RELAZIONE sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeoe del Consiglio sull'accesso alle attività dell'assicurazione diretta e della riassicurazione e il loro esercizio (rifusione)
16.10.2008 - (COM(2008)0119 – C6‑0231/2007 – 2007/0143(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Peter Skinner
(Rifusione – Articolo 80 bis del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle attività dell'assicurazione diretta e della riassicurazione e il loro esercizio (rifusione)
(COM(2008)0119 – C6‑0231/2007 – 2007/0143(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0361) e la proposta modificata (COM(2008)0119),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 47, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0231/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 su un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione per gli atti giuridici[1],
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0413/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (e integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica) e quale emendata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Visto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95, |
Motivazione | |
Questa modifica assicura alla Commissione la possibilità di proporre, sulla base di questa direttiva quadro, una direttiva di esecuzione di livello 2 o un regolamento di esecuzione di livello 2. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) È opportuno che i riferimenti della presente direttiva alle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applichino anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione "captive" ("prigioniere"), salvo ove per queste ultime siano previste disposizioni specifiche. |
Motivazione | |
Lo scopo è che si tenga conto del settore delle assicurazioni "captive" ("prigioniere"). | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) La tutela dei contraenti presuppone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano soggette a requisiti di solvibilità efficaci. Alla luce degli sviluppi del mercato il sistema attuale non è più adeguato. È pertanto necessario introdurre un nuovo quadro normativo. |
(10) La tutela dei contraenti presuppone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano soggette a requisiti di solvibilità efficaci. Alla luce degli sviluppi del mercato il sistema attuale non è più adeguato. È pertanto necessario introdurre un nuovo quadro normativo che ottimizzi l'efficienza del capitale nell'Unione europea con adeguate tutele per i contraenti. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Il nuovo regime in materia di solvibilità non deve essere troppo oneroso per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. |
(12) Il nuovo regime in materia di solvibilità non deve essere troppo oneroso per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per realizzare questo obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità, che deve valere sia per i requisiti imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che per l'esercizio dei poteri di vigilanza. |
Motivazione | |
L'esercizio proporzionato dei poteri dell'autorità di vigilanza è un elemento essenziale della proporzionalità. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) In particolare, il regime solvibilità II deve tenere conto della natura specifica delle imprese di assicurazione e riassicurazione "captive" ("prigioniere"). Dal momento che esse coprono solo rischi associati al gruppo industriale o commerciale cui appartengono, occorrono impostazioni appropriate, conformi al principio di proporzionalità, che rispecchino la natura, le dimensioni e la complessità della loro attività. |
Motivazione | |
Date le dimensioni e il tipo della loro attività, nonché il carattere specifico dei rischi che (ri)assicurano, le imprese di (ri)assicurazione "captive" ("prigioniere") mancano spesso di dati sufficienti e di informazioni di qualità adeguata che consentano loro di produrre dati storici rappresentativi sulle perdite subite e di applicare un metodo attuariale affidabile. Vi è un'evidente necessità di semplificazioni per le imprese "prigioniere". Le semplificazioni proposte per le "comuni" imprese di assicurazione e riassicurazione potrebbero tuttavia non tener conto delle specificità dell'attività delle imprese "prigioniere". | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 13 bis | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Il nuovo regime relativo alla solvibilità comporterà una tutela ancora migliore per tutti i soggetti interessati; sarà quindi necessario che gli Stati membri forniscano risorse adeguate alle autorità responsabili della vigilanza finanziaria. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) La vigilanza basata sui principi della gestione sia qualitativa che quantitativa dei rischi è probabile che richieda un aumento delle risorse da destinare alla vigilanza. |
Motivazione | |
I requisiti stabiliti per la vigilanza ai pilastri II e III, come l'approvazione di modelli interni, il relativo monitoraggio e la revisione regolare, la stretta cooperazione e l'impegno che ne conseguono con altre autorità di vigilanza e altre società, comporteranno probabilmente un aumento delle risorse necessarie alle autorità nazionali di vigilanza per far fronte adeguatamente alle loro aumentate responsabilità. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 ter) La vigilanza sull'attività di riassicurazione deve tener conto delle caratteristiche specifiche di tale attività, in particolare del suo carattere globale e del fatto che i contraenti sono essi stessi imprese di assicurazione o di riassicurazione. |
Motivazione | |
Con l'introduzione del regime solvibilità II scompare quindi il fine della direttiva sulla riassicurazione di creare un regime apposito per la riassicurazione. È essenziale ribadire la natura specifica della riassicurazione nella direttiva solvibilità II. Occorre fare riferimento alla norma in materia di vigilanza sulla riassicurazione dello IAIS (International Association of Insurance Supervisors, l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza sulle assicurazioni). Con questo nuovo considerando si chiarisce che il principio di proporzionalità richiede di tener conto del carattere particolare dell'attività di riassicurazione. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) È necessario promuovere la convergenza della vigilanza non soltanto rispetto agli strumenti di vigilanza ma anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/6/CE della Commissione deve svolgere un ruolo importante sotto questo profilo e presentare relazioni periodiche sui progressi compiuti. |
(23) È necessario promuovere la convergenza della vigilanza non soltanto rispetto agli strumenti di vigilanza ma anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/6/CE della Commissione deve svolgere un ruolo importante sotto questo profilo e presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo e alla Commissione sui progressi compiuti. |
Motivazione | |
È importante che il Parlamento in quanto colegislatore venga tenuto pienamente informato degli sviluppi che riguardano l'applicazione efficace ed efficiente della presente direttiva. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) Nella Comunità è pratica corrente che le imprese di assicurazione vendano prodotti di assicurazione vita in relazione ai quali i contraenti e i beneficiari contribuiscono al capitale di rischio della società in cambio della totalità o di parte del rendimento dei contributi. Questi utili cumulati sono riserve di utili di proprietà dell'entità giuridica in cui sono generati. Nell'ambito del regime in materia di supporto di gruppo le riserve di utili non sono trasferibili ad altre entità giuridiche del gruppo. |
Motivazione | |
Introdurre una definizione di riserva di utili ai fini della presente direttiva che rispecchi un modello di attività specifico per certi prodotti ben conosciuto in tutta Europa. Inoltre il considerando chiarisce che, data la sua natura giuridica, la riserva di utili non può essere utilizzata come supporto di gruppo. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Il regime di vigilanza deve prevedere un requisito sensibile al rischio basato su un calcolo prospettivo che consenta un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza (requisito patrimoniale di solvibilità) ed un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale non deve scendere l'importo delle risorse finanziarie (requisito patrimoniale minimo). Entrambi i requisiti patrimoniali devono essere armonizzati in tutta la Comunità per ottenere un livello uniforme di tutela dei contraenti. |
(35) Il regime di vigilanza deve prevedere un requisito sensibile al rischio basato su un calcolo prospettivo che consenta un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza (requisito patrimoniale di solvibilità) ed un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale non deve scendere l'importo delle risorse finanziarie (requisito patrimoniale minimo). Il requisito patrimoniale minimo dovrebbe essere legato al requisito patrimoniale di solvibilità. Entrambi i requisiti patrimoniali devono essere armonizzati in tutta la Comunità per ottenere un livello uniforme di tutela dei contraenti. Per il buon funzionamento del regime solvibilità II, è opportuno che vi sia un'adeguata scala d'interventi fra il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità. |
Motivazione | |
The purpose of the SCR is ultimately to act as an early warning signal to both supervisors and companies that if breached will result in enhanced supervisory involvement. The MCR acts as a last level of intervention that hopefully will be avoided through the SCR alert. It should be risk sensitive so as to adequately reflect the true risk of the company and thus exposure of risk to policyholders and the best calculation of risk is provided by the SCR. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(35 bis) Per evitare prociclicità, in particolare nei mercati azionari nei periodi di difficoltà finanziarie, è necessario dare alle autorità di vigilanza un maggior grado di flessibilità nell'adozione ed esecuzione delle loro misure di vigilanza. Questa accresciuta flessibilità deve però avere carattere di eccezionalità, essendo finalizzata alla stabilizzazione e non ad un aumento degli effetti negativi di una crisi finanziaria. |
Motivazione | |
Le crisi finanziarie possono rendere necessari approcci alla vigilanza flessibili ed elaborati per far fronte agli sviluppi specifici del caso, allontanandosi conseguentemente dall'approccio globale della direttiva. Gli interventi dovrebbero comunque essere applicati unicamente durante i periodi di crisi finanziaria e dovrebbero avere carattere temporaneo. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) È necessario che il requisito patrimoniale minimo venga calcolato con una formula semplice, sulla base di dati che possano essere sottoposti a revisione. |
(43) È necessario che il requisito patrimoniale minimo venga calcolato con una formula semplice, che è del tutto coerente con l'impostazione basata sul rischio del requisito patrimoniale di solvibilità ed è basata sui dati che possano essere sottoposti a revisione. Il requisito patrimoniale di solvibilità deve garantire un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale non deve scendere l'importo delle risorse finanziarie. Il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità devono essere armonizzati in tutta la Comunità per ottenere un livello uniforme di tutela dei contraenti. |
Motivazione | |
Dobbiamo assicurare la coerenza del calcolo dell'RPM con l'impostazione economica complessiva della direttiva,l'incidenza dell'RPM sul profilo di rischio dell'impresa nonché la coerenza tra l'RPM e (soltanto) l'RPS di varie imprese. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 65 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(65 bis) Il requisito patrimoniale di solvibilità consolidato a livello di gruppo dovrebbe tenere conto della diversificazione globale dei rischi di tutti gli enti assicurativi del gruppo in modo da rispecchiarne adeguatamente l'esposizione al rischio. |
Motivazione | |
Secondo la Commissione[2], la direttiva consente di tener conto degli effetti di diversificazione a livello dell'intero gruppo, e non limitatamente all'UE, in sede di calcolo del requisito patrimoniale i solvibilità su base consolidata. Il considerando sottolinea l'inopportunità dell'esclusione arbitraria dei vantaggi di diversificazione derivanti da operazioni assicurative extra-UE. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 69 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(69 bis) Le autorità di vigilanza principali operano senza discriminazioni a livello comunitario. In particolare, per quanto concerne la liquidazione dei danni e le situazioni di liquidazioni in cui vigono regimi di sostegno del gruppo, le attività vanno ripartite in maniera equa a tutti i contraenti, indipendentemente dalla nazionalità o dalla domiciliazione. |
Motivazione | |
È importante garantire che i contraenti in tutti gli Stati membri abbiano equi ed uguali diritti nel caso di fallimento di una società di assicurazione. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) È necessario garantire che i fondi propri siano distribuiti adeguatamente all'interno del gruppo e che siano disponibili per tutelare i contraenti e i beneficiari laddove necessario. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono avere fondi propri sufficienti per coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità, a meno che l'obiettivo della tutela dei contraenti e dei beneficiari non possa essere raggiunto efficacemente in altro modo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono pertanto essere autorizzate a coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità con il supporto di gruppo che assume la forma di una dichiarazione rilasciata dalla loro impresa madre in circostanze definite. Per valutare l'eventuale necessità di una futura revisione del regime in materia di supporto di gruppo, la Commissione deve presentare una relazione sulle regole degli Stati membri e sulle pratiche delle autorità di vigilanza in questo settore. |
(70) È necessario garantire che i fondi propri siano distribuiti adeguatamente all'interno del gruppo e che siano disponibili per tutelare i contraenti e i beneficiari laddove necessario. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono avere fondi propri sufficienti per coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità, a meno che l'obiettivo della tutela dei contraenti e dei beneficiari non possa essere raggiunto efficacemente in altro modo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono pertanto essere autorizzate a coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità con il supporto di gruppo che assume la forma di una dichiarazione rilasciata dalla loro impresa madre in circostanze definite. Per valutare l'eventuale necessità di una futura revisione del regime in materia di supporto di gruppo, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo una relazione sulle regole degli Stati membri e sulle pratiche delle autorità di vigilanza in questo settore. |
Motivazione | |
È importante che il Parlamento in quanto colegislatore venga tenuto pienamente informato degli sviluppi che riguardano l'applicazione efficace ed efficiente della presente direttiva. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 70 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(70 bis) Gli Stati membri devono garantire che, allorché un'autorità di vigilanza agisce in qualità di autorità di vigilanza del gruppo, sia riconosciuto che lo fa in modo non discriminatorio. Gli atti legittimi compiuti in tale qualità, compresi, ma non solo, i trasferimenti di capitale, non devono perciò essere considerati, sulla base del mandato nazionale di detta autorità, contrari agli interessi dello Stato membro o dei suoi contraenti. |
Motivazione | |
Lo scopo è che si tenga conto del settore delle assicurazioni "captive" ("prigioniere"). | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 70 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(70 ter) Tutte le autorità di vigilanza che partecipano alla vigilanza del gruppo devono essere in grado di comprendere le decisioni adottate, in particolare qualora tali decisioni vengano prese dall'autorità di vigilanza del gruppo. Pertanto, quando vengono messe a disposizione di una delle autorità di vigilanza, le pertinenti informazioni devono essere immediatamente comunicate anche alle altre autorità, affinché tutte siano in grado di formarsi un parere sulla base delle stesse informazioni. Nel caso in cui le autorità di vigilanza interessate non possano giungere ad un accordo, sono tenute a chiedere consigli qualificati al Ceiops per risolvere la situazione. |
Motivazione | |
Il meccanismo di sostegno del gruppo è basato sulla fiducia reciproca. Tuttavia la partecipazione delle autorità di vigilanza interessate, non essendo l'autorità di vigilanza del gruppo, dovrebbe essere ampliata. Tutte le autorità di vigilanza interessate dovrebbero essere in grado di giudicare una situazione sulla base delle stesse informazioni. Qualora le autorità di vigilanza interessate non possano accordarsi, può essere utile ricevere un consiglio qualificato da un terzo che fornisce un parere indipendente. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 70 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(70 quater) Nell’ambito dell’approvazione dei modelli interni e del funzionamento del regime di supporto del gruppo, la presente direttiva prevede un ruolo consultivo del CEIOPS. In tale ambito, l’autorità di vigilanza che ha il potere di prendere la decisione finale tiene pienamente conto del parere del CEIOPS, in modo che sia attuato un meccanismo di tipo “conformarsi o giustificarsi”. |
Motivazione | |
Il principio operativo che presiede al regime di supporto del gruppo deve essere il meccanismo del "comply or explain" (ossia, o ci si adatta o si spiega perché no). | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 74 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(74) Tutti i gruppi di assicurazione o di riassicurazione soggetti a vigilanza di gruppo devono avere un'autorità di vigilanza del gruppo nominata tra le autorità di vigilanza interessate. I diritti e i doveri dell'autorità di vigilanza del gruppo devono comprendere un coordinamento e poteri decisionali appropriati. Le autorità partecipanti alla vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti allo stesso gruppo devono prevedere disposizioni in materia di coordinamento. |
(74) Tutti i gruppi di assicurazione o di riassicurazione soggetti a vigilanza di gruppo devono avere un'autorità di vigilanza del gruppo nominata tra le autorità di vigilanza interessate. I diritti e i doveri dell'autorità di vigilanza del gruppo devono comprendere un coordinamento e poteri decisionali appropriati. Le autorità partecipanti alla vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti allo stesso gruppo devono istituire collegi di vigilanza che operino da meccanismo di coordinamento. |
Motivazione | |
Per consentire la partecipazione di tutte le autorità di vigilanza nella vigilanza di gruppi assicurativi transfrontalieri devono essere istituiti collegi di autorità di vigilanza. Questi forniscono una struttura permanente ma flessibile di cooperazione e di coordinamento. Si incontrano periodicamente con gli obiettivi di agevolare lo scambio di informazioni, consentire alle autorità di vigilanza di sviluppare un comune sentire sul profilo di rischio dei gruppi, realizzare un coordinamento e coordinare le decisioni adottate dalle singole autorità di vigilanza. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 75 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(75) Le autorità di vigilanza devono avere accesso a tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza di gruppo. Si deve instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza delle imprese attive in altri settori finanziari. |
(75) Le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri nei quali è insediata un'impresa appartenente ad un gruppo devono partecipare alla vigilanza di gruppo tramite un collegio di vigilanza. Tutti devono avere regolare accesso alla documentazione e partecipare dinamicamente ai processi decisionali. Si deve instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza delle imprese attive in altri settori finanziari. |
Motivazione | |
Le autorità di supervisione devono formare un Collegio. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 75 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(75 bis) I pareri forniti dal CEIOPS all'autorità di vigilanza di gruppo non sono vincolanti ai fini delle decisioni di questa autorità. Nel deliberare l'autorità di vigilanza del gruppo tiene pienamente conto dei pareri in questione e motiva ogni scostamento significativo rispetto agli stessi. Si può presumere che tali pareri non potranno essere facilmente ignorati dalle autorità di vigilanza. |
Motivazione | |
Le crisi finanziarie possono rendere necessari approcci alla vigilanza flessibili ed elaborati per far fronte agli sviluppi specifici del caso, allontanandosi conseguentemente dall'approccio globale della direttiva. Gli interventi dovrebbero comunque essere applicati unicamente durante i periodi di crisi finanziaria e dovrebbero avere carattere temporaneo. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 93 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(93 bis) L'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali1, fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di margini disponibili. I riferimenti in questione vanno mantenuti per non alterare la situazione attuale. La Commissione dovrà procedere quanto prima possibile alla revisione della direttiva 2003/41/CE a norma del suo articolo 21, paragrafo 4. La Commissione, sostenuta dal CEIOPS, dovrebbe mettere a punto un adeguato sistema di norme di solvibilità per i fondi pensionistici, tenendo al tempo stesso pienamente conto delle specificità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. |
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_______________ 1GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10 |
Motivazione | |
È importante che il quadro giuridico delle EPAP rimanga immutato, considerando che una revisione della direttiva è in corso da parte della Commissione. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 95 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(95 bis) Visto il crescente carattere transfrontaliero dell'attività assicurativa, occorre proseguire i lavori sui regimi di garanzia assicurativa nell'Unione europea e ridurre, per quanto possibile, le divergenze tra i regimi nazionali degli Stati membri, tenendo conto delle strutture di vigilanza. Anche se le attività in questione esulano dall'ambito della presente direttiva è opportuno andare oltre le proposte enunciate negli studi già realizzati dalla Commissione e proporre al più presto possibile un meccanismo di garanzia assicurativa a livello dell'Unione europea, segnatamente nel ramo vita. Scopo di tale meccanismo dovrebbe essere di assicurare un elevato livello di tutela armonizzata per tutti i contraenti. |
Motivazione | |
I regimi di garanzie assicurative sono vitali per la protezione dei titolari delle polizze nel caso di chiusura di un'impresa assicurativa. Questo settore non è attualmente armonizzato e occorre fare di più in tal senso per raggiungere lo stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 10, la presente direttiva non si applica alle imprese di assicurazione il cui incasso annuo di premi non superi i 5 milioni di euro. |
1. Senza pregiudizio degli articoli 3 e 5-10, la presente direttiva non si applica alle imprese di assicurazione che rientrano nei seguenti casi: |
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a) l'incasso annuo di premi dell'impresa non supera i 5 milioni di euro; |
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b) il totale delle sue riserve tecniche ex articolo 75, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 milioni di euro; |
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c) il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 milioni di euro; |
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d) le attività dell'impresa non comprendono attività di assicurazione o riassicurazione volte a coprire passività e rischi di credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1; |
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e) gli obblighi di riassicurazione dell'impresa non superano la cifra di 0,5 milioni di EUR o il 10% dell'incasso annuo lordo di premi o il 10% delle sue riserve tecniche totali. |
2. Se l'importo di cui al paragrafo 1 è superato per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno. |
2. Se gli importi di cui al paragrafo 1 sono superati per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno. |
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Qualora l'incasso annuo di premi di un'impresa di assicurazione diminuisca costantemente per tre anni consecutivi attestandosi al di sotto dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera a) l'impresa di assicurazione non rientra più nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
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2 ter. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che un'impresa chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 13 – punto 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. "impresa di riassicurazione captive": un'impresa di riassicurazione posseduta da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione cui si applica il Titolo III della presente direttiva, oppure da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o di un’impresa del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive. |
Motivazione | |
È importante fornire una definizione di imprese di assicurazione "captive" specificando che sono imprese di assicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 13 – punto 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. "riassicuratore esclusivo" un assicuratore: |
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a) la cui attività assicurativa è limitata alla riassicurazione di un cedente (coalizione di imprese o impresa che trasferisce il rischio al riassicuratore esclusivo) e delle imprese figlie del cedente in base a condizioni che consentono al cedente di cancellare in qualsiasi momento gli accordi di riassicurazione e, successivamente a tale cancellazione, di trasferire immediatamente le attività e le passività del riassicuratore al cedente; nonché |
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b) che, direttamente o indirettamente: |
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i) è completamente di proprietà del cedente o di membri del cedente; o |
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ii) è completamente di proprietà del cedente. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 13 – punto 10 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10) "Stato membro in cui il rischio è situato": a decorrere dalla data di conclusione del contratto di assicurazione non vita, a seconda dei casi, |
10) "Stato membro in cui il rischio è situato", a seconda dei casi: |
Motivazione | |
L'emendamento mira ad evitare implicazioni fiscali non intenzionali. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 13 – punto 11 – parte introduttiva | |
Emendamento |
Emendamento |
11) "Stato membro dell'impegno": lo Stato membro in cui, a decorrere dalla data di conclusione del contratto di assicurazione vita, si trova, a seconda dei casi: |
11) "Stato membro dell'impegno": lo Stato membro in cui: |
Motivazione | |
L'emendamento mira ad evitare implicazioni fiscali non intenzionali. | |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 13 – punto 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 bis) "transazione intra-gruppo": una transazione in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione si affida direttamente o indirettamente ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica collegata strettamente alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, a fini di pagamento o meno. Tali transazioni riguardano in particolare: |
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a) prestiti; |
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b) garanzie e transazioni fuori bilancio; |
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c) elementi ammissibili per coprire il margine di solvibilità; |
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d) investimenti; |
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e) operazioni di riassicurazione, e |
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f) accordi di condivisione dei costi. |
Motivazione | |
La transizione intra-gruppo è un importante settore di vigilanza, visto il ciclo di produzione invertito tipico delle attività di assicurazione, che può creare spazio per conflitti di interessi nei rapporti tra l'ente di vigilanza e le parti interessate. Visto che la proposta della Commissione non è completa al riguardo, andrebbe inserita una definizione di transazione intra-gruppo. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'articolo 4 non osta a che qualsiasi impresa chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva. |
soppresso |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obiettivo principale della vigilanza |
Obiettivo principale della vigilanza ai sensi della presente direttiva |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari. |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi, della competenza, della capacità e del mandato necessari per raggiungere l'obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari in conformità con il diritto comunitario e nazionale. |
Motivazione | |
I requisiti stabiliti per la vigilanza ai pilastri II e III, come l'approvazione di modelli interni, il relativo monitoraggio e la revisione regolare, la stretta cooperazione e l'impegno che ne conseguono con altre autorità di vigilanza e altre società, comporteranno probabilmente un aumento delle risorse necessarie alle autorità nazionali di vigilanza per far fronte adeguatamente alle loro aumentate responsabilità. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. |
3. Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e in modo tale da mantenere la stabilità finanziaria della Comunità nel suo complesso, soprattutto in periodi di difficoltà finanziarie. |
Motivazione | |
Tutte le imprese dovrebbero essere regolamentate, indipendentemente dalle loro dimensioni, dato che l'impatto di un'inadempienza non è sempre proporzionato alle dimensioni ma dipende dal tipo di assicurazione che una compagnia sottoscrive e dalla geografia delle sue attività. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione adotta misure di attuazione in relazione al paragrafo 3 specificando l'applicazione proporzionale della direttiva, in particolare alle imprese assicurative molto piccole. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate a norma della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3. |
Motivazione | |
Il principio di proporzionalità esige ulteriori chiarimenti mediante misure esecutive. | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell'impresa, della costituzione di riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. |
La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell'impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. |
Motivazione | |
Supervision of investments is an essential piece of solvency assessment. There is no rationale to omit a reference to the supervision of assets, since they are an essential part of insurance activity. Since this article corresponds to recasting and the reference to assets is in the current directives, such a reference should be maintained due its importance Supervision of assets is fully compatible with the freedom of investments and the prudent person principle stated in he proposal of Solvency 2 directive. Furthermore such supervision becomes more crucial when Solvency 2 come into force, having in mind the maximum degree of freedom provided to insurers regarding this point. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) gli strumenti quantitativi sviluppati nel contesto della procedura di revisione della vigilanza. |
Motivazione | |
L'articolo 34 consente ai supervisori di sviluppare procedure di riesame per accertare la capacità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione di far fronte a sviluppi imprevisti o cambiamenti futuri della situazione economica che potrebbero incidere negativamente sulla loro situazione finanziaria complessiva, anche se non enuncia nei dettagli i relativi strumenti, perché ne potrebbero risultare discrepanze nelle prassi di vigilanza, differenze nei requisiti patrimoniali o nei livelli e gradi di intervento. | |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di predisporre, in aggiunta al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità laddove appropriato, strumenti quantitativi nel quadro della procedura di valutazione della vigilanza, che consentano di valutare la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. Le autorità di vigilanza prescrivono che le imprese effettuino test in tal senso. |
4. Gli Stati membri garantiscono che, in casi eccezionali, le autorità di vigilanza abbiano il potere di predisporre, in aggiunta al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità laddove necessario, strumenti quantitativi nel quadro della procedura di valutazione della vigilanza, che consentano di valutare la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. Le autorità di vigilanza prescrivono che le imprese effettuino test in tal senso. |
Motivazione | |
Le autorità di vigilanza non dovrebbero, in quanto tali, avere il diritto di imporre alle imprese di assicurazione misure quantitative oltre al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Tali misure dovrebbero applicarsi solo in casi eccezionali, qualora ritenuto necessario. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. |
6. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. Le autorità di vigilanza tengono conto delle azioni che possono risultare procicliche in periodi di stress di mercato, tenendo al contempo pienamente in considerazione gli interessi dei contraenti. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Le autorità di vigilanza possono tener conto degli effetti sulla gestione di rischi e attività dei codici volontari di condotta e trasparenza cui aderiscono le istituzioni interessate che si occupano di strumenti di investimento alternativi o non regolamentati. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro in cui ha sede il fornitore del servizio consente alle autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di procedere, direttamente o tramite persone incaricate a tal fine, ad ispezioni nei locali del fornitore del servizio, dopo aver informato le autorità nazionali appropriate. Nel caso di un'entità non vigilata, l'autorità appropriata è l'autorità di vigilanza. |
2. Lo Stato membro in cui ha sede il fornitore del servizio consente alle autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di procedere, direttamente o tramite persone incaricate a tal fine, ad ispezioni nei locali del fornitore del servizio, dopo aver informato l'impresa di assicurazione o riassicurazione e le autorità nazionali appropriate. Nel caso di un'entità non vigilata, l'autorità appropriata è l'autorità di vigilanza. |
Motivazione | |
L'aggiunta inserita nel paragrafo ha lo scopo di tutelare il diritto di informazione delle imprese nella procedura di ispezione e assicurare la trasparenza della vigilanza. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'esternalizzazione tramite prestatori di servizi con sede in paesi terzi è consentita alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. |
Motivazione | |
Il nuovo paragrafo è essenziale e ha lo scopo di precisare che in ogni caso l'esternalizzazione di servizi in un paese terzo non è soggetta a restrizioni, anche qualora sia data un'interpretazione restrittiva dei paragrafi 1 e 2 che precedono. | |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una funzione è la capacità interna di assolvere compiti concreti. Restano riservate ai loro margini discrezionali le modalità con cui le imprese di assicurazione e riassicurazione applicano le funzioni di governance di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47. |
Motivazione | |
Nel testo resta poco chiaro il fatto che le funzioni indicate corrispondono solo a ambiti di responsabilità e non a unità organizzative. Ciò significherebbe in intervento in profondità nelle strutture organizzative specifiche dell'impresa e potrebbe avvenire soltanto con sforzi enormi, specialmente per le piccole imprese di assicurazione. L'inserimento della definizione di funzione è essenziale per le PMI, altrimenti il costo di nuovi dipartimenti sarebbe pagato tramite premi più elevati a carico dei contraenti. | |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze devono essere adeguate per una gestione solida e prudente (competenza); |
a) le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze devono essere adeguate per una gestione solida e prudente (competenza); ulteriori elementi di cui eventualmente tener conto ai fini della valutazione del livello di competenza richiesta, sono le qualifiche professionali e l'esperienza degli alti dirigenti; |
Motivazione | |
L'aggiunta ha lo scopo di determinare e precisare i requisiti professionali necessari per gestire un'impresa di assicurazioni. | |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per monitorare, gestire e comunicare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze. |
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e comunicare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze. |
Motivazione | |
Per poter essere misurato, il rischio deve essere prima individuato. I cinque passi "individuare", "valutare", "monitorare", "gestire" e "comunicare" sono raccomandati in detta combinazione nella prima serie di pareri CEIOPS | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tale sistema di gestione dei rischi è perfettamente integrato nella struttura organizzativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Esso comprende piani di emergenza. |
Tale sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ed essere oggetto di adeguata considerazione a livello di alta dirigenza. Esso comprende piani di emergenza. |
Motivazione | |
La gestione del rischio deve essere efficace ed integrata nella struttura nonché compresa e debitamente considerata a livello di alta dirigenza. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'osservanza continua dei requisiti patrimoniali previsti al capo VI, sezioni 4 e 5 e dei requisiti riguardanti le riserve tecniche previsti al capo VI, sezione 2; |
b) l'osservanza costante dei requisiti patrimoniali previsti al capo VI, sezioni 4 e 5 e dei requisiti riguardanti le riserve tecniche previsti al capo VI, sezione 2; |
Motivazione | |
Coerenza con l'emendamento all'articolo 43. | |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa interessata si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 101, paragrafo 3, calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2 o con un modello interno parziale o completo conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3. |
c) il profilo di rischio dell'impresa interessata per accertare se si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 101, paragrafo 3, calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2 o con un modello interno parziale o completo conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3. |
Motivazione | |
Per garantire la protezione del contraente occorre procedere all'analisi di eventuali scostamenti dalla formula standard. Il termine "misura" nella lettera c) implica requisiti quantitativi supplementari in contrasto con la rilevanza qualitativa della valutazione interna del rischio e della solvibilità. | |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'impresa interessata mette in atto processi che le consentano di individuare e misurare correttamente i rischi cui è esposta nel breve e lungo termine, nonché di identificare possibili eventi o cambiamenti delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti sfavorevoli sulla sua situazione finanziaria globale. L'impresa dimostra i metodi utilizzati per determinare il proprio fabbisogno di solvibilità globale. |
soppresso |
Motivazione | |
La valutazione quantitativa del requisito patrimoniale di solvibilità fa riferimento alla formula standard o a un modello interno. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è intesa a vanificare tali risultati e non crea un requisito patrimoniale di solvibilità supplementare. Al centro della valutazione interna del rischio vi è un approccio dinamico nei confronti dei rischi potenziali e un esame accurato della tolleranza dei rischi. | |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Fatto salvo quanto sopra disposto, gli unici livelli di solvibilità che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono osservare sono quelli determinati sulla base della formula standard o, se del caso, del modello interno utilizzato, senza pregiudizio per le riserve di capitale in conformità delle disposizioni della presente direttiva. |
Motivazione | |
Como se menciona en la presente Directiva (artículos 74 a 129), el requerimiento de capital de solvencia (SCR) y el requerimiento mínimo de capital (MCR) según fórmula estándar, deben ser considerados como los únicos requerimientos de capital necesarios y/o exigidos por las autoridades de supervisión. En ningún caso, los supervisores pueden acogerse a su poder para exigir una valoración individualizada u ORSA (Own Risk Solvency Assesment), conforme a lo dispuesto en este artículo, que obligue alas empresaes a desarrollar un modelo interno de capital económico que desvirtúe la necesaria separación entre el Pilar I y el Pilar II de esta Directiva. | |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze sufficienti di matematica attuariale e finanziaria e che sono in grado, laddove appropriato, di dimostrare la loro esperienza e conoscenza in materia di norme professionali e di altra natura applicabili. |
2. La funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze sufficienti di matematica attuariale e finanziaria e di una capacità proporzionata alla complessità e alla struttura del rischio dell'impresa interessata e che sono in grado, laddove appropriato, di dimostrare la loro esperienza e conoscenza in materia di norme professionali e di altra natura applicabili. |
Motivazione | |
L'emendamento si propone di garantire opportune conoscenze e risorse. | |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 49 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1) gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 43, 45 e 46, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2; |
1) gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 43, 44, 45 e 46, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2; |
Motivazione | |
La Directiva debe garantizar una armonización máxima en las prácticas y procedimientos de los distintos supervisores europeos, con el fin de evitar tratamientos desiguales, al mismo operador, en los diferentes Estados Miembros. En este sentido se propone que sea en la Comisión Europea mediante medidas de desarrollo (Nivel 2 Lamfalussy) donde se establezcan los principios generales armonizados que deben tener en cuenta los supervisores nacionales. En consecuencia y dado que el ORSA tal y como viene definido por el artículo 44, es un elemento clave en el Pilar II, se hace imprescindible contar con una definición armonizada a escala europea del alcance y la metodología a utilizar. | |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 49 – punto 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis) l'ambito e i metodi per la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 44. |
Motivazione | |
In questo settore occorrono misure di applicazione di livello 2 dato che esso comprenderà la maggior parte dei cambiamenti che le imprese devono perfezionare per adeguarsi a "solvibilità II". Una definizione armonizzata dell'ambito e della metodologia utilizzata per la valutazione a livello europeo assicura coerenza e previene l'uso di prassi diverse di vigilanza. Le misure di attuazione devono inoltre chiarire che la valutazione interna del rischio e della solvibilità non deve servire per pregiudicare il principio che ai fini dei livelli di solvibilità contano soltanto SCR e MCR quali calcolati a norma dell'articolo 101. | |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza nell'uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri. |
3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza nell'uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri. |
Motivazione | |
E' necessario che il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, siano pienamente informati in merito all'applicazione efficace ed efficiente delle presente direttiva. | |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 51 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 51 bis |
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Decisioni del CEIOPS |
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Tutte le decisioni da prendere in sede di CEIOPS ai fini della presente direttiva sono adottate a maggioranza qualificata. |
Motivazione | |
Affinché le decisioni siano adottate rapidamente e nel modo più costruttivo, è necessaria la votazione a maggioranza qualificata. | |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) la pubblicazione di tale informazione conferirebbe ai concorrenti dell'impresa significativi vantaggi indebiti; |
a) la pubblicazione di tale informazione arrecherebbe un danno commerciale indebito all'impresa; |
Motivazione | |
Il termine appropriato è "danno" all'impresa, che può essere provocato da concorrenza sleale o in altro modo. | |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nei casi di cui al secondo comma, lettera a), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di due mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. |
Nei casi di cui al secondo comma, lettera a), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure. |
Motivazione | |
In conformità del calendario di cui all'articolo 136. | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nei casi di cui al secondo comma, lettera b), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema dell'ammanco significativo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità non è stato risolto a distanza di quattro mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. |
Nei casi di cui al secondo comma, lettera b), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema dell'ammanco significativo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure. |
Motivazione | |
In conformità del calendario di cui all'articolo 135. | |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali conformemente all'articolo 2, secondo comma della decisione 2004/6/CE della Commissione. |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del CEIOPS conformemente all'articolo 2, secondo comma della decisione 2004/6/CE della Commissione e che i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri di tale comitato o ai termini della presente direttiva. |
Motivazione | |
La consulenza del CEIOPS deve essere leale e onesta e non essere compromessa politicamente. Le autorità nazionali di vigilanza devono quindi essere in grado di comunicare e di cooperare pienamente tra loro. Coerente con le raccomandazioni della commissione d'inchiesta su Equitable Life. | |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il CEIOPS fornisce, quando necessario, un'interpretazione comune delle disposizioni della presente direttiva e delle sue misure di attuazione per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza. Il CEIOPS riferisce regolarmente sullo stato della convergenza in materia di vigilanza nella Comunità. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a elaborare una definizione del mandato nazionale delle autorità di vigilanza e del ruolo conferito al CEIOPS. | |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il calcolo delle riserve tecniche è basato sul loro valore di "uscita" attuale. |
2. Le riserve tecniche sono calcolate in modo obiettivo, affidabile e coerente con il mercato. |
Motivazione | |
L'espressione "valore di uscita", che non è definito nella direttiva, potrebbe ingenerare confusione con conseguente applicazione inadeguata della normativa. | |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi tecnici assicurativi e riassicurativi (coerenza con il mercato). |
3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione (coerenza con il mercato). |
Motivazione | |
Chiarimento tecnico per eliminare le ambiguità. | |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le riserve tecniche sono calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo. |
soppresso |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La migliore stima è pari alla media dei flussi di cassa futuri ponderata per la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. |
2. La migliore stima è coerente con la media dei flussi di cassa futuri ponderata per la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri), di modo che il tasso di sconto sia coerente con i prezzi di mercato per flussi di cassa osservabili, con caratteristiche analoghe a quelle del passivo in termini di durata, valuta, liquidità o altro. |
Motivazione | |
La expresión propuesta coincide con la recogida en el párrafo 63 del DP Fase II IFRS4 del IASB y por tanto, proporciona la necesaria convergencia con los principios contables internacionales. Además daría una mayor cabida al inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo de la Directiva 2002/83/CE, sobre el seguro de vida, que se desarrolló en algunos Estados miembros. En aquellos países en los que se ha hecho uso de la opción prevista en la anteriormente mencionada Directiva, la utilización de un tipo de descuento más acorde con la realidad económica ha permitido dotar al seguro de vida de un alto grado de avance, especialización y competitividad a nivel internacional. | |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il calcolo della migliore stima è basato su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche ed è realizzato utilizzando metodi attuariali e tecniche statistiche adeguati. |
Il calcolo della migliore stima è basato su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche ed è realizzato utilizzando metodi attuariali e tecniche statistiche adeguati, applicabili e pertinenti. |
Motivazione | |
L'aggettivo "adeguati" non basta visto che all'articolo 83 figurano "l'applicabilità e la pertinenza". | |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il margine di rischio è tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all'importo di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. |
3. Il margine di rischio è tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all'importo di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, tenendo adeguatamente conto degli effetti della diversificazione. |
Motivazione | |
Occorre consentire che, nel calcolo del margine di rischio, si tenga conto degli effetti della diversificazione. È probabile che tali rischi siano trasferiti a imprese ben diversificate o a imprese che beneficerebbero della diversificazione accettando tali passività. | |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando tuttavia i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere riprodotti utilizzando strumenti finanziari per i quali sia direttamente osservabile un valore di mercato, il valore delle riserve tecniche è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In questo caso non è necessario calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio. |
Quando tuttavia i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere valutati in modo attendibile utilizzando strumenti finanziari per i quali sia direttamente osservabile un valore di mercato, il valore delle riserve tecniche è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari, anche quando non sia possibile replicare in modo esatto i flussi di cassa. In questo caso non è necessario calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio. Ai fini della valutazione si possono utilizzare anche interpolazioni ed estrapolazioni ragionevoli basate su valori di mercato direttamente osservabili. |
Motivazione | |
È importante prendere come riferimento il migliore parametro del mercato (il più vicino al valore economico di mercato). | |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il tasso utilizzato nella determinazione del costo della costituzione di tale importo di fondi propri ammissibili (tasso del costo del capitale) è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. |
Il tasso utilizzato nella determinazione del costo della costituzione di tale importo di fondi propri ammissibili (tasso del costo del capitale) è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione e viene rivisto periodicamente per riflettere le condizioni del mercato. |
Motivazione | |
Tale misura dovrebbe riguardare il costo del capitale che rappresenta rischi non immunizzabili e non il costo del capitale complessivo dell'impresa. L'emendamento sottolinea le obbligazioni che si intende coprire. | |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il tasso del costo del capitale è pari alla maggiorazione rispetto al tasso d'interesse privo di rischio pertinente che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detenga un importo di fondi propri ammissibili di cui alla sezione 3 pari al requisito patrimoniale di solvibilità pagherebbe per detenere tali fondi. |
Il tasso del costo del capitale è pari alla maggiorazione rispetto al tasso d'interesse privo di rischio pertinente che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe per detenere un importo di fondi propri ammissibili di cui alla sezione 3 pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita. |
Motivazione | |
Tale misura dovrebbe riguardare il costo del capitale che rappresenta rischi non immunizzabili e non il costo del capitale complessivo dell'impresa. L'emendamento sottolinea le obbligazioni che si intende coprire. | |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 80 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel calcolo delle riserve tecniche di un'impresa riassicurata da un riassicuratore esclusivo, le attività e le passività di un riassicuratore esclusivo sono considerate come attività e passività dell'impresa riassicurata e non viene effettuato alcun aggiustamento per tener conto dell'intervallo di tempo fra i recuperi e i pagamenti diretti o le perdite previste a causa dell'inadempimento della controparte per quanto concerne le obbligazioni contrattuali del riassicuratore esclusivo nei confronti dell'impresa riassicurata. |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) laddove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e le tecniche statistiche di cui alla lettera a) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. |
h) laddove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e le tecniche statistiche di cui alla lettera a) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive. |
Motivazione | |
Occorre prevedere semplificazioni specifiche per il calcolo delle riserve tecniche delle imprese captive. Ciò è in linea con l'approccio generale adottato per altre imprese di assicurazione e riassicurazione di piccole e medie dimensioni. Il QIS 4 determinerà l'impatto di tali semplificazioni. L'emendamento proposto inserisce nella direttiva una base per attuare, laddove opportuno, queste semplificazioni specifiche. | |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 90 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le riserve di utili sono equiparate agli utili cumulati che sono assegnati a contraenti e beneficiari sotto forma di future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale. |
Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari. |
