RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)

19.11.2008 - (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Philip Bushill-Matthews
(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Procedura : 2008/0141(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0454/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)

(COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0419),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0258/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la lettera in data 9 ottobre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0454/2008),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica) e quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) È opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga determinato prendendo in considerazione la portata degli potenziali effetti della questione medesima e il livello di direzione e di rappresentanza coinvolto. A tal fine sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l'impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri.

(16) È opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga determinato prendendo in considerazione la portata degli potenziali effetti della questione medesima e il livello di direzione e di rappresentanza coinvolto. A tal fine sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l'impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri o che vanno oltre i poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro in cui sono occupati i lavoratori che ne saranno interessati.

Motivazione

A seguito delle sentenze nelle cause Vilvoorde, British Airways e Marks & Spencer, va adattata la definizione di transnazionalità. Ciò significa che devono essere considerati transnazionali i casi in cui la decisione di chiusura o ristrutturazione viene presa in uno Stato membro ma riguarda i lavoratori in un altro Stato membro e che il comitato aziendale europeo deve essere informato e consultato in conformità con la direttiva.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure adottate in caso di mancata conformità alla presente direttiva siano adeguate, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

È importante sottolineare che, come per tutta la legislazione europea, gli Stati membri devono introdurre misure che incentivano la conformità con la direttiva.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Qualora la struttura dell'impresa o del gruppo subisca modifiche significative, ad esempio a seguito di operazioni di fusione, acquisizione o scissione, occorre adeguare il o i comitati aziendali europei esistenti. Ciò va fatto prioritariamente secondo le norme dell'accordo applicabile, ove esse consentano effettivamente di realizzare l'adeguamento necessario. In caso contrario e in caso di presentazione di una richiesta in tal senso, vengono avviati i negoziati per un nuovo accordo cui è opportuno partecipino i membri del o dei comitati aziendali europei esistenti. Per consentire l'informazione e la consultazione dei lavoratori nel periodo spesso decisivo della modifica della struttura, il o i comitati aziendali europei esistenti devono poter continuare ad operare, con eventuali adattamenti, fino alla conclusione di un nuovo accordo. Alla firma di un nuovo accordo è opportuno procedere allo scioglimento dei comitati precedentemente istituiti e poter far cessare l'efficacia dei relativi accordi istitutivi, indipendentemente dalle loro disposizioni in materia di validità o denuncia.

(39) Qualora la struttura dell'impresa o del gruppo subisca modifiche significative, ad esempio a seguito di operazioni di fusione, acquisizione o scissione, ovvero una modifica sostanziale quanto alla sua influenza dominante, occorre adeguare il o i comitati aziendali europei esistenti. Ciò va fatto prioritariamente secondo le norme dell'accordo applicabile, ove esse consentano effettivamente di realizzare l'adeguamento necessario. In caso contrario e in caso di presentazione di una richiesta in tal senso, vengono avviati i negoziati per un nuovo accordo cui è opportuno partecipino i membri del o dei comitati aziendali europei esistenti. Per consentire l'informazione e la consultazione dei lavoratori nel periodo spesso decisivo della modifica della struttura, il o i comitati aziendali europei esistenti devono poter continuare ad operare, con eventuali adattamenti, fino alla conclusione di un nuovo accordo. Alla firma di un nuovo accordo è opportuno procedere allo scioglimento dei comitati precedentemente istituiti e poter far cessare l'efficacia dei relativi accordi istitutivi, indipendentemente dalle loro disposizioni in materia di validità o denuncia.

Motivazione

Le recenti evoluzioni del funzionamento dei mercati finanziari dimostrano che il cambiamento dell'influenza dominante nella società a causa di una rilevazione con capitale di prestito o di un'acquisizione finanziaria può avere un effetto simile ad una fusione e che pertanto il comitato aziendale europeo deve essere adeguato di conseguenza.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi o quelle che vanno oltre i poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro in cui sono occupati i lavoratori che ne saranno interessati.

