RELAZIONE sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale

19.11.2008 - (2008/2133(INI))

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Gianluca Susta

Procedura : 2008/2133(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0447/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale

(2008/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il rapporto dell'OCSE intitolato "L'impatto economico della contraffazione e della pirateria" del 2007,

–   vista la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2005 intitolata "Attuare il programma comunitario di Lisbona – Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione" (COM(2005)0551),

–   vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2006 intitolata "Europa globale: competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),

–   vista la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2007 intitolata "Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei" (COM(2007)0183),

–   vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati[1],

–   vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – Aspetti esterni della competitività[2],

–   vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 sulle norme e procedure efficaci in tema d'importazione e esportazione al servizio della politica commerciale[3],

–   vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA[4],

–   vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale[5],

–   vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea[6],

–   vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle relazioni economiche e commerciali con l'Associazione dei paesi del sud-est asiatico (ASEAN)[7],

–   vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina[8],

–   vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2006 intitolata "UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte" (COM(2006)0631) e il documento che l'accompagna intitolato "Una cooperazione più stretta; una responsabilità che cresce - Un documento programmatico sul commercio e gli investimenti tra l'UE e la Cina: Concorrenza e cooperazione" (COM(2006)0632),

–   visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (regolamento sugli ostacoli agli scambi (TBR)),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 intitolata "Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale" (COM(2008)0465),

–   vista comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2001 intitolata "Programma d'azione: Azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà" (COM(2001)0096),

–   vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2006 intitolata "Aggiornamento del programma d'azione comunitario – Azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà" (COM(2003)0093),

–   vista la comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2004 intitolata "Un quadro politico europeo coerente per le azioni esterne di lotta contro l'HIV/AIDS, malaria e tubercolosi" (COM(2004)0726),

–   visto il regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica,

–   visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate,

–   vista la relazione della Commissione del 19 maggio 2008 sulle attività doganali comunitarie di lotta alla contraffazione e alla pirateria,

–   visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)[9],

–   vista la comunicazione della Commissione del 1° aprile 2008 intitolata "Strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale" (COM(2008)0169),

–   vista la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2006)0168),

–   vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale[10],

–   vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[11],

–   visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti[12],

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6‑0447/2008),

A. considerando che un efficace contrasto del fenomeno della contraffazione è necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda rinnovata di Lisbona, sia per quanto riguarda i suoi aspetti interni che per quelli esterni enunciati dalla Commissione nella sua comunicazione del 18 aprile 2007 intitolata "Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei" (COM(2007)0183),

B.  considerando che l'Unione europea è il secondo importatore mondiale di beni e servizi e che l'estrema apertura e la trasparenza del suo mercato unico offrono enormi opportunità, ma presentano anche seri rischi di invasione di prodotti contraffatti,

C. considerando che l'economia dell'Unione europea si è specializzata in produzioni di elevata qualità, ad alto valore aggiunto, spesso protette da marchi, brevetti o indicazioni geografiche, che, per loro natura, sono tra i più suscettibili di essere contraffatti,

D. considerando che le gravi violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono barriere commerciali non tariffarie che rendono l'accesso ai mercati dei paesi terzi più difficile e costoso, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) dotate di mezzi e risorse limitati,

E.  considerando che la competitività europea è tradizionalmente legata alla qualità della forza lavoro e, in misura sempre crescente, soprattutto per le PMI, alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione e ai relativi DPI,

F.  considerando che i DPI, comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, non sono sempre tutelati in modo efficace dai partner commerciali dell'Unione europea,

G. considerando che le tipologie di prodotti contraffatti e piratati sono numerose e crescenti, non limitandosi più ai beni di lusso e di elevata qualità, ma estendendosi anche a quelli di uso comune, tra cui giocattoli, medicinali, cosmetici e alimentari,

H. considerando che un recente studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha stimato che il commercio internazionale connesso alle violazioni dei DPI raggiungeva un valore di 150 miliardi di euro nel 2005, al quale si aggiunge quello delle transazioni nazionali e dei prodotti contraffatti e piratati che vengono distribuiti attraverso Internet,

I.   considerando che nel 2007 l'ammontare dei beni in violazione dei DPI sequestrati dalle autorità doganali dell'Unione europea è aumentato del 17% rispetto all'anno precedente, con un incremento del 264% per cosmetici e prodotti di igiene personale, del 98% per i giocattoli e del 51% per i medicinali,

J.   considerando che il fenomeno della contraffazione e della pirateria produce conseguenze allarmanti per l'economia dell'Unione europea e per l'intero sistema socio-economico comunitario, riducendo gli incentivi all'innovazione, frenando gli investimenti diretti esteri (FDI), sottraendo qualificati posti di lavoro all'industria e creando le basi per lo sviluppo di un sistema economico sommerso, parallelo a quello legale, controllato dalla criminalità organizzata,

K. considerando che il rapporto 2007 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) intitolato "L'impatto economico della contraffazione e della pirateria" e la sua successiva relazione sulla fase II intitolata "La pirateria dal contenuto digitale" sottolineano le dimensioni globali, la rapida crescita e le deleterie conseguenze economiche della pirateria digitale sui titolari dei diritti,

L.  considerando che la contraffazione provoca gravi danni all'ambiente, sia per l'inadeguatezza degli standard qualitativi delle merci contraffatte che per i costi elevati del loro smaltimento e distruzione,

M. considerando che l'accesso alle procedure per la lotta alle merci contraffatte è complesso e costoso in termini di tempo e denaro, in particolare per le PMI,

N. considerando che il mercato unico garantisce al consumatore europeo la facoltà di scegliere in modo libero, trasparente e sicuro quali prodotti acquistare e che la contraffazione, se non opportunamente contrastata, può intaccare non soltanto il principio della fiducia su cui si regge l'intero sistema ma può inoltre causare seri rischi per la sicurezza, la salute e, in casi estremi, la vita stessa dei consumatori, e che pertanto è necessario meglio garantire i loro diritti,

O. considerando che le iniziative di sensibilizzazione rivolte ai consumatori in merito ai rischi per la sicurezza e la salute e, in generale, alle conseguenze dell'acquisto di prodotti contraffatti costituiscono un efficace strumento di contrasto alle merci contraffatte,

P.  considerando che la repressione nei confronti dei contraffattori di prodotti aventi un impatto diretto sulla salute pubblica deve essere più severa,

Q. considerando che le persistenti divergenze tra le legislazioni degli Stati membri in materia di DPI, in specie per quanto attiene alle misure penali finalizzate al loro rispetto, indeboliscono la posizione negoziale dell'Unione europea e possono minare gli sforzi finora compiuti verso una più effettiva repressione del fenomeno a livello internazionale,

R.  considerando l'esito molto positivo, in taluni Stati membri come il Portogallo, la Grecia, l'Ungheria, i Paesi bassi e la Lituania, della procedura semplificata di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti[13], che consente la distruzione di una considerevole quantità di merci contraffatte in un periodo di tempo limitato e a costi relativamente ridotti,

S.  considerando che il vertice del G8 di San Pietroburgo del 2006 ha riconosciuto il carattere globale del problema della contraffazione e della pirateria e ha insistito sulla necessità di migliorare la cooperazione tra i paesi del G8, i paesi terzi e le competenti istituzioni internazionali,

T.  considerando che il successivo vertice del G8 di Heiligendamm ha istituito una task force per i DPI impegnata nella lotta contro la contraffazione e la pirateria nell'ambito del cosiddetto "Heiligendamm Process"[14],

