RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeoe del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo

19.1.2009 - (COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Marian-Jean Marinescu

Procedura : 2008/0127(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0002/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0388),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0250/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6‑0002/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il modo più efficiente ed efficace per creare un cielo unico europeo consiste in un approccio "discendente"; tuttavia, dato che non è stato possibile ottenere l’approvazione politica per tale impostazione, l'obiettivo deve ora essere quello di accelerare i processi avviati sulla base dell'approccio "ascendente".

Motivazione

Il Parlamento ha chiesto in più occasioni l’adozione di un’impostazione dall’alto verso il basso, il che tuttavia non è realizzabile date le attuali circostanze. L’obiettivo ora deve essere quello di evitare eccessivi ritardi nella creazione di un cielo unico europeo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per assicurare un controllo coerente ed affidabile della fornitura di servizi in Europa, occorre garantire alle autorità nazionali di vigilanza un grado sufficiente di indipendenza e risorse sufficienti.

(8) Per assicurare un controllo coerente ed affidabile della fornitura di servizi in Europa, occorre garantire alle autorità nazionali di vigilanza quanto meno l'indipendenza funzionale e un grado sufficiente di risorse, al fine di evitare i conflitti d'interesse e di incoraggiare e aumentare la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale.

Motivazione

Gli Stati membri hanno precedentemente accolto l'idea di concedere "indipendenza funzionale" alle agenzie nazionali e alle autorità di vigilanza in altri vari campi (quali le telecomunicazioni e i mercati dell'energia e del gas).

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Gli Stati membri si impegnano a favore della cooperazione rafforzata in tutti gli aspetti fondamentali relativi al cielo unico europeo, tra loro e con i paesi terzi.

Motivazione

Per realizzare il cielo unico è decisamente preferibile un consenso diplomatico coerente piuttosto che un approccio ambizioso dall'alto verso il basso.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi determinanti per una più intensa cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di migliorare le prestazioni e creare sinergie. Occorre che gli Stati membri istituiscano blocchi funzionali di spazio aereo entro la fine del 2012.

(13) I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi determinanti per una più intensa cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di migliorare le prestazioni e creare sinergie. Occorre che gli Stati membri istituiscano blocchi funzionali di spazio aereo operativi entro la fine del 2011.

Motivazione

I meri accordi di creazione di blocchi funzionali di spazio aereo entro la fine del 2012 provocheranno un rinvio della messa in operatività del cielo unico europeo, per la quale i blocchi costituiscono unicamente una fase intermedia. Inoltre, la diffusione del programma SESAR a partire dal 2014 dovrebbe essere fatta direttamente nella prospettiva del cielo unico piuttosto che sulla base dei blocchi funzionali, allo scopo di evitare un'inutile duplicazione dei costi. Il periodo di tempo compreso tra il 2012 e la fine del 2013 è sufficiente per avviare l'unificazione dei blocchi funzionali.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Tra le iniziative dei blocchi funzionali di spazio aereo confinanti dovrebbe esserci cooperazione al fine di facilitare l'ulteriore unificazione dei blocchi funzionali nel cielo unico europeo.

Motivazione

I meri accordi di creazione di blocchi funzionali di spazio aereo entro la fine del 2012 provocheranno un rinvio della messa in operatività del cielo unico europeo, per la quale i blocchi costituiscono unicamente una fase intermedia. Inoltre, la diffusione del programma SESAR a partire dal 2014 dovrebbe essere fatta direttamente nella prospettiva del cielo unico piuttosto che sulla base dei blocchi funzionali, allo scopo di evitare un'inutile duplicazione dei costi. Il periodo di tempo compreso tra il 2012 e la fine del 2013 è sufficiente per avviare l'unificazione dei blocchi funzionali.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Le autorità civili e militari dovrebbero rinnovare il loro impegno a favore della creazione del cielo unico europeo.

Motivazione

In seguito alle modifiche apportate dal presente regolamento, si reputa necessario il rinnovo dell'accordo tra autorità civili e militari firmato nel 2004.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) Al fine di facilitare il conseguimento di accordi ad alto livello e di trovare le soluzioni migliori per affrontare le sfide connesse alla creazione dei blocchi funzionali di spazio aereo, la Commissione dovrebbe assegnare a un'alta personalità politica la carica di Coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo. Il coordinatore dovrebbe agire senza pregiudizio dei compiti e delle attività del comitato per il cielo unico.

Motivazione

Sulla scia del successo del modello dei progetti prioritari per la TEN-T, la nomina di un coordinatore del sistema di blocchi funzionali di spazio aereo accelererà la loro attuazione oltre alla loro futura unificazione. Il coordinatore dovrebbe essere una personalità politica di rilievo piuttosto che un tecnico, nel tentativo di raggiungere un consenso politico tra gli Stati membri.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Se il miglioramento delle prestazioni, in particolare l'attuazione del piano di modernizzazione dell'ATM, esige risorse maggiori di quelle attualmente disponibili, occorre adottare opportune disposizioni per finanziare progetti comuni.

(14) Se il miglioramento delle prestazioni, in particolare l'attuazione del piano di modernizzazione dell'ATM, esige risorse maggiori di quelle attualmente disponibili, occorre adottare opportune disposizioni per finanziare progetti comuni. Dette risorse finanziarie aggiuntive dovrebbero essere rese disponibili per il finanziamento di progetti comuni volti ad assistere gli utenti dello spazio aereo e/o i fornitori di servizi di navigazione aerea nel miglioramento delle infrastrutture collettive della navigazione aerea, della fornitura di servizi di navigazione aerea e dell'uso dello spazio aereo, in particolare quei progetti che possono essere necessari per l'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo e del piano di modernizzazione ATM. Dette risorse aggiuntive potrebbero essere messe a disposizione tramite i fondi per la TEN-T, le sovvenzioni della Banca europea per gli investimenti e gli introiti della messa all'asta dei proventi derivanti dall'integrazione dell'aviazione nel sistema europeo di scambio di emissioni.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Il rapido sviluppo del sistema SESAR è essenziale per la creazione di un cielo unico europeo. A tal riguardo, Eurocontrol dovrebbe essere tenuto a rendere conto al Parlamento europeo del suo contributo al finanziamento del sistema SESAR.

Motivazione

È necessario garantire il finanziamento del sistema SESAR onde evitare problemi analoghi a quelli relativi al finanziamento di GALILEO. Il finanziamento del sistema SESAR è equamente ripartito tra l’UE, Eurocontrol e le imprese (700 milioni di euro ciascuno). L’UE ha già trasferito la sua quota di finanziamento e pertanto Eurocontrol dovrebbe ora fornire informazioni circa la sua quota sotto forma di contributi in natura.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È opportuno che una regione di informazione di volo europea (EFIR), che abbracci lo spazio aereo di responsabilità degli Stati membri, agevoli la pianificazione comune e la gestione integrata per evitare strozzature a livello regionale.

(17) È opportuno che una regione di informazione di volo europea (EFIR), che abbracci lo spazio aereo di responsabilità degli Stati membri, agevoli la pianificazione comune e la gestione integrata per evitare strozzature a livello regionale e locale.

Motivazione

Rendere la formulazione più precisa.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) La prevista riforma di Eurocontrol dovrebbe avere luogo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

La prevista riforma di Eurocontrol dovrebbe essere conclusa prima dell'effettiva attuazione delle disposizioni del cielo unico europeo II, al fine di garantire la reale indipendenza di quelle parti di Eurocontrol a cui potrebbero essere affidati compiti diversi ai sensi del presente regolamento.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) La prevista riforma di Eurocontrol dovrebbe svolgersi in maniera tale da garantire che i compiti di carattere europeo affidati a Eurocontrol ai sensi dei regolamenti concernenti il cielo unico europeo siano compatibili, e non in contraddizione, con gli altri aspetti del suo lavoro connessi ai compiti e alle competenze che le spettano in qualità di organizzazione internazionale.

Motivazione

La Commissione dovrebbe chiarire adeguatamente la sua cooperazione rafforzata con Eurocontrol ai fini dell'attuazione delle sue politiche. Un primo passo in tale direzione potrebbe essere costituito da un accordo quadro che tenga conto della natura paneuropea dell'organizzazione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È opportuno introdurre adeguate misure per migliorare l'efficacia della gestione del flusso di traffico aereo, al fine di assistere le unità operative esistenti, compresa l'Unità centrale di Eurocontrol per la gestione del flusso, nell'assicurare operazioni di volo efficienti. Inoltre, nella comunicazione della Commissione su un piano d'azione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa si sottolinea la necessità di assicurare la coerenza tra le bande orarie aeroportuali e i piani di volo.

(22) È opportuno introdurre adeguate misure per migliorare l'efficacia della gestione del flusso di traffico aereo, al fine di assistere le unità operative esistenti, compresa l'Unità centrale di Eurocontrol per la gestione del flusso, nell'assicurare operazioni di volo efficienti. Inoltre, nella comunicazione della Commissione su un piano d'azione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa si sottolinea la necessità di assicurare la dovuta coerenza tra le bande orarie aeroportuali e i piani di volo.

Motivazione

La proposta non mira soltanto a migliorare la sicurezza e l'efficienza ma anche la prevedibilità. In quest'ottica si rende indispensabile una forma di coordinamento tra le bande orarie aeroportuali e i piani di volo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) La coerenza tra la gestione del traffico aereo e la capacità aeroportuale è indispensabile per il successo e l’efficacia del cielo unico europeo. Lo studio di Eurocontrol intitolato “Challenges of Growth 2008” evidenzia che rimane da affrontare l’importante sfida concernente la capacità aeroportuale. Anche con aeroporti che fanno il miglior uso possibile della capacità esistente, l'Europa continuerà nel lungo termine a soffrire di carenze di capacità a terra. A tale riguardo l’Osservatorio comunitario delle capacità aeroportuali svolge una funzione essenziale per la fornitura agli Stati membri delle informazioni oggettive di cui hanno bisogno al fine di attuare le politiche necessarie ad allineare la capacità aeroportuale con la capacità di gestione del traffico aereo, fatta salva la loro competenza in materia.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(26) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, entro un periodo di tempo idoneo ai fini del rispetto dei termini previsti dai regolamenti in materia di cielo unico europeo.

Motivazione

Considerando che rappresentano il vero strumento per concretizzare la legislazione, le misure di attuazione dovrebbero essere presentate entro un periodo di tempo idoneo ai fini del rispetto delle scadenze previste dai regolamenti in questione. La Commissione dovrebbe presentare con la massima urgenza, al più tardi entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, una tabella di marcia coerente per l'effettiva elaborazione delle norme di attuazione, tenuto conto della loro priorità e interconnessioni.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Detto periodo di tempo è stabilito dalla Commissione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Considerando che rappresentano il vero strumento per concretizzare la legislazione, le misure di attuazione dovrebbero essere presentate entro un periodo di tempo idoneo ai fini del rispetto delle scadenze previste dai regolamenti in questione. La Commissione dovrebbe presentare con la massima urgenza, al più tardi entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, una tabella di marcia coerente per l'effettiva elaborazione delle norme di attuazione, tenuto conto della loro priorità e interconnessioni.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -1

 

L'attuazione del presente quadro normativo deve essere programmata nel pieno rispetto dello sviluppo del progetto SESAR, al fine di creare il cielo unico europeo prima dell'inizio della terza fase di SESAR (fase di diffusione).

Motivazione

La diffusione del programma SESAR a partire dal 2014 dovrebbe essere fatta direttamente nella prospettiva del cielo unico piuttosto che in quella dei blocchi funzionali, allo scopo di evitare un'inutile duplicazione dei costi. Occorre quindi un impegno inteso a garantire la creazione del cielo unico europeo in concomitanza con la fase di sviluppo di SESAR.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 2 - lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) è inserita la seguente lettera -a):

 

(-a) “diritto di transito”: il diritto per i vettori aerei, in caso di servizi aerei internazionali, di sorvolare il territorio di un paese senza atterrarvi, in conformità dell'articolo 15 della convenzione di Chicago.

Motivazione

It is necessary to establish a mechanism for the EU to be able to act in cases when the third country (Russia) charges the EU air carriers for overflights of its territory and this charging is illegal as it contravenes international agreements (the Chicago Convention) the respective country is signatory to. This mechanism is also essentially needed when the third country concerned proposes unacceptably long transition period for abolishing or just modernising overflight charge. As the EU carriers are placed under long-term discriminatory conditions by these illegal transit charges, the EU should be able to take reciprocal measures by denying or limiting transit over its territory for one or more air carriers of the third country concerned, in order to motivate the third country to remove above-mentioned charges or payments.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 - lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 2 – punto 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) L'articolo 2, punto 15, è così modificato:

 

15. "certificato": un documento rilasciato, in qualsiasi forma, da uno Stato membro o da un organismo europeo conformemente alla legislazione nazionale ed europea che certifica l'idoneità di un fornitore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico;

Motivazione

Tra l'entrata in vigore del presente regolamento e l'entrata in vigore di talune disposizioni del regolamento 216/2008 (il regolamento EASA come modificato dal COM 390/2008) intercorrerà un periodo di transizione. La modifica proposta prende in considerazione l'esigenza di adeguarsi a detta transizione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 - lettera e bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) è inserito il seguente punto 23 bis:

 

23 bis. "servizio di informazione di volo": un servizio di fornitura di consulenza e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente;

Motivazione

La modifica proposta è in linea con le definizioni dell'ICAO.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 - lettera e ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 2 – punto 23 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) è inserito il seguente punto 23 ter:

 

23b. "servizi di allerta": un servizio di fornitura di informazioni intese ad avvertire le pertinenti organizzazioni degli aeromobili che necessitano di servizi di ricerca e salvataggio e, se necessario, di assistenza a tali organizzazioni;

Motivazione

La modifica proposta è in linea con le definizioni dell'ICAO.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera f

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 2 – punto 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

25. "blocco funzionale di spazio aereo": un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi e istituito indipendentemente dai confini tra Stati, nel quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni secondarie correlate sono ottimizzate e/o integrate;

25. "blocco funzionale di spazio aereo": un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi e istituito indipendentemente dai confini tra Stati, nel quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni secondarie correlate sono ottimizzate, integrate e orientate alle prestazioni, sotto la responsabilità di un fornitore di servizi di navigazione aerea, attraverso una più intensa cooperazione internazionale tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi;

Motivazione

La modifica proposta rafforza l'esigenza di tenere conto degli obiettivi prestazionali stabiliti all'articolo 11. Sottolinea inoltre l'impegno degli Stati membri ad accelerare la creazione dei blocchi funzionali di spazio aereo in qualità di fase intermedia per poter conseguire il cielo unico europeo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) è inserito il seguente punto 25 bis:

 

(25 bis) "indipendenza funzionale" di un'istituzione, un organismo o un'organizzazione: presa di decisioni autonoma ed indipendente da altri organismi e autonomia nell'attuazione del bilancio, nonché risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento dei suoi doveri e all'esercizio dei suoi poteri con imparzialità e trasparenza;

Motivazione

Gli Stati membri hanno precedentemente accolto l'idea di concedere "indipendenza funzionale" alle agenzie nazionali e alle autorità di vigilanza in altri campi (quali le telecomunicazioni e i mercati dell'energia e del gas). Lo stesso approccio dovrebbe essere applicato al sistema aeronautico. Dato che gli Stati membri hanno già istituito le rispettive autorità nazionali di vigilanza nel corso degli ultimi 4 anni, i regolamenti dovrebbero concentrarsi sul conseguimento dell'indipendenza funzionale volta ad evitare i conflitti di interesse e su un ulteriore chiarimento in merito alle procedure di nomina di un'autorità di vigilanza congiunta. Qualora non venisse garantita per lo meno l'indipendenza funzionale di dette autorità, la loro cooperazione nell'ambito del presente regolamento sarebbe lenta, se non addirittura impossibile.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera f ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter) è inserito il seguente punto 36 bis:

 

(36 bis) "cielo unico europeo": una rete paneuropea coerente di rotte e di sistemi di gestione delle rotte e del traffico aereo basati unicamente sull'efficienza e su considerazioni tecniche e non sui confini nazionali o regionali, nella quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni secondarie correlate sono ottimizzate e integrate attraverso i blocchi funzionali di spazio aereo a beneficio degli utenti dello spazio aereo;

Motivazione

Gli ostacoli alla creazione del cielo unico sono derivati in primo luogo dalle diverse interpretazioni di cielo unico europeo, che sta ad indicare un impegno politico per l'unità e la cooperazione basato su requisiti tecnici comuni e, in una prospettiva a lungo termine, su tecnologie, attrezzature, configurazioni e procedure comuni. Occorre a questo proposito che il risultato sia definito in modo chiaro.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri agendo, a loro scelta, congiuntamente o singolarmente, designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza uno o più enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento e dalle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri agendo, congiuntamente o singolarmente, designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza uno o più enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento e dalle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Motivazione

Rendere la formulazione più adeguata.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza. Assicurano inoltre che il personale delle autorità nazionali di vigilanza e le persone responsabili della loro gestione agiscano in piena indipendenza, imparzialità e trasparenza.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza esercitino i loro poteri con indipendenza e trasparenza. Assicurano inoltre che il personale delle autorità nazionali di vigilanza e le persone responsabili della loro gestione agiscano in piena indipendenza, imparzialità e trasparenza. Tale indipendenza è conseguita mediante l'attuazione di meccanismi adeguati di gestione e controllo.

Motivazione

È auspicabile introdurre il concetto di “indipendenza” delle autorità nazionali di vigilanza nell’esercizio delle loro funzioni ma tenendo conto delle disposizioni nazionali.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Senza pregiudizio del ruolo del comitato e di Eurocontrol, la Commissione istituisce un "organo consultivo di settore", cui partecipano i fornitori di servizi di navigazione aerea, le associazioni di utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l'industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Il ruolo di detto organo è quello di fornire consulenza alla Commissione sulla realizzazione del cielo unico europeo.

Senza pregiudizio del ruolo del comitato e di Eurocontrol, la Commissione istituisce un "organo consultivo di settore", cui partecipano i fornitori di servizi di navigazione aerea, le associazioni di utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l'industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Il ruolo di detto organo è unicamente quello di fornire consulenza alla Commissione sulla realizzazione del cielo unico europeo.

Motivazione

La modifica proposta sottolinea il ruolo consultivo dell'organo consultivo di settore.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L'articolo 7 è modificato come segue:

 

La Comunità si prefigge e sostiene l'obiettivo di estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell'Unione europea. A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini [...], nel quadro di Eurocontrol o nel quadro degli accordi relativi ai blocchi funzionali di spazio aereo, la Comunità si adopera affinché sia esteso l'ambito di applicazione del presente regolamento, e delle misure di cui all'articolo 3, ai suddetti paesi.

Motivazione

Il cielo unico europeo dovrebbe gettare le basi per una maggiore apertura, e quindi un ulteriore sviluppo, e dovrebbe costituire un modello per i partner internazionali, dato il suo approccio graduale volto a conseguire un obiettivo più ampio, ovverosia il cielo unico globale. Anche l'estensione del cielo unico europeo ai paesi terzi dovrebbe essere realizzata attraverso i blocchi funzionali di spazio aereo.

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini della definizione delle norme di attuazione, la Commissione può conferire a Eurocontrol mandati in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario. In tale contesto, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni di Eurocontrol relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alla prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Ai fini della definizione delle norme di attuazione, la Commissione può conferire a Eurocontrol o a un altro organismo mandati in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario, nel pieno rispetto delle priorità e dei termini stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con l'organo consultivo di settore, il comitato di dialogo settoriale e le altre parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alla prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Motivazione

La modifica proposta tiene conto della necessità di un'adeguata consultazione delle parti interessate e sottolinea il ruolo dell'organo consultivo di settore e del comitato di dialogo settoriale. Chiarisce inoltre che le norme di attuazione dovrebbero poter essere elaborate da varie organizzazioni.

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 8 - paragrafo 4 - alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato in questione.

4. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può conferire mandati a un altro organismo:

Motivazione

La modifica proposta tiene conto della necessità di un'adeguata consultazione delle parti interessate e sottolinea il ruolo dell'organo consultivo di settore e del comitato di dialogo settoriale. Chiarisce inoltre che le norme di attuazione dovrebbero poter essere elaborate da varie organizzazioni.

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 8- paragrafo 4 - lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) se, consultandosi con il comitato, la Commissione considera che:

(iii) se, consultandosi con l'organo consultivo di settore, il comitato di dialogo settoriale e le altre parti interessate, la Commissione considera che:

Motivazione

La modifica proposta tiene conto della necessità di un'adeguata consultazione delle parti interessate e sottolinea il ruolo dell'organo consultivo di settore e del comitato di dialogo settoriale. Chiarisce inoltre che le norme di attuazione dovrebbero poter essere elaborate da varie organizzazioni.

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

soppresso

(a) quando la Commissione decide di non conferire un mandato a Eurocontrol a norma del paragrafo 2, oppure

 

(b) quando le norme di attuazione da adottare esulano dalla competenza di Eurocontrol.".

