RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro
7.11.2008 - (COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Patrick Gaubert
Relatore per parere (*): Rumiana Jeleva, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
(*) Commissioni associate – articolo 47 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro
(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0638),
– visto l'articolo 63, punto 3, lettera a), del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0470/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0431/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta devono essere stabiliti a livello nazionale e devono comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005. |
(6) I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta dovrebbero essere oggettivi, verificabili e stabiliti a livello nazionale. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Il periodo di validità del permesso unico è stabilito da ciascuno Stato membro. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. |
(10) Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti in materia di lavoro, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di 12 mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale. |
(13) Considerato il loro status temporaneo e tenuto conto del fatto che saranno oggetto di una direttiva specifica, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività lavorativa stagionale. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) I beneficiari della protezione temporanea dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva per quanto riguarda l'insieme comune dei diritti, dato che sono autorizzati a lavorare legalmente sul territorio di uno Stato membro. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) La presente direttiva deve essere attuata lasciando impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute nella legislazione UE e negli strumenti internazionali. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. |
(19) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in conformità della legislazione futura in materia, quale la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426). |
Motivazione | |
Anche la legislazione futura deve essere tenuta a mente. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare la loro ammissione e agevolare il controllo del loro status; |
a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare la procedura di ammissione e agevolare il controllo del loro status; |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. |
b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, indipendentemente dai fini per i quali sono stati inizialmente ammessi nel territorio di uno Stato membro. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La presente direttiva non modifica la competenza degli Stati membri in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi al proprio mercato del lavoro. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) "procedura unica di domanda", qualunque procedura, avviata a seguito di una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, volta all'adozione di una decisione sul rilascio del permesso unico a tale cittadino di paese terzo. |
d) "procedura unica di domanda", qualunque procedura volta all'adozione di una decisione sul rilascio del permesso unico che autorizza il cittadino di un paese terzo a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, sulla base di una domanda presentata da detto cittadino di un paese terzo o dal suo futuro datore di lavoro. |
Motivazione | |
Spetta agli Stati membri decidere chi è abilitato a inoltrare la domanda. Del resto è questo il senso del testo dell'articolo 4 (procedura unica di domanda) della proposta della Commissione, la quale resta intenzionalmente vaga in merito all'autore della domanda. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) "lavoro frontaliero", attività lavorativa eseguita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di soggiorno e svolta da un lavoratore frontaliero, di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento 1408/71/CEE. |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è definire il termine 'lavoro frontaliero'. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. |
b) ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, a prescindere dal fine iniziale dell'ammissione nel territorio di uno Stato membro. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi: |
2. Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica per il rilascio di un permesso unico che autorizza i cittadini di paesi terzi a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro non si applicano ai cittadini di paesi terzi: |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è chiarire le ambiguità presenti nella proposta della Commissione. Mentre la procedura per il permesso unico si applica soltanto a determinati lavoratori di paesi terzi, l'insieme comune di diritti è parimente applicabile a tutti i lavoratori di paesi terzi (chiarimento relativo all'articolo 12). In caso contrario, potrebbero verificarsi discriminazioni tra suddetti lavoratori relative a una questione fondamentale come il diritto alla parità di trattamento. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale; |
d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività lavorativa stagionale; |
Motivazione | |
I lavoratori stagionali devono rientrare in una direttiva distinta, nel cui contesto va precisata la definizione di "stagionale". | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa per un periodo non superiore ai sei mesi, esclusivamente per quanto concerne unicamente il campo della procedura unica; |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell’ambito di un regime di protezione temporanea; |
f) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale; |
Motivazione | |
Non si comprende perché le persone che beneficiano di una protezione temporanea a titolo della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva, tanto più che in virtù dell'articolo 12 della direttiva 2001/55/CE, "Gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo", e che a norma dell'articolo 4 detto periodo è pari a un anno, con possibilità di proroga automatica di sei mesi in sei mesi per un periodo massima di un anno. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Spetta agli Stati membri decidere se la domanda di permesso unico debba essere inoltrata dal cittadino del paese terzo interessato, dal suo futuro datore di lavoro oppure dall'uno o dall'altro indifferentemente. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Se la domanda di permesso unico è presentata dal cittadino del paese terzo interessato, essa deve poter essere inoltrata ed esaminata sia quando il cittadino del paese terzo risiede fuori dal territorio dello Stato membro in cui intende dirigersi, sia quando si trova già legalmente nel territorio dello Stato membro in questione. |
Motivazione | |
Per prevenire il rischio della clandestinità occorre provvedere a che il cittadino di un paese terzo che si trova legalmente nel territorio di uno Stato membro e desidera esercitarvi legalmente un'attività remunerata possa presentare la domanda di permesso unico. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora il permesso del richiedente scada prima che sia adottata una decisione sulla sua domanda di rinnovo, lo Stato membro competente per l'esame della domanda autorizza l'individuo in questione ed eventualmente la sua famiglia a risiedere legalmente nel suo territorio fino a quando non sia resa una delibera in merito alla domanda di rinnovo del permesso unico. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste. |
4. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono incomplete in base a criteri pubblicamente stabiliti, l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. In caso di sospensione o di proroga del termine di adozione della decisione di cui al paragrafo 2 il richiedente è tenuto debitamente informato dall'autorità competente. |
Motivazione | |
Occorre assicurare la massima trasparenza della procedura affinché il richiedente possa seguire lo stato di avanzamento dell'iter della sua domanda. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Le autorità competenti designate dai vari Stati membri provvedono allo scambio dei dati relativi alle decisioni di rilascio o rinnovo del permesso unico, onde evitare che quest'ultimo sia rilasciato da più di uno Stato membro in risposta a domande presentate da uno stesso richiedente. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Uno Stato membro può rilasciare al titolare di un permesso unico rilasciato da un altro Stato membro, un permesso che gli consenta di effettuare un lavoro frontaliero. Un siffatto permesso è rilasciato a norma della legislazione nazionale di quello Stato membro. Il periodo di validità del permesso in oggetto non può superare quello del permesso unico rilasciato dall'altro Stato membro. |
Motivazione | |
L'emendamento consente ai titolari di un permesso combinato di lavorare in un altro Stato membro senza bisogno di traslocare. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate e notificate per iscritto. |
1. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate sulla base di ragioni oggettive e verificabili e notificate per iscritto. Tali criteri sono oggettivi e accessibili al pubblico ai fini della verificabilità della decisione. |
Motivazione | |
La trasparenza è necessaria per garantire la certezza del diritto. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli. |
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale presso l'autorità competente dello Stato membro interessato designata a norma della legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato, compresa l'autorità competente, nonché i termini entro cui proporli. Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo sulla decisione amministrativa fino alla pronuncia definita del giudizio. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda. |
Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico, in particolare tramite i loro consolati, informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa. In particolare, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda, nonché dell'importo globale dei diritti percepiti ai fini dell'espletamento della loro domanda. |
Motivazione | |
L'emendamento incorpora altre disposizioni concernenti l'informazione del richiedente che figurano all'articolo 14, nel capo IV (disposizioni finali), in una collocazione non del tutto adatta dato che il capo IV riguarda le modalità di recepimento della direttiva. Esso mira a garantire che l'informazione possa essere ottenuta nei paesi di origine e che si estenda agli aspetti finanziari dell'espletamento della domanda. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato. |
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e ragionevole e non può superare i costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione nazionale. Nella legislazione nazionale è fissato l'importo globale massimo, comprendente, se dal caso, le spese di subappalto legate al ricorso a imprese esterne per la raccolta dei documenti necessari all'istruzione del fascicolo in vista dell'ottenimento del permesso. |
Motivazione | |
Occorre provvedere a che il richiedente sia informato chiaramente sull'importo dei diritti da versare per ottenere il permesso unico e prevenire ogni abuso in caso di subappalto nell'istruzione del fascicolo. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 11 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Durante il periodo di validità, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a: |
Durante il periodo di validità stabilito da ciascuno Stato membro, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a: |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 11 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza; |
c) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico. Gli Stati membri possono imporre restrizioni territoriali al diritto di soggiorno e di lavoro nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza, ove simili restrizioni si applichino anche ai loro cittadini; |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Notifica delle decisioni |
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La notifica e le informazioni di cui agli articoli 5, 8 e 9 sono comunicate in modo tale che il richiedente ne capisca il contenuto e le implicazioni. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; |
a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione, le ferie, l'orario di lavoro e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, quali l'informazione e il sostegno, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'istruzione e la formazione professionale; |
c) l'istruzione nel senso ampio del termine (apprendimento della lingua e della cultura al fine di migliorare l'integrazione) e la formazione professionale; |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; |
d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1. |
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1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) il pagamento dei diritti pensionistici acquisiti quando si spostano in un paese terzo; |
f) trasferibilità dei diritti pensionistici o delle rendite di vecchiaia, morte o invalidità al tasso applicato a norma del diritto dello Stato membro o degli Stati membri debitori quando si spostano in un paese terzo; |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) le agevolazioni fiscali; |
g) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato; |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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h bis) servizi di informazione e consulenza offerti dai centri per l'impiego; |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento con i cittadini nazionali: |
2. Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali solo nei casi seguenti: |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) esigendo una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinato a specifici requisiti di formazione scolastica; |
soppressa |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera c), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio; |
soppressa |
Motivazione | |
Si ritiene che questa disposizione sia più attinente ad una disciplina uniforme del diritto allo studio. | |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa pubblica, ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni; |
c) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa; |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e g), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego; |
soppressa |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego, salvo per quanto concerne i sussidi di disoccupazione. |
soppressa |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che qualsiasi violazione dei diritti sanciti nella presente direttiva sia oggetto di misure efficaci, proporzionate e dissuasive; |
Motivazione | |
Non sarà possibile adottare misure efficaci contro possibili violazioni del diritto alla parità di trattamento sanciti nella presente direttiva, se non sono previsti mezzi di impugnazione. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 bis Sanzioni |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che qualsiasi violazione dei diritti derivanti dal capo 3 sia oggetto di misure dissuasive, efficaci e proporzionate, compresa l'eventuale irrogazione di sanzioni. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. l'emendamento all'articolo 9. |
MOTIVAZIONE
Nel corso degli ultimi anni gli Stati membri e le opinioni pubbliche hanno accordato un ampio sostegno a favore della politica comune europea in materia di immigrazione economica, pur in presenza di divergenze in termini sia di approcci da seguire che di risultato finale atteso.
Le previsioni demografiche e la situazione economica dei nostri Stati membri hanno rivelato che la politica d’immigrazione può essere concepita come strumento inteso a regolare le nostre esigenze di manodopera. Nel corso dei prossimi decenni, lo sviluppo economico e sociale dell’Europa dipenderanno dall’accoglienza riservata ai nuovi migranti economici e sarà quindi necessario perseguire politiche attive per l’ammissione sia di lavoratori altamente qualificati che di lavoratori meno qualificati.
Nel 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle condizioni d’ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi per motivi di lavoro subordinato o di esercizio di un’attività economica indipendente. Nonostante il parere favorevole del Parlamento europeo, la proposta non ha superato la prima lettura in sede di Consiglio.
La proposta di direttiva della Commissione, su cui il Parlamento è invitato a formulare un parere, prevede, da un lato, una procedura unica di domanda per i cittadini dei paesi terzi che intendono essere ammessi sul territorio di uno Stato membro per motivi di lavoro e, dall’altro lato, la concessione di diritti ai cittadini dei paesi terzi che lavorano legalmente in uno Stato membro.
Uno degli obiettivi perseguiti dal programma d’azione per l’immigrazione legale del Consiglio europeo del dicembre 2006 consiste nel definire il quadro generale per un approccio corretto e basato sul rispetto dei diritti dei lavoratori migranti. La presente proposta di direttiva è pertanto finalizzata a rispondere agli obiettivi stabiliti definendo uno status giuridico sicuro per i lavoratori dei paesi terzi già ammessi, conformemente alla filosofia generale dell’agenda di Lisbona.
Posizione del relatore
Il relatore sottolinea che l’adozione della presente direttiva e di quella concernente la carta blu sono complementari. La loro adozione simultanea è intesa a scongiurare gli effetti di una politica di immigrazione a due velocità, che favorirebbe la migrazione delle persone altamente qualificate negando l’accesso e i diritti ai lavoratori poco qualificati. I due testi intendono inoltre mettere fine all’illusione della chiusura delle frontiere.
Il relatore si rallegra che la Commissione abbia elaborato una proposta che definisce un quadro legislativo globale e orizzontale per la totalità dei cittadini dei paesi terzi ammessi sul territorio dell'UE per motivi di lavoro. Accoglie altresì con favore il fatto che la proposta sia intesa a garantire ai lavoratori dei paesi terzi parità di trattamento rispetto ai cittadini europei. A suo avviso, la direttiva dovrebbe fungere da base di riferimento per le direttive settoriali che la Commissione ha presentato o intende presentare prossimamente (vale a dire la direttiva sulle condizioni di ammissione dei cittadini dei paesi terzi altamente qualificati, la direttiva sul lavoro stagionale, la direttiva sui lavoratori distaccati).
Il relatore deplora che la proposta non sia stata più ambiziosa e abbia rinunciato a coprire le condizioni di ammissione della totalità dei lavoratori di un paese terzo che intendono esercitare un’attività economica sul territorio dell’Unione. È però consapevole delle reticenze degli Stati membri nei riguardi di una simile proposta.
Il relatore propone alcune rettifiche alla proposta presentata dalla Commissione al fine di chiarirne o completarne alcuni aspetti.
Secondo il relatore, è importante precisare che il contenuto della presente direttiva non mette in discussione il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di ammissione né il numero di migranti che intendono ammettere sul proprio territorio.
Va precisato che il relatore è fermamente convinto della necessità di mantenere un campo di applicazione quanto più ampio possibile, come previsto dalla proposta. L’insieme comune di diritti deve potersi applicare a tutti i cittadini ammessi sul territorio per motivi di lavoro ma anche a tutti coloro che sono stati inizialmente ammessi per altri motivi e che hanno successivamente ottenuto il permesso di lavoro conformemente al disposto del diritto nazionale o comunitario.
L’esclusione dei lavoratori stagionali è giustificata dall’imminente introduzione di una direttiva specificatamente dedicata a tale categoria di lavoratori.
Va rilevato che i lavoratori "transfrontalieri", vale a dire coloro che lavorano in un paese diverso da quello di residenza, non sono coperti dalla direttiva. Ai termini, infatti, dell’articolo 2, lettera b), rientrano nel campo di applicazione personale della direttiva soltanto le persone che risiedono ed esercitano un'attività professionale in uno stesso paese. Anche i lavoratori "transfrontalieri" dovrebbero però beneficiare di protezione e di garanzie adeguate in materia di occupazione, per cui bisognerebbe prevedere, a uno stadio successivo, una normativa specifica per questa categoria di lavoratori.
Il relatore sottolinea che, per quanto concerne il contributo che la direttiva proposta dalla Commissione potrebbe apportare da un punto di vista giuridico, le convenzioni dell’OIL e del Consiglio d’Europa sui lavoratori migranti, seppur esistenti, sono state firmate soltanto da alcuni Stati membri. La presente direttiva contiene invece disposizioni che, in virtù della loro precisione, saranno direttamente applicabili una volta trascorso il termine per il recepimento. L’adozione della direttiva presenterebbe quindi il vantaggio di garantire maggiore protezione ai lavoratori, a differenza di quanto accade attualmente con le vigenti convenzioni internazionali.
La procedura unica
La proposta di direttiva mira ad attuare una procedura unica di domanda che comporta il rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro unico.
L’attuazione di una procedura unica presenta molti vantaggi alla luce della diversità delle situazioni nei vari Stati membri per quanto concerne il rapporto tra il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro. L'obiettivo dichiarato è ridurre le procedure burocratiche e semplificare le pratiche amministrative per le persone interessate (richiedenti, amministrazione o datori di lavoro).
Tale procedura e titolo unico faciliteranno altresì i controlli della validità dei documenti sia per l’amministrazione che per i datori di lavoro.
Gli obblighi imposti agli Stati membri rimangono abbastanza flessibili: obbligo generale di instaurare un sistema di sportello unico e divieto di rilasciare documenti supplementari, osservanza delle garanzie procedurali (diritto all’informazione, motivazione della decisione, diritto di ricorso). La procedura non interferisce assolutamente con la competenza degli Stati membri in materia di esame delle domande, ad eccezione del termine, che deve essere necessariamente rispettato.
Secondo il relatore, occorre precisare se anche il datore di lavoro figura tra le persone autorizzate a presentare la domanda.
L’insieme comune di diritti
Fin dal 1999, il Consiglio europeo di Tampere ha dichiarato che l’Unione europea deve garantire equo trattamento ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dei propri Stati membri e concedere loro diritti e doveri pari a quelli dei cittadini dell’UE.
Attualmente nell’UE esistono, a seconda degli Stati membri, grandi disparità in termini di trattamento dei lavoratori migranti. Persistono inoltre forti differenze di trattamento tra i lavoratori migranti in situazione legale e i lavoratori comunitari. I diritti sembrano variare anche in funzione del paese di origine del lavoratore e del paese dell’UE in cui esercita la propria attività, in quanto esistono numerosi accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’UE e alcuni paesi terzi, nonché accordi conclusi tra l'UE e alcuni Stati terzi.
Il relatore accoglie con favore la proposta di concedere diritti ai cittadini dei paesi terzi che lavorano legalmente in uno Stato membro, in particolare negli ambiti legati al lavoro, in cui dovrà essere garantita parità di trattamento rispetto ai cittadini europei. Secondo il relatore, il conferimento di tali diritti rappresenta un’esigenza minima, senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più favorevoli.
Il riconoscimento dei diritti sociali fondamentali dei migranti legalmente presenti sul territorio dell’UE e dei nuovi arrivati contribuirà a migliorarne l’integrazione, promuovendo di conseguenza la coesione sociale.
Questa misura si inserirebbe inoltre nel quadro della politica proattiva intesa a lottare contro lo sfruttamento della manodopera, segnatamente dei migranti appena arrivati, proteggendo i cittadini da una concorrenza sleale favorita dalla disuguaglianza. I cittadini dei paesi terzi godrebbero quindi di condizioni eque in tutta l’UE, indipendentemente dal luogo di residenza.
Per i suddetti motivi, il relatore auspica vivamente che il Parlamento europeo e il Consiglio concludano quanto prima un accordo globale sulla proposta della Commissione, in modo tale che la direttiva "permesso unico" possa entrare in vigore prossimamente.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (*) (5.11.2008)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro
(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))
Relatore per parere (*): Rumiana Jeleva
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento.
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro si inserisce tra le iniziative dell'UE volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione. La proposta è considerata il risultato di una serie di forum dell'Unione. Nelle sue conclusioni, la Presidenza del Consiglio europeo del dicembre 2006 ha individuato una serie di misure da prendere nel 2007, tra cui "elaborare, per quanto riguarda la migrazione legale, politiche migratorie opportunamente gestite, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile di tutti i paesi; in particolare sarebbe opportuno esaminare rapidamente le prossime proposte della Commissione nel quadro del piano d'azione sull'immigrazione legale del dicembre 2005".
La presente proposta cerca di rispondere a queste richieste in conformità del piano d'azione sull'immigrazione legale, che era diretto, da un lato, a definire condizioni di ammissione per determinate categorie di migranti (lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, tirocinanti retribuiti e lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali) in quattro proposte legislative specifiche e, dall'altro, a introdurre un quadro generale per un approccio alla migrazione a fini lavorativi equo e basato sui diritti. La presente proposta intende realizzare quest'ultimo obiettivo, riconoscendo lo status giuridico dei lavoratori di paesi terzi già ammessi, conformemente alla filosofia generale dell'agenda di Lisbona, e introducendo semplificazioni procedurali per i richiedenti.
Per conseguire tali obiettivi la Commissione propone di garantire un insieme comune di diritti a tutti i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro e che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo, e di introdurre una procedura unica di domanda, in parallelo a un permesso unico di soggiorno e di lavoro.
Nel settore dell'immigrazione legale è stata già adottata una serie di direttive concernenti gruppi specifici di cittadini di paesi terzi: la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e la direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
La presente proposta deve essere considerata uno strumento orizzontale che riconosce un insieme minimo di diritti a tutti i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. Ciò che il relatore ritiene essenziale è il diritto di ogni persona già ammessa a lavorare e risiedere in uno Stato membro di disporre di un insieme di diritti garantiti uguale a quello concesso ai cittadini del paese per quanto concerne la partecipazione al mercato del lavoro e l'effettivo esercizio di tali diritti. Pertanto, il presente parere è incentrato sul riconoscimento di tali diritti ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi, soprattutto a fini di lavoro e non per qualsiasi altra ragione.
