RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeoe del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio
19.12.2008 - (COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Marian-Jean Marinescu
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio
(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0390),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0251/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0515/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(2 bis) Al riguardo occorre una partecipazione più attiva dell'Agenzia nelle indagini sugli incidenti aerei, soprattutto qualora vi siano vittime. In questi casi occorre inoltre che le autorità nazionali dispongano dell'elenco dei passeggeri prima dell'inizio del volo per poter informare le famiglie delle vittime in caso di incidente aereo, ferma restando la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati1. 1 GU L 281 del 23.11.1995, pag.31 | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'Agenzia europea per la sicurezza aerea sta ampliando le sue competenze in tutti i settori relativi alla sicurezza aerea ai fini dell'efficacia e della trasparenza; la sua partecipazione attiva alle indagini su alcuni incidenti che si sono verificati nella Comunità è risultata utile. Per aumentare l'efficacia e la trasparenza vi è la necessità di disporre immediatamente del maggior numero di informazioni possibili soprattutto per quanto riguarda l'elenco dei passeggeri a bordo. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificato Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(3) I risultati conseguiti con l'iniziativa sul cielo unico europeo devono essere integrati da regole di sicurezza armonizzate da applicare agli aeroporti e agli ATM/ANS. |
(3) I risultati conseguiti con l'iniziativa sul cielo unico europeo devono essere integrati da regole di sicurezza armonizzate da applicare agli aeroporti e agli ATM/ANS. È quindi essenziale garantire che il quadro normativo in materia di sicurezza sia messo a punto parallelamente all'aumento della capacità dello spazio aereo e delle prestazioni ATM / ANS, nonché all'introduzione di nuove tecnologie in questo campo. | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
I contenuti e l'entrata in vigore della proroga del regolamento di base AESA dovrebbero essere collegati con le altre misure di regolamentazione del pacchetto "Cielo unico". Questo obiettivo dovrebbe essere sottolineato in un considerando. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificato Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(9) È obiettivo generale che il trasferimento all'Agenzia di funzioni e compiti dagli Stati membri, compresi quelli derivanti dalla loro cooperazione attraverso la commissione di regolamentazione della sicurezza di Eurocontrol, venga realizzato in modo efficace, senza compromettere gli attuali livelli di sicurezza e senza impatti negativi sulle procedure di certificazione. Devono essere adottate idonee misure transitorie. |
(9) È obiettivo generale che il trasferimento all'Agenzia di funzioni e compiti dagli Stati membri, compresi quelli derivanti dalla loro cooperazione attraverso la commissione di regolamentazione della sicurezza di Eurocontrol, venga realizzato in modo efficace, senza compromettere gli attuali livelli di sicurezza e senza impatti negativi sulle procedure di certificazione. Devono essere adottate idonee misure transitorie. L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti per le sue nuove responsabilità, e la tempistica dell'assegnazione di queste risorse dovrebbe essere basata sulle esigenze specifiche e programmare l'adozione e la rispettiva applicabilità delle relative norme di attuazione. | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'Agenzia deve disporre di risorse sufficienti per poter conformare ai necessari elevati standard i compiti previsti dall'estensione della sua competenza al regolamento sulla sicurezza degli aeroporti, ATM e ANS. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Aeroporti che sono utilizzati principalmente per attività ricreative e sportive di volo non dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1, punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 3 – lettera s bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Questa definizione è necessaria ai fini della comprensione di tutto il testo. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 4 – paragrafo 3 bis | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 8 bis – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) non può in nessun caso rimettere in discussione o sostituire le autorizzazioni aeroportuali esistenti. Esso può essere rilasciato al massimo a titolo complementare di "topping up". Vanno osservati i principi della tutela del lavoro esistente e delle legittime aspettative. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 8 bis – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Chiarisce le competenze delle varie istituzioni che partecipano alle procedure di certificazione. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 8 ter – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Garantisce la coerenza con il regolamento sul cielo unico europeo. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 8 quater – paragrafo 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Emendamento volto a garantire la coerenza in tutto il testo. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'emendamento proposto garantisce la proporzionalità già a livello di regolamento di base affidando agli organismi accreditati compiti di certificazione in tutti i settori in cui è necessario. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 8 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'emendamento proposto garantisce la proporzionalità già a livello di regolamento di base affidando agli organismi accreditati compiti di certificazione in tutti i settori in cui è necessario. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 8 quinquies – paragrafo 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'emendamento proposto garantisce la proporzionalità già a livello di regolamento di base affidando agli organismi accreditati compiti di certificazione in tutti i settori in cui è necessario. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 8 quinquies – paragrafo 2 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'emendamento proposto garantisce la proporzionalità già a livello di regolamento di base affidando agli organismi accreditati compiti di certificazione in tutti i settori in cui è necessario. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Chiarisce il testo legislativo rispetto alle competenze degli enti qualificati. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 18 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'AESA dovrebbe avere la possibilità di concedere deroghe temporanee a determinate condizioni. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – paragrafo 12 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 19 – commi 2 bis e 2 ter (nuovi) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'emendamento garantisce la coerenza con il quadro normativo e prevede un periodo di tempo sufficiente per la transizione e l'adattamento. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 22 bis – lettera c | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Questa formulazione chiarisce che si tratta solo di certificati già emessi dall'AESA per le organizzazioni stabilite al di fuori del territorio di giurisdizione del trattato e corrisponde alla formulazione dell'articolo 21, paragrafo 1 c) del regolamento. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 22 bis – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'introduzione di una possibilità di cooperazione con l'ICAO intende evitare strutture e controlli paralleli. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificato Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 22 ter – lettera b | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'AESA dovrebbe essere la sola responsabile per la certificazione delle organizzazioni straniere che forniscono servizi all'interno dell'UE. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 65 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'introduzione di un comitato delle parti interessate nel regolamento quadro è importante alla luce del volume e delle entità delle disposizioni da regolamentare al fine di poter tener conto delle preoccupazioni degli interessati in tale complessa materia. Il concetto di gruppo consultivo delle parti interessate e i termini utilizzati sono già impiegati con successo nell'articolo 17 del regolamento 300/2008. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 216/2008 Allegato V bis – parte B – sezione 1 – lettera j | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Gli aeroporti che sono indicati dalle compagnie aeree dotate di grandi aeromobili quali scali alternativi e che devono dimostrare di possedere strutture sufficienti esclusivamente in ordine all'infrastruttura a terra (cioè lunghezza/ampiezza della pista di decollo/atterraggio, configurazione dell'asfalto, ecc.), dovrebbero poter anche soddisfare la corrispondente categoria di requisiti quanto ai servizi di salvataggio e antincendio, conformemente alla lettera i). | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 216/2008 Allegato V bis – parte B – sezione 1 – lettera k | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Occorre garantire che i servizi menzionati in questo paragrafo non vengano certificati in modo diverso dai dati di volo e dai servizi di controllo dell'area di stazionamento. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 216/2008 Allegato V bis – parte B – sezione 1 – lettera l | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Occorre garantire che i servizi menzionati in questo paragrafo non vengano certificati in modo diverso dai dati di volo e dai servizi di controllo dell'area di stazionamento. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 216/2008 Allegato V bis – parte C – sezione 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Gli elementi elencati rientrano tra i compiti delle autorità e non degli aeroporti. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 216/2008 Allegato V bis – parte C – sezione 2 – alinea | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Gli elementi elencati rientrano tra i compiti delle autorità e non degli aeroporti. | ||||||||||||||||||||||
MOTIVAZIONE
Contesto
La proposta in esame costituisce parte integrante dell'iniziativa sul cielo unico europeo II (SES II), che comprende un insieme di misure volte a stabilire a livello comunitario un quadro regolamentare coerente ed integrato in grado di rispondere alle future sfide di un mercato dell'aviazione oggi in rapida espansione. Al fine di garantire regole di sicurezza uniformi e vincolanti per gli aeroporti, la gestione del traffico aereo (ATM) e i servizi di navigazione aerea (ANS) nonché il controllo della loro attuazione da parte degli Stati membri, la proposta prevede di assegnare all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) un maggior numero di responsabilità.
Il sistema AESA è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1592/2002. Obiettivo principale dell'AESA è creare e mantenere in Europa un alto livello di sicurezza aerea. A tale proposito, l'Agenzia ha il mandato di predisporre norme di attuazione in materia di sicurezza che la Commissione adotta attraverso la procedura di comitatologia. L'Agenzia, inoltre, rilascia direttamente certificati e approvazioni dei prodotti o delle organizzazioni. L'AESA assiste altresì la Commissione nel monitorare l'effettiva ed uniforme attuazione delle norme di sicurezza da parte degli Stati membri. Inizialmente, la sfera di competenza dell'AESA era limitata a garantire l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale degli aeromobili, con riferimento anche al personale e alle organizzazioni coinvolte nella loro progettazione, produzione e manutenzione. Il regolamento che istituiva l'AESA auspicava già per il futuro un allargamento progressivo del sistema AESA inteso a coprire tutti gli altri settori della sicurezza aerea. In un primo tempo, infatti, con il regolamento (CE) n. 216/2008, le competenze dell'agenzia sono state estese alle operazioni di volo, alle licenze del personale di bordo e alla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi operanti in Europa.
Sebbene l'attuale sistema europeo dei trasporti aerei sia considerato estremamente sicuro, si pensa che gli elevati tassi di crescita registrati nel volume dei trasporti potrebbero dare origine a nuove sfide a livello della sicurezza. Per questo motivo si rende necessaria un'azione su scala comunitaria volta a mantenere in futuro (eventualmente migliorandoli) i livelli di sicurezza attuali. Soprattutto, vi è l'esigenza di aggiornare e armonizzare gli standard in segmenti che non sono ancora contemplati dalla legislazione UE (segmenti caratterizzati dunque da frammentazione regolamentare e lacune di applicazione) per poterli integrare nell'approccio unico. Il discorso vale in particolare per due elementi della catena del trasporto aereo che, rappresentando le aree potenzialmente a maggior rischio, sono giudicati vitali dal punto di vista della sicurezza. A rivestire un'importanza cruciale sono innanzitutto le infrastrutture e le operazioni aeroportuali in ragione del fatto che la maggior parte degli incidenti si verifica nella fase iniziale o finale del volo. ATM e ANS sono parimenti rilevanti per la sicurezza aerea, specie in un momento in cui i volumi di traffico sono in rapida ascesa.
Elementi della proposta
In linea con le precedenti considerazioni, la Commissione propone di estendere l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 agli aeroporti e agli ATM/ANS e di conferire all'AESA nuovi compiti in questi settori, in particolare in materia di regolamentazione, di ispezioni di standardizzazione e (seppur in misura limitata) di certificazione.
La proposta prevede che tutti gli aeroporti aperti al pubblico che possono servire il traffico IFR (voli effettuati secondo le regole del volo strumentale) o aeromobili di peso superiore ad un certo limite siano assoggettati alla legislazione comunitaria. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti essenziali comuni riferiti (ad esempio) alle caratteristiche fisiche, alle infrastrutture, alle attrezzature aeroportuali, alle operazioni e alla gestione, nonché alle vicinanze degli aeroporti. Il rispetto dei predetti requisiti è la condizione essenziale cui devono sottostare i proprietari e i gestori degli aeroporti per ottenere la certificazione dell'aeroporto da parte delle autorità aeronautiche nazionali. L'AESA ha il dovere di sviluppare le specifiche da applicare nel processo di certificazione. È inoltre compito dell'Agenzia elaborare le norme di attuazione che definiscono nel dettaglio i requisiti di certificazione e che saranno adottate successivamente dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Infine, all'Agenzia è conferito il potere di eseguire controlli ed ispezioni di standardizzazione.
Allo stesso modo, il regolamento proposto prevede che la sicurezza degli ATM/ANS e dell'interoperabilità aria/terra sia disciplinata sotto l'egida del sistema AESA. In analogia con quanto sopra descritto, la proposta introduce requisiti essenziali comuni in materia di ATM/ANS in relazione all'uso dello spazio aereo, ai servizi forniti, ai sistemi ATM/ANS e ai relativi costituenti e alla qualificazione dei controllori del traffico aereo. I fornitori di ATM/ANS dovranno essere in possesso di un certificato, così come i controllori del traffico aereo. Mediante opportune misure di esecuzione, sarà inoltre possibile introdurre requisiti di certificazione per le organizzazioni impegnate nella progettazione e nella fabbricazione di sistemi ATM/ANS e/o per i sistemi medesimi. La sorveglianza del rispetto dei requisiti essenziali e delle relative norme di attuazione da parte delle organizzazioni verrà esercitata dalle autorità nazionali competenti, ad eccezione della sorveglianza delle organizzazioni situate nei paesi terzi e di quelle che forniscono servizi nello spazio aereo di più di tre Stati membri, che spetterà all'AESA. Le altre competenze dell'Agenzia in relazione agli ATM/ANS sono identiche a quelle riportate in precedenza in relazione agli aeroporti ed includono l'elaborazione del progetto delle norme di attuazione e delle specifiche di certificazione, l'effettuazione di analisi sulla sicurezza e di ispezioni di standardizzazione delle autorità nazionali competenti.
Osservazioni del relatore
Il relatore è favorevole all'introduzione su scala europea di norme armonizzate in materia di sicurezza. Per mantenere la sicurezza e la sostenibilità del trasporto aereo, è necessaria infatti un'iniziativa che introduca un approccio organico nel campo della sicurezza. I paesi europei aspirano da tempo ad armonizzare le procedure e gli standard da essi adottati nel campo della sicurezza aerea. Ciononostante, le procedure di sicurezza variano ancora in misura notevole da uno Stato membro all'altro mentre gli ATM/ANS necessitano di essere migliorati a partire da un insieme di regole comuni sviluppate da un'unica autorità e attuate uniformemente su tutto il territorio comunitario.
Con la creazione dell'AESA, la Comunità si è fatta carico della responsabilità di produrre regole comuni che siano direttamente applicabili in tutta l'Unione. L'AESA costituisce l'elemento chiave della strategia dell'UE nel campo della sicurezza aerea ed è assolutamente logico che la sorveglianza dell'intero sistema aereo si affidata a questa Agenzia.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione. Data la natura altamente tecnica della proposta, l'obiettivo principale delle modifiche suggerite è quello di garantire l'armonizzazione tra le disposizioni del regolamento AESA e la proposta di legislazione SES II, allo scopo di assicurare una transizione agevole.
In appresso sono presentati i suggerimenti specifici del relatore.
- Precisazione dell'ambito di applicazione della proposta per quanto concerne gli aeroporti. Il relatore propone che gli aeroporti o le porzioni di aeroporto utilizzati prevalentemente per voli sportivi o da diporto non siano fatti rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni del regolamento; lo stesso regolamento, inoltre, dovrebbe riguardare soltanto gli aeroporti o le porzioni di aeroporto che effettivamente servono voli e aeromobili alle condizioni specificate.
- Organismi accreditati. Il relatore propone una serie di chiarimenti atti a garantire la proporzionalità, salvaguardare l'impiego delle conoscenze e delle competenze locali disponibili ed evitare un forte aumento degli obblighi di certificazione delle autorità competenti. Ne conseguirebbe un risparmio sotto il profilo dei costi di certificazione, specialmente per l'aviazione generale.
- Pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo. Il relatore propone che questi elementi integrino, ove necessario, insieme agli opportuni adeguamenti e miglioramenti, le disposizioni delle normative o dei regolamenti vigenti a livello europeo e nazionale, (cfr. articoli 8 bis, ter e quater – Aeroporti, ATM/ANS, ATC). Inoltre, i tempi di rilascio dei suddetti documenti devono essere in linea con le disposizioni dell’articolo 11, paragrafi 5 bis e 5 ter, e garantire che vi sia un periodo di tempo sufficiente per l'adeguamento al nuovo quadro regolamentare.
- Sarebbe opportuno che l'Agenzia rilasciasse certificati alle organizzazioni situate al di fuori dell’UE che forniscono servizi nello spazio aereo del territorio cui si applica il trattato;
- l'Agenzia, al pari delle autorità nazionali, dovrebbe poter concedere deroghe temporanee nei casi in cui le condizioni locali lo richiedano, specialmente nel settore degli aeroporti;
- Occorre assicurare che l'Agenzia disponga di risorse sufficienti a far fronte alle nuove responsabilità assegnatele e che i tempi di allocazione di tali risorse siano determinati in base alle esigenze definite e al programma per l'adozione e la rispettiva applicabilità delle relative norme di attuazione. Il relatore condivide certamente il principio di assegnare risorse aggiuntive all'Agenzia europea per la sicurezza, al fine di mettere quest'ultima in condizione di garantire standard di sicurezza aerea elevati, uniformi e giuridicamente vincolanti per tutto il sistema aereo.
- Infine, il relatore desidera porre l'accento sulla necessità di una più ampia cooperazione tra l'AESA ed Eurocontrol, tesa a garantire la necessaria transizione e ad evitare la duplicazione dei compiti e delle responsabilità.
PROCEDURA
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Titolo |
Aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea |
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Riferimenti |
COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
25.6.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 8.7.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
EMPL 8.7.2008 |
ITRE 8.7.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
EMPL 9.9.2008 |
ITRE 16.7.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Marian-Jean Marinescu 15.7.2008 |
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Esame in commissione |
10.9.2008 |
4.11.2008 |
2.12.2008 |
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Approvazione |
8.12.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 7 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski |
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Deposito |
19.12.2008 |
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