RELAZIONE sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa
18.12.2008 - (2008/2114(INI))
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Barbara Weiler
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare le disposizioni che istituiscono il mercato interno e garantiscono alle imprese la libera prestazione di servizi in altri Stati membri,
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno[1],
- vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa[2],
- vista la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole per includervi la pubblicità comparativa[3],
- vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti la pubblicità ingannevole[4],
- visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione nell’ambito della tutela dei consumatori)[5],
- viste la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori[6], e la relazione della Commissione, del 18 novembre 2008, concernente la sua applicazione (COM(2008)0756),
- visto il Libro verde della Commissione del 27 novembre 2008 sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)0794),
- vista la comunicazione della Commissione, del 13 marzo 2007, relativa alla strategia della politica dei consumatori dell'UE per il periodo 2007-2013 (COM(2007)0099),
- viste le oltre 400 petizioni sulle pratiche ingannevoli delle società di compilazione degli elenchi commerciali, provenienti da 24 Stati membri e 19 paesi terzi, ricevute dalla commissione per le petizioni,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari[7],
- visto l’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”[8],
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per le petizioni (A6-0514/2008),
A. considerando che la strategia della Commissione in materia di tutela dei consumatori per il periodo 2007-2013 è volta a un “migliore monitoraggio dei mercati dei consumatori e delle politiche nazionali a favore dei consumatori” e in particolare a “ultimare senza ritardi e uniformare il recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali”,
B. considerando che la direttiva sulle prassi commerciali sleali promuove un nuovo approccio in materia di diritto comunitario dei consumatori inteso a una piena armonizzazione a favore della tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali,
C. considerando che la direttiva relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa codifica la direttiva 84/450/CEE, in particolare le modifiche introdotte dalla direttiva 97/55/CE, e restringe il campo di applicazione alle transazioni tra imprese,
D. considerando che il campo di applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali è limitato a transazioni tra imprese e consumatori e non copre tutte le pratiche commerciali bensì soltanto quelle che possono essere ritenute sleali; considerando che detta direttiva è circoscritta alle pratiche commerciali in grado di danneggiare gli interessi economici dei consumatori e non prescrive adeguamenti della legislazione nazionale per proteggere le imprese dalle pratiche commerciali sleali di altre imprese,
E. considerando che tre Stati membri, e precisamente Germania, Spagna e Lussemburgo, non hanno comunicato alla Commissione le misure adottate per la trasposizione della direttiva sulle prassi commerciali sleali; considerando che tre domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate alla Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto concerne la compatibilità delle misure nazionali con la direttiva sulle prassi commerciali sleali; considerando che la Commissione ritiene che in alcuni Stati membri la trasposizione risulti inadeguata,
F. considerando che le direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa lasciano ampia discrezionalità agli Stati membri per quanto concerne i meccanismi di ricorso e le sanzioni per le violazioni delle rispettive disposizioni,
G. considerando la mancanza di mezzi di ricorso efficaci contro le violazioni della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa e l'attuazione deficitaria della stessa, come dimostrano, tra l'altro, le società di compilazione degli annuari commerciali che svolgono attività ingannevoli,
Introduzione
1. sottolinea l’importanza delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa nell’accrescere la fiducia dei consumatori e dei commercianti nei confronti delle transazioni transfrontaliere e nel garantire una maggiore certezza giuridica per le imprese in relazione all’ammissibilità di diverse prassi commerciali e pubblicitarie nel mercato interno;
2. sottolinea che la direttiva sulle prassi commerciali sleali costituisce una pietra miliare della legislazione comunitaria in materia di diritto del consumatore e che il recepimento, l’attuazione e l’applicazione della stessa saranno una fonte fondamentale per lo sviluppo futuro di detta legislazione e per il pieno sviluppo delle potenzialità del mercato interno, lo sviluppo del commercio transfrontaliero e del commercio elettronico;
