RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

10.10.2008 - (COM(2008)0444 – C6‑0298/2008 – 2008/0138(CNS)) - *

Commissione per la pesca
Relatore: Pedro Guerreiro

Procedura : 2008/0138(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0388/2008
Testi presentati :
A6-0388/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

(COM(2008)0444 – C6‑0298/2008 – 2008/0138(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0444),

–   visti gli articoli 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0298/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6‑0388/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) D'altro canto, è nota l'esistenza di flotte in regioni ultraperiferiche costituite da pescherecci perlopiù obsoleti – che in alcune di queste regioni hanno addirittura oltre 30 anni – per cui risulta indispensabile garantire il sostegno comunitario al rinnovo e all'ammodernamento di tali flotte, soprattutto della flotta artigianale, al fine di migliorare le condizioni di conservazione del pesce nonché le condizioni di lavoro e sicurezza dei loro addetti.

Or. pt

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È quindi opportuno prorogare di un ulteriore anno il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.

(4) È quindi opportuno prorogare al 2011 il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento mira ad introdurre un termine più realistico e conforme al quadro finanziario attuale onde poter raggiungere i risultati perseguiti nella proposta della Commissione. Tenendo conto della limitata capacità dei cantieri navali, la proroga al 31 dicembre 2009 inizialmente proposta, risulta insufficiente. Una proroga di due anni (31 dicembre 2008 – 31 dicembre 2011) sarebbe più appropriata.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

ARTICOLO -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 639/2004

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -1

 

Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 639/2004 è revocato.

Or. pt

Motivazione

A fronte dei condizionamenti e degli svantaggi strutturali permanenti cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, riconosciuti dall'articolo 299 del trattato e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo su un partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche, del 28 settembre 2005, si ritiene che le misure specifiche del presente regolamento dovranno tener conto delle esigenze specifiche del settore della pesca in tali regioni.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

ARTICOLO -1 BIS (nuovo)

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -1 bis

 

L'articolo 2, punto 2, del regolamento n. 639/2004 è modificato nel modo seguente:

 

"2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere concessi aiuti pubblici all'ammodernamento della flotta riguardanti la capacità in termini di stazza e/o di potenza, entro i livelli specifici di riferimento previsti dall'articolo 1."

Or. pt

Motivazione

Le deroghe dovranno rispettare i limiti specifici di riferimento per le capacità di pesca definiti in questo stesso regolamento.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

ARTICOLO -1 TER (nuovo)

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -1 ter

 

L'articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 639/2004 è revocato.

Or. pt

Motivazione

A fronte dei condizionamenti e degli svantaggi strutturali permanenti cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, riconosciuti dall'articolo 299 del trattato e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo su un partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche, del 28 settembre 2005, si ritiene che le misure specifiche del presente regolamento dovranno tener conto delle esigenze specifiche del settore della pesca in tali regioni.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

ARTICOLO -1 QUATER (nuovo)

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 2 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -1 quater

 

L'articolo 2, punto 4, del regolamento n. 639/2004 è modificato nel modo seguente:

 

"4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere accordati aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci fino al 31 dicembre 2009."

 

Or. pt

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

ARTICOLO 1

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 2 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2009.

All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2011.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento mira ad introdurre un termine più realistico e conforme al quadro finanziario attuale onde poter raggiungere i risultati perseguiti nella proposta della Commissione. Tenendo conto della limitata capacità dei cantieri navali, la proroga al 31 dicembre 2009 inizialmente proposta, risulta insufficiente. Una proroga di due anni (31 dicembre 2008 – 31 dicembre 2011) sarebbe più appropriata.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

 

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato nel modo seguente:

 

 

"La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro la scadenza delle deroghe previste da tale regolamento. Per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 2, la Commissione propone, se del caso, i necessari adeguamenti, in linea con l'evoluzione delle esigenze socioeconomiche delle regioni interessate e dello stato delle loro risorse ittiche."

 

Or. pt

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Il regolamento (CE) n. 639/2004, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (RUP), stabilisce deroghe dal regime di entrata/uscita previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, e al divieto di utilizzare risorse pubbliche per l'ammodernamento o il rinnovo della flotta sancito dal regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Il termine fissato per tali deroghe è stato prorogato di un anno[1] a seguito dell'accordo politico sul Fondo europeo per la pesca (FEP) raggiunto dal Consiglio il 19 giugno 2006. Tuttavia, a causa del ritardo nell'adozione dello strumento giuridico della Commissione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere aiuti di Stato[2], nonché della capacità limitata dei cantieri navali, risulta impossibile rispettare il termine del 31 dicembre 2008 per l'entrata nella flotta dei pescherecci che beneficiano di aiuti di Stato per il rinnovo, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 639/2004.

La proposta della Commissione ha come obiettivo la proroga di questo termine di un altro anno.

Posizione del relatore

Come sottolineato nel regolamento (CE) n. 639/2004, "È giustificato tenere conto della situazione particolare, a livello strutturale, sociale ed economico, delle regioni ultraperiferiche della Comunità ("regioni ultraperiferiche") per quanto riguarda la gestione delle flotte pescherecce, data l'importanza relativa del settore della pesca in tali regioni. A tal fine è opportuno adeguare le disposizioni sulla gestione dei piani di entrata/uscita e sul ritiro obbligatorio di capacità, come previsto dal regolamento (CE) n. 2371/2002, alle esigenze delle regioni in questione, come pure le condizioni di accesso agli aiuti pubblici per l'ammodernamento e il rinnovo delle flotte pescherecce."

In tal modo, di fronte ai condizionamenti e agli svantaggi strutturali permanenti cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, riconosciuti dall'articolo 299 del trattato, e tenendo conto di precedenti posizioni del Parlamento europeo – come la sua risoluzione su un partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche, del 28 settembre 2005, in cui "ribadisce la necessità di un futuro sostegno per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta di pesca, nell'interesse della redditività e della competitività del settore" – il relatore non solo concorda con la proposta della Commissione, ma ritiene che le misure specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 639/2004 non dovranno essere soggette a limiti temporali.

Rispettando i limiti specifici di riferimento per le capacità di pesca definiti in questo stesso regolamento, si ritiene quindi che il sostegno al rinnovo e all'ammodernamento delle flotte pescherecce delle RUP debba essere mantenuto, soprattutto in relazione alla flotta artigianale, visto che le flotte di queste regioni sono costituite perlopiù da pescherecci obsoleti che in alcune RUP superano addirittura i 30 anni.

La continuità del sostegno al rinnovo e all'ammodernamento della flotta viene quindi considerata condizione indispensabile per migliorare le condizioni di conservazione del pesce e le condizioni di lavoro e sicurezza degli addetti alla pesca di queste regioni.

Nel parere approvato il 3 aprile 2008 sulle "Strategie per le regioni ultraperiferiche: Realizzazioni e prospettive", la commissione per la pesca ha ritenuto "necessario adottare nuove e più efficaci misure, indipendenti dai criteri di limitazione temporale o da evoluzioni della ricchezza imputabile a circostanze congiunturali o artificiali e che promuovono la capacità delle RUP di far fronte ai condizionamenti e agli svantaggi strutturali permanenti a cui sono soggette, in particolare nel settore della pesca." Ha ritenuto inoltre che "nonostante i progressi riscontrati", continuano ad essere necessari nuovi strumenti "per rinnovare e modernizzare le flotte delle regioni ultraperiferiche (RUP)" e che "la fine degli aiuti comunitari destinati al rinnovo delle flotte renderà difficile il superamento del loro ritardo nei confronti della struttura delle flotte del continente europeo."

Il relatore propone quindi che detto regolamento sia modificato di conseguenza.

  • [1]  Regolamento (CE) n. 1646/2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 1).
  • [2]  Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10).

PROCEDURA

Titolo

Gestione delle flotte da pesca registrate nelle regioni ultraperiferiche

Riferimenti

COM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS)

Consultazione del PE

1.9.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

4.9.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

REGI

4.9.2008

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

REGI

10.9.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Pedro Guerreiro

15.7.2008

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Struan Stevenson, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Constantin Dumitriu, María Isabel Salinas García, Thomas Wise

Deposito

10.10.2008