RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi
15.10.2008 - (COM(2008)0124 – C6‑0128/2008 – 2008/0050(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi
(COM(2008)0124 – C6‑0128/2008 – 2008/0050(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0124),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0128/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) In esito alle crisi della BSE e della diossina, nel 2002 è stato introdotto l'obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime per mangimi incorporati negli alimenti composti per animali. In virtù dei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005 e delle relative misure attuative il livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi è cresciuto notevolmente, grazie soprattutto al fatto che gli operatori del settore dei mangimi e del settore alimentare sono stati chiamati ad assumersi le loro responsabilità, e grazie al miglioramento del sistema di tracciabilità, all'introduzione del principio HACCP nelle imprese del settore dell'alimentazione animale e alle guide di buona pratica in materia di igiene. Tali risultati positivi, che trovano conferma nelle notifiche trasmesse tramite il sistema d'allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, giustificano l'abbandono dell'obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime incorporate nei mangimi composti. Si potrebbe prevedere l'indicazione delle percentuali esatte su base volontaria. |
(17) In esito alle crisi della BSE e della diossina, nel 2002, su iniziativa del Parlamento europeo, è stato introdotto l'obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime per mangimi incorporati negli alimenti composti per animali. In virtù dei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005 e delle relative misure attuative il livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi è cresciuto notevolmente, grazie soprattutto al fatto che gli operatori del settore dei mangimi e del settore alimentare sono stati chiamati ad assumersi le loro responsabilità, e grazie al miglioramento del sistema di tracciabilità, all'introduzione del principio HACCP nelle imprese del settore dell'alimentazione animale e alle guide di buona pratica in materia di igiene. Tali risultati positivi, che trovano conferma nelle notifiche trasmesse tramite il sistema d'allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, giustificano l'abbandono dell'obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime incorporate nei mangimi composti. Si può prevedere l'indicazione delle percentuali esatte su base volontaria, tuttavia esse devono essere note alle autorità e dovrebbero essere disponibili su richiesta dei consumatori interessati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'indicazione pubblica delle materie prime incorporate nei mangimi deve restare garantita anche mediante l'accesso alle informazioni, benché sia volontaria l'indicazione sull'etichetta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19) In alcuni settori in cui il fabbricante non è tenuto a fornire indicazioni nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la possibilità di chiedere informazioni aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle materie prime presenti nei mangimi composti in ordine di peso decrescente fornisce già di per sé importanti informazioni sulla composizione degli alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti della legislazione comunitaria che fornisce maggiori garanzie per quanto riguarda, in particolare, i principi HACCP, la tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e l'elaborazione di guide comunitarie di buona pratica di igiene, il fabbricante deve poter respingere la domanda se ritiene che la comunicazione delle informazioni richieste violi i suoi diritti di proprietà intellettuale. Ciò non pregiudicherebbe la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, poiché le autorità competenti hanno sempre il diritto di essere informate sulle percentuali esatte di ogni materia prima per mangimi. |
(19) In alcuni settori in cui il fabbricante non è tenuto a fornire indicazioni nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la possibilità di chiedere informazioni aggiuntive. Per proteggere i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante è consentito un margine del +/-15% rispetto al valore dichiarato. Tuttavia, l'indicazione delle materie prime presenti nei mangimi composti in ordine di peso decrescente fornisce già di per sé importanti informazioni sulla composizione degli alimenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'applicazione di un margine di tolleranza di +/- 15 % per l'indicazione della composizione quantitativa dei mangimi composti si allinea alla sentenza della Corte di giustizia europea sull'indicazione della composizione dei mangimi composti e tiene sufficientemente conto degli interessi dei fabbricanti. Prevedendo, come è il caso della proposta di regolamento, un ulteriore diritto di rifiutare informazioni invocando il loro carattere riservato e/o i diritti di "proprietà intellettuale", si finirebbe in ultima analisi per svuotare di senso tale disposizione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) Nei casi in cui la farina animale della categoria 3 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 è ricavata da parti di animali macellati idonee al consumo umano, le quali alle specifiche condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e del regolamento (CE) n. 999/2001 possono essere utilizzate come materie prime incorporate nei mangimi per animali non ruminanti, occorre provvedere a una chiara etichettatura della farina animale impiegata nei mangimi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commissione ha annunciato una modifica del regolamento n. 999/2001 che potrebbe portare all'autorizzazione di farine animali della categoria 3 in determinati mangimi per non ruminanti. In tali casi occorre garantire una chiara etichettatura della farina animale impiegata nei mangimi – accanto all'indicazione delle materie prime incorporate a norma dell'articolo 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali non disciplina l'etichettatura dei mangimi il cui tenore di sostanze indesiderabili è eccessivo. Occorre, pertanto, stabilire disposizioni adeguate. |
(20) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali non disciplina l'etichettatura dei mangimi il cui tenore di sostanze indesiderabili è eccessivo. Occorre, pertanto, stabilire disposizioni adeguate, onde garantire l'osservanza del divieto di diluizione di cui all'articolo 5 della direttiva 2002/32/CE ed escludere che determinate quantità entrino in circolazione a fini di depurazione o smaltimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I mangimi contaminati non devono entrare nella catena alimentare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(25) Un'etichettatura moderna contribuisce alla creazione di un contesto commerciale competitivo, nel quale operatori dinamici, efficienti e innovativi possono sfruttare appieno le possibilità offerte dall'etichettatura per vendere i loro prodotti. Tenuto conto sia della relazione tra impresa e impresa nella commercializzazione di mangimi per il bestiame e della relazione tra fabbricante e acquirente di alimenti per animali da compagnia, l'elaborazione di codici per una corretta etichettatura in questi due settori potrà costituire un mezzo utile per conseguire gli obiettivi che una moderna etichettatura si prefigge. Tali codici possono interpretare il quadro previsto per l'etichettatura volontaria. |
(25) Un'etichettatura moderna contribuisce alla creazione di un contesto commerciale competitivo, nel quale operatori dinamici, efficienti e innovativi possono sfruttare appieno le possibilità offerte dall'etichettatura per vendere i loro prodotti. Tenuto conto sia della relazione tra impresa e impresa nella commercializzazione di mangimi per il bestiame e della relazione tra fabbricante e acquirente di alimenti per animali da compagnia, l'elaborazione di codici per una corretta etichettatura in questi due settori potrà costituire un mezzo utile per conseguire gli obiettivi che una moderna etichettatura si prefigge. Tali codici sono uno strumento opportuno per facilitare all'impresa l'applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura dei mangimi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Va precisato che gli orientamenti e i codici di condotta devono contribuire all'applicazione pratica delle disposizioni legislative. Dovrebbero anche favorire l'interpretazione dei margini previsti nella legislazione, però non sono uno strumento da usare per maggiore flessibilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) la direttiva 90/167/CEE; |
a) la direttiva 90/167/CEE che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fini di maggiore chiarezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) la direttiva 2002/32/CE; |
b) la direttiva 2002/32/CE, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fini di maggiore chiarezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f bis) il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. In particolare, le condizioni fissate nel presente regolamento in materia di immissione sul mercato non dovrebbero pregiudicare le condizioni specifiche relative all'immissione sul mercato degli additivi già enunciate nei regolamenti succitati, né creare una situazione di incertezza giuridica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f ter) il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU. L 189 del 20.7.2007, p. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le condizioni previste nel presente regolamento per la commercializzazione di additivi non dovrebbero interferire e/o creare incertezze rispetto alle condizioni stabilite in altri testi legislativi relativi alla commercializzazione di additivi e mangimi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Il presente regolamento non si applica all'acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente agli alimenti loro destinati. |