Motivazione

A seguito delle sentenze nelle cause Vilvoorde, British Airways e Marks & Spencer, va adattata la definizione di transnazionalità. Ciò significa che devono essere considerati transnazionali i casi in cui la decisione di chiusura o ristrutturazione viene presa in uno Stato membro ma riguarda i lavoratori in un altro Stato membro e che il comitato aziendale europeo deve essere informato e consultato in conformità con la direttiva.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) «informazione», la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L'informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato e di preparare, se del caso, la consultazione;

f) «informazione», la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L'informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati, suscettibili di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in questione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) «consultazione», l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, in tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere all'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;

g) «consultazione», l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, in tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro nel quale sono occupati almeno cinquanta lavoratori un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;

b) i membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;

Motivazione

L'introduzione da parte della Commissione della soglia di 50 lavoratori nella creazione della delegazione speciale di negoziazione è discriminatoria nei confronti degli Stati membri più piccoli che hanno difficoltà a raggiungerla. La soglia di 50 dipendenti è casuale e, soprattutto, non costituisce un indicatore della produzione di una particolare impresa.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di  essere assistita nell'espletamento delle sue funzioni da esperti di sua scelta, ad esempio da rappresentanti delle appropriate organizzazioni dei lavoratori di livello comunitario. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario.

Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di  essere assistita nell'espletamento delle sue funzioni da esperti di sua scelta, che possono comprendere rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le informazioni fornite al comitato aziendale europeo e la sua consultazione riguardano le questioni di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I.

Motivazione

Per la logica interna della direttiva, dovrebbe essere evidente che il contenuto degli accordi negoziati da parte delle delegazioni speciali di negoziazione comprende almeno gli elementi elencati nel punto 1 dell'allegato.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le prerogative di altri organi od organizzazioni in questa materia, i membri del comitato aziendale europeo rappresentano collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e dispongono dei mezzi necessari all'applicazione dei diritti che derivano dalla presente direttiva.

1. Fatte salve le prerogative di altri organi od organizzazioni in questa materia, i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi necessari all'applicazione dei diritti che derivano dalla presente direttiva e rappresentano collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se e in quanto ciò sia necessario all'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un ambiente internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazioni senza perdita di retribuzione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che, qualora tali modalità non siano definite mediante accordo, il processo di informazione e consultazione del comitato aziendale europeo e quello degli organi nazionali inizino contemporaneamente laddove si prospettino decisioni in grado di determinare modifiche importanti dell'organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro.

3. Gli Stati membri dispongono che, qualora tali modalità non siano definite mediante accordo, il processo di informazione e consultazione avvenga nel comitato aziendale europeo e negli organi nazionali laddove si prospettino decisioni in grado di determinare modifiche importanti dell'organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Salvo il disposto del paragrafo 3, le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in cui esisteva, alla data del 22 settembre 1996, un accordo applicabile all'insieme dei lavoratori che prevedeva una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva sempreché e fintantoché tali accordi restino in vigore. Quando questi  accordi giungono a scadenza, le parti che li hanno approvati possono decidere in comune di prorogarli. In caso contrario, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

1. Salvo il disposto del paragrafo 3, le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in cui esisteva, alla data del 22 settembre 1996, un accordo o in cui è firmato un accordo o un accordo esistente è modificato nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva, o in cui tali accordi esistono ma devono essere negoziati ai sensi del paragrafo 3, applicabile all'insieme dei lavoratori che prevedeva una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Quando questi  accordi giungono a scadenza, le parti che li hanno approvati possono decidere in comune di prorogarli. In caso contrario, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Quando il nuovo comitato aziendale europeo istituito in base alla procedura di cui al primo comma diventa operativo, il comitato o i comitati aziendali europei precedentemente esistenti sono sciolti e il o i relativi accordi istitutivi cessano di avere efficacia.

soppresso

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Trascorsi cinque anni dalla data prevista dall'articolo 15 della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, corredata se del caso di appropriate proposte.

Trascorsi tre anni dalla data prevista dall'articolo 15 della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione completa della presente direttiva.

Motivazione

Nei documenti di lavoro e nei preparativi per questa rifusione, la Commissione ha definito vari settori suscettibili di miglioramento. Sulla base degli incontri con i soggetti interessati è chiaro che il funzionamento dei CAE potrebbe migliorare con un adeguamento e un ampliamento delle strutture. E' necessaria quindi una revisione completa. La procedura di rifusione è accettabile per il PE, se comporta una modifica della direttiva in linea con la recente giurisprudenza.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Allegato I - punto 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

Motivazione

I comitati aziendali europei devono avere voce in capitolo per quanto riguarda il futuro economico e finanziario della loro società anziché essere solo passivamente informati al riguardo. La distinzione tra informazione e consultazione in questa parte dell'allegato è artificiale.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro nel quale sono occupati almeno cinquanta lavoratori un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;

c) i membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;

