RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

18.11.2008 - (SEC(2007)1731 – C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS)) - *

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: David Martin

Procedura : 2008/0004(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0452/2008
Testi presentati :
A6-0452/2008
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

(SEC(2007)1731 – C6 0398/2008 – 2008/0004(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (SEC(2007)1731),

–   visto l'accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali,

–   visti gli articoli 83 e 308 del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0398/2008),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0452/2008),

1.  approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.

Emendamento  1

Proposta di decisione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Poiché il reciproco riconoscimento, fra la Comunità europea e la Corea del Sud, delle normative sulla concorrenza è il modo più efficace per contrastare un comportamento anticoncorrenziale, il ricorso a strumenti di difesa commerciale (SDC) fra le due parti dovrebbe essere minimizzato;

Motivazione

L'UE e la Corea del Sud hanno deciso di riconoscere reciprocamente le normative sulla concorrenza, cosa che costituisce un efficace mezzo per contrastare comportamenti anticoncorrenziali. Dal momento che gli SDC sono utilizzati per contrastare comportamenti anticoncorrenziali allorché manca una normativa sulla concorrenza o essa non è riconosciuta dall'altra parte, l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione dovrebbe significare che l'UE e la Corea del Sud riconoscono le rispettive normative e autorità, rendendo così obsoleto il ricorso a SDC nelle relazioni bilaterali.

Emendamento  2

Proposta di decisione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Il presente accordo va considerato nel contesto del quadro generale degli accordi esistenti tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea e di quelli attualmente in fase di negoziato, in particolare i negoziati concernenti un possibile accordo di libero scambio.

Motivazione

Come rilevato dal Parlamento nella risoluzione del 13 dicembre 2007[1] sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea, un accordo ampio, ambizioso e ben equilibrato potrebbe generare notevoli vantaggi per ambo le parti. Allo stesso tempo è importante che l'accordo in esame, che è volto a lottare contro le pratiche anticoncorrenziali, si inserisca in un vasto ed equilibrato pacchetto di accordi tra l'UE e la Corea, che coprano anche la cooperazione in campi come la promozione delle norme sociali e ambientali.

MOTIVAZIONE

Accordo sulla concorrenza tra Corea e UE

Nell’ottobre del 2004, la DG Concorrenza della Commissione europea e l’autorità coreana garante della concorrenza hanno firmato un memorandum d’intesa volto a istituire un dialogo strutturato in materia di concorrenza. L’accordo, giunto in seguito ai colloqui esplorativi tra l’UE e la Repubblica di Corea, avviati nel giugno del 2006, è stato concluso all’inizio del 2008 e declassificato il 18 febbraio dello stesso anno, pur continuando da allora a essere soggetto a successivi emendamenti. Accordi analoghi sono già in atto con Stati Uniti (1991), Canada (1999) e Giappone (2003).

L’accordo intende contribuire all’applicazione efficace del diritto della concorrenza promuovendo la collaborazione tra le autorità garanti della stessa e riducendo il margine per l’insorgenza di conflitti. A tal fine, esso prevede che ciascuna autorità informi la rispettiva controparte dell’adozione di provvedimenti di applicazione che possano lederne gli interessi sostanziali, e dispone la creazione di un contesto di assistenza reciproca, fondato, tra l’altro, sulla possibilità di ciascuna parte di richiedere all’altra l’adozione di misure applicative. Altre disposizioni dell’accordo riguardano, infine, il coordinamento dei provvedimenti applicativi, lo scambio di informazioni pertinenti e le misure atte ad assicurare il rispetto dei principi di riservatezza.

Accordi sulla concorrenza

La crescita del commercio internazionale, ormai da diversi decenni nettamente più rapida rispetto a quella dei redditi nazionali, e l’altrettanto rapida espansione degli investimenti diretti esteri hanno progressivamente accentuato l’interdipendenza delle economie mondiali.

Per quanto ben accetto, il rafforzamento delle relazioni accresce il rischio che l’impiego di pratiche in contrasto con le regole della concorrenza si ripercuota su più di un mercato, e che le misure adottate da un’autorità garante della concorrenza abbiano conseguenze anche per altri organismi analoghi. Lo scambio efficace di informazioni tra tali autorità, nel rispetto dei criteri di riservatezza, diventa dunque estremamente auspicabile.

