RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeoe del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

3.10.2008 - (COM(2008)0151 – C6‑0149/2008 – 2008/0062(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatrice: Inés Ayala Sender

Procedura : 2008/0062(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0371/2008
Testi presentati :
A6-0371/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

(COM(2008)0151 – C6‑0149/2008 – 2008/0062(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0151),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0149/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0371/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Questo sistema deve disciplinare le infrazioni al codice della strada che risultano particolarmente gravi per la sicurezza stradale e le infrazioni considerate come infrazioni al codice della strada dalla legislazione di tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno prendere in considerazione l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi nell'UE in relazione ad altre infrazioni al codice della strada che implicano gravi conseguenze per la sicurezza stradale e valuterà, ove opportuno, se proporre la revisione della direttiva per inserirle nel suo ambito di applicazione, infrazioni come la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, l'uso del telefono cellulare durante la guida e la guida senza copertura assicurativa.

(5) Questo sistema deve disciplinare le infrazioni al codice della strada che risultano particolarmente gravi per la sicurezza stradale e le infrazioni considerate come infrazioni al codice della strada dalla legislazione di tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno prendere in considerazione l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi nell'UE in relazione ad altre infrazioni al codice della strada che implicano gravi conseguenze per la sicurezza stradale.

 

Dopo aver presentato una relazione sull'attuazione della presente direttiva a due anni dall'entrata in vigore, la Commissione proporrà, ove opportuno, una revisione della direttiva quanto alla possibilità di includere nel suo campo d'applicazione altre eventuali categorie di infrazioni al codice della strada.

Motivazione

La direttiva deve poter essere rivista a medio termine per includervi nuovi tipi di infrazione, come la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o quella senza patente. A tal fine, la Commissione deve presentare una relazione sull'attuazione della direttiva.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Al fine di garantire un sufficiente livello di sicurezza stradale e di assicurare che le sanzioni applicabili siano proporzionate, la Commissione dovrebbe avviare discussioni con gli Stati membri sull'introduzione di sanzioni fisse armonizzate per le infrazioni al codice della strada e incoraggiare altresì lo scambio di buone pratiche tra Stati membri.

Motivazione

La repressione transfrontaliera delle infrazioni stradali deve basarsi su un sistema uniforme di sanzioni fisse, in quanto solamente in questo modo è possibile evitare una sproporzione nell'ammontare della sanzione stessa.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per garantire l'efficacia del sistema, l'applicazione transfrontaliera della normativa deve riguardare le fasi comprese fra il rilevamento dell'infrazione e l'invio della notifica di infrazione, elaborata sulla base di un modello standard, al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo. Quando una decisione definitiva sia stata presa, si applica la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

(6) Per garantire l'efficacia del sistema, l'applicazione transfrontaliera della normativa deve riguardare le fasi comprese fra il rilevamento dell'infrazione e l'invio della notifica di infrazione, elaborata sulla base di un modello standard, al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo. Quando una decisione definitiva sia stata presa, si può applicare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Qualora tale decisione quadro non possa essere applicata, ad esempio per il fatto che le decisioni sanzionatorie non rientrano nell'ambito del diritto penale, l'efficacia delle sanzioni dovrebbe comunque essere garantita da altre misure di esecuzione.

 

È necessario introdurre una norma minima per le notifiche di infrazione, compresi i moduli di risposta, nonché per procedure di notifica più compatibili, al fine di rendere più affidabile ed efficace la notifica transfrontaliera.

Motivazione

L'efficacia delle sanzioni trasmesse tra Stati membri è garantita dalla decisione quadro 2005/214/GAI per le decisioni che riguardano reati penali. Tuttavia, considerato che la decisione non copre tutti i casi di questo tipo all'interno dell'Unione europea, occorre stabilire altri strumenti di esecuzione delle sanzioni al fine di completare l'accordo quadro, soprattutto qualora le decisioni sanzionatorie siano adottate da autorità amministrative.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Inoltre, lo scambio transfrontaliero di informazioni deve essere eseguito in tempi rapidi per via elettronica. A tal fine è istituita una rete telematica comunitaria.

(7) Inoltre, lo scambio transfrontaliero di informazioni deve essere eseguito in tempi rapidi per via elettronica. A tal fine è auspicabile istituire reti telematiche comunitarie sicure che consentano lo scambio di informazioni in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi.

Motivazione

Le reti elettroniche così create devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Visto che i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono personali, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(8) Visto che i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono personali, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il trasgressore deve essere debitamente informato, al momento della notifica dell'infrazione, in merito ai suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati e al periodo massimo per la conservazione dei dati previsto dalla legge.