U. considerando che nel 2007 l'Unione europea, il Giappone e gli Stati Uniti hanno annunciato l'apertura dei negoziati in vista di un nuovo accordo multilaterale inteso a rafforzare l'attuazione dei DPI e la repressione del fenomeno della contraffazione e pirateria (Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA),

V. considerando che una favorevole conclusione dell'accordo ACTA permetterà la definizione di standard comuni di tutela civile, penale e amministrativa, il miglioramento della cooperazione interistituzionale e con il settore privato e l'integrazione di progetti di assistenza tecnica, al fine di rendere il rispetto dei DPI più semplice, sicuro e meno oneroso,

W. considerando che è necessario sottolineare la distinzione tra farmaci generici, la cui diffusione e commercio devono essere incentivati sia nell'Unione europea che nei paesi in via di sviluppo (PVS), e farmaci contraffatti i quali, da un lato, sono pericolosi per la salute pubblica e, dall'altro, sono all'origine di importanti perdite economiche per le imprese del settore e possono ritardare lo sviluppo di nuovi ritrovati senza peraltro beneficiare le popolazioni dei paesi meno sviluppati; considerando, peraltro, che i farmaci contraffati rappresentano solo una parte dei farmaci illegali,

X. considerando che, per quanto riguarda i prodotti aventi un impatto diretto sulla salute pubblica, Internet e le reti di distribuzione connesse al commercio parallelo contribuiscono pesantemente alla diffusione di prodotti contraffatti pericolosi per la salute pubblica,

Y. considerando che l'Unione europea continua ad adoperarsi al fine di armonizzare le misure di attuazione dei DPI, segnatamente tramite la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2005)0276), e che tale processo non dovrebbe essere minato da negoziati commerciali esterni al normale campo di applicazione dei processi decisionali comunitari,

Z.  considerando la cruciale importanza di garantire che lo sviluppo delle misure di attuazione dei DPI sia altresì realizzato in modo da non impedire l'innovazione o la concorrenza, pregiudicare le relative limitazioni ed eccezioni o i dati personali, limitare il libero flusso di informazioni o gravare indebitamente sul commercio legittimo,

AA.  considerando che l'Unione europea ha dimostrato il suo impegno a favore di un'attuazione effettiva ed equilibrata dei DPI approvando una serie di direttive in materia a seguito di un approfondito controllo da parte del Parlamento e del Consiglio protrattosi per molti anni,

AB.  considerando l'importanza fondamentale in materia di provvedimenti giuridici di riconoscere la sostanziale differenza fra diritti di proprietà intellettuale e materiale e, di conseguenza, fra violazione dei diritti e furto,

AC.  considerando che tutte le violazioni della proprietà intellettuale nuocciono agli scambi e al commercio e che le violazioni su scala commerciale hanno effetti aggiuntivi e generalizzati,

AD.  considerando che nel caso dei brevetti per i prodotti farmaceutici, mentre le violazioni dei brevetti sono risolte caso per caso in base ad argomenti concreti portati nell'ambito di processi civili sulla base di violazioni di brevetti, le violazioni del diritto d'autore e dei marchi costituiscono reati intenzionali,

Il quadro multilaterale

1.  ritiene che il sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) miri a garantire un più ampio riconoscimento dei DPI a livello internazionale contemplando un livello concordato di standard di tutela attraverso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), il dialogo tra gli Stati membri e con altre istituzioni come l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), nonché un meccanismo di prevenzione e soluzione delle controversie;

2.  chiede alla Commissione di perseverare in sede di Consiglio TRIPs affinché le norme minime introdotte negli ordinamenti nazionali siano accompagnate da effettive misure di attuazione e di repressione delle violazioni;

3.  è del parere che le flessibilità concesse dall'accordo TRIPs, e confermate dalla dichiarazione di Doha sulla salute pubblica, debbano essere preservate in quanto volte all'equo bilanciamento dei diritti dei titolari delle privative con gli interessi degli utilizzatori finali;

4.  chiede alla Commissione di presentare proposte al Parlamento europeo volte a garantire che le operazioni di esportazione, transito e trasbordo siano adeguatamente gestite nel quadro dell'accordo TRIPs e a valutare l'eventuale necessità di modificare ulteriormente detto accordo, allo scopo di creare un giusto bilanciamento tra gli interessi dei titolari e quelli dei potenziali utilizzatori dei DPI, tenendo in particolare considerazione il livello di sviluppo degli interlocutori e distinguendo tra paesi produttori, di transito e di utilizzo di beni contraffatti e piratati;

5.  si compiace dei progressi compiuti dall'Unione europea nei programmi di assistenza tecnica che hanno contribuito al rafforzamento dei DPI nei paesi emergenti e in via di sviluppo e ribadisce l'importanza di proseguire tali programmi, considerato l'oggettivo beneficio che essi sono in grado di garantire sia in termini di sviluppo economico sostenibile sia per quanto riguarda il loro importante ruolo di contrasto al fenomeno della contraffazione;

6.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di porre in essere specifiche iniziative, supportate da un'adeguata copertura finanziaria, a favore di una più diffusa educazione dei consumatori, sia in Europa che nei PVS, per evitare i rischi connessi ai prodotti contraffatti potenzialmente pericolosi;

7.  sostiene le soluzioni proposte in seno alla XII Conferenza della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, nel quadro della "Creative Africa Initiative", che considerano l'industria della creatività un fattore fondamentale per la crescita dei paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, e riaffermano il ruolo cruciale della proprietà intellettuale per lo sviluppo sostenibile di queste aree;

8.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre e sostenere l'elaborazione di un protocollo in materia di contraffazione aggiuntivo alla Convenzione internazionale di Palermo sulla criminalità organizzata;

9.  sottolinea che in varie economie emergenti la produzione di beni contraffatti e piratati ha raggiunto dimensioni allarmanti; pur felicitandosi per le iniziative di cooperazione finora poste in essere, è del parere che speciali misure siano necessarie per potenziare il coordinamento tra le dogane e gli organi giudiziari e di polizia dei paesi interessati, nonché per favorire l'armonizzazione delle normative di questi paesi con quelle dell'Unione europea;

10. invita la Commissione a introdurre, seguendo la linea dell'articolo 3, paragrafo 2[15], della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[16], iniziative di controllo a livello internazionale volte a garantire che le eventuali misure di attuazione aggiuntive in materia di brevetti non siano abusate per ostacolare il commercio legittimo;

11. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi del partenariato euromediterraneo nel quadro del programma "Mercato Euromed" e a promuovere nell'area euromediterranea un approccio comune per quanto concerne la legislazione, le procedure e le misure esecutive in materia di cooperazione doganale e di lotta contro la contraffazione e la pirateria, al fine di facilitare gli scambi commerciali tra i paesi partner euromediterranei;

12. è convinto che il rafforzamento della lotta alla contraffazione passi anche attraverso un ricorso più frequente e mirato all'organo di soluzione delle controversie dell'OMC il quale, congiuntamente alle giurisdizioni comunitarie e nazionali, può garantire una migliore tutela dell'industria e dei consumatori europei mediante il consolidamento di una giurisprudenza che rafforzi il contenuto e la portata dell'accordo TRIPs;

13. ribadisce che ogni armonizzazione del diritto positivo deve rispettare la sovranità nazionale e i trattati internazionali in materia;