3. è convinto che un recepimento, un'attuazione e un'applicazione adeguati delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa siano di cruciale importanza per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle direttive stesse, in particolare alla luce delle modalità e dei sistemi di applicazione e attuazione diversi utilizzati dagli Stati membri, della complessità di alcuni concetti giuridici contenuti nelle direttive, della quantità ed esaustività delle norme nazionali che disciplinano le prassi commerciali sleali e la pubblicità ingannevole nonché del vasto campo di applicazione delle direttive;
4. invita la Commissione a esaminare, in relazione al considerando 8 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la necessità di proteggere le piccole e medie imprese da prassi commerciali aggressive e, eventualmente, ad avviare le opportune misure di controllo;
Codificazione e trasposizione
5. accoglie con favore gli sforzi della Commissione per assistere gli Stati membri nella trasposizione delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa;
6. nota che l’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 84/450/CEE, quale modificato dalla direttiva 97/55/CE, relativo a “qualunque raffronto che faccia riferimento a un’offerta speciale”, è stato soppresso e non compare più né nella direttiva sulle prassi commerciali sleali né nella direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa; si rammarica del fatto che detta soppressione abbia comportato una certa confusione nell’ambito delle transazioni tra imprese e consumatori, come dimostrato, in particolare, dai divergenti approcci adottati dagli Stati membri relativamente al mantenimento all'interno della legislazione nazionale, a seguito dell'adozione della direttiva sulle prassi commerciali sleali, delle preesistenti disposizioni di attuazione dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 84/450/CEE, quale modificato dalla direttiva 97/55/CE; esorta gli Stati membri a esaminare la questione più approfonditamente e ad adottare possibili misure di follow-up avvalendosi del sostegno della Commissione;
7. ritiene che la Commissione debba avanzare una proposta di modifica della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa, al fine di includervi una “lista nera” delle prassi da considerarsi in ogni caso ingannevoli, o estendere il campo di applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali ai contratti tra imprese, con particolare riferimento al punto 21 dell’allegato I alla direttiva stessa; invita la Commissione a presentare entro dicembre 2009 una relazione sulle misure adottate;
8. osserva che diversi Stati membri, in sede di trasposizione e applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali all’interno dei rispettivi regimi giuridici, hanno frazionato la “lista nera” contenuta nell’allegato I della stessa; ritiene che un frazionamento di detta lista nera in diverse norme nazionali crei confusione per le imprese e possa portare a distorsioni nell’applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali; chiede alla Commissione di cooperare con gli Stati membri all’adeguamento delle normative nazionali, affinché le “liste nere” siano quanto più possibile visibili e utili ai consumatori;
9. esorta gli Stati membri a esaminare i propri regimi giuridici al fine di evitare possibili sovrapposizioni tra le norme adottate per il recepimento delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa e le disposizioni nazionali già esistenti, garantendo in tal modo una maggiore chiarezza per i consumatori e le imprese nell’ambito del processo di trasposizione;
10. invita gli Stati membri a concentrare i propri sforzi a favore di un recepimento, un'attuazione e un'applicazione adeguati delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa e garantire il rispetto di tutte le decisioni giudiziarie nazionali e delle sentenze della Corte di giustizia europea applicabili;
11. ritiene che, nelle transazioni transfrontaliere, i consumatori e le imprese siano ostacolati da errori o ritardi nella trasposizione delle direttive da parte degli Stati membri;
Attuazione e applicazione
12. nota che, in base a quanto stabilito da alcuni Stati membri, soltanto alcuni organismi normativi sono competenti per l'applicazione delle disposizioni nazionali approvate in fase di attuazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali e che suddetti Stati non hanno previsto il diritto di ricorso diretto per i consumatori, i quali, in tal modo, non possono presentare domande di risarcimento per i danni derivanti da prassi commerciali sleali; invita gli Stati membri che non l’avessero ancora fatto a considerare la necessità di riconoscere ai consumatori il diritto di ricorso diretto, al fine di garantire loro una protezione adeguata dalle prassi commerciali sleali;
