RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

16.2.2009 - (COM(2008)0627 – C6‑0350/2008 – 2008/0190(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: John Purvis

Procedura : 2008/0190(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0056/2009
Testi presentati :
A6-0056/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(COM(2008)0627 – C6‑0350/2008 – 2008/0190(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0627),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0350/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0056/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva - atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) la Commissione ha presentato una relazione che ha evidenziato la necessità di rivedere la direttiva 2000/46/CE, ritenendosi che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato lo sviluppo di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica.

(2) la Commissione ha presentato una relazione che ha evidenziato la necessità di rivedere la direttiva 2000/46/CE, ritenendosi che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l’emergenza di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di servizi di così agevole utilizzo.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre limitare l'applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. Vanno esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli strumenti prepagati il cui uso è ristretto, o perché il loro detentore può acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da contratto ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati soltanto per acquistare una gamma limitata di beni o di servizi. Si ritiene che uno strumento è utilizzato nell'ambito di una "rete limitata" se è valido soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati punti vendita, catene di punti vendita o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Esempi di tali strumenti sono le tessere dei punti vendita, le tessere per il carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici e i buoni pasto. Non è opportuno esentare dall'applicazione della direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, visto che di norma tali strumenti sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Infine, non è opportuno che la direttiva si applichi alle operazioni di pagamento per l'acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l'operatore apporta un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer.

 

(5) Occorre limitare l'applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. Vanno esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli strumenti prepagati il cui uso è ristretto, o perché il loro detentore può acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da contratto ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati soltanto per acquistare una gamma limitata di beni o di servizi. Si ritiene che uno strumento è utilizzato nell'ambito di una "rete limitata" se è valido soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati punti vendita, catene di punti vendita o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Esempi di tali strumenti sono le tessere dei punti vendita, le tessere per il carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici e i buoni pasto. Non è opportuno esentare dall'applicazione della direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, visto che di norma tali strumenti sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Infine, non è opportuno che la direttiva si applichi alle operazioni di pagamento per l'acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l'operatore apporta un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer, e l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico (TI), non agisca esclusivamente come intermediario tra l'utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi.

Motivazione

Il considerando 5 riguarda l'articolo 1, paragrafo 4 e dovrebbe pertanto essere coerente con detto articolo, anziché tralasciare una delle condizioni in esso definite. Parimenti, dal momento che l'articolo 1, paragrafo 4, ricalca l'articolo 3, lettera l), della direttiva sui servizi di pagamento, l'emendamento è necessario per uniformare il considerando 5 della direttiva in esame al considerando 6 della direttiva sui servizi di pagamento.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore. La rimborsabilità non implica di per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica siano considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Occorre che il rimborso sia sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale. Il rimborso dell'importo integrale deve sempre avvenire gratuitamente. Il rimborso parziale può comportare spese per l'emittente. Esso può essere, pertanto, soggetto al pagamento di una commissione proporzionata e fissata in funzione dei costi. Questa disposizione lascia impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale, nonché eventuali obblighi imposti all'emittente da altre normative comunitarie o nazionali, quali le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, i provvedimenti di blocco dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

(12) Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore. La rimborsabilità non implica di per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica siano considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Occorre che il rimborso sia sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale. Quando è specificata una data di scadenza, il rimborso alla scadenza del contratto deve sempre avvenire gratuitamente. Il rimborso integrale o parziale prima della scadenza può comportare spese aggiuntive per l'emittente. Tale rimborso può essere, pertanto, soggetto al pagamento di una commissione proporzionata e fissata in funzione dei costi. Questa disposizione lascia impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale, nonché eventuali obblighi imposti all'emittente da altre normative comunitarie o nazionali, quali le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, i provvedimenti di blocco dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad allineare il testo del considerando all'emendamento all'articolo 5 sulla rimborsabilità.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti del pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, occorre modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Tuttavia, occorre che gli enti creditizi conservino il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie.

(16) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti del pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, occorre modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Tuttavia, occorre che gli enti creditizi conservino il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un'impresa figlia nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva, anziché della direttiva 2006/48/CE.

Motivazione

Per coerenza con il principio della parità di condizioni, gli istituti di moneta elettronica facenti parte di un gruppo bancario dovrebbero avere parimenti la possibilità di beneficiare del regime patrimoniale specifico degli istituti di moneta elettronica di cui al presente titolo, in alternativa all'inclusione nel regime di vigilanza prudenziale su base consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Emendamento  5

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva fissa le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica e dell'attività di emissione di moneta elettronica.

1. La presente direttiva fissa le norme in materia di avvio ed esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica nonché di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica.

Motivazione

Chiarimento della struttura in linea con altre direttive sui servizi finanziari.