Motivazione

L'introduzione da parte della Commissione della soglia di 50 lavoratori nella creazione della delegazione speciale di negoziazione è discriminatoria nei confronti degli Stati membri più piccoli che hanno difficoltà a raggiungerla. La soglia di 50 dipendenti è casuale e, soprattutto, non costituisce un indicatore della produzione di una particolare impresa.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

La questione della revisione del comitato aziendale europeo è stata per diverso tempo oggetto di controversie sia da parte del settore interessato che dei sindacati. In passato, anche all'interno del Parlamento sono emerse notevoli divergenze di opinione, che, si riteneva, potessero rafforzarsi in seguito a ulteriori proposte della Commissione. Tuttavia, a seguito di un accordo inaspettato tra le parti sociali, raggiunto durante le ferie estive del 2008, le basi sono decisamente cambiate.

A. Implicazioni pratiche

1) La Commissione ha proposto di "rifondere", piuttosto che "rivedere" la direttiva. Il parere del relatore è che ciò limiterà le osservazioni del Parlamento agli articoli specifici per i quali la Commissione ha proposto la rifusione. Ciò renderebbe il lavoro del Parlamento più facile e veloce.

2) Alla luce di ciò, la Presidenza francese ha chiesto al relatore di accelerare, se possibile, la relazione, per poter chiudere la procedura durante il suo mandato. Il relatore ha risposto di essere, in linea di principio, favorevole, ipotizzando un generale sostegno dei colleghi all'approccio accettato dalle parti sociali e successivamente accolto con favore dal Consiglio.

3) Prima di dare conferma, tuttavia, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali deve non solo stabilire la propria posizione generale, ma anche superare un ostacolo iniziale. I servizi giuridici devono esprimersi chiaramente su ciò che è e ciò che non è consentito da una "rifusione" e se essa possa essere considerata un approccio corretto in tali circostanze. Poiché nessuna relazione potrà essere tecnicamente elaborata prima di una decisione ufficiale da parte dei servizi, la commissione non può nemmeno proporre emendamenti.

4) Poiché tuttavia è consentito elaborare documenti di lavoro, il fatto che il presente documento contenga alcune pagine che possono ricordare una relazione è ovviamente una mera coincidenza.

5) Il Consiglio, sta nel frattempo, programmando una discussione sull'accordo delle parti sociali nelle prossime settimane, ma non oltre il 3 ottobre. Se, come previsto, l'accordo sarà sostenuto con entusiasmo, così come un accordo tempestivo del Parlamento, dovremo tenerne conto.

B. Approccio del relatore

1) Sebbene personalmente il relatore accolga con favore l'esistenza e lo sviluppo di comitati aziendali a livello locale, nazionale ed europeo, secondo le necessità, egli non è tuttora convinto dell'utilità di una ulteriore legislazione più prescrittiva in questo ambito. Il relatore è tuttavia assolutamente consapevole del fatto che, pur essendo rimasto a lungo negletto, questo fascicolo legislativo è attualmente oggetto di un accordo improvviso e sostanziale a livello di parti sociali. Il relatore ritiene che si tratti di un passo positivo e significativo che non può essere ignorato.

2) Il relatore ritiene che, mentre i deputati del PE sono liberi di esprimere le loro osservazioni in merito alle azioni future, il Parlamento dovrebbe cogliere l'opportunità di convalidare il fascicolo e di facilitare ciò che le principali parti interessate desiderano. Il tentativo di ridefinire l'accordo, per quanto lodevole, rischia di comprometterlo nel suo insieme. Il risultato creerebbe un nuovo stallo e il blocco di un eventuale progresso futuro. Il relatore propone ai colleghi di convenire che è giunto il momento di andare avanti e di agire.

3) I relatori ombra potrebbero prendere in considerazione un approccio globale, secondo il quale le proposte future che gli stanno a cuore, in particolare gli articoli che non rientrano nell'ambito della "rifusione", siano presentate per così dire "fuori bilancio". Questa è stata la soluzione riguardante, ad esempio, la responsabilità sociale delle imprese. In questo caso, in assenza di una legge, il relatore ha proposto un foro multilaterale, al fine di esaminare la migliore prassi e di indurre gli altri a seguire. I risultati sono stati estremamente positivi: sono stati sviluppati strumenti reali ed elaborate idee concrete, mentre sempre più società stanno decidendo di incorporare la responsabilità sociale delle imprese nella loro attività, secondo modalità che ritengono adatte a loro. Singole società si sono appropriate della responsabilità sociale delle imprese, poiché hanno potuto plasmarla secondo le modalità scelte da loro stesse.

4) Se i colleghi ritengono che tale idea si possa applicare a questo fascicolo, sarebbe utile avere una prima indicazione degli aspetti che essa può riguardare, nel qual caso si potrebbe cercare la disponibilità delle parti sociali prima che la relazione ufficiale vada in Aula, per poter presentare i risultati durante il dibattito in Aula. Lo scopo del relatore è riuscire a ottenere da quelli che sono i soggetti interessati più importanti la garanzia che intendono impegnarsi a favore del concetto dell'informazione e della consultazione, cercare modi per incentivarlo a vantaggio reciproco di tutte le parti interessate e incoraggiare attivamente più società paneuropee ad aderire all'iniziativa.

5) Il relatore vorrebbe presentare alcuni emendamenti alla relazione principale, ma è disposto a non presentare alcun emendamento, se questo è l'unico modo per accelerare il processo decisionale. Ciò non vuole essere un modo per imporre ai colleghi quello che possono o non possono fare, ma semplicemente un'iniziativa simile a quella adottata dal PSE per accelerare l'accordo sul fascicolo relativo ai lavoratori temporanei. Qualsiasi emendamento richiederebbe chiaramente una discussione completa e potenziali compromessi, i quali non solo rischiano di mandare a monte l'accordo, ma di rimandare la decisione sul fascicolo alla Presidenza ceca o addirittura a quella svedese, aumentando l'incertezza del risultato. La raccomandazione del relatore è di cercare di trarre il massimo dal reale progresso compiuto dalle parti interessate e che il Parlamento cerchi di agire, piuttosto che rallentare il processo.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

COMMISSIONE GIURIDICA

PRESIDENTE

Rif.: D(2007)59835

On. Jan ANDERSSON

Presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

ASP 14G306

BRUXELLES

Oggetto:    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)

                  (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

Signor presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto, conformemente all'articolo 80 bis sulla rifusione, quale introdotto nel regolamento del Parlamento con decisione del 10 maggio 2007.

L'articolo 80, paragrafo 3, recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento".

Facendo seguito al parere espresso dal servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro consultivo che ha esaminato la proposta rifusa, e conformemente alle raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non comporti modifiche sostanziali rispetto a quelle individuate come tali nella proposta e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti recanti tali modifiche, la proposta contiene una semplice codificazione dei testi vigenti, che non apporta alcuna modifica alla loro sostanza.

In conclusione, la commissione giuridica raccomanda, con 23 voti a favore[1], che la Sua commissione proceda, in veste di commissione competente per il merito, all'esame della predetta proposta conformemente all'articolo 80 bis.

Voglia gradire, Signor presidente, i sensi della mia profonda stima.

Giuseppe GARGANI

Allegato: parere del gruppo consultivo

  • [1]  Presenti gli onn.: Giuseppe Gargani (presidente), Bert Doorn, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Marek Aleksander Czarnecki, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos,József Szájer, Michel Rocard,.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

 

Bruxelles,

ALL'ATTENZIONE     DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                                 DEL CONSIGLIO

                                                                 DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)

COM(2008) 419 definitivo del 2.7.2008 – 2008/0141(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 16 luglio 2008 per esaminare, tra l'altro, la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Al momento dell'esame[1] della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in vista della rifusione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, il gruppo ha constatato, di comune accordo, che all'allegato III della proposta di rifusione il testo della tavola di concordanza dovrebbe essere completato.

Tale esame ha consentito al gruppo consultivo di constatare di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali, se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modificazioni sostanziali, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

         C. PENNERA                            J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

         Giureconsulto                              Giureconsulto                                     Direttore generale

  • [1]  Il gruppo disponeva delle versioni in lingua tedesca, inglese e francese della proposta e ha lavorato sulla base della versione in lingua francese, versione originale del documento di lavoro.

PROCEDURA

Titolo

Comitato aziendale europeo (rifusione)

Riferimenti

COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.7.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

10.7.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

10.7.2008

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

25.6.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Philip Bushill-Matthews

28.5.2008

 

 

Esame in commissione

6.10.2008

17.11.2008

 

 

Approvazione

17.11.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

1

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sajjad Karim, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Martin Callanan, Françoise Castex, Petru Filip, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Lasse Lehtinen, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Giles Chichester, Jill Evans, Erik Meijer, Zbigniew Zaleski