RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità

23.2.2009 - (COM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS)) - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Czesław Adam Siekierski

Procedura : 2008/0183(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0091/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità

(COM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0563),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0353/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0091/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007, offre da oltre vent’anni una fonte sicura di prodotti alimentari da distribuire alle persone meno abbienti della Comunità.

(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007, offre da oltre vent’anni una fonte sicura di prodotti alimentari da distribuire alle persone meno abbienti della Comunità, contribuendo inoltre positivamente alla coesione delle regioni dell'UE mediante la riduzione delle disparità economiche e sociali tra regioni con diversi livelli di sviluppo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l’insicurezza alimentare delle persone indigenti nella Comunità, assicurare un’ampia disponibilità di prodotti alimentari all’interno della Comunità europea e, nel contempo, ridurre le scorte d’intervento.

(2) La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l’insicurezza alimentare delle persone indigenti nella Comunità, assicurare un’ampia disponibilità di prodotti alimentari all’interno della Comunità europea e, nel contempo, ridurre le scorte d’intervento. Il nuovo programma europeo di aiuto alimentare destinato alle persone indigenti deve continuare a garantire la realizzazione degli obiettivi della PAC, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione assicurando a tutte le regioni uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'attuale programma di distribuzione di derrate alimentari è basato sulla distribuzione di prodotti alimentari che vengono attinti dalle scorte d’intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l’andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d’intervento qualora queste non siano sufficienti.

(5) L'attuale programma di distribuzione di derrate alimentari è basato sulla distribuzione di prodotti alimentari che vengono attinti dalle scorte d’intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Tuttavia, le crescenti tensioni sul mercato mondiale delle materie prime agricole, come pure la progressiva soppressione degli strumenti d’orientamento della produzione e di stoccaggio, realizzata nelle successive riforme della PAC, hanno ridotto l’autonomia alimentare dell’Unione in termini di quantità e varietà dei prodotti disponibili, nonché la sua capacità di rispondere alle esigenze alimentari degli indigenti ovvero alle crisi alimentari o speculative internazionali. Ciononostante, un'autorità pubblica pubblica non può porre termine da un giorno all'altro a un programma già in corso. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, a integrazione delle scorte d’intervento qualora queste non siano sufficienti. Gli acquisti sul mercato dovrebbero essere fatti secondo criteri di competitività, privilegiando tuttavia l'acquisto di prodotti comunitari.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Un programma comunitario non può costituire l’unica risposta al crescente fabbisogno di aiuti alimentari nella Comunità. Le politiche nazionali attuate dalla pubblica amministrazione e la mobilitazione della società civile sono altrettanto necessarie per garantire la sicurezza alimentare agli indigenti. Tuttavia, un programma comunitario a forte valenza coesiva potrebbe servire da modello per l'assistenza alimentare agli indigenti, promuovendo sinergie e incoraggiando le iniziative pubbliche e private finalizzate alla sicurezza alimentare della popolazione bisognosa. Inoltre, data la dispersione geografica delle limitate scorte d’intervento disponibili negli Stati membri, un simile programma può contribuire al loro utilizzo ottimale. Il programma comunitario deve quindi essere compatibile con le politiche nazionali in materia.

(6) Un programma comunitario non può costituire l’unica risposta al crescente fabbisogno di aiuti alimentari nella Comunità. Le politiche nazionali attuate dalla pubblica amministrazione e la mobilitazione della società civile sono altrettanto necessarie per garantire la sicurezza alimentare agli indigenti. Tuttavia, un programma comunitario a forte valenza coesiva potrebbe servire da modello per l'assistenza alimentare agli indigenti in particolare nelle regioni meno sviluppate, promuovendo sinergie e incoraggiando le iniziative pubbliche e private finalizzate alla sicurezza alimentare della popolazione bisognosa. Inoltre, data la dispersione geografica delle limitate scorte d’intervento disponibili negli Stati membri, un simile programma può contribuire al loro utilizzo ottimale. Il programma comunitario deve quindi essere compatibile con le politiche nazionali in materia.

Motivazione

Il programma dovrebbe essere adeguato soprattutto alle regioni meno sviluppate, in quanto proprio in tali regioni è particolarmente importante la distribuzione di aiuti alimentari alle persone indigenti.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Ai fini di una completa valorizzazione dell’elemento di coesione del programma comunitario, del rafforzamento delle sinergie da esso create e di un’oculata pianificazione, è opportuno disporre che gli Stati membri partecipino al finanziamento del programma di aiuto alimentare agli indigenti. Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento comunitario e il contributo finanziario della Comunità deve essere inserito tra le spese che possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Nei primi anni di applicazione del programma riveduto si dovrebbero prevedere tassi di cofinanziamento più elevati, al fine di mantenere un elevato tasso di utilizzo dei fondi, agevolare l’introduzione graduale del cofinanziamento, consentire una transizione indolore ed evitare il rischio di interruzione del programma per mancanza di risorse.

soppresso

Motivazione

Il relatore propone che l'UE finanzi integralmente i programmi di aiuto alimentare, dal momento che taluni Stati membri non potranno partecipare al programma se i tassi di cofinanziamento sono applicati. Potrebbero sorgere problemi particolarmente negli Stati membri il cui reddito procapite o i cui bilanci fanno fronte a difficoltà finanziarie.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nel fissare il tasso di partecipazione finanziaria del FEAGA si deve tenere conto della situazione degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione o in successive decisioni pertinenti, allo scopo di consolidare la coesione economica e sociale della Comunità.

(8) Nel fissare la partecipazione finanziaria del FEAGA si dovrebbe tenere conto della situazione degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione o in successive decisioni pertinenti, allo scopo di consolidare la coesione economica e sociale della Comunità.

Motivazione

Il relatore propone che l'UE finanzi integralmente i programmi di aiuto alimentare, dal momento che taluni Stati membri non potranno partecipare al programma se i tassi di cofinanziamento sono applicati. Potrebbero sorgere problemi particolarmente negli Stati membri il cui reddito procapite o i cui bilanci fanno fronte a difficoltà finanziarie.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L’esperienza ha dimostrato che sarebbe auspicabile apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma e, in particolare, offrire agli Stati membri e agli organismi designati una prospettiva più a lungo termine mediante piani pluriennali. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare piani triennali per l’attuazione del programma, in base alle richieste comunicatele dagli Stati membri e ad altre informazioni da essa giudicate pertinenti. Gli Stati membri dovranno formulare le loro richieste in termini di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di un piano triennale sulla base di programmi nazionali di distribuzione, specificando gli obiettivi e le priorità dell’assistenza alimentare agli indigenti. La Commissione deve definire una metodologia obiettiva per la ripartizione dei fondi disponibili.

(9) L’esperienza ha dimostrato che sarebbe auspicabile apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma e, in particolare, offrire agli Stati membri e agli organismi designati una prospettiva più a lungo termine mediante piani pluriennali. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare piani triennali per l’attuazione del programma, in base alle richieste comunicatele dagli Stati membri e ad altre informazioni da essa giudicate pertinenti. Gli Stati membri dovranno formulare le loro richieste in termini di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di un piano triennale sulla base di programmi nazionali di aiuto alimentare specificando gli obiettivi e le priorità dell’assistenza alimentare agli indigenti. La Commissione deve definire una metodologia obiettiva per la ripartizione dei fondi disponibili. In situazioni eccezionali, quando il numero delle persone indigenti è maggiore del previsto, gli Stati membri possono invitare la Commissione a rivedere il programma.

Motivazione

In un piano triennale non è possibile tener conto dell'impatto di fenomeni eccezionali, come ad esempio i fenomeni climatici, sulla struttura sociale. È necessario tenere conto anche di altri elementi, come l'attuale crisi economica, le cui conseguenze non sono prevedibili.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all’intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari sul mercato.

1. Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all’intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari di origine comunitaria sul mercato, con una preferenza per i prodotti alimentari freschi di produzione locale.

I prodotti alimentari sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione.

I prodotti alimentari di origine comunitaria sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione i propri programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari, indicanti i quantitativi di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di tre anni e altri dati pertinenti.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione i propri programmi nazionali di aiuto alimentare, indicanti i dettagli delle loro caratteristiche e gli obiettivi principali, le organizzazioni interessate, le richieste di quantitativi di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di tre anni e altri dati pertinenti.

Motivazione

La maggior parte degli attuali programmi nazionali alimentari destinati agli indigenti vanno al di là della semplice distribuzione di derrate alimentari. Il termine "aiuto alimentare" rispecchia meglio le iniziative esistenti. Inoltre, sarebbe opportuno definire meglio quali informazioni dovrebbero essere contenute nei programmi nazionali.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali della Comunità per Stato membro e i contributi finanziari minimi annuali degli Stati membri, determinati dalla Commissione secondo un metodo da definirsi nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 43, lettera g). Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi. Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell’anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali della Comunità per Stato membro, determinati dalla Commissione secondo un metodo da definirsi nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 43, lettera g). Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi. Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell’anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

Motivazione

Il relatore propone che l'UE finanzi integralmente i programmi di aiuto alimentare, dal momento che taluni Stati membri non potranno partecipare al programma se i tassi di cofinanziamento sono applicati. Potrebbero sorgere problemi particolarmente negli Stati membri il cui reddito procapite o i cui bilanci fanno fronte a difficoltà finanziarie.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo  4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Questi organismi appongono un pannello informativo nei luoghi di distribuzione, oppure un cartello autoadesivo nei luoghi di distribuzione itineranti, indicante che l'associazione beneficia del programma europeo di aiuto alimentare. Questa affissione rappresenta il mezzo per comunicare ai destinatari che essi beneficiano dell’aiuto comunitario.

Motivazione

È opportuno abbandonare il sistema di marcatura dei prodotti. L’apposizione del logo europeo sui prodotti è causa di sovrapprezzo: secondo le stime, il 10% nel caso dei prodotti lattieri e il 3% per la paste alimentari. Il risparmio così ottenuto potrebbe essere impiegato per l’acquisto di prodotti alimentari. Inoltre, questa marcatura non è uno strumento di tracciabilità, in quanto oltretutto non esiste per le associazioni l’obbligo di introdurre una tracciabilità materia prima, sotto il controllo degli organismi pagatori.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) notificano tempestivamente alla Commissione ogni circostanza che incida sull’attuazione dei programmi di aiuto alimentare.

(b) notificano alla Commissione ogni circostanza che incida sull’attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari.

Motivazione

Se una precisazione è necessaria, una chiara precisazione dovrebbe essere ripresa nelle norme di attuazione. La corrente formulazione "tempestivamente" è troppo vaga e dovrebbe pertanto essere soppressa.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 6 – alinea 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato.

b) Il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato nel quadro della procedura orientata alla concorrenza.

Motivazione

Il programma non deve consentire in ogni caso abusi in materia di acquisti sul mercato.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 6 – alinea 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) spese di trasporto dei prodotti alimentari e spese amministrative a carico degli organismi designati, direttamente correlate all’attuazione del programma.

b) spese di trasporto e di immagazzinamento dei prodotti alimentari e spese amministrative a carico degli organismi designati, direttamente correlate all’attuazione del programma.

Motivazione

Le spese di trasporto potrebbero essere ridotte con l’istituzione di piattaforme intermedie di transito tra il fornitore e l’associazione locale. Infatti, l’inoltro raggruppato degli alimenti di diverse associazioni caritative operanti nella stessa regione consentirebbe di ridurre i costi di trasporto. In tal modo si realizzerebbero importanti economie, in quanto, in funzione delle forniture, i costi del trasporto possono variare di un fattore da 1 a 7.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Per l’insieme delle spese di trasporto, di immagazzinamento e amministrative (comprese le spese di comunicazione) lo Stato membro stabilisce un massimale corrispondente ad una percentuale dei prodotti acquistati o scambiati, tenendo eventualmente conto delle specificità locali. Gli Stati membri ripartiscono la dotazione finanziaria tra queste tre voci di spesa. Gli stanziamenti non utilizzati nell’ambito di questa dotazione possono essere riassegnati all’acquisto di derrate.

