RELAZIONE sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE

16.2.2009 - (2008/2071(INI))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatrice: Cristiana Muscardini

Procedura : 2008/2071(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0054/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE

(2008/2071(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 2, 3 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata nel 1948,

–   visti gli articoli 2, 3 e 26 del Patto internazionale delle Nazioni Unite, adottato nel 1966, relativo ai diritti civili e politici,

–   visto in particolare l'articolo 5, lettera a) della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata nel 1979,

–   visti gli articoli 2, paragrafo 1, 19, paragrafo 1, 24, paragrafo 3, 34 e 39 della Convenzione relativa ai diritti dei bambini, adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

–   vista la convenzione dell'ONU del 1989 contro la tortura ed altri trattamenti e punizioni disumani e degradanti,

–   vista la Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo (1990),

–   visti gli articoli 1, 2, lettera f), 5, 10, lettera c), 12 e 16 della raccomandazione n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata nel 1992,

–   vista la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, adottati alla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del giugno 1993,

–   vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti dell'uomo che riguarda esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,

–   visti la Dichiarazione e il programma d'azione della Conferenza delle Nazioni Unite su popolazione e sviluppo, adottati al Cairo il 13 settembre 1994,

–   visti la Dichiarazione e il programma d'azione della Conferenza mondiale sulle donne, adottati a Pechino il 15 settembre 1995,

–   vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: Lotta per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace[1],

–   vista la sua risoluzione del 13 marzo 1997 sulla violazione dei diritti della donna[2],

–   visto il protocollo facoltativo relativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata il 12 marzo 1999 dalla Commissione delle Nazioni unite per la condizione femminile,

–   vista la risoluzione della commissione per le pari opportunità del Consiglio d'Europa sulle mutilazioni genitali femminili (MGF) del 12 aprile 1999,

–   vista la sua posizione del 16 aprile 1999 sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma DAPHNE) (2000-2004) sulle misure dirette a prevenire la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne[3],

–   vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino[4],

–   vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sui risultati della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite "Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo (5-9 giugno 2000)"[5],

–   visto l'accordo di associazione ACP-UE (Accordo di Cotonou), firmato il 23 giugno 2000, e l'allegato Protocollo finanziario,

–   vista la proclamazione congiunta della Carta dei diritti fondamentali, da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione del Consiglio europeo di Nizza l'8 dicembre 2000,

–   vista la sua decisione del 14 dicembre 2000 di includere le MGF nell'ambito dell'articolo B5-802 del bilancio 2001 per il programma DAPHNE,

–   vista la risoluzione 1247 del 22 maggio 2001 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle MGF,

–   vista la relazione sulle MGF, adottata il 3 maggio 2001 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

–   vista la precedente risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili[6],

–   vista la risoluzione 2003/28 della commissione “diritti umani”delle Nazioni Unite del 22 aprile 2003 nella quale si proclama il 6 febbraio Giornata internazionale della "tolleranza zero" nei confronti delle mutilazioni genitali femminili,

–   visti gli articoli 2,5,6 e 19 del protocollo aggiuntivo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli, conosciuto anche come "Protocollo di Maputo", del 2003, entrato in vigore il 25 novembre 2005,

–   vista la petizione n. 298/2007, presentata dall'onorevole Cristiana Muscardini il 27 marzo 2007,

–   vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 su una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori[7],

–   visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE sul rispetto dei diritti dell'uomo (principi generali) e gli articoli 12 e13 del trattato CE (non discriminazione),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6‑0054/2008),

A. considerando che, secondo i dati rilevati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dai 100 ai 140 milioni di donne e bambine nel mondo hanno subìto mutilazioni genitali e, ogni anno, in base alle cifre fornite dall’OMS e dall’UNFPA, dai 2 ai 3 milioni di donne sono potenzialmente esposte al rischio di subire queste pratiche gravemente invalidanti,

B.  considerando che ogni anno circa 180.000 donne emigrate in Europa sono sottoposte o rischiano di subire MGF,

C. considerando che, secondo l'OMS, queste pratiche sono diffuse in almeno 28 paesi africani, in alcuni paesi asiatici e in Medio Oriente,

D. considerando che la violenza contro le donne, comprese le mutilazioni sessuali, ha origine da strutture sociali fondate sulla disuguaglianza fra i sessi e su rapporti di forza, dominio e controllo squilibrati, in cui la pressione sociale e familiare è alla base della violazione di un diritto fondamentale come il rispetto dell’integrità personale,

E.  considerando che le mutilazioni sessuali imposte alle bambine meritano una severa condanna e costituiscono una palese violazione delle normative internazionali e nazionali a protezione dei minori e dei loro diritti,

F.  considerando che l'OMS ha identificato quattro tipi di MGF, che vanno dalla clitoridectomia (ablazione parziale o totale del clitoride) all'escissione (ablazione del clitoride e delle piccole labbra), che rappresenta circa l'85% delle MGF, fino alla forma più estrema, ovvero l'infibulazione (ablazione totale del clitoride e delle piccole labbra nonché della superficie interna delle grandi labbra e cucitura della vulva per lasciare soltanto una stretta apertura vaginale) e l' introcisione (punture, perforazioni o incisioni del clitoride o delle labbra),

G. considerando che qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile, di qualsiasi grado, costituisce un atto di violenza contro le donne che determina una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare il diritto all’integrità personale e fisica e alla salute mentale, come pure i diritti sessuali e riproduttivi, e che tale violazione non può in nessun caso essere giustificata dal rispetto delle diverse tradizioni culturali o da cerimonie di iniziazione,

H. considerando che in Europa sono circa 500 000 le donne che subiscono mutilazioni sessuali, pratica consueta soprattutto nelle famiglie di immigrati e rifugiati, e che a tale scopo le bambine sono persino rinviate nei propri paesi d’origine,

I.   considerando che le MGF provocano gravissimi danni irreparabili, a breve e a lungo termine, alla salute psicofisica delle donne e delle bambine che le subiscono, essendo una grave aggressione all’integrità psicofisica, fino a provocare in alcuni casi la morte, e che l’uso di strumenti rudimentali e l’assenza di precauzioni antisettiche comportano effetti collaterali dannosi, tanto che i rapporti sessuali e il parto possono risultare dolorosi, gli organi subiscono danni irreparabili e possono manifestarsi delle complicazioni (come emorragie, stato di shock, infezioni, trasmissione del virus dell’AIDS, tetano, tumori benigni), nonché gravi complicazioni in caso di gravidanza e parto,

J.   considerando che le mutilazioni genitali femminili, che rappresentano la violazione dei diritti delle donne e delle bambine sanciti da numerose convenzioni internazionali, sono vietate dal diritto penale degli Stati membri e violano i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

K. considerando la risoluzione del 16 gennaio 2008 sollecita gli Stati membri ad adottare disposizioni specifiche in materia di MGF volte a perseguire chi effettua tali pratiche sui minori,

L.  considerando che la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne esige che gli Stati firmatari adottino le misure necessarie per modificare o abolire le leggi, le norme, le consuetudini e le pratiche esistenti che rappresentano una discriminazione contro le donne e prendano i provvedimenti atti a modificare i modelli di comportamento socioculturali degli uomini e delle donne, allo scopo di giungere all'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro tipo basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sulla concezione stereotipata dei ruoli maschile e femminile,

M. considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti sanciti dalla Convenzione stessa e a garantirne il rispetto a favore di tutti i bambini che rientrano nella loro giurisdizione, senza alcuna distinzione e indipendentemente dal sesso, impegnandosi altresì ad adottare tutte le misure efficaci e necessarie tese ad abolire le pratiche tradizionali che recano pregiudizio alla salute dei bambini,

N. considerando che la Carta africana dei diritti e il benessere del fanciullo raccomanda agli Stati firmatari di eliminare pratiche sociali e culturali dannose per il benessere, la dignità, la normale crescita e il normale sviluppo del bambino,

O. considerando che il paragrafo 18 della dichiarazione e programma d'azione di Vienna, approvati nel giugno 1993 dichiara che i diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale ed indivisibile dei diritti umani universali,

P.  considerando che l'articolo 2 della dichiarazione delle NU sulla eliminazione delle violenze nei confronti delle donne, del 1993, fa esplicito riferimento alle MGF e ad altre pratiche tradizionali recanti pregiudizio alle donne,

Q. considerando che l'articolo 4 di tale dichiarazione prevede che gli Stati sono tenuti a condannare la violenza nei confronti delle donne e a non invocare consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose per sottrarsi all'obbligo di eliminarla,

R.  considerando che il Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, svoltasi al Cairo nel 1994, prevede che i governi aboliscano le mutilazioni genitali femminili laddove esistono e diano sostegno alle ONG e alle istituzioni religiose che lottano per eliminare tali pratiche,

S.  considerando che la Piattaforma d'azione approvata alla quarta Conferenza delle NU a Pechino i governi sono chiamati a rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche volte ad eliminare la discriminazione contro le donne, rappresentata fra l'altro dalle MGF,

T.  considerando che l'accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou) è fondato su tali principi universali e contiene disposizioni contro le mutilazioni genitali femminili (articolo 9 su elementi essenziali dell'Accordo, ivi compreso il rispetto dei diritti dell'uomo, e articoli 25 e 31 rispettivamente sullo sviluppo sociale e sulle questioni di genere),

U. considerando che la relazione adottata il 3 maggio 2001 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa chiede il divieto delle MGF e che le considera un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ricordando che la difesa delle culture e delle tradizioni trova il proprio limite nel rispetto dei diritti fondamentali e nella proibizione di pratiche che si avvicinano alla tortura,

V. considerando che, nel quadro di una politica europea comune su immigrazione e asilo, il Consiglio e la Commissione riconoscono che le MGF costituiscono una violazione dei diritti umani e in quanto tale possono garantire il diritto d'asilo,

W. considerando la dichiarazione del 5 febbraio 2008 dei Commissari europei Ferrero-Waldner e Michel, nella quale si denuncia chiaramente il carattere inaccettabile di queste pratiche sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi e si sottolinea che la violazione dei diritti delle donne non può in alcun caso essere giustificata in nome del relativismo culturale o delle tradizioni,

X. considerando che i centri e le istituzioni nazionali per i giovani e le famiglie possono offrire un tempestivo aiuto, onde agire preventivamente contro le mutilazioni sessuali femminili,

1.  condanna fortemente le MGF come violazione dei diritti umani fondamentali e grave attentato all’integrità psicofisica di donne e ragazze e quindi le considera un serio reato per la società;

2.  ribadisce il suo impegno per tutte le misure e le politiche proposte nella risoluzione del 2001, chiede che la Commissione e gli Stati membri elaborino una chiara strategia integrale e dei piani d’azione nell'intento di bandire le MGF nell'Unione europea e attraverso meccanismi giuridici, amministrativi, preventivi, educativi e sociali, in particolare la diffusione capillare di informazioni sui vigenti meccanismi di protezione a disposizione di gruppi vulnerabili, consentire alle vittime reali e potenziali di ottenere una valida protezione;

3.  chiede che tale strategia integrale venga accompagnata da programmi educativi nonché dall'organizzazione di campagne di sensibilizzazione nazionali e internazionali;

4.  sostiene l'iniziativa promossa da EUROPOL volta a coordinare un incontro tra le forze di polizia europee per incrementare la lotta alle MGF, affrontare le tematiche relative al basso tasso di denunce ed alla difficoltà nel reperire prove e testimonianze nonché a perseguire in modo efficace i responsabili dei reati; a tal fine invita gli Stati membri ad esaminare misure aggiuntive per la tutela di vittime allorché si presentano;

5.  rileva che fra le misure previste dal già citato Protocollo di Maputo per l’eliminazione delle pratiche dannose, come le mutilazioni genitali, figurano: l’opera di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica tramite l’informazione, l’istruzione formale e informale e le campagne di solidarietà, la proibizione, tramite leggi e relative sanzioni, di qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile, anche in caso di intervento da parte di personale medico, il sostegno alle vittime tramite i servizi sanitari, l’assistenza legale e il sostegno psicologico nonché la formazione professionale e la protezione delle donne che corrono il rischio di essere sottoposte a pratiche pregiudizievoli o a ogni altra forma di violenza, abuso o intolleranza;

6.  chiede agli Stati membri di quantificare il numero di donne che sono state oggetto di MGF e di quelle che sono a rischio in ciascun paese europeo, tenendo presente che per molti paesi non ci sono ancora dati disponibili né una raccolta di dati armonizzata;

7.  invita a creare un “protocollo sanitario europeo” di monitoraggio e una banca dati sul fenomeno, utili ai fini statistici e per interventi mirati d’informazione alle comunità immigrate coinvolte;

8.  sollecita gli Stati membri a predisporre dati scientifici la cui funzione potrebbe essere quella di essere di supporto all’OMS per i suoi interventi di sostegno al superamento delle MGF in Europa e in tutti gli altri continenti;

9.  invita la Commissione ad inserire, nei suoi negoziati e accordi di cooperazione con i paesi interessati, una clausola per sradicare le MGF;

10. invita alla creazione di una raccolta di best practices a vari livelli e a un' analisi del loro impatto (possibilmente attraverso i progetti finanziati e i risultati ottenuti attraverso DAPHNE III) nonché a provvedere ad un'ampia diffusione di tali dati, ricorrendo altresì al patrimonio di esperienze pratiche e teoriche degli esperti;

11. segnala che centri e istituzioni nazionali svolgono un ruolo vitale nell’individuazione di vittime e nell’adozione di misure precauzionali contro la prassi delle MGF;

12. chiede di rafforzare le reti europee esistenti per la prevenzione delle pratiche tradizionali nocive, per esempio prevedendo corsi di formazione per le ONG, le associazioni non profit territoriali, gli operatori del settore e di promuovere la creazione di tali reti;

13. accoglie con favore gli importanti contributi forniti da numerose ONG nazionali e internazionali, da istituti di ricerca, dalla rete europea per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili in Europa e dalle persone impegnate che, grazie ai finanziamenti erogati, fra gli altri, dagli organi delle Nazioni Unite e tramite il programma DAPHNE, attuano numerosi progetti allo scopo di sensibilizzare nonché prevenire ed eliminare le mutilazioni genitali femminili; è persuaso che la creazione di reti tra le ONG e le organizzazioni su base locale che operano a livello nazionale, regionale e internazionale è senza dubbio fondamentale per riuscire a sradicare tali pratiche e scambiarsi informazioni ed esperienze;

14. segnala che l’articolo 10 della direttiva 2004/83/CE[8], recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, specifica che gli aspetti di genere possono essere presi in considerazione ma che questi di per sé non comportano l'applicazione dell'articolo 10;

15. invita a svolgere un ruolo di guida sia l'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, tramite i relativi piani di lavoro pluriennali e/o annuali nella lotta alle MGF. Queste agenzie possono svolgere azioni prioritarie di ricerca e/o sensibilizzazione che potrebbero portare a una migliore conoscenza a livello europeo del fenomeno delle MGF;

16. considera indispensabile che i paesi interessati si impegnino a organizzare forum di dialogo, a riformare le norme giuridiche tradizionali, ad affrontare nelle scuole il tema delle mutilazioni sessuali femminili e a incentivare la collaborazione con le donne che non hanno subito tale trattamento;

17. chiede che l'Unione europea e gli Stati membri collaborino all'armonizzazione della legislazione esistente e, qualora essa non si dimostri adeguata, a proporre una legislazione specifica in materia, nell’interesse dei diritti umani, dell’integrità personale, della libertà di coscienza e del diritto alla salute;

18. chiede agli Stati membri di attuare le disposizioni legislative esistenti in materia di MGF o di inserirle nelle disposizioni legislative che sanzionano le lesioni personali gravissime, qualora tali pratiche siano messe in atto all’interno dell’Unione europea e di favorire la prevenzione e la lotta al fenomeno attraverso la giusta conoscenza dello stesso da parte delle figure professionali (tra cui operatori sociali, insegnanti, forze di polizia, professionisti del settore sanitario) al fine di riconoscerne i casi, e di adoperarsi per raggiungere il maggior grado di armonizzazione tra le leggi vigenti nei 27 Stati membri;

19.  invita gli Stati membri a imporre ai medici di base, ai dottori e al personale sanitario operante negli ospedali l’obbligo di riferire alle autorità sanitarie e/o alle forze di polizia i casi di mutilazione genitale femminile;

20. invita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative specifiche sulle mutilazioni genitali femminili oppure, in base alla vigente legislazione, a perseguire penalmente chiunque metta in atto tali pratiche;

21. invita l’Unione europea e gli Stati membri a perseguire, condannare e punire tali pratiche, applicando una strategia globale che tenga conto della dimensione normativa, sanitaria, sociale e di integrazione delle popolazioni immigrate; chiede, in particolare, di introdurre nelle pertinenti direttive sull'immigrazione la previsione di reato per chi commette mutilazioni genitali, nonché di prevedere adeguate sanzioni contro chi si rende colpevole di tale reato;

22. sollecita a creare dei Tavoli tecnici permanenti di armonizzazione e di raccordo tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e le istituzioni africane. La composizione di tali tavoli dovrebbe coinvolgere specialisti della tematica e rappresentanti delle maggiori organizzazioni femminili europee ed africane;

23. esorta a respingere con convinzione la pratica della "puntura alternativa" ed ogni tipo di medicalizzazione, proposte come soluzione di mediazione tra la circoncisione del clitoride e il rispetto di tradizioni identitarie, poiché ciò significherebbe soltanto giustificare e accettare la pratica della mutilazione genitale nel territorio dell'Unione europea; ribadisce l'assoluta e forte condanna delle MGF in quanto non esiste alcuna ragione di carattere sociale, economico, etnico, sanitario o di altro tipo che possa giustificarle;

24. esorta a eliminare le MGF attraverso politiche di sostegno e di integrazione per le donne e i nuclei familiari portatori di tradizioni che praticano le MGF, affinché, nella fermezza delle leggi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e del diritto all’autodeterminazione sessuale femminile, sia possibile proteggere le donne da qualsiasi forma di abuso e violenza;

25. afferma che le motivazioni addotte da numerose comunità a favore del mantenimento di pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e delle bambine, non hanno basi scientifiche e neppure origini o giustificazioni di carattere religioso;

26. chiede agli Stati membri di:

-     considerare come reato qualsiasi forma di mutilazione genitale femminile, indipendentemente dal fatto che l’interessata abbia espresso o meno il proprio consenso, e di punire chiunque aiuti, inciti, consigli o dia sostegno a una altra persona affinché realizzi uno qualsiasi di questi atti sul corpo di una donna, di una giovane o di una bambina,

-    perseguire, processare e punire qualsiasi residente che abbia commesso il reato di mutilazione genitale femminile, anche qualora tale reato sia stato commesso al di fuori delle loro frontiere (extraterritorialità del reato),

-    approvare misure legislative che diano ai giudici o ai pubblici ministeri la possibilità di adottare misure cautelari e preventive qualora vengano a conoscenza di casi di donne e di bambine che corrono il rischio di essere mutilate;

27. invita gli Stati membri ad attuare una strategia preventiva di azione sociale, senza stigmatizzare le comunità di immigrati, per proteggere le minorenni attraverso programmi pubblici e servizi sociali volti tanto a prevenire tali pratiche, tramite formazione, istruzione e sensibilizzazione delle comunità a rischio, quanto ad assistere le vittime che le hanno subite, offrendo sostegno psicologico e sanitario, ivi comprese, ove possibile, cure mediche riparatrici gratuite; li invita altresì a considerare che, secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dell’infanzia, la minaccia o il rischio che una minorenne possa subire una mutilazione genitale femminile è motivo che giustifica l’intervento dell’autorità pubblica;

28.  invita gli Stati membri a elaborare orientamenti e criteri per gli operatori sanitari, gli educatori e gli assistenti sociali allo scopo di informare e istruire i padri e le madri, in modo rispettoso e se necessario con l’assistenza di interpreti, in merito agli enormi rischi delle mutilazioni genitali femminili e al fatto che tali pratiche sono un reato negli Stati membri; chiede altresì che gli Stati membri collaborino e finanzino le attività delle reti e delle ONG che prestano la loro opera di educazione, sensibilizzazione e mediazione in merito alle mutilazioni genitali femminili in stretto contatto con le famiglie e le comunità;

29.  invita gli Stati membri a diffondere informazioni precise e comprensibili a una popolazione non alfabetizzata, in particolare attraverso i consolati degli Stati membri in occasione del rilascio dei visti; è del parere che le autorità competenti in materia di immigrazione siano tenute a comunicare già al momento dell’arrivo nel paese di accoglienza i motivi alla base del divieto di legge, affinché le famiglie comprendano che la proibizione dell’atto tradizionale non è assolutamente intesa come un’aggressione culturale, ma costituisce una protezione giuridica nei confronti delle donne e delle bambine; ritiene che le famiglie debbano essere informate delle conseguenze penali, fra cui sono anche previste pene detentive, qualora venga constatata la mutilazione;

30. chiede di migliorare la posizione giuridica delle donne e delle bambine nei paesi in cui si pratica la mutilazione genitale, onde rafforzare la fiducia nelle proprie capacità, l’iniziativa e la responsabilità individuale delle donne;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.
  • [2]  GU C 115 del 14.4.1997, pag. 172.
  • [3]  GU C 219 del 30.7.1999, pag. 497.
  • [4]  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
  • [5]  GU C 67 dell'1.3.2001, pag. 289.
  • [6]  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.
  • [7]  Testi approvati, P6_TA(2008)0012.
  • [8]  GU L 304 del 30.9.2004, pag.

MOTIVAZIONE

I flussi migratori che hanno interessato l'Europa negli ultimi trent'anni hanno contribuito alla diffusione nelle società europee di nuove culture, tradizioni, costumi e comportamenti.

In tale contesto sono state mantenute, all'interno dell'UE, pratiche “tradizionali cruente” fondate sul genere, quali risultano essere le MGF.

A livello internazionale la crescente presa di coscienza di tale fenomeno si iscrive nell'approccio generale della tutela dei diritti della donna. Ciò ha permesso ”alle attiviste africane” di precisare la natura violenta di questa pratica, con l'introduzione del termine "mutilazioni" in luogo di "circoncisione femminile".

Ad oggi risulta difficile monitorare e valutare concretamente l'impatto delle MGF a livello Europeo, nella misura in cui oltre alle pratiche svolte sul territorio UE in modo clandestino, permane il rischio della pratica su bambine nel quadro di un rientro temporaneo nel paese di origine.

Non è semplice ricostruire le origini del fenomeno: si tratta di usanze e riti tribali di origine arcaica profondamente radicati nelle comunità etniche locali che le praticano.

I motivi invocati, attualmente per la pratica delle MGF sono di cinque tipi:

- Religione (MGF invocate – erroneamente - in nome dell’Islam)

- Salute (Ripercussioni positive sulla fertilitá, oppure rischi di impotenza per gli uomini)

- Situazione socio-economica: MGF come pre-condizione al matrimonio)

- Tradizione/Riconoscimento etnico

- Immagine della femminilità (MGF simbolo del riconoscimento della propria condizione femminile, che implica il rischio di desiderio sessuale e di disonore)

I dati dell'OMS rivelano che le MGF sono diffuse in 28 paesi Africani, in Medio Oriente. ed in alcuni paesi asiatici (Indonesia, Malesia e Paesi limitrofi) che circa 100/140 milioni di donne e bambine nel mondo hanno subito tale pratica e ogni anno circa 4 milioni sono potenzialmente a rischio.

La pratica medica e diversi studi sulle conseguenze fisiche, a breve ed a lungo termine, nonché psicologiche legate alle MGF hanno dimostrato la gravità del fenomeno.

I documenti internazionali sull'argomento MGF affrontano e condannano il problema sotto differenti prospettive, che sono:

Dimensione dei diritti umani

Dimensione dei diritti delle donne

Dimensione dei diritti del bambino

Il Parlamento Europeo ha adottato in diverse occasioni una posizione ferma che condanna la pratica delle MGF e che chiede sia alla Commissione europea sia agli Stati Membri di concepire ed attuare una strategia globale mirata all'eliminazione delle MGF, che includa tra l'altro azioni di tipo legislativo in merito alla prevenzione ed alla repressione di tale pratica.

(Risoluzione A5-285/2001 sulle mutilazioni genitali femminili).

Infatti, il PE sempre nelle sue precedenti pronunce ha giá riconosciuto che:

- qualsiasi MGF costituisce un atto di violenza contro le donne equivalente alla violazione dei suoi diritti fondamentali,

- le MGF derivano da strutture sociali che sono fondate sulla disparità fra i sessi e su relazioni squilibrate di potere, dominio e controllo nelle quali la pressione sociale e familiare è alla fonte della violazione di un diritto fondamentale quale il rispetto dell'integrità personale,

- una valida istruzione e informazione permettono la dissuasione dall'esercizio di questa pratica, riconoscendo in particolare che è importante convincere le popolazioni che è possibile rinunciare a determinate pratiche senza per questo rinunciare, nella loro ottica, ad aspetti significativi della propria cultura,

- nel quadro di una politica europea comune dell’immigrazione e d’asilo, la Commissione e il Consiglio devono tenere conto del rischio di MGF nonché nell'ambito delle negoziazioni tra UE e Paesi Terzi,

- gli Stati membri dispongono ormai di un quadro giuridico comunitario che permette loro di adottare una politica efficace di lotta contro le discriminazioni e di applicare un regime comune in materia di asilo nonché una nuova politica dell'immigrazione (articolo 13 e titolo IV del trattato CE).

Inoltre, il Parlamento ha chiesto:

- che l'Unione europea e gli Stati membri collaborino all'armonizzazione della legislazione esistente e all'elaborazione di una legislazione specifica in materia nel nome dei diritti della persona, della sua integrità, della libertà di coscienza e del diritto alla salute;

- che la Commissione elabori un'impostazione strategica integrale allo scopo di eliminare la pratica delle MGF nell'Unione europea, la quale deve andare al di là della semplice denuncia di questi atti e stabilire meccanismi giuridici e amministrativi, ma anche preventivi, educativi e sociali, che permettano alle donne vittime e in condizioni di esserlo di ottenere una vera protezione;

- all'Unione europea e agli Stati membri di perseguire, condannare e sanzionare la realizzazione di queste pratiche applicando una strategia integrale che tenga conto della dimensione normativa, sanitaria, sociale e di integrazione della popolazione immigrante.

· DAPHNE III: l'azione di riferimento a livello comunitario

Questo programma è stato lo strumento-chiave per il finanziamento di azioni volte alla conoscenza, alla prevenzione, e alla tutela delle persone vittime o a rischio di MGF.

DAPHNE ha finanziato finora 14 progetti sulle MGF, per un’ammontare globale di 2.4 milioni di euro in 10 anni.

Nel rispetto dello scopo generale del programma DAPHNE, i progetti mirano allo scambio di buone pratiche, alla sensibilizzazione nonché alla costituzione di reti.

Il programma DAPHNE ha certamente, finora, consentito di migliorare la conoscenza e la presa di coscienza dell’estensione del fenomeno nell’UE, tuttavia, per la natura stessa del programma DAPHNE e le risorse a disposizione, non appare realistico il raggiungimento dell’eliminazione delle MGF unicamente attraverso questi progetti.

· Priorità per la prevenzione e l’eliminazione delle MGF in Europa

Per poter prevenire ed eliminare la pratica delle MGF in Europa bisogna attuare una valida strategia che potrebbe consistere in:

· Verificare il numero di donne che sono state soggette a MGF e di quelle che sono a rischio in ciascun Paese Europeo,

· Creare un “protocollo sanitario europeo” di monitoraggio e di una banca dati sul fenomeno, utili ai fini statistici e per interventi mirati d’informazione alle comunità immigrate coinvolte,

· Predisporre di dati scientifici la cui funzione potrebbe essere quella di essere di supporto all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per i suoi interventi di sostegno al superamento delle MGF nel territorio africano ed europeo,

· Creare una raccolta di best practises a vari livelli ed un'analisi del loro impatto (possibilmente attraverso i progetti finanziati e i risultati ottenuti attraverso DAPHNE III) e provvedere ad un'ampia diffusione di tali dati,

· Rafforzare le Reti europee esistenti per la prevenzione delle pratiche tradizionali nocive, per esempio nella disponibilità di corsi di formazione per le ONG, le Associazioni Non Profit Territoriali e gli Operatori del settore,

· Coinvolgere sia l'Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali, sia l'Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere, tramite i relativi piani di lavoro pluriennali e/o annuali nella lotta alle MGF. Queste agenzie possono svolgere azioni prioritarie di ricerca e/o sensibilizzazione che potrebbero portare ad un miglioramento della conoscenza sul fenomeno MGF a livello europeo,

· Invitare gli Stati membri ad attuare le disposizioni legislative esistenti in materia di MGF, o ad inserirle nelle disposizioni legislative che sanzionano le lesioni gravissime, favorendo la prevenzione e la lotta al fenomeno attraverso la giusta conoscenza del fenomeno da parte delle figure professionali (tra cui operatori sociali, insegnanti, forze di polizia, professionisti del settore sanitario) al fine di riconoscerne i casi,

· Introdurre - nelle direttive europee sull'immigrazione - la previsione di reato per chi commette mutilazioni genitali, nonché prevedere adeguate sanzioni contro chi si rende colpevole di tale reato,

· Creare dei Tavoli Tecnici Permanenti di Armonizzazione e di Raccordo tra gli Stati Membri e tra gli Stati membri e le Istituzioni Africane. La composizione di tali tavoli dovrebbe coinvolgere specialisti della tematica e rappresentanti delle maggiori organizzazioni femminili europee ed africane.

· Respingere con convinzione la pratica della "puntura alternativa"ed altre metodologie alternative, proposte come soluzione di mediazione tra la circoncisione del clitoride e il rispetto di tradizioni identitarie,

· Sostenere validi processi di superamento delle MGF attraverso politiche di sostegno e di integrazione per le donne e per i nuclei familiari portatori di tradizioni che contemplano le MGF, affinché, nella fermezza delle leggi e nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, si possa finalmente debellare una pratica così nefasta.

· Cambiamento di attitudine

Uno dei terreni su cui bisogna intensificare l'azione di lotta alle MGF é certamente la prevenzione di tali pratiche nei confronti delle bambine e a tal fine è decisivo un intervento che sappia prima di tutto identificare le minori a rischio e fare prevenzione con le famiglie.

Il risultato da raggiungere é un cambiamento di attitudine da parte di tali famiglie e cio' si potrebbe realizzare con:

- una maggiore integrazione delle famiglie in terra d’immigrazione, tanto meno sentono la necessità di ricorrere a riti tradizionali per riaffermare una propria identità; una cultura diffusa dell’accoglienza sarebbe assolutamente necessaria per affrontare insieme tutte le soluzioni appropriate;

- l'aiuto a tali famiglie affinché comprendano che essere genitori in terra d’immigrazione comporta, per certi aspetti, l’assunzione di atteggiamenti e costumi diversi da quelli cui loro sono stati abituati, sin da piccoli, nel paese di origine, ma non significa renderli “meno genitori”; e che le loro figlie hanno bisogno di avere genitori presenti e partecipi, ma al tempo stesso hanno la necessità di integrarsi nel paese di residenza;

-il rendere le famiglie consapevoli che le MGF in terra di immigrazione aggiungono al danno fisico e psicologico anche uno stigma, che può essere motivo di ulteriore emarginazione rispetto alle bambine di pari età: loro compagne di scuola o di giochi;

- rendere i nuclei familiari consapevoli del fatto che le mutilazioni dei genitali femminili sono vietate sia dalle leggi europee sia da quelle dei paesi d’origine. E’ fondamentale spiegare che in tutto il mondo si stanno producendo dei percorsi di superamento dalle pratiche tradizionali nefaste effettuate sulle donne e sulle bambine.

Inoltre bisogna ricordare che in terra di migrazione:

1. la donna mutilata non vive il presunto meccanismo compensatorio dell’accettazione sociale in cambio della menomazione subita,

2. dietro le MGF non c’è il gusto sadico di una violenza gratuita ma un substrato in cui le donne sono immerse e da cui sono condizionate per sottomissione all’uomo, per mancanza di conoscenza delle leggi vigenti nei loro paesi d’origine, per superstizioni spacciate per dettami religiosi,

3.  i toni “truculenti e scandalistici”con cui i mass media trattano a volte della MGF colpevolizzano la donna che ha già subito un trauma e si aggiunge una ferita psicologica ad una ferita fisica,

4.  le MGF vanno combattute con fermezza per i danni irreversibili che provocano; senza colpevolizzare le donne che le hanno subite.

5.  bisogna tenere conto delle implicazioni anche psicologiche in ambito migratorio, dove sono particolarmente esposte a rischio e problemi le seconde generazioni. Tuttavia, anche la donna adulta mutilata, subisce stimoli discordanti con i modelli acquisiti nell’infanzia e può soffrire di crisi d’identità. Viversi mutilata per la prima volta in vita sua, vedersi additata come sessualmente handicappata, come vittima di usanze ancestrali, la pone di fronte ad un disagio grave per il quale come vittima di un mondo barbaro e selvaggio (questo purtroppo anche a causa di una cattiva informazione mass mediatica sul tema), la pone di fronte ad un disagio non indifferente, al quale a tutt’oggi non sono previsti percorsi di supporto psicologico.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

10.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

7

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Esther De Lange, Donata Gottardi, Maria Petre

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Salvatore Tatarella

 6.