RELAZIONE sulla revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione
27.1.2009 - (2006/2209(REG))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Gérard Onesta
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione
Il Parlamento europeo,
– vista la lettera del suo Presidente in data 20 luglio 2006[1],
– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6‑0027/2009),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione delle modifiche riguardanti l'articolo 193 bis (nuovo), che entreranno in vigore il primo giorno dopo l'entrata in vigore della relativa disposizione del trattato;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
|
2 bis. Nel caso una petizione abbia come firmatari più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti sostituti che sono considerati i firmatari ai fini dell'attuazione delle disposizioni in appresso. |
|
|
Nel caso tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea. |
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
|
2 ter. Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare il proprio sostegno alla petizione. |
|
|
Qualora tutti i firmatari ritirino tale sostegno, la petizione diviene caduca. |
Motivazione | |
Attualmente il regolamento non prevede la possibilità per i firmatari di ritirare il proprio sostegno alla petizione. | |
Tenendo conto del numero crescente di petizioni firmate da un numero considerevole di persone, che spesso riguardano questioni di larga portata di importanza politica che interessano direttamente un numero limitato di persone, sembra necessario garantire ai firmatari una tale possibilità. | |
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 3 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
3. Le petizioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. |
3. Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea. |
|
Le petizioni redatte in un'altra lingua vengono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione o una sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, le quali costituiscono la base di lavoro del Parlamento. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione. |
Le petizioni redatte in un'altra lingua vengono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione. |
|
|
L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro. |
Motivazione | |
Conformemente a decisioni già prese dall'Ufficio di presidenza, il Parlamento risponde alla corrispondenza dei cittadini nelle lingue basca, catalana e galléga in tali lingue rispettivamente. | |
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 5 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
5. 5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve esaminare se esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea. |
5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità in base all'articolo 194 del trattato CE. |
|
|
Nel caso la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un quarto dei membri della commissione. |
Motivazione | |
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be restricted by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects. | |
This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional case, in order to overcome a deadlock. | |
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 6 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari vengono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. |
6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari vengono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi. |
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 7 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7. In tal caso la commissione competente può suggerire al firmatario di rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro interessato o dell'Unione europea. |
soppresso |
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
8. A meno che i firmatari non ne abbiano sollecitato un esame riservato, la petizione è iscritta in un ruolo generale pubblico. |
8. Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano di norma documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario e il contenuto della petizione. |
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8 bis (nuovo) | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
|
8 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 8, il firmatario può chiedere che il suo nome non sia rivelato, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta. |
|
|
Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare. |
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8 ter (nuovo) | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
|
8 ter. Il firmatario può chiedere che la sua petizione sia trattata in via riservata. In tal caso il Parlamento adotta precauzioni idonee a evitare che il contenuto della petizione sia reso pubblico. Il firmatario è informato delle specifiche condizioni di applicazione della presente disposizione. |
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo -1 (nuovo) | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
|
-1. Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, attraverso una discussione durante una riunione ordinaria oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente. |
Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 1 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili la commissione competente può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo. |
1. Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, o di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge entro otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica e sono altresì senza discussione, salvo che la Conferenza dei presidenti decida a titolo eccezionale di applicare l'articolo 131 bis. |
|
La commissione può, in particolare, nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 46. |
La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione in esame conformemente all'articolo 46 e all'allegato VI. |