3. Il presente regolamento non si applica all'acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente agli alimenti loro destinati. Esso si applica tuttavia ai mangimi da somministrare attraverso l'acqua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebbene il regolamento non si applichi all'acqua, sono tuttavia molti i mangimi che vengono somministrati agli animali attraverso l'acqua. Si tratta di un utilizzo specifico dei mangimi che deve assolutamente rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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-a) 'nutrizione orale': introduzione di prodotti destinati alla nutrizione animale nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale e/o mantenere la produttività degli animali sani; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'allevamento moderno prevede non solo l'apporto di mangime tradizionale, ma anche la somministrazione passiva o attiva di un'ampia gamma di elementi nutritivi che contribuiscono ad un ottimo stato fisiologico e al benessere dell'animale. La nutrizione orale comprende tutte queste pratiche, per cui deve essere compresa nel presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f) 'mangimi composti': miscele di materie prime per mangimi, contenenti o no additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari; |
f) 'mangimi composti': miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o no additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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g) 'mangimi completi': mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
g) 'mangimi completi': mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU C 268 del 18.10.03, pag. 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La definizione da emendare onde assicurare che siano riportati tutti gli ingredienti connessi al valore nutritivo del mangime. Ciò può avvenire facendo riferimento alla razione giornaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale: "razione giornaliera significa la quantità totale di mangimi, nella base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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h) 'mangimi complementari': mangimi composti contenenti almeno una materia prima per mangimi, con contenuto elevato di; talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi; |
h) 'mangimi complementari': mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siccome un mangime composto viene definito come una miscela di materie prime per mangimi e un mangime complementare è considerato un mangime composto, non può essere composto da una sola materia prima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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h bis) 'mangimi supplementari': mangimi consistenti in una miscela di additivi di qualsiasi categoria, ad eccezione degli additivi di cui all'allegato IV, capo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005. I mangimi supplementari possono inoltre essere miscelati alle materie prime per mangimi ma, data la loro composizione, non sono sufficienti per una razione giornaliera. Essi sono destinati a soddisfare esigenze nutrizionali temporanee, accresciute o specifiche degli animali e vengono somministrati separatamente dalla razione quotidiana o congiuntamente ad essa o attraverso l'acqua; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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k) 'alimenti da supporto': sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico allo scopo di facilitarne il maneggiamento, l'applicazione o l'impiego; |
k) 'alimenti da supporto': sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare allo scopo di facilitarne il maneggiamento, l'applicazione o l'impiego; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo dell'emendamento è di semplificare il testo e evitare errori di interpretazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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o) 'partita' o 'lotto': unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto, consistenti in una quantità identificabile di mangimi e tali da possedere caratteristiche comuni riguardanti, ad esempio, l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura; |
o) 'partita' o 'lotto': una quantità determinata di mangimi che possiede caratteristiche comuni riguardanti, ad esempio, l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, marchi di fabbrica, nomi commerciali, immagini o simboli figuranti su imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, anelli e fascette che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento; |
p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, marchi di fabbrica, nomi commerciali, immagini o simboli che si riferiscono a un mangime e sono apposti su un imballaggio, un documento, un contenitore, un cartoncino, un'etichetta, un anello, una fascetta, una busta o in internet che accompagna un dato mangime; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La definizione di etichettatura contenuta nella proposta di regolamento potrebbe determinare involontariamente un obbligo di etichettatura per un ambito troppo vasto, facendo venir meno la funzione principale dell'etichettatura, che è appunto quella di fornire al consumatore informazioni sul prodotto per consentirgli di scegliere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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q) 'etichetta': ogni etichetta, marca, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampinata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta, apposta su un recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata; |
q) 'etichetta': ogni etichetta, marca, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampinata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta, apposta su un recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata, ovvero ogni supporto recante informazioni che accompagna un dato mangime o che ad esso fa riferimento; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'approccio in materia di etichettatura che ha trovato applicazione nella proposta di regolamento tiene conto del fatto che l'etichetta apposta sull'imballaggio di un mangime rappresenta solo una parte delle informazioni che il fornitore dà al cliente. Per migliorare il flusso di informazioni e informare in modo più mirato il pubblico cui l'etichettatura è destinata, è necessario utilizzare una serie di strumenti complementari. La definizione di etichetta dovrebbe essere uniformata alla definizione di etichettatura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera r bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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r bis) 'prima immissione sul mercato': la prima immissione sul mercato di un mangime dopo la sua produzione o introduzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima immissione sul mercato: questo principio, che è stato inserito per la prima volta nel regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, si è dimostrato uno strumento efficace nella ripartizione delle responsabilità e degli obblighi imposti dalla legge nei complessi rapporti tra la produzione di mangimi e quella animale. È importante inserire questa definizione per conferire chiari settori di competenza ai vari imprenditori che producono mangimi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) se sono sani, genuini, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; |
(a) se sono sani, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine "genuini" può dare adito a confusione. Il termine "di qualità leale" è utilizzato nell'articolo 3 della direttiva 79/373 del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione di alimenti composti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. I fabbricanti di mangimi forniscono alle autorità responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali ogni informazione utile concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che essi immettono sul mercato. Ciò consente di verificare la veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta. |
2. La persona responsabile dell'immissione sul mercato del mangime fornisce alle autorità responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali ogni informazione utile concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul mercato. Ciò consente di verificare la veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il concetto di "immissione sul mercato" risulta più appropriato di quello di "fabbricante", in relazione alla persona che si assume le responsabilità di cui agli articoli 17, 18 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, che è l'importatore e non il fabbricante del mangime. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le autorità competenti possono trasmettere ai consumatori le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2, ove ritengano, previa valutazione dei rispettivi interessi legittimi dei produttori e dei consumatori, che la trasmissione delle informazioni sia giustificata. Se del caso, le competenti autorità subordinano la trasmissione delle informazioni alla firma di una dichiarazione di riservatezza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento 11 del progetto di relazione è stato modificato alla luce della discussione in commissione. L'indicazione pubblica delle materie prime incorporate nei mangimi deve restare garantita anche mediante l'accesso alle informazioni, benché sia volontaria l'indicazione sull'etichetta ove sussistano dubbi motivati di mancato rispetto delle normative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Divieti |
Materiali vietati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Considerando in particolare i riscontri scientifici, il progresso tecnologico, le notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi o i risultati di controlli ufficiali realizzati conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione adotta un elenco di sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale è vietata. |