2. Purché il diritto nazionale lo autorizzi e ove non siano state assegnate individualmente o messe a disposizione per essere distribuite a contraenti e beneficiari le riserve di utili non sono considerate come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui soddisfano i criteri indicati all'articolo 94, paragrafo 1. Le riserve di utili sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 237, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Introdurre una definizione di riserva di utili ai fini della presente direttiva nonché ai fini del loro utilizzo per coprire eventuali perdite. | |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 96 – punto -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1) almeno la metà dei crediti futuri che una mutua o una società a forma mutualistica a contributi variabili può vantare nei confronti dei suoi membri tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio considerato è classificata nel livello 2. |
Motivazione | |
In alcuni paesi vi sono gruppi assicurativi strutturati in modo che un'entità giuridica gestisce un gruppo di imprese legate da rapporti finanziari a lungo termine. L'emendamento mira a chiarire che il 50% dei loro fondi propri saranno classificati nel livello 2. | |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 96 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 sono classificate nel livello 1; |
1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2 sono classificate nel livello 1; |
Motivazione | |
Poiché le riserve di utili non prevedono una completa copertura di eventuali perdite in tutti i casi, sembra necessario limitarne il riconoscimento a fini di vigilanza. | |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 96 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3) qualsiasi credito futuro che le Protection and Indemnity Associations possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio considerato è classificato nel livello 2. |
3) qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica a contributi variabili possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari pagabili entro i 12 mesi successivi è classificato nel livello 2. |
Motivazione | |
Occorre chiarire che i crediti che tale impresa può vantare nei confronti dei suoi membri possono anche essere pagabili nell'anno successivo, in particolare nel caso in cui la data di valutazione sia vicina alla fine dell'esercizio in corso. | |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 97 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono quanto segue: |
1. La Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono quanto segue: |
a) quando è necessario per garantire la qualità globale dei fondi propri e la coerenza tra settori, la divisione dei livelli in sottolivelli; |
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b) i criteri da utilizzare per classificare gli elementi dei fondi propri nei sottolivelli di cui alla lettera a) sulla base delle caratteristiche di cui all'articolo 93; |
|
c) un elenco degli elementi dei fondi propri ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 94 e alla lettera b) del presente paragrafo, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione; |
a) un elenco degli elementi dei fondi propri, inclusi quelli di cui all'articolo 96, ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 96 e alla lettera b) del presente paragrafo, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione; |
d) i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell'elenco di cui alla lettera c). |
b) i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell'elenco di cui alla lettera a). |
Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3. |
Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3. |
2. La Commissione rivede e, laddove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1, lettera c), alla luce degli sviluppi del mercato. |
2. La Commissione rivede e, laddove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi del mercato. |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 98 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti ai seguenti limiti: |
soppresso |
a) per garantire che la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili sia superiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, la somma dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore al doppio dell'importo totale degli elementi di livello 1; |
|
b) per garantire che la proporzione degli elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili sia inferiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore alla metà della somma dell'importo totale degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2. |
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2. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale minimo, per garantire che la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dei fondi propri di base ammissibili totali, l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo che sono classificati nel livello 2 non può essere superiore all'importo totale degli elementi di livello 1. |
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3. Qualora siano stati introdotti sottolivelli conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), l'importo degli elementi dei fondi propri classificati in tali sottolivelli è soggetto a limiti specifici. |
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4. L'importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3. |
|
5. L'importo dei fondi propri di base ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 126 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2. |
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Motivazione | |
Una qualche forma di classificazione in livelli e l'imposizione di restrizioni sono opportune per impedire alle compagnie di capitalizzarsi con fondi di qualità relativamente bassa. Tuttavia i limiti di ammissibilità proposti all'articolo 98 sono eccessivi, arbitrari e non fondati su alcuna logica economica. Le riserve di utili ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 possono soltanto essere utilizzate per coprire perdite nel caso di una violazione del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa ma non nel caso di una violazione del requisito patrimoniale minimo a prescindere dalla classificazione in base al livello. | |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 99 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta le misure di esecuzione che stabiliscono i limiti specifici applicabili ai sottolivelli, qualora questi ultimi siano stati introdotti. |
La Commissione può adottare misure di esecuzione che limitano il capitale del livello 2 e del livello 3 agli importi dimostrabilmente necessari per fornire un livello adeguato di tutela dei contraenti. |
Motivazione | |
Come precisato nell'emendamento all'articolo 98, ogni limite addizionale applicabile ai fondi propri utilizzabili per coprire i requisiti patrimoniali (MCR e SCR) può essere oggetto di misure di esecuzione del livello 2. Eventuali limiti posti al capitale di livello 2 (tier 2) dovranno essere compatibili con la finalità generale dell'articolo 98. Non sono necessari sottolivelli. | |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 104 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Laddove appropriato, gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ciascun modulo di rischio. |
Laddove appropriato, gli effetti della diversificazione o della specializzazione sono presi in considerazione nella struttura di ciascun modulo di rischio. |
Motivazione | |
Vi saranno effetti della specializzazione che meritano considerazione, oltre alla diversificazione. | |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 105 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Le attività e le passività di un riassicuratore dedicato sono trattate come le attività e le passività dell'impresa che esso ha riassicurato, cosicché nel calcolo della solvibilità dell'impresa riassicurata non si fanno aggiustamenti per il rischio di inadempimento della controparte o per le concentrazioni del rischio di mercato rispetto alle obbligazioni contrattuali del riassicuratore dedicato verso l'impresa riassicurata. Dei rischi di cui all'articolo 101, paragrafo 4, ai quali è esposto il riassicuratore dedicato si tiene tuttavia conto nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa riassicurata. |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 107 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 103, paragrafo 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche e delle imposte differite. |
L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione delle riserve tecniche o delle imposte differite o di entrambe, a meno che non siano riconosciute come riserva di utili a norma dell'articolo 90, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Allineamento con le modifiche all'articolo 90. | |
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 108 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un sottomodulo o modulo di rischio specifico quando la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte lo giustifichino e quando sarebbe sproporzionato imporre a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato. |
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un sottomodulo o modulo di rischio specifico quando la natura, la portata, la complessità o la specializzazione dei rischi cui sono esposte lo giustifichino e quando sarebbe sproporzionato imporre a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato. |
Motivazione | |
Vi sono effetti della specializzazione che meritano di essere presi in considerazione. | |
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) i parametri di correlazione; |
c) i parametri di correlazione e le procedure per il loro aggiornamento; |
Motivazione | |
Come hanno dimostrato le recenti turbolenze sui mercati finanziari, può essere necessario un rapido aggiustamento dei parametri di correlazione. | |
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
j bis) i calcoli semplificati per specifici sottomoduli e moduli di rischio nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione "captive" ("prigioniere") sono tenute a soddisfare per avere diritto ad utilizzare ciascuna di tali semplificazioni, come previsto all'articolo 108. |
Motivazione | |
Vi è anche la necessità di applicare semplificazioni specifiche al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nel caso delle imprese "prigioniere" ("captive"). Ciò è in linea con l'approccio generale adottato per altre imprese di assicurazione e riassicurazione di piccole e medie dimensioni. Il QIS 4 determinerà l'impatto di tali semplificazioni. L'emendamento proposto inserisce nella direttiva una base per attuare, laddove opportuno, queste semplificazioni specifiche. | |
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 110 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità di vigilanza approvano la richiesta solo se sono convinte che i sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione sono adeguati ed in particolare che il modello interno soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3. |
5. Le autorità di vigilanza approvano la richiesta solo se sono convinte che i sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e comunicazione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione sono adeguati ed in particolare che il modello interno soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3. |
Motivazione | |
Per poter monitorare, gestire o riferire i rischi, è innanzitutto necessario identificarli e misurarli. | |
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 110 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Per un periodo di due anni dopo l'approvazione di un modello interno da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2. |
7. Per un periodo non superiore a due anni dopo l'approvazione di un modello interno da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono essere tenute a fornire alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2. |
Motivazione | |
Lo scopo è di evitare un calcolo parallelo indefinito del requisito patrimoniale di solvibilità, utilizzando sia l'impostazione standard che il modello interno. Le autorità di supervisione devono avere la facoltà di esigerlo, ma non devono essere obbligate a farvi ricorso. Un'impostazione più realistica consisterebbe nel lasciare alle autorità di supervisione la flessibilità che consente loro di chiedere o meno la comunicazione parallela. | |
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 111 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando valutano una richiesta di approvazione di un modello interno parziale che si applica solo a taluni sottomoduli di un modulo di rischio specifico o solo a taluni dei settori di attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per quanto concerne un modulo di rischio specifico o a parti di entrambi, le autorità di vigilanza possono richiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello. |
soppresso |
Il piano di transizione indica il modo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende estendere l'ambito di applicazione del modello ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione per quanto concerne tale modulo di rischio specifico. |
|
Motivazione | |
Per molte società un modello parziale, da utilizzare congiuntamente all'approccio tradizionale, può rappresentare una soluzione più conveniente rispetto a un modello interno completo, dal momento che concentra le risorse sui rischi più significativi. Tale opzione è particolarmente importante per un trattamento adeguato delle imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. | |
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 117 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora sia inappropriato calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, poiché il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità, le autorità di vigilanza possono richiedere all'impresa interessata, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo. |
Qualora sia inappropriato calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, poiché il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità, le autorità di vigilanza possono, in circostanze eccezionali, richiedere all'impresa interessata, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo. |
Motivazione | |
Le autorità di vigilanza dovrebbero avere la facoltà di imporre alle compagnie l'elaborazione di un modello interno, qualora il loro profilo di rischio "si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula standard", soltanto in casi eccezionali, come indicato all'articolo 37. | |
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 119 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità della previsione sono basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate e sono coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. |
2. I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità della previsione sono basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e sono coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. |
Motivazione | |
L'aggettivo "adeguati" non basta visto che all'articolo 83 figurano "l'applicabilità e la pertinenza". | |
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 119 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I dati utilizzati per il modello interno sono accurati, completi e adeguati. |
3. I dati utilizzati per il modello interno sono adeguatamente e sufficientemente accurati ed esaustivi da giustificarne l'attendibilità. |
Motivazione | |
Il requisito della "completezza" potrebbe comportare un ostacolo inopportuno per i modelli interni, anziché chiarire quali debbano essere le caratteristiche dei dati contenuti in questi ultimi. | |
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 127 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il requisito patrimoniale minimo è calcolato conformemente ai seguenti principi: |
1. Il requisito patrimoniale minimo è calcolato conformemente ai seguenti principi: |
a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; |
a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; |
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività; |
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività; |
|
b bis) è calcolato come funzione lineare di una serie o sotto-serie delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, rischio operativo (capital-at-risk - CAR), imposte differite e costi amministrativi. Le variabili impiegate sono calcolate al netto della riassicurazione; |
c) è calibrato sul Valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un livello di confidenza compreso tra l'80% e il 90% su un periodo di un anno; |
c) è soggetto a un minimo e un massimo calcolati in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità calibrato sul Valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un livello medio di confidenza compreso tra l'80% e il 90% su un periodo di un anno; |
d) il suo minimo assoluto è pari a 1,000,000 di euro per le imprese di assicurazione non vita e di riassicurazione e a 2,000,000 di euro per le imprese di assicurazione vita. |
d) il suo minimo assoluto è pari a: |
|
i) 2 200 000 euro per le imprese di assicurazione non vita, incluse le imprese di assicurazione captive, ad eccezione dei casi in cui sono coperti tutti o alcuni dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 di cui alla lettera A dell'allegato 1, ed in cui esso è pari ad almeno 3 200 000 di euro; |
|
ii) 3 200 000 euro per le imprese di assicurazione vita, incluse le imprese di assicurazione captive; |
|
iii) 3 000 000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione dei casi di imprese di riassicurazione captive, in cui il requisito patrimoniale minimo è pari ad almeno 1 200 000 euro; |
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iv) la somma degli importi indicati ai punti (i) e (ii) per le imprese di assicurazione, di cui all'articolo 72, paragrafi 2 e 5. |
|
d bis) d bis) è del tutto coerente con l'impostazione basata sul rischio prevista dal requisito patrimoniale di solvibilità, in modo da permettere livelli progressivi di intervento dell'autorità di vigilanza. |
|
1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), il requisito patrimoniale minimo non è inferiore al 25% né superiore al 45% del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3, comprendendo ogni maggiorazione del capitale imposta conformemente all'articolo 37. |
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale minimo almeno ogni tre mesi e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza. |
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale minimo almeno ogni tre mesi e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza. |
|
2 bis. Cinque anni dopo la data di cui all'articolo 310, paragrafo 1, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al CEIOPS una relazione sulle disposizioni e sulle prassi delle autorità di vigilanza vigenti negli Stati membri, adottate a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 2. La relazione riferisce in particolare dell'uso e del livello delle percentuali minime e massime di cui al paragrafo 1 bis e degli eventuali problemi incontrati dalle autorità di vigilanza e dalle imprese nell'applicazione del presente articolo. |
Motivazione | |
La direttiva sulle attività di riassicurazione riconosce la struttura di rischio specifica delle imprese di riassicurazione captive e, al fine di tener conto di tali specificità, prevede l'elaborazione di disposizioni che consentano allo Stato membro di origine di fissare il fondo minimo di garanzia richiesto per le imprese di riassicurazione captive a un importo inferiore pari a 1 milione di euro. Le ragioni che alcuni anni fa hanno indotto gli Stati membri ad adottare un regime specifico per le imprese captive nel quadro della direttiva sulle attività di riassicurazione sono tuttora valide. | |
Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 130 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono soltanto in attività e strumenti dei quali possano monitorare, gestire e controllare adeguatamente i rischi. |
2. Per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono soltanto in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e riferire adeguatamente i rischi. |
Motivazione | |
Per poter monitorare, gestire o riferire i rischi, è innanzitutto necessario identificarli e misurarli. | |
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 130 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono altresì investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività assicurative e riassicurative. Tali attività sono investite nel migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari. |
Le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono altresì investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività assicurative e riassicurative. Tali attività sono investite nell'interesse generale dei contraenti e dei beneficiari tenendo conto di ogni obiettivo chiaramente indicato nella polizza, come quello di un investimento etico o ecologico; |
Motivazione | |
Non è possibile controllare i rischi. È possibile gestirli e, attraverso la loro gestione, attenuarne gli effetti. È inoltre difficile definire il concetto di "miglior interesse". La disposizione dovrebbe essere incentrata sull'interesse generale dei contraenti e dei beneficiari, pur prevedendo la possibilità di consentire loro di sottoscrivere particolari investimenti. | |
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 131 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il primo comma lascia impregiudicati i requisiti che possono essere stabiliti dalle autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impegno nei confronti dei piccoli investitori per quanto riguarda le attività o i valori di riferimento ai quali possono essere collegate le prestazioni, quando il rischio d'investimento è sostenuto dal contraente. |
Motivazione | |
Si tratta di un aspetto legato alla tutela dei consumatori. Attualmente, in base alla versione consolidata della direttiva concernente l'assicurazione sulla vita, le autorità di vigilanza hanno la facoltà di stabilire norme volte a specificare le attività che possono essere collegate a polizze di assicurazione indicizzate (vale a dire prodotti analoghi agli OICVM). È importante mantenere tale nesso al fine di evitare implicazioni transettoriali, ad esempio nei casi in cui ai piani d'investimento in OICVM siano applicate norme più rigide rispetto a quelli non legati agli OICVM, per quanto riguarda le attività alle quali le quote dei fondi possono essere collegate. | |
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 132 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per quanto riguarda i rischi assicurativi situati nella Comunità, gli Stati membri garantiscono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche relative a tali rischi siano localizzate all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di situare tali attività in un determinato Stato membro. |
1. Per quanto riguarda i rischi assicurativi situati nella Comunità, gli Stati membri non esigono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche relative a tali rischi siano localizzate all'interno della Comunità o in un determinato Stato membro. |
Tuttavia, per quanto riguarda gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate conformemente alla presente direttiva o aventi sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità sia ritenuto equivalente conformemente all'articolo 170, gli Stati membri non impongono che le attività rappresentative di tali importi siano situate all'interno della Comunità. |
Tuttavia, per quanto riguarda gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate conformemente alla presente direttiva o aventi sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità sia ritenuto equivalente conformemente all'articolo 169, gli Stati membri non impongono che le attività rappresentative di tali importi siano situate all'interno della Comunità. |
Il requisito riguardante la localizzazione delle attività di cui al primo paragrafo non implica però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive quali l'iscrizione di ipoteche. Le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili. |
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Motivazione | |
Il requisito di localizzare le attività nell'UE è in contraddizione con il principio di investimento della persona prudente e può, in periodi di difficoltà, anche andare a detrimento degli interessi dei titolari delle polizze. L'RPS ne tiene conto nella misura in cui ciò potrebbe aumentare l'esposizione al rischio. | |
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 136 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano l'autorità di vigilanza non appena rilevano che il requisito patrimoniale di solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non venga rispettato nei successivi tre mesi. |
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano l'autorità di vigilanza non appena rilevano che il requisito patrimoniale di solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non venga rispettato nei successivi tre mesi. |
2. Entro due mesi dal rilevamento della mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta un piano di risanamento realistico a fini di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. |
2. Entro due mesi dal rilevamento della significativa mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta un piano di risanamento realistico a fini di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. |
3. L'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento della mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. |
3. L'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento della significativa mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. |
Se opportuno, l'autorità di vigilanza può estendere tale periodo di tre mesi. |
Se opportuno, l'autorità di vigilanza può estendere tale periodo di tre mesi. |
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3 bis. Al fine di evitare effetti prociclici e di impedire la destabilizzazione dei mercati finanziari imponendo alle imprese di rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità entro nove mesi dal rilevamento della mancata osservanza, le autorità di vigilanza possono estendere di tre mesi il periodo di cui al secondo comma per tre volte. |
4. In casi eccezionali, se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa interessata stia per degradarsi ulteriormente, l'autorità di vigilanza può anche limitare o vietare la libera disponibilità delle attività di tale impresa . Tale autorità di vigilanza informa di tutte le misure che ha adottato le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. . Tali autorità, a richiesta dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine , adottano le stesse misure . L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure. |
4. L'estensione del periodo di cui al paragrafo 3 è soggetta almeno alle seguenti condizioni: |
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a) presentazione di una relazione sui progressi compiuti all'autorità di vigilanza ogni tre mesi; e |
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b) conseguimento di progressi significativi in relazione al rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità nei tre mesi precedenti l'estensione proposta. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è sviluppare le misure di attuazione in modo tale da garantire che la portata delle misure adottate dalle autorità di vigilanza sia proporzionale all'esposizione al rischio, al fine di proteggere i contraenti e i beneficiari assicurati dall'impresa in questione. | |
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 139 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali misure riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata. |
Tali misure riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata e sono proporzionali al rischio posto alla tutela dei contraenti e dei beneficiari. |
Motivazione | |
Offre alle autorità di vigilanza il potere di "adottare tutte le misure necessarie a tutelare gli interessi dei contraenti". Dato il suo carattere illimitato, questo potere sembra essere esageratamente vasto e di ampio raggio. I poteri di vigilanza dovrebbero basarsi sui principi ed essere proporzionali, aumentando in funzione del livello di violazione dei requisiti patrimoniali. Dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che la situazione patrimoniale della società peggiori nel futuro e tener conto di tutti gli interventi di mitigazione da essa già avviati o in procinto di essere avviati nel prossimo futuro. | |
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 141 – comma -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione adotta misure di attuazione volte a specificare le condizioni di intervento di cui all'articolo 136, paragrafi 3 e 4, e a chiarire l'applicazione dei principi di cui all'articolo 139. |
Motivazione | |
È assolutamente indispensabile che la direttiva garantisca la massima armonizzazione delle prassi e delle procedure delle varie autorità di vigilanza europee, così da evitare che gli Stati membri trattino in modo diverso lo stesso operatore. A tal fine, si propone che sia la Commissione a stabilire, mediante misure di sviluppo (livello 2 Lamfalussy), i principi generali armonizzati di cui le autorità nazionali di vigilanza devono tener conto. | |
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 164 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. A tal fine, gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione sono destinati a rimanere nello Stato membro di esercizio delle attività, quando si tratta di importi recuperabili da contratti di riassicurazione nei confronti di: |
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a) imprese autorizzate ai sensi della presente direttiva, |
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b) riassicuratori dedicati, o |
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c) imprese aventi sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente ai sensi dell'articolo 170. |
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 170 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 304, paragrafo 2, decide se il regime di solvibilità di un paese terzo applicato alla attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo è equivalente a quello fissato dalla presente direttiva. |
1. La Commissione decide se il regime di solvibilità di un paese terzo applicato alla attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo è equivalente a quello fissato al titolo I, capitolo VI. |
Le decisioni adottate sono riesaminate regolarmente. |
Le decisioni, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate a norma della procedura regolamentare con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3. Esse sono riesaminate regolarmente per tener conto di eventuali modifiche al regime di solvibilità di cui al titolo I, capitolo VI e al regime di solvibilità nel paese terzo interessato. |
Motivazione | |
Una decisione concernente l'equivalenza dei paesi terzi in materia di standard è una decisione politica e quindi i colegislatori dovrebbero essere trattati su un piede di parità. Pertanto la procedura consultiva prevista all'articolo 304, paragrafo 2 non è più attuale. | |
Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 170 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Una decisione di cui al paragrafo 1 può entrare in vigore soltanto in seguito al riconoscimento da parte del paese terzo interessato dell'equivalenza tra il regime di solvibilità stabilito dalla presente direttiva e il proprio (riconoscimento reciproco). |
Motivazione | |
È opportuno aggiungere questo paragrafo per la valutazione di equivalenza di cui agli articoli 263 e 170. Da anni hanno luogo negoziati con varie giurisdizioni al fine di sviluppare standard, in particolar modo sul campo di accettazione dei sistemi di monitoraggio per le riassicurazioni. Se taluni paesi intendono introdurre sistemi collaterali, l'UE non dovrebbe accoglierli favorevolmente se privi di ulteriori requisiti. | |
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 183 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Sono altresì fornite informazioni specifiche volte a garantire un'adeguata comprensione dei rischi sottostanti il contratto che il contraente va ad assumersi. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a rafforzare le disposizioni contenute nella proposta della Commissione in merito alla tutela e all'informazione dei contraenti, così come gli articoli 180 e 181. | |
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 183 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 183 bis |
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Informazioni per i contraenti: riserva di utili |
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Oltre alle informazioni di cui all'articolo 183, l'uso delle riserve di utili a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, è comunicato ai detentori delle polizze per scopi concernenti i requisiti di solvibilità prima della conclusione del contratto di assicurazione vita. |
Motivazione | |
L'utilizzazione di profitti realizzati collettivamente assegnati in caso di eventuali violazioni dei requisiti patrimoniali standard va comunicato ai titolari delle polizze quale parte delle informazioni prima di firmare il contratto. L'importanza di questo aspetto è stata dimostrata nel caso dell'inchiesta su "Equitable Life". | |
Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 208 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che stipulano contratti di riassicurazione "finite" o esercitano attività di riassicurazione "finite" siano in grado di monitorare, gestire e controllare i rischi derivanti da detti contratti e attività e riferirne in merito. |
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che stipulano contratti di riassicurazione "finite" o esercitano attività di riassicurazione "finite" siano in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire e controllare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività e riferirne in merito. |
Motivazione | |
Per poter essere misurato, il rischio deve essere prima individuato. I cinque passi "individuare", "valutare", "monitorare", "gestire" e "comunicare" sono raccomandati in detta combinazione nella prima serie di pareri CEIOPS. | |
Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 210 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) "gruppo": un gruppo di imprese costituito da un'impresa partecipante, le sue imprese figlie o altri soggetti in cui l'impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; |
c) "gruppo": un gruppo di imprese: |
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i) costituito da un'impresa partecipante, le sue imprese figlie o altri soggetti in cui l'impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; o |
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ii) basato su un riconoscimento contrattuale o un altro riconoscimento materiale di legami finanziari duraturi, forti e sostenibili tra le imprese e che può includere mutue o società a forma mutua, a condizione che: |
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- il coordinamento centralizzato eserciti effettivamente un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e |
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- la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del presente titolo siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo. |
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L'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa partecipante o, se del caso, l'impresa madre e tutte le altre imprese sono considerate le imprese partecipate o, se del caso, le imprese figlie. |
Motivazione | |
I diritti e i doveri di vigilanza del gruppo risultano limitati nel testo della Commissione a gruppi caratterizzati da una struttura del tipo impresa madre/impresa figlia. Esistono tuttavia gruppi assicurativi e/o compagnie di assicurazione di attività mista (holding) basati su relazioni contrattuali, in cui si verificano situazioni analoghe. La vigilanza del gruppo dovrebbe andare anche a vantaggio di tali gruppi. | |
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 210 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) "collegio di vigilanza": una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati; |
Motivazione | |
Al fine di garantire l'introduzione del collegio di vigilanza quale requisito giuridico per la vigilanza di un gruppo assicurativo transfrontaliero, è necessario introdurre nella direttiva quadro una definizione al riguardo. | |
Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 212 – paragrafo 2 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando l'autorità di vigilanza del gruppo non include un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nella vigilanza di gruppo in uno dei casi di cui al primo comma, lettere b) e c), le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui detta impresa è situata possono chiedere all'impresa capogruppo di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata. |
Quando l'autorità di vigilanza del gruppo è del parere che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbe essere inclusa nella vigilanza di gruppo in uno dei casi di cui al primo comma, lettere b) e c), consulta le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui detta impresa è situata prima di prendere una decisione. Le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'impresa è situata possono chiedere all'impresa capogruppo di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata. |
Motivazione | |
Il meccanismo di sostegno del gruppo è basato sulla fiducia reciproca. Tuttavia la partecipazione delle autorità di vigilanza interessate, non essendo l'autorità di vigilanza del gruppo, dovrebbe essere ampliata. Tutte le autorità di vigilanza interessate dovrebbero essere in grado di giudicare una situazione sulla base della stessa mole di informazioni. Qualora le autorità di vigilanza interessate non possano accordarsi, può essere utile ricevere un consiglio qualificato da un terzo che fornisce un parere indipendente. Il problema di Agenzia/governance sorto nella proposta originaria è stato così eliminato. | |
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 220 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli elementi che seguono possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata interessata: |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il capitale sottoscritto ma non liquidato di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante per cui è calcolata la solvibilità di gruppo può essere incluso nel calcolo soltanto qualora sia ammesso a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata interessata. |
a) gli utili accantonati a riserve e gli utili futuri di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione vita partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo; |
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b) le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo. |
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c) le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che rappresentino un'obbligazione potenziale di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata della medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante; |
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Motivazione | |
Le riserve di utili e i futuri profitti sono concetti contabili che non sono in linea con i principi di valutazione realistici a cui le imprese sono soggette a norma della presente direttiva. Devono pertanto essere eliminati. | |
Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 220 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se le autorità di vigilanza ritengono che taluni fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, non possano essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, detti fondi propri possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata. |
3. Quando taluni fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, detti fondi propri possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata. |
Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 225 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per il calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, quest'ultima viene considerata, esclusivamente ai fini del calcolo, alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata. |
1. Conformemente all'articolo 231, per il calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, quest'ultima viene considerata, esclusivamente ai fini del calcolo, alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata. |
Motivazione | |
According to the Commission1, the Directive allows diversification effects to be taken into account across a whole group, and not just within the EU, when calculating the SCR on a consolidated basis. On the other hand, the deduction and aggregation method of calculating the SCR requires a third country to be equivalent before diversification benefits can be taken into account. This amendment distinguishes between the two calculation methods, clarifying that arbitrary limits cannot be placed on diversification benefits when using the consolidated method. | |
1 Letter from Jorgen Holmquist, Director-General, DG Markt, to Thomas Steffen, CEIOPS Chairman, dated 23 January 2008 | |
Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 225 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali prima di adottare una decisione sull'equivalenza. |
Così facendo,l'autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e il CEIOPS. |
Motivazione | |
Al paragrafo 2 si afferma che l'autorità di vigilanza del gruppo decide in merito all'equivalenza mentre al paragrafo 3 questo potere viene dato alla Commissione. Allo scopo di chiarire che tale potere spetta alla Commissione occorre modificare il paragrafo 2. | |
Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 225 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e conformemente alla procedura di cui all'articolo 304, paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione sull'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo rispetto al regime stabilito al titolo I, capo VI. |
3. La Commissione adotta una decisione sull'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo rispetto al regime stabilito al titolo I, capo VI, tenendo conto del principio del riconoscimento reciproco. |
Le decisioni sono riviste regolarmente per tener conto di eventuali cambiamenti del regime di solvibilità stabilito al titolo I, capo VI, e del regime di solvibilità del paese terzo. |
Le decisioni volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate a norma della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3 e sono riviste regolarmente per tener conto di eventuali cambiamenti del regime di solvibilità stabilito al titolo I, capo VI, e del regime di solvibilità del paese terzo. |
Motivazione | |
Una decisione concernente l'equivalenza dei paesi terzi in materia di standard è una decisione politica e quindi i colegislatori dovrebbero essere trattati su un piede di parità. Pertanto la procedura consultiva prevista all'articolo 304, paragrafo 2 non è più attuale. | |
Emendamento 112 Proposta di direttiva Articolo 225 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora la Commissione non abbia adottato una decisione conformemente al paragrafo 3, il regime del paese terzo non è ritenuto equivalente a quello previsto dalla presente direttiva e dalle sue misure di attuazione. Una tale presunzione è confutabile. |
Motivazione | |
L'emendamento suggerisce che esista una presunzione confutabile in merito alla non equivalenza del regime di paesi terzi. | |
Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 225 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando una decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 conferma l'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo, si applicano le disposizioni del paragrafo 2. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 225, paragrafo 2, comma 2, presentato dall'on. Sánchez Presedo. | |
Emendamento 114 Proposta di direttiva Articolo 228 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la quota proporzionale del requisito patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Non concerne la versione italiana. | |
Emendamento 115 Proposta di direttiva Articolo 229 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In caso di consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, le autorità di vigilanza interessate tengono debitamente conto del parere formulato dal comitato prima di adottare la loro decisione comune. |
4. In assenza di una decisione comune delle autorità di vigilanza interessate entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo chiede al CEIOPS di fornire, entro un ulteriore termine di dieci settimane, un parere non vincolante, adottato a maggioranza qualificata dei suoi membri, destinato a tutte le autorità di vigilanza interessate. |
L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente la decisione congiunta di cui al paragrafo 2 in un documento contenente la decisione pienamente motivata e la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalla posizione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. |
L'autorità di vigilanza del gruppo adotta una decisione entro tre settimane dalla trasmissione di tale parere, tenendolo pienamente in considerazione. La decisione delle autorità di vigilanza del gruppo è riportata in un documento contenente tutte le motivazioni della decisione che tiene in considerazione i pareri espressi dalle altre autorità di vigilanza interessate entro un periodo di sei mesi. |
La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. |
L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la sua decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate. L'autorità di vigilanza interessata rispetta tale decisione. |
Motivazione | |
Andrebbe potenziato il coinvolgimento delle autorità di vigilanza interessate che però non sono l'autorità di vigilanza del gruppo. Tutte le autorità di vigilanza interessate dovrebbero poter giudicare una situazione sulla base delle stesse informazioni rilevanti. Quando le autorità di vigilanza interessate non possono giungere ad un accordo è opportuno ottenere un parere qualificato da un terzo che esprime una posizione indipendente. | |
Il parere del CEIOPS dovrebbe essere approvato a maggioranza qualificata in quanto sia l'autorità di vigilanza locale che quella ospite sono membri del CEIOPS. | |
Emendamento 116 Proposta di direttiva Titolo III – capo II – sezione 1 – sottosezione 6 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
SOTTOSEZIONE 6 – SUPPORTO DI GRUPPO |
SEZIONE 1 BIS – SUPPORTO DI GRUPPO |
Motivazione | |
Il supporto di gruppo è un concetto che può essere applicato indipendentemente dal ricorso a metodi per impedire una doppia funzione da parte di un gruppo. | |
Emendamento 117 Proposta di direttiva Articolo 234 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri prevedono che le disposizioni degli articoli da 236 a 241 si applicano ad ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, su richiesta di quest'ultima, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
Gli Stati membri prevedono che le disposizioni degli articoli da 236 a 241 si applicano ad ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
a) l'impresa figlia, in merito alla quale l'autorità di vigilanza del gruppo non ha adottato decisioni conformemente all'articolo 212, paragrafo 2, sia inclusa nella vigilanza di gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza del gruppo a livello dell'impresa madre conformemente al presente titolo; |
a) l'impresa figlia non sia stata esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 212, paragrafo 2 e sia inclusa nella vigilanza di gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza del gruppo a livello dell'impresa madre conformemente al presente titolo; |
b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'impresa madre coprano l'impresa figlia, e le autorità di vigilanza interessate siano soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa figlia da parte dell'impresa madre; |
b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'impresa madre coprano l'impresa figlia, e le autorità di vigilanza interessate siano soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa figlia da parte dell'impresa madre; |
c) l'impresa madre si sia impegnata, per iscritto in un documento giuridicamente vincolante accettato dall'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 237, a garantire il trasferimento di fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, se necessario e nei limiti previsti dall'articolo 237; |
c) l'impresa madre si sia impegnata, per iscritto in un documento giuridicamente vincolante accettato dall'autorità di vigilanza del gruppo e dall'altra autorità di vigilanza interessata, conformemente all'articolo 237, a garantire il trasferimento incondizionato e tempestivo di fondi propri di base ammissibili sotto forma di attività appropriate su richiesta o dell'autorità di vigilanza del gruppo o dell'altra autorità di vigilanza interessata, all'occorrenza e nei limiti previsti dall'articolo 237; |
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c bis) l'impresa madre soddisfi le autorità competenti in merito alla gestione prudente dell'impresa figlia e si sia impegnata, con il consenso dell'autorità di vigilanza, a garantire gli impegni assunti dall'impresa figlia; |
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c ter) la fonte principale del supporto di gruppo siano fondi propri trasferiti dall'impresa madre all'impresa figlia e siano stati predisposti contratti giuridicamente vincolanti per consentire il trasferimento di fondi propri ammissibili nel caso in cui il supporto di gruppo provenga dalle risorse disponibili in un'impresa figlia; e
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d) l'impresa madre abbia presentato una richiesta di autorizzazione a essere assoggettata agli articoli da 236 a 241, e la richiesta sia stata oggetto di una decisione favorevole conformemente alla procedura di cui all'articolo 235. |
d) l'impresa madre e l'impresa figlia interessata abbiano presentato congiuntamente una richiesta di autorizzazione a essere assoggettate agli articoli da 236 a 241, e la richiesta sia stata oggetto di una decisione favorevole conformemente alla procedura di cui all'articolo 235. |
Motivazione | |
Le parole soppresse creano soltanto confusione rispetto al paragrafo d) del presente articolo in merito a chi richiede il supporto di gruppo. | |
Emendamento 118 Proposta di direttiva Articolo 235 – paragrafi 2 e 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità di vigilanza interessate fanno quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla richiesta entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo. |
2. Le autorità di vigilanza interessate fanno quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla richiesta entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo. |
L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette immediatamente la richiesta completa alle altre autorità di vigilanza interessate. |
L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette immediatamente la richiesta completa alle altre autorità di vigilanza interessate. |
La decisione congiunta viene presentata in un documento contenente la decisione pienamente motivata, che viene trasmesso al richiedente dall'autorità di vigilanza del gruppo. La predetta decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. |
La decisione congiunta viene presentata in un documento contenente la decisione pienamente motivata, che viene trasmesso al richiedente dall'autorità di vigilanza del gruppo. La predetta decisione congiunta è rispettata dalle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. |
3. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità di vigilanza interessate entro sei mesi, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in merito alla richiesta. La decisione viene presentata in un documento contenente la decisione pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve delle altre autorità di vigilanza interessate formulati entro il termine di sei mesi. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. |
3. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità di vigilanza interessate entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo chiede al CEIOPS di trasmettere un parere adottato a maggioranza qualificata dei suoi membri a tutte le autorità di vigilanza interessate, entro un termine di ulteriori due mesi. |
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L'autorità di vigilanza del gruppo adotta una decisione entro una settimana dalla trasmissione del parere del CEIOPS, tenendo pienamente conto di tale parere e delle opinioni delle altre autorità di vigilanza interessate. |
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La decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo viene presentata in un documento contenente tutte le motivazioni della decisione, inclusa una spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalla posizione delle altre autorità di vigilanza interessate o dal parere del CEIOPS. |
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L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la sua decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate, le quali possono trasmettere a loro volta tali informazioni ad altre imprese che fanno parte del gruppo e sono soggette alla loro vigilanza. Tutte le autorità di vigilanza interessate rispettano tale decisione. |
Motivazione | |
Il meccanismo di sostegno del gruppo è basato sulla fiducia reciproca. Tuttavia la partecipazione delle autorità di vigilanza interessate, che non sono l'autorità di vigilanza del gruppo, dovrebbe essere ampliata. Tutte le autorità di vigilanza interessate dovrebbero essere in grado di giudicare una situazione sulla base della stessa mole di informazioni. Qualora le autorità di vigilanza interessate non possano accordarsi, può essere utile ricevere un consiglio qualificato da un terzo che fornisce un parere indipendente. Il problema di Agenzia/governance sorto nella proposta originaria è stato così eliminato. | |
Emendamento 119 Proposta di direttiva Articolo 236 – paragrafi da 2 a 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia viene calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 229 e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia ritenga che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 37, proporre all'autorità di vigilanza del gruppo di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui detta maggiorazione non sarebbe appropriata, di imporre all'impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni di dette proposte sia all'impresa figlia che all'autorità di vigilanza del gruppo. |
2. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia viene calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 229 e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia ritenga che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 37, proporre all'autorità di vigilanza del gruppo di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui detta maggiorazione non sarebbe appropriata, proporre che l'autorità di vigilanza del gruppo imponga all'impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia comunica le ragioni di dette proposte sia all'impresa figlia che all'autorità di vigilanza del gruppo. In caso di accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità di vigilanza che ha presentato la proposta fissa, insieme con l'autorità di vigilanza del gruppo, o la maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia in conformità dell'articolo 37, paragrafi da 2 a 5 oppure, in circostanze eccezionali, impone all'impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard. |
3. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia viene calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula standard, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 37, proporre all'autorità di vigilanza del gruppo di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia. |
3. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia viene calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula standard, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 37, proporre all'autorità di vigilanza del gruppo di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia. |
4. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni di tale proposta sia all'impresa figlia che all'autorità di vigilanza del gruppo. |
L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia comunica le ragioni di tale proposta sia all'impresa figlia che all'autorità di vigilanza del gruppo. In caso di accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità di vigilanza che ha presentato la proposta fissa, insieme con l'autorità di vigilanza del gruppo, la maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia in conformità dell'articolo 37, paragrafi da 2 a 5. |
In caso di disaccordo tra l'autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo, o in mancanza di una decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, la questione è rinviata per consultazione al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, che formula il suo parere entro due mesi. |
4. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità di vigilanza interessate entro tre mesi, l'autorità di vigilanza del gruppo chiede al CEIOPS di trasmettere un parere adottato a maggioranza qualificata dei suoi membri a tutte le autorità di vigilanza interessate, entro un termine di ulteriori due mesi. |
L'autorità di vigilanza di gruppo tiene debitamente conto di detto parere nella sua decisione finale. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione all'impresa figlia e all'autorità di vigilanza. |
L'autorità di vigilanza del gruppo adotta una decisione entro una settimana dalla trasmissione del parere del CEIOPS, tenendo pienamente conto di tale parere e delle opinioni delle altre autorità di vigilanza interessate. |
In mancanza di una decisione finale dell'autorità di vigilanza del gruppo entro un mese dalla data del parere del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, la proposta dell'autorità di vigilanza si considera accettata. |
La decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo viene presentata in un documento contenente tutte le motivazioni della decisione, inclusa una spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalla posizione delle altre autorità di vigilanza interessate o dal parere del CEIOPS. |
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L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la sua decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate, le quali possono trasmettere a loro volta tali informazioni ad altre imprese che fanno parte del gruppo e sono soggette alla loro vigilanza. Tutte le autorità di vigilanza interessate rispettano tale decisione. |
Motivazione | |
Dal punto di vista giuridico l'autorità di vigilanza del gruppo non dispone di alcun potere nello Stato membro in cui ha sede l'impresa figlia. Pertanto, ai fini della certezza giuridica è opportuno che la maggiorazione del requisito patrimoniale di un'impresa figlia sia fissata dall'autorità di vigilanza individuale o, in alternativa, che tale autorità imponga all'impresa di utilizzare la formula standard. In entrambi i casi, è necessario, quale condizione preliminare, l'accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo. | |
Emendamento 120 Proposta di direttiva Articolo 237 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 98, paragrafo 4, eventuali differenze tra il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo dell'impresa figlia sono coperte o da fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4, o da un supporto di gruppo, o da una combinazione dei due. |
1. In deroga all'articolo 98, paragrafo 4, eventuali differenze tra il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo dell'impresa figlia sono coperte o da fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4, o da un supporto di gruppo, o da una combinazione dei due. |
Ai fini della classificazione dei fondi propri in livelli conformemente agli articoli da 93 a 96, il supporto di gruppo è considerato tra i fondi propri accessori. |
Ai fini della classificazione dei fondi propri in livelli conformemente agli articoli da 93 a 96, il supporto di gruppo è considerato come capitale di livello 2. |
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Le riserve di utili di cui all'articolo 90 non sono trasferibili nell'ambito del regime in materia di supporto di gruppo. |
2. Il supporto di gruppo assume la forma di una dichiarazione rilasciata all'autorità di vigilanza del gruppo in un documento giuridicamente vincolante con la quale viene assunto l'impegno a trasferire fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 98, paragrafo 5. |
2. Il supporto di gruppo assume la forma di una dichiarazione rilasciata dall'impresa madre all'impresa figlia, approvata dall'autorità di vigilanza del gruppo e dall'autorità di vigilanza interessata, in un documento giuridicamente vincolante che, fatte salve eventuali disposizioni del diritto societario applicabile, costituisce un impegno a trasferire fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 98, paragrafo 5, fino a un limite stabilito all'impresa figlia interessata. |
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2 bis. Il sostegno di gruppo è fornito a partire da fondi propri ammissibili disponibili all'interno dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia, laddove sussistano prove incontestabili del fatto che non sorgerà alcun ostacolo giuridico al trasferimento di fondi propri da tale impresa figlia, incluse le situazioni di crisi. |
3. Prima di accettare la dichiarazione di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo verifica quanto segue: |
3. Prima di accettare la dichiarazione di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia verificano insieme quanto segue: |
a) che il gruppo disponga di sufficienti fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato; |
a) che il gruppo disponga di sufficienti fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato; |
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a bis) che il gruppo mantenga un sistema di gestione della liquidità adeguato al fine di garantire le potenziali necessità di trasferimento di fondi; |
b) che non sussistano sostanziali ostacoli giuridici, attuali o prevedibili, al trasferimento immediato dei fondi propri ammissibili di cui al paragrafo 2; |
b) che non sussistano sostanziali ostacoli giuridici, attuali o prevedibili, al trasferimento immediato dei fondi propri ammissibili di cui al paragrafo 2; |
c) che il documento contenente la dichiarazione in merito al supporto di gruppo soddisfi tutti i requisiti previsti dalla legge cui è soggetta l'impresa madre per essere riconosciuto come un impegno giuridicamente vincolante e che un eventuale ricorso dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo non abbia effetto sospensivo. |
c) che il documento contenente la dichiarazione in merito al supporto di gruppo e qualsiasi strumento di accompagnamento necessario soddisfino tutti i requisiti previsti da una legge applicabile nello Stato membro dell'impresa che fornisce il supporto di gruppo e che un eventuale ricorso dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo non abbia effetto sospensivo, compreso l'aumento dell'importo del supporto di gruppo fino al limite dell'ultima dichiarazione o, se del caso, al livello previsto dall'articolo 244, paragrafo 1, ed equivalente ai crediti nei confronti dei contraenti anche in caso di riorganizzazione, concordato, cessione, acquisto o qualsiasi altra procedura amministrativa. |
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3 bis. In mancanza di un'approvazione congiunta da parte delle autorità di vigilanza interessate entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo chiede al CEIOPS di trasmettere un parere adottato a maggioranza qualificata dei suoi membri a tutte le autorità di vigilanza interessate, entro un termine di ulteriori due mesi. |
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L'autorità di vigilanza del gruppo adotta una decisione entro una settimana dalla trasmissione del parere del CEIOPS, tenendo pienamente conto di tale parere e delle opinioni delle altre autorità di vigilanza interessate. |
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La decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo viene presentata in un documento contenente tutte le motivazioni della decisione, inclusa una spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalla posizione delle altre autorità di vigilanza interessate o dal parere del CEIOPS. |
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L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la sua decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate, le quali possono trasmettere a loro volta tali informazioni ad altre imprese che fanno parte del gruppo e sono soggette alla loro vigilanza. Tutte le autorità di vigilanza interessate rispettano tale decisione. |
Motivazione | |
I fondi propri accessori possono essere sia di livello 2 che di livello 3 ed è pertanto preferibile precisare che in questo caso si tratta di livello 2. | |
Emendamento 121 Proposta di direttiva Articolo 238 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 136, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia non è responsabile dell'adozione di misure al livello dell'impresa figlia miranti a far rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità. |
1. In deroga all'articolo 136, paragrafi 2 e 3, in caso di mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità si applicano le procedure stabilite ai paragrafi da 2 a 4 bis. |
Tuttavia, la predetta autorità di vigilanza continua a esercitare la sorveglianza del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia conformemente ai paragrafi 2 e 3. |
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2. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità non è più interamente coperto dalla combinazione dei fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4, e dell'importo del supporto di gruppo dichiarato conformemente all'articolo 237, ma i fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 5 sono sufficienti a coprire il requisito patrimoniale minimo, l'autorità di vigilanza può chiedere all'impresa madre di fornire una nuova dichiarazione che aumenti l'importo del supporto di gruppo al livello necessario per assicurare che il requisito patrimoniale di solvibilità sia interamente coperto. |
2. Entro due mesi dal rilevamento che il requisito patrimoniale di solvibilità non è più interamente coperto dalla combinazione dei fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4, e dell'importo del supporto di gruppo dichiarato conformemente all'articolo 237, l'impresa figlia presenta un piano di ripristino della copertura del requisito patrimoniale di solvibilità all'autorità di vigilanza per l'approvazione entro tre mesi dal rilevamento della mancata osservanza, o tramite l'aumento del livello dei fondi propri ammissibili oppure tramite una nuova dichiarazione di supporto di gruppo o ancora riducendo la propria esposizione al rischio. |
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L'autorità di vigilanza informa e trasmette senza indugio il piano all'autorità di vigilanza del gruppo. |
3. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità non è più interamente coperto dalla combinazione dei fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4, e dell'importo del supporto di gruppo dichiarato conformemente all'articolo 237, e i fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 5, non sono sufficienti a coprire il requisito patrimoniale minimo, l'autorità di vigilanza può chiedere all'impresa madre di trasferire fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 5, nella misura necessaria ad assicurare che il requisito patrimoniale minimo sia nuovamente coperto, e di fornire una nuova dichiarazione che aumenti l'importo del supporto di gruppo al livello necessario per assicurare che il requisito patrimoniale di solvibilità sia di nuovo interamente coperto. |
3. Prima di approvare il piano, l'autorità di vigilanza del gruppo garantisce che ogni importo del supporto di gruppo indicato nel piano sia dichiarato conformemente all'articolo 237. |
4. Prima di accettare ogni nuova dichiarazione di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità di vigilanza del gruppo verifica che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 237. Se l'impresa madre non fornisce la nuova dichiarazione richiesta, o se la nuova dichiarazione fornita non viene accettata, cessano di applicarsi le deroghe previste agli articoli 236 e 237 e al paragrafo 1. |
4. Qualora il piano non sia approvato e il livello del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia non sia ristabilito entro il termine di cui al paragrafo 2, le deroghe previste agli articoli 236 e 237 e al paragrafo 1 del presente articolo cessano di applicarsi e l'impresa madre trasferisce entro un mese i fondi propri risultanti dall'ultima dichiarazione accettata sotto forma di elementi, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4. |
L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia riacquista la piena responsabilità di fissare il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia e di adottare misure idonee per assicurare che esso sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l'impresa madre non è liberata dall'impegno risultante dall'ultima dichiarazione accettata. |
L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia adotta misure idonee per assicurare che il requisito patrimoniale di solvibilità sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l'impresa madre non è liberata dall'impegno risultante dall'ultima dichiarazione accettata. |
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4 bis. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità non è più interamente coperto dalla combinazione dei fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4, e dall'importo del supporto di gruppo dichiarato conformemente all'articolo 237, e i fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 5, non sono sufficienti a coprire il requisito patrimoniale minimo, oltre alle prerogative di cui all'articolo 137, l'autorità di vigilanza può chiedere all'impresa madre di trasferire fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 5, nella misura necessaria ad assicurare che il requisito patrimoniale minimo sia nuovamente coperto, fino al limite del supporto di gruppo risultante dalla più recente dichiarazione accettata. |
Motivazione | |
This paragraph is inconsistent with the responsibilities as laid down in Article 262(1), where it is said that the group supervisor is not responsible enforcement of compliance by insurance and reinsurance undertakings. Splitting monitoring and enforcement for supervision does not improve the effective supervision. By deleting this paragraph is sufficient clear that the monitoring and enforcement of subsidiary insurance or reinsurance undertakings is the task and responsibility of the local supervisory This also enables the local supervisory authority to uphold its accountability towards national parliaments in case of a bankruptcy. | |
Emendamento 122 Proposta di direttiva Articolo 239 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando, in caso di liquidazione dell'impresa figlia, se ne riscontri l'insolvenza, l'autorità di vigilanza che l'ha autorizzata, di sua iniziativa o su richiesta di qualsiasi altra autorità competente per la procedura di liquidazione in applicazione del titolo IV, chiede all'impresa madre di trasferire fondi propri ammissibili all'impresa figlia, nella misura necessaria per onorare gli impegni nei confronti dei contraenti e a concorrenza del supporto di gruppo risultante dall'ultima dichiarazione accettata. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Non concerne la versione italiana. | |
Emendamento 123 Proposta di direttiva Articolo 240 – paragrafi 1 e 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei casi di cui agli articoli 238 e 239, l'autorità di vigilanza rivolge la sua richiesta all'impresa madre e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza del gruppo. |
1. Nei casi di cui agli articoli 238 e 239, l'autorità di vigilanza rivolge la sua richiesta all'impresa madre e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza del gruppo. |
Se l'impresa madre non trasferisce rapidamente all'impresa figlia i fondi propri ammissibili, l'autorità di vigilanza del gruppo si avvale di tutti i poteri di cui dispone, compresi i poteri di cui all'articolo 142, per assicurare che il gruppo proceda al trasferimento richiesto il più rapidamente possibile. |
Se l'impresa madre non trasferisce rapidamente e, in ogni caso, entro un mese dalla sua prima richiesta, all'impresa figlia i fondi propri ammissibili, l'autorità di vigilanza del gruppo si avvale di tutti i poteri di cui dispone, compresi i poteri di cui all'articolo 142, per assicurare che l'impresa madre proceda al trasferimento richiesto il più rapidamente possibile e comunque entro due mesi dalla sua prima richiesta. |
2. Il supporto di gruppo può essere fornito tramite fondi propri ammissibili a disposizione dell'impresa madre o di un'impresa figlia, sempre che detta impresa figlia, qualora si tratti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, disponga di fondi propri ammissibili per un importo superiore al requisito patrimoniale minimo. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato detta impresa figlia non impedisce il trasferimento dei fondi propri ammissibili eccedentari. |
2. Il supporto di gruppo è fornito innanzitutto tramite fondi propri ammissibili a disposizione dell'impresa madre. Esso può essere fornito tramite fondi propri ammissibili a disposizione di un'impresa figlia nell'ambito del regime di supporto di gruppo, sempre che detta impresa figlia, qualora si tratti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, disponga di fondi propri ammissibili per un importo superiore al requisito patrimoniale minimo. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato detta impresa figlia non impedisce il trasferimento dei fondi propri ammissibili eccedentari. |
Tuttavia, qualora a seguito del trasferimento l'impresa figlia non soddisfi più il requisito patrimoniale di solvibilità, il trasferimento è condizionato ad una dichiarazione dell'impresa madre sul livello necessario di supporto di gruppo e alla sua accettazione da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo. |
Tuttavia, qualora a seguito del trasferimento l'impresa figlia non soddisfi più il requisito patrimoniale di solvibilità, fondi propri possono essere trasferiti solo se è fornita una dichiarazione dell'impresa madre sul livello necessario di supporto di gruppo e tale dichiarazione è accettata da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia interessata conformemente all'articolo 237. |
Motivazione | |
La direttiva dovrebbe prevedere chiare scadenze per il trasferimento del supporto di gruppo. Questa certezza giuridica è importante anche per la protezione dei consumatori e il diritto di adire i tribunali. | |
Emendamento 124 Proposta di direttiva Articolo 241 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'esistenza di dichiarazioni in merito al supporto di gruppo e ogni suo eventuale uso sono resi pubblici dall'impresa madre e dall'impresa figlia interessata. |
L'esistenza e i principali principi delle dichiarazioni in merito al supporto di gruppo e ogni suo eventuale uso, inclusi gli importi, sono resi pubblici dall'impresa madre e dall'impresa figlia interessata. |
Motivazione | |
È necessario garantire la trasparenza e l'accessibilità per i clienti delle disposizioni della direttiva. | |
Emendamento 125 Proposta di direttiva Articolo 242 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando le deroghe previste dagli articoli 236, 237 e 238 cessano di applicarsi, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia riacquista la piena responsabilità di fissare il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia e di adottare misure idonee per assicurare che sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l'impresa madre non è liberata dagli impegni derivanti dalle ultime dichiarazioni accettate conformemente agli articoli 237, 238 e 240. |
2. Quando le deroghe previste dagli articoli 236, 237 e 238 cessano di applicarsi, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia adotta misure idonee per assicurare che il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa figlia sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l'impresa madre non è liberata dagli impegni derivanti dalle ultime dichiarazioni accettate conformemente agli articoli 237, 238 e 240. |
Motivazione | |
Emendamento conforme al chiarimento di cui all'articolo 238, in merito al ruolo e alle responsabilità dell'autorità di vigilanza del gruppo e dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato le imprese figlie. | |
Emendamento 126 Proposta di direttiva Articolo 243 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Quando le deroghe previste agli articoli 236, 237 e 238 cessano di applicarsi, le autorità di vigilanza che hanno autorizzato le imprese figlie alle quali si applicano le disposizioni degli articoli da 236 a 241 riacquistano la piena responsabilità di fissare il requisito patrimoniale di solvibilità di dette imprese figlie e di adottare le misure idonee per assicurare che sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l'impresa madre non è liberata dagli impegni derivanti dalle ultime dichiarazioni accettate conformemente agli articoli 237, 238 e 240. |
3. Quando le deroghe previste agli articoli 236, 237 e 238 cessano di applicarsi, le autorità di vigilanza che hanno autorizzato le imprese figlie alle quali si applicano le disposizioni degli articoli da 236 a 241 adottano le misure idonee per assicurare che il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese figlie sia adeguatamente coperto tramite fondi propri ammissibili di cui all'articolo 98, paragrafo 4. Tuttavia, l'impresa madre non è liberata dagli impegni derivanti dalle ultime dichiarazioni accettate conformemente agli articoli 237, 238 e 240. |
Motivazione | |
Emendamento conforme al chiarimento di cui all'articolo 238, in merito al ruolo e alle responsabilità dell'autorità di vigilanza del gruppo e dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato le imprese figlie. | |
Emendamento 127 Proposta di direttiva Articolo 244 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se all'impresa madre e all'autorità di vigilanza del gruppo vengono presentate molte richieste di trasferimento di fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 238 o 239, e se il gruppo non dispone di fondi propri ammissibili sufficienti per soddisfarle tutte allo stesso tempo, gli importi risultanti dalle ultime dichiarazioni accettate vengono ove necessario ridotti. |
1. Se all'impresa madre e all'autorità di vigilanza del gruppo vengono presentate molte richieste di trasferimento di fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 238 o 239, e se il gruppo non dispone di fondi propri ammissibili sufficienti per soddisfarle tutte allo stesso tempo, si applicano le seguenti norme: |
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a) tutte le imprese figlie dell'impresa madre e quest'ultima sono ritenute responsabili fino agli importi risultanti dalle ultime dichiarazioni accettate per ciascuna impresa figlia soggetta alle disposizioni previste agli articoli da 236 a 241; |
La riduzione è calcolata per ogni impresa figlia secondo modalità che assicurino che ad ognuna si applichi lo stesso rapporto tra la somma delle sue attività disponibili e i trasferimenti del gruppo, da un lato, e la somma delle sue riserve tecniche e del suo requisito patrimoniale minimo, dall'altro. |
b) gli importi di cui alla lettera a) vengono ove necessario ridotti, dando la precedenza all'assicurazione diretta rispetto alla riassicurazione. La riduzione è calcolata per ogni impresa figlia secondo modalità che assicurino che ad ognuna di esse e all'impresa madre si applichi lo stesso rapporto tra la somma delle sue attività disponibili e i trasferimenti effettuati o ricevuti dal gruppo, da un lato, e la somma delle sue riserve tecniche e del suo requisito patrimoniale minimo, dall'altro. |
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L'impresa madre non è tuttavia esonerata dall'impegno di trasferire l'importo completo derivante dalle più recenti dichiarazioni accettate, a meno che non vi sia un'insolvibilità in corso a livello del gruppo. |
2. Gli Stati membri assicurano che le passività risultanti da contratti di assicurazione stipulati dall'impresa madre non abbiano un trattamento più favorevole delle passività risultanti dai contratti di assicurazione stipulati da un'impresa figlia soggetta alle disposizioni degli articoli da 236 a 241. |
2. In deroga all'articolo 277, gli Stati membri assicurano che le passività risultanti da contratti di assicurazione stipulati dall'impresa madre non abbiano un trattamento più, o meno, favorevole delle passività risultanti dai contratti di assicurazione stipulati da un'impresa figlia soggetta alle disposizioni degli articoli da 236 a 241. In caso di insolvenza a livello di gruppo, la Commissione adotta misure di esecuzione indicanti le procedure che permettono di conseguire una distribuzione equa ed organizzata del supporto di gruppo nel tempo, tenendo presente il privilegio dei crediti di assicurazione di cui all'articolo 277 al fine di garantire un'applicazione uniforme nell'ambito della Comunità. Tali misure, volte a modificare elementi non sostanziali della presente direttiva integrandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per garantire la parità di trattamento dei contraenti e per prevenire gli effetti sospensivi sul trasferimento di fondi in caso di liquidazione (articolo 277). Le riserve di utili costituiscono capitale di solvibilità nelle pertinenti imprese e, non essendo fungibili, devono essere prese in considerazione prima di un'eventuale ridistribuzione. Gli altri regimi di garanzia legale industriali o finanziati dai contribuenti non sono trattati come capitale e dovrebbero entrare in gioco solo dopo la distribuzione dei fondi. Nell'eventualità che si verifichi un'insolvenza a livello di gruppo, occorre un certo grado di coordinamento sulla distribuzione dei beni. | |
Emendamento 128 Proposta di direttiva Articolo 245 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) che precisano i mezzi da utilizzare per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 241; |
c) che precisano i principi e i mezzi da utilizzare per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 241; |
Motivazione | |
La deroga relativa alla decisione finale sulla maggiorazione del capitale dovrebbe essere obbligatoria e definita ulteriormente nelle misure di esecuzione del livello 2. | |
Emendamento 129 Proposta di direttiva Articolo 246 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 310, paragrafo 1, la Commissione trasmette al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, una relazione sulle disposizioni in vigore negli Stati membri e sulle pratiche delle autorità di vigilanza adottate ai sensi della presente sottosezione. |
Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 310, paragrafo 1, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali una relazione sulle disposizioni in vigore negli Stati membri e sulle pratiche delle autorità di vigilanza adottate ai sensi della presente sottosezione. |
La relazione riguarda in particolare il livello adeguato di fondi propri che un'impresa figlia deve detenere quando appartiene ad un gruppo che soddisfa le condizioni della presente sottosezione, la forma che deve assumere il supporto di gruppo, l'importo autorizzabile del supporto di gruppo e il livello dei fondi propri raggiunto il quale cessano di applicarsi le deroghe previste agli articoli 236, 237 e 238. |
La relazione riguarda in particolare la qualità dei fondi propri ammissibili che il gruppo deve detenere in applicazione delle norme sancite agli articoli da 236 a 241, il livello adeguato di fondi propri che un'impresa figlia deve detenere quando appartiene ad un gruppo che soddisfa le condizioni della presente sottosezione, la forma che deve assumere il supporto di gruppo, l'importo autorizzabile del supporto di gruppo e il livello dei fondi propri raggiunto al quale cessano di applicarsi le deroghe previste agli articoli 236, 237 e 238. |
Motivazione | |
È importante che il Parlamento in quanto colegislatore venga tenuto pienamente informato degli sviluppi che riguardano l'applicazione efficace ed efficiente della presente direttiva. | |
Emendamento 130 Proposta di direttiva Articolo 251 – paragrafi da 3 a 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In casi particolari, le autorità di vigilanza interessate possono derogare ai criteri fissati al paragrafo 2 qualora la loro applicazione fosse non opportuna, tenuto conto della struttura del gruppo e dell'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari paesi, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza del gruppo. |
3. In casi particolari, le autorità di vigilanza interessate, su richiesta di una di esse, possono adottare la decisione congiunta di derogare ai criteri fissati al paragrafo 2 qualora la loro applicazione fosse non opportuna, tenuto conto della struttura del gruppo e dell'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari paesi, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza del gruppo. |
A tal scopo, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che venga avviata una discussione sull'opportunità di applicare i criteri di cui al paragrafo 2. Tale discussione ha luogo al massimo una volta all'anno. |
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Le autorità di vigilanza interessate fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla scelta dell'autorità di vigilanza del gruppo entro tre mesi dalla richiesta di avviare la discussione. Prima di prendere una decisione, le autorità di vigilanza interessate danno al gruppo la possibilità di esprimere il suo parere. |
Le autorità di vigilanza interessate fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla scelta dell'autorità di vigilanza del gruppo entro tre mesi. |
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3 bis. Durante il periodo di cui al paragrafo 3, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che si consulti il CEIOPS. In caso di consultazione del CEIOPS il periodo di cui al paragrafo 3 è prorogato di due mesi. |
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3 ter. Qualora sia stato consultato il CEIOPS, le autorità di vigilanza interessate, prima di adottare la loro decisione congiunta, tengono debitamente conto del parere da esso formulato. La decisione congiunta è pienamente motivata e contiene una spiegazione degli eventuali scostamenti significativi dalle posizioni adottate dal CEIOPS. |
4. In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di tre mesi, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale il gruppo ha le sue attività assicurative e riassicurative più importanti. |
4. In mancanza della decisione congiunta derogante ai criteri fissati al paragrafo 2, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall'autorità di vigilanza individuata a norma di detto paragrafo. |
Tuttavia, quando la maggioranza delle altre autorità di vigilanza interessate rifiutano questo risultato, la designazione dell'autorità di vigilanza del gruppo è rinviata per la decisione finale, entro un mese dalla designazione per difetto, al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, che adotta la sua decisione entro un mese dal rinvio. |
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5. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali informa la Commissione almeno una volta all'anno delle maggiori difficoltà incontrate nell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4. |
5. Il CEIOPS informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, almeno su base annuale, delle maggiori difficoltà incontrate nell'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. |
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Qualora sorgano difficoltà di rilievo, la commissione può adottare misure di esecuzione che specificano tali criteri. |
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Tali misure, volte a modificare elementi non sostanziali della presente direttiva integrandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3. |
Emendamento 131 Proposta di direttiva Articolo 252 – paragrafo 1 – lettere e ed f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) la pianificazione e il coordinamento, tramite riunioni regolari o ogni altro mezzo idoneo, delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, in cooperazione con le autorità di vigilanza interessate; |
e) la pianificazione e il coordinamento, tramite riunioni regolari, tenute almeno su base annuale, o ogni altro mezzo idoneo, delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, in cooperazione con le autorità di vigilanza interessate; |
f) altri compiti, misure e decisioni assegnate all'autorità di vigilanza del gruppo dalla presente direttiva o derivanti dall'applicazione della presente direttiva, in particolare l'espletamento della procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo di cui agli articoli 229 e 231 e della procedura di autorizzazione del supporto di gruppo di cui all'articolo 235. |
f) altri compiti, misure e decisioni assegnate all'autorità di vigilanza del gruppo dalla presente direttiva o derivanti dall'applicazione della presente direttiva, in particolare l'espletamento: i) della procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo di cui agli articoli 229 e 231, ii) della procedura di autorizzazione del supporto di gruppo di cui all'articolo 235, e iii) della fissazione del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda la possibilità di imporre una maggiorazione del requisito prevista all'articolo 236. |
Motivazione | |
Emendamento 132 Proposta di direttiva Articolo 252 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per agevolare la vigilanza di gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate concludono accordi di coordinamento. |
2. Per agevolare la vigilanza di gruppo, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall'autorità di vigilanza del gruppo, al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 253, 254 e 255. |
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Il collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, scambio d'informazioni e consultazione fra le autorità di vigilanza del collegio siano effettivamente applicate in conformità del titolo III della presente direttiva. Gli accordi di coordinamento specificano, fatte salve le misure adottate ai sensi della presente direttiva, le procedure che le autorità di vigilanza interessate devono seguire per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 236, e per cooperare con altre autorità di vigilanza. |
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Le autorità di vigilanza si servono del collegio per promuovere la convergenza delle loro rispettive decisioni e per cooperare strettamente allo svolgimento delle loro attività di vigilanza in tutto il gruppo secondo criteri armonizzati. |
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Il collegio è composto dalle autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui sono situate le sedi centrali di imprese figlie. |
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Fatte salve le misure adottate a norma della presente direttiva, l'istituzione e il funzionamento dei collegi si basa su un accordo concluso da tutti i membri del collegio, che rispecchia le procedure necessarie alla realizzazione dei suoi obiettivi, comprese quelle relative all'approvazione del modello interno del gruppo e al funzionamento del regime in materia di sostegno di gruppo. |
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Purché siano adeguatamente garantite la cooperazione, la convergenza e lo scambio d'informazioni, le procedure del collegio assicurano la flessibilità necessaria per consentire accordi tra le autorità di vigilanza nei casi in cui ciò accresca l'efficienza della vigilanza del gruppo e non pregiudichi le attività di vigilanza dei membri del collegio rispetto alle loro responsabilità individuali. |
Gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza del gruppo e specificare, fatte salve le misure adottate ai sensi della presente direttiva, le procedure che le autorità di vigilanza interessate devono seguire per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 211, paragrafo 3, all'articolo 212, paragrafo 2, all'articolo 213, paragrafo 2, agli articoli 214, 215, 217, all'articolo 218, paragrafo 2, all'articolo 219, paragrafo 2, all’articolo 225, paragrafo 2, agli articoli 236, 248, 249, all'articolo 251, paragrafi 3 e 4 e agli articoli 254, 263 e 264, e per cooperare con altre autorità di vigilanza. |
Il collegio delle autorità di vigilanza è consultato prima della conclusione di accordi tra i suoi membri, in particolare quando tali accordi di coordinamento assegnano ulteriori compiti all'autorità di vigilanza del gruppo o ad altre autorità di vigilanza interessate, o quando si riferiscono all'applicazione pratica degli articoli 211, paragrafo 3, 212, paragrafo 2, e 213, paragrafo 2, degli articoli 214, 215 e 217, degli articoli 218, paragrafo 2, 219, paragrafo 2, e 225, paragrafo 2, degli articoli 248 e 249, dell'articolo 251, paragrafi 3 e 4, e degli articoli 254, 263 e 264. |
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L'autorità di vigilanza del gruppo invia almeno una volta all'anno una relazione al CEIOPS sul funzionamento del collegio di autorità di vigilanza del gruppo, delle nuove pratiche e delle difficoltà incontrate. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 252, paragrafo 2, secondo comma, originariamente proposta, non vi è una giustificazione logica per consentire la delega di compiti solo all'autorità di vigilanza del gruppo. E' opportuno prevedere deleghe da parte di quest'ultima alle autorità di vigilanza di imprese figlie poiché ciò può contribuire ad una maggiore efficienza e fiducia reciproca. Tenendo presente l'esperienza pratica nel settore bancario, è opportuno consentire deleghe di compiti in entrambe le direzioni. | |
Emendamento 133 Proposta di direttiva Articolo 253 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità responsabili della vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo e l'autorità di vigilanza del gruppo collaborano strettamente, anche nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie. |
1. Le autorità responsabili della vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo e l'autorità di vigilanza del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie. |
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Le autorità responsabili della vigilanza della singola impresa di assicurazione e di riassicurazione in un gruppo e di vigilanza del gruppo devono riunirsi periodicamente. La frequenza di tali riunioni deve essere concordata fra tali autorità di vigilanza in base al carattere, alla complessità e all'attività dei rischi inerenti alla portata di tutte le imprese che fanno parte del gruppo. |
Fatte salve le rispettive competenze, le autorità, anche se non stabilite nello stesso Stato membro, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti che possano consentire o agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle altre autorità ai sensi della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità di vigilanza interessate e l'autorità di vigilanza del gruppo comunicano su richiesta tutte le informazione pertinenti e di loro iniziativa tutte le informazioni essenziali. |
Allo scopo di assicurare che le autorità di vigilanza, comprese quelle di vigilanza del gruppo, abbiano la stessa mole di informazioni disponibili, fatte salve le rispettive competenze, le autorità, anche se non stabilite nello stesso Stato membro, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni disponibili allo scopo di consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle altre autorità ai sensi della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità di vigilanza interessate e l'autorità di vigilanza del gruppo comunicano immediatamente e reciprocamente tutte le informazioni non appena ne siano in possesso. Le informazioni di cui al presente paragrafo comprendono, ma non esclusivamente, le informazioni relative alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza e le informazioni fornite dal gruppo. |
Le informazioni di cui al secondo comma sono considerate essenziali se possono influenzare sostanzialmente la valutazione della solidità finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. |
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1 bis. Le autorità responsabili della vigilanza delle singole imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo e l'autorità di vigilanza del gruppo convocano rispettivamente e immediatamente una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi: |
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a) allorché si è consapevoli di una violazione del requisito di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo di una singola impresa di assicurazione o imprese di riassicurazione; o |
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b) allorché si è consapevoli della violazione del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato in base ai dati consolidati o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato in conformità del metodo utilizzato in base al titolo III, capitolo II, sezione 1, sottosezione 4; |
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c) allorché si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali. |
Motivazione | |
Il meccanismo di sostegno del gruppo è basato sulla fiducia reciproca. Tuttavia la partecipazione delle autorità di vigilanza interessate, non essendo l'autorità di vigilanza del gruppo, dovrebbe essere ampliata. Tutte le autorità di vigilanza interessate dovrebbero essere in grado di giudicare una situazione in base alla stessa quantità di informazioni essenziali o rilevanti. Qualora le autorità di vigilanza interessate non possano accordarsi, può essere utile ricevere un consiglio qualificato da un terzo che fornisce un parere indipendente. | |
Emendamento 134 Proposta di direttiva Articolo 254 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando una decisione è importante per i compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare la decisione le autorità di vigilanza interessate si consultano sui punti seguenti: |
1. Quando una decisione è importante per i compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare la decisione le autorità di vigilanza interessate si consultano a vicenda nel collegio di autorità di vigilanza sui punti seguenti: |
Motivazione | |
Per consentire la partecipazione di tutte le autorità di vigilanza nella vigilanza di gruppi assicurativi transfrontalieri devono essere istituiti collegi di autorità di vigilanza. Questi forniscono una struttura permanente ma flessibile di cooperazione e di coordinamento. Si incontrano periodicamente con gli obiettivi di agevolare lo scambio di informazioni, consentire alle autorità di vigilanza di sviluppare un comune sentire sul profilo di rischio dei gruppi, realizzare un coordinamento e coordinare le decisioni adottate dalle singole autorità di vigilanza. | |
Emendamento 135 Proposta di direttiva Articolo 262 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 262 bis |
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Relazioni CEIOPS |
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Il CEIOPS riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito alle esperienze di attività di vigilanza nell'ambito del titolo III, in particolare: |
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a) l'uso del supporto di gruppo, ivi compresa la frequenza e gli importi di dichiarazioni e la frequenza e gli importi di richieste di trasferimento di fondi; |
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b) la cooperazione fra autorità di vigilanza, l'attività dei collegi di autorità di vigilanza, la procedura di nomina dell'autorità di vigilanza responsabile, il numero delle autorità di vigilanza responsabili e la diffusione geografica; |
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c) il coinvolgimento e l'impegno delle autorità di vigilanza ove non siano autorità di vigilanza responsabili; e |
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d) la distribuzione dell'attivo in gruppi che utilizzano il sostegno del gruppo. |
Motivazione | |
Essendo il supporto del gruppo un concetto nuovo è importante che l'esperienza di prima mano sia condivisa con il legislatore. | |
Emendamento 136 Proposta di direttiva Articolo 263 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La verifica è effettuata dall'autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all'articolo 251, paragrafo 2, su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nella Comunità, o di propria iniziativa. Detta autorità di vigilanza consulta le altre autorità di vigilanza interessate e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, prima di adottare una decisione. |
La verifica è effettuata dall'autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all'articolo 251, paragrafo 2, su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nella Comunità, o di propria iniziativa. Così facendo, detta autorità di vigilanza consulta le altre autorità di vigilanza interessate e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. |
Motivazione | |
Al paragrafo 2 si afferma che l'autorità di vigilanza del gruppo decide in merito all'equivalenza mentre al paragrafo 3 questo potere viene dato alla Commissione. Allo scopo di chiarire che tale potere spetta alla Commissione occorre modificare il paragrafo 2. | |
Emendamento 137 Proposta di direttiva Articolo 263 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e conformemente alla procedura di cui all'articolo 304, paragrafo 2, la Commissione può adottare una decisione sull'equivalenza del regime prudenziale di vigilanza di gruppo di un paese terzo al regime stabilito dal presente titolo. Le decisioni sono regolarmente riesaminate per tenere conto di ogni eventuale modifica al regime prudenziale di vigilanza di gruppo stabilito dal presente titolo e al regime prudenziale di vigilanza di gruppo del paese terzo. |
2. La Commissione può adottare decisioni sull'equivalenza del regime prudenziale di vigilanza di gruppo di un paese terzo al regime stabilito dal presente titolo. Le decisioni volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate a norma della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3. Sono regolarmente riesaminate per tenere conto di ogni eventuale modifica al regime prudenziale di vigilanza di gruppo stabilito dal presente titolo e al regime prudenziale di vigilanza di gruppo del paese terzo nonché di ogni altro cambiamento alla regolamentazione che può riguardare la decisione sull'equivalenza. |
Motivazione | |
Una decisione concernente l'equivalenza dei paesi terzi in materia di standard è una decisione politica e quindi i colegislatori dovrebbero essere trattati su un piede di parità. Pertanto la procedura consultiva prevista all'articolo 304, paragrafo 2 non è più attuale. | |
Emendamento 138 Proposta di direttiva Articolo 263 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La decisione di cui al paragrafo 2 può essere adottata soltanto se il paese terzo interessato garantisce il diritto di trasferire fondi alla Comunità in tutti i casi. |
Motivazione | |
Group supervision and in particular group support may work within the Community because of the whole legislative framework, including the Treaty, which has been built up during the last 50 years, some of the provisions which may not have any connection with a supervisory regime. Nonetheless, some of these provisions are vital in order for the whole system to work properly. This is particularly the case with the possibility to transfer funds, the liberalisation of which is laid down in the Treaty and became effectively enforceable in 1986. Such a provision may not be part of the verification by supervisors and therefore needs specific mentioning. | |
Emendamento 139 Proposta di direttiva Articolo 263 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. La decisione di cui al paragrafo 2 entra in vigore soltanto dopo che il paese terzo interessato abbia riconosciuto l'equivalenza del regime prudenziale della Comunità al proprio (riconoscimento reciproco). |
Motivazione | |
È giusto assicurare il riconoscimento reciproco, il quale rappresenta anche la base del regime di sorveglianza intra-UE, che sarebbe effettivamente una definizione di equivalenza. | |
Emendamento 140 Proposta di direttiva Articolo 263 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 263 bis |
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Imprese madri con sede fuori della Comunità: equivalenza |
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1. Nel caso della vigilanza equivalente di cui all'articolo 263, gli Stati membri applicano gli articoli 216-262 alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per analogia. |
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2. I principi e i metodi generali stabiliti negli articoli 216-262 si applicano a livello della holding assicurativa, dell'impresa di assicurazione di un paese terzo o dell'impresa di riassicurazione di un paese terzo. |
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3. Unicamente ai fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l'impresa madre viene considerata come un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle stesse condizioni stabilite al titolo I, capitolo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda i fondi propri eleggibili per il requisito patrimoniale di solvibilità e per uno dei due casi: |
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a) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 224, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa; o |
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b) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 225, qualora si tratti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo. |
Motivazione | |
La direttiva tace sulla situazione in cui l'equivalenza è stata stabilita. Questo nuovo articolo chiarisce la situazione, in particolare per quanto riguarda l'uso del supporto del gruppo, che dovrebbe essere possibile a meno che non sia possibile garantire in tutti i casi il trasferimento di fondi dal paese terzo nella Comunità. | |
Emendamento 141 Proposta di direttiva Articolo 284 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I crediti di tutti i creditori di cui al paragrafo 1 beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati dai creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o la sede nello Stato membro di origine. |
2. I crediti di tutti i creditori di cui al paragrafo 1 beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati dai creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o la sede nello Stato membro di origine. Le autorità di vigilanza responsabili devono quindi operare senza discriminazione a livello comunitario. In particolare per quanto riguarda il risarcimento dei danni e le situazioni di liquidazione ove siano stati stipulati accordi di supporto del gruppo, gli utili devono essere distribuiti in modo equo a tutti i contraenti a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio. |
Motivazione | |
È importante garantire che i contraenti in tutti gli Stati membri abbiano equi ed uguali diritti nel caso di fallimento di una società di assicurazione. | |
Emendamento 142 Proposta di direttiva Articolo 303 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per quanto riguarda l'assicurazione vita, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la revisione degli importi espressi in euro nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità, accompagnata, se del caso, dalle necessarie proposte. |
A partire dal 1° gennaio 2012 gli importi espressi in euro nella presente direttiva sono adeguati su base annuale allo scopo di tener conto dei cambiamenti dell'indice generale armonizzato dei prezzi al consumo di tutti gli Stati membri pubblicato da Eurostat. Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo della base in euro mediante un cambiamento percentuale di tale indice nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e la data di revisione, arrotondato a un multiplo di EUR 100 000. Nel caso in cui il cambiamento percentuale dopo il precedente adattamento sia inferiore al 5% l'adeguamento non avrà luogo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su base annuale in merito all'adeguamento e ai relativi importi. |
2. Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, la ogni cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la revisione degli importi espressi in euro nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità accompagnata, se del caso, dalle necessarie proposte . |
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Motivazione | |
Un adeguamento automatico degli importi è già in vigore nella presente direttiva e funziona in modo soddisfacente. Evita che le imprese siano repentinamente soggette a importi minimi più elevati in quanto, come dimostra l'esperienza, è risaputo che gli obblighi di adeguamento da parte della Commissione non sono sempre eseguiti. Con un meccanismo automatico si evita questo problema. | |
Emendamento 143 Proposta di direttiva Articolo 304 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa decisione. |
soppresso |
Motivazione | |
Una decisione concernente l'equivalenza dei paesi terzi in materia di standard è una decisione politica e quindi i colegislatori dovrebbero essere trattati su un piede di parità. Pertanto la procedura consultiva prevista all'articolo 304, paragrafo 2 non è più attuale. | |
Emendamento 144 Proposta di direttiva Articolo 311 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli articoli 27 e 28 della direttiva 2002/83/CE restano in vigore per quanto riguarda gli enti pensionistici aziendali o professionali, conformemente all'articolo 17 della direttiva 2003/41/CE. |
Motivazione | |
Questo nuovo paragrafo chiarisce l'intenzione della Commissione di non applicare Solvibilità II alle EPAP in questa fase. |
MOTIVAZIONE
Contesto della proposta
Con questo nuovo quadro per la solvibilità, come sottolineato nella proposta di direttiva (“progetto di direttiva”) relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (COM(2008)0119 def.), anche nota come Solvibilità II, la Commissione intende introdurre un approccio sensibile al rischio che preveda incentivi per la gestione dei rischi. Tale approccio determinerà una migliore (ottimale) ripartizione dei capitali, tenendo conto di una valutazione delle attività e delle passività coerente con il mercato e allineando inoltre le norme in materia di solvibilità a una valutazione realistica in base all’attuale stima di mercato di attività e passività di un’azienda.
La forma giuridica è quella della rifusione e codificazione, in cui l’80% del documento precedente viene sottoposto a una rifusione nella “nuova” lingua (oggetto di revisione da parte della commissione giuridica) mentre il resto è rappresentato dal nuovo testo che introduce le nuove norme Solvibilità II. Il nuovo testo segue un approccio basato su principi e conforme all’architettura Lamfalussy, in cui la base per l’adozione delle misure di esecuzione è prevista al livello 2 e le istruzioni per le attività di vigilanza al livello 3 del processo legislativo Lamfalussy.
La struttura è a tre pilastri. Il principale obiettivo dei requisiti del pilastro I è garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano in grado di adempiere ai propri obblighi quando necessario, con una probabilità di rovina allo 0,5% nell’ambito di un orizzonte temporale a un anno. Pertanto, il quadro Solvibilità II è strutturato su un “approccio del totale di bilancio” di tipo olistico, in cui si equilibrano tutte le passività e tutte le attività che un’impresa deve detenere e non si valutano i singoli elementi dello stato patrimoniale.
Le imprese devono dunque detenere un livello adeguato di attività che consenta loro di rispondere ai seguenti criteri: requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), requisiti patrimoniali minimi (MCR) e riserve tecniche (migliore stima delle richieste di indennizzo future, nonché margine di rischio più i rischi che possono essere garantiti/assicurati - rischi immunizzabili).
Pilastro I
Requisito patrimoniale minimo (MCR)
Attualmente esistono tre diversi approcci per calcolare il requisito patrimoniale minimo (MRC): l’approccio modulare, l’approccio compatto e l’approccio lineare.
· L’approccio modulare calcola il requisito patrimoniale minimo sommando moduli di rischio diversi (rischio di mercato e rischio assicurativo) fino a ottenere un dato globale. Si tratta essenzialmente di una versione molto semplificata del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), pur essendo un metodo di calcolo dei requisiti indipendente.
· L’approccio compatto fissa il requisito patrimoniale minimo in percentuale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità. Il metodo è semplice ma non riesce a soddisfare i criteri del calcolo indipendente dell’MCR, sebbene non sia ancora dimostrato che tale caratteristica di indipendenza sia necessaria a soddisfare tutti i criteri stabiliti nell’ambito della presente proposta di direttiva.
· L’approccio lineare calcola il requisito patrimoniale minimo come percentuale fissa rispetto alle riserve tecniche degli assicuratori. Si tratta di un approccio che si pone a metà strada fra le due soluzioni già descritte. Tuttavia, non essendo sensibile al rischio, risulta incoerente con l’obiettivo generale della direttiva. Ciononostante, tale approccio verrà comunque testato nell’ambito del quarto studio di impatto quantitativo (QIS4) che sarà realizzato nel corso del 2008 dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS).
Requisito patrimoniale di solvibilità
La solvibilità di gruppo (definita come la differenza fra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità, SCR) può essere calcolata in tre modi:
1. Il metodo basato sul bilancio consolidato (metodo 1), in cui i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità consolidato si basano sul bilancio consolidato;
2. il metodo della deduzione e dell'aggregazione (metodo 2), in cui il requisito patrimoniale di solvibilità è dato dalla somma degli SCR di tutte le imprese del gruppo;
3. una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, laddove l’esclusiva applicazione del metodo 1 non risulti adeguata.
Il metodo da applicare è il metodo 1, a patto che le autorità di vigilanza non decidano altrimenti. Il metodo 2 non offre ai gruppi i vantaggi della diversificazione. I metodi si basano sulla legislazione vigente (Solvibilità I).
Il requisito patrimoniale di solvibilità consolidato (metodo 1) e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese del gruppo (metodo 2) possono essere calcolati sia ricorrendo alla formula standard sia attraverso un modello interno (parziale) approvato. La maggiorazione del capitale si rende possibile laddove il profilo di rischio del gruppo non si rifletta adeguatamente nella formula standard o nel modello interno (parziale).
Nel caso in cui il gruppo intenda utilizzare un modello interno (parziale) per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità consolidato del gruppo, le autorità di vigilanza interessate sono chiamate a collaborare al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta. La decisione congiunta dovrebbe essere presa entro sei mesi dalla presentazione della richiesta. In assenza di una decisione congiunta entro tale termine, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere autonomamente. Su richiesta del gruppo o di una qualsiasi delle autorità di vigilanza interessate è possibile consultare il CEIOPS. In tal caso, il periodo viene prorogato di due mesi.
Pilastro II
Il pilastro II definisce un quadro per la funzione di controllo dell’autorità di vigilanza che si concentra sui processi interni e sugli aspetti connessi al rischio operativo, fra cui un efficace sistema di controllo interno, i sistemi di gestione dei rischi, la funzione attuariale, l’audit interno e le norme relative all’esternalizzazione. La proposta rafforza gli strumenti a disposizione per le attività di vigilanza, compresa la definizione dei poteri di vigilanza, le disposizioni in materia di cooperazione fra le suddette autorità nonché la convergenza delle attività di vigilanza. Data la mole di lavoro prevista a livello delle autorità di vigilanza (livello 3), occorre garantire la responsabilità di tali autorità e la trasparenza dei loro metodi di lavoro al livello 1. È fondamentale che tali disposizioni risultino armonizzate con le disposizioni previste nel settore bancario e mobiliare al fine di raggiungere coerenza e convergenza transsettoriali.
Pilastro III
Il principale obiettivo del pilastro III è la diffusione delle informazioni allo scopo di agevolare la disciplina di mercato, le relazioni periodiche alle autorità di vigilanza e i requisiti di trasparenza. Dal punto di vista delle autorità di vigilanza, la proposta incoraggia la cooperazione e la convergenza delle attività di vigilanza, rafforza il ruolo del CEIOPS, introduce un meccanismo di allarme rapido e delinea il quadro per una vigilanza di gruppo più efficace. Si profila l’esigenza di trovare una convergenza delle norme che disciplinano le relazioni periodiche alle autorità di vigilanza al fine di trasmettere informazioni che siano confrontabili sia in termini di formato che di contenuti, fattore questo di primaria importanza quando si tratta di vigilanza di gruppo e degli obblighi di rendiconto nei confronti del CEIOPS tramite le autorità nazionali. La proposta non affronta la questione nello specifico e resta da vedere se la sola assistenza al livello 3 sia uno strumento sufficiente a garantire una tale convergenza, se non addirittura a istituire una banca dati comune in merito alle relazioni periodiche destinate alle autorità di vigilanza.
Vigilanza di gruppo e supporto di gruppo
La vigilanza e il supporto di gruppo rappresentano gli elementi in assoluto più importanti nell’ambito della proposta di direttiva quadro. L’autorità di vigilanza locale è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale in relazione alla vigilanza quotidiana di un’impresa estera o di una sua affiliata. L’autorità di vigilanza del gruppo diviene lo strumento di regolamentazione “interno” di quel determinato gruppo, che garantisce che il gruppo detenga il capitale e che fornisce il supporto di gruppo. Ciò consente un approccio molto più efficiente ed economico in termini di utilizzo del capitale e si rivela di particolare rilievo poiché offre la libertà di sfruttare la diversificazione degli attivi. L’impresa madre è tenuta a rendere disponibile qualsiasi capitale necessario come da accordi fra l’autorità di vigilanza locale e l’autorità di vigilanza di gruppo e la certezza che ciò accada è fondamentale. Inoltre, la proposta prevede la possibilità di sostenere un gruppo affiliato tramite i fondi di un altro affiliato. Alcuni elementi di diritto societario possono determinare difficoltà sia in termini di fattibilità che in relazione ai tempi necessari per tali trasferimenti. Le autorità di vigilanza assicurativa non dispongono delle qualifiche necessarie per emettere un giudizio di valore sulla possibilità giuridica di trasferire fondi fra imprese, magari persino stabilite in ambiti giurisdizionali diversi.
Il parere del relatore
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, che giudica un passo in avanti verso la chiarezza e la certezza giuridica fra le autorità di regolamentazione e l’industria. La proposta è destinata a offrire una protezione molto più efficace rispetto alle probabilità di insuccesso grazie a un approccio economico e basato sui principi che pone la gestione del rischio al vertice degli strumenti più importanti a cui le imprese possono ricorrere nello svolgimento delle proprie attività. Conseguentemente, il relatore esprime il proprio consenso in relazione alle proposte della Commissione.
Tuttavia, il relatore intende richiamare l’attenzione su diversi punti dell’attuale proposta che, a suo giudizio, necessitano di ulteriori chiarimenti:
· La legislazione finanziaria non può ignorare i consumatori solo a causa della complessità del processo. Il relatore riconosce, però, che una protezione dei consumatori che si rilevi frammentaria è altrettanto inutile. Pertanto, la soluzione ottimale sarebbe che la Commissione presentasse una proposta per rafforzare gli attuali diritti dei consumatori a livello orizzontale. Tramite adeguate consultazioni e sviluppando buone pratiche, è possibile potenziare in modo rilevante il processo decisionale, di conoscenza e di sensibilizzazione dei consumatori.
· Dopo gli insoddisfacenti risultati ottenuti nei test eseguiti all’interno del QIS3 dall’approccio modulare per il calcolo del requisito patrimoniale minimo, come alternativa si è deciso di testare nell’ambito del QIS4 il cosiddetto “approccio lineare”. Secondo il relatore, il principale obiettivo del requisito patrimoniale minimo è garantire l’introduzione di valori MCR sensibili, che offrano una rete di sicurezza adeguata e un corretto rapporto con il requisito patrimoniale di solvibilità. Ne consegue che, a giudizio del relatore, il metodo più adeguato per raggiungere tale obiettivo è l’approccio compatto, l’unico metodo finora testato che risulti totalmente sensibile al rischio. Tale approccio soddisfa inoltre gli obiettivi della Commissione in relazione al requisito patrimoniale minimo in quanto rigoroso, semplice da calcolare e verificabile. L’approccio compatto può essere efficacemente utilizzato in modo generalizzato e si presta all’adeguamento a favore di tutti soggetti delle imprese assicurative.
· I fondi propri ammissibili devono risultare coerenti per ragioni di competitività e assorbimento delle perdite. È opportuno modificare gli articoli di pertinenza per riflettere tale pratica laddove il testo della Commissione ne risulti carente. In particolare occorre introdurre una definizione di riserve di utili, in uso solo in pochi Stati membri dell’UE.
· La definizione di valore di mercato coerente ancora non prevede il calcolo del valore equo e il relatore ritiene opportuno adottare in modo tempestivo una norma che assicuri la sua coerenza in relazione agli obiettivi di un approccio basato sul rischio.
· Occorre approfondire il concetto di vigilanza individuale.
· La proposta introdurrà norme sull’equivalenza dei regimi di solvibilità dei paesi terzi, destinate a produrre effetti sui gruppi che hanno affiliate all’interno o all’esterno dell’UE. Un accordo sull’equivalenza può essere raggiunto soltanto con gli Stati sovrani e non con parti di tali nazioni. Laddove il singolo regime di solvibilità di un paese terzo risulti almeno equivalente a quello dell’UE, il calcolo della solvibilità di gruppo dovrà tenere conto, per quanto attiene alle imprese affiliate di (ri-)assicurazione del paese terzo, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili, come stabiliti dallo stesso paese terzo. Prima di prendere una decisione, l’autorità di vigilanza del gruppo è tenuta a effettuare una verifica dell’equivalenza e a consultare le altre autorità di vigilanza interessate e il CEIOPS. La decisione in merito all’equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo spetta alla Commissione. Tuttavia tale decisione può essere raggiunta solo attraverso una procedura di regolamentazione con controllo che coinvolga il Parlamento europeo.
In conseguenza di quanto sovraesposto, il relatore propone di chiarire tali questioni nella versione emendata del documento.
PARERE della commissione giuridica (2.7.2008)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle attività dell'assicurazione diretta e della riassicurazione e il loro esercizio (rifusione)
(COM(2008)0119 – C6‑0231/2007 – 2007/0143(COD))
Relatrice per parere: Sharon Bowles
BREVE MOTIVAZIONE
La direttiva denominata "Solvibilità II" aggiorna le 14 direttive esistenti in materia di assicurazione e riassicurazione. Si tratta di una direttiva di rifusione e dunque solo le nuove parti possono essere oggetto di modifica.
L'obiettivo principale della direttiva è rendere il capitale, o i requisiti di solvibilità, dipendenti dal rischio, analizzato nel contesto dell'intera attività dell'impresa. I criteri sono di ordine sia qualitativo sia quantitativo. In particolare, occorre osservare che le imprese di assicurazione sono esposte ai rischi di responsabilità civile e a quelli connessi alle attività detenute al fine di coprire tali responsabilità. Di fatto, le inefficienze delle imprese assicurative sono spesso il risultato di problemi derivanti dalle attività anziché dalle passività.
L'analisi del rischio è condotta sulla base di modelli. È possibile utilizzare modelli standard, benché le grandi imprese abbiano la possibilità, anzi la responsabilità, di elaborare modelli interni che dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Un gruppo può inoltre richiedere di essere sottoposto a vigilanza nel suo insieme al fine di beneficiare della maggiore diversificazione nel calcolo del rischio, che determina un requisito patrimoniale inferiore rispetto a quello derivante dalla somma delle singole imprese.
All'interno del capitale di un'impresa è compreso il requisito patrimoniale minimo (RPM), che rappresenta il livello di capitale di cui l'impresa deve disporre al fine di proseguire la propria attività. Il requisito patrimoniale di solvibilità (RPS) rappresenta un livello di capitale più elevato di cui un'impresa deve dotarsi e, in caso di inosservanza, innesca l'intervento tempestivo dell'autorità di vigilanza. Le attività ascrivibili al requisito patrimoniale di solvibilità, in eccedenza rispetto al requisito patrimoniale minimo, possono essere detenute a livello di gruppo (società madre o di partecipazione). Allorché un'impresa controllata scende al di sotto del requisito patrimoniale minimo (e di norma prima che ciò si verifichi), l'autorità di vigilanza richiede un trasferimento di capitali verso tale impresa.
Di importanza fondamentale per il corretto andamento dei processi di vigilanza di gruppo è la cooperazione fra le autorità di vigilanza nazionali operanti nei paesi che ospitano le imprese controllate e quelle operanti nel paese di origine dell'impresa madre. L'autorità di vigilanza del paese in cui ha sede l'impresa madre dispone di un ruolo di maggior rilievo in qualità di "autorità di vigilanza del gruppo". Nella composizione delle controversie fra diverse autorità di vigilanza e nel raggiungimento di una convergenza normativa è altresì riconosciuto un ruolo al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS).
In tale contesto, numerosi sono gli ambiti per cui è auspicabile un'attenzione particolare da parte del Parlamento europeo.
Vigilanza di gruppo
Occorre chiarire che tutte le autorità di vigilanza sono coinvolte nella vigilanza di gruppo e dovrebbero avere accesso alla documentazione in maniera sistematica e aderire attraverso una partecipazione dinamica al processo decisionale.
Trasferimento di fondi nell'ambito del supporto di gruppo
Garantire la mobilità dei fondi tra imprese è di estrema importanza. Nel caso di liquidità detenuta dalla società madre o di partecipazione, la messa a punto di strutture giuridiche deputate al trasferimento risulta assai semplificata e, quantomeno al principio, ciò può rivelarsi la soluzione migliore. Tuttavia, trasferimenti di fondi si verificano altresì fra società controllate di un medesimo gruppo ed è pertanto previsto un meccanismo giuridicamente obbligatorio deputato a tal fine. Ciò sembra richiedere l'istituzione di una base contrattuale fra ogni singola coppia di società controllate.
Responsabilità e risorse delle autorità di vigilanza nazionali
Il nuovo regime di vigilanza prevede una profonda conoscenza dei rischi connessi ad attività e passività. Le decisioni sono di ordine sia quantitativo sia qualitativo. È di fondamentale importanza che le autorità di vigilanza dispongano di risorse adeguate a svolgere tale compito nella sua interezza, su tutte le imprese e non unicamente sulle imprese giudicate cruciali per la stabilità del mercato.
Occorre inoltre chiarire che, allorché le autorità di vigilanza nazionali operano in qualità di autorità di vigilanza di un gruppo, esse sono investite di un mandato al di là di quello puramente nazionale e sono tenute a salvaguardare gli interessi dei contraenti. Le azioni intraprese correttamente in qualità di autorità di vigilanza di gruppo non dovrebbero sfociare in procedure giuridiche da cui risulti che tali azioni hanno compromesso le responsabilità nazionali.
CEIOPS come soggetto giuridico
Attualmente il CEIOPS non è un soggetto giuridico, ma funge da commissione di consulenza della Commissione. Alla luce della natura tecnica di alcune consulenze, esse si configurano essenzialmente come decisioni, indipendentemente dalla loro formulazione. La costituzione del CEIOPS come soggetto giuridico ne incentiverebbe la responsabilità per suddette consulenze. Tale risultato potrebbe essere raggiunto mediante l'entrata in vigore di un apposito regolamento entro la messa in applicazione della direttiva in questione salvo l'utilizzo di canali differenti, ad esempio nell'ambito della revisione della procedura Lamfalussy. La sentenza della Corte di giustizia europea pronunciata in data 2 maggio 2006 in merito alla causa C-217/04, che indica che l'articolo 95 può fungere da fondamento per l'istituzione di un organo, può, per estensione, applicarsi all'articolo 47, su cui la direttiva è altresì fondata.
Adozione di un approccio coerente alle responsabilità in materia di vigilanza a livello dell'UE
In linea generale, all'interno dell'Unione europea sussiste una visione delle responsabilità favorevole alle autorità di regolamentazione e le richieste di risarcimento possono di norma essere avanzate unicamente sulla base di gravi negligenze o malafede, benché i controlli varino a seconda dei paesi. La Corte di giustizia europea ha affermato che un simile approccio non contrasta con il diritto comunitario. In particolare, nella causa Peter Paul, la Corte di giustizia europea ha stabilito che uno Stato membro può (come ha fatto la Germania) decretare che i compiti delle autorità di vigilanza siano svolti solo nell'interesse pubblico e dunque escludere che i singoli possano chiedere risarcimento per i danni derivanti da una vigilanza carente.
Ne deriva che la questione è di natura politica e concerne l'eventuale riconoscimento di diritti di risarcimento a carico delle autorità di vigilanza. Questa era certamente l'intenzione del Parlamento nell'ambito del voto relativo all'inchiesta su Equitable Life e appare certamente ragionevole che nel contesto delle funzioni di vigilanza di gruppo transfrontaliere si raggiunga una maggiore armonizzazione (anzi, ciò ne costituisce con ogni probabilità la base giuridica).
Regimi di garanzia
Alla luce della natura sempre più transfrontaliera delle imprese di assicurazione e dell'opera di vigilanza transfrontaliera, emerge l'opportunità di elaborare regimi di garanzia ugualmente transfrontalieri, che siano almeno equivalenti e tengano conto delle esistenti strutture di vigilanza. A tal fine occorre un ulteriore impegno pur se al di là della possibilità di una ragionevole inclusione all'interno della direttiva in questione.
La tecnica della rifusione
Con riferimento all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare al punto 9 di detto accordo, il gruppo di lavoro consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito in data 13 marzo 2008 al fine di esaminare la proposta di cui sopra presentata dalla Commissione.
In seguito a tale riunione, il gruppo di lavoro consultivo ha stabilito di comune accordo che la proposta in esame non contiene modifiche di sostanza diverse da quelle identificate in quanto tali. Il gruppo di lavoro ha inoltre concluso, in merito alla codifica delle disposizioni invariate del precedente atto insieme a suddette modifiche di sostanza, che la proposta esaminata costituisce una semplice codifica dei testi esistenti che non ne modifica la sostanza.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Visto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95, |
Motivazione | |
Questa modifica garantisce che la Commissione possa proporre una direttiva di attuazione del livello 2 o un regolamento di attuazione del livello 2 sulla base della presente direttiva quadro. | |
Emendamento 2 Progetto di risoluzione legislativa Considerando A (nuovo) | |
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
|
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comprende modifiche sostanziali diverse da quelle identificate come tali nella proposta stessa e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate dei precedenti atti legislativi, unitamente a detti emendamenti, la proposta contiene una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche alla sostanza, |
Emendamento 3 Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 | |
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
1. approva la proposta della Commissione quale emendata e quale allineata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione; |
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale in appresso emendata; |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 13 bis | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(13 bis) Il nuovo regime relativo alla solvibilità comporterà una tutela ancora migliore per tutti i soggetti interessati; sarà quindi necessario che gli Stati membri forniscano risorse adeguate alle autorità responsabili della vigilanza finanziaria. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(14 bis) La vigilanza basata sui principi della gestione sia qualitativa che quantitativa del rischio è suscettibile di richiedere un aumento delle risorse ad essa destinate. |
Motivazione | |
I requisiti stabiliti per la vigilanza ai pilastri II e III, come l'approvazione di modelli interni, il relativo monitoraggio e la revisione regolare, la stretta cooperazione e l'impegno che ne conseguono con altre autorità di vigilanza e altre società, comporteranno probabilmente un aumento delle risorse necessarie alle autorità nazionali di supervisione per far fronte adeguatamente alle loro aumentate responsabilità. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) È necessario promuovere la convergenza della vigilanza non soltanto rispetto agli strumenti di vigilanza ma anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/6/CE della Commissione deve svolgere un ruolo importante sotto questo profilo e presentare relazioni periodiche sui progressi compiuti. |
(23) È necessario promuovere la convergenza della vigilanza non soltanto rispetto agli strumenti di vigilanza ma anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/6/CE della Commissione deve svolgere un ruolo importante sotto questo profilo e presentare relazioni periodiche sui progressi compiuti. Tale comitato dovrebbe essere dotato di base e personalità giuridiche nell'ambito del nuovo regolamento che entrerà in vigore contemporaneamente alla presente direttiva. |
Motivazione | |
Il CEIOPS sarà dotato di poteri decisionali, ad esempio per dirimere controversie in merito al supporto di gruppo. Qualora una sua decisione sia contestata a livello giuridico, è auspicabile e più responsabile che il CEIOPS sia parte nei procedimenti piuttosto che essere rappresentato unicamente nella personalità della Commissione. Nella causa C-214/04 del 2 maggio 2006, la Corte di giustizia ha deciso che l'articolo 95 può costituire la base per l'istituzione di un organismo. Per analogia, si può trarre la stessa conclusione per l'articolo 47. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Il regime di vigilanza deve prevedere un requisito sensibile al rischio basato su un calcolo prospettivo che consenta un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza (requisito patrimoniale di solvibilità) ed un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale non deve scendere l'importo delle risorse finanziarie (requisito patrimoniale minimo). Entrambi i requisiti patrimoniali devono essere armonizzati in tutta la Comunità per ottenere un livello uniforme di tutela dei contraenti. |
(35) Il regime di vigilanza deve prevedere un requisito sensibile al rischio basato su un calcolo prospettivo che consenta un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza (requisito patrimoniale di solvibilità) ed un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale non deve scendere l'importo delle risorse finanziarie (requisito patrimoniale minimo). Il requisito patrimoniale minimo è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione. Esso dovrebbe corrispondere ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora fosse consentito all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di continuare la propria attività. In relazione al requisito patrimoniale minimo e al requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di confidenza dovrebbe essere compreso tra l'80 e il 90% su un periodo di un anno. Entrambi i requisiti patrimoniali devono essere armonizzati in tutta la Comunità per ottenere un livello uniforme di tutela dei contraenti. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) È necessario garantire che i fondi propri siano distribuiti adeguatamente all'interno del gruppo e che siano disponibili per tutelare i contraenti e i beneficiari laddove necessario. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono avere fondi propri sufficienti per coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità, a meno che l'obiettivo della tutela dei contraenti e dei beneficiari non possa essere raggiunto efficacemente in altro modo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono pertanto essere autorizzate a coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità con il supporto di gruppo che assume la forma di una dichiarazione rilasciata dalla loro impresa madre in circostanze definite. Per valutare l'eventuale necessità di una futura revisione del regime in materia di supporto di gruppo, la Commissione deve presentare una relazione sulle regole degli Stati membri e sulle pratiche delle autorità di vigilanza in questo settore. |
(70) È necessario garantire che i fondi propri siano distribuiti adeguatamente all'interno del gruppo e che siano disponibili per tutelare i contraenti e i beneficiari laddove necessario. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono avere fondi propri sufficienti per coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità, a meno che l'obiettivo della tutela dei contraenti e dei beneficiari non possa essere raggiunto efficacemente in altro modo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo devono pertanto essere autorizzate a coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità con il supporto di gruppo che assume la forma di una dichiarazione rilasciata dalla loro impresa madre in circostanze definite. Per un'equa tutela di tutti i contraenti, gli Stati membri dovrebbero prevedere la libera circolazione delle attività e delle passività per permettere di riconfigurare all'interno di un gruppo il capitale di solvibilità e i fondi propri ammissibili ai fini del supporto di gruppo e senza il rischio di azioni sospensive. Per gli Stati membri nei quali tale movimento non è ancora garantito, il supporto di gruppo dovrebbe inoltre comprendere durante il periodo intermedio gli strumenti o gli altri meccanismi necessari a garantire il trasferimento dei fondi in tempo utile. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere a che i crediti risultanti da impegni di supporto di gruppo siano trattati alla stregua dei crediti di assicurazione. Per valutare l'eventuale necessità di una futura revisione del regime in materia di supporto di gruppo, la Commissione deve presentare una relazione sulle regole degli Stati membri e sulle pratiche delle autorità di vigilanza in questo settore. |
Motivazione | |
I regimi di vigilanza e supporto di gruppo dovrebbero operare su una base economica globale che consenta il trasferimento tra i gruppi. Il supporto di gruppo inteso a ripristinare il requisito patrimoniale minimo può consistere, oltre al trasferimento di fondi, ad esempio, nella riduzione delle passività, ciò che conta è la capacità di riconfigurare il capitale di solvibilità per far fronte alla situazione. In taluni Stati membri può attualmente sussistere qualche ostacolo o incertezza giuridica in relazione ai trasferimenti, per i quali si potrebbero prevedere ulteriori salvaguardie interinali che non dovrebbero, tuttavia, divenire un metodo di gestione sul lungo periodo. In caso di liquidazione, o di altre procedure amministrative, occorre stabilire che il supporto di gruppo equivale gerarchicamente ai crediti dei contraenti. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 75 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(75) Le autorità di vigilanza devono avere accesso a tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza di gruppo. Si deve instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza delle imprese attive in altri settori finanziari. |
(75) Le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri nei quali è insediata un'impresa appartenente ad un gruppo devono partecipare alla vigilanza di gruppo. Tutte devono avere regolare accesso alla documentazione e partecipare dinamicamente ai processi decisionali. Si deve instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza delle imprese attive in altri settori finanziari. |
Motivazione | |
Le autorità di vigilanza sono essenzialmente collegiali. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 95 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(95 bis) Visto il crescente carattere transfrontaliero dell'attività assicurativa, è necessario lavorare al funzionamento della garanzia assicurativa in tutta Europa, tenendo conto delle strutture di vigilanza. Queste attività in corso saranno svolte al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva, dato che i nuovi requisiti di solvibilità offriranno di per sé ai contraenti un livello elevato di tutela armonizzata. |
Motivazione | |
Chiarimento. In questa fase è utile continuare a lavorare sui regimi di garanzia assicurativa in tutta Europa. Tali regimi sono complementari alla direttiva solvibilità II che già assicurerà una tutela elevata e armonizzata per i contraenti. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 10, la presente direttiva non si applica alle imprese di assicurazione il cui incasso annuo di premi non superi i 5 milioni di euro. |
1. Durante i primi tre anni dalla data di cui all'articolo 310, paragrafo 1, senza pregiudizio degli articoli da 5 a 10, la presente direttiva non si applica alle imprese di assicurazione il cui incasso annuo di premi non superi i 5 milioni di euro. |
2. Se l'importo di cui al paragrafo 1 è superato per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno. |
|
Motivazione | |
Appare ragionevole escludere per il momento le piccole imprese dal campo di applicazione della direttiva. Le concessioni sulla base del principio di proporzionalità devono ancora essere stabilite e attuate. Pertanto la soglia dovrebbe essere mantenuta per i primi tre anni, dopo di che si dovranno fissare norme sulla proporzionalità e le imprese avranno avuto un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme. Nel lungo periodo anche le imprese di assicurazione più piccole vorranno aderire alle norme di qualità di Solvibilità II. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari. |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari nonché delle relative conoscenze e capacità per raggiungere l'obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari. |
Motivazione | |
I requisiti stabiliti per la vigilanza ai pilastri II e III, come l'approvazione di modelli interni, il relativo monitoraggio e la revisione regolare, la stretta cooperazione e l'impegno che ne conseguono con altre autorità di vigilanza e altre società, comporteranno probabilmente un aumento delle risorse necessarie alle autorità nazionali di supervisione per far fronte adeguatamente alle loro aumentate responsabilità. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. |
3. Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, anche se l'impresa in questione non è essenziale per la stabilità finanziaria complessiva del mercato. |
Motivazione | |
Tutte le imprese dovrebbero essere regolamentate, a prescindere dalle loro dimensioni, dato che l'impatto di un'inadempienza non è sempre proporzionato alle dimensioni ma dipende dal tipo di assicurazione che una compagnia sottoscrive e dalla geografia delle sue attività. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze sufficienti di matematica attuariale e finanziaria e che sono in grado, laddove appropriato, di dimostrare la loro esperienza e conoscenza in materia di norme professionali e di altra natura applicabili. |
2. La funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze sufficienti di matematica attuariale e finanziaria e di una capacità proporzionata alla complessità e alla struttura del rischio dell'impresa interessata e che sono in grado, laddove appropriato, di dimostrare la loro esperienza e conoscenza in materia di norme professionali e di altra natura applicabili. |
Motivazione | |
L'emendamento di propone di garantire opportune conoscenze e risorse. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) la pubblicazione di tale informazione conferirebbe ai concorrenti dell'impresa significativi vantaggi indebiti; |
a) la pubblicazione di tale informazione arrecherebbe un danno commerciale indebito all'impresa; |
Motivazione | |
Il termine appropriato è "danno" all'impresa che può essere provocato da concorrenza sleale o in altro modo. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali conformemente all'articolo 2, secondo comma della decisione 2004/6/CE della Commissione. |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali conformemente all'articolo 2, secondo comma della decisione 2004/6/CE della Commissione e che i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri di tale comitato o nell'ambito della presente direttiva. |
Motivazione | |
La consulenza del CEIOPS deve essere leale e onesta e non essere compromessa politicamente. Le autorità nazionali di vigilanza devono quindi essere in grado di comunicare e di cooperare pienamente tra loro. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il calcolo della migliore stima è basato su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche ed è realizzato utilizzando metodi attuariali e tecniche statistiche adeguati. |
Il calcolo della migliore stima è basato su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche ed è realizzato utilizzando metodi attuariali e tecniche statistiche adeguati, applicabili e pertinenti. |
Motivazione | |
L'aggettivo "adeguati" non basta visto che all'articolo 83 figurano "l'applicabilità e la pertinenza". | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) i parametri di correlazione; |
c) i parametri di correlazione e le procedure per l'aggiornamento di tali parametri; |
Motivazione | |
Come ha dimostrato la recente crisi finanziaria, può rivelarsi necessario adeguare rapidamente i parametri di correlazione. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 119 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità della previsione sono basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate e sono coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. |
2. I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità della previsione sono basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e sono coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. |
Motivazione | |
L'aggettivo "adeguati" non basta visto che all'articolo 83 figurano "l'applicabilità e la pertinenza". | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 130 – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le autorità di vigilanza possono tener conto degli effetti sulla gestione delle attività di codici di condotta e di trasparenza volontari cui aderiscono gli enti che gestiscono strumenti di investimento non regolamentati o alternativi. |
Motivazione | |
Chiarimento. Le autorità di vigilanza non terranno conto del fatto che gli enti utilizzano o meno codici di condotta ma terranno conto dei codici di condotta semmai utilizzati e del loro effetto sulla gestione delle attività da parte delle imprese di assicurazione. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 142 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine revocano un'autorizzazione concessa ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti: |
1. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, continuando la vigilanza necessaria, revocano un'autorizzazione concessa ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti: |
Motivazione | |
Nel riconoscere l'esigenza di un intervento più forte in termini di vigilanza, se è violato il principio dell'RPM (cfr. la modifica da "può essere revocata" a "revocano" nella rifusione), è importante chiarire che la revoca integrale dell'autorizzazione riguarda le imprese neo-costituite e che, quanto alle altre, le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti, gli obblighi nell'ambito dei contratti di riassicurazione, delle procedure di liquidazione, ecc. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 142 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'impresa interessata non rispetta il requisito patrimoniale minimo e le autorità di vigilanza ritengono che il piano di finanziamento presentato sia manifestamente inadeguato o l'impresa interessata non rispetta il piano approvato entro tre mesi dal rilevamento della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo. |
c) l'impresa interessata non rispetta il requisito patrimoniale minimo e le autorità di vigilanza ritengono che il piano di finanziamento presentato sia manifestamente inadeguato o l'impresa interessata non rispetta il piano approvato entro tre mesi dal rilevamento della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo; la revoca dell'autorizzazione in queste circostanze non comporta la cessazione della vigilanza per quanto riguarda la salvaguardia degli interessi dei contraenti e la supervisione delle procedure di liquidazione, delle offerte pubbliche di acquisto e di procedure analoghe. |
Motivazione | |
Nel riconoscere l'esigenza di un intervento più forte in termini di vigilanza, se è violato il principio dell'RPM (cfr. la modifica da "può essere revocata" a "revocano" nella rifusione), è importante chiarire che la revoca integrale dell'autorizzazione riguarda le imprese neo-costituite e che, quanto alle altre, le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti, gli obblighi nell'ambito dei contratti di riassicurazione, delle procedure di liquidazione, ecc. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 234 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) la fonte principale del supporto di gruppo sono i fondi propri trasferiti dall'impresa madre all'impresa figlia; qualora il supporto di gruppo possa provenire dalle risorse disponibili in un'impresa figlia, devono essere predisposti contratti giuridicamente vincolanti o altri meccanismi per permettere il trasferimento di fondi propri ammissibili; |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 237 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il supporto di gruppo assume la forma di una dichiarazione rilasciata all'autorità di vigilanza del gruppo in un documento giuridicamente vincolante con la quale viene assunto l'impegno a trasferire fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 98, paragrafo 5. |
2. Il supporto di gruppo assume la forma di una dichiarazione rilasciata al collegio delle autorità di vigilanza, attraverso l'autorità di vigilanza del gruppo, compresa, se del caso, la prova di strumenti giuridicamente vincolanti con la quale viene assunto l'impegno a trasferire fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 98, paragrafo 5. |
Motivazione | |
Le comunicazioni per il supporto di gruppo interessano l'intero gruppo e pertanto andrebbero comunicate al collegio. La riduzione delle passività è un altro modo di esercitare il supporto di gruppo. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 237 – paragrafo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) che il documento contenente la dichiarazione in merito al supporto di gruppo soddisfi tutti i requisiti previsti dalla legge cui è soggetta l'impresa madre per essere riconosciuto come un impegno giuridicamente vincolante e che un eventuale ricorso dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo non abbia effetto sospensivo. |
c) che il documento contenente la dichiarazione in merito al supporto di gruppo e qualsiasi strumento di accompagnamento necessario soddisfi tutti i requisiti previsti da una legge applicabile nello Stato membro dell'impresa che fornisce il supporto di gruppo e che un eventuale ricorso dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo non abbia effetto sospensivo, compreso l'aumento dell'importo del supporto di gruppo fino al limite dell'ultima dichiarazione o, se del caso, al livello previsto dall'articolo 244, paragrafo 1, ed equivalente ai crediti nei confronti dei contraenti anche in caso di riorganizzazione, concordato, cessione, acquisto o qualsiasi altra procedura amministrativa. |
Motivazione | |
L'emendamento si propone di prevedere l'esecutorietà del supporto di gruppo con altre disposizioni temporanee aggiuntive in caso di incertezze giuridiche (cfr. considerando 70) e la determinazione di una gerarchia del supporto di gruppo. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 244 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: riduzione dei supporti di gruppo |
Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: parità di trattamento |
1. Se all'impresa madre e all'autorità di vigilanza del gruppo vengono presentate molte richieste di trasferimento di fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 238 o 239, e se il gruppo non dispone di fondi propri ammissibili sufficienti per soddisfarle tutte allo stesso tempo, gli importi risultanti dalle ultime dichiarazioni accettate vengono ove necessario ridotti. |
1. Se all'impresa madre e all'autorità di vigilanza del gruppo vengono presentate molte richieste di trasferimento di fondi propri ammissibili conformemente all'articolo 238 o 239, e se il gruppo non dispone di fondi propri ammissibili sufficienti per soddisfarle tutte allo stesso tempo, si applicano le seguenti norme: |
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a) tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione che sono imprese figlie dell'impresa madre sono ritenute congiuntamente responsabili fino agli importi risultanti dalle ultime dichiarazioni accettate per ciascuna impresa figlia soggetta alle disposizioni degli articoli da 236 a 241; |
La riduzione è calcolata per ogni impresa figlia secondo modalità che assicurino che ad ognuna si applichi lo stesso rapporto tra la somma delle sue attività disponibili e i trasferimenti del gruppo, da un lato, e la somma delle sue riserve tecniche e del suo requisito patrimoniale minimo, dall'altro. |
b) gli importi di cui alla lettera a) vengono ove necessario ridotti. La riduzione è calcolata per ogni impresa figlia secondo modalità che assicurino che ad ognuna si applichi lo stesso rapporto tra la somma delle sue attività disponibili e i trasferimenti del gruppo, da un lato, e la somma delle sue riserve tecniche e del suo requisito patrimoniale minimo, dall'altro. |
2. Gli Stati membri assicurano che le passività risultanti da contratti di assicurazione stipulati dall'impresa madre non abbiano un trattamento più favorevole delle passività risultanti dai contratti di assicurazione stipulati da un'impresa figlia soggetta alle disposizioni degli articoli da 236 a 241. |
2. Fermo restando l'articolo 277, gli Stati membri assicurano che le passività risultanti da contratti di assicurazione stipulati dall'impresa madre non abbiano un trattamento più favorevole delle passività risultanti dai contratti di assicurazione stipulati da un'impresa figlia soggetta alle disposizioni degli articoli da 236 a 241. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 251 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri assicurano che, allorché un'autorità di vigilanza agisce in qualità di autorità di vigilanza del gruppo, le sia riconosciuto che lo fa in forma non discriminatoria; di conseguenza, gli interventi legittimi operati in qualità di autorità di vigilanza del gruppo, compresi i trasferimenti di capitale, ma non limitatamente ad essi, sulla base di tale mandato nazionale non sono considerati contrari agli interessi dello Stato membro o dei contraenti di tale Stato membro. |
Motivazione | |
In qualità di autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro d'origine ha il dovere di agire nell'interesse del gruppo. Le autorità nazionali di vigilanza non dovrebbero temere che, a seguito delle decisioni adottate su tale base, possano essere citate in tribunale dai contraenti dello Stato membro d'origine i quali ritengono che l'intervento li abbia danneggiati. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 262 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In caso di mancato rispetto dei criteri in materia di supporto di gruppo da parte della società di partecipazione assicurativa o di una società madre, l'autorità di vigilanza del gruppo può stabilire che la vigilanza basata sul gruppo dovrà cessare. |
Motivazione | |
L'emendamento si propone di introdurre una sanzione che comporti la perdita di tutti i vantaggi in termini di capitale, derivanti dall'appartenenza al gruppo, in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di supporto di gruppo. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 304 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Fermo restando il paragrafo 1 e visti la procedura decisionale di cui all'articolo 251, paragrafo 4, e i compiti di cui al considerando 23, al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali è conferita personalità giuridica con un regolamento che entrerà in vigore parallelamente alla presente direttiva. |
Motivazione | |
Il CEIOPS sarà dotato di poteri decisionali, ad esempio per dirimere controversie in merito al supporto di gruppo. Qualora una sua decisione sia contestata a livello giuridico, è auspicabile e più responsabile che il CEIOPS sia parte nei procedimenti piuttosto che essere rappresentato unicamente nella personalità della Commissione. Nella causa C-214/04 del 2 maggio 2006, la Corte di giustizia ha deciso che l'articolo 95 può costituire la base per l'istituzione di un organismo. Per analogia, si può trarre la stessa conclusione per l'articolo 47. |
PROCEDURA
Titolo |
Assicurazione diretta e riassicurazione - Solvibilità II |
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Riferimenti |
COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – COM(2007)0361 – 2007/0143(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ECON |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 24.9.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
Sharon Bowles 19.11.2007 |
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Esame in commissione |
19.12.2007 |
8.4.2008 |
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Approvazione |
25.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sharon Bowles, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer |
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
gruppo consultivodei servizi giuridici
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Bruxelles, 10 aprile 2008
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio - Solvibilità II
COM(2005)119 definitivo del 26.2.2008 – 2007/0143(COD)
Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 13 marzo 2008 per esaminare la proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione.
Nel corso di tale riunione[1], il gruppo ha esaminato la proposta di direttiva del Consiglio che procede ad una rifusione della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, la direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria, la direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria, la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita e la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.
In seguito a tale esame, il gruppo di lavoro consultivo ha stabilito di comune accordo che la proposta in esame non contiene modifiche di sostanza diverse da quelle identificate in quanto tali. Il gruppo di lavoro ha inoltre constatato che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente, pur con le suddette modifiche sostanziali, la proposta si limita effettivamente a una mera codificazione, senza modifiche sostanziali degli atti esistenti.
C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Giureconsulto Consigliere giuridico Direttore generale
- [1] Il gruppo di lavoro consultivo, pur disponendo delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta, ha utilizzato come base la versione inglese, ossia la versione originale del testo in discussione.
PROCEDURA
Titolo |
Assicurazione e riassicurazione - Solvibilità II (rifusione) |
|||||||
Riferimenti |
COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – COM(2007)0361 – 2007/0143(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
26.2.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 24.9.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 24.9.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Peter Skinner 4.7.2006 |
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Esame in commissione |
11.4.2007 |
2.10.2007 |
18.12.2007 |
26.2.2008 |
||||
|
1.4.2008 |
15.7.2008 |
22.9.2008 |
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||||
Approvazione |
7.10.2008 |
|
|
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||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 7 4 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva, Karl von Wogau |
|||||||
Deposito |
16.10.2008 |
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