L'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) e le altre iniziative bilaterali e regionali dell'Unione europea

14. chiede alla Commissione di proseguire, parallelamente ai negoziati multilaterali, nella lotta alla contraffazione e alla pirateria anche attraverso accordi bilaterali, regionali e multilaterali per l'avvicinamento delle legislazioni e la loro effettiva applicazione, prevedendo altresì lo stabilimento di efficienti sistemi di soluzione delle controversie e di sanzioni in caso di mancato rispetto delle obbligazioni sottoscritte;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a negoziare l'ACTA in condizioni di massima trasparenza verso i cittadini dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le definizioni dei termini "contraffazione" e "pirateria" e le previste misure di sanzioni penali; è del parere che sia indispensabile valutare l'impatto di detto accordo a livello sociale e di libertà civili; sostiene la creazione di una task force incaricata di esaminare l'applicazione dell'accordo, attraverso la promozione di questa problematica nel dialogo tra l'Unione europea e i paesi terzi e nel quadro delle azioni di cooperazione con detti paesi;

16. ritiene che non sia ancora certo che il trattato CE preveda una base giuridica relativa a misure comunitarie che prescrivano il tipo e il livello delle pene e che, di conseguenza, la Commissione possa non avere la competenza per negoziare, a nome della Comunità stessa, un accordo internazionale in cui siano precisate la natura e il livello delle misure di diritto penale da adottare contro i responsabili di violazioni dei marchi commerciali e dei diritti d'autore;

17. sottolinea che, in tutti gli accordi di attuazione previsti in materia di proprietà intellettuale, l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati;

18. invita la Commissione a negoziare con i paesi terzi la creazione di task force operative per la lotta alla contraffazione;

19. chiede alla Commissione di garantire che l'ACTA non conferirà alle autorità pubbliche il potere di accedere a computer o altri dispositivi elettronici privati;

20. si felicita per il crescente interesse mostrato da numerosi Stati membri dell'OMC nei confronti dell'ACTA; ritiene che sia necessario compiere sforzi volti a includere nei negoziati sull'accordo le economie emergenti, quali la Cina, l'India e il Brasile e i blocchi commerciali regionali come Mercosur, CARICOM e ASEAN, invitandoli a impegnarsi fin d'ora a garantire il rispetto dei DPI sul loro territorio;

21. invita la Commissione europea a evitare il pericolo di contraddizioni e sovrapposizioni dell'ACTA con l'accordo TRIPs e gli altri trattati internazionali in materia di DPI;

22. invita la Commissione a garantire che l'ACTA si concentri unicamente sulle misure di attuazione dei DPI e non sulle questioni di contenuto relative a tali diritti, quali l'ambito di tutela, le limitazioni ed eccezioni;

23. chiede alla Commissione di garantire che l'ACTA non sia utilizzato come strumento per modificare il quadro di attuazione dei DPI esistente in Europa ma rispecchi pienamente l'equilibrio creato dalle diverse direttive adottate in materia dal Parlamento europeo e dal Consiglio, segnatamente le disposizioni di cui al considerando 2 della direttiva 2004/48/CE;

24. invita la Commissione e la Presidenza a chiarire il ruolo e le competenze del comitato di cui all'articolo 133 e degli altri comitati che partecipano ai negoziati sull'ACTA;

25. ritiene che nei negoziati in corso la Commissione dovrebbe tenere in considerazione alcune forti critiche concernenti l'ACTA, vale a dire la possibilità che detto accordo consenta ai detentori di marchi e ai titolari del diritto d'autore di intromettersi nella sfera privata dei presunti contravventori senza un equo processo, criminalizzi ulteriormente le violazioni non commerciali del diritto d'autore e dei marchi, rafforzi le tecnologie di gestione dei diritti digitali a scapito dei diritti di uso corretto, istituisca una procedura di risoluzione delle controversie esterna alle esistenti strutture dell'OMC e infine costringa tutti i firmatari a coprire il costo di attuazione delle misure contro le violazioni del diritto d'autore e dei marchi;

26. esorta la Commissione, in tale contesto, a garantire un processo di consultazione pubblica continuo e trasparente, a sostenere i benefici derivanti da tale processo con tutti i paesi partecipanti ai negoziati e ad assicurare che il Parlamento europeo sia periodicamente informato in modo esaustivo circo lo stato di avanzamento dei negoziati;

27. ricorda che il trattato CE include deroghe laddove la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale sono collegate agli scambi di servizi culturali e audiovisivi; sottolinea che in questi casi la negoziazione e la conclusione di accordi rientra nella competenza condivisa della Comunità e dei suoi Stati membri; sottolinea inoltre che, oltre a una decisione comunitaria presa conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato CE, la negoziazione di detti accordi richiede l'accordo comune degli Stati membri e che gli accordi così negoziati devono essere conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri;

28. ricorda alla Commissione, nel quadro dei negoziati ACTA, l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riguarda la protezione dei dati personali e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[17];

29. è del parere che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001[18] non debba prevalere sull'interesse pubblico per la divulgazione dei progetti preparatori dell'ACTA (incluse le relazioni sullo stato di avanzamento) e per il mandato di negoziazione della Commissione, ed esorta il Consiglio ad applicare l'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire un accesso più ampio possibile ai documenti purché siano prese le necessarie misure di sicurezza come disposto dalla legislazione sulla protezione dei dati;

30. nota con rammarico che la protezione dei DPI in Turchia non è ancora all'altezza degli standard dell'Unione europea e necessita quindi di essere rivista; rammenta che la Turchia sarà un candidato credibile all'adesione soltanto se sarà in grado di recepire l'acquis comunitario e di garantire il rispetto pieno dei DPI entro i suoi confini;

Relazioni UE-Cina

31. invita le autorità cinesi a moltiplicare i loro sforzi e a perseguire con rinnovata energia coloro che violano i DPI e, in questo contesto, prende atto con favore del mutato atteggiamento degli organi giudiziari che hanno recentemente riconosciuto a cittadini dell'Unione europea la titolarità di DPI nel territorio cinese e condannato le imprese locali che li avevano violati;

32. riafferma la necessità di accrescere la cooperazione con le autorità doganali cinesi, garantendo opportuna assistenza e supporto da parte dei corrispondenti servizi amministrativi europei;

33. sottolinea che il 60% delle merci contraffatte confiscate dalle autorità doganali dell'Unione europea è prodotto in Cina; invita la Commissione, congiuntamente con le autorità cinesi, a elaborare con la massima urgenza un piano di azione per la lotta alla contraffazione;

Misure di supporto esterno alla lotta alla contraffazione

34. raccomanda che venga instaurato un incisivo meccanismo di monitoraggio in merito alle possibili violazioni dei DPI tutelati nei diversi accordi, abbinato a strumenti di incentivo commerciale dinanzi a un concreto impegno nella lotta alla contraffazione e alla pirateria;

35. rammenta che il regolamento SPG prevede, tra l'altro, la possibilità di una temporanea sospensione delle preferenze per quei partner che pongono in essere pratiche commerciali sleali; è del parere che, nei casi di violazione particolarmente grave della proprietà intellettuale, ad esempio quelli che costituiscono una seria minaccia per la sicurezza e la salute pubblica, il ricorso a detto strumento dissuasivo debba essere preso in debita considerazione da parte della Commissione;

36. è del parere che il regolamento sugli ostacoli agli scambi possa offrire un importante ausilio alle imprese europee che incontrano problemi di accesso ai mercati dei paesi terzi connessi a violazioni della proprietà intellettuale e invita la Commissione a incentivarne e renderne più agevole l'uso, specialmente per le PMI;