 

Motivazione

La modifica proposta tiene conto della necessità di un'adeguata consultazione delle parti interessate e sottolinea il ruolo dell'organo consultivo di settore e del comitato di dialogo settoriale. Chiarisce inoltre che le norme di attuazione dovrebbero poter essere elaborate da varie organizzazioni.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 10 – paragrafo 2 – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

- tutti i gruppi di utenti dello spazio aereo,"

- gli utenti dello spazio aereo o i gruppi di essi,

Motivazione

Conformemente alla definizione di utenti dello spazio aereo, autorità militari comprese.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione istituirà un sistema di prestazioni al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete nel cielo unico europeo. Il sistema prevede, in particolare, i seguenti elementi:

1. Previa consultazione delle parti interessate di cui all’articolo 10, sarà istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete nel cielo unico europeo. Il sistema comprende:

(a) riesame periodico, monitoraggio e analisi comparativa delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete, nonché studi ad hoc su argomenti specifici;

(a) obiettivi prestazionali a livello comunitario relativi ad appropriati settori di prestazione essenziali tra i quali la sicurezza, l’ambiente, la capacità e il rapporto costi-efficacia;

(b) procedure e responsabilità riguardanti la raccolta, la convalida, l'esame, la valutazione e la diffusione dei dati relativi alle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete fornite da tutte le parti interessate, tra le quali gli operatori aeroportuali, i coordinatori aeroportuali, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, le autorità nazionali di vigilanza, gli Stati membri ed Eurocontrol;

(b) piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni comprendenti obiettivi prestazionali, a garanzia della conformità con gli obiettivi prestazionali comunitari; nonché

(c) adeguati settori di prestazione essenziali, sulla base del documento n. 9854 dell'ICAO "Global Air Traffic Management Operational Concept", con gli adattamenti necessari per tenere conto delle esigenze specifiche del cielo unico europeo e degli obiettivi specifici di tali settori;

(c) riesame periodico, monitoraggio e analisi comparativa delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete.

(d) indicatori di prestazione essenziali per misurare le prestazioni e fissare gli obiettivi;

 

(e) definizione di obiettivi di prestazione comunitari, con un periodo di riferimento minimo di tre anni e massimo di cinque anni, e criteri di convergenza adeguati conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

 

(f) criteri che le autorità nazionali di vigilanza devono rispettare nella preparazione dei piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni. Tali piani devono in particolare:

 

- essere basati sui piani aziendali dei fornitori di servizi;

 

- coprire tutti gli elementi di costo della base dei costi nazionale o regionale;

 

- comprendere obiettivi di prestazione vincolanti, coerenti con gli obiettivi di prestazione comunitari;

 

- essere oggetto di consultazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, con gli operatori aeroportuali e con i coordinatori aeroportuali;

 

(g) criteri e procedure per la valutazione, l'approvazione, il monitoraggio e l'applicazione dei piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni, tra cui:

 

(i) la valutazione da parte della Commissione dei piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni per far in modo che rispondano, almeno collettivamente, agli obiettivi comunitari;

 

(ii) l'approvazione da parte della Commissione dei piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni, secondo al procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

 

(iii) il monitoraggio dell'attuazione dei piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni, compresi i meccanismi d'allarme;

 

(iv) la valutazione degli obiettivi prestazionali conseguiti, annualmente e al termine del periodo di riferimento, e definizione di nuovi obiettivi per il periodo di riferimento successivo;

 

(v) le misure correttive, compresi gli incentivi e/o i provvedimenti dissuasivi adeguati, che gli Stati membri devono applicare nel caso in caso di mancato conseguimento degli obiettivi nazionali o regionali su base annuale o al termine del periodo di riferimento.

 

2. Senza pregiudizio del ruolo del comitato, la Commissione può designare Eurocontrol o un'altra entità pubblica competente come "organo di valutazione delle prestazioni". Il ruolo dell'organo di valutazione delle prestazioni consiste nel fornire consulenza alla Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione fa in modo che l'organo di valutazione delle prestazioni agisca in piena indipendenza quando esegue i compiti che la Commissione gli ha affidato.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione può designare Eurocontrol o un'entità indipendente dovutamente qualificata come "organo di valutazione delle prestazioni". Il ruolo dell'organo di valutazione delle prestazioni consiste nel fornire consulenza alla Commissione, coordinandosi con le autorità nazionali di vigilanza, e, qualora richiesto, di assisterle nell'attuazione del sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione fa in modo che l'organo di valutazione delle prestazioni agisca in piena indipendenza quando esegue i compiti che la Commissione gli ha affidato.

3. La Commissione adotta norme di attuazione del presente articolo conformemente all'articolo 8.".

3. (a) La Commissione adotta gli obiettivi prestazionali comunitari per i fornitori di servizi di navigazione aerea e per le funzioni di rete in conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dopo aver tenuto conto dei pertinenti contributi forniti dalle autorità nazionali di vigilanza a livello nazionale o regionale.

 

(b) I piani nazionali o regionali di cui al paragrafo 1, lettera b), sono elaborati dalle autorità nazionali di vigilanza.. Detti piani includeranno obiettivi nazionali o regionali di carattere vincolante e un adeguato sistema di incentivi quale approvato dagli Stati membri. L'elaborazione dei piani sarà soggetta a consultazioni con i fornitori di servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, qualora opportuno, con gli operatori e i coordinatori aeroportuali.

 

(c) La Commissione adotta i piani nazionali o regionali in conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, garantendo la coerenza tra gli obiettivi nazionali o regionali e gli obiettivi prestazionali comunitari.

 

Qualora determini l'inappropriatezza degli obiettivi prestazionali nazionali o regionali e delle relative misure, la Commissione può decidere, in conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che le autorità nazionali di vigilanza interessate adottino misure correttive che saranno notificate alla Commissione e adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

(d) Un periodo di riferimento si estende da un minimo di tre anni a un massimo di cinque. Il conseguimento degli obiettivi prestazionali è valutato annualmente e alla fine del periodo di riferimento, quando sono stabiliti nuovi obiettivi per il periodo di riferimento successivo. Il primo periodo di riferimento si conclude nel 2011. Durante detto periodo e in caso di mancato conseguimento degli obiettivi nazionali o regionali, gli Stati membri e/o le autorità nazionali di vigilanza applicano le misure correttive, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 quater.

 

(e) La Commissione esegue periodicamente la valutazione del conseguimento degli obiettivi prestazionali e ne presenta i risultati al comitato per il cielo unico.

 

4. Al sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti procedure:

 

(a) la raccolta, la convalida, l'esame, la valutazione e la diffusione dei dati attinenti relativi alle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete fornite da tutte le pertinenti parti interessate, tra le quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli operatori aeroportuali, le autorità nazionali di vigilanza, gli Stati membri e l'organo di valutazione delle prestazioni;

 

(b) selezione di adeguati settori essenziali di prestazione, sulla base del documento n. 9854 dell'ICAO "Global Air Traffic Management Operational Concept", armonizzati con il quadro delle prestazioni del piano di modernizzazione ATM, tra i quali la sicurezza, l'ambiente, la capacità e il rapporto costi-efficacia, con gli adattamenti eventualmente necessari per tenere conto delle esigenze specifiche del cielo unico europeo e degli obiettivi specifici di tali settori e definizione di un gruppo limitato di indicatori essenziali di prestazione per misurare le prestazioni;

 

(c) gli obiettivi prestazionali comunitari sono definiti tenendo in considerazioni i contributi identificati a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo;

 

(d) il monitoraggio dei piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni, compresi i meccanismi d'allarme;

 

(e) introduzione dei principi della "cultura giusta".

 

La Commissione può aggiungere altre procedure all'elenco di cui al presente paragrafo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo (riferimento all'articolo).

 

5. In fase di creazione del sistema di prestazioni occorre tener conto che i servizi di rotta, i servizi presso i terminal e le funzioni di rete sono diversi e che devono essere trattati di conseguenza, in particolare ai fini della valutazione delle prestazioni.

 

6. Ai fini di un funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni, la Commissione adotta norme di attuazione, secondo la procedura di cui all'articolo 8, entro un periodo di tempo idoneo ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento. Esse comprendono quanto segue:

 

(a) il contenuto e il calendario delle procedure di cui al paragrafo 4,

 

(b) il periodo di riferimento e gli intervalli per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestazionali e per la fissazione di nuovi obiettivi;

 

(c) i criteri a cui le autorità nazionali di vigilanza ricorrono per l'elaborazione dei piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni, compresi gli obiettivi prestazionali nazionali o regionali e il sistema di incentivi, che devono:

 

i) essere basati sui piani aziendali dei fornitori di servizi di navigazione aerea;

 

ii) coprire tutti gli elementi di costo della base dei costi nazionale o regionale;

 

iii) comprendere obiettivi di prestazione vincolanti, coerenti con gli obiettivi di prestazione comunitari;

 

(d) criteri volti a valutare la coerenza tra gli obiettivi nazionali o regionali e gli obiettivi prestazionali comunitari durante il periodo di riferimento;

 

(e) principi generali a cui gli Stati membri ricorrono per istituire, a livello nazionale e regionale, il sistema di incentivi per i fornitori di servizi di navigazione aerea;

 

(f) un adeguato meccanismo di allarme per il monitoraggio dell'attuazione dei piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni;

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -9 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-9) L'articolo 12, paragrafo 2, è così modificato:

 

2. La Commissione riesamina periodicamente l'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 e riferisce innanzitutto al Parlamento ed al Consiglio 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente a cadenza annuale. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni supplementari oltre a quelle contenute nelle relazioni da essi presentate a norma del paragrafo 1.

Motivazione

Prevedere una tempistica più adeguata.

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo - 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. A tal fine ogni autorità nazionale di vigilanza svolge le opportune ispezioni e indagini, inclusi i controlli sulla necessaria dotazione di personale, per verificare l'osservanza delle norme del presente regolamento. Il fornitore del servizio di navigazione aerea interessato facilita tali operazioni.

Motivazione

Esperienze precedenti hanno dimostrato che la carenza di personale nel settore della navigazione aerea può condurre a rischi per la sicurezza.

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto -4 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-4) L'articolo 7, paragrafo 3, è così modificato:

 

3. Le autorità nazionali di vigilanza rilasciano certificati ai fornitori di servizi di navigazione aerea qualora soddisfino i requisiti comuni di cui all'articolo 6. I certificati possono essere rilasciati singolarmente per ciascun tipo di servizio di navigazione aerea, quale definito all'articolo 2 del regolamento quadro, anche nel caso di un gruppo di tali servizi, [...] quando un fornitore di servizi di traffico aereo, qualunque ne sia lo status giuridico, faccia funzionare e mantenga sistemi propri di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza. Il controllo dei certificati è effettuato su base regolare.

Motivazione

La modifica proposta mira a garantire l'elevata qualità dei servizi di quei fornitori di servizi di navigazione aerea che offrono un gruppo di servizi. Un certificato comune può permettere ai fornitori di servizi di navigazione aerea di trascurare la qualità in taluni aspetti delle loro attività, minacciando quindi la sicurezza complessiva.

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro non può rifiutare di designare un fornitore di servizio del traffico aereo sulla base del fatto che la legislazione nazionale impone che i fornitori di servizi del traffico aereo che forniscono servizi nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro interessato:

2. Per la fornitura di servizi transfrontalieri, gli Stati membri garantiscono che la conformità al presente articolo e all'articolo 10, paragrafo 3, non sia impedita dall'obbligo previsto dalla loro legislazione nazionale secondo il quale i fornitori di servizi del traffico aereo devono fornire servizi nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro interessato:

Motivazione

L'imposizione di restrizioni giuridiche nazionali alla fornitura di servizi transfrontalieri potrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo del cielo unico europeo.

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. Gli Stati membri definiscono i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di traffico aereo designati. Gli obblighi possono comportare condizioni per la comunicazione tempestiva di informazioni rilevanti utili ad identificare tutti i movimenti di aeromobili nello spazio aereo di loro responsabilità.

Motivazione

Rendere la formulazione più adeguata.

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

3. Gli Stati membri hanno potere discrezionale sulla scelta di un fornitore di servizi di traffico aereo a condizione che quest'ultimo soddisfi i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Motivazione

Rendere la formulazione più adeguata.

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per creare blocchi funzionali di spazio aereo nei tempi più rapidi possibili e, al più tardi, entro la fine del 2012, allo scopo di conseguire la massima capacità ed efficienza della rete di gestione del traffico aereo nell'ambito del cielo unico europeo, per mantenere un elevato livello di sicurezza e contribuire all'efficienza complessiva del sistema di trasporto aereo e a una riduzione dell'impatto ambientale. Gli Stati membri cooperano per quanto possibile per conformarsi a questa disposizione.

1. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo al più tardi entro la fine del 2011, allo scopo di conseguire l'ottimizzazione della capacità e dell'efficienza della rete di gestione del traffico aereo nell'ambito del cielo unico europeo, per mantenere un elevato livello di sicurezza e contribuire all'efficienza complessiva del sistema di trasporto aereo, nel pieno rispetto del sistema di prestazioni, e a una riduzione dell'impatto ambientale. Gli Stati membri cooperano fra loro e, se del caso, con i paesi terzi per quanto possibile, in particolare con i blocchi funzionali di spazio aereo confinanti, per conformarsi a questa disposizione.

 

 

Emendamento  42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Al fine di facilitare il conseguimento del cielo unico europeo attraverso i blocchi funzionali di spazio aereo, la Commissione nomina un'alta personalità politica Coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo (il Coordinatore).

Motivazione

Sulla scia del successo del modello dei progetti prioritari per la TEN-T, la nomina di un coordinatore del sistema di blocchi funzionali di spazio aereo accelererà la loro attuazione oltre alla loro futura fusione. Il coordinatore dovrebbe essere una personalità politica di rilievo piuttosto che un tecnico, nel tentativo di creare un consenso politico tra gli Stati membri.

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il Coordinatore è nominato dalla Commissione di comune accordo con gli Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo.

Motivazione

Occorre seguire i dovuti meccanismi di consultazione interistituzionale.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Tra le principali mansioni del Coordinatore figurano la facilitazione del conseguimento di accordi di alto livello, la ricerca delle soluzioni migliori ai fini del superamento delle difficoltà per accelerare la creazione e il coordinamento dei blocchi funzionali di spazio aereo, e la garanzia di una loro adeguata armonizzazione e della loro conformità con le disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Sulla scia del successo del modello dei progetti prioritari per la TEN-T, la nomina di un coordinatore del sistema di blocchi funzionali di spazio aereo accelererà la loro attuazione oltre alla loro futura fusione. Il coordinatore dovrebbe essere una personalità politica di rilievo piuttosto che un tecnico, nel tentativo di creare un consenso politico tra gli Stati membri.

Emendamento  45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. Il Coordinatore riferisce direttamente alla Commissione e opera in stretta collaborazione con il comitato per il cielo unico, Eurocontrol, l'organo di valutazione delle prestazioni e l'EASA.

Motivazione

Sulla scia del successo del modello dei progetti prioritari per la TEN-T, la nomina di un coordinatore del sistema di blocchi funzionali di spazio aereo accelererà la loro attuazione oltre alla loro futura fusione. Il coordinatore dovrebbe essere una personalità politica di rilievo piuttosto che un tecnico, nel tentativo di creare un consenso politico tra gli Stati membri.

Emendamento  46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) sono conformi agli obiettivi prestazionali di cui all'articolo 11 del regolamento quadro e della futura normativa;

Motivazione

Garantire che il sistema di prestazioni sia conforme alla normativa.

Emendamento  47

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un blocco funzionale di spazio aereo può essere istituito soltanto in base a un accordo reciproco tra tutti gli Stati membri che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo incluso nel blocco funzionale di spazio aereo o in base a una dichiarazione di uno Stato membro, se lo spazio aereo compreso nel blocco è interamente di sua responsabilità. Prima di creare un blocco funzionale di spazio aereo, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate informazioni adeguate che permettano di determinare se il blocco soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, e danno loro la possibilità di formulare osservazioni.

3. Un blocco funzionale di spazio aereo può essere istituito soltanto in base a un accordo reciproco tra tutti gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo incluso nel blocco funzionale di spazio aereo. Prima di creare un blocco funzionale di spazio aereo, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, al Coordinatore, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate informazioni adeguate che permettano di determinare se il blocco soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, e danno loro la possibilità di formulare osservazioni.

Motivazione

Un solo Stato membro non può creare un blocco funzionale di spazio aereo ma, d'altro canto, i paesi terzi possono esservi inclusi.

Emendamento  48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 9 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. In caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a un blocco funzionale di spazio aereo transfrontaliero, che concerne lo spazio aereo di loro responsabilità, gli Stati membri interessati possono congiuntamente deferire la questione al comitato per il cielo unico affinché formuli un parere. Il parere è comunicato agli Stati membri interessati. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri tengono conto di tale parere per giungere alla composizione della controversia.

5. In caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a un blocco funzionale di spazio aereo transfrontaliero, che concerne lo spazio aereo di loro responsabilità, gli Stati membri interessati possono congiuntamente deferire la questione al Coordinatore che presiede alle riunioni con tutte le parti interessate al fine di conseguire un accordo e riferisce alla Commissione in merito al risultato di dette riunioni, con le dovute raccomandazioni. Le raccomandazioni sono comunicate anche agli Stati membri interessati. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri tengono conto di dette raccomandazioni per giungere alla composizione della controversia.

Motivazione

Conformemente a quanto sopra riportato, l'emendamento fornisce chiarificazioni in merito ai compiti del Coordinatore.

Emendamento  49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 - punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) L'articolo 11 è così modificato:

 

Nel contesto della politica comune dei trasporti gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per garantire che tra le competenti autorità civili e quelle militari si concludano o rinnovino accordi scritti o intese giuridiche equivalenti per quanto riguarda la gestione di specifici blocchi di spazio aereo.

Motivazione

In seguito alle modifiche apportate dal presente regolamento, si reputa necessario il rinnovo dell'accordo tra autorità civili e militari firmato nel 2004.

Emendamento  50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

'(a) il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo determinato della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per l'interesse sull'investimento di capitale e per l'ammortamento, nonché dai costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione;";

'(a) il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo determinato della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per l'interesse sull'investimento di capitale e per l'ammortamento, nonché dai costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione; i costi fissati derivano dagli obiettivi prestazionali stabiliti conformemente all'articolo 11 del regolamento quadro e contribuiscono alla redditività della prestazione di servizi di navigazione aerea secondo il disposto dell'articolo 14 del presente regolamento;'

Motivazione

Come stabilito all'articolo 11 del regolamento quadro (CE) n. 549/2004 e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 550/2004, il sistema di tariffazione dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi purché vengano realizzati gli obiettivi di prestazione.

Emendamento  51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) Nel rispetto dei blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri stabiliscono attraverso l'accordo quadro un sistema di convergenza per il conseguimento di una tariffa unica che sia conforme al sistema di prestazioni.

Motivazione

Le tariffe sarebbero conformi ai criteri di convergenza stabiliti di comune accordo, in un primo momento, all'interno dei blocchi funzionali di spazio aereo e successivamente in tutto il cielo unico europeo.

Emendamento  52

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) " le tariffe sono fissate per l'anno civile e coprono un periodo di almeno tre anni e massimo cinque anni;

(b bis) le tariffe sono fissate per l'anno civile e coprono un periodo di almeno tre anni e massimo cinque anni, in conformità con gli obiettivi prestazionali nonché con gli altri aspetti che contribuiscono alla struttura dei costi del servizio fornito;";

Emendamento  53

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

'(c) i servizi di navigazione aerea possono produrre entrate sufficienti a generare una remunerazione ragionevole delle attività, che concorra ai necessari aumenti del capitale;";

'(c) i servizi di navigazione aerea possono produrre entrate sufficienti a generare una remunerazione ragionevole delle attività, che concorra ai necessari aumenti del capitale, purché siano realizzati gli obiettivi prestazionali concordati;"

Motivazione

Le entrate generate dai servizi di navigazione aerea possono includere una redditività economica ragionevole ma soltanto nel caso che siano raggiunti gli obiettivi di prestazione.

Emendamento  54

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera b – punto iv

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le tariffe promuovono la fornitura sicura, efficiente, efficace e sostenibile dei servizi di navigazione aerea, si prefiggono un alto livello di sicurezza e l'efficacia sotto il profilo dei costi e incentivano la fornitura di servizi integrati. A tal fine, e in relazione ai piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni, le autorità nazionali di vigilanza possono istituire meccanismi, tra cui incentivi consistenti in vantaggi e svantaggi finanziari, per incoraggiare i fornitori di servizi di navigazione aerea e/o gli utenti dello spazio aereo a sostenere miglioramenti della fornitura di servizi di navigazione aerea, quali una maggiore capacità, minori ritardi e uno sviluppo sostenibile, mantenendo nel contempo un livello di sicurezza ottimale.";

(e) le tariffe promuovono la fornitura sicura, efficiente, efficace e sostenibile dei servizi di navigazione aerea, si prefiggono il rispetto degli obiettivi prestazionali e incentivano la fornitura di servizi integrati. A tal fine, e in relazione ai piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni, le autorità nazionali di vigilanza possono istituire meccanismi, tra cui incentivi consistenti in vantaggi finanziari e sanzioni, per incoraggiare i fornitori di servizi di navigazione aerea a perseguire i loro obiettivi prestazionali.";

Motivazione

Garantire la conformità.

L'imposizione di incentivi finanziari per offrire migliori prestazioni non dovrebbe interessare gli utenti dello spazio aereo. Gli obiettivi di fornire migliori prestazioni nel contesto del cielo unico europeo dovrebbero riguardare i fornitori di servizi di monopolio. Di conseguenza, i vantaggi finanziari e le sanzioni dovrebbero essere utilizzati per incentivare i fornitori di servizi a perseguire i loro obiettivi di prestazione.

Emendamento  55

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 - lettera c

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, che le tariffe siano utilizzate per finanziare progetti volti ad assistere categorie specifiche di utenti dello spazio aereo e/o fornitori di servizi di navigazione aerea, al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la fornitura di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo, in particolare quelle che possono essere necessarie per l'attuazione del piano di modernizzazione ATM. Tali decisioni definiscono il progetto comune e precisano, in particolare, il calendario di realizzazione, il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo e la sua ripartizione tra gli Stati membri.

4. I progetti comuni sono volti ad assistere gli utenti dello spazio aereo e/o i fornitori di servizi di navigazione aerea, al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la fornitura di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo, in particolare quei progetti che possono essere necessari per la creazione dei blocchi funzionali di spazio aereo e per l'attuazione del piano di modernizzazione ATM. La Commissione propone risorse finanziarie tra cui i fondi della Rete transeuropea, i prestiti della Banca europea per gli investimenti e gli introiti delle aste derivanti dall'introduzione dell'aviazione nel Sistema di scambio delle emissioni, al fine di finanziare progetti comuni, in particolare per accelerare l'attuazione del progetto SESAR, all'interno del quadro finanziario pluriennale. La Commissione può altresì decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro e i principi dell'efficacia dei costi, di cui all'articolo 11 del regolamento quadro, che i costi dei progetti comuni possono essere in parte recuperati attraverso le tariffe. Tali decisioni definiscono il progetto comune e precisano, in particolare, il calendario di realizzazione, il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo e la sua ripartizione tra gli Stati membri, evitando la duplicazione dei costi e delle tariffe. Prima di adottare una decisione, la Commissione procede ad un'analisi dei costi e benefici e ad una consultazione sostanziale volta a conseguire, per quanto possibile, un accordo con i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo. I costi dei progetti comuni sono soggetti a una contabilità globale e trasparente.

Emendamento  56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 12

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità nazionali di vigilanza, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, nonché la Commissione, si astengono dal divulgare informazioni aventi carattere di riservatezza.

1. Le autorità nazionali di vigilanza, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, nonché la Commissione e il Coordinatore, si astengono dal divulgare informazioni aventi carattere di riservatezza.

Motivazione

Garantire la coerenza testuale.

Emendamento  57

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 12

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la facoltà di divulgazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza o della Commissione ove ciò sia indispensabile per l'espletamento dei loro compiti; in tal caso la divulgazione è proporzionata e tiene conto del legittimo interesse dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli utenti dello spazio aereo, degli aeroporti o degli altri soggetti interessati alla tutela dei loro segreti commerciali.".

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la facoltà di divulgazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza, del Coordinatore o della Commissione ove ciò sia indispensabile per l'espletamento dei loro compiti; in tal caso la divulgazione è proporzionata e tiene conto del legittimo interesse dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli utenti dello spazio aereo, degli aeroporti o degli altri soggetti interessati alla tutela dei loro segreti commerciali.

Motivazione

Garantire la coerenza testuale.

Emendamento  58

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 13

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 18 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'ambito dell'esame periodico di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento quadro e al più tardi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione mette a punto uno studio prospettico sulle condizioni di una futura applicazione dei principi di mercato alla fornitura e alla designazione di servizi nei campi della comunicazione, della navigazione, della sorveglianza, della meteorologia e delle informazioni aeronautiche.

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione dei principi di mercato alla fornitura e alla designazione di servizi nei campi della comunicazione, della navigazione, della sorveglianza, della meteorologia e delle informazioni aeronautiche al più tardi entro la fine del 2010.

Motivazione

Non è logico che la Commissione attenda quattro anni prima di realizzare uno studio approfondito in tale ambito. È risaputo che l'applicazione dei principi del mercato a tali servizi è già possibile all'ora attuale. Pertanto, è senz'altro appropriato introdurre immediatamente la concorrenza in tali servizi, il che porterà a una riduzione dei costi e a un miglioramento della qualità del servizio.

Emendamento  59

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Comunità e gli Stati membri chiedono all'ICAO di istituire e riconoscere una regione unica di informazione di volo europea (Single European Flight Information Region, EFIR). A tal fine, in ordine alle questioni che rientrano nelle competenze della Comunità, la Commissione presenta, se necessario, una raccomandazione al Consiglio, a norma dell'articolo 300 del trattato, entro il [….].

1. La Comunità e gli Stati membri chiedono all'ICAO di istituire e riconoscere una regione unica di informazione di volo europea (Single European Flight Information Region, EFIR). A tal fine, in ordine alle questioni che rientrano nelle competenze della Comunità, la Commissione presenta, se necessario, una raccomandazione al Consiglio, a norma dell'articolo 300 del trattato, entro il 31 dicembre 2012.

Motivazione

Partendo dal presupposto che alla fine del 2012 i blocchi funzionali di spazio aereo saranno stati creati e divenuti operativi e che si starà procedendo lungo la strada per la loro unificazione, la Commissione e gli Stati membri disporranno di un quadro preciso circa tutti gli Stati coinvolti.

Emendamento  60

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) coordinamento e assegnazione di risorse scarse, in particolare delle frequenze radio e dei codici dei transponder radar;

(b) coordinamento e attribuzione di risorse scarse nelle bande di frequenza aeronautiche utilizzate dal traffico aereo generale, in particolare delle frequenze radio nonché del coordinamento dei codici dei transponder radar;

Emendamento  61

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) funzioni supplementari della rete ATM, in base alle definizioni contenute nel piano di modernizzazione ATM (ATM Master Plan).

(c) funzioni supplementari della rete ATM, in base alle definizioni contenute nel piano di modernizzazione ATM (ATM Master Plan), in particolare la gestione del flusso di traffico aereo.

Emendamento  62

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha la facoltà, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di affidare a Eurocontrol i compiti relativi all'esecuzione delle funzioni suddette, che non implichino l'adozione di misure vincolanti di portata generale o l'esercizio di un potere discrezionale. Tali compiti sono eseguiti in modo imparziale ed efficiente sotto il profilo dei costi, tenuto conto delle esigenze dell'intera rete ATM e con la piena partecipazione degli utenti dello spazio aereo e dei prestatori di servizi di navigazione aerea.

Conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione ha la facoltà, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di affidare a Eurocontrol o a un altro organo i compiti relativi all'esecuzione delle funzioni suddette, che non implichino l'adozione di misure vincolanti di portata generale o l'esercizio di un potere discrezionale. Tali compiti sono eseguiti con la piena partecipazione degli utenti dello spazio aereo e dei prestatori di servizi di navigazione aerea, in modo imparziale ed efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di rispettare gli obiettivi prestazionali, tenuto conto delle esigenze dell'intera rete ATM e delle traiettorie preferite dagli utenti dello spazio aereo. In sede di creazione della funzione di gestione della rete, la Commissione garantisce il rispetto del principio di separazione tra i compiti regolamentari ed i compiti operativi. A tal fine, ogni funzione specifica e le rispettive responsabilità sono precisamente differenziate e classificate ad ogni livello (UE, regionale/blocchi funzionali di spazio aereo, nazionale). Tali funzioni di dimensione europea classificate come "operative" sono eseguite in stretta cooperazione con i partner industriali che sono altresì consultati nel caso delle funzioni regolamentari.

Emendamento  63

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Altri aspetti della configurazione dello spazio aereo diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono affrontati a livello nazionale o regionale. Il processo di configurazione tiene conto della crescita e della complessità del traffico e prevede la piena consultazione di tutti i gruppi di utenti dello spazio aereo interessati.

5. Altri aspetti della configurazione dello spazio aereo diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono affrontati a livello nazionale o regionale. Il processo di configurazione tiene conto della crescita e della complessità del traffico, è conforme ai piani nazionali o regionali di miglioramento delle prestazioni e prevede la piena consultazione di tutti gli utenti dello spazio aereo interessati o gruppi di essi.

Motivazione

Garantire la coerenza testuale.

Emendamento  64

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri affidano a Eurocontrol la gestione del flusso di traffico aereo come specificato in una disposizione di attuazione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro e in conformità dei requisiti fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 9.

6. Gli Stati membri affidano a Eurocontrol, previa riforma dello stesso, o ad un altro organismo competente ed indipendente, fatte salve disposizioni adeguate relative alla supervisione, la gestione del flusso di traffico aereo come specificato in una disposizione di attuazione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro e in conformità dei requisiti fissati dalla Commissione a norma degli articoli 9 e 11.

Motivazione

Garantire la coerenza testuale.

Benché Eurocontrol possa attualmente agire in modo adeguato per assicurare la gestione del flusso di traffico aereo, la situazione potrebbe essere diversa a lungo termine.

MOTIVAZIONE

L’iniziativa cielo unico europeo (CUE)[1] è stata lanciata nel 2000 e ha fatto confluire l’ATM nella politica comune dei trasporti.

Da allora sono successe molte cose. La politica di allargamento dell'UE, accompagnata da un'attiva politica di vicinato, ha allargato il mercato europeo dell'aviazione a 37 paesi. Con l'estensione del mercato unico del trasporto aereo, l'UE è adesso un attore di dimensioni mondiali.

L’impressione generale è che, in alcuni importanti settori, l’iniziativa CUE non ha prodotto i risultati attesi. In generale, si osserva che l'approccio dei blocchi funzionali di spazio aereo non genera i benefici sperati in termini di maggiore efficienza dei voli, riduzione dei costi e eliminazione della frammentazione.

Si rilevano anche scarsi progressi nell’efficienza complessiva della configurazione e dell’utilizzazione della struttura delle rotte europee, con la conseguenza che non si registrano miglioramenti né a livello di efficienza dei voli né a livello di impatto sull’ambiente.

Chi viaggia in aereo e chi utilizza lo spazio aereo deve sopportare costi inutili in termini di spesa, tempo e spreco di carburante, per le inefficienze del sistema del trasporto aereo.

La competitività dell’industria europea del trasporto aereo necessita di un approccio di sistema globale caratterizzato da una visione comune, obiettivi e tecnologie, basati su di un quadro normativo solido.

A tale proposito, la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte[2].

I quattro regolamenti sul cielo unico devono essere modificati in modo da istituire un quadro di regole volte a migliorare le prestazioni, con l'indicazione di obiettivi quantitativi.

L'ampliamento delle competenze dell'EASA, che andranno a coprire tutte le fasi della catena della sicurezza aerea, consentiranno di migliorare la sicurezza.

Con l'approvazione del piano di modernizzazione ATM (ATM Master Plan) sarà accelerata l'introduzione delle innovazioni tecnologiche.

Il piano d'azione per gli aeroporti affronterà il problema della capacità in aria e a terra.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Contenuto: La proposta[3] recante modifica del CUE I introduce diversi miglioramenti alla legislazione originale, compresi obiettivi prestazionali vincolanti per i fornitori di servizi di navigazione aerea, una funzione europea di gestione della rete intesa a garantire la convergenza tra le reti nazionali e termini entro cui gli Stati membri devono migliorare le prestazioni, inizialmente attraverso i blocchi funzionali di spazio aereo.

I principali elementi della proposta sono i seguenti: indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza, maggiore coinvolgimento delle parti sociali, sistema di prestazioni migliorato, requisiti di sicurezza armonizzati, accelerazione dei blocchi funzionali di spazio aereo, trasparenza del sistema di imposizione dei diritti, una regione unica di informazione di volo europea (EFIR), disponibilità armonizzata delle informazioni aeronautiche, regole sulla classificazione dell'aria e dello spazio aereo, approccio di sistema in materia di progettazione e di gestione della rete nonché di utilizzo delle tecnologie, procedura di comitatologia.

OSSERVAZIONI DEL RELATORE

Il relatore ritiene che sia necessaria una revisione, basata su quattro pilastri, del quadro legislativo CUE e dell’approccio di sistema.

Il relatore fa notare che sussiste un ampio consenso tra le parti interessate. Ad eccezione di qualche feedback negativo da parte dei sindacati e di qualche riserva da parte degli Stati membri, tutti gli attori coinvolti hanno manifestato sostegno nei confronti del pacchetto SES II nel suo complesso.

Il relatore è consapevole che non vi sono grossi ostacoli tecnici o scientifici alla creazione del CUE, che può inoltre essere ottenuto senza compromettere la sicurezza. Questo lento processo di integrazione trae origine dai diversi modi in cui viene concepito il CUE. Il relatore propone pertanto di definire tale principio con la massima chiarezza.

Il relatore è convinto che la proposta della Commissione soddisfa appieno le esigenze e le aspettative dei cittadini. La proposta contribuirà inoltre al perseguimento degli ambiziosi obiettivi europei in materia ambientale.

Nel contempo, l’industria manifatturiera europea trarrà vantaggio dall’essere all’avanguardia dell’innovazione in materia di tecnologia ATM.

Il relatore auspica che venga mantenuto intatto questo ruolo politico centrale e chiede ai legislatori di adoperarsi per trovare un compromesso sui dettagli in modo da perseguire i principali obiettivi politici.

Il relatore ritiene che il modo migliore per realizzare il Cielo unico non sia un ambizioso approccio dall’alto verso il basso, ma piuttosto un ampio consenso coerente.

Alcuni elementi della proposta della Commissione risultano però poco chiari e possono essere migliorati:

a) Indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza - occorre garantire alle autorità nazionali di vigilanza quanto meno l'indipendenza funzionale e risorse sufficienti. Il relatore sottolinea che gli Stati membri si sono già pronunciati a favore dell’idea di garantire un’"indipendenza funzionale" alle agenzie nazionali e alle autorità di vigilanza in altri vari campi (quali le telecomunicazioni e i mercati dell’energia e del gas) e propone di seguire lo stesso approccio anche per il sistema dell’aviazione.

b) Maggiore coinvolgimento di tutte le parti - se si vuole raggiungere l’obiettivo del CUE è essenziale una cooperazione a livello politico, sociale e tecnico. Il nuovo quadro CUE deve pertanto andare al di là del modello UE, concepito come un’unità di valori con una diversità di sistemi, e convalidare quanto prima un efficace sistema tecnologico unico (SESAR) per sostenere l’obiettivo comune. La Commissione dovrebbe garantire il totale sostegno e impegno di tutte le parti interessate, segnatamente nell’ambito del dialogo sociale, al fine di garantire la pace sociale.

c) Sistema di prestazioni migliorato: il sistema di prestazioni e il termine per l’attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo costituiscono un elemento chiave.

Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe adoperarsi in primo luogo a definire obiettivi comunitari quantificabili e realizzabili incentrati sulla necessità di affrontare tutti i settori sensibili quali la sicurezza, l’ambiente, la capacità e l’efficacia in termini di costi.

Sulla base del modello eurozona, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero concordare obiettivi nazionali e regionali (a livello di blocchi funzionali di spazio aereo), correlati agli obiettivi comunitari attraverso i criteri di convergenza. Un simile approccio necessita di un controllo europeo e di un sistema europeo armonizzato di incentivi e provvedimenti dissuasivi. Vanno messe a punto misure correttive armonizzate, efficaci, proporzionate e persuasive.

Un organismo indipendente per la valutazione delle prestazioni controllerà e valuterà le prestazioni del sistema.

Il relatore è del parere che Eurocontrol potrebbe fungere da organo per la valutazione delle prestazioni dato che svolge già molte attività di questo tipo. La governance di questa organizzazione include però l’Unione europea e gli Stati non UE e se, da un lato, ciò è positivo visto lo sviluppo futuro del CUE, dall’altro, attualmente, solleva autentici interrogativi relativi al quadro giuridico, alle possibili divergenze tra gli interessi UE e non UE, all’imparzialità dell’organizzazione e, soprattutto, alla sua indipendenza e all’indipendenza dei suoi potenziali sottoelementi.

Il relatore ritiene che la riforma pianificata di Eurocontrol dovrebbe avere luogo prima dell’entrata in vigore delle disposizioni degli attuali regolamenti e che dovrebbe essere attuata in modo da garantire la totale indipendenza nella governance dei diversi sottoelementi ed evitare incompatibilità tra i compiti europei e gli altri aspetti derivanti dalle sue qualità di organizzazione internazionale.

d) Sicurezza: Data la costante crescita del traffico aereo, è necessaria un’iniziativa finalizzata a un approccio di sistema globale per garantire la sicurezza e la sostenibilità del trasporto aereo. L’EASA sarà pertanto incaricata di sorvegliare la sicurezza dell’intero sistema dell’aviazione.

e) È necessario definire disposizioni chiare per la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo operativi entro il 2012. I blocchi funzionali di spazio aereo sono soltanto un mezzo per raggiungere un obiettivo e una loro attuazione priva di coordinamento comporterebbe costi aggiuntivi inutili per la realizzazione del CUE. Il relatore propone pertanto di includere disposizioni aggiuntive volte a facilitare un’ulteriore incorporazione degli attuali e potenziali blocchi funzionali di spazio aereo all’interno del CUE, in totale armonia con il sistema di prestazioni. Esse sono essenziali nel quadro del processo graduale di diffusione della visione, dei principi e dei requisiti europei nei paesi terzi vicini.

La nomina di una figura politica ad alto livello quale coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo faciliterà l’attuazione dei blocchi e la loro successiva fusione.

Occorre rinnovare la partecipazione e l'impegno militari.

f) Sistema di tariffazione: il relatore sostiene fermamente la trasparenza del sistema di tariffazione. I costi stabiliti dovrebbero essere in linea con i criteri di convergenza basati sul sistema di prestazioni e decisi in un primo tempo nel quadro dei blocchi funzionali di spazio aereo e successivamente nel quadro dell’intero CUE.

Occorre prestare particolare attenzione ai progetti comuni. Potrebbe essere creato un meccanismo stabilito di comune accordo volto ad ottenere risorse finanziarie aggiuntive nell'ambito degli attuali quadri finanziari europei, basato sul successo del modello dei progetti prioritari per la TEN-T.

g) approccio di sistema in materia di progettazione, di gestione della rete nonché di utilizzo delle tecnologie:

* La progettazione effettiva di una rete armonizzata delle rotte dovrebbe essere assegnata ad Eurocontrol, conformemente agli obiettivi di prestazione comunitari, nazionali e regionali.

* Gestione del flusso di traffico aereo: la proposta non dovrebbe mirare soltanto a migliorare la sicurezza e l'efficienza ma anche la affidabilità.

h) Norme di attuazione: il relatore ritiene che le norme di attuazione dovrebbero essere presentate entro un periodo di tempo idoneo e invita a mettere a punto una tabella di marcia coerente per l'effettiva elaborazione di dette norme, tenuto conto della loro priorità e interconnessioni.

Ciò premesso, il relatore suggerisce che tutte le parti dovrebbero impegnarsi per allineare gli impegni politici al quadro tecnologico e per accelerare il processo di creazione del cielo unico europeo in totale conformità della fase di sviluppo di SESAR, al fine di poter raccogliere appieno, a partire dal 2014, i benefici derivanti dalla fase di diffusione.

  • [1]  Regolamenti (CE) n. 549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004.
  • [2]  COM 388/2008, COM 389/2008, COM 390/2008.
  • [3]  COM 388/2008.

PARERE DELLA CommiSSIONE PER L'INDUSTRA, LA RICERCA E L'ENERGIA (3.12.2008)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo
(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Relatore : Teresa Riera Madurell

BREVE MOTIVAZIONE

Settore europeo dei trasporti aerei

Con oltre 700 milioni di passeggeri all’anno[1], un numero crescente di vettori aerei e una capacità di trasporto di passeggeri/carico merci in continua espansione, l’industria europea del trasporto aereo si presenta in costante ascesa, caratterizzata da uno sviluppo dinamico, da un tasso di crescita medio del 5% su base annua e dall’incremento del traffico aereo, che si prevede quasi raddoppiato entro il 2020 rispetto a quello attuale.

Tale espansione ha, come effetto collaterale, quello di gravare eccessivamente sul sistema del traffico aereo europeo, come dimostrano il numero crescente di ritardi dei voli, i nodi di congestione presso aeroporti ai limiti delle proprie capacità, le conseguenze finanziarie e l’acutizzarsi dell’impatto negativo sull’ambiente e dei rischi per la sicurezza nel settore. Cielo unico europeo:

Cielo unico europeo - primo pacchetto (1999-2004)

Benché gli Stati membri siano chiaramente interdipendenti in materia di trasporto aereo, l’integrazione europea in questo settore ha stentato a concretizzarsi e ad apportare i vantaggi del mercato unico. Il primo pacchetto del cielo unico europeo (CUE), adottato nel marzo del 2004, era stato studiato per riformare talune componenti essenziali del sistema europeo di traffico aereo, e, nello specifico:

· capacità di trasporto;

· costi operativi;

· emissioni di CO2 e impatto ambientale, e

· sicurezza;

Cielo unico europeo - secondo pacchetto (2008- ~)

Pur rappresentando un punto di svolta, il lancio del CUE e l’applicazione delle relative disposizioni non hanno prodotto risultati tangibili, penalizzati dalla permanente frammentazione del sistema e dalla conseguente inefficacia dei costi, questi ultimi pari a 3,8 miliardi di euro l’anno per cittadini e compagnie aeree europee. In termini comparativi, il sistema statunitense presenta la metà dei costi di quello dell’UE,

Tale verifica giunge in un momento quanto mai cruciale come quello attuale, marcato dal costante aumento del prezzo dei carburanti e dai crescenti oneri finanziari a carico delle compagnie aeree, sfociati già nel 2008 in alcuni noti casi di fallimento.

Obiettivo principale del secondo pacchetto del CUE è l’introduzione delle seguenti misure complementari, mirate a rafforzare e orientare il lavoro sinora svolto:

· un sistema di valutazione dell’efficienza con obiettivi quantificati predefiniti;

· il completamento dei blocchi funzionali di spazio aereo entro il 2012;

· una gestione moderna ed efficiente del traffico aereo europeo attraverso l’applicazione del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo (ATM);

· il potenziamento della sicurezza tramite il consolidamento delle responsabilità in tale ambito in un unico organismo, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA);

Aspetti principali

La vostra relatrice per parere giudica favorevolmente il secondo pacchetto del CUE e l’insieme delle azioni proposte, delle quali ritiene fondamentale la concreta applicazione al fine di raggiungere i risultati a lungo attesi. La proposta attuale della Commissione, che affronta con la necessaria intensità le carenze manifestate dal primo pacchetto, può tuttavia essere integrata ponendo in risalto alcuni aspetti specifici.

La riforma del sistema europeo del traffico aereo è uno strumento fondamentale per potenziare la sicurezza, l’efficacia dei costi e la protezione ambientale, in un settore che necessita di essere meglio preparato per affrontare la crescente competitività del mercato e per garantire, al contempo, risultati ottimali in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale. Inoltre, il ruolo delle tecnologie innovative, indiscutibilmente prioritario ai fini dell’efficienza e del raggiungimento degli obiettivi di prestazione proposti, rende opportuno promuovere fermamente il contributo costante alla creazione del SESAR e alla sua attuazione, favorendo e sostenendo, a livello comunitario come nei singoli Stati membri, ulteriori ricerche finalizzate a preservare un sistema europeo del trasporto aereo competitivo e in grado di proporsi come modello su scala mondiale.

A tal fine, la vostra relatrice per parere esorta tutti gli Stati membri a confermare il proprio impegno nei confronti dell’iniziativa CUE, garantendone dapprima il completamento, quindi l’efficienza futura. A questo riguardo, è opportuno non disconoscere il ruolo dei finanziamenti pubblici, bensì attribuire ad essi la dovuta importanza, in particolare per quanto concerne l’attuazione dell’imprescindibile piano ATM, che richiederà l’impiego di importanti risorse finanziarie sin dall’inizio.

La relatrice per parere crede nel contributo e nel coinvolgimento costruttivo di tutti gli operatori industriali interessati a livello europeo, i cui miglioramenti in termini di risultati dipendono in gran parte dalla buona riuscita del CUE. In ragione di ciò, essa appoggia il ruolo maggiore conferito all’industria dalla proposta della Commissione, e chiede inoltre la consultazione delle parti industriali, a tutti i livelli, nella fase di pianificazione, nel processo decisionale e nell’esecuzione del CUE.

Il maggior coinvolgimento dell’industria nel progetto ATM rende inoltre fondamentale identificare con chiarezza quali funzioni ATM siano di competenza delle autorità comunitarie e quali dell’industria, che dovrà essere debitamente informata in merito al proprio ruolo e ai propri compiti.

Per ciò che concerne la fornitura e l’assegnazione dei servizi di comunicazione, navigazione, sorveglianza, meteorologia, informazione aeronautica e formazione, la relatrice per parere ritiene che queste non debbano essere affidate aprioristicamente alla liberalizzazione, bensì basarsi sui principi guida prioritari del miglioramento della sicurezza, dell’efficacia dei costi e del potenziamento della qualità.

Infine, la relatrice per parere sostiene il potenziamento del ruolo dell’AESA e ritiene che le nuove disposizioni del CUE debbano mirare ad attribuire a tale agenzia comunitaria un’importanza reale, favorendo il corretto utilizzo di un organismo che, sebbene operi oggi al di sotto delle proprie capacità, è invece nella migliore posizione per semplificare le attività generali nel campo della sicurezza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Occorre precisare che gli Stati membri non possono rifiutare di designare un prestatore di servizi di navigazione aerea per il fatto che questi risiede in un altro Stato membro o appartiene a cittadini di quello Stato membro.

soppresso

Motivazione

Quest'aggiunta è in contrasto sia con l'articolo 87d della Costituzione tedesca, sia con l'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea (SES). In base a tali norme gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere il prestatore di servizi. La nuova formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, limita considerevolmente tale discrezionalità e, nell'ambito della designazione per i servizi di navigazione aerea, introduce un elemento concorrenziale che, in base al considerando 5 del regolamento, non andrebbe applicato.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 1, viene inserito il seguente paragrafo 3 bis:

 

'3 bis. L'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 segue un approccio "ascendente" in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno il diritto e l'obbligo di iniziativa con la partecipazione appropriata, dall'inizio del processo, del personale e degli utenti civili e militari;"

Motivazione

Definizione data dalle parti sociali ATM nella loro relazione consolidata completa sull'istituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta le norme di attuazione quando ciò sia previsto espressamente nel presente regolamento o nei regolamenti di cui all'articolo 3, oppure quando ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi fissati in tali regolamenti.

1. Previa consultazione dell'organo consultivo di settore e del comitato di dialogo settoriale, la Commissione adotta le norme di attuazione quando ciò sia previsto espressamente nel presente regolamento o nei regolamenti di cui all'articolo 3, oppure quando ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi fissati in tali regolamenti.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini della definizione delle norme di attuazione, la Commissione può conferire a Eurocontrol mandati in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario. In tale contesto, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni di Eurocontrol relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alla prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Ai fini della definizione delle norme di attuazione, la Commissione può conferire a Eurocontrol, previa riforma dello stesso, o a un altro organo competente e indipendente, mandati in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario. In tale contesto, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni di Eurocontrol relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alla prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Motivazione

Per garantire che il settore mantenga la necessaria vigilanza e il controllo sulle funzioni connesse alla prestazione di servizi, è assolutamente necessario riformare Eurocontrol.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 10 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La consultazione delle parti interessate contempla, in particolare, lo sviluppo e l'introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del traffico aereo e comprende meccanismi per coinvolgere in modo appropriato lo specifico comitato del dialogo sociale, istituito in base alla decisione 98/500/CE della Commissione.".

"La consultazione delle parti interessate comprende, in particolare, lo sviluppo e l'introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del traffico aereo. Inoltre, la Commissione stabilisce meccanismi di consultazione per l'appropriata partecipazione del comitato di dialogo settoriale su tutte le questioni pertinenti e, in particolare, su quelle che, nella realizzazione del cielo unico europeo, possono avere conseguenze sociali."

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La Commissione assicura che la governance dei fornitori di servizi di navigazione aerea sia coerente con un sistema basato sulle prestazioni mediante un livello appropriato di autonomia di gestione e di responsabilità.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione istituirà un sistema di prestazioni al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete nel cielo unico europeo. Il sistema prevede, in particolare, i seguenti elementi:

1. La Commissione, previa consultazione delle parti interessate di cui all'articolo 10, istituirà un sistema di prestazioni al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete nel cielo unico europeo. Il sistema prevede, in particolare, i seguenti elementi:

Motivazione

Prima di istituire il sistema di prestazioni, occorre menzionare chiaramente nel regolamento il principio di consultazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f – trattino 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

- essere oggetto di consultazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, con gli operatori aeroportuali e con i coordinatori aeroportuali;

essere oggetto di consultazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, con gli operatori aeroportuali, con i coordinatori aeroportuali e le organizzazioni professionali;

Motivazione

Prima di istituire il sistema di prestazioni, occorre menzionare chiaramente nel regolamento il principio di consultazione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Senza pregiudizio del ruolo del comitato, la Commissione può designare Eurocontrol o un'altra entità pubblica competente come "organo di valutazione delle prestazioni". Il ruolo dell'organo di valutazione delle prestazioni consiste nel fornire consulenza alla Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione fa in modo che l'organo di valutazione delle prestazioni agisca in piena indipendenza quando esegue i compiti che la Commissione gli ha affidato.

2. Senza pregiudizio del ruolo del comitato, la Commissione può designare Eurocontrol o un'altra entità pubblica competente come "organo di valutazione delle prestazioni". Il ruolo dell'organo di valutazione delle prestazioni consiste nel fornire consulenza alla Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione fa in modo che l'organo di valutazione delle prestazioni agisca in piena indipendenza quando esegue i compiti che la Commissione gli ha affidato, che le diverse condizioni alle quali i singoli fornitori di servizi di navigazione aerea effettuano le loro prestazioni siano tenute in debita considerazione e che l'organo di valutazione sia costituito da persone in possesso delle competenze necessarie. Ciò riguarda soprattutto una sufficiente esperienza in materia di procedure operative. Tuttavia, il potere di decisione finale e quello di vigilanza rimangono sempre riservati alle autorità nazionali di vigilanza e alla Commissione.

Motivazione

Nel creare un sistema di prestazioni e un organo per la loro valutazione e nel definire i metodi di valutazione occorre tener conto delle specificità delle prestazioni a livello nazionale (ad esempio, differenze nella complessità dello spazio aereo). Per poter valutare correttamente tali caratteristiche occorre garantire la presenza, nell'ambito di tale organo, di persone in possesso di una buona formazione. Tale organo non dovrebbe evolvere in un organo di vigilanza ma limitarsi, tenuto conto della responsabilità finale degli Stati membri, a svolgere una "funzione di valutazione" per la Commissione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 549/2004

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione assicura che l'organo di valutazione delle prestazioni sia indipendente e disponga di competenze appropriate nonché di meccanismi di consultazione e di ricorso.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 4

 

Norme di sicurezza

 

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, norme di attuazione che recepiscono le disposizioni pertinenti degli Eurocontrol safety regulatory requirements — ESARRs (norme di sicurezza di Eurocontrol) e le successive modifiche delle stesse, che ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento, con gli adattamenti e i miglioramenti che si rendano necessari.

 

Motivazione

Si mantiene la formulazione iniziale dell'articolo 4.

Conformemente alla proposta della Commissione COM(2008)390, il campo di applicazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) dovrebbe essere esteso per includervi l'ATM e la regolamentazione di sicurezza degli aeroporti.

Di conseguenza l'EASA dovrebbe sostituire l'unità regolamentare di sicurezza di Eurocontrol e le ESARR saranno sostituite da norme di attuazione nel quadro dell'EASA.

Per garantire una transizione senza problemi, le norme di attuazione dell'EASA dovrebbero essere inizialmente basate sulle ESARR.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

'3. Le autorità nazionali di vigilanza rilasciano certificati ai fornitori di servizi di navigazione aerea qualora soddisfino i requisiti comuni di cui all'articolo 6. I certificati vengono rilasciati singolarmente per ciascun tipo di servizio di navigazione aerea, quale definito all'articolo 2 del regolamento quadro. I certificati sono rilasciati individualmente anche nel caso di un gruppo di servizi, quando un fornitore di servizi di traffico aereo, qualunque ne sia lo status giuridico, faccia funzionare e mantenga sistemi propri di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza. Il controllo dei certificati è effettuato su base regolare'.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

'1. Gli Stati membri garantiscono la fornitura di servizi di traffico aereo in regime di esclusiva all'interno di specifici blocchi di spazio aereo per lo spazio aereo posto sotto la loro responsabilità. A tal fine gli Stati membri designano un fornitore di servizi di traffico aereo titolare di un certificato valido nella Comunità.

'1. Gli Stati membri garantiscono la fornitura di servizi di traffico aereo in regime di esclusiva all'interno di specifici blocchi di spazio aereo per lo spazio aereo posto sotto la loro responsabilità. A tal fine gli Stati membri designano un fornitore di servizi di traffico aereo titolare di un certificato valido nella Comunità.'

Uno Stato membro non può rifiutare di designare un fornitore di servizio del traffico aereo sulla base del fatto che la legislazione nazionale impone che i fornitori di servizi del traffico aereo che forniscono servizi nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro interessato:

 

(a) appartengano, direttamente o attraverso una partecipazione maggioritaria, da tale Stato membro o dai suoi cittadini, oppure

 

(b) abbiano la loro principale sede di attività o la sede legare nel territorio di tale Stato membro, oppure

 

(c) utilizzino esclusivamente infrastrutture in detto Stato membro.".

 

Motivazione

Quest'aggiunta è in contrasto sia con l'articolo 87d della Costituzione tedesca, sia con l'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea (SES). La nuova formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, limita considerevolmente tale discrezionalità e, nell'ambito della designazione per i servizi di navigazione aerea, introduce un elemento concorrenziale che, in base al considerando 5 del regolamento, non andrebbe applicato. Non viene garantito che tali disposizioni siano obbligatoriamente applicate da tutti gli Stati membri, dal momento che la nuova formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, fa riferimento alla "legislazione nazionale".

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

'(a) il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo determinato della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per l'interesse sull'investimento di capitale e per l'ammortamento, nonché dai costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione;";

'(a) il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo determinato della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per l'interesse sull'investimento di capitale e per l'ammortamento, nonché dai costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione; i costi fissati sono derivati dagli obiettivi prestazionali stabiliti conformemente all'articolo 11 del regolamento quadro e contribuiscono alla redditività della prestazione di servizi di navigazione aerea secondo il disposto dell'articolo 14 del presente regolamento;"

Motivazione

Come stabilito all'articolo 11 del regolamento quadro (CE) n. 549/2004 e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 550/2004, il sistema di tariffazione dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi purché vengano realizzati gli obiettivi di prestazione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(ii bis) È inserita la seguente lettera b bis):

 

'(b bis) per quanto concerne i blocchi funzionali di spazio aereo, le tariffe sono stabilite sulla base dei criteri di convergenza relativi all'efficacia dei costi, allo scopo di raggiungere una tariffa unica pienamente coerente con gli accordi regionali";

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

'(c) i servizi di navigazione aerea possono produrre entrate sufficienti a generare una remunerazione ragionevole delle attività, che concorra ai necessari aumenti del capitale;";

'(c) i servizi di navigazione aerea possono produrre entrate sufficienti a generare una remunerazione ragionevole delle attività, che concorra ai necessari aumenti del capitale, purché siano realizzati gli obiettivi prestazionali concordati;"

Motivazione

Le entrate generate dai servizi di navigazione aerea possono includere una redditività economica ragionevole ma soltanto nel caso che siano raggiunti gli obiettivi di prestazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera c

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, che le tariffe siano utilizzate per finanziare progetti volti ad assistere categorie specifiche di utenti dello spazio aereo e/o fornitori di servizi di navigazione aerea, al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la fornitura di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo, in particolare quelle che possono essere necessarie per l'attuazione del piano di modernizzazione ATM. Tali decisioni definiscono il progetto comune e precisano, in particolare, il calendario di realizzazione, il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo e la sua ripartizione tra gli Stati membri.

soppresso

Motivazione

Quest'articolo è in contrasto con i principi dell'ICAO e gli obiettivi fissati dalla Commissione affinché le tariffe vengano riscosse in modo obiettivo, equo e trasparente. Conformemente ai principi dell'ICAO relativi alle tariffe ATC, non si dovrebbe pretendere dagli utenti dello spazio aereo di prefinanziare i progetti comuni.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 550/2004

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

 

'4 bis. La Commissione può riesaminare gli attuali quadri finanziari europei allo scopo di proporre risorse finanziarie aggiuntive per progetti comuni, in particolare per accelerare la creazione dei blocchi funzionali di spazio aereo e assistere i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo durante l'applicazione di SESAR."

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La rete di gestione del traffico aereo (ATM) permette l'uso ottimale dello spazio aereo e assicura che gli utenti dello spazio aereo possano operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea.

1. La rete di gestione del traffico aereo (ATM) permette l'uso ottimale dello spazio aereo e assicura che gli utenti dello spazio aereo possano operare sulle traiettorie preferite, ove ciò sia compatibile con i vincoli operativi, garantendo al tempo stesso il massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) funzioni supplementari della rete ATM, in base alle definizioni contenute nel piano di modernizzazione ATM (ATM Master Plan).

(c) funzioni supplementari della rete ATM, compresa la gestione del flusso di traffico aereo, in base alle definizioni contenute nel piano di modernizzazione ATM (ATM Master Plan).

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha la facoltà, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di affidare a Eurocontrol i compiti relativi all'esecuzione delle funzioni suddette, che non implichino l'adozione di misure vincolanti di portata generale o l'esercizio di un potere discrezionale. Tali compiti sono eseguiti in modo imparziale ed efficiente sotto il profilo dei costi, tenuto conto delle esigenze dell'intera rete ATM e con la piena partecipazione degli utenti dello spazio aereo e dei prestatori di servizi di navigazione aerea.

La Commissione ha la facoltà, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, tenendo conto, da un punto di vista obiettivo e geografico, dei benefici più adeguati in base al principio di sussidiarietà, di affidare a Eurocontrol, previa riforma dello stesso, o ad un'altra entità competente e indipendente, i compiti relativi all'esecuzione delle funzioni suddette, che non implichino l'adozione di misure vincolanti di portata generale o l'esercizio di un potere discrezionale. Tali compiti sono eseguiti in modo imparziale, trasparente ed efficiente sotto il profilo dei costi, tenuto conto delle esigenze dell'intera rete ATM e con la piena partecipazione degli utenti dello spazio aereo e dei prestatori di servizi di navigazione aerea alla struttura di governance che copre l'esecuzione di queste funzioni.

 

Nello sviluppo della funzione di gestione della rete, la Commissione garantisce l'osservanza del principio di separazione dei compiti regolamentari da quelli operativi. A tal fine, viene effettuata una precisa differenziazione e classificazione di ogni singola funzione a ciascun livello (Unione europea, blocchi di spazio aereo regionali/funzionali, livello nazionale) nonché delle relative responsabilità. Le funzioni di dimensione europea classificate come "operative" sono svolte sempre sotto la guida dei partner industriali, mentre per le funzioni "regolamentari" questi ultimi vengono consultati.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 6 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri affidano a Eurocontrol la gestione del flusso di traffico aereo come specificato in una disposizione di attuazione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro e in conformità dei requisiti fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 9.".

6. Gli Stati membri affidano a Eurocontrol, previa riforma dello stesso, o ad un altro organismo competente ed indipendente la gestione del flusso di traffico aereo come specificato in una disposizione di attuazione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro e in conformità dei requisiti fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 9.".

Motivazione

Benché Eurocontrol possa attualmente agire in modo adeguato per assicurare la gestione del flusso di traffico aereo, la situazione potrebbe essere diversa a lungo termine.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 7

Regolamento (CE) n. 551/2004

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

soppresso

'3. Le norme di attuazione comprendono la coerenza tra i piani di volo e le bande orarie presso gli aeroporti e il necessario coordinamento con le regioni adiacenti.".

 

Motivazione

L'utilizzo dell'espressione "bande orarie aeroportuali" (airport slots) in tale contesto non è chiara. In questo modo si presuppone un collegamento con il regolamento (CEE) n. 95/93. Nel caso in questione si tratta però di uno strumento di pianificazione strategica e non di uno strumento operativo (ATM). Le misure che derivano dal regolamento (CEE) n. 95/93 sono efficaci e adeguate e ulteriori norme di attuazione non sono necessarie né giustificate.

  • [1]  738 milioni di passeggeri aerei in transito negli aeroporti dell’UE-27 nel 2006 - (EUROSTAT)

PROCEDURA

Titolo

Prestazioni e sostenibilità del sistema aeronautico europeo

Riferimenti

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Presentazione della proposta al PE

25.6.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

8.7.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Esame in commissione

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Approvazione

8.12.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Deposito

20.1.2009