RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
4.12.2008 - (COM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS)) - *
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Gabriele Albertini
(Procedura semplificata - articolo 43, paragrafo 1, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(COM(2008)0347 – COM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0347),
– visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0342/2008),
– visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0000/2008),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell’India.
MOTIVAZIONE
Contesto
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità detiene una competenza esclusiva in relazione a vari aspetti dell’aviazione esterna che sono stati tradizionalmente disciplinati da accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra gli Stati membri e i paesi terzi. La Corte di giustizia ha inoltre stabilito che alcuni aspetti di questi accordi bilaterali violano il diritto comunitario, segnatamente in relazione alla libertà di stabilimento, impedendo ai vettori aerei comunitari di stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro e di fornire servizi in virtù degli accordi bilaterali di quello Stato membro, discriminando pertanto i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Di conseguenza, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di modificare alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti per renderli conformi al diritto comunitario.
Ai sensi dei meccanismi e delle direttive contenuti nell’allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo orizzontale con il governo della Repubblica dell’India che sostituisce talune disposizioni contenute negli accordi bilaterali in vigore sui servizi aerei fra gli Stati membri e l’India.
In particolare l’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione nazionali con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. L’articolo 4 rende conformi al diritto comunitario della concorrenza le disposizioni degli accordi bilaterali che sono anticoncorrenziali (ad esempio, accordi commerciali obbligatori tra linee aeree).
Nel corso dei negoziati dell’accordo orizzontale con il governo della Repubblica dell’India, è stato ribadito che l’accordo non inciderà sul volume o l’equilibrio dei diritti di traffico. A tal fine sono stati definiti i termini di una lettera che la Comunità europea e i suoi Stati membri devono inviare all’India.
Gli allegati 1 e 2 dell’accordo orizzontale elencano gli accordi bilaterali e i rispettivi articoli a cui si fa riferimento negli articoli da 1 a 6 dell’accordo orizzontale; si tratta degli accordi tra l’India e gli Stati membri dell’UE ad eccezione dell’Estonia.
L’allegato 3 elenca gli altri Stati di cui all’articolo 2, ovvero l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che rientrano nell’accordo sullo Spazio economico europeo, e la Svizzera, che rientra nell’accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.
Il Parlamento ha il diritto di esprimere il proprio parere su tale accordo ai sensi della procedura di consultazione, conformemente all’articolo 83 “Accordi internazionali”, paragrafo 7 del regolamento, che recita:
"Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea in una sola votazione deliberando alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell’accordo o del protocollo".
Posizione del relatore
In India il mercato del traffico aereo è attualmente tra quelli che registrano i più rapidi tassi di crescita a livello mondiale: nel 2006 i dati evidenziavano un aumento del 50% circa. A fronte di un tale sviluppo, tuttavia, nell’infrastruttura del trasporto aereo cominciano a verificarsi seri problemi sia in termini di capacità aeroportuale e aeromobili disponibili che di tecnologie e di manodopera qualificata.
Tra i provvedimenti ritenuti necessari per sviluppare e rinnovare il settore dell’aviazione in India, e poter così soddisfare le crescenti richieste e aspettative dei consumatori, figurano la liberalizzazione del mercato e la possibilità di attrarre capitali privati e stranieri nel mercato indiano dell’aviazione. Quest’ultimo è stato per lungo tempo caratterizzato da un approccio restrittivo, che limitava l’accesso e imponeva un forte controllo da parte dello Stato; negli ultimi anni l’India ha però preso misure decisive per realizzare un mercato dell’aviazione più aperto e concorrenziale.
Alla luce dei tassi di crescita straordinari e della graduale liberalizzazione del mercato, l’India offre oggi nuove opportunità commerciali e forti potenzialità di crescita anche per le compagnie aeree, i costruttori di aeromobili e i fornitori di servizi europei.
Uno dei risultati più importanti della politica sempre più liberista del governo è stato l’accordo bilaterale “Cieli aperti” tra gli Stati Uniti e l’India nell’aprile del 2005. L’accordo elimina tutte le restrizioni sulla capacità e i controlli sulle tariffe concorrenziali. Le disposizioni di designazione eliminano anche tutti i controlli quantitativi sull’accesso al mercato, anche se vengono mantenute le disposizioni e le restrizioni classiche in materia di proprietà e controllo. Oltre ad avere completamente liberalizzato la capacità e l’accesso ai mercati di terza, quarta e quinta libertà, il nuovo accordo prevede anche servizi illimitati per tutti i tipi di servizi cargo di settima libertà. Infine, il nuovo accordo dovrebbe favorire lo sviluppo di nuove configurazioni che dovrebbero permettere di effettuare servizi senza scalo sulle rotte transpolari tra gli Stati Uniti e l’India che finora non sono mai stati attivati.
Basandosi su tale esempio positivo, il relatore suggerisce che l’accordo con l’India nel prossimo futuro non si limiti ad un accordo orizzontale, che è stato un importante punto di partenza. Un accordo globale dovrebbe istituire un quadro ambizioso comprendente altri aspetti del settore dell’aviazione come la cooperazione a livello di regolamentazione in materia di sicurezza, protezione, gestione del traffico aereo, ambiente, tecnologia e ricerca e altri aspetti delle relazioni commerciali e della cooperazione industriale. Per quanto riguarda l’ambiente, l’accordo dovrà essere compatibile con l’impegno che l’UE ha assunto rispetto allo sviluppo sostenibile.
Gli obiettivi devono essere molto ambiziosi, anche se una liberalizzazione completa nel settore del trasporto aereo con l’India potrà richiedere tempo e realizzarsi meglio gradualmente per consentire una transizione fluida e un’integrazione dei mercati fondata sulla graduale attuazione delle nuove norme nelle medesime condizioni.
Sulla base di quanto sopra, il relatore propone come punto di partenza che la commissione TRAN esprima parere favorevole sulla conclusione dell’accordo orizzontale tra la Comunità europea e l’India.
PROCEDURA
Titolo |
Accordo CE/India su taluni aspetti dei servizi aerei |
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Riferimenti |
COM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS) |
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Consultazione del PE |
3.10.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 9.10.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Gabriele Albertini 15.7.2008 |
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Procedura semplificata - decisione |
15.7.2008 |
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Approvazione |
2.12.2008 |
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Deposito |
4.12.2008 |
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