RELAZIONE sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
17.2.2009 - (2008/2180(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Manuel Medina Ortega
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
Il Parlamento europeo,
– vista la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2007)0769),
– visto il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio[1],
– visti i lavori in corso alla Conferenza dell'Aia sul funzionamento pratico della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970, in relazione all’assunzione di prove all’estero in materia civile o commerciale,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica (A6‑0058/2009),
A. considerando che il regolamento (CE) n. 1206/2001 non è stato applicato in modo altrettanto efficace come avrebbe dovuto e che occorre pertanto adottare ulteriori misure intese a migliorare la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove e rafforzare l'efficacia del regolamento,
B. considerando che il regolamento (CE) n. 1206/2001 si prefigge di migliorare, semplificare e accelerare la cooperazione fra autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale,
C. considerando che la distribuzione da parte della Commissione tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 di un totale di 50.000 esemplari della guida pratica agli Stati membri è avvenuta effettivamente troppo tardi e che, di conseguenza, occorre adottare iniziative supplementari al fine di far conoscere meglio il regolamento in questione alle parti interessate alla procedura, in particolare alle autorità giudiziarie e agli operatori della giustizia,
D. considerando che la Commissione constata tuttavia che il termine di 90 giorni per l'esecuzione delle richieste di assunzione delle prove, stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, "in molti casi" è superato e che "talvolta sono necessari addirittura più di 6 mesi",
E. considerando che solo in pochi Stati membri sono già disponibili apparecchiature per videoconferenza, la quali non sono pertanto utilizzate a sufficienza, e che oltretutto gli Stati membri non promuovono adeguatamente l'introduzione delle moderne tecnologie di comunicazione né la Commissione propone soluzioni concrete atte a migliorare la situazione,
1. deplora la tardiva presentazione, il 5 dicembre 2007, della predetta relazione della Commissione che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1206/2001 avrebbe dovuto essere presentata entro il 1° gennaio 2007;
2. concorda con la Commissione sulla necessità che gli Stati membri compiano maggiori sforzi per portare il regolamento, in misura sufficiente, all'attenzione dei magistrati e degli altri operatori della giustizia negli Stati membri, al fine di incoraggiare i contatti diretti fra autorità giudiziarie, dal momento che l'assunzione diretta delle prove prevista dall'articolo 17 del regolamento ha dimostrato le proprie potenzialità ai fini della semplificazione e accelerazione dell'assunzione delle prove, senza causare particolari problemi;
3. considera essenziale tenere presente che gli organi centrali previsti dal regolamento devono continuare a svolgere un importante ruolo di supervisione del lavoro delle autorità giudiziarie responsabili di dar corso alle richieste a norma del regolamento, nonché di soluzione dei problemi che possono sorgere; rileva che la rete giudiziaria europea può aiutare a risolvere problemi che non sono stati risolti dagli organi centrali e che il ricorso a questi ultimi potrebbe ridursi se le autorità giudiziarie richiedenti fossero maggiormente sensibilizzate al regolamento in questione; ritiene che l'assistenza fornita dagli organi centrali possa essere fondamentale per le piccole autorità giudiziarie locali che si trovino ad affrontare per la prima volta un problema di assunzione di prove in un contesto transfrontaliero;
4. chiede che si faccia ampio ricorso all'informatica e alle videoconferenze, cui va affiancato un sistema sicuro per l'invio e la ricezione della posta elettronica, che dovrebbe diventare a tempo debito il normale strumento per la trasmissione delle richieste di assunzione di prove; constata che, nelle loro risposte a un questionario diffuso dalla Conferenza dell'Aia, alcuni Stati membri fanno cenno a problemi di compatibilità per i collegamenti in videoconferenza e ritiene che tale questione vada affrontata nell'ambito della strategia europea in materia di "giustizia elettronica" (e-Justice);
5. ritiene che il fatto che in molti Stati membri non siano ancora disponibili apparecchiature per videoconferenza, insieme alla constatazione della Commissione che il ricorso alle moderne tecnologie di comunicazione "è ancora piuttosto raro", confermi l'opportunità dei piani relativi a una strategia europea per la giustizia elettronica, recentemente raccomandati dalla commissione giuridica del Parlamento; sollecita gli Stati membri a destinare maggiori risorse all'installazione di moderne attrezzature di comunicazione negli uffici giudiziari e alla formazione dei magistrati al loro uso e invita la Commissione a presentare proposte concrete tese a migliorare tale situazione; ritiene che l'aiuto e l'assistenza finanziaria dell'Unione europea vadano forniti quanto più rapidamente a livello adeguato;
6. ritiene che, nel contesto della strategia in materia di giustizia elettronica, occorra adoperarsi per aiutare le autorità giudiziarie a far fronte alle esigenze in fatto di traduzione e interpretazione, derivanti dall'assunzione transfrontaliera delle prove in un'Unione europea allargata;
7. rileva con notevole preoccupazione che la Commissione ha riscontrato che il termine di 90 giorni per l'esecuzione delle richieste di assunzione delle prove, stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, "in molti casi" è superato e che "talvolta sono necessari addirittura più di 6 mesi"; invita la Commissione a presentare quanto più rapidamente proposte misure specifiche volte a ovviare a tale problema, prendendo altresì in considerazione la possibilità di istituire un organo preposto ai ricorsi o un interlocutore nell'ambito della rete giudiziaria;
8. deplora che, constatando un miglioramento generale dell'assunzione delle prove grazie al regolamento (CE) n. 1206/2001, la relazione della Commissione offra di fatto un'immagine distorta della situazione; invita pertanto la Commissione a fornire un sostegno concreto, anche nel contesto della strategia per la giustizia elettronica, e a impegnarsi maggiormente per realizzare le vere potenzialità del regolamento in termini di migliore funzionamento della giustizia civile per cittadini, le imprese, i magistrati e gli operatori della giustizia in generale;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
MOTIVAZIONE
Dalla relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 risulta che, in termini generali, il regolamento abbia raggiunto i suoi obiettivi di semplificazione dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale.
Il relatore ritiene che, per promuovere l'efficienza ed evitare quindi sprechi di tempo e denaro, si debbano incoraggiare i contatti diretti tra le autorità giudiziarie e la piena cooperazione tra esse. Egli desidera tuttavia sottolineare l'importanza del ruolo che gli organi centrali devono ancora svolgere, richiamando nel contempo l'attenzione sull'assistenza che può venire dalla rete giudiziaria europea.
Il relatore apprezza l'impegno della Commissione per far aumentare la conoscenza del regolamento, e ritiene che gli Stati membri debbano fare di più per aiutare le loro autorità giudiziarie a rispettare il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento. Egli ritiene che una parziale risposta a tale esigenza possa essere rappresentata da una maggiore formazione dei magistrati.
Il relatore è fermamente convinto che si debbano utilizzare maggiormente le tecnologie dell'informazione, soprattutto le comunicazioni sicure a mezzo posta elettronica e le videoconferenze. La relazione della Commissione indica che solo in 13 Stati membri le autorità giudiziarie accettano richieste per posta elettronica e che in due di essi non accettano neppure richieste via fax. Solo in 11 Stati membri gli uffici giudiziari dispongono di attrezzature per videoconferenze. Il relatore si compiace di quanto si sta facendo al riguardo nel contesto del programma per la giustizia elettronica (e-Justice) e richiama l'attenzione sulla recente relazione della commissione giuridica sulla giustizia elettronica.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
12.2.2009 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Michael Cashman, Helga Trüpel |
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