Motivazione

Le spese di trasporto sono prese a carico per il 4,5% del totale. Questo sistema non è soddisfacente. I fornitori utilizzano questo forfait al massimo delle possibilità offerte, indipendentemente dal costo reale, e le economie ottenute sulle spese non possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti alimentari. Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di ripartire la dotazione tra spese di trasporto, di immagazzinamento e amministrative, limitando così le spese e facilitando i controlli.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Comunità cofinanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma.

7. La Comunità finanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma.

Motivazione

Il relatore propone che l'UE finanzi integralmente i programmi di aiuto alimentare, dal momento che taluni Stati membri non potranno partecipare al programma se i tassi di cofinanziamento sono applicati. Potrebbero sorgere problemi particolarmente negli Stati membri il cui reddito procapite o i cui bilanci fanno fronte a difficoltà finanziarie.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso di cofinanziamento comunitario non supera:

soppresso

Motivazione

Il relatore propone che l'UE finanzi integralmente i programmi di aiuto alimentare, dal momento che taluni Stati membri non potranno partecipare al programma se i tassi di cofinanziamento sono applicati. Potrebbero sorgere problemi particolarmente negli Stati membri il cui reddito procapite o i cui bilanci fanno fronte a difficoltà finanziarie.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per il piano triennale che inizia il 1° gennaio 2010, il 75% delle spese ammissibili, o l’85% delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007–2013, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione;

soppresso

Motivazione

Il relatore propone che l'UE finanzi integralmente i programmi di aiuto alimentare, dal momento che taluni Stati membri non potranno partecipare al programma se i tassi di cofinanziamento sono applicati. Potrebbero sorgere problemi particolarmente negli Stati membri il cui reddito procapite o i cui bilanci fanno fronte a difficoltà finanziarie.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per i successivi piani triennali, il 50% delle spese ammissibili, o il 75% delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione in un dato anno, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE e in successive decisioni.

soppresso

Motivazione

Il relatore propone che l'UE finanzi integralmente i programmi di aiuto alimentare, dal momento che taluni Stati membri non potranno partecipare al programma se i tassi di cofinanziamento sono applicati. Potrebbero sorgere problemi particolarmente negli Stati membri il cui reddito procapite o i cui bilanci fanno fronte a difficoltà finanziarie.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 9 – punto 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

"(9) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2012, sull'attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità di cui all’articolo 27, corredata di proposte appropriate.”

"(9) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2011, sull'attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità di cui all’articolo 27, corredata di una proposta di decisione sul proseguimento del programma dopo il periodo attuale di finanziamento e di qualsiasi altra proposta appropriata necessaria.”

Motivazione

Il relatore ritiene che la comunicazione di dati dovrebbe essere effettuata a uno stadio più precoce dal momento che occorre adottare una decisione per gli anni seguenti in base a tale valutazione (nuove prospettive finanziarie a partire dal 2013).

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il problema della povertà è uno dei problemi più seri che l’Unione europea si trova ad affrontare. Secondo i dati Eurostat, nel 2006 il rischio di povertà rappresentava una minaccia per quasi 79 milioni di persone nell’UE a 25, 43 milioni delle quali erano a rischio di malnutrizione. A tale gruppo appartengono soprattutto i senza fissa dimora, le famiglie in difficoltà, i disoccupati, le famiglie monoparentali, i migranti, i richiedenti asilo, le persone in età avanzata con una precaria situazione economica e i bambini disabili. Particolarmente difficile è la situazione negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 e nel 2007. In alcuni paesi l’indice di povertà interessava il 20% circa della popolazione. Soltanto in Polonia e in Germania il gruppo di persone a rischio di povertà includeva rispettivamente 11 milioni e 9 milioni di persone. Tali dati indicano inequivocabilmente che il fabbisogno di aiuti alimentari nell'Unione europea è piuttosto alto.

Occorre ricordare che il cambiamento dello stile di vita nei paesi che da poco hanno aderito all’UE ha causato in queste società una sperequazione dei redditi. Per di più, in alcuni di questi paesi aumenta continuamente il divario tra la situazione reddituale e il livello di vita. Sono colpite dalla povertà soprattutto le famiglie dei piccoli centri e le persone che abitano nelle zone rurali. È in aumento il numero dei cittadini che non sono in grado di soddisfare i fabbisogni di base.

Nei suoi 22 anni di vita, il Programma di distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti nella Comunità ha contribuito alla realizzazione di due importanti obiettivi della PAC, stabilizzando i mercati attraverso la diminuzione delle scorte di intervento e assicurando ai cittadini dell’UE più indigenti la fornitura di prodotti alimentari.

Il programma menzionato, naturalmente, non risolve il problema della malnutrizione e della povertà tra i cittadini della Comunità, ma contribuisce senz’altro ad arginarlo. Secondo i dati disponibili, nel 2006 circa 13 milioni di persone di 15 Stati membri hanno beneficiato di questo programma di assistenza. Successivamente, nel 2008 al progetto hanno aderito volontariamente 19 Stati membri che avranno a disposizione 305 milioni di euro. Tuttavia per 43 milioni di bisognosi questi aiuti sono ancora insufficienti.

Oltre ridurre la povertà tra i cittadini indigenti, la distribuzione di derrate alimentari cambia il loro rapporto e il loro approccio nei confronti dell’Unione europea e della politica agricola comune. Di conseguenza, qualsiasi diminuzione dei contributi finanziari previsti per tale programma o la sua cancellazione possono provocare nella società una reazione negativa, rafforzando le fila degli euroscettici.

La proposta della Commissione europea

La Commissione propone una revisione del programma di aiuto alimentare agli indigenti imperniata sui seguenti elementi:

-          Due fonti di approvvigionamento. I prodotti alimentari possono essere attinti dalle scorte d’intervento o dal mercato. Quest’ultima fonte non sarà più limitata ai casi di indisponibilità temporanea delle scorte d’intervento. Nondimeno, se esistono scorte d’intervento adeguate, si farà ricorso in primo luogo a queste.

-          Più ampia varietà di prodotti da distribuire. Per migliorare l’equilibrio nutrizionale degli alimenti forniti dal programma, i prodotti distribuiti non saranno più limitati a quelli soggetti all’intervento. Essi verranno scelti dalle autorità degli Stati membri in base a criteri nutrizionali e distribuiti con la collaborazione di partner della società civile.

-          Prospettiva a lungo termine. Le attività di distribuzione di derrate alimentari devono essere pianificate a lungo termine e preparate con cura dalle autorità nazionali e dai partner della società civile coinvolti. Per maggiore efficienza, il programma comunitario di aiuto alimentare agli indigenti avrà durata triennale. Gli aiuti stanziati per il secondo e il terzo anno saranno soltanto indicativi e dovranno essere successivamente confermati dall’autorità di bilancio.

-          Priorità più chiare. Gli Stati membri dovranno formulare le richieste di aiuto in base ai programmi nazionali di distribuzione, specificando gli obiettivi e le priorità dell’assistenza alimentare agli indigenti.

-          Cofinanziamento. L’introduzione del cofinanziamento favorirà la dimensione di coesione del programma, stimolerà una pianificazione oculata e rafforzerà le sinergie. Per consentire un’introduzione graduale e mantenere un elevato tasso di utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Comunità, i tassi di cofinanziamento per il programma 2010/2012 saranno del 75% e, negli Stati membri della coesione, dell’85%. In seguito, cioè dal programma 2013/2015 in poi, il tasso di cofinanziamento comunitario scenderà rispettivamente al 50% e al 75%.

-          Potenziamento del monitoraggio e della rendicontazione. Gli obblighi di relazione ai vari livelli verranno intensificati e comprenderanno una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2012.

La posizione del Parlamento europeo

Nella sua dichiarazione del 4 aprile 2006 sull’approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l’attuazione del programma europeo di aiuto alimentare ai più bisognosi, il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione sul futuro del programma europeo di aiuto agli indigenti e, riconoscendo la necessità di venire incontro alle loro esigenze alimentari, ha esortato la Commissione e il Consiglio a conferire un assetto permanente al programma europeo di aiuto alimentare.

Più di recente, il 22 maggio 2008, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull’aumento dei prezzi nell’UE e nei paesi in via di sviluppo, nella quale sottolinea che il diritto all’alimentazione è un diritto fondamentale e che è necessario garantire a tutti, in via permanente, la disponibilità di una quantità di cibo sufficiente per una vita sana e attiva.

Il relatore accoglie favorevolmente il riconoscimento dell’importanza da parte dell’Unione europea del programma di aiuto alimentare (distribuzione delle derrate alimentari). Accoglie inoltre favorevolmente la proposta della Commissione concernente l’ampliamento dell’assortimento dei prodotti forniti nell’ambito del programma. Ciò consentirà senz’altro di soddisfare i fabbisogni esistenti in maniera più efficiente. Per quanto concerne la significativa limitazione delle scorte di intervento, gli alimenti destinati agli aiuti agli indigenti dovrebbero provenire anche da acquisti sul mercato. Resta comunque il fatto che il nucleo del programma dovrebbe essere rappresentato dalle scorte d’intervento sul mercato agricolo. Il relatore ritiene che il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dovrebbe continuare a rappresentare un elemento della politica agricola comune, malgrado il minore ricorso alle scorte d’intervento per la realizzazione di tale programma.

La PAC esercita la sua influenza sul mercato alimentare, da una parte garantendo un’adeguata offerta di prodotti alimentari e, dall’altra, calmierando i loro prezzi. Le fluttuazioni di prezzo colpiscono in particolare le persone con i redditi più bassi e il programma comunitario di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti dell’UE è un efficace strumento per influenzare la PAC a favore di un miglioramento della condizione di tali persone. Al contempo, stimolerà la domanda interna attraverso la realizzazione del programma volto a ridurre la dipendenza dalle misure di sostegno nei mercati agricoli nella Comunità (per esempio scorte d’intervento, stoccaggio privato, restituzione per le esportazioni).

Il relatore condivide il parere della Commissione circa la necessità di stabilire delle priorità chiare e una pianificazione a lungo termine. La proroga della realizzazione del programma a tre anni influirà sul miglioramento dell’efficacia della spesa dei fondi a disposizione. Inoltre assicura la continuità delle forniture di derrate alimentare in particolare nei periodi di maggiore bisogno, quali l’autunno e l’inverno. Rileva, tuttavia, che poiché le risorse di bilancio sono garantite e limitate al periodo di programmazione finanziaria 2007-2013, è opportuna una valutazione preventiva. Propone quindi di fissare una data di rendicontazione precedente a quella delle decisioni sulla nuova programmazione finanziaria dopo il 2013.

Il relatore, inoltre, non conviene con le percentuali di cofinanziamento proposte. L’introduzione della proposta di cofinanziamento del programma potrebbe indurre alcuni Stati membri a limitare la loro partecipazione a tale programma o a ritirarsi dallo stesso. È questo il caso, nello specifico, di paesi con un reddito pro-capite basso e con difficoltà di bilancio. Ciò è tanto più importante dal momento che nel mondo imperversa la crisi finanziaria, i cui effetti si avvertono anche nell’economica europea.

Il relatore propone quindi un finanziamento dell’UE completo per i programmi di assistenza alimentare.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità
(COM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

Relatore per parere: Florencio Luque Aguilar

BREVE MOTIVAZIONE

La crisi economica che attraversa l’Europa farà aumentare nei prossimi anni il numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, oggi pari al 16% della popolazione totale (80 milioni di persone). Di fronte a un simile scenario, è fondamentale garantire la continuità del programma di aiuti comunitario per il rifornimento di generi alimentari a coloro che vivono in stato di indigenza.

Con la progressiva eliminazione delle scorte di intervento, si assiste invece alla scomparsa di uno strumento che, fino ad oggi, è risultato determinante per il rifornimento di generi alimentari agli indigenti della Comunità, e che ha al tempo stesso assicurato la stabilità dei prezzi concordati con i produttori europei.

Il nuovo programma proposto dalla Commissione trasforma l’acquisto diretto di derrate alimentari presso il mercato nel principale strumento di fornitura di tali beni agli indigenti. Pur presentando il vantaggio di ampliare la gamma di prodotti che partecipano alla fornitura, con conseguenze positive per l’equilibrio nutrizionale delle popolazioni più bisognose, tale soluzione non è tuttavia priva di inconvenienti.

In particolare, essa non garantisce la preferenza comunitaria, e questo nonostante gli agricoltori degli Stati membri siano i principali protagonisti della politica agricola comune e il motore dell’economia di diverse zone rurali. Va anche ricordato che il nuovo strumento rientra nella PAC, e, in ragione di ciò, sarebbe opportuno assicurarne la massima coerenza con i principi di tale politica, considerata anche la rilevanza del ruolo svolto da agricoltori e allevatori europei nello sviluppo delle zone rurali.

D’altro canto, introducendo per la prima volta l'obbligo di cofinanziamento nel programma europeo, la proposta della Commissione rischia di far sì che alcuni Stati membri non siano in grado di far fronte per intero ai costi del programma.

Per evitare che il cofinanziamento sia d’ostacolo all’attuazione del programma, una possibile alternativa alla proposta della Commissione consiste nel circoscrivere il contributo degli Stati membri alle spese coperte con il 40% della partecipazione comunitaria. Detta percentuale, che equivale allo stanziamento supplementare necessario per l'esercizio prossimo, garantirebbe quantomeno la continuità delle azioni intraprese in passato. Per il 2009, la Commissione prevede di aumentare di 200 milioni di euro lo stanziamento per la misura in oggetto, portando il totale a 500 milioni di euro, somma a cui si aggiungerebbero i contributi nazionali.

Il cofinanziamento del programma è l’aspetto che più preoccupa gli organismi di beneficenza incaricati della distribuzione delle derrate alimentari, che temono ripercussioni negative sulla continuità delle azioni avviate in passato. Il costo del programma potrebbe peraltro subire un ulteriore aumento negli anni a venire in conseguenza della tendenza ascendente dei prezzi dei generi alimentari.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007, offre da oltre vent’anni una fonte sicura di prodotti alimentari da distribuire alle persone meno abbienti della Comunità.

(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007, offre da oltre vent’anni una fonte sicura di prodotti alimentari da distribuire alle persone meno abbienti della Comunità, contribuendo inoltre positivamente alla coesione delle regioni dell'UE mediante la riduzione delle disparità economiche e sociali tra regioni con diversi livelli di sviluppo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l’insicurezza alimentare delle persone indigenti nella Comunità, assicurare un’ampia disponibilità di prodotti alimentari all’interno della Comunità europea e, nel contempo, ridurre le scorte d’intervento.

(2) La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l’insicurezza alimentare delle persone indigenti nella Comunità, assicurare un’ampia disponibilità di prodotti alimentari all’interno della Comunità europea e, nel contempo, ridurre le scorte d’intervento. Il nuovo programma europeo di aiuto alimentare destinato alle persone indigenti deve continuare a garantire gli obiettivi della PAC, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione assicurando a tutte le regioni uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Per garantire la continuità delle azioni già intraprese e evitare che il cofinanziamento del programma ostacoli l'attuazione ottimale dello stesso, le disposizioni finanziarie adottate dovrebbero tenere maggiormente conto della necessità di evitare un onere finanziario eccessivo a carico degli Stati membri.

Motivazione

La maggior parte degli Stati membri vorrebbe che il costo integrale del programma fosse imputato al bilancio comunitario. L'emendamento del relatore popone una soluzione di compromesso.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Attualmente i prodotti alimentari distribuiti in virtù del programma di aiuto alimentare agli indigenti vengono attinti dalle scorte d’intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l’andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d’intervento qualora queste non siano sufficienti.

(5) Attualmente i prodotti alimentari distribuiti in virtù del programma di aiuto alimentare agli indigenti vengono attinti dalle scorte d’intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Tuttavia, le crescenti tensioni sul mercato mondiale delle materie prime agricole, come pure la progressiva soppressione degli strumenti d’orientamento della produzione e di stoccaggio, realizzata nelle successive riforme della PAC, hanno ridotto l’autonomia alimentare dell’Unione in termini di quantità e varietà dei prodotti disponibili, nonché la sua capacità di rispondere alle esigenze alimentari degli indigenti ovvero alle crisi alimentari o speculative internazionali. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d’intervento qualora queste non siano sufficienti.

Motivazione

Le successive riforme della PAC hanno comportato una riduzione degli strumenti d’intervento, ma la riduzione delle scorte e della varietà dei prodotti disponibili (si vedano le sommosse causate dalla mancanza di prodotti alimentari) è dovuta principalmente all'espansione della domanda mondiale di prodotti agricoli alimentari o non alimentari e all’aumento della speculazione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Attualmente i prodotti alimentari distribuiti in virtù del programma di aiuto alimentare agli indigenti vengono attinti dalle scorte d’intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l’andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d’intervento qualora queste non siano sufficienti.

(5) Attualmente i prodotti alimentari distribuiti in virtù del programma di aiuto alimentare agli indigenti vengono attinti dalle scorte d’intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l’andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d’intervento, con una preferenza per i generi alimentari freschi di produzione locale.

Motivazione

Il piano di distribuzione alimentare dovrebbe prestare particolare attenzione alla qualità dei prodotti alimentari distribuiti alle persone indigenti. Di qui la richiesta di prodotti alimentari sani e freschi sui mercati locali. Ciò contribuirà alla produzione, trasformazione, distribuzione e al consumo sostenibili dei prodotti alimentari.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all’intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari sul mercato.

1. Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all’intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari di origine comunitaria sul mercato, con una preferenza per i prodotti alimentari freschi di produzione locale.

I prodotti alimentari sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione.

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Comunità cofinanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma.

7. Ai fini del finanziamento del programma, solo il 40% della dotazione comunitaria deve essere integrato dai contributi degli Stati membri.

Motivazione

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros previsto por la Comisión para el 2009.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso di cofinanziamento comunitario non supera:

Il tasso di cofinanziamento comunitario per le azioni finanziate al massimo con il 40% della dotazione comunitaria non supera:

Motivazione

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros previsto por la Comisión para el 2009.

PROCEDURA

Titolo

Distribuzione di generi alimentari ai più poveri (modifica del regolamento unico OCM)

Riferimenti

COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Commissione competente per il merito

AGRI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

21.10.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Florencio Luque Aguilar

2.12.2008

 

 

Esame in commissione

20.1.2009

 

 

 

Approvazione

12.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

PROCEDURA

Titolo

Distribuzione di generi alimentari ai più poveri (modifica del regolamento “OCM unica”)

Riferimenti

COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Consultazione del PE

15.10.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

21.10.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

21.10.2008

CONT

21.10.2008

REGI

21.10.2008

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

5.11.2008

CONT

4.11.2008

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Czesław Adam Siekierski

6.10.2008

 

 

Esame in commissione

10.11.2008

19.1.2009

17.2.2009

 

Approvazione

17.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Catherine Neris, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Hélène Goudin, Mieczysław Edmund Janowski

Deposito

24.2.2009