La tendenza degli operatori internazionali a costituire delle intese e la dimensione internazionale delle fusioni di società, favorita dalla crescita della globalizzazione e degli investimenti esteri, pongono le autorità garanti della concorrenza di fronte all’esigenza di collaborare in difesa dell’interesse collettivo, allo scopo di mettere i governi nazionali in condizione di combattere eventuali pratiche sleali i cui effetti vadano al di là dei confini geografici. È verosimile che dall’adozione di norme internazionali improntate a una maggiore chiarezza scaturiscano benefici anche per le imprese operanti tramite società diverse, e che ciò contribuisca a rassicurare gli operatori preoccupati che la loro posizione competitiva sia indebolita dalla presenza di pratiche sleali.

La Corea, quarto partner commerciale dell’UE tra i paesi terzi, ha nell’Unione il proprio investitore estero di maggior rilievo. Considerata l’importanza crescente rivestita da questa partnership, appare giustificato che l’Unione istituisca anche per la Corea, come già per gli altri tre grandi partner commerciali citati in precedenza, un accordo di collaborazione per la lotta alle attività contrarie alla concorrenza.

La funzione di accordi di questo tipo è, naturalmente, circoscritta alla creazione delle basi necessarie per una collaborazione efficace, essendo il buon esito delle iniziative sottostanti legato in gran parte all’applicazione concreta delle singole disposizioni. È tuttavia ragionevole prevedere che contatti e scambi di informazioni più frequenti creeranno i presupposti di fiducia necessari per garantire un’assistenza reciproca di alto livello.

Appare d’altronde opportuno, in considerazione dell’importanza sempre maggiore assunta dai rapporti commerciali ed economici con l’Asia, valutare il potenziamento delle relazioni con altre economie di rilievo in rapida espansione, come quella dell’India, o con paesi confinanti con l’Unione europea quali la Svizzera. In questo contesto, deve essere osservato come gli Stati Uniti abbiano siglato accordi sulla concorrenza con Australia, Brasile, Canada, Giappone, Israele, Messico e con la stessa CE.

Altri accordi con la Corea

Il Parlamento europeo ha ampiamente manifestato il proprio favore alla firma di un accordo di libero scambio con la Corea, pur precisando la necessità che tale accordo sia ambizioso e di alta qualità, e che i suoi obiettivi non si esauriscano alla riduzione delle tariffe. Deliberando nel corso della settima tornata di negoziati, svoltasi tra il 12 e il 15 maggio 2008, il Parlamento ha deciso inoltre che la tornata successiva sarebbe stata quella finale.

Fermo restando che la conclusione dei negoziati costituisce una prospettiva positiva, soprattutto se relazionata ai problemi riscontrati nel corso di altri negoziati bilaterali e interregionali sul commercio, è auspicabile che il Parlamento continui a insistere sull’importanza dei contenuti dell’accordo, piuttosto che perseguire un termine artificiale dei negoziati.

A tale proposito, è importante che le clausole inerenti alla concorrenza contenute nell’accordo generale siano coerenti e compatibili con quelle dell’accordo specifico sulla concorrenza. Più in generale, l’accettazione sia politica che pubblica dell’accordo sarà in gran parte legata, in Corea come nell’UE, alla capacità di equilibrare un più intenso e più ambizioso accesso ai mercati con un altrettanto ambizioso approccio allo sviluppo sostenibile.

