RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale
8.10.2008 - (10599/2/2008 – C6‑0327//2008 – 2002/0072(COD)) - ***II
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Harlem Désir
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale
(10599/2/2008 – C6‑0327//2008 – 2002/0072(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (10599/2/2008 – C6‑0327//2008)
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)0701),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002)0701),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0373/2008),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU C 25 E del 20.1.2004, pag. 368.
MOTIVAZIONE
I. Introduzione
Il 20 marzo 2002 la Commissione europea ha adottato, nel quadro della strategia di Lisbona, una proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei finalizzata a fornire un livello minimo di protezione ai lavoratori temporanei e ad aiutare il settore del lavoro temporaneo a sviluppare opzioni appropriate e mirate per i datori di lavoro e per i lavoratori.
La proposta di direttiva definisce, anche a livello salariale, il principio di non discriminazione tra i lavoratori delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo e i lavoratori comparabili delle imprese utilizzatrici, a condizione che il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro superi le sei settimane. In caso di accordi collettivi è però prevista un’eccezione al suddetto principio.
La proposta di direttiva fa seguito al fallimento dei negoziati, durati un anno (dal 2000 al 2001), tra le parti sociali.
Il Parlamento europeo, deliberando conformemente all’articolo 251 del trattato, si è pronunciato in prima lettura il 21 novembre 2002. Sono stati apportati numerosi emendamenti alla proposta della Commissione al fine di garantire la massima protezione ai lavoratori temporanei e di limitare e definire le possibilità di deroga al principio di non discriminazione.
Il 28 novembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta modificata, tenendo conto del parere del Parlamento europeo. Questa proposta di direttiva modificata è stata bloccata per sei anni in sede di Consiglio dei ministri, ma il Consiglio ha poi raggiunto un accordo politico su una posizione comune nel corso della sessione del 9 e 10 giugno 2008 e, conformemente all’articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, ha adottato formalmente una posizione comune il 15 settembre 2008.
II. Contributo della prima lettura
Il relatore intende sottolineare l’importanza del lavoro svolto nel corso della prima lettura, nel 2002, dalla relatrice Ieke van den Burg. Le modifiche apportate alla proposta della Commissione sono state dettate da tre grandi obiettivi del principio della parità di trattamento tra i lavoratori, vale a dire:
- la parità di trattamento per i lavoratori temporanei rispetto ad altri lavoratori per quanto riguarda sicurezza e statuto professionale;
- il rispetto delle norme sociali consolidate nelle imprese utilizzatrici, mediante la parità di trattamento a livello di retribuzione e condizioni di lavoro tra i lavoratori temporanei e lavoratori comparabili nelle imprese utilizzatrici;
- il riconoscimento del settore interinale come attività professionale legittima, sopprimendo restrizioni e autorizzazioni/divieti non necessari.
Il Parlamento ha pertanto adottato emendamenti intesi a stabilire chiaramente che tutti i lavoratori delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo hanno diritto a una protezione totale a decorrere dal loro primo giorno di lavoro e che tale protezione include il diritto a beneficiare del diritto al lavoro, di una parità salariale con gli altri lavoratori e di una protezione sociale.
Il Parlamento ha altresì adottato emendamenti intesi a respingere le esenzioni alla clausola di non discriminazione fatte salve alcune eccezioni (in caso, ad esempio, di contratto a durata indeterminata con un’impresa di lavoro temporaneo o in presenza di convenzioni collettive che garantiscono una protezione adeguata).
III. Analisi della posizione comune
La posizione comune contempla la necessità di definire un quadro appropriato per l’utilizzo del lavoro temporaneo al fine di contribuire alla creazione di occupazione e allo sviluppo di forme flessibili di lavoro, garantendo al tempo stesso la protezione dei lavoratori.
Tale posizione comune ha recepito la maggior parte degli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento, tra cui quelli che garantiscono parità di trattamento, anche in ambito salariale, tra i lavoratori all’interno dell’impresa utilizzatrice.
Il Consiglio ha dunque stabilito che la parità di trattamento fin dal primo giorno di lavoro deve essere la regola generale e che eventuali deroghe a tale principio devono essere decise dalle parti sociali attraverso negoziati collettivi o attraverso accordi siglati con le parti sociali a livello nazionale (articolo 5).