Motivazione

Considerata l'importanza della protezione dei dati personali, è essenziale che la persona interessata sia resa consapevole dei suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che la riguardano, nonché del periodo massimo previsto dalla legge per la conservazione di tali dati.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) I dati raccolti nel quadro della presente direttiva, il cui stoccaggio ha comunque carattere temporaneo, non dovranno in alcun caso essere utilizzati a fini che non siano quelli del perseguimento delle infrazioni alla sicurezza stradale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che il trattamento dei dati personali e la gestione della rete informatica comunitaria consentano di evitare che i dati raccolti siano utilizzati per scopi diversi da quelli propri della sicurezza stradale.

Motivazione

Le garanzie in materia di trattamento dei dati personali e di gestione della rete informatica comunitaria devono consentire di evitare che i dati raccolti siano utilizzati per scopi diversi da quelli propri della sicurezza stradale.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) In materia di controlli stradali, gli Stati membri dovrebbero armonizzare i rispettivi metodi per far sì che le loro pratiche siano comparabili a livello UE. Si dovrebbero pertanto mettere a punto in ciascuno Stato membro norme minime applicabili alle pratiche di controllo.

Motivazione

Le prassi in materia di controllo di sicurezza stradale dovrebbero essere armonizzate tra gli Stati membri onde pervenire a un migliore coordinamento delle pertinenti politiche su scala europea.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) Anche le apparecchiature tecniche di controllo di sicurezza stradale dovrebbero essere armonizzate in futuro per assicurare la convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri. Una siffatta armonizzazione tecnica dovrebbe essere proposta dalla Commissione in occasione della revisione di cui all'articolo 8 bis.

Motivazione

Nella sua relazione sull'attuazione della direttiva la Commissione deve presentare proposte in vista di una normalizzazione su scala europea delle attrezzature di sicurezza stradale.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per informare e sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea circa l'applicazione della presente direttiva. Un'idonea informazione sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale potrà così avere un effetto dissuasivo prima della commissione di infrazioni stradali.

Motivazione

L'informazione dei conducenti è un elemento centrale della politica di sicurezza stradale che deve svolgere un ruolo di prevenzione e di dissuasione dal commettere infrazioni.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies) La Commissione dovrebbe concentrarsi in futuro sulla necessità di agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa relativa alle infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi.

Motivazione

L'attuale proposta si concentra solo su infrazioni che, in sostanza, sono di natura relativamente minore. Occorre ampliare la proposta onde garantire un più agevole controllo dei casi che hanno come protagonisti conducenti responsabili di lesioni o danni gravi.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "titolare", il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione;

 

(a) "titolare", il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione, compresi i motocicli;

 

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) "autorità competente", l'autorità incaricata della banca dati nazionale per i documenti di immatricolazione dei veicoli;

(d) "autorità competente", un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro responsabile di agevolare l'attuazione della presente direttiva;

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) "autorità centrale", l'autorità responsabile di garantire la protezione dei dati in ciascuno Stato membro;

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) "decisione amministrativa definitiva", una decisione definitiva che richieda infligge una sanzione pecuniaria, diversa da una decisione definitiva secondo la definizione dell'articolo 1 della decisione quadro 2005/214/GAI;

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Orientamenti in materia di sicurezza stradale in seno all'Unione

 

1. Ai fini di una politica di sicurezza stradale volta a raggiungere un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione e tenendo conto delle diverse situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, fatte salve politiche e legislazioni più restrittive, per introdurre una serie minima di orientamenti in materia di sicurezza stradale . Ai fini della realizzazione di tale obiettivo la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 8, adotta linee direttrici secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tali linee direttrici rispettano i principi di base esposti nei paragrafi in appresso.

 

2. In materia di velocità, l'utilizzazione di apparecchiature automatiche di controllo su autostrade, strade secondarie e strade urbane è incoraggiata più specificamente sui tratti di rete stradale in cui il numero degli incidenti causati da eccesso di velocità è superiore alla media.

 

Le raccomandazioni adottate nell'ambito di tali linee direttrici mirano a far sì che il numero dei controlli di velocità mediante apparecchiature automatiche aumenti del 30% negli Stati membri in cui il numero dei morti è superiore alla media UE e la riduzione del loro numero a partire dal 2001 è inferiore alla media dell'Unione. Occorre garantire un'adeguata copertura geografica del territorio di ciascuno Stato membro.

 

3. In materia di ebbrezza al volante, gli Stati membri assicurano in via prioritaria controlli aleatori nelle zone e nei momenti in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente e aumenta il rischio di incidente.

 

Gli Stati membri provvedono a che almeno il 30% dei conducenti possa essere controllato ogni anno.

 

4. In materia di uso della cintura di sicurezza, operazioni intensive di controllo sono effettuate per almeno sei settimane l'anno dagli Stati membri in cui il tasso d'utilizzo della cintura di sicurezza è inferiore al 70% della popolazione, in particolare nelle zone e nei momenti in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente..

 

5. In materia di transito con semaforo rosso, si privilegia l'utilizzazione di apparecchiature automatiche di controllo agli incroci dove è frequente il mancato rispetto delle norme e si registra un numero di incidenti superiore alla media degli incidenti connessi al transito con semaforo rosso.

 

6. Le linee direttrici raccomandano agli Stati membri uno scambio di buone prassi e invitano in particolare gli Stati più avanzati in materia di controlli automatici a fornire un' assistenza tecnica agli Stati membri che lo richiedano.

Motivazione

Le prassi in materia di controllo della sicurezza stradale devono essere armonizzate per consentire un migliore coordinamento delle pertinenti politiche a livello europeo. È opportuno tener conto delle situazioni nazionali per compiere sforzi più significativi in termini di controllo nei paesi i cui risultati sono più modesti. Secondo la Commissione, la media del numero di vittime nell'Unione europea nel 2007 è pari a 83 morti per milione di abitanti e la riduzione media del numero di vittime fra il 2001 e il 2007 è del 20%.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità competenti degli altri Stati membri non conservano le informazioni trasmesse dallo Stato di infrazione.

3. Lo scambio di informazioni, per quanto concerne il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, avviene nel rispetto della direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti degli altri Stati membri non conservano le informazioni trasmesse dallo Stato di infrazione: tali informazioni servono esclusivamente ai fini della direttiva e, a conclusione della procedura, tutti i dati devono essere cancellati in maniera verificabile.

Motivazione

È necessario garantire l'assoluta protezione dei dati, vale a dire che tali dati non saranno trasferiti altrove, né potranno essere utilizzati per altri scopi.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni di cui all'articolo 3 sia effettuato per via telematica. A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare una rete telematica comunitaria basata su regole comuni entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

 

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta le regole comuni riguardanti l'attuazione del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta le regole comuni riguardanti l'attuazione del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Motivazione

Le regole comuni riguardanti l'attuazione e la gestione della rete elettronica devono essere determinate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri.

(b) le procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi;

Motivazione

Queste regole devono essere stabilite dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri, e devono includere tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della direttiva.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) le norme di sicurezza e di protezione dei dati personali onde evitare l'utilizzazione dei dati per fini diversi da quelli cui erano destinati.

Motivazione

Le regole comuni devono essere fissate nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di protezione dei dati onde evitare qualsiasi utilizzazione dei dati per fini diversi da quelli per cui erano stati raccolti.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La notifica di infrazione comprende una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi e l'importo della sanzione pecuniaria che il titolare è tenuto a pagare, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.

2. La notifica di infrazione comprende, quanto meno, l'oggetto della notifica, il nominativo dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni, il nominativo dell'autorità competente per l'attuazione della presente direttiva e una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi.Essa precisa l'importo della sanzione pecuniaria, le procedure di pagamento più convenienti, il termine ultimo di pagamento, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.

Motivazione

Il contenuto della notifica deve essere quanto più completo possibile, per fornire al titolare del certificato di immatricolazione le informazioni relative all' infrazione commessa, all'amministrazione responsabile e ai possibili mezzi di ricorso.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le sanzioni pecuniarie irrogate a norma della presente direttiva sono non discriminatorie in termini di nazionalità e sono applicate in conformità della legge in vigore nello Stato dell'infrazione.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La notifica di infrazione informa il titolare circa l'obbligo di compilare il modulo di risposta qualora il titolare non intenda pagare la sanzione.

3. La notifica di infrazione informa il titolare circa l'obbligo di compilare il modulo di risposta entro una determinata scadenza qualora il titolare non intenda pagare la sanzione. Essa informa inoltre il titolare che un eventuale rifiuto di pagare la sanzione sarà comunicato all'autorità competente dello Stato di residenza per esecuzione della decisione .

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire che le infrazion siano effettivamente perseguite, permettendo la comunicazione di un rifiuto di pagamento del titolare, a prescindere da quale ne sia la ragione, all'autorità competente dello Stato di residenza del titolare.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La notifica di infrazione informa il titolare che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della direttiva 95/46/CE e gli indica quali sono i suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione di cui all'articolo 7.

Motivazione

Un riferimento ai diritti del titolare in materia di protezione dei dati personali quali garantiti dalla direttiva 95/46/CE deve figurare nella notifica dell'infrazione trasmessagli.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Qualora non fosse alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, il titolare è tenuto a comunicare gli estremi del conducente in conformità della normativa dello Stato di residenza. Nei casi in cui esista un accordo fra due o più Stati membri che risolva i problemi legati all'applicazione del presente articolo, quest'ultimo non è applicabile .

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La notifica di infrazione è trasmessa al titolare nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato di residenza, secondo quanto specificato dallo Stato in questione.

 

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può adattare il modello di notifica per tenere conto degli sviluppi tecnici. Tali provvedimenti, destinati a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

5. La Commissione può adattare il modello di notifica per tenere conto degli sviluppi tecnici. Tali provvedimenti, destinati a modificare elementi tecnici non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Motivazione

Le modifiche apportate al modello di notifica di infrazione attraverso la procedura di comitatologia devono restare di ordine tecnico e non modificare elementi che consentono una migliore informazione del titolare, ad esempio in materia di protezione dei dati personali.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Non è applicata alcuna sanzione per le infrazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Seguito dato alle infrazioni stradali

 

1. Nel caso in cui la sanzione pecuniaria non sia stata pagata e siano state esperite tutte le procedure in caso di controversia o ricorso, si applica la decisione quadro 2005/214/GAI per quanto riguarda le sanzioni di cui all'articolo 1 di detta decisione quadro.

 

2. Nei casi di mancata risposta citati al paragrafo 1, ma riguardanti sanzioni che non rientrano nel campo di applicazione della suddetta decisione quadro, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione trasmette la decisione definitiva all'autorità competente dello Stato di residenza per l'esecuzione della sanzione.

Motivazione

Il presente emendamento mira a prevedere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie trasmesse al titolare, ma non pagate da quest'ultimo, possa essere garantita sia attraverso la decisione quadro 2005/214/GAI che attraverso la trasmissione della decisione definitiva allo Stato di residenza del titolare del certificato di immatricolazione.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 ter

 

Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni

 

1. L'autorità competente dello Stato di residenza riconosce senza ulteriori formalità una decisione amministrativa definitiva relativa a una sanzione che le è stata trasmessa conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, e prende senza indugio tutte le misure necessarie per la sua esecuzione, salvo che decida di invocare uno dei seguenti motivi di non riconoscimento o non esecuzione:

 

(a) il diritto dello Stato di residenza prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della decisione;

 

(b) l'interessato non è stato informato del suo diritto di presentare ricorso e del termine per presentare il ricorso stesso.

 

2. L'esecuzione della decisione di sanzione da parte dell'autorità competente dello Stato di residenza è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza alla stessa stregua di una sanzione pecuniaria nello Stato di residenza.

 

3. L'autorità competente dello Stato dell'infrazione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di residenza in merito a qualsiasi decisione o misura che osti all'esecuzione della decisione. L'autorità competente dello Stato di residenza pone fine all'esecuzione della decisione non appena è informata dall'autorità competente dello Stato dell'infrazione di detta decisione o misura.

 

 

Motivazione

Il presente emendamento prevede un sistema di riconoscimento e di esecuzione delle sanzioni nei casi in cui la decisione quadro 2005/214/GAI non sia applicabile.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 quater

 

Informazioni trasmesse dallo Stato di residenza

 

L'autorità competente dello Stato di residenza informa senza indugio l'autorità competente dello Stato dell'infrazione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

 

a) della trasmissione della decisione all'autorità competente;

 

b) di qualsiasi decisione di non eseguire una decisione, corredata dei motivi che lo giustificano;

 

c) dell'esecuzione della decisione, non appena sia stata compiuta.

Motivazione

Il presente emendamento completa il sistema di riconoscimento e di trasmissione delle infrazioni definito negli emendamenti precedenti, prevedendo che lo Stato di residenza informi lo Stato dell'infrazione del seguito dato, a prescindere da quale esso sia, alla decisione sanzionatoria.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Informazione destinata ai conducenti europei

 

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per fornire le informazioni necessarie agli utenti della strada in merito alle misure di applicazione della presente direttiva. Tali informazioni possono essere fornite, tra l'altro, per il tramite di ONG operanti nel settore della sicurezza stradale o di club automobilistici.

 

Gli Stati membri garantiscono che le norme in materia di limiti di velocità siano affisse sotto forma di segnaletica verticale a tutte le loro frontiere autostradali.

 

2. La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

L'efficacia della presente direttiva è subordinata all'informazione degli utenti della strada sulle norme vigenti in ciascuno Stato membro che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Tale informazione potenzia l'aspetto della prevenzione nella direttiva.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Valutazione e relazione

 

1. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione da parte degli Stati membri e sulla sua efficacia ai fini del conseguimento dell'obiettivo di ridurre il numero dei morti sulle strade dell'Unione europea.

 

2. Sulla base di tale relazione, la Commissione valuta le possibilità di estendere il campo di applicazione della direttiva ad altre infrazioni stradali.

 

3. Nella relazione la Commissione presenta proposte volte ad armonizzare il materiale di controllo sulla base di criteri comunitari e le pratiche di controllo in materia di sicurezza stradale.

 

4. Nella relazione la Commissione valuta inoltre l'attuazione volontaria, da parte degli Stati membri, degli orientamenti di cui all'articolo 2 bis ed esamina l'opportunità di rendere obbligatorie tali raccomandazioni . Se del caso, la Commissione può presentare una proposta di modifica della presente direttiva.