13. si compiace dei risultati conseguiti dalle indagini a tappeto condotte a livello comunitario dalla Commissione nell’ambito delle compagnie aeree e delle suonerie della telefonia mobile, in quanto le suddette indagini costituiscono un primo passo verso un migliore monitoraggio dell’attuazione e applicazione della legislazione sul mercato interno; sottolinea la necessità di realizzare estesi controlli in merito a intervalli regolari; esorta la Commissione, in collaborazione con la Rete per la cooperazione nella tutela dei consumatori, a raccogliere dati analoghi inerenti all’attuazione della legislazione sul mercato interno in altri settori chiave di tale mercato;
14. esorta la Commissione a sviluppare strumenti di controllo dell’attuazione più efficaci, ad esempio le indagini a tappeto, in modo tale da migliorare l’applicazione delle norme a tutela del consumatore; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di integrare le indagini a tappeto in seno ai meccanismi di monitoraggio dell’osservatorio dei consumatori;
15. invita tutti gli Stati membri a cooperare pienamente con la Commissione per ciò che riguarda la realizzazione e il seguito delle indagini a tappeto condotte da quest’ultima;
16. evidenzia che, ai fini di un adeguato monitoraggio dei mercati dei beni di consumo, è importante disporre di informazioni e dati ragionevoli, tempestivi e accurati; prende atto del ruolo fondamentale che assumono le organizzazioni delle imprese e dei consumatori nel fornire tali dati;
17. sottolinea l’importanza di un’applicazione transfrontaliera per il funzionamento del mercato interno; esorta la Commissione a promuovere ulteriormente l’utilizzo della Rete per la cooperazione nella tutela dei consumatori in modo tale da migliorare l’applicazione della normativa a livello transfrontaliero; sottolinea la necessità di una maggiore sensibilizzazione in merito alla rete dei centri europei dei consumatori;
18. invita gli Stati membri a mettere a disposizione personale e risorse finanziarie adeguati a sostegno dell’applicazione transfrontaliera della normativa;
19. invita gli Stati membri e le autorità giudiziarie nazionali a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda i servizi di banche dati ingannevoli;
20. accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta a creare una banca dati accessibile al pubblico contenente le misure adottate a livello nazionale per il recepimento della direttiva sulle prassi commerciali sleali, la giurisprudenza in materia e altro materiale pertinente; chiede alla Commissione di inserire nella suddetta banca dati le relazioni di monitoraggio elaborate dagli esperti, in cui, a partire dai casi documentati nella banca dati, si formulano raccomandazioni specifiche di intervento per migliorare l’applicazione della normativa; invita inoltre la Commissione a utilizzare detta banca dati per la realizzazione di un sito web che costituisca un “unico punto di accesso” attraverso il quale sia le aziende sia i consumatori possano ottenere informazioni sulla legislazione vigente negli Stati membri;
21. invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne d’informazione per sensibilizzare i consumatori in merito ai loro diritti, garantendo loro una maggiore tutela contro le prassi commerciali sleali e la pubblicità ingannevole e comparativa;
22. sottolinea che il processo di controllo del recepimento, dell'attuazione e dell'applicazione richiede la messa a disposizione di cospicue risorse; ritiene pertanto che sia necessario fornire alla Commissione risorse umane adeguate al fine di garantire una vigilanza più efficace sul citato processo di applicazione;
23. esorta gli Stati membri a fornire un adeguato orientamento alle imprese a livello nazionale; indica come miglior prassi la guida “Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business” (La tutela del consumatore contro i regolamenti commerciali sleali: una guida di base per l’impresa) pubblicata dal Dipartimento delle attività economiche e riforme regolamentari del Regno Unito in collaborazione con l’Ufficio britannico del commercio equo;
24. insiste sulla necessità che la Commissione presenti a tempo debito, entro il 12 giugno 2011, una relazione globale sull’attuazione ai sensi dell’articolo 18 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in cui siano riportate anche le esperienze acquisite per mezzo della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa;
°
° °
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
MOTIVAZIONE
Introduzione
La normativa comunitaria sul commercio sleale è stata recentemente oggetto di modifiche. La direttiva sulla pubblicità ingannevole (84/450/CEE), applicabile sia alle transazioni tra imprese e consumatore sia a quelle da impresa a impresa, è stata abrogata e le relative modifiche, in particolare la direttiva 97/55/CE sulla pubblicità ingannevole volta a includere la pubblicità comparativa, sono state consolidate in un unico atto giuridico: la direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa (2006/114/CE), che disciplina le transazioni tra imprese. Inoltre, è stata adottata una direttiva sulle prassi commerciali sleali (2005/29/CE) che regolamenta le relazioni tra imprese e consumatori (business-to-consumer).
Dette direttive sono volte ad accrescere la fiducia dei consumatori nei confronti delle transazioni transfrontaliere e a garantire una maggiore certezza giuridica per le imprese in relazione all’ammissibilità di diverse prassi commerciali e pubblicitarie nel mercato interno. Mentre la direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa non è volta ad apportare modifiche sostanziali alla normativa precedente, la direttiva sulle prassi commerciali sleali modifica sensibilmente la regolamentazione delle prassi commerciali nelle transazioni tra imprese e consumatori. In particolare vengono introdotti alcuni elementi innovativi in materia di tutela del consumatore contro le prassi commerciali sleali quali una lista nera delle prassi commerciali da vietarsi in qualsiasi circostanza e una serie di concetti originali come quello di “diligenza professionale”. Inoltre, la direttiva sulle prassi commerciali sleali promuove un nuovo approccio in materia di diritto comunitario dei consumatori con l'obiettivo di arrivare a una piena armonizzazione nell'ambito della tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali.
La relatrice è convinta che un recepimento, un'attuazione e un'applicazione adeguati delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa siano di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle direttive stesse, in particolare alla luce delle diverse modalità e sistemi di applicazione e attuazione utilizzati dagli Stati membri, della complessità di alcuni concetti giuridici contenuti nelle direttive, della quantità ed esaustività delle norme nazionali che disciplinano le prassi commerciali sleali e la pubblicità ingannevole nonché del vasto campo di applicazione delle direttive. È del parere che le difficoltà nel porre fine ai raggiri da parte delle società di compilazione degli elenchi che utilizzano prassi fraudolente dimostra la mancanza di mezzi di ricorso e di un’applicazione efficaci della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa.
Codificazione e trasposizione
La relatrice si compiace per gli sforzi profusi dalla Commissione nell'assistere gli Stati membri nella trasposizione delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Ritiene tuttavia che gli Stati membri debbano concentrare maggiormente i propri sforzi al fine di garantire una trasposizione adeguata delle direttive stesse. Fino ad oggi tre paesi, ovvero Germania, Spagna e Lussemburgo, non hanno comunicato alla Commissione le rispettive misure di trasposizione della direttiva sulle prassi commerciali sleali; la Commissione ha inoltre rilevato una trasposizione inadeguata in diversi Stati membri. Inoltre, tre casi sono stati rinviati alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La relatrice osserva che diversi Stati membri, in sede di trasposizione e applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali all’interno dei rispettivi regimi giuridici, hanno frazionato la “lista nera” contenuta nell’allegato della stessa e ritiene che un frazionamento di detta lista in diverse norme nazionali crei confusione per le imprese e possa portare a distorsioni nell’applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali. Ritiene importante che gli Stati membri analizzino i propri ordinamenti giuridici al fine di evitare possibili sovrapposizioni tra le norme adottate per il recepimento delle direttive e le disposizioni nazionali già esistenti e quindi garantire una maggior chiarezza per i consumatori e le imprese nell’ambito del processo di trasposizione.
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha trattato in dettaglio il raggiro da parte delle società di compilazione degli elenchi che utilizzano prassi fraudolente nel suo parere sulla relazione della commissione per le petizioni sulla società European City Guide (petizione 45/2006). Alla luce dello studio sulle prassi fraudolente delle società di compilazione degli elenchi richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la relatrice suggerisce alla Commissione di prendere in considerazione una modifica della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa al fine di includervi una “lista nera” delle prassi da considerarsi fraudolente, o di estendere il campo di applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali ai contratti di tipo B2B, con particolare riferimento al punto 21 dell’allegato I.