Non va inoltre dimenticato l’obiettivo ultimo dell’accordo, ovvero l’applicazione di norme sociali e ambientali condivise. Ciò presuppone la necessità di subordinare il capitolo sullo sviluppo sostenibile a meccanismi di applicazione efficaci. Al riguardo, l’istituzione di un forum sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, composto da rappresentanti delle associazioni di dipendenti e imprenditori e da membri delle ONG, potrebbe svolgere un ruolo significativo nel garantire che alla maggiore apertura dei mercati corrisponda il potenziamento delle norme sociali e ambientali. Per scongiurare il rischio che un simile forum si trasformi in una semplice palestra dialettica, è necessario che lo stesso sia dotato di un meccanismo che consenta ad associazioni riconosciute di dipendenti o imprenditori, sia coreane che europee, di presentare le proprie domande di intervento, fissando scadenze predefinite per le relative valutazioni e risposte. Il meccanismo potrebbe essere ampliato attraverso follow-up e revisioni, finalizzati a mantenere alta l’attenzione di coloro che violino i diritti dei lavoratori o le norme ambientali.

Nei comunicati stampa inerenti ai negoziati, la DG Commercio ha sottolineato l’importanza di alcuni obiettivi, quali la liberalizzazione delle tariffe industriali, e di alcune problematiche interne, tra cui le norme e le certificazioni relative, ad esempio, all’industria elettronica e dell’automobile, nonché alla liberalizzazione di numerosi settori del terziario coreano. Senza nulla togliere all’importanza di tali obiettivi e delle implicazioni che essi comportano per imprese e dipendenti europei, è necessario rimarcare che l’accesso ai mercati rappresenta soltanto uno degli elementi alla base del buon esito di un accordo. La Commissione è dunque chiamata a farsi promotrice con lo stesso vigore anche delle questioni extracommerciali che presentano conseguenze dirette sugli ambienti fisici e di lavoro dei cittadini europei e coreani.

Benché apparentemente estranei ad accordi di collaborazione finalizzati a prevenire contrarie alla concorrenza, elementi come quelli sopra menzionati trovano la propria giustificazione nel più ampio contesto della collaborazione tra l’Unione europea e la Repubblica di corea, e delle finalità di politica pubblica che essa mira a promuovere con efficacia. In quest’ottica, non appare fuori luogo auspicare la sottoscrizione dell’accordo sulla concorrenza con la Corea e, al contempo, esortare la Commissione a perseguire con pari intensità la promozione di accordi finalizzati a dare risposta alle questioni sociali e ambientali che riguardano in maniera diretta i cittadini europei e coreani.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (8.10.2008)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali
(SEC(2007)1731 – C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS))

Relatore: Gunnar Hökmark

BREVE MOTIVAZIONE

A metà gennaio la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sull'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea. Ai sensi dell'articolo 83 del trattato, il Parlamento è consultato in merito alla proposta.

L'accordo fa parte di una serie di decisioni del Consiglio nel settore della cooperazione internazionale in materia di attività anticoncorrenziali. Al momento esistono accordi intergovernativi con gli Stati Uniti (siglato nel 1991), con il Canada (1999) e con il Giappone (2003). La Comunità europea ha inoltre concluso "accordi tra agenzie" che consentono alle parti di stabilire contatti più stretti e regolari: il memorandum d'intesa concluso tra la DG Concorrenza e l'autorità preposta alla concorrenza ("Fair Trade Commission") della Repubblica di Corea ne è un buon esempio.

CONTESTO:

L'attuale proposta di accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticonconcorrenziali esprime i punti di vista di entrambe le parti, ossia che le economie mondiali sono sempre più unite e stanno diventando maggiormente interdipendenti. A livello microeconomico, le attività transfrontaliere delle società sono in continuo aumento. Negli ultimi anni il volume degli scambi fra i paesi asiatici e gli Stati membri dell'UE si è moltiplicato. Alla luce di ciò, la Comunità europea e il governo coreano sono concordi nel ritenere che le norme in materia di concorrenza siano di fondamentale importanza ai fini dell'efficiente funzionamento dei rispettivi mercati, nonché per il benessere economico dei consumatori europei e coreani.

L'accordo proposto mira ad applicare le rispettive norme in materia di concorrenza promuovendo la cooperazione e il coordinamento tra le autorità preposte alla concorrenza delle parti e ad evitare, o almeno ridurre, la probabilità che insorgano potenziali contrasti.