2. Considerando in particolare i riscontri scientifici, il progresso tecnologico, le notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi o i risultati di controlli ufficiali realizzati conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione adotta all'allegato II bis l'elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale è vietata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'elenco dei materiali vietati dovrebbe essere inserito nel cuore del regolamento in un allegato, come poi per l'elenco dei principali materiali utilizzati e non figurare in un testo diverso (attualmente la decisione 2004/217). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, per ragioni inderogabili di estrema urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 29, paragrafo 4 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai fini della protezione dei consumatori la Commissione dovrebbe avere la possibilità di emanare divieti con efficacia immediata per determinati materiali nei mangimi. In simili casi andrebbe applicata la procedura d'urgenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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In conformità alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può adottare orientamenti per chiarire la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e farmaci per uso veterinario. |
In conformità alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, la Commissione può adottare orientamenti per chiarire la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e farmaci per uso veterinario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In merito al campo di applicazione del presente regolamento si precisa che le misure hanno portata generale, per cui la modifica di disposizioni non essenziali dello stesso esigono tra l'altro anche eventuali integrazioni e pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fatte salve le condizioni d'uso previste dal regolamento che autorizza gli additivi nei mangimi, i mangimi complementari non contengono additivi in percentuali 100 volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o 5 volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici. |
Fatte salve le condizioni d'uso previste dal regolamento che autorizza gli additivi nei mangimi, i mangimi complementari, come i contenitori di minerali da leccare, non contengono additivi in percentuali 100 volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o 5 volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Se, sulla base dell'informazione scientifica e tecnica disponibile, la Commissione ha motivo di ritenere che l'uso dei mangimi specifici possa non corrispondere al fine nutrizionale previsto o possa avere effetti nocivi sulla salute degli animali, su quella dell'uomo, sull'ambiente o sul benessere degli animali, entro un periodo di tre mesi essa trasmette, in allegato a tale fascicolo, una richiesta di valutazione dei rischi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ('l'Autorità'). L'Autorità emette il suo parere entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. Detto termine è prorogato se l'Autorità invita il richiedente a fornire informazioni supplementari. |
4. Se, sulla base dell'informazione scientifica e tecnica disponibile, il comitato di cui all'articolo 29 ha motivo di ritenere che l'uso dei mangimi specifici possa non corrispondere al fine nutrizionale previsto o possa avere effetti nocivi sulla salute degli animali, su quella dell'uomo, sull'ambiente o sul benessere degli animali, entro un periodo di tre mesi la Commissione trasmette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 3, in allegato a tale fascicolo, una richiesta di valutazione dei rischi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ('l'Autorità'). L'Autorità emette il suo parere entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. Detto termine è prorogato se l'Autorità invita il richiedente a fornire informazioni supplementari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento 16 del relatore ha lo scopo di predisporre il diritto per i singoli Stati membri di trasmissione di un fascicolo riguardante determinati fini alimentari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai fini di un'armonizzazione a livello dell'UE e per garantire una discussione con la partecipazione di tutti gli Stati membri prima che il fascicolo sia esaminato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), gli Stati membri devono avere la facoltà di raccomandare l'esame da parte dell'EFSA, anche se in materia la decisione spetta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza. |
3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure sono rese disponibili con altri mezzi idonei. In ogni caso le indicazioni ai sensi dell'articolo 15, lettere d), e), f) nonché dell'articolo 17, lettere d) ed e) devono essere obbligatoriamente fornite solo al momento della consegna del mangime. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel caso specifico di transazioni a distanza i mangimi sono sovente venduti prima di essere fabbricati e pertanto al momento dell'ordinazione non sono ancora disponibili le informazioni complete, per esempio il numero di partita, la massa netta e la data di scadenza. Inoltre al momento dell'ordinazione vincolante o della vendita non risulta possibile indicare la composizione esatta dato che il mangime è in fase di lavorazione e la composizione è soggetta a modifiche nel tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Incombe al fabbricante di mangimi la responsabilità delle indicazioni dell'etichettatura e dell'obbligo di presenza e esattezza del loro contenuto. |
1. Incombe alla persona responsabile della prima immissione sul mercato la responsabilità delle indicazioni dell'etichettatura e dell'obbligo di presenza e esattezza del loro contenuto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il principio della “prima immissione sul mercato” è più appropriato in quanto comprende anche il caso del mangime importato, per il quale il responsabile, come previsto dagli articoli 17, 18 e 20 del regolamento alimentare di base (regolamento (CE) n. 178/2002) è l’importatore e non il fabbricante di mangimi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Nell'ambito delle attività di loro competenza gli operatori del settore provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura possano essere trasmesse lungo l'intera filiera alimentare affinché l'utilizzatore finale possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente al presente regolamento. |
5. Nell'ambito delle attività di loro competenza gli operatori del settore provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l'intera filiera alimentare affinché l'utilizzatore finale possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente al presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La trasmissione delle informazioni lungo l'intera filiera dei prodotti alimentari è una premessa fondamentale per la tracciabilità e la sicurezza alimentare a norma del regolamento (CE) n. 178/2002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) la persona responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'autorità competente, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, sulla base di dati scientifici pubblicamente accessibili o di ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell'immissione sul mercato del prodotto. |
(b) la persona responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'autorità competente, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, sulla base di dati scientifici pubblicamente accessibili o di ricerche documentate effettuate dalla società, che dovranno essere sottoposte ad esame scientifico. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell'immissione sul mercato del prodotto. Dopo tale data i consumatori hanno il diritto di ottenere una sintesi della prova scientifica dall'autorità competente oppure di sollecitare la stessa a esigerne la trasmissione dal produttore, in caso di fondato sospetto d'indicazione ingannevole. Al fine di garantire un'adeguata qualità scientifica e un'attuazione armonizzata, la Commissione prevede orientamenti per i requisiti e la documentazione necessari per tali giustificazioni. Detti orientamenti comprendono altresì le procedure di valutazione della giustificazione durante i controlli effettuati dalle autorità competenti e sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai fini di una maggiore trasparenza è importante che la Commissione stabilisca orientamenti per definire le norme necessarie che giustifichino un'indicazione per una materia prima. Il fatto di lasciare libera l'interpretazione o l'attuazione sotto la competenza unica delle autorità dello Stato membro (e, in pratica, delle autorità regionali e locali) non appare adeguato al corretto funzionamento del mercato unico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) Se l'indicazione è connessa o può essere connessa ad una funzione propria di un additivo (quale definita all'allegato I del regolamento n. 1831/2003), la presenza dell'additivo nel mangime in una concentrazione efficace deve essere considerata una giustificazione sufficiente della veridicità dell'indicazione. Se l'indicazione in questione non è o non può essere connessa ad una funzione propria di un additivo, la valutazione della sua giustificazione deve essere effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU. L 133 del 22.05.08, pag. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un'indicazione del tipo "additivo" può essere permessa in una materia prima solo se è giustificata da informazioni sulla sicurezza e efficacia ad un livello equivalente a quello richiesto per gli additivi. Se l'indicazione è basata su un additivo e quest'ultimo è presente nel mangime in una concentrazione adeguata, non è necessaria nessuna giustificazione aggiuntiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche purché non siano basate su un'azione farmacologica o immunologica. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche purché non siano basate su un'azione farmacologica o immunologica specifica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le affermazioni su effetti immunologici generici dovrebbero essere possibili, purché comprovate a norma del paragrafo 1. Tale criterio si applica soltanto per le presunzioni generiche come "rafforza il sistema immunitario", non per presunti effetti di prevenzione, trattamento o guarigione di una malattia (come nel caso della vaccinazione), elemento espressamente escluso dal paragrafo 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le indicazioni di etichettatura sono riportate obbligatoriamente nella loro totalità in un punto ben visibile dell'imballaggio, del recipiente o dell'etichetta annessa, in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale il prodotto è commercializzato. |
1. Se il mangime viene venduto a un operatore del settore le indicazioni obbligatorie di etichettatura devono essere comunicate all'acquirente nel modo più idoneo. Esse sono riportate in modo ben leggibile e comprensibile almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale il prodotto è commercializzato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benché sembri doveroso che sulla confezione siano riportate le informazioni quando il mangime viene venduto a un soggetto diverso da un grossista (per esempio un privato), nel contempo ciò non dovrebbe essere tassativo per le transazioni all'ingrosso. In tal caso l'informazione va trasmessa nel modo più adatto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono celate da altre informazioni. Sono a colori, in caratteri e di dimensioni tali da non coprire o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza. |
2. Nel caso di un mangime venduto ad una persona che non sia un imprenditore di mangimi, le indicazioni obbligatorie di etichettatura devono essere presentate in modo completo in una parte in vista dell'imballaggio o del recipiente, su un'etichetta fissata allo stesso, in modo ben visibile, chiaramente leggibile o indelebile, o in un documento disponibile nella lingua dello Stato membro nel punto di vendita. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono celate da altre informazioni. Sono a colori, in caratteri e di dimensioni tali da non coprire o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. emendamento all'articolo 14, paragrafo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Nei codici comunitari di cui all'articolo 26 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2. |
3. Nei codici comunitari di cui all'articolo 26 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2. In particolare, i codici devono indicare le modalità di presentazione dell'informazione obbligatoria di etichettatura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commissione deve approvare il codice di buone pratiche di etichettatura in conformità dell'articolo 29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 15 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) il numero di riconoscimento, se noto, dello stabilimento, assegnato conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005. Il fabbricante che abbia diversi numeri utilizza quello assegnatogli in virtù del regolamento (CE) n. 183/2005; |
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento, assegnato conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005. Il fabbricante che abbia diversi numeri utilizza quello assegnatogli in virtù del regolamento (CE) n. 183/2005; l'autorità competente rilascia agli stabilimenti registrati a norma del regolamento (CE) n. 183/2005, su richiesta del fabbricante, un numero di identificazione nel formato stabilito nell'allegato V, capo II, del regolamento (CE) n. 183/2005; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I numeri di riconoscimento e identificazione degli stabilimenti dovrebbero, come già previsto dalle direttive 95/69/CE e 98/51/CE, attenersi a un formato unitario. I numeri di riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi sono attribuiti in un formato unitario, ma non alle imprese (alimenti per animali da compagnia) cui non si applica l'obbligo di riconoscimento a norma del presente regolamento. Su richiesta del fabbricante interessato detto numero può essere rilasciato al fine di garantire l'etichettatura unitaria e la tracciabilità dei prodotti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Se la denominazione utilizzata per la materia prima corrisponde ad una delle denominazioni incluse nel catalogo comunitario di cui all'articolo 25, ma la persona responsabile dell'etichettatura non applica le disposizioni pertinenti, ciò va specificato sull'etichetta. |
3. Se la denominazione utilizzata per la materia prima corrisponde ad una delle denominazioni incluse nel catalogo comunitario di cui all'articolo 25, ma la persona responsabile dell'etichettatura non applica le disposizioni pertinenti o il prodotto non corrisponde ai criteri in esso fissati, ciò va specificato sull'etichetta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel catalogo sono fissati criteri di qualità per determinate materie prime (per esempio il tenore di proteine della crusca di frumento). Se un fabbricante utilizza le definizioni del catalogo, ma non si attiene alle sue caratteristiche qualitative, la circostanza va evidenziata chiaramente (per esempio crusca di frumento: "tenore di amidi inferiore al X%"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) se le percentuali in peso delle materie prime incorporate nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate sull'etichetta, il fabbricante mette a disposizione, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in una gamma +/- del 15 % del valore, secondo la formulazione dell'alimento, salvo nel caso in cui egli ritenga tali informazioni riservate sul piano commerciale e che la loro divulgazione possa ledere i suoi diritti di proprietà intellettuale; |
b) se le percentuali in peso delle materie prime incorporate nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate sull'etichetta, il fabbricante mette a disposizione dell'acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi esatti relativi alla composizione del prodotto, secondo la formulazione effettiva dell'alimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La disposizione proposta conferisce all'acquirente il diritto di ricevere informazioni e al venditore – mediante il margine di fluttuazione di +/- il 15 % del valore – una sufficiente tutela dei suoi diritti di proprietà intellettuale nell'ambito della composizione e dell'etichettatura del prodotto. Il diritto dell'acquirente non dovrebbe tuttavia essere ulteriormente limitato. La divulgazione delle informazioni non dovrebbe essere a discrezione del venditore, per cui è opportuno sopprimere l'ultima frase. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le autorità competenti possono trasmettere ai consumatori, su richiesta motivata, le informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, di cui al paragrafo 2, lettera b), ove ritengano, previa valutazione dei rispettivi interessi legittimi dei produttori e dei consumatori, che la trasmissione delle informazioni sia giustificata. Se del caso, le autorità subordinano la trasmissione delle informazioni alla firma di una dichiarazione di riservatezza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è mirato a creare chiarezza ed è il risultato delle discussioni tenute in sede di commissione per l'agricoltura e con la Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La dichiarazione esplicita delle materie prime incorporate nei mangimi deve essere garantita mediante l'accesso a queste informazioni in presenza di sospetti motivati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 19 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 19 |
Articolo 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia è indicato un numero di telefono gratuito per consentire al consumatore di ottenere altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo: |
Sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia sono indicate le fonti di informazione gratuite (ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail, indirizzi internet) per consentire al consumatore di esercitare il diritto di ottenere dalle persone responsabili delle indicazioni dell'etichettatura altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'indicazione di un numero di telefono gratuito deve essere prevista come uno degli elementi complementari che permettono al consumatore di ottenere altre informazioni sulla composizione del prodotto. Spesso le PMI non sono in grado di offrire questo servizio aggiuntivo in tutte le 23 lingue ufficiali in modo da poter comunicare immediatamente al telefono le informazioni richieste che spesso riguardano temi molto specifici. Pertanto è necessario garantire alla persona responsabile delle indicazioni dell'etichettatura la possibilità di scegliere il mezzo di comunicazione delle informazioni, ad esempio il telefono, la posta, internet, ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le informazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere fornite fermo restando il diritto del fabbricante di non comunicare i dati sensibili dal punto di vista commerciale o la cui divulgazione potrebbe violare i suoi diritti di proprietà intellettuale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si procede a un adeguamento dell'emendamento 23 del relatore con l'indicazione di esempi di contatti con i responsabili e un riferimento ai diritti di proprietà intellettuale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoltre si inserisce una disposizione a protezione della proprietà intellettuale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Oltre ad osservare le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, l'etichetta dei prodotti destinati all'alimentazione animale, contenenti una percentuale di sostanze indesiderabili superiore a quella consentita dalla direttiva 2002/32/CE, reca la dicitura 'mangime contenente livelli eccessivi di… (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), destinato unicamente alle imprese di detossificazione autorizzate'. Il rilascio di un'autorizzazione a tali imprese avviene in base all'articolo 10, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 183/2005. |
1. Oltre ad osservare le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, i prodotti destinati all'alimentazione animale, per i quali non esistano specificazioni giuridiche europee figuranti nell'allegato VI bis, sono etichettati in conformità dei requisiti stabiliti in detto allegato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per il normale adempimento degli standard di sicurezza alimentare, è indispensabile garantire che tutti i prodotti considerati mangimi rispettino la legislazione alimentare. La limitazione che comporta l'articolo 20 per prodotti che superino i limiti massimi per contaminanti in conformità della direttiva 2002/32/CE può avere come conseguenza il mancato rispetto dei requisiti minimi di sicurezza alimentare, per cui, in futuro, tali prodotti potranno essere disciplinati con una base giuridica diversa dalla direttiva 2002/32/EG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, l'etichettatura supplementare dei mangimi contaminati reca la seguente dicitura 'mangimi contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione unicamente dopo un'accurata purificazione'. |
2. Nel caso di messa a punto di nuove norme standard, la Commissione può modificare l'allegato VI bis per adeguarlo ai requisiti giuridici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per il normale adempimento degli standard di sicurezza alimentare, è indispensabile garantire che tutti i prodotti considerati mangimi rispettino la legislazione alimentare. La limitazione che comporta l'articolo 20 per prodotti che superino i limiti massimi per contaminanti in conformità della direttiva 2002/32/CE può avere come conseguenza il mancato rispetto dei requisiti minimi di sicurezza alimentare, per cui, in futuro, tali prodotti potranno essere disciplinati con una base giuridica diversa dalla direttiva 2002/32/EG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d) e e) e all'articolo 16, paragrafo 2 non sono obbligatorie laddove, prima di ogni transazione, l'acquirente abbia rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne. |
1. Le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c) e d) e all'articolo 16, paragrafo 2 non sono obbligatorie laddove, prima di ogni transazione, l'acquirente abbia rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La deroga non dovrebbe coprire l'articolo 15, lettera e); l'utilizzatore di mangimi ha bisogno di informazioni riguardanti il quantitativo netto espresso in unità di massa nel caso di prodotti solidi e in unità di massa o volume in caso di prodotti liquidi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d) e e) e all'articolo 16, paragrafo 2 del presente regolamento non hanno carattere obbligatorio per le materie prime per mangimi non contenenti additivi, fatta eccezione per i conservanti o gli additivi per l'insilaggio, e che sono prodotte e fornite da un operatore del settore conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 183/2005 ad un utilizzatore nella fase di produzione primaria per uso nella sua azienda. |
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c) e d) e all'articolo 16, paragrafo 2 del presente regolamento non hanno carattere obbligatorio per le materie prime per mangimi non contenenti additivi, fatta eccezione per i conservanti o gli additivi per l'insilaggio, e che sono prodotte e fornite da un operatore del settore conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 183/2005 ad un utilizzatore nella fase di produzione primaria per uso nella sua azienda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La deroga non dovrebbe coprire l'articolo 15, lettera e); l'utilizzatore di mangimi ha bisogno di informazioni riguardanti il quantitativo netto espresso in unità di massa nel caso di prodotti solidi e in unità di massa o volume in caso di prodotti liquidi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7. Per quantità di alimenti per animali da compagnia non superiori alla razione giornaliera destinata alle diverse specie animali, vendute in imballaggi contenenti diversi recipienti, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere b), c) e f) e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f) possono figurare sull'imballaggio invece che su ciascun recipiente. |
7. Per quantità di alimenti per animali da compagnia, vendute in imballaggi contenenti diversi recipienti, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere b), c) e f) e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b), c), e) e f) possono figurare sull'imballaggio esterno invece che su ciascun recipiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento 24 del relatore va chiarito onde assicurare che le pozioni singole siano etichettate con determinate informazioni al consumatore (alimento completo/complementare, destinato a quali specie, numero di lotto/partita, quantità netta, tempo minimo di stoccaggio), ma non con tutti i dati di etichettatura obbligatoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risulta sufficiente indicare le istruzioni per un uso corretto (articolo 17 [1] b, per esempio le istruzioni di somministrazione) soltanto sul rivestimento esterno di confezioni multiple dato che esse sono acquistate e poi utilizzate dal proprietario di animali domestici solo dopo aver provato il prodotto con una confezione singola. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 bis. Le disposizioni specifiche di cui all'articolo 15, lettere e), f) e g), e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, non sono necessarie laddove vengano utilizzati sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale con un tenore d'acqua superiore al 50%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai sensi della direttiva 96/25/CE attualmente in vigore, i mangimi con un elevato tenore di acqua non sono soggetti all'obbligo di etichettatura (articolo 6, paragrafo 3, lettera b)). È il caso, ad esempio, dei sottoprodotti ricavati da barbabietole, trebbie bagnate e lieviti, dei sottoprodotti delle patate, ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I mangimi di questo tipo con un elevato tenore d'acqua darebbero inizio al processo di deperimento e di decomposizione prima che siano disponibili i risultati dell'analisi. Per questi mangimi non esiste una forte domanda da parte degli utilizzatori. Di conseguenza, non è indispensabile fornire altre indicazioni quali il tipo di mangime e la denominazione commerciale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l'etichetta dei mangimi composti può comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, purché siano rispettati i principi generali stabiliti all'articolo 11. |
1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l'etichetta dei materiali per mangimi o dei mangimi composti può comprendere, nel quadro delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 14, anche indicazioni a carattere facoltativo, purché siano rispettati i principi generali stabiliti all'articolo 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento precisa che le disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie non vietano al fabbricante di mettere a disposizione informazioni supplementari sul prodotto, per esempio indicazioni promozionali, dati su nuove ricette, confezioni nuove o di dimensioni diverse oppure la valutazione di test dei consumatori, in modo distinto rispetto alla zone evidenziate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senza l'emendamento l'articolo 22 potrebbe portare senza intenzione chiara a limitare la portata delle informazioni volontarie sul prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. L'etichettatura supplementare su base volontaria si limita alle seguenti indicazioni: |
2. L'etichettatura supplementare su base volontaria si limita in particolare alle seguenti indicazioni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'elenco delle indicazioni facoltative non deve essere limitativo. Le indicazioni che non sono citate nell'elenco, ma che non sono contrarie al divieto di riportare indicazioni fuorvianti (articolo 22, paragrafo 1, collegato all'articolo 11) devono essere autorizzate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d bis) indicazioni circa gli amidi digeribili e le proteine grezze; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il fabbricante può includere anche queste indicazioni importanti per l'utilizzatore del prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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h bis) presenza/assenza di una data sostanza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. La persona responsabile dell'immissione in commercio di un mangime in cui è utilizzata una materia prima per mangimi che ancora non figura nel catalogo, deve notificare quanto prima detta utilizzazione e inoltrare richiesta di inserimento nel catalogo a norma dell'articolo 27, paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento 25 è stato modificato alla luce della discussione con la Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il catalogo non costituisce un elenco positivo riconosciuto ufficialmente, bensì è stilato dalle imprese sotto la loro responsabilità. Una nuova materia prima per mangimi utilizzata da un fabbricante deve comunque essere inserita nel catalogo, d'intesa con gli operatori di mercato e con le autorità competenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica di etichettatura (in appresso 'codici'), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l'altro per i mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti. Tali codici fanno riferimento alle possibilità di etichettatura su base volontaria di cui all'articolo 22 e contribuiscono a migliorarne la correttezza. |
1. La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica di etichettatura (in appresso 'codici'), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l'altro per i mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti. Tali codici danno sostegno ai fabbricanti nell'applicazione pratica delle disposizioni in materia di etichettatura e chiariscono le modalità per quanto riguarda l'etichettatura su base volontaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Va precisato che gli orientamenti e i codici di condotta devono contribuire all'applicazione pratica delle disposizioni legislative. Dovrebbero anche favorire l'interpretazione dei margini previsti nella legislazione, però non sono uno strumento da usare a fini di maggiore flessibilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, nonché l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il suo articolo 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viene introdotta la procedura d'urgenza per permettere alla Commissione di disporre divieti con efficacia immediata a norma dell'articolo 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 30 – alinea (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Il regolamento (CE) n. 1831/2003 è modificato come segue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 30 – punto -1 bis (nuovo) Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 2 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risulta opportuno armonizzare le disposizioni in materia di etichettatura del regolamento n. 1831/2003 con il criterio dell'informazione tramite l'etichettatura introdotta dal presente regolamento, dato che i due atti sono legati. Ciò è possibile con l'inserimento della definizione di "etichettatura" o etichetta" nel regolamento n. 1831/2003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 30 – punto 1 Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 16 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento (CE) n. 1831/2003 con il concetto dell'informazione mediante l'etichettatura introdotto dal regolamento in esame, in quanto si tratta di regolamenti correlati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 30 – punto 2 Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 16 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento 1831/2003 con il concetto dell'informazione mediante l'etichettatura introdotto dal regolamento in esame, in quanto si tratta di regolamenti correlati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 30 – punto 3 Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 16 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento 1831/2003 con il concetto dell'informazione mediante l'etichettatura introdotto dal regolamento in esame, in quanto si tratta di regolamenti correlati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 30 – punto 3 bis (nuovo) Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento 1831/2003 con il concetto dell'informazione mediante l'etichettatura introdotto dal regolamento in esame, in quanto si tratta di regolamenti correlati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 30 – punto 1 bis (nuovo) Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003 Articolo 16 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fini di coerenza con gli altri emendamenti riguardanti l'articolo 30 occorre riprendere le stesse disposizioni in materia di definizione del codice del regolamento n. 1831/2003, dato che questa soluzione è la migliore per i problemi in sede di applicazione da parte dell'industria e delle autorità competenti, come si evidenza nei considerando. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sono adottate misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 3. |
Le misure transitorie volte a emendare elementi non essenziali del presente regolamento, anche mediante sostituzione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 34 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Esso si applica dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione. |
Esso si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore; tuttavia, per i mangimi per animali non destinati all'alimentazione umana, che sono immessi per la prima volta in commercio trentasei mesi dopo la data di pubblicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto il lungo periodo di conservazione dei mangimi per animali domestici (per esempio 24 mesi circa le conserve, circa 5 anni i mangimi per pesci) non è possibile conseguire un'entrata in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I fabbricanti di mangimi per animali domestici sono soliti acquistare etichette e buste in grandi quantità per risparmi di scala. Termini di attuazione troppo stretti porterebbero a sprechi di etichette o buste oppure di mangimi già confezionati, da evitare anche in termini ambientali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 34 – comma 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nel caso di mangimi immessi per la prima volta sul mercato per animali che non sono destinati alla produzione alimentare, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto il lungo periodo di conservazione dei mangimi per animali domestici (per esempio 24 mesi circa le conserve,circa 5 anni i mangimi per pesci) non è possibile conseguire un'entrata in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I fabbricanti di mangimi per animali domestici sono soliti acquistare etichette e buste in grandi quantità per risparmi di scala. Termini di attuazione troppo stretti porterebbero a sprechi di etichette o buste oppure di mangimi già confezionati, da evitare anche in termini ambientali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Secondo le buone pratiche di fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dall'impiego di coadiuvanti tecnologici nel processo di fabbricazione, a meno che nel catalogo di cui all'articolo 25 sia fissato un tenore massimo specifico. |
1. Le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto possibile seguendo le buone pratiche di fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, da impurità chimiche derivanti dall'impiego di coadiuvanti tecnologici nel processo di fabbricazione, a meno che nel catalogo di cui all'articolo 25 sia fissato un tenore massimo specifico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le disposizioni tecniche in materia di impurità devono essere conformi alla definizione di coadiuvanti tecnologici, come disposto dal regolamento CE) n. 1831/2003. È impossibile garantire, nella pratica, che un determinato prodotto sia "esente" da impurità. Ciò va ben oltre i requisiti della vigente direttiva 96/25/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Allegato I – punto 6 – trattino 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– 14 % negli altri mangimi. |
– il 14 % negli altri mangimi composti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il tenore di umidità è importante non per i mangimi, ma per i mangimi composti. Se la necessità di indicare il tenore di umidità superiore al 14% si applicasse ai mangimi, si imporrebbe agli allevatori l'onere di fornire informazioni per i raccolti di prodotti agricoli (integrali come i cereali, i legumi e semi di rapa). Questo non è tecnicamente fattibile. L'emendamento proposto si attiene alla formulazione di cui alla Parte A, secondo capoverso, ultimo trattino della direttiva 79/373 del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Allegato II bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Allegato II bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Elenco di materie prime di cui è vietata l'immissione sul mercato o l'impiego nei mangimi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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È vietata l'immissione sul mercato o l'impiego nei mangimi delle seguenti materie prime: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE(2), senza tenere conto dell'ulteriore trattamento di questi rifiuti e dell'origine delle acque reflue; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7) imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU C 123 del 24.04.98, pag. 1. 2 GU C 135 del 30.05.91, pag. 40. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 2. L'elenco corrisponde all'elenco di materie prime proibite contenuto nella decisione 2004/717. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Allegato V – capo 1 – punto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Il nome dell'additivo, la quantità aggiunta, il suo numero d'identificazione ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria nella quale esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' sono indicati per i seguenti additivi: |
1. Il nome dell'additivo o il suo numero d'identificazione, la quantità aggiunta ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria nella quale esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' sono indicati per i seguenti additivi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un additivo alimentare può essere perfettamente identificato mediante aggiunta della sua denominazione o del suo numero di identificazione. L'inclusione nell'etichetta di entrambi i dati, oltre che eccessiva, è anche inutile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Allegato V – capo I – punto 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli additivi integrati nei mangimi, il nome dell'additivo può essere sostituito dal nome della sostanza attiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per quanto riguarda gli additivi destinati all'alimentazione animale, l'informazione importante che deve essere fornita agli allevatori è più legata al nome della sostanza attiva (rame o vitamina D ad esempio) che non al nome dell'additivo alimentare („Cupric chelate of amino acids hydrate“ o „hydroxycholecalciferol“). Ciò è particolarmente rilevante se consideriamo che l'obiettivo della proposta della Commissione è fornire informazione utile al consumatore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Allegato V – capo 1 – punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato i suoi prodotti comunica al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, i nomi degli additivi non citati nel paragrafo 1. |
3. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato i suoi prodotti comunica al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, i nomi e gli altri dati di cui al paragrafo 1 degli additivi che non sono citati nel paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In analogia alle disposizioni dell'articolo 17 su richiesta dovrebbe essere concesso l'accesso di principio alle informazioni riguardanti la composizione dei mangimi e l'impiego di additivi, anche se i dati non devono essere riportati sull'etichetta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Allegato VI – capo I – punto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Il nome dell'additivo e/o il suo numero d'identificazione, la quantità aggiunta ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria nella quale esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' sono indicati per i seguenti additivi: |
1. L'etichetta degli additivi dei gruppi funzionali "conservanti", "coloranti", "antiossidanti", "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite" e "composti di oligoelementi", ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, reca, a seconda dei casi, la seguente dicitura: "Contiene conservanti, coloranti, antiossidanti, vitamine e oligoelementi autorizzati dall'UE". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) additivi per i quali è fissato un tenore massimo, |
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b) additivi appartenenti alle categorie 'additivi zootecnici' e 'coccidiostatici' e 'istomonostatici', |
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c) additivi appartenenti al gruppo funzionale 'urea e suoi derivati' della categoria 'additivi nutrizionali' conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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2. Gli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1 possono essere indicati su base volontaria in modo da includere l'insieme delle informazioni previste in detto paragrafo o una parte di queste. |
2. I gruppi funzionali di additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1 possono essere indicati su base volontaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Se un additivo nutrizionale di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è indicato su base volontaria va specificata la quantità aggiunta. |
3. Se l'etichetta richiama l'attenzione in particolare su uno o più additivi, il contenuto della stessa è conforme al codice di pratica di cui all'articolo 26 del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene al mangime in questione. |
4. Altri additivi sono comunicati al consumatore, su sua richiesta, ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. La persona responsabile delle indicazioni dell'etichettatura comunica senza indugio, su richiesta, all'autorità competente tutte le informazioni relative agli additivi contenuti nel cibo per animali domestici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondo l'attuale legislazione dell'UE i conservanti, i coloranti e gli antiossidanti vengono indicati come nell'emendamento proposto. In tal modo i proprietari di animali domestici possono verificare se sono presenti dette sostanze (di comune interesse per i consumatori) e richiedere informazioni supplementari presso il fabbricante. La disposizione va estesa a vitamine e oligominerali, elementi di interesse per questa tipologia di consumatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di regolamento Allegato VI – capo 1 – punto 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato i suoi prodotti comunica al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, i nomi e gli altri dati di cui al paragrafo 1 degli additivi che non sono citati nel paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In analogia alle disposizioni dell'articolo 17 su richiesta dovrebbe essere concesso l'accesso di principio alle informazioni riguardanti la composizione dei mangimi e l'impiego di additivi, anche se i dati non devono essere riportati sull'etichetta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Allegato VI bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ALLEGATO VI bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Disposizioni specifiche in materia di etichettatura dei mangimi che non rispondono ai requisiti di sicurezza e commercializzazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. I mangimi che contengono un livello di sostanze indesiderabili superiore a quello consentito dalla direttiva 2002/32/CE, recano la dicitura 'mangime contenente livelli eccessivi di… (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), destinato unicamente alle imprese di detossificazione autorizzate'. Il rilascio di un'autorizzazione a tali imprese avviene in base all'articolo 10, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 183/2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, l'etichettatura supplementare dei mangimi contaminati reca la seguente dicitura ' mangimi contenenti livelli eccessivi di… (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione unicamente dopo un'accurata purificazione'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei mangimi è fondamentale assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano soggetti alla legislazione in materia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti nel futuro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione prevede un radicale riassetto della legislazione europea relativa agli alimenti per animali, che comporti non solo la semplificazione delle norme vigenti, ma anche l'adattamento di tale legislazione alle disposizioni applicabili agli alimenti.
I principali aspetti della proposta legislativa sono di seguito illustrati in dettaglio.
1. La "dichiarazione aperta" delle materie prime per mangimi
L'indicazione delle materie prime presenti nei mangimi composti e della loro esatta quantità (la cosiddetta "dichiarazione aperta") è stata una delle principali richieste avanzate dal Parlamento europeo in seguito alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e nel quadro delle richieste presentate alla Commissione dalla commissione d'inchiesta sulla ESB (cfr. risoluzione del 19 febbraio 1997 sui risultati dei lavori della commissione temporanea d'inchiesta sull'encefalopatia spongiforme bovina).
Il Parlamento ha ritenuto fondamentale non solo l’esigenza di tutelare al meglio i consumatori, ma anche l’opportunità per gli stessi, grazie a un’etichettatura chiara e trasparente, di decidere autonomamente quali alimenti scegliere in base alla loro origine e in termini di sicurezza e salute. Ciò riguarda anche gli agricoltori, che nella scelta dei mangimi composti devono potersi affidare a indicazioni chiare.
La proposta legislativa della Commissione successivamente concretizzatasi nella direttiva 2002/2/CE sulla circolazione dei mangimi composti per gli animali conteneva una disposizione al riguardo, che imponeva di elencare le materie prime e la loro percentuale esatta rispetto al peso. Tale disposizione è stata approvata dal PE in prima e seconda lettura, mentre il Consiglio ha espresso forti riserve nei confronti della dichiarazione aperta. In sede di comitato di conciliazione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno poi raggiunto un accordo che prevede l’obbligo di dichiarare sull’etichetta o sul foglio illustrativo le materie prime e la loro quantità espressa in percentuale rispetto al peso, ma con una tolleranza del +/-15% sul valore dichiarato (articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2002/2/CE). Il cliente ha tuttavia il diritto di richiedere l'esatta composizione del mangime composto (articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2002/2/CE[1]).
Diverse imprese commerciali e vari Stati membri hanno successivamente presentato ricorso contro tale disposizione presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. Tuttavia, nella sentenza del 6 dicembre 2005, quest'ultima ha confermato chiaramente la legittimità della direttiva e ha respinto la maggior parte delle questioni sollevate dai ricorrenti. Solo in un caso la Corte ha accolto gli argomenti dei ricorrenti, giudicando sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito dalla direttiva (protezione della salute pubblica) l'obbligo di informare i clienti circa l'esatta composizione e trovando quindi un equilibrio fra il valore aggiunto per la tutela della salute derivante dall’obbligo di fornire informazioni esatte ai clienti che ne fanno richiesta e gli oneri per i produttori.
Nel quadro della procedura legislativa[2] basata su tale sentenza e finalizzata a modificare la direttiva 2002/2/CE, il Parlamento e il Consiglio hanno deciso congiuntamente che, alla luce della futura proposta di un ampio riassetto della legislazione in materia di alimenti per animali, non saranno apportati emendamenti di vasta portata all'atto giuridico di base che vadano oltre l'attuazione della sentenza della Corte, in quanto "si attendono che in tale contesto sia rivalutata in materia esaustiva anche la questione della cosiddetta 'dichiarazione aperta delle materie prime' e contano sulla presentazione di nuove proposte in materia da parte della Commissione, che tengano conto sia dell'interesse degli agricoltori per un'informazione precisa e dettagliata sulle materie prime degli alimenti per animali che dell'interesse dell'industria per una sufficiente tutela del segreto industriale[3]".
La presente proposta legislativa è stata elaborata alla luce di quanto esposto. Essa prevede l'indicazione delle materie prime in ordine di peso decrescente, mentre la dichiarazione della percentuale rispetto al peso resta facoltativa. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 il fabbricante mette a disposizione, su richiesta del cliente, i dati sulla composizione del prodotto. Tuttavia la proposta della Commissione consente al produttore di non comunicare tali informazioni qualora ritenga che "la loro divulgazione possa ledere i suoi diritti di proprietà intellettuale".
Il relatore ritiene che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'etichettatura dei mangimi, occorra adoperarsi affinché siano presi in considerazione sia il diritto all'informazione dei consumatori sia il legittimo interesse del produttore a tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia non dovrebbe essere esclusivamente il produttore a decidere se soddisfare o meno la richiesta del cliente.
Alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della presente proposta legislativa, il principio della "dichiarazione aperta" va inteso quale possibilità sostanziale per l'acquirente di ricevere informazioni nel quadro di una procedura prevista dalla legge, eventualmente previa richiesta motivata.
La proposta della Commissione e i relativi emendamenti del progetto di relazione prevedono le fasi di seguito illustrate.
1. Tutte le materie prime devono essere obbligatoriamente elencate nell'ordine della loro importanza ponderale decrescente; l'indicazione della percentuale rispetto al peso è facoltativa, tranne nei casi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2, punto 1.
2. L'acquirente ha il diritto di ottenere dal produttore i dati sulla percentuale rispetto al peso. Tale cifra deve essere esatta in quanto un'oscillazione del +/- 15% a posteriori, ossia al termine del processo produttivo, non appare opportuna.
3. Il produttore può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste qualora sia in grado di dimostrare in modo fondato che tale divulgazione lederebbe i suoi diritti di proprietà intellettuale, ossia qualora sia in grado di dimostrare che, tramite ricerche svolte autonomamente o acquisite da terzi, egli gode effettivamente di diritti di proprietà intellettuale tutelabili. Tuttavia per gli ingredienti principali del mangime composto che rappresentano oltre il 2% del peso tale possibilità non è contemplata, in quanto in tale settore, stando a quanto indicato dall'industria, non sussiste un interesse sostanziale a rivendicare diritti di proprietà intellettuale.
4. Nel caso in cui il produttore rivendichi il diritto di rifiutare la comunicazione dei dati relativi al peso di ingredienti che rappresentano meno del 2% del peso complessivo, l'acquirente può rivolgersi all'autorità competente. In ogni momento quest'ultima può venire a conoscenza dell'esatta composizione del mangime composto, da un lato, e verificare l'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale rivendicati, dall'altro. Dopo aver esaminato la richiesta del produttore concernente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità può eventualmente decidere di subordinare la divulgazione dei dati sull'esatta composizione alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza.
Il testo approvato dalla commissione si attiene sostanzialmente a tale impostazione e prevede che il fabbricante/rivenditore può ottemperare le richieste dei clienti riguardanti la composizione dei mangimi con un margine di tolleranza del +/- 15% dei valori indicati.
In tal modo, secondo la sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-421/06, si tutelano gli interessi del fabbricante in materia di protezione della proprietà intellettuale e viene meno la clausola che consente di rifiutare informazioni invocando la protezione della proprietà intellettuale.
2. Etichettatura degli additivi per mangimi
La Commissione propone l'etichettatura obbligatoria per gli additivi per i quali è stato fissato un tenore massimo, per gli additivi zootecnici e per quelli efficaci contro taluni parassiti. Per gli altri additivi l'etichettatura è facoltativa. Inoltre anche in questo caso il cliente può ottenere informazioni sull'impiego di additivi. Il relatore propone di definire tale disposizione in modo più preciso.
3. Autoregolamentazione nel settore dei codici e degli orientamenti
Dall'esperienza maturata con la legislazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari (regolamenti (CE) n. 852/2003 e n. 853/2003) e ai requisiti per l'igiene dei mangimi (regolamento (CE) n. 183/2005) emerge che gli orientamenti e i codici di comportamento elaborati dagli attori economici possono costituire un valido contributo all'attuazione pratica delle disposizioni legislative. Anche nel campo dell'etichettatura dei mangimi orientamenti di questo tipo potrebbero rivelarsi alquanto utili. Ciononostante il testo di legge deve precisare in modo inequivocabile che tali orientamenti o codici non presentano alcun carattere quasi legislativo. La loro funzione è unicamente quella di agevolare l'applicazione pratica del regolamento ed eventualmente di interpretare le disposizioni del regolamento caratterizzate da un margine di flessibilità, e non devono essere utilizzati allo scopo di mitigare le disposizioni legislative.
4. Materie prime contaminate
Poiché in passato è accaduto che, nell'ambito di un'intensa attività criminale, sostanze contaminate venissero smaltite sotto forma di mangimi, le disposizioni relative alle materie prime contaminate devono essere estremamente chiare. Grazie all'adozione della direttiva 2002/32/CE in seguito allo scandalo diossina, la legislazione comunitaria ha compiuto un chiaro passo avanti. In particolare il divieto di diluizione sancito dall'articolo 5 ha arginato una pratica inaccettabile ma ampiamente diffusa in passato, ossia il mescolamento di componenti contaminati con prodotti non contaminati allo scopo di non superare il tenore massimo stabilito.
Le disposizioni della direttiva 2002/32/CE vietano l'impiego di sostanze contaminate nei mangimi, ma non precisano chiaramente cosa accada a tali sostanze dopo il loro ritiro dal mercato. L'articolo 8 consente agli Stati membri di ricorrere a determinate procedure autorizzate di detossificazione per le materie prime contaminate (p. es. filtrazione a carbone attivo dell'olio di pesce per ridurne il contenuto di diossina o trattamento con ammoniaca per eliminare le aflatossine).
La Commissione propone pertanto di introdurre un'etichettatura chiara per i mangimi e le materie prime contenenti sostanze indesiderabili (cfr. articolo 20). Oltre all'osservanza delle disposizioni sull'etichettatura occorre tuttavia garantire che le sostanze contaminate non vengano utilizzate illegalmente e che il divieto di diluizione sia rispettato.
5. Disposizioni di attuazione (comitatologia)
La decisione del Consiglio n. 1999/468/CE stabilisce che, nel caso di un atto di base adottato tramite procedura di codecisione, le misure di portata generale tese a modificare disposizioni non essenziali di tale atto, anche tramite l'eliminazione di tali disposizioni o l'aggiunta di nuove disposizioni non essenziali, siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Il relatore propone pertanto che anche la fissazione del tenore massimo di impurità e coadiuvanti tecnologici (di cui all'articolo 6, lettera a)), l'adozione di orientamenti per la precisazione del campo di applicazione (di cui all'articolo 7) e l'approvazione del catalogo e dei codici di cui all'articolo 27 siano soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo. Essendo tali misure di portata generale, esse soddisfano i criteri della decisione n. 1999/468/CE per l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo.
Al fine di ampliare l'elenco negativo di cui all'articolo 6, appare tuttavia opportuno applicare la procedura d'urgenza affinché la Commissione possa introdurre con effetto immediato il divieto di utilizzare taluni prodotti negli alimenti per animali.
- [1] Cfr. relazioni A5-0233/2000, A5-0079/2001 e A5-0421/2001.
- [2] Per i dettagli, cfr. relazione A6-0411/2006.
- [3] Decisione n. 623/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 recante modifica della direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali, GU L 154 del 14.6.2007.
PROCEDURA
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Titolo |
Immissione sul mercato e uso dei mangimi |
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Riferimenti |
COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
3.3.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 24.4.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 24.4.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 28.5.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 1.4.2008 |
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Esame in commissione |
6.5.2008 |
14.7.2008 |
10.9.2008 |
7.10.2008 |
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Approvazione |
7.10.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Katerina Batzeli, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Bernard Wojciechowski |
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Deposito |
15.10.2008 |
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