La posizione comune ha altresì recepito gli emendamenti del Parlamento relativi alla definizione delle condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori temporanei, in particolare attraverso l’inserimento della remunerazione (articolo 3).
Infine, la posizione comune del Consiglio ha recepito gli emendamenti inerenti all’accesso all’occupazione, ai servizi collettivi e alla formazione professionale (articolo 6), nonché alla rappresentanza dei lavoratori temporanei (articolo 7).
Il relatore sottolinea inoltre che, anche se tra le condizioni di base di lavoro e d'occupazione non figurano la salute, la sicurezza e l’igiene al lavoro, come richiesto dal Parlamento europeo, questi ultimi sono comunque già garantiti dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
IV. Raccomandazioni per la seconda lettura
Attualmente si rilevano grandi disparità tra le legislazioni nazionali in materia di lavoro temporaneo. Inoltre esistono a volte ineguaglianze significative in termini di remunerazione e condizioni lavorative più difficili per i lavoratori temporanei, i quali sono maggiormente esposti a rischi fisici in quanto sottoposti a ritmi lavorativi spesso più intensi rispetto agli altri lavoratori.
In Germania, nei Paesi Bassi e in Spagna il settore è essenzialmente regolamentato dalla legislazione generale e manca una regolamentazione specifica.
Nel Regno Unito e in Irlanda il quadro legislativo normativo è molto flessibile.
In Belgio, in Francia e in Italia esiste une regolamentazione specifica del lavoro temporaneo che copre la relazione che intercorre tra l'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice e il lavoratore nonché lo statuto del lavoratore.
Tuttavia, il lavoro temporaneo è in evoluzione in tutti i paesi dell’Unione europea, anche se la percentuale dei lavoratori interessati varia in modo significativo da un paese all’altro. L’adozione di una legislazione che tuteli i lavoratori temporanei e definisca meglio il quadro in cui operano le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo è oggi pertanto ancora più giustificata e necessaria di quanto lo fosse sei anni fa.
Per l’analisi della relazione in seconda lettura il relatore ha incontrato i rappresentanti di tutte le parti interessate e, in particolare, della Confederazione europea dei sindacati e dei membri di Eurociett e di Uni-Europa, che rappresentano le imprese di fornitura di lavoro temporaneo su scala europea.
La Confederazione europea dei sindacati ha espresso al relatore valutazioni positive sulla posizione comune del Consiglio. A suo avviso, tale accordo è decisivo soprattutto in ragione del rispetto e del rafforzamento del principio della parità di trattamento, nonché del principio in base al quale eventuali deroghe saranno concesse soltanto in presenza di accordi collettivi. La Confederazione ha espresso il proprio parere in un comunicato stampa del 10 giugno 2008.
Anche Eurociett e Uni-Europa hanno manifestato al relatore il loro sostegno nei confronti della posizione comune del Consiglio in un comunicato stampa del 10 giugno 2008.
Ne deriva che è assolutamente necessario adottare una legislazione comunitaria finalizzata a proteggere i lavoratori temporanei in Europa. Secondo il relatore, il Parlamento europeo, che si è pronunciato da ormai sei anni a favore della presente direttiva e le cui proposte di miglioramento della proposta iniziale vengono prese in considerazione dal Consiglio, può ottenere, con l’approvazione in seconda lettura senza emendamenti, l’adozione immediata di questa legislazione a tutela dei lavoratori.
Il relatore raccomanda pertanto la rapida adozione della relazione senza emendamenti affinché la presente proposta di direttiva diventi legge.
PROCEDURA
Titolo |
Lavoro temporaneo: quadro per la tutela dei lavoratori, rapporti con l’impresa di lavoro |
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Riferimenti |
10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
21.11.2002 T5-0562/2002 |
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Proposta della Commissione |
COM(2002)0149 - C5-0140/2002 |
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Proposta modificata della Commissione |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
22.9.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
EMPL 22.9.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Harlem Désir 24.6.2008 |
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Esame in commissione |
6.10.2008 |
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Approvazione |
7.10.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 1 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Richard Howitt, Jamila Madeira |
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Deposito |
8.10.2008 |
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