Motivazione

Due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Commissione deve presentare una relazione sulla sua attuazione ed efficacia in relazione all'obiettivo di ridurre il numero dei morti sulle strade dell'Unione europea. La relazione deve esaminare, in particolare, le conseguenze, per l'efficacia della direttiva, dei problemi d'identificazione del conducente al momento dell'infrazione, quando questi non è il titolare del certificato d'immatricolazione.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Allegato – pagina 2 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Se Lei non intende pagare la sanzione pecuniaria, è comunque obbligata/obbligato a compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e inviarlo all'indirizzo indicato.

Se Lei non intende pagare la sanzione pecuniaria, è comunque obbligata/obbligato a compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e inviarlo all'indirizzo indicato. Tale modulo di risposta può essere trasmesso dalla [autorità competente dello Stato dell'infrazione] alla [autorità competente dello Stato di residenza] per l'esecuzione della decisione sanzionatoria.

Motivazione

L'allegato deve essere modificato per informare il titolare del certificato di immatricolazione che il suo rifiuto di pagare potrà essere trasmesso alle autorità del suo Stato di residenza per assicurare un miglior seguito alle infrazioni e alle decisioni sanzionatorie.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Allegato – pagina 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

INFORMAZIONI

 

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente nello Stato in cui l'infrazione è stata commessa.

 

Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di risposta.

 

Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

 

[da completare a cura dello Stato dell'infrazione : indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso seguenti elementi: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; la scadenza per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].

Motivazione

L'informazione sui diritti del titolare va posta all'inizio della notifica dell'infrazione per permettergli una migliore informazione.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Allegato – pagina 4 – ultimo comma

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI

soppresso

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente nello Stato in cui l'infrazione è stata commessa.

 

Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di risposta.

Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

 

[da completare a cura dello Stato dell'infrazione : indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; la scadenza per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].

 

Motivazione

L'informazione sui diritti del titolare va posta all'inizio della notifica dell'infrazione per permettergli una migliore informazione.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Allegato – modulo per la notifica dell'infrazione – pagina 4

Testo della Commissione

Emendamento

Modulo di risposta

Modulo di risposta

(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)

(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)

A. Identità del conducente:

A. Identità del conducente:

 

Era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione? (Sì/no)

 

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti:

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

- Patente n.:... rilasciata il (data):... a (luogo):

- Indirizzo:

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

- Patente n.:... rilasciata il (data):... a (luogo):

- Indirizzo:

 

Se non era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, è in grado di indicare l'identità del conducente? (Sì/no)

 

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti con riferimento al conducente:

 

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

- Patente n.: ... rilasciata il (data): ... a (luogo): …

- Indirizzo:

B. Elenco delle domande:

B. Elenco delle domande:

(1)       Il veicolo, marca..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome?  sì/no

 

(1)       Il veicolo, marca..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome?  sì/no

 

           In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:

           (cognome, nome, indirizzo)

           In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:

           (cognome, nome, indirizzo)

(2)       Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata?  sì/no

(2)       Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata?  sì/no

(3)       In caso di risposta negativa, si prega di illustrarne i motivi:

(3)       In caso di risposta negativa, compreso il rifiuto di rivelare l'identità del conducente, si prega di illustrarne i motivi:

           Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:

 

           Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:

 

Motivazione

Il modulo di risposta deve essere adattato agli emendamenti proposti al testo della direttiva.

MOTIVAZIONE

Un nuovo strumento giuridico per ridurre della metà il numero di persone uccise sulle strade europee entro il 2010

In occasione del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti pubblicato nel 2001, l'Unione europea ha fissato l'obiettivo ambizioso di ridurre della metà il numero di morti sulle strade entro il 2010, un obiettivo ormai applicabile all'insieme dei 27 Stati membri. All'epoca del Libro bianco, nell'Europa a 25, il numero di morti era di 54.000 persone[1]. Da allora sono stati compiuti progressi importanti e si è osservata una riduzione tendenziale di tale cifra.

Tali progressi si sono prodotti soprattutto nella prima metà del decennio. Infatti, dal 2005 si è assistito a un rallentamento nella diminuzione del numero di vittime di incidenti. Nel 2007, oltre 40. 000 persone sono morte nell'Unione europea, una cifra che rappresenta una flessione del numero di morti sulle strade di circa il 20% rispetto all'insieme del periodo. Tale risultato resta gravemente insufficiente rispetto all'obiettivo fissato per il 2010, che prevedeva una diminuzione del 37% nell'arco del medesimo periodo. Fatto ancora più grave, nel 2007 il numero di vittime non è diminuito.

Nell'arco del medesimo periodo, gli studi condotti dalla Commissione europea hanno mostrato che la percentuale di non residenti coinvolti in infrazioni stradali è più elevata rispetto alla loro percentuale nell'ambito del traffico stradale nazionale, in particolare per quanto attiene al superamento dei limiti di velocità. Si tratta di un fenomeno in parte legato alla maggiore mobilità in seno all'Unione europea e all'apertura delle frontiere tra Stati membri.

Le infrazioni commesse sul territorio di altri Stati membri diversi da quello di residenza del conducente restano, nella maggior parte dei casi, impunite. Si tratta, in particolare, delle infrazioni registrate automaticamente, che si sono moltiplicate con l'installazione massiccia di radar automatici sulle strade europee. Questa relativa impunità è tale da indebolire gli obiettivi di sicurezza stradale e stimola i conducenti a non rispettare il codice della strada dei vari paesi, perché si sentono al riparo. Tale sensazione, inoltre, è tale da indebolire la legittimità di questi controlli agli occhi dei cittadini europei, che potrebbero contestarne la fondatezza nel nome di una necessaria parità di trattamento tra residenti e non residenti.

L'obiettivo della presente proposta consiste pertanto nel rispondere a questa doppia preoccupazione, dopo varie iniziative avviate dalla Commissione, tra cui la raccomandazione del 6 aprile 2004 relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale (2004/345/CE). Il Parlamento europeo, attraverso la commissione per i trasporti e il turismo, ha chiesto in varie occasioni l'adozione di una normativa relativa all'applicazione transfrontaliera delle sanzioni legate alla sicurezza stradale.

La proposta di direttiva della Commissione

La Commissione cerca di agevolare l'esecuzione delle sanzioni nei confronti degli automobilisti che abbiano commesso un'infrazione di eccesso di velocità, di guida in stato di ebbrezza, di mancato uso della cintura o di transito con semaforo rosso in uno Stato membro diverso da quello di residenza. La Commissione ha scelto deliberatamente di limitare il campo di applicazione della direttiva (che costituisce un nuovo approccio in materia di politica di sicurezza stradale europea) alle quattro infrazioni (articolo 1) che causano il maggior numero di vittime a livello di Unione europea. Tali infrazioni sono inoltre accomunate dal fatto di essere considerate infrazioni in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea.

La proposta intende istituire una procedura di scambio di informazioni fra gli Stati membri (articolo 3) attraverso una rete di scambio dei dati elettronici (articolo 4) per identificare il veicolo che ha commesso l'infrazione. Dopo tale identificazione, una notifica dell'infrazione viene trasmessa dall'amministrazione dello Stato dove è stata commessa l'infrazione al titolare (articolo 5), dove lo si informa dei dettagli pertinenti all'infrazione, dell'importo della sanzione pecuniaria che è tenuto a versare delle procedure di pagamento (le quali devono agevolare quanto più possibile le transazioni bancarie transfrontaliere), nonché della procedura da seguire in caso di ricorso.

Il seguito dato alla sanzione costituisce la seconda fase del trattamento dell'infrazione assicurata alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

La proposta di direttiva prevede inoltre garanzie in materia di protezione dei dati personali (articolo 7), che rinviano alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Infine, la proposta introduce misure nell'ambito della procedura di comitato (articolo 8) per quanto attiene alla definizione di regole comuni per la realizzazione della rete elettronica o l'adattamento del modello di notifica dell'infrazione.

Posizione del relatore in merito alla proposta della Commissione

Il relatore condivide gli obiettivi della Commissione in materia di sicurezza stradale e ritiene che l'approccio adottato sia adatto a ridurre il numero di infrazioni sulle strade europee. Il relatore sostiene in particolare la priorità attribuita dalla Commissione alle quattro tipologie di infrazione indicate all'articolo 1 della proposta di direttiva, al fine di porre l'accento sulle infrazioni relative alla sicurezza stradale che provocano il maggior numero di morti. Tuttavia, vi sono vari punti che meritano di essere affrontati, per ottenere miglioramenti o colmare alcune lacune della proposta.

1) In merito al procedimento contro le infrazioni, il relatore ritiene che sia importante rammentare che tale procedimento deve avvenire, nella misura massima possibile, nell'ambito della decisione quadro 2005/214/GAI. Tuttavia, per tenere conto delle specificità giuridiche nazionali in materia di decisioni relative alle sanzioni stradali, il relatore ritiene che oltre al riferimento alla decisione quadro, occorra fornire garantire di esecuzione nei casi in cui quest'ultima non sia applicabile. Infatti, alcuni Stati membri dell'Unione non dispongono di un sistema di sanzioni di carattere penale, ma solo di carattere amministrativo. È quindi per tenere conto di tali particolarità che il relatore ha proposta un'aggiunta, che consente di trasmettere e dare un seguito alle decisioni sulle sanzioni presso le autorità dello Stato di residenza della persona che ha commesso l'infrazione.

2) In merito alle pratiche di controllo della sicurezza stradale, il relatore auspica che gli Stati membri le rafforzino attraverso la definizione di criteri minimi nel quadro di linee direttive.

3) In merito alla protezione dei dati personali, il relatore ha ripreso un certo numero di preoccupazioni espresse dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) nel suo parere dell'8 maggio 2008. Le proposte avanzate consentono quindi di inquadrare le misure tecniche adottate attraverso la procedura di comitato con riferimento alla gestione della rete elettronica di scambio dei dati e di garantire nel corpo della direttiva e nella notifica dell'infrazione presentata in allegato un certo numero di diritti garantiti dalla direttiva 95/45/CE.

4) Informazione dei conducenti europei: i conducenti europei devono essere informati dell'attuazione di questa direttiva, in particolare al loro passaggio da uno Stato membro all'altro.

5) Relazione e valutazione della direttiva: il relatore propone di inserire nella direttiva un obbligo per la Commissione di presentare una relazione, due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, sulla sua attuazione e sulle esperienze raccolte in seguito a tale valutazione. Sulla base della relazione, la Commissione dovrà avanzare proposte di modifica della direttiva, in particolare per quanto attiene all'efficacia della sua attuazione, all'ambito di applicazione, alle pratiche di controllo e alla standardizzazione delle attrezzature di controllo.

  • [1]  Fonte: CARE (banca di dati dell'UE sugli incidenti stradali) o pubblicazioni nazionali.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (11.9.2008)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale
(COM(2008)0151 – C6‑0149/2008 – 2008/0062(COD))

Relatore per parere: Renate Weber

BREVE MOTIVAZIONE

L’obiettivo delle norme contenute nella proposta è di agevolare l’applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni stradali, siano esse infrazioni penali o amministrative, nei casi in cui non sia possibile identificare immediatamente l'autore del reato, per esempio a causa del rilevamento elettronico dell’infrazione, oppure quando il trasgressore viene identificato immediatamente, ma è necessario svolgere indagini supplementari come nel caso, contemplato dalla proposta, della guida in stato di ebbrezza.

Il campo di applicazione della proposta è piuttosto limitato e comprende quattro infrazioni stradali: eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza e transito con semaforo rosso.

La proposta solleva alcune preoccupazioni dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali.

Per quanto concerne il reato della guida in stato di ebbrezza, occorre osservare che ai sensi dell’articolo 2, lettera (f), si intende per guida in stato di ebbrezza “la guida con un tasso di alcolemia nel sangue superiore al livello massimo in vigore nello Stato dell’infrazione”. Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che esistono altri metodi meno invadenti, come l’etilometro, per rilevare la guida in stato di ebbrezza, la proposta non prende in considerazione la possibilità di accertare tale infrazione senza dover sottoporre un conducente sospettato al prelievo di un campione di sangue. Tale approccio potrebbe incidere profondamente sui diritti fondamentali finché una disposizione della direttiva non stabilirà chiaramente che nessuno può essere obbligato a fornire un campione di sangue per questo scopo e che la guida in stato di ebbrezza deve essere accertata in prima istanza mediante l’etilometro.

Per quanto riguarda le garanzie procedurali, secondo il parere della commissione LIBE la direttiva dovrebbe stabilire che l'accertamento dell'infrazione deve avvenire mediante apparecchi automatizzati o deve essere condotto da autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge al momento in cui si verifica il fatto e che la procedura di notifica è conforme allo Stato di diritto e in particolare al principio di non autoincriminazione.

Infine la commissione LIBE è concorde con il parere espresso dal Garante europeo della protezione dei dati secondo cui la proposta rispetta i requisiti in materia di protezione dei dati.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d sexies) qualsiasi altra grave infrazione che pregiudica la sicurezza stradale;

Motivazione

La direttiva dovrebbe riflettere le iniziative adottate dalle città e dalle regioni europee al fine di applicare provvedimenti innovativi per il trasporto sostenibile come i pedaggi stradali, le zone verdi e le restrizioni al traffico, al fine di migliorare la velocità dei mezzi di trasporto pubblico urbano e incentivare il trasferimento modale. Tutte le città europee devono affrontare sfide come il cambiamento climatico, l'inquinamento e la congestione del traffico, per cui è fondamentale un efficace meccanismo di applicazione transfrontaliero volto a sostenere tali politiche innovative.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'infrazione di guida in stato di ebbrezza può essere in primo luogo rilevata solo mediante un etilometro. I prelievi sanguigni possono essere effettuati solo con il consenso dell'indiziato.

Il rifiuto dell'indiziato di sottoporsi a un prelievo sanguigno non deve dare luogo a conseguenze giuridiche.

 

Motivazione

Il prelievo sanguigno può intaccare profondamente i diritti fondamentali, se effettuato senza il consenso dell'indiziato. È perciò necessario attribuire la priorità ad altri mezzi di rilevamento, meno intrusivi, come l'etilometro. Tenendo conto del campo di applicazione della direttiva (infrazioni del codice della strada e non reati gravi), occorre una disposizione stando alla quale nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un prelievo sanguigno.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) La presente direttiva si applica unicamente alle infrazioni del codice della strada rilevate mediante apparecchi automatizzati o, qualora siano utilizzati apparecchi non automatizzati, dalle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, nel momento in cui viene commessa l'infrazione.

Motivazione

La sicurezza e la mancanza di abusi in materia di rilevazione delle infrazioni devono essere garantite in ogni circostanza. In tale prospettiva, è opportuno disporre che le infrazioni del codice della strada, che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, siano rilevate direttamente dalle autorità incaricate di applicare la legge o tramite un'apparecchiatura automatizzata.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) "autorità centrale", l'autorità incaricata di garantire la protezione dei dati in ciascuno Stato membro;

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La notifica di infrazione comprende una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi e l'importo della sanzione pecuniaria che il titolare è tenuto a pagare, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.

2. La notifica di infrazione comprende l'oggetto della notifica, il nominativo dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni, il nominativo dell'autorità competente incaricata di applicare la presente direttiva, una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi e l'importo della sanzione pecuniaria che il titolare è tenuto a pagare, la data entro la quale la sanzione deve essere pagata, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione, una dichiarazione del diritto del titolare di non contribuire alla propria incriminazione e del suo diritto di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.

Motivazione

Il contenuto della notifica deve essere quanto più completo possibile al fine di fornire al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo informazioni circa l'infrazione commessa, l'autorità amministrativa competente e i possibili mezzi di ricorso. La notifica di infrazione dovrebbe inoltre indicare chiaramente la data entro la quale la sanzione deve essere pagata.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualsiasi sanzione pecuniaria applicata in conformità della presente direttiva deve essere non discriminatoria in termini di nazionalità ed essere applicata in conformità della legge in vigore nello Stato dell'infrazione.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) In ogni caso è riconosciuto il diritto a non contribuire alla propria incriminazione. Il titolare non è ritenuto responsabile se non è alla guida del veicolo e non è in grado di indicare l'identità del conducente.

Motivazione

Il principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad accusare se stesso è fra i valori fondamentali dello Stato di diritto. Esso deve essere rispettato in qualsiasi procedura penale/amministrativa, compreso nel presente caso.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Non viene applicata alcuna sanzione per le infrazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Allegato – pagina 3 (Estremi dell'infrazione) – lettera b – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza o di dispositivo di ritenuta per bambini, transito con semaforo rosso

eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza o di dispositivo di ritenuta per bambini, transito con semaforo rosso, infrazioni relative alle norme di circolazione e gravi infrazioni che pregiudicano la sicurezza stradale

 

Motivazione

Se il campo di applicazione della direttiva viene esteso, la notifica deve rispecchiare il cambiamento.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Allegato – modulo per la notifica dell'infrazione – pagina 4

Testo della Commissione

Emendamento

Modulo di risposta

Modulo di risposta

(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)

(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)

A. Identità del conducente:

A. Identità del conducente:

 

Era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione? (Sì/no)

 

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti:

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

- Patente n.:... rilasciata il (data):... a (luogo):

- Indirizzo:

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

- Patente n.:... rilasciata il (data):... a (luogo):

- Indirizzo:

 

Se non era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, è in grado di indicare l'identità del conducente? (Sì/no)

 

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti:

 

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

- Patente n.: ... rilasciata il (data): ... a (luogo): …

- Indirizzo:

B. Elenco delle domande:

B. Elenco delle domande:

(1)       Il veicolo, marca..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome?  sì/no

 

(1)       Il veicolo, marca..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome?  sì/no

 

           In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:

           (cognome, nome, indirizzo)

           In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:

           (cognome, nome, indirizzo)

(2)       Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata?  sì/no

(2)       Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata?  sì/no

(3)       In caso di risposta negativa, si prega di illustrarne i motivi:

(3)       In caso di risposta negativa, o di rifiuto di rivelare l'identità del conducente, si prega di illustrarne i motivi:

           Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:

 

           Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:

 

Motivazione

Il modulo di risposta deve essere adattato agli emendamenti proposti al testo della direttiva.

PROCEDURA

Titolo

Applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

Riferimenti

COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD)

Commissione competente per il merito

TRAN

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

LIBE

10.4.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Renate Weber

28.5.2008

 

 

Esame in commissione

14.7.2008

8.9.2008

 

 

Approvazione

8.9.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir

PROCEDURA

Titolo

Applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

Riferimenti

COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.3.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

10.4.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

LIBE

10.4.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Inés Ayala Sender

18.4.2008

 

 

Esame in commissione

24.6.2008

15.7.2008

8.9.2008

 

Approvazione

9.9.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Guy Bono, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger, Corien Wortmann-Kool

Deposito

3.10.2008