Emendamento  6

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ad eccezione dell'articolo 5, la presente direttiva non si applica agli enti creditizi di cui alla definizione dell'articolo 4, punto 1), lettera a), della direttiva 2006/48/CE.

2. Ad eccezione degli articoli 1, 2, 5 e dei titoli III e IV, la presente direttiva non si applica agli enti creditizi di cui alla definizione dell'articolo 4, punto 1), lettera a), della direttiva 2006/48/CE.

Motivazione

Le disposizioni generali della direttiva e la definizione di ciò che costituisce moneta elettronica sono rilevanti anche per gli istituti di credito al momento dell’emissione di moneta elettronica.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non si applica ai servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi unicamente nei locali utilizzati dall'emittente o nel quadro di accordi commerciali con l'emittente, o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni e servizi.

3. La presente direttiva non si applica alle imprese che emettono moneta elettronica che può essere utilizzata per acquistare beni e servizi unicamente:

 

(a) nei locali utilizzati dall'emittente; o

 

(b) nel quadro di accordi commerciali con l'emittente, o nell'ambito di una rete locale limitata di prestatori di beni o servizi o per una gamma limitata di beni e servizi, ad esempio nel quadro di un sistema comune di commercializzazione o distribuzione.

Motivazione

L'emendamento precisa ulteriormente la nozione di "rete limitata".

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La presente direttiva non si applica ai servizi basati su apparecchiature di telecomunicazione, digitali o della tecnologia dell'informazione, quando i beni e i servizi acquistati sono consegnati a e devono essere utilizzati tramite apparecchiature di telecomunicazione, digitali o della tecnologia dell'informazione, purché l'operatore di telecomunicazione, digitale o della tecnologia dell'informazione non agisca unicamente come intermediario tra l'utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi.

4. La presente direttiva non si applica alle imprese che emettono moneta elettronica sulla base di apparecchiature di telecomunicazione, digitali o della tecnologia dell'informazione, quando i beni e i servizi acquistati sono consegnati e devono essere utilizzati tramite tali apparecchiature di telecomunicazione, digitali o della tecnologia dell'informazione, purché l'operatore di telecomunicazione, digitale o della tecnologia dell'informazione non agisca unicamente come intermediario tra l'utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi.

Motivazione

La direttiva si applica alle imprese, e non ai servizi.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "moneta elettronica", un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato elettronicamente ed emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;

2. "moneta elettronica", qualsiasi valore monetario memorizzato elettronicamente o magneticamente, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi e sia accettato come mezzo di pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente;

 

2. "moneta elettronica", un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato elettronicamente ed emesso dietro ricevimento di fondi per trasferire importi per via elettronica, dal detentore di moneta elettronica ai suoi beneficiari, e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;

Emendamento  10

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. "moneta elettronica in circolazione", la media mensile delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica dei 12 mesi precedenti;

3. "moneta elettronica in circolazione", l’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa in qualunque momento;

Motivazione

Gli importi in circolazione sono valutazioni puntuali nel tempo che non dovrebbero essere espressi come media. In particolare per quanto riguarda le imprese in rapida crescita, i requisiti patrimoniali basati sulle medie perdono significato rapidamente. Per alcuni istituti di moneta elettronica, l’emissione di moneta elettronica è tipicamente stagionale (ad esempio in prossimità del Natale o nei periodi di vacanza). Un requisito patrimoniale basato sull’emissione media annuale potrebbe risultare decisamente insufficiente rispetto a quanto richiesto per coprire i picchi di emissione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 5 e gli articoli da 10 a 15 e da 17 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica.

L'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, e gli articoli da 10 a 15 e da 17 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica.

Motivazione

Il riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di pagamento consente agli Stati membri di offrire alle banche la possibilità di non avere requisiti specifici in materia di capitale corrente per le filiazioni che sono istituti di moneta elettronica, se queste ultime sono incluse nella supervisione consolidata dell'impresa madre. Questo è quanto avviene già per le filiazioni degli istituti di pagamento.

Emendamento  12

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2007/64/CE.

(3) prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2007/64/CE.

Motivazione

Le autorità regionali o locali che emettano moneta elettronica non in quanto autorità pubbliche, dovrebbero essere soggette alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Rimborsabilità

Emissione e rimborsabilità

1. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica rimborsino su richiesta del detentore, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica che detengono.

1. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica:

 

(a) emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi, nonché,

 

(b) su richiesta del detentore, rimborsino gratuitamente in qualsiasi momento durante la durata del contratto tra l’emittente e il detentore, in modo integrale o parziale e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica che detengono.

2. Il contratto tra l'emittente e il detentore contiene indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera (b), l'emittente può addebitare spese soltanto in caso di rimborso parziale o totale prima della scadenza concordata del contratto, ovvero qualora non sia specificata una data di scadenza. L'eventuale importo di dette spese è indicato in modo chiaro e dettagliato nel contratto tra l’emittente e il detentore e deve essere proporzionato e commisurato ai costi reali sostenuti dall'emittente. Il contratto contiene indicazioni chiare e accessibili sulle condizioni del rimborso, e sui relativi tempi.

