RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

13.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6‑0242/2008 – 2008/0105(CNS)) - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos

Procedura : 2008/0105(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0390/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(COM(2008)0306 – C6‑0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0242/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6‑0390/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità.

(1) In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e l'abbandono del sistema delle quote lattiere.

Motivazione

Va aggiunta una quinta "priorità abbandono delle quote lattiere". Per accompagnare l'abbandono delle quote lattiere sono opportune soprattutto misure di incremento della competitività (in particolare di incentivazione degli investimenti agricoli), di promozione dei redditi alternativi (diversificazione) e di salvaguardia dell'agricoltura anche nei siti svantaggiati (ad esempio indennità compensative o premi al pascolo).

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È importante che queste priorità si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

(5) Ove gli attuali programmi di sviluppo rurale degli Stati membri non includano misure sufficienti e pertinenti come quelle di cui nell'allegato II, è importante che queste priorità si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Motivazione

Si dovrebbe riconoscere che i programmi di sviluppo rurale applicati in alcuni Stati membri tengono già parzialmente o sufficientemente conto delle sfide crescenti individuate dalla Commissione. Tali Stati membri non dovrebbero pertanto essere costretti a modificare i loro programmi di sviluppo rurale. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sugli impegni già contratti dagli agricoltori e dai fornitori di servizi nell'ambito dei regimi esistenti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il sondaggio Eurobarometro 2007 intitolato "Atteggiamenti dei cittadini dell'UE nei confronti del benessere degli animali" mostra che un'ampia maggioranza dei cittadini dell'Unione (72%) ritiene che gli allevatori debbano essere remunerati per i maggiori costi che possono derivare loro dall'applicazione di standard più elevati di benessere degli animali. Inoltre, il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali che è stato allegato al trattato che istituisce la Comunità europea dal trattato di Amsterdam stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche agricole comunitarie, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Data l'importanza delle summenzionate priorità comunitarie, è opportuno fare obbligo agli Stati membri d'includere nei programmi di sviluppo rurale operazioni legate a queste nuove sfide.

(6) Data l'importanza delle summenzionate priorità comunitarie, è opportuno che gli Stati membri includano nei programmi di sviluppo rurale una parte maggiore delle operazioni legate a queste nuove sfide, ma solo qualora gli Stati membri stessi non abbiano finora attribuito un'importanza sufficiente a tali priorità comunitarie.

Motivazione

Occorre garantire flessibilità agli Stati membri che hanno già investito una quota corrispondente nelle priorità comunitarie.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con decisione 2006/144/CE del Consiglio, possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Occorre pertanto stabilire l'obbligo generale a carico degli Stati membri di rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da rendere possibile la modificazione dei programmi.

(7) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con decisione 2006/144/CE del Consiglio, possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Occorre pertanto sollecitare gli Stati membri che non abbiano già adottato misure pertinenti a rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da rendere possibile la modificazione dei programmi.

Motivazione

Si dovrebbe riconoscere che i programmi di sviluppo rurale applicati in alcuni Stati membri tengono già parzialmente o sufficientemente conto delle sfide crescenti individuate dalla Commissione. Tali Stati membri non dovrebbero pertanto essere costretti a modificare i loro programmi di sviluppo rurale. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sugli impegni già contratti dagli agricoltori e dai fornitori di servizi nell'ambito dei regimi esistenti.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale devono essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto della disciplina sullo sviluppo rurale.

(9) È opportuno che le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale siano, ove necessario, adeguate ai nuovi obblighi. È inoltre opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto della disciplina sullo sviluppo rurale. Tale elenco potrà in un secondo momento essere ampliato in base alle necessità dei singoli Stati membri.

Motivazione

Occorre garantire flessibilità agli Stati membri che hanno già investito una quota corrispondente nelle priorità comunitarie.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 bis) È altresì opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1698/2005 in riferimento alle indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali. L'attuale disciplina, basata sul regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)1, di cui è prevista l'applicazione nel nuovo periodo di programmazione fino al 2009, dovrà essere prorogata fino al termine dell'attuale periodo di programmazione.

 

_______________________________

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.

(10) Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare aiuti per tali operazioni, senza cofinanziamento nazionale supplementare. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare la stessa opzione per il trasferimento di innovazioni risultanti dalla ricerca applicata.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori], i proventi della modulazione complementare devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori], i proventi della modulazione complementare, ove non già previsti dagli Stati membri che applicano la modulazione volontaria a norma del regolamento (CE) n. 378/20071, devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno delle operazioni sia esistenti sia nuove relative alle nuove sfide, conformemente alle decisioni di ciascuno Stato membro. Occorre tuttavia fare in modo di non scoraggiare la produzione agricola nei casi in cui il suo contributo allo sviluppo rurale sia di importanza vitale.

 

_________________

1 Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto del caso speciale di quegli Stati membri che già applicano tassi più elevati di modulazione volontaria nazionale.

Oltre alle nuove sfide, occorre fare in modo che si disponga di fondi sufficienti per la messa in atto delle misure già in vigore e degli interventi autorizzati.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) È opportuno che tali operazioni siano coerenti con le operazioni finanziate dagli altri fondi comunitari, in particolare dai Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione).

Motivazione

Un approccio coordinato con altre politiche europee analoghe, quale la politica di coesione, contribuirebbe a coordinare gli interventi, ad evitare i doppioni e ad aumentare i finanziamenti disponibili.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante di detti fondi, si deve fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

(12) In considerazione dell'uso complementare e specifico di detti fondi, non deve essere alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale; pertanto, anche nell'impiego dei fondi ai fini delle nuove priorità dovrà essere rispettato l'equilibrio tra gli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Proposta della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Al fine di garantire ai programmi di sviluppo regionale risorse finanziarie adeguate, occorre introdurre una maggiore flessibilità per permettere, all'interno del medesimo Stato membro, anche l'uso delle risorse ancora non spese a titolo dei Fondi strutturali (sottorubrica 1b) a tale scopo.

Motivazione

La possibilità di riutilizzare le risorse ancora non spese a titolo dei Fondi strutturali (secondo la regola N+2, N+3 - sottorubrica 1b) al fine di sostenere altri programmi comunitari relativi alla politica di coesione e allo sviluppo rurale deve essere necessariamente prevista. Le limitate risorse disponibili per le operazioni strutturali in loco rende necessaria la creazione di un nuovo sistema al riguardo. Dovrebbe anche essere introdotta una maggiore flessibilità, affinché dette risorse possano essere altresì utilizzate ai fini dello sviluppo rurale (attualmente finanziato nel quadro della rubrica 2).

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 12 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.

1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro, in consultazione con le autorità regionali e locali, è invitato a rivedere il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.

Motivazione

In generale, le autorità regionali e locali sono responsabili dell'esecuzione delle misure PAC. Dette misure dovrebbero essere applicate all'interno di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione tenendo conto della diversità regionale. A tal fine, dovrebbero essere consultate le autorità regionali.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, dei tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri includono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze e qualora operazioni siffatte non siano già previste, dei tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

Motivazione

La formulazione riflette il fatto che, in alcuni casi, gli Stati membri possono non aver bisogno di modificare i loro programmi di sviluppo regionale per affrontare in modo adeguato le nuove sfide, con riserva della revisione degli orientamenti strategici della Comunità.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) biodiversità.

d) conservazione e sfruttamento sostenibile della biodiversità.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono scegliere in base all'elenco indicativo dei tipi di operazioni riportato nell'allegato II del presente regolamento e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, purché queste siano attinenti alle priorità menzionate al primo comma e siano finalizzate al conseguimento degli effetti potenziali di cui all'allegato II.

Gli Stati membri, in consultazione con le autorità regionali e locali, possono scegliere in base all'elenco indicativo dei tipi di operazioni riportato nell'allegato II del presente regolamento e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, anche nel settore della pesca in acque interne, purché queste siano attinenti alle priorità menzionate al primo comma e siano finalizzate al conseguimento degli effetti potenziali di cui all'allegato II.

Motivazione

Le misure agro-ambientali nel settore della pesca interna erano sostenute in precedenza nel quadro dello sviluppo rurale. Esse rientrano attualmente nelle competenze del Fondo europeo per la pesca, cosa che pone le regioni interessate dinanzi a notevoli problemi e che contraddice l'obiettivo di uno sviluppo rurale integrato. Tale decisione arbitraria della Commissione, non giustificata dal testo giuridico, va annullata.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono alla realizzazione di sinergie con operazioni analoghe finanziate dagli altri fondi comunitari, in particolare i Fondi strutturali, e, se del caso, sviluppano approcci integrati in relazione a strategie, misure e finanziamenti.

Motivazione

Un approccio coordinato con altre politiche europee analoghe, quale la politica di coesione, contribuirebbe a coordinare gli interventi, ad evitare i doppioni e ad aumentare i finanziamenti disponibili.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) È aggiunto il seguente articolo 16 ter:

 

"Articolo 16 ter

 

Innovazione e trasferimento di know-how dalla ricerca applicata

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, dei tipi di operazioni che mirano al trasferimento di innovazione dalla ricerca applicata all'economia rurale.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali."

Motivazione

È importante garantire l'innovazione in ambito rurale, soprattutto per il tramite della ricerca applicata. Il trasferimento di know-how dalla ricerca al settore agricolo e l'economia rurale deve essere stimolato con un aumento degli importi massimi dell'allegato I.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) L'articolo 30 è sostituto dal testo seguente:

 

"Articolo 30

 

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

 

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v) può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico, l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la gestione idrica."

Motivazione

Secondo la risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla messa a punto di una politica europea in materia di banda larga, lo sviluppo della competitività delle zone rurali è subordinato a nuovi usi innovativi delle tecnologie in materia di informazione e comunicazione (TIC). Occorre quindi includere tali tecnologie nell'articolo 30 del regolamento.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 36 – lettera a – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) All'articolo 36, lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, nonché delle superfici utilizzate per la pesca in acque interne, in particolare:"

Motivazione

Le misure agro-ambientali nel settore della pesca interna erano sostenute in precedenza nel quadro dello sviluppo rurale. Esse rientrano attualmente nelle competenze del Fondo europeo per la pesca, cosa che pone le regioni interessate dinanzi a notevoli problemi e che contraddice l'obiettivo di uno sviluppo rurale integrato. Tale decisione arbitraria della Commissione, non giustificata dal testo giuridico, va annullata.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, approvate dopo il 1° gennaio 2010.

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni, sia già in essere sia nuove, relative alle nuove priorità, conformemente alla decisione presa dal singolo Stato membro.

Motivazione

Oltre alle priorità recentemente fissate occorre provvedere a che siano disponibili sufficienti risorse finanziarie per l'attuazione delle vigenti misure e degli interventi approvati.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 70 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) All'articolo 70 è aggiunto il seguente paragrafo 4 ter:

 

"4 ter. In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, un importo equivalente alle risorse ricavate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] può essere impiegato senza cofinanziamento nazionale supplementare."

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 93

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 93

 

Abrogazione

 

[...] Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 13, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 17 a 20, dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 55, paragrafo 4, e della parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

 

[...]

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

Il regolamento abrogato rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007.

 

[...]"

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) la prima riga è sostituita dal seguente testo:

 

22(2) Sostegno all'insediamento (*) 75 000

 

_______________

(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 50 000 euro oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 50 000 euro. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 75 000 euro.

Motivazione

Date le difficoltà che i giovani agricoltori incontrano nell'insediarsi, è necessario aumentare l'importo massimo del sostegno.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – Priorità: energie rinnovabili – riga 4 bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato II

Emendamento

Produzione e utilizzo di energia solare, eolica e geotermica e della cogenerazione di calore

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Artic

olo 53: diversificazione in attività non agricole

Artic

olo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Artic

olo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Sostituzione dei combustibili fossili

Motivazione

Le energie rinnovabili "non agricole" contribuiscono alla sostituzione dei combustibili fossili.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – Priorità: gestione delle risorse idriche – riga 1 bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato II

Emendamento

Gestione dei rischi di inondazione

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Artic

olo 41: investimenti non produttivi

Migliore capacità di gestione delle acque in caso di inondazioni

Motivazione

La gestione delle acque deve includere misure preventive, anche a livello della gestione quantitativa.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – Nuova priorità

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato II

Priorità: abbandono del sistema delle quote lattiere

Tipi di operazioni

Misure

Effetti potenziali

Ammodernamento e produzione orientata al mercato

Programma pluriennale per l'abbandono del sistema delle quote lattiere

Aumento della competitività

Motivazione

Va aggiunta una quinta "priorità abbandono delle quote lattiere". Per accompagnare l'abbandono delle quote lattiere sono opportune soprattutto misure di incremento della competitività (in particolare di incentivazione degli investimenti agricoli), di promozione dei redditi alternativi (diversificazione) e di salvaguardia dell'agricoltura anche nei siti svantaggiati (ad esempio indennità compensative o premi al pascolo).

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (11.9.2008)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2008)0306 – C6‑0242/2008 – 2008/0105(CNS))

Relatore per parere: Markus Pieper

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie la proposta e sostiene che lo stato di salute della PAC deve consentire di ridurre la burocrazia, semplificare le procedure e migliorare il coordinamento degli strumenti.

Pertanto, il relatore ritiene opportuno adottare un approccio coordinato in merito al finanziamento dello sviluppo rurale e di altre politiche pertinenti dell'UE quale la politica di coesione. Ciò contribuirebbe a coordinare gli interventi, a evitare sovrapposizioni e ad aumentare le risorse finanziarie disponibili.

Considerando che i finanziamenti per lo sviluppo rurale sono già soggetti a pressioni finanziarie, è opportuno garantire che le misure esistenti e gli interventi approvati dispongano delle risorse finanziare sufficienti alla loro attuazione. Di conseguenza, gli Stati membri devono avere l'opportunità di elaborare programmi di sviluppo rurale in base alle loro esigenze specifiche.

Alla luce della disponibilità limitata delle risorse per lo sviluppo rurale in genere, il relatore ritiene opportuno esaminare la possibilità di collegare tra loro le risorse finanziarie per lo sviluppo strutturale e rurale. Pertanto, la facoltà di riutilizzare le risorse non ancora spese dei Fondi strutturali (secondo la regola N+2, N+3) dovrebbe rappresentare una misura rilevante a sostegno non solo della politica di coesione, ma anche dei programmi di sviluppo rurale (anche se attualmente finanziati nell'ambito della rubrica 2). A tal fine è opportuno prevedere una maggiore flessibilità.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

Proposta della Commissione

Emendamento

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori], i proventi della modulazione complementare devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori], i proventi della modulazione complementare devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno delle operazioni sia esistenti sia nuove relative alle nuove sfide, conformemente alle decisioni di ciascuno Stato membro. Occorre tuttavia prestare attenzione a non scoraggiare la produzione agricola nei casi in cui il suo contributo allo sviluppo rurale sia d'importanza vitale.

Motivazione

Oltre alle sfide recentemente identificate, occorre garantire che le misure già esistenti e gli interventi approvati dispongano di risorse finanziarie sufficienti ai fini della loro attuazione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Proposta della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Tali operazioni dovrebbero essere coerenti con le operazioni finanziate dagli altri fondi comunitari, in particolare dai Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione).

Motivazione

Un approccio coordinato con le altre politiche comunitarie pertinenti, come la politica di coesione, faciliterebbe il coordinamento degli interventi, eviterebbe le sovrapposizioni e aumenterebbe le risorse finanziarie disponibili.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Proposta della Commissione

Emendamento

 

 

(12 bis) Al fine di garantire ai programmi di sviluppo rurale risorse finanziarie adeguate, occorre introdurre una maggiore flessibilità per permettere, all'interno del medesimo Stato membro, anche l'uso delle risorse ancora non spese a titolo dei Fondi strutturali (sottorubrica 1b) a tale scopo.

Motivazione

La possibilità di riutilizzare le risorse ancora non spese a titolo dei Fondi strutturali (secondo la regola N+2, N+3 - sottorubrica 1b) al fine di sostenere altri programmi comunitari relativi alla politica di coesione e allo sviluppo rurale deve essere necessariamente prevista. Le limitate risorse disponibili per le operazioni strutturali in loco rende necessaria la creazione di un nuovo sistema al riguardo. Dovrebbe anche essere introdotta una maggiore flessibilità, affinché dette risorse possano essere altresì utilizzate ai fini dello sviluppo rurale (attualmente finanziato nel quadro della rubrica 2).

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis - paragrafo 1 - comma 2 bis (nuovo)

 

Proposta della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri garantiscono la sinergia con operazioni analoghe finanziate da altri fondi comunitari, in particolare i Fondi strutturali, e, se del caso, sviluppano approcci integrati in relazione a strategie, misure e finanziamenti.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 60

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

 

Se una misura di cui alla presente sezione riguarda operazioni che possono beneficiare anche dal sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, tra cui i Fondi strutturali e lo strumento comunitario di sostegno alla pesca, gli Stati membri fissano nei loro programmi i controlli amministrativi per le operazioni sostenute dal FEASR e per quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari.

Motivazione

L'istituzione di criteri "arbitrari" di limitazione fa sì che, in pratica, a determinati operatori dei settori degli ortofrutticoli, del vino, dell'olio d'oliva, della carne ovina e bovina, dell'apicoltura e dello zucchero venga impedita la possibilità di accesso a uno dei due strumenti OCM o PDR. È preferibile evitare il "doppio finanziamento" mediante controlli amministrativi piuttosto che tramite restrizioni a priori e arbitrarie come il sistema dei massimali.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 7

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 - paragrafo 5 bis

 

Proposta della Commissione

Emendamento

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, approvate dopo il 1° gennaio 2010.

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni, sia già in essere sia nuove, relative alle nuove priorità, conformemente alla decisione presa dal singolo Stato membro.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Riferimenti

COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS)

Commissione competente per il merito

AGRI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

19.6.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Markus Pieper

16.7.2008

 

 

Esame in commissione

17.7.2008

 

 

 

Approvazione

9.9.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Grazia Pagano, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eleonora Lo Curto, Zita Pleštinská, Iuliu Winkler

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Riferimenti

COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS)

Consultazione del PE

16.6.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

19.6.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

19.6.2008

REGI

19.6.2008

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Esame in commissione

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Markus Pieper, Vladimír Železný

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Armando França

Deposito

13.10.2008