Attuazione e applicazione
La relatrice ritiene che i cambiamenti sostanziali per i consumatori e le imprese previsti dalla direttiva sulle prassi commerciali sleali debbano essere accompagnati da misure di attuazione accessibili e da mezzi di ricorso efficaci in caso di violazioni da parte di commercianti senza scrupoli. In particolare, la relatrice sostiene l'introduzione da parte degli Stati membri del diritto per il consumatore di presentare domande di risarcimento per i danni derivanti da prassi commerciali sleali.
Nel 2007, la Commissione ha utilizzato per la prima volta "l’indagine a tappeto comunitaria", un nuovo strumento per il controllo e l’applicazione della legislazione sulla tutela del consumatore per quanto concerne i siti web delle compagnie aeree. L’indagine a tappeto è un controllo sistematico effettuato simultaneamente in diversi Stati membri da parte delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle normative ed è coordinato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, entrato in vigore alla fine del 2006.
Durante la fase di esecuzione, sono state riscontrate irregolarità nel 43,6% dei siti web esaminati. Le irregolarità riguardano principalmente le indicazioni di prezzi incomplete (in cui le tasse o le spese non erano incluse nella quota iniziale), informazioni poco chiare sulle condizioni contrattuali e offerte fittizie precedenti all’immissione sul mercato o offerte di biglietti gratuiti.
La relatrice si compiace dei risultati conseguiti dalle indagini a tappeto comunitarie condotte dalla Commissione nell’ambito delle compagnie aeree e delle suonerie della telefonia mobile, rispettivamente nel 2007 e 2008. È del parere che la Commissione debba sviluppare strumenti di controllo dell’attuazione della normativa più efficaci, ad esempio le indagini a tappeto.
Secondo la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alle prassi commerciali di portata transfrontaliera, ad esempio quelle in cui un commerciante di un paese (paese d’origine) offre beni di consumo e servizi a consumatori domiciliati in un paese diverso (paese destinatario). In questi casi risulta molto più difficile per le autorità del paese destinatario applicare i mezzi di ricorso contro i commercianti. Inoltre, le autorità preposte alla tutela dei consumatori nel paese di origine a volte non hanno interesse ad adottare le necessarie iniziative contro le prassi commerciali sleali utilizzate nel paese destinatario. Gli Stati membri destinano inoltre risorse diverse alle attività tese ad assicurare il rispetto delle norme ed emergono gravi lacune nell’applicazione e attuazione delle direttive nell’ambito della commercializzazione transfrontaliera.
La relatrice ritiene importante che la Commissione continui a cogliere tutte le opportunità offerte dalla Rete per la cooperazione nella tutela dei consumatori, in modo tale da migliorare l’applicazione della normativa a livello transfrontaliero. Nel contempo, gli Stati membri sono chiamati a mettere a disposizione personale e risorse finanziarie adeguati a sostegno dell’applicazione transfrontaliera della normativa.
Una corretta attuazione della direttiva permette di rendere i cittadini pienamente consapevoli dei propri diritti. L’estensione dei diritti del consumatore attraverso la direttiva sulle prassi commerciali sleali deve essere accompagnata dalle misure necessarie ad agevolare l’esercizio di tali diritti. È inoltre opportuno promuovere a livello nazionale campagne di sensibilizzazione, una maggiore preparazione dei consumatori e una migliore formazione dei consulenti in materia di consumo. La relatrice indica il testo “The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business” (La tutela del consumatore contro i regolamenti commerciali sleali: una guida di base per l’impresa), pubblicato dall’Ufficio britannico del commercio equo, come miglior prassi per l'orientamento delle imprese.
Infine, la relatrice accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta a creare una banca dati accessibile al pubblico e contenente le misure adottate a livello nazionale per il recepimento della direttiva sulle prassi commerciali sleali, la giurisprudenza e altro materiale pertinente; invita la Commissione a utilizzare detta banca dati per la realizzazione di un sito web che costituisca un “unico punto di accesso” attraverso il quale sia le aziende sia i consumatori possano ottenere informazioni sulla legislazione vigente in ciascuno Stato membro.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
15.12.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Gay Mitchell, Vladimir Urutchev |
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