relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi
– vista la posizione comune del Consiglio (14287/2/2008 – C6‑0483/2008)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0593),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0674),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0072/2009),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
1.Contesto e osservazioni in merito alla procedura
Il 10 gennaio 2006 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori(1). La proposta in questione era parte integrante del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima, denominato anche ERIKA III, che raggruppava sette proposte legislative.
Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno adottato i propri pareri in merito alla proposta della Commissione, rispettivamente il 15 giugno e il 13 settembre 2006.
Nel corso della riunione del 29 marzo 2007 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, a stragrande maggioranza, una risoluzione legislativa con 25 emendamenti(2) attraverso i quali il Parlamento mirava principalmente a rafforzare il regime internazionale relativo alla responsabilità civile e al risarcimento di terzi per i danni connessi con il trasporto marittimo (LLMC 1996(3)) che dovrebbe trovare applicazione in seno all'Unione europea. Il Parlamento proponeva peraltro di chiedere agli Stati membri di ratificare la convenzione HNS (rischi chimici) entro il termine per il recepimento della direttiva e di consentirne l'integrazione nel diritto comunitario. Esso auspicava inoltre la prevalenza di un'interpretazione estensiva della nozione di colpa con previsione, al fine di consentire al giudice di eliminare il massimale di responsabilità quando i responsabili avrebbero dovuto essere coscienti della probabilità di un danno, se avessero agito con la debita diligenza professionale.
Il 24 ottobre 2007 la Commissione ha presentato una proposta modificata sulla base dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato, che riprendeva quasi integralmente i 23 emendamenti del Parlamento, ad eccezione della creazione di un ufficio comunitario incaricato di tenere un registro di certificati di garanzie finanziarie(4).
Il 7 aprile 2008 il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo in merito a tale proposta e alla proposta di direttiva concernente il rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera. Nell'ambito di tale dibattito la maggioranza degli Stati membri si è opposta ai testi presentati, decidendo di svincolarli dal pacchetto ERIKA III e di non adottare alcuna posizione comune.
Il relatore ha quindi invocato la sentenza "Commune de Mesquer" (causa C-188/07), del 24 giugno 2008, della Corte di giustizia delle Comunità europee, quale nuovo fatto sostanziale che consente, tramite l'applicazione dell'articolo 62 del regolamento del Parlamento europeo, di modificare una posizione comune nel corso della seconda lettura. Il relatore ha ottenuto il consenso degli altri relatori dei testi del pacchetto oggetto di posizioni comuni a inserire l'elemento essenziale del progetto di direttiva "responsabilità civile […]" e a catalogare tale direttiva. Gli emendamenti sono stati approvati in seconda lettura dal Parlamento e integrati in altre due direttive del pacchetto marittimo, la direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo e quella sull'introduzione di un sistema comunitario di controllo del traffico di navi e di informazioni. La procedura inedita intesa a reintegrare un progetto di direttiva respinto dal Consiglio in una direttiva il cui iter legislativo è ancora in corso ha costretto il Consiglio a formulare una posizione in merito al testo.
Nel settembre 2008, a seguito della riunione informale dei ministri dei Trasporti svoltasi a la Rochelle, la Presidenza francese ha presentato agli Stati membri una versione rivista della proposta.
Nonostante opposizioni molto forti in seno al Consiglio, gli Stati membri hanno raggiunto un accordo su uno strumento legislativo vincolante dal momento che si tratta di una direttiva limitata all'obbligo di assicurazione. Si sono inoltre impegnati a elaborare una dichiarazione concernente la ratifica di importanti convenzioni internazionali dell'OMI in merito alla responsabilità civile e al risarcimento danni(5). Il 9 dicembre 2008, il Consiglio, a seguito dell'accordo politico raggiunto in occasione della riunione del 9 ottobre 2008, ha adottato all'unanimità una posizione comune a norma dell'articolo 251, paragrafo 2.
La Commissione ha pubblicato una comunicazione intesa a informare il Parlamento ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino. Nelle proprie conclusioni, essa insiste sul fatto che il testo adottato dal Consiglio apporta un valore aggiunto(6).
2.Valutazione della posizione comune del Consiglio e osservazioni
La posizione comune sulla direttiva dal titolo "direttiva sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi", benché molto distante dalla proposta iniziale della Commissione e dalla posizione del Parlamento in prima lettura, ne mantiene elementi essenziali e presenta notevoli miglioramenti.
– La direttiva mantiene l'obbligo di assicurazione sia per le navi battenti bandiera di uno Stato membro sia per quelle che battono bandiera di un paese terzo laddove queste entrino in una zona marittima posta sotto la giurisdizione di uno Stato membro (articolo 4).
– L'importo dell'assicurazione obbligatoria è fissato conformemente ai massimali previsti dalla convenzione LLMC 1996. Il vantaggio di quest'ultima è la definizione di massimali di responsabilità sufficientemente elevati grazie ai quali, nella maggior parte dei casi, le vittime possono essere adeguatamente risarcite (articoli sfusi non coperti dalla convenzione SNPD sulle sostanze pericolose, container…).
– Il rispetto dell'obbligo di assicurazione deve essere attestato dalla presenza di un certificato a bordo delle navi (articolo 6). La disposizione riguarda tutti gli armatori di navi che entrano in acque poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. La verifica dell'esistenza a bordo di un certificato di assicurazione della nave sarà effettuata dallo Stato di approdo nell'ambito di una visita di ispezione, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dalla direttiva sul controllo degli Stati di approdo.
– La posizione comune introduce inoltre un elemento nuovo, ovvero le sanzioni in caso di assenza del certificato a bordo di una nave. La nave potrà pertanto essere sottoposta a fermo secondo la procedura prevista dalla direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo oppure potrà essere espulsa dall'autorità competente. In conseguenza dell'emanazione di un ordine di espulsione ciascuno Stato membro deve rifiutare l'accesso della nave interessata ai suoi porti fino alla notificazione di un certificato di assicurazione da parte dell'armatore (articolo 5).
– La posizione comune del Consiglio riprende anche la proposta iniziale del Parlamento finalizzata a introdurre sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della direttiva (articolo 7).
D'altro canto, in una dichiarazione sulla sicurezza marittima gli Stati membri hanno assunto l'impegno di ratificare entro e non oltre il 1° gennaio 2012 le principali convenzioni internazionali, tra cui in particolare:
– la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
– la convenzione internazionale relativa alla creazione di un fondo internazionale d'indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (1992);
– il protocollo del 1996 della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi;
– la convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (convenzione "Bunker Oil").
Nella stessa dichiarazione, gli Stati membri si sono impegnati a trovare un accordo in seno all'IMO sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (convenzione HNS).
3.Contenuto della raccomandazione
Il relatore desidera sottolineare il palese sforzo compiuto dal Consiglio per riprendere un testo che aveva respinto una prima volta:
– alla luce degli indiscutibili miglioramenti apportati a favore della ratifica di importanti convenzioni internazionali, oltre che in vista dell'introduzione di un obbligo di assicurazione;
– alla luce dell'accordo raggiunto in fase di conciliazione in data 8 dicembre 2008 dal Consiglio e dal Parlamento sul pacchetto relativo alla sicurezza marittima di cui il presente progetto di direttiva originariamente faceva parte.
Il relatore chiede di non apportare alcun cambiamento alla posizione comune del Consiglio e di approvare il progetto di raccomandazione oggetto di votazione.
Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune
18.12.2008
Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula
TRAN
18.12.2008
Relatore(i)
Nomina
Gilles Savary
8.12.2008
Esame in commissione
22.1.2009
Approvazione
17.2.2009
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
37
0
0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool