RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo
19.2.2009 - (COM(2008)0618 – C6‑0346/2008 – 2008/0188(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Daciana Octavia Sârbu
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo
(COM(2008)0618 – C6‑0346/2008 – 2008/0188(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0618),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0346/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0076/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(8) La proroga proposta del programma di riesame potrebbe non essere sufficiente per portare a termine la valutazione di un certo numero di principi attivi. D’altro lato, prorogando ulteriormente il termine si correrebbe il rischio di rallentare l’attività volta a completare il programma di riesame in tempo utile. Tenuto conto che occorre prevedere una procedura più flessibile per la proroga del programma di riesame e del periodo transitorio corrispondente per i principi attivi eventualmente rimasti dopo il 14.5.2013, |
8) La proroga proposta del programma di riesame potrebbe non essere sufficiente per portare a termine la valutazione di un certo numero di principi attivi. D’altro lato, prorogando ulteriormente il termine si correrebbe il rischio di rallentare l’attività volta a completare il programma di riesame in tempo utile. Qualsiasi proroga del programma di riesame e del periodo transitorio corrispondente per i principi attivi rimasti dopo il 14 maggio 2014 deve essere limitata ad un massimo di 2 anni e deve aver luogo soltanto se vi sono chiare indicazioni che l'atto giuridico destinato a sostituire la presente direttiva non entrerà in vigore prima del 14 maggio 2014. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Il termine "transitorio" è stato omesso accidentalmente nel progetto di relazione. Per quanto riguarda il resto, la proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(8 bis) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 98/8/CE devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. | ||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(8 ter) In particolare deve essere conferito alla Commissione il potere di estendere a due anni il periodo di revisione e il corrispondente periodo transitorio per eventuali restanti principi attivi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. | ||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 quater (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(8 quater) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubbliche, nell'interesse proprio e della Comunità, le proprie tabelle che illustrano, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di trasposizione. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 98/8/CE Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c – punto i | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 98/8/CE Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c – punto i | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera a Direttiva 98/8/CE Articolo 16 – paragrafo 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto i Direttiva 98/8/CE Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto ii Direttiva 98/8/CE Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 2 - lettera b- punto ii Direttiva 98/8/CE Articolo 16 - paragrafo 2 - comma 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Visto che l’estensione proposta del periodo transitorio può non essere sufficiente a completare la valutazione dei principi attivi, la concessione di 4 anni invece di 3 consentirà agli Stati membri di poter concludere la revisione entro il 14.5.2014. La possibilità di estendere il periodo transitorio per i fascicoli rimanenti dopo il 14.5.2014 deve essere limitata ad un massimo di 2 anni per evitare qualsiasi ritardo nel completamento della valutazione. La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto iii Direttiva 98/8/CE Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. | |||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 - paragrafo 1 - comma 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 maggio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 maggio 2010. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La disposizione sarà presente in un considerando. La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. |
MOTIVAZIONE
La presente proposta della Commissione recante modifica della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo si impone a seguito di una valutazione della sua attuazione, da cui è emerso che il periodo di dieci anni fino al 14 maggio 2010, previsto per la valutazione di sostanze attive usate in prodotti biocidi ai fini del loro inserimento nell'elenco comunitario positivo, non sarà sufficiente. Di conseguenza, il periodo transitorio, durante il quale il mercato dei biocidi continuerà a essere disciplinato da norme nazionali, dovrebbe scadere prima della definizione dell'elenco positivo comunitario. Nella pratica questa situazione significherebbe che prodotti importanti, quali ad esempio i disinfettanti negli ospedali, dovrebbero essere ritirati dal mercato a partire dal 15 maggio 2010.
Nell'intento di evitare effetti indesiderati, la Commissione propone di estendere il periodo transitorio di tre anni, vale a dire fino al 14 maggio 2013. Qualora anche questi tre anni non dovessero bastare, la Commissione introduce la possibilità di prorogare la scadenza anche per mezzo di decisioni di comitologia.
La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere l'attuale periodo transitorio onde consentire il completamento della valutazione di sostanze attive usate in prodotti biocidi nonché dare il tempo necessario, da un lato, agli Stati membri di recepire le disposizioni e procedere al rilascio delle autorizzazioni e alle registrazioni di questi prodotti, e, dall'altro, all'industria di preparare e presentare fascicoli completi.
Tuttavia, la relatrice, in vista di un'intesa con il Consiglio e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura per non compromettere la necessaria e urgente adozione della proroga del periodo transitorio, suggerisce di apportare le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:
· estensione del periodo transitorio di quattro anni, anziché tre (fino al 14 maggio 2014 anziché 14 maggio 2013) onde garantire che tutti i prodotti biocidi contenenti sostanze attive siano sottoposti a valutazione a tempo debito creando un mercato disciplinato da regole armonizzate;
· limitazione, peraltro, a un massimo di due anni della possibilità di estendere ulteriormente le scadenze dei restanti fascicoli per mezzo della comitologia nell'intento di evitare di ritardare indefinitamente l'intero processo;
· in linea con il paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", eliminare negli articoli l'obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo di trasposizione nel diritto nazionale, tra cui tavole di concordanza tra i testi e la direttiva, sostituendolo in un considerando con un invito rivolto agli Stati membri a elaborare tali tavole.
Infine, la relatrice mira a una dichiarazione comune tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione che sottolinei che le questioni relative agli operatori disonesti e alla protezione dei dati sono aspetti importanti che dovranno essere affrontati in via prioritaria per il riesame completo della direttiva 98/8/CE.
PROCEDURA
Titolo |
Immissione sul mercato dei biocidi |
|||||||
Riferimenti |
COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD) |
|||||||
Presentazione della proposta al PE |
7.10.2008 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 21.10.2008 |
|||||||
Relatore(i) Nomina |
Daciana Octavia Sârbu 21.11.2008 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
22.1.2009 |
|
|
|
||||
Approvazione |
17.2.2009 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle |
|||||||
Deposito |
19.2.2009 |
|||||||