RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa
15.10.2008 - (COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Heide Rühle
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa
(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0765),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0468/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0410/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i trasferimenti dei prodotti destinati alla difesa all'interno della Comunità differiscono secondo gli Stati membri, il che può ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e falsare la concorrenza nel mercato interno. |
(3) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i trasferimenti dei prodotti destinati alla difesa all'interno della Comunità differiscono secondo gli Stati membri, il che può ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e falsare la concorrenza nel mercato interno ostacolando l’innovazione, la cooperazione industriale e la competitività del mercato della difesa nell'Unione europea. |
Motivazione | |
E’ importante sottolineare gli inconvenienti economici della situazione attuale. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) È quindi necessario armonizzare le leggi e i regolamenti degli Stati membri in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa, per garantire un corretto funzionamento del mercato interno. |
(6) È quindi necessario armonizzare le leggi e i regolamenti degli Stati membri in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa, allo scopo di garantire un corretto funzionamento del mercato interno tenendo debitamente conto degli obiettivi della PESC sanciti nei trattati, che comprendono la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. |
Motivazione | |
È importante sottolineare che, nell'ambito della creazione di un mercato europeo per i prodotti della difesa, andrebbero presi in considerazione in quanto importanti fattori anche gli obiettivi della politica esterna dell'UE nell'ambito della PESC sanciti nei trattati, la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) L'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri deve avvenire nel rispetto degli obblighi cui gli Stati membri sono tenuti nel quadro dei regimi internazionali di non proliferazione, delle disposizioni in vigore sul controllo delle esportazioni, dei trattati o della discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la politica delle esportazioni. |
(7) L'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri deve avvenire nel rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri o della loro discrezionalità in materia di trasferimenti o di esportazioni di prodotti per la difesa. |
Motivazione | |
L'espressione "obblighi e impegni internazionali" ha una portata più ampia del testo originale e includerebbe i regimi internazionali di non proliferazione, le disposizioni in vigore sul controllo delle esportazioni e i trattati. La formulazione proposta consentirebbe a tutti gli Stati membri di ricorrere a licenze individuali per rispettare tutti i propri obblighi e impegni internazionali, inclusi quelli bilaterali, anziché i soli obblighi specifici menzionati nel testo originale. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) La presente direttiva deve applicarsi a tutti i prodotti destinati alla difesa figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, compresi i sottosistemi, i componenti, i pezzi di ricambio, il trasferimento di tecnologia, la manutenzione e la riparazione. |
(9) La presente direttiva deve applicarsi a tutti i prodotti destinati alla difesa figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, compresi i sottosistemi, i componenti, i pezzi di ricambio, il trasferimento di tecnologia, la manutenzione e la riparazione. Le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, compresi i sottosistemi, i componenti, i pezzi di ricambio, il trasferimento di tecnologia, la manutenzione e la riparazione, devono essere escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva. L'uso, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, la costituzione di scorte, l'immagazzinamento, la detenzione e il trasferimento a qualunque soggetto, direttamente o indirettamente, di mine antiuomo e munizioni a grappolo devono essere proibiti. |
Motivazione | |
A norma della Convenzione di Ottawa, lo sviluppo, l'immagazzinamento, l'acquisizione, l'ammasso, il mantenimento e il trasferimento di mine antiuomo è proibito. In base alla Convenzione di Oslo che sarà firmata il 3 dicembre 2008 saranno vietate anche le munizioni a grappolo. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Per far fronte ai rischi simili che presenta il trasferimento di prodotti destinati alla difesa non figuranti nell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare la direttiva a tali prodotti e quindi assoggettare il loro trasferimento alle stesse norme. |
(10) Per far fronte ai rischi simili che presenta il trasferimento di prodotti destinati alla difesa non figuranti nell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare la direttiva a tali prodotti e quindi assoggettare il loro trasferimento alle stesse norme. Quando si avvalgono di tale possibilità, è opportuno che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati membri. |
Motivazione | |
Adeguamento al testo corrispondente dell'articolo 2, paragrafo 3. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Ogni trasferimento di prodotti destinati alla difesa all'interno della Comunità europea deve essere oggetto di un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. Conformemente ai principi costitutivi del mercato interno, l'autorizzazione deve essere valida in tutta la Comunità, senza che sia necessaria alcun'altra autorizzazione per il transito attraverso altri Stati membri o per l'importazione in altri Stati membri. |
(14) Ogni trasferimento di prodotti destinati alla difesa all'interno della Comunità europea deve essere oggetto di un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. Conformemente ai principi costitutivi del mercato interno, l'autorizzazione deve essere valida in tutta la Comunità, senza che sia necessaria, in linea generale, alcun'altra autorizzazione preventiva per il transito attraverso altri Stati membri o per l'importazione in altri Stati membri. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per quanto riguarda i sottosistemi e i componenti, gli Stati membri devono astenersi, per quanto possibile, dall'imporre restrizioni all'esportazione, accettando la dichiarazione d'uso dei destinatari tenendo conto del grado d'integrazione di tali sottosistemi e componenti nei loro prodotti. |
soppresso |
Motivazione | |
Il considerando in esame è in contraddizione con l'articolo 4, paragrafo 6, e va pertanto soppresso. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Per facilitare i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa, le licenze generali devono essere emesse mediante disposizioni regolamentari degli Stati membri autorizzanti le imprese che rispondano ai requisiti stabiliti in ciascuna licenza generale a trasferire tali prodotti. |
(17) Per facilitare i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa, le licenze generali devono essere emesse mediante disposizioni regolamentari degli Stati membri autorizzanti qualsiasi impresa che risponda ai requisiti stabiliti in ciascuna licenza generale a trasferire tali prodotti. Gli Stati membri possono decidere di escludere temporaneamente da tali licenze talune imprese nei casi in cui siano sorte serie preoccupazioni in merito alla volontà o capacità dell'impresa in questione di conformarsi alle modalità e alle condizioni applicabili a tali licenze stabilite dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza. |
Motivazione | |
In circostanze eccezionali gli Stati membri che rilasciano la licenza dovrebbero essere in grado di adottare le misure necessarie per motivi di sicurezza nazionale oppure se hanno motivo di credere che il destinatario dei prodotti connessi alla difesa non rispetterà i termini e le condizioni fissate nella licenza di trasferimento. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Gli Stati membri devono poter emettere altre licenze generali nei casi in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, i rischi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità sono scarsi. |
(21) Gli Stati membri devono poter emettere licenze generali nei casi in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, i rischi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità sono molto scarsi. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono mantenere la facoltà di proseguire e intensificare l’attuale cooperazione, quale è attuata, tra l’altro, nel quadro della lettera di intenti. |
(25) Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono mantenere la facoltà di proseguire e sviluppare ulteriormente delle cooperazioni intergovernative nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva. |
Motivazione | |
Questa norma è soltanto un esempio di cooperazione intergovernativa. La presente direttiva non deve incidere su tutte le forme attuali od eventuali di cooperazione intergovernativa. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) La progressiva sostituzione dei controlli individuali ex ante nello Stato membro d'origine dei prodotti destinati alla difesa con controlli generali ex post richiede che si creino condizioni di fiducia garantendo che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all'esportazione. |
(26) La progressiva sostituzione dei controlli individuali ex ante nello Stato membro d'origine dei prodotti destinati alla difesa con controlli generali ex post richiede che si creino condizioni di fiducia garantendo che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all'esportazione. Questo principio deve essere rispettato anche nel caso in cui i prodotti destinati alla difesa sono oggetto di più trasferimenti fra Stati membri prima di essere esportati in un paese terzo. |
Motivazione | |
Occorre assicurare che, se un prodotto connesso alla difesa viene trasferito più volte tra Stati membri, le limitazioni alle esportazioni di tutti gli Stati membri vengano rispettate prima che il prodotto sia esportato al di fuori della comunità. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Gli Stati membri cooperano nel quadro del codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazione di armamenti, adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998, con l'applicazione volontaria di criteri comuni e di meccanismi di notifica dei rifiuti e di consultazione, per accrescere la convergenza dell'applicazione delle rispettive politiche di esportazione nei paesi terzi di prodotti destinati alla difesa. |
(27) Gli Stati membri cooperano nel quadro del codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazione di armamenti, adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998, con l'applicazione volontaria di criteri comuni e di meccanismi di notifica dei rifiuti e di consultazione, per accrescere la convergenza dell'applicazione delle rispettive politiche in materia di esportazione nei paesi terzi di prodotti destinati alla difesa. Gli Stati membri si riservano il diritto di rifiutare o ritirare o sospendere la validità delle licenze di trasferimento a determinati fornitori o destinatari, se lo ritengono necessario ai fini della cooperazione nel contesto del Codice di condotta dell'Unione europea. |
Motivazione | |
In 1998 the Member States adopted the voluntary European Code of Conduct of Arms Exports. In the Code of Conduct Members States agreed upon eight criteria to be taken into account with regard to the transfer of conventional arms. COREPER agreed on a draft common position on the Code in 2005. Unfortunately though Member States as of yet have failed to reach final agreement on the text. In order though for the Code of Conduct and the Common Position on the control of arms brokering to be useful instruments in foreign policy, Member States should retain the right to refuse, withdraw or suspend transfer licenses if that is necessary to abide by these codes of conduct and other international commitments related to exports control. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) I fornitori devono informare i destinatari delle restrizioni cui sono soggette le licenze di trasferimento, in modo da creare fiducia reciproca nella capacità dei destinatari di rispettare tali restrizioni dopo il trasferimento, in particolare nel caso di una domanda di esportazione nei paesi terzi. |
(28) I fornitori devono informare sia i destinatari che le autorità competenti dello Stato membro in cui il destinatario è situato delle restrizioni cui sono soggette le licenze di trasferimento, in modo da creare fiducia reciproca nella capacità dei destinatari di rispettare tali restrizioni dopo il trasferimento, in particolare nel caso di una domanda di esportazione nei paesi terzi. |
Motivazione | |
Uno dei principali problemi in materia di scambi di prodotti relativi alla difesa è che è difficile che i governi, i parlamenti e le ONG possano accertare la destinazione di tali prodotti. Allo scopo di aumentare la trasparenza per ridurre il rischio che le armi finiscano dove non dovrebbero finire, gli Stati membri dovrebbero essere informati di eventuali limitazioni previste nelle licenze di trasferimento. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le restrizioni all’uso dei prodotti destinati alla difesa successivo a un trasferimento. |
(35) È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci, comprese le sanzioni, per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le restrizioni all’uso dei prodotti destinati alla difesa successivo a un trasferimento. |
Motivazione | |
Per garantire che alle società sia impedito di “aggirare” i controlli alle esportazioni nel proprio paese facendo transitare i propri prodotti in altri Stati membri prima di esportarli in paesi terzi, tutti gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni efficaci contro le società che non rispettano le disposizioni della presente direttiva. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Qualora abbia fondati motivi di dubitare del rispetto, da parte di un destinatario certificato, delle condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, uno Stato membro deve, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter sospendere provvisoriamente gli effetti delle sue licenze di trasferimento per l'impresa in questione, in considerazione della sua responsabilità nella salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. |
(36) Qualora non sia certo che un destinatario certificato rispetterà tutte le condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, uno Stato membro di origine deve, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter sospendere provvisoriamente gli effetti delle sue licenze di trasferimento per l'impresa in questione, in considerazione della sua responsabilità nella salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva è ininfluente sulle politiche di esportazione degli Stati membri. |
2. La presente direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione di prodotti destinati alla difesa. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione degli articoli 30 e 296 del trattato. |
Motivazione | |
Nell'interesse di "legiferare meglio", questo articolo dovrebbe riflettere meglio lo scopo del testo, e cioè a cosa si riferisce e a cosa non si riferisce. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. La presente direttiva non incide sulla possibilità, per gli Stati membri, di proseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, nel rispetto dei principi definiti dalla presente direttiva. |
Motivazione | |
Nell'interesse di "legiferare meglio", questo articolo dovrebbe riflettere meglio lo scopo del testo, e cioè a cosa si riferisce e a cosa non si riferisce. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 - paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La presente direttiva si applica ai prodotti destinati alla difesa. |
1. La presente direttiva si applica ai prodotti destinati alla difesa elencati nell'allegato. |
Motivazione | |
La presente proposta prevede già la lista di prodotti connessi alla difesa e quindi sarebbe opportuno farvi riferimento. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva, mutatis mutandis, a prodotti destinati alla difesa diversi da quelli elencati nell'allegato, ma il cui trasferimento nella Comunità presenta rischi simili per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. |
soppresso |
Motivazione | |
La presente proposta prevede già l'elenco di prodotti connessi alla difesa. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Quando uno Stato membro fa uso della facoltà di cui al paragrafo 2, pubblica l'elenco dei prodotti in questione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. |
soppresso |
Motivazione | |
La presente proposta prevede già l'elenco di prodotti connessi alla difesa. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 3 - punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "prodotto destinato alla difesa", ogni prodotto specificamente destinato a essere utilizzato a fini militari e compreso nell’elenco figurante nell'allegato; |
(1) "prodotto destinato alla difesa", ogni prodotto compreso nell’elenco figurante nell'allegato; |
Motivazione | |
La presente proposta prevede già l'elenco di prodotti connessi alla difesa. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 3 - punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "trasferimento", qualsiasi spedizione di un prodotto destinato alla difesa a un destinatario situato in un altro Stato membro nel quadro di una transazione commerciale; |
(2) "trasferimento", qualsiasi spostamento o spedizione con qualunque mezzo di un prodotto destinato alla difesa a un destinatario situato in un altro Stato membro; |
Motivazione | |
La definizione risulta più completa. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) "licenza di esportazione", un'autorizzazione di fornire prodotti destinati alla difesa a un destinatario stabilito in un paese terzo. |
(6) "licenza di esportazione", un'autorizzazione di fornire prodotti destinati alla difesa a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo. |
Motivazione | |
Il "destinatario" è definito come persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il trasferimento di prodotti destinati alla difesa tra Stati membri è soggetto a un'autorizzazione preventiva. Non è richiesta l'autorizzazione di altri Stati membri per il transito attraverso Stati membri o l'importazione in altri Stati membri di prodotti destinati alla difesa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela dell'ordine pubblico, come quelle in materia di sicurezza dei trasporti. |
1. Il trasferimento di prodotti destinati alla difesa tra Stati membri è soggetto a un'autorizzazione preventiva, salvo nel caso in cui le regolamentazioni nazionali prevedano eccezioni. Non è richiesta l'autorizzazione di altri Stati membri per il transito attraverso Stati membri o l'importazione in altri Stati membri di prodotti destinati alla difesa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela dell'ordine pubblico, come quelle in materia di sicurezza dei trasporti. |
Motivazione | |
Alcuni Stati membri non richiedono una licenza per alcuni casi – come ad esempio per i trasferimenti fatti dai governi. A fini di completezza, la serie completa di esenzioni, dovrebbe essere indicata, comprese quelle per motivi di politica pubblica o di sicurezza pubblica di cui all'articolo 30. Ciò copre situazioni che non riguardano il testo della Commissione come il transito, laddove la natura dei prodotti e la loro destinazione finale può sollevare preoccupazioni, oppure, ad esempio, importazioni di armi da fuoco. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri rilasciano ai fornitori stabiliti nel loro territorio licenze di trasferimento generali, globali o individuali. |
2. Gli Stati membri dispongono che i fornitori che intendono trasferire prodotti destinati alla difesa dal loro territorio possano chiedere licenze di trasferimento globali o individuali nel rispetto dei termini e delle condizioni allegate a esse. Gli Stati membri emettono inoltre licenze generali. |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità di decidere se accettare o rifiutare le domande di licenza. Le licenze generali vengono pubblicate e non concesse. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri scelgono il tipo di licenza per i prodotti o le categorie di prodotti destinati alla difesa in questione in base alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 5, 6 e 7. |
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere il tipo di licenza per i prodotti o le categorie di prodotti destinati alla difesa in questione in base alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 5, 6 e 7. In particolare, gli Stati membri possono in ogni caso giustificare il mancato rilascio di una licenza generale o globale o la limitazione della portata di una di tali licenze per i motivi di cui all'articolo 7. |
Motivazione | |
A fini di chiarezza e di responsabilità degli Stati membri, con questo emendamento si assicura che in casi in cui una licenza individuale può essere concessa legittimamente, come previsto all'articolo 7, gli Stati membri possono rifiutare di concedere una licenza generale o globale. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, in particolare le restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di paesi terzi, tenendo conto dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Gli Stati membri possono proseguire ed estendere la cooperazione esistente per realizzare gli obiettivi della presente direttiva. |
4. Gli Stati membri definiscono tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di paesi terzi, tenendo conto dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità, e fatta salva la legislazione nazionale sul controllo dei certificati relativi agli utilizzatori finali. Nello stabilire tali restrizioni, gli Stati membri tengono conto in modo particolare del codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazione di armamenti e della posizione comune 2003/486/PESC del Consiglio sul controllo dell'intermediazione di armi1. Gli Stati membri possono proseguire ed estendere ulteriormente la cooperazione intergovernativa per realizzare gli obiettivi della presente direttiva. 1 GU L 156, del 25.6.2003, pag. 79. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di sottosistemi o di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre restrizioni all'esportazione per tali sottosistemi o componenti se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale attesta che i sottosistemi o i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali. |
6. Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di sottosistemi o di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre restrizioni all'esportazione per tali sottosistemi o componenti se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale attesta che i sottosistemi o i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono integrati nei propri prodotti in modo tale da evitare che siano successivamente trasferiti o esportati come tali. |
Motivazione | |
Il destinatario deve dichiarare che i sottosistemi o i componenti oggetto di tale licenza di trasferimento sono integrati in modo tale che non possano essere successivamente trasferiti o persino esportati come tali in un paese terzo. | |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Quando un destinatario intende rinviare al fornitore un prodotto destinato alla difesa affinché esso sia riparato o sottoposto a manutenzione, ovvero a causa del carattere difettoso del prodotto stesso, il trasferimento al fornitore è consentito in base alla licenza di trasferimento rilasciata per il primo trasferimento del prodotto dal fornitore al destinatario e a norma dei termini e delle condizioni previste. Tuttavia, prima dell'esecuzione del trasferimento, il destinatario comunica in tempo utile alle autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio il prodotto sarà trasferito, l'intenzione di procedere al trasferimento. La comunicazione indica la ragione del trasferimento e comprende tutti i documenti giustificativi pertinenti. |
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Una volta riparato il prodotto, effettuata la manutenzione o eliminato il difetto, il successivo trasferimento dal fornitore al destinatario è autorizzato sulla base della licenza di trasferimento rilasciata per il primo trasferimento del prodotto dal fornitore al destinatario. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro; |
(a) il destinatario fa parte delle forze armate o di un altro organismo statale di uno Stato membro; |
Motivazione | |
Dovrebbe essere possibile mediante licenze generali, se necessario, fornire prodotti connessi alla difesa ad istituzioni governative che non sono parte delle forze armate. | |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) si tratta di un trasferimento con cui il prodotto destinato alla difesa in questione e/o dati pertinenti che si riferiscono ad esso sono ritrasferiti nello Stato membro d'origine entro un termine fissato in precedenza, e il cui scopo è circoscritto alla ricerca o dimostrazione del prodotto o all'esposizione del prodotto destinato alla difesa. |
Motivazione | |
Dovrebbe essere possibile trasferire prodotti connessi alla difesa da utilizzare soltanto a scopi di dimostrazione agli Stati membri e ritrasferirli al paese originario per un periodo limitato. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono definire le modalità e le condizioni di registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva. |
Motivazione | |
Le licenze generali verranno pubblicate su base ex ante. I fornitori pertanto non saranno tenuti a chiedere agli Stati membri di concedere la licenza per trasferire un prodotto inserito nell'elenco delle licenze generali. In tal caso è opportuno che, precedentemente al primo uso di una licenza generale, gli Stati membri possano prevedere la possibilità di registrazione presso l'autorità competente. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze globali di trasferimento che autorizzano uno o più trasferimenti di uno o più prodotti destinati alla difesa a uno o più destinatari situati in un altro Stato membro. |
1. Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, previo soddisfacimento dei termini e condizioni a esse allegate, e su richiesta dei fornitori, licenze globali di trasferimento che autorizzano uno o più trasferimenti di uno o più prodotti destinati alla difesa a uno o più destinatari situati in un altro Stato membro. |
Motivazione | |
Per chiarezza giuridica. E’ importante sottolineare l'autonomia degli Stati membri nella definizione dei requisiti cui le società devono soddisfare per il rilascio delle licenze. | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La validità di una licenza globale di trasferimento è di almeno tre anni. |
La validità di una licenza globale di trasferimento è di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 15. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 7 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze individuali di trasferimento che autorizzano un trasferimento di prodotti destinati alla difesa a un destinatario solo in uno dei seguenti casi: |
Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, e previo soddisfacimento dei termini e condizioni in esse previsti e su richiesta dei fornitori, licenze individuali di trasferimento che autorizzano un trasferimento di prodotti destinati alla difesa a un destinatario in uno dei seguenti casi: |
Motivazione | |
Per chiarezza giuridica. E’ importante sottolineare l'autonomia degli Stati membri nella definizione dei requisiti cui le società devono soddisfare per il rilascio delle licenze. | |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 7 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) quando è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni che derivano per gli Stati membri da regimi internazionali di non proliferazione, disposizioni sul controllo delle esportazioni o trattati. |
(c) quando è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri. |
Motivazione | |
L'espressione "obblighi e impegni internazionali" ha una portata più ampia del testo originale e includerebbe i regimi internazionali di non proliferazione, le disposizioni sul controllo delle esportazioni e i trattati. La formulazione proposta consentirebbe a tutti gli Stati membri di ricorrere a licenze individuali per rispettare tutti i propri obblighi e impegni internazionali, inclusi quelli bilaterali, anziché i soli obblighi specifici menzionati nel testo originale. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. |
1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento, ivi comprese eventuali limitazioni, relative all'impiego finale, al ritrasferimento o all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. Per quanto riguarda le restrizioni al (ri)trasferimento di prodotti destinati alla difesa, lo Stato membro che rilascia la licenza informa lo Stato membro in cui è situato il destinatario di tutte le modalità, condizioni e limitazioni della licenza di trasferimento. |
Motivazione | |
Uno dei principali problemi in materia di scambi di prodotti relativi alla difesa è che è difficile che i governi, i parlamenti e le ONG possano accertare la destinazione di tali prodotti. Allo scopo di aumentare la trasparenza per ridurre il rischio che le armi finiscano dove non dovrebbero finire, gli Stati membri dovrebbero essere informati di eventuali limitazioni previste nelle licenze di trasferimento. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che i fornitori notifichino alle autorità competenti la loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. |
2. Gli Stati membri dispongono che i fornitori notifichino in tempi ragionevoli alle autorità competenti la loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri dispongono che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni: |
3. Gli Stati membri dispongono e verificano regolarmente che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni: |
(a) la descrizione del prodotto destinato alla difesa; |
(a) la descrizione del prodotto destinato alla difesa e il suo riferimento nell'Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (CML); |
(b) la quantità del prodotto destinato alla difesa e le date del trasferimento; |
(b) la quantità e il valore del prodotto destinato alla difesa e le date del trasferimento; |
(c) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario; |
(c) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario, oltre alla prova della loro certificazione a norma dell' articolo 9; |
|
(c bis) nome e indirizzo della società responsabile del trasferimento del prodotto, se diversa dal fornitore o dal destinatario; |
(d) l'impiego finale e l'utilizzatore finale del prodotto destinato alla difesa, se noti; |
(d) l'impiego finale e l'utilizzatore finale del prodotto destinato alla difesa, se noti; |
(e) la prova che il destinatario dei prodotti destinati alla difesa è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento. |
(e) la prova che il destinatario dei prodotti destinati alla difesa è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i tre anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. |
4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i cinque anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. I registri di cui al paragrafo 3 sono trasmessi annualmente alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore e il destinatario sono stabiliti. |
Motivazione | |
Uno dei principali problemi in materia di scambi di prodotti relativi alla difesa è che è difficile che i governi, i parlamenti e le ONG possano accertare la destinazione di tali prodotti. Allo scopo di aumentare la trasparenza per ridurre il rischio che le armi finiscano dove non dovrebbero finire, gli Stati membri dovrebbero essere informati di eventuali limitazioni previste nelle licenze di trasferimento. | |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Gli Stati membri dispongono che i fornitori tengano registri dettagliati e completi del ricevimento di prodotti destinati alla difesa contenenti le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo la pratica in vigore in ogni Stato membro. |
Motivazione | |
Uno dei principali problemi in materia di scambi di prodotti relativi alla difesa è che è difficile che i governi, i parlamenti e le ONG possano accertare la destinazione di tali prodotti. Allo scopo di aumentare la trasparenza per ridurre il rischio che le armi finiscano dove non dovrebbero finire, gli Stati membri dovrebbero essere informati di eventuali limitazioni previste nelle licenze di trasferimento. | |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) esperienza e reputazione in attività inerenti alla difesa, attestate in particolare da un'autorizzazione a produrre e commercializzare prodotti destinati alla difesa e dall'impiego di personale dirigente sperimentato; |
(a) esperienza e reputazione in attività inerenti alla difesa, attestate in particolare da un'autorizzazione a produrre e/o commercializzare prodotti destinati alla difesa e dall'impiego di personale dirigente sperimentato; |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'impiego finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti; |
(d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'impiego finale, al ritrasferimento e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti e di tenere conto della cooperazione prevista dal Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi; |
Motivazione | |
Occorre garantire che, quando i prodotti transitano da più Stati membri, le restrizioni all’esportazione non siano rispettate solo dal primo destinatario, ma anche da tutti gli altri. L’informazione va pertanto inoltrata a tutti gli Stati interessati. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; |
(e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una licenza generale di trasferimento da un altro Stato membro; |
Motivazione | |
Per chiarezza giuridica. La certificazione è pertinente solo nel caso di una licenza generale di trasferimento. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La durata di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. |
La durata di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a tre anni. |
Motivazione | |
Il termine di tre anni consentirà una maggiore affidabilità delle procedure di certificazione. | |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità competenti verificano regolarmente la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4. |
5. Le autorità competenti verificano almeno ogni tre anni la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4. |
Motivazione | |
Alla base della proposta è il concetto che i fornitori e gli Stati membri in cui i fornitori sono situati possono essere certi che i beneficiari certificati rispettino tutti i criteri e le condizioni stabilite nella presente direttiva. Il successo del mercato europeo dei prodotti per la difesa dipende in buona parte pertanto su un monitoraggio completo e regolare dei beneficiari da parte degli Stati membri interessati. | |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri. |
8. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione pubblica tali informazioni nel suo sito Internet. |
La Commissione pubblica un registro centrale dei beneficiari certificati dagli Stati membri nel suo sito Internet, tenendo conto al contempo della sensibilità delle informazioni e nel rispetto della legislazione applicabile relativa alla sicurezza delle informazioni. |
Motivazione | |
Al momento della pubblicazione delle informazioni sul suo sito web, la Commissione dovrebbe tener conto della potenziale delicatezza delle informazioni sui beneficiari certificati. | |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i destinatari di prodotti destinati alla difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, confermino alle autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento siano soggetti a restrizioni all'esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni. |
1. Gli Stati membri dispongono che i destinatari di prodotti destinati alla difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, dimostrino in modo soddisfacente alle autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento siano soggetti a restrizioni all'esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni. Gli Stati membri dispongono delle risorse necessarie e possono verificare il rispetto delle restrizioni alle esportazioni. In tali casi gli Stati membri dispongono inoltre che, a esportazione avvenuta, i destinatari dei prodotti destinati alla difesa confermino alle autorità competenti che le restrizioni all'esportazione sono state rispettate e ne forniscono le prove del caso. |
Motivazione | |
Emendamento inteso a evitare incertezze e possibili procedure d'infrazione. | |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine. |
2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è stato richiesto da uno o più destinatari ma non è stato concesso, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine. Se, dopo tale consultazione, uno Stato membro non ottiene il necessario consenso dello Stato membro d'origine all'esportazione, quest'ultima non ha luogo. In tal caso la Commissione e gli altri Stati membri vengono informati di conseguenza. |
Motivazione | |
Emendamento inteso a evitare incertezze e possibili procedure d'infrazione. | |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 10 bis Cooperazione amministrativa |
|
Gli Stati membri dispongono che siano applicate adeguate misure di controllo per verificare il rispetto delle modalità e condizioni applicabili alle licenze di trasferimento sia da parte del fornitore che del destinatario. Fatta salva l'applicazione di sanzioni e delle altre misure di cui all'articolo 15 bis, qualora uno Stato membro constati che un trasferimento di prodotti destinati alla difesa viola le modalità e condizioni suddette, le autorità competenti di detto Stato membro informano immediatamente le autorità competenti dell'altro o degli altri Stati membri interessati. |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 10 ter (nuovo) – prima del Capo IV | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 10 ter |
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Trasparenza |
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Gli Stati membri possono pubblicare informazioni pertinenti e non riservate, fornite a norme del presente Capo. |
Motivazione | |
In questo settore la trasparenza è un fattore molto importante. I trasferimenti e ritrasferimenti intracomunitari rendono più ardua la tracciabilità di certi prodotti destinati alla difesa. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri accrescessero la trasparenza pubblicando le informazioni (non riservate) pervenute loro dai fornitori e quelle relative al processo di certificazione e alle restrizioni all’export. Se ne avvantaggerebbe il controllo parlamentare e pubblico. | |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Cooperazione doganale |
Procedure doganali |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) le informazioni circa le restrizioni all'esportazione in paesi terzi riguardanti i prodotti destinati alla difesa oggetto della licenza di trasferimento non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione; |
(a) le informazioni non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione; |
Motivazione | |
Rispecchia la formulazione utilizzata nel regolamento sui prodotti a duplice uso. | |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis Sanzioni |
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1. Gli Stati membri prendono misure adeguate per garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva. |
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2. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni adottate per dare attuazione alla presente direttiva in particolare nel caso in cui vengano fornite informazioni false o incomplete sulla conformità delle restrizioni alle esportazioni previste in una richiesta di trasferimento. Gli Stati membri prendono tutte le misure del caso per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 16 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazioni |
Revisione e relazioni |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione trasmette periodicamente, per la prima volta entro [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva e sui suoi effetti sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base industriale e tecnologica europea di difesa, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
2. La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio entro [cinque anni dalla data del recepimento]. La Commissione valuta in particolare se e in che misura gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti. Nella sua relazione essa verifica l'applicazione degli articoli da 9 a 12 e dell'articolo 15 della presente direttiva e valuta gli effetti della direttiva stessa sullo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature di difesa e di una base industriale e tecnologica europea di difesa, tenendo conto, tra l'altro, della situazione delle piccole e medie imprese. Se necessario, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa. |
MOTIVAZIONE
La relatrice plaude alla proposta di direttiva concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa quale componente del pacchetto di misure della Commissione per il settore difesa, accanto ad una proposta di direttiva sulle commesse destinate alla difesa e a una comunicazione sulla competitività delle industrie europee attive in tale ambito.
Attualmente si contano 27 diversi mercati delle attrezzature di difesa caratterizzati da scarso coordinamento, sovrapposizioni e uso poco efficiente delle risorse. Su base nazionale sono organizzati non soltanto la maggior parte degli appalti del settore, ma anche il trasferimento, il transito e l'importazione di attrezzature militari all'interno dell'UE. La proposta di semplificazione dei regimi nazionali di licenza per il trasferimento delle attrezzature militari nell'ambito del mercato interno rappresenta un presupposto necessario allo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature per la difesa e di un'industria europea di difesa competitiva su scala internazionale. La semplificazione dei trasferimenti intracomunitari di attrezzature militari apporterà miglioramenti alla sicurezza dei rifornimenti per gli Stati membri, riducendo al contempo gli oneri amministrativi mediante l'introduzione di condizioni che consentano di focalizzarsi sui trasferimenti principali.
La relatrice si compiace della proposta ma ritiene che si possano ravvisare margini di miglioramento. Per tale ragione suggerisce di rivolgere l'attenzione ai seguenti ambiti in vista di eventuali emendamenti:
Applicazione e riesame
Occorre avvalersi di controlli rigorosi affinché, generalmente, le armi e i prodotti destinati alle attrezzature militari non raggiungano da ultime le aree in cui imperversano conflitti. La relatrice sottolinea la necessità di impedire le riesportazioni verso paesi terzi nei casi in cui lo Stato membro di origine non vi fornisca il consenso. In nessun caso le restrizioni alla riesportazione imposte dallo Stato membro di origine possono essere ignorate da parte dei destinatari del trasferimento.
A modo di vedere della relatrice è necessario definire in maggior dettaglio le sanzioni da applicare nell'ipotesi di violazione delle condizioni previste per il rilascio delle licenze. Nello specifico, sarebbe opportuno che gli Stati membri stabiliscano la perseguibilità penale delle violazioni alle limitazioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa nel caso in cui queste vengano commesse in ambito internazionale. Tale previsione garantirebbe maggiore certezza agli Stati membri in merito alla possibilità di ricorrere a misure compensative efficaci nei casi di mancata osservanza delle restrizioni alla riesportazione delle licenze di trasferimento, accrescendo allo stesso tempo la fiducia che gli Stati membri ripongono nel sistema. Inoltre, agli Stati membri sarà imposto l'obbligo di verificare che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti.
La relatrice sottolinea che la proposta rappresenta un primo passo verso il rafforzamento delle norme del mercato interno in un settore chiave della sovranità degli Stati membri e dovrebbe essere concepita alla stregua di un "progetto pilota" suscettibile di successive correzioni e modifiche laddove le misure proposte non conseguano gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. La relatrice suggerisce pertanto che la Commissione predisponga una valutazione dettagliata dei progressi compiuti nell'attuazione della direttiva a cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa, accompagnata, se del caso, da proposte al Parlamento europeo e al Consiglio relative a modifiche al testo.
La relatrice ritiene che lo sviluppo del mercato europeo delle attrezzature per la difesa dipenderà in maniera sostanziale dal contributo apportato dall'applicazione della proposta al rafforzamento della reciproca fiducia fra gli Stati membri. Pertanto, sarebbe opportuno che la valutazione rivolgesse specifica attenzione all'impatto della direttiva sulla reciproca fiducia fra gli Stati membri.
Interessi delle piccole e medie imprese (PMI)
Il sistema di certificazione, elemento centrale del regime di licenza oggetto della proposta, tende ad avvantaggiare le esigenze delle imprese di più ampie dimensioni e potrebbe tradursi in uno svantaggio in termini concorrenziali a danno delle PMI. Mentre le imprese più ampie hanno la possibilità di ricorrere alla certificazione in vista del rilascio di licenze generali, il processo in questione si rivela troppo oneroso e impegnativo per le imprese più piccole.
L'insieme delle imprese trarrà vantaggio dalla disposizione secondo cui, in linea generale, non sarà più necessario ottenere una licenza per i trasferimenti di sottosistemi o componenti integrati in sistemi di armamento che non possono essere trasferiti o esportati in un secondo tempo. Fra i produttori di sottosistemi e componenti, un insieme considerevole di PMI potrà beneficiare di tale disposizione, benché ciò non sia di per sé sufficiente a compensare la tendenza del sistema di licenze a favorire le imprese più ampie. Al fine di garantire che la direttiva non comporti una relativa perdita di competitività delle PMI rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, la relatrice propone che la valutazione redatta dalla Commissione sull'impatto della direttiva a cinque anni dalla data di entrata in vigore, includa una valutazione dell'impatto della stessa anche sulle PMI.
Chiarezza giuridica
La relatrice pone l'accento su numerose parti della proposta che necessitano di chiarimenti in vista di una maggiore certezza giuridica. Suggerisce che gli impegni internazionali degli Stati membri che giustificano il ricorso a licenze individuali dovrebbero essere definiti non tanto mediante un elenco enumerativo quanto invece da un riferimento generale agli "obblighi e impegni internazionali degli Stati membri". Fra le raccomandazioni della relatrice compaiono inoltre una serie di precisazioni relative agli obblighi in capo ai fornitori di attrezzature destinate alla difesa.
PARERE della commissione per gli affari esteri (12.9.2008)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti destinati alla difesa
(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))
Relatore per parere: Angelika Beer
BREVE MOTIVAZIONE
1) In linea generale, il presente parere sostiene con forza la semplificazione delle norme disciplinanti il trasferimento all'interno della Comunità europea di prodotti destinati alla difesa, così come proposto dalla Commissione nella proposta di direttiva.
a) L'attuazione di tale strumento varrà a rimuovere gli oneri amministrativi superflui a carico delle autorità nazionali degli Stati membri, creando al contempo le condizioni per concentrare l'attenzione verso casi di trasferimento di particolare rilievo anziché su quelli autorizzati su base ordinaria.
b) Per effetto dell'attuazione della direttiva in questione e della direttiva sugli appalti della difesa, si prevede un'evoluzione positiva del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base tecnologica e industriale europea di difesa.
c) L'inclusione di restrizioni all'esportazione e misure di salvaguardia all'interno della proposta della Commissione risulta particolarmente apprezzata, specialmente con riferimento ai rischi per la salvaguardia dei diritti umani, della pace, della sicurezza e della stabilità derivanti da eventuali esportazioni verso un paese terzo.
2) La commissione per gli affari esteri esprime tuttavia le seguenti preoccupazioni:
a) Come in precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, si raccomanda fermamente che la semplificazione dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti destinati alla difesa sia attuata in parallelo con la trasformazione del codice di condotta dell'Unione europea relativo alle esportazioni di armi in uno strumento giuridicamente vincolante. Si rammenta pertanto al Consiglio l'urgenza di convertire il codice sopra menzionato in posizione comune dell'UE prima dell'entrata in vigore della direttiva.
b) Si rende necessario l'esercizio di un controllo rigoroso onde evitare che armi e prodotti connessi alle armi convergano verso le diverse aree di conflitto.
c) Risulta inaccettabile che le missioni PESD debbano essere compromesse o esposte a rischi dalla presenza di armi provenienti dall'Unione europea (come avviene ad esempio in Ciad).
3) Si propongono le seguenti modifiche concrete volte a migliorare la direttiva finale:
a) Il parere evidenzia che la riesportazione verso un paese terzo non può avere luogo laddove lo Stato membro di origine non abbia dato il proprio consenso. Il mancato consenso alla riesportazione da parte dello Stato membro di origine non deve in alcun caso essere ignorata dai destinatari dei trasferimenti (emendamenti all'articolo 10).
b) La Commissione deve non soltanto essere informata dell'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 2, paragrafo 2, da parte di uno Stato membro (con riferimento ai prodotti destinati alla difesa diversi da quelli elencati nell'allegato della direttiva), ma verificare altresì che tale applicazione sia conforme alle normative comunitarie applicabili (emendamenti all'articolo 2).
c) L'attuazione della direttiva deve essere armonizzata al fine di garantire la trasparenza delle misure proposte all'interno degli articoli dal 5 al 7 della proposta di direttiva (emendamenti all'articolo 4, paragrafo 2).
d) L'integrazione di componenti all'interno di un prodotto non garantisce automaticamente che tali componenti non possano essere trasferiti come tali in una fase successiva. Di conseguenza, gli Stati membri si astengono dall'imporre restrizioni all'esportazione unicamente nel caso in cui il destinatario dichiari che i sottosistemi o i componenti oggetto della licenza di trasferimento siano integrati nei propri prodotti in modo tale da non poter essere successivamente trasferiti o esportati come tali verso un paese terzo (emendamenti all'articolo 4, paragrafo 6).
e) Gli Stati membri sono tenuti non solo a garantire ma anche a verificare periodicamente che i fornitori all'interno del loro territorio tengano un registro dettagliato dei propri trasferimenti (emendamenti all'articolo 8, paragrafo 3).
f) Risulta opportuno che i fornitori non vengano meno all'onere di informare i rispettivi Stati membri circa la destinazione finale, se nota. Occorre chiarire quale autorità sarà competente per verificare se l'impiego finale e l'utilizzatore finale sono noti (emendamenti all'articolo 8, paragrafo 3, punto d).
g) La durata di validità del certificato rilasciato ai destinatari non può in alcun caso essere superiore a tre anni, anziché cinque. Ciò garantirà una maggiore affidabilità delle procedure di certificazione (emendamenti all'articolo 9, paragrafo 3).
h) La sicurezza delle informazioni sensibili costituisce un prerequisito per la dinamicità del mercato europeo delle attrezzature di difesa al servizio della politica europea di sicurezza e di difesa. Di conseguenza, la Commissione si atterrà alle normative comunitarie applicabili in materia al momento della pubblicazione su Internet dell'elenco dei destinatari certificati (emendamenti all'articolo 9, paragrafo 8).
i) Si propongono relazioni periodiche annuali da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio da parte della Commissione in materia di attuazione della direttiva in questione. Ciò garantirà una maggiore affidabilità del processo di attuazione e seguirà il medesimo calendario della relazione annuale del Consiglio sull'attuazione del codice di condotta dell'Unione europea relativo alle esportazioni di armi (emendamenti all'articolo 16, paragrafo 2).
j) In linea generale, il presente parere costituisce un appello a favore di un meccanismo aperto e trasparente di trasferimento delle armi all'interno dell'Unione europea.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Quando uno Stato membro fa uso della facoltà di cui al paragrafo 2, pubblica l'elenco dei prodotti in questione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. |
3. Quando uno Stato membro fa uso della facoltà di cui al paragrafo 2, pubblica l'elenco dei prodotti in questione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione verifica che il ricorso alla facoltà di cui al paragrafo 2 da parte di uno Stato membro sia conforme alla legislazione comunitaria. |
Motivazione | |
La Commissione non dovrebbe essere soltanto informata, ma dovrebbe anche verificare che l'applicazione della direttiva (paragrafo 2) per analogia ai prodotti destinati alla difesa non inclusi nell'allegato da parte di uno Stato membro sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, in particolare le restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di paesi terzi, tenendo conto dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Gli Stati membri possono proseguire ed estendere la cooperazione esistente per realizzare gli obiettivi della presente direttiva. |
4. Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, in particolare le restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di paesi terzi, tenendo conto dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Gli Stati membri possono eventualmente richiedere certificati per l'utilizzatore finale nonché proseguire ed estendere la cooperazione esistente per realizzare gli obiettivi della presente direttiva. |
Motivazione | |
L'utilizzazione di certificati per l'utilizzatore finale serve a garantire che i destinatari di prodotti per la difesa siano opportunamente informati circa le restrizioni applicabili relative all'impiego finale, al ritrasferimento o all'esportazione dei prodotti trasferiti, e che tale trasferimento non possa avvenire senza il consenso dello Stato membro che ha rilasciato il certificato. Gli Stati membri che lo desiderano dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali certificati. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di sottosistemi o di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre restrizioni all'esportazione per tali sottosistemi o componenti se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale attesta che i sottosistemi o i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali. |
6. Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di sottosistemi o di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre restrizioni all'esportazione per tali sottosistemi o componenti se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale attesta che i sottosistemi o i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono integrati nei propri prodotti in modo tale da evitare che siano successivamente trasferiti o esportati come tali. |
Motivazione | |
Il destinatario deve dichiarare che i sottosistemi o i componenti oggetto di tale licenza di trasferimento sono integrati in modo tale che non possano essere successivamente trasferiti o persino esportati come tali in un paese terzo. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze globali di trasferimento che autorizzano uno o più trasferimenti di uno o più prodotti destinati alla difesa a uno o più destinatari situati in un altro Stato membro. |
1. Gli Stati membri possono rilasciare ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze globali di trasferimento che autorizzano uno o più trasferimenti di uno o più prodotti destinati alla difesa a uno o più destinatari situati in un altro Stato membro. |
Motivazione | |
Occorre tutelare il diritto di uno Stato membro di rifiutare una richiesta concernente una licenza di trasferimento. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 7 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze individuali di trasferimento che autorizzano un trasferimento di prodotti destinati alla difesa a un destinatario solo in uno dei seguenti casi: |
Gli Stati membri possono rilasciare ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze individuali di trasferimento che autorizzano un trasferimento di prodotti destinati alla difesa a un destinatario solo in uno dei seguenti casi: |
Motivazione | |
Occorre tutelare il diritto di uno Stato membro di rifiutare una richiesta concernente una licenza di trasferimento. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. |
1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento, ivi comprese eventuali limitazioni, relative all'impiego finale, al ritrasferimento o all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. |
Motivazione | |
I destinatari dei prodotti relativi alla difesa devono essere informati di tutti i termini e le condizioni applicabili al trasferimento delle licenze, comprese quelle relative all'impiego finale e al ritrasferimento dei prodotti trasferiti. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri dispongono che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni: |
3. Gli Stati membri dispongono e verificano periodicamente che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni: |
Motivazione | |
Gli Stati membri non dovrebbero soltanto disporre, ma anche verificare periodicamente se i fornitori all'interno del loro territorio tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) la prova che il destinatario dei prodotti destinati alla difesa è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento. |
(Non riguarda la versione italiana) |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i tre anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. |
4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i cinque anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. |
Motivazione | |
Il lasso di tempo per l'accesso ai registri dei fornitori da parte delle autorità degli Stati membri viene esteso da tre a cinque anni. Ciò garantirà una maggiore trasparenza del processo, nonché più tempo per le indagini su eventuali violazioni nel recepimento al livello di legge o normativa nazionale. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La durata di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. |
La durata di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a tre anni. |
Motivazione | |
Il termine di tre anni consentirà una maggiore affidabilità delle procedure di certificazione. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione pubblica tali informazioni nel suo sito Internet. |
La Commissione pubblica tali informazioni nel suo sito Internet, tenendo tuttavia conto della loro delicatezza e nel rispetto della legislazione applicabile relativa alla sicurezza delle informazioni. |
Motivazione | |
Al momento della pubblicazione delle informazioni sul suo sito web, la Commissione dovrebbe tener conto della potenziale delicatezza delle informazioni sui beneficiari certificati. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i destinatari di prodotti destinati alla difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, confermino alle autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento siano soggetti a restrizioni all'esporazione, di essersi attenuti a tali restrizioni. |
1. Gli Stati membri dispongono che i destinatari di prodotti destinati alla difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, confermino alle autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento siano soggetti a restrizioni all'esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti verifichino il rispetto di tali restrizioni. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine. |
2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine. La Commissione e altri Stati membri vengono informati in merito a tali consultazioni. |
Motivazione | |
L'esistenza, il contenuto e il risultato delle consultazioni sulle esportazioni previste con il necessario consenso dello Stato membro di origine devono essere comunicate alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenere una maggiore trasparenza del processo. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista un serio rischio che un destinatario certificato in un altro Stato membro di destinazione non rispetterà le condizioni cui è soggetta la licenza generale di trasferimento, ne informa l'altro Stato membro e chiede una valutazione della situazione. |
1. Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista un serio rischio che un destinatario certificato in un altro Stato membro di destinazione non rispetterà le condizioni cui è soggetta la licenza generale di trasferimento, ne informa l'altro Stato membro e chiede una valutazione della situazione. Se uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la licenza ritiene che tali condizioni non vengano rispettate informa lo Stato membro che ha concesso la licenza e la Commissione. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione trasmette periodicamente, per la prima volta entro [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva e sui suoi effetti sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base industriale e tecnologica europea di difesa, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
2. La Commissione trasmette annualmente, per la prima volta entro [48 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva e sui suoi effetti sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base industriale e tecnologica europea di difesa, nonché sull'applicazione dell'articolo 10, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
Motivazione | |
Comunicazioni periodiche su base annuale al PE e al Consiglio miglioreranno la trasparenza del processo di esecuzione. Tali comunicazioni seguiranno la stessa tempistica della relazione annuale del Consiglio sull'esecuzione del codice di condotta UE sulle esportazioni di armi. |
PROCEDURA
Titolo |
Trasferimenti di prodotti legati alla difesa |
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Riferimenti |
COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 15.1.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Angelika Beer 29.1.2008 |
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Esame in commissione |
9.6.2008 |
16.7.2008 |
9.9.2008 |
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Approvazione |
10.9.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
56 4 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Vittorio Agnoletto, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Alexander Graf Lambsdorff, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich |
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PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (15.9.2008)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa
(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))
Relatore per parere: Hannes Swoboda
BREVE MOTIVAZIONE
Il mercato europeo della difesa è con il suo fatturato di ca. € 70 miliardi, con i suoi 770 000 addetti e con la sua ampia gamma di prodotti, un settore industriale di una certa importanza. Tuttavia, l’attuale frammentazione dell’assetto normativo rappresenta un grande ostacolo alla competitività delle industrie del settore della difesa e pone un grave rischio alla sicurezza dell’approvvigionamento di tali prodotti.
La frammentazione del mercato è dovuta alla coesistenza di 27 regimi nazionali di licenza, che ha la sua ragion d’essere nella volontà degli Stati membri di mantenere il controllo delle esportazioni in tale settore. I regimi nazionali differiscono per procedure, ambito, soggetti competenti e termini prescritti, e ciò impone un notevole onere amministrativo alle aziende (con costi stimati in oltre € 3 miliardi l’anno). Inoltre, la lunghezza dei tempi di fornitura, conseguente alla necessità di disporre di licenze individuali, impedisce la cooperazione industriale nel settore. Tale situazione colpisce in particolare le PMI che sono sovente impossibilitate a partecipare ai grandi progetti industriali come subappaltatori. Infine, l’assenza di un autentico mercato interno del settore compromette l’efficienza economica e riduce la competitività delle imprese europee.
Per risolvere il problema della frammentazione del mercato, snellire gli adempimenti burocratici e dare impulso all’innovazione e alla competitività senza privare gli Stati membri del controllo dei propri interessi vitali di sicurezza e di difesa, la Commissione ha presentato nel dicembre 2007 un pacchetto organico di iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato della difesa. La direttiva proposta, che rientra in tale pacchetto, mira a ridurre gli ostacoli che attualmente si frappongono agli scambi intracomunitari di prodotti destinati alla difesa, al fine di accentuare la cooperazione industriale, ottimizzare le catene di fornitura e generare economie di scala. Concretamente, la proposta sostituisce gli attuali regimi nazionali di licenze e relativi obblighi con un sistema semplificato ed armonizzato di licenze generali e globali, limitando la licenza individuale a casi eccezionali. Il modello preferito è la licenza generale quando non vi siano soverchi problemi di sicurezza (specie quelli connessi alle riesportazioni indesiderate) ossia in caso di trasferimenti a Stati UE o a società certificate. In quest’ultimo caso una procedura di certificazione armonizzata garantirebbe agli Stati membri l'affidabilità delle società di un altro Stato membro in termini di rispetto delle restrizioni vigenti all'esportazione.
Il relatore accoglie con favore questa iniziativa. Applicare i principi del mercato interno significa rafforzare la competitività e la base tecnologica del settore europeo della difesa. C'è anche una componente geopolitica: una base industriale europea forte e dinamica in questo settore è di importanza fondamentale per garantire l’autonomia dell'UE. Snellendo l’inutile burocrazia (a titolo di esempio, nel 2006 sono state presentate 11.500 richieste di licenze, di cui meno di 10 respinte) e semplificando i vari adempimenti procedurali si allevierà l'onere amministrativo con vantaggi per l'intero settore.
E’ comunque importante tenere conto delle specificità del mercato della difesa e della necessità di tutelare le politiche nazionali di difesa e sicurezza. In particolare occorre soffermarsi sui seguenti punti.
E’ importante innanzitutto che gli Stati membri mantengano la propria autonomia per quanto riguarda la politica di esportazione di prodotti della difesa. Il relatore sarebbe favorevole a che il Consiglio facesse ulteriori passi avanti nella cooperazione fra Stati membri, ad esempio accentuando il carattere vincolante del Codice di condotta per le esportazioni di armi, come recentemente ribadito in una risoluzione del Parlamento[1]. Per il momento ciò non avviene. Gli Stati membri che praticano per le esportazioni una politica più rigorosa di altri possono accettare trasferimenti intracomunitari solo se le restrizioni in essi vigenti sono rispettate dallo Stato membro che esporta. La proposta contiene varie disposizioni che garantiscono l’autonomia degli Stati membri: essi sono liberi di determinare i prodotti che possono rientrare nelle varie tipologie di licenza e di stabilire le disposizioni e condizioni specifiche per il loro rilascio (comprese le limitazioni dell’export).
In secondo luogo, il sistema proposto potrà operare efficacemente solo rafforzando i controlli alle frontiere esterne della Comunità. Le società potrebbero altrimenti essere tentate di “aggirare” i controlli delle esportazioni nel proprio paese facendo transitare i propri prodotti in altri Stati membri che praticano controlli meno stringenti. La proposta affronta tale problema concedendo maggior tempo per l’acquisizione di know-how. Inoltre sono state incluse diverse misure "atte a creare un clima di fiducia", come la possibilità di emettere licenze individuali in caso di transazioni poco chiare o di trasferimento di prodotti sensibili, e una "clausola di salvaguardia" applicabile eccezionalmente in caso di gravi rischi per la sicurezza nazionale. E’ comunque importante che tutti gli Stati membri adottino efficaci politiche di enforcement, comprese le sanzioni.
Infine, il relatore ritiene che in questo settore la trasparenza sia un fattore di grande importanza. I trasferimenti e ritrasferimenti intracomunitari rendono più ardua la tracciabilità di certi prodotti destinati alla difesa. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri assicurino una maggiore trasparenza pubblicando i dati sulle esportazioni e/o le licenze.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i trasferimenti dei prodotti destinati alla difesa all'interno della Comunità differiscono secondo gli Stati membri, il che può ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e falsare la concorrenza nel mercato interno. |
(3) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i trasferimenti dei prodotti destinati alla difesa all'interno della Comunità differiscono secondo gli Stati membri, il che può ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e falsare la concorrenza nel mercato interno ostacolando l’innovazione, la cooperazione industriale e la competitività del mercato della difesa nell'Unione europea. |
Motivazione | |
E’ importante sottolineare gli inconvenienti economici della situazione attuale. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) La progressiva sostituzione dei controlli individuali ex ante nello Stato membro d'origine dei prodotti destinati alla difesa con controlli generali ex post richiede che si creino condizioni di fiducia garantendo che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all'esportazione. |
(26) La progressiva sostituzione dei controlli individuali ex ante nello Stato membro d'origine dei prodotti destinati alla difesa con controlli generali ex post richiede che si creino condizioni di fiducia garantendo che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all'esportazione. Tale principio va rispettato anche quando i prodotti destinati alla difesa sono trasferiti tramite più Stati membri prima di essere esportati a un paese terzo. |
Motivazione | |
Occorre garantire che alle società sia impedito di “aggirare” i controlli alle esportazioni nel proprio paese facendo transitare i propri prodotti in altri Stati membri prima di esportarli in paesi terzi. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) L'elenco dei prodotti destinati alla difesa figurante nell’allegato della presente direttiva deve essere aggiornato per allinearlo sull'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. |
(34) E’ importante che l’elenco dei prodotti destinati alla difesa sia aggiornato in modo flessibile ed armonizzato per adeguarlo allo sviluppo della produzione e del mercato. A tal fine, l'elenco dei prodotti destinati alla difesa figurante nell’allegato della presente direttiva deve essere aggiornato per allinearlo sull'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le restrizioni all’uso dei prodotti destinati alla difesa successivo a un trasferimento. |
(35) È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci, comprese le sanzioni, per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le restrizioni all’uso dei prodotti destinati alla difesa successivo a un trasferimento. |
Motivazione | |
Per garantire che alle società sia impedito di “aggirare” i controlli alle esportazioni nel proprio paese facendo transitare i propri prodotti in altri Stati membri prima di esportarli in paesi terzi, tutti gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni efficaci contro le società che non rispettano le disposizioni della presente direttiva. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(37 bis) E’ importante che gli Stati membri introducano misure volte a garantire la trasparenza per i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni a paesi terzi di prodotti destinati alla difesa. |
Motivazione | |
In questo settore la trasparenza è un fattore molto importante. I trasferimenti e ritrasferimenti intracomunitari rendono più ardua la tracciabilità di certi prodotti destinati alla difesa. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri assicurassero una maggiore trasparenza pubblicando i dati sulle esportazioni e/o le licenze. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri rilasciano ai fornitori stabiliti nel loro territorio licenze di trasferimento generali, globali o individuali. |
2. Gli Stati membri rilasciano ai fornitori stabiliti nel loro territorio licenze di trasferimento generali, globali o individuali, previo soddisfacimento dei termini e condizioni in esse previsti. |
Motivazione | |
Per chiarezza giuridica. E’ importante sottolineare l'autonomia degli Stati membri nella definizione dei requisiti cui le società devono soddisfare per il rilascio delle licenze. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze globali di trasferimento che autorizzano uno o più trasferimenti di uno o più prodotti destinati alla difesa a uno o più destinatari situati in un altro Stato membro. |
1. Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta e previo soddisfacimento dei termini e condizioni in esse previsti, licenze globali di trasferimento, che autorizzano uno o più trasferimenti di uno o più prodotti destinati alla difesa a uno o più destinatari situati in un altro Stato membro. |
Motivazione | |
Per chiarezza giuridica. E’ importante sottolineare l'autonomia degli Stati membri nella definizione dei requisiti cui le società devono soddisfare per il rilascio delle licenze. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La validità di una licenza globale di trasferimento è di almeno tre anni. |
La validità di una licenza globale di trasferimento è di almeno cinque anni. |
Motivazione | |
Sburocratizzazione. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 7 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze individuali di trasferimento che autorizzano un trasferimento di prodotti destinati alla difesa a un destinatario solo in uno dei seguenti casi: |
Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta e previo soddisfacimento dei termini e condizioni in esse previsti, licenze individuali di trasferimento che autorizzano un trasferimento di prodotti destinati alla difesa a un destinatario solo in uno dei seguenti casi: |
Motivazione | |
Per chiarezza giuridica. E’ importante sottolineare l'autonomia degli Stati membri nella definizione dei requisiti cui le società devono soddisfare per il rilascio delle licenze. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. |
1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento relative all'impiego finale, al ritrasferimento o all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. |
Motivazione | |
Occorre garantire che, quando i prodotti transitano da più Stati membri, le informazioni riguardanti le restrizioni all’esportazione non siano trasmesse unicamente al primo destinatario, ma anche ai destinatari successivi. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che i fornitori notifichino alle autorità competenti la loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. |
2. Gli Stati membri dispongono che i fornitori notifichino in tempi ragionevoli alle autorità competenti la loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri dispongono che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni: |
3. Gli Stati membri dispongono e verificano regolarmente che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni: |
Motivazione | |
Gli Stati membri non dovrebbero soltanto disporre, ma anche verificare periodicamente se i fornitori all'interno del loro territorio tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) la descrizione del prodotto destinato alla difesa; |
a) la descrizione del prodotto destinato alla difesa e il suo riferimento nell'Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (CML); |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la quantità del prodotto destinato alla difesa e le date del trasferimento; |
b) la quantità e il valore del prodotto destinato alla difesa e le date del trasferimento; |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i tre anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. |
4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i sette anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. |
Motivazione | |
Il lasso di tempo per l'accesso ai registri dei fornitori da parte delle autorità degli Stati membri viene esteso da tre a sette anni. Ciò garantirà una maggiore trasparenza del processo, nonché più tempo per le indagini su eventuali violazioni nel recepimento al livello di legge o normativa nazionale. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'impiego finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti; |
d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'impiego finale, al ritrasferimento e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti; |
Motivazione | |
Occorre garantire che, quando i prodotti transitano da più Stati membri, le restrizioni all’esportazione non siano rispettate solo dal primo destinatario, ma anche da tutti gli altri. L’informazione va pertanto inoltrata a tutti gli Stati interessati. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; |
e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una licenza generale di trasferimento da un altro Stato membro; |
Motivazione | |
Per chiarezza giuridica. La certificazione è pertinente solo nel caso di una licenza generale di trasferimento. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La durata di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. |
La durata di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a sette anni. |
Motivazione | |
Sburocratizzazione. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine. |
2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine. Qualora, a seguito di tale consultazione, uno Stato membro non ottenga il consenso richiesto per l'esportazione contemplata dallo Stato membro di origine, l'esportazione non ha luogo. La Commissione e gli altri Stati membri ne sono informati. |
Motivazione | |
Non è consentita la riesportazione in un paese terzo nei casi in cui lo Stato membro di origine neghi il suo consenso. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo) – prima del Capo IV | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis |
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Trasparenza |
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Gli Stati membri possono pubblicare informazioni pertinenti e non riservate, fornite a norme del presente Capo. |
Motivazione | |
In questo settore la trasparenza è un fattore molto importante. I trasferimenti e ritrasferimenti intracomunitari rendono più ardua la tracciabilità di certi prodotti destinati alla difesa. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri accrescessero la trasparenza pubblicando le informazioni (non riservate) pervenute loro dai fornitori e quelle relative al processo di certificazione e alle restrizioni all’export. Se ne avvantaggerebbe il controllo parlamentare e pubblico. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione può presentare proposte di modifica dell’Allegato per includervi o escludervi prodotti. |
Motivazione | |
L’Allegato deve non soltanto essere adattato allo sviluppo della produzione, ma occorre introdurre un elemento di flessibilità per poter modificare eventualmente l’elenco dei prodotti, ad esempio per aggiungervi beni immateriali legati a determinati prodotti di difesa, come dati o software. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo) –Capo VI | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Attuazione concreta ed effettiva |
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1. Gli Stati membri adottano misure per sanzionare le violazioni alle disposizioni della presente direttiva. |
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2. Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
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3. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le misure in questione. |
Motivazione | |
Per garantire che alle società sia impedito di “aggirare” i controlli alle esportazioni nel proprio paese facendo transitare i propri prodotti in altri Stati membri prima di esportarli in paesi terzi, tutti gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni efficaci contro le società che non rispettano le disposizioni della presente direttiva. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione trasmette periodicamente, per la prima volta entro [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva e sui suoi effetti sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base industriale e tecnologica europea di difesa, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
2. La Commissione trasmette periodicamente, per la prima volta entro [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva e sui suoi effetti sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base industriale e tecnologica europea di difesa, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
Motivazione | |
Più rapida verifica della legislazione. |
PROCEDURA
Titolo |
Trasferimenti di prodotti legati alla difesa |
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Riferimenti |
COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 15.1.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Hannes Swoboda 27.2.2008 |
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Esame in commissione |
28.5.2008 |
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Approvazione |
11.9.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, András Gyürk, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi |
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- [1] Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi - mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante.
PROCEDURA
Titolo |
Semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa |
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Riferimenti |
COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
5.12.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 15.1.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 15.1.2008 |
ITRE 15.1.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Heide Rühle 2.4.2008 |
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Esame in commissione |
6.5.2008 |
28.5.2008 |
2.6.2008 |
7.7.2008 |
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Approvazione |
9.9.2008 |
6.10.2008 |
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7.10.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Gary Titley, Diana Wallis, Stefano Zappalà |
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