37. ritiene che una migliore collaborazione tra l'Unione europea e gli Stati Membri nei paesi terzi possa garantire un più efficace scambio di informazioni, un migliore uso delle risorse disponibili e una maggiore incisività delle iniziative di contrasto alla contraffazione sia in ambito politico-diplomatico che più prettamente tecnico;

38. invita la Commissione a rendere il "Market access team" nelle delegazioni dell'Unione europea un tangibile punto di riferimento per le imprese comunitarie (in particolare le PMI) che lamentino violazioni della proprietà intellettuale;

Questioni normative e organizzative

39. prende atto dell'impegno profuso dalla Commissione volto al consolidamento della proprietà intellettuale nell'Unione europea e chiede un maggiore impegno per la repressione del fenomeno contraffattivo e l'armonizzazione delle legislazioni vigenti negli Stati membri;

40. nota che manca all'interno dell'Unione europea una definizione armonizzata dei termini "contraffazione" e "pirateria" e che le definizioni degli Stati membri sono diverse tra loro;

41. prende atto dell'inquietante evoluzione del fenomeno della contraffazione e della pirateria, in particolare in un'economia globalizzata, e della sua gravità per la competitività dell'Unione europea e per le imprese, i creatori e i consumatori europei; esorta pertanto gli Stati membri a fornire ai consumatori informazioni sufficienti in merito ai pericoli della contraffazione e della pirateria e, in particolare, ai considerevoli rischi per la salute e la sicurezza a cui i consumatori sono esposti a causa dei prodotti contraffatti, tra cui i medicinali;

42. chiede alla Commissione di svolgere indagini aventi come oggetto specifico i rischi che la contraffazione presenta per la salute e la sicurezza, al fine di valutare la necessità di eventuali misure aggiuntive;

43. invita la Commissione a compiere ogni sforzo necessario per concordare sanzioni minime nel diritto penale europeo contro le violazioni gravi dei diritti di proprietà intellettuale;

44. reputa necessaria l'armonizzazione della legislazione vigente in materia di contraffazione, al fine di garantire un'applicazione effettiva e coerente del futuro accordo ACTA;

45. insiste sulla necessità di un migliore coordinamento tra i servizi della Commissione che si occupano della repressione del fenomeno della contraffazione e su una migliore diffusione delle iniziative comunitarie da essa intraprese in quest'ambito, dato che la frammentazione dei sistemi sanzionatori nuoce al mercato interno e indebolisce la posizione dell'Unione europea nei negoziati commerciali; sottolinea parimenti la necessità di una più ampia cooperazione tra i settori pubblico e privato allo scopo di rendere la lotta alla contraffazione più attiva, dinamica ed efficace;

46. ribadisce la necessità di sviluppare specifici percorsi di formazione a carattere permanente rivolti al personale doganale, ai magistrati e alle altre figure professionali coinvolte e di incoraggiare gli Stati membri a creare squadre specializzate nella lotta alla contraffazione;

47. prende atto del riconoscimento, espresso dalla Commissione nel Libro bianco sullo sport del luglio 2007, che la redditività economica dello sfruttamento dei diritti sportivi dipende dalla disponibilità di effettivi strumenti di tutela contro le attività dei contravventori della proprietà intellettuale a livello nazionale e internazionale ed esorta a tenere in considerazione i titolari dei diritti sportivi in tutte le iniziative volte a lottare contro la contraffazione e la pirateria digitale;

48. raccomanda un ulteriore perfezionamento e un migliore coordinamento delle procedure doganali nell'Unione europea al fine di restringere in modo sostanziale l'accesso al mercato unico dei prodotti contraffatti e piratati; è del parere che una più efficace repressione della contraffazione debba tenere in debita considerazione il ruolo preminente che Internet ha acquisito nella commercializzazione e nella promozione di prodotti contraffatti e piratati; esorta inoltre la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a fornire all'Unione europea e agli Stati membri dati qualitativi e statistici sulla contraffazione nell'Unione, in particolare quella tramite Internet;

49. invita la Commissione a prendere in considerazione le specificità dell'uso di Internet come vettore nella diffusione di prodotti contraffatti e a valutarne l'impatto sull'economia degli Stati membri sviluppando strumenti statistici e qualitativi in grado di facilitare una risposta coordinata;

50. chiede alla Commissione di creare un helpdesk per le PMI, preferibilmente connesso ad altre strutture analoghe, o di facilitarne la creazione, al fine di fornire assistenza tecnica alle PMI nelle procedure di gestione delle merci contraffatte;

51. considera essenziale che l'industria europea non faccia mancare il proprio supporto e la propria assistenza alle iniziative che saranno intraprese dalle istituzioni europee; considera in particolare essenziale che le PMI siano messe nelle condizioni di poter validamente difendere i loro diritti specialmente per quanto riguarda le violazioni dei DPI nei paesi terzi;

52. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le iniziative di sensibilizzazione dei consumatori sulle conseguenze dell'acquisto di merci contraffatte; sottolinea il ruolo fondamentale che il settore delle imprese può svolgere in suddette iniziative;

53. reputa necessario, ai fini della tracciabilità, incoraggiare le iniziative dell'industria volte a utilizzare moderne tecnologie che permettano di distinguere più efficacemente i prodotti originali da quelli contraffatti e chiede alla Commissione di adoperarsi per favorire tutte le iniziative costruttive in questa ottica e per mantenerle nel tempo;

54. esorta gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva 2004/48/CE a provvedervi al più presto; invita inoltre gli Stati membri ad astenersi dall'autorizzare esenzioni alle frontiere dell'Unione europea a favore di viaggiatori o imprese, dal momento che la maggior parte delle importazioni di merce contraffatta costituiscono un pericolo;

55. sottolinea la necessità di rispettare le quattro libertà fondamentali del mercato interno e di migliorarne il funzionamento;

56. invita la Commissione a raccogliere presso gli Stati membri dati relativi ai problemi sanitari incontrati dai consumatori a causa di prodotti contraffatti e ai reclami da parte dei consumatori in relazione a tali prodotti; invita la Commissione a garantire che le autorità di tutti gli Stati membri abbiano accesso a tali dati;

57. insiste, a tale riguardo, sulla necessità di una mobilitazione di tutti gli operatori interessati per rafforzare l'efficacia degli strumenti di lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno;

58. invita gli Stati membri a rafforzare il personale doganale sul proprio territorio e a istituire un servizio, identificabile per i terzi (fra cui Stati membri, paesi terzi, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini), preposto alla lotta contro la contraffazione e all'informazione su questo problema;

59. ricorda agli Stati membri l'importanza di disporre di un brevetto comunitario e di un dispositivo giudiziario per i brevetti come strumento per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione, permettendo in tal modo alle imprese innovatrici di proteggere quanto più possibile le proprie invenzioni e di beneficiarne in maggiore misura;

60. invita gli Stati membri ad accrescere la sensibilizzazione e l'informazione in merito alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nelle zone turistiche, così come nelle esposizioni e nelle fiere;

61. richiama l'attenzione sull'importanza di armonizzare i diritti di proprietà intellettuale e i brevetti nazionali e comunitari di proprietà industriale nella lotta contro la contraffazione e invita gli Stati membri a incoraggiare le aziende a proteggere i loro servizi e prodotti mediante la registrazione di marchi, disegni, brevetti, ecc., il che consentirà un migliore rispetto dei loro diritti di proprietà intellettuale;

62. invita la Commissione a sviluppare un quadro di valutazione in grado di misurare le prestazioni doganali degli Stati membri per favorire la lotta alla contraffazione e creare una rete di scambio rapido di informazioni sui prodotti contraffatti, sulla base di punti nazionali di contatto e di moderni strumenti per lo scambio di informazioni;

63. invita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento tra i rispettivi servizi doganali e ad applicare in modo uniforme nell'Unione i regolamenti comunitari in materia di dazi doganali;

64. invita gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con la Commissione, una strategia comune per la distruzione delle merci contraffatte;

65. invita la Commissione a promuovere l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti[19] in tutti gli Stati membri;

66. indica inoltre che notevoli aspetti della contraffazione (imitazione del prodotto/violazione del marchio su scala commerciale) differiscono da quelli della pirateria (violazione del diritto d'autore su scala commerciale) e che occorrerebbe considerare la possibilità di affrontarli indipendentemente l'uno dall'altro e separatamente, soprattutto per quanto riguarda il bisogno urgente di considerare aspetti di sicurezza e salute pubblica prioritari nella contraffazione;

67. sostiene, per quanto riguarda il settore della sanità pubblica, la definizione di farmaco contraffatto data dall'Organizzazione mondiale della sanità secondo cui è contraffatto "un farmaco la cui etichettatura è stata deliberatamente e fraudolentemente preparata con informazioni ingannevoli circa il contenuto o l'origine del prodotto. La contraffazione colpisce tanto i farmaci di marca che quelli generici e un farmaco contraffatto può contenere le sostanze attese, sostanze diverse da quelle attese, nessuna sostanza attiva, quantità insufficienti di sostanza attiva o può essere contenuto in una confezione contraffatta";

68. evidenzia l'importanza di rispettare i diritti fondamentali quali la tutela della vita privata e dei dati nell'attuazione di misure per contrastare la contraffazione e la pirateria;

Considerazioni finali

69. invita la Commissione, in associazione con il Consiglio e gli Stati membri, a definire una linea politica chiara, strutturata e ambiziosa che, parallelamente alle iniziative interne in materia doganale e penale, coordini e indirizzi le azioni "esterne" dell’Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria;

70. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di azioni complementari alle norme legislative e, nello specifico, a promuovere una maggiore sensibilizzazione in Europa sui pericoli della contraffazione al fine di favorire un cambiamento del modo in cui il fenomeno della contraffazione e della pirateria è percepito dall'opinione pubblica;

71. è del parere che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la creazione di un quadro di valutazione internazionale della contraffazione che potrebbe basarsi sul quadro di valutazione del mercato interno e che indicherebbe i paesi con un rendimento inferiore alla media in termini di soppressione delle merci contraffatte;

72. esorta il Consiglio e la Commissione a consentire al Parlamento di svolgere un ruolo più centrale nella lotta alla contraffazione; ritiene in particolare opportuno che l'Unione europea promuova la sua presenza politica nei consessi internazionali specializzati quali il Congresso globale sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nonché in seno alle organizzazioni internazionali coinvolte nella tutela della proprietà intellettuale;

73. invita la Commissione e il Consiglio a tenerlo pienamente informato e a farlo partecipe in tutte le iniziative attinenti; ritiene che, nello spirito del trattato di Lisbona, l'ACTA dovrebbe essere ratificato dal Parlamento europeo nel quadro della procedura del parere conforme;

o

o        o

74. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

  • [1]  Testi approvati, P6_TA(2008)0053.
  • [2]  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
  • [3]  Testi approvati, P6_TA(2008)0247.
  • [4]  GU C 298 E dell' 8.12.2006, pag. 235.
  • [5]  GU C 308 E dell' 16.12.2006, pag. 182.
  • [6]  Testi approvati, P6_TA(2007)0629.
  • [7]  Testi approvati, P6_TA(2008)0195.
  • [8]  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.
  • [9]  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
  • [10]  Testi approvati, P6_TA(2008)0305.
  • [11]  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
  • [12]  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.
  • [13]  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.
  • [14]  Dichiarazione del vertice del G8 di Heiligendamm su "Crescita e responsabilità nell'economia mondiale", 7 giugno 2007.
  • [15]  L'articolo 3, paragrafo 2 sancisce che: "Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi."
  • [16]  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
  • [17]  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
  • [18]  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
  • [19]  GU L 196 del 2.8.2003, pag 7.

MOTIVAZIONE

La comunicazione della Commissione sull'Europa globale del 2006 ha riconosciuto che, nel quadro delle iniziative di natura multilaterale e bilaterale, occorre rinforzare gli aspetti esterni della competitività europea e dare nuovo impulso alla lotta alla contraffazione nei paesi terzi.

La posta in gioco non è trascurabile. Il mercato della contraffazione vale approssimativamente 500 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 7-10% del commercio mondiale. L'economia europea si è specializzata su prodotti di alta gamma con un elevato valore aggiunto, sovente protetti dai DPI. La difesa dunque della proprietà intellettuale rappresenta un irrinunciabile strumento per sostenere la competitività esterna dell'industria europea e un altrettanto importante contributo al successo della strategia di Lisbona.

Sarebbe tuttavia fuorviante credere che nuove iniziative in materia di lotta alla contraffazione vengano poste in essere nell'esclusivo interesse dell'industria comunitaria. Oltre ai gravi danni economici causati della contraffazione e dalla pirateria alle aziende, queste pratiche illecite causano ogni anno la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, qualificati e ben retribuiti, in Europa (le stime parlano di 200.000 posti di lavoro perduti) come altrove nel mondo e possono, in molti casi, mettere in pericolo la salute dei consumatori, finanziare organizzazioni criminali e terroristiche e causare gravi danni all'ambiente.

La contraffazione è un fenomeno multiforme e diversificato che colpisce, con diversa virulenza, quasi tutti i settori economici. I tempi delle falsificazioni grossolane di prodotti di lusso facilmente riconoscibili sono ormai finiti. L'industria della contraffazione e della pirateria ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo spettacolare che ora si dedica alla produzione di giocattoli, abbigliamento, programmi informatici, medicinali, cosmetici, alimenti, sigarette, pezzi di ricambio per autovetture e aerei.

Non tutti i consumatori si rendono conto che acquistando prodotti la cui origine è più che dubbia, compiono un reato e contribuiscono a sostenere circuiti economici paralleli dominati dalla criminalità organizzata. Questo Parlamento si è già pronunciato in materia, insistendo che l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati. Occorrerà certamente fare attenzione a questa distinzione ma anche porre in essere campagne di sensibilizzazione che permettano ai consumatori di meglio comprendere i rischi che il loro incauto acquisto comporta.

La contraffazione assume sovente forme subdole e pericolose. Si calcola ad esempio che il 10% dei medicinali sia contraffatto. Questi prodotti, come del resto i cosmetici, possono contenere sostanze potenzialmente dannose e suscettibili di seri danni alla salute dell'ignaro utilizzatore. È il caso dello sciroppo per la tosse all'antigelo che ha fatto più di 130 morti a Panama nel 2006. Allo stesso modo, il fiorente mercato di prodotti alimentari di qualità falsificati (tra cui vini e liquori), oltre ad arrecare un gravissimo danno a produzioni europee di assoluta eccellenza, può rappresentare un preoccupante pericolo per i consumatori, soprattutto in mercati diversi da quello di origine del prodotto sofisticato. Lottare contro la contraffazione significa dunque garantire che i consumatori possano scegliere liberamente e in piena sicurezza quello che acquistano.

I PVS sono le prime vittime della contraffazione e difficilmente posseggono gli strumenti idonei a combattere con successo questa piaga. Il relatore è dell'opinione che si debbano prendere specifiche iniziative per aiutarli a lottare efficacemente contro detto fenomeno ed evitare che si creino delle "zone franche" controllate dalla criminalità organizzata. In particolare, la repressione della contraffazione di prodotti alimentari e di medicine nei PVS rimane una delle priorità dell'azione esterna dell'Unione europea in materia di lotta alla contraffazione.

Lo scopo di questa relazione è di porre in essere una proposta concreta e coerente di una politica europea coordinata e coerente che si occupi degli aspetti esterni della lotta alla contraffazione. Occorre che la lotta alla contraffazione divenga una priorità dell'UE e che le sue implicazioni vengano tenute in debita considerazione nella definizione della politica commerciale dell'Unione europea del prossimo decennio.

Modernizzare l'accordo TRIPs

L'accordo TRIPs ha costituito, quando è entrato in vigore, un deciso progresso verso una disciplina mondiale della proprietà intellettuale ma i risultati non sono sempre stati all'altezza delle aspettative in quanto molti paesi membri dell'OMC non hanno potuto o voluto garantirne la piena applicazione. La Commissione dovrebbe quindi promuovere opportune iniziative diplomatiche volte a garantire che gli standard minimi contenuti nell'accordo TRIPs siano correttamente applicati da tutti i paesi membri dell'OMC.

D'altro canto, l'accordo in questione non è perfetto e dovrebbe essere rivisto in alcune sue parti. Occorre in particolare estenderne l'ambito di applicazione alle operazioni di esportazione, transito e trasbordo nonché ad altre violazioni della proprietà intellettuale.

In caso di gravi violazioni dell'accordo TRIPs, l'Unione europea non dovrebbe esitare ad adire l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, sia per garantire la difesa delle parti europee interessate sia per "costruire" una giurisprudenza che possa chiarire il contenuto dell'accordo, rendendone così l'applicazione più agevole ed efficace.

Il relatore è inoltre convinto che l'uso del regolamento sugli ostacoli agli scambi debba essere incentivato e reso più facile per le imprese europee che lamentino problemi di accesso ai mercati terzi a causa di un uso illegittimo e comunque irregolare dei loro diritti della proprietà intellettuale da parte di operatori locali.

L'ACTA e le altre iniziative bilaterali e regionali dell'UE

Per quanto il quadro multilaterale dell'OMC rimanga la principale priorità per l'Unione europea, è evidente che senza ulteriori iniziative bilaterali o plurilaterali come l'accordo ACTA, non si potrà combattere in modo efficace il fenomeno della contraffazione a livello internazionale. A questo riguardo, il Parlamento si aspetta di essere tenuto debitamente informato e di poter dare la propria contribuzione all'accordo in parola prima che gli sia formalmente sottoposto.

La proposta dell'accordo ACTA nasce della necessità di andare oltre l'accordo TRIPs e di rendere la lotta alla contraffazione più efficace e coerente. Sotto questo punto di vista il fatto che i paesi industrializzati più penalizzati dalla contraffazione, tra cui Unione europea, USA e Giappone abbiano deciso di coordinare i loro sforzi è sicuramente positivo. Il processo è ancora allo stadio iniziale ma occorrerà assicurarsi che non ci siano sovrapposizioni con l'accordo TRIPs e che gli obbiettivi finali perseguiti dall'accordo siano sufficientemente chiari e realistici.

Oltre all'ACTA, il relatore ritiene opportuno che la Commissione includa una clausola di difesa dei DPI (che preveda un efficiente sistema di risoluzione delle controversie) in tutti i nuovi accordi di libero scambio che saranno negoziati nei prossimi anni.

Il pieno rispetto delle obbligazioni TRIPs e degli altri accordi bilaterali e plurilaterali richiederà per gli Stati terzi, specie in via di sviluppo, uno sforzo economico e organizzativo non indifferente. Il relatore ritiene che l'Unione europea debba farsi carico, almeno in parte, di questo problema fornendo agli Stati che ne facciano richiesta e che mostrino di essersi impegnati nella lotta alla contraffazione idoneo supporto economico e tecnico, favorendo la formazione del personale e l'adozione, ove possibile, delle procedure doganali comunitarie.

Un particolare impegno dovrà essere profuso nella lotta alla contraffazione nei paesi di transito delle merci e nei confronti di coloro che si avvalgono di "navi-fabbrica" site in acque extra-territoriali.

"Made in" e tracciabilità dei prodotti importati.

La proposta di regolamento del Consiglio[1] relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'Unione europea, se adottata, permetterebbe non soltanto una migliore trasparenza circa l'origine di certe categorie di prodotti, come quelli tessili, spesso oggetto di contraffazione, ma offrirebbe un contributo importante alla lotta alla contraffazione. Il relatore auspica dunque che si possano superare le incomprensibili divisioni che hanno fin qui rallentato l'iter di questa proposta e si possa pervenire ad un'adozione rapida.

Nello stesso tempo, sarebbe inoltre opportuno studiare assieme ai settori dell'industria interessati, alcuni metodi che possano permettere una facile identificazione da parte degli operatori doganali, ma anche dei consumatori finali, della genuinità dei prodotti provenienti da paesi terzi.

Questioni normative e organizzative

Il relatore è dell'opinione che una migliore coordinazione a livello comunitario sia necessaria per conseguire importanti risultati nella lotta esterna alla contraffazione.

La creazione di un'autorità unica europea incaricata della lotta alla contraffazione e in grado di coordinare sia gli sforzi degli Stati membri che quelli dei diversi servizi della Commissione non è più procrastinabile. A questa nuova autorità dovranno essere garantiti sufficienti mezzi e poteri per poter portare a termine il suo mandato nel rispetto delle competenze degli Stati membri. La Commissione dovrà inoltre garantire al suo interno che i differenti servizi responsabili di questa importante materia lavorino in modo coordinato e armonioso.

Uno degli aspetti della lotta alla contraffazione su cui sia gli Stati membri che la Commissione dovrebbero insistere, è la difesa delle PMI, sia in Europa che nei paesi terzi. Il ruolo delle imprese è essenziale al successo della strategia anti-contraffazione e l'industria, come recentemente ricordato dalla stessa Commissione, deve fare la sua parte, ma non è pensabile mettere sullo stesso piano le multinazionali del lusso e piccoli produttori che hanno raggiunto risultati di spicco nel loro settore merceologico. Occorre dunque che le PMI siano aiutate a difendersi al meglio contro questa piaga che le danneggia pesantemente e, più in generale, che si pongano in essere sistemi di collaborazione tra pubblico e privato più efficienti e meno costosi per le imprese.

La saturazione dei mercati tradizionali e l'apertura di nuovi, quali quelli dei paesi emergenti, richiede inoltre una nuova strategia operativa che non si limiti a perseguire il fenomeno della contraffazione in Europa ma che affronti il problema in quelle aree dove la contraffazione è più radicata e agisca anche negli Stati terzi che sono spesso i destinatari di merci europee contraffatte prodotte altrove.

Il relatore auspica inoltre che si possa procedere, da un lato, ad un miglioramento e ad una maggiore armonizzazione delle procedure doganali all'interno dell'Unione europea e, dall'altro, che venga creato un sistema di norme penali comuni a tutti gli Stati membri. La lotta alla contraffazione e alla pirateria al di fuori dell'Europa passa necessariamente attraverso un sistema di regole comuni forti e condivise all'interno dell'Unione europea.

Il ruolo del Parlamento europeo

Il Parlamento ha un importante ruolo da giocare nella lotta alla contraffazione, specie alla luce dei nuovi poteri che gli saranno attribuiti se il trattato di Lisbona entrerà in vigore. Sarebbe inoltre opportuno, in collaborazione con le altre commissioni parlamentari interessate, promuovere un "forum" annuale sul tema, dare maggiore enfasi al problema nelle sue relazioni bilaterali (in primis con il Congresso degli Stati Uniti) o multilaterali (assemblea dell'OMC) e inviare una delegazione parlamentare al Congresso globale sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria.

  • [1]  Rif. 2005/0254(ACC)

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (21.10.2008)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale
(2008/2133(INI))

Relatrice per parere: Karin Riis-Jørgensen

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella propria proposta di risoluzione:

-   vista la relazione sulle attività doganali comunitarie di lotta alla contraffazione e alla pirateria, pubblicata dalla Commissione il 19 maggio 2008,

-   visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)[1],

-   vista la comunicazione della Commissione del 1° aprile 2008 intitolata "Strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale" (COM(2008)0169),

-   vista la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2006)0168),

-   vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale[2],

-   vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[3],

-   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale" (COM(2008)0465),

-   visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti[4],

1.   esorta gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva 2004/48/CE a provvedervi al più presto; invita inoltre gli Stati membri ad astenersi dall'autorizzare esenzioni presso i confini comunitari a favore di viaggiatori o imprese, dal momento che la maggior parte delle importazioni di merce contraffatta costituiscono un pericolo;

2.   sottolinea la necessità di rispettare le quattro libertà fondamentali del mercato interno e di migliorarne il funzionamento;

3.   è consapevole della gravità e dell'inquietante evoluzione del fenomeno della contraffazione e della pirateria, soprattutto in un'economia globalizzata, e delle sue conseguenze per la competitività, le imprese, i creatori e i consumatori dell'Unione europea, ed invita quindi gli Stati membri a garantire un sufficiente livello di informazione dei consumatori sui gravi rischi, in termini di salute e sicurezza, risultanti dall'acquisto di talune merci contraffatte, come i cosmetici, i prodotti farmaceutici, i giocattoli, i prodotti per la casa ed elettronici;

4.   invita la Commissione a raccogliere presso gli Stati membri dati relativi ai problemi sanitari incontrati dai consumatori a causa di prodotti contraffatti e ai reclami da parte dei consumatori in relazione a tali prodotti; invita la Commissione a garantire che le autorità di tutti gli Stati membri abbiano accesso a tali dati;

5.   chiede agli Stati membri di istituire una rete efficace di cooperazione transfrontaliera per facilitare un rapido scambio di informazioni;

6.   sottolinea l'importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale - elemento essenziale per la promozione della cultura e della sua diversità, nonché per la valorizzazione della ricerca e dell'innovazione e per la creazione di imprese europee, segnatamente piccole e medie imprese - al fine di sostenere la crescita e l'occupazione all'interno dell'Unione;

7.   insiste, a tale riguardo, sulla necessità di una mobilitazione di tutti gli operatori interessati per rafforzare l'efficacia degli strumenti di lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno;

8.   invita gli Stati membri a rafforzare il personale doganale sul proprio territorio e ad istituire un servizio, identificabile per i terzi (fra cui Stati membri, paesi terzi, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini), preposto alla lotta contro la contraffazione e all’informazione su questo problema;

9.   sollecita la Commissione a intensificare la lotta alla contraffazione e alla pirateria mediante la conclusione di accordi internazionali con paesi terzi; a tal proposito, accoglie con favore le iniziative volte a rafforzare la cooperazione con la Cina;

10. ricorda agli Stati membri l'importanza di disporre di un brevetto comunitario e di un dispositivo giudiziario per i brevetti come strumento per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione, permettendo in tal modo alle imprese innovatrici di proteggere quanto più possibile le proprie invenzioni e di beneficiarne in maggiore misura;

11. invita gli Stati membri ad accrescere la sensibilizzazione e l'informazione in merito alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nelle zone turistiche, così come nei saloni professionali e nelle fiere;

12. invita gli Stati membri e la Commissione a informare maggiormente i consumatori sulle disposizioni in vigore in materia di prodotti contraffatti e sulle conseguenze del loro utilizzo e, per incoraggiare una diversa percezione da parte del pubblico in merito al fenomeno della contraffazione e della pirateria, invita la Commissione a promuovere iniziative a sostegno della legislazione e in particolare ad istituire una Giornata europea di sensibilizzazione nei confronti dei pericoli della contraffazione;

13. chiede alla Commissione di intensificare le azioni contro la contraffazione e la pirateria condotte congiuntamente dalle dogane e dalle autorità dei paesi di fabbricazione di prodotti contraffatti;

14. sollecita la Commissione a continuare a dare elevata priorità ai negoziati sugli standard di riferimento per la prevenzione della contraffazione e della pirateria, ai sensi dell'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA);

15. ricorda che la frammentazione dei sistemi sanzionatori nuoce al mercato interno e indebolisce l'Unione europea sulla scena internazionale e fa presente l'importanza della suddetta proposta di direttiva sulle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

16. richiama l'attenzione sull'importanza di armonizzare i diritti di proprietà intellettuale e i brevetti nazionali e comunitari di proprietà industriale nella lotta contro la contraffazione e invita gli Stati membri a incoraggiare le aziende a proteggere i loro servizi e prodotti mediante la registrazione di marchi, disegni, brevetti, ecc., il che consentirà un migliore rispetto dei loro diritti di proprietà intellettuale;

17. invita la Commissione a creare un osservatorio europeo della contraffazione, appoggiato dai suoi servizi e incaricato di coordinare la lotta alla contraffazione e alla pirateria, in modo da ottenere una valutazione periodica della portata della contraffazione e della pirateria ed un’analisi più dettagliata di tali fenomeni; ritiene che l'istituzione di questo osservatorio sia necessaria per dare maggior peso all'Unione sulla scena internazionale;

18. invita la Commissione a migliorare il coordinamento nella lotta contro la contraffazione e la pirateria e accoglie con favore la creazione della nuova unità che si occupa specificamente della lotta contro questi due fenomeni;

19. invita la Commissione a sviluppare un quadro di valutazione in grado di misurare le prestazioni doganali degli Stati membri per favorire la lotta alla contraffazione e creare una rete di scambio rapido di informazioni sui prodotti contraffatti, sulla base di punti nazionali di contatto e di moderni strumenti per lo scambio di informazioni;

20. invita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento tra i rispettivi servizi doganali e ad applicare in modo uniforme nell'Unione i regolamenti comunitari in materia di dazi doganali;

21. sottolinea l'esigenza di sviluppare interventi efficaci contro le merci contraffatte e piratate, attraverso accordi tra operatori professionali a livello UE, nel rispetto comunque dei principi generali del diritto comunitario come la tutela dei dati personali e la protezione dei diritti di proprietà; ritiene che tali misure, fatti salvi i diritti dei cittadini in materia di accesso a Internet, dovrebbero essere rivolte in particolare ai fornitori che sempre più frequentemente, e spesso in modo aggressivo, utilizzano Internet per offrire prodotti contraffatti mediante messaggi non sollecitati, negozi o siti d'asta Internet;

22. sottolinea la necessità di sviluppare idonee iniziative di formazione continua per i dipendenti delle dogane, i magistrati e gli operatori professionali interessati e di incoraggiare gli Stati membri ad istituire squadre specializzate nella lotta alla contraffazione;

23  invita gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con la Commissione, una strategia comune per la distruzione delle merci contraffatte.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt

  • [1]  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
  • [2]  Testi approvati, P6_TA(2008)0305.
  • [3]  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
  • [4]  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

PARERE della commissione giuridica (4.11.2008)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale
(2008/2133(INI))

Relatrice: Eva Lichtenberger

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando l'importanza fondamentale in materia di provvedimenti giuridici di riconoscere la sostanziale differenza fra diritti di proprietà intellettuale e materiale e, di conseguenza, fra violazione dei diritti e furto,

B.   considerando che tutte le violazioni della proprietà intellettuale nuocciono agli scambi e al commercio e che inoltre violazioni su scala commerciale hanno effetti aggiuntivi e generalizzati,

C.  considerando che le piccole e medie imprese svolgono un ruolo chiave per l'economia comunitaria e che è essenziale riconoscere le legittime preoccupazioni delle stesse per quanto riguarda la tutela delle iniziative di ricerca e innovazione,

D.  considerando che nel caso dei brevetti per i prodotti farmaceutici, mentre le violazioni dei brevetti sono risolte caso per caso in base ad argomenti concreti portati nell'ambito di processi civili sulla base di violazioni di brevetti, le violazioni del copyright e dei marchi costituiscono reati intenzionali,

1.   invita la Commissione e la Presidenza a chiarire il ruolo e le competenze del Comitato articolo 133 e delle altre commissioni coinvolte nei negoziati dell'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA);

2.   nota le preoccupazioni espresse in merito alla mancanza di trasparenza nei negoziati dell'ACTA, in particolar modo per quanto riguarda il suo campo di applicazione, la portata delle misure dibattute e il suo rapporto con gli esistenti accordi internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale, segnatamente l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e gli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e chiede che vengano fornite presto informazioni formali sulle attività in progresso;

3.   ritiene importante che le iniziative internazionali quale ACTA, prese per combattere la contraffazione e la pirateria non portino all'adozione di misure ancor più vincolanti per la protezione dei brevetti che vadano al di là dell'accordo TRIPS;

4.   ritiene che non sia ancora certo che il trattato CE preveda una base giuridica relativa a misure comunitarie che prescrivano il tipo e il livello delle pene e che, di conseguenza, la Commissione possa non avere la competenza per negoziare, a nome della Comunità stessa, un accordo internazionale in cui siano precisate la natura e il livello delle misure di diritto penale da adottare contro i responsabili di violazioni dei marchi commerciali e dei diritti d'autore;

5.   ricorda che il trattato CE include deroghe laddove la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale è collegata agli scambi di servizi culturali e audiovisivi; sottolinea che in questi casi la negoziazione e la conclusione di accordi rientra nella competenza condivisa della Comunità e dei suoi Stati membri; sottolinea inoltre che, oltre a una decisione comunitaria presa conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato CE, la negoziazione di detti accordi richiede l'accordo comune degli Stati membri e che gli accordi così negoziati devono essere conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri;

6.   chiede alla Commissione di tenere in debita considerazione le diverse opinioni degli Stati membri per quanto riguarda le misure di diritto penale, in particolar modo relative alla natura e al livello, e di riesaminare i negoziati su tale base;

7.   è del parere che non esista una definizione univoca concordata dei termini "contraffazione" e "pirateria" e che sussistano differenze nelle modalità di impiego degli stessi e pertanto invita la Commissione a fare chiarezza su tali termini;

8.   osserva che mentre l'uso dei due termini si sovrappone, la contraffazione di solito si applica a violazioni intenzionali dei marchi e la pirateria a violazioni intenzionali dei copyright e che sarebbe utile limitare questi termini particolari specificamene a violazioni su scala commerciale; invita la Commissione a tener conto delle specificità della contraffazione su Internet e a valutare l'impatto di detta prassi sull'economia degli Stati membri sviluppando strumenti statistici e di qualità per facilitare una risposta coordinata a questo fenomeno;

9.   suggerisce inoltre che notevoli aspetti della contraffazione (imitazione del prodotto/violazione del marchio su scala commerciale) differiscono da quelli della pirateria (violazione del copyright su scala commerciale) e che occorrerebbe considerare la possibilità di affrontarli indipendentemente l'uno dall'altro e separatamente, soprattutto per quanto riguarda il bisogno urgente di considerare aspetti di sicurezza e salute pubblica prioritari nella contraffazione;

10. evidenzia l'importanza di rispettare i diritti fondamentali quali la tutela della vita privata e dei dati nell'attuazione di misure per contrastare la contraffazione e la pirateria;

11. invita la Commissione a garantire, in linea con la posizione del Parlamento e con l'articolo 61 dell'Accordo TRIPS[1], che ACTA si limiti alla promozione di sanzioni penali applicabili a violazioni del copyright e dei marchi e che dette sanzioni non riguardino il settore dei brevetti.

12. ricorda alla Commissione, nel quadro dei negoziati ACTA, l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riguarda la protezione dei dati personali e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[2];

13. invita la Commissione a garantire – come già avviene ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[3] – che le misure promosse a livello internazionale per combattere la contraffazione e la pirateria siano applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo; ritiene che inoltre occorra creare salvaguardie contro gli abusi di queste misure;

14. ribadisce che, in relazione agli accordi internazionali, come specificato nell'accordo quadro del 26 maggio 2005 sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione[4], la Commissione "fornisce informazioni chiare e tempestive al Parlamento, sia durante la fase di preparazione degli accordi che durante la conduzione e conclusione di negoziati a livello internazionale"; invita la Commissione a indicare quali misure ha intrapreso al fine di rispettare tale impegno nei confronti del Parlamento;

15. è del parere che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001[5] non debba prevalere sull'interesse pubblico per la divulgazione dei progetti preparatori dell'ACTA (relazioni sullo stato di avanzamento incluse) e per il mandato di negoziazione della Commissione, ed esorta il Consiglio ad applicare l'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire un accesso più ampio possibile ai documenti purché siano prese le necessarie misure di sicurezza come disposto dalla legislazione sulla protezione dei dati.

16. sostiene, per quanto riguarda il settore della sanità pubblica, la definizione OMS dei medicinali contraffatti: "un farmaco la cui etichettatura riporta deliberatamente e fraudolentemente informazioni ingannevoli circa il contenuto o l'origine del prodotto. La contraffazione può colpire tanto i farmaci di marca quanto quelli generici e un prodotto contraffatto può includere prodotti contenenti gli ingredienti corretti o ingredienti diversi, privi di ingredienti attivi, con ingredienti attivi insufficienti o in una confezione contraffatta".

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

4.11.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

  • [1]  Articolo 61 dell'Accordo TRIPS: “Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale”. http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm
  • [2]  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
  • [3]  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. L'articolo 3, paragrafo 2, dispone che: "le misure, le procedure e i mezzi di ricorso (...) sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi".
  • [4]  GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 125.
  • [5]  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

5.11.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Sirpa Pietikäinen, Zbigniew Zaleski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné