Relazione - A6-0077/2009Relazione
A6-0077/2009

RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)

19.2.2009 - (COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Michael Cashman
Relatore (*): Anneli Jäätteenmäki, commissione per gli affari costituzionali
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento
(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)


Procedura : 2008/0090(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)

(COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0229),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0184/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione giuridica, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per le petizioni (A6‑0077/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei precedenti atti legislativi e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

B.  considerando che, secondo la commissione parlamentare competente, la procedura di rifusione è stata decisa dalla Commissione senza informare le altre istituzioni e ignorando la lettera e lo spirito della risoluzione del Parlamento del 4 aprile 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sull'accesso ai testi delle istituzioni ai sensi dell'articolo 192 del trattato CE[2], finalizzata a modificare sostanzialmente il regolamento (CE) n. 1049/01; sottolineando inoltre che, nella propria proposta, la Commissione si è persino rifiutata di trattare questioni come quelle evidenziate nella storica sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa "Turco"[3],

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (e integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica) e quale emendata in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La trasparenza dovrebbe altresì rafforzare i principi di buona amministrazione in seno alle istituzioni dell'UE, conformemente all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1 (in prosieguo "la Carta"). È opportuno definire di conseguenza le procedure interne e predisporre adeguate risorse finanziarie e umane per dare attuazione pratica al principio della trasparenza.

_________

1 GU C 302 del 14.12.2007, pag. 1.

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto dell'osservazione del Mediatore europeo al riguardo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) I principi generali e i limiti, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001.

soppresso

Motivazione

Il contenuto del presente considerando è integrato nel considerando 6.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Una prima valutazione dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 figura in una relazione pubblicata il 30 gennaio 2004. Il 9 novembre 2005 la Commissione ha deciso di varare il processo di revisione del richiamato regolamento. Con una risoluzione del 4 aprile 2006, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di modifica del regolamento. Il 18 aprile 2007 la Commissione ha pubblicato un libro verde con un esame della situazione e ha avviato una consultazione pubblica.

soppresso

Motivazione

Il contenuto del presente considerando è integrato nel considerando 6.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.

(6) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definire i principi generali e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano tale accesso a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, tenendo conto dell'esperienza maturata durante le prime fasi dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e della risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sull'accesso ai testi delle istituzioni ai sensi dell'articolo 192 del trattato CE1. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.

 

_________

1 GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 151.

Motivazione

I considerando 4, 5, 6 e 22 sono stati riuniti in un considerando che stabilisce i principi generali del diritto di accesso ai documenti dell'UE. Viene inoltre esplicitamente menzionata la disposizione del trattato CE (art. 192) che costituisce la base giuridica della richiesta del Parlamento europeo alla Commissione di presentare una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.

(8) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.

Motivazione

Il considerando 15 è specificamente dedicato alle norme di sicurezza fissate da ciascuna istituzione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Il Consiglio e la Commissione esercitano la loro funzione legislativa quando, associando il Parlamento europeo, adottano, anche in base a competenze delegate, disposizioni di portata generale, giuridicamente vincolanti per gli Stati membri o al loro interno, tramite regolamenti, direttive, decisioni quadro o decisioni, in virtù delle pertinenti disposizioni dei trattati.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Con riguardo alla comunicazione dei dati personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(10) Le istituzioni e gli organismi comunitari dovrebbero riservare ai dati personali un trattamento equo e trasparente nel pieno rispetto dei diritti delle persone cui tali dati si riferiscono, come stabilito sia dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, sia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo "la Corte di giustizia"). Le istituzioni dovrebbero definire le rispettive procedure interne, tenendo in debito conto le raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati.

 

Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 la giurisprudenza della Corte di giustizia nonché le decisioni e le posizioni adottate dal Mediatore europeo e dal Garante europeo della protezione dei dati hanno chiarito il rapporto tra quel regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001, nel senso che è il regolamento (CE) n. 1049/2001 che deve essere applicato alle richieste di documenti contenenti dati personali e che qualsiasi eccezione alle norme che consentono l'accesso a documenti ed informazioni allo scopo di proteggere i dati personali deve essere basata sulla necessità di proteggere la vita privata e l'integrità dell'individuo.

Motivazione

La legislazione sull'accesso ai documenti dovrebbe essere applicata nel pieno rispetto sia dei diritti sul trattamento dei dati personali contemplati dal regolamento (CE) n. 45/2001 sia delle raccomandazioni formulate al riguardo dal Garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

(12) In virtù dei principi democratici di cui all'articolo 6, paragrafo1, del trattato UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate. I testi giuridici dovrebbero essere redatti in modo chiaro e comprensibile1 ed essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; i documenti preparatori e tutte le informazioni pertinenti, inclusi i pareri giuridici e la procedura interistituzionale, dovrebbero essere messi tempestivamente a disposizione dei cittadini in un sito Internet facilmente accessibile.

 

È opportuno che, sulla base del presente regolamento, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordino e pubblichino nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prassi legislative più efficaci, modelli e tecniche redazionali nonché soluzioni specifiche per monitorare l'iter dei documenti preparatori e condividerli con le istituzioni e gli organismi coinvolti nella procedura.

 

_________

1 Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1).

Motivazione

Il principio dell'accesso ai documenti dovrebbe essere chiaramente esplicitato in relazione ai vari tipi di documenti e informazioni da mettere a disposizione del pubblico, affinché quest'ultimo possa seguire qualsiasi procedura legislativa.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) I documenti concernenti procedure non legislative, quali atti vincolanti di portata non generale, atti relativi all'organizzazione interna, all'amministrazione o al bilancio, oppure atti non vincolanti di natura politica (come conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni) dovrebbero essere facilmente accessibili conformemente al principio di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta, tutelando nel contempo l'efficacia del processo decisionale delle istituzioni. Per ciascuna categoria di documenti l'istituzione responsabile e, se del caso, le istituzioni associate dovrebbero mettere a disposizione dei cittadini informazioni circa l'iter delle procedure interne, le unità organizzative responsabili, le loro competenze, le scadenze previste e l'ufficio da contattare. È possibile concludere accordi speciali con le parti coinvolte nella procedura anche quando non possa essere autorizzato l'accesso del pubblico ai documenti; le istituzioni dovrebbero tenere in debito conto le raccomandazioni del Mediatore europeo.

Motivazione

È opportuno applicare alcuni principi generali anche all'accesso del pubblico alle procedure non legislative.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Le istituzioni dovrebbero concordare linee guida comuni sulle modalità di registrazione, classificazione e archiviazione a fini storici dei documenti interni, basandosi sui principi definiti nel presente regolamento. Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica1, dovrebbe pertanto essere abrogato.

 

_________

1 GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe costituire il quadro giuridico anche per la registrazione, la classificazione e l'archiviazione di documenti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) La creazione di un registro interistituzionale dei lobbisti e delle altre parti interessate è lo strumento più logico per promuovere l'apertura e la trasparenza nel quadro del processo legislativo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.

(14) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni. Tutte le altre istituzioni dell'UE sono invitate ad adottare misure simili conformemente all'articolo 1 del trattato UE.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.

(15) Al fine di sviluppare le attività delle istituzioni in settori che richiedono una certa riservatezza, è opportuno creare un sistema di sicurezza generale per il trattamento delle informazioni classificate UE. Per "informazioni classificate UE" si intendono le informazioni e i materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'UE o a uno o più Stati membri, sia che le informazioni suddette provengano dall'interno dell'UE sia che esse siano ricevute da Stati membri, paesi terzi oppure organizzazioni internazionali. In base ai principi democratici delineati all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE, il Parlamento europeo dovrebbe avere accesso alle informazioni classificate UE, in particolare quando la loro consultazione è necessaria per l'adempimento dei doveri legislativi o non legislativi conferiti dai trattati.

Motivazione

Ai fini del trattamento delle informazioni confidenziali, è opportuno stabilire norme chiare sulle informazioni classificate comuni a tutte le istituzioni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

(16) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. Uno Stato membro può chiedere al Parlamento europeo, alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi esterni alle istituzioni stesse un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo. Se la richiesta viene respinta, l'istituzione a cui è stata presentata dovrebbe comunicare le ragioni del rifiuto. Conformemente all'articolo 296 del trattato CE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

Motivazione

Al fine di garantire l'accesso del pubblico ai documenti nell'UE, è altresì opportuno introdurre disposizioni concernenti i documenti che le istituzioni dell'UE ricevono da terzi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e deliberazioni  interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.

(17) In linea di principio, tutti i documenti redatti o ricevuti dalle istituzioni e concernenti le rispettive attività dovrebbero essere registrati e accessibili al pubblico. Tuttavia, fatto salvo il controllo del Parlamento europeo, l'accesso al documento nella sua integralità o a parte di esso può essere rinviato.

Motivazione

È importante specificare che, in linea di principio, tutti i documenti prodotti o trattati dalle istituzioni dell'UE dovrebbero essere accessibili al pubblico.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

(18) In conformità dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, il presente regolamento definisce i principi generali e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, a cui tutte le altre normative dell'Unione europea dovrebbero conformarsi.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le istituzioni dovrebbero garantire che lo sviluppo della tecnologia dell'informazione renda più semplice l'esercizio del diritto di accesso e non risulti in una riduzione del numero di informazioni a disposizione del pubblico.

Motivazione

Il progresso della tecnologia dell'informazione può avere effetti positivi e negativi sull'accesso del pubblico. Le istituzioni dovrebbero cercare di promuovere gli effetti positivi e minimizzare quelli negativi. L'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati elettroniche è previsto da una modifica della definizione di documento all'articolo 3, mentre in un emendamento all'articolo 15 è contemplato un obbligo generale a fornire informazioni adeguate. Questi emendamenti servono anche a tener conto del diritto ad una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il Mediatore europeo.

(19) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso dei cittadini e agevolarne l'attuazione:

 

 anche i testi e le informazioni relativi a una procedura legislativa dovrebbero essere accessibili per via elettronica nella Gazzetta ufficiale, mentre i documenti preparatori dovrebbero essere consultabili in un registro interistituzionale aggiornato quotidianamente e contenente le informazioni e i documenti relativi a ogni procedura;

 

 gli altri documenti, o quanto meno i loro riferimenti, dovrebbero essere accessibili in un registro per ciascuna istituzione. Si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi per l'accesso a documenti non direttamente consultabili, siano essi classificati o meno.

 

A seguito del rifiuto di un'istituzione, dovrebbe essere possibile presentare un ricorso dinanzi al giudice o una denuncia presso il Mediatore europeo.

 

Le istituzioni dovrebbero impegnarsi ad applicare in modo concertato una politica per riutilizzare in ambito pubblico le informazioni concernenti le istituzioni dell'UE, al pari degli Stati membri quando applicano la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico1.

 

_________

1 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano i loro diritti ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

(20) Le istituzioni dovrebbero informare il pubblico in modo coerente e coordinato in merito alle misure di attuazione del presente regolamento e formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano i loro diritti ai sensi del presente regolamento.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

(21) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno garantire che i loro cittadini beneficino a livello nazionale quanto meno del medesimo grado di trasparenza assicurato a livello comunitario nel quadro dell'attuazione delle disposizioni dell'UE.

 

Analogamente, e fatto salvo il controllo parlamentare nazionale, gli Stati membri dovranno fare in modo di non pregiudicare il trattamento dei documenti classificati UE.

Motivazione

La legislazione e le politiche dell'UE sono applicate prevalentemente dalle autorità degli Stati membri. La capacità dei cittadini di comprendere e seguire il funzionamento dell'Unione potrebbe essere potenziata grazie allo scambio di informazioni sulle migliori prassi a livello nazionale relative all'accesso ai documenti e alle informazioni sull'UE.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.

soppresso

Motivazione

Il presente considerando è integrato nel considerando 6.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Al fine di integrare il presente regolamento, la Commissione dovrebbe proporre uno strumento, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che definisca norme comuni che disciplinino il riutilizzo di informazioni e documenti detenuti dalle istituzioni attuando, mutatis mutandis, i principi stabiliti nella direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti,

(23) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, nonché dei principi e delle disposizioni illustrati nel presente regolamento, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti,

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo "le istituzioni") sancito dall'articolo 255 del trattato CE, in modo tale da garantire al pubblico l'accesso più ampio possibile a quei documenti;

a) definire, ai sensi dell'articolo 255 del trattato CE, i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo "le istituzioni") nonché di tutte le agenzie e tutti gli organismi creati da tali istituzioni, onde garantire l'accesso più ampio possibile a quei documenti;

Motivazione

Il presente regolamento costituisce il quadro giuridico per l'attuazione dell'articolo 255 del trattato CE, che pertanto deve essere menzionato; esso diventerà inoltre il punto di riferimento giuridico per la gestione dell'accesso ai documenti non solo per il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio, ma anche per le altre istituzioni e gli altri organismi.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

c) promuovere all'interno delle istituzioni buone prassi amministrative improntate alla trasparenza, al fine di migliorare l'accesso ai loro documenti.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) istituire la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea tramite una decisione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta del comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea1. A livello interistituzionale vengono inoltre introdotti altri strumenti quali registri pubblici e procedure amministrative specifiche volti a garantire che tale diritto sia esercitato nel modo più agevole possibile.

 

_________

¹Cfr. articolo 7 del SEC(2008)2109.

Motivazione

È importante specificare gli strumenti da utilizzare affinché il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni possa essere esercitato.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Destinatari e campo di applicazione

Destinatari

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione di persone fisiche o giuridiche ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

Motivazione

Il riferimento alle associazioni riguarda ad esempio i gruppi di cittadini.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza, in tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

soppresso

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

soppresso

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il presente regolamento non si applica ai documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

soppresso

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finché l’indagine non sia conclusa o l’atto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che un’istituzione abbia raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nell’ambito dell’indagine.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

soppresso

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

Campo di applicazione

 

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti redatti o ricevuti dalla medesima e che si trovano in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

 

2. I documenti sono resi accessibili al pubblico in formato elettronico, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure in un registro ufficiale di un'istituzione, o in seguito a richiesta scritta.

 

I documenti redatti o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili in virtù dell'articolo 5 bis.

 

3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti più ampi di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale, da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione o dalla legislazione degli Stati membri.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "documento", qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) redatto da un’istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o più destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da un’istituzione. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono dei documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli strumenti disponibili del sistema operativo;

a) "documento", qualsiasi dato o contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione. Le informazioni contenute in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati (inclusi i sistemi esterni utilizzati per l'attività dell'istituzione) costituiscono uno o più documenti. Un’istituzione che intenda creare un nuovo sistema elettronico di archiviazione o modificare sostanzialmente un sistema esistente deve valutare il probabile impatto sul diritto di accesso previsto dal presente regolamento e agire in modo tale da promuovere l'obiettivo della trasparenza.

 

Le funzionalità per il recupero delle informazioni archiviate nei sistemi elettronici di archiviazione da parte delle istituzioni sono adeguate al fine di rispondere a richieste ripetute del pubblico che non possono essere soddisfatte con gli strumenti già a disposizione del sistema operativo;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) "documenti classificati", documenti la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, in particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari, e che possono essere parzialmente o interamente classificati;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) "documenti legislativi", documenti elaborati o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione, anche in base a competenze delegate, di atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri o nel loro territorio e per la cui adozione il trattato prevede, seppure su base volontaria, l'intervento o l'associazione del Parlamento europeo;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater) "documenti non legislativi", documenti elaborati o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti non vincolanti, quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni o atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, ma che non sono di portata generale come quelli di cui alla lettera a ter;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quinquies) "documenti amministrativi", documenti relativi al processo decisionale delle istituzioni o atti concernenti questioni organizzative, amministrative o di bilancio interne all'istituzione interessata;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a sexies) "archivio", strumento dell’istituzione per la gestione strutturata della registrazione di tutti i documenti dell’istituzione che fanno riferimento ad una procedura in corso o conclusa di recente;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a septies) "archivi storici", quella parte degli archivi delle istituzioni che è stata selezionata, secondo i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, ai fini di una salvaguardia permanente;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti Internet delle istituzioni è pubblicato un elenco dettagliato di tutte le categorie di atti che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere da a) ad a quinquies). Le istituzioni concordano e pubblicano i propri criteri comuni per l'archiviazione.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Documenti classificati

 

1. In presenza di motivi pubblici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e fatto salvo il controllo parlamentare a livello UE e nazionale, un'istituzione classifica un documento qualora la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più dei suoi Stati membri.

 

L'informazione è classificata come segue:

 

(a) "EU TOP SECRET/ UE SEGRETISSIMO": questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;

 

(b) "EU SECRET/ UE SEGRETO": questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;

 

(c) "EU CONFIDENTIAL/ UE RISERVATISSIMO": questa classificazione si applica a informazioni e materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;

 

(d) "EU RESTRICTED/ UE RISERVATO": questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;

 

2. Le informazioni sono classificate solo se necessario.

 

Nella misura del possibile, l'originatore indica sul documento classificato la data o il termine a partire dal quale le informazioni in esso contenute possono essere declassate o declassificate.

 

Per il resto, esso passa in rassegna i documenti almeno ogni cinque anni per verificare se la classificazione iniziale è ancora necessaria.

 

La classificazione è indicata chiaramente e correttamente ed è mantenuta solo per il tempo in cui è necessario proteggere l'informazione.

 

La responsabilità della classificazione delle informazioni e di qualsiasi declassamento o declassificazione successivi spetta unicamente all'istituzione originatrice o a quella che ha ricevuto il documento classificato da un terzo o da un'altra istituzione.

 

3. Fatto salvo il diritto di accesso da parte di altre istituzioni dell'UE, i documenti classificati vengono divulgati a terzi solo con il consenso dell'originatore.

 

Tuttavia, l'istituzione che rifiuta l'accesso deve motivare la sua decisione in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1.

 

Quando più di un'istituzione partecipa al trattamento di un documento classificato, è assegnato lo stesso livello di classificazione e se le istituzioni valutano diversamente la tutela da accordare viene avviata una mediazione.

 

I documenti relativi alle procedure legislative non vengono classificati; le misure di attuazione sono classificate prima della loro adozione qualora tale classificazione sia necessaria e finalizzata ad evitare un impatto negativo sulla misura stessa. Gli accordi internazionali relativi alla condivisione di informazioni riservate conclusi a nome dell'Unione europea o della Comunità non possono conferire a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale il diritto di impedire al Parlamento europeo di avere accesso a informazioni riservate.

 

4. Le domande di accesso a documenti classificati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 o sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti classificati nel registro pubblico.

 

5. I documenti classificati sono iscritti nel registro di un'istituzione o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

 

6. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento classificato è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati dalle eccezioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

 

7. Fatto salvo il controllo parlamentare nazionale, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che, nel trattamento delle domande concernenti documenti classificati UE, siano rispettati i principi definiti nel presente regolamento.

 

8. Le norme di sicurezza emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti classificati sono rese pubbliche.

 

9. Il Parlamento europeo ha accesso ai documenti classificati attraverso un apposito comitato di sorveglianza composto di membri nominati dalla sua Conferenza dei presidenti.

 

Tali membri sono soggetti a una procedura di nulla osta e giurano solennemente di non rivelare in alcun modo il contenuto delle informazioni acquisite.

 

Il Parlamento europeo stabilisce nel suo regolamento interno, e in conformità degli obblighi previsti dai trattati, norme di sicurezza e sanzioni equivalenti a quelle definite nelle norme interne del Consiglio e della Commissione in materia di sicurezza.

Motivazione

Prima delle eccezioni, è opportuno definire i documenti classificati e fissare disposizioni specifiche per il loro trattamento (N.B. cfr. la questione della creazione di elenchi di terroristi).

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Eccezioni

Eccezioni generali al diritto di accesso

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, in ordine:

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 3 bis, le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, in ordine:

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza delle persone fisiche o giuridiche;

a) alla sicurezza pubblica interna dell'Unione europea o di uno o più dei suoi Stati membri;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato inerente:

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in conformità delle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali applicabili alle istituzioni di cui all'articolo 286 del trattato CE, nonché il principio di una buona amministrazione improntata alla trasparenza enunciato all'articolo 1, lettera c);

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la consulenza legale e le procedure giurisdizionali, di conciliazione e di arbitrato;

c) la consulenza legale e le procedure giurisdizionali, tranne per quanto riguarda la consulenza legale relativa alle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale;

Motivazione

Nella sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la divulgazione delle consulenze legali sulle iniziative legislative aumenta la trasparenza e l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'obiettività e l'imparzialità delle procedure di selezione.

e) l'obiettività e l'imparzialità delle procedure di appalto pubblico, fintanto che l'istituzione contraente non abbia preso una decisione, o l'obiettività e l'imparzialità di una commissione giudicatrice in una procedura per l'assunzione di personale, fintanto che l'autorità investita del potere di nomina non abbia preso una decisione.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'accesso ai seguenti documenti viene rifiutato nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale delle istituzioni:

soppresso

(a) documenti relativi a una questione sulla quale non sia stata presa una decisione;

 

(b) documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alle istituzioni interessate, anche una volta adottata la decisione.

 

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Si applicano le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Con riguardo al paragrafo 2, lettera a), si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.

4. Si applicano le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Sussiste un forte interesse pubblico alla divulgazione quando i documenti richiesti sono stati elaborati o ricevuti nel corso di procedure per l'adozione di atti legislativi o non legislativi di portata generale dell'Unione europea. Nel valutare l'interesse pubblico alla divulgazione, viene attribuita particolare importanza al fatto che i documenti richiesti si riferiscano alla tutela dei diritti fondamentali o del diritto di vivere in un ambiente sano.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. I documenti la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alla tutela di valori ambientali, come i siti di riproduzione delle specie rare, sono divulgati esclusivamente in conformità del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale1.

 

______________________________

1 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

Motivazione

L'articolo 4 bis (nuovo) è introdotto al fine di tener pienamente conto della convenzione di Aarhus e dei principi sanciti nella sentenza Turco (C-39/05 P e C-52-05).

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le eccezioni di cui al presente articolo si applicano unicamente per il  periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla protezione dei dati personali o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

7. Le eccezioni di cui al presente articolo non si applicano ai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale. Le eccezioni si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Esse sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dall'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità dell'individuo, l'eccezione p continuare a essere applicata anche dopo tale periodo, se necessario.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Le eccezioni previste nel presente articolo non sono da interpretarsi come facenti riferimento alle informazioni di interesse pubblico relative ai beneficiari di fondi dell'Unione europea che sono disponibili nel quadro del sistema di trasparenza finanziaria.

Motivazione

Tali informazioni potrebbero essere interpretate come informazioni di natura commerciale quando i beneficiari sono società commerciali.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Consultazioni

Consultazione di parti terze

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato.

1. I documenti di terzi sono divulgati dalle istituzioni senza consultare l'originatore se è evidente che nessuna delle eccezioni di cui al presente regolamento è applicabile. I terzi vengono consultati al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui al presente regolamento se, al momento della presentazione del documento, hanno richiesto che esso sia trattato in modo specifico. I documenti trasmessi alle istituzioni allo scopo di influenzarne le politiche dovrebbero essere resi pubblici.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro.

2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro

 

- che non è stato trasmesso da detto Stato membro nella sua qualità di membro del Consiglio, o

 

- che non riguarda informazioni trasmesse alla Commissione per quanto concerne l'applicazione della legislazione comunitaria,

L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 o di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua divulgazione. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi addotti dallo Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente regolamento.

sono consultate le autorità di quello Stato membro. L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 o a disposizioni specifiche della propria normativa, ovvero obietta, sulla base dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE, che la divulgazione del documento sarebbe contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

3. Fatto salvo il controllo parlamentare a livello nazionale, qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Trasparenza legislativa

 

1. Conformemente ai principi democratici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni che agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, garantiscono il massimo accesso possibile alle loro attività.

 

2. I documenti relativi ai loro programmi legislativi, alle consultazioni preliminari della società civile, alle valutazioni d'impatto e ad ogni altro documento preparatorio collegato a una procedura legislativa sono accessibili in un sito interistituzionale di facile consultazione e pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

3. In applicazione del presente regolamento, le proposte legislative, come pure altri testi giuridici dell'UE, sono redatte in modo chiaro e comprensibile e le istituzioni concordano orientamenti e modelli redazionali comuni intesi a migliorare la certezza del diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia.

 

4. Nel corso della procedura legislativa, ogni istituzione o organismo associato al processo decisionale pubblica i suoi documenti preparatori e tutte le informazioni collegate, compresi i pareri giuridici, in una serie speciale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come pure su un sito Internet che riproduce il ciclo di vita della procedura in questione.

 

5. Una volta adottati, gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 13.

 

6. In virtù del principio di cooperazione leale che governa le relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi ultimi garantiscono che i loro cittadini beneficiano a livello nazionale quanto meno del medesimo grado di trasparenza assicurato a livello comunitario, pubblicando tempestivamente e in modo chiaro, nelle rispettive gazzette ufficiali, i testi o i riferimenti dei provvedimenti nazionali che danno esecuzione agli atti delle istituzioni dell'Unione europea.

 

7. Qualsiasi iniziativa o documento forniti da eventuali parti interessate al fine di influenzare in qualsiasi modo il processo decisionale sono resi pubblici.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa ovvero i documenti richiesti non siano identificabili, l'istituzione chiede al richiedente di chiarirla e lo assiste in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti. I termini prescritti a norma degli articoli 7 e 8 decorrono da quando l'istituzione ha ricevuto i chiarimenti richiesti.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può, entro 15 giorni lavorativi, chiedere al richiedente di chiarirla e lo assiste in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Motivazione

I vari termini andrebbero interpretati come termini massimi.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato al massimo di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

Motivazione

I vari termini andrebbero interpretati come termini massimi.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, se il richiedente contesta che verrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi in questione e/o afferma che sussiste un interesse prevalente alla divulgazione, egli può chiedere al Mediatore europeo di fornire un parere indipendente e obiettivo sulla questione del pregiudizio e/o dell'interesse pubblico prevalente. Se, dopo che il Mediatore europeo si è pronunciato, l'istituzione conferma il rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 3, è modificato per inserire una procedura per i casi in cui un richiedente nutra dei dubbi quanto al fatto che gli interessi possano subire un pregiudizio e/o affermi che vi sia un interesse prevalente alla divulgazione. Il Mediatore potrebbe valutare la questione del pregiudizio o di un interesse pubblico prevalente e riferire all'istituzione e al richiedente.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 30 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone.

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato al massimo di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

Motivazione

I vari termini andrebbero interpretati come termini massimi.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Trattamento di documenti sensibili

 

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

 

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

 

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

 

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

 

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

 

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

 

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

 

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti.

4. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti. Nel caso di documenti su carta o di documenti in formato elettronico prodotti sulla base di informazioni contenute nei sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati, può essere altresì posto a carico del richiedente il costo effettivo della ricerca e del recupero del documento o dei documenti. Non viene imputato alcun costo aggiuntivo se l'istituzione ha già prodotto il documento o i documenti in questione. Il richiedente viene informato in anticipo in merito all'importo e al metodo di calcolo dei costi.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

3. Fatti salvi i regolamenti interni delle istituzioni, il registro o il sistema di registri (nel caso di registri multipli per la stessa istituzione) di ciascuna istituzione contiene in particolare riferimenti a:

 

i documenti in entrata e in uscita, come pure la corrispondenza ufficiale dell'istituzione laddove tale corrispondenza rientri nella definizione di cui all'articolo 3, lettera a),

 

gli ordini del giorno e i resoconti delle riunioni, i documenti preparati per essere distribuiti prima delle riunioni e gli altri documenti distribuiti durante le riunioni.

 

Ciascuna istituzione:

 

– adotta e pubblica entro ...* un regolamento interno concernente la registrazione dei documenti,

 

– garantisce entro ... ** la piena operatività del suo registro.

 

______________________________

* Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

** Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Non è necessario e non è fattibile registrare tutto ciò che rientra nell'ampia definizione di "documento" di cui all'articolo 3. Il nuovo testo enuncia i principi relativi al tipo di documenti che devono essere registrati e stabilisce che ciascuna istituzione deve adottare e pubblicare regolamenti interni più specifici per dare attuazione a tali principi.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti in formato elettronico o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.

Motivazione

È opportuno non abbassare lo standard attuale per quanto riguarda i documenti non legislativi.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'Unione europea sono resi direttamente accessibili al pubblico.

1. Le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico tutti i documenti, in formato elettronico o attraverso un registro, in particolare i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'Unione europea.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono direttamente accessibili al pubblico.

4. Le istituzioni stabiliscono un'interfaccia comune per i loro registri di documenti e garantiscono in particolare un punto di accesso unico per l'accesso diretto ai documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o non legislativi di portata generale.

Motivazione

L'articolo 12, paragrafo 4, è modificato in modo da tener conto della raccomandazione n. 5 della risoluzione Cashman, al fine di migliorare le norme attuali.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. In conformità dei principi enunciati nel presente regolamento, le istituzioni concordano la struttura e la presentazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tenendo conto del pre-esistente accordo interistituzionale.

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9 del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

a) le proposte della Commissione;

 

b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;

a) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;

c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

b) le direttive diverse da quelle di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, le decisioni diverse da di cui all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri;

d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

 

e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;

c) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;

f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.

d) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE;

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

 

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

 

b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

e) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

f) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

 

g) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE.

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

2. Ogni istituzione esprime il proprio accorso sulle modalità secondo cui le altre istituzioni e gli altri organismi pubblicano documenti diversi da quelli sopraindicati.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Responsabile dell'informazione

 

1. Ogni direzione generale di ogni istituzione nomina un responsabile dell'informazione incaricato di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e le buone prassi amministrative all'interno della direzione generale.

 

2. Il responsabile dell'informazione determina quali informazioni è opportuno fornire al pubblico in materia di:

 

a) attuazione del presente regolamento;

 

b) buone prassi;

 

e garantisce la diffusione di tali informazioni in forma e maniera adeguate.

 

3. Il responsabile dell'informazione valuta se i servizi della propria direzione generale si attengono alle buone prassi.

 

4. Il responsabile dell'informazione può indirizzare il richiedente verso un'altra direzione se le informazioni in questione non rientrano tra le sue competenze, bensì in quelle di una diversa direzione in seno alla stessa istituzione, a condizione che egli/ella sia in possesso di tale informazione.

 

5. Se necessario, il responsabile dell'informazione può consultare il Mediatore europeo in relazione ad una sana e corretta attuazione del presente regolamento.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 ter

 

Sanzioni

 

Il funzionario o altro agente delle istituzioni che, volontariamente o per negligenza, non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari, secondo le norme e le procedure stabilite dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, nonché dai regolamenti interni delle istituzioni.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prassi amministrativa nelle istituzioni

Prassi di trasparenza amministrativa nelle istituzioni

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento. Esse organizzano e conservano le informazioni in loro possesso in modo da garantire che il pubblico possa avervi accesso senza ulteriori difficoltà.

Motivazione

L'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1, si basa sul diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e corrisponde tra l'altro alla legislazione in vigore in Finlandia. Esso costituirebbe altresì un passo nella direzione di una vera normativa dell'UE in materia di libertà d'informazione, sostenendo nel contempo l'obiettivo enunciato nel nuovo considerando 18, ove si afferma che lo sviluppo della tecnologia dell'informazione dovrebbe rendere più semplice il diritto di accesso e non ridurre il numero di informazioni a disposizione del pubblico.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Onde garantire che i principi di trasparenza e buona amministrazione siano effettivamente applicati, le istituzioni interessate concordano norme di attuazione e procedure comuni per la presentazione, classificazione, declassificazione, registrazione e diffusione dei documenti.

 

Al fine di facilitare un vero e proprio dibattito tra i soggetti coinvolti nel processo decisionale, e fermo restando il principio di trasparenza, le istituzioni indicano chiaramente ai cittadini se e quando, durante le fasi specifiche del processo decisionale, può non essere concesso un accesso diretto ai documenti. Queste limitazioni non si applicano una volta adottata la decisione.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Le istituzioni informano i cittadini in modo corretto e trasparente in merito alla propria struttura organizzativa, precisando le competenze dei propri servizi interni, illustrandone il workflow interno, fornendo scadenze indicative per le procedure che rientrano fra le loro competenze e indicando a quali uffici i cittadini debbano rivolgersi per ottenere assistenza, informazioni o presentare ricorsi amministrativi.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale ai sensi dell'articolo 255 per esaminare e scambiarsi le migliori prassi, individuare gli ostacoli all'accesso e all'utilizzabilità e le fonti di dati non pubblicate, affrontare eventuali divergenze, promuovere l'interoperabilità, il riutilizzo e la fusione dei registri, normalizzare la codificazione dei documenti mediante un'organizzazione europea per la normalizzazione, creare un portale unico dell'Unione europea per garantire l'accesso a tutti i documenti dell'Unione europea e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di ottenere copia di documenti o  riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 16 è preferibile alle modifiche proposte dalla Commissione.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Al più tardi entro il .. .. …, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del regolamento rese necessarie da una modifica della situazione attuale, nonché un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

Motivazione

Analogamente a quanto era stato previsto per il regolamento in vigore, è opportuno che venga presentata una relazione sull'applicazione del regolamento che contenga, se del caso, raccomandazioni e proposte di miglioramento. Il mancato inserimento di una determinata disposizione equivale di fatto a una modifica del regolamento.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
  • [2]  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 151.
  • [3]  Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 1° luglio 2008 nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P.

MOTIVAZIONE

In qualità di relatore sulla proposta di revisione del regolamento n. 1049/2001 ho apportato alcune modifiche cruciali alla proposta della Commissione presentata il 30 aprile 2008. All'epoca dell'entrata in vigore dell'attuale regolamento nel 2001 ero relatore anche per questo fascicolo.

Nel 2006 ho elaborato la risoluzione del Parlamento europeo approvata all'unanimità dall'Assemblea che conteneva un elenco di raccomandazioni relative a miglioramenti del regolamento in essere.

In questo senso, quando la Commissione ha presentato la propria proposta di revisione nel 2008, nutrivo grandi speranze su come si potessero rafforzare le norme in materia di pubblico accesso ai documenti dell'UE.

Tuttavia, nonostante alcune modifiche positive introdotte nella proposta che sono chiaramente giustificabili quali l'estensione dei destinatari del regolamento e la conformità con la convenzione di Århus, altri elementi rappresenterebbero, a mio avviso, un passo indietro riguardo alla trasparenza, soprattutto se pensiamo che la maggior parte delle richieste del Parlamento europeo del 2006 non è stata presa in considerazione.

Ritengo che noi, in quanto legislatori, dobbiamo cogliere questa opportunità offerta dalla revisione del regolamento n. 1049/2001 al fine di trasformare tale atto nell'autentico e unico quadro giuridico sull'accesso pubblico a tutti i documenti e alle informazioni gestiti dalle istituzioni e dagli organi dell'UE, tenendo ben presente che gli utenti finali sono i cittadini. È nostro dovere e obbligo rendere l'accesso quanto più semplice e lineare.

Dobbiamo inoltre cogliere questa occasione per cercare di ordinare le diverse disposizioni secondo criteri più coerenti e ragionevoli affinché le istituzioni possano finalmente lavorare assieme nell'ottica di definire norme e linee guida comuni per gestire tipi diversi di documenti. Non partiamo da zero perché esistono già non poche iniziative, su base legislativa non vincolante, che mirano a conseguire lo stesso obiettivo. Strumenti quali la Gazzetta ufficiale, il sistema Celex o i vari accordi interistituzionali sulla codifica e l'elaborazione legislativa tendono allo stesso risultato, ossia rendere il processo decisionale europeo più comprensibile.

Quando faccio riferimento al processo decisionale europeo, ritengo che si dovrebbe estendere anche alle misure di attuazione nazionali, poiché sono quelli i testi che effettivamente interessano i cittadini europei.

Il mio approccio sarà molto più ambizioso rispetto alla proposta della Commissione nonché, probabilmente, alla volontà del Consiglio. La relazione intende basarsi su un'esperienza comune condividendo quanto più possibile, in una prospettiva interistituzionale, le nostre missioni e i nostri mandati in conformità dei trattati.

In questo senso, il tentativo è quello di colmare la lacuna delle norme comuni riguardo alle "informazioni riservate" (i cosiddetti documenti sensibili citati nell'attuale regolamento n. 1049/2001) mantenendo a livello normativo alcuni buoni principi tratti dalle norme di sicurezza interne del Consiglio e della Commissione, nella misura in cui tali principi possano essere anche applicabili a un organo parlamentare.

Una seconda sfida è consistita nell'operare una distinzione tra trasparenza legislativa e amministrativa, approfittando di questa occasione per definire più dettagliatamente alcuni principi di buona amministrazione trasparente, secondo quanto previsto all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per la stessa ragione, dovremmo conferire a organi indipendenti quali il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) la facoltà di aiutare le istituzioni nella realizzazione della riforma delle relative procedure interne. Poiché le istituzioni dispongono già di responsabili preposti alla protezione dei dati, è compatibile con la finalità del regolamento designare in ciascuna unità organizzativa, ad esempio le direzioni generali, un responsabile dell'informazione che potrebbe fungere da interlocutore per i cittadini nonché per le altre unità amministrative che si occupano di documenti istituzionali. La trasparenza non è solo un attributo, ma un principio su cui dovrebbero basarsi tutte le procedure delle istituzioni.

L'impatto sulle mansioni dei funzionari riguardo all'elaborazione, la registrazione, la negoziazione, la classificazione e l'archiviazione dei documenti dell'UE dovrebbe essere allineato tutelando al contempo l'efficienza e la trasparenza delle istituzioni dell'UE.

Dobbiamo rispondere il prima possibile alle crescenti domande da parte dei cittadini ma anche delle istituzioni nazionali e delle autorità regionali, principalmente i parlamenti nazionali, tenendo presente la tanto attesa ratifica del trattato di Lisbona.

Una scadenza ragionevole per il Parlamento potrebbe essere l'approvazione della sua prima lettura all'inizio di marzo, chiedendo alla Commissione di modificare la propria proposta e di negoziare una possibile posizione comune con il Consiglio durante la Presidenza svedese. Se nel frattempo dovesse emergere che il trattato di Lisbona può entrare in vigore, sarà molto semplice basarsi sul lavoro già compiuto e aggiornare un nuovo testo che potrebbe essere finalizzato subito dopo l'entrata in vigore dello stesso trattato di Lisbona (come è avvenuto con il regolamento dell'OLAF, immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht).

Ho deciso di presentare una serie di emendamenti che riguarderanno i seguenti punti:

· La separazione dei destinatari dal campo di applicazione del presente regolamento.

· Nell'articolo relativo alle definizioni, ho deciso di reintrodurre la vecchia definizione di documento riportata nell'attuale regolamento, poiché sembra più completa e ho altresì modificato, a fini di chiarezza, la definizione di banca dati in riferimento alle informazioni contenute in quelle banche dati che dovrebbero essere rese disponibili anche al pubblico se necessario. Le istituzioni dovrebbero prevedere strumenti specifici che consentano di mettere a disposizione tali informazioni.

· Ho anche inserito nuove definizioni rispetto a documenti riservati, legislativi e amministrativi, archivio e archivi storici.

· Ho modificato l'articolo sulle eccezioni, operando una distinzione tra protezione degli interessi pubblici e degli interessi privati.

· Tento anche di specificare il sistema da usare per documenti di terzi che di norma causano molti problemi nelle pratiche delle istituzioni.

· Ho modificato l'articolo sui documenti da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

· Ho inserito un emendamento sul ruolo e la responsabilità del summenzionato responsabile delle informazioni rafforzando il ruolo del Mediatore europeo quale punto di riferimento cui possono rivolgersi in caso di dubbi i responsabili delle informazioni nelle istituzioni.

· Infine, ho inserito un emendamento sulle sanzioni imposte per mancato rispetto del presente regolamento.

Il mio obiettivo è ovviamente modificare questo regolamento nell'intento di rafforzare la trasparenza, senza rendere questo strumento troppo specifico e difficile da attuare. Ho pertanto lavorato sui principi generali che ancora mancavano nell'attuale testo riguardo alle attività legislativa e amministrativa delle istituzioni. Al contempo, miro a far sì che questo strumento venga utilizzato per migliorare le pratiche delle istituzioni facendo tesoro delle esperienze del passato, che sono state la mia fonte di ispirazione nell'elaborare gli emendamenti che ho presentato.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

 

                     Bruxelles,

PARERE

ALL'ATTENZIONE            DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                       DEL CONSIGLIO

                                                       DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

COM(2008) 229 definitivo del 30.4.2008 - 2008/0090(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 20 maggio e il 4 giugno 2008 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde il regolamento (CE) 1049/2001 del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni:

1) All'articolo 7, paragrafo 1, il riferimento al "paragrafo 4 del presente articolo" andrebbe modificato in "paragrafo 3 del presente articolo".

1) All'articolo 9, paragrafo 1, il riferimento all'"articolo 4, paragrafo 1, lettera a)" andrebbe modificato in "articolo 4, paragrafo 1".

3) All'articolo 12, paragrafo 1, l'aggiunta della frase "legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'Unione europea" dovrebbe essere indicata con l'ombreggiatura grigia, utilizzata per identificare le modificazioni sostanziali.

4) All'articolo 12, paragrafo 2, l'aggiunta delle parole finali "in formato elettronico" dovrebbe essere indicata con l'ombreggiatura grigia, utilizzata per identificare le modificazioni sostanziali.

Sulla base dell'esame effettuato, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali, se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Giureconsulto                                   Giureconsulto                        Direttore generale f.f.

  • [1]  Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.

PARERE della commissione per gli affari costituzionali (*) (26.1.2009)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)
(COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

Relatore per parere (*): Anneli Jäätteenmäki(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La trasparenza è un principio fondamentale dell'Unione europea. Ciò è definito chiaramente all'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE):

"Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione".

Il trattato di Lisbona precisa:

"Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino" (articolo 10, paragrafo 3, del TUE).

Inoltre:

"Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile" (articolo 15, paragrafo 1, del TFUE).

L'attuale regolamento n. 1049/2001 ha rappresentato un significativo passo in avanti verso una maggiore apertura. Nei sei anni trascorsi dalla sua attuazione esso ha contribuito alla creazione di una cultura più trasparente nell'ambito dell'amministrazione delle istituzioni europee.

Le decisioni assunte dalla Corte di giustizia sulla base del regolamento n. 1049/2001 hanno svolto un ruolo rilevante nell'ambito di questo processo. Ne è l'esempio più recente l'importante sentenza pronunciata dal Tribunale nella cosiddetta "causa Turco" (T-84/03, Turco contro Consiglio). In quella circostanza il Tribunale ha stabilito che anche il Consiglio è tenuto ad accordare l'accesso al parere del proprio servizio giuridico laddove tale parere riguardi un atto legislativo. Il Tribunale ritiene che i principi di trasparenza e apertura nel processo decisionale costituiscano un "interesse pubblico prevalente" che giustifica la divulgazione del parere giuridico. Nelle sue conclusioni il Tribunale dichiara quanto segue: "la trasparenza […] contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia".

Proposta della Commissione

La Commissione ha presentato la sua proposta di modifica del regolamento n. 1049/2001 il 30 aprile 2008. Con la risoluzione del 4 aprile 2006 il Parlamento europeo ha chiesto una revisione del regolamento. Nella motivazione della proposta la Commissione lascia intendere di aver apportato le modifiche richieste dal Parlamento.

Purtroppo, la realtà è differente. Mentre il Parlamento ha chiesto maggiore apertura, molte delle modifiche suggerite dalla Commissione avrebbero al contrario l'effetto di abbassare gli standard attuali.

La modifica più preoccupante è quella proposta per l'articolo 3, che circoscriverebbe in maniera significativa la definizione di "documento". Se ciò dovesse realizzarsi, solo una parte dei documenti attualmente aperti al pubblico continuerebbe a essere tale anche in futuro. Secondo il relatore per parere, la definizione attuale dovrebbe restare invariata, dal momento che essa include tutti i documenti pertinenti, e non soltanto quelli registrati.

Un'altra modifica preoccupante agli occhi del relatore per parere riguarda il diritto dello Stato membro alla segretazione di documenti, di cui all'articolo 5. La formulazione proposta dalla Commissione accorderebbe agli Stati membri un diritto illimitato di ricorso alla normativa nazionale. Le istituzioni potrebbero prendere in considerazione soltanto i motivi fondati sul regolamento. Un simile diritto annacquerebbe il principio di trasparenza, rimettendolo completamente alla discrezione degli Stati membri. Anche in questo caso, le eccezioni elencate nell'articolo 4 del regolamento dovrebbero essere sufficienti. In caso contrario, eventuali modifiche dovrebbero essere apportate all'articolo 4, senza tuttavia attribuire agli Stati membri diritti illimitati.

La Commissione ha ignorato completamente le proposte formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 4 aprile 2006 circa le possibilità dello stesso Parlamento di esercitare il proprio diritto di controllo democratico. Il Parlamento deve avere accesso ai documenti sensibili al fine di svolgere appieno le proprie funzioni. Le modalità di trattamento di tali documenti possono essere concordate fra le istituzioni.

Tuttavia, tra le modifiche presentate dalla Commissione ve ne sono alcune che il Parlamento può accogliere. Cito in modo particolare le seguenti: l'ampliamento del diritto di accesso a qualsiasi persona fisica o giuridica, anziché soltanto ai cittadini dell'UE come nell'attuale regolamento, le disposizioni ambientali derivanti dalla convenzione di Århus e l'accesso diretto ai documenti legislativi.

Purtroppo, le modifiche che il Parlamento considera negative prevalgono su quelle ritenute positive. Alla luce di quanto esposto, il relatore per parere ritiene dunque preferibile conservare l'attuale regolamento anziché adottare modifiche che ne indebolirebbero il contenuto.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le istituzioni dovrebbero garantire che lo sviluppo della tecnologia dell'informazione renda più semplice l'esercizio del diritto di accesso e non risulti in una riduzione del numero di informazioni a disposizione del pubblico.

Motivazione

Il progresso della tecnologia dell'informazione può avere effetti positivi e negativi sull'accesso del pubblico. Le istituzioni dovrebbero cercare di promuovere gli effetti positivi e minimizzare quelli negativi. L' accesso alle informazioni contenute nelle basi di dati elettroniche si fa attraverso la modifica della definizione di documento all'articolo 3 e in un emendamento all'articolo 15, è previsto un obbligo generale a fornire informazioni adeguate. Questi emendamenti servono anche a tener conto del diritto a una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) redatto da un'istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o più destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da un'istituzione. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono dei documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli strumenti disponibili del sistema operativo;

(a) "documento", qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione; le informazioni contenute in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati (inclusi i sistemi esterni utilizzati per l'attività dell'istituzione) costituiscono un documento o dei documenti se sono estraibili in una o più copie formato stampa o elettronico usando tutti gli strumenti ragionevolmente disponibili del sistema operativo;

Motivazione

L'emendamento ripristina l'attuale formulazione della definizione di base di un documento, in quanto la proposta della Commissione comporterebbe una limitazione arbitraria del diritto di accesso. La formulazione aggiuntiva prevede l'accesso alle informazioni contenute nelle basi di dati elettroniche, al fine di soddisfare l'obiettivo di cui al nuovo considerando 18.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la consulenza legale e le procedure giurisdizionali, di conciliazione e di arbitrato;

(c) la consulenza legale e le procedure giurisdizionali, di conciliazione e di arbitrato tranne per quanto riguarda la consulenza legale relativa alle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale;

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la divulgazione delle consulenze legali nelle iniziative legislative aumenta la trasparenza e l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell'espletamento delle loro attività professionali salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione può ripercuotersi negativamente sugli interessati. Altri dati personali sono comunicati in conformità delle condizioni di legalità del trattamento di tali dati, di cui alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

5. I dati personali non sono comunicati qualora tale divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrità della persona interessata. Tale pregiudizio non si configura:

 

– se i dati si riferiscono soltanto alle attività professionali della persona interessata a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona;

 

– se i dati si riferiscono soltanto ad una personalità pubblica a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona o ad altre persone ad essa collegate;

 

– se i dati sono già stati pubblicati con il consenso della persona interessata.

 

I dati personali sono cionondimeno comunicati se un interesse pubblico superiore ne richiede la divulgazione. In quei casi si chiede all'istituzione o all'organismo di specificare l'interesse pubblico e di motivare perché, nel caso specifico, l'interesse pubblico prevale rispetto agli interessi della persona interessata.

 

Qualora rifiutino l'accesso ad un documento sulla base del paragrafo 1, l'istituzione o l'organismo valutano se sia possibile l'accesso parziale a detto documento.

Motivazione

La proposta della Commissione non soddisfa la necessità di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco, né riflette la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa "Bavarian Lager".

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le eccezioni di cui al presente articolo si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla protezione dei dati personali  o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

7. Le eccezioni di cui al presente articolo non si applicano ai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale. Le eccezioni si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla protezione dei dati personali  o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la divulgazione delle consulenze legali nelle iniziative legislative aumenta la trasparenza e l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro. L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 o di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua divulgazione. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi addotti dallo Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente regolamento.

2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro. L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all'articolo 4. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi addotti dallo Stato membro.

Motivazione

Agli Stati membri non dovrebbe essere concesso il diritto assoluto di invocare la loro propria normativa. Le eccezioni di cui all'articolo 4 dovrebbero essere un motivo sufficiente per negare l'accesso.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 30 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone.

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di ricorso di cui questi dispone.

Motivazione

Estendere il termine a 30 giorni, come previsto nella proposta della Commissione, vuol dire compiere un passo indietro. 30 giorni lavorativi (!) come propone la Commissione rappresenterebbero un esempio negativo rispetto a tutte le normative degli Stati membri dell'UE in materia di accesso all'informazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

7. La Commissione e il Consiglio garantiscono un controllo adeguato del Parlamento europeo sui documenti sensibili, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni che sono resi pubblici.

Motivazione

Al Parlamento deve essere concesso di accedere ai documenti sensibili perché possa svolgere pienamente il suo compito di controllo democratico.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti in forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.

Motivazione

Lo standard attuale non dovrebbe essere abbassato relativamente ai documenti non legislativi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'Unione europea sono resi direttamente accessibili al pubblico.

1. In particolare, fatto salvo l'articolo 9, i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'Unione europea sono resi direttamente accessibili al pubblico.

Motivazione

Logica conseguenza dell'emendamento che precede.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono direttamente accessibili al pubblico.

4. Le istituzioni stabiliscono un'interfaccia comune per i loro registri di documenti e garantiscono in particolare un punto di accesso unico per l'accesso diretto ai documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale.

Motivazione

Dovrebbe esserci un unico punto di accesso per il pubblico.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento. Le istituzioni organizzano e conservano le informazioni in loro possesso in modo da garantire al pubblico l'accesso alle informazioni senza ulteriori difficoltà.

Motivazione

L'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1, si basa sul diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e corrisponde tra l'altro alla legislazione in vigore in Finlandia. Esso costituirebbe altresì un passo nella direzione di un'autentica normativa dell'UE in materia di libertà d'informazione, sostenendo nel contempo l'obiettivo di cui al nuovo considerando 18, secondo cui lo sviluppo della tecnologia dell'informazione dovrebbe rendere più semplice il diritto di accesso e non ridurre il numero di informazioni a disposizione del pubblico.

PROCEDURA

Titolo

Accesso del pubblico ai documenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

Riferimenti

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFCO

22.5.2008

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

20.11.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Anneli Jäätteenmäki

24.6.2008

 

 

Esame in commissione

10.9.2008

4.11.2008

 

 

Approvazione

22.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Costas Botopoulos, Klaus-Heiner Lehne, Gérard Onesta, Sirpa Pietikäinen, Mauro Zani

PARERE della commissione per il commercio internazionale (8.12.2008)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)
(COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

Relatrice per parere: Rovana Plumb

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il commercio internazionale (commissione INTA) accoglie favorevolmente la proposta della Commissione europea elaborata al fine di introdurre regole più flessibili e procedure semplificate per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni europee.

La revisione riguarda quasi esclusivamente le libertà civili e ha più carattere giuridico e costituzionale (elementi che non rientrano nelle competenze della commissione per il commercio internazionale).

Tuttavia, la relatrice per parere ritiene che la proposta della Commissione, benché includa documenti commerciali ed industriali connessi ai contenziosi e ai negoziati commerciali nella categoria dei "documenti sensibili", dovrebbe essere analizzata separatamente.

Gli emendamenti figuranti nel presente parere migliorano il legame tra le intenzioni e gli obiettivi della rifusione, da un lato, e il contenuto delle nostre proposte, dall'altro. Un siffatto trattamento preferenziale sembra utile e necessario nella misura in cui non serva a camuffare gli interessi industriali in modo contrario al diritto e agli interessi del consumatore e tale da eluderlo nell'"interesse pubblico dominante".

La relatrice per parere ritiene che tale possibilità di escludere l'interesse dell'industria debba essere meglio specificata nel testo, dato che l'obiettivo primario del riesame del regolamento è quello di essere al servizio del pubblico e di fornire un sostegno ai cittadini.

Uno degli obiettivi della proposta di regolamento è, tra l'altro, quello di chiarire le procedure per le deroghe alle quali non si applicano le regole di trasparenza e di pubblicità. Tra tali deroghe, il testo prevede gli interessi comuni commerciali, come già nel testo precedente. Tuttavia, la proposta cita anche specificamente le circostanze in cui i segreti industriali non vengono rivelati, prima che tutte le cause siano presentate al tribunale per risolvere i contenziosi bilaterali o che sia istituito il meccanismo per la composizione delle vertenze dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (organo di regolamento delle controversie dell'OMC).

In tal modo, la proposta della Commissione rende il testo più chiaro e, in particolare, fa sì che l'interesse commerciale sia protetto anche se serve oggi da giustificazione evidente per i ricorsi presentanti dall'UE prima della loro composizione dinanzi all'organo di regolamento delle controversie dell'OMC.

Inoltre, la proposta fa menzione delle regole applicabili ai documenti confidenziali connessi ai negoziati commerciali. Tali documenti trasmessi dalla Commissione 133, incaricata di definire la politica commerciale dell'Unione europea, ad altre istituzioni pubbliche sono di carattere sensibile. La commissione INTA è consapevole della necessità di salvaguardare la confidenzialità dei documenti elaborati dalla Commissione 133 e si riserva il diritto di controllare la politica commerciale attuata dalla Commissione e dal Consiglio. Per questo tipo di documenti sensibili, le regole di classificazione e l'accesso interistituzionale e pubblico sono definiti dalla decisione della Commissione del 29 novembre 2001 che modifica il suo regolamento interno (C(2001)3031).

L'ultimo riesame da parte della Commissione del regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti risale al 2001, immediatamente dopo il riesame del regolamento relativo alla classificazione dei documenti sensibili. Da un lato, se la Commissione mira realmente a migliorare in modo significativo l'accesso del pubblico a tutti i tipi di documenti, è necessario procedere a un riesame di tutte le regole interne.

D'altro lato, la commissione INTA deve rispettare regole rigorose in materia di trasmissione di informazioni ad accesso limitato, anche tra i propri membri, trattandosi di regole elaborate nel 2001, data in cui questa commissione non esisteva ancora.

Di conseguenza, la relatrice per parere sottolinea la necessità di riesaminare ad intervalli regolari le regole di classificazione e di trasmissione dei documenti sensibili dalla Commissione europea verso le altre istituzioni, compreso il Parlamento europeo.

La presente proposta di riesame dell'accesso del pubblico non dovrebbe limitarsi ad essere una formalità. L'intero processo di accesso di tutte le persone giuridiche o di tutti i cittadini a tutti i tipi di documenti va analizzato in modo quanto mai approfondito, se si vuole che il riesame dia i suoi frutti. È in tal senso che la relatrice per parere ritiene che l'informazione corretta dei cittadini ai fini della loro partecipazione al processo legislativo dell'UE rappresenti un diritto fondamentale e che, per tale motivo, i documenti commerciali non devono essere esclusi da tale riforma.

Per tutti questi motivi la relatrice per parere propone gli emendamenti seguenti:

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni elaborate dall'istituzione interessata e da questa riviste a intervalli regolari che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, delle relazioni internazionali e commerciali, della difesa e delle questioni militari.

Motivazione

È opportuno che ciascuna istituzione elabori e riveda le proprie norme onde stabilire criteri di classificazione dei documenti entro un termine ben definito. I documenti trasmessi dalla Commissione 133, incaricata di definire la politica commerciale dell'UE, e da altre istituzioni pubbliche rientrano nella categoria dei documenti sensibili. La INTA è consapevole della necessità di salvaguardare la confidenzialità dei documenti elaborati dalla predetta Commissione 133 e si riserva il diritto di controllare la politica commerciale attuata dalla Commissione e dal Consiglio nell'interesse dei cittadini.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente.

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della realizzazione e dell'invio delle copie è a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. L'accesso ai documenti è gratuito in loco o qualora il numero di copie non superi le 20 pagine A4 come pure in caso di accesso diretto in forma elettronica o attraverso il registro.

Motivazione

La Commissione desidera elaborare procedure più semplici per l'accesso del pubblico ai documenti e sopprimere la menzione esplicita del suo obbligo di mettere i documenti a disposizione contro pagamento a partire dal momento in cui il numero di documenti superi un certo volume. Tale paragrafo va salvaguardato a condizione di migliorarlo, in quanto se è dovere del cittadino pagare le copie da lui richieste, è anche normale che lo sappia in anticipo, che conosca le modalità di calcolo delle tasse riscosse per le copie e che possa accedere gratuitamente ai documenti ove non sia necessario farne delle copie.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Per motivi di coerenza è importante modificare la data connessa con la modifica del documento e il nuovo calendario. Tale termine dovrà essere più ambizioso del termine precedente. È opportuno che i documenti a cui si applica il presente riesame abbiano un impatto immediato ed autentico sui cittadini e le società (in caso di commercio e di negoziati). Parimenti, le istituzioni dell'Unione europea devono agire tempestivamente per migliorare i servizi loro offerti e mettere senza indugio a disposizione dei cittadini i registri dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

PROCEDURA

Titolo

Accesso del pubblico ai documenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

Riferimenti

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

23.9.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Rovana Plumb

15.7.2008

 

 

Esame in commissione

9.9.2008

5.11.2008

 

 

Approvazione

2.12.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniel Caspary, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Syed Kamall, Caroline Lucas, Helmuth Markov, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bastiaan Belder, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Armando França, Glenis Willmott

PARERE della commissione giuridica (21.1.2009)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Relatrice per parere: Monica Frassoni

BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea definisce l'obbligo in capo alle istituzioni e agli organi comunitari di adottare le proprie decisioni nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. È ampiamente riconosciuto che la trasparenza e il diritto dei cittadini all'informazione costituiscono il mezzo più efficiente in termini di costi per contrastare e prevenire la corruzione. Per consentire ai cittadini di partecipare in modo efficace al processo politico chiamando le autorità pubbliche a rendere conto del proprio operato, è quindi necessario assicurare loro il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni europee.

Il Parlamento europeo ha ripetutamente ricordato (come nella risoluzione Cashman) l'importanza di questo fondamentale principio della democrazia. La consultazione sulla revisione del regolamento ha rivelato che la società civile sostiene ampiamente la richiesta del Parlamento europeo di introdurre una vera e propria legge sulla libertà di informazione che sia applicabile al quadro istituzionale dell'Unione europea, in conformità con il diritto ad una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

La relatrice deplora che le altre istituzioni non stiano adottando lo stesso approccio impegnato. Le modifiche che la Commissione ha di fatto apportato al regolamento risultano insoddisfacenti poiché in diversi casi le proposte della Commissione rappresentano un passo indietro rispetto a quello che è stato definito "uno slancio verso una maggiore trasparenza". Ritiene inoltre che la scelta della Commissione di ricorrere alla procedura di rifusione ai fini della revisione del regolamento sia infelice e non conforme agli obiettivi dell'accordo interistituzionale (AII) sulla procedura di rifusione. Il fatto che tale procedura sia inadeguata ai fini di una revisione complessa, in cui la modifica di determinati elementi ha implicazioni per altre disposizioni contenute nel testo, si tradurrà, all'atto pratico, nella necessità per il Parlamento di fare ampio ricorso alla deroga prevista dall'accordo interistituzionale.

La relatrice ha ripetutamente ripristinato le disposizioni del regolamento in vigore, in quanto esse offrono un livello di accesso e di trasparenza decisamente più elevato.

La relatrice ha inoltre fatto riferimento alla questione del rapporto tra l'accesso ai documenti e la protezione dei dati come a uno dei punti più controversi dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. La posizione condivisa dal Mediatore europeo, dal Garante europeo per la protezione dei dati e dal Tribunale di primo grado (nella causa Bavarian Lager) è che la protezione dei dati non deve essere utilizzata per impedire l'accesso alle informazioni quando tale accesso non pregiudica il diritto alla vita privata e all'integrità di un individuo; la relatrice ha ricordato alla Commissione tale posizione consolidata.

Traendo ispirazione dalla legge sulla libertà d'informazione messicana e tenendo presente che il ricorso ai tribunali europei in caso di rifiuto di divulgazione può costituire un'alternativa irragionevole per i cittadini, la relatrice propone di conferire al Mediatore europeo i poteri necessari ad assumere decisioni, in merito alle richieste di accesso a documenti, che abbiano effetto definitivo sull'amministrazione interessata; allo stesso tempo, è necessario che i richiedenti mantengano il diritto di depositare un ricorso contro il rifiuto di divulgazione presso il Tribunale di primo grado.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti insieme alle raccomandazioni, in allegato, del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione :

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) È necessario apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(1) È necessario apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione, essendo questa una tecnica legislativa che dovrebbe essere applicata in conformità dell'Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi1.

 

______________________________

GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Motivazione

La scelta della Commissione di ricorrere alla rifusione per modificare il regolamento in esame è inopportuna e non conforme agli obiettivi dell'Accordo interistituzionale sulla procedura di rifusione, che ne prevede l'uso in condizioni alquanto diverse. Il fatto che la tecnica della rifusione non sia idonea per una revisione complessa, nella quale le modifiche a taluni elementi hanno implicazioni per altre disposizioni contenute nel testo, significa in pratica che il Parlamento deve ricorrere estesamente alle deroghe previste dall'AII.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(3) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Qualsiasi progresso verso l'apertura delle autorità amministrative al pubblico controllo può inoltre contribuire a promuovere gli sforzi per combattere la corruzione.

Motivazione

La trasparenza e il diritto dei cittadini all'informazione sono ampiamente riconosciuti come il metodo più efficace, sotto il profilo dei costi, per combattere e prevenire la corruzione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Tale consultazione ha rivelato un ampio sostegno da parte della società civile alla richiesta del Parlamento europeo di presentare, in conformità del diritto ad una buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, un atto legislativo per un'autentica libertà d'informazione applicabile al quadro istituzionale dell'Unione europea.

Motivazione

While the concept of freedom of information is broader than the concept of access to documents it must, first, be noted that, as the Court of Justice has stated (in e.g. Hautal v Council) the content of the right to access to documents is the right to the information contained in documents. The broader concept of freedom of information is also already reflected in Regulation 1367/2006 which implements the Aarhus Convention. Furthermore, citizens right to good administration must include, as a matter of principle, right to information. This is also clearly laid down in Article 22 of the Code of Good Administrative Behaviour, presented by the European Ombudsman and approved by Parliament.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Con riguardo alla comunicazione dei dati personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(10) Con riguardo alla comunicazione dei dati personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

 

Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 la giurisprudenza della Corte di giustizia nonché le decisioni e le posizioni adottate dal Mediatore europeo e dal Garante europeo della protezione dei dati hanno chiarito il rapporto tra quel regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001, nel senso che è il regolamento sull'accesso ai documenti che deve essere applicato alle richieste di documenti contenenti dati personali e che le eccezioni alle norme che consentono l'accesso a documenti ed informazioni allo scopo di proteggere i dati personali devono essere basate sulla necessità di proteggere la vita provata e l'integrità dell'individuo.

Motivazione

The question of the relationship between access to documents and data protection has been one of the most controversial issue relating to the application of Regualtion 1049/2001. The cause of this has been, on the one hand, an unfortunate formulation of the exception for data protection which tends to lead to circular arguments concerning the relationship between the regulations mentioned. However, the shared position of the European Ombudsman, the European Data Protection Supervisor and the Curt of First Instance (in the Bavarian Lager case) is that data protection may not be used to prevent access to information when such access would not risk harming the right to privacy and personal integrity of an individual. However, the Commission's proposal does not take this into account.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre stabilire norme chiare che disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di documenti di terzi usati nell’ambito di procedimenti giudiziari od ottenuti dalle istituzioni in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal diritto comunitario.

(11) Occorre stabilire norme chiare che disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di documenti di terzi usati nell’ambito di procedimenti giudiziari od ottenuti dalle istituzioni in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal diritto comunitario.

 

La Corte di giustizia ha chiarito che l'obbligo di consultare gli Stati membri in materia di richieste di accesso a documenti da essi provenienti non dà agli Stati membri il diritto di vietare tale accesso o di invocare leggi o disposizioni nazionali e che l'istituzione alla quale tale richiesta è rivolta può rifiutare l'accesso solo in base alle eccezioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Permane, tuttavia, l'esigenza di chiarire lo status dei documenti provenienti da terzi per garantire che, in particolare, le informazioni relative alle procedure legislative non siano condivise più ampiamente con le parti, ivi comprese le autorità amministrative di paesi terzi, che con i cittadini europei ai quali la legislazione si applicherà.

Motivazione

The European Commission, in particular, has interpreted the obligation to consult member states as granting these a right to veto access to documents coming from them. However, this interpretation has been struck down by the Court of Justice in the IFAV case. The Commissions proposal does not, unfortunately, genuinely reflect this jurisprudence and would, if accepted, mean a clear step back from the present legal state of affairs. However, there is still need for clarification of the status of third party documents, in particular, in order to avoid that information relating to legislative dossiers is not shared more broadly with, for instance, foreign administration than with the European citizens concerned and bound by the legislation,

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione di persone fisiche o giuridiche ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

Motivazione

Il riferimento alle associazioni riguarda ad esempio i gruppi di cittadini.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) “terzo”, qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

b) "terzo", qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

Motivazione

Gli Stati membri non devono essere considerati "terzi" nelle loro relazioni con le Istituzioni o nelle loro comunicazioni su questioni concernenti il campo di attività dell'Unione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) alla vita privata e all'integrità dell'individuo, in particolare conformemente alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;

Motivazione

Viene inserito un riferimento alla legislazione comunitaria sui dati personali. Anche in tale contesto, dovrebbe trovare applicazione l'articolo 80 bis, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento del Parlamento europeo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato.

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato. I documenti trasmessi alle istituzioni allo scopo di influenzarne le politiche dovrebbero essere resi pubblici.

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza del processo di definizione delle politiche, è opportuno rendere pubblici i documenti trasmessi da terzi e intesi ad influenzare le decisioni politiche.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

7. La Commissione e il Consiglio garantiscono un controllo adeguato da parte del Parlamento europeo sui documenti sensibili, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni, che sono resi pubblici.

Motivazione

Gli accordi conclusi fra le istituzioni in merito ai documenti sensibili devono essere resi pubblici.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono direttamente accessibili al pubblico.

4. Le istituzioni stabiliscono un'interfaccia comune per i loro registri di documenti e garantiscono in particolare un punto di accesso unico per l'accesso diretto ai documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti comunitari legislativi o non legislativi di portata generale.

Motivazione

L'articolo 12, paragrafo 4, è modificato in modo da tener conto della raccomandazione n. 5 della risoluzione Cashman, al fine di migliorare le norme attuali.

PROCEDURA

Titolo

Accesso del pubblico ai documenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

Riferimenti

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

22.5.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Monica Frassoni

25.6.2008

 

 

Esame in commissione

15.12.2008

 

 

 

Approvazione

20.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

2

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brian Crowley, Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon

PARERE della commissione per le petizioni (22.1.2009)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
(COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

Relatore per parere: David Hammerstein

BREVE MOTIVAZIONE

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (modificato dal trattato di Amsterdam nel 1997), le istituzioni e gli organi comunitari devono adottare le proprie decisioni nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. Affinché cittadini e organi elettivi possano partecipare in modo efficace al processo politico e chiedere alle autorità pubbliche di rendere conto del proprio operato, è quindi necessario assicurare loro il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni europee.

Nonostante i progressi compiuti dalle istituzioni europee sul fronte dell'apertura e della trasparenza, la situazione non si può affatto considerare perfetta e l'attuale rifusione del regolamento (CEE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni europee, va considerata un ulteriore passo verso la realizzazione di un ambiente amministrativo in cui la disponibilità delle informazioni e la semplicità di accesso alle medesime costituiscano la norma e non l'eccezione.

Tuttavia, le modifiche che la Commissione ha deciso di apportare al regolamento risultano insoddisfacenti in ragione del fatto che in diversi casi le proposte della Commissione rappresentano un passo indietro piuttosto che un coraggioso passo avanti in quello che è stato definito "uno slancio verso una maggiore trasparenza". Il relatore per parere ritiene che una vera integrazione e un reale consolidamento della giurisprudenza e di altri testi pertinenti (come ad esempio la convenzione di Aarhus) all'interno del regolamento avrebbero già dovuto portare a un diverso approccio alla revisione.

Egli ritiene inoltre che la scelta della Commissione di ricorrere alla procedura di rifusione sia infelice e non conforme agli obiettivi del relativo accordo interistituzionale, che prevede l'impiego della procedura in questione in condizioni ben differenti. Poiché con questo sistema le possibilità di intervento modificativo del Parlamento rispetto alla proposta sono limitate a priori ai soli elementi modificati dalla Commissione, sarebbe opportuno che l'impiego della procedura di rifusione fosse valutato con attenzione. Il fatto che tale procedura sia inadeguata ai fini di una revisione complessa, in cui la modifica di determinati elementi ha implicazioni per altre disposizioni contenute nel testo, si tradurrà all'atto pratico nella necessità per il Parlamento di fare ampio uso della deroga prevista dall'accordo interistituzionale.

Il passo indietro più marcato compiuto dalla Commissione è la nuova definizione (articolo 3) di "documento", ovvero del concetto centrale del regolamento. Il relatore per parere è dell'avviso che, anziché restringere la definizione, come di fatto propone la Commissione, sarebbe necessario estenderla ad ogni contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto o dalla fase del processo decisionale, che verta su aspetti di competenza delle istituzioni.

La commissione per le petizioni ha il polso della situazione dell'Unione in tema di lacune e di carenze nell'applicazione del diritto, delle politiche e dei programmi comunitari e continua a osservare che i cittadini sono estremamente consapevoli di tali carenze, perché ne subiscono le conseguenze dirette e perché hanno un interesse diretto a porre fine alle violazioni e/o a ottenere giustizia.

Un aspetto particolarmente importante per i cittadini, ad esempio nelle procedure di infrazione, che spesso sono il risultato di petizioni pubbliche, è avere pieno accesso a tutti i documenti in tutte le fasi di indagine in cui si articola la procedura, ivi compresi i documenti forniti dagli Stati membri. Il relatore per parere osserva che la proposta della Commissione di riconoscere agli Stati membri il diritto di rifiutare l'accesso a documenti (articolo 5) sulla base della legislazione nazionale è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ed è inaccettabile. Al diritto di accesso dei cittadini ai documenti non dovrebbero essere applicate eccezioni supplementari rispetto a quelle stabilite all'articolo 4 ("Eccezioni"). Per quanto riguarda l'articolo 9 ("Documenti sensibili"), è importante che le istituzioni stabiliscano norme comuni per la classificazione di questo tipo di documenti e che tali norme siano rese pubbliche.

Il relatore per parere ritiene inoltre che sarebbe bene integrare nel regolamento la proposta del Mediatore europeo di agire in qualità di intermediario obiettivo qualora il richiedente cui un'istituzione abbia rifiutato in toto o in parte l'accesso a un documento metta in dubbio la realtà del danno agli interessi in questione e/o sostenga che vi sia un interesse pubblico preminente alla divulgazione. In tali casi il Mediatore potrebbe esaminare il documento, formulare un parere indipendente sulla questione del danno e/o dell'interesse pubblico preminente e - senza divulgare il documento - trasmettere il proprio parere all'istituzione e al richiedente. In caso di conferma del rifiuto a seguito della consultazione con il Mediatore, il richiedente, qualora lo desiderasse, potrebbe presentare una domanda di conferma.

Questa procedura non diminuirebbe affatto i diritti garantiti al richiedente dal regolamento ma consentirebbe di prestare assistenza e orientamento pratici all'istituzione (la quale potrebbe ritenere di essere giuridicamente obbligata a rifiutare l'accesso al documento) e aumenterebbe la fiducia del richiedente rispetto al fatto che, dietro al respingimento di una domanda, vi è un'effettiva probabilità di danno e che la possibilità di un interesse pubblico preminente alla divulgazione è stata esaminata in modo attento e obiettivo. Un altro vantaggio della procedura consisterebbe nel fatto che i casi di rifiuto di più istituzioni deferiti all'attenzione del Mediatore sarebbero esaminati in modo coerente ed equo.

Il relatore per parere è dell'avviso che sia difficile pensare che l'iniziativa europea per la trasparenza possa avere successo se i richiedenti non saranno posti in condizione di reperire e consultare facilmente le informazioni desiderate. Nel quadro di questo regolamento, le istituzioni dovrebbero quindi garantire che i documenti siano messi a disposizione attraverso un'interfaccia comune per l'accesso ai propri registri di documenti e prevedere un unico punto di accesso.

I documenti forniti per via elettronica dovrebbero essere presentati in formati conformi agli standard aperti. Lo slancio verso la trasparenza fallirà sicuramente se i cittadini saranno obbligati a utilizzare software proprietari specifici compatibili con l'ambiente informatico delle istituzioni. Il relatore per parere ha introdotto alcuni emendamenti (articoli 10 e 11) e una scadenza entro la quale le istituzioni dovrebbero garantire che i documenti siano messi a disposizione in formati conformi agli standard aperti e assicurare che i propri ambienti informatici non costituiscano un ostacolo all'accesso pubblico ai documenti.

Allo scopo di garantire lo scrutinio parlamentare, il relatore per parere sottolinea che il Parlamento dovrebbe esercitare un controllo adeguato in materia di documenti sensibili. Gli accordi bilaterali con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali non possono vietare al Consiglio e alla Commissione di condividere le informazioni con il Parlamento. A tale proposito, è importante fissare le scadenze per l'adeguamento dei regolamenti interni delle istituzioni e procedere alla verifica, da parte della Commissione, della conformità di tali regolamenti interni con il regolamento rivisto. La Commissione, inoltre, dovrebbe essere tenuta a presentare una relazione sull'attuazione del regolamento rivisto e, se necessario, a formulare raccomandazioni per eventuali miglioramenti, come del resto previsto dal regolamento attuale.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(2) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. Tale concetto è ribadito all'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla dichiarazione n. 17 allegata al trattato di Maastricht e dalla dichiarazione di Laeken, che legano una maggiore trasparenza nel processo decisionale ad un maggior accesso del pubblico alle informazioni, secondo quanto indicato all'articolo 255 del trattato CE, il quale a sua volta conferma la natura democratica delle istituzioni e la fiducia del pubblico nell'amministrazione. Occorre predisporre risorse adeguate per dare attuazione pratica al principio della trasparenza, conseguendo in questo modo una maggiore legittimità ed efficacia, nonché una maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini, e rafforzando nel contempo i principi della democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali.

Motivazione

La gestione delle informazioni e dei documenti, l'amministrazione del diritto di accesso del pubblico e la comunicazione con i cittadini sono attività che richiedono un elevato impiego di risorse. La predisposizione delle risorse necessarie per conseguire tali finalità dovrebbe essere considerata un investimento necessario per garantire l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo del presente regolamento è di:

L'obiettivo del presente regolamento è di:

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo “le istituzioni”) sancito dall'articolo 255 del trattato CE, in modo tale da garantire al pubblico l'accesso più ampio possibile a quei documenti;

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo "le istituzioni") sancito dall'articolo 255 del trattato CE, in modo tale da garantire che al pubblico sia accordato l'accesso più ampio possibile a quei documenti;

b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto;

b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto;

c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

c) garantire l'adozione di buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Motivazione

Le istituzioni hanno l'obbligo di garantire chiarezza e trasparenza nonché l'adozione di buone prassi amministrative.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza, in  tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative, indagini e decisioni di sua responsabilità e competenza dirette e indirette, in tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12. I vari moduli di domanda sono identici per tutti gli organi di cui al presente regolamento e sono debitamente tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

4. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

4. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

5. Il presente regolamento non si applica ai documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

5. Il presente regolamento non si applica ai documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finché l'indagine non sia conclusa o l'atto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che un'istituzione abbia raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nell'ambito dell'indagine.

6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finché l'indagine non sia conclusa o l'atto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che un'istituzione abbia raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nell'ambito dell'indagine.

7. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

7. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un più ampio accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Motivazione

Per quanto riguarda i diritti di accesso a documenti che derivano da strumenti di diritto internazionale come la convenzione di Aarhus o da atti volti a dar loro esecuzione, l'inserimento al paragrafo 7 dei termini "un più ampio" non è inteso a introdurre una modifica di ordine giuridico, ma semplicemente a conferire al testo maggiore chiarezza.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione

Emendamento

e) all'ambiente, quali i siti di riproduzione delle specie rare.

soppresso

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'accesso ai seguenti documenti viene rifiutato nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale delle istituzioni:

3. L'accesso ai seguenti documenti viene rifiutato nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale delle istituzioni:

a) documenti relativi a una questione sulla quale non sia stata presa una decisione;

a) documenti relativi a una questione sulla quale non sia stata presa una decisione e relativamente alla quale siano rispettate le regole della trasparenza;

b) documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alle istituzioni interessate, anche una volta adottata la decisione.

b) documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alle istituzioni interessate, anche una volta adottata la decisione ed entro un ragionevole lasso di tempo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. I documenti la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio a valori di tutela ambientale, come la tutela dei siti di riproduzione delle specie rare, sono divulgati esclusivamente in conformità del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

 

______________________________

1 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

Motivazione

L'articolo 4 bis (nuovo) è introdotto al fine di tener pienamente conto della convenzione di Aarus e dei principi sanciti dalla sentenza Turco (C-39/05 P e C-52-05).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

7. La Commissione e il Consiglio garantiscono un controllo adeguato da parte del Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni, che sono resi pubblici.

Motivazione

La raccomandazione 3 della risoluzione Cashman afferma che, nell'ambito del controllo parlamentare, il regolamento dovrebbe garantire un adeguato controllo da parte del Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico e in una delle lingue ufficiali dell'UE), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente e in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'accesso ai documenti non è limitato dal software o dai sistemi operativi utilizzati all'interno dell'ambiente informatico dell'istituzione.

Motivazione

Le istituzioni dovrebbero cogliere l'opportunità offerta dalla revisione del regolamento per introdurre norme aperte. I principi di fondo del presente regolamento e la sua base giuridica implicano che l'accesso ai documenti non deve essere limitato dal software o dai sistemi operativi utilizzati da un'istituzione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, sono resi direttamente accessibili in formato elettronico.

2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'UE sono resi direttamente accessibili al pubblico.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 12, paragrafo 4.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono direttamente accessibili al pubblico.

4. Le istituzioni creano un'interfaccia comune per i loro registri di documenti e garantiscono in particolare un punto di accesso unico per l'accesso diretto ai documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'UE.

Motivazione

I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 12 sono modificati in modo da tener conto delle raccomandazioni 2 e 5 della risoluzione Cashman al fine di migliorare le norme attuali.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

Motivazione

Non sono più possibili iniziative presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Al più tardi entro il .. .. …, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del regolamento rese necessarie dai cambiamenti intervenuti rispetto alla situazione attuale e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

Motivazione

Analogamente a quanto era stato previsto per il regolamento in vigore, è opportuno che venga presentata una relazione sull'applicazione del regolamento che contenga, se del caso, raccomandazioni e proposte di miglioramento. L'esclusione di una determinata disposizione comporta di fatto un emendamento al regolamento.

PROCEDURA

Titolo

Accesso del pubblico ai documenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

Riferimenti

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PETI

4.9.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

David Hammerstein

15.7.2008

 

 

Approvazione

19.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nicolae Vlad Popa, Kathy Sinnott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, Henrik Lax

PROCEDURA

Titolo

Accesso del pubblico ai documenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

Riferimenti

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.4.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

22.5.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

23.9.2008

JURI

22.5.2008

AFCO

22.5.2008

PETI

4.9.2008

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

AFCO

20.11.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Michael Cashman

28.5.2008

 

 

Esame in commissione

7.10.2008

5.11.2008

20.1.2009

29.1.2009

 

10.2.2009

17.2.2009

 

 

Approvazione

17.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

5

15

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Costas Botopoulos, Luis de Grandes Pascual, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin

Deposito

19.2.2009