RELAZIONE sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

16.9.2008 - (11925/2/2008 – C6‑0189/2008 – 2008/0078(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Carlos Coelho

Procedura : 2008/0078(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0352/2008
Testi presentati :
A6-0352/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(11925/2/2008)– C6‑0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di regolamento del Consiglio (11925/2/2008),

–   vista la proposta della Commissione (COM(2008)0197),

–   visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0189/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vistala relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni A6‑0352/2008),

1.  approva il progetto di regolamento del Consiglio quale emendato;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Progetto di regolamento

Articolo 11A bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 11A bis

 

Relazione

 

La Commissione presenta entro la fine di ogni semestre, e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal Sistema d'informazione Schengen (SIS 1 +) al Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Emendamento  2

Progetto di regolamento

Articolo 12, comma 1

Testo del Consiglio

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, della decisione 1987/2006/GAI e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2010.

MOTIVAZIONE

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta lo strumento centrale per l'applicazione dei principi di Schengen ed è considerato infatti la colonna portante di un'Europa "senza frontiere" e dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Da quando è stato creato il sistema, il suo obiettivo è andato progressivamente cambiando. In realtà, il SIS era stato concepito all'unico scopo di fungere da misura di compensazione per l'apertura delle frontiere. Da allora, soprattutto perché il SIS si è rivelato uno strumento utile ed efficiente, si è deciso di massimizzare il suo potenziale, in particolare nel quadro della cooperazione di polizia.

Il sistema d'informazione Schengen è una banca dati su vasta scala (anzi, la più grande banca dati comune europea, con un volume totale di dati – al dicembre 2007 – di 22 450 781, di cui 1 142 988 relativi a persone) che funziona come un sistema d'informazioni comune, grazie al quale le autorità competenti degli Stati membri possono cooperare e scambiarsi le necessarie informazioni, ai fini della creazione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne.

Il sistema contiene informazioni su persone e beni, utilizzabili dalle autorità competenti segnatamente nel contesto della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché nell'ambito del controllo delle persone a livello delle frontiere esterne o del territorio nazionale e per il rilascio di visti e permessi di residenza.

La creazione di un sistema d'informazione Schengen di seconda generazione è stata decisa tenendo conto della necessità di introdurre nel sistema nuovi dati (segnatamente dati biometrici), nuovi tipi di segnalazioni (ad es. l'introduzione del mandato d'arresto europeo) e nuove funzioni (al fine di rafforzare la sicurezza e utilizzare i dati in modo più efficiente, ad esempio mediante il collegamento delle segnalazioni), nonché di ampliare l'accesso alle segnalazioni da parte delle autorità a livello nazionale o comunitario e di fornire una risposta alla necessità di integrare i nuovi Stati membri, poiché il sistema centrale del SIS (C.SIS) non può collegare più di 18 paesi.

Il 6 dicembre 2001 la Commissione ha ricevuto il mandato per lo sviluppo del nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere operativo nel marzo 2007. A causa di diversi ritardi, è stato annunciato un nuovo calendario, in base al quale il SIS II dovrà essere operativo entro il 17 dicembre 2008 (in concomitanza con la scadenza dell'attuale mandato della Commissione).

Frattanto, nel 2006 è stata sviluppata una versione più aggiornata del SIS (SIS I+R), con la sostituzione delle macchine C.SIS e l'applicazione di una soluzione più avanzata in termini di comunicazione e la possibilità di collegare al sistema nuovi paesi.

Vista l'enorme delusione per i nuovi Stati membri che, secondo quanto promesso, avrebbero dovuto essere collegati al SIS già nel 2007, il governo portoghese ha deciso di avanzare una proposta che potesse servire da soluzione tecnica transitoria: il cosiddetto SISone4ALL.

Tale sistema è oggi pienamente operativo e ha permesso di collegare nove dei nuovi Stati membri al SIS. Tuttavia, in questo spazio Schengen allargato, il rafforzamento delle disposizioni di sicurezza è divenuto ancor più importante e urgente.

Ciò sarà possibile soltanto nel momento in cui il sistema di prossima generazione, noto come SIS II, comincerà a essere operativo.

Istituzione del SIS II

Le disposizioni sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II sono state concordate nel 2006 dal Consiglio e dal Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione in prima lettura, in modo da non accumulare ulteriori ritardi. Come stabilito in questi stessi strumenti, le loro disposizioni si applicheranno agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ soltanto a partire dalla data che stabilirà il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+ (ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento 1987/2006).

Prima che ciò avvenga, e affinché il SIS II cominci a essere operativo, occorre eseguire un minuzioso test preventivo, per valutare se il sistema rispetta tutti i requisiti tecnici e funzionali definiti nei rispettivi sistemi giuridici nonché gli altri requisiti necessari a livello di robustezza, capacità di risposta e prestazione.

Una volta completati positivamente tutti i test del SIS II si potrà passare alla fase successiva: la migrazione degli utenti del SIS I + all'ambiente SIS II. Il passaggio avverrà alla stessa data per tutti gli Stati membri: una migrazione "in contemporanea" e in un'unica tappa.

L'attuale proposta: la migrazione

Al Parlamento europeo è stato chiesto di fornire il suo parere in merito ai due strumenti volti a stabilire il quadro giuridico per la migrazione.

La presente proposta di regolamento del Consiglio è volta a regolamentare la migrazione dall'attuale sistema d'informazione Schengen (SIS I +) al sistema d'informazione di seconda generazione (SISII). Essa deriva dalla necessità di modificare la strategia di migrazione. Il piano iniziale prevedeva la migrazione di 15 Stati membri (il numero di paesi all'epoca), con una procedura della durata di circa 8 ore.

