RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo

19.2.2009 - (COM(2008)0618 – C6‑0346/2008 – 2008/0188(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Daciana Octavia Sârbu

Procedura : 2008/0188(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0076/2009
Testi presentati :
A6-0076/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo

(COM(2008)0618 – C6‑0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0618),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0346/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0076/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La proroga proposta del programma di riesame potrebbe non essere sufficiente per portare a termine la valutazione di un certo numero di principi attivi. D’altro lato, prorogando ulteriormente il termine si correrebbe il rischio di rallentare l’attività volta a completare il programma di riesame in tempo utile. Tenuto conto che occorre prevedere una procedura più flessibile per la proroga del programma di riesame e del periodo transitorio corrispondente per i principi attivi eventualmente rimasti dopo il 14.5.2013,

8) La proroga proposta del programma di riesame potrebbe non essere sufficiente per portare a termine la valutazione di un certo numero di principi attivi. D’altro lato, prorogando ulteriormente il termine si correrebbe il rischio di rallentare l’attività volta a completare il programma di riesame in tempo utile. Qualsiasi proroga del programma di riesame e del periodo transitorio corrispondente per i principi attivi rimasti dopo il 14 maggio 2014 deve essere limitata ad un massimo di 2 anni e deve aver luogo soltanto se vi sono chiare indicazioni che l'atto giuridico destinato a sostituire la presente direttiva non entrerà in vigore prima del 14 maggio 2014.

Motivazione

Il termine "transitorio" è stato omesso accidentalmente nel progetto di relazione. Per quanto riguarda il resto, la proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 98/8/CE devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) In particolare deve essere conferito alla Commissione il potere di estendere a due anni il periodo di revisione e il corrispondente periodo transitorio per eventuali restanti principi attivi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubbliche, nell'interesse proprio e della Comunità, le proprie tabelle che illustrano, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di trasposizione.

Motivazione

La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 98/8/CE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

“i)  fino al 14 maggio 2013 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già tutelate da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, ma non oltre il 14 maggio 2013;”

“i)   fino al 14 maggio 2014 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già tutelate da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, ma non oltre il 14 maggio 2014 o, se del caso, non oltre la data sino alla quale viene prorogato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, il periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 1,”

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 98/8/CE

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

“(i) fino al 14 maggio 2013 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già tutelate da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, ma non oltre il 14 maggio 2013;”

“(i) fino al 14 maggio 2014 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già tutelate da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, ma non oltre il 14 maggio 2014 o, se del caso, non oltre la data sino alla quale viene prorogato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, il periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 1,”

 

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 98/8/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

“In ulteriore deroga all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può, fino al 14 maggio 2013, continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato.”

“In ulteriore deroga all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può, fino al 14 maggio 2014, continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato.” Se una decisione di inserire un principio attivo nell'allegato I o IA fissa una data di messa in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3 successiva al 14 maggio 2014, tale deroga deve continuare ad applicarsi ai prodotti che comprendono tale principio attivo fino alla data fissata nella decisione.”

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto i

Direttiva 98/8/CE

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

“In seguito all'adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro di tredici anni ai fini dell'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d).”

"In seguito all'adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro di quattordici anni ai fini dell'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d).”

Motivazione

Parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto ii

Direttiva 98/8/CE

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

“In base alle conclusioni della relazione si potrà decidere, secondo la procedura istituita dall’articolo 28, paragrafo 3, se il periodo transitorio di cui al primo paragrafo e il periodo di tredici anni del programma di lavoro debbano essere prorogati per un periodo da stabilire."

“In base alle conclusioni della relazione si potrà decidere se prorogare il periodo transitorio di cui al primo paragrafo e il periodo di quattordici anni del programma di lavoro per un periodo non superiore a due anni. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.”

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 2 - lettera b- punto ii

Direttiva 98/8/CE

Articolo 16 - paragrafo 2 - comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

“In base alle conclusioni della relazione si potrà decidere, secondo la procedura istituita dall’articolo 28, paragrafo 3, se il periodo transitorio di cui al primo paragrafo e il periodo di tredici anni del programma di lavoro debbano essere prorogati per un periodo da stabilire."

“In base alle conclusioni della relazione si potrà decidere se il periodo transitorio di cui al primo paragrafo e il periodo di quattordici anni del programma di lavoro debbano essere prorogati per un periodo non superiore a due anni. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.”

Motivazione

Visto che l’estensione proposta del periodo transitorio può non essere sufficiente a completare la valutazione dei principi attivi, la concessione di 4 anni invece di 3 consentirà agli Stati membri di poter concludere la revisione entro il 14.5.2014. La possibilità di estendere il periodo transitorio per i fascicoli rimanenti dopo il 14.5.2014 deve essere limitata ad un massimo di 2 anni per evitare qualsiasi ritardo nel completamento della valutazione. La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto iii

Direttiva 98/8/CE

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)   nel secondo comma le parole “Nel corso del periodo di 10 anni” sono sostituite dalle parole “Nel corso del periodo di tredici anni”.

(iii)   nel secondo comma le parole “Nel corso del periodo di 10 anni” devono essere sostituite dalle parole “Nel corso del periodo di quattordici anni”.

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 - paragrafo 1 - comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 maggio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 maggio 2010.

Motivazione

La disposizione sarà presente in un considerando. La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

MOTIVAZIONE

La presente proposta della Commissione recante modifica della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo si impone a seguito di una valutazione della sua attuazione, da cui è emerso che il periodo di dieci anni fino al 14 maggio 2010, previsto per la valutazione di sostanze attive usate in prodotti biocidi ai fini del loro inserimento nell'elenco comunitario positivo, non sarà sufficiente. Di conseguenza, il periodo transitorio, durante il quale il mercato dei biocidi continuerà a essere disciplinato da norme nazionali, dovrebbe scadere prima della definizione dell'elenco positivo comunitario. Nella pratica questa situazione significherebbe che prodotti importanti, quali ad esempio i disinfettanti negli ospedali, dovrebbero essere ritirati dal mercato a partire dal 15 maggio 2010.

Nell'intento di evitare effetti indesiderati, la Commissione propone di estendere il periodo transitorio di tre anni, vale a dire fino al 14 maggio 2013. Qualora anche questi tre anni non dovessero bastare, la Commissione introduce la possibilità di prorogare la scadenza anche per mezzo di decisioni di comitologia.

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere l'attuale periodo transitorio onde consentire il completamento della valutazione di sostanze attive usate in prodotti biocidi nonché dare il tempo necessario, da un lato, agli Stati membri di recepire le disposizioni e procedere al rilascio delle autorizzazioni e alle registrazioni di questi prodotti, e, dall'altro, all'industria di preparare e presentare fascicoli completi.

Tuttavia, la relatrice, in vista di un'intesa con il Consiglio e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura per non compromettere la necessaria e urgente adozione della proroga del periodo transitorio, suggerisce di apportare le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:

· estensione del periodo transitorio di quattro anni, anziché tre (fino al 14 maggio 2014 anziché 14 maggio 2013) onde garantire che tutti i prodotti biocidi contenenti sostanze attive siano sottoposti a valutazione a tempo debito creando un mercato disciplinato da regole armonizzate;

· limitazione, peraltro, a un massimo di due anni della possibilità di estendere ulteriormente le scadenze dei restanti fascicoli per mezzo della comitologia nell'intento di evitare di ritardare indefinitamente l'intero processo;

· in linea con il paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", eliminare negli articoli l'obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo di trasposizione nel diritto nazionale, tra cui tavole di concordanza tra i testi e la direttiva, sostituendolo in un considerando con un invito rivolto agli Stati membri a elaborare tali tavole.

Infine, la relatrice mira a una dichiarazione comune tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione che sottolinei che le questioni relative agli operatori disonesti e alla protezione dei dati sono aspetti importanti che dovranno essere affrontati in via prioritaria per il riesame completo della direttiva 98/8/CE.

PROCEDURA

Titolo

Immissione sul mercato dei biocidi

Riferimenti

COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.10.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

21.10.2008

Relatore(i)

       Nomina

Daciana Octavia Sârbu

21.11.2008

 

 

Esame in commissione

22.1.2009

 

 

 

Approvazione

17.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle

Deposito

19.2.2009