RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Rifusione)
6.2.2009 - (COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Holger Krahmer
(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Rifusione)
(COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD))
(Procedura di codecisione: rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0844),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0002/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 su un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],
– vista la lettera in data 10 settembre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 80 bis e l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6‑0046/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la presente proposta non contiene altre modifiche contenutistiche rispetto a quelle che vengono già indicate come tali nella proposta e considerando che, quanto alla codificazione delle disposizioni immutate degli atti giuridici esistenti, la proposta contiene una chiara codificazione di tali testi senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica e quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire un elevato livello di rispetto degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento e di protezione ambientale, compresi le acque sotterranee, l’aria e il suolo nonché le popolazioni. Per assicurare tale rispetto, può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, i valori di emissione relativi ad altre sostanze e componenti ambientali, e altre condizioni opportune. |
Motivazione | |
Va sottolineato che l'uso delle BAT è un modo per raggiungere gli obiettivi specifici della direttiva; imporre limiti dovrebbe pertanto essere considerato come un requisito minimo generale che non costituisce di per sé una soluzione ottimale, né è sufficiente alla necessaria riduzione dell'inquinamento, dell'esposizione ambientale, e dei relativi effetti sulla salute, qualunque sia lo stato dell'ambiente. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, occorre che i singoli impianti possano operare esclusivamente se sono in possesso di un’autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di taluni impianti che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un’autorizzazione oppure se sono registrati. |
(5) Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, occorre che i singoli impianti possano operare esclusivamente se sono in possesso di un’autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di taluni impianti che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un’autorizzazione oppure se sono registrati. È opportuno ridurre al minimo l'impiego di solventi organici. |
Motivazione | |
Poiché i solventi organici sono una fonte d'inquinamento, una produzione sostenibile dovrebbe basarsi su tecniche prive di solventi o a base acquosa. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché prescrizioni in materia di monitoraggio. È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili. |
(9) Occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, prescrizioni in materia di monitoraggio e un elenco delle sostanze o preparati pericolosi impiegati, così come definiti nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose1. È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili. |
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GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. |
Motivazione | |
L'autorizzazione dovrebbe includere l'elenco delle sostanze pericolose utilizzate nell'impianto in questione per conseguire una maggiore trasparenza nell'uso di tali sostanze e fornire una base adeguata per la fissazione delle condizioni di autorizzazione. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per tenere conto di talune circostanze particolari, occorre che le autorità competenti possano accordare deroghe affinché i valori limite d'emissione possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno che tali deroghe siano basate su criteri ben definiti e che non autorizzino il superamento dei valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva. |
(11) Per tenere conto di talune circostanze particolari, occorre che le autorità competenti possano fissare valori limite d'emissione, parametri o misure tecniche equivalenti che si traducano in livelli di emissione che possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. |
Motivazione | |
In generale i valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione corrispondono ad un valore massimo rispetto ad un breve periodo dato. Essi possono pertanto essere superiori ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (che sono indicati nei documenti di riferimento BAT) e malgrado tutto consentire di raggiungere questi livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. La formulazione "......che si traducano in......" dovrebbe essere aggiunta per tener conto della differenza tra i limiti di emissione "istantanei" e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT), che rappresentano un valore medio. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio di un impianto non comporti un deterioramento sostanziale della qualità del suolo e delle acque sotterranee. Occorre dunque che le condizioni dell’autorizzazione prevedano il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee e l’obbligo per il gestore di bonificare il sito in occasione della cessazione definitiva delle attività. |
(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio di un impianto non comporti un significativo deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee. Occorre dunque che le condizioni dell’autorizzazione prevedano, ove necessario e opportuno, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee nonché l’obbligo di bonificare il sito in occasione della cessazione definitiva delle attività conformemente alle disposizioni del diritto comunitario e nazionale in materia di responsabilità. Non appena la normativa comunitaria che modifica la direttiva 2004/35/CE sulla protezione del suolo entra in vigore, la Commissione dovrebbe rivedere le disposizioni in materia di protezione del suolo e delle acque sotterranee previste dalla presente direttiva al fine di garantire la coerenza e di evitare doppioni. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Per garantire un’applicazione efficace della presente direttiva ed un controllo altrettanto efficace della sua applicazione, occorre che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni dell’autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva e prevedano un sistema di ispezioni ambientali. |
(17) Per garantire un’applicazione efficace della presente direttiva ed un controllo altrettanto efficace della sua applicazione, occorre che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni dell’autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che i gestori si conformino a tali condizioni e che il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva e prevedano un sistema di ispezioni ambientali. Spetta agli Stati membri stabilire i regimi di applicazione più indicati, ivi incluse le modalità di ottemperanza ai valori limite. |
Motivazione | |
I regimi di applicazione devono essere stabiliti dagli Stati membri. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) È necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. Occorre che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere. |
(18) Tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Aarhus, è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. Occorre che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a fare riferimento ad uno specifico documento comunitario, elaborato ad Aarhus il 25 giugno 1998, che riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello comunitario. |
(24) Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico e rappresentare un rischio tossicologico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello comunitario. |
Motivazione | |
Il biossido di titanio rappresenta un rischio tossicologico in quanto irrita la pelle, gli occhi e le membrane mucose delle vie respiratorie. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Occorre in particolare autorizzare la Commissione a definire criteri per la concessione di deroghe riguardanti i livelli di emissione legati alle migliori tecniche disponibili indicati nei documenti di riferimento sulle BAT, come pure per la determinazione della frequenza del monitoraggio periodico e del contenuto della relazione di riferimento, nonché per la valutazione dei rischi per l'ambiente. È opportuno inoltre autorizzare la Commissione ad adottare misure riguardanti la messa a punto e l'applicazione di tecniche nuove, a fissare in alcuni casi un valore limite medio di emissione per il biossido di zolfo, a stabilire la data a partire dalla quale le emissioni nell'atmosfera di metalli pesanti, di diossine e di furani saranno misurate senza soluzione di continuità, a definire il tipo e la forma delle informazioni riguardanti l’attuazione della direttiva che gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione e ad adeguare gli allegati da V a VIII al progresso scientifico e tecnico. Nel caso degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, ciò può comprendere la definizione di criteri in base ai quali ammettere deroghe al controllo senza soluzione di continuità delle emissioni di polveri totali. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
soppresso |
Motivazione | |
Andrebbe rispettato il principio di sussidiarietà. E' inoltre essenziale la partecipazione alle procedure da parte di gruppi d'interesse, ad esempio esperti dell'industria. È necessaria una valutazione tecnica per mettere a punto approcci tecnicamente irreprensibili e realizzabili. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) È opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(27) In base al principio "chi inquina, paga", è opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a precisare il disposto in oggetto e a rendere più semplice per gli Stati membri adottare sanzioni legali contro chi inquina. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 bis) Al fine di affrontare i significativi problemi posti dalle emissioni di diossine, furani e altre sostanze inquinanti pertinenti rilasciate dagli impianti di produzione di ghisa e di acciaio e, in particolare, di sinterizzazione del minerale di ferro, la procedura prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere applicata a tali impianti in via prioritaria e comunque entro il 31 dicembre 2011. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (LEA-BAT), i livelli di emissione ottenuti in normali condizioni di funzionamento avvalendosi delle migliori tecniche disponibili, come descritto nei documenti di riferimento sulle BAT, espressi come media su un certo periodo di tempo e a determinate condizioni di riferimento; |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; |
(12) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di ogni diritto nazionale attinente si considerano portatrici di un siffatto interesse. |
Motivazione | |
La soppressione dell'ultima frase da parte della Commissione viola la Convenzione di Aarhus e andrebbe quindi abolita. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) “tecnica emergente”, una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; |
(13) “tecnica emergente”, una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se comprovata a livello industriale e sviluppata commercialmente, assicurerebbe un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; |
Motivazione | |
Migliora la definizione. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) “relazione di riferimento”, informazioni quantificate sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; |
(15) “relazione di riferimento”, informazioni quantificate sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di ingenti quantità di sostanze pericolose pertinenti; |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) "ispezione ambientale", qualsiasi attività che comporti la verifica della conformità di un determinato impianto con le pertinenti prescrizioni ambientali; |
Motivazione | |
Il concetto di "ispezione ambientale" è interpretato in maniera diversa dai vari Stati membri. Occorre pertanto una definizione precisa ai fini di una rendicontazione uniforme sull'applicazione della direttiva. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 34 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 bis) "disposizioni generali vincolanti", valori limite o altri requisiti, definiti nella legislazione, almeno a livello settoriale, forniti al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione. |
Motivazione | |
È necessaria una definizione chiara di "disposizioni generali vincolanti". | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 4 - paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un’autorizzazione può valere per due o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito o su siti differenti. |
2. Gli Stati membri possono disporre che un’autorizzazione può valere per due o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito o su siti differenti. |
Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi due o più impianti, ogni impianto è conforme alle prescrizioni contenute nella presente direttiva. |
Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi due o più impianti, ogni impianto è individualmente conforme alle prescrizioni contenute nella presente direttiva. |
Motivazione | |
Il compromesso proposto mira a chiarire che questa è una possibilità lasciata agli Stati membri e che essi non sono costretti a utilizzare tale flessibilità (per esempio qualora l'organizzazione che concede loro l'autorizzazione potesse non consentire un tale sistema). | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Due o più persone fisiche o giuridiche possono essere il gestore comune di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti oppure di un impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure possono essere i gestori di parti differenti di un impianto. |
Gli Stati membri possono disporre che due o più persone fisiche o giuridiche abbiano la facoltà di essere il gestore comune di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti oppure di un impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure possono essere i gestori di parti differenti di un impianto. Una singola persona fisica o giuridica viene individuata per assumere la responsabilità del rispetto degli obblighi della direttiva. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 8 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) il gestore trasmetta una relazione sul rispetto delle condizioni dell’autorizzazione all’autorità competente almeno ogni dodici mesi; |
(1) il gestore trasmetta i dati rilevanti sul rispetto delle condizioni dell’autorizzazione all’autorità competente almeno ogni ventiquattro mesi, dati che sono immediatamente resi disponibili su internet. Nel caso in cui una violazione delle condizioni di autorizzazione venga individuata da un controllo a norma dell'articolo 25, la frequenza della trasmissione dei dati va aumentata ad almeno una volta ogni dodici mesi; |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente e fino a che la conformità non venga ripristinata conformemente alla lettera b) del primo comma, l'esercizio dell’impianto è sospeso. |
Se la violazione causa un significativo pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente e fino a che la conformità non venga ripristinata conformemente alla lettera b) del primo comma, l'esercizio dell’impianto è sospeso. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato conformemente allo stato di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3. |
(8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato ad uno stato soddisfacente conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) se del caso, una relazione di riferimento; |
(e) qualora l'attività comporti sostanze pericolose in quantità ingenti, una relazione di riferimento che fornisca informazioni su tali sostanze; |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto; |
(h) ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto; |
Motivazione | |
È lecito chiedersi se tali misure siano strettamente necessarie per alcuni impianti, come gli impianti di combustione con una potenza termica compresa tra 20 e 50 MW (se inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva modificata). La principale preoccupazione riguardo a tali impianti concerne l'impatto delle emissioni nell'aria. Un approccio pienamente integrato che includa misure di prevenzione e di controllo dell'impatto delle emissioni sul suolo e sull'acqua (impatto dei rifiuti) non appare necessario. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte prese in esame dal richiedente in forma sommaria. |
(k) delle principali e pertinenti alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte prese in esame dal richiedente in forma sommaria. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma. |
Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma e, se del caso, una relazione di riferimento. |
Motivazione | |
La relazione di riferimento dovrebbe essere richiesta solo agli impianti più grandi. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile |
Documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile e scambio di informazioni |
1. La Commissione adotta i documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile in base ai risultati dello scambio di informazioni di cui all’articolo 29. |
1. La Commissione organizza scambi di informazioni tra gli Stati membri, i rappresentanti delle loro autorità competenti in materia, i gestori e i fornitori di tecniche in rappresentanza delle industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione sui seguenti temi: |
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(a) le caratteristiche degli impianti relativamente alle emissioni, all'inquinamento, al consumo di materie prime e alla natura di queste, all'utilizzo di energia o alla produzione di rifiuti; nonché |
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(b) le migliori tecniche disponibili utilizzate, il loro controllo e i loro sviluppi. |
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La Commissione istituisce un forum per lo scambio di informazioni cui partecipano gli Stati membri, i rappresentanti delle industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, al fine di attuare lo scambio di informazioni di cui al presente paragrafo. |
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La Commissione definisce degli orientamenti per lo scambio di informazioni, comprese quelle relative alla raccolta di dati e alla definizione del contenuto dei documenti di riferimento sulla BAT. La Commissione pubblica una relazione di valutazione al riguardo. La relazione è disponibile su Internet. |
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1 bis. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 nella forma di un documento di riferimento sulla BAT nuovo o aggiornato. |
2. I documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile descrivono in particolare le migliori tecnologie disponibili, i livelli di emissione correlati e il loro controllo, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica del sito e le tecniche emergenti, con particolare attenzione ai criteri elencati nell’allegato III. Se del caso, la Commissione riesamina ed aggiorna i documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile. |
2. I documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile descrivono in particolare le migliori tecnologie disponibili, i livelli di emissione correlati, i livelli di consumo e il loro controllo, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica del sito e le tecniche emergenti, con particolare attenzione ai criteri elencati nell’allegato III, portando a termine la revisione entro otto anni dalla pubblicazione della versione presedente. La Commissione garantisce che le conclusioni sulla migliore tecnica disponibile dei documenti di riferimento sulla migliore tecnica disponibile siano disponibili nelle lingue ufficiali degli Stati membri. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione mette a disposizione l'intero documento di riferimento sulla migliore tecnica disponibile nella lingua richiesta. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto; |
(b) se necessario, disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto; |
Motivazione | |
È fondamentale mantenere la flessibilità, pertanto si raccomanda di inserire la formulazione “se necessario”. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) prescrizioni relative al controllo periodico delle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito, tenuto conto della possibilità di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee presso il sito dell’impianto; |
(d) prescrizioni relative al controllo periodico delle sostanze pericolose pertinenti che possono essere presenti nel sito in quantità ingenti, tenuto conto della possibilità di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee presso il sito dell’impianto; |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando un impianto o parte di un impianto non sono coperti dai documenti di riferimento sulle BAT o quando questi documenti non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'autorità competente determina le migliori tecniche disponibili per l'impianto o per le attività interessate basandosi sui criteri di cui all'allegato III e stabilisce le condizioni dell’autorizzazione di conseguenza. |
4. Quando un impianto o parte di un impianto non sono coperti dai documenti di riferimento sulle BAT o quando questi documenti non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'autorità competente, di concerto con il gestore, determina i livelli di emissione conseguibili utilizzando le migliori tecniche disponibili per l'impianto o per le attività interessate basandosi sui criteri di cui all'allegato III e stabilisce le condizioni dell’autorizzazione di conseguenza. |
Motivazione | |
È il gestore che conosce meglio il processo ed è pertanto opportuno che partecipi alla determinazione dei livelli di emissione conseguibili utilizzando le migliori tecniche disponibili. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente fissa valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. |
L'autorità competente fissa valori limite di emissione nonché i requisiti di monitoraggio e conformità per garantire che non siano superati i livelli di emissione associati alle BAT. |
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I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione che si possa raggiungere un livello analogo di protezione ambientale. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 16 - paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base di una valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione che superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. |
3. "In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi eccezionali, risultanti dalla valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti, e requisiti di monitoraggio e conformità in modo che possano essere superati i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. |
Se del caso, tali valori limite di emissione non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII. |
Tali valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti, non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati a norma dell'articolo 68, lettera a) o, se del caso, degli allegati da V a VIII. |
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Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte opportunità tempestive ed effettive di partecipazione al processo decisionale concernente la concessione della deroga di cui al presente paragrafo. |
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Qualora valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti siano determinati a norma del presente paragrafo, i motivi dell’autorizzazione di livelli di emissione diversi da quelli associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT devono essere documentati e giustificati in un allegato alle condizioni di autorizzazione. |
La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo. |
La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo. |
Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno ogni sette anni. |
Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico delle acque sotterranee e del suolo è effettuato rispettivamente almeno ogni cinque e dieci anni, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica dei rischi di contaminazione. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 18 - paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le disposizioni generali vincolanti sono basate sulle migliori tecniche disponibili, ma non prescrivono l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica. |
2. Le disposizioni generali vincolanti sono basate sulle migliori tecniche disponibili, ma non prescrivono l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica al fine di garantire la conformità agli articoli 15 e 16. |
Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti prescrivano valori limite di emissione, o parametri o misure tecniche equivalenti, che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. |
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Motivazione | |
I paragrafi 2 e 3 si riferiscono alla definizione di condizioni in norme generali vincolanti e alla loro revisione una volta pubblicato un nuovo BREF. Invece di riaprire le questioni relative alle BAT e alla revisione dell'autorizzazione, questo compromesso propone di effettuare un collegamento diretto agli articoli sulle BAT e sui BREF (Art. 15 e 16) e sulla revisione dell'autorizzazione (articolo 22). | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 18 - paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate sulla base dei progressi delle migliori tecniche disponibili. |
3. Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate sulla base dei progressi delle migliori tecniche disponibili al fine di garantire la conformità all'articolo 22. |
Quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, ove necessario ed entro quattro anni dalla data di pubblicazione, riesaminano e aggiornano le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati. |
|
Motivazione | |
I paragrafi 2 e 3 si riferiscono alla definizione di condizioni in norme generali vincolanti e alla loro revisione una volta pubblicato un nuovo BREF. Invece di riaprire le questioni relative alle BAT e alla revisione dell'autorizzazione, questo compromesso propone di effettuare un collegamento diretto agli articoli sulle BAT e sui BREF (Art. 15 e 16) e sulla revisione dell'autorizzazione (articolo 22). | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati. |
Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati e informano anche il pubblico interessato. |
Motivazione | |
E' utile che gli Stati membri informino il pubblico interessato sugli sviluppi contenuti nei BREF. | |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, entro quattro anni dalla data di pubblicazione, provvedono affinché l’autorità competente, ove necessario, riesamini e aggiorni le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati. |
3. Quando la Commissione pubblica un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, entro quattro anni dalla data di pubblicazione, provvedono affinché l’autorità competente riesamini e, ove necessario, aggiorni le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentono una notevole riduzione delle emissioni; |
(b) i cambiamenti significativi nelle migliori tecniche disponibili consentono una notevole riduzione delle emissioni; |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 22 – comma 4 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale conformemente all’articolo 19. |
(d) ove sia necessario per la conformità alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici1 o ad una norma di qualità ambientale conformemente all’articolo 19. |
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1 GU L 309, del 27.11.2001, pag. 22. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 23 - paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e della direttiva 20../../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE, l'autorità competente provvede affinché le condizioni dell’autorizzazione imposte per garantire il rispetto dei principi enunciati all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in occasione della cessazione definitiva delle attività.
|
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento1, della direttiva 2009/..../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale2 e della direttiva 20../../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE3, l'autorità competente provvede affinché le condizioni dell’autorizzazione imposte per garantire il rispetto dei principi enunciati all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in occasione della cessazione definitiva delle attività. |
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_________________ |
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1 GU L... |
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2 GU L... (COM(2007)0051). |
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3 GU L... (COM (2006)0232. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 23 - paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’impianto, il gestore elabora una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’impianto o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’impianto. Questa relazione contiene le informazioni quantitative necessarie per determinare lo stato iniziale del suolo e delle acque sotterranee. |
2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di considerevoli quantità di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’impianto, il gestore elabora una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’impianto o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’impianto. Questa relazione contiene le informazioni quantitative necessarie per determinare lo stato iniziale del suolo e delle acque sotterranee in relazione a quantità ingenti di sostanze pericolose. |
La Commissione definisce i criteri relativi al contenuto della relazione di riferimento. |
La Commissione definisce i criteri generali relativi al contenuto della relazione di riferimento. |
Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 23 - paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; Se l'impianto ha provocato un inquinamento di qualsiasi natura del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo riporta allo stato iniziale descritto nella relazione. |
3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore informa l'autorità competente e valuta il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; Se l'impianto ha provocato un inquinamento di qualsiasi natura del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo riporta allo stato iniziale descritto nella relazione. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazione sulla conformità |
Confronto delle emissioni con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili |
La relazione riguardante il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, punto 1), raffronta le prestazioni dell’impianto rispetto all’applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. |
I dati rilevanti sulla conformità con le condizioni dell'autorizzazione di cui all’articolo 8, punto 1), raffrontano le emissioni con i livelli di emissione associati all’applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. I dati rilevanti sono pubblicati immediatamente su Internet. |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità redige periodicamente programmi di ispezione e determina la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di impianti. |
4. Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità redige periodicamente programmi di ispezione e determina la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di impianti. |
|
Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di addetti qualificati per effettuare tali ispezioni. |
Questi programmi prevedono almeno una visita in loco ogni dodici mesi, per ogni impianto, salvo i casi in cui i programmi sono basati su una valutazione sistematica dei rischi ambientali presentati dagli impianti interessati. |
Questi programmi prevedono almeno una visita a campione in loco ogni diciotto mesi, per ogni impianto Tale frequenza è aumentata ad almeno ogni sei mesi, se l'ispezione ha individuato un caso di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione. |
|
Se questi programmi sono basati su una valutazione sistematica dei rischi ambientali presentati dagli impianti interessati la frequenza delle visite in loco può essere ridotta fino a un minimo di una visita ogni ventiquattro mesi. |
|
La valutazione sistematica dei rischi ambientali si basa su criteri oggettivi, quali: |
|
(a) la registrazione della conformità degli operatori alle condizioni di autorizzazione; |
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(b) l'impatto degli impianti sull'ambiente e la salute umana; |
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(c) la partecipazione dell'operatore al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) a norma del regolamento (CE) n.761/2001 o l'applicazione di sistemi equiparabili di gestione ambientale. |
La Commissione stabilisce i criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali. |
La Commissione può stabilire ulteriori criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali. |
Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 25 - paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti e di infrazione in materia ambientale. |
6. Le ispezioni straordinarie a campione sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, denunce, casi gravi e circostanziati di incidenti e di infrazione in materia ambientale o fatti di rilevanza ambientale che comportano gravi rischi per la salute umana. |
|
In occasione di una tale ispezione straordinaria, le autorità competenti possono far obbligo ai gestori di fornire informazioni utili alle indagini in merito al contenuto di un incidente, infortunio o caso di non conformità, comprese le statistiche sanitarie. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 7 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione è trasmessa al gestore interessato e resa pubblica nei due mesi che seguono l'ispezione. |
La relazione è trasmessa al gestore interessato entro due mesi. Nei quattro mesi che seguono l'ispezione l'autorità competente rende pubblica su internet la relazione. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 26 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) adozione di disposizioni generali vincolanti come previsto dagli articoli 7 e 18. |
d) l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione qualora sia concessa una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e che soddisfano ai requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 26 - paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: |
soppresso |
a) il nuovo impianto o la modifica sostanziale rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE; |
|
b) disposizioni generali vincolanti coprono tutte le condizioni di autorizzazione necessarie; |
|
c) non è necessario imporre prescrizioni più rigorose per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 19. |
|
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 26 - paragrafo 3 - alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all’aggiornamento di un'autorizzazione o sull’adozione o l’aggiornamento di disposizioni generali vincolanti, l'autorità competente rende disponibili al pubblico le seguenti informazioni: |
3. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all’aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico senza indugi le seguenti informazioni: |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) il metodo utilizzato per determinare i valori limite di emissione indicati nell’autorizzazione o nelle disposizioni generali vincolanti, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione associati descritti nei documenti di riferimento sulle BAT; |
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 15, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione associati descritti nei documenti di riferimento sulle BAT; |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) se è stata accordata una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, i motivi di tale deroga e le condizioni a cui è soggetta; |
f) se è stata accordata una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, i motivi specifici di tale deroga in base ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e le condizioni a cui è soggetta; |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) il risultato del riesame delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e del riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 4 |
g) il risultato del riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 4; |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui alle lettere da a) a g) siano disponibili senza indugi tramite Internet. |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 29 |
soppresso |
Scambio d'informazioni |
|
La Commissione organizza lo scambio di informazioni con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale sui seguenti temi: |
|
a) le caratteristiche degli impianti relativamente alle emissioni in collegamento con le BAT, all’inquinamento, al consumo di materie prime e alla natura di queste, all'utilizzo di energia o alla produzione di rifiuti; |
|
b) le tecniche utilizzate, le relative prescrizioni in materia di controllo e i loro relativi sviluppi. |
|
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 30 - paragrafo 2 - alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai sensi del primo comma, la Commissione adotta misure per determinare: |
Ai sensi del primo comma, la Commissione adotta i criteri seguenti: |
Motivazione | |
La proposta mira a conservare la comitatologia, però precisa che sono adottati criteri (non misure). | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 33 - paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Qualora un impianto di combustione sia ampliato, il valore limite di emissione specificato nella parte 2 dell’allegato è applicato alla parte dell’impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione. |
6. Qualora un impianto di combustione sia ampliato di almeno 20 MW, il valore limite di emissione specificato nella parte 2 dell’allegato è applicato alla parte dell’impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione. |
Motivazione | |
La presente disposizione non dovrebbe riguardare gli ampliamenti di minore entità della potenza di un impianto di combustione. | |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 35 - paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l’atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato V, parte 3. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l’atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato V, parte 3. Gli Stati membri possono esigere che tale controllo sia effettuato a spese del gestore. |
Motivazione | |
Il testo era stato soppresso dalla direttiva sui grandi impianti di combustione e ora viene di nuovo inserito a fini di chiarezza. | |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull’attuazione della presente direttiva, su dati rappresentativi circa le emissioni e altri effetti sull’ambiente, sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 15 e 16. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull’attuazione della presente direttiva, su dati rappresentativi circa le emissioni e altri effetti sull’ambiente, sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 15 e 16 e sulle deroghe concesse a norma della articolo 16, paragrafo 3. |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri elaborano e aggiornano periodicamente sistemi d’informazione nazionali per rendere disponibili le informazioni di cui al primo comma in formato elettronico. |
Gli Stati membri elaborano e aggiornano periodicamente sistemi d’informazione nazionali per rendere disponibili le informazioni di cui al primo comma in formato elettronico. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una sintesi delle informazioni fornite. |
Motivazione | |
Per fornire alla Commissione tutti gli strumenti necessari che le consentano di monitorare l'applicazione della presente direttiva, e in particolare di valutare in che modo siano state utilizzate le deroghe alle BAT, è necessario che gli Stati membri siano tenuti a fornire informazioni specifiche sul ricorso a tale possibilità. Inoltre, i dati forniti dagli Stati membri in merito all'utilizzo delle BAT e ai livelli di emissione dovrebbero anche servire per la revisione dei documenti BREF. Dovrebbero essere presentate relazioni sintetiche di attuazione per garantire che il pubblico sia correttamente informato. | |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 68 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adegua le parti 3 e 4 dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 e 8 dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 dell'allegato VII e le parti 2 e 4 dell'allegato VIII al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili. |
1. Sulla base delle migliori tecniche disponibili quali definite nei pertinenti documenti di riferimento BAT, entro 12 mesi dalla pubblicazione di un documento di riferimento BAT di cui all'articolo 14, sulla base delle conclusioni che figurano nel documento di riferimento BAT, la Commissione aggiorna gli allegati V, VI, VII, VIII stabilendo valori limiti di emissione in quanto requisiti minimi. I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione che si possa raggiungere un livello equivalente di protezione ambientale. |
Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
|
2. Prima dell'adozione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta le imprese e le organizzazioni non governative operanti per la protezione ambientale e comunica l'esito delle consultazioni e le modalità con cui ne ha tenuto conto. |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 68 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 bis |
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Requisiti minimi |
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1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 68, entro 12 mesi dalla pubblicazione del documento di riferimento BAT di cui all'articolo 14, in base alla conclusioni BAT del relativo documento di riferimento, la Commissione stabilisce valori limite delle emissioni e norme di controllo e di conformità in quanto requisiti minimi. I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione che si possa raggiungere un livello equivalente di protezione ambientale. |
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I suddetti requisiti minimi si riferiscono ai principali effetti ambientali delle attività o degli impianti in questione e devono essere stabiliti in linea con le migliori tecniche disponibili BAT-AEL. |
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Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
|
2. Prima dell'adozione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta le imprese e le organizzazioni non governative operanti per la protezione ambientale e comunica l'esito delle consultazioni e le modalità con cui ne ha tenuto conto. |
|
3. In conformità dei paragrafi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011 la Commissione stabilisce valori limite delle emissioni e norme di controllo e di conformità per quanto riguarda le diossine e i furani emessi da impianti che effettuano le attività di cui all'allegato I, punti 2.1 e 2.2. |
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Gli Stati membri o le loro competenti autorità possono fissare valori limite delle emissioni più rigorosi per le emissioni di diossina e furano. |
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Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che funzionano per non più di 350 ore all'anno. |
Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che funzionano per non più di 500 ore all'anno. |
Motivazione | |
Invece di modificare i valori limite si propone di mantenerli a 20 MW, rettificando però la "soglia" onde escludere dal computo gli impianti di minori dimensioni. | |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Allegato I – punto 2.5 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, che producono prodotti in metallo fuso con una capacità di produzione superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. |
c) funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, che producono prodotti in metallo fuso con una capacità di fusione superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. |
Motivazione | |
In uno stabilimento la produzione di "getti corretti" o "getti sbagliati" ha lo stesso impatto ambientale. Inoltre risulta difficile applicare una soglia espressa solo in termini di produzione corretta. La proposta può essere migliorata precisando meglio l'ambito di applicazione senza alterarne radicalmente l'attuale ambito. | |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Allegato I – punto 5.2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5.2. Incenerimento di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora. |
5.2. Incenerimento e coincenerimento di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora. |
Motivazione | |
Il coincenerimento è già inserito nella descrizione delle altre attività come la produzione di cemento. Risulta tuttavia opportuno chiarire che anche il coincenerimento è compreso (come già avviene nel caso dei rifiuti pericolosi al punto 5.1.c). | |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Allegato I – punto 5.3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) trattamento fisico-chimico; |
b) trattamento fisico-chimico: con esclusione delle attività coperte dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane1, quando tali processi abbiano quale solo risultato fanghi trattati come definiti nella direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura2. L'esclusione si applica unicamente ai casi in cui sia conseguito lo stesso livello di protezione ambientale della presente direttiva. |
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1 GU L 135 del 30.5.1991. |
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2 GU L 181 del 4.7.1986. |
Motivazione | |
Per evitare sovrapposizioni tra diversi atti legislativi e assicurare la coerenza globale, risulta motivato escludere gli impianti disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Inoltre, l'emendamento fa giustamente riferimento alla direttiva sui fanghi per quanto riguarda la definizione di "fanghi trattati". | |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Allegato I – punto 5.3 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) trattamento di scorie e ceneri; |
d) trattamento di scorie e ceneri non coperto da altre categorie di attività industriale; |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Allegato I – punto 5.23 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) trattamento di rottami metallici. |
e) trattamento di rottami metallici in impianti di frantumazione. |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Allegato I – punto 6.6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nei casi di specie di pollame diverse da quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate nello stesso impianto, la soglia è calcolata sulla base dei fattori di escrezione di azoto equivalente, anziché sulla base delle soglie fissate sopra. |
Nei casi di specie di pollame diverse da quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate nello stesso impianto, la soglia è calcolata sulla base dei fattori di escrezione di azoto equivalente, anziché sulla base delle soglie fissate sopra. La Commissione fissa orientamenti per il calcolo delle soglie e la determinazione dei fattori di escrezione di azoto equivalente. |
Motivazione | |
In questa fase risulta difficile proporre soglie specifiche per le specie di pollame diverse da quelle non indicate (in pratica soltanto un numero limitato di allevatori sarà interessato da specie di pollame non indicate nell'allegato I, per esempio quaglie, struzzi, fagiani) o per impianti misti. Come compromesso e per ragioni di tipo squisitamente tecnico la Commissione dovrebbe definire orientamenti. | |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Allegato I – punto 6.9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6.9 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno |
6.9 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con una capacità di produzione superiore a 50 m3 al giorno |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Allegato V – parte 1 – punto 2 – paragrafo dopo la tabella | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3. |
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile liquido con una potenza termica nominale inferiore a 500 MW che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3. |
Motivazione | |
Permettere che per il funzionamento di punta gli impianti alimentati a combustibile liquido operino con valori limite di emissione di anidride solforosa meno rigorosi evita la necessità di applicare misure secondarie di riduzione negli impianti in quanto le misure primarie (in particolare l'uso di combustibili liquidi con < 0,5% di zolfo) sarebbero comunque sufficienti. Dato il numero limitato di ore di funzionamento per anno, l'impatto ambientale è piuttosto limitato. Nel caso di impianti alimentati a combustibile liquido, la deroga va limitata agli impianti con potenza inferiore a 500 MW in quanto devono già ora conformarsi ai valori limite più rigorosi della direttiva sui grandi impianti di combustione. | |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Allegato V – parte 1 – punto 4 – paragrafo dopo la tabella | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido con potenza termica nominale non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3. |
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido e con potenza termica nominale non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni) sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3. |
Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3. |
Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV alimentati a combustibile solido o liquido che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3. |
Motivazione | |
Permettere che per il funzionamento di punta gli impianti alimentati a combustibile liquido operino con valori limite di emissione di anidride solforosa meno rigorosi, come proposto nel compromesso, evita la necessità di applicare misure secondarie di riduzione (in particolare la riduzione catalitica selettiva o SCR) negli impianti in quanto le misure primarie (in particolare rettifiche nel processo di combustione) sarebbero comunque sufficienti. Dato il numero limitato di ore di funzionamento per anno, l'impatto ambientale è piuttosto limitato. | |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Allegato V – parte 1 – punto 5 – numero 4 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato. |
Le turbine a gas o i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto . Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato. |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Allegato V – parte 1 – punto 5 – numero 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis) Le turbine a gas che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1.500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggette a un valore limite di emissione pari a 150 mg di NOx misurato come NO2/m3. |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Allegato V – parte 2 – punto 5 – numero 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno sono escluse dai valori limite di emissione fissati al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato. |
Le turbine a gas o i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto . Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato. |
Motivazione | |
I motori a gas per la produzione di elettricità spesso sono in concorrenza con le turbine a gas. Consentire l'esenzione dai valori limite per i moto a gas di "emergenza" ne assicura l'equiparazione con le turbine a gas. Per detti impianti, che funzionano un numero molto limitato di ore e soltanto in caso di "emergenza", applicare misure di riduzione secondarie (in particolare riduzione catalitica selettiva o SCR) comporterebbe costi elevati con vantaggi ambientali molto limitati, visto il basso numero di ore di funzionamento annuo. | |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Allegato V – parte 3 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le concentrazioni di SO2, NOx e polveri negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW sono misurate senza soluzione di continuità. |
1. Le concentrazioni di SO2, NOx, CO e polveri negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW sono misurate senza soluzione di continuità. |
La concentrazione di CO negli scarichi gassosi degli impianti di combustione alimentati con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW è misurata senza soluzione di continuità. |
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Motivazione | |
La proposta della Commissione introduce l'obbligo di costante monitoraggio soltanto per gli impianti di combustione alimentati a gas in quanto per detti impianti nell'allegato V sono definiti valori limite di emissione. Nelle autorizzazioni le competenti autorità devono definire criteri di monitoraggio conformi alle BAT (articolo 17). Dato che il CO può essere considerato un parametro importante per tutti gli impianti di combustione al fine di controllare il processo di combustione occorre predisporre un monitoraggio costante in loco. | |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Allegato V – parte 4 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono: |
1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono: |
a) nessun valore medio mensile convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2; |
a) nessun valore medio giornaliero convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2; |
b) nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2; |
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c) nei casi di impianti di combustione composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone con una potenza termica nominale inferiore a 50 MW, nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 150% dei valori limite di emissione pertinenti indicate nelle parti 1 e 2, |
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d) il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell’anno non supera il 200% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2. |
d) il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell’anno non supera il 200% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2. |
I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, parte 10. |
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Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all’articolo 33, paragrafi 4 e 5 e all’articolo 34, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto. |
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Motivazione | |
La proposta della Commissione consente una flessibilità addizionale rispetto alla BREF per grandi impianti di combustione. | |
Mentre i livelli BAT della BREF riflettono le medie giornaliere, l'allegato V prevede che i valori limite di emissione vanno osservati su base mensile. Inoltre, il valore medio giornaliero non può superare del 110% i valori limite di emissione e il 95% delle medie orarie in un anno non deve eccedere il doppio dei valori limite di emissione. La proposta della Commissione non distingue tra impianti prima del 2016 e dopo il 2016. Conservare le stesse norme di conformità per impianti nuovi ed esistenti impone di renderli conformi alle conclusioni BAT della BREF, sulla base delle medie giornaliere e non di quelle mensili. | |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Allegato VI – parte 6 – punto 2.5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.5. L’autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per HCI, HF e SO2 negli impianti di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure può decidere di non imporre alcuna misurazione se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. |
2.5. L’autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per HCI, HF e SO2 negli impianti di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. Detta deroga non si applica in caso di combustione di rifiuti misti di origine diversa. |
L’autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per NOx e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) negli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora oppure negli impianti esistenti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto. |
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Motivazione | |
La proposta della Commissione prevede casi specifici in cui le autorità competenti possono non esigere requisiti in materia di HCl, HF e SO2. La proposta di compromesso tiene in considerazione gli emendamenti intesi a eliminare la flessibilità addizionale proposta. | |
La proposta della Commissione prevede inoltre casi specifici in cui effettuare misurazioni periodiche e non continue di NOx. Diversi emendamenti erano intesi a eliminare la flessibilità addizionale proposta. | |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Allegato VI – parte 6 – punto 2.6 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.6. L’autorità competente può decidere di imporre meno di due misurazioni all’anno o di non imporre alcuna misurazione per i metalli pesanti e per le diossine e i furani nei seguenti casi: |
2.6. L’autorità competente può decidere di imporre solo una misurazione all’anno per i metalli pesanti e per le diossine e i furani nei seguenti casi: |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Allegato VI – parte 6 – punto 2.6 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) il gestore possa provare che non vengono trattati rifiuti elettronici o rifiuti contenenti composti clorurati. |
- [1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
MOTIVAZIONE
Tutela dell’ambiente con approccio integrato in materia di autorizzazione di impianti
La presente proposta di direttiva è finalizzata a rivedere e rifondere in un unico testo sette diverse direttive in materia di emissioni industriali.
La procedura legislativa riguarda 52.000 impianti industriali europei, che sono responsabili di una quota significativa delle emissioni di sostanze inquinanti in Europa e concorrono al mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico.
La proposta della Commissione prevede un approccio integrato che, ai fini del rilascio di autorizzazioni per gli impianti, tenga conto degli aspetti ambientali nel modo più completo ed equilibrato possibile. Si punta infatti a limitare efficacemente le emissioni per mezzo delle migliori tecniche disponibili (BAT), che andranno quindi utilizzate in modo più coerente rispetto a quanto avvenuto sinora. Di conseguenza si intende eliminare anche la distorsione della concorrenza sul territorio comunitario, imputabile all’attuazione non uniforme dell’attuale legislazione.
Il relatore appoggia la strategia della Commissione, accogliendo con favore l’introduzione dell’approccio integrato, così come il maggiore rigore nell’implementazione delle migliori tecniche disponibili. Le proposte di modifica sono destinate a proteggere e rafforzare gli strumenti della direttiva a fronte di eventuali interpretazioni divergenti, a semplificarne l’attuazione e ad abbattere la burocrazia superflua.
Rete europea di sicurezza
La prima modifica sostanziale mira a mantenere nella sua forma attuale il fruttuoso scambio di informazioni tra gruppi d’interesse quali i rappresentanti dell’industria e le organizzazioni non governative ("Processo di Siviglia") sulla descrizione delle migliori tecniche disponibili. Si auspica che tale scambio si traduca anche in futuro nell’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT (BREF).
Si appoggia altresì l’introduzione di valori limite di emissione giuridicamente vincolanti. La proposta della Commissione prevede che essi vengano desunti direttamente dai valori limite indicati nei BREF. Questa procedura non è però sostenibile nella pratica e di conseguenza eserciterebbe un’indesiderata influenza politica sul processo di Siviglia. Con la seconda modifica sostanziale proposta dal relatore, si affida pertanto a un comitato di comitatologia sotto il controllo parlamentare il compito di determinare requisiti minimi sotto forma di misure di limitazione delle emissioni. I requisiti minimi costituirebbero una rete europea di sicurezza che non deve essere violata da nessun impianto.
Le autorità responsabili locali dovrebbero indicare misure atte a limitare le emissioni per i singoli impianti, con il conseguente raggiungimento di un livello di emissione che soddisfi mediamente quanto previsto nei BREF, garantendo un margine di flessibilità tale da poter gestire adeguatamente le situazioni locali. In questo modo si risolverebbe il problema per cui nell’ambito del funzionamento ordinario di ogni impianto si raggiungono valori massimi di emissione che possono superare le soglie di emissione stabilite nelle descrizioni delle migliori tecnologie disponibili, per esempio al momento dell’avviamento di un impianto. In nessun caso, però, devono essere violati i limiti fissati dalla rete europea di sicurezza.
Questa proposta dà vita a una soluzione equilibrata con il duplice obiettivo di creare standard europei in materia di autorizzazione di impianti industriali e di concedere agli Stati membri i margini decisionali indispensabili per tenere in debito conto le caratteristiche tecniche dell’impianto interessato, dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.
Contenimento delle spese amministrative
Tra gli obiettivi della Commissione nel contesto della revisione delle direttive figura l’abbattimento della burocrazia, con la piena approvazione del relatore. Una serie di proposte di modifica sono destinate a migliorare ulteriormente la revisione in questo senso, tra cui la flessibilizzazione delle prescrizioni rigide in materia di ispezione degli impianti e dell’obbligo dei gestori di comunicare informazioni in merito all’adempimento delle disposizioni. Di una razionalizzazione in questo ambito beneficerebbero non da ultimo anche le autorità responsabili, che potrebbero così impiegare le loro capacità laddove risulti necessario, per esempio presso impianti che richiedono un controllo più urgente in termini di sicurezza ambientale.
Il relatore presenta inoltre richieste di modifica per rafforzare l’importanza del Parlamento europeo in occasione di future modifiche di parti non essenziali della direttiva, p.es. per garantire che, in occasione di decisioni della Commissione, si ricorra in misura adeguata al parere di esperti esterni, nonché per rendere trasparenti gli effetti economici delle decisioni.
Per contro, gli ampliamenti del campo di applicazione della direttiva vanno annullati nel caso in cui il vantaggio ambientale previsto non giustifichi lo sforzo. Lo stesso vale per ampie disposizioni in materia di protezione del suolo e delle acque sotterranee, già disciplinate a livello comunitario o nazionale.
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
COMMISSIONE GIURIDICA
Presidente
Rif.: D(2008)53399
On. Miroslav Ouzký
Presidente della
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
ASP 05F69
Bruxelles
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))
Signor Presidente,
la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta di cui sopra a norma dell'articolo 80 bis sulla rifusione, introdotto nel regolamento del Parlamento con decisione del 10 maggio 2007.
I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 80 bis recitano:
"3. Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento.
4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta comporti modifiche sostanziali diverse da quelle che vi sono state indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.
In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura."
Alla luce del parere del servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno peso parte alle riunioni del gruppo consultivo di lavoro per esaminare la proposta di rifusione, nonché delle raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali oltre quelle che figurano come tali nella proposta stessa, nel parere o nella presente relazione e che, per quanto riguarda la codifica delle disposizioni immutate negli atti precedenti rispetto alle modifiche apportate, la proposta contiene una codifica chiara dei testi vigenti senza alterarne la sostanza.
A norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento, la commissione giuridica ritiene che gli adeguamenti tecnici proposti nel parere del gruppo di lavoro citato si siano rivelati necessari per assicurare che la proposta sia conforme alle regole di codifica e che non comportino alterazioni sostanziali della proposta.
Inoltre, secondo le raccomandazioni del relatore e a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento, la commissione giuridica ha ritenuto che le seguenti disposizioni, già evidenziate con una doppia barra, vanno contraddistinte utilizzando uno sfondo grigio per segnalare i cambiamenti sostanziali:
· articolo 3, punto 12, soppressa la seconda frase "ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di ogni diritto nazionale attinente si considerano portatrici di un siffatto interesse";
· articolo 12, punto 8: "conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3";
· articolo 29, le parole "tra" e " sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi".
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 bis, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento in casi futuri, alla commissione giuridica ritiene che i punti sopra esposti siano conformi con le regole di rifusione e codifica purché siano esaminati in conformità dell'articolo 80 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento.
In conclusione, nella sua riunione dell'8-9 settembre 208, la commissione giuridica ha deciso di raccomandare la Sua commissione, in quanto responsabile nel merito, di procedere all'esame della proposta in questione alla luce dei suggerimenti e in conformità dell'articolo 80 bis.
Voglia gradire, signor Presidente, i miei distinti saluti
Giuseppe GARGANI
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI
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Bruxelles, 5 maggio 2008
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
COM(2007)0844 def. del 21.12.2007- 2007/0286(COD)
Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, segnatamente il suo punto 9, il 16, 22, 24 e 31 gennaio, il 13 febbraio e il 3 aprile 2008 il gruppo di lavoro consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la suddetta proposta, presentata dalla Commissione.
Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, la direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio, la direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici volatili in talune attività e in taluni impianti, direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, il gruppo di lavoro consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni.
1) È un dato di fatto che dopo la data di presentazione della proposta di rifusione dall'autorità legislativa, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e al riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata)[2]. Di conseguenza, tutti i riferimento alla direttiva 96/61/CE nel testo della proposta di rifusione sono da intendersi riferiti alla direttiva 2008/1/CE.
2) Le parti del testo della proposta di rifusione, indicate di seguito, avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia utilizzata per indicare le modifiche sostanziali:
- al punto (5) dell'articolo 3, la formulazione "I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze", che è già stata contrassegnata con il barrato doppio;
- all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, le parole "o su siti differenti";
- all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, le parole "o per l'ambiente" (che sono state presentate entro frecce di modifica);
- all'articolo 35, paragrafo 1, la frase finale "Gli Stati membri possono esigere che tale controllo venga effettuato a spese del gestore" (che è già stata contrassegnata con il barrato doppio);
- all'articolo 43, paragrafo 2, la frase finale "La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni" (già contrassegnata con il barrato doppio);
- all'allegato I, punto 1.4, le parole "del carbone" (già contrassegnate con il barrato doppio) e "combustibili";
- all'allegato I, l'intera formulazione del punto 5.1, lettera h) e del punto 5.1, lettera k);
- all'allegato I, punto 6.4, lettera b) (ii), l'espressione "valore medio su base trimestrale" (già contrassegnata con il barrato doppio);
- all'allegato V, parte 1, punto 2, le parole "Carbone e lignite", "Biomassa" e "Torba";
- all'allegato V, parte 1, punto 5, nota (4), le parole "e CO".
3) Al punto (26) dell'articolo 3, l'espressione "a condizione che" che precede le parole "le sostanze" avrebbe dovuto essere presentata entro frecce di modifica.
4) È stato rilevato che all'articolo 26, paragrafo 3, formulazione introduttiva, le parole "informa il pubblico" ed "e" sono state erroneamente contrassegnate con il barrato doppio. Tali parole dovrebbero essere reintrodotte e la formulazione introduttiva reciterebbe come segue: "Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione o sull'adozione o l'aggiornamento di disposizioni generali vincolanti, l'autorità competente informa il pubblico e rende disponibili al pubblico le seguenti informazioni:".
5) All'articolo 38, paragrafo 2, lettera a) (i), il riferimento all'"articolo 3, paragrafo 21" dovrebbe essere modificato in un riferimento all'articolo 3, paragrafo 20.
6) All'articolo 47, paragrafo 4, lettera b), le parole "o il coincenerimento" avrebbero dovute essere presentate entro frecce di modifica.
7) All'allegato V, parte 1, punto 4, l'indicazione "(2)", che precede una parte di testo contrassegnata con il barrato doppio, dovrebbe anch'essa essere contrassegnata con il barrato doppio.
8) All'allegato V, parte 3, punto 3, la parola "per" avrebbe dovuto essere presentata entro frecce di modifica (insieme alla parola "once") (non si applica alla versione italiana).
9) All'allegato VI, parte 3, punto 1, l'indicazione "di cui alla parte 5, punto 2.7" andrebbe modificata in " di cui alla parte 6, punto 2.7").
Pertanto l'esame della proposta ha consentito al gruppo di lavoro consultivo di accertare, di comune accordo, che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle già identificate come tali nel testo o nel presente parere. Il gruppo di lavoro ha inoltre constatato che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente, pur con le suddette modifiche sostanziali, la proposta si limita effettivamente a una mera codificazione, senza modifiche sostanziali degli atti esistenti.
C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Giureconsulto Giureconsulto f.f. di Direttore generale
PROCEDURA
Titolo |
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) |
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Riferimenti |
COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
21.12.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 10.4.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 10.4.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 9.9.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Holger Krahmer 21.2.2008 |
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Esame in commissione |
8.4.2008 |
26.5.2008 |
9.9.2008 |
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Approvazione |
22.1.2009 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 10 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay |
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Deposito |
9.2.2009 |
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