3. Quando il rimborso ha luogo prima della data di scadenza del contratto, può riguardare una parte o la totalità del valore monetario memorizzato elettronicamente.

 

4. Quando il rimborso ha luogo alla data di scadenza del contratto, il valore monetario della moneta elettronica detenuta è rimborsato gratuitamente.

Quando il rimborso ha luogo entro 30 giorni dalla data di scadenza concordata nel contratto, il valore monetario della moneta elettronica detenuta è rimborsato gratuitamente.

 

3. I diritti di rimborso degli esercenti sono disciplinati da accordi contrattuali tra gli emittenti di moneta elettronica e gli esercenti stessi.

5. L'emittente può addebitare spese soltanto in caso di rimborso parziale o totale prima della scadenza del contratto. L'importo di dette spese deve essere menzionato nel contratto. Deve essere proporzionato e commisurato ai costi reali sostenuti dall'emittente.

 

Motivazione

L'emendamento modifica il progetto di relazione sopprimendo l'espressione "gratuitamente", dal momento che alcuni modelli commerciali addebitano spese ai consumatori per l'emissione o il rimborso di moneta elettronica. Esso chiarisce anche che le spese di rimborso tra gli istituti di moneta elettronica e gli esercenti dovrebbero essere definite da accordi contrattuali.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l'obbligo di detenere, al momento dell'autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all'articolo 57, lettere a) e b) della direttiva 2006/48/CE non inferiore a 125 000 EUR.

1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l'obbligo di detenere, al momento dell'autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all'articolo 57, lettere a) e b) della direttiva 2006/48/CE non inferiore a 200 000 EUR.

Motivazione

The minimum capital requirement for electronic money institutions is lowered from EUR 1,000,000 at present to EUR 125,000 with no justification why the risks associated with the EUR 1,000,000 capital amount in Directive 2000/46/EC are not pertinent anymore. The amount of EUR 125,000 is far too low and will not guarantee users that the electronic money institution to which they entrust their funds has a future business life. The initial capital requirement should be sufficient to cover the time needed to set up and market an electronic money institution and the period of validity of the electronic money issued.

Emendamento  15

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE o conformemente al metodo D illustrato al paragrafo 3. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.

2. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE per le attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e d) della presente direttiva e conformemente al metodo D illustrato al paragrafo 3, per le attività di emissione di moneta elettronica. Per le attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e d), le autorità competenti decidono quale, tra i metodi A, B e C, è adeguato secondo la normativa nazionale.

Motivazione

Gli istituti di moneta elettronica non sono istituti di pagamento. I metodi che si applicano a questi ultimi possono quindi non essere appropriati per gli istituti di moneta elettronica. L’importo complessivo di fondi propri necessari dovrebbe pertanto essere calcolato in base alle diverse attività e ai rischi inerenti alle stesse.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Metodo D: quando la moneta elettronica è pari alla moneta elettronica in circolazione o, se superiore, al volume dei pagamenti, i fondi propri dell'istituto di moneta elettronica sono almeno pari alla somma dei seguenti elementi:

3. Metodo D: i fondi propri dell'istituto di moneta elettronica sono almeno pari all'1,5 % della moneta elettronica in circolazione.

(a) 5% della quota di moneta elettronica fino a 5 milioni di euro;

Qualora gli istituti di moneta elettronica esercitino una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo (1), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, le autorità competenti consentono a tali istituti di applicare il presente paragrafo sulla base di una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici in modo ritenuto adeguato dalle autorità competenti.

(b) 2,5% della quota di moneta elettronica compresa tra 5 e 10 milioni di euro;

Qualora gli istituti di moneta elettronica esercitino una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo (1), i fondi propri possono essere calcolati anche conformemente a uno dei tre metodi (A, B e C) descritti all'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE.

(c) 2% della quota di moneta elettronica compresa tra 10 e 100 milioni di euro;

 

(d) 1.5% della quota di moneta elettronica compresa tra 100 e 250 milioni di euro;

 

(e) 1% della quota di moneta elettronica superiore a 250 milioni di euro.

 

Motivazione

Quando gli istituti di moneta elettronica esercitano sia attività di moneta elettronica che attività di altro tipo, potrebbe essere opportuno permettere che il calcolo dei fondi propri si basi sui costi, sul volume dei pagamenti o sui proventi (metodi A, B e C), anziché sulla liquidità (float) (metodo D). Tali metodi potrebbero infatti meglio riflettere l'attività predominante del fornitore di servizi di pagamento e il livello di rischio cui l'attività è esposta. Riconoscendo agli emittenti di moneta elettronica e alle autorità competenti la flessibilità necessaria per scegliere il metodo più adeguato è possibile disporre di un quadro prudenziale più efficace.

Emendamento  17

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all'istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20% superiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l'istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20% inferiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto conformemente al paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Non vi è alcuna necessità di richiedere il 20% di capitale in più o in meno rispetto al risultato del calcolo.

Emendamento  18

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire che gli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri vengano utilizzati a scopi molteplici, quando l'istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un'impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un'impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall'emissione di moneta elettronica.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire che gli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri vengano utilizzati a scopi molteplici, quando l'istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un'impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall'emissione di moneta elettronica.

Motivazione

In linea con la presente direttiva, la prevenzione del doppio computo dovrebbe applicarsi anche ai gruppi che comprendono le compagnie di riassicurazione.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell'ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Motivazione

Si tratta di una disposizione che esiste già all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva sui servizi di pagamento e che ha lo scopo di evitare che gli enti creditizi siano soggetti a requisiti prudenziali cumulativi ai sensi della direttiva bancaria, da un lato, e del regime specifico stabilito per gli istituti di servizi di pagamento, dall'altro. Tale disposizione dovrebbe pertanto essere ripresa in modo parallelo nella presente direttiva.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:

1. Oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti, fatto salvo il rispetto dell'articolo 3 della presente direttiva:

Motivazione

Il riferimento ad ogni attività "intrapresa in ciascuno dei suoi aspetti separatamente" figurante nel progetto di relazione nell'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1, potrebbe essere frainteso e interpretato nel senso della necessità di un'autorizzazione separata per ciascuna attività, che non è l'obiettivo perseguito. L'articolo 3 fa riferimento agli articoli 5 e 10 della direttiva sui servizi di pagamento, che riguardano l'autorizzazione, oltre che ad altri articoli in materia di vigilanza, registrazioni, riconoscimento reciproco, ecc. Dovrebbe essere sufficiente applicare l'articolo 3 della direttiva senza aggiunte che potrebbero dar luogo a confusione.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'elenco dell'allegato della direttiva 2007/64/CE;

(a) la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'elenco dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4 della direttiva 2007/64/CE;

Motivazione

L'articolo 8 della proposta di direttiva non rispecchia pienamente le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4 della direttiva 2007/64/CE. In particolare, per quanto riguarda i servizi di pagamento l'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2007/64/CE specifica che un istituto di pagamento può detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per operazioni di pagamento. Tale disposizione non figura più nella proposta di direttiva. A fini di chiarezza, è opportuno aggiungere un riferimento al testo integrale dell'articolo 16, paragrafo 2. Lo stesso dicasi per l'articolo 16, paragrafo 4.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, della predetta direttiva;

(b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, della predetta direttiva; inoltre, tali crediti non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica;

(c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2007/64/CE;

Motivazione

L'emendamento è inteso a confermare che le attività di un istituto di moneta elettronica possono essere identiche a quelle di un istituto di pagamento e consente a un istituto di pagamento di "passare di grado" o di equiparare il suo status a quello di un istituto di moneta elettronica, senza rinunciare a nessuna delle attività che un istituto di pagamento è autorizzato a esercitare, in virtù del riferimento all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva sui servizi di pagamento, che elenca a titolo di esempio le seguenti attività: garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la gestione dei sistemi di pagamento;

(d) la gestione dei sistemi di pagamento di cui all'articolo 4, punto 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l'articolo 28 della direttiva 2007/64/CE;

Emendamento  25

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dagli utenti dei servizi di pagamento in cambio di moneta elettronica non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE. I fondi ricevuti per qualsiasi altro servizio di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, né moneta elettronica ai sensi della presente direttiva.

2. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono in cambio di moneta elettronica non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE. I fondi ricevuti per qualsiasi servizio di pagamento, conformemente con quanto disposto all’allegato della direttiva 2007/64/CE, non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, né moneta elettronica ai sensi della presente direttiva. Gli istituti di moneta elettronica non concedono crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di effettuare operazioni di moneta elettronica.

Motivazione

L'emendamento chiarisce la differenza tra i fondi ricevuti come depositi (presso le banche) e quelli detenuti a fronte di operazioni in corso di compensazione (presso gli istituti di moneta elettronica) L'abbassamento dei requisiti patrimoniali legato al minor profilo di rischio degli istituti di moneta elettronica deve essere accompagnato dalla precisazione che la liquidità (float) detenuta a fronte di operazioni in corso di compensazione deve essere salvaguardata e non può essere utilizzata per concedere crediti.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri o le loro autorità competenti impongono agli istituti di moneta elettronica che svolgono una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), e che allo stesso tempo esercitano altre attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti dei servizi di pagamento o tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE.

1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica che svolgono una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tutelare tutti i fondi ricevuti in relazione a tali attività per l'esecuzione di operazioni di pagamento, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE, mutatis mutandis, rispetto alle quali i crediti per carte di credito e debito sono considerati attività liquide a basso rischio.

Motivazione

L'emendamento modifica il progetto di relazione inserendo una nuova frase che consente di tener conto degli importi da ricevere a fronte di pagamenti con carte di credito o di debito nel calcolo della liquidità corrispondente alla moneta elettronica e che occorre tutelare. Dal punto di vista giuridico, non è necessario tutelare i fondi corrispondenti alla moneta elettronica (in caso di insolvenza), tranne nel caso in cui l'istituto di moneta elettronica fornisca servizi di altro tipo, poiché in tal caso il rischio è maggiore.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il primo comma, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2007/64/CE non si applica agli istituti di moneta elettronica, a meno che detti istituti non forniscano servizi di credito o servizi diversi dai servizi di pagamento.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono imporre anche agli istituti di moneta elettronica che non esercitano altre attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), di rispettare gli obblighi di tutela di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

2. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica di tutelare tutti i fondi che rappresentano le passività finanziarie connesse alla moneta elettronica in circolazione, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4 della direttiva 2007/64/EC, mutatis mutandis.

Emendamento  29

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la media dell'importo totale delle operazioni di pagamento dei precedenti 12 mesi eseguite dalla persona interessata, comprese quelle eseguite da agenti per i quali si assume l'intera responsabilità, non supera 3 milioni di euro al mese;

(a) le attività commerciali complessive generano un importo totale di passività finanziarie connesse alla moneta elettronica in circolazione inferiore a 3 milioni di euro; nonché

Motivazione

La soglia per la deroga dovrebbe continuare a basarsi sul “float” (ritardato addebito) della moneta elettronica piuttosto che sul volume dei pagamenti, dal momento che i rischi connessi all’emissione di moneta elettronica sono dovuti alle dimensioni del “float”.

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora gli istituti di moneta elettronica svolgano una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo (1), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, le autorità competenti consentono a tali istituti di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici in modo ritenuto adeguato dalle autorità competenti.

Motivazione

Per gli operatori mobili - o altri operatori del mercato che potrebbero essere intenzionati ad utilizzare conti ibridi in futuro - è molto difficile, se non impossibile, calcolare la moneta elettronica in circolazione. Nel caso dei conti ibridi, la moneta elettronica in circolazione può essere solo calcolata ex post, una volta che il cliente ha completato l'operazione di pagamento. La direttiva dovrebbe permettere che, ai fini della deroga, il calcolo della moneta elettronica in circolazione avvenga sulla base di stime fondate su dati storici, analogamente alla soluzione trovata per il calcolo dei fondi propri e i requisiti in materia di tutela.

Emendamento  31

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il requisito di cui al primo comma, lettera a) è valutato sulla base all'importo totale del volume dei pagamenti previsto nel piano aziendale, a meno che le autorità competenti esigano un adeguamento del piano.

Soppresso

Motivazione

La soglia per la deroga dovrebbe continuare a basarsi sul “float” (ritardato addebito) della moneta elettronica piuttosto che sul volume dei pagamenti, dal momento che i rischi connessi all’emissione di moneta elettronica sono dovuti alle dimensioni del “float”.

Emendamento  32

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato la loro attività conformemente alle disposizioni di attuazione della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro amministrazione centrale, prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, a proseguire le loro attività senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3. Gli Stati membri impongono a detti istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, se gli istituti soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire il rispetto dei requisiti o di decidere sull'opportunità di una revoca dell'autorizzazione. Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti entro sei mesi dal [termine di attuazione della direttiva] è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato la loro attività conformemente alle disposizioni di attuazione della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro amministrazione centrale, prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, a proseguire le loro attività in quello Stato membro e in qualsiasi altro Stato membro, in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente direttiva, e senza che sia loro richiesto di rispettare le altre disposizioni di cui al Titolo II. Gli Stati membri impongono a detti istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, se gli istituti soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire il rispetto dei requisiti o di decidere sull'opportunità di una revoca dell'autorizzazione. Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro. Viene loro altrimenti richiesto di rispettare i requisiti di cui al Titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti entro sei mesi dal …* è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

 

* GU: inserire la data di recepimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

Motivazione

Occorre chiarire quali disposizioni della direttiva sulla moneta elettronica saranno applicate o meno durante il periodo di transizione.

Emendamento  33

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno avviato la loro attività ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, prima del [data di adozione della proposta della Commissione], a proseguire l'attività nello Stato membro interessato fino a [12 mesi dopo il termine di attuazione] senza chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di detto periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 10 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

3. Gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno avviato la loro attività ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, prima del 9 ottobre 2008, a proseguire l'attività nello Stato membro interessato fino al …* senza chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 e senza che sia loro richiesto di rispettare le disposizioni di cui al Titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di detto periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 10 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

 

* GU: inserire la data 12 mesi dopo la data di recepimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

Motivazione

Modifica tecnica, altresì collegata all’emendamento all’articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento  34

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 16 – punto 1

Direttiva 2005/60/EC

Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

"d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/../CE, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda [500 EUR], oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di [3 000 EUR] sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a [1 000 EUR] sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE."

