese con l’introduzione dei requisiti statistici comunitari raggiungono il 65% circa dell’onere dichiarativo statistico totale delle imprese.
PROCEDURA
Titolo |
Statistiche europee |
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Riferimenti |
COM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
16.10.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 13.11.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Andreas Schwab 13.11.2007 |
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Esame in commissione |
26.2.2008 |
2.6.2008 |
16.7.2008 |
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Approvazione |
9.9.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Bruno Gollnisch, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht, John Whittaker |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Harald Ettl, Ján Hudacký, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab |
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Deposito |
16.9.2008 |
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