Come precedentemente osservato, il relatore ritiene che la presente proposta di direttiva sia volta a garantire un insieme comune di diritti per i lavoratori in termini di parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante. A tal proposito, l'articolo 12 sul diritto alla parità di trattamento è estremamente importante, perché garantisce ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi per fini di occupazione e che risiedono e lavorano in uno Stato membro un insieme di diritti dei lavoratori che li pongono in una situazione di parità rispetto ai cittadini del paese e agli altri lavoratori provenienti dal resto dell'Unione europea.
Il relatore sostiene appieno i diritti concessi dall'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b). Nel paragrafo 1, lettera a), viene espressamente aggiunto il diritto alle ferie poiché rientra nel rapporto di lavoro.
Il riconoscimento di un insieme di diritti comporta anche determinate responsabilità. Una di esse è implicita nel diritto alla formazione professionale. Il relatore condivide il diritto alle agevolazioni fiscali, a condizione che il lavoratore del paese terzo sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato. Il relatore ritiene che i cittadini dei paesi terzi debbano poter accedere alle procedure per l'assegnazione di un alloggio nel quadro dell'assistenza abitativa soltanto qualora ottengano uno status più permanente nell'UE, quale, ad esempio, lo status di soggiornanti di lungo periodo. Il parere contiene quindi un emendamento a tal fine. Per i lavoratori che si trasferiscono in un paese terzo deve essere garantito il diritto alla trasferibilità delle pensioni o delle rendite di vecchiaia, morte (o invalidità) al tasso applicato a norma del diritto dello Stato membro o degli Stati membri debitori. Tale aspetto viene analizzato più dettagliatamente nel parere.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; |
a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione, le ferie, l'orario di lavoro e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, quali l'informazione e il sostegno, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'istruzione e la formazione professionale; |
c) l'istruzione nel senso ampio del termine (apprendimento della lingua e della cultura al fine di migliorare l'integrazione) e la formazione professionale; |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; |
d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1. |
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1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) il pagamento dei diritti pensionistici acquisiti quando si spostano in un paese terzo; |
f) trasferibilità dei diritti pensionistici o delle rendite di vecchiaia, morte o invalidità al tasso applicato a norma del diritto dello Stato membro o degli Stati membri debitori quando si spostano in un paese terzo; |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) le agevolazioni fiscali; |
g) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato; |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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h bis) servizi di informazione e consulenza offerti dai centri per l'impiego; |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento con i cittadini nazionali: |
2. Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali solo nei casi seguenti: |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 12 - paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) esigendo una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinato a specifici requisiti di formazione scolastica; |
soppressa |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera c), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio; |
soppressa |
Motivazione | |
Si ritiene che questa disposizione sia più attinente ad una disciplina uniforme del diritto allo studio. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa pubblica, ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni; |
c) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa; |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e g), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego; |
soppressa |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego, salvo per quanto concerne i sussidi di disoccupazione. |
soppressa |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 13 bis Sanzioni |
|
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che qualsiasi violazione dei diritti derivanti dal capo 3 sia soggetta a misure dissuasive, efficaci e proporzionate, compresa l'eventuale irrogazione di sanzioni. |
PROCEDURA
Titolo |
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro |
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Riferimenti |
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 15.1.2008 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
13.3.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Rumiana Jeleva 20.11.2007 |
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Esame in commissione |
10.9.2008 |
4.11.2008 |
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Approvazione |
5.11.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 2 13 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mihael Brejc, Françoise Castex, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Claude Turmes |
|||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Giles Chichester, Árpád Duka-Zólyomi |
|||||||
PROCEDURA
Titolo |
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro |
|||||||
Riferimenti |
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS) |
|||||||
Consultazione del PE |
14.12.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 15.1.2008 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
EMPL 15.1.2008 |
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||||
Commissioni associate Annuncio in Aula |
EMPL 13.3.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Patrick Gaubert 18.12.2007 |
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Esame in commissione |
27.3.2008 |
16.7.2008 |
7.10.2008 |
5.11.2008 |
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Approvazione |
5.11.2008 |
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||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
44 2 1 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Simon Busuttil, Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Giuseppe Gargani, Fernand Le Rachinel |
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Deposito |
7.11.2008 |
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