RELAZIONE sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso
23.9.2008 - (2008/2035(INI))
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Pier Antonio Panzeri
Relatore per parere(*):
Theodor Dumitru Stolojan,
Commissione per i problemi economici e monetari
(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 47 del regolamento
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (*)
- PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
- PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
- PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
- ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso" (COM(2007)0628),
– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2000 sulla comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso[1],
– vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori[2],
– vista la direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo " Il futuro della strategia europea per l’occupazione (SEO) "Una strategia per il pieno impiego e posti di lavoro migliori per tutti" (COM (2003)0006),
– viste le decisioni 2003/578/CE e 2005/600/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 e del 12 luglio 2005 relative alle linee guida per le politiche di occupazione degli Stati membri ed in particolare le linee guida n. 9 e n. 21,
– vista la risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare[3],
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di Primavera dal titolo "E' ora di cambiare marcia. Il nuovo partenariato per la crescita e l’occupazione" (COM(2006)0030),
– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Relazione sul funzionamento delle disposizioni temporanee di cui al trattato di adesione del 2003 (periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006)" (COM(2006)0048),
– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti"[4],
– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 su modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo[5],
– vista la sua risoluzione del 26.10.2006 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori[6],
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE, presentata dalla Commissione (COM(2007)0249),
– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 su principi di flessicurezza comuni[7],
– vista la comunicazione della Commissione sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo” (COM(2007)0627),
– visti gli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2010) (COM(2007)0803),
– vista l'Agenda dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro dignitoso,
– viste le norme fondamentali sul lavoro dell'OIL e le sue convenzioni e raccomandazioni sull'amministrazione del lavoro e l'ispezione sul lavoro, che costituiscono un riferimento internazionale per garantire l'applicazione delle disposizioni legali relative alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori,
– vista la convenzione n. 143 dell'OIL sui lavoratori migranti (1975) e le disposizioni complementari dell'OIL sui lavoratori immigrati, che prevedono l'adozione di tutte le misure necessarie ed appropriate per eliminare le immigrazioni clandestine aventi l'obiettivo di trovare lavoro e il lavoro illegale degli immigrati, e viste altresì le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali in materia di lavoro illegale dei lavoratori immigrati,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione degli strumenti di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 sulla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi,
– viste le conclusioni della riunione informale dei ministri per l'occupazione e gli affari sociali svoltasi a Berlino il 18-20 gennaio 2007, sul “buon lavoro”,
– vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) sulla lotta al lavoro nero nell'Unione europea[8];
– visti gli articoli 136 e 145 del Trattato CE,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0365/2008),
A. considerando che il lavoro sommerso è un fenomeno complesso, ancora in aumento in vari Stati membri, poiché è influenzato da molteplici fattori economici, sociali, istituzionali e culturali,
B. (5) B. considerando che il lavoro sommerso è una caratteristica particolarmente preoccupante e persistente nei mercati del lavoro in Europa che rischia di danneggiare le economie degli Stati membri e la sostenibilità finanziaria del modello sociale europeo, ostacolando la crescita economica e le politiche di bilancio e sociali; considerando inoltre che esso è anche responsabile delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno poiché crea una concorrenza sleale nei confronti di altri Stati e altre imprese,
C. considerando che il lavoro sommerso è il principale fattore alla base del dumping sociale e di conseguenza uno dei temi chiave per la modernizzazione del diritto del lavoro comunitario,
D. considerando che il lavoro non assicurato crea una concorrenza sleale tra i lavoratori assicurati e i lavoratori non assicurati, intensificando così le pressioni a carico dei diritti dei lavoratori,
E. considerando che i settori più colpiti dal lavoro sommerso sono i settori a forte intensità di manodopera, come l'agricoltura, l'edilizia, i servizi domestici, di alloggio e ristorazione, caratterizzati da precarietà occupazionale e condizioni salariali disagiate,
F. considerando che il lavoro sommerso è anche favorito dalla riorganizzazione industriale in catene di sub-appalto, che determina un aumento dei lavoratori indipendenti, talvolta sommersi,
G. considerando che il lavoro sommerso è ulteriormente favorito dagli elevati livelli di disoccupazione, povertà e occupazione temporanea e precaria dal momento che i lavoratori in questi casi sono costretti a rinunciare a qualsiasi loro diritto assicurativo o di altro tipo,
H. considerando che può esistere un collegamento tra l'immigrazione illegale e il lavoro sommerso; ritiene che questo sia un altro motivo per cui gli Stati membri e la Commissione debbano continuare a considerare la possibilità di adottare un'impostazione comune nei confronti dell'immigrazione e la possibilità di aprire un maggiore numero di rotte legali della migrazione nell'Unione per i cittadini dei paesi terzi in cerca di lavoro,
I. considerando che gli immigranti, o almeno quelli che si trovano in una situazione illegale, sono più indiziati per diventare lavoratori sommersi e per lavorare in cattive condizioni,
J. considerando che i cittadini dei paesi terzi impiegati illegalmente sono tanto più vulnerabili in quanto, se fermati, possono essere rimpatriati,
K. considerando che numerosi Stati membri si trovano di fronte a carenze croniche di lavoratori che possono e che siano disposti a fare lavori particolari, spesso non specializzati, ad esempio nel settore agricolo e in quello ortofrutticolo,
L. considerando che le persone che svolgono lavori domestici spesso lavorano nel sommerso e che un gran numero di questi lavoratori sono lavoratori immigrati, numerosi dei quali sono in situazione illegale mentre alcuni dei quali sono vittime di sfruttamento da parte dei trafficanti e di lavoro coatto,
M. considerando che i lavori sommersi non rientrano nella base fiscale e pregiudicano il finanziamento e la ripartizione della protezione sociale e dei servizi pubblici limitando anche la capacità degli Stati membri di estendere i servizi sociali,
N. considerando che il lavoro sommerso priva la sicurezza sociale di risorse preziose,
O. considerando che i lavoratori sommersi non sono coperti dalla previdenza sociale e dalle assicurazioni contro le malattie e gli infortuni e che pertanto tale rapporto di lavoro comporta per essi rischi elevati e perdite economiche,
P. considerando che il lavoro sommerso rende impossibile controllare il rispetto delle necessarie norme in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro, esponendo quindi il lavoratore a gravi rischi per la salute di cui il datore di lavoro non si assume la responsabilità,
Q. considerando che per lottare efficacemente contro il lavoro clandestino e illegale è indispensabile rinforzare i meccanismi di sorveglianza e di sanzione con l'intervento coordinato dei servizi dell'ispettorato del lavoro, delle autorità fiscali e delle parti sociali,
R. considerando che il lavoro sommerso presenta risvolti negativi per tutti i pilastri della strategia di Lisbona: piena occupazione, qualità e produttività del lavoro, coesione sociale,
1. accoglie con favore l'approccio adottato dalla Commissione e invita inoltre a rinnovare la lotta al lavoro in nero e all'economia sommersa che, pur assumendo dimensioni diverse nei vari Stati membri, danneggia l'economia, non tutela i lavoratori, pregiudica i consumatori, riduce il gettito fiscale e genera concorrenza sleale tra le imprese;
2. esprime profonda preoccupazione in merito alla dimensione del lavoro sommerso, con punte pari o superiori al 20% del PIL in alcuni Stati membri;
3. chiede agli Stati membri di considerare il miglioramento degli incentivi al lavoro regolare che possa includere l'aumento dell'aliquota di reddito non imponibile e, quale incentivo per i datori di lavoro, la riduzione dei costi non salariali associati all'occupazione legale;
4. si compiace dell'iniziativa della Commissione che pone il lavoro sommerso tra le priorità politiche dell'Unione e che richiede importanti interventi a livello comunitario e nazionale;
5. incoraggia gli Stati membri a continuare sulla strada delle riforme dei sistemi fiscali e di sicurezza sociale, riducendo in tal modo l'onere dell'imposizione per i lavoratori dipendenti;
6. constata tuttavia che le linee politiche della Comunità delineate in materia di lavoro sommerso stentano a tradursi in strumenti giuridico-istituzionali ben definiti, da tradurre in provvedimenti concreti nei singoli Stati membri;
7. rileva la forte asimmetria tra gli strumenti che la Comunità può utilizzare per politiche del lavoro di qualità e quelli utilizzati per attuare politiche volte a garantire le libertà di mercato;
8. ritiene che la lotta al lavoro nero vada affrontata predisponendo una strategia complessiva che tenga conto sia degli aspetti riguardanti la vigilanza e il controllo sia di quelli attinenti all'assetto economico-istituzionale e allo sviluppo settoriale e territoriale, mediante più livelli integrati di azione e il coinvolgimento di tutti gli attori (amministrazioni pubbliche, parti sociali, imprese e lavoratori);
9. rileva la correlazione tra i ritardi nello sviluppo economico-produttivo e la diffusione del lavoro nero; ritiene opportuno inquadrare la lotta al lavoro sommerso all'interno delle politiche economiche e occupazionali della Strategia di Lisbona; considera inoltre che, affinché la strategia contro il lavoro sommerso possa essere efficace e dare risultati positivi, è necessario effettuare precise analisi correlate alle determinanti macroeconomiche e alla relazione tra mercati, modelli produttivi e diffusione del fenomeno;
10. (42) chiede per questo una maggiore operatività ed incisività dell'azione comunitaria nella lotta al lavoro sommerso, affinché la modernizzazione del diritto del lavoro in Europa non rimanga pura enunciazione teorica ma si traduca in effettive politiche di qualità; e affinché si possa sempre migliorare la qualità del lavoro sulla base dell'obiettivo di un "lavoro decoroso"
11. ritiene che la lotta contro il lavoro sommerso dipenda, in grande misura, dall'efficacia delle norme in materia di lavoro e delle regolamentazioni fiscali e di sicurezza sociale, cosa che comporta il rafforzamento dei mezzi e dell'azione delle varie autorità nazionali responsabili di tali settori, così come la necessità di un miglior coordinamento e comunicazione delle informazioni tra di esse;
12. invita a elaborare una strategia di lotta al lavoro sommerso basata su un coordinamento e una cooperazione amministrativa forti ed efficaci fra le istanze amministrative di controllo a livello nazionale, gli ispettorati del lavoro e le parti sociali, gli enti previdenziali e le autorità fiscali;
13. sottolinea che il lavoro sommerso ha diverse definizioni negli ordinamenti nazionali e che una definizione comune a tutti gli Stati membri porterebbe ad eliminare le incertezze legate al rilevamento statistico di questo fenomeno; osserva al riguardo che la definizione utilizzata nel rapporto della Commissione, che distingue tra attività legali e illegali, può essere utilizzata come punto di partenza, con la consapevolezza che la portata del fenomeno è qualitativamente e quantitativamente differente nei diversi Stati membri;
14. rileva che gli strumenti messi in atto per la lotta al lavoro sommerso porteranno trasparenza anche alle irregolarità nei rapporti di lavoro dichiarati ed inquadrati in contratti legali;
15. sollecita gli Stati membri a una migliore applicazione della legislazione e degli standard del lavoro vigenti per combattere il lavoro sommerso; ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo più incisivo per la promozione di una maggiore e migliore cooperazione e coordinazione tra gli ispettori nazionali del lavoro e quelli sociali;
16. rileva che l'economia informale non può essere eliminata senza l'attuazione di opportuni meccanismi di incentivazione; ritiene che gli Stati membri debbano rendere conto, nell'ambito del quadro di valutazione di Lisbona, dei risultati concretamente raggiunti a seguito del ridimensionamento dell'economia informale;
17. chiede alla Commissione di presentare proposte per sviluppare metodi generalmente accettati per misurare il lavoro sommerso, basati su una griglia di dati disaggregati per genere e per settori, data la rilevanza della diversa presenza di uomini e donne nei molteplici settori del lavoro sommerso, e l'impatto indiretto sul divario salariale tra donne e uomini;
18. insiste sul fatto che è fondamentale instaurare a livello comunitario una piattaforma destinata a raccogliere le informazioni necessarie in stretta collaborazione con gli Stati membri in vista della creazione di una base di dati affidabile, che renda edotti della situazione del lavoro sommerso nell'Unione, tenendo conto della dimensione di genere e, in particolare, della situazione delle donne,
19. sottolinea che le donne non sono sovrarappresentate nel lavoro sommerso, bensì rappresentano una quota più consistente degli uomini in alcuni settori occupazionali "tradizionalmente femminili", come ad esempio i servizi domestici, il settore alberghiero e della ristorazione, le cure sanitarie, caratterizzati da più bassi livelli di qualificazione, da insicurezza occupazionale, da livelli retributivi e previdenza sociale più deboli o non esistenti, il che le pone molto spesso in una posizione particolarmente vulnerabile;
20. (51) chiede alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di una banca dati sui differenti approcci e metodologie utilizzati per misurare il lavoro sommerso da parte degli Stati membri al fine di promuovere lo scambio di buone prassi e il trasferimento di conoscenze e di valutare la fattibilità e la trasferibilità delle misure attuate:
21. chiede alla Commissione di elaborare politiche che contemplino sia misure generali che misure settoriali per contrastare il lavoro sommerso con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e con particolare riferimento ai settori più coinvolti, quali il settore alberghiero e della ristorazione, l'agricoltura, i servizi domestici e l'edilizia; attira l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla situazione particolare del settore dei servizi domestici di cura, caratterizzato da una forte concentrazione di donne cittadine di paesi terzi spesso in condizione di clandestinità;
22. afferma che è possibile evitare il lavoro sommerso quando le norme e i requisiti nazionali in materia di protezione del lavoro vengono riconosciuti reciprocamente mediante trattati bilaterali e trilaterali fra gli Stati membri e le parti sociali e che tale tentativo sarebbe sostenuto mediante la cooperazione e lo scambio di informazioni fra parti sociali;
23. chiede che gli Stati membri riducano l'attrattiva economica del lavoro sommerso rendendo i rispettivi sistemi di tassazione e di protezione sociale quanto più possibile semplici, trasparenti e accessibili con politiche efficienti per creare posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità;
24. invita la Commissione a proporre agli Stati membri uno statuto quadro per i coniugi o i familiari che partecipano nelle imprese familiari, al fine di garantire la loro affiliazione obbligatoria al regime di previdenza sociale[9];
25. sottolinea che il funzionamento della famiglia rappresenta un'impresa familiare in sé e che il riconoscimento del lavoro familiare atipico e della sua integrazione in un sistema di copertura sociale sarebbe da valutare;
26. ritiene che qualsiasi riforma delle politiche economiche, dei regimi fiscali e dei sistemi di protezione sociale negli Stati membri da parte degli stessi debba essere integrata tenendo conto delle cause chiave del lavoro sommerso;
27. chiede agli Stati membri di prevedere forti incentivi per chi si impegna a trasformare il lavoro sommerso in economia formale e ritiene che i contratti atipici possano svolgere un ruolo per contribuire da un lato a far emergere i lavoratori dal lavoro in nero e dall'altro ad aumentare la stabilità del lavoro ;
28. chiede agli Stati membri di prevedere sanzioni severe per i datori di lavoro che, nonostante gli incentivi loro offerti, continuano a far uso del lavoro sommerso;
29. incoraggia gli Stati membri a utilizzare gli strumenti politici a loro disposizione, associando alle attività di prevenzione l'imposizione di sanzioni, con l’obiettivo di trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare e, ove possibile, a coordinare l'uso di tali strumenti al fine di ottenere una maggiore coerenza in tutto il mercato interno;
30. nota il ruolo importante che i partner sociali di molti Stati membri hanno svolto per lottare contro il lavoro sommerso, e invita la Commissione europea e gli Stati membri a dare maggiore sostegno e incoraggiamento alle organizzazioni imprenditoriali e a quelle sindacali in questa lotta; nota con preoccupazione che i lavoratori che svolgono attività di lavoro sommerso spesso scoprono di non essere tutelati né da norme legislative fondamentali in merito alla sanità e alla sicurezza né dalla legislazione sul salario minimo e di non poter scegliere di aderire a un sindacato; in particolare, chiede una maggiore applicazione della legislazione vigente sui salari minimi in tutti gli Stati membri e sollecita gli Stati membri che attualmente non prevedano un salario minimo decente a esaminare la possibilità di introdurlo, negoziando con i partner sociali secondo le prassi nazionali;
31. chiede, sulla scorta delle esperienze maturate in alcuni Stati membri, la valutazione e la promozione di nuove misure per il lavoro regolare per permettere a coloro che sono coinvolti in attività sommerse di regolarizzare le loro pratiche, come ad esempio il ricorso a buoni-servizio, seguendo le migliori pratiche normative esistenti che hanno dato prova di efficacia;
32. richiama l'attenzione sulla formula degli assegni-servizi praticata in Belgio, Germania e Francia, che permette alle famiglie di acquistare servizi per la casa a prezzi più bassi, garantendo il pagamento per mezzo dello stesso assegno-servizi dei contributi alla sicurezza sociale e delle tasse;
33. (86) ritiene fortemente che la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero debba sempre comprendere anche l'obbligo del versamento contributivo, a condizione che gli Stati membri possano adottare misure per facilitare i necessari pagamenti da parte dei datori di lavoro;
34. invita gli Stati membri a prendere in considerazione approcci specifici al settore allorché intraprendono azioni politiche in materia di regolarizzazione del lavoro sommerso;
35. plaude all'iniziativa adottata dalla Commissione di deferire alla Corte di giustizia delle Comunità europee quegli Stati membri che non abbiano ancora introdotto nella legislazione nazionale il riconoscimento automatico delle qualifiche conseguite nei nuovi Stati membri; invita gli Stati membri a onorare immediatamente gli impegni sottoscritti;
36. (88 e 89) chiede a quegli Stati membri che hanno applicato regimi transitori alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione di aprire il proprio mercato del lavoro per tutti i lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri, in considerazione del fatto che limitazioni, anche parziali, all'accesso al mercato del lavoro, oltre che essere contrarie ai principi fondanti dell'Unione europea e allo spirito europeo, fanno aumentare il ricorso al lavoro sommerso e determinano squilibri territoriali; in questo contesto, ritiene essenziale attuare il principio della parità dei diritti dei lavoratori e contrastare la concorrenza sleale e il dumping sociale;
37. ritiene che, nel caso dei lavoratori che beneficiano della libertà di circolazione, il loro lavoro sommerso possa essere la conseguenza della scarsa conoscenza delle disposizioni vigenti in materia; invita pertanto gli Stati membri ad attuare campagne di informazione del pubblico al fine di sensibilizzare a questo tema sia i lavoratori, sia i datori di lavoro;
38. è dell'avviso che una semplificazione o la riduzione degli oneri amministrativi, e delle procedure, soprattutto per le piccole e medie imprese, ridurrebbe il ricorso al lavoro sommerso e promuoverebbe l'attività economica nell'Unione ;
39. invita le autorità nazionali competenti a promuovere il ricorso all'e-government e alla registrazione online e lo scambio di buone prassi al fine di ridurre i costi e la complessità delle procedure amministrative e di registrazione per il commercio e soprattutto per le piccole e medie imprese, riducendo ad esempio il numero di moduli fiscali, mediante singole voci, schede di pagamento unico e sportelli unici;
40. ritiene necessario introdurre efficaci meccanismi sanzionatori e di controllo in loco, lasciando agli Stati membri uno spazio ragionevole d'azione che consenta di arginare il volume del lavoro sommerso;
41. chiede che le società appaltatrici siano considerate corresponsabili delle eventuali irregolarità contributive delle società in sub-appalto a cui sono collegate mediante contratti diretti di sub-appalto;
42. sottolinea che il numero di casi di lavoro sommerso nelle catene di subappalti potrebbe essere ridotto mediante un sistema di disposizioni nazionali che imponga ad appaltatori e committenti un comportamento responsabile ed equo;
43. invita gli Stati membri, i partner sociali e gli altri attori sul mercato del lavoro a incoraggiare la responsabilità sociale delle imprese (CSR) e altri approcci simili per combattere il lavoro sommerso;
44. invita gli Stati membri ad avvalersi di metodi innovativi basati su indicatori e parametri di riferimento specifici ai vari settori economici per contrastare l'erosione fiscale; invita la Commissione a sostenere lo scambio di migliori prassi fra gli Stati membri nella lotta al lavoro sommerso;
45. ricorda che una politica esclusivamente repressiva, se non seguita da un miglior coordinamento tra Stati membri potrebbe concentrare il lavoro sommerso negli Stati meno strutturati e nelle economie meno regolate;
46. raccomanda caldamente la conclusione di "accordi" a livello regionale, nazionale e locale per fornire una risposta graduale e settoriale al fenomeno del lavoro illegale e per promuovere misure che forniscano soluzioni efficaci a beneficio della società nel suo complesso;
47. invita, a tal proposito, la Commissione a proporre agli Stati membri ed ai soggetti sociali ed economici coinvolti nella lotta al lavoro non dichiarato, un "patto per l'emersione dal sommerso", volto a permettere l'emersione graduale delle attività non dichiarate; ritiene che tale patto debba coprire un periodo transitorio limitato senza il ricorso a sanzioni, allo scadere del quale si dovranno però prevedere meccanismi di inasprimento del regime sanzionatorio;
48. chiede un maggior intervento per le assunzioni in nero fatte da ogni impresa, indipendentemente dal luogo in cui la sua attività viene svolta e osserva che l'applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie potrebbe migliorare la situazione;
49. chiede un rispetto maggiore e più efficace del diritto al lavoro e delle norme in vigore in materia di lavoro nel quadro della promozione dell'Agenda sul lavoro dignitoso come pure l'applicazione delle norme del diritto comunitario, in particolare quelle della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, fin dal primo giorno di distacco, attraverso una congrua interpretazione della direttiva stessa che inverta le tendenze interpretative attuali finalizzate a modificare il trattamento dei lavoratori verso standard minimi;
50. invita la Commissione a rivedere la direttiva 96/71/CE e, in particolare, a rafforzare la cooperazione amministrativa e gli scambi d'informazione tra le autorità nazionali competenti (ispettori del lavoro, autorità fiscali, enti di previdenza sociale), allo scopo di prevenire il lavoro sommerso e porvi rimedio;
51. propone di rinsaldare i legami tra gli ispettorati nazionali del lavoro e di promuovere scambi delle migliori prassi a livello comunitario in modo da far fronte al fenomeno del lavoro sommerso;
52. invita gli Stati membri a rafforzare le ispezioni del lavoro e ad intensificare i controlli che, in taluni Stati, sono stati allentati;
53. (121) auspica che l'Unione europea possa svolgere un ruolo di maggiore importanza nella promozione di una migliore e maggiore cooperazione e coordinamento fra ispettorati del lavoro, attraverso il potenziamento delle risorse economiche e tecnologiche dei servizi ispettivi e ipotizzando la creazione di una sorta di "Socio-pol" europea e, a tal proposito, chiede alla Commissione di elaborare uno studio di fattibilità sull'istituzione di una struttura permanente della Comunità sulla cooperazione transfrontaliera che integri gli sforzi degli Stati membri in materia di lotta contro il lavoro sommerso;
54. chiede una maggiore cooperazione e condivisione di informazioni tra Stati membri per studiare il fenomeno del lavoro sommerso, indicando i risultati ottenuti e quelli inattesi;
55. invita la Commissione a valutare l'eventuale utilità e operatività dei sistemi istituiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[10], compresi i punti di contatto, ai fini della lotta al lavoro sommerso;
56. accoglie favorevolmente la creazione di un comitato ad alto livello per assistere gli Stati membri nell'identificazione e nello scambio di buone pratiche, con riguardo ai controlli e al miglioramento della legislazione per i lavoratori distaccati;
57. è a favore di un'azione più energica per quanto riguarda il lavoro non assicurato e di misure per la promozione della cooperazione e dello scambio di opinioni e di migliori prassi da parte dei sindacati dell'UE;
58. è del parere che vi sia la necessità di sensibilizzare maggiormente sia i lavoratori che i potenziali utenti del lavoro sommerso e tutte le organizzazioni sociali sui rischi e sui costi del lavoro sommerso e sui benefici legati all'eliminazione e alla regolarizzazione di detto lavoro;
59. invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare una campagna di informazione destinata ai datori di lavoro e ai lavoratori al fine di attirare l'attenzione sulle norme minime e i regolamenti comunitari applicabili, nonché sugli effetti negativi che il lavoro sommerso può avere sui sistemi nazionali di previdenza sociale, sulle finanze pubbliche, su una concorrenza equa, sui risultati economici e sui lavoratori stessi;
60. chiede campagne permanenti concernenti la prevenzione del lavoro sommerso, con iniziative di informazione e sensibilizzazione, a livello comunitario, nazionale e locale, che coinvolgano le parti sociali, gli enti pubblici, le camere di commercio ed i centri per l'impiego, le scuole, le prefetture e i vari sistemi di controllo e repressione,
61. ritiene che tali campagne permanenti dovrebbero accompagnare le diverse misure adottate per radicare una cultura della legalità e promuovere il lavoro di qualità e la cultura d'impresa legale e invita gli Stati membri, le preposte autorità nazionali e le strutture della società civile a unire gli sforzi per creare situazioni di intolleranza verso il lavoro sommerso e per cambiare l'opinione del pubblico su tale problematica;
62. sottolinea che gli Stati membri devono stanziare maggiori risorse pubbliche per sensibilizzare l'opinione pubblica, servendosi anche di quelle del Fondo sociale europeo e del Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS; ritiene che le attività di sensibilizzazione dovrebbero mettere in evidenza le sanzioni, i costi, i rischi del lavoro sommerso e i vantaggi del lavoro dichiarato, tale sensibilizzazione è conforme ai principali obiettivi della Strategia di Lisbona in materia di crescita e di occupazione; invita i partner sociali a svolgere un ruolo attivo in tale processo;
63. chiede la firma da parte di tutti gli Stati membri della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
64. è del parere che per lottare contro il fenomeno del lavoro sommerso siano necessari strumenti programmatici a livello locale e comunitario che consentano nel contempo di perseguire politiche di sostegno e sviluppo economico-sociale e attuare interventi di sorveglianza e repressione;
65. chiede alla Commissione di valutare la possibilità di affiancare la lotta contro il lavoro sommerso a politiche finanziarie a sostegno di piani regionali e locali;
66. invita la Commissione ad elaborare per gli Stati membri un meccanismo pilota che si ispiri alle buone pratiche esistenti in alcuni Stati membri e a modelli, quale quello messo a punto dal progetto 2 Plus a Lussemburgo (cofinanziato dal Fondo sociale europeo nel quadro del programma Obiettivo 3), intesi ad arginare il lavoro sommerso privandolo di ogni attrattiva, mediante:
– una semplificazione molto significativa delle pratiche amministrative imposte ai datori di lavoro, assicurando al contempo la copertura sociale per i lavoratori,
– una fiscalità favorevole per i datori di lavoro, anche mediante la deduzione degli oneri per quanto riguarda, tra l'altro, i lavori di prossimità,
– l'esenzione fiscale per tutti i lavori eseguiti contro una remunerazione inferiore a un dato importo che sarà fissato dallo Stato membro;
67. è del parere che si debba studiare e valutare la possibilità di concedere aiuti di stato esentati dall'obbligo di notifica per affrontare il fenomeno del lavoro sommerso, attraverso una interpretazione ampia delle espressioni "creazione di posti di lavoro" e del significato di "creazione di un posto di lavoro regolare"; osserva che il lavoro sommerso non equivale ad un posto di lavoro vero e proprio e che pertanto l'incentivo per assicurarne la regolarizzazione potrebbe costituire un "aiuto alla creazione di occupazione";
68. richiama l'attenzione sulla posizione generalmente più vulnerabile delle donne sul mercato del lavoro, sovente in conseguenza di obblighi familiari che rendono più difficile l'accesso al mercato del lavoro ufficiale e favoriscono l'accettazione di un lavoro sottopagato e non dichiarato, pregiudicando in tal modo il diritto a un lavoro decente che è ardentemente difeso dall'Organizzazione internazionale del lavoro, segnatamente per le casalinghe, le immigrate clandestine e quante cumulano talvolta un'attività scarsamente retribuita con un'attività non dichiarata; sottolinea le conseguenze negative che ne risultano per l'evoluzione della carriera professionale e delle prospettive pensionistiche delle donne, nonché per il buon funzionamento del mercato del lavoro e per le capacità di finanziamento dei sistemi di previdenza sociale;
69. ritiene che una politica che consenta di riconoscere i congedi di maternità e quelli parentali come tempi lavorativi e quindi di retribuirli attenuerebbe gli effetti negativi degli obblighi familiari e contribuirà all'evoluzione della carriera professionale delle donne come pure al buon funzionamento del mercato del lavoro;
70. chiede il finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione di una cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quei settori a più elevato rischio infortunistico, dove maggiormente si annida il lavoro sommerso; ritiene utile indagare la relazione tra infortuni sul lavoro e lavoro irregolare, a partire dai dati sugli incidenti mortali;
71. ritiene che un'adeguata politica di formazione sia propedeutica alla lotta al lavoro sommerso;
72. raccomanda che si giunga a un accordo a livello nazionale, regionale e locale, con la partecipazione degli enti sociali e delle rappresentanze dei datori di lavoro, nella prospettiva di un impegno generale volto al controllo e alla graduale eliminazione del lavoro sommerso;
73. accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione al fine di prevedere sanzioni per i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi soggiornanti clandestinamente, pur lamentando la mancanza di misure volte a combattere lo sfruttamento dei cittadini dei paesi terzi che risiedono regolarmente nell'Unione;
74. rileva il significativo impatto sul lavoro sommerso della proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea ed esprime preoccupazione per il fatto che si stiano approntando misure repressive prima ancora di aver definito un quadro comune di norme e politiche che disciplinino l'accesso regolare al mercato del lavoro;
75. prende atto dei progressi contenuti nella proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638), pur lamentando il fatto che vi è ancora molta strada da fare per poter garantire i diritti sanciti dagli articoli da 27 a 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
76. esorta gli Stati membri ad adottare misure volte a ridurre la particolare vulnerabilità degli immigrati in situazioni di lavoro sommerso;
77. è del parere che il problema dell'occupazione degli immigrati in situazione illegale costituisca un problema complesso, che non può essere tuttavia risolto solo limitandosi a sanzionare i datori di lavoro, ma che richiede anche misure trasversali ad ampio raggio; in particolare, ritiene necessario seguire gli orientamenti dell'OIL, sul sostegno ai lavoratori migranti per la difesa dei loro diritti;
78. ritiene che la lotta al lavoro sommerso richieda un approccio globale che deve tener conto della necessità di salvaguardare e promuovere i diritti dei lavoratori immigrati, regolari o clandestini, che sono sfruttati dai datori di lavoro;
79. reputa che la lotta al lavoro sommerso eseguito dagli immigrati clandestini possa essere portata avanti in modo efficace soltanto attraverso l'apertura di canali d'immigrazione legale, allo scopo di garantire all'Unione la manodopera proveniente dai paesi terzi di cui essa necessita, a prescindere dal livello delle qualifiche dei lavoratori;
80. ritiene che una lotta contro la crescente economia sommersa e, in particolare, contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati clandestini oltre ad una politica di rimpatrio si possa basare anche su strumenti e meccanismi di prevenzione e di lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati, contemplando il riconoscimento ed il rispetto dei dritti fondamentali dell'uomo;
81. invita tutti gli Stati membri a firmare e ratificare con urgenza la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani;
82. invita gli Stati membri a definire o rafforzare le pertinenti misure legislative per incoraggiare gli immigrati vittime dello sfruttamento a denunciare la loro condizione, fattore che contribuirebbe in particolare ad agevolare la lotta contro il lavoro sommerso;
83. promuove l'attuazione di controlli combinati finanziari, fiscali e del lavoro per lottare contro il lavoro sommerso;
84. invita la Commissione a promuovere la cooperazione amministrativa e lo scambio di buone prassi nella lotta a livello comunitario contro l'economia sommersa;
85. incarica il suo Presiedente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 146 del 17.5.2001, pag. 102.
- [2] GU C 125 del 6.5.1999, pag. 1.
- [3] GU C 260 del 29.10.2003, pag. 1.
- [4] GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
- [5] GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 401.
- [6] GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 452.
- [7] Testi approvati, P6_TA(2007)0574.
- [8] Tackling undeclared work in the European Union,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf - [9] Risoluzione del Parlamento europeo del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186).
- [10] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
MOTIVAZIONE
L'ampiezza del fenomeno del lavoro nero e sommerso è tale che l'Europa e le sue Istituzioni non possono assistervi passivamente. Quando la percentuale di lavoro sommerso supera il 20% vuol dire che si è in una situazione di estesa illegalità che non può essere tollerata perché produce, nei fatti, una forte alterazione della competizione tra imprese e territori. Le ragioni che generano il lavoro sommerso sono diverse: esse riguardano senza dubbio alcuni difetti insiti nei mercati del lavoro, riguardano la riorganizzazione in atto di talune imprese ma anche una certa fragilità di altre, incapaci di stare sul mercato con le proprie gambe; riguardano l'immigrazione illegale ma anche quella comunitaria, dipendono dal comportamento non sempre virtuoso delle pubbliche amministrazioni e da non adeguate politiche fiscali; tuttavia appare opportuno che si affermi una maggiore consapevolezza che l'assenza di una lotta severa al lavoro sommerso rischia di intaccare fortemente nel prossimo futuro i sistemi di sicurezza sociale in Europa. Infatti, dinnanzi alle sfide storiche che l'Europa deve affrontare: globalizzazione e andamento demografico, risulterà difficile mettere in campo politiche all'altezza se non saremo in grado di ridurre gli spazi dell'economia informale. Ma il lavoro sommerso non produce solo queste conseguenze.
Per sua natura esso è lavoro insicuro sotto tutti i profili. Se si osservano i dati relativi agli incidenti sul lavoro si potrà vedere che buona parte di questi incidenti è causata dalle tipologie delle prestazioni lavorative.
Anche per questo l'obiettivo che la Commissione europea si è data di diminuire del 25% gli incidenti sul lavoro da qui al 2014, passa attraverso una forte battaglia al lavoro nero e sommerso.
Un'ulteriore conseguenza è poi l'alterazione dei fattori competitivi in Europa tra imprese che esercitano nel rispetto delle regole e quelle che invece le violano. Come è pensabile costruire quindi un'Europa della concorrenza trasparente se parte del mercato risulta essere drogato?
C'è infine un altro importante elemento che è doveroso sottolineare. Il lavoro sommerso è fattore destabilizzante dei diversi mercati del lavoro determinando situazioni di difficile governo.
Anche in questo caso risulta enormemente difficile procedere sulla strada della modernizzazione del lavoro e della stessa flexicurity se non si sarà in grado di debellare il lavoro nero e sommerso e costruire così mercati del lavoro meno segmentati e più omogenei.
In definitiva dovrebbe risultare abbastanza chiaro che se l'Europa vuole raggiungere gli obiettivi fissati nella Strategia di Lisbona non può che farsi carico concretamente di questa battaglia.
Non vi è dubbio che l'Europa a 27 sarà sempre più misurata sulla coerenza delle proprie politiche e sulla sua capacità e volontà di far seguire i fatti alle parole.
Questo vale in tutti i campi ma è bene sapere che quello del lavoro è quello tra i più sentiti dalla pubblica opinione europea perchè da esso discende il futuro sociale dell'Europa, la sua tenuta economica e il benessere dei cittadini europei.
Il compito è dunque impegnativo e non ha bisogno di tante parole ma soprattutto ha assoluto bisogno di azioni chiare e concrete.
Del resto la particolarità dell'approccio europeo in questo settore rende evidente che le nuove linee politiche, con riguardo al sommerso, stentano a tradursi in strumenti giuridici e istituzionali ben definiti, che quindi a loro volta potranno essere tradotti in precisi provvedimenti nei singoli Stati membri.
Questo perchè la forma che l'Unione europea utilizza per intervenire nel sommerso continua a focalizzarsi su strumenti di soft law, con la conseguente incapacità di dare una svolta in termini di operatività ed incisività all'azione europea nella lotta al fenomeno. E' giusto a tal proposito rilevare però che mentre le tecniche di armonizzazione in materia di lavoro sommerso hanno visto uno stallo in questi ultimi anni, l'uso della soft law ha invece permesso di far maturare gradualmente una certa convergenza dei Paesi membri verso strategie di contrasto di questo problema. Ovviamente non si può non rilevare la forte asimmetria tra gli strumenti che l'Unione europea può e vuole utilizzare per le politiche del lavoro di qualità e gli strumenti utilizzati per le politiche dirette a garantire le libertà di mercato.
Nelle indicazioni, della Commissione, per lottare contro il sommerso si spinge per razionalizzare e rendere effettive le regole nazionali in materia di rapporti di lavoro, indicando alcuni obiettivi di forte interesse ma tuttavia senza dotarsi di precisi e idonei strumenti per il conseguimento di quegli obiettivi.
Pensiamo ad esempio all'opportunità o meno di ridurre i vincoli all'uso del lavoro atipico, all’uso dei fondi strutturali per lo stesso obiettivo oppure, ancora, a fornire un sostegno, anche mediante una direttiva, ad una contrattazione collettiva transnazionale che abbia l'obiettivo di realizzare tendenze all'omogeneizzazione dei salari minimi in Europa.
Per tutto questo vi è dunque molto da fare per rendere più forte la lotta al lavoro sommerso.
La relazione presentata cerca di collocarsi in questo orizzonte e le proposte di lavoro contenute hanno l'ambizione di delineare un percorso utile al sostegno di questa lotta.
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (*) (17.7.2008)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sull'intensificazione della lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI))
Relatore per parere (*): Theodor Dumitru Stolojan(*) Procedura con commissioni associate - a norma dell'articolo 47 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. incoraggia gli Stati membri a continuare sulla strada delle riforme dei sistemi fiscali e di sicurezza sociale, riducendo in tal modo l'onere dell'imposizione dei lavoratori dipendenti;
2. accoglie con favore l'approccio adottato dalla Commissione e invita inoltre a rinnovare la lotta al lavoro in nero e all'economia sommersa che, pur assumendo dimensioni diverse nei vari Stati membri, danneggia l'economia, non tutela i lavoratori, pregiudica i consumatori, riduce il gettito fiscale e genera concorrenza sleale tra le imprese;
3. invita a elaborare una strategia di lotta al lavoro sommerso basata su un coordinamento e una cooperazione amministrativa forti ed efficaci fra le istanze amministrative di controllo a livello nazionale, gli ispettorati del lavoro e le parti sociali, gli enti previdenziali e le autorità fiscali;
4. invita gli Stati membri ad avvalersi di metodi innovativi basati su indicatori e parametri di riferimento specifici ai vari settori economici per contrastare l'erosione fiscale, e invita la Commissione a sostenere lo scambio di migliori prassi fra gli Stati membri nella lotta al lavoro sommerso;
5. invita gli Stati membri a rinunciare entro il 2009 alle disposizioni transitorie che limitano la mobilità dei lavoratori dei nuovi Stati membri, quando gli Stati membri dovranno nuovamente decidere le restrizioni transitorie per i nuovi Stati membri, visto che tale mobilità si sta effettivamente verificando e che i lavoratori finiscono spesso per intraprendere forme di lavoro sommerso;
6. plaude all'iniziativa adottata dalla Commissione di deferire alla Corte di giustizia delle Comunità europee quegli Stati membri che non abbiano ancora introdotto nella legislazione nazionale il riconoscimento automatico delle qualifiche conseguite nei nuovi Stati membri; invita gli Stati membri a onorare immediatamente gli impegni sottoscritti;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare una campagna di informazione destinata ai datori di lavoro e ai lavoratori al fine di attirare l'attenzione sulle norme minime e i regolamenti comunitari applicabili, nonché sugli effetti negativi che il lavoro sommerso può avere sui sistemi nazionali di previdenza sociale, sulle finanze pubbliche, su una concorrenza equa, sui risultati economici e sui lavoratori stessi;
8. sottolinea che gli Stati membri devono stanziare maggiori risorse pubbliche per sensibilizzare l'opinione pubblica, servendosi anche delle possibilità del Fondo sociale europeo o del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS; ritiene che le attività di sensibilizzazione dovrebbero mettere in evidenza le sanzioni, i costi, i rischi del lavoro sommerso e i vantaggi del lavoro dichiarato, tale sensibilizzazione è conforme ai principali obiettivi della Strategia di Lisbona in materia di crescita e di occupazione; invita i partner sociali a svolgere un ruolo attivo in tale processo;
9. rileva che l'economia informale non può essere eliminata senza l'attuazione di opportuni meccanismi di incentivazione; ritiene che gli Stati membri debbano rendere conto, nell'ambito del quadro di valutazione di Lisbona, dei risultati concretamente raggiunti a seguito del ridimensionamento dell'economia informale;
10. invita gli Stati membri a prendere in considerazione approcci specifici al settore allorché intraprendono azioni politiche in materia di regolarizzazione del lavoro sommerso;
11. invita le autorità nazionali competenti a promuovere il ricorso all'e-government e alla registrazione online e lo scambio di buone prassi al fine di ridurre i costi e la complessità delle procedure amministrative e di registrazione per il commercio e soprattutto per le piccole e medie imprese, riducendo ad esempio il numero di moduli fiscali, mediante singole voci, schede di pagamento unico e sportelli unici;
12. invita a una maggiore applicazione delle normative esistenti e a sanzionare le violazioni nella lotta al lavoro sommerso;
13. invita la Commissione a promuovere la cooperazione amministrativa e lo scambio di buone prassi nella lotta a livello comunitario all'economia informale.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
16.7.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Dragoş Florin David, Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Theodor Dumitru Stolojan |
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PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (16.7.2008)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sull'intensificazione della lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI))
Relatore per parere: Benoît Hamon
SUGGERIMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. constata il moltiplicarsi di casi di lavoro sommerso nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori nel mercato interno; ritiene che questo fenomeno pregiudichi sia le condizioni dei lavoratori, sia le finanze pubbliche e il buon funzionamento del mercato interno, oltre una sana concorrenza;
2. invita con urgenza gli Stati membri ad eliminare quanto prima le disposizioni transitorie che limitano la mobilità dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri, dal momento che tali restrizioni incoraggiano il lavoro sommerso;
3. ritiene che, nel caso dei lavoratori che beneficiano della libertà di circolazione, il lavoro sommerso possa essere la conseguenza della scarsa conoscenza delle disposizioni vigenti in materia; invita pertanto gli Stati membri ad attuare campagne di informazione del pubblico al fine di sensibilizzare a questo tema sia i lavoratori, sia i datori di lavoro;
4. esorta gli Stati membri ad adottare misure volte a ridurre la particolare vulnerabilità degli immigrati in situazioni di lavoro sommerso;
5. invita la Commissione a rivedere la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[1] e, in particolare, a rafforzare la cooperazione amministrativa e gli scambi d'informazione tra le autorità nazionali competenti (ispettori del lavoro, amministrazioni fiscali, enti di previdenza sociale), allo scopo di prevenire il lavoro sommerso e porvi rimedio;
6. chiede alla Commissione di valutare l'eventuale utilità e operatività dei sistemi istituiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[2], compresi i punti di contatto, ai fini della lotta al lavoro sommerso;
7. sottolinea che il numero di casi di lavoro sommerso nelle catene di subappalti potrebbe essere ridotto mediante un sistema di disposizioni nazionali che imponga ad appaltatori e committenti un comportamento responsabile ed equo;
8. esorta gli Stati membri a cooperare per ridurre il lavoro sommerso e ad attuare politiche adeguate alle loro esigenze specifiche;
9. incoraggia gli Stati membri a utilizzare gli strumenti politici a loro disposizione, associando alle attività di prevenzione l'imposizione di sanzioni, con l’obiettivo di trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare e, ove possibile, a coordinare l'uso di tali strumenti al fine di ottenere una maggiore coerenza in tutto il mercato interno;
10. raccomanda che si giunga a un accordo a livello nazionale, regionale e locale, con la partecipazione degli enti sociali e delle rappresentanze dei datori di lavoro, nella prospettiva di un impegno generale volto al controllo e alla graduale eliminazione del lavoro sommerso.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
15.7.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 16 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emmanouil Angelakas, André Brie, Giovanna Corda, Jan Cremers, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Dragoş Florin David, Jan Olbrycht |
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PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (9.9.2008)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sull'intensificazione della lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI))
Relatore per parere: Claudio Fava
SUGGERIMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che gli immigrati, regolari o clandestini, sono le principali vittime dello sfruttamento legato al lavoro sommerso,
B. considerando che i cittadini dei paesi terzi impiegati illegalmente sono tanto più vulnerabili in quanto, se fermati, possono essere rimpatriati,
C. considerando che il lavoro sommerso contribuisce a favorire l'immigrazione clandestina creando i presupposti per lo sfruttamento degli immigrati,
1. accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione al fine di prevedere sanzioni per i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi soggiornanti clandestinamente, pur lamentando la mancanza di misure volte a combattere lo sfruttamento dei cittadini dei paesi terzi che risiedono regolarmente nell'UE;
2. invita gli Stati membri a rafforzare i meccanismi di controllo e di sanzione, in collaborazione con gli ispettorati del lavoro, le amministrazioni fiscali e le parti sociali;
3. prende atto dei progressi contenuti nella proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638), pur lamentando il fatto che vi è ancora molta strada da fare per poter garantire i diritti sanciti dagli articoli da 27 a 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
4. ritiene che la lotta al lavoro sommerso richieda un approccio globale che deve tener conto della necessità di salvaguardare e promuovere i diritti dei lavoratori immigrati, regolari o clandestini, che sono sfruttati dai datori di lavoro;
5. ritiene che la semplificazione e il coordinamento dei sistemi amministrativi degli Stati membri rafforzerebbero la lotta al lavoro sommerso;
6. reputa che la lotta al lavoro sommerso degli immigrati clandestini possa essere portata avanti in modo efficace soltanto attraverso l'apertura di canali d'immigrazione legale, allo scopo di garantire all'Unione europea la manodopera proveniente dai paesi terzi di cui essa necessita, a prescindere dal livello di qualifica in questione;
7. invita gli Stati membri a definire o rafforzare le pertinenti misure legislative per incoraggiare gli immigrati vittime dello sfruttamento a denunciare la loro condizione, fattore che contribuirebbe in particolare a combattere più efficacemente il lavoro sommerso;
8. ritiene che sia necessario rafforzare la lotta contro la tratta degli esseri umani, spesso associata al lavoro sommerso.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
|
Approvazione |
8.9.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir |
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PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (18.7.2008)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
su Rafforzare la lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI))
Relatrice per parere: Astrid Lulling
SUGGERIMENTI
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– visto il documento "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso nell'UE" della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro[1],
– visto lo studio realizzato dalla DG Occupazione e Affari Sociali della Commissione europea su "Il lavoro sommerso nell'Unione allargata - Analisi del lavoro non dichiarato: studio dettagliato di aspetti specifici (marzo 2004)",
1. sottolinea che le donne non sono sovrarappresentate nel lavoro sommerso, bensì rappresentano una quota più consistente degli uomini in alcuni settori occupazionali "tradizionalmente femminili", come ad esempio i servizi domestici, il settore alberghiero e della ristorazione, le cure sanitarie, caratterizzati da più bassi livelli di qualificazione, da insicurezza occupazionale, da livelli retributivi e previdenza sociale più deboli o insufficienti, il che le pone molto spesso in una posizione particolarmente vulnerabile;
2. richiama l'attenzione sulla posizione generalmente più vulnerabile delle donne sul mercato del lavoro, sovente in conseguenza di obblighi familiari che rendono più difficile l'accesso al mercato del lavoro ufficiale e favoriscono l'accettazione di un lavoro sottopagato e non dichiarato, pregiudicando in tal modo il diritto a un lavoro decente che è ardentemente difeso dall'Organizzazione internazionale del lavoro, segnatamente per le casalinghe, le immigrate clandestine e quante cumulano talvolta un'attività scarsamente retribuita con un'attività non dichiarata; sottolinea le conseguenze negative che ne risultano per l'evoluzione della carriera professionale e delle pensioni delle donne, nonché per il buon funzionamento del mercato del lavoro e le capacità di finanziamento dei sistemi di previdenza sociale;
3. ritiene che una politica che consenta di riconoscere i congedi di maternità e quelli parentali come tempi lavorativi e quindi di retribuirli attenuerà gli effetti negativi degli obblighi familiari e contribuirà all'evoluzione della carriera professionale delle donne come pure al buon funzionamento del mercato del lavoro;
4. invita la Commissione ad elaborare per gli Stati membri un meccanismo pilota che si ispiri alle buone pratiche esistenti in alcuni Stati membri e a modelli, quale quello messo a punto dal progetto 2 Plus a Lussemburgo (cofinanziato dal Fondo sociale europeo nel quadro del programma Obiettivo 3), intesi ad arginare il lavoro sommerso privandolo di ogni attrattiva, mediante:
– la massima semplificazione delle pratiche amministrative per il datore di lavoro, garantendo tuttavia la copertura sociale per i lavoratori,
– una fiscalità favorevole al datore di lavoro, soprattutto mediante la deduzione degli oneri per quanto riguarda, tra l'altro, i lavori di prossimità,
– l'esenzione fiscale per tutti i lavori eseguiti contro una remunerazione inferiore a un dato importo che sarà fissato dallo Stato membro;
5. richiama l'attenzione sulla formula degli assegni-servizi praticata in Belgio, Germania e Francia, che permette alle famiglie di acquistare servizi a domicilio a prezzi più bassi, garantendo il pagamento per mezzo dello stesso assegno-servizi dei contributi alla sicurezza sociale e delle tasse;
6. invita la Commissione a proporre agli Stati membri uno statuto quadro per i coniugi o i familiari che partecipano nelle imprese familiari, al fine di garantire la loro affiliazione obbligatoria al regime di previdenza sociale[2];
7. sottolinea che il funzionamento della famiglia rappresenta un'impresa familiare in sé e che il riconoscimento del lavoro familiare atipico e della sua integrazione in un sistema di copertura sociale sarebbe da valutare;
8. insiste sul fatto che è fondamentale instaurare a livello europeo una piattaforma destinata a raccogliere le informazioni necessarie in stretta collaborazione con gli Stati membri in vista della creazione di una base di dati affidabile, che renda edotti della situazione del lavoro sommerso nell'UE, tenendo conto della dimensione di genere e, in particolare, della situazione delle donne.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
|
Approvazione |
16.7.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Gabriela Creţu, Lena Ek, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Zuzana Roithová, Heide Rühle |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Manolis Mavrommatis |
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- [1] http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
- [2] Risoluzione del Parlamento europeo del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186).
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
|
Approvazione |
10.9.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 2 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor |
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