RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile
3.12.2008 - (10972/2007 – COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Paolo Costa
(Procedura semplificata - Articolo 43, paragrafo 1 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile
(10972/2007 – COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (10972/2007 - COM(2007)0325),
– visti l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 133, paragrafo 4, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 4 del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0275/2008),
– visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0468/2008),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e gli Stati Uniti d'America.
MOTIVAZIONE
In data 9 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con gli Stati Uniti d'America sulla reciproca accettazione dei risultati delle certificazioni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile e della compatibilità ambientale. L'autorizzazione prevedeva un accordo incentrato su due aspetti principali:
· veloce rilascio della certificazione necessaria affinché i prodotti progettati, fabbricati, modificati o riparati nell'ambito del controllo regolamentare di una Parte possano essere registrati o utilizzati nell'ambito del controllo regolamentare dell'altra Parte;
· la manutenzione degli aeromobili immatricolati o utilizzati nell'ambito del controllo regolamentare di una Parte deve essere assicurata da organismi soggetti al controllo regolamentare dell'altra Parte;
Gli obiettivi perseguiti prioritariamente dal mandato di negoziato consistevano nell'agevolare gli scambi di beni e servizi contemplati dall'Accordo, limitare per quanto possibile la duplicazione delle valutazioni, dei test e dei controlli ai casi di significative differenze regolamentari e nel fare affidamento sul sistema di certificazione di una delle due Parti ai fini della verifica della conformità ai requisiti dell'altra Parte.
In linea di massima, l'Accordo negoziato presenta la struttura di un accordo "classico" nel settore della sicurezza aerea; si basa sulla reciproca fiducia di ciascuna delle Parti nel sistema vigente presso l'altra Parte e sulla comparazione delle differenze regolamentari. Esso comporta obbligazioni e prevede modalità di collaborazione tra le autorità di esportazione e le autorità di importazione. Tuttavia, i mezzi per conseguire le finalità dell'Accordo, vale a dire cooperare e accettare reciprocamente i risultati delle certificazioni emesse dall'altra Parte nel settore dell'aeronavigabilità e della manutenzione, sono enunciati negli allegati dell'Accordo, contrariamente a quanto avviene negli accordi "classici", ove queste misure formano generalmente oggetto di documenti separati, concordati a livello delle autorità dell'aviazione civile, che non hanno carattere vincolante. Gli allegati sostanzialmente contengono le regole comunitarie di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità (regolamento n. 1702/2003 della Commissione) e di manutenzione (regolamento n. 2042/2003 della Commissione) e possono essere modificati dalle Parti mediante decisione del Consiglio bilaterale di supervisione.
L'Accordo dispone che ciascuna delle Parti accetta i risultati delle procedure di conformità effettuate dall'altra Parte. Per assicurare il mantenimento della reciproca fiducia viene introdotto un sistema di cooperazione e consultazione in via continuativa mediante una collaborazione rafforzata nell'ambito delle verifiche, ispezioni, notificazioni e consultazioni rapide su tutte le questioni contemplate dal campo di applicazione dell'Accordo.
L'Accordo è congegnato in modo tale da assicurare un funzionamento quotidiano senza intoppi e che consenta di risolvere quanto prima possibile i problemi tecnici derivanti dalla sua attuazione. A questo proposito vengono istituiti un comitato misto e diversi sottocomitati. Il testo offre alle Parti la flessibilità necessaria per reagire immediatamente ai problemi di sicurezza o per imporre un maggiore livello di protezione se lo ritengano necessario ai fini della sicurezza. Affinché le Parti possano affrontare questo tipo di situazioni senza compromettere la validità dell'Accordo, sono previste procedure specifiche. Tuttavia, se le Parti non riescono a trovare una soluzione soddisfacente per una specifica situazione, l'Accordo prevede, dapprima, la possibilità di sospendere l'accettazione dei risultati dell'autorità competente contestata e, in secondo luogo, mezzi e procedure da applicare per l'estinzione dell'Accordo, in tutto o in parte.
L'Accordo negoziato dalla Commissione dovrebbe essere sottoscritto e applicato in via provvisoria. La proposta di decisione del Consiglio consente al presidente del Consiglio di designare la persona competente a notificare agli Stati Uniti d'America il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Il Parlamento ha il diritto di esprimere il suo parere su tale Accordo nell'ambito della procedura di consultazione, conformemente all'articolo 83 "Accordi internazionali", paragrafo 7, che recita:
"Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea in una sola votazione deliberando alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo".
Sulla base di quanto sopra riportato, il relatore propone che la commissione TRAN esprima parere favorevole sulla conclusione di tale Accordo.
PROCEDURA
Titolo |
Accordo CE-USA sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile |
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Riferimenti |
10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS) |
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Consultazione del PE |
9.7.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 2.9.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Paolo Costa 25.8.2008 |
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Procedura semplificata - decisione |
25.8.2008 |
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Esame in commissione |
4.11.2008 |
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Approvazione |
2.12.2008 |
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