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 2 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2. È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale. |
2. È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno al primo firmatario apponendo la propria firma sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale. |
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 3 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
3. Ai fini dell'esame delle petizioni o dell'accertamento dei fatti, la commissione può sentire i firmatari, tenere audizioni generali oppure inviare propri membri in loco. |
3. Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce. |
|
|
Le relazioni sulle missioni sono redatte dai partecipanti. Esse sono trasmesse al Presidente del Parlamento dopo l'approvazione in commissione. |
Emendamento 14 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 4 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
4. Per la preparazione del suo parere, la commissione può chiedere alla Commissione delle Comunità di presentarle taluni documenti, di fornirle informazioni e di consentirle l'accesso ai suoi servizi. |
4. La commissione può chiedere alla Commissione di assisterla, specialmente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto comunitario, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione. Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione. |
Emendamento 15 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 5 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
5. La commissione sottopone eventualmente al Parlamento proposte di risoluzione relative alle petizioni da essa esaminate. |
5. La commissione può chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta. |
|
Essa può inoltre chiedere che il suo parere venga trasmesso dal Presidente del Parlamento europeo alla Commissione o al Consiglio. |
|
Emendamento 16 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 7 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7. Il Presidente del Parlamento comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo e i motivi che le hanno ispirate. |
7. Il firmatario della petizione è informato della decisione adottata dalla commissione e dei motivi che sono alla base di tale decisione. |
|
|
Una volta terminato l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima viene archiviata e il firmatario ne è informato. |
Emendamento 17 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 193 bis (nuovo) | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
|
Articolo 193 bis |
|
|
Iniziativa dei cittadini |
|
|
Quando il Parlamento è informato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto giuridico in base all'articolo 11, paragrafo 4 del trattato UE, la commissione per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, se del caso, informa al proposito i firmatari che hanno presentato una petizione su argomenti connessi. |
Motivazione | |
L'emendamento potrebbe non avere effetto giuridico prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. | |
- [1] PRES-A-COURRIER D(2006)310847.
PARERE della commissione per le petizioni (10.1.2008)
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sulla revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione
(2006/2209(REG))
Relatore per parere: Sir Robert Atkins
Osservazioni introduttive
Le norme attuali concernenti il diritto di petizione e l'esercizio dell'autorità del Parlamento in relazione alle petizioni ricevute hanno retto bene la prova del tempo, dimostrando di essere in linea generale adeguate. In particolare, esse hanno fornito la cornice per l'attuazione dell'articolo 194 del trattato.
Tuttavia, negli ultimi anni l'attività della commissione si è intensificata, in quanto i deputati stessi in molte occasioni hanno preso l'iniziativa, in modo da garantire un maggior collegamento del Parlamento, in quanto istituzione, con i cittadini europei e i loro problemi. In tale contesto è apparso chiaro che una rielaborazione delle norme esistenti consentirebbe alle stesse di riflettere più chiaramente l'evoluzione pragmatica e graduale del trattamento riservato alle petizioni. Non si è ritenuto necessario o opportuno prevedere una modifica sostanziale delle norme applicabili alla procedura delle petizioni.
Di conseguenza, uno degli obiettivi della revisione proposta è di migliorare la trasparenza e la chiarezza delle norme di base utilizzate dalla commissione, adeguandole alle necessità dei cittadini di un'Unione europea composta da 27 Stati membri. È necessario anche un aggiornamento delle norme che consenta di tenere il passo con le modifiche decise dal Parlamento, e in particolare dal suo Ufficio di presidenza, in relazione alle procedure in materia di informazione. È altresì necessaria una descrizione più esplicita dei legami tra la commissione delle petizioni e la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri.
Un altro punto particolare richiede alcune osservazioni. Poiché le norme sono state modificate diversi anni fa, si deve tenere conto del fatto che nel frattempo la tecnologia delle comunicazioni ha compiuto progressi enormi e attualmente è più probabile che i cittadini si colleghino e si organizzino attraverso la rete. Sempre più spesso le petizioni sono inviate per via elettronica e, nel quadro di campagne organizzate, i cittadini vogliono avere la possibilità di aggiungere i loro nomi a sostegno di petizioni per cui vengono raccolte firme, ovvero di petizioni già presentate e a cui desiderano aderire. È quindi necessario che le nostre norme e le nostre attrezzature elettroniche siano in grado di garantire tali attività. Il segretariato sta studiando con i servizi responsabili le procedure tecniche che devono essere urgentemente messe a punto; le norme devono di conseguenza essere modificate per riflettere questa nuova situazione. È necessario non confondere questa fase della procedura con il "registro dei documenti" che il Parlamento ha già stabilito. Per questo motivo è necessario procedere alla modifica dell'attuale articolo 192, paragrafo 2.
Un ultimo punto, estremamente importante, riguarda la necessità di garantire, in via generale, la trasparenza della procedura relativa alle petizioni, nonché di stabilire disposizioni giuridicamente più vincolanti in relazione alla vita privata dell'individuo e alla riservatezza, quando specificamente richiesto dai firmatari delle petizioni. Il rispetto della vita privata riguarda in particolare il nome e le generalità del firmatario; la riservatezza concerne la sostanza della questione sollevata dal firmatario, a prescindere dal fatto che la persona interessata abbia richiesto o meno di non fare il suo nome.
Le precedenti bozze del documento allegato sono state oggetto di discussione a livello di segretariato con i gruppi politici, prima della loro presentazione ai coordinatori. Il documento, corredato dei commenti dei relatori, può essere ora sottoposto a una piena e costruttiva discussione in seno alla commissione per le petizioni.
SUGGERIMENTI
La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
| Testo attuale | Emendamenti |
Emendamento 1 Articolo 191, paragrafo 3 | |
|
3. Le petizioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Le petizioni redatte in un'altra lingua vengono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione o una sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, le quali costituiscono la base di lavoro del Parlamento. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui sono redatte la traduzione o la sintesi. |
3. Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea. Le petizioni redatte in un'altra lingua vengono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione succinta in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui sono redatte la traduzione o la sintesi. |
Emendamento 2 Articolo 191, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
|
|
4 bis. Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni conoscitive nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce. Le relazioni di tali visite sono stilate dai partecipanti alla missione conoscitiva e presentate alla commissione. Esse sono inoltre trasmesse al Presidente per informazione. |
|
|
La commissione può decidere di intraprendere qualsiasi ulteriore azione parlamentare ritenuta necessaria. |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce la procedura per riferire in merito alle missioni conoscitive e consente alla commissione di darvi seguito qualora lo ritenga necessario. | |
Emendamento 3 Articolo 191, paragrafo 5 | |
|
5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve esaminare se esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea. |
5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilire la ricevibilità o meno della petizione, ai sensi delle disposizioni del trattato e dell'articolo 191, paragrafo 1, informando di conseguenza il firmatario. |
Emendamento 4 Articolo 191, paragrafo 6 | |
|
6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari vengono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. |
6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate e i firmatari vengono informati di conseguenza. Laddove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi. |
Emendamento 5 Articolo 191, paragrafo 7 | |
|
7. In tal caso la commissione competente può suggerire al firmatario di rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro interessato o dell'Unione europea. |
soppresso |
Emendamento 6 Articolo 191, paragrafo 8 | |
|
8. A meno che i firmatari non ne abbiano sollecitato un esame riservato, la petizione viene iscritta in un ruolo generale pubblico. |
8. Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano di norma documenti pubblici e il Parlamento europeo, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario e il contenuto della petizione. |
Emendamento 7 Articolo 191, paragrafo 8 bis (nuovo) | |
|
|
8 bis. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo 8, i firmatari possono chiedere che il loro nome non sia rivelato, al fine di tutelare la loro vita privata. In tal caso il Parlamento europeo è tenuto a soddisfare la richiesta. |
Emendamento 8 Articolo 191, paragrafo 8 ter (nuovo) | |
|
|
8 ter. I firmatari possono chiedere l'esame riservato delle loro petizioni. In tal caso il Parlamento europeo deve adottare precauzioni idonee a evitare che il contenuto delle petizioni sia reso pubblico. I firmatari saranno informati delle specifiche condizioni di applicazione di tale disposizione. |
Emendamento 9 Articolo 191, paragrafo 9 | |
|
9. Qualora la commissione lo ritenga opportuno, può sottoporre la questione al Mediatore. |
soppresso |
Emendamento 10 Articolo 192, paragrafo -1 (nuovo) | |
|
|
-1. Le petizioni ricevibili sono prese in esame dalla commissione nel corso della sua normale attività e discusse durante le riunioni, oppure trattate con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente. |
Emendamento 11 Articolo 192, paragrafo 1 | |
|
1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili la commissione competente può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo. |
1. La commissione può decidere di elaborare relazioni e di sottoporre al Parlamento una risoluzione di iniziativa relativa ad una petizione ricevibile, che sarà discussa in plenaria dopo l'autorizzazione da parte dell'autorità competente. |
|
La commissione può, in particolare, nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 46. |
La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione con competenza particolare in merito alla questione in esame. |
Emendamento 12 Articolo 192, paragrafo 3 | |
|
3. Ai fini dell'esame delle petizioni o dell'accertamento dei fatti, la commissione può sentire i firmatari, tenere audizioni generali oppure inviare propri membri in loco. |
3. Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni conoscitive nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce. |
|
|
Le relazioni di tali visite sono approvate dalla commissione e trasmesse per informazione al Presidente. |
Emendamento 13 Articolo 192, paragrafo 4 | |
|
4. Per la preparazione del suo parere, la commissione può chiedere alla Commissione delle Comunità di presentarle taluni documenti, di fornirle informazioni e di consentirle l'accesso ai suoi servizi. |
4. Per la preparazione del suo parere in merito ad una petizione ricevibile, la commissione può chiedere alla Commissione delle Comunità di condurre un'indagine preliminare, segnatamente per quanto attiene alle implicazioni per le leggi dell'Unione europea e per le disposizioni del trattato, di presentarle taluni documenti, di fornirle informazioni o di assisterla in altro modo. Alle riunioni della commissione partecipano rappresentanti della Commissione europea. |
Emendamento 14 Articolo 192, paragrafo 5 | |
|
5. La commissione sottopone eventualmente al Parlamento proposte di risoluzione relative alle petizioni da essa esaminate. |
5. La commissione può trasmettere il proprio parere o raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o ad un'autorità dello Stato membro affinché intervenga o fornisca una risposta. Essa può presentare al Consiglio o alla Commissione un'interrogazione orale per la discussione in plenaria, corredata di una risoluzione che conclude la discussione. |
|
Essa può inoltre chiedere che il suo parere venga trasmesso dal Presidente del Parlamento europeo alla Commissione o al Consiglio. |
|
Emendamento 15 Articolo 192, paragrafo 7 | |
|
7. Il Presidente del Parlamento comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo e i motivi che le hanno ispirate. |
7. La commissione comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo, indicando i motivi che sono alla base di tali decisioni. |
|
|
Una volta terminato l'esame di una petizione ricevibile, essa viene archiviata e il firmatario è informato di conseguenza. |
Emendamento 16 Articolo 193, paragrafo 2 | |
|
2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte a ruolo nonché i pareri e le principali decisioni trasmessi congiuntamente all'esame della petizione sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempreché il firmatario sia d'accordo. Le petizioni da esaminare in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento dove possono essere consultate da qualsiasi deputato. |
2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte a ruolo nonché i pareri e le principali decisioni trasmessi congiuntamente all'esame della petizione sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempreché il firmatario sia d'accordo e la commissione disponga delle necessarie risorse finanziarie, tecniche e umane per farlo. Le petizioni da esaminare in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento dove possono essere consultate da qualsiasi deputato. |
Motivazione | |
L'emendamento riconosce l'importanza di disporre delle risorse richieste prima di istituire una banca dati pubblica. | |
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
|
Approvazione |
20.12.2007 |
||
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
|
|
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Kathy Sinnott, Rainer Wieland |
||
|
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Thijs Berman, Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, András Gyürk, Margie Sudre, Tatjana Ždanoka |
||
|
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jorgo Chatzimarkakis, José Javier Pomés Ruiz, Grażyna Staniszewska, Antonios Trakatellis, Nicolae Vlad Popa |
||
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
|
Approvazione |
22.1.2009 |
|
|
|
||
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 1 1 |
||||
|
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski |
|||||
|
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Costas Botopoulos, Panayiotis Demetriou, Klaus-Heiner Lehne, Gérard Onesta, Sirpa Pietikäinen, Kathy Sinnott, Mauro Zani |
|||||