"d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/../CE, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 500 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 3 000 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE."

Motivazione

Modifica tecnica.

Emendamento  35

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 17 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2006/48/EC

Articolo 4 – punto 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al punto 1), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

(a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

Motivazione

Modifica tecnica.

Emendamento  36

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il …, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

* OJ: * GU: inserire la data: 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ai sensi dell’articolo 20.

Motivazione

Modifica tecnica.

MOTIVAZIONE

La moneta elettronica non è altro che la custodia del contante in forma elettronica, tramite un conto di pagamento online, un conto prepagato per telefoni cellulari, un buono acquisto elettronico, un'opzione "borsellino elettronico" (e-purse) associata a una carta assegni[1], un abbonamento di viaggio ricaricabile, buoni pasto o acquisto, o una miriade di altre soluzioni tecnologiche innovative. La moneta elettronica rappresenta anche un'opzione di pagamento per chi non ha normalmente accesso a un conto bancario, come i minori e gli immigrati. Nel luglio 2007 gli emittenti di moneta elettronica nell'UE detenevano 1.053 milioni di euro di circolante, contro i 670 milioni del 2005.

Un istituto di moneta elettronica è un istituto non bancario in cui è possibile custodire fondi prepagati per utilizzarli in diverse forme. Sebbene la moneta elettronica rappresenti un modello commerciale in crescita per l'effettuazione di pagamenti e sia frequentemente utilizzata in tutto il mondo, specie in Asia, il suo mercato in Europa ha conosciuto uno sviluppo estremamente disomogeneo, con una crescita limitata a due soli Stati membri: il Regno Unito (60[2]) e la Repubblica ceca (54). Nella maggior parte degli Stati membri, la moneta elettronica non è ancora considerata un sostituto credibile del denaro liquido.

Alla fine del 2007, la Germania contava 8 emittenti di moneta elettronica, la Danimarca 7, i Paesi Bassi 6, la Francia e il Belgio 5, la Lettonia 4, la Svezia e l'Italia 3, la Slovenia 2, Cipro e la Finlandia 1.[3]

Dall'armonizzazione minima a quella massima

Sebbene la direttiva sulla moneta elettronica 2000/46/CE contenesse una deroga per gli istituti di moneta elettronica che operano in una rete limitata o di dimensioni ridotte, di fatto essa richiedeva un'armonizzazione minima. Molti Stati membri (ad esempio la Spagna e l'Austria) scelsero pertanto di non applicare la deroga, impedendo nuovi sviluppi di carattere tecnologico in questo settore. Due istituti di moneta elettronica tedeschi, ad esempio, scelsero di assoggettarsi al sistema britannico perché in nel Regno Unito l'applicazione della direttiva era più favorevole.

Dopo l'adozione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento che ha modernizzato la regolamentazione dei sistemi di pagamento, pare del tutto opportuno aggiornare parallelamente la regolamentazione dei servizi di moneta elettronica; oltre a rivestire una rilevanza particolare ai fini della costruzione di un vero mercato unico, questo aggiornamento legittima una maggiore armonizzazione, che dovrebbe consentire lo sviluppo del settore sul territorio europeo, in particolare negli Stati membri in cui non è ancora riuscito a compiere progressi significativi.

La proposta della Commissione esonera automaticamente e specificatamente dalla direttiva alcuni tipi di istituti di moneta elettronica che soddisfano determinati criteri, anziché permettere agli Stati membri di decidere se applicare o meno tali deroghe. Agli istituti di moneta elettronica che esulano dal campo di applicazione della direttiva, o cui si applicano le deroghe previste dall'articolo 10, non è permesso il passaggio a un altro Stato membro.

Requisiti relativi al capitale iniziale

Un altro elemento di impedimento alla crescita è stato individuato nell'eccessiva gravosità dei requisiti prudenziali. Più congeniali sono state giudicate, a tale proposito, la direttiva sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui servizi di pagamento. La vecchia direttiva definiva l'obbligo in capo agli istituti di moneta elettronica di disporre di un capitale iniziale pari a 1 milione di euro. Nella proposta della Commissione l'importo scende a un livello più ragionevole (125.000 euro), in linea con la direttiva sui servizi di pagamento e in grado di creare condizioni concorrenziali più eque per gli istituti di moneta elettronica. Di fatto, a livello del profilo di rischio e della propensione a causare danni sistemici, gli istituti di moneta elettronica sono più affini agli enti di pagamento che non alle banche. La riduzione dell'onere relativo al capitale iniziale costituirà per questa categoria di prodotti un altro elemento di stimolo all'innovazione.

La moneta elettronica è utilizzata generalmente per i pagamenti di piccoli importi; un considerando del testo della Commissione chiarisce che i depositi di moneta elettronica non possono essere utilizzati alla stregua di depositi di risparmio o per sostenere la creazione di credito. Nonostante questa restrizione, il relatore considera assai probabile che i depositi di moneta elettronica diventeranno in futuro uno strumento minore di risparmio e che gli incentivi a utilizzarli in tal senso si svilupperanno in maniera del tutto naturale. La possibilità che si verifichi un siffatto mutamento, secondo il relatore, non deve preoccupare eccessivamente, a condizione che ciò non comporti la creazione di credito.

Clausola di esclusività

La direttiva originale sulla moneta elettronica proibiva agli istituti di moneta elettronica di prestare servizi diversi dall'emissione di moneta elettronica e servizi a essa strettamente legati[4]. Tuttavia, dopo l'adozione della direttiva sui servizi di pagamento, questa disposizione rischia di creare una condizione di svantaggio competitivo, se si considera che gli enti di pagamento e le banche sono di fatto autorizzati a estendere la propria attività ad altri servizi (sebbene l'emissione di moneta elettronica sia concessa solo alle banche e agli istituti di moneta elettronica).

A Hong Kong, quando la funzionalità della carta "Octopus", inizialmente limitata al pagamento delle tariffe di trasporto, fu estesa al pagamento dei prodotti in vendita presso i chioschi delle stazioni della metropolitana (giornali, sandwich, ecc.), il fatturato di tali esercizi aumentò del 30%. In base alla direttiva attuale, l'abbonamento alla rete dei trasporti pubblici londinesi "Oyster Card London" non può fornire questo tipo di servizio. Eliminando la clausola di "esclusività", la nuova proposta dovrebbe dunque incoraggiare la crescita e l'espansione della moneta elettronica.

È tuttavia importante che l'istituto disponga sempre di un capitale e di meccanismi di controllo adeguati ai servizi supplementari che decide di prestare. Occorre inoltre che i fondi di moneta elettronica siano isolati per impedire travasi a sostegno di servizi associati.

Requisiti in materia di capitale corrente

In base all'attuale direttiva sulla moneta elettronica, il capitale corrente deve essere pari in qualsiasi momento al 2% dell'importo corrente, o "flottante". La proposta della Commissione, oltre a suggerire una serie di metodi di calcolo per adeguare questo livello all'articolo 8 della direttiva sui servizi di pagamento e ai relativi metodi A, B e C, propone un nuovo metodo "D".

Con tutti questi sistemi, i requisiti in materia di capitale, suddivisi per gruppi, risultano regressivi nonché penalizzanti per le aziende più piccole, ove il costo marginale del capitale è ai livelli più alti (ad es. il 5% per i primi 5 milioni di euro in base al metodo D di cui all'articolo 7 della nuova proposta). La natura dei servizi di moneta elettronica è molto diversa da quella dei servizi di pagamento e pertanto non è logico importare questi metodi di calcolo, soprattutto dal momento che non sono stati oggetto di una valutazione d'impatto e che sono il risultato di una soluzione di compromesso che comprende i metodi di calcolo del capitale usati dalla maggior parte degli Stati membri.

In alternativa, il ritorno al precedente e poco criticato sistema di calcolo ai fini dei requisiti di capitale corrente ("fondi propri") consentirebbe agli istituti di continuare a utilizzare un metodo a loro già noto e semplificherebbe l'attuazione di questa misura. Il relatore ritiene che un compromesso ragionevole per il metodo D possa essere un livello costante dell'1,5%, con una deroga per le aziende di telefonia mobile non in grado di calcolare il "flottante" per via del fatto che i conti prepagati dei clienti possono essere utilizzati sia per i servizi legati alla telefonia sia come moneta elettronica.

Nella proposta della Commissione, gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di innalzare o abbassare il requisito relativo al capitale in una percentuale massima del 20%. Il relatore ritiene tuttavia che in una proposta armonizzata non abbia senso prospettare un'opzione come questa, che, una volta messa in pratica, non farebbe che determinare una condizione di forte svantaggio competitivo.

Rimborso dei fondi

Il consumatore deve potere recuperare i suoi fondi in ogni momento gratuitamente. Questo è quanto stabilito sia dalla direttiva originale sia dalla nuova proposta. Tuttavia, la direttiva 2000/46/CE ha reso possibile l'addebito delle spese "strettamente necessarie per l'esecuzione di tale operazione" nonché l'introduzione di un limite minimo per il rimborso (non superiore a 10 euro). Si tratta di una soluzione intesa a fornire chiarezza giuridica nel caso delle società di telefonia, ove i clienti utilizzano lo stesso conto prepagato per effettuare le proprie chiamate e come moneta elettronica. Nei mercati della maggior parte degli Stati membri (benché non in tutti[5]), ai clienti vengono addebitate le spese per il rimborso dei conti prepagati di telefonia mobile. Se da un lato è preferibile che non vi siano spese di rimborso, dall'altro va pur sempre ammesso che le parti hanno il diritto di concludere un contratto (se lo desiderano) che preveda condizioni e spese di rimborso, a condizione che il tutto sia definito in maniera precisa ed espressamente accettato dall'utente.

Tutela dei fondi

Come prevedibile, la parte più complessa della proposta è l'evidente obiettivo di assicurare che un emittente di moneta elettronica sia sempre in grado di rimborsare i fondi di tutti i suoi clienti, in qualunque momento. Un ruolo fondamentale nel garantire questa capacità è svolto dalla tutela dei fondi. Vi è tuttavia un punto controverso, rappresentato dal metodo e dal livello della tutela. Si fa riferimento all'articolo 9 della direttiva sui servizi di pagamento, che impone agli enti di pagamento di tutelare questi fondi in un conto bancario o di investirli in "attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità […]" e "isolati conformemente al diritto nazionale […] in caso di insolvenza". Ciò è comprensibile per gli istituti che forniscono servizi di natura diversa - pagamenti, moneta elettronica, ecc. (ossia gli istituti "ibridi"). Il relatore reputa tuttavia desiderabile che tutti gli emittenti di moneta elettronica, compresi quelli che si occupano solo di moneta elettronica, siano tenuti a fornire questa garanzia di base.

Deroga

Come indicato in precedenza, la nuova proposta della Commissione esonera automaticamente gli emittenti di moneta elettronica che operano a livello locale (p. es. emittenti di buoni acquisto utilizzabili esclusivamente presso il negozio o la catena di negozi in cui è avvenuto l'acquisto), nell'ambito di una rete "limitata" (p.es. solo nel trasporto pubblico di una determinata città o in una società) o di una gamma limitata di beni o servizi. L'articolo 10 introduce una deroga supplementare per gli istituti che non oltrepassano una determinata dimensione, la cui applicazione è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Tuttavia, ancora una volta, la proposta fa uso del testo della direttiva sui servizi di pagamento che, basando la misurazione di questo aspetto sui pagamenti effettuati, risulta molto più indicato per gli enti di pagamento che non per questo tipo di istituti. Poiché gli istituti di moneta elettronica custodiscono il denaro per conto dei clienti, è più sensato fondare la deroga sulla quantità di denaro custodita dall'istituto. Il relatore ritiene che per questa deroga de minimis sia più indicato il testo contenuto nella vecchia/attuale direttiva sulla moneta elettronica. Vi è stato inoltre un abbassamento della soglia, considerato il maggior numero di emittenti che saranno in grado di diventare istituti autorizzati per effetto della riduzione del requisito in materia di capitale iniziale. Si tratta di un aspetto rilevante anche sotto il profilo della tutela dei consumatori.

  • [1]  I sistemi di borsellino elettronico basati su smart card (in cui l'importo utilizzabile è memorizzato nel chip della carta anziché su un conto registrato esternamente di modo che, per effettuare l'operazione, le macchine che accettano la carta non hanno necessità di connettersi alla rete) sono stati testati in tutta Europa a partire dalla metà degli anni 90, soprattutto in Germania, (Geldkarte), Austria (Quick), Belgio (Proton), Francia (Moneo), Paesi Bassi (Chipknip e Chipper), Svizzera ("Cash"), Norvegia ("Mondex"), Svezia ("Cash"), Finlandia ("Avant"), Regno Unito ("Mondex"), Danimarca ("Danmønt") e Portogallo ("Porta-moedas Multibanco"). Attraverso l'aumento del numero di transazioni digitali (per esempio, i pagamenti ai parcheggi, ai distributori automatici o i pagamenti per i servizi di ristorazione) gli e-purse determinano anche la diminuzione dei costi per le banche.
  • [2]  Valutazione della Commissione europea dell'impatto della direttiva sulla moneta elettronica, pubblicata il 9/10/08, allegato 6.
  • [3]  Valutazione della Commissione europea dell'impatto della direttiva sulla moneta elettronica, pubblicata il 9/10/08, allegato 6, e ECB Legal working Paper on Electronic Money Institutions, luglio 2008 http://www.ecb.int/pub/pdf/scplps/ecblwp7.pdf
  • [4]  Articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/46/CE.
  • [5]  In Danimarca, per esempio, questo non avviene.

PROCEDURA

Titolo

Attività degli istituti di moneta elettronica

Riferimenti

COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.10.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

21.10.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

21.10.2008

JURI

21.10.2008

LIBE

21.10.2008

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

5.11.2008

JURI

20.1.2009

LIBE

21.12.2009

 

Relatore(i)

       Nomina

John Purvis

24.9.2008

 

 

Esame in commissione

5.11.2008

11.12.2008

20.1.2009

 

Approvazione

11.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

1

14

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Ingo Friedrich, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mia De Vits, Werner Langen, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen