RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

14.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS)) - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos

Procedura : 2008/0104(CNS)
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A6-0401/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

(COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0241/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0401/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per quanto riguarda i cereali, il sistema deve essere modificato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Le conclusioni del Consiglio sulla riforma del regime d'intervento per il granturco raccomandavano una revisione completa del regime d'intervento nel settore dei cereali, da effettuare nel contesto della "valutazione dello stato di salute" della PAC, sulla base di un'analisi che prospettava un certo rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, l'azzeramento della soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio in contemporanea con la riforma del granturco consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Poiché le prospettive di mercato sono favorevoli anche per il frumento duro, si dovrebbe abolire l'acquisto all'intervento di questo cereale, che non ha più ragion d'essere allorché i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Dato che l'intervento nel settore dei cereali deve fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, occorre quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali.

(3) Per quanto riguarda i cereali, il sistema deve essere modificato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Le conclusioni del Consiglio sulla riforma del regime d'intervento per il granturco raccomandavano una revisione completa del regime d'intervento nel settore dei cereali, da effettuare nel contesto della "valutazione dello stato di salute" della PAC, sulla base di un'analisi che prospettava un certo rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, l'azzeramento della soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio in contemporanea con la riforma del granturco consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Poiché le prospettive di mercato sono favorevoli anche per il frumento duro, si dovrebbe abolire l'acquisto all'intervento di questo cereale, che non ha più ragion d'essere allorché i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Dato che l'intervento nel settore dei cereali deve fungere semplicemente da rete di sicurezza, è opportuno aprire l'intervento soltanto nel corso degli ultimi tre mesi della campagna di commercializzazione.

Motivazione

L'apertura dell'intervento a tre mesi dalla fine della campagna permette di evitare la speculazione, salvaguardandone nel contempo il ruolo di rete di sicurezza.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. In tali condizioni, l'acquisto di riso all'intervento non è più necessario e andrebbe abolito.

(4) Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. L'intervento dovrebbe però essere conservato in quanto rete di sicurezza.

Motivazione

Poiché non è possibile escludere, per i motivi più disparati, un'evoluzione al ribasso del mercato, sarebbe opportuno mantenere una certa rete di sicurezza per il settore del riso.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti può avere luogo senza problemi nel 2009, dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009.

(6) L'abolizione dell'intervento per il riso e le carni suine può avere luogo senza problemi nel 2009, dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009.

Motivazione

A partire dal 2009 si dovrebbe procedere alla soppressione degli acquisti di intervento solo per le carni suine e il riso.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue ristrutturazioni del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima dell'allargamento del 2004, mentre l'aumento della produzione continua ad essere frenato dall'esistenza delle quote. Nel contempo, le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Il regime delle quote latte, concepito come risposta ad una situazione di sovrapproduzione, è ora diventato, nell'attuale situazione opposta di forte domanda interna ed esterna, un fattore limitativo dell'espansione della produzione. In una simile situazione di mercato, le quote ostacolano l'orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e impediscono al settore di acquisire maggiore efficienza in quanto rallentano il processo di ristrutturazione. La fine del regime delle quote latte è programmata per il 2015, in modo da consentire un adeguamento graduale. In questa prospettiva, l'estinzione graduale delle quote mediante incrementi annuali (dell'1% ad ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2013/2014), come previsto nell'allegato I del presente regolamento, consentirebbe un'"uscita morbida" dal regime evitando scosse troppo violente dopo la scomparsa delle quote.

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue ristrutturazioni del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima dell'allargamento del 2004, mentre l'aumento della produzione continua ad essere frenato dall'esistenza delle quote. Nel contempo, le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Un aumento delle quote latte come previsto nell'allegato I del presente regolamento (del 2% per la campagna 2008/2009 e dell'1 % per le campagne 2009/2010 e 2010/2011) consentirà di disporre degli elementi necessari per procedere a una valutazione appropriata della situazione del mercato nel settore lattiero-caseario.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Dal 2009 il sostegno agli investimenti dei produttori di latte non dovrebbe più essere limitato alla singola quota prestabilita, affinché i produttori possano procedere a investimenti maggiormente orientati al mercato.

Motivazione

In vista delle previste modifiche al regime delle quote lattiere a partire dal 2015, sarebbe opportuno offrire in precedenza ai produttori di latte la possibilità di adattarsi alle modifiche e di investire in funzione della situazione del mercato, tenendo conto in particolare del fatto che i termini per le domande di sovvenzioni agli investimenti sono relativamente lunghi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'aiuto all'ammasso privato di burro è poco utilizzato. Nondimeno, in conseguenza dell'andamento stagionale della produzione di latte nella Comunità, anche la produzione di burro seguirà sempre un andamento stagionale. Il mercato del burro può quindi essere soggetto a una pressione temporanea, che l'ammasso stagionale può contribuire ad attenuare. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché il regime non verrebbe più attivato obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbe facoltativo.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, per poi essere azzerati prima che le gare venissero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e vanno quindi aboliti.

(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, per poi essere azzerati prima che le gare venissero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato.

Motivazione

Poiché non è possibile escludere, per i motivi più disparati, un'evoluzione al ribasso del mercato, sarebbe opportuno mantenere una certa rete di sicurezza per gli aiuti allo smaltimento nel settore del burro.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore – iniziato con la riforma della politica agricola comune del 2003 –, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.

(13) Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore – iniziato con la riforma della politica agricola comune del 2003 –, abolendo gli aiuti per il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa. Questa decisione è stata attuata con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, in virtù delle modifiche apportate all'OCM unica dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari dell'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per le fibre lunghe di lino deve essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, il passaggio al regime di pagamento unico dovrebbe avvenire per metà nel 2011 e per l'altra metà nel 2013.

(14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa. Questa decisione è stata attuata con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, in virtù delle modifiche apportate all'OCM unica dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari dell'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per le fibre lunghe di lino deve essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, il passaggio al regime di pagamento unico dovrebbe avvenire entro il 2013.

Motivazione

Nella sua risoluzione del 12 marzo, approvata a grande maggioranza, il PE ha proposto un periodo transitorio più lungo fino a non oltre il 2013 e i suoi orientamenti vanno qui recepiti.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con il disaccoppiamento e l'erogazione ai produttori di una parte dell'aiuto. In considerazione del più accentuato orientamento al mercato promosso dalla "valutazione dello stato di salute" e delle attuali prospettive del mercato dei foraggi, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori. Si dovrà prevedere la possibilità di mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto ai trasformatori mediante opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. La soppressione dell'aiuto ai trasformatori è giustificata anche dalla situazione e dalle prospettive del mercato delle colture proteiche in generale. Militano a favore del disaccoppiamento di questo aiuto il fatto che il settore è già in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, nonché il particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati; si dovrebbe comunque prevedere un breve periodo transitorio di due anni per consentire al settore di adattarsi.

(15) Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con il disaccoppiamento e l'erogazione ai produttori di una parte dell'aiuto. In considerazione del più accentuato orientamento al mercato promosso dalla "valutazione dello stato di salute" e delle attuali prospettive del mercato dei foraggi, è opportuno completare entro il 2013 la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori.

Motivazione

Il settore dei foraggi essiccati necessita di un periodo di transizione più lungo con disacccoppiamento parziale.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e va pertanto abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.

soppresso

Motivazione

Non solo va mantenuto il regime delle restituzioni alla produzione, ma la Commissione dovrebbe essere invitata a presentare proposte miranti a migliorare le sue modalità di funzionamento.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Le disposizioni sulle misure eccezionali di sostegno del mercato in caso di epizoozie vanno trasposte in una disposizione orizzontale concernente la gestione dei rischi e quindi eliminate dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

soppresso

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori in tutti i settori.

(19) Se l'assicurazione del raccolto o i fondi di mutualizzazione possono contribuire a una gestione curativa dei rischi, tale gestione può rivelarsi molto costosa sul piano economico e sociale; è quindi opportuno promuovere parallelamente la messa a punto di strumenti che consentano una gestione preventiva del rischio. Le organizzazioni di produttori, come le organizzazioni interprofessionali, possono svolgere un ruolo importante in questa gestione preventiva, in particolare concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti o migliorandone la conoscenza dei mercati. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni professionali in tutti i settori.

Motivazione

In termini di gestione di crisi, l'anticipazione deve divenire l'obiettivo prioritario, in quanto un approccio unicamente a posteriori può rivelarsi molto costoso sul piano economico e dell'occupazione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

2) L'articolo 10 è modificato come segue:

soppresso

a) il paragrafo 1 è così modificato:

 

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

«a) frumento tenero, orzo, granturco e sorgo;"

 

ii) la lettera b) è soppressa;

 

b) il paragrafo 2 è soppresso.

 

Motivazione

L'intervento a favore dei cereali e del riso non va modificato e va mantenuto in quanto rete di sicurezza.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – Articolo 11 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 maggio;

a) per i cereali, dal 1° marzo al 31 maggio;

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – articolo 11 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) per le carni suine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) per le carni suine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo medio del mercato della carne di suini abbattuti, stabilito a partire dai prezzi constatati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati con coefficienti che esprimono l'importanza relativa del patrimonio suino di ciascuno Stato membro, si situa a un livello inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è suscettibile di mantenersi a questo livello.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11% è superiore al prezzo di riferimento.

2. La Commissione può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11% è superiore al prezzo di riferimento.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

La Commissione riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Motivazione

La Commissione non fornisce alcuna giustificazione circa la revoca di tale competenza al comitato di gestione che riunisce gli esperti settoriali degli Stati membri.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capo I – sezione III – sottosezione I

 

Testo della Commissione

Emendamento

5) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione III, la sottosezione I è soppressa.

soppresso

Motivazione

Il burro costituisce il prodotto eccedentario più sensibile e per il quale è più importante mantenere uno strumento d'intervento. A tale titolo è opportuno migliorare la proposta della Commissione mantenendo il carattere obbligatorio dell'aiuto all'ammasso privato e gli aiuti alla commercializzazione per il burro, accettando nondimeno una semplificazione di tali congegni, la cui gestione è notevolmente complessa.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

6) L'articolo 31 è modificato come segue:

soppresso

a) il paragrafo 1 è così modificato:

 

i) dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:

 

c bis) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;

 

c ter) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2%;"

 

ii) la lettera e) è soppressa;

 

b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

 

Motivazione

L'emendamento precedente mantiene gli aiuti all'ammasso obbligatorio, i quali non devono più figurare pertanto fra gli aiuti facoltativi.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 34 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È aggiunto il seguente articolo 34 bis:

soppresso

"Articolo 34 bis

 

Condizioni per la concessione dell'aiuto per il burro

 

1. La Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato di burro, in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere evitato o appianato mediante un ammasso stagionale.

 

2. L'importo dell'aiuto è fissato dalla Commissione in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro."

 

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

8) L'articolo 36 è soppresso.

soppresso

Motivazione

È necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della qualità dei prodotti.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

11) L'articolo 44 è soppresso.

soppresso

Motivazione

Questa disposizione ha dimostrato la sua efficacia in situazioni di crisi devastante quale quella dell'afta epizootica nel 2001. La Commissione intende ciononostante sopprimerla e giustifica la soppressione con l'introduzione di un fondo di mutualizzazione in caso di epizoozie e epifitie. Ora, si tratta di misure complementari ma non identiche. Nel momento in cui emergono nuove e virulenti epizoozie, quali la febbre catarrale, sulla base del principio di precauzione è opportuno mantenere l'articolo 44.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 12 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 46 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

"1. Per le misure eccezionali di sostegno di cui all'articolo 45, la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri."

 

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 66 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) All'articolo 66 è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

 

"5 bis. Gli Stati membri possono applicare aumenti temporanei delle quote, basati sulla sottoutilizzazione delle quote latte negli altri Stati membri a condizione di comprovare che il loro mercato lattiero-caseario potrebbe non essere in grado di conseguire una "transizione morbida" nel contesto di una regolamentazione generale. A tal fine la Commissione calcola ogni anno la sottoutilizzazione delle quote latte. La Commissione esamina le richieste degli Stati membri in materia di aumenti supplementari delle quote e presenta una proposta concernente l'assegnazione temporanea di quote di produzione all'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Dette quote temporanee per una determinata campagna di commercializzazione sono sempre inferiori al livello di sottoutilizzazione delle quote della campagna che precede la campagna in questione. La Commissione può essere assistita dal comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.".

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 14 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 78 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) All'articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. Il gettito proveniente dai pagamenti versati all'Unione a titolo del prelievo supplementare nonché i risparmi realizzati nel bilancio agricolo sono devoluti al Fondo lattiero per l'introduzione di misure di accompagnamento nel settore lattiero-caseario.".

 

A norma dell'articolo 68 [norme generali] del regolamento (CE) n. [...]/2008 [nuovo regolamento sui pagamenti diretti. le misure non devono essere finanziate dal presente piano".

Motivazione

Il settore lattiero è un settore sensibile. I risparmi conseguiti nel bilancio agricolo, e in particolare nel settore lattiero, dovrebbero essere utilizzati per alleggerire e ristrutturare tale settore.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capitolo IV – sezione I – sottosezione I

 

Testo della Commissione

Emendamento

17) Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa.

soppresso

Motivazione

Per motivi già esplicitati nel quadro degli emendamenti al regolamento 1782/2003, non è opportuno sopprimere tali aiuti.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 91 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis) All'articolo 91, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

 

"Durante le campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013, l'aiuto è accordato anche, alle stesse condizioni, per la trasformazione di paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre corte.".

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 19

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 92 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:

"1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:

a) 200 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;

a) per quanto riguarda le fibre lunghe di lino: 160 EUR per tonnellata per le campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013;

b) 100 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013."

b) per quanto riguarda le fibre corte di lino e di canapa che non contengono più del 7,5% di impurità e di capecchio: 90 EUR per tonnellata 100 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013.

 

Tuttavia, a seconda degli sbocchi tradizionali, lo Stato membro può decidere di concedere l'aiuto anche per:

 

a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di capecchio compresa tra il 7,5% e il 15%;

 

b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di capecchio compreso tra il 7,5% e il 25%.

 

Nei casi di cui al secondo comma, lo Stato membro concede l'aiuto per un quantitativo equivalente, al massimo, sulla base di 7,5% di impurità e di capecchio, alla quantità prodotta."

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 20 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 94 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis) All'articolo 94, il paragrafo 1 bis è sostituito dal testo seguente:

 

"1 bis. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013 è istituito un quantitativo massimo garantito di 147.265 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa ammissibili all'aiuto. Tale quantitativo è ripartito tra taluni Stati membri sotto forma di quantitativi nazionali garantiti, conformemente all'allegato XI, punto A.II.".

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 20 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 94 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

20 ter) L'articolo 94 bis è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 94 bis

 

Aiuto complementare

 

Durante le campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013, per le superfici di lino situate nelle zone I e II di cui all'allegato XI, punto A.III, la cui produzione di paglia forma oggetto di:

 

a) un contratto di compravendita o di un impegno, conformemente all'articolo 91, paragrafo 1; e

 

b) un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe, un aiuto complementare è concesso al primo trasformatore riconosciuto.

 

L'importo dell'aiuto complementare è di 120 EUR per ettaro nella zona I e di 50 EUR per ettaro nella zona II.".

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II – titolo I – capitolo IV – sezione I – sottosezione III – Articolo 95 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2012/2013, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

Motivazione

Actuellement, un régime de contingentement prévoit une quantité maximale de fécule par pays ensuite répartie par féculerie (sous-contingentement) (règlement (CE) 1868/94, article 8). Le régime d'aide à la transformation de fécule de pommes de terre a été prorogé en juin 2007 (règlement (CE) 671/2007 pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009.

Cette production est génératrice de nombreux emplois industriels, très localisés, et dont la disparition aurait des conséquences importantes au niveau local. C'est pourquoi, il semble plus approprié de maintenir un statu quo sur ce régime de soutien jusqu'en 2013, tout en maintenant le contingentement et le prix minimum jusqu'en 2013 (demandé par les producteurs et féculiers des principaux pays producteurs).

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 22

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 96

 

Testo della Commissione

Emendamento

22) L'articolo 96 è soppresso.

soppresso

Motivazione

Le restituzioni alla produzione di amido fanno parte integrante della regolazione della filiera della fecola di patata. Esse sono calcolate in funzione dei corsi mondiali e sono attualmente a zero. Il mantenimento di tale strumento, necessario per la competitività delle imprese di trasformazione europee, non implica dunque un obbligo di bilancio supplementare e permette di rispondere a situazioni di mercato sfavorevoli alle imprese.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 101

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'articolo 101 è soppresso.

(24) L'articolo 101 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 101

 

Aiuto per l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato

 

In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso, alle condizioni da essa determinate, per consentire l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato:

 

a) da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;

 

b) da parte di fabbricanti di altri prodotti alimentari che devono essere stabiliti dalla Commissione.".

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 29 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 122 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

29 bis) All'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:

 

"Gli Stati membri possono, inoltre, riconoscere come organizzazioni di produttori le associazioni richiedenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1). In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera c) i).".

 

_________

GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Motivazione

La proposta mira a consentire alle associazioni richiedenti indicazioni geografiche di essere riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 122 dell'OCM unica e, soprattutto, di beneficiare delle disposizioni di cui al primo comma, lettera c), punto i), dell'articolo 122, ossia la possibilità di "garantire la programmazione della produzione e il suo aggiustamento alla domanda, in particolare in termini di quantità e qualità".

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 30

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 124 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.

1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.

 

Tali organizzazioni interprofessionali possono agire, segnatamente, a favore della gestione preventiva dei rischi, della ricerca e dello sviluppo, dell'informazione e della promozione sui prodotti e le filiere, dell'analisi e dell'informazione sui mercati e delle modalità di stipula dei contratti.

Motivazione

Poiché l'articolo 124 dell'OCM unica esplicita la possibilità per gli Stati membri di riconoscere organizzazioni interprofessionali in tutti i settori, appare necessario, in particolare alla luce del principio di esaustività, menzionare i settori d'azione tradizionali di tali organismi.

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 30 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 162 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

30 bis) All'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), è soppresso il punto i).*

 

* Gli articoli e gli allegati del regolamento (CE) n. 1234/2007 vanno adeguati di conseguenza.

Motivazione

Le restituzioni alle esportazioni dell'UE hanno sempre formato oggetto di pesanti critiche da parte dei paesi in via di sviluppo. Vista la congiuntura attuale, sembra opportuno sopprimerle sin d'ora per i cereali e per il riso, tanto più che la Commissione ha già previsto, nel quadro dei negoziati di Doha, di proporre la soppressione delle restituzioni alle esportazioni.

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 30 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 162 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

30 ter ) All'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), è soppresso il punto ii).*

 

* Gli articoli e gli allegati del regolamento (CE) n. 1234/2007 vanno adeguati di conseguenza.

Motivazione

Le restituzioni alle esportazioni dell'UE hanno sempre formato oggetto di pesanti critiche da parte dei paesi in via di sviluppo. Vista la congiuntura attuale, sembra opportuno sopprimerle sin d'ora per i cereali e per il riso, tanto più che la Commissione ha già previsto, nel quadro dei negoziati di Doha, di proporre la soppressione delle restituzioni alle esportazioni.

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – punto 31 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 182 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) All'articolo 182, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50% della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei sino alla campagna 2013/2014.

 

In funzione dell’applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all’importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

 

Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.

 

La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.

 

Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.".

Motivazione

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, senza il limite massimo di cinque anni, per fare fronte alle necessità di adeguamento conseguenti alla ristrutturazione.

Emendamento  40

Proposition de règlement

Articolo 4 – punto 32

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 184 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 2011, sulle modalità dell'estinzione graduale del regime delle quote latte, compresi, in particolare, gli eventuali ulteriori aumenti delle quote o le eventuali riduzioni del prelievo supplementare.

5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010, sulla situazione del mercato del latte. Tale relazione prende in esame anche l'efficacia dei sistemi di gestione degli Stati membri nel quadro della liberalizzazione del regime di quote. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte adeguate.

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato IX – punto 1

Testo della Commissione

Stato membro

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgio

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Repubblica ceca

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Danimarca

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Germania

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonia

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlanda

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Grecia

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Spagna

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Francia

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Italia

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

11 066 113,975

11 176 775,115

11 288 542,866

11 288 542,866

Cipro

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lettonia

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Lituania

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Lussemburgo

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Ungheria

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Paesi Bassi

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Austria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Polonia

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portogallo

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Romania

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovacchia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlandia

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Svezia

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Regno Unito

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Emendamento del Parlamento

Stato membro

2008/09

2009/10

2010/11

Belgio

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

Bulgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

Repubblica ceca

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

Danimarca

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

Germania

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

Estonia

659 295,360

665 888,314

672 547,197

Irlanda

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

Grecia

836 923,260

845 292,493

853 745,418

Spagna

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

Francia

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

Italia

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

Cipro

148 104,000

149 585,040

151 080,890

Lettonia

743 220,960

750 653,170

758 159,701

Lituania

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

Lussemburgo

278 545,680

281 331,137

284 144,448

Ungheria

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

Paesi Bassi

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

Austria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

Polonia

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

Portogallo

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

Romania

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

Slovenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

Slovacchia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

Finlandia

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

Svezia

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

Regno Unito

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

Motivazione

L'Allegato I contiene le quote nazionali per il latte: quantità (tonnellate) per Stato membro. L'Allegato I è collegato all'articolo 4, punto 14 del presente regolamento e agli articoli 55, paragrafo 1 e 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il relatore propone, in aggiunta all'aumento del 2% già concordato per il 2008/09, di sostenere un aumento dell'1% delle quote latte per le campagne 2009/10 e 2010/11. Egli mira a una rivalutazione della situazione del mercato per le successive campagne, in quanto il mercato del latte è in rapida evoluzione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica dei regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

Riferimenti

COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

Consultazione del PE

16.6.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

19.6.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Esame in commissione

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

13

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný

Deposito

14.10.2008