Le principali disposizioni dell'accordo sono in breve:

- Notificazioni (art. 2)

- Cooperazione nell'applicazione delle norme (art. 3)

- Coordinamento degli atti di applicazione delle norme (art. 4)

- Prevenzione dei conflitti/cortesia passiva (art. 5)

- Cortesia attiva (art. 6)

- Riservatezza (art. 7)

- Riunioni (art. 8)

VALUTAZIONE DEL RELATORE:

La globalizzazione e la pressione della concorrenza aumenteranno sicuramente negli anni a venire e, di conseguenza, anche l'importanza di una cooperazione efficace fra i responsabili dell'attuazione delle norme in materia di concorrenza crescerà a ritmo ancor più rapido.

Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta di accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea. Tale proposta riflette l'auspicio del Parlamento europeo, espresso in varie risoluzioni, di includere la dimensione dei paesi terzi nell'attuazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

Un approccio esclusivamente nazionale o addirittura regionale alle politiche di concorrenza non rispecchierebbe infatti la realtà di mercato odierna. In caso ad esempio le società istituissero cartelli internazionali e li applicassero a livello transfrontaliero, risulterebbe fondamentale una risposta adeguata da parte delle autorità preposte alla concorrenza. Per rispondere adeguatamente, sarà necessario che le stesse comunichino tra di loro nelle fasi iniziali delle indagini al fine di coordinare i rispettivi atti di applicazione delle norme e lo scambio di informazioni.

Se le autorità transfrontaliere preposte alla concorrenza coopereranno appieno, sarà possibile creare un efficace e importante deterrente per le alleanze anticoncorrenziali transfrontaliere.

Un altro obiettivo deve essere che le stesse società e le stesse questioni relative alla normativa in materia di concorrenza siano trattate nella maniera più conforme possibile da entrambe le parti, riducendo il rischio che le società sfruttino differenze legislative nonché il rischio di azioni volte a minare la concorrenza a livello nazionale e internazionale.

Permangono tuttavia diversi ostacoli alla cooperazione internazionale: esistono differenze nel funzionamento degli ordinamenti giuridici, incentrati sul diritto civile o in altri casi sul diritto penale, ci troviamo confrontati a diverse culture di applicazione delle norme, nelle quali la priorità potrebbe essere data all'attuazione pubblica piuttosto che alla privata e si riscontra infine un diverso approccio politico, ad esempio con norme severe in materia di concentrazione contrapposte a controlli degli abusi ex post.

La cooperazione delle autorità preposte alla concorrenza, tuttavia, non può evitare o superare simili difficoltà strutturali, ed occorre pertanto essere realisti sui possibili effetti positivi di tali accordi di cooperazione. Certo, le agenzie per la concorrenza possono provare a ridurne le ripercussioni negative attraverso la cooperazione internazionale, ma incorreranno in restrizioni.

A tale accordo dovrebbero pertanto seguire ulteriori accordi commerciali che eliminino ostacoli superflui al commercio e agli investimenti, stimolando di conseguenza la concorrenza basata su accordi politici e norme comuni. Entrambe le parti dovrebbero puntare al raggiungimento di tali accordi politici attraverso soluzioni multilaterali che coinvolgano più paesi, accrescendo la credibilità della parità di trattamento delle diverse società. In prospettiva più ampia, il relatore sottolinea l'importanza del commercio multilaterale e delle norme in materia di concorrenza al fine di conseguire mercati transfrontalieri liberi e aperti.

******

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Accordo Repubblica di Corea/CE concernente la cooperazione in merito ad attività anticonconcorrenziali

Riferimenti

SEC(2007)1731 – 2008/0004(CNS)

Commissione competente per il merito

INTA

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Gunnar Hökmark

22.4.2008

 

 

Esame in commissione

9.9.2008

 

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

PROCEDURA

Titolo

Accordo Repubblica di Corea/CE concernente la cooperazione in merito ad attività anticonconcorrenziali

Riferimenti

SEC(2007)1731 – C6-0398/2008 – 2008/0004(CNS)

Consultazione del PE

13.11.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

David Martin

26.3.2008

 

 

Esame in commissione

23.6.2008

 

 

 

Approvazione

5.11.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Sirpa Pietikäinen, Zbigniew Zaleski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné