RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
16.2.2009 - (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Margarita Starkevičiūtė
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
(COM(2008)0640 – C6‑0352/2008 – 2008/0194(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0640),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0352/2008),
– visto l’articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0053/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguarda i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. Si applica inoltre agli assegni transfrontalieri, ma solo a fini di trasparenza. In conformità dell’obiettivo della direttiva 2007/64/CE di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, è consigliabile estendere il campo di applicazione del regolamento. Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, non è consigliabile applicare il principio delle commissioni uniformi in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti elettronici. |
(5) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguarda i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. In conformità dell’obiettivo della direttiva 2007/64/CE di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, è consigliabile estendere il campo di applicazione del regolamento. Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, non è consigliabile applicare il principio delle commissioni uniformi in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti trattati elettronicamente. Il principio delle commissioni uniformi dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti, se essi sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un'operazione di pagamento, ad esclusione delle commissioni di cambio. Le commissioni indirette sono, ad esempio, le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all'uso di una carta di pagamento, di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nella Comunità. |
Motivazione | |
Nella nuova proposta di revisione del regolamento (CE) n. 2560/2001 non sono previste norme sulla trasparenza; la materia è infatti disciplinata dalla direttiva 2007/64/CE. L'emendamento è inteso a garantire la chiarezza e la certezza giuridica nonché ad evitare interpretazioni discordanti del concetto di "commissioni". | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero dissipare l'incertezza riguardante l'applicabilità di una commissione d'interscambio multilaterale (CIM). In assenza di un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario, il livello della CIM provvisoria di default per un addebito diretto dovrebbe essere fissato a 0.088 euro per un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2012. Al termine di tale periodo transitorio dovrebbe essere possibile mantenere le CIM a condizione che rispettino le linee guida della Commissione. Tali linee guida della Commissione dovrebbero essere adottate entro il 31 marzo 2010 e dovrebbero basarsi sul monitoraggio dei costi e delle tariffe per i servizi resi tra i prestatori di servizi di pagamento. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad evitare ogni incertezza e a chiudere il dibattito sulla CIM. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Poiché occorre evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero, si deve individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero, con particolare riferimento al canale utilizzato, alla velocità e al grado di automazione. |
(6) Poiché occorre evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero, si deve individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero. Dovrebbe essere possibile utilizzare i seguenti criteri per individuare il pagamento nazionale corrispondente a un pagamento transfrontaliero: la moneta utilizzata, il canale utilizzato per iniziare, eseguire e terminare il pagamento, il grado di automazione, il valore della transazione, qualunque garanzia di pagamento, lo status del cliente e la relazione con il prestatore di servizi di pagamento, la forma del consenso o lo strumento di pagamento utilizzato, quale definito all'articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE. Questi criteri non dovrebbero essere considerati esaustivi. |
Motivazione | |
Il regolamento deve precisare i criteri di individuazione dei pagamenti che hanno caratteristiche uguali o simili a quelle dei pagamenti transfrontalieri, al fine di evitare che l'interpretazione di tali disposizioni vari da uno Stato membro all'altro. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure adeguate ed efficaci per la presentazione di reclami o ricorsi e per la soluzione di controversie fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento. È importante inoltre che siano nominati autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale utilizzando, se del caso, le procedure esistenti. |
(9) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure adeguate ed efficaci per la presentazione di reclami o ricorsi e per la soluzione di controversie fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento. È importante inoltre che siano nominati autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale utilizzando, se del caso, le procedure esistenti. Le autorità competenti dovrebbero stabilire linee guida per individuare i pagamenti nazionali corrispondenti quando lo ritengono necessario. |
Motivazione | |
Le autorità competenti chiariscono, quando è necessario, il concetto di pagamento corrispondente al fine di evitare differenze a livello dell'interpretazione. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri fino a un importo di 50 000 euro denominati in euro o nelle monete degli Stati membri di cui all’articolo 11. |
2. Il presente regolamento si applica, in linea con le disposizioni della direttiva 2007/64/CE, ai pagamenti transfrontalieri fino a un importo di 50 000 euro denominati in euro o nelle monete degli Stati membri di cui all'articolo 11. |
Motivazione | |
I pagamenti coperti dal regolamento devono essere identici a quelli coperti dalla direttiva relativa ai servizi di pagamento. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per loro proprio conto. |
3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per loro proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento. |
Motivazione | |
I servizi interbancari non devono essere coperti dal regolamento, che riguarda solo le politiche di tariffazione che i prestatori di servizi di pagamento praticano nei confronti dei loro clienti. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "pagamenti transfrontalieri": operazioni di pagamento elettronico disposte dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, ed eseguite tramite un prestatore di servizi di pagamento, o una sua succursale in uno Stato membro, al fine di mettere un importo di denaro a disposizione di un beneficiario tramite il suo prestatore di servizi di pagamento o una succursale di quest’ultimo in un altro Stato membro; |
(1) "pagamenti transfrontalieri": operazioni di pagamento elaborate elettronicamente disposte dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono situati in Stati membri diversi; |
Motivazione | |
La definizione dovrebbe essere semplificata e ulteriormente allineata alla direttiva sui servizi di pagamento: in base all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva sui servizi di pagamento, è decisivo dove un prestatore di servizi di pagamento è situato, e ciò riguarda anche le succursali. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 26 di detta direttiva; |
(5) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche e giuridiche che beneficiano di una deroga nel quadro dell'articolo 26 di detta direttiva; |
Motivazione | |
La formulazione attuale può creare incertezza giuridica quanto alle condizioni a cui le persone fisiche o giuridiche possono diventare prestatori di servizi di pagamento e quanto alla natura – transfrontaliera o solo nazionale – delle attività che esse possono intraprendere. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) "commissioni": qualsiasi commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento e direttamente o indirettamente connessa a un’operazione di pagamento. |
(9) "commissioni": qualsiasi commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento e direttamente connessa a un’operazione di pagamento. |
Motivazione | |
Al fine di garantire la chiarezza e la certezza giuridica nonché di evitare interpretazioni discordanti del concetto di "commissioni", si propone di modificarne la definizione di cui all'articolo 2, punto 9 sopprimendo il termine "indirettamente". | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica quale definita all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE; |
Motivazione | |
Il termine 'fondi' viene utilizzato all'articolo 2 (Definizioni) del regolamento proposto. Esso dovrebbe quindi essere definito, introducendo la definizione utilizzata nella direttiva sui servizi di pagamento (articolo 4, punto 15). | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per pagamenti corrispondenti dello stesso valore all’interno dello Stato membro in cui ha origine il pagamento transfrontaliero. |
1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utente di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da detto prestatore di servizi di pagamento a detto utente di servizi di pagamento per pagamenti corrispondenti dello stesso valore effettuati nella stessa moneta all'interno dello Stato membro in cui ha origine il pagamento transfrontaliero. |
Motivazione | |
La regola dell'uniformità delle commissioni deve essere formulata in modo preciso al fine di evitare possibili confusioni. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente. |
2. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente o simile. |
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Qualora lo ritengano necessario, le autorità competenti stabiliscono linee guida per individuare i pagamenti nazionali corrispondenti. Le autorità competenti cooperano attivamente per garantire la compatibilità delle linee guida applicabili ai pagamenti nazionali corrispondenti. |
Motivazione | |
Nel valutare il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, si dovrebbe prendere in considerazione il corrispondente pagamento nazionale o, in mancanza di quest'ultimo, quello simile. | |
È utile stabilire linee guida chiare relative al modo in cui le autorità competenti individuano i pagamenti corrispondenti. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Quando uno Stato membro ha notificato l'estensione dell'applicazione del presente regolamento alla sua moneta in conformità dell'articolo 11, un pagamento nazionale nella moneta in questione può essere considerato corrispondente a un pagamento transfrontaliero denominato in euro. |
Motivazione | |
Tale disposizione consentirebbe di estendere il regolamento alle monete degli Stati membri dell'UE diverse dall'euro. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. L'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE si applica ai bonifici e agli addebiti diretti. |
Motivazione | |
L'aggiunta è necessaria per garantire la certezza giuridica e la coerenza con la direttiva 2007/64/CE. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Il presente regolamento si applica ai pagamenti elettronici, ivi compresi i pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti, se l'operazione è elaborata elettronicamente. |
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Il presente regolamento si applica a tutte le commissioni connesse a un contratto quadro e alle operazioni di pagamento che vi sono associate. Commissioni come quelle connesse alla costituzione di un ordine di pagamento permanente o all'uso di una carta di pagamento sono le stesse per le operazioni di pagamento nazionali e transfrontaliere nell'ambito della Comunità. |
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Il presente regolamento non si applica alle commissioni di cambio. |
Motivazione | |
È essenziale che le disposizioni del regolamento relative all'uniformità delle commissioni siano chiaramente stipulate nel contratto. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all'utente di servizi di pagamento la numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC) di quest’ultimo. |
1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all'utente di servizi di pagamento l'identificativo unico (per esempio IBAN) e l'identificativo bancario unico di quest'ultimo (per esempio BIC). |
Se del caso, inoltre, il prestatore di servizi di pagamento indica negli estratti conto dell'utente di servizi di pagamento, o in un allegato ad esso, i codici IBAN e BIC di quest’ultimo. |
Se del caso, inoltre, il prestatore di servizi di pagamento indica negli estratti conto dell'utente di servizi di pagamento, o in un allegato ad esso, l'identificativo unico (per esempio IBAN) e l'identificativo bancario unico (per esempio BIC) di quest'ultimo. |
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Un prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull’utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del presente paragrafo. |
Motivazione | |
Al fine di garantire la coerenza con la direttiva relativa ai servizi di pagamento, il riferimento ai codici IBAN e BIC nel regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri è sostituito da un riferimento agli identificativi unici. | |
Per allineare il regolamento con la direttiva sui servizi di pagamento (articolo 32, paragrafo1), è opportuno chiarire che la fornitura di queste informazioni all'utente del servizio di pagamento è gratuita. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso di operazioni disposte dal pagatore, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, su richiesta il pagatore comunica al proprio prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo. |
2. Nel caso di operazioni disposte dal pagatore, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, su richiesta il pagatore comunica al proprio prestatore di servizi di pagamento gli identificativi unici (per esempio IBAN, BIC) del beneficiario e del prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo. |
Motivazione | |
Al fine di garantire la coerenza con la direttiva relativa ai servizi di pagamento, il riferimento ai codici IBAN e BIC nel regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri è sostituito da un riferimento agli identificativi unici. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, su richiesta il beneficiario comunica al proprio prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del pagatore e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo. |
3. Nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, su richiesta il beneficiario comunica al proprio prestatore di servizi di pagamento gli identificativi unici (per esempio IBAN, BIC) del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo. |
Motivazione | |
Al fine di garantire la coerenza con la direttiva relativa ai servizi di pagamento, il riferimento ai codici IBAN e BIC nel regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri è sostituito da un riferimento agli identificativi unici. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. A fini di fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento, un fornitore che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica agli acquirenti il codice IBAN e BIC del proprio prestatore di servizi di pagamento. |
4. A fini di fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento, un fornitore che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica agli acquirenti i suoi identificativi unici (per esempio IBAN, BIC) e gli identificativi unici (per esempio IBAN, BIC) del proprio prestatore di servizi di pagamento. |
Motivazione | |
Al fine di garantire la coerenza con la direttiva relativa ai servizi di pagamento, il riferimento ai codici IBAN e BIC nel regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri è sostituito da un riferimento agli identificativi unici. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 al più tardi, gli Stati membri sopprimono gli obblighi di dichiarazione relativi alla bilancia dei pagamenti dei regolamenti imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti. |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli Stati membri sopprimono gli obblighi di dichiarazione relativi alla bilancia dei pagamenti dei regolamenti imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità. |
Motivazione | |
Dovrebbe essere esplicitamente dichiarato che le autorità competenti garantiscono la conformità con il regolamento, e non reagiscono solo ai reclami dell'utente del servizio di pagamento. Le autorità competenti dovrebbero poter intervenire di propria iniziativa. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono incaricare le istituzioni esistenti di agire come autorità competenti. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri, di cui agli articoli 6 e 8, cooperano attivamente per risolvere le controversie transfrontaliere. |
Le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri, di cui agli articoli 6 e 8, cooperano attivamente e prontamente per risolvere le controversie transfrontaliere mediante lo scambio di informazioni sulla prassi giuridica vigente nella loro giurisdizione o trasferendo i procedimenti di reclamo e di ricorso, se del caso. |
Motivazione | |
È utile chiarire ulteriormente come le autorità competenti e gli organi di composizione extragiudiziale sono tenuti a collaborare in caso di controversie transfrontaliere. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea, al più tardi il 31 dicembre 2015, una relazione sull’applicazione del presente regolamento, accompagnata eventualmente da proposte adeguate. |
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea, al più tardi il 31 dicembre 2012, una relazione sull’applicazione del presente regolamento, accompagnata eventualmente da proposte adeguate. |
Motivazione | |
Non è necessario prevedere un termine così lungo per la valutazione e la presentazione di una relazione sull'applicazione del regolamento. |
MOTIVAZIONE
Le inefficienze e i costi elevati dei pagamenti transfrontalieri sono emersi soltanto dopo l'introduzione dell'euro e la scomparsa dei tassi di cambio tra i paesi della zona euro.
In tale contesto, il 25 luglio 2001, la Commissione formulava una proposta di regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (in appresso "regolamento n. 2560"). Approvato il 19 dicembre 2001, il regolamento è entrato in vigore il 31 dicembre 2001 e garantisce che il costo di un pagamento transfrontaliero sia uguale a quello di un pagamento effettuato all’interno di uno Stato membro.
Si applica ai bonifici, ai prelievi da distributori automatici e ai pagamenti effettuati tramite carta di debito e di credito fino a un importo di 12 500 euro nei paesi dello spazio economico europeo (tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia). Dal 1° gennaio 2006, il regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri fino a un importo di 50 000 euro.
Esso ha introdotto il principio delle pari commissioni per i pagamenti transfrontalieri e nazionali corrispondenti, che ha di fatto determinato una diminuzione dei prezzi e una maggiore concorrenza nei mercati dei servizi di pagamento. Questo regolamento è stato il trampolino di lancio dell'Area unica dei pagamenti in euro (AUPE).
La proposta di regolamento modificato vuole rispondere al rapido evolversi del mercato dei pagamenti nell'UE ed è il risultato di un attento riesame e della relazione elaborata dalla Commissione europea nel febbraio 2008.
Il riesame del regolamento n. 2560 ha coinvolto una serie di elementi.
Una relazione della Commissione europea riporta in quale modo è stato applicato il regolamento (CE) n. 2560/2001 negli Stati membri e quali sono i problemi pratici riscontrati nella sua attuazione. Essa conclude sottolineando la necessità di elaborare una serie di proposte al fine di affrontare le questioni emerse, riflettere in modo più adeguato gli sviluppi occorsi nei mercati finanziari al dettaglio e allineare il regolamento con la direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE) di recente adozione.
La relazione conferma che il regolamento ha conseguito due obiettivi principali. In primo luogo, ha determinato un forte calo delle spese sul fronte dei pagamenti transfrontalieri, in particolare per quanto riguarda i bonifici (un bonifico transfrontaliero di 100 euro che prima dell'introduzione del regolamento sarebbe costato in media 24 euro, oggi costa mediamente 2,50 euro, senza che vi siano stati aumenti nelle commissioni per i bonifici nazionali). In secondo luogo, in un contesto privo di un'infrastruttura efficiente ed integrata per i servizi di pagamento europei, ha incoraggiato il settore dei servizi finanziari a intraprendere gli sforzi necessari e a trasformare il concetto di "area di pagamento interna" per i pagamenti in euro non in contanti in una realtà concreta, quella dell'area unica dei pagamenti in euro (AUPE), che nel lungo periodo dovrebbe contribuire a ridurre i costi per tutti i consumatori.
La relazione conclude che è necessario allargare il campo di applicazione del regolamento all'addebito diretto, in precedenza non disponibile come operazione transfrontaliera. Inoltre, secondo la relazione, tutti gli Stati membri dovrebbero nominare opportune autorità competenti e istituire adeguate procedure di ricorso extragiudiziale, ai fini di una migliore tutela dei diritti dei consumatori nelle controversie relative al regolamento.
Sono previste anche la revisione e la successiva graduale eliminazione degli obblighi di dichiarazione relativi alla bilancia dei pagamenti imposti alle banche in taluni Stati membri, giacché tali obblighi costituiscono un ostacolo allo sviluppo dell'AUPE, limitano l'introduzione dell'elaborazione pienamente automatizzata dei pagamenti transfrontalieri e, in ultima analisi, comportano costi più elevati per le banche e i consumatori.
La proposta della Commissione introduce nel testo attuale del regolamento (CE) n. 2560/2001 cinque modifiche principali:
· estende agli addebiti diretti il principio della parità delle commissioni sui pagamenti transfrontalieri e nazionali corrispondenti (articolo 2, definizioni);
· chiarisce la nozione di "pagamenti corrispondenti" (articolo 3);
· chiede agli Stati membri di nominare autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale per trattare efficacemente i reclami e le controversie relativi alla presente proposta (articoli da 6 a 9);
· elimina gradualmente gli obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti imposti ai prestatori di servizi di pagamento (50 000 euro fino al 1° gennaio 2010 ed eliminazione completa entro il 2012) (articolo 5);
· clausola di riesame (articolo 12).
La nascita dell'AUPE e l'approvazione della direttiva sui servizi di pagamento stanno trasformando il panorama europeo in materia di pagamenti. Nello specifico, dal novembre 2009 sarà disponibile su base transfrontaliera uno strumento di pagamento elettronico molto comune: l'addebito diretto.
Al fine di creare un quadro giuridico pienamente coerente per tutti gli strumenti di pagamento elettronico in Europa ed evitare le ambiguità eventualmente derivanti dalle differenze tra i testi giuridici, è necessario armonizzare il tenore testuale del regolamento, in particolare le sue definizioni, con la direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE).
Gli emendamenti proposti dal Parlamento servono a migliorare la proposta della Commissione nei seguenti settori:
· chiarimento delle definizioni e della nozione di pagamenti corrispondenti;
· il regolamento dovrebbe chiarire che gli Stati membri esigono dalle autorità competenti di monitorare efficacemente il regolamento e di intraprendere tutti i provvedimenti necessari a garantirne il rispetto.
· potrebbe essere utile inserire ulteriori dettagli nell'articolo 9 (cooperazione transfrontaliera) per chiarire le modalità della cooperazione tra le autorità competenti e tra gli organismi di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri.
PARERE della commissione giuridica (21.1.2009)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
(COM(2008)0640 – C6‑0352/2008 – 2008/0194(COD))
Relatore per parere: Aloyzas Sakalas
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono incaricare le istituzioni esistenti di agire come autorità competenti. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri, di cui agli articoli 6 e 8, cooperano attivamente per risolvere le controversie transfrontaliere. |
Le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri, di cui agli articoli 6 e 8, cooperano attivamente e prontamente per risolvere le controversie transfrontaliere. |
PROCEDURA
Titolo |
Pagamenti transfrontalieri nella Comunità |
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Riferimenti |
COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ECON |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 21.10.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Aloyzas Sakalas 3.11.2008 |
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Approvazione |
20.1.2009 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Eva Lichtenberger, Jacques Toubon |
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PROCEDURA
Titolo |
Pagamenti transfrontalieri nella Comunità |
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Riferimenti |
COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
13.10.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 21.10.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
IMCO 21.10.2008 |
JURI 21.10.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 5.11.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Margarita Starkevičiūtė 24.9.2008 |
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Esame in commissione |
5.11.2008 |
11.12.2008 |
20.1.2009 |
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Approvazione |
11.2.2009 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Ingo Friedrich, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mia De Vits, Werner Langen, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen |
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Deposito |
16.2.2009 |
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