RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf
22.1.2009 - (2008/2176(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Aloyzas Sakalas
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf, trasmessa dalla competente autorità della Repubblica ceca in data 16 giugno 2008, e comunicata in seduta plenaria il 9 luglio 2008,
– avendo ascoltato Miloslav Ransdorf, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986[1],
– visto l'articolo 27, paragrafo 4, della Costituzione ceca,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0008/2009),
A. considerando che Miloslav Ransdorf è un deputato del Parlamento europeo eletto alla sesta elezione diretta del 10-13 giugno 2004 e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento in data 14 dicembre 2004[2],
B. considerando che, in conformità dell'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; che l'immunità non può essere invocata quando un membro è colto nell'atto di commettere un reato; che questo non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi membri,
C. considerando che, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4, della Costituzione ceca, nessun deputato o senatore può essere sottoposto ad azione penale senza il consenso della Camera di appartenenza e che, se la Camera nega il consenso, l'azione penale è esclusa in via definitiva,
1. decide di revocare l'immunità di Miloslav Ransdorf;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle pertinenti autorità della Repubblica ceca.
- [1] Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot /Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391
- [2] Decisione del Parlamento europeo 2004/2140(REG) sulla verifica dei poteri (GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 51).
MOTIVAZIONE
I. PRECEDENTI
1. Il 9 luglio 2008, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, il Presidente del Parlamento ha trasmesso al presidente della commissione giuridica una lettera del commissario J. Přáda, della polizia della Repubblica ceca (dipartimento della città di Praga, servizio di polizia e indagini penali, sezione indagini sugli incidenti stradali), cui era allegata una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Miloslav Ransdorf ai fini di un'azione penale.
2. Secondo le autorità ceche, l'8 giugno 2007 l'on. Ransdorf, che guidava un'automobile privata a Praga (Praga 6), investì su un passaggio pedonale una passante che riportò ferite costituenti danni alla persona. L'on. Ransdorf ha in tal modo violato le disposizioni dell'articolo 5/1h della legge n. 361/2000 relativa al traffico stradale. Nella fattispecie, sussiste il legittimo sospetto che sia stato commesso un reato - lesioni corporali - ai sensi dell'articolo 223 della legge n. 140/1961 (Codice penale), che recita: "La persona che, per negligenza, infligge a terzi lesioni corporali contravvenendo a un obbligo importante relativo alla sua occupazione, professione, situazione o funzione, ovvero imposto per legge, è punita con una pena detentiva fino ad un anno o con il divieto di esercitare un'attività (specifica)". Chiunque commetta un reato è considerato responsabile dello stesso ai sensi dell'articolo 9 del Codice penale. L'articolo 65 del Codice penale, concernente la cessazione del pericolo sociale rappresentato da un reato, secondo il quale "la punibilità per un atto pericoloso per la società nel momento in cui è stato commesso si estingue quando, a seguito del cambiamento della situazione o dell'autore del reato, viene meno il pericolo sociale rappresentato dal reato stesso", non si applica nella fattispecie. Ai sensi dell'articolo 67/1d del codice penale, il termine di prescrizione è di tre anni.
II. NORMATIVA E CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMMUNITA' DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO EUROPEO
1. Gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 recitano:
Articolo 9:
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 10:
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
2. La procedura in seno al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni pertinenti sono le seguenti:
Articolo 6 - Revoca dell'immunità:
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.
(...)
3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
(...)
Articolo 7 - Procedure in materia di immunità:
1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.
4. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.
(...)
6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
(...)
III. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE PROPOSTA
1. In primo luogo, è naturalmente esclusa l'applicabilità dell'articolo 9 del Protocollo, in quanto le lesioni personali causate da un conducente non possono in alcun modo essere messe sullo stesso piano delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo.
2. Per quanto riguarda l'articolo 10, poiché le accuse contro l'on. Ransdorf fanno riferimento a fatti commessi nella Repubblica ceca, di cui egli in quel momento era cittadino, l'unica parte applicabile è la seguente: "Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese".
3. L'ambito di applicazione dell'immunità parlamentare nella Repubblica ceca è molto simile a quello su cui si basa il funzionamento del Parlamento europeo a norma del Protocollo sui privilegi e sulle immunità. In particolare, la legge n. 141/1961 (Codice penale) all'articolo 10, concernente l'esclusione dalla giurisdizione degli organi competenti per l'azione penale, stabilisce quanto segue: "Le persone che godono di privilegi e immunità previsti dal diritto nazionale o internazionale sono escluse dalla giurisdizione degli organi competenti per l'azione penale ai sensi del presente codice". Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 4, della Costituzione ceca stabilisce che "nessun deputato o senatore può essere sottoposto ad azione penale senza il consenso della Camera di appartenenza. Se la Camera nega il consenso, l'azione penale è esclusa in via definitiva". In altre parole, ai sensi delle vigenti leggi ceche, un'azione penale nei confronti dell'on. Ransdorf può essere avviata solo dopo la revoca della sua immunità.
4. Sulla base di una prassi consolidata, il Parlamento europeo potrebbe decidere di non revocare l'immunità di uno dei suoi membri qualora esista il sospetto che l'azione penale sia basata sull'intento di pregiudicare le attività politiche del deputato (fumus persecutionis). Tuttavia, nel caso in questione non vi sono prove chiare in tal senso.
IV. CONCLUSIONI
Sulla base delle considerazioni suddette, la commissione giuridica, esaminate le ragioni pro e contro la revoca dell'immunità, raccomanda la revoca dell'immunità dell'on. Miloslav Ransdorf.
ALLEGATO: Articolo 27, paragrafo 4, della Costituzione ceca
L'articolo 27, paragrafo 4, della Costituzione ceca recita:
"Nessun deputato o senatore può essere sottoposto ad azione penale senza il consenso della Camera di appartenenza. Se la Camera nega il consenso, l'azione penale è esclusa in via definitiva".
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
|
Approvazione |
19.1.2009 |
|
|
|
||
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
8 0 0 |
||||
|
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
|||||