Nel frattempo, il numero di Stati membri è aumentato a 25[1] , rendendo il processo di migrazione molto più complesso e richiedendo più tempo per la procedura di trasferimento di tutti i dati verso la nuova rete. Il rischio è diventato troppo elevato perché qualora uno Stato membro, durante questo periodo di transizione comune, non riuscisse a effettuare con successo la migrazione, la conseguenza diretta sarebbe l'immediata ricomparsa dei suoi confini (poiché non avrebbe più accesso al SIS). Per scongiurare tale evenienza, è stato necessario creare una sorta di soluzione "di ripiego", che consente di poter tornare, all'occorrenza, al SIS 1+.

Onde ridurre i rischi di interruzione del servizio durante la migrazione, un’architettura tecnica provvisoria per le operazioni del SIS 1+ consentirà a questo e a certe parti tecniche dell’architettura del SIS II di operare parallelamente durante il periodo transitorio, che dovrà avere una durata molto limitata.

Oltre a ciò, sarà messo a disposizione uno strumento tecnico (un "convertitore") che dovrà consentire una conversione e sincronizzazione dei dati tra SIS 1+ e SIS II, da utilizzarsi per un periodo molto limitato di tempo. Il convertitore collega il sistema centrale SIS 1+ al sistema centrale SIS II, consentendo di elaborare le stesse informazioni e garantendo che gli Stati membri già collegati con successo al SIS II siano sullo stesso livello degli altri ancora collegati al SIS 1+. Affinché quest'architettura tecnica provvisoria funzioni, è stata aggiunta una nuova funzione non prevista nel primo contratto – la modalità "inversione di marcia".

L’obiettivo della presente proposta è stabilire il quadro giuridico per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, e comprende un test globale del SIS II atto a dimostrare, in particolare, che il suo livello di prestazione è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+. La proposta intende anche regolamentare l'applicazione del test relativo allo scambio di informazioni supplementari.

Fase di sviluppo e test

Le condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento 1987/2006 devono essere soddisfatte (incluso il fatto che il Parlamento europeo deve essere informato dei risultati) e solo in seguito dovrà avvenire la migrazione dei dati, "in contemporanea" e in un'unica fase. Le quattro condizioni sono:

- l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione;

- la notifica dell'adozione delle disposizioni tecniche e giuridiche necessarie da parte degli Stati membri;

- l'ultimazione con esito positivo di un test globale;

- l'adozione delle necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione dei sistemi nazionali al sistema centrale.

L'avvio delle operazioni del SIS II segna la fine della fase di sviluppo e l'inizio dell'applicazione della base giuridica del SIS II. Secondo questa logica, la fase di migrazione costituisce la fase finale del mandato di sviluppo del SIS II.

A seguito della richiesta del relatore del Parlamento europeo, il vicepresidente Barrot ha risposto con una lettera del 13 giugno 2008, nella quale afferma che la fase del test è già in atto e descrive le 12 diverse fasi fino all'inizio delle operazioni del SIS II, previsto per il 30 settembre 2009.

Mandato

È necessario disporre di un mandato di sviluppo SIS II fino all'avvio operativo del SIS II (il cosiddetto "varo").

Questo mandato deve consentire di eseguire tutti i compiti definiti condizioni preliminari negli strumenti giuridici del SIS II, inclusa la preparazione per l'avvio operativo. Ciò implica la correzione di eventuali errori (bug) individuati durante il test e la predisposizione di tutti i necessari prerequisiti come avviene per le piattaforme e le risorse sperimentali. La finalizzazione di tutti i test potrà essere considerata riuscita soltanto quando non si evidenzieranno più importanti blocchi o bug.

Finora la Commissione si è occupata di amministrare il progetto e di gestire i rapporti al riguardo con l'impresa contraente. Se la Commissione esaurirà il suo mandato prima del "varo" delle operazioni, anche i rapporti con l'impresa contraente si esauriranno. Tuttavia, tale impresa è stata pagata per fornire un sistema perfettamente funzionante. Come è possibile pertanto accettare che tale contratto cessi prima di sapere se il sistema è pienamente operativo e prima che siano stati risolti eventuali problemi e bug (che sicuramente emergeranno), il che dovrebbe essere fatto nel quadro di questo contratto? Come può il contratto concludersi nel dicembre 2008, se il test sarà condotto solo su 15 Stati membri e non su tutti? Sarà possibile fornire garanzie che la prestazione del sistema sarà la stessa se verranno aggiunti 10 o più Stati membri?

E' previsto che, per questa nuova fase, si debba trovare una nuova impresa contraente e ricostruire un nuovo ambiente di lavoro in seno alle strutture del Consiglio, ai fini del prosieguo dei lavori e della realizzazione dei test necessari finché il sistema sia in grado di funzionare (il che, in linea di principio, sarebbe già stato richiesto e pagato all'impresa precedentemente incaricata)? In tal caso, tale opzione non richiederebbe un nuovo calendario, che tenga conto di questi nuovi aspetti che non sono stati previsti in precedenza?

  • [1]  Gli Stati membri che fanno parte del SIS II sono i vecchi 15 Stati membri dell'UE, tranne il Regno Unito e l'Irlanda, più 9 nuovi Stati membri (ovvero i 10 paesi dell'allargamento del 2004, tranne Cipro) oltre a Norvegia, Islanda e Svizzera.

PROCEDURA

Titolo

Migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento)

Riferimenti

COM(2008)0197 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS)

Consultazione del PE

14.5.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

20.5.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

20.5.2008

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

11.9.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Carlos Coelho

28.5.2008

 

 

Esame in commissione

28.5.2008

8.9.2008

15.9.2008

 

Approvazione

15.9.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Sophia in ‘t Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Andres Tarand

Deposito

16.9.2008