RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società

31.10.2008 - (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatrice: Piia-Noora Kauppi

Procedura : 2008/0083(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0400/2008
Testi presentati :
A6-0400/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società

(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0194),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0171/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0400/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nella maggior parte dei casi gli obblighi di pubblicazione comportano costi supplementari per le società senza fornire un effettivo valore aggiunto dato che le informazioni dei suddetti registri sono disponibili on-line. Le iniziative intese a facilitare l'accesso a tali registri in tutta la Comunità riducono ulteriormente la necessità di pubblicare le informazioni in questione in un bollettino nazionale o in altri mezzi stampa.

(5) Nella maggior parte dei casi gli obblighi di pubblicazione comportano costi supplementari per le società senza fornire un effettivo valore aggiunto dato che le informazioni dei suddetti registri sono disponibili on-line. Le iniziative,come il futuro portale europeo E-Giustizia, intese a facilitare l'accesso a tali registri in tutta la Comunità riducono ulteriormente la necessità di pubblicare le informazioni in questione in un bollettino nazionale o in altri mezzi stampa.

Motivazione

Una serie di Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno iniziato ad allestire un portale europeo E-Giustizia, per consentire lo scambio di informazioni, il collegamento dei registri nazionali e l'accesso on-line alle procedure europee, come le ingiunzioni di pagamento. Il portale sarebbe la piattaforma giusta per disporre di dati elettronici concernenti le imprese.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per consentire una pubblicazione efficiente in termini di costi, che offra agli utenti un agevole accesso alle informazioni, gli Stati membri devono rendere obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica centrale. Essi, inoltre, devono far sì che questa pubblicazione e qualsiasi eventuale obbligo aggiuntivo di pubblicazione da loro imposto alle società in questo contesto non comportino costi specifici oltre a quelli che possono essere imposti per l'iscrizione dei dati nel registro.

(6) Per consentire una pubblicazione efficiente in termini di costi, che offra agli utenti un agevole accesso alle informazioni, gli Stati membri devono rendere obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica centrale. Tale piattaforma deve contenere tutte le informazioni di cui è imposta la pubblicità oppure consentire l'accesso a tali informazioni dal fascicolo elettronico della società nei registri degli Stati membri. Gli Stati membri, inoltre, devonofar sì che gli eventuali costi imposti alle società per la pubblicazione siano inclusi in un costo unico, insieme a quelli eventualmente imposti per l'iscrizione dei dati nel registro. Gli eventuali obblighi di pubblicazione esistenti negli Stati membri non devono comportare costi specifici aggiuntivi. Ciò deve comunque lasciare impregiudicata la libertà degli Stati membri di trasferire alle società i costi legati all'istituzione e al funzionamento della piattaforma, inclusa la formattazione dei documenti, tramite l'inclusione di tali costi nei costi di registrazione, oppure richiedendo un contributo periodico obbligatorio alle società.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono mantenere tutte le altre forme esistenti di pubblicazioni, purché siano chiaramente definite e basate su condizioni obiettive, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione della disponibilità di accesso a Internet e delle pratiche nazionali. Gli Stati membri devono sostenere i costi legati a questi obblighi di pubblicazione supplementare includendoli in un costo unico.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Coerentemente con l'utilizzo di una piattaforma elettronica centrale, deve essere modificatala seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa1.

 

1 GU L 26 del 31.11.1977, pag. 1.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le direttive 68/151/CEE e89/666/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza,

(13) Le direttive 68/151/CEE,77/91/CEE e89/666/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza,

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1

Direttiva 68/51/CEE

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 è assicurata dalla pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale che consenta l'accesso alle informazioni in ordine cronologico.

4. La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 è assicurata dalla pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale che consenta l'accesso alle informazioni in ordine cronologico.

Gli Stati membri garantiscono che l'obbligo di pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale e qualsiasi obbligo aggiuntivo di pubblicazione imposto dagli Stati membri in relazione agli atti e alle indicazioni suddetti non comportino l'imposizione di costi specifici a carico delle società.

Gli Stati membri garantiscono che la pubblicazione su unapiattaforma elettronica centrale o qualsiasi obbligo aggiuntivo di pubblicazione imposto dagli Stati membri in relazione agli atti e alle indicazioni suddetti non comportino l'imposizione di costi specifici a carico delle società. Questa disposizione non pregiudica la possibilità che gli Stati membri ripercuotano sulle società i costi relativi alla piattaforma elettronica centrale.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 3 siano pubblicatiin una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua ufficiale del registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e che la traduzione di detti documenti sia certificata. Una traduzione si considera certificata se è stata certificata secondo una procedura riconosciuta dalle autorità amministrative o giudiziarie di qualunque altro Stato membro.

1. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),e all'articolo 3 siano divulgati in una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua ufficiale del registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e che la traduzione di detti documenti sia certificata. Qualora uno Stato membro richieda la certificazione, la traduzione deve essere certificata da una persona qualificata a tale scopo in qualunque Stato membro.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri accettano l'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), nella lingua in cui è pubblicato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

 

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis all'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), a meno che l'attestato sia stato rilasciato dal registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) nella lingua ufficiale prescritta dallo Stato membro in cui è stata aperta la succursale.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono, relativamente alla traduzione dei documenti di cui al paragrafo 1, alcun obbligo formale diverso da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri non impongono, relativamente alla traduzione dei documenti, alcun obbligo formale aggiuntivo diverso da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 bis (nuovo)

Direttiva 77/91/CEE

Articolo 29 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

Modifica della direttiva 77/91/CEE

L'articolo 29, paragrafo 3 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio è sostituito dal seguente:

 

"3. L'offerta di sottoscrizione in opzione ed il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale designato [...]. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative. In questo caso tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti".

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. Gli Stati membri possono mantenere tutte le altre forme nazionali esistenti di pubblicazione purché siano chiaramente definite e basate su condizioni obiettive, segnatamente ai fini della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione della disponibilità di accesso a Internet e delle pratiche nazionali. Gli Stati membri ricoprono i costi legati a questi obblighi di pubblicazione supplementare includendoli in un costo unico. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

MOTIVAZIONE

La relatrice sostiene la Commissione nel suo obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società. La proposta si inserisce nel quadro di un intervento di ampia portata finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi, grazie alla maggiore disponibilità e al reindirizzamento delle risorse aziendali, con conseguente rafforzamento della competitività delle economie degli Stati membri.

Ai sensi della prima direttiva sul diritto delle società (68/151/CEE), le società hanno l'obbligo di pubblicare nei bollettini nazionali talune informazioni, da inserire nei registri commerciali degli Stati membri (per esempio le informazioni relative alla costituzione della società, le ultime modifiche che riguardano tali informazioni e i conti annuali, ecc.). Nella maggior parte dei casi, la pubblicazione nel bollettino nazionale comporta costi aggiuntivi per le società e non apporta alcun valore aggiunto reale, ora che le società mettono a disposizione tali informazioni online. La proposta della Commissione ha pertanto l'obiettivo di sopprimere gli eventuali requisiti di pubblicazione aggiuntivi previsti dalla legge nazionale che impongano costi aggiuntivi alle società.

Tra le opzioni disponibili (dalla una alla quattro) che la Commissione ha preso in considerazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei requisiti di pubblicazione, la proposta numero quattro sembra trovare il contemperamento migliore tra gli interessi in questione. Gli Stati membri dovrebbero adottare una piattaforma elettronica che contenga tutte le informazioni, oppure consentire l'accesso a tali informazioni nel fascicolo elettronico delle società inserito nel registro. Sarebbe un modo agevole ed efficace sotto il profilo dei costi per fornire tutte le informazioni necessarie sulle società. Un costo unico stabilito dagli Stati membri dovrebbe coprire tutte le spese dei requisiti di pubblicazione e amministrazione. Tale costo coprirebbe, inoltre, gli eventuali requisiti nazionali di pubblicazione delle informazioni sui quotidiani locali o regionali. In altre parole, gli Stati membri sarebbero liberi di imporre obblighi di pubblicazione aggiuntivi, ma nel rispetto del divieto di imporre costi aggiuntivi.

L'opzione numero quattro è un compromesso che da un lato lascia agli Stati membri maggiore flessibilità di prevedere obblighi di pubblicazione aggiuntivi se necessario e, dall'altro, assicura che alle società non siano imposti costi specifici aggiuntivi in conseguenza di tali obblighi.

Per quanto concerne l'undicesima direttiva sul diritto delle società (89/666/CEE), la proposta affronta la questione dei requisiti di traduzione relativi ai documenti da inserire nei registri delle succursali delle società. All'atto della registrazione di una succursale, le società devono inserire determinate informazioni anche al registro della succursale. Ciò comporta spesso notevoli costi aggiuntivi per le società, dato che queste non solo devono provvedere alla traduzione di taluni documenti nella lingua degli Stati membri in cui ha sede la succursale, ma devono anche rispettare requisiti talvolta eccessivi per la certificazione e/o asseverazione delle traduzioni. L'obiettivo consiste nel ridurre al minimo i costi di traduzione e certificazione. Tra le opzioni disponibili (dalla una alla tre) che la Commissione ha preso in considerazione per raggiungere l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla traduzione, la proposta numero tre (riconoscimento reciproco delle traduzioni) sembra trovare il contemperamento migliore tra gli interessi in questione. Tale opzione presenta il beneficio per le società di consentire una certa riduzione dei costi, garantendo nel contempo l'affidabilità delle traduzioni.

La relatrice concorda pertanto con la proposta della Commissione e presenta alcuni emendamenti per chiarire l'attuazione pratica delle disposizioni relative ai costi di pubblicazione e traduzione. La relatrice propone inoltre un emendamento tecnico, finalizzato a garantire un riferimento incrociato corretto alla seconda direttiva sul diritto delle società (77/91/CEE).

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (7.10.2008)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società
(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

Relatore per parere: Margaritis Schinas

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere sostiene gli obiettivi volti a ridurre gli oneri e i costi amministrativi, a migliorare la qualità della legislazione e a aggiornare le norme esistenti in modo da rendererle più chiare. Inoltre nutre la convinzione che le nuove tecnologie dovrebbero essere utilizzate appieno al fine di limitare gli oneri e i costi amministrativi, senza tuttavia perdere di vista che il tasso di penetrazione di Internet in gran parte nei paesi dell'Unione europea è ancora inferiore al 50%. Se le informazioni sono disponibili solo su una singola piattaforma elettronica, alcuni cittadini dell'Unione europea che non possono avere accesso a Internet o preferiscono utilizzare forme più tradizionali di comunicazione, non potranno ricevere le informazioni relative alle imprese della loro regione. Pertanto, sulla base di condizioni specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter organizzare la divulgazione delle informazioni anche per altre vie.

La prima direttiva sul diritto societario e l'undicesima direttiva sul diritto societario sono state prescelte ai fini di una semplificazione accelerata.

A norma della prima direttiva sul diritto societario, le società sono tenute a pubblicare, nei bollettini nazionali, alcune informazioni che devono essere iscritte nei registri commerciali degli Stati membri. Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti la costituzione della società, delle successive modifiche di tali informazioni e dei conti annuali che devono essere pubblicati annualmente. Nella maggior parte dei casi la pubblicazione nel bollettino nazionale comporta costi supplementari per le società senza fornire un effettivo valore aggiunto ora che le informazioni dei registri sono disponibili on-line.

Relativamente all'undicesima direttiva sul diritto societario, la proposta riguarda gli obblighi di traduzione, previsti dalle normative nazionali, in ordine ai documenti da presentare per la registrazione di una succursale. All'atto della registrazione di una succursale, le società devono presentare alcune informazioni contenute nel loro fascicolo anche per il registro in cui viene iscritta la succursale. Questo obbligo spesso comporta un duplice costo per le società, in quanto esse devono non solo provvedere alla traduzione di determinati documenti nella lingua dello Stato membro in cui è situata la succursale, ma anche ottemperare a obblighi talvolta eccessivi di certificazione e/o di certificazione notarile della traduzione.

La relatrice per parere ritiene che taluni obblighi legali di comunicare le informazioni comportino inutilmente tempi lunghi e siano eccessivamente complicati se non superflui. Riducendo i requisiti inutili in materia di rendiconto, traduzione e certificazione, i costi di produzioni saranno ridotti, consentendo investimenti supplementari e innovazione, il che si traduce in un miglioramento della produttività e della competitività generale.

Il relatore per parere sostiene pertanto la proposta della Commissione. Nondimeno fa osservare che la semplificazione e la riduzione degli oneri e dei costi amministrativi non devono nuocere né alla qualità delle lingue, né al patrimonio culturale e alla diversità. In tale contesto il relatore per parere ritiene che l'approccio comunitario del multilinguismo debba essere sottolineato nel testo finale della direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per consentire una pubblicazione efficiente in termini di costi, che offra agli utenti un agevole accesso alle informazioni, gli Stati membri devono rendere obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica centrale. Essi, inoltre, devono far sì che questa pubblicazione e qualsiasi eventuale obbligo aggiuntivo di pubblicazione da loro imposto alle società in questo contesto non comportino costi specifici oltre a quelli che possono essere imposti per l'iscrizione dei dati nel registro.

(6) Per consentire una pubblicazione efficiente in termini di costi, che offra agli utenti un agevole accesso alle informazioni, gli Stati membri devono rendere obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica centrale. Dal momento che in alcuni Stati membri Internet non è disponibile ovunque, gli Stati membri possono anche prevedere la pubblicazione per altre vie. Essi, inoltre, devono far sì che questa pubblicazione e qualsiasi eventuale obbligo aggiuntivo di pubblicazione da loro imposto alle società in questo contesto non comportino costi specifici oltre a quelli che possono essere imposti per l'iscrizione dei dati nel registro, a meno che tali costi siano basati su condizioni chiaramente definite e obiettive.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare altre forme di obblighi di pubblicazione, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione dei requisiti e delle pratiche nazionali. Gli Stati membri possono coprire i costi di tali obblighi di pubblicazione tramite un canone unico.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1

Direttiva 68/151/CEE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 è assicurata dalla pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale che consenta l'accesso alle informazioni in ordine cronologico.

4. La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 è assicurata dalla pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale che consenta l'accesso alle informazioni relative alla società in ordine cronologico e tematico.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1

Direttiva 68/151/CEE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che l'obbligo di pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale e qualsiasi obbligo aggiuntivo di pubblicazione imposto dagli Stati membri in relazione agli atti e alle indicazioni suddetti non comportino l'imposizione di costi specifici a carico delle società."

Gli Stati membri garantiscono che l'obbligo di pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale e qualsiasi obbligo aggiuntivo di pubblicazione imposto dagli Stati membri in relazione agli atti e alle indicazioni suddetti non comportino l'imposizione di costi specifici a carico delle società, a meno che tali costi siano basati su condizioni chiaramente definite e obiettive .

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1

Direttiva 68/151/CEE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 bis – alinea (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1

Direttiva 68/151/CEE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 bis – trattino 1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1

Direttiva 68/151/CEE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Conformemente al principio di sussidiarietà, il presente paragrafo non pregiudica la possibilità che gli Stati membri continuino ad applicare altre forme di obblighi di pubblicazione, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione dei requisiti e delle pratiche nazionali.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1

Direttiva 68/151/CEE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 bis – trattino 3 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente paragrafo non pregiudica inoltre la possibilità che gli Stati membri ripercuotano sulle società in un canone unico i costi di installazione e funzionamento della piattaforma elettronica centrale e di persistenti obblighi addizionali di pubblicazione.

PROCEDURA

Titolo

Obblighi in materia di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società

Riferimenti

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

20.5.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Margaritis Schinas

8.7.2008

 

 

Esame in commissione

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Margaritis Schinas

PROCEDURA

Titolo

Obblighi in materia di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società

Riferimenti

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Presentazione della proposta al PE

17.4.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

20.5.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

20.5.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Piia-Noora Kauppi

25.6.2008

 

 

Esame in commissione

9.9.2008

 

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos

Deposito

14.10.2008